IN VIGORE DAL 01/01/2018
Regolamento di Arbitrato Rapido Rituale
Amministrato da ADR Center
IN VIGORE DAL 01/01/2018
INDICE
I. Disposizioni generali
Art. 1 Ambito di applicazione Art. 2 Altre definizioni
Art. 3 Tentativo di conciliazione Art. 4 Successione di norme Art. 5 Consiglio dei garanti
Art. 6 Elenco degli arbitri di ADR Center
Art. 7 Sede dell’arbitrato Art.8 Lingua dell’arbitrato Art. 9 Termini
Art. 10 Procedibilità dell’arbitrato Art. 11 Incompetenza del Tribunale
II. Regole di avvio della Procedura Art. 12 Domanda
Art. 13 Memoria di risposta
Art. 14 Proposta in mancanza di convenzione arbitrale
Art. 15 Forma delle comunicazioni Art. 16 Termine di inizio e completamento della Procedura Art. 17 Composizione del Tribunale Art. 18 Scelta dell’arbitro unico
Art. 19 Scelta del collegio degli arbitri Art. 20 Procedimento di nomina
Art. 21 Procedura con pluralità di parti Art. 22 Nomina da parte del terzo
Art. 23 Accettazione dell’arbitro Art. 24 Ricusazione
Art. 25 Decisione sull’istanza di ricusazione
Art. 26 Sostituzione dell’arbitro Art. 27 Costituzione del Tribunale
Art. 28 Termini per la pronuncia del lodo Art. 29 Remissione in termini
III. Regole del procedimento di merito Art. 30 Regole fondamentali
Art. 31 Udienze
Art. 32 Istruzione probatoria
Art. 33 Nomina del consulente tecnico
Art. 34 Memorie conclusive
Art. 35 Chiamata in causa del terzo e intervento volontario
Art. 36 Autorizzazione
IV. Lodo Arbitrale Art. 37 Il Lodo
Art. 38 Contenuto del lodo
Art. 39 Lodo parziale e lodo non definitivo Art. 40 Verifica del lodo
Art. 41 Correzione del lodo Art. 42 Deposito del lodo
V. Costi della Procedura Art. 43 Criteri di liquidazione
Art. 44 Termini di pagamento Art. 45 Liquidazione finale Art. 46 Norme applicabili
I. Disposizioni generali
ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE
1. La procedura di arbitrato rapido è un arbitrato rituale secondo diritto, disciplinato dagli articoli 806 e seguenti del Codice di procedura civile (la “Procedura”). Il regolamento di Procedura di ADR Center (il “Regolamento”) disciplina la Procedura amministrata da ADR Center e si applica nel caso in cui le parti lo abbiano indicato nella loro convenzione arbitrale o quando, pur in assenza di specifico riferimento al Regolamento, le parti abbiano comunque deferito la decisione della controversia in modo vincolante ad ADR Center.
Art. 2 ALTRE DEFINIZIONI
1. Con il termine “Parti” si intendono le parti della Procedura e i loro rappresentanti.
2. Con il termine “Tribunale“ si intende l’arbitro unico o il collegio degli arbitri.
3. Con il termine “Organismo” si intende ADR Center rappresentato dal suo
Art. 4 SUCCESSIONE DI NORME
legale rappresentante.
4. Con il termine “Consiglio dei garanti” (il “Consiglio”) si intende l’organo collegiale, nominato da ADR Center, per i provvedimenti inerenti alla gestione della Procedura non riservati alla competenza del Tribunale o dell’Organismo.
5. Con il termine “Segreteria” si intende il personale di ADR Center dedicato all’amministrazione della Procedura con i compiti specificati nel presente Regolamento o delegati, a seconda dei casi, dal Consiglio o dal Tribunale.
1. Il Regolamento applicabile è quello in vigore al momento del deposito della domanda.
2. Le Parti possono chiedere di comune accordo la modifica, nei loro confronti, di una o più norme del Regolamento; sull‘istanza provvede la Segreteria sulla base delle indicazioni del Consiglio o del Tribunale ove costituito.
3. Non possono essere modificate le norme di procedura civile di carattere inderogabile.
Art. 5 CONSIGLIO DEI GARANTI
Art. 3 TENTATIVO DI CONCILIAZIONE
1. Il Consiglio è composto da 3 membri scelti da ADR Center tra personalità di
1. Salva diversa volontà espressa dalle
Parti o da una di esse, all’inizio della Procedura la Segreteria invita le Parti a esperire il tentativo di conciliazione in conformità al Regolamento di Mediazione di ADR Center, sospendendo la Procedura per tutta la durata della mediazione. Nel caso di esito negativo della mediazione, le relative spese sono portate in detrazione da quelle della Procedura, quando il valore della lite supera
250.000 Euro.
2. In ogni caso all’inizio della Procedura, la Segreteria nomina un Mediatore “in riserva” in conformità al Regolamento di Mediazione di ADR Center e comunica alle Parti che, qualora intendano fare ricorso al Mediatore, sospenderà il procedimento per tutta la durata della mediazione. Il Tribunale può in qualunque momento, prima della precisazione delle conclusioni, qualora ne ravvisi l’opportunità, invitare le Parti a fare ricorso al Mediatore “in riserva”. Il Mediatore rimane a disposizione delle Parti per tutta la durata della Procedura. La nomina del Mediatore “in riserva” non comporta costi aggiuntivi per le Parti.
provata esperienza e competenza.
2. I componenti del Consiglio sono elencati nel sito internet di ADR Center (xxx.xxxxxxxxx.xxx).
3. Il Consiglio opera secondo le regole di funzionamento indicate nel Regolamento del Consiglio dei garanti.
Art. 6 ELENCO DEGLI ARBITRI DI ADR CENTER
1. Gli arbitri che operano nell’ambito di ADR Center sono scelti in base alla loro provata esperienza e competenza.
2. Nei casi in cui la scelta dell’arbitro sia demandata all’Organismo questo attingerà prioritariamente, ma non esclusivamente, al relativo elenco, disponibile sul sito internet di ADR Center.
ART. 7 SEDE DELL’ARBITRATO
1. La sede dell’arbitrato è fissata dalle Parti nella convenzione arbitrale.
2. In mancanza, la sede dell’arbitrato è Roma presso la sede dell’Organismo.
3. Il Tribunale può tuttavia stabilire, sentite le Parti, che le udienze o le altre attività della Procedura si svolgano in luogo diverso dalla sede dell’arbitrato o in videoconferenza.
1. L’eccezione circa la competenza del Tribunale deve essere proposta, a pena di decadenza, nel primo atto o nella prima udienza successiva alla domanda cui l’eccezione si riferisce.
II. Regole di avvio della Procedura Art. 12 DOMANDA
Art. 8 LINGUA DELL’ARBITRATO
1. La Parte che intende avviare una
1. La lingua dell’arbitrato è scelta di comune accordo tra le Parti nella convenzione arbitrale o successivamente fino alla costituzione del Tribunale.
2. In difetto di accordo, la lingua dell’arbitrato è determinata dal Tribunale.
Art. 9 TERMINI
1. Per il computo dei termini della Procedura si rinvia alle disposizioni dell’art. 155 c.p.c.
2. I termini sono sospesi nel periodo 1 agosto – 31 agosto.
3. I termini della Procedura sono ordinatori, quando non è diversamente stabilito.
4. I termini possono essere sempre prorogati, prima della scadenza. Nel computo dei termini non si considera il giorno iniziale. Se il termine scade di sabato o in un giorno festivo, è prorogato al giorno successivo non festivo.
Art. 10. PROCEDIBILITA’ DELL’ARBITRATO
1. Se una delle Parti contesta l’applicabilità del Regolamento prima della costituzione del Tribunale, il Consiglio dichiara la procedibilità o l’improcedibilità dell’arbitrato.
Art. 11 INCOMPETENZA DEL TRIBUNALE
Procedura deve depositare richiesta scritta presso la Segreteria dell’Organismo ai recapiti indicati alla pagina xxx.xxxxxxxxx.xxx ovvero a mezzo posta certificata all’indirizzo xxx@xxx.xxxxxxxxx.xxx.
2. La domanda può essere compilata secondo il modulo predisposto dall’Organismo, o con altro atto sottoscritto dalla Parte contenente le indicazioni essenziali presenti nel modulo.
3. La domanda deve contenere:
a) il nome e il domicilio delle Parti;
b) il luogo in cui la parte attrice o il suo difensore chiede di ricevere le comunicazioni, il numero telefonico e di fax nonché l’indirizzo e-mail e di posta certificata;
c) la sommaria esposizione dei fatti, dei motivi della controversia e dell’oggetto della domanda;
d) gli estremi della convenzione arbitrale, il cui testo deve essere allegato alla domanda;
e) eventuali indicazioni sulla sede, la lingua della Procedura, le norme applicabili al merito, l‘eventuale richiesta di pronuncia secondo equità;
f) la designazione dell’arbitro, quando prevista nella convenzione arbitrale;
g) la procura conferita al difensore eventualmente nominato;
h) il valore della controversia a norma del codice di procedura civile, ai soli fini della determinazione dei costi della Procedura.
4. La Segreteria trasmette la domanda all’altra Parte (o alle altre Parti) unitamente alla copia del Regolamento e alle memorie, entro 14 giorni lavorativi dalla data del deposito, con l’invito a depositare, entro il termine di 30 giorni lavorativi dalla ricezione, un atto di adesione con memoria di risposta, contenente le indicazioni essenziali, e avvertendo che, in mancanza di adesione, si procederà in sua assenza.
Art. 13 MEMORIA DI RISPOSTA
1. La memoria di risposta contiene:
a) il nome e il domicilio delle Parti;
b) il luogo in cui la parte convenuta o il suo difensore chiede di ricevere le comunicazioni, il numero telefonico e di fax nonché l’indirizzo e-mail e di posta certificata;
c) l’esposizione dei fatti e dei motivi della controversia;
d) eventuali domande riconvenzionali, a pena di decadenza;
e) eventuali indicazioni sulla sede, la lingua della Procedura, le norme applicabili al merito, l’eventuale richiesta di pronuncia secondo equità;
f) la designazione dell’arbitro, quando prevista dalla convenzione arbitrale;
g) la procura conferita al difensore eventualmente nominato.
2. L’adesione della parte convenuta con la memoria di risposta è trasmessa all’attore a cura della Segreteria entro
10 giorni lavorativi dalla data del deposito.
Art. 14 PROPOSTA IN MANCANZA DI CONVENZIONE ARBITRALE
1. La proposta di arbitrato può essere depositata presso la Segreteria dell’Organismo ai recapiti indicati alla pagina xxx.xxxxxxxxx.xxx ovvero a mezzo posta certificata all’indirizzo
xxx@xxx.xxxxxxxxx.xxx anche nel caso in cui manchi una convenzione arbitrale, e deve avere i requisiti di cui all’art. 12, comma 3, lettere a, b, c, e, g, h.
2. La Segreteria trasmette la proposta all’altra Parte (o alle altre Parti) unitamente alla copia del Regolamento e alle memorie, entro 14 giorni lavorativi dalla data del deposito, con l’invito a manifestare la propria adesione entro 30 giorni lavorativi con atto scritto e con memoria avente i contenuti indicati nell’art. 13, comma primo, lett. a, b, c, d, e, g, avvertendo che, in mancanza di adesione nel termine previsto, la Procedura non può avere luogo.
3. In mancanza di adesione nel termine previsto dal comma precedente, la Segreteria comunica alla Parte istante che la Procedura non può avere luogo.
Art. 15 FORMA DELLE COMUNICAZIONI
1. Le comunicazioni, la trasmissione e il deposito degli atti e dei documenti possono essere effettuati anche in forma elettronica certificata all’indirizzo indicato dalle parti, ovvero a mezzo fax o con altro mezzo idoneo alla prova della loro ricezione.
2. Le comunicazioni soggette a temine si considerano tempestive se inviate prima della scadenza del termine.
Art. 16 TERMINE DI INIZIO E COMPLETAMENTO DELLA PROCEDURA
1. La Procedura ha inizio dalla data di deposito della domanda o, nei casi in cui la domanda sia stata presentata in assenza di precedente convenzione arbitrale, dalla data di deposito o comunicazione dell’atto di adesione dell’ultima delle Parti nei cui confronti la Procedura è stata richiesta.
2. La Procedura, di regola, deve concludersi entro otto mesi.
Art. 17 COMPOSIZIONE DEL TRIBUNALE
1. Il Tribunale è di regola composto da un arbitro unico, fatto salvo il diverso accordo delle Parti.
2. Salvo quanto previsto dalle Parti nella convenzione arbitrale, il collegio degli
1. In tutti i casi in cui le Parti non procedono alla nomina dell’arbitro o degli arbitri entro il termine previsto dalla convenzione arbitrale o in quello fissato a norma dell’art. 14, la nomina è fatta dall’Organismo.
Art. 21 PROCEDURA CON PLURALITÀ DI PARTI
arbitri è composto da tre membri.
3. Se la convenzione arbitrale prevede un numero pari di arbitri il collegio sarà formato da tre membri.
Art. 18 SCELTA DELL’ARBITRO UNICO
1. L’arbitro unico è nominato secondo le
1. Salva diversa indicazione nella convenzione arbitrale, nel caso di Procedura con pluralità di Parti alla nomina dell’arbitro o degli arbitri provvede direttamente l’Organismo.
Art. 22 NOMINA DA PARTE DEL TERZO
regole stabilite dalle Parti nella
convenzione arbitrale.
2. La Segreteria agevola la nomina dell’arbitro nel più rigoroso rispetto dei diritti e della volontà delle Parti.
3. Nel caso in cui l’arbitro debba essere nominato dalle Parti di comune accordo, la Segreteria, indica alle Parti il relativo termine, se questo non è stato indicato nella convenzione arbitrale.
4. In mancanza di nomina nel termine indicato, a essa provvede l’Organismo.
Art. 19 SCELTA DEL COLLEGIO DEGLI ARBITRI
1. Nel caso in cui sia prevista la nomina di un collegio e non sia diversamente disposto nella convenzione arbitrale, ciascuna Parte deve designare nella domanda o nella memoria di risposta il proprio arbitro.
2. Ove la Parte non provveda, la nomina è fatta dall’Organismo.
3. L’Organismo nomina anche il presidente del collegio, salva diversa indicazione nella convenzione arbitrale.
Art. 20 PROCEDIMENTO DI NOMINA
1. Se per legge o per convenzione arbitrale la nomina dell’arbitro deve essere effettuata da un terzo, la Segreteria pone in essere tutte le iniziative necessarie per facilitare la nomina.
2. Nel caso in cui il terzo non abbia provveduto alla nomina dell’arbitro nel termine stabilito dalla legge o dalla convenzione arbitrale o, in mancanza, dalla Segreteria, l’Organismo provvede alla nomina senza formalità di procedura.
Art. 23 ACCETTAZIONE DELL’ARBITRO
1. La Segreteria comunica all’arbitro la nomina e tutte le informazioni necessarie circa i termini di svolgimento della Procedura e i relativi compensi.
2. Nei 10 giorni lavorativi successivi l’arbitro nominato deve comunicare l‘accettazione della nomina, dei compensi e del Regolamento.
3. All’accettazione deve essere allegata anche la dichiarazione d‘imparzialità e indipendenza, con specifica indicazione di ogni elemento che possa essere rilevante per la loro valutazione.
4. Tale dichiarazione deve essere trasmessa dalla Segreteria alle Parti,
che hanno facoltà di presentare osservazioni o domanda di ricusazione nel termine di 10 giorni lavorativi dalla ricezione.
5. In mancanza di osservazioni contrarie o di domanda di ricusazione nel termine fissato o di altri motivi ostativi, l’Organismo provvede alla conferma dell’arbitro, dandone comunicazione alle Parti.
6. L’Organismo può rifiutare la nomina degli arbitri indicati dalle Parti solo per gravi motivi ostativi e di opportunità, sentito il Consiglio.
Art. 24 RICUSAZIONE
1. Ciascuna Parte può ricusare l’arbitro nominato anche dopo la scadenza del termine indicato nell’articolo precedente per una causa successivamente conosciuta; in tal caso, il termine è di 10 giorni lavorativi dalla conoscenza della causa di ricusazione.
2. Non è ammessa ricusazione quando la Procedura è iniziata dinnanzi al Tribunale regolarmente costituito, salvo che non ricorrano gravi ed eccezionali motivi.
3. Per i motivi di ricusazione si rinvia alle disposizioni del codice di procedura civile (art. 815 c.p.c.).
Art. 25 DECISIONE SULL’ISTANZA DI RICUSAZIONE
1. Sull’istanza di ricusazione, sentite le Parti e l’arbitro ricusato, il Consiglio decide al più presto.
2. Con il provvedimento di rigetto dell’istanza di ricusazione il Consiglio conferma la nomina dell’arbitro.
Art. 26 SOSTITUZIONE DELL’ARBITRO
1. L’arbitro è sostituito, con la nomina di altro arbitro, nei seguenti casi:
a) rinuncia all’incarico dopo l’accettazione,
b) rifiuto da parte del Consiglio della nomina dell’arbitro,
c) accoglimento dell’istanza di ricusazione,
d) rimozione dell’arbitro per violazione dei doveri imposti dal Regolamento o per altro grave motivo,
e) decadenza per infermità o altro motivo.
2. Nelle ipotesi previste dal comma precedente la Procedura è sospesa dal Consiglio fino alla nomina del sostituto.
3. Il nuovo arbitro è nominato dalla Parte, dal terzo o dall’Organismo che lo avevano nominato.
4. Il Consiglio determina il compenso eventualmente dovuto all’arbitro sostituito, tenuto conto dell’attività effettivamente svolta e del motivo della sostituzione.
5. Nel caso di sostituzione il nuovo Tribunale, sentite le Parti, può disporre la rinnovazione del procedimento svoltosi fino a quel momento. In tal caso, riprendono a decorrere i termini fissati per la definizione della Procedura.
Art. 27 COSTITUZIONE DEL TRIBUNALE
1. Subito dopo la conferma del Tribunale, la Segreteria trasmette a quest’ultimo gli atti introduttivi con i documenti allegati, e mette a disposizione degli arbitri il supporto logistico e l’assistenza necessari.
2. Nei 20 giorni lavorativi successivi lavorativi alla ricezione degli atti introduttivi e dei documenti allegati, il Tribunale si costituisce formalmente redigendo verbale nel quale stabilisce, in assenza d‘indicazione nella convenzione arbitrale, e sentite le Parti previamente invitate, la sede e la lingua della Procedura e, di intesa con la
Segreteria, la data della prima udienza di trattazione.
3. E’ consentito, al fine di non rallentare la procedura, che uno dei membri del Tribunale, impossibilitato a presenziare personalmente all’udienza, possa collegarsi ed essere presente in videoconferenza.
Art. 28 TERMINI PER LA PRONUNCIA DEL LODO
1. Salvo diversa determinazione del Consiglio, il termine per la pronuncia del lodo è di 180 giorni lavorativi con decorrenza dalla prima udienza di trattazione.
2. Il termine, su concorde e tempestiva richiesta delle Parti o del Tribunale, può essere prorogato dall’Organismo qualora si accerti la particolare complessità della fase istruttoria e, in ogni caso, qualora sia necessario ricorrere alla consulenza tecnica e comunque qualora il Tribunale ne ravvisi la necessità per comprovati motivi.
Art. 29 REMISSIONE IN TERMINI
1. È’ sempre ammessa la remissione in termini per gravi motivi. Sull’istanza di remissione in termini provvede il Tribunale.
2. Quando il Tribunale rimette in termini una Parte, concede all’altra Parte, a garanzia del contraddittorio, un congruo termine per replica.
III. Regole del procedimento di merito Art. 30 REGOLE FONDAMENTALI
1. La Procedura si svolge nel pieno rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa delle Parti.
Art. 31 UDIENZE
1. Nella prima udienza di trattazione le Parti possono comparire personalmente o a mezzo di rappresentante munito di delega scritta.
2. In tale udienza il Tribunale, previa verifica della regolare instaurazione della Procedura, dichiara l’assenza della Parte convenuta che non abbia trasmesso dichiarazione di adesione con memoria difensiva.
3. Nella medesima udienza le Parti e i rispettivi legali si impegnano ad accettare il Regolamento di procedura dell’Arbitrato Rapido Rituale e dichiarano:
a) di accettare senza riserve di sottoporsi alla Procedura rinunciando di far valere in futuro qualsiasi motivo di nullità o inefficacia della clausola compromissoria.
b) di accettare che la controversia venga decisa dal Tribunale così come costituito riconoscendo la regolarità della sua nomina.
c) di accettare che il Tribunale proceda con l’interrogatorio libero delle parti e dei testimoni e che quanto detto nel corso delle udienze venga verbalizzato.
4. Nella medesima udienza il Tribunale, su richiesta delle Parti e se lo ritiene opportuno, può assegnare un termine per il deposito di memorie e richieste di mezzi di prova, e per il deposito di eventuali memorie di replica.
5. Nella prima memoria le Parti precisano, a pena di decadenza, le loro domande ed eccezioni.
6. Nella memoria di replica le Parti possono opporre eccezioni eventualmente indotte dalle domande contenute nella prima memoria e dedurre prova contraria.
7. Non sono ammesse, successivamente, domande ed eccezioni nuove, produzione di documenti o richieste istruttorie se non limitatamente a quanto dedotto dall’altra parte nella memoria di replica e comunque, a pena di
decadenza, non più tardi dell’udienza di trattazione immediatamente successiva.
8. Nelle controversie di più agevole soluzione il Tribunale, ove lo ritenga opportuno per esigenze di celerità del procedimento, invita le Parti a discutere la causa oralmente senza assegnare termini per il deposito di memorie.
Art. 32 ISTRUZIONE PROBATORIA
1. Il Tribunale ammette le prove e procede all’assunzione dei mezzi di prova nel rispetto del principio del contraddittorio. Il Tribunale, per eccezionali motivi, può disporre d’ufficio l’audizione di testi non indicati dalle Parti la cui conoscenza dei fatti di causa sia emersa nel corso dell’istruttoria, specificando gli articoli di prova. In tal caso le Parti possono dedurre prova contraria nel termine appositamente concesso dal Tribunale.
2. Ciascuna Parte ha l’onere di assicurare la presenza dei propri testi nel giorno e nell’ora fissata dal Tribunale per l’audizione.
3. Se il testimone rifiuta di comparire il
dal Tribunale nel provvedimento di nomina.
3. Il consulente tecnico compie le operazioni peritali nel rispetto del contraddittorio e secondo le indicazioni del Tribunale, facendo pervenire ai difensori delle Parti e ai loro consulenti, se nominati, la propria relazione almeno 7 giorni lavorativi prima della scadenza del termine fissato dal Tribunale per il relativo deposito. Nei successivi 5 giorni lavorativi, i difensori delle Parti o i loro consulenti potranno far pervenire eventuali osservazioni delle quali il consulente tecnico terrà conto nel redigere il testo definitivo della propria relazione.
4. Nel caso di consulenza tecnica il Tribunale può disporre una congrua proroga dei termini di cui all’art. 28, comma 1, per il deposito del lodo, tenuto conto della complessità del quesito e del termine concesso al consulente tecnico per il deposito della perizia.
Art. 34 MEMORIE CONCLUSIVE
Tribunale, ove lo ritenga opportuno, può
chiedere al Presidente del tribunale civile della sede della Procedura che ne ordini la comparizione, secondo la disposizione dell’art. 816 ter, comma terzo, c.p.c..
4. La Segreteria cura la citazione dei testi ammessi di ufficio dal Tribunale.
5. Il Tribunale, se collegiale, può delegare uno dei suoi componenti per l’assunzione delle prove.
Art. 33 NOMINA DI CONSULENTE TECNICO
1. Il Tribunale può nominare anche d’ufficio un consulente tecnico; nel caso di nomina la Segreteria richiede alle Parti un deposito integrativo a copertura delle relative spese.
2. Le Parti possono designare i loro consulenti tecnici nel termine indicato
1. Chiusa l’istruzione probatoria, il Tribunale invita le Parti a precisare le loro domande ed eccezioni conclusive, e assegna termine, ove richiesto e ritenuto necessario dal Tribunale, per il deposito di memorie conclusive e ulteriore termine per il deposito di memorie di replica.
2. Nelle controversie di più agevole soluzione il Tribunale, ove lo ritenga opportuno per esigenze di celerità del procedimento, invita le Parti a discutere la causa oralmente senza assegnare termini per il deposito di memorie.
3. Anche nei casi in cui sia stato autorizzato il deposito di memorie conclusive, le Parti possono chiedere al Tribunale di fissare apposita udienza per la discussione finale della causa. Il Tribunale può disattendere questa
domanda se ritenga non utile la discussione orale.
4. I comma precedenti si applicano anche nell’ipotesi in cui il Tribunale ritenga di emettere un lodo non definitivo.
Art. 35 CHIAMATA IN CAUSA DEL TERZO E INTERVENTO VOLONTARIO
1. La chiamata in causa del terzo deve essere richiesta non oltre la prima udienza di trattazione.
2. La Parte attrice può chiedere di chiamare in causa il terzo solo se la richiesta è giustificata dalla domanda riconvenzionale o dalle eccezioni della controparte formulate con la memoria di risposta di cui all’art. 13.
3. In tal caso, la domanda della Parte attrice è proponibile nella prima udienza di trattazione.
4. Il Tribunale può ammettere la chiamata in causa del litisconsorte necessario anche se tardivamente richiesta.
5. È sempre ammesso l’intervento del litisconsorte necessario; in ogni altro caso, l’intervento è ammissibile solo
Parti già costituite, e invitando le Parti a discutere oralmente in tale udienza ogni questione relativa alla chiamata e alla composizione del Tribunale.
3. Alla convocazione del terzo provvede la Segreteria che proroga il termine per la pronuncia del lodo, anche senza istanza di Parte, per un periodo di tempo non superiore a 60 giorni lavorativi.
4. Nel caso di intervento del terzo, la Segreteria comunica alle Parti costituite la memoria di intervento e, a tutte le Parti, il provvedimento del Tribunale di fissazione dell‘udienza di discussione sulle questioni relative all’intervento e alla composizione del Tribunale. In tale udienza, ove l’intervento sia ritenuto ammissibile, il Tribunale emette i provvedimenti eventualmente necessari per assicurare il diritto di difesa delle Parti e, ove necessario, proroga il termine per la pronuncia del lodo per un periodo di tempo non superiore a 60 giorni lavorativi.
IV. Lodo Arbitrale Art. 37 IL LODO
entro il termine fissato dal Tribunale per
il deposito della prima memoria difensiva. L’intervento del terzo implica l’accettazione della nomina del Tribunale già costituito.
6. Si applicano, per quanto non diversamente disposto, le disposizioni dell’art. 816 quinquies c.p.c.
Art. 36 AUTORIZZAZIONE
1. Il Tribunale autorizza la chiamata del terzo, previa verifica dei presupposti, solo qualora la chiamata non ritardi eccessivamente la definizione della Procedura.
2. Con il provvedimento che autorizza la chiamata in causa, il Tribunale fissa una nuova udienza, indicando i termini per il deposito della memoria difensiva del terzo e delle memorie di replica delle
1. Il Tribunale delibera a maggioranza, anche in videoconferenza ove uno dei componenti ne faccia richiesta.
2. Il Tribunale delibera secondo diritto, salvo che le Parti lo abbiano autorizzato a pronunciare secondo equità o che la convenzione arbitrale preveda una pronuncia secondo equità.
3. Il lodo è redatto per iscritto ed è sottoscritto da tutti gli arbitri.
4. Qualora uno dei componenti del Tribunale si rifiuti di firmare, gli altri ne danno atto in calce al lodo che rimane valida a ogni effetto.
Art. 38 CONTENUTO DEL LODO
1. Il lodo deve contenere:
a) il nome degli arbitri;
b) l'indicazione della sede della Procedura;
c) l'indicazione delle Parti; Art. 40 VERIFICA DEL LODO
d) l'indicazione della convenzione
arbitrale o dell’accordo a seguito della domanda di Procedura;
e) l’indicazione delle conclusioni delle parti;
f) l'esposizione sommaria dei motivi;
g) la decisione sulle spese del procedimento come liquidate da ADR Center e la pronuncia sul rimborso delle spese legali sostenute dalle parti;
h) il dispositivo;
1. Il Tribunale può chiedere al Consiglio, prima della sottoscrizione, la verifica dei requisiti formali del lodo e la segnalazione di eventuali carenze.
2. Il Consiglio compie la verifica entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta e, comunque, in tempo utile ad assicurare la tempestività del deposito.
Art. 41 CORREZIONE DEL LODO
i) la sottoscrizione degli arbitri o
della maggioranza degli arbitri, se accompagnata dalla dichiarazione che la decisione è stata deliberata con la partecipazione di tutti e che gli altri non hanno voluto o non hanno potuto sottoscriverlo;
j) la data delle sottoscrizioni.
Art. 39 LODO PARZIALE E LODO NON DEFINITIVO
1. Il Tribunale pronuncia lodo parziale quando decide definitivamente su una delle cause o domande che costituiscono oggetto della Procedura o quando pronuncia condanna generica riservando al prosieguo la determinazione dell’ammontare del debito.
2. Il Tribunale pronuncia lodo non definitivo quando risolve una o più questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, e in ogni altra ipotesi consentita dalle norme applicabili alla Procedura.
3. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti il Tribunale dispone con ordinanza la prosecuzione della Procedura.
4. Il lodo parziale e il lodo non definitivo non modificano il termine di deposito del lodo definitivo, fatta salva la possibilità di proroga di cui all’art. 28.
1. E’ ammessa, a istanza di parte, la possibilità di correzione del lodo e per errore materiale e di calcolo o anche per integrare la decisione mancante delle indicazioni di cui all’art 38, comma primo, lettere a, b, c, d, e.
2. L’istanza di correzione è depositata presso la Segreteria che la trasmette al Tribunale.
3. Il Tribunale provvede, sentite le Parti, entro 30 giorni lavorativi dalla ricezione dell‘istanza di correzione.
4. Se il Tribunale non può essere costituito, sulla istanza provvede il Consiglio.
Art. 42 DEPOSITO DEL LODO
1. Il Tribunale deposita il lodo in Segreteria nel termine fissato dall’art. 28.
2. Il lodo è depositato in numero di originali eguale a quello delle Parti; un ulteriore originale è depositato per la Segreteria, che annota la data del deposito, provvede alle registrazioni previste dall’Organismo e trasmette a ciascuna Parte un originale entro 10 giorni lavorativi dal deposito.
V. Costi della Procedura
Art. 43 CRITERI DI LIQUIDAZIONE
1. I costi della Procedura sono determinati dall’Organismo secondo l’Allegato I in vigore al momento della presentazione della domanda, sulla base del valore della controversia in essa indicato.
2. Qualora il valore della controversia risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia domanda riconvenzionale, notevole divergenza tra le Parti sulla stima o, ancora, molteplici domande, l’Organismo ne decide il valore di riferimento e comunica alle Parti i costi della Procedura.
3. A tali costi possono aggiungersi eventuali ulteriori spese tra cui, a titolo esemplificativo, quelli per consulenze tecniche, trasferte o riproduzione di documenti.
4. La Segreteria gestisce le relative incombenze indicando preventivamente alle Parti l’importo dei costi, salvo conguaglio.
5. Eventuali altri costi sono richiesti nel corso della Procedura non oltre la precisazione delle conclusioni. Nei casi in cui essi dipendano da domanda riconvenzionale, l’integrazione è richiesta alla Parte che abbia proposto la domanda.
Art. 44 TERMINI DI PAGAMENTO
1. Al momento della presentazione della domanda l’attore è tenuto a versare alla Segreteria le spese di deposito e nomina del Tribunale previste nell’Allegato I.
2. Per le controversie di valore inferiore a € 1.000.000 il pagamento dei costi deve avvenire almeno 7 giorni lavorativi antecedenti la prima udienza. Per le controversie di valore superiore a € 1.000.000 il pagamento dei costi deve avvenire nella misura del 50% almeno 7 giorni lavorativi antecedenti la prima udienza, il pagamento del rimanente 50% deve avvenire prima del deposito del lodo.
3. Il pagamento dei costi deve avvenire almeno 7 giorni lavorativi antecedenti la prima udienza nel caso di controversie di valore fino a €
1.000.000. Nel caso di controversie di valore superiore a € 1.000.000 il pagamento dei costi deve avvenire nella misura del 50% almeno 7 giorni lavorativi antecedenti la prima udienza, il rimanente 50% prima del deposito del lodo.
4. Se una parte non deposita l'importo dovuto, la Segreteria può richiederlo all'altra parte e fissare un termine per il pagamento.
5. In ogni caso il mancato pagamento dell’intera somma dovuta da ciascuna Parte determina la sospensione della Procedura da parte del Tribunale anche limitatamente alla domanda proposta dalla Parte inadempiente. In tal caso, i termini della Procedura riprendono a decorrere dalla data del versamento della somma dovuta, che potrà essere richiesta all’altra Parte in virtù dell’obbligo di solidarietà.
6. Decorsi 30 giorni lavorativi dalla sospensione senza che la somma dovuta sia stata versata dalla Parte obbligata o dall’altra Parte, il Tribunale dichiara l’estinzione della Procedura anche limitatamente alla domanda formulata dalla Parte inadempiente.
Art. 45 LIQUIDAZIONE FINALE
1. Prima del deposito del lodo la Segreteria provvede alla liquidazione finale di eventuali costi della Procedura ancora da pagare.
2. Del provvedimento di liquidazione è fatta menzione nel lodo.
3. Il Tribunale indica la Parte sulla quale incombe l’onere di pagamento o in quale proporzione i costi e le spese legali debbano eventualmente essere
ripartiti nei rapporti interni, tenendo conto di eventuali accordi tra le Parti.
4. Qualora la procedura si sia rivelata di particolare complessità e/o difficoltà l’Organismo può disporre un aumento dei costi, come individuati nell’Allegato I – Costi della Procedura, fino al 50 % per Parte prendendo come riferimento lo scaglione applicato alla procedura.
Art. 46 NORME APPLICABILI
1. Salvo diversa concorde volontà delle Parti, per quanto non espressamente previsto nel Regolamento si applicano le norme del c.p.c. in materia. Le predette norme sono comunque applicabili se inderogabili.
Allegato I - Costi della Procedura
Spese di deposito e nomina del Tribunale
€ 270 + IVA per ciascuna parte, da versare al momento del deposito della domanda o della memoria di risposta per le spese iniziali di segreteria e di nomina del Tribunale arbitrale.
Costi della Procedura
Valore della lite | Costi per Parte per ciascun Arbitro |
Oltre € 5.000.000 | € 32.000 |
Da € 1.000.001 a € 5.000.000 | € 16.000 |
Da € 250.001 a € 1.000.000 | € 8.000 |
Da € 50.001 a € 250.000 | € 4.000 |
Fino a € 50.000 | € 2.000 |
- Il costo s‘intende per parte e al netto di IVA per ciascun arbitro nominato.
- Il costo è forfettario e comprende le spese della Segreteria e gli onorari del Tribunale.
Costi in caso di nomina di arbitri non appartenenti all’elenco di ADR Center
In caso di richiesta di nomina di un arbitro o di arbitri non inseriti nell’elenco di ADR Center i costi del procedimento potranno variare rispetto alla tabella di cui sopra.
Modalità di pagamento
Il pagamento dei costi deve avvenire almeno 7 giorni lavorativi antecedenti la prima udienza nel caso di controversie di valore fino a € 1.000.000. Nel caso di controversie di valore superiore a € 1.000.000 il pagamento dei costi deve avvenire nella misura del 50% almeno 7 giorni lavorativi antecedenti la prima udienza, il pagamento del rimanente 50% deve avvenire prima del deposito del lodo.
Il pagamento deve essere effettuato mediante bonifico bancario secondo le coordinate di seguito indicate:
UNICREDIT SpA, XX00X0000000000000000000000, SWIFT
CODE: XXXXXXX0X00, Intestato a: ADR Center Causale: “Arbitrato – Nominativo delle parti”.