REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE SPECIALISTICA MEDICA
REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE SPECIALISTICA MEDICA
DEFINIZIONI
⮚ Il presente regolamento disciplina le procedure amministrative e organizzative della formazione specialistica medica (D.Lgs. n. 368/99) ad esclusione degli indirizzi tecnici.
⮚ I titolari dei contratti di formazione specialistica, in quanto allievi delle scuole di specializzazione, sono studenti dell’Ateneo.
⮚ L’anno accademico coincide con l’inizio delle attività didattiche che sono stabilite, per ciascun anno, con decreto ministeriale.
TITOLO I – ORGANI DI GOVERNO DELLA SCUOLA E CORPO DOCENTE
Art. 1 - Organi della Scuola
1. Sono Organi della Scuola il Direttore e il Consiglio della Scuola.
Art. 2 - Direzione della Scuola
1. Ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. n. 162/1982, la Direzione della Scuola è affidata ad un professore di ruolo del settore scientifico-disciplinare di riferimento della Scuola appartenente alla sede della stessa. Nel caso di multipli settori scientifico-disciplinari di riferimento, la Direzione della Scuola è affidata ad un professore di ruolo di uno dei Settori Scientifico Disciplinari compresi nell’ambito specifico della tipologia della Scuola appartenente alla sede della stessa.
2. Il Direttore ha la responsabilità della Scuola, convoca il Consiglio e lo presiede; sovraintende a tutte le attività didattiche della stessa e assicura l'applicazione delle normative vigenti in materia. Le modalità di elezione del Direttore sono disciplinate dal Regolamento Generale di Ateneo.
3. Il Direttore è eletto tra i professori di ruolo che fanno parte del Consiglio della Scuola; i docenti a contratto (Dirigenti del SSR) che fanno parte del Consiglio della Scuola concorrono all’elettorato attivo in misura pari al 30% dello stesso.
4. Il Direttore può nominare, con proprio atto e sentito il Consiglio della Scuola, un Direttore vicario che lo sostituisca in tutte le sue funzioni in caso di impossibilità o impedimento temporaneo nello svolgimento delle proprie funzioni. In caso di impedimento anche del Direttore Xxxxxxx, i compiti sono svolti dal professore più anziano in ruolo fra i componenti del Consiglio.
5. Il Direttore assume per motivi d'urgenza con proprio provvedimento gli atti di competenza del Consiglio della Scuola, qualora non risulti possibile procedere tempestivamente alla sua convocazione. Il provvedimento del Direttore deve essere sottoposto a ratifica del Consiglio della Scuola, nella prima seduta successiva, che deve tenersi di norma non oltre 60 giorni dalla data del provvedimento stesso.
Art. 3 - Consiglio della Scuola
1. Il Consiglio della Scuola è composto da tutti i docenti titolari di insegnamento nella Scuola compresi gli eventuali docenti a contratto e da una rappresentanza di tre specializzandi, eletti secondo quanto previsto dall’art. 99 del D.P.R. 382/1980.
2. Il Consiglio della Scuola ha competenze deliberative, propositive e consultive nelle materie concernenti l’organizzazione e la gestione delle attività formative della Scuola.
3. Il Consiglio della Scuola può istituire Commissioni per facilitare i processi di programmazione, coordinamento e valutazione delle attività formative e di tutorato.
4. Nel caso di attivazione di Scuole di nuova istituzione, i docenti che costituiscono il Consiglio della Scuola sono designati in rapporto agli insegnamenti da attivare con apposita deliberazione del Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia.
Art. 4 - Corpo docente
1. Il corpo docente delle Scuole di specializzazione è costituito da Professori di ruolo di I e II fascia, da Ricercatori Universitari oltre che da Personale sanitario in servizio presso le strutture non universitarie appartenenti alla Rete formativa delle Scuole. Per quest’ultimo, il reclutamento avviene mediante procedura valutativa del curriculum scientifico-professionale indetta dall’Università, tenuto conto anche degli attuali parametri di valutazione scientifica.
2. Il corpo docente comprende almeno due Professori di ruolo nel settore scientifico- disciplinare di riferimento della tipologia della Scuola. Per le Scuole per le quali non è identificabile un singolo settore scientifico-disciplinare di riferimento, il corpo docente comprende almeno due Professori di ruolo afferenti ad uno dei settori scientifico- disciplinari indicati nell’Ambito specifico della tipologia della Scuola.
3. I docenti svolgono l'attività didattica programmata sotto forma di lezioni frontali, lezioni per via telematica utilizzando anche metodologie di didattica a distanza, brevi corsi monografici, discussione di casi clinici, journal clubs, seminari interdisciplinari, revisioni della letteratura, etc., attenendosi al Regolamento didattico della Scuola.
TITOLO II – AMMISSIONE, TASSE, FREQUENZA, DIRITTI DEGLI SPECIALIZZANDI, TRASFERIMENTO E RINUNCIA
Art. 5 - Ammissione
1. Alle scuole si accede con concorso nazionale per titoli ed esami bandito ogni anno con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, per il numero di posti determinati secondo la capacità ricettiva e il volume assistenziale delle strutture sanitarie inserite nella rete formativa di ciascuna Scuola.
2. Il numero effettivo degli iscritti di ciascuna Scuola non può superare il numero complessivo di iscrivibili per i quali sono accreditate le Scuole stesse.
Art. 6 - Tasse
1. Gli iscritti alle Scuole di Specializzazione sono tenuti al pagamento di tasse e contributi secondo gli importi e le modalità previsti annualmente dal Consiglio di Amministrazione. L’importo complessivo annuo delle tasse e dei contributi è comprensivo della tassa regionale per il diritto allo studio, del premio per assicurazione infortuni e dell’imposta di bollo.
Art. 7 - Frequenza
1. L’impegno orario richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale medico del SSN a tempo pieno, comprensivo delle attività assistenziali e di didattica, secondo modelli organizzativi di lavoro coerenti con le sedi frequentate.
2. I Crediti Formativi Universitari (CFU) professionalizzanti hanno un peso in ore/lavoro del medico in formazione specialistica pari ad almeno 30 ore per CFU tali da equipararlo a quello previsto nel comma 1 del presente articolo.
3. Nello svolgimento di tutte le attività di tirocinio, il medico in formazione è tenuto ad esibire un tesserino identificativo, analogamente al personale strutturato.
Art. 8 - Modalità di rilevazione delle presenze
1. Sono previsti idonei sistemi di controllo dell’orario.
2. L’accertamento dell’orario spetta al Responsabile dell’Unità Operativa in cui il medico in formazione specialistica opera.
3. Il Direttore della Scuola acquisisce l’attestato di regolare frequenza del medico in formazione specialistica da parte del Responsabile dell’Unità Operativa.
Art. 9 - Assenze per malattia
1. Le assenze per malattia determinano la sospensione della formazione quando siano di durata superiore ai quaranta giorni lavorativi consecutivi.
2. In caso di malattia, indipendentemente dalla sua durata, il medico in formazione specialistica è tenuto ad avvisare immediatamente la Direzione della Scuola e a presentare, entro il giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio l’assenza, il relativo certificato medico alla Direzione stessa. Il certificato può essere inviato anche per posta elettronica o consegnato da altra persona a ciò delegata.
3. Successivamente al quarantesimo giorno, l’assenza determina la sospensione della formazione. Il medico in formazione specialistica è tenuto a darne comunicazione alla Direzione della Scuola e agli uffici competenti dell’Ateneo al fine di sospendere la formazione e modificare l’importo del trattamento economico.
4. La comunicazione deve essere data dall’inizio dell’assenza, nel caso in cui dal certificato medico risulti da subito una prognosi superiore ai quaranta giorni.
5. Al fine del superamento del periodo di comporto (1 anno) sono computati anche i periodi di malattia che non hanno, per loro durata, comportato la sospensione della formazione specialistica compresi i giorni non lavorativi.
Art. 10 - Assenze legate alla tutela della gravidanza e della maternità
1. La dottoressa, medico in formazione specialistica, è tenuta a comunicare immediatamente il suo stato di gravidanza al Servizio di Prevenzione e Protezione, alla Direzione della Scuola e al responsabile della struttura nella quale svolge la formazione, affinché possano essere adottate le misure di sicurezza e protezione che fossero necessarie a tutela della salute materno-infantile.
2. Come per la malattia, eventuali assenze di durata inferiore ai quaranta giorni lavorativi consecutivi, dovute allo stato di gravidanza, che dovessero verificarsi nei primi sette mesi, non determinano sospensione della formazione.
3. La dottoressa è tenuta a sospendere la formazione per cinque mesi a partire dall’inizio dell’ottavo mese di gravidanza, salvo quanto disposto dalle norme in materia di radioprotezione e da altre specifiche norme. La richiesta di sospensione deve essere presentata alla Direzione della Scuola e all’ufficio competente dell’Università, entro il quindicesimo giorno precedente alla data di inizio della sospensione stessa, unitamente al certificato del ginecologo attestante lo stato di gravidanza e la data presunta del parto.
4. La dottoressa ha la facoltà di proseguire la formazione per tutto l’ottavo mese di gravidanza, presentando apposita richiesta alla Direzione della Scuola e ai competenti Uffici dell’Università entro la fine del settimo mese. Alla richiesta dovranno essere allegate le certificazioni previste dalla legge nella quali viene attestato che tale opzione non arreca pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
In tal caso la sospensione avrà inizio un mese prima della data presunta del parto e avrà durata di almeno cinque mesi.
5. Decorsi i cinque mesi di congedo per maternità, la dottoressa ha la facoltà di usufruire del congedo parentale consentito dal D. Lgs. n. 151/2001, prolungando il periodo della sospensione della formazione, previa comunicazione alla Direzione della Scuola e ai competenti Uffici dell’Università, con l’indicazione della data di ripresa della formazione.
6. La facoltà di usufruire della sospensione per congedo parentale è concessa, se medico in formazione specialistica, anche al padre in alternativa alla madre.
7. La riduzione facoltativa dell’impegno orario richiesto per la formazione specialistica a causa di allattamento, a decorrere dal terzo mese fino al compimento di un anno del bambino, comporta una riduzione dell’impegno orario stesso di due ore giornaliere pari ad un terzo, che, su nove mesi di attività, corrisponde a tre mesi di attività formativa non svolta e da recuperare per poter essere ammessi all’esame finale. Per il suddetto periodo sono corrisposti soltanto i due terzi della quota variabile prevista dal contratto. In questo caso il recupero deve essere svolto per un massimo di tre mesi e retribuito con il compenso completo come previsto dal contratto di formazione specialistica.
8. Resta ferma l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 53 del D. Lgs. n. 151/2001, in materia di lavoro notturno.
Art. 11 - Assenze giustificate
1. Il medico in formazione specialistica ha diritto a trenta giorni lavorativi complessivi di assenza per motivi personali, preventivamente autorizzati, nell’anno di pertinenza del contratto di formazione specialistica e che non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi formativi. L’autorizzazione va richiesta alla Direzione della Scuola almeno sette giorni prima.
2. La partecipazione a convegni, congressi, corsi, seminari deve essere autorizzata dalla Direzione della Scuola che garantisce la loro inerenza all’iter formativo del medico in formazione. La predetta partecipazione ad eventi formativi deve essere debitamente documentata con la consegna del certificato di partecipazione alla Segreteria della Scuola che ne invierà copia ai competenti Uffici dell’Università.
I periodi per tali attività non vanno computati nel periodo di trenta giorni di assenza giustificata di cui il medico in formazione può usufruire.
Art. 12 - Assenze ingiustificate
1. Le prolungate assenze ingiustificate comportano la risoluzione del contratto. Viene definita prolungata assenza ingiustificata l’assenza non preventivamente autorizzata che superi i quindici giorni complessivi annui.
2. Le assenze ingiustificate che non comportino la risoluzione del contratto, che non superino cioè i quindici giorni complessivi annui, vanno recuperate al termine dell’anno di corso e comunque prima del passaggio all’anno successivo o dell’ammissione all’esame finale secondo le modalità stabilite dal Consiglio della Scuola.
Art. 13 - Recuperi dei periodi di sospensione
1. I debiti formativi dovuti ai periodi di sospensione saranno recuperati al termine dell’anno di corso a cui è iscritto il medico in formazione specialistica. Il recupero delle sospensioni è comunque formazione a tutti gli effetti e dà diritto al pagamento completo del compenso previsto per il contratto di formazione (quota fissa più quota variabile).
2. L’ammissione all’anno di corso successivo, o all’esame di diploma, se il medico in formazione specialistica è iscritto all’ultimo anno, non sarà possibile fino a quando non sarà stato interamente recuperato il periodo (in termini di tempo, non di ore) di sospensione.
3. Gli esami, siano essi di profitto che di diploma, devono essere sempre effettuati dopo il completamento della formazione.
4. Durante il recupero dei periodi di sospensione l’assenza giustificata è un’evenienza e non un diritto.
Art. 14 - Mensa
1. Il medico in formazione specialistica ha diritto ad accedere alla mensa delle Aziende Ospedaliere o Aziende ULSS dove svolgono la propria attività pratica secondo quanto previsto dagli specifici protocolli d’intesa, ovvero dalle convenzioni con le singole strutture.
Art. 15 - Camici
1. Al medico in formazione specialistica è fornito in dotazione un numero di camici pari a quello spettante al personale strutturato, a cura e spese delle Aziende Ospedaliere o ULSS a cui fanno capo le Unità Operative in cui il medico in formazione opera, secondo quanto previsto da apposite convenzioni.
Art. 16 - Idoneità fisica
1. Il medico in formazione specialistica, al momento dell’immatricolazione, o comunque entro un mese dalla stessa, deve fornire alla Direzione della Scuola la documentazione che attesti la richiesta del certificato comprovante l'idoneità fisica. Tale certificato deve essere prodotto alla Direzione della Scuola non appena concluso il relativo procedimento da parte delle competenti autorità sanitarie.
2. Al riguardo il medico in formazione è tenuto ad effettuare gli stessi esami clinici previsti dalla legge per il personale medico del Servizio Sanitario Nazionale.
3. L'onere di tali accertamenti è a carico della Struttura Sanitaria sede della Scuola, così come previsto da apposite convenzioni.
Art. 17 – Trasferimento
1. Il trasferimento presso una Scuola di altra sede (trasferimento in uscita), è possibile, previo parere del Consiglio della Scuola, con nulla osta dei Rettori delle Università interessate e comunicazione in merito, da effettuarsi almeno tre mesi prima dell’inizio del nuovo anno accademico, al Direttore della Scuola di partenza e all’ufficio dell’amministrazione dell’Università. La motivazione che determina la richiesta di trasferimento deve essere seria e documentabile. Spetta al richiedente verificare la disponibilità della Scuola verso la quale chiede il trasferimento prima di inoltrare la richiesta ufficiale al Direttore della Scuola e agli Uffici dell’Università.
2. Il trasferimento in arrivo è possibile solo previo nulla osta da parte dei Rettori delle Università interessate e comunque con richiesta effettuata al competente Ufficio dell’Università almeno tre mesi prima dell’inizio del nuovo anno accademico.
3. I trasferimenti possono avvenire solo previa ammissione all’anno successivo e pertanto non sono ammessi trasferimenti in corso d’anno.
4. Al Consiglio della Scuola compete la valutazione di eventuali richieste di riconoscimento di Crediti Formativi Universitari acquisiti in percorsi formativi di altre Scuole di Specializzazione.
Art. 18 - Rinuncia
1. Il medico in formazione specialistica che intenda rinunciare alla formazione è tenuto a darne immediata comunicazione scritta al competente Ufficio dell’Università e alla Direzione della Scuola, indicando la data di cessazione dell'attività.
TITOLO III – FORMAZIONE
Art. 19 - Formazione nella rete formativa
1. Il medico in formazione specialistica svolge la propria attività formativa secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base di criteri stabiliti dal Consiglio della Scuola.
2. Ai fini di una completa e armonica formazione professionale il medico in formazione specialistica è tenuto a frequentare le diverse strutture, servizi, settori, attività in cui è articolata la singola Scuola con modalità e tempi di frequenza funzionali agli obiettivi formativi stabiliti dal Consiglio della stessa.
3. Il periodo di frequenza del medico in formazione specialistica nella stessa Unità Operativa convenzionata, è definito dal Consiglio della Scuola e comunque non può essere superiore alla metà della durata della Scuola di Specializzazione.
Art. 20 - Formazione fuori rete formativa in Italia o all’estero
1. Sono possibili periodi di formazione/stage all’estero e/o presso una struttura fuori rete formativa della scuola, previa approvazione del Consiglio della Scuola e formale accettazione dell’Amministrazione ospitante, per un periodo massimo di diciotto mesi nell’intero corso degli studi. La copertura assicurativa è a carico della struttura ospitante o, in caso di non accettazione della stessa, dello specializzando.
Art. 21 – Programmazione dell’attività didattica
1. Il Consiglio della Scuola determina il piano degli studi nel rispetto degli obiettivi generali e di quelli da raggiungere nelle diverse aree, degli obiettivi specifici e dei relativi settori scientifico-disciplinari riportati per ogni singola specializzazione.
2. La frequenza della Scuola è obbligatoria per tutti gli iscritti. Il medico in formazione specialistica deve frequentare le lezioni, i seminari e ogni altra tipologia di attività didattica che il Consiglio della Scuola ritenga necessario per la completa e armonica formazione del singolo medico.
3. I docenti esprimono una valutazione della formazione degli specializzandi, secondo standard e strumenti predefiniti in grado di misurare quantitativamente e qualitativamente il grado di performance, la progressione professionale, il grado di autonomia, ed una serie di abilità intellettuali, cliniche, tecniche, procedurali e relazionali necessarie alla formazione dello specialista.
Art. 22 - Formazione e attività assistenziale
1. L’attività di tirocinio del medico in formazione specialistica si configura per tutta la durata del corso come attività formativa e non sostitutiva di quella del personale di
ruolo, ospedaliero o universitario, e deve essere comprensiva della globalità delle attività svolte dal personale strutturato.
2. Nello svolgimento delle attività assistenziali al medico in formazione specialistica sono attribuiti livelli crescenti di responsabilità e autonomia legati alla maturazione professionale e vincolati alle direttive ricevute dal Consiglio della Scuola. Tale responsabilità deriva anche dalle competenze acquisite e certificate dai tutor nel libretto diario.
3. Lo specializzando non può essere impiegato in totale autonomia nell’assunzione di competenze di natura specialistica.
4. Di norma, fatte salve eccezioni derivanti da specifiche disposizioni normative e casi particolari documentati:
− nel corso del primo anno le attività assistenziali svolte dal medico in formazione specialistica devono essere supervisionate;
− a partire dal secondo anno, dopo dodici mesi di attività formativa professionalizzante “sul campo”, il Responsabile dell’Unità Operativa, in applicazione delle delibere del Consiglio della Scuola, affida al medico in formazione specialistica lo svolgimento di attività assistenziali medico- chirurgiche di reparto e di turni di guardia interna, da svolgere in autonomia purché sia garantita la presenza nell’Unità Operativa di un medico specialista;
− a partire dal terzo anno, dopo ventiquattro mesi di attività formativa professionalizzante “sul campo”, le stesse attività possono essere svolte in autonomia dal medico in formazione specialistica, purché l’Unità Operativa stessa disponga del servizio di pronta disponibilità;
− la guardia medica, qualora implichi attività per urgenze esterne, l’attività di sala operatoria, le consulenze specialistiche e l’attività ambulatoriale, possono essere svolte in autonomia dal medico in formazione specialistica a partire dal quarto anno, fermo restando la presenza del servizio di pronta disponibilità.
Di fatto, l’attribuzione dei livelli di autonomia e responsabilità deve avvenire in maniera nominale per ogni singolo medico in formazione specialistica e non è necessariamente legata ai passaggi di anno.
A tal fine la Scuola deve adottare un sistema organizzativo in cui, in maniera documentata, per i diversi livelli di responsabilità da attribuire:
vengano definiti in maniera molto dettagliata gli obiettivi formativi (conoscenze e competenze da acquisire);
vengano definite le attività e gli atti medici da eseguire in supervisione, necessari per il raggiungimento degli obiettivi (dando anche qualora lo si ritenga necessario, degli standard minimi);
vengano registrati le attività e gli atti medici eseguiti, a documentazione del fatto che quanto pianificato è stato eseguito;
venga messo in atto un sistema di valutazione così come previsto nel titolo IV – Valutazione del presente Regolamento.
5. La Scuola predispone un libretto di formazione che permetta la registrazione precisa e puntuale delle attività formative del singolo allievo, accompagnate dalla valutazione del tutor: questo attesta e garantisce la capacità e qualità professionale dello specializzando attraverso una periodica valutazione di cui condivide la responsabilità con il responsabile della struttura di tirocinio (se non coincidente con il tutor), approvata e sottoscritta dal Direttore della Scuola.
6. I criteri per la valutazione dello specializzando possono essere articolati dal Consiglio della Scuola tenendo almeno conto di:
Competenze tecniche ed abilità non tecniche Rispetto degli standard
Tempestività nell’esecuzione delle prestazioni
Capacità dello specializzando di individuare (poi decidere) appropriati percorsi diagnostico-terapeutici, ecc.
7. La scuola predispone un profilo delle attività formative teorico-pratiche e di ambito assistenziale sulla base di una preliminare valutazione, nell’ambito della singola Scuola, degli specifici livelli di complessità assistenziale di tutte le attività pratiche alle quali il medico in formazione specialistica partecipa durante il corso del tirocinio con particolare riferimento alle attività routinarie, alle consulenze, alle guardie e reperibilità.
8. In relazione a tali livelli la tipologia di attività assistenziale svolta dal medico in formazione specialistica, in base al grado di autonomia raggiunto ed attenendosi comunque alle direttive impartite dal tutor, è distinta in:
ATTIVITÀ ASSISTENZIALE TUTORATA: con presenza del medico strutturato che esegue la prestazione e ne affida parte all’allievo; ATTIVITÀ ASSISTENZIALE TUTELATA: la prestazione, su indicazione del medico strutturato, è eseguibile dal medico in formazione specialistica purché lo strutturato sia presente anche se non fisicamente accanto al medico in formazione specialistica e sia in grado di sorvegliarne e vigilarne l’operato.
Lo svolgimento di attività ambulatoriali semplici, di diagnostica strumentale e di laboratorio, svolte dal medico in formazione specialistica nell’ambito della propria attività di collaborazione, avviene sotto il controllo di un medico strutturato. Il medico strutturato controfirma il referto di visita/prestazione strumentale specialistica sottoscritto dal medico in formazione che ha eseguito la prestazione.
ATTIVITÀ ASSISTENZIALE PROTETTA: Xxxxx restando che il personale medico strutturato deve sempre essere disponibile per la consultazione e l’eventuale tempestivo intervento a giudizio del medico in formazione specialistica, quest’ultimo svolge attività autonoma attenendosi comunque alle direttive impartite dal tutor, secondo quanto definito dalla programmazione individuale operata dal Consiglio della Scuola.
9. Tali tipologie di attività sono comunque sempre da riferire alla specifica capacità del medico in formazione, desumibile dalle valutazioni del tutor anche a prescindere dall’anno di corso. La valutazione del Tutor, visionate e validate dal responsabile della struttura di tirocinio, sono oggetto di periodica supervisione del Direttore della Scuola cui compete la valutazione globale delle capacità raggiunte dal medico in formazione specialistica.
10. Tale “idoneità” del medico in formazione specialistica è temporanea e vincolata ad una verifica periodica, di norma annuale, e consente di affidare ad esso responsabilità assistenziali autonome.
11. Come sopra detto, per tutte le attività assistenziali, al medico in formazione specialistica deve essere sempre garantito come referente un medico specialista della disciplina in oggetto della specializzazione che deve essere presente o reperibile in pronta disponibilità in rapporto ai livelli di responsabilità attribuiti; ciò come doverosa tutela delle persone (utente e specializzando) e come momento essenziale per l’apprendimento.
12. Il medico specialista, quando reperibile, con le modalità previste nel Contratto Collettivo Nazionale di lavoro dell’area della dirigenza medico-veterinaria del SSN, deve essere sempre raggiungibile telefonicamente o con il supporto di più moderne tecnologie (con eventuale disponibilità alla registrazione delle chiamate), deve essere presente entro trenta minuti in caso di chiamata per problemi urgenti e comunque
condivide sempre con il medico in formazione la responsabilità sui pazienti per i quali è stato chiamato.
13. I turni di guardia, intesi come turni di massimo dodici ore e cinquanta minuti lavorati nelle 24 ore, non devono essere superiori a sei per mese.
14. I turni di guardia debbono essere programmati garantendo il riposo giornaliero di 11 ore nelle 24 ore, analogamente a quanto avviene per il personale strutturato del SSN.
15. La partecipazione del medico in formazione specialistica alle attività sanitarie deve risultare dai registri o documenti delle stesse (cartelle cliniche, registro operatorio, ecc.).
Art. 23 -Tutor e altre figure di riferimento
1. Il tutor è di norma un medico specialista, della disciplina oggetto della specializzazione, che opera in qualità di dirigente medico o titolare di contratto nelle varie unità operative assistenziali dove frequentano gli specializzandi al quale è affidata la responsabilità finale della cura dei pazienti.
2. Il ruolo di tutor è affidato annualmente dal Consiglio della Scuola a un docente della Scuola stessa oppure a un Dirigente Medico appartenente alla struttura della rete formativa della Scuola stessa.
3. I tutor sono designati sulla base di requisiti di elevata qualificazione scientifica, di adeguato curriculum professionale, di documentata capacità didattico-formativa.
4. Le modalità per lo svolgimento della funzione tutoriale sono definite ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. n. 368/99; il docente con funzioni tutoriali ha la responsabilità della certificazione delle competenze acquisite dallo specializzando nei confronti del Consiglio della Scuola ed ai fini della graduale assunzione di responsabilità.
5. Il numero di medici in formazione specialistica per tutor non può essere superiore a tre e varia secondo le caratteristiche delle diverse specializzazioni.
6. Sono compiti principali del tutor:
− collaborare con il Direttore dell’Unità Operativa nella realizzazione dei compiti formativi e didattici interagendo in prima persona con il medico in formazione;
− essere di riferimento allo specializzando per tutte le attività cliniche e per gli atti medici, svolgendo attività di supervisione in relazione ai livelli di autonomia attribuiti;
− concorrere al processo di valutazione dello specializzando;
− coordinare i supervisori, dove previsti.
7. Il Consiglio della Scuola adottano adeguati strumenti per la valutazione dei tutor.
8. Accanto alla figura del tutor vi possono essere altre figure di riferimento quali il supervisore e il responsabile di sede.
Il supervisore è di norma un professionista strutturato, non necessariamente medico, con competenza specifica su un ambito assistenziale, che segue anche per periodi di tempo limitati il medico in formazione specialistica nei percorsi di formazione sul campo, in accordo con le indicazioni del Consiglio della Scuola ed è tenuto a valutazioni degli stessi secondo quanto previsto per i tutori.
Il responsabile di sede è di norma un Dirigente apicale dell’area specifica della Scuola individuato dal Consiglio della stessa nell’ambito della struttura collegata o complementare; ad esso compete il coordinamento delle attività dei tutor.
9. Le proposte dei nominativi dei tutori, dei responsabili di sede e dei supervisori vengono approvate dal Consiglio della Scuola, in concomitanza, di norma, alla nomina annuale dei docenti nell’ambito della formulazione degli organigrammi; è prevista la periodica proposizione di incontri formativi ed organizzativi con i tutor al fine di armonizzarne le attività di tutorato e le modalità di articolazione delle stesse.
10. I tutor, i responsabili di sede ed i supervisori possono partecipare, su invito del Direttore, al Consiglio della Scuola ma non hanno diritto di voto.
Art. 24 - Registrazione delle attività formative
1. I medici in formazione specialistica sono tenuti alla compilazione di un apposito libretto personale di formazione, dove devono riportare dettagliatamente il numero e la tipologia degli atti e degli interventi che devono essere certificati dal responsabile della struttura presso cui il medico ha svolto la sua formazione.
2. Il Direttore della Scuola, al termine di ogni anno di corso, verifica la compilazione del libretto e la congruità delle attività svolte con quelle previste dal piano individuale di formazione definito all’inizio dell’anno accademico e controfirma il libretto.
3. Il libretto può essere redatto su supporti informatizzati.
TITOLO IV - VALUTAZIONE
Art. 25 - Valutazione in itinere e passaggio all’anno successivo
1. La Scuola deve mettere in atto un sistema di valutazione, in cui periodicamente (almeno una volta all’anno) e in maniera documentata, il medico in formazione venga valutato sulle conoscenze e sulle competenze acquisite e, più specificamente, sui livelli di autonomia raggiunti.
2. La valutazione delle competenze deve essere fatta da più docenti (tutti i docenti-tutori che hanno fatto supervisione nel periodo di tempo considerato),
utilizzando strumenti di valutazione condivisi, validi e riproducibili.
3. Tutte le valutazioni relative al singolo medico in formazione specialistica devono poi essere discusse e sintetizzate in un giudizio finale annuale dalla Commissione didattica, qualora costituita ai sensi dell’art. 3, comma 3 del presente regolamento, e dal Consiglio della Scuola che, nel loro insieme, si fanno garanti del processo di valutazione e sulla base di esso dell’attribuzione al medico in formazione specialistica dei livelli di responsabilità. Tale giudizio, se positivo, consentirà al medico in formazione specialistica il passaggio all’anno successivo o l’ammissione alla prova finale.
4. Il mancato superamento dell’esame di profitto annuale comporta l’esclusione dalla Scuola, senza possibilità di ripetizione dell’anno di corso.
Quanto sopra, ai sensi dell’art. 37, comma 5 del D. Lgs. n. 368/1999 che dispone la risoluzione del contratto di formazione nel caso di “mancato superamento delle prove stabilite per il corso di studi di ogni singola scuola di specializzazione”.
5. La Scuola dovrà darne comunicazione, entro quindici giorni prima della conclusione delle attività annuali dello specializzando, al competente Ufficio dell’amministrazione centrale dell’Università al fine del proseguimento della carriera dello specializzando. Inoltre la Scuola dovrà dare informazione allo specializzando e alla Direzione Ospedaliera dell’Unità Operativa in cui i medici in formazione svolgono la loro attività dei livelli di responsabilità attribuita.
Art. 26 - Esame di diploma
1. Il medico in formazione specialistica, dopo il completamento e superamento dell’ultimo anno di corso, deve sostenere la prova finale nella sessione ordinaria prevista entro un mese dalla conclusione del corso. La Scuola garantisce almeno due sessioni straordinarie di esame finale per coloro che devono recuperare debiti formativi dovuti a sospensioni dell’attività formativa.
2. In caso di esito negativo, il medico in formazione specialistica può ripetere la prova una sola volta e nella sessione immediatamente successiva.
3. In caso di assenza all’esame finale il medico in formazione specialistica si considera giustificato nelle seguenti ipotesi:
a) malattia;
b) caso fortuito o forza maggiore.
In tali casi, il candidato interessato sarà ammesso alla sessione successiva previa presentazione di idonea documentazione, che sarà valutata dal Consiglio della Scuola.
4. In caso di assenza ingiustificata il candidato decade dal diritto di sostenere l’esame finale.
5. La prova finale consiste nella discussione della tesi di specializzazione e tiene conto dei risultati delle valutazioni periodiche, nonché dei giudizi dei docenti-tutori.
Relatore delle tesi di diploma di specializzazione possono essere tutti i docenti titolari di insegnamento, che facciano parte del Consiglio della Scuola. La tesi può essere redatta anche in lingua inglese su richiesta del relatore e previa autorizzazione del Direttore della Scuola.
6. Le commissioni sono nominate con Decreto del Rettore su proposta dei Direttori delle Scuole e sono composte da almeno cinque docenti facenti parte dei Consigli delle Scuole; possono altresì far parte della Commissione, in soprannumero e limitatamente alla discussione degli elaborati di cui sono correlatori, anche docenti ed esperti esterni. Il Presidente della commissione è il professore di ruolo di più alto grado accademico.
7. Ai fini del superamento dell’esame per il diploma di specializzazione è necessario conseguire il punteggio minimo di 42 punti. Il punteggio massimo è di 70 punti, ai quali può essere aggiunta la lode subordinatamente a risultati di particolare eccellenza raggiunti in rapporto con il livello del titolo e in seguito a valutazione unanime della commissione.
8. Il medico in formazione specialistica può ritirarsi dall’esame finale fino al momento di essere congedato dal Presidente della Commissione per dare corso alla decisione di voto, che avviene senza la presenza dello studente o di estranei.
9. Lo svolgimento dell’esame finale di specializzazione è pubblico e pubblico è l’atto della proclamazione del risultato finale.
10. Al termine del corso di specializzazione il medico in formazione specialistica consegue il diploma di specializzazione, che deve essere obbligatoriamente corredato dal Supplemento al Diploma, rilasciato dall’Università ai sensi dell’art. 11, comma 8 del
D.M. 270/2004 che documenta l’intero percorso formativo svolto dallo specializzando nonché le competenze professionali acquisite.
Art. 27 - Valutazione della qualità della didattica e del percorso di addestramento professionalizzante
1. La Scuola deve prevedere forme di valutazione annuale delle attività formative (didattica frontale, attività di tirocinio nei diversi reparti, attività della Direzione, ecc..) da parte del medico in formazione, secondo modalità stabilite dal Consiglio della Scuola.
2. Sarà responsabilità dell’Osservatorio per la formazione specialistica definire criteri e modalità di valutazione periodica dell’attività delle Scuole.
TITOLO V - ALTRE ATTIVITÀ
Art. 28 - Attività di sostituzione dei medici di medicina generale
1. I medici in formazione specialistica, fermo restando il principio del rispetto del tempo pieno, possono, ai sensi dell’art. 19, comma 11, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, sostituire a tempo determinato i medici di medicina generale convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale ed essere iscritti negli elenchi della guardia medica notturna, festiva e turistica ma occupati solo in caso di carente disponibilità dei medici già iscritti nei predetti elenchi.
2. L’attività di sostituzione dei medici di medicina generale non deve interferire con le attività formative previste dalle singole scuole.
3. Di tale eventuale attività deve essere data preventiva comunicazione al Direttore e al Consiglio della Scuola.
Art. 29 - Attività libero professionale
1. Il medico in formazione specialistica si impegna a non svolgere alcuna attività libero professionale all’esterno delle strutture assistenziali in cui effettua la formazione, né ad accedere a rapporti convenzionali o precari con il Servizio Sanitario Nazionale o con enti e istituzioni pubbliche e private.
Art. 30 - Attività intramoenia
1. Le attività in libera professione intramoenia sono svolte secondo le modalità indicate dalle leggi statali e regionali e dallo specifico regolamento dell’azienda sanitaria dove lo specializzando effettua l’attività, previa intesa tra l’Università e le predette strutture sanitarie coinvolte.
Art. 31 – Frequenza al corso di dottorato
1. È consentita la frequenza congiunta del Corso di specializzazione medica e del Corso di dottorato di ricerca secondo quanto previsto dalle norme vigenti.
TITOLO VI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 32 - Norma transitoria
1. Ai medici in formazione specialistica già iscritti alle Scuole alla data di entrata in vigore del presente regolamento e che non abbiano esercitato il diritto di opzione per il nuovo ordinamento è assicurata la conclusione del corso di specializzazione e il rilascio del relativo titolo secondo gli ordinamenti e regolamenti didattici vigenti in precedenza.
2. Con riferimento all'art. 2, comma 1, del presente regolamento, per le Scuole già attivate, in casi eccezionali e motivati ed in via transitoria per non più di un anno, la direzione della scuola può essere affidata ad un professore di ruolo del Macro settore concorsuale corrispondente a quello della tipologia della scuola, secondo quanto previsto dal D.M. n. 336 del 29 luglio 2011.
3. Sempre in via transitoria, e per non più di tre anni, il corpo docente della scuola può comprendere un solo professore di ruolo del Settore Scientifico Disciplinare di riferimento della tipologia della Scuola.
Art. 33 - Disposizioni finali
1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applica la normativa vigente in materia.