CONSORZIO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI TRENTO COMPRESI NEL BACINO IMBRIFERO MONTANO DEL FIUME BRENTA
CONSORZIO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI TRENTO COMPRESI NEL BACINO IMBRIFERO MONTANO DEL FIUME BRENTA
con sede in BORGO VALSUGANA (Provincia di Trento)
V E R B A L E D I D E L I B E R A Z I O N E D E L C O N S I G L I O D I R E T T I VO
N. 2 3
OGGETTO: Approvazione schema di contratto di transazione con Hydro Dolomiti Enel S.r.l. per definizione pagamento sovracanoni arretrati relativi ad impianto Grigno - Costabrunella
Il giorno ventisei del mese di luglio dell’anno duemilaundici, alle ore 12.00, presso la sede del Consorzio, si è riunito il Consiglio Direttivo.
Sono presenti i membri del Consiglio sotto indicati:
presenti | assenti | ||
Xxxxx Xxxxxx | Presidente | X | |
Xxxxx Xxxxxxxxx | Vicepresidente | X | |
Xxxxxxxx Xxxxxxx | Vicepresidente | X | |
Xxxxxxxxx Xxxxx | Assessore | X | |
Dalla Xxxx Xxxxxxxx | Assessore | X | |
Xxxxxxxxx Xxxxxx | Assessore | X | |
Nervo Lido | Assessore | X | |
Xxxxxxxxx Xxxxx | Assessore | X | |
Xxxxxx Xxxxxx | Assessore | X | |
Xxxxx Xxxxxxxx | Assessore | X | |
Xxxxxxxx Xxxxxxx | Assessore | X | |
Xxxxx Xxxxxxx | Assessore | X |
Assiste il Segretario consorziale dott.ssa Xxxxx Xxxxxx.
Il sig. Xxxxxx Xxxxx, nella sua qualità di Presidente, accertata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta, assumendone la presidenza, ed invita a trattare l’argomento in oggetto.
Premesso che:
- con decreto interministeriale n. 1231 del 20 maggio 1968 veniva concesso a ENEL, in via di sanatoria, di utilizzare le acque derivate dal torrente Grigno ed affluenti e dal torrente Xxxxxxxxx negli impianti di Costabrunella e di Grigno, il tutto subordinato all’osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di data 3 luglio 1962 n. di rep. 8551. Le potenze nominali medie riconosciute erano le seguenti:
Kw 423,47 per l’impianto di Costabrunella
anto di Grigno, (per un totale di Kw 8.099,13)
- per l’art. 9 del disciplinare, la fissazione delle portate massime e medie era fatta in via provvisoria e pertanto l’Amministrazione concedente si riservava di precisare, entro un periodo di tempo di dieci anni di osservazioni sperimentali a decorrere dall’inizio delle singole utilizzazioni, l’entità delle utilizzazioni stesse effettivamente praticate dai singoli corsi d’acqua e nel complesso nei tre impianti, e conseguentemente di fissare definitivamente l’ammontare dei canoni dovuti per le derivazioni;
- l’art. 13 del disciplinare precisava che il canone poteva essere modificato con effetto dalla data del 1 novembre 1962 “in relazione alle eventuali variazioni della potenza motrice sia risultanti dal progetto esecutivo, come da accertamenti da effettuarsi all’atto del collaudo”;
- a seguito della delega delle funzioni in materia di concessioni di grandi derivazioni d’acqua a uso idroelettrico alla Provincia di Trento, sono stati definiti i valori delle portate oggettivamente utilizzabili negli impianti di Costabrunella – Grigno. I valori, superiori a quelli stimati all’origine con decreto interministeriale n. 1231 del 20 maggio 1968, venivano riportati nello schema di atto di concessione aggiuntivo al disciplinare, e aggiornata la potenza nominale media producibile in ciascuno degli impianti in kW 9.508,65 a fronte di quella in precedenza determinata in kW 8.099,13;
Ricordato quindi che, con deliberazione della Giunta Provinciale di Trento n. 799 del 20 aprile 2007, la potenza nominale media dell’impianto idroelettrico di Grigno – Costabrunella è stata determinata in kw 9.508,65 a fronte delle determinazione provvisoria di kw 8.099,13 di cui al Decreto interministeriale n. 1231 del 20 maggio 1968 e disciplinare di data 3 luglio 1962
n. di rep. 8551;
Ricordato, inoltre, che il sovracanone relativo a tale impianto è stato versato al Consorzio con riferimento alla potenza nominale media determinata a suo tempo in via provvisoria;
Vista la nota prot. n. 460 di data 7 maggio 2007 con la quale il Consorzio ha chiesto al concessionario dell’impianto in questione il versamento del sovracanone arretrato e dei relativi interessi legali maturati a seguito della rideterminazione in aumento della potenza nominale dell’impianto a partire dal 1° novembre 1962, come precisato nell’art. 13 del disciplinare di data 3 luglio 1962 n. di rep. 8551;
Vista la nota prot. n. 417955 di data 28 agosto 2007, pervenuta in data 31 agosto 2007 al prot. n. 772, con la quale il concessionario ha comunicato al Consorzio che avrebbe provveduto al pagamento degli arretrati limitatamente al quinquennio anteriore alla data della deliberazione della Giunta Provinciale n. 799 del 20 aprile 2007, in quanto il pagamento relativo al periodo antecedente sarebbe coperto da prescrizione quinquennale ai sensi dell’art. 2948 del Codice Civile;
Ricordato che in data 24 gennaio 2008 il concessionario ha provveduto al versamento di un importo complessivo di Euro 142.991,12 di cui Euro 132.384,71 a titolo di sovracanone arretrato ed Euro 10.606,41 a titolo d interessi legali;
Vista inoltre la nota prot. n. 954 di data 29 settembre 2008 inviata al concessionario con la quale il Consorzio ha sollecitato nuovamente il pagamento, in considerazione del fatto che il principio della prescrizione non trova applicazione, in quanto il riconoscimento del sovracanone arretrato è stato impedito dalla mancanza del colludo definitivo e con la precisazione che, come indicato nella sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche
n. 44 del 10 luglio 1985, la prescrizione è di durata decennale;
Ricordato che con la medesima nota è stato fissato il termine di 30 giorni dalla notifica della nota a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno per provvedere al pagamento e che, in caso di mancato riscontro, è stato avvertita che si sarebbe provveduto ad adire le vie legali;
Visto che non c’è stato effettivamente alcun versamento da parte del concessionario; Ricordato che in data 12 maggio 2009 si è tenuto un primo incontro informale tra il
Presidente e il Segretario del Consorzio e i responsabili di Hydro Dolomiti Enel S.r.l. nel corso del quale era emersa la disponibilità da parte del concessionario di giungere ad una transazione;
Ricordato inoltre che, in mancanza di riscontro da parte del concessionario, il Consorzio ha richiesto un ulteriore incontro informale, che si è svolto in data 9 aprile 2010, durante il quale è stata ancora confermata tale disponibilità ed è stato assicurato l’invio al Consorzio di una proposta concreta;
Ricordato che in data 16 febbraio 2011 ha avuto luogo un ulteriore incontro con i responsabili di Hydro Dolomiti Enel S.r.l. per la conclusione della trattativa contrattuale e la definizione degli ultimi particolari;
Visto che le parti hanno infine raggiunto un’intesa per definire in via transattiva ogni ragione di contesa relativa ai proventi a conguaglio dovuti per l’utilizzo delle acque pubbliche in questione;
Ritenuto indubbio che la potenza sopra determinata è pertanto quella su cui vanno calcolati anche i sovra canoni BIM e sovracanoni rivieraschi applicando la tariffa vigente;
Rilevato anche Hydro Dolomiti Energia ha regolarmente corrisposto i sovracanoni BIM e rivieraschi per il quinquennio 1.11.2002 – 31.10.2007 ritenendo appunto prescritto quanto dovuto per il precedente quinquennio;
Ora, a seguito di ulteriori successivi contatti ed approfondimenti per le vie brevi le parti hanno infine raggiunto un’intesa per definire in via transattiva ogni ragione di contesa al fine di prevenire l’instaurazione di contenzioni:
Visto che allo scopo è stato predisposto un atto di transazione fra Hydro Dolomiti Enel, BIM del Brenta e i Comuni interessati dagli impianti di Costabrunella e Grigno, dal quale risulta che al Consorzio B.I.M. Xxxxxx compete per il periodo dal 1.11.1997 al 31.10.2002 una somma di € 89.000,94 comprensivo di interessi a tutto il 31 luglio 2011;
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Tutto ciò premesso;
Ritenuto aderire alla transazione proposta per la definizione del contenzioso in quanto, con lo stesso, il Consorzio verrebbe a capo dell’intera somma dovuta in seguito all’aumento di potenza media producibile;
Vista ed esaminata la bozza del contratto di transazione che prevede il pagamento da parte di Hydro Dolomiti Enel s.r.l. dei sovracanoni BIM e rivieraschi per il quinquennio 0.00.0000 - 00.00.0000 comprensivi di interessi a tutto il 31.07.2011;
Accertato che al Consorzio B.I.M. Brenta spetta la somma onnicomprensiva di € 89.000,94 a saldo e stralcio di quanto dovuto a titolo di sovra canoni rivieraschi arretrati;
Ritenuto urgente approvare la transazione proposta al fine di poter sottoscrivere il relativo contratto entro il 31 luglio e quindi necessario dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile;
Visto il T.U. delle LL.RR. sull’ordinamenti dei Comuni approvato con D.P.G.R.
01.02.2005 n. 3/L.;
Visto lo Statuto del Consorzio;
Visto il parere favorevole espresso dal Segretario consorziale sulla proposta di adozione della presente deliberazione in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile, ai sensi dell’art. 81 del T.U. predetto;
Con votazione unanime
D E L I B E R A
1) di stipulare, per le motivazioni di cui in premessa, l’atto di transazione necessario alla definizione della pendenza in essere fra la Hydro Dolomiti Enel s.r.l. e il Consorzio B.I.M. per il pagamento dei sovracanoni arretrati (quinquennio 1.11.1997 - 31.10.2002) dovuti per l’utilizzo delle acque pubbliche negli impianti idroelettrici di Costabrunella e Grigno;
2) di approvare l’allegato schema di contratto di transazione nel quale sono definiti gli importi dovuti da Hydro Dolomiti Enel s.r.l. al BIM Brenta e ai Comuni di Pieve Tesino, Grigno, Castello Tesino e Cinte Tesino rispettivamente per sovracanoni BIM e sovracanoni rivieraschi per il quinquennio anzidetto;
3) di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione del contratto di transazione di cui sopra;
4) di introitare i fondi anzidetti alla risorsa 980.29 (cap. 28) del bilancio dell’esercizio in corso;
5) di dichiarare, a seguito di votazione separata che ha dato esito unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del terzo comma dell’art. 79 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento dei Comuni approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n. 3/L., stante la necessità di provvedere alla firma del contratto di transazione entro il mese di luglio 2011;
6) di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
- opposizione al Consiglio Direttivo, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’articolo 79, comma 5 del X.X.XX.XX.X.XX., approvato con X.X.Xxx. 1° febbraio 2005, n. 3/L.;
ed ai sensi della Legge 241/1990 e xx.xx., L.P. 23/1990 e s.m. alternativamente:
- ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento, istituito con
D.P.R. 6 aprile 1984 n. 426 e modificato con D.P.R. 17 dicembre 1987 n. 554 e con la L. 5/2000, entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 2 lett. b) della Legge 06 dicembre 1971, n. 1034;
- ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’art. 8 del
D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.