COMUNE DI GROSSETO
COMUNE DI GROSSETO
Settore Lavori Pubblici, Manutenzioni e Mobilità
Spett.le operatore economico
LETTERA D’INVITO/DISCIPLINARE DI GARA A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PRECEDUTA DA INDAGINE DI MERCATO, SVOLTA IN MODALITA’ TELEMATICA, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI AGLI “INTERVENTI STRAORDINARI RETE VIARIA 2021/22 – ACCORDO QUADRO” DA CONCLUDERE CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO. CUP F57H20002960004 CIG 867827858E. Procedura negoziata
relativa all'indagine di mercato n° Start 1492/2021.
Ente appaltante: la gara è stata bandita dal Comune di Grosseto, Xxxxxx Xxxxx 0 - Xxxxxxxx, Partita IVA 00082520537, E-mail:xxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx
Xxxxx invitato a partecipare alla presente procedura
PREMESSA
Con determina dirigenziale n. 2759/2020 questa Amministrazione ha disposto di affidare i lavori relativi agli “Interventi straordinari rete viaria 2021/22-accordo quadro” , mediante accordo quadro di cui all’art.54 comma 1 del D.lgs. 50/2016 da concludere con un solo operatore economico.
L’affidamento avverrà ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) della Legge n. 120/2020 di conversione del “Decreto Semplificazioni” mediante procedura negoziata di cui all’art. 63 del D.lgs n.50/2016 e s.m.i. e con applicazione del criterio del minor prezzo.
Il progetto dell’accordo quadro in oggetto è stato approvato con D.G.C. n. 501/2020.
Il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è l’Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx.
DOCUMENTI DI GARA
La documentazione di gara comprende:
1) Documentazione relativa al progetto di accordo quadro;
2) Capitolato speciale di appalto e schema di contratto
3) Lettera di invito/disciplinare di gara e allegati
La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: xxxxx://xxxxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxxx/000000- 2021/view/detail/1 nella sezione dedicata all’indagine di mercato.
Ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 50/2016 si precisa che il presente appalto non è suddiviso in lotti, in quanto gli interventi oggetto dell'appalto sono strettamente interconnessi e correlati fra loro, tali da rendere impossibile il frazionamento in lotti funzionali senza incorrere in una manifesta perdita di efficienza e di economicità.
ART. 1 – OGGETTO, IMPORTO E DURATA DELL’ACCORDO QUADRO
L’Oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione dei lavori relativi agli “Interventi straordinari rete viaria 2021/22-accordo quadro”
Il presente appalto è di sola esecuzione ed è dato a misura (art. 59 comma 5 bis del D.lgs.50/2016).
L’importo complessivo dell’accordo quadro ammonta a € 1.200.000,00 (IVA esclusa), di cui € 48.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
L’importo a base di gara soggetto a ribasso, esclusi gli oneri di sicurezza, ammonta ad € 1.152.000,00 di cui il 36% per costi della manodopera ai sensi dell’art. 23, comma 16 del Codice, per un importo totale di euro 414.720,00 vedi art. 2 del capitolato speciale d'appalto parte I amministrativa.
Gli importi delle lavorazioni di cui si compone l’intervento sono quelli di cui alla sottostante tabella:
Lavori | Categoria DPR 207/2010 All. A | Natura | Classifica di Qualificazione DPR 207/2010 art. 61 | Importo Lavori | Incidenz a Sul Totale | Note |
Opere stradali | OG 3 | Prevalente | IIIbis | € 1.200.000,00 | 100,00 % | Subappaltabile nella misura massima prevista dall’art. 105 D.lgs.50/2016 |
Si evidenzia che, per importi limitati e comunque non prevalenti rispetto al totale dell ’appalto, nei singoli contratti applicativi potranno essere previste lavorazioni riconducibili alla categoria OS10 “Segnaletica stradale non luminosa”.
La procedura in oggetto si riferisce all’affidamento di un Accordo quadro che stabilisce la tipologia delle possibili prestazioni affidabili, la durata e il tetto di spesa complessiva entro il quale possono essere affidati i lavori. Le singole prestazioni di lavoro saranno di volta in volta specificate in contratti applicativi, che avranno forma di specifici “contratti attuativi” il cui importo sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste, come indicato negli artt. 1 e 2 del CSA.
La Stazione Appaltante non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento dell’importo complessivo dell’accordo quadro, che - come previsto nel citato art. 2 del CSA – è meramente presuntivo. In occasione della redazione di ogni singolo Contratto attuativo saranno computati analiticamente i costi per la sicurezza. Anche l’importo relativo alla sicurezza, stimato sulla base di recenti appalti analoghi, è quindi da intendersi come meramente indicativo ed in nessuna maniera vincolante per la Stazione Appaltante, in quanto - come sopra detto - il reale ammontare di tali costi sarà definito in corrispondenza dei singoli contratti applicativi e comunque come meglio specificato nel capitolato speciale d'appalto.
È ammesso il subappalto nella misura massima prevista dall’art 105 del D.lgs. 50/2016 calcolato sull’importo del singolo contratto attuativo.
Stante quanto sopra, ai fini dell’art. 35, comma 4, del Codice, il valore massimo stimato della procedura di affidamento dell’accordo quadro è pari ad € 1.200.000,00 (di cui € 48.000,00 per oneri per la sicurezza), al netto di Iva.
Il luogo di esecuzione dei lavori è il territorio del Comune di Grosseto.
Durata dell’accordo quadro: 24 mesi a partire dalla data di stipula dell’Accordo stesso, con possibilità di estensione di ulteriori 12 mesi naturali e consecutivi in caso di mancato raggiungimento del limite economi- co, ai sensi degli artt. 1 e 18 del Capitolato Speciale di Appalto.
L'appaltatore sarà tenuto ad applicare i contratti collettivi di settore di cui all'art. 51 del D.Lgs. 81/2015. Si rammenta che, come previsto dall'art. 30 comma 4 del D.lgs. 50/2016, dalla circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 14775/2016, e dal parere ANAC n. 6 del 04/02/2015, al presente appalto dovrà applicarsi il CCNL edile.
ART.1.1 –FINANZIAMENTO E PAGAMENTI
L’intervento è finanziato fondi dell’amministrazione comunale.
Il contratto di accordo quadro verrà stipulato con corrispettivo a misura, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. eeeee) e dell’art. 59, comma 5 bis, del D. Lgs. 50/2016.
Trattandosi di Accordo Quadro, all’aggiudicatario verrà corrisposta l’anticipazione del prezzo di cui all’art. 35, comma 18, del Codice, alle condizioni e con le modalità indicate di cui all’art. 30 del CSA, ai sensi del quale l’importo dell’anticipazione del prezzo verrà calcolato di volta in volta sul corrispettivo delle prestazioni relative ai singoli contratti attuativi. Il pagamento del corrispettivo delle prestazioni oggetto dell’appalto avverrà ai sensi dell’art. 113 bis del D. Lgs. 50/201.
ART. 2 - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
f) e g) del Codice.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuri- dica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assu- merà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare an- che solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di sogget - tività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comu- ne, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qua - lora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per deter- minate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese reti- ste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con ap- plicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per la disciplina di partecipazione delle reti di impresa, si richiama quanto previsto nel Bando Tipo ANAC n° 1/2017.
ART. 3 – SUBAPPALTO
E' ammesso il subappalto delle opere o dei lavori indicati dall’Appaltatore all’atto dell’offerta fino alla misura massima percentuale prevista dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. rispetto all’importo dei
singoli contratti applicativi si veda art. 50 del capitolato speciale d'appalto parte I amministrativa . Ai sensi dell’art. 105, comma 4, lett. a), è vietato il subappalto a favore di operatore economico che abbia partecipato alla procedura per l’affidamento dell’appalto.
Si richiama il contenuto del prospetto di cui all’art. 1 della presente Lettera d’invito e del capitolato posto a base di gara.
Nell’apposito campo previsto all’interno nel DGUE di cui al successivo art. 13 l’operatore economico deve indicare, pena la successiva non autorizzazione al subappalto le parti della prestazione e la relativa quota percentuale che intende subappaltare.
Al fine dell’autorizzazione e prima dell’affidamento del subappalto, il contraente dovrà presentare richiesta scritta all’Amministrazione, specificando le attività che intende subappaltare nell’ambito di quanto indicato in sede di offerta, e indicare l’impresa subappaltatrice.
L’esecutore che intende avvalersi del subappalto deve presentare alla Stazione Appaltante apposita istanza con allegata la documentazione prevista dall’art. 105, commi 7 e 18, del D.Lgs. 50/2016.
Il termine previsto dall’art. 105, comma 18, del codice, decorre dalla data di ricevimento della predetta istanza.
L’Amministrazione a sua volta autorizza per iscritto, previa verifica degli adempimenti di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e di quanto previsto all’art. 3, comma 7, comma 8 e comma 9, della L. n. 136/2010 ss.mm.ii., lo svolgimento delle attività in subappalto. Fino a quella data non è comunque consentito il subappalto.
Si rammenta che i soggetti affidatari dei contratti di subappalto non devono aver partecipato alla procedura per l'affidamento del presente appalto ai sensi dell'art 105 comma 4 lettera a) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. In caso di subappalto non autorizzato dall’Amministrazione, fermo restando il diritto per l’eventuale risarcimento del danno, il contratto è risolto di diritto.
Nell'ipotesi in cui il concorrente sia privo delle qualificazioni richieste in relazione a una o più categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria (se previste nell'appalto) e intenda qualificarsi ricorrendo al subappalto, dovrà indicare espressamente tale volontà nel DGUE.
La Stazione appaltante effettuerà nei confronti del subappaltatore, oltre alla verifica dei requisiti ex art. 80 D.Lgs. 50/2016, anche la verifica del possesso dei requisiti di capacità-tecnico-organizzativa.
ART. 4 - SOPRALLUOGO
Il sopralluogo non è obbligatorio.
ART. 5 – SOCCORSO ISTRUTTORIO
Ai sensi dell’art 83 co.9 del Codice le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, la stazione appaltante assegna al concorrente un ter- mine, non superiore a 10 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indi- candone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizza - zione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. Le richieste della stazione appaltante e le risposte/integrazioni degli operatori economici, relative al soccorso istruttorio, avverranno esclusivamente tramite l'indirizzo PEC indicato dal concorrente nella documentazione di gara e non mediante la sezione comunicazioni del sistema START.
ART. 6 - MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA
Il presente appalto è indetto mediante procedura negoziata di cui all’art. 63 del D.lgs n.50/2016 e s.m.i, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) della Legge n. 120/2020 di conversione del “Decreto Semplificazioni” e verrà aggiudicato con il criterio del minor prezzo, determinato mediante la formulazione di un ribasso unico in percentuale sull'importo posto a base di gara. Il ribasso unico in percentuale così espresso verrà applicato ad ogni singola voce di prezzo di cui al prezzario Regionale Toscana Grosseto 2020 ed all'elenco prezzi
unitari di progetto.
L’Amministrazione aggiudicherà l’appalto, ai sensi dell’art. 97 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 , procedendo all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art.97, comma 2-bis e 2-ter del D.Lgs. n. 50/2016.
Ai sensi dell'art. 1 comma 3 della legge 120/2020 di conversione del “Decreto Semplificazioni”, l'esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque;
La stazione appaltante in ogni caso potrà valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa (art. 97 comma 6 ultimo periodo del D.lgs. 50/2016).
L’offerta economica dovrà essere presentata in ribasso percentuale con 3 cifre decimali.
L’Amministrazione si riserva, comunque, nei confronti della prima migliore offerta in graduatoria, la facoltà di valutare la congruità degli oneri della sicurezza afferenti l’impresa (propri costi aziendali), indicati dai concorrenti in sede di presentazione dell’offerta.
Inoltre, relativamente ai costi della manodopera, da indicare anch'essi nell’offerta economica, nei confronti della prima migliore offerta in graduatoria si procederà con la verifica di quanto previsto dagli xxx.xx 95 comma 10 e 97 comma 5 lettera d) del D.Lgs. 50/2016.
L’aggiudicazione della gara si svolge secondo la seguente procedura:
Il seggio di gara, composto dal RUP e da due idonei testimoni, in seduta pubblica:
1) esamina la documentazione amministrativa;
2)verifica le condizioni (requisiti) di partecipazione di cui alla presente lettera d’invito, attiva l’eventuale soccorso istruttorio;
3) procede con le ammissioni/esclusioni dei concorrenti per motivi inerenti i requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali;
4) procede all’abilitazione alla gara dei concorrenti;
5) apre le offerte economiche e ne verifica la regolarità formale;
6) procede con l’eventuale esclusione delle offerte economiche irregolari;
7) approva la documentazione economica al fine di permettere al Sistema, in modo automatico, di formulare la classifica della gara.
Il sistema START in automatico procede all’effettuazione del calcolo della soglia di anomalia delle offerte ammesse ed alla relativa esclusione automatica di quelle anomale; anche nel caso in cui le offerte ammesse siano inferiori a 10 e pari o superiori a 5, come previsto dall’art. 1comma 3 della legge 120/2020 di conversione del “Decreto Semplificazioni”, si procederà all’esclusione automatica delle offerte anomale, che verrà espletata al di fuori del Sistema START qualora lo stesso non sia stato adeguato a quanto previsto dalla disposizione sopra richiamata.
IL RUP
a) se le offerte ammesse sono almeno 5 applica il criterio pertinente per il calcolo della soglia di anomalia e aggiudica alla migliore offerta non anomala.
b) se le offerte ammesse sono in numero inferiore a cinque:
- approva i verbali e aggiudica; oppure
- attiva la verifica di congruità ex art. 97, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, qualora rilevi la presenza di elementi specifici di anomalia; in questo caso il RUP attiva la verifica ex art. 97, comma 6, D.Lgs. 50/2016 direttamente o avvalendosi di una commissione nominata ad hoc
In caso di offerte che presentano lo stesso ribasso percentuale, si procederà al sorteggio per addivenire all’aggiudicazione.
ART. 7 - SVOLGIMENTO DELL’APPALTO E PRIMA SEDUTA PUBBLICA DI GARA
L’affidamento dell’appalto è disciplinato dalla presente Lettera d’invito/discipinare di gara e dalle “Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – START”, consultabili
sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana, all’indirizzo internet xxxxx://xxxxx.xxxxxxx.xx/. L’appalto si svolge in modalità telematica: le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana accessibile all’indirizzo internet xxxxx://xxxxx.xxxxxxx.xx/. Non è consentita l’invio dell’offerta con altre modalità.
La data della prima seduta pubblica di gara sarà resa nota con pubblicazione di un comunicato sul portale START. Le modalità di svolgimento della/delle seduta/e pubblica/pubbliche saranno anch’esse indicate mediante apposito comunicato in relazione all’evolversi della situazione epidemiologica.
ART. 8 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA
8.1 Requisiti generali
I concorrenti dovranno essere iscritti nella White List della prefettura di competenza o essere inseriti nell'elenco delle imprese che hanno richiesto l'iscrizione o aver presentato domanda di iscrizione alla Prefettura di competenza entro la data di presentazione dell'offerta, in considerazione della presenza, nelle lavorazioni oggetto dell’appalto, di attività di cui all'art. 1 c. 53 L. 190/2012.
(dovrà essere resa una dichiarazione in merito all'interno del Modello1)
Il concorrente dovrà dichiarare ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000:
a) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
Il possesso dei requisiti generali di cui al punto 8.1 dovrà essere dichiarato all’interno del Documento di Gara Unico Europeo, Parte III, lettere A, B, C, D, di cui all’articolo 13 del presente Disciplinare.
In relazione al possesso del requisito di cui all’art. 80 co. 5 lett. c) del Codice il concorrente dovrà dichiarare all’interno del DGUE tutte le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio la propria integrità e affidabilità secondo quanto disposto dalle Linee guida X.X.XX. n. 6, aggiornate al D. Lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1008 dell’11 ottobre 2017.
Il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 co. 5 lett. b), c-bis), c-ter), c-quater, f-ter) così come da modifiche apportate al D.lgs. 50/2016 dal D.lgs. 56/2017, dal D.L. n. 135/2018 e dal D.L. n. 32/2019, dovrà essere dichiarato all’interno del Modello 1 – Ulteriori dichiarazioni, reso disponibile dall’Amministrazione tra la documentazione di gara.
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
b) Di non trovarsi nella situazione prevista dall’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
La sussistenza di tale condizione dovrà essere dichiarata all’interno del DGUE, Parte III, Sezione D, di cui al successivo articolo 13 punto A.2.
In caso di operatori riuniti, i suddetti requisiti di cui alle lettere a), b), c) devono essere posseduti da ciascuna impresa componente il raggruppamento e in caso di consorzi di cui agli artt. 45 comma 2 lett. b) e c) e 46 co. 1 lett. f) sia dal consorzio che dalle imprese indicate quali esecutrici.
Si evidenzia che, ai sensi del dell’art. 80 comma 4 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. l'operatore economico può essere escluso dalla partecipazione ad una procedura di appalto anche per irregolarità fiscali e contributive non definitivamente accertate, qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi del D.Lgs. 50/2016. Indicare all'interno della apposita sezione del DGUE le circostanze rilevanti in merito. Si precisa che rilevano anche le irregolarità fiscali definitivamente e
non definitivamente accertate riferite ai tributi locali, si veda in tal senso la Delibera ANAC n. 296/2020.
È vietato il ricorso all’istituto dell’avvalimento di cui all’art. 89 del Codice per la soddisfazione dei requisiti generali.
8.2 Requisiti di idoneità professionale ex art. 83 lett. a) del D. Lgs. 50/2016
a) (se impresa italiana o straniera avente sede operativa e/o legale in Italia) essere iscritto al Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato per attività coerenti a quelle oggetto dell’appalto;
b) (se impresa straniera) essere in possesso di equivalente dichiarazione di iscrizione al registro professionale dello Stato di appartenenza;
Inoltre
c) (se Cooperativa o Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016) essere iscritto all’albo delle Società Cooperative istituito con D.M. (Ministero delle Attività Produttive) del 23/06/04 e s.m.i.
In caso di partecipazione in RTI/Consorzio ordinario/GEIE/rete di impresa i requisiti di partecipazione di idoneità professionale dovranno essere posseduti da ciascuna delle imprese facenti parte il raggruppamento e, in caso di consorzi ex art. 45 comma 2 lett. b) e c), dovranno essere posseduti sia dal consorzio che dalle imprese indicate come esecutrici.
Il possesso del requisito di idoneità professionale di cui al presente punto 8.2 dovrà essere dichiarato da parte dell’operatore economico all’interno del Documento di Gara Unico Europeo, Parte IV, lettera A, punto 1, di cui all’articolo 13 della presente Lettera d’invito.
È vietato il ricorso all’istituto dell’avvalimento di cui all’art. 89 del Codice per la soddisfazione dei requisiti di idoneità professionale.
8.3 Requisiti di qualificazione di cui all’art. 84 del D.lgs. 50/2016:
• Per le lavorazioni rientranti nella categoria prevalente OG3 (strade ……..) è richiesto il possesso dell’ attestazione SOA in corso di validità, classifica III bis.
• Ai sensi dell’art. 63 comma 1 del DPR 207/2010, articolo ancora in vigore, è necessario il possesso della certificazione di qualità aziendale. Qualora la stessa risultasse scaduta nell’attestazione SOA, si invita a produrre copia della certificazione posseduta in corso di validità.
Il possesso dei requisiti di qualificazione di cui alla categoria OG3 dovrà essere dichiarato nel DGUE, all’interno della Parte II: Informazioni sull’appaltatore economico, Sezione A: informazioni sull’operatore economico.
Nel caso di partecipazione di RTI orizzontali/consorzio ordinario di concorrenti/GEIE i requisiti richiesti di cui al punto 8.3 dovranno essere posseduti ai sensi dell’art. 48 co 6 del Codice e dell’art. 92 co. 2 del DPR 207/2010: i requisiti di qualificazione di cui all’art. 84 del Codice richiesti al punto 8.3 della presente Lettera d’invito devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta.
In caso di consorzi di cui all’articolo 45 co. 2 lett. b) e c) i requisiti di cui al precedente punto 8.3 dovranno essere apportati ai sensi dell’articolo 47 del Codice e dell’art. 94 del D.P.R. 207/2010.
ART. 9 - COMUNICAZIONI DELL’AMMINISTRAZIONE
Tutte le comunicazioni nell’ambito della procedura di gara, ad eccezione di quanto previsto all’articolo 19 della presente Lettera di invito e per l’attivazione del soccorso istruttorio ( che avvengono solo a mezzo PEC), avvengono e si danno per eseguite mediante spedizione di messaggi di posta elettronica alla casella di posta elettronica non certificata indicata dal concorrente ai fini della procedura telematica di acquisto nella “Domanda di Partecipazione” di cui al successivo punto A.1).
Le comunicazioni sono anche replicate sul sito nell’area relativa alla gara riservata al singolo concorrente. Il concorrente si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica. In assenza di tale comunicazione l’Amministrazione e il Gestore non sono responsabili per l’avvenuta mancanza di comunicazione.
Eventuali comunicazioni aventi carattere generale, da parte dell’Amministrazione, inerenti la documentazione di gara o relative ai chiarimenti forniti, vengono pubblicate sul Sito nell’area riservata alla gara.
Per la consultazione delle comunicazioni ogni concorrente deve:
1. Accedere all'area riservata del sistema tramite le proprie credenziali (userid e password) 2 Selezionare la gara di interesse
3 Selezionare “comunicazioni” – “posta ricevuta” tra le voci di menu previste dal sistema
Attenzione: Il sistema telematico di acquisti online della Regione Toscana utilizza la casella denominata xxxxxxx@xxxxx.xxxxxxx.xx per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come Spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
ART. 10 - RICHIESTE DI CHIARIMENTI DA PARTE DEGLI OPERATORI ECONOMICI
Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla gara in oggetto dovranno essere formulate attraverso l’apposita sezione “comunicazioni” – “nuovo messaggio” – “chiarimento”, nell’area riservata alla presente gara, all’indirizzo:
xxxxx://xxxxx.xxxxxxx.xx/. Attraverso lo stesso mezzo l’Amministrazione provvederà a fornire le risposte. L’Amministrazione garantisce una risposta, nel termine ultimo di 5 giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte ai sensi dell’art. 74 co. 4 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., alle richieste di chiarimenti che perverranno in tempo utile.
ART. 11 - POSSESSO DI UN CERTIFICATO QUALIFICATO DI FIRMA ELETTRONICA
Per firmare digitalmente, ove richiesto, la documentazione di gara, i titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono partecipare all’appalto dovranno essere in possesso di un certificato qualificato di firma elettronica che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso. Ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, il certificato qualificato dovrà essere rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificati presente nella lista di fiducia (trusted list) pubblicata dallo Stato membro in cui è stabilito.
Al fine di verificare la validità delle firme digitali e delle firme elettroniche qualificate basate su certificati ri - lasciati da tutti i soggetti autorizzati in Europa, la Commissione europea ha reso disponibile un'applicazione open source utilizzabile on line sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale nella sezione “Software di verifica”.
L’amministrazione utilizzerà tale applicazione per il riconoscimento e la verifica dei documenti informatici sottoscritti nei diversi Stati Membri della Comunità.
ART. 12 - TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E MODALITA' DI IDENTIFICAZIONE SUL SISTEMA TELEMATICO
Le offerte dovranno essere presentate entro e non oltre le
ore 12,30 del 07 aprile 2021
Per partecipare all’appalto, gli operatori economici interessati dovranno identificarsi sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana accessibile all’indirizzo xxxxx://xxxxx.xxxxxxx.xx/ ed inserire la documentazione di cui al successivo articolo 13.
Per identificarsi, i fornitori dovranno completare la procedura di registrazione on line presente sul Sistema. La registrazione, completamente gratuita, avviene tramite userid e password. La userid e password utilizzati in sede di registrazione sono necessari per ogni successivo accesso ai documenti della procedura.
L’utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (User ID), a mezzo della quale verrà identificato dalla Stazione Appaltante, e la password.
Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al Call Center del gestore del Sistema Telematico al numero 0810084010, o all’indirizzo di posta elettronica: Xxxxx.XX@XX.x-xxxxx.xxx
ART. 13 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Per partecipare all’appalto dovrà essere inserita nel sistema telematico, nello spazio relativo alla gara in oggetto, entro e non oltre il termine perentorio1 indicato al precedente articolo 12, la seguente documentazione, in formato elettronico e sottoscritta, ove richiesto, a pena di esclusione, con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. 82/2015.
- Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000;
- per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni
sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, le dichiarazioni integrative, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dalrappresentante legale del concorrente o suo procuratore.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
A) LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO DELL'OFFERTA di cui ai successivi punti A.1 e ss.;
B) LA DOCUMENTAZIONE ECONOMICA di cui ai successivi punti B.1.
A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
A.1) la “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE”, recante le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio da rendersi ai sensi del D.P.R. 445/2000.
1 Il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di una offerta dopo tale termine perentorio
Si evidenzia che il concorrente è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità. L’Amministrazione assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese dal concorrente e sulla base di queste verifiche la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.
L’Amministrazione, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni.
Il concorrente, dopo essersi identificato dovrà:
• Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
• Scegliere la funzione “Presenta offerta”;
• Completare:
- Il passo 1 “Definisci forma di partecipazione” ed eventualmente aggiornare le informazioni presenti nell’Indirizzario fornitori cliccando su “Modifica”;
- Il passo 2 “Gestione della documentazione - amministrativa” da qui cliccare sul tasto “crea” per compilare il form “D+omanda di partecipazione”;
- Scaricare sul proprio pc il documento “domanda di partecipazione - nome impresa” generato dal sistema;
- Firmare digitalmente il documento “domanda di partecipazione - nome impresa” generato dal sistema. Il documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute.
- Inserire nel sistema il documento “domanda di partecipazione – nome impresa” firmato digitalmente nell’apposito spazio previsto.
L’operatore economico deve indicare, nel Form on-line della Domanda di partecipazione, nel campo “Dati amministrativi”, tutti i soggetti che ricoprono le cariche di cui all’art. 80 co.3 del D. Lgs. 50/2016 o i soggetti cessati che le abbiano ricoperte nell’anno antecedente la data di invio del presente invito.
In particolare:
- in caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico,
- in caso di società in nome collettivo: soci e direttore tecnico,
- in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico,
- in caso di altro tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica o socio di maggioranza, in caso di società con numero di soci pari o inferiore a quattro. Si precisa che, in caso di due soli soci, persone fisiche, i quali siano in possesso ciascuno del 50% della partecipazione azionaria, devono essere indicati entrambi.
Si invitano gli operatori economici a verificare la completezza e l’esattezza delle informazioni contenute nel pdf “domanda di partecipazione” generato automaticamente dal Sistema. Per modificare o completare le informazioni mancanti è necessario utilizzare la funzione “Modifica” presente al passo 1 della procedura di presentazione dell’offerta.
L’inserimento e la modifica dei dati anagrafici e di residenza di tutti i soggetti di cui al comma 3 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, qualora non presenti nella domanda di partecipazione, deve essere effettuata utilizzando la funzione “Modifica anagrafica” presente nella home page.
OPERATORI RIUNITI (Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti)
Nel caso in cui l’operatore economico partecipi alla gara come operatore riunito:
- la mandataria deve generare, per sé e per conto di ciascuno dei membri dell’operatore riunito, la corrispondente “domanda di partecipazione”.
La mandataria genera la corrispondente domanda di partecipazione recuperando le informazioni precedentemente inserite dal membro stesso nell’Indirizzario fornitori; di conseguenza ciascun membro dell’operatore riunito deve iscriversi all’Indirizzario fornitori.
Si invita la mandataria a verificare la completezza e l’esattezza delle informazioni contenute nei pdf “domanda di partecipazione” di ciascun membro; eventuali modifiche e/o integrazioni alle informazioni contenute nella domanda di partecipazione possono essere effettuate solo dal membro stesso utilizzando la funzione “Modifica anagrafica” presente nella home page;
- per ogni membro dell’operatore riunito dovrà essere specificata, al passo 2 della procedura di presentazione dell’offerta, la quota percentuale di apporto dei requisiti di qualificazione;
- ognuno dei membri dell’operatore riunito dovrà firmare digitalmente la “domanda di partecipazione” generata dal sistema e ad esso riferito.
La suddetta documentazione prodotta da ciascuno dei membri dell’operatore riunito deve essere inserita nell’apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte dell’operatore economico indicato quale mandatario e abilitato ad operare sul sistema START.
A.2) DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO – DGUE
Ai sensi dell’articolo 85 del Codice, così come emesso con Circolare n. 3 del 18/07/2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicato nella GURI n° 174 del 27/07/2016 il concorrente compila il documento di gara unico europeo (DGUE) messo a disposizione tra la documentazione di gara.
Mediante la compilazione del DGUE l'operatore economico dichiara di soddisfare le seguenti condizioni:
a) di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'articolo 80;
b) di soddisfare i criteri di selezione definiti a norma dell'articolo 84 previsti dalla presente procedura;
c) di soddisfare gli eventuali criteri oggettivi fissati a norma dell'articolo 91.
AVVALIMENTO (ART. 89 D. LGS. n. 50/2016)
L’operatore economico partecipante alla gara, nel caso in cui si avvalga, in relazione al presente appalto, dei requisiti di altro soggetto [impresa ausiliaria (avvalimento)] deve indicare nel DGUE:
- la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi (impresa ausiliaria);
- i requisiti oggetto di avvalimento.
L’operatore economico deve inserire nell’apposito spazio del sistema telematico il CONTRATTO DI AVVALIMENTO, ai sensi dell’art. 89, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, in originale in formato elettronico firmato digitalmente dai contraenti, oppure mediante copia digitale dell’originale analogico certificata conforme dal notaio e firmata digitalmente dallo stesso, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. Detto contratto contiene, a pena di nullità:
- oggetto e specificazione dei requisiti forniti;
- risorse e mezzi, (personale, attrezzature etc.) messi a disposizione dall’impresa ausiliaria per l’esecuzione dell’appalto, in modo determinato e specifico;
- durata;
- ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento.
L’impresa ausiliaria, indicata dall’operatore economico, deve:
- produrre un proprio DGUE;
- rendere, utilizzando l’apposito Modello 1, disponibile nella documentazione di gara, i dati generali dell’operatore economico, le ulteriori dichiarazioni che non sono contenute del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) e la dichiarazione di obbligarsi verso il concorrente e verso l’amministrazione a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto i requisiti e le risorse necessarie (personale, attrezzature, etc.) di cui è carente il concorrente.
Il DGUE e il Modello 1, compilati e sottoscritti ciascuno dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell’impresa ausiliaria con firma digitale devono essere inserite nei rispettivi appositi spazi previsti sul sistema telematico da parte dell’operatore economico partecipante alla gara ovvero, in caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, da parte della mandataria.
L’impresa ausiliaria, individuata dal concorrente ai sensi dell’art. 89 D.Lgs. n. 50/2016, non deve trovarsi nella situazione di cui all’art. 110, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016.
CONCORDATO PREVENTIVO
Ai sensi dell'art 110 del D.lgs. 50/2016, alle imprese che hanno depositato la domanda di cui all’articolo 161, anche ai sensi del sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica l’articolo 186-bis del predetto regio decreto. Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda di cui al primo periodo ed il momento del deposito del decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 è sempre necessario l’avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.
L'impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto.
L'ANAC può subordinare la partecipazione, l'affidamento di subappalti e la stipulazione dei relativi contratti alla necessità che l'impresa in concordato si avvalga di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto o alla concessione quando l'impresa non è in possesso dei requisiti aggiuntivi che l'ANAC individua con apposite linee guida.
Nel caso in cui l'operatore economico partecipante si trovi in una delle situazioni di cui sopra, si evidenzia, a seguito dell'intervenuta modifica normativa in merito (legge 55/2019), la necessità di compilare le relative parti nel Modello1.
Nei casi di cui, ai sensi di legge, la partecipazione alle procedure di affidamento, è subordinata all'avvalimento di altro operatore economico in possesso dei requisiti di carattere generale, e degli altri requisiti di selezione richiesti nel presente disciplinare di gara, l'impesa ausiliaria, indicata dal concorrente nel DGUE e nel Modello1, deve:
1. produrre un proprio DGUE;
2. rendere, utilizzando l’apposito Modello 1, parte IV, disponibile nella documentazione di gara, i dati generali dell’operatore economico, le ulteriori dichiarazioni che non sono contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) e la dichiarazione di obbligarsi verso il concorrente e verso l’amministrazione a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente nonché a subentrare al concorrente nel caso in cui questo nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all’appalto.
Il DGUE e il Modello 1 compilati e sottoscritti ciascuno dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell’impresa ausiliaria con firma digitale devono essere inseriti nei rispettivi appositi spazi previsti sul sistema telematico da parte dell’operatore economico partecipante alla gara ovvero, in caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, da parte della mandataria.
L’impresa ausiliaria indicata ai sensi dell’art. 110, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016 non deve trovarsi nelle ipotesi di cui all’art. 186 bis R.D. 267/1942 o essere sottoposta a curatela fallimentare.
SUBAPPALTO
1. L’Appaltatore esegue in proprio le prestazioni oggetto del presente contratto; è ammesso il subappalto delle opere o dei lavori indicati dall’Appaltatore all’atto dell’offerta fino alla misura massima percentuale prevista dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. rispetto all’importo dei singoli contratti applicativi. Ai sensi dell’art. 105, comma 4, lett. a), è vietato il subappalto a favore di operatore economico che abbia partecipato alla procedura per l’affidamento dell’appalto.
Nel caso di subappalto l’operatore economico dovrà indicare nella sezione D della parte II del DGUE i lavori o le parti di opere che intende subappaltare e la relativa quota percentuale calcolata da applicare di volta in volta a ciascun singolo contratto applicativo.
Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti o Consorzio ordinario di concorrenti, ognuno dei membri dell’operatore riunito deve indicare i medesimi lavori o le stesse parti di opere e la medesima quota percentuale che l’operatore riunito intende subappaltare.
A.3) MODELLO 1 – ULTERIORI DICHIARAZIONI
Il “Modello 1 – Ulteriori dichiarazioni”, reso disponibile dall’Amministrazione tra la documentazione di gara sulla piattaforma START, dovrà essere compilato da ciascun operatore economico, in conformità con quanto indicato di seguito, in base alla forma di partecipazione.
Tale modello contiene ulteriori dichiarazioni ai sensi della normativa vigente sulla partecipazione alle gare d’appalto non ricomprese nei documenti di cui ai punti A.1) e A.2), tra cui le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 co. 5 lettere b, c-bis), c-ter), c-quater) e f-ter) del D.lgs 50/2016 ss.mm.ii.
Tutti i concorrenti dovranno obbligatoriamente compilare:
- La sezione I: dati generali relativi all’operatore economico concorrente.
- la sezione V: dichiarazioni per la partecipazione in caso di lavori – cooptazione dichiarando se intende o meno ricorrere all’istituto di cui all’art. 92 co. 5 del DPR 207/2010 e, in caso positivo indicando la/le impresa/e che intende cooptare.
- La sezione VI: dichiarazioni per la partecipazione ai sensi dell’art. 80 co. 5 lett. b;
- la sezione VII: Dichiarazioni per la partecipazione ai sensi dell’art. 80 co. 5 lett. c-bis, c-ter, c- quater e f-ter relative alle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale così come modificate dal D.lgs. 56/2017 e dal D.L. n. 135/2018.
- La sezione IX: Dichiarazione iscrizione White list
- La sezione X: Accettazione codice di comportamento;
Si evidenzia che il sottoscrittore del documento è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del
D.P.R. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità. L’Amministrazione assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese dal concorrente e sulla base di queste, verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.
L’Amministrazione, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni.
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA di cui ai punti A.1), A.2), A.3) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE |
IMPRENDITORE INDIVIDUALE E SOCIETA’ di cui all’ art. 45, co. 2 lett. a) del Codice |
Il concorrente dovrà presentare i documenti, di cui ai precedenti punti A.1); A.2) e A.3) debitamente compilati in ogni loro parte e sottoscritti con firma digitale a cura del titolare, legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente. La documentazione di cui ai punti A.1); A.2) e A.3) dovrà essere |
inserita negli appositi spazi previsti sulla piattaforma START. |
CONSORZI FRA SOCIETA’ COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO, CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIANE E CONSORZI STABILI di cui all’art. 45, co. 2 lett. b) e c) del Codice |
Il concorrente dovrà presentare i documenti di cui ai precedenti punti A.1); A.2) e A.3), debitamente compilati in ogni loro parte e sottoscritti con firma digitale a cura del titolare, legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente. La documentazione di cui ai punti A.1); A.2) e A.3), dovrà essere inserita negli appositi spazi previsti sulla piattaforma XXXXX. Xx precisa che il Consorzio stabile art. 45 co. 2 lett. c) dovrà indicare i requisiti tecnico professionali che apporta in proprio o per mezzo delle proprie consorziate all’interno del DGUE e del Modello 1. N.B. Il concorrente dovrà indicare nella Parte II lettera a) del DGUE – Informazioni sull’operatore economico i nomi delle consorziate esecutrici che eseguiranno le prestazioni oggetto del contratto. Ciascuna impresa consorziata esecutrice indicata dal concorrente all’interno del DGUE di cui al punto A.2) dovrà compilare e firmare digitalmente a cura del proprio titolare, legale rappresentante o procuratore: - il DGUE in tutte le sue parti fatta eccezione per la Parte IV sez. B e C. - Il Modello 1 – per le parti di interesse Tutta la suddetta documentazione deve essere inserita nell’apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte del consorzio concorrente. |
OPERATORI RIUNITI ai sensi dell’art. 45 co. 2 lett. d), e), f), g) del Codice (Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE, rete d’impresa) |
Ciascuna impresa facente parte dell’operatore riunito dovrà presentare i documenti di cui ai precedenti punti A.1); A.2) e A.3) debitamente compilati in ogni loro parte e sottoscritti con firma digitale a cura del titolare, legale rappresentante o procuratore dell’impresa. Per generare la “Domanda di partecipazione” di cui al punto A.1) la mandataria dovrà selezionare, al termine della compilazione del passo 1 “Forme di partecipazione/dati identificativi” presente sulla piattaforma START, la forma di partecipazione dell’operatore concorrente attraverso l’apposita funzione. Tutta la suddetta documentazione prodotta da ciascuno dei membri dell’operatore riunito deve essere inserita nell’apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte dell’operatore economico indicato quale impresa mandataria e abilitato ad operare sul sistema START. Nel caso di partecipazione di raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E. già costituiti deve essere, inoltre, prodotta ed inserita, nell’apposito spazio, da parte dell’operatore economico indicato quale impresa mandataria ed abilitato ad operare sul sistema START c opia autentica, rilasciata dal notaio, dell’atto di costituzione di RTI /consorzio ordinario di concorrenti /GEIE, redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata, con le prescrizioni di cui all’art. 48, commi 12 e 13, del Codice, in formato elettronico o mediante scansione del documento cartaceo. Nel caso di partecipazione di rete di imprese deve essere inoltre prodotto ed inserito nell’apposito spazio dall’operatore abilitato ad operare sul sistema copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005. |
DICHIARAZIONI DI CUI ALL’ART. 80 C. 5 LETT. B) | |
Il concorrente che si trovi in una delle condizioni di cui all’art. 80 c. 5 lett. b) dovrà dichiararlo all’interno della apposita Sezione Modello 1 – Ulteriori dichiarazioni, seguendo le indicazioni ivi contenute. L’impresa ausiliaria di cui all’art. 110 c. 4 e 6 del Codice indicata dall’operatore economico nella relativa Sezione del Modello 1 – ulteriori dichiarazioni deve compilare e firmare digitalmente a cura del proprio titolare, legale rappresentante o procuratore: • il DGUE nella Parte II, Sezione A e B; Parte III, Parte IV e Parte VI; • il Modello 1 - Ulteriori dichiarazioni nelle sezioni pertinenti; I suddetti documenti contenenti le dichiarazioni dell’impresa ausiliaria di cui all’art. 110 c. 4 e 6 del Codice devono essere inseriti nell’apposito spazio previsto sul sistema telematico da parte dell’operatore economico partecipante alla gara ovvero, in caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE, da parte della mandataria. | |
COOPTAZIONE di cui all’art. 92 co. 5 del D.P.R. 207/2010 | |
Nel caso in cui il concorrente ricorra all’istituto della Cooptazione ai sensi dell’art. 92 comma 5 del D.P.R. 207/2010, deve dichiarare all’interno del Modello 1 nell'apposita Sezione : DICHIARAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE IN CASO DI LAVORI - COOPTAZIONE le imprese che intende cooptare. Ogni impresa cooptata indicata dal concorrente nella Sezione V: DICHIARAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE IN CASO DI LAVORI - COOPTAZIONE del Modello 1 deve compilare e firmare digitalmente a cura del proprio titolare, legale rappresentante o procuratore: • il DGUE nelle Parti I; II e III; • il Modello 1 – Ulteriori dichiarazioni relativamente alle Sezioni I,V, VI ,VII, IX, e X ; Tutta la suddetta documentazione deve essere inserita nell’apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte del consorzio concorrente. |
A.4) PATTO DI INTEGRITA'
Il Patto di integrità sottoscritto dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente. Ogni concorrente dovrà sottoscrivere, per accettazione, il patto di integrità di cui all'art. 1 comma 17 della L. 190/2012, che prevede espressamente l'irrogazione della sanzione dell'esclusione dalla gara per l'ipotesi di violazione delle clausole in esso inserite. A tal fine ciascun concorrente dovrà scaricare il patto, sottoscritto digitalmente dal dirigente del settore cui l'appalto si riferisce ed inserito tra i documenti di gara, sottoscriverlo a propria volta digitalmente ed allegarlo nella documentazione amministrativa, nell'apposito spazio sulla piattaforma START. In caso di R.T.I. ogni componente del raggruppamento dovrà sottoscrivere digitalmente il Patto di integrità. Inoltre il Patto di integrità dovrà essere sottoscritto anche dalle imprese consorziate esecutrici, dalle imprese ausiliarie e dalle imprese cooptate.
Si invita a sottoscrivere il patto di integrità già sottoscritto dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Manutenzioni e Mobilità, in modo tale che il documento inserito a sistema porti la doppia firma.
A.5) LA GARANZIA provvisoria di cui all’art. 93 del Codice non è richiesta ai sensi dell’art. 1 comma 4 della legge n.120/2020 di conversione del “Decreto Semplificazioni”
A.6) l’IMPEGNO di un fideiussore individuato tra i soggetti di cui all’art. 93 comma 3 del Codice a rilasciare la cauzione definitiva per l’esecuzione del contratto, di cui all’articolo 103 del Codice, qualora l’offerente risultasse affidatario.
Qualora non sia disponibile l’originale in formato elettronico e firmato digitalmente dei documenti relativi alll’impegno del fideiussore di cui al punto A.7) i documenti dovranno essere presentati in una delle altre modalità di seguito indicate:
la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:
• a) documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
• b) copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005);
• c) copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) sottoscritta con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.
L’impegno del fidiussore deve essere altresì corredato da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante.
Ai sensi dell’art. 93 co. 8 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. Il suddetto impegno non dovrà essere presentato dall’operatore economico che si una microimpresa, piccola o media impresa.
A.7) VERSAMENTO CONTRIBUTO X.X.XX.
il DOCUMENTO attestante l’avvenuto pagamento a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (X.X.XX.) del contributo pari ad € 140,00
Il pagamento deve essere effettuato, sulla base di quanto disposto dalla deliberazione dell’X.X.XX. delibera del consiglio n. 1174/2018 (Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2019), con le modalità descritte sul sito xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/, seguendo le istruzioni disponibili sul portale.
A riprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare nella documentazione Amministrativa, nell’apposito spazio sulla piattaforma START, la ricevuta del versamento. La causale del versamento deve riportare esclusivamente:
• il codice fiscale del partecipante;
• il CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare.
A.8) ATTESTAZIONE SOA
Il concorrente potrà inserire sul sistema telematico nell’apposito spazio “attestazione SOA”copia della stessa; si precisa che tale adempimento non è prescritto a pena di esclusione, in quanto il possesso dell'attestazione, autodichiarato dal concorrente nel DGUE, potrà essere verificato dalla stazione appaltante mediante collegamento al casellario ANAC.
Precisazione con riferimento alla validità dell’attestazione SOA
Nell’ipotesi in cui, anteriormente alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, sia scaduto il quinquennio di validità della attestazione SOA, ovvero il triennio per la verifica intermedia, l’impresa potrà partecipare alla gara alle seguenti condizioni (fermo restando che l’efficacia dell’eventuale aggiudicazione è subordinata, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del Codice, all’esito positivo della verifica/rinnovo): inserimento nella “Documentazione amministrativa” della richiesta alla SOA di rinnovo dell’attestazione o di verifica triennale, presentata nei termini di legge (cfr. rispettivamente artt. 76 e 77 del D.P.R. 207/2010), nonché della copia del contratto di rinnovo/verifica triennale stipulato con la SOA.
B) DOCUMENTAZIONE ECONOMICA
B.1) OFFERTA ECONOMICA
L’offerta economica dovrà essere formulata in percentuale (%), in ribasso rispetto al prezzo posto a base di gara, pari ad € 1.152.000,00 al netto dei costi della Sicurezza ammontanti ad € 48.000,00 non soggetti a ribasso ed oltre IVA, espresso con indicazione di n. 3 cifre decimali.
Si specifica che dovrà essere formulato un ribasso unico in percentuale sull'importo posto a base di gara. Il ribasso unico in percentuale così espresso verrà applicato ad ogni singola voce di prezzo di cui al prezzario Regionale Toscana Grosseto 2020 ed all'elenco prezzi unitari di progetto.
Nell’offerta economica gli operatori economici devono indicare altresì, causa esclusione dalla gara, nell’apposito spazio, gli oneri della sicurezza afferenti l’impresa ai sensi dell’art. 95 comma 10 del Dlgs 50/2016, che costituiscono un di cui dell’offerta economica.
L’offerta vincolerà il concorrente per 180 gg. dalla scadenza del termine per la presentazione della stessa, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.
INDICAZIONE COSTI MANODOPERA
L'operatore economico dovrà indicare inoltre, causa esclusione dalla gara, nell’offerta economica il costo della manodopera, nell'apposito spazio presente nel documento “offerta economica” generato dal sistema (art. 95 comma 10 D.lgs 50/2016).
Si evidenzia che le suddette indicazioni, contenenti riferimenti di carattere economico, non devono essere inserite nella parte della documentazione amministrativa a pena di esclusione dalla gara.
Per presentare l’offerta economica il fornitore dovrà:
• Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
• Compilare il form on line;
• Scaricare sul proprio pc il documento “offerta economica” generato dal sistema;
• Firmare digitalmente il documento “offerta economica” generato dal sistema, senza apporre ulteriori modifiche, da parte del titolare o legale rappresentante o procuratore dell’operatore economico;
• Inserire nel sistema il documento “offerta economica” firmato digitalmente nell’apposito spazio previsto.
N.B. All’interno del form on-line dell’offerta economica il fornitore dovrà indicare negli appositi campi:
- gli oneri per la sicurezza afferenti l’impresa2, espressi al netto di XXX, che saranno sostenuti durante l’esecuzione del presente appalto. Il valore dei suddetti oneri è da intendersi ricompreso all’interno dell’importo complessivo offerto in ribasso rispetto alla base di gara.
- il costo complessivo della manodopera che sosterrà in corso di esecuzione del contratto. Il suddetto valore è da intendersi ricompreso all’interno dell’importo complessivo offerto in ribasso rispetto alla base di gara.
I costi della manodopera di cui sopra non potranno essere pari a 0 pena l’esclusione dalla gara.
Nel caso di offerta presentata da un Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE non ancora costituiti, l’offerta economica devono essere sottoscritti con firma digitale da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE.
Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE già costituiti, per i quali sussiste comunque l’obbligo di produrre l’atto costitutivo, l’offerta economica e la possono essere sottoscritti con firma digitale dal solo soggetto indicato quale mandatario.
Nel caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE non ancora costituiti, l’offerta economica deve contenere l'impegno che, nel caso di
2 Gli oneri che devono essere indicati sono quelli sostenuti dall’operatore economico per gli adempimenti cui è tenuto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e imputati allo specifico all’appalto. Si precisa che per oneri della sicurezza afferenti l’impresa si intendono i costi ex lege sostenuti dall’operatore economico per la sicurezza e tutela dei lavoratori inerenti la propria attività di impresa commisurati alle caratteristiche e all’entità dell’appalto, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: oneri connessi alla sorveglianza sanitaria, dpi individuali, redazione ed elaborazione DVR etc., e comunque diversi da quelli da interferenze.
aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno, con unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, designata quale mandataria.
In caso di raggruppamento, consorzio ordinario di concorrenti o G.E.I.E. di tipo orizzontale, l’offerta presentata determina la loro responsabilità solidale nei confronti della Amministrazione nonché nei confronti degli eventuali subappaltatori e fornitori.
In caso di raggruppamento, consorzio ordinario di concorrenti o G.E.I.E. di tipo verticale, la responsabilità è limitata all’esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale della mandataria.
B.2) IMPEGNO E MANDATO IN CASO DI RETE DI IMPRESE
In caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete nel caso di rete dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria che partecipa nella forma di raggruppamento temporaneo costituendo l’offerta economica dovrà essere corredata da un documento contenente le seguenti dichiarazioni:
- l’indicazione dell’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
-l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate.
Suddetto documento dovrà essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente e inserito nell’apposito spazio su START.
ART. 13 bis – MODALITA’ DI INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE ATTRAVERSO START
Entro il termine ultimo di cui al precedente Art. 12, l’operatore economico dovrà caricare sulla piattaforma START tutta la documentazione amministrativa di proprio interesse sulla base della forma di partecipazione scelta, la documentazione tecnica ed economica richiesta per la partecipazione alla presente procedura.
Nella sezione “Comunicazioni ricevute” relative alla gara il Sistema inserisce la notifica del corretto recepimento dell’offerta stessa, tale notifica è inoltrata alla casella di posta elettronica certificata del concorrente, ovvero, qualora non indicata, alla casella e-mail presente nell’indirizzario.
Al passo 3 “presenta offerta” si accede alla schermata di riepilogo della documentazione caricata sulla piattaforma START. L’operatore economico può prendere visione dei documenti caricati verificando la validità delle firme apposte nonché, il contenuto degli stessi al fine di non commettere errori formali.
Quando si è certi del contenuto dei documenti che si intende inviare alla Stazione appaltante è necessario cliccare sul tasto “invia offerta”. Si aprirà una finestra di dialogo dove sarà necessario conferma l’invio dell’offerta cliccando sul tasto “ok”. Si visualizza un messaggio di conferma dell’invio contenete la data e l’ora di sottomissione dell’offerta.
È possibile, fino al termine del tempo utile per presentare offerta, annullare l’invio dell’offerta cliccando sul tasto “annulla invio offerta” in fondo al riepilogo del passo 3.
La dimensione massima di ciascun file inserito nel sistema è pari a 150 MB.
Nel caso occorra apportare delle modifiche a documenti prodotti in automatico dal sistema sulla base di form on line, è necessario ripetere la procedura di compilazione del form on line e ottenere un nuovo documento. Questa procedura si applica: all’offerta economica, alla domanda di partecipazione e scheda di rilevazione requisiti di ordine generale.
ART. 14 - MOTIVI DI NON ABILITAZIONE ALLA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E DI ESCLUSIONE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA GARA
L’Amministrazione esclude i concorrenti ai sensi dell’art. 83 comma 9) del Codice.
Non è abilitato alla partecipazione alla presente procedura il concorrente che:
• Non abbia inviato, attraverso l’apposita funzione di START “invio della busta”, e confermato lo stesso con il tasto “OK” la documentazione richiesta dalla presente Lettera d’invito, di cui ai punti
A.1) e ss.; B.1) e ss entro il termine stabilito al precedente articolo 12, anche se sostitutivi di offerta precedente;
• Abbia inserito elementi riconducibili all’offerta economica, all’interno degli spazi presenti nella procedura telematica destinati a contenere documenti di natura amministrativa, o all’interno della “Documentazione amministrativa aggiuntiva”.
• Non sia in possesso alla data di scadenza per l’invio dell’offerta, delle condizioni e requisiti di partecipazione di cui al precedente art. 8.
• In caso di inutile decorso del termine di integrazione documentale assegnato.
• Nel caso in cui la documentazione richiesta ai sensi dell’art. 5 sia prodotta, entro il termine assegnato, in modo parziale o difforme da quanto previsto nella stessa richiesta indirizzata al concorrente e, nonostante la richiesta di perfezionamento, comunque non pervenga entro un termine non superiore a 10 giorni.
• Presenti una garanzia provvisoria, se richiesta, sottoscritta da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante;
• Presenti l’impegno di un fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva per l’esecuzione del contratto sottoscritto da un soggetto non in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante
• Nel caso in cui il concorrente non dimostri che, a seguito di attivazione del soccorso istruttorio, i seguenti documenti presentati in risposta non fossero stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta: la garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
• Non abbia provveduto al pagamento del contributo ANAC entro i termini di scadenza per la partecipazione alla gara;
• Non abbia effettuato il sopralluogo entro il termine di scadenza per l’invio delle offerte, quando è previsto.
Determina l’esclusione dalla gara il fatto che l’OFFERTA ECONOMICA di cui al punto B.1):
• manchi;
• non contenga l’indicazione del ribasso percentuale offerto e le dichiarazioni presenti nel modello generato dal sistema;
• sia pari o in aumento rispetto all’importo stimato a base di gara;
• non contenga l’indicazione degli oneri per la sicurezza afferenti l’impresa.
• non contenga l’indicazione del costo della manodopera o gli stessi siano indicati pari a zero;
• sia compilato in modo difforme da quanto indicato al precedente articolo 12;
• rientri in uno dei casi di cui all’art. 59 co. 4 del Codice;
• non sia firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente;
• non sia firmato digitalmente dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di ciascuna delle imprese facenti parte del raggruppamento temporaneo di concorrenti, del consorzio ordinario di
concorrenti, non ancora costituiti;
• non sia firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto indicato quale mandatario nell’atto costitutivo di raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario di concorrenti già costituiti.
Determina l’esclusione dalla gara il fatto che, in caso di raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE non ancora costituiti, l’Offerta economica di cui al punto B.1):
• non contenga l'impegno che nel caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno, con unico atto, mandato speciale con rappresentanza ad una di esse, designata quale mandataria.
Determina l’esclusione dalla gara il fatto che, in caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete nel caso di rete dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria che partecipa nella forma di raggruppamento temporaneo costituendo, il documento di cui al punto B.2):
• non contenga la dichiarazione attestante l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
• non contenga la dichiarazione attestante l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
Sono escluse altresì offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o incompleto, ovvero riferite ad offerta relativa ad altra gara.
ART. 15 - AVVERTENZE
• Non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già presentata.
• È possibile, nei termini fissati, ritirare l’offerta presentata.
• Una volta ritirata un’offerta precedentemente presentata, è possibile, rimanendo nei termini fissati dal presente documento, presentare una nuova offerta.
• La presentazione dell’offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nella presente lettera di invito con rinuncia ad ogni eccezione.
• La presentazione delle offerte è compiuta quando il concorrente ha completato tutti i passi previsti dalla procedura telematica e viene visualizzato un messaggio del sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell’offerta e l’orario della registrazione.
• Il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di una offerta dopo il termine perentorio indicato nella presente lettera di invito.
• L’Amministrazione si riserva la facoltà di non dare luogo alla gara o di prorogarne la data ove lo richiedano motivate esigenze, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.
• L’Amministrazione ha facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
• L’Amministrazione ha facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
• L’Amministrazione si riserva la facoltà di non dar luogo all’aggiudicazione ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico.
• L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta.
• L’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, è tenuto ad utilizzare, per tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati. Ai fini della tracciabilità dei flussi Finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall’appaltatore, dal subappaltatore e dai subcontraenti della filiera delle imprese interessati al presente appalto, il codice CIG e il codice CUP.
ART. 16 - CONCLUSIONE DELL’AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO
Questa stazione appaltante effettuerà le verifica sul possesso dei requisiti con le modalità prescritte nel presente Disciplinare considerato che la deliberazione AVCP n. 111 del 201.12.2012, così come modificata dal comunicato del Presidente del 12.6.2013 e aggiornata con Delibera dell’ANAC del 17.2.2016 n. 157, all’art. 9 comma 1 bis, per gli appalti di importo a base d’asta pari o superiori a Euro 40.000,00 svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici stabilisce che il ricorso al sistema AVCPass per la verifica dei requisiti sarà regolamentato attraverso una successiva deliberazione dell’Autorità e che alla data di avvio della presente procedura di gara non risulta essere stata pubblicata la suindicata deliberazione.
L’Amministrazione, ai fini dell’aggiudicazione del presente appalto, verifica le dichiarazioni rese dai soggetti partecipanti alla gara. I controlli sono eseguiti sul primo concorrente in graduatoria sui requisiti di ordine generale, nonché sul possesso dei requisiti tecnico-professionali dichiarati ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 per la partecipazione alla gara.
I controlli sul possesso dei requisiti, nelle modalità sotto indicate, saranno espletati anche nei confronti degli eventuali subappaltatori prima del rilascio dell’autorizzazione al subappalto, ai sensi dell’articolo 105. co. 6- 7 e 18 del Codice.
Il RUP verifica le dichiarazioni rese dai soggetti partecipanti alla gara e per quanto riguarda le dichiarazioni rese circa il possesso dei requisiti per l’esecuzione dei lavori: in caso di possesso dell’attestazione SOA la verifica sarà fatta interrogando il casellario delle imprese presso l’ANAC; in caso di partecipazione in virtù dell’art. 90 del D.P.R. 207/2010 le verifiche saranno svolte richiedendo i CEL o produzione di documentazione attestante la veridicità di quanto dichiarato in gara.
A tal fine la stazione appaltante invierà una richiesta al/i soggetto/i interessati contenente l’indicazione della documentazione che dovrà essere prodotta al fine di comprovare i requisiti. Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni rese in sede di gara, l’amministrazione procede all’esclusione del concorrente dalla gara, all’escussione della relativa garanzia a corredo dell’offerta e alla segnalazione del fatto all’ Autorità Nazionale Anticorruzione.
Sul soggetto da sottoporre a controllo sono effettuati altresì i controlli sui requisiti di ordine generale dichiarati ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 per la partecipazione alla gara. Tali controlli sono effettuati:
• in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti o di
G.E.I.E. nei confronti di tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento o del consorzio o del G.E.I.E.;
• in caso di consorzio di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice i suddetti controlli sono effettuati sia nei confronti del consorzio che nei confronti dei consorziati indicati nella “domanda di partecipazione ” come soggetti per i quali il consorzio concorre;
• in caso di avvalimento, i suddetti controlli sono effettuati anche nei confronti dei soggetti indicati dal concorrente come ausiliari.
• in caso di rete d’impresa, nei confronti di tutti i soggetti esecutori;
• nel caso in cui l’aggiudicatario o una delle mandanti abbia dichiarato di trovarsi in una delle condizioni di cui all’art. 110 c. 4 del Codice i suddetti controlli sono effettuati anche nei confronti dell’operatore economico indicato quale ausiliario ai sensi del comma 5 dello stesso articolo.
• In caso di indicazione della terna dei subappaltatori anche nei loro confronti
In relazione alle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti, all’affidamento di subappalti e alla stipula dei relativi contratti, l’Amministrazione può comunque effettuare controlli ai sensi della vigente normativa e in particolare del D.P.R. 445/2000, nei confronti dei soggetti che partecipano in qualunque forma al presente appalto.
Qualora dai controlli effettuati sull’aggiudicatario sui requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del Codice e sui requisiti di qualificazione di cui all’art. 84 del D.lgs. 50/2016 non risultino confermate le dichiarazioni rese dall’operatore economico per la partecipazione alla gara all’interno del DGUE e/o all’interno del Modello 1 l’Amministrazione aggiudicatrice procede:
• all’esclusione dei soggetti interessati dalla procedura;
• a revocare, nel caso di controllo con esito negativo sul primo in graduatoria, la proposta di aggiudicazione formulata in sede di gara e a individuare il nuovo aggiudicatario nel soggetto che segue in classifica, salvo l’eventuale esperimento del subprocedimento di indagine di anomalia dell’offerta qualora questa sia stata rilevata in sede di formulazione della classifica
• relativamente al primo in graduatoria, all’escussione della cauzione provvisoria prodotta nei casi di cui all’art.89, co. 1 del Codice, ove prevista, alla segnalazione del fatto all’Autorità Nazionale Anticorruzione ai fini dell’adozione da parte della stessa dei provvedimenti di competenza, nonché all’Autorità giudiziaria per l’applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni;
• relativamente agli altri soggetti sottoposti al controllo, alla segnalazione del fatto all’ Autorità Nazionale Anticorruzione ai fini dell’adozione da parte della stessa dei provvedimenti di competenza, nonché all’Autorità giudiziaria per l’applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni.
L’Amministrazione procederà analogamente a quanto sopra nel caso in cui l’operatore economico che abbia dichiarato di essere in possesso di certificazione di qualità conforme alle norme europee in corso di validità al momento della presentazione dell’offerta non documenti detto possesso.
L’Amministrazione richiede ai soggetti di cui sopra i documenti comprovanti quanto dichiarato durante il procedimento di gara, qualora non sia possibile procedere nelle forme specificate dal D.P.R. n. 445/2000.
Prima dell’aggiudicazione, la Stazione Appaltante relativamente ai costi della manodopera provvede a verificare il rispetto di quanto previsto all’art. 97 co. 5 lett. d) del D.Lgs. 50/2016, qualora non ne abbia già verificato la congruità nell’ambito dell’indagine dell’anomalia dell’offerta, richiedendo a tal fine il dettaglio del costo della manodopera dichiarato dall’operatore economico all’interno della propria offerta.
Dopo l’aggiudicazione efficace l’Amministrazione invita l’aggiudicatario a:
- stipulare il contratto nel termine di 60 giorni dall’aggiudicazione;
- versare l’importo relativo alle spese di imposta di bollo e di registro per il contratto;
- costituire garanzia fideiussoria di cui all’art. 103 del Codice;
- produrre quant’altro necessario per la stipula del contratto.
La mancata costituzione della suddetta garanzia fideiussoria determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della garanzia a corredo dell’offerta prestata ai sensi dell’art. 93 del Codice. L’amministrazione conseguentemente aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
Il contratto verrà stipulato dopo 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell’art. 76, comma 5, del Codice, salvo che non si rientri in un uno dei casi di cui all’art. 32, comma 10 del Codice.
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione.
L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.
Garanzie (art. 103 D.Lgs. 50/2016) Garanzia definitiva
Ai sensi dell’articolo 103 del Codice l’esecutore del contratto è obbligato a costituire apposita garanzia
fideiussoria.
La fideiussione deve recare la firma di un soggetto autorizzato a rilasciare la fideiussione per conto dell’istituto, banca, azienda o compagnia di assicurazione, e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione.
POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI
In riferimento ad ogni singolo contratto applicativo, almeno 10 (dieci) giorni prima della consegna dei lavori l’Appaltatore deve trasmettere alla stazione appaltante copia della polizza di assicurazione per:
• danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti verificatesi nel corso dell’esecuzione dei lavori. La somma assicurata è pari all’importo del singolo contratto applicativo.
• danni a terzi causati nel corso dell’esecuzione dei lavori. Il massimale è pari a 500.000 euro. Si applica l’art. 103, comma 7 del Codice.
Scoperti e/o franchigie, ove previsti dalle condizioni di polizza, non sono opponibili all’Amministrazione aggiudicatrice.
ART.17 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Per la presentazione dell’offerta, nonché per la stipula del contratto con l’aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (per brevità “Regolamento”).
Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all’Amministrazione compete l’obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.
17.1 – Finalità del trattamento
In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:
- i dati inseriti nella “domanda di partecipazione”, nelle dichiarazioni integrative, nel “DGUE” e nell’offerta tecnica vengono acquisiti ai fini della partecipazione (in particolare ai fini dell’effettuazione della verifica dell’assenza dei motivi di esclusione, del possesso dei criteri di selezione individuati nel Bando di gara/Disciplinare allegati all’offerta nonché dell’aggiudicazione e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti;
- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai fini della stipula e dell’esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili e il pagamento del corrispettivo contrattuale;
- il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento.
17.2 – Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati verrà effettuato dal personale dell’Amministrazione aggiudicatrice e da eventuali altri addetti, preventivamente individuati, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.
17.3 – Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati
I dati potranno essere comunicati a:
- soggetti anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- soggetti anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, incaricati dalla stessa per lo svolgimento di attività di supporto al RUP;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal D.Lgs. n. 50/2016, dalla legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e dalla L.R. n. 40/2009;
- a soggetti, enti o autorità a cui la comunicazione si obbligatoria in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità;
- ad amministratori di sistema;
- per esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio.
17.4 – Diritti del concorrente interessato
Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento.
La presentazione dell’offerta e la sottoscrizione del contratto da parte del concorrente attesta l’avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nell’informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento.
Si precisa che l'informativa privacy completa, riferita al Settore Lavori Pubblici, è esposta presso la sede del Settore ed è pubblicata sul sito web del Comune e sulla piattaforma START tra la documentazione inerente la presente procedura.
17.5 – Titolare, responsabili e incaricati del trattamento dei dati Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Grosseto Responsabile interno del trattamento dei dati è il R.U.P
Responsabile esterno del trattamento dei dati è il Gestore del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti del Gestore del Sistema e del Comune di Grosseto assegnati alle strutture interessate dal presente appalto.
17.6 – Periodo di conservazione dei dati
Il periodo di conservazione dei dati avviene nel rispetto dell'art. 99 c.4 del D. Lgs. 50/2016 ed è di almeno 5 anni a partire dalla data di aggiudicazione, ovvero in caso di pendenza di una controversia, fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza.
17.7 – Natura del conferimento
Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti dall'Amministrazione aggiudicatrice determina l’impossibilità per l’operatore economico di partecipare alla procedura di gara.
Mediante la presentazione dell’offerta l’interessato manifesta il proprio consenso al trattamento dei dati personali, anche di categorie personali di cui all’art. 9 del Reg. 679/2016.
17.8 – Dati sensibili e giudiziari
Di norma i dati forniti dagli operatori economici non rientrano nelle “categorie particolari di dati personali” di cui all’art. 9 Regolamento UE (vedi art. 22 comma 2 del D. Lgs. 10/08/2018, n. 101).
I “dati personali relativi a condanne penali e reati” di cui all’art. 10 Regolamento UE (vedi art. 22 comma 2 del D. Lgs. 10/08/2018, n. 101) sono trattati esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile.
Con la sottoscrizione e l’invio della domanda di partecipazione e della propria offerta, il Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati giudiziari necessari per la partecipazione al presente procedimento.
Si rammenta che l'informativa privacy completa, riferita al Settore Lavori Pubblici, è esposta presso la sede del Settore ed è pubblicata oltre che nel sito istituzionale dell'Ente, anche nella piattaforma START tra la documentazione amministrativa di gara.
ART. 18 – COMUNICAZIONI DELL’AMMINISTRAZIONE, RESPONSABILITÀ DEL PROCEDIMENTO E ACCESSO AGLI ATTI
L’Amministrazione effettua le comunicazioni di cui all’art. 76 del Codice tramite PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal concorrente nella documentazione di gara.
In materia di accesso agli atti si applicano le disposizioni contenute nell’articolo 53 del Codice.
Le indicazioni e prescrizioni contenute nel presente disciplinare di gara, prevalgono, ove in contrasto, con le indicazioni contenute nella restante documentazione contrattuale e progettuale.
La definizione di eventuali controversie tra appaltatore e Amministrazione aggiudicatrice dovranno avvenire secondo le procedure indicate dagli artt. 205 e 208 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in caso di mancata definizione delle controversie le stesse saranno demandate al giudice ordinario.
Organo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Toscana (Tribunale Amministrativo Regione Toscana, xxx Xxxxxxxx x. 00, Xxxxxxx), entro i termini previsti dalla vigente normativa e ricorso in via straordinaria al Capo dello Stato, entro i termini di legge.
Grosseto, 23/03/2021
Il Responsabile Unico del Procedimento Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx
XXXXXXXX XXXXXXXX
2021.03.23 19:29:19
CN=XXXXXXXX XXXXXXXX X=IT
O=Comune di Firenze/01307110484 2.5.4.5=IT:GLDRFL75M16E202O
RSA/1024 bits
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