L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
Protocollo d’intesa tra
L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
e
la Regione del Veneto
Protocollo d'intesa tra l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e la Regione del Veneto per la definizione dell'articolazione dell'Osservatorio dei contratti pubblici in una Sezione centrale e una Sezione territorialmente decentrata avente sede presso la Regione del Veneto.
Visto l’articolo 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, il quale ha istituito l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, delineandone le relative competenze.
Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 che, modificando il Titolo V della Parte II della Costituzione, ha ridefinito le competenze legislative tra Stato e Regioni.
Vista la legge regionale n. 27 del 07/11/2003 e s.m.i., che ha istituito l’Osservatorio regionale degli appalti e che prevede la sottoscrizione di protocolli d’intesa con l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici.
Visto l'articolo 6, comma 1 del D.Lgs. n. 163/06 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", il quale prevede che l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, con sede in Roma, istituita dall'articolo 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, assume la denominazione di Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, estendendo la propria attività di vigilanza anche ai contratti pubblici di servizi e forniture.
Visto l'articolo 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 il quale:
− al comma 1 prevede che nell'ambito dell'Autorità opera l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, composto da una Sezione centrale e da Sezioni regionali aventi sede presso le Regioni e le Province autonome. I modi e i protocolli della articolazione regionale sono definiti dall'Autorità di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
− al comma 3 prevede che l'Osservatorio, in collaborazione con il CNIPA, opera mediante procedure informatiche, sulla base di apposite convenzioni, anche attraverso collegamento con gli analoghi sistemi della Ragioneria generale dello Stato, del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e degli altri Ministeri interessati, dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), delle Regioni, dell'Unione Province d'Italia (UPI), dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle casse edili, della CONSIP;
− al comma 4 prevede che la Sezione centrale dell'Osservatorio si avvale delle Sezioni regionali competenti per territorio, per l'acquisizione delle informazioni necessarie allo svolgimento dei seguenti compiti, oltre a quelli previsti da altre norme:
a) provvede alla raccolta e alla elaborazione dei dati informativi concernenti i contratti pubblici su tutto il territorio nazionale e, in particolare, di quelli concernenti i bandi e gli avvisi di gara, le aggiudicazioni e gli affidamenti, le imprese partecipanti, l'impiego della mano d'opera e le
relative norme di sicurezza, i costi e gli scostamenti rispetto a quelli preventivati, i tempi di esecuzione e le modalità di attuazione degli interventi, i ritardi e le disfunzioni;
b) determina annualmente costi standardizzati per tipo di lavoro in relazione a specifiche aree territoriali, facendone oggetto di una specifica pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;
c) determina annualmente costi standardizzati per tipo di servizio e fornitura in relazione a specifiche aree territoriali, facendone oggetto di una specifica pubblicazione, avvalendosi dei dati forniti dall'ISTAT, e tenendo conto dei parametri qualità prezzo di cui alle convenzioni stipulate dalla CONSIP, ai sensi dell'articolo 26, legge 23 dicembre 1999, n. 488;
d) pubblica semestralmente i programmi triennali dei lavori pubblici predisposti dalle amministrazioni aggiudicatrici, nonché l'elenco dei contratti pubblici affidati;
e) promuove la realizzazione di un collegamento informatico con le stazioni appaltanti, nonché con le Regioni, al fine di acquisire informazioni in tempo reale sui contratti pubblici;
f) garantisce l'accesso generalizzato, anche per via informatica, ai dati raccolti e alle relative elaborazioni;
g) adempie agli oneri di pubblicità e di conoscibilità richiesti dall'Autorità;
h) favorisce la formazione di archivi di settore, in particolare in materia contrattuale, e la formulazione di tipologie unitarie da mettere a disposizione dei soggetti interessati;
i) gestisce il proprio sito informatico;
j) cura l'elaborazione dei prospetti statistici di cui all'articolo 250 (contenuto del prospetto statistico per i contratti pubblici di lavori, forniture e servizi di rilevanza comunitaria) e di cui all'articolo 251 (contenuto del prospetto statistico per i contratti pubblici di lavori, forniture e servizi nei settori di gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica);
− al comma 7 prevede che in relazione alle attività, agli aspetti e alle componenti peculiari dei lavori, servizi e forniture concernenti i beni sottoposti alle disposizioni della parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i compiti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4 sono svolti dalla Sezione centrale dell'Osservatorio, su comunicazione del soprintendente per i beni ambientali e architettonici avente sede nel capoluogo di regione, da effettuare per il tramite della sezione regionale dell'Osservatorio;
− al comma 8 prevede che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a comunicare all'Osservatorio, per contratti di importo superiore a 150.000 euro:
a) entro trenta giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva o di definizione della procedura negoziata, i dati concernenti il contenuto dei bandi, dei verbali di gara, i soggetti invitati, l'importo di aggiudicazione, il nominativo dell'affidatario e del progettista;
b) limitatamente ai settori ordinari, entro sessanta giorni dalla data del loro compimento ed effettuazione, l'inizio, gli stati di avanzamento e l'ultimazione dei lavori, servizi, forniture, l'effettuazione del collaudo, l'importo finale. Per gli appalti di importo inferiore a 500.000 euro non è necessaria la comunicazione dell'emissione degli stati di avanzamento . Le norme del presente comma non si applicano ai contratti di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, per i quali le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori trasmettono all'Autorità, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione contenente il numero e i dati essenziali relativi a detti contratti affidati nell'anno precedente. Il soggetto che ometta, senza giustificato motivo, di fornire i dati richiesti è sottoposto, con provvedimento dell'Autorità, alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma fino a euro 25.822. La sanzione è elevata fino a euro 51.545 se sono forniti dati non veritieri;
− al comma 9 prevede che i dati di cui al comma 8, relativi ai lavori di interesse regionale, provinciale e comunale, sono comunicati alle Sezioni regionali dell'Osservatorio che li trasmettono alla Sezione centrale;
− al comma 10 prevede che il regolamento di cui all'articolo 5 disciplina le modalità di funzionamento del sito informatico presso l'Osservatorio, prevedendo archivi differenziati per i bandi, gli avvisi e gli estremi dei programmi non ancora scaduti e per atti scaduti, stabilendo altresì il termine massimo di conservazione degli atti nell'archivio degli atti scaduti, nonché un archivio per la pubblicazione di massime tratte da decisioni giurisdizionali e lodi arbitrali.
Visti gli articoli 66, 122 e 124 del D.Lgs. n. 163/06 nei quali è stabilito, tra l'altro, che gli avvisi e i bandi di gara, i risultati della procedura di affidamento e gli avvisi di pre-informazione inerenti ai contratti pubblici sono pubblicati, altresì, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, e sul sito informatico presso l'Osservatorio ed il successivo articolo 253 il quale, al comma 10 specifica che sino alla entrata in funzione del sito informatico presso l'Osservatorio, i bandi e gli avvisi sono pubblicati solo sul sito informatico di cui al richiamato decreto ministeriale, laddove è chiarito, peraltro, che la pubblicazione dei bandi ed avvisi di gara di ambito statale e/o di interesse nazionale avviene sul sito predisposto dal Ministero delle infrastrutture, mentre per le amministrazioni che realizzano opere di interesse regionale, la relativa pubblicazione avviene sugli appositi siti internet predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome. In caso di mancata attivazione da parte delle Regioni o delle Province autonome del sito di loro rispettiva competenza, le amministrazioni obbligate pubblicano sul sito del Ministero delle infrastrutture.
Visto il protocollo generale d'intesa predisposto dall'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici sul quale è stato acquisito in data 16 dicembre 1999 il concerto della Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'art. 4 comma 14, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni.
Visto il vigente protocollo d'intesa tra l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici e la Regione del Veneto, redatto in conformità al protocollo generale approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per l'espletamento dei compiti afferenti all'acquisizione dei dati degli appalti di lavori pubblici in qualità di "Sezione regionale per il Veneto dell'Osservatorio" ai sensi dell'articolo 4, comma 14 della legge n. 109/94.
Visto il protocollo generale d'intesa tra l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici e la Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sottoscritto in data 28 marzo 2008, al quale risulta allegato il nuovo schema di protocollo attuativo tra Autorità e Regioni, ove viene ridefinita l'articolazione territoriale dell'Osservatorio ed individuate le modalità di cooperazione tra la struttura centrale e quella periferica del medesimo.
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali.
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42 concernente l’istituzione del sistema pubblico di connettività e della rete internazionale della pubblica amministrazione.
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il Codice dell'Amministrazione digitale.
Viste le linee guida CNIPA per il sistema pubblico di cooperazione dell'ottobre 2004.
Considerata la rilevanza degli adempimenti che il Codice pone in capo all'Osservatorio dei contratti pubblici, così come anche altre disposizioni legislative e regolamentari con particolare riferimento alla sicurezza dei lavoratori, congruità della manodopera per singolo cantiere, lotta contro l'evasione contributiva e le infiltrazioni della delinquenza organizzata.
Considerata la necessità di pervenire a forme stabili ed efficaci di cooperazione tra l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e la Regione del Veneto, in ragione delle innovazioni normative sopra richiamate e dei profili problematici evidenziatesi in fase di prima applicazione della disciplina di riferimento.
Considerata la necessità di adeguare il vigente protocollo d'intesa alle disposizioni di cui al D.Lgs.
n. 163/06, ed alla disciplina (legge regionale n. 27/2003), nonché allo schema tipo di protocollo attuativo di cui all'allegato B del protocollo generale approvato in data 28 marzo 2008.
Considerati i seguenti obiettivi e finalità che la legge regionale n. 27/2003 assegna all’Osservatorio regionale.
Vista la delibera della Giunta regionale n. 1972 in data 30/06/2009, con la quale è stato approvato il presente protocollo d’intesa ed individuata la struttura competente.
Tutto quanto sopra visto e considerato,
tra:
l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nella persona del suo Presidente, Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxxx,
e
la Regione del Veneto nella persona del suo Assessore alle Politiche dei Lavori Pubblici e Sport, Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx, delegato dal Presidente della Giunta regionale,
si sottoscrive il presente
PROTOCOLLO DI INTESA
Articolo 1
Oggetto del protocollo e attribuzione di funzioni alla Sezione regionale
1. Il presente protocollo attuativo è finalizzato a realizzare, nel rispetto dei compiti e delle funzioni ad esse rispettivamente attribuite dalle leggi statali e regionali, forme stabili di cooperazione tra l'Autorità e la Regione del Veneto atte a garantire efficaci e efficienti forme di monitoraggio del mercato degli appalti pubblici mediante la costituzione di un sistema informativo integrato per l'acquisizione e la condivisione dei dati e delle informazioni di comune interesse.
2. L'Autorità provvede, sulla scorta di quanto stabilito nel protocollo generale, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 7 comma 1 del decreto legislativo n. 163/06 e successive modifiche ed integrazioni, a definire l'articolazione regionale dell'Osservatorio dei contratti pubblici, confermando alla struttura individuata dalla Regione del Veneto con delibera della Giunta regionale n. 1972 in data 30/06/2009, e della quale sono stati resi noti i dati organizzativi, le funzioni di Sezione regionale dell'Osservatorio.
3. Per l'espletamento dei propri compiti istituzionali l'Autorità si avvale, nel rispetto del ruolo e dei compiti istituzionali dell'Ente Regione del Veneto, di detta Sezione regionale. Il personale addetto è soggetto, nell'esercizio delle relative funzioni, alle condizioni di cui all'articolo 6, comma 10 del D.Lgs. n. 163/06 e successive modificazioni, nonché alle incompatibilità e divieti previsti dalla normativa regionale.
Articolo 2
Definizione delle modalità di cooperazione tra le strutture
1. La Sezione regionale, costituita all'interno della struttura regionale individuata, collabora con i competenti uffici della Sezione centrale nell'espletamento di specifiche linee di attività funzionali al raggiungimento delle finalità istituzionali dell'Autorità.
2. La Sezione centrale dell'Osservatorio, al fine di garantire uniformità di comportamenti e orientamenti interpretativi su tutto il territorio nazionale, provvede a diramare circolari esplicative o disposizioni operative su questioni o problematiche di interesse comune, anche su segnalazione delle Sezioni regionali, delle stazioni appaltanti e degli operatori del mercato, ovvero a indire riunioni cui partecipano i responsabili di tutte o di alcune Sezioni regionali presso la sede centrale dell' Osservatorio o le sedi istituite presso le Regioni, con specifiche finalità di raccordo operativo tra le strutture.
3. I competenti uffici della Sezione centrale dell'Osservatorio, ai sensi delle norme vigenti, curano l'acquisizione e la verifica di conformità delle comunicazioni obbligatorie afferenti ai contratti pubblici affidati e/o aggiudicati dalle stazioni appaltanti di ambito statale e/o di interesse
nazionale o sovraregionale, svolgendo altresì gli ulteriori compiti previsti dal Regolamento di funzionamento dell'Autorità.
4. La Sezione regionale cura l'acquisizione e la verifica di conformità delle comunicazioni obbligatorie afferenti ai contratti pubblici di interesse regionale, provinciale e comunale ai sensi delle norme vigenti, effettuando verifiche sistematiche sull'adeguatezza della qualità e completezza dei dati acquisiti, al fine di consentire l'efficace monitoraggio del settore e l'espletamento dei compiti istituzionali dell'Autorità.
5. La Sezione regionale provvede, in particolare, d'intesa con i competenti uffici della Sezione centrale, all’effettuazione di verifiche sistematiche sul regolare adempimento agli obblighi di comunicazione nei confronti dell'Autorità, al fine di concorrere alla più completa alimentazione ed aggiornamento della base dati sugli appalti. A tali fini effettua, in collaborazione con la Sezione centrale:
a. le verifiche sistematiche volte all’individuazione dei soggetti che non provvedono ad effettuare le previste comunicazioni di legge all'Autorità;
b. il controllo del rispetto dei termini prescritti per la trasmissione da parte di ciascun soggetto vigilato dei dati e delle informazioni sugli appalti all'Autorità.
6. La Sezione regionale, nell'espletamento delle attività di cui ai commi precedenti, segnala alla Sezione centrale, sulla scorta delle disposizioni operative da quest'ultima previamente diramate nel rispetto del Regolamento di funzionamento dell'Autorità, i casi di mancato adempimento da parte delle stazioni appaltanti agli obblighi informativi di cui all'articolo 7, comma 8 del Codice; ciò al fine di consentire l'attivazione del previsto procedimento sanzionatorio ed i conseguenti accertamenti di competenza della Sezione centrale, nonché il recupero delle informazioni non trasmesse nei termini previsti.
7. La Sezione regionale dell'Osservatorio dei contratti pubblici, autonomamente o in collaborazione con i competenti Uffici della Sezione centrale, fornisce ai soggetti obbligati all'invio dei dati e delle informazioni sugli appalti, la necessaria assistenza e supporto, attuando le indispensabili iniziative atte a garantire la formazione degli stessi, con specifico riferimento agli adempimenti di legge obbligatori e al corretto uso delle procedure per la trasmissione dei dati all'Osservatorio.
8. I competenti Uffici della Sezione centrale dell'Osservatorio e/o il competente Ufficio della Direzione per la vigilanza sui contratti pubblici danno notizia alla Sezione regionale dell'Osservatorio, rendendo operativa l'apposita sezione riservata del portale dell'Autorità, degli esiti dei procedimenti istruttori afferenti a fattispecie ricadenti nell'ambito territoriale considerato
- qualora non sussistano particolari motivi di segretezza e di tutela della privacy che lo impediscano - al fine di consentire l'acquisizione di elementi informativi utili per l'esercizio delle attribuzioni di competenza regionale.
Articolo 3
Condivisione dei dati e delle informazioni e attività di referto
1. Nel rispetto di quanto previsto dal Protocollo Generale e dal relativo allegato “A”, la Sezione centrale dell’Osservatorio garantirà l’uniformità delle anagrafiche promuovendo il collegamento delle Sezioni regionali con enti certificatori terzi e mediante meccanismi di collaborazione
applicativa. La Sezione centrale dell’Osservatorio si impegna a rendere disponibili alla Sezione regionale, per le proprie finalità di elaborazione dati, le informazioni sul ciclo di vita dei contratti pubblici acquisite centralmente. Tali informazioni saranno rese disponibili in tempo reale in collaborazione applicativa.
L’insieme dei dati e delle informazioni afferenti ai contratti pubblici di interesse regionale, provinciale e comunale fornite dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli altri enti aggiudicatori o realizzatori, funzionali all’espletamento delle attività istituzionali dell’Autorità, sono rese disponibili nel formato e con le modalità concordate in sede di approvazione del protocollo generale di cui in premessa.
2. Nell’ambito della cooperazione di cui agli articoli precedenti, i dati e le informazioni afferenti ai contratti pubblici aggiudicati e/o affidati dalle stazioni appaltanti di ambito statale e/o di interesse nazionale o sovraregionale operanti sul territorio regionale sono poste in condivisione con la Sezione regionale e resi disponibili per le elaborazioni di interesse ai fini istituzionali della Regione del Veneto.
3. I rapporti periodici che l’Osservatorio regionale o la Sezione regionale predispongono sulla base degli esiti del monitoraggio del mercato, vengono trasmessi all’Autorità al fine di consentirne la valutazione nell’ambito della propria attività istituzionale. Analogamente i rapporti periodici elaborati dalla Sezione centrale vengono trasmessi alla Regione del Veneto.
4. Al fine di garantire un adeguato livello prestazionale alla Sezione regionale per le attività istituzionali della propria Amministrazione, e nell’espletamento delle proprie funzioni di monitoraggio delle attività sviluppate sul territorio della Regione, formati e modalità alternative per lo scambio dei dati di cui al presente articolo potranno essere oggetto di specifici accordi tecnici tra i competenti Uffici della Sezione centrale e della Sezione regionale dell’Osservatorio.
Articolo 4
Strumenti e risorse
1. La Regione del Veneto provvede alle spese di funzionamento della Sezione regionale dell'Osservatorio dei contratti pubblici. L'Autorità concorre a dette spese, provvedendo alla quantificazione del relativo contributo finanziario sulla base dei principi e dei criteri generali e di quanto ulteriormente disposto in materia dall'articolo 4 del protocollo generale.
Articolo 5
Modifiche dell'accordo
1. Le parti potranno definire con successivi accordi eventuali variazioni o correttivi alle modalità di cooperazione oggetto dell'accordo che si renderanno opportune o necessarie, anche a seguito di nuove disposizioni di legge.
Articolo 6
Durata dell'accordo
1. Il presente accordo ha durata biennale, la sua validità è subordinata all’adempimento dei compiti previsti dal protocollo generale, con particolare riferimento a quanto previsto dall’art. 5 dello stesso, e decorre dalla data della sua sottoscrizione e si intende tacitamente rinnovato in mancanza di disdetta scritta di una delle parti, da comunicare almeno entro tre mesi dalla data di scadenza.
Articolo 7
Sicurezza delle informazioni e privacy
1. Le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali gestiti nell'ambito delle attività svolte nel presente accordo e nel sistema informativo integrato dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture saranno improntate ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e al rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche e integrazioni.
Roma, 5 novembre 2009
Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture | Regione del Veneto |
IL PRESIDENTE | L’ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI E SPORT |