CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI LOTTO N. 1
CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI LOTTO N. 1
POLIZZA DI ASSICURAZIONE ALL RISKS INFORMATICA
La presente polizza è stipulata tra
INSIEL Spa |
Xxx Xxx Xxxxxxxxx x’Xxxxxx, 00 |
00000 XXXXXXX (XX) |
C.F./P.I. 00118410323 |
Codice CIG: |
e
Società Assicuratrice |
Agenzia di |
Dalle ore 24.00 del : | 30.06.2016 |
Alle ore 24.00 del : | 30.06.2018 |
rateazione annuale | Scad. 31.12 di ogni anno |
Prospetto scadenze: | 30.06.2016- 31.12.2016 31.12.2016-31.12.2017 31.12.2017-30.06.2018 |
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S O M M A R I O D I P O L I Z Z A
DEFINIZIONI RELATIVE ALL’ASSICURAZIONE IN GENERALE 10
DEFINIZIONI SPECIFICHE PER L’ASSICURAZIONE INFORMATICA 10
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 16
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE 16
I. Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio 16
II. Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia 16
III. DURATA E PROROGA DEL CONTRATTO 17
IV. Aggravamento del Rischio 00
XX. Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza 18
VII. Ispezione delle cose assicurate 18
VIII. Obblighi in caso di Sinistro 18
IX. Esagerazione dolosa del danno 18
X. Procedura per la valutazione del danno 19
XII. Recesso in caso di Sinistro 19
XIII. Assicurazione presso diversi Assicuratori 20
XIV. Limite massimo dell'Indennizzo 20
XV. Pagamento dell'Indennizzo 20
XVI. Obbligo di fornire i dati sull’andamento del rischio 20
XIX. Rinvio alle norme di legge 21
CONDIZIONI VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI 21
ART. 1 ESTENSIONE TERRITORIALE 21
ART. 2 DIRITTO DI SURROGAZIONE 22
ART. 3 ESTENSIONE DELLA COPERTURA A NUOVE AZIENDE. 22
ART. 4 ESCLUSIONI VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI DI POLIZZA 22
ART. 5 CONDIZIONI PREVALENTI E CLAUSOLE DIVISE PER SEZIONI 23
ART. 7 DETERMINAZIONE DELL’INDENNIZZO PER I MACCHINARI 23
ART. 8 VALORE DI RIMPIAZZO A NUOVO PER I MACCHINARI 24
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ART. 9 ASSICURAZIONE PARZIALE (NON APPLICABILE PER POLIZZE SUL VOLUME DI AFFARI) 24
ART. 10 REGOLAZIONE DEL PREMIO / LEEWAY 25
SEZIONE MACCHINARI ELETTRONICI 26
ART. 13 BENI NON ASSICURATI 26
ART. 15 CONDIZIONI ESSENZIALI PER L’OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA 27
ART. 17 CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI 28
ART. 18 EFFICACIA TEMPORALE DELLA GARANZIA ASSICURATIVA 29
ART. 19 CESSAZIONE DELLA GARANZIA VIRUS 29
SEZIONE MACCHINARI ELETTRONICI PORTATILI/MOBILI 30
ART. 23 ESTENSIONE TERRITORIALE 30
ART. 24 CONDIZIONI ESSENZIALI PER L’OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA 30
ART. 26 BENI NON ASSICURATI 31
ART. 27 VALORE DI RIMPIAZZO 31
SEZIONE DANNI INDIRETTI (FORMA LOP) 31
ART. 29 INDENNIZZO PAGABILE 31
ART. 31 ATTIVITÀ SVOLTA IN ALTRI LUOGHI DOPO IL SINISTRO 32
ART. 33 CLIENTI E FORNITORI 32
ART. 34 DECADENZA DELLA GARANZIA 33
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ART. 35 MACCHINARI ELETTRONICI 34
ART. 37 MACCHINARI ELETTRONICI PORTATILI/MOBILI 36
CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE 37
ART. 39 SONDE, ANTENNE, APPARATI FINALI DI TRASMISSIONE 37
ART. 40 ESTENSIONE AREA TERRITORIALE (SOLO SEZ. APPARECCHIATURE PORTATILI) 37
ART. 41 TRASPORTO SUPPORTO DI DATI 37
ART. 42 CONDIZIONAMENTO D'ARIA (MACCHINARIO, PROGRAMMI E DATI) 38
ART. 43 IMPIEGO MOBILE IN SEDE (MACCHINARIO FISSO E MACCHINARIO PORTATILE) 38
ART. 44 CONDUTTORI ESTERNI (MACCHINARIO FISSO) 38
ART. 45 COSTI DI SCAVO, STERRO, PUNTELLATURA, MURATURA, INTONACO, PAVIMENTAZIONE E SIMILI, DL LINEE DI COMUNICAZIONE. (MACCHINARIO FISSO) 38
ART. 46 COLPA GRAVE DELL'ASSICURATO 38
ART. 48 ANTICIPO INDENNIZZI 39
ART. 50 CLAUSOLA TRASPORTO MOVIMENTAZIONE HARDWARE (MACCHINARI FISSI) 39
ART. 51 RIPARAZIONE/SOSTITUZIONE COMPONENTI URGENTE (PER MACCHINARIO FISSO) 40
ART. 52 MOSTRE E/O FIERE E/O DECENTRAMENTI 40
ART. 53 MACCHINARI E/O IMPIANTI ALL'ESTERNO DEI LOCALI (MACCHINARIO FISSO) 40
ART. 54 RICAMBI E/O MACCHINARI IN DEPOSITO, XXXXXXXX. IMMAGAZZINAMENTO
................................................................................................................................ 40
ART. 55 RICARICA DI IMPIANTI DI ESTINZIONE (MACCHINARIO FISSO) 40
ART. 56 COSTI DI RECUPERO INFORMAZIONI (PROGRAMMI E DATI) 41
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ART. 57 PROGRAMMI PROTETTI CONTRO LA RIPRODUZIONE NON AUTORIZZATA (PROGRAMMI E DATI) 41
ART. 58 APPARECCHI DI TELEFONIA MOBILE (MACCHINARIO PORTATILE) 42
ART. 59 COSTI DI SGOMBERO, DECONTAMINAZIONE E SMALTIMENTO (MACCHINARIO FISSO) 42
ART. 60 COSTI DI RIMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI APPARECCHI NON DANNEGGIATI DAL SINISTRO 43
ART. 61 MACCHINARI IN LEASING 43
ART. 62 COSE C/O AGENTI I OPERATORI/MACCHINARI PRESSO CLIENTI 43
ART. 65 IMPIEGO MOBILE IN SEDE E/O DURANTE MEETING/CONVENTION C/O ALTRA LOCALITÀ 43
ART. 66 ESTENSIONE ALLA DEFINIZIONE DI DATI (ARCHIVI DI DATI) 44
ART. 67 ARCHIVI INFORMATICI 44
ART. 68 ESTENSIONI A DANNI A SOFTWARE PROVOCATI DA SUBAPPALTATORI 44
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S C H E D A D I P O L I Z Z A
ATTIVITA' ESERCITATA DALLA CONTRAENTE ASSICURATA
La Contraente/Assicurata esercita le attività specificatamente disciplinate nello Statuto sociale ed in particolare i servizi IT, di progettazione e calcolo software, sviluppo applicazioni per conto terzi in genere.
Costituisce parte integrante delle lavorazioni ogni attività collaterale, concorrente od accessoria.
L'attività può consistere anche nella gestione del network di un portale dedicato e relativi mezzi telematici, compresi i collegamenti con linee dedicate con i clienti, i soci, le aziende collegate, come previsto dallo statuto, compresi la ricezione, lo stoccaggio / elaborazione, la fornitura di dati, di sistemi previsionali, compresi controlli sul WEB su Internet.
E’ coperto da assicurazione tutto quanto esiste di hardware, cablaggi, macchinari, impianti ed ogni altra pertinenza, accessorio, supporto tecnico, compreso software, dati (alfanumerici, media, sonori, etc.) anche di proprietà di terzi (clienti o fornitori), nulla escluso.
Ogni attività informatica svolta mediante il sistema della Assicurata e/o delle aziende collegate indicate nella presente convenzione è coperto dalla presente assicurazione ivi comprese le transazioni finanziarie effettuate per xxx xxxxxxxxxxx xx/xxxxx xxxxxxxxx, da/verso clienti, da/verso il mercato finanziario e/o istituti finanziari e/o di credito.
L'attività si può svolgere con utilizzo anche di assistenza tecnica di aziende esterne, compresi collegamenti, gestione funzionalità reti di trasmissione e/o di telecomunicazione, terrestri o satellitari.
RISCHIO ASSICURATO
E' assicurato il rischio inerente gli interessi dell'Assicurata su macchinari elettronici, software, banche dati funzionalità operativa e gestionale, flussi di informativi e di produzione, operazioni di back-up, test di restore, profitti, utili, difesa del patrimonio aziendale, operatività di processi produttivi informatici e media, al servizio di clienti, soci, affiliati, consorziati ed ogni altro utente dall'Assicurata o semplicemente utilizzato dall'Assicurata per le proprie attività.
Comprende in caso di emergenza il ricorso a servizi a chiamata di disaster recovery, restauro di copie di sicurezza e quant’altro inerente l'integrità del proprio sistema informativo e di quello produttivo di servizi per terzi clienti, e/o non, come indicato nelle condizioni di polizza.
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L’attività può essere organizzata in più sedi ,e/o Uffici periferici , e può utilizzare varie forme di trasmissione (via etere, via cavo ottico, via cavo di rame ecc..) con diverse aziende del Gruppo di cui fa parte l'Assicurata, clienti, fornitori, e aziende di servizi.
-Per la sicurezza dell'esercizio dell'attività può essere necessario utilizzare reti di back- up, come anche macchinari anche di proprietà di terzi.
-Tra le varie località dell'Assicurata sono possibili mirroring di linea, e/o di dati, in base alle necessità di sicurezza dell'Assicurata, come anche lo scambio incrociato di backup, e/o altre simili attività informatiche il tutto coperto dalla presente convenzione.
TABELLA RIEPILOGATIVA
Effetto polizza | Ore 24 del 30.06.2016 |
Scadenza polizza | Ore 24 del 30.06.2018 |
Durata polizza | Biennale |
Frazionamento | Annuo |
Regolazione premio | Annuale |
Paramentro di regolazione | Valore della produzione del bilancio d’esercizio come identificato dall’art. 2425 del codice civile |
Valore del parametro alla stipula | Euro 75.000.000,00 |
Premio alla stipula | L'importo deve intendersi "premio minimo acquisito" |
Limite di risarcimento globale annuo | € 20.000.000,00 |
Sottolimiti per sinistro e per anno | ||
Apparecchiature portatili/mobili (valido per la sola sezione Furto) | € | 50.000,00 |
Spese suppletive e Danni Indiretti | € | 5.000.000,00 |
Spese suppletive da interruzione di trasmissione | € | 500.000,00 |
Spese suppletive da ricostruzione di imagine | € | 500.000,00 |
Frode informatica | € | 500.000,00 |
Onorari e spese dei periti | 5% dell’indennizzo dovuto a termini di polizza con il massimo di € 100.000,00= per sinistro |
Premio imponibile Minimo Xxxxx Xxxxxxxxx | Vedi scheda offerta economica |
Tasse | Vedi scheda offerta economica |
Totale | Vedi scheda offerta economica |
Tasso imponibile di regolazione | Vedi scheda offerta economica |
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Franchigie | |
− server/mainframe/centro telecomunicazioni | 10.000,00 |
− desktop impianti ed apparecchi, attrezzature, impianti d'ufficio, telefonia e tutto il resto | 500,00 |
− programmi e dati | scoperto. 10% con il minimo di € 5.000,00 |
− frode | scoperto 20% del danno, minimo € 50.000,00 |
− spese extra | 2 giorni di fermo totale e/o parziale minimo € 50.000,00 |
− danni indiretti | 3 giorni di fermo totale e/o parziale, minimo € 50.000,00 |
− macchinario portatile | scoperto 10% minimo € 300,00 |
− spese suppletive ricostruzione imagine | 3 giorni, minimo € 30.000,00 |
− spese suppletive da interruzione di trasmissioni | 12 ore, minimo 30.000,00 |
Per singolo sinistro | |
− terrorismo | 10% del sinistro, minimo € 250,00 |
− terremoto | 3% del limite generale annuo |
− danni da acqua in genere | €. 2.500,00 per sinistro |
LIMITI DI RISARCIMENTO SCOPERTI E FRANCHIGIE
Sottolimiti di indennizzo di polizza per uno o più sinistri:
a) per danni da eventi naturali (esclusi terremoto e danni d'acqua in genere): € 10.000.000,00;
b) per danni da Xxxxxxxxx: € 10.000.000,00;
c) per danni materiali dolosi (escluso terrorismo): € 8.000.000,00;
d) per Terrorismo: € 5.000.000,00;
e) per danni d'acqua in genere: € 1.000.000,00;
f) per insegne luminose: € 50.000,00;
g) per trasporti e/o movimentazione (di macchinari di proprietà o in uso): € 250.000,00;
h) per trasporti di supporti contenenti dati/software (di proprietà, di terzi di clienti): € 250.000,00;
i) per danni a conduttori esterni: € 150.000,00;
j) per costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura: € 80.000,00;
k) per costi di decontaminazione, smaltimento: € 80.000,00;
l) per Rischio locativo : € 2.500.000,00;
m) per Ricorso terzi € 2.500.000,00;
n) per denaro in cassaforte: € 20.000,00;
o) per denaro trasportato da portavalori: € 2.500,00;
p) per denaro ovunque posto: € 1.000,00;
q) per beni personali di proprietà di dipendenti o cliente: € 5.000,00;
r) per danni a cristalli, xxxxx, fragili: € 50.000,00;
s) per onorari e spese peritali: 5% del danno, col limite di €. 100.000,00 per sinistro
t) per danni a beni artistici, quadri, sculture, tappeti, mobili antichi: € 25.000,00;
u) per ricorso locatari: € 200.000,00.=
v) per Frode informatica:
− one off – type: € 300.000,00;
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− seriali type: € 500.000,00;
per Danni Software e Dati sub-limiti (danni diretti+spese extra+xxxxx xxxxxxxxx) relativamente a programmi e dati di proprietà e/o di terzi/clienti:
- Virus : € 800.000,00;
- errori umani: € 2.000.000,00;
- cyber crime/ hacker: € € 2.000.000,00;
- infedeltà dipendenti su software e dati: € 500.000,00;
- danni materiali (incendio, urto, crollo, esplosione, fumo,etc: € 2.000.000,00;
- per danni da Furto di dati: € 150.000,00;
- per danni da DoS (Deniai access of Service): € 500.000,00;
- per danni da bomba logica: € 1.500.000,00;
Sottolimiti di indennizzo di polizza per sinistro
1) per spese supplettive e xxxxx xxxxxxxxx (danni materiali + danni immateriali):
− Xxxxxxx periodo di indennizzo: 60 giorni lavorativi.
− Sottolimite per giorno Xxx: € 135.000,00.
− Sottolimite per giorno nel caso di ricorso a Disaster Recovery Max: € 250.000,00;
2) per frode informatica relativamente a quella di tipo seriale (serial type) massimo periodo di indennizzo pari a 24 mesi consecutivi.
3) per spese di ricostruzione immagine e spese da interruzione di trasmissione:
− sublimite pari al 10 % dell'indennizzo liquidabile complessivamente per danni indiretti.
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D E F I N I Z I O N I D I P O L I Z ZA
DEFINIZIONI RELATIVE ALL’ASSICURAZIONE IN GENERALE
• Assicurato | Il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione. |
• Assicurazione | Il contratto d’assicurazione. |
• Contraente | Il soggetto che stipula l'Assicurazione. |
• Franchigia | L'importo fisso che, per ogni Sinistro, rimane a carico dell'Assicurato. |
• Indennizzo | La somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro. |
• Intermediario | Il Broker o l'Agente, come definiti rispettivamente dalla Legge D. Lgs. 209/2005 (c.d. Codice delle Assicurazioni) e Reg. Isvap n. 5 del 16/10/2006, al quale è affidata la gestione amministrativa della Polizza. |
• Limite di Indennizzo | L'importo massimo che la Società è tenuta ad indennizzare per ciascun Sinistro o per uno o più sinistri che avvengano nello stesso periodo di Assicurazione. |
• Polizza | Il documento che prova l'Assicurazione. |
• Premio | La somma dovuta dal Contraente alla Società. |
• Rischio | La probabilità che si verifichi il Sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne. |
• Scoperto | L'importo percentuale che, per ogni Sinistro, rimane a carico dell'Assicurato. |
• Sinistro | Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. Salvo il caso di Xxxxx, i danni che si verificano durante il periodo massimo di 72 ore successive al verificarsi del fatto dannoso, saranno considerati come un singolo Sinistro. Pertanto i danni che si verificano successivamente a tale periodo saranno considerati come un nuovo Sinistro. |
• Società | La Compagnia assicurativa |
DEFINIZIONI SPECIFICHE PER L’ASSICURAZIONE INFORMATICA
• Atto di Terrorismo | Atto che comprende ma che non è limitato all’uso della forza o violenza o minaccia, perpetrato da parte di qualsiasi persona o gruppo(i) di persone, sia che agiscano individualmente sia che agiscano per conto di o in connessione con qualsiasi organizzazione o governo; fatto commesso per finalità politiche, religiose, ideologiche o simili, ivi compresa l’intenzione di : - influenzare qualsiasi Governo - incutere timore nella popolazione o in qualsiasi settore di questa - turbare il funzionamento dei trasporti pubblici - ostacolare l’attività di aziende produttive, di trasformazione di beni o fornitrici di servizi |
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Nel caso che tale evento non sia garantito in polizza e la Società affermi che in virtù della presente definizione un’eventuale perdita, danno, costo o spesa non fosse coperto, l’onere della prova del contrario sarà a carico dell’Assicurato. | |
• Atto Doloso Informatico | Qualsiasi atto doloso compiuto intenzionalmente da dipendenti dell’Assicurato o da Terzi, che provochi un Danno Immateriale Informatico, compiuto tramite l’utilizzo delle Risorse di Sistema e/o di Rete dell’Assicurato stesso. L’inserimento nelle Risorse di Sistema e/o di Rete di una Bomba Logica o di un Cavallo di Troia è considerato come Atto Doloso Informatico. |
• Azienda Controllata dal Contraente | Qualsiasi Impresa della quale il Contraente detenga direttamente o indirettamente più del 50% del capitale sociale o dei diritti di voto, incluse le Aziende Controllate |
• Back-up | Copie di Dati elaborati (o in corso di elaborazione), trascritte con il medesimo sistema dell’originale. |
• Bomba Logica | Programma che non possiede la capacità di replicarsi, che contiene una funzione nascosta, il più delle volte di natura distruttiva e, in genere, studiata per agire in un momento successivo. Questa funzione è aggiunta in modo fraudolento a un programma principale, che continua a funzionare correttamente senza mostrare segni apparenti. |
• Cassaforte per Supporti dei Dati | Speciale cassaforte progettata, costruita, ed installata allo scopo di proteggere, dal furto, dal fuoco e dall’acqua i dati di Back-up copiati sui Supporti dei Dati |
• Cavallo di Troia | Programma che non possiede la capacità di replicarsi e che contiene una funzione nascosta. Questa funzione è utilizzata in particolare per inserirsi illecitamente nei computer altrui, per consentire successivamente all’autore dell’azione dolosa di effettuare operazioni nel sistema nel quale si è installato. |
• Chiave Hardware | Dispositivo fisico di protezione applicato ad un computer che, una volta inserito, ne permette l’utilizzo esclusivamente ai detentori delle credenziali, proteggendolo così contro l'utilizzo non autorizzato |
• Codici Sorgente di un Programma | Registrazioni di base che consentono ad un programma di eseguire le operazioni nei modi e nelle forme richieste. |
• Costi Aggiuntivi di Lavorazione | Costi supplementari necessariamente e ragionevolmente sostenuti durante il Periodo di Xxxxxxxxxx, al fine di evitare o la riduzione del volume di affari: - che non sarebbero stati sostenuti in assenza del Sinistro, - nel limite della somma ottenuta applicando il rapporto di profitto lordo all’ammontare della riduzione del volume di affari in tal modo evitata; - conseguenti al verificarsi di un evento indennizzabile. Tali spese comprendono: - costi di disinstallazione e reinstallazione dei beni assicurati - affitto di locali, beni mobili, materiali e attrezzature; |
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- costi straordinari del personale - spese di manodopera legate al ricorso a personale aggiuntivo; - spese per il ricorso a società di servizio esterne; - spese per il reperimento rapido di materiali; - spese di guardiania e conservazione dei beni assicurati; - impiego di metodi di lavorazione o di produzione alternativi. | |
• Danno Immateriale Informatico | Introduzione, Alterazione o Distruzione dei Dati |
• Dati | Informazioni leggibili, compresi i Programmi, indipendentemente dalla modalità con la quale sono utilizzate o rese (testo, voce o immagini), memorizzate in formato digitale al di fuori della RAM e utilizzati dall’Assicurato, di cui l’Assicurato abbia la proprietà, la detenzione o il possesso per qualunque motivo (es. diritto d’uso, licenza, etc.). |
• D.O.S. (Denial Of Service) | Privazione totale o parziale / temporanea di origine dolosa dell’utilizzo del sistema e/o delle reti dell’Assicurato in assenza di danno materiale e/o immateriale a macchinari, impianti, infrastrutture, Dati. |
• Errore di Programmazione | Errore che avviene durante la stesura dei Codici sorgente di un Programma, e che, una volta in uso, comporti in talune condizioni, anche di remoto accadimento, un blocco, un cattivo funzionamento delle Risorse di Sistema e/o di Rete e/o un funzionamento anomalo. |
• Errore Umano Informatico | Errore operativo nella gestione informatica compreso lo sviluppo di applicazioni ai Programmi, inclusa la scelta dei Programmi da utilizzare, anche se compiuta in via eccezionale da un dipendente o rappresentante dell’Assicurato o da un Fornitore di Servizi Informatici che provochi un Danno Immateriale Informatico all’Assicurato. Qualora vi sia assenza di indizi gravi, precisi e concordanti che provino l’intenzionalità o il dolo l’evento sarà considerato un Errore Umano Informatico. |
• Fornitore di Servizi Informatici (outsourcing) | Azienda di servizio che non rientra nella definizione di Assicurato e che ha stipulato con l’Assicurato un contratto per la gestione, la Manutenzione e/o lo sviluppo di uno o più parti delle Risorse di Sistema e/o di Rete dell’Assicurato stesso, compresi i Dati. |
• Frode | Qualunque atto disonesto o fraudolento commesso in modo intenzionale da un impiegato dell’Assicurato, da un Terzo o dalle aziende di servizio che hanno un contratto con l’Assicurato con lo scopo di - causare una Perdita Finanziaria o materiale all'Assicurato e - ottenere per lui o per un'altra persona un beneficio finanziario fraudolento, cioè un arricchimento illecito. e consistente in: - la modificazione o l'immissione di Dati, direttamente nel sistema informatico, o attraverso i mezzi di teletrasmissioni di Dati; - la modificazione o la distruzione dei Dati stoccati nella memoria centrale del sistema informatico; - il danneggiamento, la distruzione, il furto dei Supporti dei Dati |
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• Infedeltà dei Dipendenti | Atto Doloso Informatico compiuto da dipendenti dell’Assicurato |
• Internet | La rete pubblica mondiale di computer, che consente la trasmissione di dati elettronici ed include extranet e reti private virtuali (VPN). |
• Introduzione, Alterazione o Distruzione dei Dati | Qualunque creazione, modifica o cancellazione di Dati che, nel momento in cui siano elaborati dai sistemi dell’Assicurato, causino: - Un malfunzionamento delle Risorse di Sistema e/o di Rete - Un’interruzione dell’Attività dell’Assicurato |
• Macchinario Elettronico d’Ufficio | Tutti i Macchinari Fissi per ufficio facenti parte della categoria degli impianti ed apparecchi a correnti deboli. |
• Macchinario Elettronico di Produzione | Macchinari Fissi: a) presenti nel Centro Elaborazione Dati aziendale (CED), nella web farm, nella centrale di telecomunicazioni, ed in ogni altra sala ove si svolgono operazioni critiche per il funzionamento dell’intera azienda o di una parte di essa . b) di Produzione industriale con parti di comando e controllo gestiti da impianti e apparecchiature a correnti deboli (l’Assicurazione di tali enti deve specificatamente essere indicata in Polizza con clausola particolare e partita separata). |
• Macchinario Fisso | Una macchina che per criterio progettuale, modalità di costruzione ed uso, sia destinata ad essere utilizzata unicamente con alimentazione di rete ed esclusivamente all'interno di un Fabbricato. Sono compresi tutti gli impianti e le apparecchiature collaterali anche se non elettroniche, la cavetteria, gli impianti tecnici al servizio delle macchine, gli impianti elettrici, telefonici, le fibre ottiche, le reti telematiche di connessione, di condizionamento dedicati, di protezione delle macchine assicurate. |
• Macchinario Elettronico Mobile/Portatile | Macchine in commercio facenti parte della categoria degli impianti ed apparecchi a correnti deboli progettate e costruite per l’uso mobile e/o portatile. |
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• Manutenzione | Tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e programmata quali, a titolo di esempio: 1) per macchinari ed impianti: a) pulizia, verifica, sostituzione parti di consumo; b) verifiche ed operazioni periodiche e non per la prevenzione e l’eliminazione dei guasti e il mantenimento o ripristino delle regolari condizioni di funzionamento, ivi comprese le operazioni di aggiornamento per l’adeguamento a nuove prassi di lavoro e/o dovute a modifiche di leggi e/o regolamenti; c) verifica delle messe a terra, verifica dei circuiti BT/MT/AT, verifica degli impianti TN-S /TT; d) sostituzioni parti usurate (comprese schede elettriche ed elettroniche), turnazione, run-off e manutenzione dei Supporti dei Dati; e) sostituzione di lampade, tubi, sorgenti emettitrici, liquidi refrigeranti, gas, batterie, fluidi, schermi; f) controlli degli impianti secondo le normative, g) manutenzione straordinaria e adeguamento alle normative. 2) per i Dati a) operazioni di aggiornamento secondo le comunicazioni delle case licenziatarie b) controlli di congruità relativamente alla gestione di date, di cambi valutari, delle differenze linguistiche; c) verifica di congruità dei Dati, applicazione di Programmi di verifica nei Back-up, aggiornamento di Programmi antivirus con regolarità, d) esecuzione di copie di Back-up a scadenze fisse, e) verifica/controllo dei file di log e loro archiviazione per un periodo adeguato all’attività svolta. f) ogni nuova implementazione di Programmi nel sistema, dopo i test, comporta il suo inserimento nel programma di manutenzione; g) aggiornamento software secondo le nuove release e/o modifica di leggi o prassi, per l’eliminazioni di eventuali anomalie onde consentire il regolare uso |
• Periodo di Indennizzo | Il periodo che ha inizio al momento del Sinistro e durante il quale i risultati dell'Attività dichiarata risentono delle conseguenze del Sinistro. Esso termina quando cessano le conseguenze del Sinistro stesso e non oltre il periodo temporale indicato in Polizza. Tale periodo non viene modificato per effetto della scadenza, della risoluzione o sospensione del contratto assicurativo avvenuti posteriormente alla data del Sinistro. |
• PN (Private Network) | Rete di telecomunicazione privata che non utilizza un sistema di trasmissione pubblico e condiviso come per esempio Internet. |
• Primo Rischio Assoluto | Copertura non soggetta all’applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 Codice Civile. |
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• Profitto Lordo | La differenza fra l'ammontare del Volume di Affari addizionato alle rimanenze finali e l'ammontare delle rimanenze iniziali addizionato agli acquisti di merci (al netto degli sconti ottenuti). Le rimanenze iniziali e quelle finali devono essere determinate secondo i normali metodi contabili dell'Assicurato. |
• Programmi | Sequenza d’informazioni che costituiscono l'insieme di operazioni e/o di istruzioni logiche, interpretabili e quindi eseguibili dall'elaboratore. Ai fini della presente copertura sono assicurati solo i programmi che hanno superato completamente i test con esito positivo e che durante l’esercizio giornaliero si sono dimostrati perfettamente funzionanti. |
• Radiazioni Ionizzanti | Radiazioni dotate di sufficiente energia da poter ionizzare gli atomi (o le molecole) con i quali vengono a contatto. Convenzionalmente si considerano ionizzanti le radiazioni con frequenza maggiore di 3x1015 Hertz. Possono essere di natura naturale (es. radiazione cosmica e terrestre) o artificiale. |
• Rapporto di Profitto Lordo | Il rapporto tra il Profitto Lordo ed il Volume di Affari realizzati durante l'anno finanziario immediatamente precedente la data del Sinistro, corretto con gli aggiustamenti di cui all'art. Aggiustamenti |
• Risorse di Sistema e/o di Rete | L’insieme delle capacità del sistema informatico e delle reti di comunicazione dell’assicurata utilizzabile da tutte le persone autorizzate dall’Assicurato. |
• Sabotaggio Cibernetico (hacking) • Sistema informatico | L’utilizzo intenzionale e doloso delle Risorse di Sistema e/o di Rete dell’Assicurato da parte di un Terzo (es. hacker) al fine di introdurre, alterare o distruggere Dati senza causare danni fisici ai computer, agli impianti di telecomunicazione e alle Infrastrutture dell’Assicurato. Una o più reti informatiche collegate tra loro, costituite da uno o più elaboratori, piattaforme, protocolli, linguaggi informatici, tecnologie di trasmissione delle informazioni. Il Sistema informatico è costituito da una parte fisica (HARDWARE) che si trova nelle ubicazioni del rischio assicurate e da una parte di natura immateriale (SOFTWARE, programmi, dati) che può trovarsi sia nelle ubicazioni del rischio assicurate che in altre località, in dipendenza delle connessioni del network aziendale |
• Spese di Gestione della Crisi | Sono le spese effettivamente sostenute dall’Assicurato durante il periodo di attivazione del piano di gestione della crisi (disaster recovery plan) o del suo piano di continuità dell’attività (business continuity plan) a seguito di un evento indennizzabile. Corrispondono alle spese e ai costi riguardanti le prestazioni pattuite contrattualmente tra l’Assicurato e i suoi Fornitori di Servizi Informatici. |
• Spese per il Ripristino dei Dati | I costi necessari ed effettivamente sostenuti dall’Assicurato ai fini della sua Attività per il ripristino dei Dati danneggiati o cancellati a causa di un evento indennizzabile dalla presente Polizza |
• Supporto dei Dati | Supporti utilizzati dall’Assicurato nella gestione dei Dati per memorizzare informazioni leggibili in modo automatico (ad esempio, drive esterni, cd- rom, dvd-rom, nastri magnetici, dischetti, etc.) con i sistemi ed i |
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Programmi in uso all'Assicurato | |
• Terzo | Qualsiasi persona o società diversa: - dall’Assicurato, - dal Fornitore di Servizi Informatici, - dai legali rappresentanti dell’Assicurato, - dai dipendenti dell’Assicurato - da collaboratori con contratto di lavoro con l’Assicurato |
• Virus | Un programma che possiede la capacità di replicarsi (il cosiddetto “programma di autoriproduzione”) all’interno di altri programmi o in aree del sistema operativo o che è in grado di diffondere copie di se stesso, totalmente o parzialmente, ad altri sistemi informatici. Ai fini di questa polizza il worm è considerato un virus. |
• Volume di Affari | Quanto pagato o pagabile all'Assicurato per merci vendute e consegnate e/o per servizi resi durante l'attività dichiarata, nel luogo specificato in polizza, nel quale l'attività stessa si svolge. |
• Volume di Xxxxxx Xxxxx | Il Volume di affari realizzato durante i dodici mesi immediatamente precedenti la data del Sinistro, corretto con gli aggiustamenti di cui all'art. Aggiustamenti |
• Volume di Affari di Riferimento | Il Volume di Affari durante il periodo corrispondente al Periodo di Indennizzo nei dodici mesi immediatamente antecedenti la data del Sinistro, corretto con gli aggiustamenti di cui all'art. Aggiustamenti, ed opportunamente aumentato quando il Periodo di Indennizzo ecceda i dodici mesi. |
• VPN(Virtual Private Network). | Rete di telecomunicazione privata virtuale che utilizza un sistema di trasmissione pubblico e condiviso, come per esempio Internet. |
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
I. DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 cod. civ.
II. PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA
Il Contraente è tenuto a pagare il premio dell’assicurazione stabilito nella polizza, con applicazione a ciascuna delle rispettive scadenze di una mora di 60 giorni. Pertanto
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l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati entro i 60 giorni successivi.
Se il Contraente, entro il termine di mora, non paga il premio o la prima rata di premio, i premi successivi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).
I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell’Agenzia alla quale è assegnata la polizza, direttamente dalla Contraente senza transitare attraverso il Broker.
Per regolazioni e/o variazioni che comportino un pagamento di premio, il Contraente potrà pagare tale premio, nei modi di cui sopra, entro 60 giorni dal ricevimento delle relative appendici, salvo termini a lui più favorevoli previsti altrove in polizza.
Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:
a) l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.
b) Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi
dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.
III. DURATA E PROROGA DEL CONTRATTO
L’Assicurazione è stipulata per la durata di anni 2 (due) con effetto dalle ore 24.00 del 30/06/2016 e scadenza alle ore 24.00 del 30/06/2018.
Le Parti hanno la facoltà di recedere dal contratto dalla prima scadenza annuale con lettera raccomandata da inviare con almeno 180 giorni di anticipo rispetto a ciascuna scadenza anniversaria. L’assicurazione non è soggetta a tacito rinnovo pertanto alla sua naturale scadenza sarà priva di effetto. E’ inoltre facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza o la cessazione, per qualsiasi causa, del contratto, richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all’espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d’ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza.
Pur precisando che i servizi oggetto della procedura che ha portato alla stipula della presente
polizza, al momento dell’ indizione, non costituivano oggetto di convenzioni CONSIP e non erano disponibili nel MEPA, si precisa che il presente contratto é sottoposto alla condizione risolutiva, ai sensi dell’ art.1, comma 7 del D.L. 95/2012 (come convertito con L.n. 135/2012), in caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e/o di centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico. In tal caso resta quindi salva la possibilità per il contraente di adeguarsi ai predetti corrispettivi più favorevoli previsti nelle suddette convenzioni e di rescindere il presente contratto con lettera raccomandata da inviarsi con preavviso di tre mesi.
IV. AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del Rischio. Gli aggravamenti di Xxxxxxx non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione
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dell'Assicurazione ai sensi dell'art. 1898 cod. civ.
V. DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Nel caso di diminuzione del Rischio la Società è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 cod. civ. e rinuncia al relativo diritto di recesso.
VI. TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla Polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'Indennizzo liquidato a termini di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.
VII. ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE
La Società avrà, in qualunque momento, libero accesso all’insieme dei beni assicurati per eseguire le ispezioni ed i controlli che ritenga opportuni e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
VIII. OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
In caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno ottemperando alle eventuali disposizioni impartite dalla Società a tale riguardo; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 Codice Civile.
b) darne avviso all'Intermediario al quale è assegnata la Polizza oppure alla Società entro 72 ore da quando ne ha avuto conoscenza;
c) in caso d’incendio od atto doloso fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del Sinistro, la causa presunta del Sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
d) conservare le tracce ed i residui del Sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna:
e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del Sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.
f) fornire a sue spese alla Società entro trenta giorni dalla fine del Periodo di Indennizzo o entro quel termine posteriore che la Società potrà consentire, uno stato particolareggiato delle perdite subite per danni indiretti.
L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo ai sensi dell'art. 1915 Codice Civile.
IX. ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO
Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno o della perdita, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del Sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate o illese, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o
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fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del Sinistro o facilita il progresso di questo, altera le tracce o gli indizi materiali del reato, perde il diritto all'Indennizzo.
X. PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO
L'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati, uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito, o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
XI. MANDATO DEI PERITI
I periti devono:
a) indagare su circostanze, natura, cause e modalità del Sinistro;
b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il Rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente ha adempiuto gli obblighi di cui all'art. Obblighi in caso di Sinistro, delle Norme che regolano l’Assicurazione in Generale;
c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità dei Beni assicurati, determinando il valore che i medesimi avevano al momento del Sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all’art. Procedura per la valutazione del danno, delle Norme che regolano l’Assicurazione in Generale;
d) procedere alla stima del danno comprese le spese di salvataggio, demolizione e sgombero.
e) procedere alla stima dei danni indiretti così come definito all’ Art. Indennizzo pagabile della Sezione Xxxxx Xxxxxxxxx
I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.
XII. RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell’idennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 giorni da darsi con lettera raccomandata. Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del Contraente.
In ambedue i casi di recesso la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso.
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XIII. ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI
Se sulle medesime cose e per il medesimo Rischio coesistono più Assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun Assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali Xxxxxxxxxx - escluso dal conteggio l'Indennizzo dovuto dalla società insolvente superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'Indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.
XIV. LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO
Salvo il caso previsto dall'art. 1914 cod. civ., per nessun titolo La Società potrà essere tenuta a pagare una somma maggiore di quella assicurata.
XV. PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO
Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno come di seguito previsto e ricevuta la necessaria documentazione, La Società deve provvedere al pagamento dell'Indennizzo entro
30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del Sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che il Sinistro stesso non sia stato determinato da dolo dell'Assicurato medesimo, del Contraente o dei suoi Amministratori.
XVI. Obbligo di fornire i dati sull’andamento del rischio
La Società
1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa,
2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
3. nonché, in caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all’esercizio del recesso,
si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente, il dettaglio dei sinistri, aggiornato a non oltre i 60 giorni precedenti, così articolato:
a. il numero identificativo attribuito dalla Società (in formato “numero”);
b. la data del sinistro (in formato “data”);
c. la data di accadimento dell’evento se non coincidente con quella del sinistro (in formato “data”);
d. il nominativo del reclamante o, qualora non divulgabile, un codice identificativo univoco (in formato “testo”);
e. l’indicazione se trattatasi di danneggiamento a cose o a persone o se trattatasi di evento mortale (in formato “testo”);
f. la descrizione dettagliata dell’evento (in formato “testo”);
g. lo stato di trattazione (aperto, chiuso senza seguito, chiuso con pagamento, non in garanzia) (in formato “testo”);
h. la sede di trattazione (stragiudiziale, giudiziale civile, giudiziale penale, accertamento tecnico non ripetibile) (in formato “testo”);
i. l'importo stimato dell’indennizzo (cosiddetta “riserva” attribuita dalla Società) (in formato “valuta”);
j. l'importo liquidato dalla Società a titolo d’indennizzo (in formato “valuta”);
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k. la data di avvenuto pagamento (in formato “data”).
La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:
✓ la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un’accurata ed aggiornata informativa dalla data di apertura del fascicolo del sinistro, fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni attività contrattualmente o legalmente richiesta;
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere,
con il consenso della Società, un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.
XVII. ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi al presente contratto sono a carico dell'Assicurato.
XVIII. FORO COMPETENTE
Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.
XIX. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
XX. CLAUSOLA BROKER
Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza al broker incaricato Marsh SpA, con sede legale in Xxxxxx - Xxxxx Xxxxx Xxxxx, 00 - P.IVA n. 01699520159, ai sensi del D. Lgs. 209/2005.
La Società riconosce pertanto che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell’Assicurato dal Broker medesimo.
La Società prende atto che tra la Contraente e il sopraindicato broker è in corso un contratto di brokeraggio in base al quale non viene posto a carico della Società alcun onere provvigionale, in quanto la remunerazione del Broker resta per intero ad esclusivo carico della Contraente stessa. Inoltre si prende atto che il pagamento del premio annuo di polizza, come di eventuali ratei e/o regolazioni, verrà effettuato direttamente dal Contraente alla Società, senza transitare attraverso il broker.
CONDIZIONI VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI
ART. 1 ESTENSIONE TERRITORIALE
Le garanzie si intendono prestate:
a) presso tutte le sedi dell’Assicurato;
b) ovunque durante la trasmissione telematica dei Dati.
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ART. 2 DIRITTO DI SURROGAZIONE
La Società ha diritto di surrogazione, in base all’art.1916 cod. civ., nella misura dell’Indennizzo pagato, sui diritti e le azioni dell’Assicurato nei confronti di qualunque responsabile del Sinistro. L’Assicurato si impegna a eseguire tutte le procedure necessarie al fine di facilitare l’esercizio del diritto di rivalsa della Società e a non intraprendere alcuna azione che possa pregiudicare o interferire con l’esercizio di tale diritto.
ART. 3 ESTENSIONE DELLA COPERTURA A NUOVE AZIENDE.
In caso di costituzione, acquisizione o fusione, la copertura della presente Polizza può essere estesa a ogni nuova Azienda Controllata del Contraente.
Il Contraente dovrà notificare per iscritto la richiesta di estensione alla Società e quest’ultima, esaminati i dettagli tecnici forniti dal Contraente, può inserire la nuova azienda alle medesime condizioni o a condizioni da convenirsi.
Il sovrappremio relativo a tale estensione sarà calcolato nei termini stabiliti in Polizza fino alla successiva scadenza annuale.
ART. 4 ESCLUSIONI VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI DI POLIZZA
Sono esclusi dalla presente Assicurazione
• I danni materiali e diretti subiti dai Fabbricati di prorprietà della Contraente ed al relativo contenuto non elettronico
a) I sinistri causati da o conseguenti ad un avvenimento che ha avuto origine in data anteriore all’effetto del contratto o di cui l’Assicurato era a conoscenza prima della data di effetto del contratto
b) Spese intraprese con lo scopo di migliorare i beni assicurati ed in genere tutti i miglioramenti apportati alle Risorse di Sistema e/o di Rete dell’Assicurato
c) Xxxxxxx e sanzioni di qualunque tipo inflitte dall’Autorità, penalità extra contrattuali e/o penalità contrattuali
d) Spese sostenute per la manutenzione, anche straordinaria ed anche a seguito di Xxxxxxxx, dei beni assicurati e per gli adeguamenti di legge
e) i danni verificatisi in occasione di:
1. atti di guerra civile e non, serrata, insurrezione, embargo, ammutinamento, rivoluzione, usurpazione di potere, requisizione, nazionalizzazione, sequestro, confisca, occupazione militare, qualsiasi provvedimento di governo od Autorità anche locale, di diritto o di fatto,
2. Atti di Terrorismo o di sabotaggio organizzato. Sono altresì esclusi i danni, le perdite, i costi e le spese di qualsiasi natura direttamente od indirettamente riconducibili a qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire, reprimere o, a qualsiasi titolo, per contrastare un Atto di Terrorismo;
3. esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, Radiazioni Ionizzanti, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche
4. maremoto, eruzione vulcanica.
5. montaggi, smontaggi, collaudi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e/o revisione
salvo che l’Assicurato provi che il Sinistro non abbia alcun rapporto con tali eventi
f) i danni causati da o dovuti a:
1. un fatto intenzionale o doloso degli amministratori e/o rappresentanti legali dell’Assicurato
2. trasporto, trasferimento e relative operazioni di carico e scarico dei beni materiali assicurati, al di fuori dell’ubicazione indicata in Polizza
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3. xxxxx xxxxxxxxxx, difetto, costruzione difettosa, errore di progettazione, Errore di Programmazione, uso di merci o macchinari difettosi o non idonei;
4. inosservanza delle prescrizioni del costruttore o fornitore per la conservazione, trasporto gestione, uso e manutenzione dei beni assicurati
5. eventi per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, il venditore, il fornitore o locatore delle cose assicurate;
6. mancanza di energia elettrica, termica o idraulica.
7. usura, perdita di prestazioni o obsolescenza di apparecchiature elettroniche e di altri beni utilizzati dall’Assicurato in conseguenza dell’uso ordinario o del graduale deterioramento
8. responsabilità nei confronti di qualunque Terzo e per qualunque motivo.
9. appropriazione indebita, smarrimento, saccheggio, ammanchi e/o sparizioni di beni finanziari o materiali inclusa qualunque perdita che divenga evidente solamente nello stato patrimoniale dell’Assicurato, nel corso di inventari o nel corso di audit, estorsione, Frode, malversazione, furto con destrezza, scippo e loro tentativi;
10. Danno Immateriale Informatico (a meno che sia operante la Sezione Dati)
11. Guasti meccanici a Macchinari Elettronici di Produzione
12. perdite di mercato, brevetti, contratti o ordini, danni indiretti, cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro.
13. Interruzione delle telecomunicazioni Internet, vale a dire le interruzioni del servizio dati come ad esempio la mancanza di trasmissione in entrata o in uscita di voce, dati o video, che non sono causati direttamente dall'infrastruttura assicurata o da quella di fornitori di servizi informatici nominati in polizza , anche quando la copertura è estesa alle Spese extra da Interruzioni di Trasmissione.
Qualora ne derivi altro danno risarcibile ai sensi della presente Polizza, la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non altrimenti escluso.
ART. 5 CONDIZIONI PREVALENTI E CLAUSOLE DIVISE PER SEZIONI
Nel caso di contraddizione tra la Scheda di Polizza, le eventuali Condizioni Particolari e le Condizioni Generali, la Scheda prevarrà sulle eventuali Condizioni Particolari e queste ultime sulle Condizioni Generali. Inoltre le eventuali Clausole particolari e le Clausole Generali si riferiscono soltanto alla Sezione in cui sono presenti.
ART. 6 CAPITALI ASSICURATI
Salvo il caso in cui la Polizza sia basata sul Volume di Affari, il capitale da assicurare per i Macchinari Elettronici Fissi e/o Portatili/Mobili deve corrispondere al totale valore di rimpiazzo a nuovo degli enti assicurati.
In ogni caso il Contraente è esentato dalla comunicazione del dettaglio di questi beni, purché esista libro dei cespiti aziendali, fermo restando che deve essere in possesso delle fatture e delle ricevute di pagamento di tutti i cespiti assicurati di sua proprietà, nonché, relativamente ai beni di Terzi presi in leasing o in uso a qualsiasi titolo, dei contratti e degli impegni sottoscritti, dai quali si possa desumere il dettaglio delle caratteristiche tecniche di ogni singolo macchinario. In qualsiasi momento, su richiesta della Società, l’Assicurato è tenuto a fornire alla medesima l'elenco dettagliato del proprio inventario relativo ai beni assicurati.
ART. 7 DETERMINAZIONE DELL’INDENNIZZO PER I MACCHINARI
Danni suscettibili di riparazione (DANNO PARZIALE)
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La Società liquiderà un Indennizzo pari all'ammontare delle spese complessive sostenute per:
a) fornitura delle parti da rimpiazzare o del materiale impiegato nella riparazione, comprese le spese di trasporto anche a grande velocità (quelle col più veloce mezzo di trasporto necessario),
b) le maggiorazioni di spesa per lavori notturni e festivi, compresi i diritti doganali, le tasse e l'Iva, se non detraibili dai conti aziendali.
c) la manodopera necessaria alla riparazione, allo smontaggio ed al rimontaggio del bene danneggiato, calcolata secondo i prezzi medi di mercato.
Tali spese sono indennizzabili purché necessarie e sufficienti al ripristino del macchinario danneggiato nelle condizioni di funzionamento anteriori alla data del Sinistro, rimanendo a carico dell'Assicurato ogni altra spesa sostenuta per modifiche o migliorie apportate al macchinario al momento delle riparazioni e per eventuali riparazioni provvisorie. Relativamente alle parti non più reperibili sul mercato, o non riparabili, la Società liquiderà una somma corrispondente al più recente costo di acquisto di tali componenti.
Danni non riparabili (DANNO TOTALE)
Nel caso in cui le spese di riparazione, valutate come previsto al comma a) che precede, siano pari o superiori al valore di sostituzione del bene danneggiato o sottratto (detratta la somma corrispondente alla vetustà, e/o al suo deperimento per uso, o ad altra causa), il danno sarà considerato non suscettibile di riparazione e quindi totale.
ART. 8 VALORE DI RIMPIAZZO A NUOVO PER I MACCHINARI
In caso di Danno Totale, la Società liquiderà un Indennizzo pari al valore di riacquisto del bene distrutto, danneggiato e non riparabile, rubato o rapinato.
Qualora il bene assicurato non sia più reperibile sul mercato, sarà indennizzato il valore di sostituzione con un macchinario equivalente a quello danneggiato o sottratto per caratteristiche, prestazioni e rendimento, e comprensivo delle spese effettivamente sostenute per :
a) smontaggio, rimozione, demolizione e sgombero del bene danneggiato, nonché suo trasporto alla più vicina discarica;
b) trasporto a grande velocità (con il più veloce mezzo necessario) dell'apparecchiatura nuova c/o l’ubicazione del Rischio;
c) montaggio, collaudo, messa a punto (se prima della consegna, anche provvisoria) del nuovo macchinario acquistato in sostituzione di quello danneggiato o sottratto;
d) diritti doganali, dazi, Iva ed altre tasse, nel caso non possano essere dedotte dalla contabilità aziendale o rimborsate dall'erario, o da altro Ente pubblico.
ART. 9 ASSICURAZIONE PARZIALE (NON APPLICABILE PER POLIZZE SUL VOLUME DI AFFARI)
Condizione valida solo se in Scheda di Polizza è precisato che la Polizza non è basata sul Volume di Affari.
Se dalle stime fatte con le norme degli articoli precedenti risulta che i valori di ogni singola partita o sezione di polizza erano, al momento del sinistro, uguali o inferiori alle rispettive somme assicurate, l'Assicurato ha diritto all'integrale risarcimento del danno.
Se, al contrario, risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le rispettive somme assicurate, l'Assicurato sopporta in proprio la parte proporzionale di danno per ciascuna partita nella quale risulta l’eccedenza, esclusa ogni compensazione con somme assicurate riguardanti altre sezioni
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ART. 10 REGOLAZIONE DEL PREMIO / LEEWAY
Il Premio è convenuto in base al parametro indicato nella Scheda di Polizza (es. fatturato o somma assicurata). Viene anticipato in via provvisoria ed è regolato, alla fine di ogni annualità assicurativa o del periodo di validità della polizza, se inferiore, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo.
A tale scopo il Contraente è tenuto a
a) comunicare per iscritto alla Società entro 60 giorni dalla fine di ogni annualità assicurativa, o della minor durata del contratto, tutti gli elementi necessari per la regolazione del Premio.
b) pagare l’eventuale Premio di regolazione entro 30 giorni dalla relativa comunicazione da parte della Società.
Inoltre, nei casi in cui:
i) la Polizza sia basata sul Volume di Affari:
qualora il Contraente non effettui nei termini previsti quanto prescritto ai precedenti capitoli a) e b), in caso di Sinistro sarà indennizzato un importo proporzionalmente ridotto, pari al rapporto esistente tra il parametro a consuntivo ed il parametro preventivo
A deroga dell’art. Diminuzione del rischio delle Condizioni Generali di Assicurazione il Premio anticipato in via provvisoria costituisce il premio minimo comunque acquisito dalla Società.
ii ) la Polizza non sia basata sul Volume di Affari:
premesso che il Premio di regolazione sarà calcolato applicando alle variazioni di somma assicurata la metà del tasso di Polizza per il periodo di Assicurazione trascorso e l'intero tasso di Polizza per il nuovo periodo (qualora la polizza sia rinnovata), se il Contraente non effettua nei termini previsti quanto prescritto ai precedenti capitoli a) e b),
1. la somma assicurata in corso sarà considerata quale somma assicurata per la nuova annualità e,
2. a deroga dell’art. Diminuzione del rischio delle Condizioni Generali di Assicurazione, il Premio anticipato in via provvisoria costituisce il premio minimo comunque acquisito dalla Società sia per l’annualità in corso che per la nuova annualità.
Qualora il Contraente abbia provveduto a soddisfare gli obblighi di cui ai precedenti capitoli a) e b):
3. a parziale deroga dell’ Art. Assicurazione parziale delle Condizioni Generali, i capitali assicurati per i Macchinari Elettronici e per i Danni Indiretti saranno soggetti a conguaglio del Premio al termine di ogni annualità assicurativa per gli importi che saranno in aumento fino ad un massimo del 30% delle rispettive somme assicurate. La Società s’impegna quindi a ritenere garantito un ulteriore capitale pari al 30% sugli importi indicati in polizza per i Macchinari Elettronici e per i Danni Indiretti, senza compensazione fra partite.
4. l'ammontare degli aumenti di somma assicurata, se rientranti nel su indicato limite del 30%, verranno sommati agli importi di Polizza e costituiranno il capitale preventivo per la nuova annualità assicurativa. Eventuali aumenti eccedenti il limite del 30% saranno oggetto di specifica pattuizione.
5. se le somme assicurate a consuntivo saranno inferiori rispetto a quanto dichiarato all’inizio dell’annualità, la Società provvederà al conteggio del Premio dovuto e rimborserà all’Assicurato la differenza tra tale Premio ed il Premio versato a deposito escluse le tasse governative. In ogni caso il Premio annuo minimo spettante alla Società non potrà essere inferiore al 70% del Premio versato a deposito.
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SEZIONE MACCHINARI ELETTRONICI
ART. 11 GARANZIA
La Società si obbliga, durante il periodo di validità ed alle condizioni tutte della Polizza, nei limiti del capitale assicurato alla presente ed in corrispettivo del Premio convenuto, ad indennizzare i danni materiali e diretti al Macchinario Elettronico fisso d’Ufficio e/o di Produzione, anche se di proprietà di Xxxxx, causati da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso ed a condizione che gli enti assicurati si trovino esclusivamente nelle località indicate in Polizza.
ART. 12 ESCLUSIONI
Ad integrazione di quanto escluso all’ Art. Esclusioni valide per tutte le Sezioni di Polizza delle Condizioni Generali di Assicurazione sono esclusi:
a) spese extra per montaggio, prove o installazione, con modalità differenti dall’uso comune;
c) Costi Aggiuntivi di Lavorazione
d) qualsiasi danno ai Dati ad eccezione del:
1) sistema operativo presente nel disco rigido dei singoli personal computer, se fornito insieme alla macchina all’atto dell’acquisto;
2) “driver” forniti insieme ai Macchinari Elettronici periferici (es. stampanti) all’atto dell’acquisto
Purché conseguenti ad un danno materiale e diretto indennizzabile dalla presente sezione.
e) danni d’origine elettrica, elettronica, meccanica quando l’Assicurato non sia in grado di fornire adeguata documentazione tecnica riguardo alla manutenzione effettuata (il contratto di manutenzione e/o le registrazioni delle manutenzioni effettuate in proprio, ecc.).
ART. 13 BENI NON ASSICURATI
Salvo specifico accordo fra le parti non sono assicurati i seguenti beni:
a) Macchinari dati a nolo e/o in uso a Terzi presso Terzi;
b) Xxxxxxxxxx in leasing se già assicurati da altre polizze.
c) Macchinari per i quali siano trascorsi dieci o più anni dalla data della fattura di acquisto.
d) Supporti dei Dati.
e) Prototipi di qualsiasi tipo.
f) Accumulatori di corrente continua (batterie) salvo che il loro danneggiamento avvenga in concomitanza con altri beni assicurati.
g) I seguenti macchinari industriali (anche quando è indicato in Polizza l’inclusione generica di macchinari industriali e/o Macchinari Elettronici di Produzione): forni fusori, generatori di energia elettrica (esclusi quelli specificatamente dedicati al Centro Elaborazione Dati), laminatoi, macchinari del settore estrattivo in generale,
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petrolchimico, off-shore e in generale qualsiasi impianto o macchinario dedicato alla produzione di materie prime.
h) Macchinari (compreso impianti ed apparecchiature collaterali eventualmente interrate o immurate) posti all’esterno dei Fabbricati della Contraente.
SEZIONE DATI
ART. 14 GARANZIA
Si assicurano a Primo Rischio Assoluto i Supporti dei Dati e le Spese per il Ripristino dei Dati contro:
a) i danni diretti materiali indennizzabili a termini della sezione Macchinari Elettronici (se operante) e
b) a parziale deroga dell’Art. Esclusioni valide per tutte le Sezioni di Polizza, i Danni Immateriali Informatici per una delle seguenti cause:
1. Atto Doloso Informatico
2. Sabotaggio Cibernetico.
3. Virus
4. D.O.S. (Denial of service)
5. utilizzo non autorizzato delle Risorse di Sistema e/o di Rete dell’Assicurato
6. Errore Umano Informatico.
7. interruzione di alimentazione elettrica, sovra/sottotensione verificatasi presso l’Assicurato
8. scarica elettrostatica, interferenza elettromagnetica.
9. fulmine.
Per tutte le predette voci di danno l’Indennizzo è limitato alle spese e ai costi sostenuti durante un periodo di 12 mesi successivi al Sinistro.
Si precisa che sono assicurati anche i Dati affidati ad una azienda di servizio purché sia nominata in Polizza ed abbia un contratto con l’Assicurato per la gestione dei suoi Dati.
ART. 15 CONDIZIONI ESSENZIALI PER L’OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA
Le coperture previste dalla presente Sezione si applicheranno unicamente a condizione che esistano e vengano applicate con regolarità le seguenti procedure:
a) Back-up dei Dati almeno una volta alla settimana,
b) Deposito delle copie di Back-up
1. fuori sede, almeno una volta alla settimana, in un luogo adeguatamente protetto contro i danni provocati da incendio e dall’acqua oppure
2. in una Cassaforte per Supporti dei Dati
c) sia installato in via permanente un software antivirus su tutti i macchinari elettronici, con frequenza di aggiornamento settimanale
d) siano prese tutte le precauzioni utili contro il Rischio di Sabotaggio Cibernetico
e) sia effettuata con la dovuta regolarità la Manutenzione delle Risorse di Sistema e/o di Rete anche affidandosi ad un Fornitore di Servizi Informatici. In questo caso, come anche in occasione di contratti di in-housing presso Terzi, il Contraente deve rendere disponibile su richiesta della Società tutte le specifiche tecniche, nonché le copie dei contratti con i fornitori di servizi.
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ART. 16 ESCLUSIONI
Ad integrazione di quanto escluso all’ Art. Esclusioni valide per tutte le Sezioni di Polizza delle Condizioni Generali di Assicurazione sono esclusi i danni:
a) causati da o verificatisi in occasione di:
1) Utilizzo di programmi o applicazioni, o di nuove versioni di programmi e applicazioni, qualora questi non abbiano in precedenza superato i test, non siano stati immessi in commercio, siano illegali, durante l’esercizio giornaliero non si siano dimostrati perfettamente funzionanti o per i quali l’Assicurato non possieda la necessaria licenza.
2) modifica o distruzione di Dati che non possono essere ripristinati a causa della scomparsa, comunque sia avvenuta, delle necessarie informazioni.
3) Malfunzionamento delle linee di trasmissione e/o distribuzione e/o fornitura di qualsiasi natura all’esterno delle proprietà dove l’Assicurato esercita la propria Attività.
4) Trasmissione/trasferimenti per mezzo di tecnologia wireless/wifi di Dati non criptati o con sistemi di crittazione superati (cioè algoritmi di livello inferiore a 128 bit).
5) qualsiasi tipo di accesso a siti con contenuti vietati dalla legge, download di software illegali e/o Dati vietati dalla legge.
6) Trading non autorizzati intendendosi per tali il commercio o lo scambio di titoli con un’effettiva controparte, che, alla data dell’evento, sia avvenuto in violazione fraudolenta di disposizioni, regolamenti, codici, istruzioni o procedure stabilite dall’Assicurato:
i. in eccesso ai limiti finanziari attribuiti al dipendente che ha effettuato l’operazione
ii. in contrasto con le linee guida impartite dall’Assicurato ai dipendenti addetti
iii. con controparti non approvate (o non prestabilite) dall’Assicurato.
7) modifica dei Programmi eseguita senza benestare e controllo dei programmatori degli stessi o da chi detiene le licenze.
b) a Dati residenti su Macchinari elettronici portatili/mobili
c) non accidentali e commessi da uno o più dipendenti dell’Assicurato, dal momento in cui l’Assicurato viene a conoscenza di fatti comprovanti che in passato questi hanno compiuto atti dolosi analoghi a quelli coperti dalla presente Sezione
ART. 17 CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI
Relativamente alle Spese per il Ripristino dei Dati si assicurano :
a) Spese sostenute per ripristinare i Programmi assicurati, danneggiati o cancellati e/o le spese per il ripristino delle copie di Back-up necessarie all’Attività corrente dell’Assicurato, con esclusione dei Programmi obsoleti perché non più utilizzabili ai fini del business. Nel caso in cui il Sinistro coinvolga un Programma che non è più disponibile sul mercato o nel caso in cui le copie di Back-up non siano utilizzabili, cancellate o perse, la copertura sarà estesa, entro il limite della somma assicurata, alle spese di ricerca, di un Programma similare a quello danneggiato e quelle di analisi e programmazione sostenute per adattarlo con funzionalità equivalenti.
b) Spese per ripristinare i Dati danneggiati o cancellati partendo dalle ultime copie di Back-up utilizzabili
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Fermo quanto sopra, l’obiettivo è che l’Assicurato possa disporre di Dati, Programmi e copie di Back-up identici, o che abbiano funzioni equivalenti, a quelle che possedeva prima del Sinistro. La Società indennizza le spese che si riferiscono al metodo meno oneroso per raggiungere quest’obiettivo.
ART. 18 EFFICACIA TEMPORALE DELLA GARANZIA ASSICURATIVA
La copertura si estende unicamente ai Sinistri che si siano verificati, siano stati scoperti e denunciati nel periodo compreso tra la data di effetto e la data di scadenza della Polizza.
Dopo la data di scadenza della Polizza, l’Assicurato dispone di ulteriori 30 giorni per denunciare gli eventuali Sinistri che si siano verificati nel predetto periodo. In caso di annullamento della Polizza da parte della Società, che non sia dipeso da mancato pagamento del Premio, il termine per la denuncia degli eventuali Sinistri avvenuti nel periodo di copertura è prorogato a 3 mesi dalla data di annullamento della Polizza.
Un Sinistro è imputabile all’anno di Assicurazione nel corso del quale è stato scoperto. Qualsiasi Xxxxxxxx scoperto nel periodo successivo sarà imputato all’ultimo periodo di Assicurazione.
ART. 19 CESSAZIONE DELLA GARANZIA VIRUS
Il Contraente o la Società, in qualsiasi momento, possono recedere dalla garanzia “Virus” con preavviso di 30 giorni da effettuarsi con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno mediante il rimborso della parte di Premio pagato e non goduto pari al 5% del Premio imponibile annuo. In questo caso il punto 2.c dell’art. Garanzia della presente Sezione si intenderà non più operante.
SEZIONE SPESE EXTRA
ART. 20 GARANZIA
Sono assicurati a Primo Rischio Assoluto le Spese Extra intendendosi per tali i Costi Aggiuntivi di Lavorazione e le Spese di Gestione della Crisi
ART. 21 ESCLUSIONI
Ad integrazione di quanto escluso all’ Art. Esclusioni valide per tutte le Sezioni di Polizza delle Condizioni Generali di Assicurazione sono escluse:
a) le spese non preventivamente concordate con la Società o con il suo incaricato, nel caso di danni con importo superiore al 50% del Limite di Indennizzo della presente sezione.
b) i Xxxxx Xxxxxxxxx, le perdite di profitto, la perdita di contratti o di ordini, le multe, le penalità e simili.
c) le spese coperte da altre sezioni della presente Polizza.
d) le spese relative al finanziamento dovuto alla mancanza di fondi propri dell'Assicurato per ripristinare il normale svolgimento dell'attività.
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SEZIONE MACCHINARI ELETTRONICI PORTATILI/MOBILI
ART. 22 GARANZIA
La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti al Macchinario Elettronico Portatile/Mobile, anche se di proprietà di Xxxxx, causati da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso.
ART. 23 ESTENSIONE TERRITORIALE
A parziale deroga di quanto indicato all’ Art. 1 - Estensione Territoriale delle Condizioni Generali di Assicurazione comma a), la garanzia si intende prestata:
a) presso ogni altra località situata nell’ambito di tutto il territorio della Repubblica Italiana, Stato del Vaticano, Repubblica di San Marino;
b) durante il trasporto, purché lo stesso sia organizzato ed effettuato tenendo conto delle particolarità di ciascuna macchina elettronica portatile/mobile e delle prescrizioni ed istruzioni fissate dal costruttore per l’uso della macchina.
ART. 24 CONDIZIONI ESSENZIALI PER L’OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA
Le coperture previste dalla presente Sezione si applicheranno unicamente a condizione che il Macchinario Elettronico Portatile/Mobile sia in qualunque momento:
a) sotto il controllo dell’Assicurato, dei suoi tecnici, dipendenti o agenti;
b) non sia lasciato incustodito in un edificio, salvo che in un locale di un Fabbricato chiuso con chiave o con altri idonei mezzi di chiusura;
c) non sia lasciato incustodito su mezzi di trasporto, a meno che sia all’interno di un autoveicolo chiuso a chiave, dotato di antifurto funzionante e che il macchinario sia interamente nascosto nel bagagliaio od in un vano portaoggetti
ART. 25 ESCLUSIONI
Ad integrazione di quanto escluso all’ Art. Esclusioni valide per tutte le Sezioni di Polizza delle Condizioni Generali di Assicurazione ed a parziale deroga di quanto indicato nei precedenti articoli di questa Sezione sono esclusi i danni:
a) derivanti dal trasporto con mezzi pubblici non di linea, o privati diversi da autoveicoli;
b) furto avvenuto in autoveicolo incustodito nelle ore notturne (h. 22.00 – h. 6.00)
c) dovuti a furto perpetrato senza scasso dei locali e/o dell’automezzo ove è riposto il bene assicurato;
d) dovuti ad affidamento, a nolo o in uso anche temporaneo, a Terzi (es. facchini, compagnie di trasporto).
e) qualsiasi danno ai Dati ad eccezione delle Spese di Ripristino dei Dati limitatamente a:
1) sistema operativo presente nel disco rigido dei singoli personal computer, se fornito insieme alla macchina all’atto dell’acquisto;
2) “driver” forniti insieme ai Macchinari elettronici periferici (es. stampanti) all’atto dell’acquisto
Purché conseguenti ad un danno materiale e diretto indennizzabile dalla presente sezione.
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ART. 26 BENI NON ASSICURATI
Salvo specifico accordo fra le parti non sono assicurati i seguenti beni:
a) Supporti dei Dati
b) Prototipi di qualsiasi tipo.
c) Accumulatori di corrente continua (batterie) salvo che il loro danneggiamento o la loro sottrazione avvenga in concomitanza con altri beni assicurati con la presente sezione.
d) Xxxxxxxxxxx medico, macchinari scientifici fuoriserie, macchinari subacquei o per l’utilizzo sotterraneo.
e) Parti soggette a consumo predeterminato, quali lampade, bulbi, emettitori di raggi/ luce, e/o altre radiazioni elettromagnetiche, sonde, se non danneggiate insieme al resto del macchinario assicurato.
f) Macchinario Elettronico Portatile/Mobile non definibile come personal computer portatile
ART. 27 VALORE DI RIMPIAZZO
A parziale deroga di quanto indicato all’Art. Valore di Rimpiazzo a Nuovo delle Condizioni Generali di Assicurazione si precisa che per i Macchinari elettronici portatili/mobili, per i quali siano trascorsi due o più anni dalla data della fattura di acquisto, la Società liquiderà un Indennizzo pari al valore di sostituzione, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, alla destinazione ed all’uso.
Tale deprezzamento non potrà in ogni caso essere superiore al 25% del valore assicurato per singolo anno di età del macchinario.
SEZIONE DANNI INDIRETTI (FORMA LOP)
ART. 28 GARANZIA
A parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione si assicurano i danni indiretti derivanti da interruzione od intralcio dell’Attività dell’Assicurato, causato da un Sinistro indennizzabile ai sensi delle seguenti Sezioni di Polizza, se operanti:
a) Sezione Macchinari Elettronici
b) Sezione Dati
Qualora la Sezione Dati sia operante si assicurano anche i danni indiretti derivanti da Sinistro
D.O.S. (Denial of Services) anche in assenza di danno indennizzabile a termini della Sezione Dati
ART. 29 INDENNIZZO PAGABILE
L'Assicurazione è prestata per la Perdita di Profitto Lordo dovuta alla riduzione del Volume di Affari ed all'aumento dei costi di esercizio e la Società sarà tenuta a pagare:
a) relativamente alla riduzione del Volume di Affari, l'importo ottenuto applicando il Rapporto di Profitto Lordo all'ammontare di cui diminuisce il Volume di Affari in conseguenza del Sinistro, durante il Periodo di Indennizzo, rispetto al Volume di Affari di Riferimento;
b) relativamente all'aumento dei costi di esercizio, le spese supplementari necessariamente e ragionevolmente sostenute al solo scopo di evitare o contenere la riduzione del Volume di Affari che si sarebbe verificata a causa del Sinistro, durante il Periodo di Indennizzo, se tali spese non fossero state effettuate, nel limite però dell'importo ottenuto applicando il Rapporto di Profitto Lordo all'ammontare della
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riduzione del Volume di Affari in tal modo evitata, al netto di qualsiasi risparmio di quelle spese, incluse nel Profitto Lordo, che venissero a cessare o a ridursi in conseguenza del Sinistro durante il Periodo di Indennizzo ovvero che risultino indennizzabili in base alla garanzia prevista dalla Sezione di riferimento.
Sono inoltre indennizzabili ai sensi della presente Sezione le spese e gli onorari dei revisori e periti scelti dall'Assicurato a seguito di Sinistro indennizzabile.
ART. 30 ESCLUSIONI
Sono esclusi i danni, anche se indennizzabili a termini delle Sezioni di riferimento ,o non altrimenti escluse dalla Polizza :
a) causati a o dovuti a un Errore Umano Informatico. Resta tuttavia inteso che le Spese di Ripristino dei Dati e i Costi Aggiuntivi di Lavorazione, consecutivi ad Errore Umano Informatico, sono indennizzabili dal presente contratto (purché siano rispettivamente operanti la Sezione Dati e Spese Extra)
b) conseguenti a prolungamento ed estensione dell’inattività causati da:
1. scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall’autorità;
2. difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali regolamenti urbanistici locali o statali o ad altre norme di legge, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, stati di guerra.
ART. 31 ATTIVITÀ SVOLTA IN ALTRI LUOGHI DOPO IL SINISTRO
Se durante il Periodo di Indennizzo, l'Assicurato continuerà la sua Attività in ubicazione diversa da quella indicata in Scheda di Polizza a beneficio proprio, sia direttamente sia per altrui tramite, quanto pagato o pagabile all'Assicurato stesso per effetto di tale Attività in altra sede sarà incluso nel calcolo del Volume di Affari durante il Periodo di Indennizzo.
ART. 32 AGGIUSTAMENTI
Gli aggiustamenti previsti dalle definizioni sono quelli da apportare per tener conto della tendenza generale dell’attività dichiarata e di ogni altro fattore interno od esterno che influenzi l’Attività dell’Assicurato sia prima che dopo il Sinistro o che l’avrebbe influenzata se questo non si fosse verificato, in modo che i risultati ottenuti nella determinazione del Rapporto di Profitto Lordo, del Volume di Xxxxxx Xxxxx e del Volume di Affari di Riferimento rappresentino, il più fedelmente possibile, quelli che sarebbero stati conseguiti negli stessi intervalli di tempo, di cui alle rispettive definizioni, decorrenti dalla data del Sinistro se questo non fosse avvenuto.
ART. 33 CLIENTI E FORNITORI
Sono coperti i danni indiretti occorsi all'Assicurato in caso d’interruzione parziale o totale della sua Attività in conseguenza di un evento risarcibile a termini della presente Polizza che abbia colpito un fornitore o un cliente, fino alla concorrenza massima del 10 % dell’importo risarcibile con la presente sezione.
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ART. 34 DECADENZA DELLA GARANZIA
L’Assicurazione di cui alla presente Sezione cesserà automaticamente nei casi di cessazione di attività, di fallimento dell’Assicurato o di ammissione dello stesso alla procedura di amministrazione controllata o di concordato preventivo o di messa in liquidazione.
Se la cessazione dell'attività è imputabile ad un avvenimento non dipendente dalla volontà dell'Assicurato e sopravvenuto dopo la data del Sinistro, la Società verserà un Indennizzo a compensazione delle spese fisse ed insopprimibili che concorrono a formare il puro costo di gestione. Sono coperti i salari ed il T.F.R. (trattamento di fine rapporto) che l'Assicurato sia legalmente tenuto a pagare dopo la data di cessazione dell'attività, verranno ugualmente indennizzate nei limiti e nelle percentuali eventualmente previste dal contratto di lavoro dei dipendenti. L'Indennizzo così calcolato non potrà in nessun caso essere superiore a quello che sarebbe stato liquidato se l'Assicurato avesse proseguito la propria attività nel luogo indicato in Polizza.
SEZIONE FRODE INFORMATICA
DEFINIZIONE Dl FRODE INFORMATICA
Tutti gli atti disonesti o fraudolenti commessi in modo intenzionale da un - impiegato o un terzo, da un intermediario del sistema informatico, e consistenti in:
- la modificazione o l'immissione di dati, direttamente nel sistema informatico, o attraverso i mezzi di teletrasmissioni di dati;
- la modificazione o la distruzione dei programmi e dati stoccati nella memoria centrale del sistema informatico;
- il danneggiamento, la distruzione, il furto dei supporti dati che hanno per conseguenza:
- di fare subire una perdita finanziaria o materiale all'Assicurato, o,
- di ottenere per lui o per un'altra persona ad organizzare, un beneficio finanziario fraudolento, cioè un arricchimento illecito.
DEFINIZIONE Dl SINISTRO
Tutte le perdite dei beni, assicurati subite dall'Assicurato, consecutivi ad una frode informatica, e constatati durante il corso della garanzia come definito di seguito.
Il sinistro sarà considerato unico fintanto che la perdita sarà consecutiva a una serie di frodi informatiche commesse da una sola medesima persona, o da più persone agenti in concomitanza, e constatata nel xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx come definito di seguito.
DEFINIZIONE DI SPESE GIUDIZIARIE
Tutte le spese sopportate dall'Assicurato per utilizzare la difesa legale contro gli autori di una frode informatica.
DEFINIZIONE DI SPESE SUPPLEMENTARI
La differenza tra le spese sostenute dall'Assicurato dopo il sinistro, per ristabilire le condizioni normali di guadagno, e quelle che sarebbero state normalmente sopportate in assenza del sinistro.
OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA
La presente garanzia si applica a tutte le frodi informatiche sopravvenute nel periodo di validità della polizza. Una frode continuata nel tempo sarà considerata come un unico sinistro, il
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risarcimento non potrà essere superiore alle perdite avvenute in un periodo massimo di 24 mesi antecedenti il momento della sua scoperta (purché ricadenti nel periodo di validità della polizza). L' Assicurato ha tempo 6 mesi, successivamente alla data di annullamento del contratto, per scoprire e denunciare alla Compagnia di assicurazione un sinistro avvenuto nel periodo di copertura.
Esclusioni su Frode
1) Tutti i sinistri causati da rappresentanti legali, amministratori o mandatari sociali dell'Assicurato, non salariati per quest'ultimo che agiscono soli o in connivenza con uno o più impiegati, o terzi.
È inteso che i dirigenti salariati dall'Assicurato sono considerati come impiegati e non sono contemplati in questa esclusione.
2) Tutte le perdite dovute a degli errori o omissioni non intenzionali.
3) Tutte le perdite di informazioni confidenziali, segreti commerciali, metodi riservati di trattamento informatico, o tutte le altre informazioni riservate.
4) Tutte le spese, onorari pagati, costi o spese di qualsiasi natura, pagati dall'Assicurato in occasione di qualsiasi azione intrapresa dallo stesso per qualsiasi motivo, originata, o non, da una perdita di beni assicurati coperti dal presente contratto.
5) L'intero sinistro, qualora non vi sia altra prova che il conto economico, cioè quando la perdita appaia solo nel conto delle perdite e dei profitti, o durante l'inventano dei beni assicurati.
6) Tutte le perdite dell'Assicurato di rendite potenziali, ivi compresi gli interessi, e i dividendi, imputabili ad una frode informatica.
7) Le penalità di qualsiasi natura, consecutiva ad un sinistro coperto dal presente contratto di cui l'Assicurato sia legalmente e contrattualmente responsabile.
8) tutte le fattispecie di sinistro che non ricadano nella seguente casistica:
Atti disonesti o fraudolenti commessi in modo intenzionale da un impiegato o un terzo, da un intermediario del sistema informatico, e consistenti in:
- la modificazione o l'immissione di dati, direttamente nel sistema informatico, o attraverso i mezzi di teletrasmissioni di dati;
- la modificazione o la distruzione dei programmi e dati stoccati nella memoria centrale del sistema informatico;
- il danneggiamento, la distruzione, il furto dei supporti dati che hanno per conseguenza:
- di fare subire una perdita finanziaria o materiale all'Assicurato, o,
- di ottenere per lui o per un'altra persona ad organizzare, un beneficio finanziario fraudolento, cioè un arricchimento illecito.
CONDIZIONI ADDIZIONALI
ART. 35 MACCHINARI ELETTRONICI
Ad integrazione di quanto indicato nella Sezione Macchinari Elettronici la Società indennizza:
a) Spese suppletive di salvataggio, spese ed onorari di tecnici esterni alla ditta assicurata, nominati da quest’ultima, al fine di avere un migliore risultato nell’individuazione e riduzione del danno, anche se in affiancamento a tecnici già nominati, nel limite delle tariffe medie di mercato e fino alla concorrenza della somma assicurata a questo titolo.
b) Costo di rimpiazzo dei Supporti dei Dati limitatamente al loro valore di riacquisto come supporto vergine (privo di qualsiasi informazione e/o contenuto).
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c) Costo di riemissione delle Chiavi Hardware necessarie ed indispensabili al funzionamento del macchinario assicurato.
d) Xxxxxxx dovute al furto dei macchinari assicurati, perpetrato:
1. senza scasso dei mezzi di chiusura utilizzando chiavi false, mediante decodifica di chiusure o di serrature elettroniche poste a protezione del locale contenente le macchine, disattivazione dolosa degli impianti di protezione, elusione dei sistemi informatici di controllo e di sorveglianza della guardiania;
2. da dipendenti fuori dell'orario di lavoro,
3. da Terzi introdottisi nei locali indicati in polizza durante l'orario di lavoro, e nascostisi fino al periodo di chiusura dell'attività, per poi commettere il furto in modo agevolato.
e) Guasti provocati dai ladri a:
1. impianti elettronici di protezione e d’allarme;
2. Casseforti per Supporti dei Dati.
e) Relativamente a personal computer, i danni sopravvenuti:
1. durante le installazioni, operazioni di montaggio, di rimozione, di spostamento o di riallacciamento dei beni assicurati;
2. in occasione di operazioni di Manutenzione, modifiche all’hardware o riparazione (esclusi quelli alle memorie fisse), anche quando queste operazioni sono effettuate da ditte non autorizzate espressamente dalle case produttrici, ma da personale tecnico specializzato dell'Assicurata (personale d’uffici EDP regolarmente costituiti) ed avvenute nei locali ove sono assicurati i beni assicurati, comprese attività svolte nell’ufficio “manutenzione interna PC” e similari se presente tra le attività aziendali.
f) Relativamente a impianti al servizio dei sistemi assicurati, i danni sopravvenuti in occasione di operazioni di Manutenzione o riparazione, di impianti al servizio dei sistemi (di alimentazione, antincendio, allarme, teletrasmissione Dati e simili) purché queste operazioni siano effettuate da ditte autorizzate espressamente dalle case produttrici e/o fornite delle licenze, permessi o altra forma di certificazione ufficiale che ne dimostri la competenza e i diritti, inclusi il personale tecnico specializzato dell'Assicurata (personale della “manutenzione impianti” regolarmente costituiti), ed avvenute nei locali ove sono assicurati i beni inclusi nella presente Polizza.
ART. 36 SPESE EXTRA –
Ad integrazione di quanto indicato nella Sezione Spese Extra la Società indennizza le Spese Extra sostenute durante l’interruzione dell’attività informatica quando imposta :
a) dall’Autorità Giudiziaria, a seguito di un evento avvenuto nei locali contenenti le cose assicurate anche se non indennizzabile dalle sezioni della presente Polizza
b) dall’interruzione di alimentazione elettrica da parte del fornitore a causa di un evento non indennizzabile dalle sezioni della presente
purché l’evento sia avvenuto durante lo svolgimento dell’Attività dell’Assicurato.
S’intendono, in ogni caso, esclusi i danni derivanti da atti dolosi perpetrati dal Contraente e/o dall’Assicurato e/o dai suoi rappresentanti legali.
L’Indennizzo è limitato ad un periodo massimo di 10 giorni lavorativi al lordo dei giorni di Franchigia, per uno o più eventi che dovessero verificarsi durante il periodo di validità della presente Polizza.
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ART. 37 MACCHINARI ELETTRONICI PORTATILI/MOBILI
Ad integrazione di quanto indicato nella Sezione Macchinari Elettronici Portatili/Mobili la Società indennizza anche:
a) Furto di macchinari portatili/mobili in occasione del furto dell’automezzo a bordo del quale si trovava il bene assicurato, avvenuto in orario notturno (dalle h. 23.00 alle 06.00) mediante effrazione dell’automezzo stesso.
b) Furto di macchinari portatili/mobili nascosti in luogo non visibile all’interno di un autoveicolo, avvenuto in orario notturno (dalle h. 23.00 alle 06.00) purché il furto sia avvenuto con effrazione dei mezzi di chiusura dell’automezzo stesso.
c) Xxxxx con destrezza avvenuto in occasione di incidente stradale che abbia coinvolto l’automezzo a bordo del quale si trovava il macchinario assicurato.
d) Furto senza scasso avvenuto nei locali di clienti e/o fornitori dell’Assicurato, purché la Contraente dia ampia possibilità alla Società di effettuare rivalsa nei confronti dei medesimi.
e) Xxxxx avvenuto a seguito di malore, perdita di coscienza, infortunio della persona incaricata del trasporto, tali da obbligare l’intervento di unità mobili di soccorso e l’ospedalizzazione dell’incaricato del macchinario.
f) Indennizzo della cavetteria e di eventuali accessori al servizio delle macchine portatili e/o mobili, compresi “case” di trasporto, valigie, borse ed altri simili mezzi di protezione.
g) Costo di riemissione delle Chiavi Hardware necessarie ed indispensabili al funzionamento del macchinario assicurato.
h) A parziale deroga dell’Art. 26.f sono assicurati i Macchinari elettronici portatili/mobili in genere (es. palmari, blackberry, agende elettroniche, ricetrasmittenti, telecamere e macchine fotografiche elettroniche, strumenti professionali elettronici portatili, penne ottiche, ecc.)
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CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE
ART. 38 BUONA FEDE
La mancata comunicazione da parte della Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, cosi come le inesatte od incomplete, dichiarazioni rese all'atto della stesura della polizza, non comporteranno decadenza dal diritto di risarcimento, purché tali omissioni siano avvenute in buona fede. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio corso, a decorrere dal momento in cui si è verificata la circostanza, e/o una riduzione dell'indennizzo in caso di sinistro.
ART. 39 SONDE, ANTENNE, APPARATI FINALI DI TRASMISSIONE
Sono assicurate tutte le apparecchiature di normale produzione di serie di uso civile, scientifico, meteorologico, installate all'aperto secondo i criteri che la tecnica inerente consiglia o consente di usare, a condizione che siano installate su tralicci, piattaforme, supporti in genere, in modo fisso e stabile, e che tenga conto delle peggiori condizioni meteorologiche possibili, nel luogo ove esse debbono operare.
ART. 40 ESTENSIONE AREA TERRITORIALE (SOLO SEZ. APPARECCHIATURE PORTATILI)
Con riferimento alle apparecchiature portatili , si estende l'area territoriale di operatività della garanzia a tutti i paesi del Mondo, con esclusione dei paesi che sono in conflitto con il governo italiano, quello USA, o sanzionati dall'ONU, ove sono in corso conflitti armati di qualsiasi tipo, ove non esista un governo ufficialmente riconosciuto, oltre ai seguenti: Iran, Iraq, Cuba, Libia, Nord Xxxxx, ex URSS. Sono parificati ai danni da incidente stradale anche gli incidenti aerei, ferroviari, e marittimi, purché gli incidenti siano avvenuti durante i normali trasporti di linea privata, o pubblica. Qualunque evento dannoso per il quale sia richiesto un risarcimento, se conseguente ad incidente o ad atto fuori legge, deve essere comprovato da copie dei verbali delle autorità del luogo ove- é avvenuto il fatto. L’indennizzo sarà corrisposto ai costi di riparazione e/o sostituzione vigenti in Italia, se inferiore a quelli sostenuti all'estero.
ART. 41 TRASPORTO SUPPORTO DI DATI
A parziale deroga di quanto indicato in polizza e nelle sopra richiamate sezioni, la copertura è estesa ai danni materiali e diretti, fisici ed elettronici avvenuti in conseguenza di un evento dannoso risarcibile a termini di polizza avvenuto durante il trasporto di nastri, dischi, CD-Rom, o altri simili supporti di dati e/o programmi (media, TV, Audio, ect.)di proprietà, o di terzi, che l'assicurata trasporti in proprio, o per proprio conto, o per tramite di una ditta specializzata. Sono coperti tutti i trasporti avvenuti nell'area territoriale sotto indicata:
• Repubblica Italiana, Stato del Vaticano, San Marino.
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ART. 42 CONDIZIONAMENTO D'ARIA (MACCHINARIO, PROGRAMMI E DATI)
La Compagnia di assicurazione risponde, a parziale deroga di quanto indicato in polizza, dei danni causati alle cose assicurate da funzionamento difettoso, o insufficiente del sistema di climatizzazione centralizzato del fabbricato (anche se non di proprietà) indipendentemente dalle cause che possano aver concorso al verificarsi del sinistro.
ART. 43 IMPIEGO MOBILE IN SEDE (MACCHINARIO FISSO E MACCHINARIO PORTATILE)
Le cose mobili e/o portatili sono assicurate anche nell' ambito dell'ubicazione indicata in polizza, singolarmente o nell'insieme (durante riunioni) anche durante le ore notturne di chiusura dell'attività, purché riposte in locali chiusi a chiave in armadi chiusi a chiave.
Eventuali estensioni prestate sul macchinario fisso non si applicano alle apparecchiature coperte con la sez. macchinario portatile, né alla presente estensione.
ART. 44 CONDUTTORI ESTERNI (MACCHINARIO FISSO)
ART. 45 COSTI DI SCAVO, STERRO, PUNTELLATURA, MURATURA, INTONACO, PAVIMENTAZIONE E SIMILI, DL LINEE DI COMUNICAZIONE. (MACCHINARIO FISSO)
Sono indennizzabili i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili, che l'Assicurato deve sostenere in caso di danno indennizzabile ai conduttori esterni assicurati, fermo restando che i capitali assicurati a con macchinario fisso, sono comprensivi del costo totale dell'intera linea di proprietà, o per la quale ricorre una qualsiasi responsabilità locativa.
ART. 46 COLPA GRAVE DELL'ASSICURATO
Si precisa che la Compagnia di assicurazione risponde dei danni derivanti da eventi per i quali e' prestata la garanzia, causati da colpa grave dell'Assicurato.
ART. 47 STANDARD AZIENDALI
Si precisa che d'accordo fra le parti, in caso di sostituzione e/o riparazione di enti danneggiati viene accettato lo standard aziendale relativamente alla Compagnia di assicurazione produttrice dei macchinari.
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ART. 48 ANTICIPO INDENNIZZI
L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 500.000,00. L'obbligazione della Compagnia di assicurazione verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo. L'acconto non potrà comunque essere superiore a € 1.500.000,00, qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.
ART. 49 ANTENNE E TRALICCI
Sono coperte le apparecchiature e relativi tralicci posti all'aperto in aree recintate e chiuse a chiave qualora installate su tralicci di terzi, viceversa sono coperti anche i tralicci medesimi se di proprietà.
ART. 50 CLAUSOLA TRASPORTO MOVIMENTAZIONE HARDWARE (MACCHINARI FISSI)
Limitatamente alla movimentazione di enti per loro natura fissi (macchinari ed impianti fissi), tra una sede e l'altra di quelle indicate in polizza, con la presente clausola si estende la copertura anche durante il trasporto, da una località all'altra come segue:
1- Le cose descritte in polizza sono assicurate anche durante il trasporto, purché effettuato con mezzi ed imballaggi adeguati.
2 L'indennizzo massimo è limitato per ciascun trasporto all'importo massimo di € 5.000,00 e per anno di € 10.000,00.
3 L’estensione della copertura assicurativa su altri mezzi di trasporto e in altra località potrà essere convenuto solo mediante accordi con la Compagnia di assicurazione.
4- Sono coperti dalla presente clausola esclusivamente i trasporti effettuati in proprio, ogni altro tipo i trasporto effettuato da terzi resta escluso.
5 L'indennizzo sarà corrisposto sulla base del valore d'uso delle apparecchiature trasportate.
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ART. 51 RIPARAZIONE/SOSTITUZIONE COMPONENTI URGENTE (PER MACCHINARIO FISSO)
Relativamente ad un danno risarcibile sotto la Sez. suindicata la riparazione del danno può essere subito iniziata dopo l'avviso di sinistro alla Compagnia di assicurazione e qualora l'importo del danno materiale e diretto presumibile sia inferiore a € 200.000,00.
ART. 52 MOSTRE E/O FIERE E/O DECENTRAMENTI
Il capitale assicurato con la Sez. macchinario fisso può essere decentrato fino ad un massimo del 10% per ciascuna ubicazione presso uffici e/o localizzazioni decentrati nel territorio della UE, e in quello della Confederazione Elvetica. Relativamente a mostre e/o fiere si precisa che le apparecchiature decentrate sono assicurate solo sottotetto di fabbricati in latero-cemento e, limitatamente al furto, se è presente una vigilanza notturna e festiva sull'area interessata dalla manifestazione.
ART. 53 MACCHINARI E/O IMPIANTI ALL'ESTERNO DEI LOCALI (MACCHINARIO FISSO)
La garanzia è operante anche per le cose poste all'esterno dei locali, ma all'interno del recinto aziendale, a condizione che:
a) una persona sia incaricata di custodire la cosa assicurata detenendola indosso, o a portata di mano;
b) la cosa assicurata che per le sue caratteristiche costruttive non può essere portata indosso o tenuta a portata di mano, sia stabilmente ancorata al suolo od al fabbricato sempre che l'installazione all'esterno dei locali sia consentita dalle norme di installazione e di utilizzo previste dal costruttore.
ART. 54 RICAMBI E/O MACCHINARI IN DEPOSITO, XXXXXXXX. IMMAGAZZINAMENTO
La garanzia viene estesa ad enti nuovi inattivi, pezzi di ricambio, materiale di consumo inerente i macchinari ed impianti assicurati, ed ogni altra provvista e/o scorta necessaria alla manutenzione ordinaria e/o straordinaria delle macchine assicurate, comprese le macchine sostitutive, gli impianti e/o le relative attrezzature. Il tutto temporaneamente in deposito, giacenza, immagazzinamento, per le esigenze operative del Assicurato o dell'Assicurato.
Sono escluse dall'estensione della presente clausola ,salvo esplicito accordo scritto
,merci destinate alla vendita, all'affitto anche se temporaneo, a terzi.
ART. 55 RICARICA DI IMPIANTI DI ESTINZIONE (MACCHINARIO FISSO)
La Compagnia di assicurazione indennizza i costi di ricarica dell'impianto automatico di estinzione alle seguenti condizioni:
i. esiste la prova che lo svuotamento è servito ad impedire un incendio indennizzabile;
ii. lo svuotamento è stato innescato da un falso allarme, oppure da un fulmine
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o da un errore umano causato da un terzo o da un dipendente;
iii. non sarà applicata la franchigia di polizza per macchinari fissi;
iv. lo svuotamento è- il risultato di un guasto al sistema di rilevazione incendio,
o di innesco del sistema causato da un provato danno materiale diretto a tali parti del sistema e assicurato dalla presente polizza.
ART. 56 COSTI DI RECUPERO INFORMAZIONI (PROGRAMMI E DATI)
a) La Compagnia di assicurazione indennizza anche i costi di recupero ricevute, dati o informazioni da terzi fa (p.e.: clienti, mandanti, partner in affari dell'Assicurato),oppure dall'esterno del luogo assicurato quando ciò sia indispensabile per la ricostituzione dei dati interessati dal sinistro e utilizzati commercialmente fino alla concorrenza pari al 10% dell'indennizzo sul sinistro a termini delle sezioni Spese Extra, e Danni indiretti.
ART. 57 PROGRAMMI PROTETTI CONTRO LA RIPRODUZIONE NON AUTORIZZATA (PROGRAMMI E DATI)
b) La Compagnia di assicurazione indennizza anche i costi sostenuti per il riacquisto della licenza d'uso per i programmi in polizza quando la protezione contro la copiatura a causa di uno degli eventi assicurati sia stata danneggiata o distrutta oppure venga a mancare a causa di furto, furto con scasso, rapina o svaligiamento.
c) In caso di sinistro l'indennizzo verrà prestato al netto di uno scoperto pari al 25% del sinistro indennizzabile con il minimo in cifra della franchigia applicabile su programmi e dati.
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ART. 58 APPARECCHI DI TELEFONIA MOBILE (MACCHINARIO PORTATILE)
La Compagnia di assicurazione risponde dei danni ad apparecchi di telefonia mobile soltanto se l'apparecchio è fornito di una delle seguenti caratteristiche tecniche di sicurezza e a condizione che questa venga utilizzata:
• digitazione di un numero di identificazione personale (pin) che insieme alla carta d'autorizzazione (carta SIM) ne permette l'utilizzo;
• facoltà del computer del gestore direte di identificare gli apparecchi rubati segnalati ad ostacolare la comunicazione.
In caso di furto/furto con scasso resta a carico dell'Assicurato uno scoperto pari al 25% dei danni indennizzabili.
In caso di furto dell'apparecchio da un autoveicolo la Compagnia di assicurazione risponde soltanto se:
• il veicolo è provvisto di tetto rigido;
• il veicolo è parcheggiato e regolarmente chiuso;
• è dimostrabile che il furto/furto con scasso si sia verificato tra le ore 6.00 e le ore 22.00; la limitazione oraria non è valida se il veicolo è parcheggiato in una autorimessa chiusa o in un parcheggio custodito);
• l'apparecchio assicurato non sia visibile dall'esterno dell'autoveicolo in cui si trovava
Relativamente ad apparecchiature non costituenti telefoni ma utilizzanti le onde radio,si precisa che le medesime ricadono sotto la fattispecie della telefonia mobile fermo restando inapplicabili i disposti del comma A).
Si precisa che per apparecchio di telefonia mobile si intendono qui anche i palm-top, Black-xxxxx, connessioni satellitari o telefoniche tramite estensioni di lap-top.
ART. 59 COSTI DI SGOMBERO, DECONTAMINAZIONE E SMALTIMENTO (MACCHINARIO FISSO)
La Compagnia di assicurazione risarcisce in seguito ad un sinistro risarcibile a termini della macchinario fisso, anche i costi di decontaminazione e smaltimento fino ad un limite massimo del 10% dell'indennizzo spettante a termine della suindicata sezione e non oltre € 100.000,00, per tali spese. Sono comprese le spese perché le macchine colpite vengano decontaminate, nonché costi per il trasporto di cose (non più riparabili) alla discarica speciale più vicina dove verranno depositate in opportuni contenitori o distrutte se ciò è previsto dalle vigenti norme
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ART. 60 COSTI DI RIMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI APPARECCHI NON DANNEGGIATI DAL SINISTRO
La Compagnia di assicurazione indennizza anche i costi di rimozione e protezione degli apparecchi fino ad un limite massimo del 10% dell'indennizzo spettante a termini della sezione sez. macchinario fisso, che l'assicurato deve sostenere in seguito ad un sinistro.
ART. 61 MACCHINARI IN LEASING
Salvo esplicita richiesta dell'Assicurato, sono compresi nel capitale assicurato anche macchinari in leasing e/o in uso, ma di proprietà di Terzi.
ART. 62 COSE C/O AGENTI I OPERATORI/MACCHINARI PRESSO CLIENTI
Parte delle cose fisse assicurate con la presente polizza, possono essere decentrate c/o Agenti / Operatori /Clienti dell'Assicurata, siti in Xxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxx Xxxxx xxx Xxxxxxxx, Xxx Xxxxxx, nei locali fuori terra di fabbricati costruiti in latero-cemento, ed adibiti alle medesime attività o a parte di esse. Al fine della validità della copertura in tali casi non vi è necessità di indicazione in polizza delle sedi decentrate c/o Agenti / Operatori /Clienti dell'Assicurata.
ART. 63 D.O.S. E DDOS
La presente assicurazione è operante anche per danni da "Denial Access of Services" e Distribuited Denial of Service, , quando un attacco informatico satura la capacità di apparecchi e programmi dell'Assicurato, o dei suoi "Outsourcer”, di espletare i compiti di elaborazione, e/o trattazione di flussi di dati, siano essi inerenti a lavori interni, telecomunicazioni, servizi per conto di terzi clienti / fornitori / mandanti / deleganti, che a lavori esterni nei rapporti con terzi, compreso l'Amministrazione Finanziaria dello Stato.
ART. 64 MANUALI TECNICI
Si precisa che s'intendono qui inclusi nel capitale assicurato alla voce programmi e dati,i costi di ricostituzione, ricostruzione, riacquisto dei manuali tecnici danneggiati, parzialmente e/o totalmente e/o rubati, purché il danno sia avvenuto in occasione di sinistro risarcibile a termini di polizza.
ART. 65 IMPIEGO MOBILE IN SEDE E/O DURANTE MEETING/CONVENTION C/O ALTRA LOCALITÀ
Le cose mobili e/o portatili assicurate con la Sezione apparecchiature portatili mobili - sono assicurate anche nell'ambito dell'ubicazione indicata in polizza, singolarmente o nell'insieme (durante riunioni, manifestazioni) o c/o sedi esterne di convention e/o meeting anche durante le ore notturne, quando non utilizzate nell'attività lavorativa, purché riposte in locali chiusi a chiave in armadi chiusi a chiave.
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ART. 66 ESTENSIONE ALLA DEFINIZIONE DI DATI (ARCHIVI DI DATI) —
Per media per dati" e "archivi di dati" si intendono anche i seguenti materiali utilizzati nell'attività:
- documenti e/o materiale cartaceo d'ufficio;
- bozzelli e disegni lavori di grafica.
- titoli e carte aventi un valore ,anche se poi lavorati per via informatica,
- microfilm,
- foto, e pellicole fotografiche.
- Pellicole di riprese filmate con sistemi tradizionali o digitali.
- Nastri e dischi di riprese filmate con sistemi digitali
- Dischi e nastri audio registrati con sistemi analogici o digitali
Anche se di proprietà di terzi, e cioè originali, semilavorati, o prodotti finiti.
ART. 67 ARCHIVI INFORMATICI
Si precisa che tra le cose assicurate con la sezione programmi e dati vi possono essere anche archivi informatici delle clienti in uso/gestione e/o deposito dell'Assicurata memorizzati su supporti magnetici, ottici e/o di altro tipo. Sono parificati a tali archivi anche i materiali informatici semilavorati provenienti direttamente dai clienti, purché esistano copie di sicurezza c/o i clienti e/o loro mandatari.
ART. 68 ESTENSIONI A DANNI A SOFTWARE PROVOCATI DA SUBAPPALTATORI
La garanzia assicurativa relativa alla sezione programmi e dati è estesa anche ad eventuali danni arrecati a terzi da ditte subappaltatrici delle quali l'Assicurato si serva per l'espletamento degli incarichi affidatigli, fermo il diritto della Compagnia di assicurazione di rivalersi nel caso di responsabilità della stessa subappaltatrice.
IL CONTRAENTE | La SOCIETA’ |
Agli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni Generali di Assicurazione :
Art. VII Ispezione delle cose assicurate (libero accesso ai beni assicurati)
Art. VIII Obblighi in caso di Sinistro;
Art. IX Esagerazione dolosa del danno (Perdita del diritto all’Indennizzo nel caso di
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esagerazione dolosa del danno e di altri comportamenti fraudolenti);
Art. X Procedura per la valutazione del danno;
Art. XII Recesso in caso di Sinistro (Diritto di recesso della Società dopo ogni denuncia di Xxxxxxxx);
Art. XIII Assicurazione presso diversi Assicuratori (Obbligo di richiedere l’indennizzo a ciascun Assicuratore; esclusione di responsabilità solidale con gli altri Assicuratori)
Art. XV Pagamento dell’Indennizzo (Sospensione in caso di procedura giudiziaria);
Art. XVI Proroga dell’Assicurazione e periodo di Assicurazione (tacita proroga del contratto in mancanza di disdetta un mese prima della scadenza);
Art XVIII Foro competente; (Deroga alla competenza dell’Autorità Giudiziaria); Art. 10 Regolazione del premio / leeway (Condizioni valide per tutte le Sezioni) Art. 34 Decadenza della garanzia (Sezione Danni indiretti)
IL CONTRAENTE
Agli effetti dell'art.1341 C.C. il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Particolari di Assicurazione :
- Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurata sulle procedure aziendali (operante solo quando assicurati i DATA).
IL CONTRAENTE