CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO DEL LOCALE SITO IN PERETO IN VIA DELLA CATENA
“Allegato B”
CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO
DEL LOCALE SITO IN PERETO IN XXX XXXXX XXXXXX
XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX
Xxxxxx xx Xxxxxx, (XX), rappresentato dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico, Geom. Xxxxxxx Xxxxxxx, nato il 31/05/1955, a Carsoli, prov. di L'Aquila, ed ivi residente in via ……… , n° , C.F.:
…………….. , professione impiegato, di seguito denominato “comodante”;
E
l’Associazione senza scopo di lucro denominata “PRO-LOCO PERETO IACUITTI MANOLO” “………………….”, codice fiscale C.F. …………… e P.IVA , , con sede alla Via della
Catena, n , rappresentata dal Presidente pro-tempore Xxxxxx Xxxxxxxxxx nato a
Roma i 25/04/1975, C.F GRSLSN75D25H501O e domiciliato per la carica preso il Comune di Pereto alla Via Corso Umberti Primo, n.49, di seguito denominata “comodatario”
PREMESSO CHE:
con deliberazione n. ……. del , è stato affidato, in comodato gratuito, all’associazione
culturale senza scopo di lucro denominata “ PRO-LOCO PERETO IACUITTI MANOLO.” il locale incluso all’interno dell’immobile sito in Pereto, in Via della Catena, piano secondo, distinto catastalmente al foglio n. 11. part. ……….adibito a pluriattività, per lo svolgimento di tutte le attività descritte nella proposta di progetto presentata dall’Associazione ed allegata al presente atto sotto la lett."A";
con la sopra citata deliberazione veniva altresì approvato lo schema di contratto di comodato gratuito per scrittura privata e demandato al Responsabile dell’Ufficio Tecnico di provvedere a gli atti inerenti e conseguenti compresa la sottoscrizione del presente contratto;
Tutto ciò premesso, approvato e ritenuto quale parte integrante del presente atto tra le parti, come sopra rappresentate e costituite:
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1
Con il presente atto il Comune di Pereto concede in comodato gratuito per un anno alla Associazione culturale senza scopo di lucro denominata “ ”, come in premessa
rappresentata e costituita, l’immobile di seguito descritto:
Locale sito in Pereto, in Via della Catena, piano primo, distinto catastalmente al foglio n. 11 part. 444 , di mq meglio descritto ed individuato nella planimetria allegata al presente atto
(All. "C").
Art. 2
L’immobile viene concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova per l’esclusivo uso descritto nella proposta di progetto avanzata dall’Associazione all’Amministrazione Comunale di cui all’all. "A" al presente contratto.
Art. 3
L’Associazione comodataria dichiara di aver esaminato il bene immobile in oggetto, di averne verificato lo stato di fatto e di diritto, di averlo trovato idoneo all’uso concordato, e di accettarlo alle suddette condizioni.
Art. 4
L’Associazione comodataria si impegna a non utilizzare la cosa comodata per scopi e usi diversi da quelli concordati con il Comune di Pereto e descritti nell’allegata proposta di progetto All. "A".
Si impegna altresì a custodire il suindicato bene con la massima cura e diligenza e a restituirlo al proprietario alla scadenza del termine concordato.
Art. 5
Tutte le spese derivanti dall'utilizzo dell’immobile così come tutte le spese per la manutenzione ordinaria ed ogni altro onere derivante dalla disponibilità e dall'uso del suindicato bene, sono completamente a carico dell’Associazione comodataria.
Le spese di cui al comma precedente relative alla pulizia delle parti comune ad ai consumi dell’acqua verranno ripartite tra tutti i soggetti utilizzatori della struttura in misura proporzionale alla superficie data in comodato d’uso gratuito, senza alcuna possibilità di rivalsa o di rimborso verso il Comune di Pereto.
Le spese relative all’energia elettrica ed al metano verranno ripartite sulla base degli effettivi consumi rilevabili dai contatori all’uopo predisposti.
Il Comune provvederà ad operare il riparto delle spese tra gli utilizzatori e ne darà apposita formale comunicazione.
Gli interventi di manutenzione straordinaria sono a carico del comune quando gli stessi non siano resi necessari dal cattivo uso delle strutture da parte del comodatario.
L’utilizzatore comodatario della struttura (Ente, Associazione, Comitato ecc.) non può intraprendere nessuna attività di modifica della stato dei luoghi che non sia previamente autorizzata e per iscritto dall’Amministrazione Comunale.
Art. 6
L’Associazione comodataria si obbliga a non cedere a terzi a qualsiasi titolo il godimento o l’uso in tutto o in parte dell’immobile concesso in comodato, neppure temporaneamente, salvo il consenso scritto del Comune comodante.
La violazione dei divieti di cui sopra, comporterà la risoluzione ipso jure del presente contratto ed il diritto del comodante di richiedere l’immediato rilascio dei locali, oltre al risarcimento del danno.
Art 7
Alla scadenza del contratto, le migliorie, riparazioni o modifiche eseguite dal comodatario resteranno acquisite al comodante senza obbligo di compenso, anche se eseguite con il consenso del comodante, fatto salvo il diritto del comodante di pretendere la rimessione in pristino dei locali.
L’esecuzione di lavori in contrasto con le vigenti norme urbanistico-edilizie produrranno ipso jure la risoluzione del contratto per fatto e colpa del comodatario.
Il silenzio o l'acquiescenza del comodante rispetto ad un mutamento d'uso, a lavori non autorizzati, alla cessione del contratto, che eventualmente avvengano, non ne importano implicita accettazione, ma avranno esclusivamente valore di tolleranza priva di qualsiasi effetto a favore del comodatario.
Art. 8
In caso di risoluzione anticipata , l’Associazione comodataria non avrà nulla a pretendere dal Comune di Pereto per le opere realizzate o realizzande nel corso di svolgimento del comodato.
A tal fine l’Associazione comodataria, con la sottoscrizione del presente contratto, rinuncia fin da ora ad avanzare qualsiasi pretesa restitutoria o risarcitoria nei confronti del Comune di Pereto per le suddette opere in caso di anticipata risoluzione del presente contratto.
Art. 9
È diritto del comodante ispezionare o far ispezionare i beni dati in comodato, salvo congruo preavviso scritto.
ART. 10
L’Associazione comodataria è responsabile, nei confronti del Comune di Pereto, della custodia e della conservazione del bene in comodato.
E’ responsabile, altresì, dei danni che possono derivare ai terzi dall’uso e dalla disponibilità del bene medesimo, così come è responsabile nei confronti dei terzi per i danni conseguenti allo svolgimento, all’interno del bene immobile comodato, delle attività di cui alla proposta di progetto allegata al presente atto ed a tal fine ha stipulato apposita polizza assicurativa RCT n……… emessa dalla compagnia ……… con sede in ………. Per un massimale di € 500.000 (euro cinquecentomila/00)
Il comodante è inoltre esonerato da ogni responsabilità per l'eventuale scarsità o mancanza d'acqua, del gas o dell'energia elettrica e per la mancata fornitura di qualsiasi servizio afferente le strutture prefabbricate stesse, ivi compreso il riscaldamento/condizionamento/scarico acque.
Art.11
La durata del presente contratto è di n. 4 (quattro) anni a decorrere dalla sottoscrizione del presente atto. Esso si intende rinnovato per un ulteriore periodo di n. 4 (quattro) anni, con facoltà del comodatario di dare disdetta in qualsiasi momento con formale preavviso di almeno 90 (novanta) giorni, a mezzo lettera raccomandata a.r..
Attesa la natura gratuita del presente rapporto contrattuale il Comune comodante, durante il termine convenuto, di cui al presente articolo, può in qualunque momento esigere la restituzione immediata dell’immobile.
In caso scioglimento dell’Associazione comodataria, il Comune comodante rientrerà immediatamente ed automaticamente in possesso dell’immobile, senza bisogno di alcun avviso o diffida o comunicazione ad alcuno dei soggetti già iscritti all’Associazione medesima.
ART. 12
Il perimento del bene oggetto di comodato è ad esclusivo rischio dell’Associazione comodataria e comporta l’immediata ed automatica risoluzione del presente contratto, senza nessun onere in capo al Comune di Pereto.
ART. 13
Il presente contratto di comodato è a titolo gratuito e ad esso si applicano le disposizioni degli articoli 1803 e seguenti del Codice Civile.
ART. 14
Le parti, come sopra costituite, di comune accordo, stabiliscono che il presente atto sarà registrato soltanto in caso d’uso e che le spese graveranno a carico del richiedente.
ART. 15
Tutti i patti contrattuali soprariportati sono validi ed efficaci se non modificati da leggi speciali in materia di comodato in quanto applicabili.
Art. 16
Tutte le clausole di cui ai punti che precedono, discusse anteriormente alla sottoscrizione del contratto, sono valide ed efficaci tra le parti.
Art. 17
Per quanto non espressamente stabilito e contemplato nel presente contratto si applicheranno le norme del Codice Civile e le altre leggi vigenti in materia di comodato.
Art. 18
A pena di nullità, qualunque altra modifica al presente contratto dovrà essere inderogabilmente apportata con atto scritto, sottoscritto da entrambe le parti.
Art.19
Per ogni controversia sorgente dal presente contratto è competente il Foro di Avezzano.
Si allega:
Piano delle attività (allegato A) Planimetria dei locali (Allegato B) Letto, confermato e sottoscritto Luogo e data
Il presente contratto è composto di n. 5 (cinque pagine, viene siglato a margine dei fogli intermedi e sottoscritto dalle parti costituite in segno di accettazione
PERETO (Aq)
Letto, approvato e sottoscritto
Il Comune di Pereto L’Associazione culturale “
Le parti dichiarano di aver preso piena ed esatta visione a e cognizione delle obbligazioni tutte precisate nelle sopracitate clausole ed in particolare quelle distinte ai n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod.civ., dichiarano di approvarle specificamente intendendole come sottoscritte una per una.
Il Comune di Pereto L’Associazione culturale