FORMAZIONE DECENTRATA DELLA CORTE DI APPELLO DI TORINO
FORMAZIONE DECENTRATA DELLA CORTE DI APPELLO DI TORINO
NEWSLETTER DI DIRITTO CIVILE (ottobre-dicembre 2020) a cura di Xxxxx Xxxxx
CORTE COSTITUZIONALE
Amministrazione pubblica - Incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3 dell'art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001 [incarichi apicali] - Cessazione dall'incarico decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo [c.d. "spoils system"] - Applicazione anche ai direttori delle Agenzie, incluse le Agenzie fiscali.
Corte cost., ordinanza n. 280 del 3 dicembre 2020, depositata il 23 dicembre 2020:
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 286, sollevata, in riferimento agli artt. 97 e 98 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Roma, in funzione di giudice del lavoro, nella parte in cui prevede che ai direttori delle Agenzie fiscali si applichi il meccanismo di cessazione automatica dell’incarico conseguente al decorso di novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo, contemplato dall’art. 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).
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Esecuzione forzata - Norme sulle esecuzioni nei confronti degli enti locali
- Limiti - Impignorabilità delle somme di pertinenza dei medesimi enti
destinate a specifiche finalità - Condizioni di operatività - Necessaria quantificazione preventiva, con deliberazione semestrale dell'organo esecutivo, degli importi delle somme destinate - Equiparazione dei creditori qualificati a quelli ordinari per assoggettamento al compimento della medesima attività finalizzata a rendere inopponibile agli stessi il vincolo posto dalla delibera di impignorabilità.
Xxxxx xxxx., xxxxxxxx x. 000 del 23 settembre 2020, depositata il 23 ottobre 2020:
1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 159 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 117, primo comma, della Costituzione – quest’ultimo in relazione all’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, e all’art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, firmato a Parigi il 20 marzo 1952, entrambi ratificati e resi esecutivi con legge 4 agosto 1955, n. 848 – dal Giudice dell’esecuzione del Tribunale ordinario di Napoli Nord;
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 159 del d.lgs.
n. 267 del 2000, sollevata, in riferimento all’art. 3 Cost., dal Giudice dell’esecuzione del Tribunale ordinario di Napoli Nord.
Motivazione: “La norma non è preordinata, in sé, a garantire l’interesse individuale dei singoli creditori «qualificati», ma è essenzialmente rivolta, come detto, ad assicurare, nel rispetto del complesso delle rigide condizioni sopra ricordate, la funzionalità dell’ente locale: in quest’ottica, essa è diretta a evitare che l’aggressione, da qualsiasi creditore provenga, di una riserva essenziale di denaro possa giungere a impedire, fino in ipotesi a determinarne la paralisi, l’espletamento di determinate funzioni istituzionali ritenute dal legislatore essenziali alla vita stessa dell’ente.
L’impignorabilità, infatti, è in sostanza destinata a operare allorquando il saldo attivo presso l’istituto tesoriere sia di ammontare inferiore o eguale all’entità delle somme quantificate con la delibera semestrale dell’ente locale. In siffatto contesto, è evidente come l’aggressione individuale, ancorché basata su un credito «qualificato», in quanto maturato in relazione a una delle menzionate finalità, potrebbe comunque condurre alla decurtazione anche significativa o, addirittura, all’azzeramento delle risorse finanziarie dell’ente stesso, così compromettendone la funzionalità.
Questa Corte, del resto, ha già avuto occasione di precisare – nel dichiarare la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale del comma 1 dell’art. 159 del TUEL (che non ammette procedure esecutive nei confronti degli enti locali presso soggetti diversi dai rispettivi tesorieri) – che questa norma è «evidentemente funzionale alla esigenza di imprimere», proprio «secondo quanto previsto dai [successivi] commi 2 e 3», una determinata destinazione alle risorse finanziarie dell’ente locale «a tutela dell’interesse pubblico» (ordinanza n. 83 del 2003).
Nella medesima direzione, inoltre, anche la giurisprudenza di legittimità ha osservato che il vincolo di impignorabilità di cui all’art. 159, comma 2, del TUEL è «finalizzato ad evidenti esigenze pubblicistiche di tutela della funzionalità» degli enti locali, come è dimostrato dalla espressa previsione della sua rilevabilità ufficiosa (ex plurimis, Corte di cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 6 dicembre 2018, n. 31661).
Che il vincolo d’impignorabilità in parola sia posto a presidio del corrente e tempestivo espletamento delle funzioni istituzionali degli enti locali, e non dell’interesse di ciascun creditore «qualificato» a essere soddisfatto, trova, d’altra parte, ulteriore conferma nel rilievo per cui l’art. 159 del TUEL non prescrive che siano indicati partitamente, nella delibera semestrale di quantificazione delle somme impignorabili, i singoli crediti, né tanto meno i singoli creditori, stabilendo piuttosto che in essa vengano quantificati gli importi complessivamente destinati al perseguimento delle indicate finalità”.
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Imposte e tasse - Indeducibilità dell'imposta municipale propria [IMU] dalle imposte erariali sui redditi e dall'imposta regionale sulle attività produttive.
Xxxxx xxxx., xxxxxxxx x. 000 del 19 novembre 2020, depositata il 4 dicembre 2020:
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale), nel testo anteriore alle modifiche apportate dall’art. 1, comma 715, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)», nella parte in cui dispone che, anche per gli immobili strumentali, l’imposta municipale propria è indeducibile dalle imposte sui redditi d’impresa.
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Imposte e tasse - Collaborazione volontaria (c.d. voluntary disclosure) - Omesso rispetto dei termini di pagamento - Mancato perfezionamento della procedura con conseguente attività accertativa e sanzionatoria dell'amministrazione finanziaria - Equiparazione del versamento tardivo al mancato versamento - Ritenuta natura sanzionatoria dell'inefficacia della procedura premiale, equiparabile, anche sulla base dei principi elaborati dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, a una sanzione sostanzialmente penale.
Corte cost., ordinanza n. 261 del 4 novembre 2020, depositata il 3 dicembre 2020:
1) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 5-quater, comma 1, lettera b), e 5-quinquies, comma 10, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167 (Rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l’estero di denaro, titoli e valori), convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1990, n. 227, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 27, 53, 97 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli artt. 6 e 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, dalla Commissione tributaria provinciale di Genova con la ordinanza indicata in epigrafe;
2) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 27 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 6 e 7 CEDU, dalla Commissione tributaria provinciale di Genova con la ordinanza indicata in epigrafe.
Motivazione: “il rimettente non considera adeguatamente che i censurati articoli della disciplina di voluntary disclosure sono stati introdotti nell’ambito di una procedura eccezionale rivolta a consentire, per un circoscritto periodo di tempo, ai contribuenti di riparare alle infedeltà dichiarative, presentando un’autodenuncia completa delle violazioni tributarie commesse, con conseguente obbligo di versare, entro termini perentori, imposte e interessi in misura piena, ottenendo, al contempo, una considerevole riduzione delle sanzioni amministrative e la non punibilità penale di alcuni connessi reati fiscali;
che risulta conseguentemente erronea l’affermazione del rimettente circa la natura sanzionatoria della censurata disciplina di voluntary disclosure;
che trattasi, invece, di mera disciplina della decadenza, in realtà essenziale ai fini di una corretta applicazione dell’eccezionale procedura e di non pregiudicare oltremodo l’ordinaria applicazione delle norme sanzionatorie poste a presidio dell’inderogabilità del dovere tributario (sentenza n. 288 del 2019)”.
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Lavoro e previdenza - Impugnativa stragiudiziale del licenziamento - Inefficacia dell'impugnazione se non seguita, entro centottanta giorni, dal deposito del ricorso o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato - Mancata previsione, tra gli adempimenti idonei a impedire l'inefficacia, del deposito del ricorso cautelare ante causam ex artt. 669-bis, 669-ter e 700 codice procedura civile.
Xxxxx xxxx., xxxxxxxx x. 000 del 22 settembre 2020, depositata il 14 ottobre 2020:
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, secondo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali), come sostituito dall’art. 32, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro), nella parte in cui non prevede che l’impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di centottanta giorni, oltre che dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, anche dal deposito del ricorso cautelare anteriore alla causa ai sensi degli artt. 669-bis, 669-ter e 700 del codice di procedura civile.
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Lavoro e occupazione - Disciplina del contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti - Licenziamento collettivo (nel caso di specie, intimato ai sensi dell'art. 24, comma 1, della legge n. 223 del 1991, con la motivazione "riduzione di personale").
Xxxxx xxxx., xxxxxxxx x. 000 del 4 novembre 2020, depositata il 26 novembre 2020:
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro) e degli artt. 1, 3 e 10 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), nella versione antecedente alle modifiche dettate dall’art. 3, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 (Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese), convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2018,
n. 96, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 4, 24, 35, 38, 41, 76, 111, 10 e 117, primo comma, della Costituzione, questi ultimi due in relazione agli artt. 20, 21, 30 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, e all’art. 24 della Carta sociale europea, riveduta, con annesso, fatta a Strasburgo il 3 maggio 1996, ratificata e resa esecutiva con la legge 9 febbraio 1999, n. 30, dalla Corte d’appello di Napoli, con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Motivazione: “anche questa Corte opera una rigorosa ricognizione dell’àmbito di applicazione del diritto dell’Unione europea ed è costante nell’affermare che la CDFUE può essere invocata, quale parametro interposto, in un giudizio di legittimità costituzionale soltanto quando la fattispecie oggetto di legislazione interna sia disciplinata dal diritto europeo
(sentenza n. 194 del 2018, punto 8. del Considerato in diritto e, già in precedenza, sentenza n. 80 del 2011, punto 5.5. del Considerato in diritto)”.
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Procedimento civile - Misure per il contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare - Svolgimento delle udienze civili mediante collegamenti da remoto - Modalità di partecipazione del giudice - Previsione che lo svolgimento dell'udienza deve, in ogni caso, avvenire con la presenza del giudice nell'ufficio giudiziario.
Corte cost., ordinanza n. 269 del 19 novembre 2020, depositata l’11 dicembre 2020:
1) dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 83, comma 7, lettera f), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dall’art. 3, comma 1, lettera c), del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28 (Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l’introduzione del sistema di allerta Covid-19), nel testo anteriore alle modifiche apportate, in sede di conversione, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 32, 77 e 97 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Mantova con l’ordinanza iscritta al reg. ord. n. 82 del 2020;
2) ordina la restituzione degli atti al Tribunale ordinario di Mantova ed al Tribunale ordinario di Pavia, con riguardo alle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 83, comma 7, lettera f), del d.l. n. 18 del 2020, convertito nella legge n. 27 del 2020, e come modificato dall’art. 3, comma 1, lettera c), del d.l. n. 28 del 2020, nel testo anteriore alle modifiche apportate, in sede di conversione, dalla legge n. 70 del 2020, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 32 e 97 Cost., con le ordinanze, iscritte, rispettivamente, al reg. ord. n. 104 e n. 116 del 2020.
Motivazione: “secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (ordinanze n. 176 del 2011 e n. 300 del 2009), è manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale che abbia ad oggetto una disposizione della quale il giudice rimettente ha già fatto applicazione”.
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Procedimento civile - Rito sommario di cognizione - Inammissibilità della domanda, principale o riconvenzionale, che non rientri tra quelle indicate
nell'art. 702 bis codice di procedura civile, vale a dire tra le cause di competenza del tribunale in composizione monocratica - Applicabilità della previsione alla domanda riconvenzionale, anche nel caso in cui sussista un rapporto di pregiudizialità tra la domanda principale e quella riconvenzionale.
Xxxxx xxxx., xxxxxxxx x. 000 del 4 novembre 2020, depositata il 26 novembre 2020:
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 702-ter, secondo comma, ultimo periodo, del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede che, qualora con la domanda riconvenzionale sia proposta una causa pregiudiziale a quella oggetto del ricorso principale e la stessa rientri tra quelle in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, il giudice adito possa disporre il mutamento del rito fissando l’udienza di cui all’art. 183 cod. proc. civ.
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Procedimento civile - Opposizione all'ingiunzione per il pagamento delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici - Competenza territoriale del giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento opposto.
Corte cost., ordinanza n. 225 del 23 settembre 2020, depositata il 27 ottobre 2020:
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 32, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell’articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), sollevata, in riferimento all’art. 24 della Costituzione, dal Giudice di pace di Trebisacce, con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Motivazione: “successivamente all’ordinanza di rimessione, questa Corte con la sentenza n. 158 del 2019 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 150 del 2011, nella parte in cui, dopo le parole «È competente il giudice del luogo in cui ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento opposto», non prevede le parole «ovvero, nel caso di concessionario della riscossione delle entrate patrimoniali, del luogo in cui ha sede l’ente locale concedente»”.
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Procedimento civile - Lavoro e previdenza - Spese processuali - Condanna alle spese - Previsione, nel caso di accoglimento della domanda in misura non superiore alla proposta conciliativa, di condanna della parte che ha
rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese processuali maturate successivamente alla formulazione della proposta.
Xxxxx xxxx., xxxxxxxx x. 000 del 19 novembre 2020, depositata l’11 dicembre 2020:
1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 91, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 4, 24, 35 e 117 primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli artt. 6, 13 e 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, nonché agli artt. 21 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, dalla Corte di appello di Napoli, sezione lavoro, con l’ordinanza indicata in epigrafe;
2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 420, primo comma, cod. proc. civ., sollevate, in riferimento agli artt. 3, 4, 24, 35 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 6, 13 e 14 CEDU, nonché agli artt. 21 e 47 CDFUE, dalla Corte di appello di Napoli, sezione lavoro, con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Motivazione: “L’art. 420, primo comma, cod. proc. civ. non viola, quindi, gli artt. 3, 24 e 117, primo comma, Cost. (quest’ultimo in relazione agli artt. 6, 13 e 14 CEDU e all’art. 47 CDFUE), in quanto non pone un ostacolo al lavoratore, pur parte “debole” del rapporto, all’accesso e alla piena realizzazione della tutela giurisdizionale, limitandosi ad ampliare il novero delle ipotesi nelle quali il giudice, motivatamente, può compensare, a fronte di una condotta comunque ingiustificata della parte, le spese di lite.
In effetti, come più volte affermato da questa Corte, sebbene il principio victus victori, espresso dalla prima parte dell’art. 91 cod. proc. civ., costituisca un completamento del diritto di azione in giudizio sancito dall’art. 24 Cost., laddove evita che le spese del giudizio vengano poste a carico della parte che ha ragione, tuttavia siffatto principio, pur di carattere generale, non è assoluto ed inderogabile (sentenza n. 77 del 2018), rientrando nella discrezionalità del legislatore la possibilità di modulare l’applicazione della regola generale secondo cui alla soccombenza nella causa si accompagna la condanna al pagamento delle spese di lite (sentenza n. 196 del 1982).
Ed infatti, proprio nella conformazione degli istituti processuali, nella quale rientra la disciplina delle spese del processo, il legislatore gode di ampia discrezionalità, con il solo limite della manifesta irragionevolezza (ex plurimis, sentenze n. 58 e n. 47 del 2020; n. 271 e n. 97 del 2019; n. 225, n. 77 e n. 45 del 2018; ordinanza n. 3 del 2020)”.
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Procedimento civile - Equa riparazione per violazione del termine della ragionevole durata del processo - Computo della "durata ragionevole" dei
procedimenti di equa riparazione previsti dalla legge n. 89 del 2001 - Applicabilità delle previsioni che considerano rispettato il termine ragionevole se il processo non eccede la durata di tre anni in primo grado e di un anno nel giudizio di legittimità o se il giudizio viene comunque definito in modo irrevocabile in un tempo complessivo non superiore a sei anni.
Corte cost., ordinanza n. 203 dell’8 settembre 2020, depositata il 24 settembre 2020:
dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, commi 2-bis e 2-ter, della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell’articolo 375 del codice di procedura civile), come aggiunti dall’art. 55, comma 1, lettera a), numero 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 111, secondo xxxxx, e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli artt. 6 e 13 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, dalla Corte d’appello di Firenze, seconda sezione civile, con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Motivazione: “questa Corte, decidendo su ordinanze di contenuto sostanzialmente identico, sollevate dalla medesima rimettente, con sentenza n. 36 del 2016, ha già dichiarato l’illegittimità costituzionale del censurato art. 2, comma 2-bis, «nella parte in cui si applica alla durata del processo di primo grado previsto dalla legge n. 89 del 2001»;
che, con la stessa sentenza, la questione di legittimità costituzionale del successivo comma 2- ter dell’art. 2 della predetta legge è stata dichiarata inammissibile per irrilevanza. Ciò in quanto quella disposizione, «benché sia in linea astratta riferibile a qualunque procedimento civile di cognizione, non potrà in concreto trovare applicazione nel procedimento regolato dalla legge
n. 89 del 2001, che non è strutturato in tre gradi di giudizio», come già affermato dalla Corte di cassazione, «a partire dalla sentenza della sesta sezione civile 6 novembre 2014, n. 23745», e da ultimo ribadito con ordinanza della stessa sezione, 30 ottobre 2019, n. 27782;
che, con successiva ordinanza di questa Corte n. 208 del 2016, identiche questioni di legittimità costituzionale dei medesimi commi 2-bis e 2-ter dell’art. 2 della legge n. 89 del 2001, riproposte ancora una volta dalla Corte d’appello di Firenze, sono state dichiarate inammissibili: la prima per carenza di oggetto (stante la già intervenuta caducazione dell’art. 2, comma 2-bis, nella parte oggetto di censura) e la seconda per irrilevanza;
che le odierne (a loro volta identiche) questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, commi 2-bis e 2-ter, della legge n. 89 del 2001, per le medesime già esposte ragioni, vanno dichiarate, pertanto, manifestamente inammissibili”.
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Spese di giustizia - Rimborso delle spese di patrocinio legale - Rimborso delle spese legali sostenute da dipendenti pubblici per la difesa nei giudizi civili, penali o amministrativi, in relazione a fatti commessi nell'esercizio delle funzioni e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità - Mancata previsione del rimborso anche ai funzionari onorari chiamati a svolgere funzioni sostitutive o integrative o comunque equivalenti a quelle svolte da funzionari di ruolo dell'Amministrazione dello Stato o quantomeno ai magistrati onorari nominati ai sensi della legge n. 374 del 1991.
Xxxxx xxxx., xxxxxxxx x. 000 del 18 novembre 2020, depositata il 9 dicembre 2020:
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67 (Disposizioni urgenti per favorire l’occupazione), convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135, nella parte in cui non prevede che il Ministero della giustizia rimborsi le spese di patrocinio legale al giudice di pace nelle ipotesi e alle condizioni stabilite dalla norma stessa.
Motivazione “9. Deve rammentarsi quanto questa Corte ha avuto modo di osservare all’indomani dell’emanazione della legge n. 374 del 1991, istitutiva del giudice di pace, cioè che «mentre il giudice conciliatore era per più ragioni un giudice minore, il giudice di pace si affianca – limitatamente al giudizio di primo grado – alla magistratura ordinaria nell’auspicata prospettiva che questo più elevato livello, così realizzato, consenta una risposta più adeguata, da parte dell’ordine giudiziario nel suo complesso, alla sempre crescente domanda di giustizia» (sentenza n. 150 del 1993).
Particolarmente significativa agli effetti dell’odierna questione – che involge le spese di patrocinio nei giudizi di responsabilità – appare la posizione del giudice di pace nei giudizi di rivalsa dello Stato a titolo di responsabilità civile, in quanto l’art. 7, comma 3, della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati), mentre nel testo originario limitava la responsabilità del giudice conciliatore al solo caso di xxxx, nel testo modificato dall’art. 4, comma 1, della legge 27 febbraio 2015, n. 18 (Disciplina della responsabilità civile dei magistrati), non distingue il giudice di pace da quello professionale, entrambi chiamati a rispondere anche per negligenza inescusabile.
10.– Attesa l’identità della funzione del giudicare, e la sua primaria importanza nel quadro costituzionale, è irragionevole che il rimborso delle spese di patrocinio sia dalla legge riconosciuto al solo giudice “togato” e non anche al giudice di pace, mentre per entrambi ricorre, con eguale pregnanza, l’esigenza di garantire un’attività serena e imparziale, non condizionata dai rischi economici connessi ad eventuali e pur infondate azioni di responsabilità.
Ciò rilevato sul piano della titolarità soggettiva, resta fermo che l’insorgenza del diritto al rimborso richiede sempre – anche per il giudice di pace – gli estremi oggettivi indicati dall’art. 18, comma 1, del d.l. n. 67 del 1997, come convertito, e quindi, per giurisprudenza costante,
l’esistenza di un nesso causale e non meramente occasionale tra la funzione esercitata e il fatto contestato (ex multis, Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 8 novembre 2018, n. 28597, e, da ultimo, Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza 28 settembre 2020, n. 5655)”.
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Stato civile - Filiazione - Procreazione medicalmente assistita - Riconoscimento di sentenze straniere - Intrascrivibilità degli atti formati all'estero contrari all'ordine pubblico - Divieto di surrogazione di maternità - Preclusione, secondo l'attuale conformazione del diritto vivente, del riconoscimento dell'efficacia del provvedimento giurisdizionale straniero attestante il legame di filiazione dal genitore intenzionale non biologico, legato al genitore biologico da matrimonio celebrato all'estero di un minore nato all'estero, con le modalità della gestazione per altri [cosiddetta "maternità surrogata"].
Corte cost., ordinanza n. 271 del 3 dicembre 2020, depositata il 18 dicembre 2020.
dichiara inammissibile l’intervento della “madre gestazionale”
Motivazione: “l’esito del giudizio costituzionale non è atto a produrre effetti giuridici diretti e immediati nella sfera della “madre gestazionale”.
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Stato civile - Unione civile - Diritti e doveri riconosciuti alle parti di una unione civile - Atto di nascita - Possibilità di indicare le generalità dei genitori legittimi, di quelli che rendono la dichiarazione di riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio e di quelli che hanno espresso con atto pubblico il proprio consenso a essere nominati - Preclusione della formazione di un atto di nascita in cui vengano indicati come genitori due donne tra loro unite civilmente e che abbiano fatto ricorso [all'estero] alla procreazione medicalmente assistita.
Xxxxx xxxx., xxxxxxxx x. 000 del 20 ottobre 2020, depositata il 4 novembre 2020:
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze) e dell’art. 29, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’articolo
2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127), sollevata, in riferimento agli artt.
2, 3, primo e secondo comma, 30 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 24, paragrafo 3, della Carta dei diritti Fondamentali dell’Unione Europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, agli artt. 8 e 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, e alla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176, dal Tribunale ordinario di Venezia, con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Motivazione: “Xx xxxxxx, la scelta, operata dopo un ampio dibattito dal legislatore del 2016 – quella, cioè, di non riferire le norme relative al rapporto di filiazione alle coppie dello stesso sesso, cui è pur riconosciuta la piena dignità di una «vita familiare» – sottende l’idea, «non […] arbitraria o irrazionale», che «una famiglia ad instar naturae – due genitori, di sesso diverso, entrambi viventi e in età potenzialmente fertile – rappresenti, in linea di principio, il “luogo” più idoneo per accogliere e crescere il nuovo nato» (sentenza n. 221 del 2019). E tale scelta non viola gli artt. 2 e 30 Cost., per i profili evidenziati dal giudice a quo, perché l’aspirazione della madre intenzionale ad essere genitore non assurge a livello di diritto fondamentale della persona nei sensi di cui al citato art. 2 Cost.
A sua volta, l’art. 30 Cost. «non pone una nozione di famiglia inscindibilmente correlata alla presenza di figli» e «[l]a libertà e volontarietà dell’atto che consente di diventare genitori […] non implica che […] possa esplicarsi senza limiti» (sentenza n. 162 del 2014). E ciò poiché deve essere bilanciata, tale libertà, «con altri interessi costituzionalmente protetti: […] particolarmente quando si discuta della scelta di ricorrere a tecniche di PMA, le quali, alterando le dinamiche naturalistiche del processo di generazione degli individui, aprono scenari affatto innovativi rispetto ai paradigmi della genitorialità e della famiglia storicamente radicati nella cultura sociale, attorno ai quali è evidentemente costruita la disciplina degli artt. 29, 30 e 31 Cost., suscitando inevitabilmente, con ciò, delicati interrogativi di ordine etico» (sentenza n. 221 del 2019).
Quanto poi al prospettato vulnus all’art. 3 Cost., è pur vero che la giurisprudenza, anche di legittimità (Corte di cassazione, sezione prima civile, sentenze 15 giugno 2017, n. 14878 e 30 settembre 2016, n. 19599), ammette il riconoscimento in Italia di atti formati all’estero, dichiarativi del rapporto di filiazione nei confronti di “due madri”, ma, come è stato già rilevato, «[l]a circostanza che esista una differenza tra la normativa italiana e le molteplici normative mondiali è un fatto che l’ordinamento non può tenere in considerazione. Diversamente opinando, la disciplina interna dovrebbe essere sempre allineata, per evitare una lesione del principio di eguaglianza, alla più permissiva tra le legislazioni estere che regolano la stessa materia» (sentenza n. 221 del 2019).
8.– L’obiettivo auspicato dal Tribunale di Venezia, quanto al riconoscimento del diritto ad essere genitori di entrambe le donne unite civilmente, ex lege n. 76 del 2016, non è, pertanto, come detto, raggiungibile attraverso il sindacato di costituzionalità della disposizione di segno opposto, recata dalla legge stessa e da quella del collegato d.P.R. n. 396 del 2000.
Esso è, viceversa, perseguibile per via normativa, implicando una svolta che, anche e soprattutto per i contenuti etici ed assiologici che la connotano, non è costituzionalmente imposta, ma propriamente «attiene all’area degli interventi, con cui il legislatore, quale
interprete della volontà della collettività, è chiamato a tradurre […] il bilanciamento tra valori fondamentali in conflitto, tenendo conto degli orientamenti e delle istanze che apprezzi come maggiormente radicati, nel momento dato, nella coscienza sociale» (sentenza n. 84 del 2016)”.
RINVIO ALLA CORTE COSTITUZIONALE
Impiego pubblico - Ministero degli Affari Esteri - Personale che presta servizio all’estero - Trattamento economico complessivo - Indennità di amministrazione - Esclusione ex art. 1 bis del d.l. n. 138 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 148 del 2011 - Questione di legittimità costituzionale
- Rilevanza e non manifesta infondatezza.
Ordinanza interlocutoria, Sezione lavoro, n. 27174 del 27/11/2020:
La Sezione Lavoro ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 bis del d.l. n. 138 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 148 del 2011, sollevata con riferimento agli artt. 3, 24 comma 1, 39 comma 1, 101, 102 104, 111 Cost. e 117, comma 1, Cost., in relazione all’art. 6 CEDU, nella parte in cui esclude l’indennità di amministrazione dal trattamento economico complessivo spettante al personale del Ministero degli Affari Esteri, che presta servizio all’estero, dubitando della ragionevolezza della norma e della sussistenza di adeguati motivi di interesse generale che ne giustifichino l’applicazione retroattiva, della sua interferenza con le funzioni riservate al potere giudiziario, con il principio della effettività del diritto e con la libertà ed autonomia della contrattazione collettiva nel settore pubblico.
SEZIONI UNITE DELLA CORTE DI CASSAZIONE
Condominio negli edifici – Parti comuni dell’edificio - Titolo di fonte negoziale costitutivo di un diritto di c.d. uso esclusivo – Ammissibilità – Esclusione – Fondamento.
Sentenza n. 28972 del 17/12/2020:
La pattuizione avente ad oggetto la creazione del c.d. “diritto reale di uso esclusivo” su una porzione di cortile condominiale, costituente come tale parte comune dell’edificio, mirando alla creazione di una figura atipica di diritto reale limitato, tale da incidere, privandolo di concreto contenuto, sul nucleo essenziale del diritto dei condomini di uso paritario della cosa comune, sancito dall’art. 1102 c.c., è preclusa dal principio, insito nel
sistema codicistico, del numerus clausus dei diritti reali e della tipicità di essi.
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Esecuzione forzata - Decreto di trasferimento - Ordine di cancellazione dei gravami - Esecuzione a cura del Conservatore - Indipendenza dal decorso dei termini di proponibilità delle opposizioni ex art. 617 c.p.c.
Sentenza n. 28387 del 14/12/2020:
Nel procedimento di espropriazione e vendita forzata immobiliare, il decreto di trasferimento del bene, recante l’ordine di cancellazione dei gravami sul medesimo (tra cui i pignoramenti e le ipoteche), determina il trasferimento del diritto oggetto della procedura espropriativa libero da quei pesi e quindi la contestuale estinzione dei medesimi vincoli, dei quali il Conservatore dei registri immobiliari (oggi Ufficio provinciale del territorio – Servizio di pubblicità immobiliare, istituito presso l’Agenzia delle Entrate) è tenuto ad eseguire la cancellazione immediatamente, in ogni caso indipendentemente dal decorso del termine di proponibilità delle opposizioni esecutive a norma dell’art. 617 c.p.c.
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Giurisdizione civile – Straniero - Art. 8, n. 1, del reg. UE n. 1215/20126 - Connessione per cumulo soggettivo - Applicabilità – Condizioni.
Ordinanza n. 24110 del 30/10/2020:
In tema di giurisdizione, l'art. 8, n. 1, del regolamento UE n. 1215/2012 (già art. 6, n. 1, del regolamento comunitario n. 44/2001) va interpretato restrittivamente, integrando una regola speciale, per cui non può essere esteso oltre le ipotesi previste. Ne consegue che una persona domiciliata in uno Stato membro non può essere evocata in giudizio in altro Stato membro, ove è domiciliato uno degli altri convenuti, qualora le domande abbiano oggetto e titolo diversi, siano tra loro compatibili, e non una subordinata all'altra, e non sussista il rischio di decisioni incompatibili, ma solo la possibilità di una divergenza nella loro soluzione o la potenziale idoneità dell'accoglimento di una di esse a riflettersi sull'entità dell'interesse sotteso all'altra. (Nella specie la S.C. ha affermato la giurisdizione italiana in una controversia di risarcimento danni promossa nei confronti di alcuni soggetti per condotta truffaldina ed a carico di altro soggetto per omessa vigilanza prescritta dalla normativa antiriciclaggio in ragione dell'unitaria prospettazione – e conseguente accertamento – del fatto generatore della responsabilità, per tutti i convenuti di natura extracontrattuale).
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Lavoro (rapporto di) - Direttore generale di aziende sanitarie - Regime in materia di incompatibilità e cumulo di incarichi di cui all’art. 53 d.lgs. n. 165/2001 – Applicabilità.
Sentenza n. 25369 del 11/11/2020:
Al direttore generale di un ente del SSN (nella specie, di una AUSL) si applica la disciplina generale in materia di incompatibilità e cumulo di incarichi prevista dall’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001 (nonché, ratione temporis, dal d.lgs n. 39 del 2013 dettata per i titolari di incarichi dirigenziali), dovendo essere letto in questo senso il comma 10 dell’art. 3- bis del d.lgs n. 502 del 1992, con la precisazione che ai suddetti fini non ha alcun rilievo il fatto che il rapporto del direttore generale di un ente del SSN – peraltro dal legislatore qualificato “esclusivo” – sia di natura autonoma e sia regolato da un contratto di diritto privato, perché quel che conta è lo svolgimento di funzioni in qualità di “agente dell’Amministrazione pubblica”.
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Lavoro – Medici specializzandi – Mancata o tardiva attuazione di direttive comunitarie – Risarcimento del danno – Spettanza – Rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia.
Sentenza n. 23901 del 29/10/2020:
Se l'art. 189, terzo comma, del Trattato sull'Unione Europea e gli artt. 13 e 16 della Direttiva 82/76/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982, che modifica la direttiva 75/362/CEE e la direttiva 75/363/CEE, ostino ad un'interpretazione secondo cui il diritto alla remunerazione adeguata previsto dall'art. 13 della Direttiva 82/76/CEE a favore dei sanitari che svolgano l'attività di formazione, sia a tempo pieno che a tempo ridotto, e sempre che sussistano tutti gli altri requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza europea, spetta anche ai medici che si siano iscritti ad una scuola di specializzazione in anni precedenti l'anno 1982, e che siano in corso all'1 gennaio 1983. Se il diritto al risarcimento del danno per il ritardo nel recepimento della Direttiva suindicata da parte dello Stato italiano compete, di conseguenza, anche a detti sanitari, limitatamente alla frazione di risarcimento successiva al 1° gennaio 1983.
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Procedimento civile – Notificazione sentenza di primo grado ad una Pubblica Amministrazione – Notificazione presso l’ente senza riferimento al nominativo dell’avvocato – Inidoneità alla decorrenza del termine breve per impugnare.
Sentenza n. 20866 del 30/09/2020:
A garanzia del diritto di difesa della parte destinataria della notifica in ragione della competenza tecnica del destinatario nella valutazione della opportunità della condotta processuale più conveniente da porre in essere ed in relazione agli effetti decadenziali derivanti dall’inosservanza del termine breve di impugnazione, la notifica della sentenza finalizzata alla decorrenza di quest’ultimo, ove la legge non ne fissi la decorrenza diversamente o solo dalla comunicazione a cura della cancelleria, deve essere in modo univoco rivolta a tale fine acceleratorio e percepibile come tale dal destinatario, sicchè essa va eseguita nei confronti del procuratore della parte o della parte presso il suo procuratore, nel domicilio eletto o nella residenza dichiarata; ne consegue che la notifica alla parte, senza espressa menzione - nella relata di notificazione – del suo procuratore quale destinatario anche solo presso il quale quella è eseguita, non è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione, neppure se eseguita in luogo che sia al contempo sede di una pubblica amministrazione, sede della sua avvocatura interna e domicilio eletto per il giudizio, non potendo surrogarsi l’omessa indicazione della direzione della notifica al difensore con la circostanza che il suo nominativo risulti dall’epigrafe della sentenza notificata, per il carattere neutro o non significativo di tale sola circostanza.
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Rapporti internazionali - Immunità dalla giurisdizione civile degli Stati esteri – Applicabilità ai soli atti compiuti "iure imperii” – Mere attività di ordine genericamente statuale delegate a società private – Inapplicabilità
- Fattispecie.
Sentenza n. 28180 del 10/12/2020:
Le Sezioni Unite, facendo applicazione della giurisprudenza della Corte di giustizia della UE e della Corte costituzionale, hanno affermato che il principio di diritto internazionale consuetudinario sull’immunità giurisdizionale degli Stati si estende ai soli atti compiuti dagli Stati iure imperii, secondo l’accezione ristretta propria di questo termine, che allude esclusivamente agli atti di governo, precisando che tale qualificazione non può essere riconosciuta in presenza di mere attività di ordine genericamente statuale, come tali rimesse alla responsabilità dello Stato seppur svolte, tramite designazione, da società private, dal momento che la nozione di immunità rileva solo quando la controversia riguardi gli atti involgenti le prerogative sovrane. (Nella fattispecie è stata esclusa l’immunità giurisdizionale di RINA, Registro Italiano Navale, s.p.a., quale ente di certificazione della sicurezza per conto dello Stato di Panama, rispetto all’azione civile di responsabilità intentata dai parenti
delle vittime del disastro della nave Al Salam Boccaccio 98 verificatosi nel Mar Rosso, la notte fra il 2 e il 3 febbraio 2006, con la morte di 1097 persone).
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Riscossione delle imposte - Cartella esattoriale notificata al socio senza previa escussione della società - Impugnazione - Eccezione di violazione del "beneficium excussionis" - Ammissibilità - Oneri probatori gravanti sulle parti.
Sentenza, n. 28709 del 16/12/2020:
In tema di riscossione ed esecuzione a mezzo ruolo di tributi il cui presupposto impositivo sia stato realizzato dalla società e la cui debenza risulti da un avviso di accertamento notificato alla società e da questa non impugnato, il socio può impugnare la cartella notificatagli eccependo (tra l'altro) la violazione del beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale. In tal caso, se si tratta di società semplice (o irregolare) incombe sul socio l'onere di provare che il creditore possa soddisfarsi in tutto o in parte sul patrimonio sociale; se si tratta, invece, di società in nome collettivo, in accomandita semplice o per azioni, è l'amministrazione creditrice a dover provare l'insufficienza totale o parziale del patrimonio sociale (a meno che non risulti "aliunde" dimostrata in modo certo l'insufficienza del patrimonio sociale per la realizzazione anche parziale del credito, come, ad esempio, in caso in cui la società sia cancellata). Ne consegue che, se l'amministrazione prova la totale incapienza patrimoniale, il ricorso andrà respinto; se, invece, il coobbligato beneficiato prova la sufficienza del patrimonio, il ricorso andrà accolto. Se la prova della capienza è parziale, il ricorso sarà accolto negli stessi limiti. Se nessuna prova si riesce a dare, l'applicazione della regola suppletiva posta dall'art. 2697 c.c. comporterà che il ricorso sarà accolto o respinto, a seconda che l'onere della prova gravi sul creditore, oppure sul coobbligato sussidiario.
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Tributi – Area già edificabile e poi assoggettata a vincolo di inedificabilità assoluta – Assoggettamento ad Ici - Esclusione.
Sentenza n. 23902 del 29/10/2020:
Un’area, prima edificabile e poi assoggettata ad un vincolo di inedificabilità assoluta, non è da considerare edificabile ai fini ICI ove inserita in un programma attributivo di un diritto edificatorio compensativo, dal momento che quest’ultimo non ha natura reale, non inerisce al terreno, non costituisce una sua qualità intrinseca ed è trasferibile separatamente da esso.
RIMESSIONI ALL’ESAME DEL PRIMO PRESIDENTE PER L’ASSEGNAZIONI ALLE SEZIONI UNITE
Espropriazione per pubblica utilità - Acquisizione sanante – Disciplina ex art. 00 xxx x.X.X. x. 000 del 2001 - Occupazione senza titolo – Importi dovuti al proprietario - Natura indennitaria o risarcitoria.
Ordinanza interlocutoria, Sezione prima civile, n. 29625 del 24/12/2020: Si sollecita un ripensamento in ordine al principio enunciato nella sentenza n. 15283 del 25/07/2016 ove, in tema di acquisizione sanante ex art. 00 xxx x.X.X. x. 000 del 2001, è stata attribuita natura indennitaria, e non risarcitoria, anche agli importi dovuti al proprietario del bene per il periodo di occupazione senza titolo, evidenziando come il tenore letterale della norma e il complessivo sistema del risarcimento del danno in materia di espropriazione depongano in senso contrario.
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Famiglia - Divorzio – Assegno di mantenimento – Famiglia di fatto instaurata dal beneficiario – Perdita del diritto – Effetto automatico.
Ordinanza interlocutoria, Sezione prima civile, n. 28995 del 17/12/2020: Se l’instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorché di fatto, faccia venire meno in maniera automatica il diritto all’assegno divorzile a carico dell’altro coniuge, ovvero al contrario se ne possa affermare la perduranza, valorizzando il contributo dato dall’avente diritto al patrimonio della famiglia e dell’altro coniuge, nel diverso contesto sociale di riferimento.
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Lavoro (rapporto di) - Impiego pubblico - Ufficio stampa ex l. n. 150 del 2000 - Personale iscritto all’albo dei giornalisti - Contributi previdenziali
- Versamento - Ente previdenziale destinatario - INPS o INPGI. Ordinanza interlocutoria, Sezione lavoro, n. 27173 del 27/11/2020: Individuazione dell’ente previdenziale (nella specie INPS o INPGI) destinatario del versamento dei contributi per i dipendenti della pubblica amministrazione, iscritti all’albo dei giornalisti, addetti ad attività di informazione e comunicazione, anche costituite in ufficio stampa, e sul tema connesso della contrattualizzazione dei profili professionali come delineati, per tali attività, dalla l. n. 63 del 1969.
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Lavoro (rapporto di) – Rimozione del crocifisso prima dell’inizio della lezione – Lesione della libertà di coscienza.
Ordinanza interlocutoria, Sezione lavoro, n. 19618 del 18/09/2020
La legittimità o meno della rimozione del crocifisso stesso da parte del docente prima dell’inizio della lezione, da valutarsi in ragione della configurabilità, o meno, della lesione della libertà di coscienza e di religione del docente medesimo ovvero di una discriminazione indiretta determinata dalla predetta disposizione, nel quadro di un necessario giudizio di bilanciamento tra libertà di insegnamento e rispetto della coscienza civile e morale degli alunni (Fattispecie: disposizione del dirigente scolastico con la quale si sia imposto al corpo docente di rispettare il deliberato dell’assemblea degli studenti volto a garantire l’affissione del crocifisso durante le ore di lezione).
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Procedimento civile – Amministrazione di sostegno – Art. 702 bis c.p.c.
– Competenza Corte di Appello in sede di reclamo.
Ordinanza interlocutoria, Sezione sesta, n. 17833 del 26/08/2020: L’estensione della competenza della Corte d’Appello, ex art. 720 bis c.p.c. in sede di reclamo, a tutti i provvedimenti assunti dal giudice tutelare nel procedimento di amministrazione di sostegno oppure ai soli aventi natura decisoria, ferma restando la competenza del tribunale in relazione a quelli ordinatori.
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Procedimento civile – Arbitrato – Impugnazione – Decorrenza termine. Ordinanza interlocutoria, Sezione prima civile, n. 20104 del 24/09/2020: Se il termine lungo di un anno per l’impugnazione del lodo arbitrale, ai sensi dell’art. 828 c.p.c., nel testo applicabile “ratione temporis”, possa decorrere non dall’ultima sottoscrizione dell’atto, ma dalla comunicazione alle parti della sua intervenuta sottoscrizione.
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Procedimento civile – Dichiarazione di fallimento di parte costituita – Interruzione del processo ex art. 43 l.fall. – Termine per la riassunzione – Decorrenza.
Ordinanza interlocutoria, Sezione prima civile, n. 21961 del 12/10/2020: Se in caso di dichiarazione di fallimento della parte costituita, che determina l'automatica interruzione del processo ex art. 43 l. fall., il termine per la riassunzione decorra: a) sempre dalla sola relativa dichiarazione che sia stata resa dal giudice; b) dalla “conoscenza legale” dell’evento interruttivo in capo al difensore – purché si tratti della stessa persona – che assista la parte non fallita anche in altri giudizi; c) pure dal momento del deposito di una domanda di insinuazione al passivo, su iniziativa della medesima parte non fallita, ancorchè assistita da altro difensore.
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Procedimento civile – Notifica a mezzo del servizio postale di atti di imposizione fiscale – Irreperibilità relativa del destinatario.
Ordinanza interlocutoria, Sezione tributaria, n. 21714 del 08/10/2020: Se, ai fini della ritualità del procedimento notificatorio, sia richiesta ex art.
8 l. n. 890 del 1982 la sola prova della spedizione della missiva raccomandata (cd. CAD), con conseguente perfezionamento, per il destinatario, al decimo giorno successivo all’invio dell’atto, oppure se sia necessaria anche la prova della ricezione della raccomandata informativa da parte del notificato, mediante esibizione in giudizio anche dell’avviso di ricevimento relativo alla raccomandata contenente la CAD.
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Procedimento civile – Protezione internazionale – Procura alle liti – Autenticazione del difensore limitata alla sottoscrizione dell’assistito – Estensibilità alla data di rilascio.
Ordinanza interlocutoria, Sezione seconda civile, n. 28208 del 10/12/2020:
Se, in tema di protezione internazionale, pur essendo riportata la data della procura “ad litem”, la volontà certificativa del difensore, per quanto la sua autenticazione sia riferita alla sola sottoscrizione del richiedente – con espressioni del tipo “è vera la firma” o “per autentica di sottoscrizione” o altre equipollenti -, possa estendersi anche oltre quanto espressamente dichiarato e, quindi, alla data di rilascio.
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Tributi – Imposta di registro – Cessione di cubatura.
Ordinanza interlocutoria, Sezione sesta, n. 19152 del 15/09/2020 Valutazione della qualificazione giuridica del negozio di cessione di cubatura, su cui sussiste contrasto qualificatorio (teoria del diritto di superficie, della “rinunzia” abdicativa o traslativa, della servitù non aedificandi o altius non tollendi, del negozio meramente obbligatorio) che si riverbera sui diversi criteri di tassazione dell’atto (aliquota ordinaria dell’8 per cento ovvero del 3 per cento), incidendo altresì a fini fiscali l’alternativa qualificatoria tra atto immediatamente traslativo del diritto edificatorio e atto avente natura patrimoniale, con ulteriori ricadute fiscali delle sopravvenienze di carattere urbanistico successive alla cessione.
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Tributi – Richiesta di rimborso Iva di cui all’art. 30 d.P.R. n. 633 del 1972
– Decadenza ex art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972, come integrato dall’art. 10 d.lgs. n. 313 del 1997 – Estensibilità al caso di diniego dell’Ufficio per assenza del presupposto dell’inerenza.
Ordinanza interlocutoria, Sezione tributaria, n. 20842 del 30/09/2020 Se i termini di decadenza di cui all’art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972, come integrato dall’art. 10 d.lgs. n. 313 del 1997, operanti con riguardo all’avviso di accertamento conseguente a verifica fiscale, trovino applicazione anche nel caso in cui l’Amministrazione finanziaria si opponga all’erogazione del rimborso di credito Iva di cui all’art. 30 d.P.R.
n. 633 del 1972 in ragione della non inerenza delle operazioni sottese alla maturazione del credito in contestazione, non riferibili ad attività lecite e di natura imprenditoriale, costituenti i presupposti idonei a giustificare l’erogazione.
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Straniero – Protezione umanitaria – Valutazione comparativa tra integrazione sociale raggiunta in Italia e situazione nel Paese di origine – Effettivo radicamento nel territorio italiano - Rilevanza.
Ordinanza interlocutoria, Sezione sesta, n. 28316 del 11/12/2020
Se ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, assuma rilevanza l’accertato effettivo “radicamento” dello straniero del territorio italiano, fondato su precisi indici di stabilità lavorativa e relazionale, la cui modificazione – a causa del rimpatrio – possa determinare una situazione di vulnerabilità dovuta alla compromissione del diritto alla vita privata o a quella familiare ex art. 8 della CEDU.
CORTE DI CASSAZIONE
DIRITTO SOSTANZIALE
Condominio – Assemblea dei condomini - Avviso di convocazione - Natura di atto recettizio - Conseguenze - Verifica della tempestività dell'avviso - Condizioni - Riferimento alla data fissata per l'adunanza in prima convocazione – Necessità.
Ordinanza, Sezione seconda, n. 24041 del 30/10/2020:
Ogni condomino ha il diritto di intervenire all'assemblea e deve, quindi, essere messo in condizione di poterlo fare, con la conseguente necessità che l'avviso di convocazione, previsto dall'art. 66, comma 3, disp. att. c.c. nel testo vigente "ratione temporis", quale atto unilaterale recettizio, sia,
non solo, inviato, ma anche ricevuto nel termine ivi stabilito di almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza, avendo riguardo alla riunione dell'assemblea in prima convocazione.
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Condominio - Cortile - Presunzione di condominialità - Fondamento - Superamento - Limiti.
Ordinanza, Sezione seconda, n. 23316 del 23/10/2020:
In materia di condominio, il cortile, salvo titolo contrario, ricade nella presunzione di condominialità ai sensi dell'art. 1117 c.c., essendo destinato prevalentemente a dare aria e luce allo stabile comune, senza che la presunzione possa essere vinta dalla circostanza che ad esso si acceda solo dalla proprietà esclusiva di un condomino, in quanto l'utilità particolare che deriva da tale fatto non incide sulla destinazione tipica del bene e sullo specifico nesso di accessorietà del cortile rispetto all'edificio condominiale.
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Condominio - Servitù costituita per la fruizione di un servizio condominiale - Delibera di modifica del servizio - Maggioranza ex art. 1136 c.c. - Ammissibilità - Ragioni - Limiti derivanti dalla disciplina delle innovazioni vietate - Accertamento del giudice di merito -Sussistenza.
Ordinanza, Sezione seconda, n. 23741 del 28/10/2020:
I condomini, seppur titolari di un fondo configurato come dominante nell'ambito di una servitù costituita per la fruizione di un servizio condominiale, possono decidere di modificare il servizio (nella specie, spostando l'ubicazione dell'autoclave, dell'elettropompa e della cisterna della riserva dell'impianto idrico) con le maggioranze richieste dall'art. 1136 c.c., non costituendo oggetto della delibera la rinunzia della servitù, la cui estinzione consegue eventualmente ad essa, piuttosto, quale effetto legale tipico della nuova situazione di fatto venutasi a creare tra i fondi per il venir meno dei requisiti oggettivi che caratterizzano la servitù, salvo che la trasformazione del servizio non richieda l'unanimità per altre ragioni, derivanti dalle regole che disciplinano l'estrinsecazione della volontà condominiale in materia di innovazioni vietate, determinando, in base ad apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito, una sensibile menomazione dell'utilità ritraibile dalla parte comune (art. 1120, comma 2, c.c., nella formulazione "ratione temporis" applicabile, antecedente alle modifiche apportate dalla l. n. 220 del 2012).
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Condominio - Alterazione del decoro architettonico - Effetti - Pregiudizio economico - Configurabilità.
Sentenza, Sezione seconda, n. 25790 del 13/11/2020:
In tema di condominio negli edifici, ove sia accertata una alterazione della fisionomia architettonica dell'edificio condominiale (nella specie, per effetto della realizzazione di una canna fumaria apposta sulla facciata), il pregiudizio economico risulta conseguenza normalmente insita nella menomazione del decoro architettonico, che, costituendo una qualità del fabbricato, è tutelata, in quanto di per sé meritevole di salvaguardia, dalle norme che ne vietano l'alterazione.
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Contratti - Clausola contenente il richiamo alla disciplina fissata in diverso documento - Necessità di doppia approvazione ex art. 1341 c.c. - Esclusione.
Ordinanza, Sezione sesta-seconda, n. 23194 del 23/10/2020:
Quando i contraenti fanno riferimento, con una clausola, alla disciplina fissata in un distinto documento al fine dell'integrazione della regolamentazione negoziale, le previsioni di quella disciplina si intendono conosciute e approvate "per relationem", assumendo pertanto il valore di clausole concordate senza necessità di una specifica approvazione per iscritto ai sensi dell'art. 1341 c.c.
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Contratti bancari – Rapporto di conto corrente – Determinazione del saldo
– Criteri.
Sentenza, Sezione prima, n. 23852 del 29/10/2020:
Nei rapporti bancari di conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e si riscontri la mancanza di una parte degli estratti conto, il primo dei quali rechi un saldo iniziale a debito del cliente, la proposizione di contrapposte domande da parte della banca e del correntista implica che ciascuna delle parti sia onerata della prova della propria pretesa. Ne deriva che, in assenza di elementi di prova che consentano di accertare il saldo nel periodo non documentato, ed in mancanza di allegazioni delle parti che permettano di ritenere pacifica l'esistenza, in quell'arco di tempo, di un credito o di un debito di un certo importo, deve procedersi alla determinazione del rapporto di dare e avere, con riguardo al periodo successivo, documentato dagli estratti conto, procedendosi all'azzeramento del saldo iniziale del primo di essi.
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Contratti di borsa - Contratti per la gestione di portafogli - Obblighi comportamentali dell'intermediario - Contenuto - Preventiva indicazione
del grado di rischio di ciascuna linea di gestione patrimoniale (cd. "benchmark") - Sussistenza - Violazione - Conseguenze.
Ordinanza, Sezione prima, n. 23568 del 27/10/2020:
Nei contratti aventi ad oggetto la gestione di portafogli di valori mobiliari, il "benchmark", cioè la linea d'investimento prescelta dal cliente, di cui all'art. 42 del Regolamento Consob n. 11522 del 1998, importa la costituzione di obblighi di condotta da parte del gestore, rappresentando un parametro di riferimento coerente con i rischi della gestione, al quale devono essere commisurati i risultati di questa; pertanto il "benchmark" prescelto, se anche non impone al gestore di acquistare titoli nelle proporzioni indicate, costituisce un modo per valutare la razionalità e l'adeguatezza dell'attività dell'intermediario, derivandone che, ove la gestione sia risultata in contrasto con il predetto parametro e, quindi, con i rischi contrattualmente assunti dall'investitore, l'intermediario risponde delle perdite che il cliente abbia subìto in conseguenza.
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Contratto - Collegamento negoziale tra negozi a forma vincolata e a forma libera - Forma scritta anche per i negozi a forma libera - Necessità.
Sentenza, Sezione seconda, n. 26693 del 24/11/2020:
In caso di collegamento negoziale tra un negozio per il quale sia richiesta la forma scritta "ad substantiam" (nella specie, una compravendita immobiliare) ed uno a forma libera (nella specie, un contratto di appalto), è necessario che anche il secondo negozio rivesta la forma prescritta per la validità del primo; sebbene non occorra che il requisito della forma scritta sia assicurato in un unico contesto, ben potendo la volontà negoziale esprimersi in diversi documenti o negozi, è, comunque, necessario che tutte le obbligazioni che formano il sinallagma siano documentate, appunto, per iscritto.
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Contratto preliminare di vendita immobiliare - Elementi essenziali - Oggetto - Determinabilità mediante ricorso ad elementi esterni - Sufficienza - Limiti.
Ordinanza, Sezione seconda, n. 26351 del 19/11/2020:
In tema di preliminare di compravendita immobiliare, la possibilità di determinare l'oggetto del contratto mediante il rinvio ad elementi esterni individuabili "aliunde", idonei a consentire in modo inequivoco l'identificazione del bene oggetto della futura vendita, trova un limite qualora questo sia individuato per "relationem" in un atto destinato a formare parte integrante dell'accordo negoziale, poiché in tal caso la volontà delle parti limita la possibilità di avvalersi di elementi esterni
diversi dall'atto specificamente richiamato in contratto e destinato a formarne parte integrante (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto non determinato, né altrimenti determinabile, il bene promesso in vendita, giacché identificato dalle parti mediante il rinvio, contenuto nel preliminare, ad una planimetria allegata al contratto, non prodotta, però, in giudizio).
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Contratto preliminare - Art. 1337 c.c. - Applicabilità – Esclusione. Ordinanza, Sezione sesta-terza, n. 20989 del 2/10/2020:
Il contratto preliminare, avendo superato lo stadio precontrattuale, costituisce un accordo perfettamente compiuto, benché proteso alla stipulazione di un ulteriore contratto, quello definitivo, con la conseguenza che allo stesso preliminare non è applicabile l'art. 1337 c.c. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto esente da critiche la sentenza che non aveva limitato al mero interesse negativo il danno risarcibile in favore del promittente locatore, ma aveva impiegato quale parametro di riferimento l'utilità perduta dal medesimo in seguito alla mancata conclusione del contratto definitivo, individuata nel canone di locazione che sarebbe stato corrisposto per un periodo di sei mesi, lasso di tempo considerato utile per il reperimento di un nuovo conduttore sul mercato).
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Contratto - Sottoscrizione di una dichiarazione negoziale con nominativo altrui - Assunzione in proprio della paternità della stessa – Esclusione.
Ordinanza, Sezione sesta-terza, n. 27008 del 26/11/2020:
Il soggetto che firmi una dichiarazione negoziale con un nominativo altrui, lasciando apparire quest'ultimo come autore della medesima, non assume in proprio la paternità della stessa (sia pure nella veste di "falsus procurator" di colui al quale la sottoscrizione si riferisce), con la conseguenza che, non ricorrendo i presupposti per la ratifica ex art. 1399 c.c., il contratto deve ritenersi nullo per difetto del consenso (Nella specie, la S.C., con riferimento a un contratto di leasing finanziario sottoscritto da un terzo mediante l'apposizione del nominativo del legale rappresentante della società utilizzatrice, ha escluso che la successiva attività di quest'ultima, consistente nella presa in consegna dell'autovettura, nel pagamento dei canoni e nella sua riconsegna, potesse integrare una ratifica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1399 c.c.).
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Diritti della personalità – Atti discriminatori in ambienti di lavoro – Legittimazione associazione esponenziale degli interessi lesi.
Ordinanza, Sezione prima civile, n. 28646 del 15/12/2020:
In tema di condotte discriminatorie in ambiente di lavoro, ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 216 del 2003, le associazioni esponenziali degli interessi lesi possono agire per il risarcimento del danno nei confronti dell’autore di dichiarazioni lesive del principio di non discriminazione, ancorchè esse siano state rese al di fuori dell’ambito di una procedura di selezione di lavoratori” (Nella specie la S.C. ha respinto il ricorso proposto da un avvocato, condannato al risarcimento del danno in favore di una associazione per i diritti L.G.B.T.I., a causa delle sue dichiarazioni discriminatorie nei confronti degli avvocati aventi un determinato orientamento sessuale).
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Donazione modale - Risoluzione per inadempimento dell'onere - Clausola risolutiva espressa - Inapplicabilità.
Ordinanza, Sezione seconda, n. 28993 del 17/12/2020:
In tema di donazione modale, la risoluzione per inadempimento dell'onere non può avvenire "ipso iure", senza valutazione di gravità dell'inadempimento, in forza di clausola risolutiva espressa, istituto che, essendo proprio dei contratti sinallagmatici, non può estendersi al negozio a titolo gratuito, cui pure acceda un "modus".
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Famiglia - Separazione personale dei coniugi - Casa familiare - Assegnazione parziale al coniuge non collocatario dei figli - Condizioni. Ordinanza, Sezione sesta-prima, n. 22266 del 15/10/2020:
Nel giudizio di separazione personale dei coniugi, l'assegnazione di una porzione della casa familiare al genitore non collocatario dei figli può disporsi solo nel caso in cui l'unità abitativa sia del tutto autonoma e distinta da quella destinata ad abitazione della famiglia o sia comunque agevolmente divisibile.
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Lavoro (contratto di) - Clausola penale accessoria - Legittimità. Ordinanza, Sezione lavoro, n. 27422 del 1/12/2020:
Nei contratti di lavoro può essere inserita una clausola penale accessoria purché sorretta dall'accordo delle parti, non rientrando la liquidazione anticipata del danno da inadempimento del lavoratore tra i poteri unilaterali di conformazione della prestazione di lavoro rimessi alla parte datoriale (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso di poter configurare una clausola penale nell'unilaterale forfettizzazione del danno compiuta dal datore di lavoro in una circolare).
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Lavoro (rapporto di) - Periodo di assenza dal lavoro per malattia - Computo nell’anzianità di servizio - Condizioni - Retribuibilità del periodo di malattia - Necessità – Esclusione.
Ordinanza, Sezione lavoro, n. 23383 del 23/10/2020:
Il periodo di assenza dal lavoro per malattia (ovvero per infortunio, gravidanza o puerperio) va computato nell'anzianità di servizio ai sensi dell'art. 2110, ultimo comma, c.c., non essendo richiesta, a tal fine, la retribuibilità del medesimo periodo, come emerge dal comma 1 del predetto articolo, secondo cui, in costanza degli eventi protetti dalla norma, al lavoratore è dovuta la retribuzione (o un'indennità) soltanto in assenza di forme equivalenti di previdenza o di assistenza stabilite dalla legge o dalle norme corporative.
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Lavoro (rapporto di) - Incarico dirigenziale - Revoca anticipata per ragioni organizzative - Rotazione degli incarichi – Irrilevanza.
Ordinanza, Sezione lavoro, n. 21482 del 6/10/2020:
In materia di incarichi dirigenziali conferiti da enti locali, la revoca anticipata giustificata da ragioni organizzative, prevista dalla contrattazione collettiva, deve essere adottata con un atto formale e richiede una motivazione esplicita, fondata su ragioni attinenti al settore cui è preposto il dirigente; di conseguenza, è illegittima la revoca disposta per una mera rotazione di incarichi (peraltro, nella specie, consistente in uno scambio di posizioni limitato ad alcuni settori dell'organigramma dell'ente comunale, a seguito di nuovo mandato elettorale), quale causa invocabile in sede di affidamento di un determinato incarico ma che non integra la riorganizzazione richiesta dalla disposizione pattizia per la revoca.
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Locazione - Novazione – Presupposti - Modificazioni accessorie – Irrilevanza.
Sentenza, Sezione terza, n. 22126 del 13/10/2020:
In tema di locazione, non è sufficiente ad integrare novazione del contratto la variazione della misura del canone o del termine di scadenza, trattandosi di modificazioni accessorie, essendo invece necessario, oltre al mutamento dell'oggetto o del titolo della prestazione, che ricorrano gli elementi dell'"animus" e della "causa novandi" (Nella fattispecie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto novato il rapporto locativo sebbene le parti avessero pattuito modifiche soltanto accessorie, come la previsione della risoluzione in caso di ritardato pagamento, il
prolungamento della durata del rapporto e la misura dell'aggiornamento del canone).
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Locazione - Eccezione di compensazione del conduttore concernente il deposito cauzionale - Clausola contrattuale di rinuncia - Contrasto con i principi normativi relativi al contratto di locazione – Esclusione.
Ordinanza, Sezione sesta-terza, n. 20975 del 1/10/2020:
In tema di locazione di immobili urbani, la clausola contrattuale di rinuncia del conduttore all'eccezione di compensazione in riferimento al deposito cauzionale, come forma di estinzione del credito del locatore, non si pone in contrasto con i principi normativi attinenti al tipo di contratto, ma li potenzia e specifica, poiché persegue lo scopo di impedire un utilizzo di tale deposito non conforme alla sua funzione di garanzia delle condizioni in cui viene restituito l'immobile al momento del rilascio.
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Locazione - Recesso per gravi motivi ex artt. 4, comma 2, e 27, comma 8,
l. n. 392 del 1978 - Efficacia - Mancata contestazione del locatore - Rilevanza – Esclusione.
Ordinanza, Sezione terza, n. 24266 del 3/11/2020:
In materia di locazioni di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione, il recesso del conduttore per gravi motivi ex art. 4, comma 2, l. n. 392 del 1978 (disposizione di identico tenore letterale rispetto a quella del successivo art. 27, comma 8, in materia di immobili destinati ad uso diverso da quello abitativo), attesa la sua natura di atto unilaterale recettizio, produce effetto - ex art. 1334 c.c. - per il solo fatto che la relativa dichiarazione pervenga al domicilio del locatore, non occorrendo anche la mancata contestazione, da parte di quest'ultimo, circa l'esistenza o rilevanza dei motivi invocati dal conduttore; ne consegue che l'eventuale contestazione del locatore in ordine a tali motivi introduce non un'azione costitutiva, volta a dichiarare il recedente sciolto dal contratto, ma una di accertamento, il cui scopo è stabilire se i "giusti motivi" sussistessero al momento del detto recesso.
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Mediazione – Compenso del mediatore anche in caso di recesso da parte del preponente – Vessatorietà - Condizioni.
Sentenza, Sezione seconda civile, n. 19565 del 08/09/2020:
La clausola che attribuisca al mediatore il diritto alla provvigione anche in caso di recesso del venditore può presumersi vessatoria quando il compenso non trovi giustificazione nella prestazione svolta dal mediatore, essendo compito del giudice di merito valutare se una qualche attività sia
stata posta in essere dal medesimo attraverso condotte propedeutiche e necessarie per la ricerca di soggetti interessati all’acquisto del bene. Si presume vessatoria la clausola che consenta al professionista di trattenere una somma di denaro versata dal consumatore, se quest’ultimo non conclude il contratto o recede dallo stesso, senza prevedere il diritto del consumatore di esigere dal primo il doppio della somma corrisposta ove sia egli a non concludere il contratto oppure a recedere.
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Obbligazioni in genere – Nascenti dalla legge – Ripetizione di indebito - Decorrenza degli interessi - Buona fede dell’“accipiens” - Nozione soggettiva - Inapplicabilità dell'art. 1147, comma 2, c.c. - Onere della prova della mala fede - A carico del “solvens” - Sussistenza.
Ordinanza, Sezione prima, n. 23448 del 26/10/2020:
In materia di indebito oggettivo, la buona fede dell'"accipiens", rilevante ai fini della decorrenza degli interessi dal giorno della domanda, va intesa in senso soggettivo, quale ignoranza dell'effettiva situazione giuridica, derivante da un errore di fatto o di diritto, anche dipendente da colpa grave, non trovando applicazione l'art. 1147, comma 2, c.c., relativo alla buona fede nel possesso, sicché, essendo essa presunta per principio generale, grava sul "solvens", che intenda conseguire gli interessi dal giorno del pagamento, l'onere di dimostrare la malafede dell'"accipiens" all'atto della ricezione della somma non dovuta, quale consapevolezza della insussistenza di un suo diritto a conseguirla.
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Obbligazioni - Remissione del debito - Caratteristiche - Crediti di società commerciale estinta non evidenziati nel bilancio finale di liquidazione - Inequivoca volontà abdicativa - Omessa indicazione dei crediti - Sufficienza – Esclusione.
Ordinanza, Sezione terza, n. 28439 del 14/12/2020:
La remissione del debito, quale causa di estinzione delle obbligazioni, esige che la volontà abdicativa del creditore sia espressa in modo inequivoco e un comportamento tacito, pertanto, può ritenersi indice della volontà del creditore di rinunciare al proprio credito solo se è privo di alcun'altra giustificazione razionale; ne consegue che i crediti di una società commerciale estinta non possono ritenersi rinunciati per il solo fatto che non siano stati evidenziati nel bilancio finale di liquidazione, a meno che tale omissione non sia accompagnata da ulteriori circostanze tali da non consentire dubbi sul fatto che l'omessa appostazione in bilancio possa fondarsi su altra causa, diversa dalla volontà della società di rinunciare al credito (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto
esente da critiche la sentenza che aveva escluso che la mera omissione dell'indicazione d'un credito nel bilancio finale di liquidazione potesse ritenersi indice certo della volontà di rinunciarvi).
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Patto commissorio - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie. Sentenza, Sezione seconda, n. 23553 del 27/10/2020:
Il patto commissorio è ravvisabile rispetto a più negozi tra loro collegati, qualora l'assetto di interessi complessivo sia tale da far ritenere che il trasferimento di un bene sia effettivamente volto, più che alla funzione di scambio, ad uno scopo di garanzia a prescindere, sia dalla natura meramente obbligatoria o traslativa o reale del contratto, sia dal momento temporale in cui l'effetto traslativo è destinato a verificarsi, nonché dagli strumenti negoziali destinati alla sua attuazione e, persino, dalla identità dei soggetti che abbiano stipulato i negozi collegati, complessi o misti, sempre che tra le diverse pattuizioni sia ravvisabile un rapporto di interdipendenza e le stesse risultino funzionalmente preordinate allo scopo finale di garanzia (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ravvisato nei tre contratti - di compravendita, retrovendita e locazione - stipulati tra le parti ed aventi per oggetto tre complessi immobiliari turistici, un'unica operazione commerciale diretta a far conseguire alla parte ricorrente la proprietà dei cespiti ad un prezzo significativamente inferiore al loro valore).
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Previdenza - Personale di volo - Regime contributivo - Legislazione nazionale applicabile - Individuazione - Criterio di collegamento di cui all’art. 14, punto 2, lett. a) ii del Regolamento CEE n. 1408/71 - Interpretazione - Pregiudiziale comunitaria.
Ordinanza interlocutoria, Sezione lavoro, n. 29236 del 21/12/2020
In ordine alla possibilità di interpretare, ai fini dell’individuazione della normativa nazionale applicabile in tema di obblighi contributivi e assicurativi nel settore dell’aviazione e del personale di volo, la nozione di “persona occupata prevalentemente nel territorio dello Stato membro nel quale risiede”, di cui all’art. 14, punto 2, lett. a) ii del Regolamento CEE n. 1408/71, in modo analogo all’interpretazione già espressa dalla Corte di Giustizia UE in ordine alla definizione di “luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività”, di cui all’art. 19, punto 2, lett. a) del Regolamento CE n. 44/2001.
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Previdenza - Rendita per infortunio sul lavoro in favore dei congiunti superstiti - Distinzione fra risarcimento del danno ed indennizzo INAIL.
Ordinanza, Sezione terza, n. 24474 del 4/11/2020:
In materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, l'indennizzo INAIL non copre l'intero danno biologico - diversamente dal risarcimento, che presuppone la commissione di un illecito contrattuale od aquiliano - e, quindi, non può essere liquidato, ai fini di tale assicurazione, con gli stessi criteri valevoli in ambito civilistico, in considerazione della sua natura assistenziale e nonostante la menomazione dell'integrità psico-fisica, alla quale fa riferimento l'art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000, sia la medesima, dovendo siffatta menomazione, per assumere rilievo in ambito previdenziale, essere valutabile secondo le tabelle di cui al d.m. 12 luglio 2000 del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale. Pertanto, va escluso a carico dell'INAIL l'indennizzo per il danno da "perdita del diritto alla vita", atteso che, venendo in questione un bene, quale la vita, diverso dalla salute, non ricorre la nozione di danno biologico recepita dal citato art. 13. Tuttavia per il ristoro del danno biologico cd. differenziale, vale a dire di quella parte del danno biologico non coperta dall'assicurazione obbligatoria, si può proporre azione risarcitoria autonoma e distinta nei confronti del datore di lavoro, ove ne ricorrano le condizioni di legge.
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Proprietà - Manufatto che presenti una riduzione della volumetria - Nuova costruzione - Esclusione - Ricostruzione - Configurabilità - Conseguenza
- Art. 873 c.c. - Inapplicabilità.
Ordinanza, Sezione seconda, n. 28612 del 15/12/2020:
Nell'ambito delle opere edilizie - anche alla luce dei criteri di cui all'art. 31, comma 1, lettera d), della legge n. 457 del 1978 (oggi art. 3 del d.P.R.
n. 380 del 2001) -, è ravvisabile una "ricostruzione", quando l'opera di modifica dell'edificio preesistente si traduce non soltanto nell'esatto ripristino della costruzione precedente, ma anche nella riduzione della volumetria rispetto alle originarie dimensioni dell'edificio; è ravvisabile, viceversa, una "nuova costruzione", quando l'opera di modifica si traduce non soltanto nella realizzazione "ex novo" di un fabbricato, ma anche in qualsiasi modificazione della volumetria dell'edificio preesistente che ne comporti un aumento della volumetria, con la conseguenza che solo all'ipotesi di "nuova costruzione" è applicabile la disciplina in tema di distanze ai sensi dell'art. 873 c.c. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha qualificato come "ricostruzione" un manufatto - nella specie una tettoia-veranda - che presentava, rispetto a quello preesistente, un decremento della superficie, tanto da determinare un aumento del distacco dal confine di 40 cm).
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Responsabilità civile - Art. 12, paragrafo 2, Direttiva 2004/80/CE - Tardiva trasposizione in Italia - Diritto al risarcimento del danno - Sussistenza - Reato di cui all’art. 609 bis c.p. - Rilevanza - Residenza della vittima nello Stato di commissione del reato - Irrilevanza - Entità dell’indennizzo ex art. 12, paragrafo 2, citato - Serietà - Necessità - Onere di agire in giudizio civile contro imputati latitanti - Esclusione - Somma ricevuta ai sensi della l. n. 122 del 2016 e successive modifiche - Detrazione da quanto percepito a titolo di risarcimento del danno - Necessità - Fondamento.
Sentenza, Sezione Terza civile, n. 26757 del 24/11/2020:
1) Alle vittime di reati intenzionali violenti commessi in Italia spetta il risarcimento del danno per tardiva trasposizione, nell’ordinamento interno, dell’art. 12, paragrafo 2, della Direttiva 2004/80/CE, che impone agli Stati Membri, con riguardo ai cittadini UE e con riferimento ai fatti verificatisi nei rispettivi territori, di riconoscere un indennizzo a tali vittime.
2) Il menzionato indennizzo compete alle vittime di ogni reato intenzionale violento commesso nel territorio di uno Stato Membro e, quindi, anche in relazione al delitto di violenza sessuale di cui all’art. 609 bis c.p. e pur se dette vittime risiedono nel territorio dello Stato Membro (cosiddette vittime non transfrontaliere) ove il crimine è avvenuto, senza che per esse sia necessario instaurare un giudizio civile di responsabilità nei confronti degli autori del fatto, qualora questi ultimi si siano resi latitanti.
3) L’indennizzo non può essere meramente simbolico, ma, se determinato in via forfettaria, deve tenere conto delle peculiarità del crimine e della sua gravità.
4) Dall’ammontare riconosciuto alle vittime in questione a titolo di risarcimento del danno per la tardiva trasposizione del citato art. 12, paragrafo 2, delle Direttiva 2004/80/CE nell’ordinamento italiano, deve essere detratta la somma loro corrisposta quale indennizzo ex l. n. 122 del 2016 e successive modifiche, trovando applicazione l’istituto della “compensatio lucri cum damno”.
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Responsabilità civile - Ricovero presso struttura sanitaria di paziente con problemi psichici - Atto autolesionistico - Dovere di sorveglianza della struttura sanitaria - Conseguente responsabilità.
Ordinanza, Sezione terza, n. 25288 del 11/11/2020:
II contratto di ricovero produce, quale effetto naturale ex art. 1374 c.c., l'obbligo della struttura sanitaria di sorvegliare il paziente in modo adeguato rispetto alle sue condizioni, al fine di prevenire che questi possa causare danni a terzi o subirne; la prova liberatoria dell'impossibilità oggettiva non imputabile offerta dal danneggiante, richiesta dall'art. 1218 c.c., va verificata sul piano della non esigibilità di un comportamento diverso da quello in concreto tenuto (In applicazione di tale principio, la
S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva fondato la responsabilità degli operatori sanitari della struttura sul mero fatto dell'autolesione provocatasi da una paziente con problemi psichici che le misure di contenzione adottate avrebbero dovuto scongiurare, senza interrogarsi su quali misure diverse, in considerazione dello stato gestazionale della paziente e dell'impossibilità di praticare trattamenti farmacologici, si sarebbero dovute esigere in concreto).
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Responsabilità civile - Strada - Barriera laterale - Assenza o inadeguatezza
- Responsabilità ex art. 2051 c.c. - Condizioni. Ordinanza, Sezione terza, n. 26527 del 20/11/2020:
In materia di responsabilità ex art. 2051 c.c., la custodia esercitata dal proprietario o gestore della strada non è limitata alla sola carreggiata, ma si estende anche agli elementi accessori o pertinenze, ivi comprese eventuali barriere laterali con funzione di contenimento e protezione della sede stradale, sicché, ove si lamenti un danno derivante dalla loro assenza (o inadeguatezza), la circostanza che alla causazione dello stesso abbia contribuito la condotta colposa dell'utente della strada non è idonea ad integrare il caso fortuito, occorrendo accertare giudizialmente la resistenza che la presenza di un'adeguata barriera avrebbe potuto opporre all'urto da parte del mezzo.
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Responsabilità patrimoniale - Trasferimento immobiliare da un genitore alla prole in attuazione degli accordi di separazione consensuale - Azione revocatoria – Ammissibilità.
Ordinanza, Sezione sesta-terza, n. 21358 del 6/10/2020:
È ammissibile l'azione revocatoria ordinaria del trasferimento di immobile, effettuato da un genitore in favore della prole in ottemperanza ai patti assunti in sede di separazione consensuale omologata, poiché esso trae origine dalla libera determinazione del coniuge e diviene "dovuto" solo in conseguenza dell'impegno assunto in costanza dell'esposizione debitoria nei confronti di un terzo creditore, sicché l'accordo separativo
costituisce esso stesso parte dell'operazione revocabile e non fonte di obbligo idoneo a giustificare l'applicazione dell'art. 2901, comma 3, c.c.
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Responsabilità patrimoniale - Configurabilità - Inerzia ascrivibile a colpa
- Necessità – Esclusione.
Ordinanza, Sezione sesta-terza, n. 26049 del 17/11/2020:
Per la proposizione dell'azione surrogatoria non si richiede che il mancato esercizio da parte del debitore di diritti ed azioni a lui spettanti debba essere ascrivibile a colpa dello stesso (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, pretendendo il requisito di colpevolezza nell'inerzia del debitore, aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione, proposta in via surrogatoria dal terzo danneggiato, della pronuncia di rigetto della domanda di garanzia avanzata dal responsabile civile nei confronti della società assicuratrice).
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Responsabilità patrimoniale - Ipoteca in favore di terzo - Applicabilità dell’art. 1461 c.c. – Esclusione.
Ordinanza, Sezione terza, n. 24698 del 5/11/2020:
La dazione di ipoteca a favore di un terzo è un negozio unilaterale, non un contratto sinallagmatico, e ad essa non si applica la disciplina prevista dall'art. 1461 c.c., il presupposto della quale è la sussistenza di un contratto a prestazioni corrispettive, vale a dire un contratto in cui ognuna delle parti assuma una obbligazione verso l'altra, e rispetto al quale ciascuna di tali obbligazioni sia, nello stesso tempo, causa e effetto dell'altra.
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Responsabilità professionale – Notaio - Omessa verifica di iscrizioni ipotecarie e pignoramenti sull’immobile compravenduto - Risarcimento del danno per equivalente - Ammissibilità – Quantificazione.
Sentenza, Sezione terza, n. 26192 del 17/11/2020:
Il notaio rogante il contratto di compravendita di un immobile che abbia omesso di effettuare le dovute visure ipotecarie è tenuto a risarcire all'acquirente del cespite, successivamente sottoposto ad esecuzione immobiliare da parte del creditore ipotecario, un danno commisurato all'effettivo nocumento sofferto dall'acquirente; questo può essere liquidato in misura pari al valore dell'immobile perduto a seguito della vendita forzata ovvero, per equivalente, all'esborso necessario per ottenere l'estinzione del processo esecutivo e la cancellazione dell'ipoteca, in tale senso lato potendosi intendere le spese di purgazione dell'immobile e,
cioè, la sua sottrazione al rischio di legale evizione nel corso della procedura espropriativa.
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Responsabilità civile - Anamnesi - Omissione di informazioni da parte del paziente - Assenza di specifiche richieste del medico - Errore diagnostico
- Concorso del fatto colposo del danneggiato – Esclusione. Ordinanza, Sezione terza, n. 26426 del 20/11/2020:
In tema di responsabilità medica, il paziente che ometta di fornire alcune notizie nel corso dell'anamnesi, senza ricevere specifiche richieste dal medico, non può ritenersi corresponsabile delle carenze informative, verificatesi in quella sede, che hanno poi determinato l'errore diagnostico, perché non rientra tra i suoi obblighi né avere specifiche cognizioni di scienza medica, né sopperire a mancanze investigative del professionista. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, accertata la responsabilità dei sanitari per omessa diagnosi della condizione di portatrice sana di talassemia in capo ad una donna in stato di gravidanza, divenuta madre di due gemelle affette da talassemia "maior", aveva affermato la concorrente responsabilità di quest'ultima e del di lei marito perché, consapevoli della condizione di portatore sano in capo a quest'ultimo, si erano rivolti ai medici per assicurarsi che non fosse tale anche lei ma, pur essendo a conoscenza di una patologia ematica, definita microcitemia, tra i collaterali della donna, non ne avevano parlato durante l'anamnesi).
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Risarcimento del danno - Danno da occupazione immobiliare abusiva - Prova per presunzioni – Ammissibilità.
Sentenza, Sezione seconda, n. 21272 del 05/10/2020:
Nel caso di occupazione illegittima di un immobile, il danno subito dal proprietario discende dalla menomazione della facoltà di godimento anche indiretta del bene e ben può essere apprezzato sul piano presuntivo. (Nella fattispecie, la S.C. ha cassato la decisione gravata che aveva rigettato la domanda risarcitoria da occupazione "sine titulo" perché non vi era prova che il bene, ove lasciato libero, sarebbe stato fruttuosamente utilizzato).
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Risarcimento del danno - Danno risarcibile - Determinazione giudiziale - Riferimento a tutte le risultanze del giudizio.
Ordinanza, Sezione terza, n. 24177 del 30/10/2020:
L'eccezione di "compensatio lucri cum damno" è un'eccezione in senso lato, vale a dire non l'adduzione di un fatto estintivo, modificativo o impeditivo del diritto azionato, ma una mera difesa in ordine all'esatta
entità globale del pregiudizio effettivamente patito dal danneggiato, ed è, come tale, rilevabile d'ufficio dal giudice il quale, per determinare l'esatta misura del danno risarcibile, può fare riferimento, per il principio dell'acquisizione della prova, a tutte le risultanze del giudizio.
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Risarcimento del danno - Danno non patrimoniale da perdita della vita - Indennizabilità "ex se" - Negazione - Contrasto con l'art. 2 CEDU – Esclusione.
Ordinanza, Sezione sesta-terza, n. 21508 del 6/10/2020:
Il danno non patrimoniale da perdita della vita non è indennizzabile "ex se", senza che con ciò possa ritenersi violato l'art. 2 CEDU sul riconoscimento del "diritto alla vita", poiché la richiamata norma, pur se di carattere generale e diretta a tutelare ogni possibile componente del bene vita, non detta specifiche prescrizioni sull'ambito ed i modi in cui tale tutela debba esplicarsi, né, in caso di decesso immediatamente conseguente a lesioni derivanti da fatto illecito, impone necessariamente l'attribuzione della tutela risarcitoria, il riconoscimento della quale in numerosi interventi normativi ha, comunque, carattere di specialità e tassatività ed è inidoneo a modificare il vigente sistema della responsabilità civile, improntato al concetto di perdita-conseguenza e non sull'evento lesivo in sé considerato.
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Sanzioni amministrative - Divieto di uso di apparecchi durante la guida - Art. 173, comma 2, d.lgs. n. 285 del 1992 – Arresto ad un incrocio – Applicabilità.
Ordinanza, Sezione seconda, n. 23331 del 23/10/2020:
Il divieto, posto dall'art. 173, comma 2, cod. strada, di fare uso di apparecchi radiotelefonici durante la marcia permane nel caso di arresto del veicolo dovuto - come nell'ipotesi di impegno di un incrocio, in attesa del passaggio delle vetture con precedenza e con obbligo di sgomberare l'area nel più breve tempo possibile - ad esigenze della circolazione, risiedendo la "ratio" di tale prescrizione nella necessità di impedire comportamenti in grado di provocare una situazione di pericolosità nella circolazione stradale, inducendo il guidatore a distrarsi ed a non consentire di avere, con certezza, il completo controllo del veicolo in movimento.
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Sanzioni amministrative - Morte dell'autore della violazione - Estinzione dell'obbligazione di pagamento anche nei confronti dell'obbligato solidale
- Configurabilità.
Ordinanza, Sezione seconda, n. 21265 del 05/10/2020:
In tema di sanzioni amministrative, la morte dell'autore della violazione determina non solo l'intrasmissibilità ai suoi eredi dell'obbligazione di pagare la somma dovuta per la sanzione, ma altresì l'estinzione dell'obbligazione a carico dell'obbligato solidale.
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Servitù di passaggio - Natura discontinua - Sussistenza - Conseguenze in tema di prescrizione - Apparenza - Necessità - Esclusione - Carattere sporadico dell'esercizio - Rilevanza – Esclusione.
Ordinanza, Sezione seconda, n. 22579 del 16/10/2020:
Essendo la servitù di passaggio, per sua natura, discontinua, ai fini della prescrizione, non assumono rilievo la visibilità delle opere nei confronti del fondo servente ed il carattere sporadico e non apparente dell'esercizio, se la situazione dei luoghi lo consente.(Nel caso di specie, è stata cassata la decisione con la quale la corte di merito aveva considerato estinta per prescrizione una servitù di passaggio sulla base della mancata visibilità sul viottolo in terra battuta di segni di calpestio e di passaggio di veicoli destinati a compattare il terreno).
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Società - Azione di responsabilità promossa dal curatore ex art. 146, comma 2, l.fall. - Quantificazione del danno - Criteri - Colpevole depauperamento del patrimonio societario e debito accumulato. Ordinanza, Sezione prima, n. 21730 del 08/10/2020:
In tema di azione di responsabilità promossa dal curatore ai sensi dell'art. 146, comma 2, l.fall., il danno può essere quantificato avendo riguardo all'accertata colpevole dispersione di elementi dell'attivo patrimoniale da parte degli amministratori, oltre che al colpevole protrarsi di un'attività produttiva implicante l'assunzione di maggiori debiti della società, a nulla rilevando che l'importo oggetto di liquidazione sulla base di tali criteri sia ridotto ad una minor somma (nella specie corrispondente alla differenza tra il passivo e l'attivo fallimentare, in ragione del limite quantitativo della pretesa fatta valere).
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Società di capitali - Amministratore- Revoca per giusta causa - Ragioni – Specifica indicazione nella delibera assembleare – Necessità.
Sentenza, Sezione prima, n. 21495 del 06/10/2020:
In tema di revoca dell'amministratore di società per azioni, le ragioni che integrano la giusta causa, ai sensi dell'art. 2383, comma 3, c.c., devono essere specificamente enunciate nella delibera assembleare che adotta tale decisione senza che sia possibile la successiva deduzione in sede giudiziaria di ragioni ulteriori (In applicazione di tale principio, la S.C. ha
confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto priva di giusta causa la revoca dell'amministratore per motivi non erano stati descritti neanche nel corso della discussione su di essa).
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Spese stragiudiziali - Distinzione da quelle legali - Possibilità di compensazione tra tali spese - Esclusione.
Ordinanza, Sezione terza, n. 24481 del 4/11/2020:
Le spese sostenute per l'assistenza stragiudiziale hanno natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale nella fase pre-contenziosa, con la conseguenza che il loro rimborso è soggetto ai normali oneri di domanda, allegazione e prova e che, anche se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, esse hanno natura intrinsecamente differente rispetto alle spese processuali vere e proprie; pertanto, gli importi riconosciuti per il ristoro delle spese stragiudiziali non possono essere compensati con le somme liquidate, a diverso titolo, per le spese giudiziali relative alle successive prestazioni di patrocinio in giudizio.
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Strade - Sdemanializzazione tacita - Configurabilità – Condizioni. Ordinanza, Sezione seconda, n. 22569 del 16/10/2020:
La sdemanializzazione di una strada può avvenire anche tacitamente, indipendentemente da un atto formale di sclassificazione o di inclusione o meno nell'elenco comunale delle strade, quale conseguenza della cessazione della destinazione del bene al passaggio pubblico, in virtù di atti o fatti, univoci ed incompatibili con la volontà di conservare quella destinazione (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto esser venuta meno la demanialità di una "mulattiera" - distante dall'agglomerato urbano e percorribile, datane la considerevole pendenza, soltanto da animali da soma - sulla base dell'impossibilità di rilevarne il tracciato, per essere ormai, da lungo tempo, interamente ricoperto da vegetazione, non manutenuto e non utilizzato a fini agricoli).
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Successione - Collazione e azione di riduzione - Differenze - Concorso tra i due istituti - Condizioni.
Sentenza, Sezione seconda, n. 28196 del 10/12/2020:
Mentre la riduzione sacrifica i donatari nei limiti di quanto occorra per reintegrare la legittima lesa ed è quindi imperniata sul rapporto fra legittima e disponibile, la collazione, nei rapporti indicati nell'art. 737 c.c., pone il bene donato, in proporzione della quota ereditaria di ciascuno, in comunione fra i coeredi che siano il coniuge o discendenti del "de cuius",
xxxxxxxxx compreso, senza alcun riguardo alla distinzione fra legittima e disponibile. Nondimeno, il rilievo che la collazione può comportare di fatto l'eliminazione di eventuali lesioni di legittima, consentendo agli eredi legittimi di conseguire nella divisione proporzioni uguali, non esclude che il legittimario possa contestualmente esercitare l'azione di riduzione verso il coerede donatario, atteso che solo l'accoglimento di tale domanda assicura al legittimario leso la reintegrazione della sua quota di riserva con l'assegnazione di beni in natura, privando i coeredi della facoltà di optare per l'imputazione del relativo valore. Al contempo, e in modo speculare, deve riconoscersi che l'azione di riduzione, una volta esperita, non esclude l'operatività della collazione con riguardo alla donazione oggetto di riduzione, fermo restando che mentre la collazione, ove richiesta in via esclusiva, comporta il rientro del bene donato nella massa, senza riguardo alla distinzione fra legittima e disponibile, nel caso di concorso con l'azione di riduzione essa interviene in un secondo tempo, dopo che la legittima sia stata reintegrata, al fine di redistribuire l'eventuale eccedenza, e cioè l'ulteriore valore della liberalità che esprime la disponibile.
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Successioni – Legato di usufrutto sostitutivo di legittima – Morte del legatario anteriormente all’accettazione – Rinuncia ad opera dell’erede – Configurabilità.
Ordinanza, Sezione sesta, n. 17861 del 27/08/2020:
Ove il legato in sostituzione di legittima abbia ad oggetto il diritto di usufrutto ed il legatario muoia prima di averlo accettato, la facoltà di rinunziarvi si trasmette all’erede di costui, divenuto titolare “iure hereditatis” dell’azione di riduzione, non rilevando, in senso contrario, che l’erede medesimo non possa subentrare nel diritto già acquistato dal proprio xxxxx causa, potendo egli comunque scegliere se renderlo definitivo, assumendo su di sé obblighi ed eventuali diritti nascenti dall’estinzione dell’usufrutto ovvero rinunciarvi, assolvendo all’onere cui è subordinata l’azione di riduzione.
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Successioni – Patto successorio istitutivo – Prova – Con ogni mezzo. Sentenza, Sezione seconda civile, n. 18197 del 02/09/2020:
L’esistenza di un patto successorio istitutivo non deve risultare necessariamente dal testamento o da atto scritto, potendo al contrario essere dimostrata con qualunque mezzo, giacché si tratta di provare un accordo che la legge considera illecito.
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Tributi - Morte del contribuente - Notificazione agli eredi presso l'ultimo domicilio - Legittimità - Condizioni - Mancata comunicazione delle generalità e del domicilio degli eredi - Necessità - Variazioni anagrafiche
- Indicazioni contenute nella dichiarazione dei redditi – Irrilevanza. Ordinanza, Sezione quinta, n. 24047 del 30/10/2020.
In caso di morte del contribuente, la notificazione della cartella esattoriale a lui intestata è legittimamente effettuata presso l'ultimo domicilio del defunto ed è efficace nei confronti degli eredi, ove questi ultimi non abbiano tempestivamente provveduto alla comunicazione prescritta dall'art. 65, ultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, non potendo trovare applicazione l'art. 60, ultimo comma, del medesimo d.P.R., il quale si riferisce alle sole variazioni anagrafiche riguardanti l'indirizzo del destinatario, e non assumendo alcun rilievo le indicazioni contenute nella dichiarazione dei redditi, le quali non possono validamente sostituire la predetta comunicazione, che dev'essere presentata direttamente all'Ufficio o trasmessa mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
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Vendita - Pacchetto turistico da un "tour operator" attraverso un'agenzia di viaggi - Qualificazione dei rapporti - Conseguenze.
Sentenza, Sezione seconda, n. 26694 del 24/11/2020:
Qualora un pacchetto turistico del "tour operator" venga acquistato per il tramite di un'agenzia di viaggi, quest'ultima agisce, al contempo, come mandataria sia all'acquisto per conto del cliente sia alla vendita per conto del medesimo "tour operator", ed in tal veste assicura la conclusione, tra i predetti mandanti, del contratto di viaggio, sicché i diritti e gli obblighi relativi a tale ultimo rapporto sorgono direttamente tra "tour operator" e cliente finale. Ne consegue che l'adempimento, da parte dell'agente di viaggi, di un obbligo restitutorio del "tour operator" nei confronti del cliente (nella specie, la restituzione del prezzo del pacchetto turistico), per un verso, preclude all'agente di ripetere quanto versato al proprio cliente finale, posto che costui ha il diritto di ricevere il rimborso di quanto versato per un servizio non ricevuto ed a trattenere l'utilità ricevuta, e, per altro verso - in difetto di un'azione titolata tra "solvens" e debitore indirettamente beneficiato dell'adempimento eseguito dal primo -, legittima l'agente di viaggi a proporre nei confronti del "tour operator" l'azione generale di arricchimento senza causa di cui all'art. 2041 c.c.
CORTE DI CASSAZIONE
DIRITTO PROCESSUALE
Appalto - Azione proposta dal subappaltatore nei confronti dell'appaltatore - Comunicazione al subappaltatore della ricevuta contestazione da parte del committente – Ipotesi.
Ordinanza, Sezione sesta-seconda, n. 23071 del 22/10/2020: L'appaltatore è tenuto, ai sensi dell'art. 1670 c.c., a denunciare tempestivamente al subappaltatore i vizi o le difformità dell'opera a lui contestati dal committente sia nell'ipotesi in cui agisca in regresso nei confronti del subappaltatore che in quella speculare in cui sia il subappaltatore ad agire nei suoi confronti per inadempimento, tenuto conto che la pretesa dell'appaltatore di andare esente dal pagamento del corrispettivo trova fondamento, in entrambe le ipotesi, nel vizio dell'opera contestato dal committente.
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Aree di parcheggio pertinenti a fabbricati urbani - Vincolo di destinazione "ex lege" - Portata - Art. 2 della legge n. 122 del 1989 - Parcheggi realizzati in eccedenza -Vincolo pertinenziale - Sussistenza - Esclusione – Conseguenze – Riserva di proprietà in capo al proprietario-costruttore sull'area eccedente – Ammissibilità – Condizioni – Riparto dell'onere della prova.
Ordinanza, Sezione seconda, n. 21859 del 09/10/2020:
Il vincolo di destinazione impresso alle aree destinate a parcheggio, interne o circostanti ai fabbricati di nuova costruzione, di cui all'art. 41 - sexies della l. n. 1150 del 1942, non impedisce che il proprietario dell'area possa riservare a sé, o trasferire a terzi, il diritto di proprietà sull'area, o su parti di essa, fermo restando il diritto di uso da parte dei proprietari delle unità immobiliari site nel fabbricato nei limiti delle prescritte proporzioni di cubatura, mentre le aree eccedenti detta misura rimangono nella libera disponibilità del costruttore-venditore, sul quale grava l'onere di dimostrare l'eccedenza dei posti auto rispetto allo spazio minimo richiesto dalla richiamata disciplina.
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Comodato - Disponibilità di fatto di una cosa - Facoltà di concederla in comodato - Sussistenza - Legittimazione a chiederne la restituzione - Configurabilità - Oneri probatori - Riparto.
Ordinanza, Sezione seconda, n. 21853 del 09/10/2020:
Chiunque abbia la disponibilità di fatto di una cosa, in base a titolo non contrario a norme di ordine pubblico, può validamente concederla in comodato e, quando il rapporto viene a cessare, è legittimato a richiederla in restituzione, senza dover dimostrare di esserne proprietario. Egli ha soltanto l'onere di provare la consegna del bene e il rifiuto della restituzione, spettando eventualmente al convenuto far valere il possesso di un diverso titolo per il suo godimento.
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Competenza - Giudizio promosso davanti al giudice di pace - Domanda rientrante nella sua competenza per materia - Eccezione riconvenzionale - Spostamento di competenza e separazione delle cause - Esclusione.
Ordinanza, Sezione sesta-seconda, n. 23074 del 22/10/2020:
In tema di competenza, il giudice di pace, adito con domanda rientrante nella sua competenza per materia (nella specie, relativa al rispetto delle distanze legali nella piantagione di alberi), ove sia investito, in via riconvenzionale, di una eccezione eccedente la sua competenza per valore o per materia (nella specie, di usucapione, ma al solo fine di paralizzare la domanda attorea), deve decidere su entrambe, in quanto l'eccezione riconvenzionale, a differenza della domanda riconvenzionale, non comporta lo spostamento della competenza e la separazione delle cause ai sensi dell'art. 36 c.p.c.
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Competenza - Affitto di bene produttivo - Applicabilità del criterio di competenza del "forum rei sitae" dettato per le controversie in materia di locazione e di affitto di azienda – Esclusione.
Ordinanza, Sezione sesta-terza, n. 23110 del 22/10/2020:
Nelle controversie aventi ad oggetto l'affitto di bene produttivo (nella specie, un terreno con annesso pozzo di sollevamento di acqua e distribuzione, oltre all'impianto ed alla cabina dei comandi) non è applicabile il criterio di competenza del "forum rei sitae", dettato dall'art. 21 c.p.c. per i contratti di locazione e affitto di azienda, in quanto la distinzione delle "species" contrattuali, di natura sostanziale, nel predetto articolo si riverbera sull'interpretazione delle norme processuali sulla competenza, le quali sono in rapporto di strumentalità con i tipi sostanziali.
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Competenza - Contratto di conto corrente bancario - Estensione del foro convenzionale al fideiussore – Sussistenza.
Ordinanza, Sezione sesta-terza, n. 21362 del 6/10/2020:
La clausola derogatoria della competenza per territorio contenuta nel contratto di conto corrente per il quale è sorta controversia determina l'estensione del foro convenzionale anche alla lite concernente la relativa garanzia fideiussoria; ciò in ragione del disposto dell'art. 31 c.p.c. e nonostante la coincidenza solo parziale dei soggetti processuali, tenuto conto dello stretto legame esistente tra i due rapporti e del rischio che, in caso di separazione dei procedimenti, si formino due diversi giudicati in relazione ad un giudizio sostanzialmente unico.
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Competenza - Foro convenzionale - Attribuzione allo stesso del carattere di esclusività - Dichiarazione espressa ed univoca delle parti – Necessità. Ordinanza, Sezione sesta-terza, n. 21010 del 2/10/2020:
In tema di competenza per territorio, il foro convenzionale può ritenersi esclusivo solo in presenza di una dichiarazione espressa ed univoca da cui risulti, in modo chiaro e preciso, la concorde volontà delle parti, non solo di derogare alla ordinaria competenza territoriale, ma altresì di escludere la concorrenza del foro designato con quelli previsti dalla legge in via alternativa (Nella specie, La S.C., regolando la competenza, ha escluso il carattere esclusivo del foro prescelto in sede contrattuale, sul rilievo che tale esclusività non solo non era stata specificata in maniera univoca nella clausola derogativa dell'ordinaria competenza territoriale, ma risultava smentita dal contenuto della eccezione di incompetenza, la quale era stata formulata con l'indicazione, oltre che del foro convenzionale, anche di un foro ad esso alternativo).
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Competenza - Rito del lavoro - Competenza per territorio - Cessazione o trasferimento di azienda - Domanda proposta dopo sei mesi - Competenza del luogo ove è sorto il rapporto - Persistenza - Foro generale ex art. 18
c.p.c. - Esclusione.
Ordinanza, Sezione lavoro, n. 21648 dell’8/10/2020:
Nelle controversie di lavoro, ai fini della individuazione del giudice territorialmente competente ai sensi dell'art. 413 c.p.c., il criterio del luogo della azienda o della dipendenza cui è addetto il lavoratore ha carattere temporaneo, sicchè, in caso di cessazione o di trasferimento dell'azienda o della dipendenza, esso non opera più, salvo che la domanda venga proposta entro i successivi sei mesi. Ha invece carattere duraturo il concorrente criterio del luogo in cui il rapporto è sorto, con la conseguenza che, decorsi sei mesi dalla cessazione o dal trasferimento dell'azienda, la domanda va necessariamente proposta davanti a tale giudice, la cui
competenza preclude il ricorso ai fori generali di cui all'art. 18 c.p.c., il cui utilizzo è previsto dall'art. 413, comma 4, c.p.c., soltanto in via sussidiaria.
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Condominio – Ripartizione delle spese per le parti comuni tra venditore ed acquirente dell’immobile - Natura dell’obbligazione - Finalità - Onere della prova a carico del condominio.
Ordinanza, Sezione seconda, n. 21860 del 09/10/2020:
In tema di ripartizione delle spese condominiali tra venditore ed acquirente dell'immobile, il previgente art. 63, comma 2, disp. att. c.c. – ora, in forza della l. n. 220 del 2012, art. 63, comma 4, disp. att. c.c. – delinea a carico dell'acquirente un'obbligazione solidale, non "propter rem", ma autonoma, in quanto costituita "ex novo" dalla legge esclusivamente in funzione di rafforzamento dell'aspettativa creditoria del condominio su cui incombe, poi, l'onere di provare l'inerenza della spesa all'anno in corso o a quello precedente al subentro dell'acquirente.
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Condominio negli edifici - Impugnazioni di delibere assembleari riguardanti parti comuni - Amministratore - Poteri ex art. 1131 c.c. - Resistenza in giudizio - Ammissibilità - Autorizzazione preventiva o ratifica - Necessità - Esclusione.
Sentenza, Sezione seconda, n. 23550 del 27/10/2020:
L'amministratore di condominio può resistere all'impugnazione della delibera assembleare riguardante parti comuni e può gravare la relativa decisione del giudice, senza necessità di autorizzazione o ratifica dell'assemblea, tenuto conto dei poteri demandatigli dall'art. 1131 c.c., giacché l'esecuzione e la difesa delle deliberazioni assembleari rientra fra le attribuzioni proprie dello stesso amministratore.
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Condominio - Azione per ottenere che un condomino non adibisca la propria unità immobiliare ad attività vietata dal regolamento - Legittimazione dell'amministratore – Sussistenza.
Ordinanza, Sezione seconda, n. 21562 del 07/10/2020:
L'amministratore di condominio, essendo tenuto a curare l'osservanza del regolamento di condominio ex art. 1130, comma 1, n. 1, c.c., è legittimato ad agire e a resistere in giudizio per ottenere che un condomino non adibisca la propria unità immobiliare ad attività vietata dal regolamento condominiale contrattuale (nella specie, attività alberghiera), senza la necessità di una specifica deliberazione assembleare assunta con la maggioranza prevista dall'art. 1136, comma 2, c.c., la quale è richiesta
soltanto per le liti attive e passive esorbitanti dalle incombenze proprie dell'amministratore stesso.
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Condominio - Xxxxxx a tutela dei diritti reali su cose o parti dell'edificio - Esperibilità nei confronti dei condomini o di terzi - Legittimazione dell'amministratore - Autorizzazione dell'assemblea – Necessità.
Ordinanza, Sezione sesta-seconda, n. 23190 del 23/10/2020:
In tema di condominio, le azioni reali nei confronti dei singoli condomini o contro terzi e dirette ad ottenere statuizioni relative alla titolarità, al contenuto o alla tutela dei diritti reali su cose o parti dell'edificio condominiale, che esulino dal novero degli atti meramente conservativi, possono essere esperite dall'amministratore solo previa autorizzazione dell'assemblea, ex art. 1131, comma 1, c.c. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto necessaria l'autorizzazione, avendo il condominio agito per la demolizione di un fabbricato non costruito a distanza).
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Contratti di borsa - Intermediazione finanziaria - Operazioni inadeguate - Obblighi di informazione da parte dell’intermediario - Contestazione dell’inadempimento - Ripartizione dell’onere della prova.
Ordinanza, Sezione prima, n. 23570 del 27/10/2020:
In tema di intermediazione finanziaria, nel caso in cui l'investitore proceda al compimento di un'operazione inadeguata, deve ritenersi assolto l'obbligo informativo gravante sull'intermediario ai sensi dell'art. 29 del Reg. Consob n. 11522 del 1998 allorché quest'ultimo, valutati gli elementi di giudizio in suo possesso, abbia offerto all'investitore un'effettiva spiegazione delle ragioni dell'inadeguatezza e l'investitore ne abbia autorizzato l'esecuzione esternando la sua volontà mediante ordine scritto o su altro supporto equivalente in cui sia esplicitato il riferimento alle avvertenze ricevute; tuttavia, in caso di contestazione del cliente, che alleghi l'omissione di specifiche informazioni, grava sull'intermediario l'onere di provare, con ogni mezzo, che, invece, quelle informazioni siano state fornite, ovvero che non fossero dovute.
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Contratti di borsa - Intermediazione finanziaria - Obbligo ex art. 29, comma 3, del reg. Consob n. 11522 del 1998 - Clausola contenente la segnalazione di inadeguatezza dell'operazione - Sottoscrizione - Contestazioni dell’investitore - Onere della prova a carico dell’intermediario.
Ordinanza, Sezione prima, n. 23131 del 22/10/2020:
In tema di intermediazione finanziaria, la sottoscrizione da parte del cliente della clausola in calce al modulo d'ordine, contenente la segnalazione d'inadeguatezza dell'operazione sulla quale egli è stato avvisato, è idonea a far presumere assolto l'obbligo previsto in capo all'intermediario dall'art. 29, comma 3, del reg. Consob n. 11522 del 1998; tuttavia, a fronte della contestazione del cliente, il quale alleghi l'omissione di specifiche informazioni, grava sulla banca l'onere di provare, con qualsiasi mezzo, di averle specificamente rese.
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Contratti (in genere) - Domanda di risoluzione di diritto - Implicita domanda di risoluzione giudiziale ex art. 1453 c.c. - Ipotesi inversa - Sussistenza - Condizioni.
Ordinanza, Sezione sesta-seconda, n. 23193 del 23/10/2020:
In tema di inadempimento contrattuale, mentre nella proposizione di una domanda di risoluzione di diritto per l'inosservanza di una diffida ad adempiere può ritenersi implicita, in quanto di contenuto minore, anche quella di risoluzione giudiziale di cui all'art. 1453 c.c., non altrettanto può dirsi nell'ipotesi inversa, nella quale sia stata proposta soltanto quest'ultima domanda, restando precluso l'esame di quella di risoluzione di diritto, a meno che i fatti che la sostanziano siano stati allegati in funzione di un proprio effetto risolutivo.
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Contratto di conto corrente bancario – Omessa richiesta di ottenere, "ante causam", documentazione ai sensi dell'art. 119 T.U.B. - Richiesta del cliente di esibizione degli estratti conto in corso di causa - Ammissibilità
- Spettanza dello stesso diritto anche al fideiussore. Ordinanza, Sezione terza, n. 24181 del 30/10/2020:
Il titolare di un rapporto di conto corrente ha sempre diritto di ottenere dalla banca il rendiconto, ai sensi dell'art. 119 del d.lgs. n. 385 del 1993, anche in sede giudiziaria, fornendo la sola prova dell'esistenza del rapporto contrattuale, non potendosi ritenere corretta una diversa soluzione sul fondamento del disposto di cui all'art. 210 c.p.c., perché non può convertirsi un istituto di protezione del cliente in uno strumento di penalizzazione del medesimo, trasformando la sua richiesta di documentazione da libera facoltà ad onere vincolante. Lo stesso diritto spetta, inoltre, al fideiussore il quale, in ragione dell'accessorietà del rapporto di fideiussione rispetto al contratto di conto corrente, può definirsi, in senso lato, un cliente della banca, non diversamente dal correntista debitore principale.
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Contratti (in genere) - Inadempimento contrattuale - Domanda di risoluzione e risarcimento del danno - Appello - Domanda di recesso e ritenzione della caparra – Inammissibilità.
Ordinanza, Sezione sesta-seconda, n. 21971 del 12/10/2020:
In tema di contratti cui acceda la consegna di una somma di denaro a titolo di caparra confirmatoria, qualora il contraente non inadempiente abbia agito per la risoluzione (giudiziale o di diritto) ed il risarcimento del danno, costituisce domanda nuova, inammissibile in appello, quella volta ad ottenere la declaratoria dell'intervenuto recesso con ritenzione della caparra (o pagamento del doppio), avuto riguardo - oltre che alla disomogeneità esistente tra la domanda di risoluzione giudiziale e quella di recesso ed all'irrinunciabilità dell'effetto conseguente alla risoluzione di diritto - all'incompatibilità strutturale e funzionale tra la ritenzione della caparra e la domanda di risarcimento: la funzione della caparra, consistendo in una liquidazione anticipata e convenzionale del danno volta ad evitare l'instaurazione di un giudizio contenzioso, risulterebbe infatti frustrata se alla parte che abbia preferito affrontare gli oneri connessi all'azione risarcitoria per ottenere un ristoro patrimoniale più cospicuo fosse consentito - in contrasto con il principio costituzionale del giusto processo, che vieta qualsiasi forma di abuso processuale - di modificare la propria strategia difensiva, quando i risultati non corrispondano alle sue aspettative.
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Contratto (in genere) - Riforma di una decisione da parte del giudice dell'impugnazione - Obbligo per il giudice di pronunciarsi d'ufficio sugli effetti restitutori e/o ripristinatori - Esclusione - Fondamento - Motivi della riforma - Irrilevanza - Mancata domanda di restituzione - Instaurazione di autonomo giudizio - Ammissibilità.
Ordinanza, Sezione terza, n. 24171 del 30/10/2020:
Il giudice dell'impugnazione, il quale riformi (per ragioni di rito o di merito) la decisione gravata, ha il potere, ma non l'obbligo, purché ne ricorrano i presupposti e non siano necessari accertamenti in fatto che comportino un ampliamento del "thema decidendum", di pronunciarsi d'ufficio sui conseguenti effetti restitutori e/o ripristinatori poiché - come si evince dagli artt. 389 e 402 c.p.c. - tali effetti non discendono "ipso facto" dalla sentenza riformata o cassata, con la conseguenza che la parte interessata può proporre la relativa domanda in sede di impugnazione ovvero instaurando un autonomo giudizio.
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Consulenza tecnica d’ufficio - Critiche - Formulazione in comparsa conclusionale - Ammissibilità – Esclusione.
Ordinanza, Sezione sesta-prima, n. 22316 del 15/10/2020:
Le osservazioni critiche alla consulenza tecnica d'ufficio non possono essere formulate per la prima volta in comparsa conclusionale - e, pertanto, se ivi contenute, non sono esaminabili dal giudice - perché in tal modo esse rimarrebbero sottratte al contraddittorio tra le parti.
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Consulenza tecnica - Comunicazione dell'inizio delle operazioni peritali - Obbligatorietà - Necessità di comunicazione delle successive indagini – Esclusione.
Ordinanza, Sezione sesta-terza, n. 22615 del 16/10/2020:
Il consulente tecnico, ai sensi dell'art. 194, comma 2, c.p.c. e dell'art. 90, comma 1, disp. att. c.p.c., deve dare comunicazione del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni peritali, mentre analogo obbligo di comunicazione non sussiste quanto alle indagini successive, incombendo sulle parti l'onere di informarsi sul prosieguo di queste al fine di parteciparvi.
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Cosa giudicata civile - Decisione su questioni processuali - Giudicato sostanziale sulla domanda - Esclusione - Riproponibilità della domanda - Sussistenza - Fattispecie.
Ordinanza, Sezione prima, n. 23130 del 22/10/2020:
La statuizione su una questione di rito dà luogo soltanto al giudicato formale ed ha effetto limitato al rapporto processuale nel cui ambito è emanata, sicché non preclude la riproposizione della domanda in altro giudizio, non essendo idonea a produrre gli effetti del giudicato in senso sostanziale (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto che la statuizione di inammissibilità della domanda di risoluzione contrattuale per tardività, non ne impedisse la riproposizione in un secondo giudizio poi riunito al primo).
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Esecuzione forzata - Pignoramento di somme depositate presso il tesoriere
- Opposizione agli atti esecutivi del creditore procedente fondata sull'inefficacia del vincolo di destinazione – Onere della prova.
Ordinanza, Sezione terza, n. 25836 del 13/11/2020:
In tema di espropriazione forzata nei confronti degli enti locali avente ad oggetto somme giacenti presso il tesoriere, qualora il giudice dichiari, anche d'ufficio, la nullità del pignoramento, per aver accertato che lo stesso è caduto su somme destinate con delibera dell'organo esecutivo alle
finalità di cui all'art. 159, comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2000, il creditore procedente che intende far valere l'inefficacia del vincolo di destinazione per la sussistenza della condizione preclusiva dell'impignorabilità delle somme prevista dalla sentenza della Corte costituzionale n. 211 del 2003 (consistente nell'emissione, dopo l'adozione della delibera indicata e la relativa notificazione al tesoriere dell'ente locale, di mandati per titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell'ente stesso) assolve l'onere della prova incombente su di lui adducendo circostanze di fatto dalle quali sia desumibile il sospetto della sussistenza dell'indicata condizione preclusiva, né tale allegazione è validamente contrastata dalla produzione di una mera certificazione proveniente da uno degli organi o uffici dell'ente, in quanto, nel processo civile, salvo specifiche eccezioni previste dalla legge, nessuno può formare prove a proprio favore, tanto più che il giudice, specie a fronte dell'impossibilità per il creditore di fornire ulteriore prova, può disporre consulenza tecnica di ufficio.
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Esecuzione forzata - Crediti esclusivamente patrimoniali - Valore oggettivamente minimo del credito - Interesse ad agire – Insussistenza.
Ordinanza, Sezione terza, n. 24691 del 5/11/2020:
In tema di procedimento esecutivo, qualora il credito, di natura esclusivamente patrimoniale, sia di entità economica oggettivamente minima, difetta, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., l'interesse a promuovere l'espropriazione forzata, dovendosi escludere che ne derivi la violazione dell'art. 24 Cost. poiché la tutela del diritto di azione va contemperata, per esplicita od anche implicita disposizione di legge, con le regole di correttezza e buona fede, nonché con i principi del giusto processo e della durata ragionevole dei giudizi ex artt. 111 Cost. e 6 CEDU (Fattispecie: credito di € 43,04 a titolo di interessi).
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Esecuzione forzata – Titolo esecutivo - Condanna alla cessazione di attività contraria al regolamento condominiale e al pagamento di somma di denaro ex art. 614 bis c.p.c. - Inosservanza dell'obbligo da parte del nuovo conduttore - Mancata partecipazione del nuovo locatario al giudizio
- Irrilevanza.
Ordinanza, Sezione sesta-terza, n. 29131 del 18/12/2020:
La condanna a cessare lo svolgimento dell'attività ritenuta contraria al regolamento di condominio nell'immobile locato emessa nei confronti dei conduttori parti del giudizio, così come quella al pagamento di una somma
di danaro per l'eventuale inosservanza dell'obbligo ai sensi 614 bis c.p.c., costituisce titolo esecutivo anche nei confronti dei nuovi conduttori per il solo fatto che l'attività vietata continui ad essere svolta nell' immobile e ciò indipendentemente dalla mancata partecipazione di questi ultimi al giudizio ove è stata pronunciata la condanna.
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Esecuzione forzata - Successione nel titolo esecutivo "ex latere creditoris"
- Diritto del successore di procedere ad esecuzione forzata – Sussistenza. Ordinanza, Sezione terza, n. 28303 del 11/12/2020: Fattispecie in tema di locazione conclusa dall'usufruttuario e di cessazione dell'usufrutto. In caso di successione nel titolo esecutivo "ex latere creditoris" - da intendersi come fenomeno di traslazione del diritto "inter vivos" o "mortis causa" - verificatasi prima dell'instaurazione del processo esecutivo, il titolo può essere azionato coattivamente dal successore senza che sia indispensabile la spedizione in forma esecutiva in suo favore, in quanto la copia esecutiva può essere rilasciata, indifferentemente, a favore della parte al cui beneficio è stato pronunciato il provvedimento oppure dei suoi successori, purché sia fatta indicazione in calce della persona alla quale è stata spedita (art. 475, comma 2, c.p.c.) e non siano spedite in forma esecutiva più copie del medesimo titolo in favore di ogni titolare attivo del credito (art. 476, comma 1, c.p.c.) (Nella specie, la S.C. ha confermato il rigetto delle doglianze dell'opponente, il quale aveva contestato il diritto di procedere ad esecuzione forzata del proprietario - succeduto "ex lege" all'usufruttuario-locatore al momento della cessazione dell'usufrutto ex art. 999 c.c. - sulla scorta di un titolo esecutivo emesso a favore del xxxxx causa e spedito in forma esecutiva a favore di quest'ultimo).
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Esecuzione forzata - Sequestro o confisca del bene pignorato - Effetti sulle procedure esecutive pendenti - Applicabilità dell'art. 55 d.lgs. n. 159 del 2011, come modificato dalla l. n. 161 del 2017 - Condizioni e limiti - Principio dell'ordine temporale delle formalità pubblicitarie - Portata generale - Conseguenze.
Ordinanza, Sezione terza, n. 28242 del 10/12/2020:
La speciale disciplina dettata dall'art. 55 del d.lgs. n. 159 del 2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), come modificata dalla
l. n. 161 del 2017, è applicabile esclusivamente alle ipotesi di confisca ivi previste o da norme che esplicitamente vi rinviano (come l'art. 104 bis disp. att. c.p.p.), con conseguente prevalenza dell'istituto penalistico sui diritti reali dei terzi che, solo se di buona fede, possono vedere tutelate le loro ragioni in sede di procedimento di prevenzione o di esecuzione
penale; viceversa, la predetta disciplina non è suscettibile di applicazione analogica a tipologie di confisca diverse, per le quali, nei rapporti con le procedure esecutive civili, vige il principio generale della successione temporale delle formalità nei pubblici registri, sicché, ai sensi dell'art. 2915 x.x., x'xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx acquirente in executivis dipende dalla trascrizione del sequestro (ex art. 104 disp. att. c.p.p.) che, se successiva all'acquisto, impedisce la posteriore confisca del bene acquisito dal terzo "pleno iure".
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Esecuzione forzata - Vendita - Contestazioni relative alla validità ed efficacia dell'aggiudicazione - Deducibilità mediante opposizione agli atti esecutivi - Necessità - Fattispecie in tema di discrepanza tra la reale superficie dell’immobile e quella stimata.
Ordinanza, Sezione terza, n. 22854 del 20/10/2020:
In tema di processo esecutivo, ogni questione relativa alla validità ed efficacia dell'aggiudicazione e della vendita forzata deve essere fatta valere, tanto dalle parti della procedura quanto dall'aggiudicatario, nell'ambito del processo stesso e attraverso i rimedi impugnatori ad esso connaturali (e, quindi, principalmente, mediante l'opposizione agli atti esecutivi), non essendo ammissibile un'autonoma azione di ripetizione, anche solo parziale, del prezzo di aggiudicazione nei confronti dei creditori che hanno partecipato al riparto o del debitore al quale sia stato attribuito l'eventuale residuo (Nella fattispecie, la S.C. ha statuito che il principio, di portata generale, trova applicazione pure nel caso di discrepanza tra la superficie reale dell'immobile venduto e quella indicata nella relazione di stima posta a base della vendita coattiva, senza che tale ipotesi possa essere assimilata a quella di evizione, anche soltanto parziale, la quale consente all'acquirente della cosa espropriata di ripetere il prezzo da ciascun creditore).
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Esecuzione forzata - Giudizio di opposizione a precetto introdotto dal debitore prima della dichiarazione di fallimento del creditore - Competenza del Tribunale fallimentare – Esclusione.
Ordinanza, Sezione sesta-terza, n. 21009 del 2/10/2020:
L'opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c. promossa dall'imprenditore "in bonis" che, in corso di giudizio, sia stato dichiarato fallito non rientra, ai sensi dell'art. 24 l.fall., nella competenza funzionale del Tribunale fallimentare, trattandosi di un'azione inerente ad un diritto già esistente nel patrimonio del fallito anteriormente alla declaratoria della sua insolvenza, che si sottrae alle regole della concorsualità.
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Esecuzione forzata - Giudizio di divisione ex art. 600, comma 2, c.p.c. all’interno del processo di esecuzione - Xxxxxxxxxx del processo esecutivo
- Impugnazione - Sospensione del giudizio di divisione ex art. 337, comma 2, c.p.c. - Ammissibilità.
Ordinanza, Sezione sesta-seconda, n. 21218 del 02/10/2020:
Nell'ambito del processo di esecuzione di beni indivisi, il giudizio di divisione del bene pignorato, sebbene strumentale alla liquidazione del compendio immobiliare, costituisce un procedimento incidentale di cognizione che resta autonomo rispetto alla procedura espropriativa; ne consegue che, ove il giudizio di esecuzione venga dichiarato estinto, e la relativa pronuncia sia stata impugnata, è possibile disporre la sospensione del giudizio di divisione ex art. 337, comma 2, c.p.c. in attesa del passaggio in giudicato di tale pronuncia.
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Esecuzione forzata – Sostituzione ex art. 511 c.p.c. – Rinuncia del creditore sostituito – Xxxxxxxxxx.
Ordinanza, Sezione sesta-terza, n. 26054 del 17/11/2020:
In tema di espropriazione forzata, la domanda di sostituzione esecutiva, ai sensi dell'articolo 511 c.p.c., realizza il subingresso di uno o più creditori del creditore dell'esecutato nella sua posizione processuale e nel diritto al riparto della somma ricavata dall'esecuzione, ma, non possedendo anche una finalità surrogatoria in senso stretto quanto all'impulso della procedura contro il debitore originario, non abilita il subcollocato ad impedire che alla rinuncia al processo esecutivo da parte del proprio debitore, creditore sostituito, consegua l'effetto tipico dell'estinzione.
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Fallimento – Azione revocatoria - Azione di inefficacia - Qualificazione ex art. 64 l.fall. - Criteri - Causa concreta - Nozione - Fattispecie.
Sentenza, Sezione prima, n. 23140 del 22/10/2020:
In tema di dichiarazione di inefficacia degli atti a titolo gratuito, ai sensi dell'art. 64 l.fall., la valutazione di gratuità od onerosità di un negozio va compiuta con esclusivo riguardo alla causa concreta, costituita dalla sintesi degli interessi che lo stesso è concretamente diretto a realizzare e non può quindi fondarsi sull'esistenza o meno di un rapporto sinallagmatico tra le prestazioni sul piano tipico ed astratto, dipendendo invece dall'apprezzamento dell'interesse sotteso all'intera operazione da parte del soggetto poi dichiarato fallito, quale emerge dall'entità dell'attribuzione, dalla durata del rapporto, dalla qualità dei soggetti e soprattutto dalla prospettiva di subire un depauperamento, collegato o
meno ad un sia pur indiretto guadagno ovvero ad un risparmio di spesa; sicché il negozio posto in essere dal soggetto poi fallito può dirsi gratuito, solo quando dall'operazione egli non tragga nessun concreto vantaggio patrimoniale, avendo inteso recarne uno ad altri, mentre sarà oneroso tutte le volte che il fallito riceva un vantaggio per questa sua prestazione tanto da elidere quel pregiudizio cui l'ordinamento pone rimedio con l'inefficacia "ex lege" (Nella specie la S.C. ha confermato la decisione d'appello che, dopo aver rilevato la sostanziale sovrapponibilità nel contenuto di un contratto di locazione con uno sublocazione, aveva ritenuto fosse stata posta in essere una complessiva operazione trilaterale di natura gratuita, giacché il conduttore poi fallito aveva assunto oneri senza alcuna corrispettiva utilità e con esclusivo vantaggio del locatore, interponendosi tra quest'ultimo e il subconduttore).
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Fallimento - Requisiti di non fallibilità ex art. 1, comma 2, l.fall. - Onere probatorio a carico del debitore - Rappresentazione storica dei dati economici - Mezzi di prova alternativi al bilancio - Ammissibilità.
Ordinanza, Sezione prima, n. 25025 del 9/11/2020:
In tema di dichiarazione di fallimento, per dimostrare i requisiti di non fallibilità di cui all'art. 1, comma 2, l.fall., i bilanci degli ultimi tre esercizi depositati ai sensi dell'art. 15, comma 4, l.fall. non assurgono a prova legale, potendo il debitore assolvere l'onere che gli incombe con strumenti probatori alternativi, segnatamente avvalendosi delle scritture contabili dell'impresa, come di qualunque altro documento, anche formato da terzi, suscettibile di fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa.
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Fallimento - Dichiarazione di fallimento - Verifica della legittimazione del creditore istante - Accertamento della sussistenza del credito.
Ordinanza, Sezione sesta-prima, n. 23494 del 27/10/2020:
La dichiarazione di fallimento presuppone un'autonoma delibazione incidentale, da parte del tribunale fallimentare, compatibilmente con il carattere sommario del rito, circa la sussistenza del credito dedotto a sostegno dell'istanza, quale necessario postulato della verifica della legittimazione del creditore a chiedere il fallimento. In tale ambito il giudice deve valutare non solo le allegazioni e le produzioni della parte istante ma anche i fatti rappresentati dal debitore che valgano a dimostrare l'insussistenza dell'obbligazione addotta o la sua intervenuta estinzione (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza con la quale la Corte di appello, nel giudizio di opposizione alla dichiarazione di
fallimento, aveva ritenuto sufficiente a fondare la legittimazione del creditore istante, l'esistenza di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, omettendo però di accertare la reale sussistenza del credito alla luce delle deduzioni di ambedue le parti).
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Fallimento - Azione revocatoria fallimentare – Comunione legale - Litisconsorzio necessario nei confronti dell'altro coniuge – Esclusione. Ordinanza, Sezione terza, n. 24950 del 6/11/2020:
Qualora uno dei coniugi, in regime di comunione legale dei beni, abbia da solo acquistato o venduto un bene immobile da ritenersi oggetto della comunione, l'altro, che sia rimasto estraneo alla formazione dell'atto, è litisconsorte necessario in tutte le controversie in cui si chieda al giudice una pronuncia che incida direttamente e immediatamente sul diritto, mentre non può ritenersi tale in quei giudizi nei quali si domandi una decisione che incida direttamente e immediatamente sulla validità ed efficacia del contratto. Pertanto, in riferimento all'azione revocatoria esperita, ai sensi sia dell'art. 66 che dell'art. 67 l.fall., in favore del disponente fallito, non sussiste un'ipotesi di litisconsorzio necessario, poiché detta azione non determina alcun effetto restitutorio né traslativo, ma comporta l'inefficacia relativa dell'atto rispetto alla massa, senza caducare, ad ogni altro effetto, l'atto di alienazione.
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Fallimento – Formazione stato passivo - Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ma privo di dichiarazione di esecutività - Opponibilità allo stato passivo - Esclusione - Opponibilità alla massa fallimentare di spese per l’ipoteca giudiziale - Esclusione.
Ordinanza, Sezione sesta-prima, n. 24157 del 30/10/2020:
Non è opponibile alla procedura fallimentare il decreto ingiuntivo non opposto ma privo di dichiarazione di esecutività ex art. 647 c.p.c. intervenuta prima della dichiarazione di fallimento, con la conseguenza che non sono ammissibili al passivo neanche le spese sostenute per l'ipoteca giudiziale eventualmente iscritta in base al predetto decreto ingiuntivo.
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Fallimento - Formazione stato passivo - Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo - Dichiarazione di fallimento dell'ingiunto in pendenza del giudizio di opposizione - Opponibilità alla curatela del decreto - Esclusione.
Ordinanza, Sezione sesta-prima, n. 23474 del 27/10/2020:
Nel caso in cui la dichiarazione di fallimento del debitore sopravvenga nelle more dell'opposizione da lui proposta contro il decreto ingiuntivo, il curatore non è tenuto a riassumere il giudizio, poiché il provvedimento monitorio, quand'anche provvisoriamente esecutivo, non è equiparabile ad una sentenza non ancora passata in giudicato, che viene emessa nel contraddittorio delle parti, ed è, come tale, totalmente privo di efficacia nei confronti del fallimento, al pari dell'ipoteca giudiziaria iscritta a ragione della sua provvisoria esecutività.
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Fallimento - Ammissione del credito impositivo al passivo fallimentare - Notifica della cartella successivamente alla chiusura del fallimento - Decadenza della Agenzia – Esclusione.
Sentenza, Sezione quinta, n. 23513 del 27/10/2020:
In tema di riscossione delle imposte, a seguito della dichiarazione di fallimento del contribuente, ove il credito impositivo sia stato ammesso al passivo, la notifica della cartella di pagamento effettuata successivamente alla chiusura del fallimento non determina la decadenza dell'Amministrazione finanziaria in quanto il termine, finché pende il fallimento, non inizia a decorrere, non potendo essere notificata al socio fallito la cartella prodromica all'esecuzione individuale.
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Fallimento – Sospensione feriale dei termini – Termini per il ricorso avverso dichiarazione di fallimento.
Ordinanza, Sezione sesta-prima, n. 24019 del 30/10/2020:
La sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, prevista dall'art. 1 della l. n. 742 del 1969, non si applica (ai sensi del successivo art. 3 della citata legge, in relazione all'art. 92 dell'ordinamento giudiziario, approvato con r.d. n. 12 del 1941) alle "cause inerenti alla dichiarazione e revoca fallimento", senza alcuna limitazione o distinzione fra le varie fasi ed i diversi gradi del giudizio.
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Fallimento - Trasformazione di società di capitali in comunione di azienda
- Responsabilità nei confronti di creditori per titolo anteriore - Art. 10 l.fall. - Applicabilità - Facoltà di proporre opposizione ex art. 2500 novies
c.c. - Irrilevanza - Fondamento.
Ordinanza, Sezione prima, n. 23174 del 22/10/2020:
In caso di trasformazione di una società di capitali in comunione di azienda, i creditori muniti di titolo anteriore alla trasformazione beneficiano dell'originario regime di responsabilità della società, la quale nel termine di cui all'art. 10 l.fall. potrà essere dichiarata fallita, dovendo
escludersi che l'opposizione dei creditori, ex art. 2500 novies c.c., costituisca un rimedio sostitutivo al fallimento, trattandosi piuttosto di uno strumento aggiuntivo che appronta una tutela di intensità inferiore.
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Obbligazioni in genere - Azione di responsabilità contro amministratori di diritto e di fatto di società – Litisconsorzio necessario – Esclusione.
Sentenza, Sezione prima, n. 21497 del 06/10/2020:
In tema di responsabilità degli amministratori di società, ove la relativa azione venga proposta nei confronti di una pluralità di soggetti, in ragione della comune partecipazione degli stessi, anche in via di mero fatto, alla gestione amministrativa e contabile, tra i convenuti non si determina una situazione di litisconsorzio necessario, attesa la natura solidale della obbligazione dedotta in giudizio che, dando luogo ad una pluralità di rapporti distinti, anche se collegati tra lor o, esclude l'inscindibilità delle posizioni processuali, consentendo quindi di agire separatamente nei confronti di ciascuno degli amministratori.
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Opposizione allo stato passivo - Copia autentica del decreto impugnato - Omessa produzione - Improcedibilità dell’opposizione - Esclusione - Acquisizione a cura del tribunale - Configurabilità.
Sentenza, Sezione prima, n. 23138 del 22/10/2020:
In tema di opposizione allo stato passivo, non incorre nella sanzione dell'improcedibilità il creditore opponente che abbia omesso di produrre copia autentica dello stato passivo formato dal giudice delegato, non trovando applicazione l'art. 347, comma 2, c.p.c. previsto solo per l'appello e potendo, comunque, il tribunale accedere direttamente al fascicolo di cui all'art. 90 l. fall. per conoscere il contenuto del provvedimento impugnato.
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Opposizione allo stato passivo - Natura impugnatoria - Nuove eccezioni proponibili dal curatore –. Preclusione di cui all'art. 345 c. p. c. - Configurabilità – Esclusione.
Ordinanza, Sezione prima, n. 21490 del 06/10/2020:
Nel giudizio di opposizione allo stato passivo non opera, nonostante la sua natura impugnatoria, la preclusione di cui all'art. 345 c.p.c. in materia di "ius novorum", con riguardo alle nuove eccezioni proponibili dal curatore, in quanto il riesame, a cognizione piena, del risultato della cognizione sommaria proprio della verifica, demandato al giudice dell'opposizione, se esclude l'immutazione del "thema disputandum" e non ammette l'introduzione di domande riconvenzionali della curatela, non ne
comprime tuttavia il diritto di difesa, consentendo, quindi, la formulazione di eccezioni non sottoposte all'esame del giudice delegato.
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Procedimento civile - Atti giudiziari - Interpretazione - Utilizzabilità delle regole di ermeneutica contrattuale – Esclusione.
Ordinanza, Sezione terza, n. 24480 del 4/11/2020:
Ai fini dell'interpretazione delle domande giudiziali non sono utilizzabili i criteri di interpretazione del contratto dettati dagli artt. 1362 ss. c.c. poiché, rispetto alle attività giudiziali, non si pone una questione di individuazione della comune intenzione delle parti e la stessa soggettiva intenzione dell'attore rileva solo nei limiti in cui sia stata esplicitata in modo tale da consentire al convenuto di cogliere l'effettivo contenuto dell'atto e di svolgere un'adeguata difesa.
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Procedimento civile - Fascicolo di parte - Mancanza di annotazione del ritiro - Dovere del giudice di disporre ricerche in cancelleria - Presupposti
- Violazione - Conseguenze - Vizio di motivazione. Ordinanza, Sezione seconda, n. 21571 del 07/10/2020:
Ove al momento della decisione della causa risulti la mancanza di taluni atti da un fascicolo di parte, il giudice è tenuto a disporne la ricerca o, eventualmente, la ricostruzione, solo se sussistano elementi per ritenere che tale mancanza sia involontaria, ovvero dipenda da smarrimento o sottrazione. Qualora, pur in presenza di tali elementi, il giudice ometta di disporre la ricerca o la ricostruzione degli atti mancanti, tale omissione può tradursi in un vizio della motivazione, ma la parte che intenda censurare un siffatto vizio in sede di legittimità ha l'onere di richiamare nel ricorso il contenuto dei documenti dispersi e dimostrarne la rilevanza ai fini di una decisione diversa.
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Procedimento civile - Fascicolo di parte - Termine per il deposito ex art. 169, comma 2, c.p.c. - Natura perentoria limitata al primo grado - Conseguenze - Deposito avvenuto in appello - Violazione dell'art. 345, comma 3, c.p.c. – Esclusione.
Ordinanza, Sezione seconda, n. 21571 del 07/10/2020:
La perentorietà del termine entro il quale, a norma dell'art. 169, comma 2, c.p.c., deve avvenire il deposito del fascicolo di parte ritirato all'atto della rimessione della causa al collegio, va riferita solo alla fase decisoria di primo grado e non può in alcun modo operare una volta che il procedimento trasmigri in appello, stante il riferimento dell'art. 345 c.p.c. alle sole prove nuove e, quindi, ai documenti che nel giudizio si pretenda
di introdurre come "nuovi", in quanto non introdotti prima del grado di appello, tra i quali non rientrano quelli contenuti nel fascicolo di parte di primo grado, ove prodotti nell'osservanza delle preclusioni probatorie di cui agli artt. 165 e 166 c.p.c.
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Procedimento civile - Notifica della citazione al rappresentante indicato nella procura generale - Validità - Limiti e condizioni - Fondamento.
Ordinanza, Sezione prima, n. 23973del 29/10/2020:
L'esistenza e la conoscenza da parte di chi agisce in giudizio della procura generale consente di notificare legittimamente la citazione alla persona del rappresentante in essa indicato, purchè ritualmente prodotta in atti, producendosi così l'effetto di porre il procuratore nella medesima posizione del mandante e di costituirlo quale "alter ego" dello stesso, in modo che i terzi possano indifferentemente trattare con l'uno o con l'altro.
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Procedimento civile - Notifica presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato
- Necessità - Notifica direttamente compiuta nei confronti dell'Amministrazione - Nullità - Sanatoria.
Ordinanza, Sezione seconda, n. 24032 del 30/10/2020:
La notificazione dell'atto introduttivo di un giudizio eseguita direttamente all'Amministrazione dello Stato e non presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, nei casi nei quali non si applica la deroga alla regola di cui all'art. 11 del r.d. n. 1611 del 1933, non può ritenersi affetta da mera irregolarità o da inesistenza, bensì - secondo quanto disposto dalla citata norma - da nullità, ed è quindi suscettibile di rinnovazione ai sensi dell'art.
291 c.p.c. ovvero di sanatoria nel caso in cui l'Amministrazione si costituisca.
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Procedimento civile – Foro erariale - Notifica della sentenza - Art. 11, comma 2, della l. n. 1611 del 1933 - Necessità - Contumacia dell'amministrazione – Irrilevanza.
Sentenza, Sezione lavoro, n. 27424 del 1/12/2020:
Nella controversia in cui sia parte un ente pubblico che, pur svolgendo funzioni strumentali al perseguimento degli interessi generali e pur inserito nell'organizzazione statale, sia dotato di autonoma personalità giuridica, la notifica della sentenza nei confronti di tale ente deve essere effettuata presso l'ufficio dell'Avvocatura erariale individuato ex art. 11, comma 2, della l. n. 1611 del 1933, restando irrilevante che l'ente sia rimasto contumace nel giudizio, atteso che la domiciliazione è prevista per legge e spiega efficacia indipendentemente dalla scelta discrezionale di
costituirsi o meno (Nella specie, la S.C. ha escluso la tardività del ricorso per cassazione proposto da un istituto tecnico scolastico, dotato di personalità giuridica ex art. 3 della l. n. 889 del 1931, che era rimasto contumace nel giudizio di merito e nei cui confronti la sentenza era stata notificata presso la sede legale dell'istituto, reputando inidonea tale notifica a far decorrere il termine breve per impugnare).
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Procedimento civile - Notifica a mezzo posta - Verifica dell'avviso di ricevimento del CAD - Necessità - Rispetto delle formalità - Conseguenze. Ordinanza, Sezione lavoro, n. 23921 del 29/10/2020:
In tema di notificazione a mezzo posta, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio nel caso di irreperibilità relativa del destinatario deve avvenire - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - con la verifica dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.). Il controllo su tale avviso deve riguardare, in caso di ulteriore assenza del destinatario in occasione del recapito della relativa raccomandata, non seguita dal ritiro del piego entro il termine di giacenza, l'attestazione dell'agente postale in ordine all'avvenuta immissione dell'avviso di deposito nella cassetta postale od alla sua affissione alla porta dell'abitazione, formalità le quali, ove attuate entro il predetto termine di giacenza, consentono il perfezionarsi della notifica allo spirare del decimo giorno dalla spedizione della raccomandata stessa, spettando al destinatario contestare, adducendo le relative ragioni di fatto e proponendo quando necessario querela di falso, che, nonostante quanto risultante dalla C.A.D., in concreto non si siano realizzati i presupposti di conoscibilità richiesti dalla legge oppure egli si sia trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prendere cognizione del piego.
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Procedimento civile – Notificazione - Comunicazione di avvenuto deposito in giacenza (CAD) - Smarrimento o distruzione - Duplicato - Natura - Atto pubblico - Conseguenze.
Sentenza, Sezione quinta, n. 22348 del 15/10/2020:
In tema di notifiche a mezzo posta, in applicazione analogica dell'art. 8 del d.P.R. n. 655 del 1982, riguardante l'avviso di ricevimento, in caso di smarrimento o distruzione della comunicazione di avvenuto deposito in giacenza per il caso di mancato recapito del plico al destinatario (cd. CAD), l'interessato può richiedere all'Ufficio postale il rilascio di un duplicato, il quale, al pari del duplicato dell'avviso di ricevimento, ha
natura di atto pubblico, alla stessa stregua dell'originale, e fa piena prova, ai sensi dell'art. 2700 c.c., in ordine alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che l'agente postale attesta essere avvenuti in sua presenza, sicché il destinatario che intenda contestare l'avvenuta notificazione ha l'onere di proporre querela di falso nei confronti di detto atto.
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Procedimento civile – Prescrizione - Indicazione di un diverso termine di decorrenza - Eccezione in senso lato - Rilevabilità d'ufficio - Conseguenze.
Ordinanza, Sezione terza, n. 24260 del 3/11/2020:
La deduzione relativa all'applicabilità di uno specifico termine di prescrizione (nella specie, quello indicato al comma 3 dell'art. 2947 c.c.) integra una controeccezione in senso lato, la cui rilevazione può avvenire anche d'ufficio, nel rispetto dei termini di operatività delle preclusioni relative al "thema decidendum" previsti nell'art. 183 c.p.c., qualora sia fondata su nuove allegazioni di fatto; invece, se è basata su fatti storici già allegati entro i termini di decadenza propri del procedimento ordinario a cognizione piena, la sua proposizione è ammissibile nell'ulteriore corso del giudizio di primo grado, in appello e, con il solo limite della non necessità di accertamenti di fatto, in cassazione, dove non costituisce questione nuova inammissibile.
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Procedimento civile – Principio di non contestazione – Condizioni. Ordinanza, Sezione quinta, n. 23862 del 29/10/2020:
I fatti allegati da una parte possono considerarsi "pacifici", esonerando la stessa dalla necessità di fornirne la prova, solamente quando l'altra parte abbia impostato la propria difesa su argomenti logicamente incompatibili con il disconoscimento dei fatti medesimi, ovvero quando si sia limitata a contestarne esplicitamente e specificamente taluni soltanto, evidenziando in tal modo il proprio non interesse ad un accertamento degli altri (La S.C. ha espresso il principio in controversia avente ad oggetto il rimborso parziale dell'Iva versata dal contribuente, in cui la convenuta amministrazione finanziaria si era limitata a rimettersi al giudice, nel primo grado del processo, mentre in grado di appello aveva contestato i fatti posti dal contribuente a fondamento della sua pretesa).
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Procedimento civile - Udienza di precisazione delle conclusioni - Omessa partecipazione del difensore - Istanze istruttorie non accolte in corso di giudizio e riproposte dopo il rigetto, ma prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni - Presunzione di conferma delle istanze formulate.
Sentenza, Sezione terza, n. 26523 del 20/11/2020:
In caso di mancata partecipazione del procuratore di una parte all'udienza di precisazione delle conclusioni, debbono intendersi richiamate le richieste precedentemente formulate, ivi comprese le istanze istruttorie che la parte abbia reiterato dopo che ne sia stata rigettata l'ammissione.
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Procedimento civile – Rito del lavoro – Appello - Termine di dieci giorni assegnato all'appellante per la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza - Violazione - Decadenza della parte – Esclusione. Ordinanza, Sezione seconda, n. 24034 del 30/10/2020:
Nel rito del lavoro, il termine di dieci giorni entro il quale l'appellante, ai sensi dell'art. 435, comma 2, c. p.c., deve notificare all'appellato il ricorso tempestivamente depositato in cancelleria nel termine previsto per l'impugnazione, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di discussione, non ha carattere perentorio; la sua inosservanza non produce alcuna conseguenza pregiudizievole per la parte, perché non incide su alcun interesse di ordine pubblico processuale o su di un interesse dell'appellato, sempre che sia rispettato il termine che, in forza del medesimo art. 435, commi 3 e 4, c.p.c., deve intercorrere tra il giorno della notifica e quello dell'udienza di discussione.
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Procedimento civile - Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - Fallimento del debitore opponente - Interruzione del giudizio - Interesse del fallito alla riassunzione - Sussistenza - Fattispecie.
Sentenza, Sezione prima, n. 22047 del 13/10/2020:
In caso di interruzione per intervenuto fallimento dell'opponente del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, quest'ultimo rimane inopponibile alla massa, mentre è interesse e onere del debitore fallito riassumere il processo nei confronti del creditore opposto, onde evitare che il provvedimento monitorio consegua la definitiva esecutorietà per mancata o intempestiva riassunzione, divenendo opponibile nei suoi confronti una volta tornato "in bonis". (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte d'appello di conferma della pronuncia di primo grado, che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione a decreto ingiuntivo riassunta dal debitore dichiarato fallito.
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Procedimento civile - Processo tributario in sede di legittimità - Richiesta di trattazione in pubblica udienza – Rigetto - Trattazione scritta (cd. udienza cartolare) - Applicabilità in fase di emergenza sanitaria da Covid- 19 - Rito camerale “non partecipato” - Fondamento.
Ordinanza, Sezione tributaria, n. 26480 del 20/11/2020:
La sezione V tributaria, in attuazione delle norme precauzionali finalizzate alla trattazione scritta delle cause (cd. udienza cartolare) di cui all’art. 221, comma 4, del d.l. n. 34 del 2020, conv., con modif., in l. n. 77 del 2020, ed alle misure organizzative emanate dal Primo presidente della Cassazione (decreti del 7/05/2020, del 18/06/2020 e del 30/07 /2020) - tutt’ora in vigore - relative alle modalità operative per regolare l’accesso ai servizi in funzione “anti-assembramento”, ha disatteso la richiesta di trattazione in pubblica udienza avanzata dalla parte contribuente - peraltro genericamente motivata adducendo non già il profilo nomofilattico della lite quanto la sua particolare rilevanza - e ha trattato la controversia in adunanza camerale, enunciando un criterio di “giusrealismo” correlato all’emergenza pandemica da Covid-19, ritenuto coerente col proprio indirizzo, anche nomofilattico, e con la giurisprudenza costituzionale e sovranazionale sul rito camerale di legittimità “non partecipato”, siccome derogabile in presenza di “particolari ragioni giustificative”, ove “obiettive e razionali”.
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Procedimento civile – Procura alle liti - Eccezione di parte di radicale nullità della “procura ad litem” - Concessione del termine perentorio ex art. 182 c.p.c. - Necessità – Esclusione.
Ordinanza, Sezione seconda, n. 22564 del 16/10/2020:
Nel caso in cui l'eccezione di radicale nullità di una procura "ad litem" di una parte processuale sia stata tempestivamente proposta dall'altra, la prima deve produrre immediatamente la documentazione all'uopo necessaria, non occorrendo a tal fine assegnare, ai sensi dell'art. 182 c.p.c., un termine di carattere perentorio per provvedere, giacché sul rilievo di parte l'avversario è chiamato a contraddire ed attivarsi per conseguire la sanatoria, in mancanza della quale la nullità diviene insanabile.
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Procedimento civile – Rito del lavoro - Accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. - Condizione di procedibilità della domanda - Omissione - Ordinanza di improcedibilità - Mancata fissazione del termine di cui al comma 2 - Nullità - Appello - Rinnovazione ex art. 162
c.p.c. – Necessità.
Ordinanza, Sezione lavoro, n. 24134 del 30/10/2020:
Qualora sia proposta una domanda volta a ottenere una delle prestazioni indicate dall'art. 445-bis, comma 1, c.p.c., senza che sia stato espletato l'accertamento tecnico preventivo obbligatorio, il giudice, davanti al quale sia tempestivamente sollevata l'eccezione di improcedibilità, è tenuto ad
assegnare alle parti il termine di quindici giorni per la sua presentazione, previsto dal comma 2 dello stesso art. 445-bis; è invece nulla, poiché determina un concreto impedimento all'accesso alla tutela giurisdizionale della parte istante, l'ordinanza con cui il giudice dichiari il ricorso immediatamente improcedibile, ed al giudice d'appello, in ossequio al principio di cui all'art. 162 c.p.c., si impone di rinnovare l'atto procedendo esso stesso all'assegnazione del termine, non potendo né limitarsi a una pronuncia di mero rito dichiarativa della nullità, né rimettere la causa al primo giudice.
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Procedimento civile - Rito del lavoro - Poteri istruttori ufficiosi - Presupposti - Limiti - Tardiva costituzione in giudizio - Esercizio - Esclusione.
Ordinanza, Sezione lavoro, n. 23605 del 27/10/2020:
Nel rito del lavoro, l'attivazione dei poteri istruttori d'ufficio del giudice non può mai essere volta a superare gli effetti derivanti da una tardiva richiesta istruttoria delle parti o a supplire ad una carenza probatoria totale, in funzione sostitutiva degli oneri di parte, in quanto l'art. 421 c.p.c., in chiave di contemperamento del principio dispositivo con le esigenze di ricerca della verità materiale – quale caratteristica precipua del rito speciale – consente l'esercizio dei poteri ufficiosi allorquando le risultanze di causa offrano già significativi dati di indagine, al fine di superare lo stato di incertezza dei fatti costitutivi dei diritti di cui si controverte; ne consegue che tale potere non può tradursi in una pura e semplice rimessione in termini del convenuto tardivamente costituito, in totale assenza di fatti quantomeno indiziari, che consentano al giudicante un'attività di integrazione degli elementi delibatori già ritualmente acquisiti.
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Procedimento civile – Rito del lavoro - Acquisizione di conteggi di parte ad opera del giudice in appello - Violazione dell’art. 437 c.p.c. – Esclusione.
Ordinanza, Sezione lavoro, n. 22670 del 19/10/2020:
Nel rito del lavoro, l'acquisizione di conteggi di parte ad opera del giudice di appello non integra violazione dell'art. 437 c.p.c., perché attraverso detta acquisizione il giudice non dà ingresso d'ufficio a nuovi mezzi di prova, ma invita la parte a compiere un'attività contabile che ben potrebbe essere svolta dal medesimo o affidata ad un consulente tecnico d'ufficio.
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Procedimento civile - Fase cautelare e giudizio di merito - Proposizione nel giudizio di merito di domande nuove od intervento di terzi – Ammissibilità – Condizioni.
Ordinanza, Sezione seconda, n. 28197 del 10/12/2020:
Poiché il giudizio di merito è autonomo rispetto a quello cautelare, non solo nel primo possono essere formulate domande nuove rispetto a quanto dedotto nella fase cautelare, ma nemmeno vi è necessaria coincidenza soggettiva tra le parti del primo e quelle del secondo, con la conseguenza che nella fase di merito ben possono partecipare ulteriori soggetti, sia volontariamente in via adesiva o autonoma, sia a seguito di chiamata in causa, a condizione che le loro pretese siano collegate al rapporto dedotto in giudizio.
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Procedimento civile - Procedimento sommario di cognizione - Sospensione del processo ex art. 295 c.p.c. – Inammissibilità.
Ordinanza, Sezione sesta-prima, n. 225660 del 13/11/2020:
Qualora nel corso di un procedimento introdotto con il rito sommario di cognizione emerga la pendenza di un altro giudizio che abbia ad oggetto questioni pregiudiziali, si determina la necessità di una istruzione non sommaria del procedimento e, quindi, il giudice non può adottare un provvedimento di sospensione ex art. 295 c.p.c., ma deve disporre il passaggio al rito della cognizione piena, come previsto dall'art. 702 ter, comma 3, c.p.c.
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Procedimento civile - Rimessione in termini - Presupposti. Ordinanza, Sezione terza, n. 25289 del 11/11/2020:
La rimessione in termini, sia nella norma dettata dall'art. 184-bis c.p.c. che in quella di più ampia portata contenuta nell'art. 153, comma 2, c.p.c., presuppone che la parte incorsa nella decadenza per causa ad essa non imputabile si attivi con tempestività e, cioè, in un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del processo (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva rimesso in termini l'appellante principale, la cui mancata tempestiva costituzione era dipesa dall'illegittimo rifiuto di iscrizione a ruolo opposto dalla cancelleria, anche in considerazione del fatto che la scadenza del termine di costituzione si era verificata durante le festività natalizie).
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Prova civile – Scrittura privata proveniente da terzi - Contestazioni - Libertà di forma - Regime dell'art. 2702 c. c. e dell'art. 214 c. p.c. - Applicabilità - Esclusione.
Sentenza, Sezione seconda, n. 21554 del 07/10/2020:
Le scritture private provenienti da terzi estranei alla lite possono essere liberamente contestate dalle parti, non applicandosi alle stesse né la disciplina sostanziale di cui all'art. 2702 c.c., né quella processuale di cui all'art. 214 c.p.c., atteso che esse costituiscono prove atipiche il cui valore probatorio è meramente indiziario, e che possono, quindi, contribuire a fondare il convincimento del giudice unitamente agli altri dati probatori acquisiti al processo.
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Prova civile - Notifica della cartella esattoriale - Produzione in giudizio di copia fotostatica della relata o dell’avviso di ricevimento - Disconoscimento della conformità agli originali - Conseguenze - Valutazione da parte del giudice delle specifiche difformità dedotte - Elementi di prova disponibili - Rilevanza - Fattispecie.
Ordinanza, Sezione quinta, n. 23426 del 26/10/2020:
In tema di notifica della cartella esattoriale, laddove l'agente della riscossione produca in giudizio copia fotostatica della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento (recanti il numero identificativo della cartella) e l'obbligato contesti la conformità delle copie prodotte agli originali, ai sensi dell'art. 2719 c.c., il giudice che escluda l'esistenza di una rituale certificazione di conformità agli originali, non può limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, ma deve valutare le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva, attribuendo il giusto rilievo anche all'eventuale attestazione, da parte dell'agente della riscossione, della conformità delle copie prodotte alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso (Nella specie, la S.C. ha affermato che la CTR aveva correttamente dichiarato il regolare perfezionamento della notifica sulla base della copia della cartolina di ritorno, valutando in assenza di produzione dell'originale e di conseguente rituale disconoscimento da parte del contribuente - il quale assumeva di non aver mai ricevuto detta notifica -, valorizzando il fatto che su di uno stesso xxxxxx erano riportati gli estremi della cartella, della raccomandata, della data di spedizione e quella di notifica, nonché della fotocopia della ricevuta di ritorno, con il segno di croce a fianco della qualifica del ricevente l'atto e la firma autografa dello stesso).
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Prova civile - Divieto di cd. doppia presunzione – Esclusione. Ordinanza, Sezione quinta, n. 23860 del 29/10/2020:
Non è configurabile nel sistema processuale un divieto di presunzioni di secondo grado, non essendo lo stesso riconducibile agli artt. 2729 e 2697 c.c., né ad altre norme; pertanto, è ben possibile che il fatto noto, accertato in via presuntiva, costituisca la premessa di un'ulteriore presunzione, ferma restando la necessità di valutare in concreto l'attendibilità del risultato, in termini di gravità, precisione e concordanza idonee a fondare l'accertamento del fatto ignoto.
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Prova civile -Testimonianza dell’avvocato - Facoltà astensione - Funzione
- Controllo del giudice - Xxxxxxx.
Ordinanza, Sezione prima, n. 27703 del 3/12/2020:
La facoltà riconosciuta dall'art. 249 c.p.c. all'avvocato di xxxxxxxsi dal testimoniare su quanto conosciuto in ragione della propria professione (sia in sede giudiziale che in sede stragiudiziale) è destinata a garantire la piena esplicazione del diritto di difesa, consentendo che al difensore tecnico possano essere resi noti fatti e circostanze utili per l'esercizio di un efficace ministero difensivo, dovendo il controllo riservato al giudice, circa il corretto esercizio della facoltà di astensione, focalizzarsi esclusivamente sulla ricorrenza del presupposto oggettivo, riferito alla condizione di avvocato di colui che è chiamato a testimoniare, e di quello soggettivo, riferito all'oggetto della deposizione, che deve riguardare circostanze conosciute per ragione del ministero difensivo o dell'attività professionale.
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Prova civile - Dichiarazione concernente il pagamento del corrispettivo alla sottoscrizione del contratto - Efficacia probatoria di confessione stragiudiziale – Esclusione.
Ordinanza, Sezione terza, n. 25774 del 13/11/2020:
La clausola con cui si stabilisce che una parte del corrispettivo venga pagata alla sottoscrizione del contratto non ha natura di dichiarazione unilaterale recettizia con la quale il creditore riconosce di aver riscosso la somma, rilasciando quietanza, ma ha, piuttosto, natura negoziale, in quanto costituisce la programmazione delle modalità di pagamento dell'obbligazione (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in riferimento alla domanda restitutoria connessa alla risoluzione di un contratto di locazione finanziaria, aveva ritenuto non provato l'avvenuto esborso del "primo corrispettivo" da parte dell'utilizzatore, nonostante la previsione del suo pagamento al momento della sottoscrizione del documento contrattuale).
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Prova civile - Curatore nella funzione di gestione del patrimonio del fallito
- Applicabilità degli artt. 2709 e 2710 c. c.- Esclusione - Rilevabilità d'ufficio - Fondamento.
Ordinanza, Sezione sesta-prima, n. 27902 del 4/12/2020:
Al curatore fallimentare, che agisca non in via di successione in un rapporto precedentemente facente capo al fallito ma nella sua funzione di gestione del patrimonio di costui, non è opponibile l'efficacia probatoria tra imprenditori, di cui agli artt. 2709 e 2710 c.c., delle scritture contabili regolarmente tenute, senza che tale inopponibilità, in sede di accertamento del passivo, resti preclusa ove non eccepita, trattandosi di eccezione in senso lato - e, dunque, rilevabile d'ufficio in caso di inerzia del curatore - poiché non si riconnette ad una azione necessaria dell'organo, ma al regime dell'accertamento del passivo in sé, nel cui ambito il curatore, quale rappresentante della massa dei creditori, si pone in posizione di terzietà rispetto all'imprenditore fallito.
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Prova civile - Libero apprezzamento delle prove atipiche - Parte della consulenza eccedente i limiti del mandato – Rilevanza.
Ordinanza, Sezione terza, n. 25162 del 10/11/2020:
Nel vigente ordinamento processuale, improntato al principio del libero convincimento del giudice, la decisione può fondarsi anche su prove non espressamente previste dal codice di rito, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze del processo. In particolare, il giudice del merito può trarre elementi di convincimento anche dalla parte della consulenza d'ufficio eccedente i limiti del mandato, ma non sostanzialmente estranea all'oggetto dell'indagine in funzione della quale è stata disposta (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, nel rigettare la domanda di risarcimento del danno alla salute conseguente a un intervento chirurgico eseguito senza il consenso del paziente, aveva prestato adesione alle risultanze di una consulenza tecnica d'ufficio le cui indagini tecniche si erano estese alla fase pre-operatoria, valutando corretto l'operato dei sanitari i quali, dopo aver rilevato, nel corso di una laparotomia esplorativa, una neoplasia maligna, avevano deciso di procedere d'urgenza all'asportazione degli organi interni che ne risultavano minacciati).
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Responsabilità civile - Vendita di beni di consumo affetti da vizio di conformità - Iniziale richiesta dell'acquirente di riparazione del bene -
Successiva azione per la risoluzione del contratto – Esperibilità - Condizioni.
Ordinanza, Sezione sesta-seconda, n. 22146 del 14/10/2020:
In tema di vendita di beni di consumo affetti da vizio di conformità, ove l'acquirente abbia inizialmente richiesto la riparazione del bene, non è preclusa la possibilità di agire successivamente per la risoluzione del contratto quando sia scaduto il termine ritenuto congruo per la riparazione, senza che il venditore vi abbia tempestivamente provveduto, ovvero se la stessa abbia arrecato un notevole inconveniente.
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Responsabilità contrattuale della banca - Operazioni effettuate a mezzo strumenti elettronici - Utilizzazione illecita dei codici del cliente da parte di terzi - Onere probatorio – Limiti.
Ordinanza, Sezione sesta-terza, n. 26916 del 26/11/2020:
La responsabilità della banca per operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, con particolare riguardo alla verifica della loro riconducibilità alla volontà del cliente mediante il controllo dell'utilizzazione illecita dei relativi codici da parte di terzi, ha natura contrattuale e, quindi, va esclusa solo se ricorre una situazione di colpa grave dell'utente (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che, disattendendo il principio di cui in massima, aveva ritenuto che, essendo stata raggiunta la prova presuntiva dell'idoneità delle protezioni adottate dal prestatore dei servizi di pagamento contro l'uso non autorizzato della carta cd. prepagata "postepay", gravasse sul cliente l'onere di dimostrare di avere tenuto un comportamento esente da colpa nella custodia della carta e dei codici, in modo da evitare furti o smarrimenti).
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Responsabilità professionale del sanitario - Causalità materiale - Onere della prova - Ripartizione - Prova per presunzioni – Ammissibilità. Ordinanza, Sezione sesta-terza, n. 26907 del 26/11/2020:
In tema di responsabilità sanitaria, il paziente è tenuto a provare, anche attraverso presunzioni, il nesso di causalità materiale tra condotta del medico in violazione delle regole di diligenza ed evento dannoso, consistente nella lesione della salute (ovvero nell'aggravamento della situazione patologica o nell'insorgenza di una nuova malattia), non essendo sufficiente la semplice allegazione dell'inadempimento del professionista; è, invece, onere della controparte, ove il detto paziente abbia dimostrato tale nesso di causalità materiale, provare o di avere agito con la diligenza richiesta o che il suo inadempimento è dipeso da causa a
lui non imputabile (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di appello la quale, pur dando atto che la documentazione esaminata non consentiva di dimostrare direttamente che l'intervento eseguito fosse diretto a rimuovere una vite metallica restata per errore nell'arto del paziente, non aveva valutato la rilevanza della stessa documentazione ai fini della prova presuntiva).
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Responsabilità professionale - Inadempimento al mandato difensivo giudiziale - Prescrizione - Decorrenza – Esito definitivo del giudizio - Attività stragiudiziale - Esclusione.
Ordinanza, Sezione terza, n. 24270 del 3/11/2020:
In tema di responsabilità professionale dell'avvocato per inadempimento al mandato difensivo in ambito giudiziario, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno inizia a decorrere non dal momento in cui la condotta del professionista determina l'evento dannoso, bensì da quello nel quale essa è oggettivamente percepibile e conoscibile dal danneggiato, vale a dire dalla formazione del giudicato; al contrario, tale decorrenza non è prospettabile nel diverso caso di inadempimento del mandato professionale in ambito stragiudiziale (Nella specie, la S.C. ha chiarito che il principio massimato riguarda non solo la figura dell'avvocato, ma ogni altro professionista che presti assistenza nel giudizio al proprio mandante, in ragione della peculiarità dell'inserimento dell'esecuzione del rapporto professionale nella struttura del processo).
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Risarcimento del danno - Nascita di feto morto - Applicazione delle tabelle predisposte dal tribunale di Milano - Parametri previsti per la perdita del rapporto parentale - Applicazione automatica - Esclusione - Personalizzazione del danno - Superamento del parametro tabellare minimo o massimo – Ammissibilità.
Ordinanza, Sezione terza, n. 22859 del 20/10/2020:
Nella liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale per il parto di un feto morto, il giudice di merito, nell'applicare i parametri delle tabelle elaborate dal tribunale di Milano, può operare la necessaria personalizzazione, in base alle circostanze del caso concreto, riconoscendo ai danneggiati una somma inferiore ai valori minimi tabellari in considerazione della mancata instaurazione di una relazione affettiva, in quanto tale circostanza non è riconducibile alle tabelle ed esprime il differente caso di una relazione soltanto potenziale.
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Risarcimento del danno - “Compensatio lucri cum damno” - Natura della relativa eccezione - Rilevabilità d'ufficio.
Sentenza, Sezione terza, n. 26757 del 24/11/2020:
La "compensatio lucri cum damno" integra un'eccezione in senso lato, vale a dire non la prospettazione di un fatto estintivo, modificativo o impeditivo del diritto altrui, ma una mera difesa in ordine all'esatta entità globale del pregiudizio effettivamente patito dal danneggiato ed è, come tale, rilevabile d'ufficio dal giudice il quale, per determinarne l'esatta misura del danno risarcibile, può fare riferimento, per il principio dell'acquisizione della prova, a tutte le risultanze del giudizio.
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Risarcimento del danno – Valutazione equitativa - Condizioni e limiti – Fattispecie in tema di distruzione di un bene.
Ordinanza, Sezione sesta-terza, n. 26501 del 17/11/2020:
La liquidazione equitativa del danno può ritenersi legittima nel solo caso in cui il danno stesso sia non meramente potenziale, bensì certo nella sua esistenza ontologica, pur non essendo suscettibile di prova del "quantum", e richiede, altresì, onde non risultare arbitraria, l'indicazione di congrue, anche se sommarie, ragioni del processo logico sul quale è fondata (Nel ribadire il principio, la S.C. ha affermato che, nel caso di danno patrimoniale consistito nella distruzione di un bene, il giudice di merito può avvalersi del potere equitativo di liquidazione del danno soltanto se è certo - per essere stato debitamente provato da chi si afferma danneggiato
- che la cosa distrutta avesse un concreto valore oggettivo, non meramente ipotetico o d'affezione).
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Sanzioni amministrative - Controversie in materia di opposizione a verbale di accertamento – Ascolto d’ufficio dei verbalizzanti – Ammissibilità.
Ordinanza, Sezione sesta-seconda, n. 25690 del 13/11/2020:
Il giudizio di opposizione a sanzioni amministrative irrogate per violazioni alle norme del codice della strada, di cui all'articolo 204 bis del d.lgs. n. 285 del 1982, è regolato, ove non diversamente disposto, dal rito del lavoro, a mente dell'art. 7 d.lgs. n. 150 del 2011 e, pertanto, in base all'art. 421 c.p.c., non sussiste alcuna preclusione istruttoria a procedere d'ufficio all'ascolto dei verbalizzanti ogni qual volta ciò si renda necessario ai fini di un approfondimento funzionale alla decisione sull'opposizione.
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Società - Controversia avente ad oggetto oneri periodici dovuti dai soci alla società - Competenza della sezione specializzata in materia di impresa
- Esclusione.
Ordinanza, Sezione sesta-prima, n. 22327 del 15/10/2020:
La controversia avente ad oggetto il pagamento di oneri periodici dovuti da un socio alla società per il godimento di un bene sociale, in quanto assicurato da una fonte autonoma rispetto al contratto societario, non appartiene alla competenza della sezione specializzata in materia di impresa, configurabile solo in relazione alle liti in cui sia riconoscibile un immediato radicamento causale rispetto alle vicende societarie ed allo status di socio.
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Società - Azione sociale di responsabilità - Condotta degli amministratori
- Atti contrari al dovere di lealtà o a quello di diligenza - Onere della prova. Sentenza, Sezione prima, n. 25056 del 9/11/2020:
In tema di azione di responsabilità promossa contro gli amministratori di una società di capitali, ove i comportamenti che si assumono illeciti non siano in sé vietati dalla legge o dallo statuto, l'onere della prova gravante sulla parte attrice non si esaurisce nel dimostrare che l'amministratore abbia posto in essere le condotte produttive del danno, ma anche che in questo modo siano stati violati i suoi doveri di lealtà o di diligenza, spettando poi all'amministratore allegare e provare i fatti idonei ad escludere o ad attenuare la sua responsabilità (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la decisione impugnata che, in un caso protratta erogazione di merce a un cliente che continuava a non pagare le forniture, aveva addossato alla società attrice le conseguenze della mancata prova della incapienza del fideiussore reperito dall'amministratore, mentre era quest'ultimo a dover dimostrare che il danno non gli era imputabile, per avere egli procurato la garanzia di un soggetto solvibile).
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Spese di giustizia - Parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato - Riforma della revoca dell'ammissione - Impugnazione dell'altra parte - Interesse ad agire – Insussistenza.
Ordinanza, Sezione sesta-prima, n. 22281 del 15/10/2020:
L'avversario della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non ha interesse ad impugnare la decisione che riformi il provvedimento di revoca dell'ammissione, perché il rapporto obbligatorio derivante dall'ammissione si instaura con il Ministero della giustizia, che è anche l'unico legittimato passivo nel procedimento di opposizione di cui all'art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002.
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Spese di giustizia – Responsabilità aggravata - Liquidazione equitativa del danno – Ammissibilità.
Ordinanza, Sezione seconda, n. 22588 del 16/10/2020:
L'espressa previsione, da parte dell'art. 96 c.p.c., del potere del giudice di liquidare il danno da responsabilità processuale aggravata si basa sulla considerazione che tale danno non può di norma essere provato nel suo esatto ammontare e, quindi, deve poter essere liquidato equitativamente dal medesimo.
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Spese di giustizia - Contributo unificato - Prenotazione a debito - Operatività per gli enti locali – Esclusione.
Sentenza, Sezione quinta, n. 23879 del 29/10/2020:
In tema di spese processuali, gli enti territoriali (nella specie, il Comune) non sono ammessi alla prenotazione a debito del contributo unificato ex art. 158 del d.P.R. n. 115 del 2002, trattandosi di tributo erariale e non locale e non essendo i detti enti "altra amministrazione pubblica", diversa dall'amministrazione dello Stato, ammessa, da specifiche norme di legge, alla detta prenotazione in forza dell'estensione operata dall'art. 3, lett. q), del citato decreto.
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Spese di giustizia - Onorari e spese - Liquidazione - Criteri - Separata indicazione del relativo ammontare – Necessità.
Ordinanza, Sezione sesta-quinta, n. 23919 del 29/10/2020:
In tema di spese processuali, il giudice, nel pronunciare la condanna della parte soccombente al rimborso, in favore della controparte, delle spese e degli onorari del giudizio, deve liquidarne l'ammontare separatamente, con conseguente illegittimità della mera indicazione dell'importo complessivo, priva della specificazione delle due voci, in quanto inidonea a consentire il controllo sulla correttezza della liquidazione, anche in ordine al rispetto delle relative tabelle.
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Spese di giustizia -Revoca dell'amministratore di condominio - Decreto della corte d'appello sul reclamo avverso il provvedimento del tribunale - Ricorso per cassazione - Ammissibilità.
Ordinanza, Sezione sesta-seconda, n. 25682 del 13/11/2020:
Avverso il decreto con il quale la Corte d'appello, nel decidere sull'istanza di modifica o revoca del decreto in tema di revoca di un amministratore di condominio, condanna una parte al pagamento delle spese è ammissibile il ricorso per cassazione, in applicazione del criterio generale della
soccombenza, il quale si riferisce ad ogni tipo di processo senza distinzioni di natura e di rito e, pertanto, anche al procedimento camerale azionato in base agli artt. 1129, comma 11, c.c. e 64 disp. att. c.c.
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Stranieri - Espulsione amministrativa - Decreto - Comunicazione all'interessato - Obbligo di traduzione ex art. 13, comma 7, T.U. imm. – Conoscenza della lingua italiana o di una delle lingue veicolari – Onere della prova – Compiti del giudice di merito - Fattispecie.
Ordinanza, Sezione terza, n. 24015 del 30/10/2020:
In tema di espulsione amministrativa dello straniero, grava sulla P.A. l'onere di provare l'eventuale conoscenza della lingua italiana o di una delle lingue veicolari da parte del destinatario del provvedimento, quale elemento costitutivo della facoltà di notificargli l'atto in una di dette lingue. L'accertamento in concreto se la persona conosca la lingua nella quale il provvedimento espulsivo sia stato tradotto compete al giudice di merito, il quale, a tal fine, deve valutare gli elementi probatori acquisiti al processo, tra cui assumono rilievo anche le di chiarazioni rese dall'interessato nel cd. foglio-notizie, ove egli abbia dichiarato di conoscere una determinata lingua nella quale il provvedimento sia stato tradotto. (Nella specie, la S.C. ha cassato l'ordinanza del giudice di pace, che aveva rigettato l'opposizione al decreto prefettizio di espulsione, ritenendo irrilevante la sua mancata traduzione nella lingua del ricorrente sulla base di una presunzione di conoscenza della lingua italiana, desunta dalla mera circostanza della permanenza triennale di quest'ultimo sul territorio dello Stato italiano).
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Stranieri - Misura alternativa al trattenimento presso il CPR - Applicazione del rito cartolare - Legittimità - Fondamento - Contrasto con gli artt. 13 e 24 Cost. e 41 e 48 CEDU – Esclusione.
Ordinanza, Sezione terza, n. 24013 del 30/10/2020:
In tema di espulsione dello straniero, al procedimento di convalida del provvedimento del Questore di applicazione delle misure alternative al trattenimento presso il CPR, di cui all'art. 14, comma 1 bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, si applica il contraddittorio cartolare, non operando la garanzia dell'udienza partecipata necessariamente dal difensore perché prevista solo in relazione al trattenimento e all'accompagnamento coattivo alla frontiera. Tale procedura, come statuito dalla sentenza della Corte cost. n. 280 del 2019, non contrasta con gli artt. 13 e 24 Cost., trovando applicazione l'art. 3, commi 3 e 4, del d.P.R. n. 394 del 1999, in ordine alla traduzione del provvedimento del Questore in lingua nota
all'interessato, o in una delle lingue veicolari, ed all'avviso della possibilità di beneficiare dell'assistenza del difensore d'ufficio e del patrocinio a spese dello Stato, accompagnato dalla comunicazione, da parte delle questure, con modalità effettivamente comprensibili per l'interessato, dei recapiti dei difensori d'ufficio ai quali in concreto rivolgersi ove si intenda esercitare il diritto a presentare memorie o deduzioni al giudice di pace; il procedimento cartolare in esame è compatibile, altresì, con i principi di cui agli artt. 41 e 48 della CEDU atteso che è applicabile, con le suddette garanzie, ad una fase meramente esecutiva del provvedimento di espulsione e, pertanto, è adottato, in termini meno afflittivi del trattenimento, senza alcuna preclusione del principio del contraddittorio.
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Stranieri -Misura alternativa al trattenimento presso il CPR - Mancata previsione di un termine - Violazione art. 2, Prot. 4 CEDU – Esclusione. Ordinanza, Sezione terza, n. 24013 del 30/10/2020:
In tema di espulsione dello straniero, l'art. 14, comma 1 bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, ove non prevede un termine alle misure alternative al trattenimento presso il CPR, non viola l'art. 2, Prot. 4 della CEDU, che consente imposizioni necessarie per l'ordine pubblico e la sicurezza nazionale, "giustificate dall'interesse pubblico in una società democratica". Dette misure postulano, infatti, una condizione del migrante in procinto di essere rimpatriato, tale da consentire il reiterato controllo previsto (anche in termini di possibile protezione), e sostituiscono quella, ben più afflittiva, del trattenimento, con carattere alternativo rispetto al possibile rimpatrio volontario, per il quale il termine previsto (da 7 a 30 giorni) può essere prorogato soltanto per esigenze dello stesso migrante (Nella specie, si trattava delle misure del ritiro del passaporto e dell'obbligo di firma, per due giorni a settimana, per il tempo strettamente necessario alla rimozione degli impedimenti per l'accompagnamento alla frontiera).
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Stranieri – Protezione internazionale – c.d. Regolamento Dublino III – Sindacato giudice ordinario – Limiti.
Ordinanza, Sezione prima civile, n. 23584 del 27/10/2020: L'individuazione dello Stato competente ad esaminare la domanda di protezione internazionale (Regolamento UE del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 603 del 2013, Dublino III) spetta, in base all'art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 25 del 2008, all'amministrazione e, precisamente, all'Unità di Dublino, operante presso il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno e non al giudice ordinario;
pertanto, laddove sia stato impugnato un provvedimento di ripresa in carico di un immigrato già accettato da parte di uno Stato membro UE, il giudice ordinario nazionale non può rilevare violazioni formali del Regolamento Dublino verificatesi nel corso della procedura, essendo sfornito di competenza al riguardo, atteso che il relativo sindacato è limitato al vaglio della sussistenza di carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti nello Stato membro designato, tali da implicare il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, situazione, peraltro, che deve essere tale da superare l'art. 78 del TFUE.
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Stranieri - Protezione internazionale - Protezione umanitaria - Presupposti
- Valutazione comparativa tra integrazione effettiva raggiunta in Italia e situazione con riferimento al Paese d'origine - Legami familiari del richiedente nel territorio nazionale - Rilevanza - Fondamento - Fattispecie. Ordinanza, Sezione prima, n. 23720 del 28/10/2020:
Ai fini della concessione del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, nell'effettuare il giudizio di comparazione tra la situazione del richiedente in Italia e la condizione in cui questi verrebbe a trovarsi nel paese di provenienza ove rimpatriato, il giudice, al fine di dare concreta attuazione al diritto alla vita privata e familiare, protetto dall'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'Uomo, deve tener conto, quale fattore concorrente ma non esclusivo di un'eventuale situazione di vulnerabilità, anche dell'esistenza e della consistenza dei legami familiari del richiedente in Italia, effettuando un bilanciamento tra il pericolo di danno alla vita familiare e l'interesse statale al controllo dell'immigrazione (In applicazione del predetto principio, la S.C. ha confermato la pronuncia del giudice di merito che aveva ravvisato una condizione di vulnerabilità per il richiedente asilo che aveva abbandonato un paese in cui non aveva legami socio-culturali ed affettivi di nessun genere, ricongiungendosi alla madre, regolarmente soggiornante in Italia, paese dove aveva avviato altresì un percorso di integrazione).
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Stranieri – Protezione internazionale – Inserimento del Paese di origine del richiedente nell’elenco dei “Paesi sicuri” – DM 4 ottobre 2019 – Efficacia temporale.
Sentenza, Sezione prima civile, n. 25311 del 11/11/2020:
L’inserimento del paese di origine del richiedente nell’elenco dei “paesi sicuri”, produce l’effetto di far gravare sul ricorrente il rispetto degli oneri di allegazioni rinforzata soltanto per i ricorsi innanzi giurisdizionali presentati dopo l’entrata in vigore del d.m. 4 ottobre 2019, poiché i principi del giusto processo ostano al mutamento in corso di causa delle regole cui sono informati i detti oneri di allegazione.
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Stranieri - Protezione internazionale- Mancanza della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinanzi alla Commissione territoriale - Fissazione udienza- Obbligo - Audizione- Necessità - Casi.
Sentenza, Sezione prima civile, n. 21584 del 07/10/2020:
In assenza della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinnanzi alla Commissione territoriale, il giudice ha l’obbligo di fissare l’udienza di comparizione, ma non anche quello di disporre l’audizione del ricorrente, a meno che: a) nel ricorso vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda; b) il giudice ritenga necessaria l’acquisizione di chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente; c) quest’ultimo nel ricorso non ne faccia istanza, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire i predetti chiarimenti, e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile.
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Stranieri - Protezione internazionale - Audizione del richiedente asilo - Delega a un giudice componente il collegio – Ammissibilità.
Ordinanza, Sezione prima, n. 22968 del 21/10/2020:
Nelle controversie in materia di protezione internazionale, l'audizione del richiedente può essere delegata al singolo giudice che compone il collegio perché, a norma dell'art. 35 bis del d.lgs. n. 25 del 2008, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 737 e ss. c.c., potendo pertanto l'istruttoria essere demandata a un solo giudice che poi sottoporrà le risultanze acquisite alla valutazione dell'organo decidente, senza che ciò violi il principio di immutabilità del giudice, operante soltanto una volta che sia iniziata la fase di discussione della causa.
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Stranieri - Protezione internazionale - Cooperazione istruttoria del giudice
- Necessità - Fondamento - Limiti.
Ordinanza, Sezione terza, n. 24010 del 30/10/2020:
In materia di protezione internazionale, il dovere di cooperazione istruttoria del giudice, una volta assolto, da parte del richiedente asilo, il proprio onere di allegazione, sussiste sempre, anche in presenza di una
narrazione dei fatti attinenti alla vicenda personale che evidenzi aspetti contraddittori idonei a metterne in discussione la credibilità, poiché è finalizzato al necessario chiarimento di realtà e vicende che presentano una peculiare diversità rispetto a quelle di altri Paesi e che, solo attraverso informazioni acquisite da fonti affidabili, riescono a dare una logica spiegazione alla narrazione. Ne consegue che, in tale fase, prodromica alla decisione di merito, la valutazione di credibilità impeditiva dell'adempimento del detto dovere dovrà limitarsi alle affermazioni circa il Paese di provenienza, venendo meno il menzionato obbligo di cooperazione pure nei casi di evidente contrasto fra le vicende narrate ed i fatti notori riguardanti il Paese in questione, che faccia categoricamente escludere l'esistenza dei presupposti di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 251 del 2007.
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Stranieri - Protezione internazionale - Art. 35 bis, comma 2, del d.lgs. n. 25 del 2008 - Termine dimezzato per impugnare - Applicazione della procedura accelerata - Condizioni.
Ordinanza, Sezione prima, n. 23021 del 21/10/2020:
In tema di protezione internazionale, il termine dimezzato di quindici giorni per ricorrere in tribunale contro la decisione della commissione territoriale, opera solo se la procedura sia stata adottata sin dall'inizio nelle forme accelerate, già in occasione della proposizione della domanda alla questura del migrante, oppure quando quest'ultimo sia stato trattenuto nei centri di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998; in tutti gli altri casi, anche in presenza di un provvedimento di rigetto della commissione per manifesta infondatezza, il termine per proporre il ricorso è quello ordinario di trenta giorni.
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Stranieri - Protezione internazionale - Questione di legittimità costituzionale dell’art. 35 bis, comma 13, del d.lgs. n. 25 del 2008 - Violazione degli artt. 117 Cost., 6 e 13 CEDU - Manifesta infondatezza - Ordinanza, Sezione prima, n. 22950 del 21/10/2020:
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35 bis, comma 13, del d.lgs. n. 25 del 2008, come modificato
dall'art. 6 del d.l. n. 13 del 2017, per violazione degli artt. 117 Cost., 6 e
13 CEDU, nella parte in cui stabilisce che il procedimento per l'ottenimento della protezione internazionale è definito con decreto non reclamabile, poiché la Corte Europea dei diritti umani con riferimento ai procedimenti civili ha sempre negato che il diritto all'equo processo e ad un ricorso effettivo possano essere considerati parametri per invocare un
secondo grado di giurisdizione, mentre la legislazione eurounitaria ed, in particolare, la dir.UE n. 2013/32, secondo l'interpretazione fornitane dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (sentenze C -175/17 e 180/17), non prevede un obbligo per gli stati membri di istituire l'appello, poiché l'esigenza di assicurare l'effettività del ricorso riguarda espressamente i procedimenti di impugnazione dinanzi al giudice di primo grado.
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Stranieri - Domanda di protezione internazionale reiterata - Dichiarazione di inammissibilità della Commissione territoriale - Proposizione del ricorso in sede giurisdizionale - Effetto sospensivo automatico - Esclusione - Effetti sull’opposizione al provvedimento di espulsione.
Ordinanza, Sezione terza, n. 24009 del 30/10/2020:
La pendenza del giudizio di protezione internazionale, ove la Commissione territoriale abbia dichiarato l'inammissibilità della domanda proposta, perché reiterata, non produce la sospensione automatica degli effetti della decisione amministrativa, ostandovi l'art. 35 bis, comma 3, lettera b), del d.lgs n. 25 del 2008, che la esclude testualmente. Ne consegue che in sede di opposizione al provvedimento di espulsione, emesso e comunicato contestualmente al provvedimento della Commissione territoriale, non può farsi valere, in tale peculiare ipotesi, alcuna efficacia sospensiva derivante dalla concomitanza del procedimento di protezione internazionale.
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Stranieri -Protezione umanitaria – Minore presente sul territorio italiano – Qualità di padre convivente dell’istante -Diritto al riconoscimento – Configurabilità – Preclusione rappresentata dall’autorizzazione ex art. 31 d.lgs. n. 286 del 1998 – Esclusione.
Ordinanza, Sezione seconda, n. 22832 del 20/10/2020:
Il permesso di soggiorno per motivi umanitari integra una forma di tutela atipica e residuale, non subordinata alla ricorrenza di rigidi presupposti, il cui rilascio, quindi, ben può essere fondato sulla qualità di padre convivente di un minore presente sul territorio italiano, senza che, a tal fine, si ponga come preclusiva l'autorizzazione ex art. 31 del d.lgs. n. 286 del 1998, finalizzata alla tutela di un interesse non già del richiedente, bensì essenzialmente del minore.
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Stranieri - Protezione internazionale - Protezione umanitaria - Xxxxx in stato di gravidanza - Xxxxxxxx “vulnerabile” - Configurabilità - Fattispecie.
Ordinanza, Sezione prima, n. 22052 del 13/10/2020:
In tema di permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, lo stato di gravidanza della richiedente e, conseguentemente, anche quella di madre con figlio minore, deve essere valutato ai fini dell'individuazione di una situazione di vulnerabilità, considerato che l'art. 19, comma 2, lett. d), del d.lgs. n. 286 del 1998 prevede il divieto di espulsione per le donne in gravidanza e nei sei mesi successivi al parto e che l'art. 2, comma 11, lett.
h) xxx, xxx x.xxx. x. 00 del 2008, include tra le persone vulnerabili anche le donne in stato di gravidanza ed i genitori singoli con figli minori (Xxxxx specie, la S.C. ha cassato la pronuncia di merito che, nell'escludere i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, non aveva tenuto in debito conto la condizione di gravidanza allegata dalla ricorrente).
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Successione - Conferma od esecuzione volontaria di disposizioni testamentarie nulle - Soggetto legittimato - Legatario con riferimento al testamento che lo gratifica - Esclusione - Fondamento - Conseguenze. Ordinanza, Sezione Seconda, n. 28602 del 15/12/2020:
La legittimazione al negozio di conferma o di convalida, anche sotto forma di esecuzione volontaria, della disposizione testamentaria nulla sussiste solo in capo a chi dall'accertamento giudiziale della invalidità trarrebbe un vantaggio che si sostanzi nel riconoscimento di diritti (o di maggiori diritti) oppure nell'accertamento della inesistenza di determinati obblighi testamentari; essa non sussiste, quindi in capo al legatario con riferimento al testamento che lo gratifica, rispetto al quale egli è portatore di un interesse opposto all'invalidità del testamento stesso, con la conseguenza che questi, solo qualora sia divenuto erede dell'erede onerato, potrà proseguire l'impugnativa del testamento già proposta dal proprio xxxxx causa o iniziarla autonomamente, senza trovare alcuna preclusione nel conseguimento del legato.
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Trascrizione – Acquisto di beni immobili - Scrittura privata non autenticata - Accertamento giudiziale dell'autenticità - Necessità - Art. 2652 c. c. - Applicabilità - Scrittura privata con sottoscrizione accertata giudizialmente - Titolo idoneo alla trascrizione - Configurabilità.
Ordinanza, Sezione seconda, n. 23945 del 29/10/2020:
Colui il quale abbia acquistato un immobile mediante scrittura privata non autenticata, al fine di rendere opponibile tale acquisto ai terzi, deve esperire l'azione di accertamento giudiziale dell'autenticità delle sottoscrizioni, trascrivendo la domanda ex art. 2652, n. 3 c.c., ed, ottenuta la pronuncia favorevole, deve trascrivere la scrittura privata, divenuta
titolo idoneo ex art. 2657 c. c. - trascrizione necessaria anche nella prospettiva dell'usucapione decennale ex art. 1159 c.c. - presentandola in originale o in copia autentica al Conservatore dei registri immobiliari, ex art. 2658 c.c.
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Tributi - Tassa automobilistica – Prescrizione triennale – Configurabilità
– Decorrenza – Iscrizione a ruolo - Efficacia interruttiva – Esclusione – Fondamento - Interruzione - Natura – Prova - Necessità.
Ordinanza, Sezione quinta, n. 23261 del 23/10/2020:
In tema di tassa automobilistica, il termine triennale di prescrizione per la sua riscossione, previsto dall'art. 5, comma 51, del d.l. n. 953 del 1982, conv., con modif., in l. n. 53 del 1983, decorre dall'anno in cui doveva essere effettuato il pagamento e non è interrotto dall'iscrizione a ruolo del tributo da parte dell'Amministrazione finanziaria il quale, essendo mero atto interno, è inidoneo a costituire in mora il debitore; peraltro, in sede processuale, l'allegazione dell'interruzione della prescrizione da parte dell'Ufficio rappresenta una mera difesa (o eccezione in senso improprio) che deve essere oggetto di adeguata prova.
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Tributi - Notifica al legale rappresentante della società in comune diverso da quello di domicilio fiscale della società – Ritualità.
Ordinanza, Sezione quinta, n. 23277 del 23/10/2020:
La notifica dell'avviso di accertamento al legale rappresentante della società è valida anche se eseguita in un comune diverso da quello del domicilio fiscale della società stessa, atteso che la limitazione territoriale di cui all'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, secondo cui la notifica degli atti tributari va effettuata nel comune ove il contribuente ha il domicilio fiscale, non è posta a garanzia di quest'ultimo, ma a tutela dell'operatività dell'Ufficio, il quale, di conseguenza, ha la facoltà, ma non l'obbligo di avvalersi di tale disciplina e può sempre svolgere ulteriori ricerche rispetto al domicilio fiscale della società al fine di seguire procedure di notifica più garantiste.