CIG 6641689F22 TRA
ALLEGATO C AL DISCIPLINARE DI GARA CONTRATTO PER LA FORNITURA DI LICENZE MICROSOFT
CIG 6641689F22 TRA
IL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO - DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE, (d’ora in
avanti denominato, per brevità, “Ministero”), con sede in Roma (Cap. 00186), Xxx xxx Xxxxxxxx Xxxxxx x. 00, Codice Fiscale e partita I.V.A………., per il quale interviene la………………….. nella sua qualità di del
Servizio I della Direzione generale organizzazione, domiciliata per la carica presso la sede del Ministero
E
La società………………….., in appresso chiamata anche “Impresa o Appaltatore”, con sede in………., Via/Piazza………….., capitale sociale Euro……………….., Codice Fiscale, Partita I.V.A. e numero d’iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n°……………….(All. A), in persona di………………….., legale rappresentante, identificato con………., rilasciata da…………………, valida fino a (All. B).
PREMESSO CHE
a) il Ministero, nell’espletamento delle proprie funzioni istituzionali, ha deciso di affidare la fornitura di licenze Microsoft; il medesimo Ministero, a seguito di determinazione direttoriale del 24 marzo 2016, ha avviato e concluso la procedura di affidamento della suddetta fornitura ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs.
12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e integrazioni – CIG 6641689F22;
b) la fornitura è stata aggiudicata all’Impresa in data…………………. con il criterio del prezzo più basso, a seguito di valutazione del seggio di gara appositamente istituito con decreto direttoriale del ;
c) il Responsabile del procedimento, con nota prot………… del ,
ha comunicato alla soc………………… l’aggiudicazione, risolutivamente condizionata all’esito delle verifiche, con esito positivo, del possesso di tutti i requisiti morali, economico-finanziari e tecnici dichiarati in sede di partecipazione, nonché di quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipulazione dei contratti con le pubbliche amministrazioni;
d) l’impresa ha tempestivamente fornito tutti gli elementi richiesti, necessari per la stipula del contratto;
e) sono state effettuate le comunicazioni di legge, e non risulta presentato alcun ricorso avverso la predetta aggiudicazione;
f) l’Impresa ben conosce i rischi relativi alle prestazioni da eseguire e le cautele da adottare in ottemperanza al D.Lgs. n. 81/2008;
è stata ottenuta dall’UTG competente l’informativa ex art. 84 del d.lgs 159/2011 attestante l’inesistenza di cause di decadenza o tentativi di infiltrazione mafiosa / è stata richiesta all’UTG competente l’informativa di cui all’art. 84 del d.lgs 159/2011 in data .......ed acquisita l’autocertificazione ex art. 89 del citato decreto, attesa l’urgenza.
Tutto ciò premesso, tra le Parti si conviene quanto segue: Art. 1. Premesse.
Le premesse e gli atti menzionati nel contratto, ivi inclusa l’ elenco della
fornitura, ne costituiscono parte integrante e sostanziale, anche se non materialmente allegati.
Art. 2. Oggetto del contratto.
Il Ministero affida all’Impresa, che accetta, l’esecuzione della fornitura di licenze Microsoft, come meglio specificato nel disciplinare e negli allegati al bando di gara, nonché nell’offerta presentata dall’aggiudicatario.
2.2. La fornitura dovrà essere eseguita, in ogni caso, secondo le modalità indicate nell’elenco di fornitura, allegata al presente contratto (All.1).
2.3. L’Impresa sarà comunque tenuta, nell’ambito della fornitura descritta nella richiamata lista dei materiali, ad eseguire le variazioni nelle prestazioni richieste dal Ministero alle medesime condizioni stabilite nel presente contratto, purché tali variazioni non eccedano un quinto dell’importo del corrispettivo del contratto medesimo.
Art. 3. Normativa applicabile e condizioni generali.
Oltre che dalle clausole contenute negli articoli del presente contratto, le prestazioni che ne costituiscono l’oggetto saranno regolate:
- dal decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i., e dal d.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;
- dal codice civile, e dalle leggi, i regolamenti, i decreti e le circolari vigenti nella Regione, Provincia e Comune nel quale devono essere eseguite le prestazioni oggetto del presente appalto;
- dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- dalle condizioni indicate nel bando, nella lista dei materiali, nel disciplinare di gara e nell’offerta oggetto di aggiudicazione definitiva, i quali, anche se non
materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
In caso di contrasto tra le fonti sopra richiamate, prevarrà sempre quella più favorevole per il Ministero.
Art. 4. Durata del contratto. Esclusione del tacito rinnovo.
Il presente contratto avrà la durata di 36 (trentasei) mesi a decorre dalla data di effettiva erogazione della fornitura descritta nel disciplinare di gara e nell’ elenco di fornitura.
Il contratto, in ogni caso, non potrà essere rinnovato tacitamente.
Art. 5. Responsabile del Contratto per l’Impresa.
Entro 5 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, l’Impresa è tenuta a comunicare al Ministero le generalità del proprio “Responsabile del Contratto” e del suo eventuale sostituto, al quale è affidato il coordinamento di tutte le attività volte all’adempimento degli obblighi contrattuali.
Alla predetta comunicazione dovrà essere allegata la accettazione scritta del designato “Responsabile del Contratto”.
Tale Responsabile garantirà la continuità delle funzioni in caso di assenza attraverso un sostituto autorizzato a tutti gli effetti a farne le veci.
Il Responsabile sarà rappresentante dell’Impresa ad ogni effetto di legge e di contratto ed avrà poteri decisionali per trattare e concordare con il Ministero le modalità tecniche inerenti lo svolgimento dei servizi oggetto del presente incarico.
Il Ministero si rivolgerà direttamente a tale Responsabile per ogni problema che dovesse sorgere durante l’espletamento dei servizi.
Tutte le comunicazioni formali saranno trasmesse al Responsabile e si intenderanno come validamente effettuate ai sensi e per gli effetti di legge all’Impresa.
Quanto sarà dichiarato e sottoscritto dal Responsabile, sarà considerato dal Ministero dichiarato e sottoscritto in nome e per conto dell’Impresa.
In caso di impedimento o assenza del Responsabile, l’Impresa dovrà darne tempestiva comunicazione al Ministero, indicando contestualmente il nominativo del sostituto.
Il Ministero si riserva di chiedere la sostituzione del Responsabile o del sostituto, senza che l’Impresa possa sollevare obiezioni, in caso di non adeguatezza del medesimo alle esigenze del servizio.
Art. 6. Direttore dell’esecuzione del contratto.
Il Direttore dell’esecuzione del contratto designato dal Ministero é …………….
nella sua qualità di……………….. del Servizio….. della Direzione generale Organizzazione, domiciliato per la carica presso la sede del Ministero.
Il suddetto Responsabile assume la responsabilità tecnica dei servizi, a norma delle vigenti disposizioni di legge, e vigila sull’osservanza contrattuale, applicando le penali eventualmente necessarie, supervisiona l’esecuzione dei servizi, proponendo che si proceda alla liquidazione finale a norma di capitolato e di legge.
Art. 7. Obblighi e adempimenti.
L’Impresa dovrà adempiere a tutte le obbligazioni e sostenere tutti gli oneri, nessuno escluso od eccettuato, comunque derivanti da norme di legge e regolamenti, condizioni e clausole applicabili alle prestazioni oggetto del contratto, nonché dalle disposizioni e prescrizioni emanate dalle Autorità
competenti.
Le spese sostenute per il rispetto dei predetti obblighi e per l’assunzione dei menzionati oneri sono comprese e compensate dal corrispettivo del contratto e resteranno ad esclusivo carico dell’Impresa. Conseguentemente, l’Impresa non potrà avanzare pretesa alcuna o richiesta di compensi, risarcimenti o indennizzi nei confronti del Ministero, impegnandosi espressamente a mallevare e tenere indenne il Ministero stesso da tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale inosservanza delle predette norme e prescrizioni, ivi comprese quelle tecniche, di sicurezza e sanitarie.
7.2. L’Impresa, inoltre, si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione del contratto che dovessero essere impartite dal Ministero, nonché a dare immediata comunicazione al Ministero di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del contratto stesso.
Art. 8. Corrispettivo.
Il corrispettivo spettante all’Impresa per la fornitura oggetto del presente contratto, risultante dall’offerta economica dell’aggiudicataria, è pattuito in
€………. (Euro……………), IVA esclusa, pari ad €……….. (Euro )
inclusa I.V.A.
Il corrispettivo sarà contabilizzato e liquidato a misura con l’applicazione dei prezzi unitari risultanti dall’offerta, nel limite massimo di spesa derivante dall’importo complessivo offerto.
8.2. L’Impresa dichiara di accettare l’importo suindicato, avendo completa e approfondita conoscenza delle quantità, delle modalità e del tipo di fornitura da eseguire e, conseguentemente, dichiara di rinunciare a qualsivoglia pretesa di carattere economico che dovesse derivare da una sua eventuale errata valutazione
di tutti i fattori ed elementi necessari per dare esecuzione esatta e puntuale a tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto.
8.3. I corrispettivi sono da considerarsi comprensivi di tutti gli oneri diretti ed indiretti necessari per il perfetto compimento del servizio, in quanto nella determinazione dell'offerta l'Appaltatore ha tenuto debito conto di tutti gli oneri, obblighi e prescrizioni precisati nel presente contratto e nei documenti allegati e richiamati.
L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, conferma quindi:
- di essere pienamente consapevole delle condizioni operative nelle quali si svolgerà la fornitura,
- di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguito il contratto;
- di aver accettato, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell’avviso e documenti allegati e nel disciplinare di gara, nello schema del presente contratto sottoscritto per accettazione dall’Appaltatore in sede di gara ed in ogni altro atto, provvedimento o documento ivi allegato o richiamato;
- di avere esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali, particolari e locali nessuna esclusa ed eccettuata che possano aver influito sulla determinazione della propria offerta che l’Appaltatore giudica, quindi, remunerativa e che possano, comunque, influire sull’esecuzione del contratto;
- di avere effettuato con i propri tecnici di fiducia uno studio approfondito del
servizio e di ritenere congrua l’offerta presentata;
- di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione del contratto, rinunciando fin d’ora a qualsiasi pretesa, azione o eccezione in merito anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1467 e 1664 c.c.;
L'Appaltatore conferma espressamente che le valutazioni tecnico-economiche effettuate con la formulazione dell'offerta rappresentano espressione di una sua precisa volontà contrattuale in esercizio di autonome scelte imprenditoriali volte alla determinazione della convenienza della sua attività. L'Appaltatore non potrà, pertanto, far valere nel corso del rapporto circostanze che vengano comunque a modificare le valutazioni dallo stesso operate in sede di offerta, in termini di eseguibilità, produttività, costi e remuneratività dovendosi l'Appaltatore assumere
- ai sensi dell'Art. 1655 c.c. - tutti i rischi di organizzazione e gestione connessi e correlati al compimento dell' appalto.
Art. 9 – Divieto di revisione ed aggiornamento del corrispettivo.
Il corrispettivo di cui al presente contratto è fisso ed invariabile per tutta la durata dell’appalto.
Non verrà pertanto riconosciuta alcuna revisione od aggiornamento del corrispettivo d’appalto e non troveranno applicazione, come detto, gli artt. 1467 e 1664 c.c.
Art. 10. - Modalità e condizioni di pagamento.
Nel limite dell’importo massimo indicato nell’art. 8 che precede, il pagamento del corrispettivo avverrà in seguito alla presentazione di n.3 fatture annuali anticipate da intestare al “MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ
CULTURALI E DEL TURISMO — DIREZIONE GENERALE
ORGANIZZAZIONE”. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 4, commi 2 lettera
d) e 6, del D.Lgs 231/2002, come sostituito dall’art. 1 del D.Lgs 192/2012 il pagamento del corrispettivo avrà luogo entro i 30 (trenta) giorni successivi all’accertamento da parte dello scrivente Ministero della conformità del servizio prestato.
Art. 13 – Incedibilità del contratto e del credito.
E' fatto espresso divieto di cedere tutto o in parte il contratto a terzi, pena l'immediata risoluzione dello stesso e salvo l’ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati.
E' espressamente vietata la cessione di tutti i crediti derivanti dalle prestazioni indicate nel presente contratto, con la conseguente inefficacia della cessione ed esclusiva responsabilità dell’Impresa nei confronti del Ministero per ogni violazione della anzidetta pattuizione. Trova applicazione l’art. 117 del D.lgs 163/06 s.m.i.
Resta inoltre esclusa ogni possibilità di conferire a terzi mandati speciali all'incasso o presentare comunque ricorso ad altre forme di delegazione di pagamento.
Art. 14 - Subappalto.
E’ vietato, sotto pena di risoluzione del contratto, il subappalto in tutto o in parte del servizio, salvo autorizzazione espressa del Ministero e comunque nei termini previsti dall’art. 118 del D.lgs 163/2006
L’Impresa, all’atto del presente affidamento, ha manifestato la volontà di subappaltare le seguenti parti del servizio:
Resta comunque inteso che, ove venga concessa l'autorizzazione al subappalto,
l’Impresa contraente non sarà sollevata dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti all'esecuzione del servizio e sarà tenuta all’osservanza dell’art. 118 del d.lgs 163/06 s.m.i..
(In caso di subappalto):
- Ai sensi dell’art. 118, comma 3, del Codice dei contratti pubblici, si precisa che il pagamento delle prestazioni effettuate dal subappaltatore sarà effettuato dall’appaltatore, che dovrà trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
- Ai sensi di quanto previsto all’art. 5 del D.P.R. n. 207/2010, nel caso di ritardo
- Il subappaltatore dovrà mantenere per tutta la durata del contratto i requisiti richiesti dalla documentazione di gara nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate.
Art. 15. - Forza maggiore.
Le Parti non saranno ritenute inadempienti qualora l’inosservanza degli obblighi derivanti dal contratto sia dovuta a causa di forza maggiore, intendendosi con tale espressione qualunque evento che sfugga alla volontà delle Parti e che sia imprevedibile anche mediante l’uso della necessaria diligenza.
15.2. Verificatosi un caso di forza maggiore che impedisca ad una Parte l’esatta e puntuale osservanza degli obblighi contrattuali, la stessa sarà tenuta a darne tempestiva comunicazione all’Altra, indicando anche il tempo prevedibile di impedimento.
15.3. La Parte che non abbia potuto adempiere per causa di forza maggiore avrà il diritto ad una proroga dei termini in misura pari alla durata dell’impedimento
determinato dalla suddetta causa.
Art. 16. Penali.
Si applicherà penale dell’1 per mille dell’importo di aggiudicazione per ogni giornata di ritardo nella consegna della fornitura, qualora questa non avvenga entro15 giorni dalla stipula del contratto. A tal fine, formale contestazione dovrà essere tempestivamente comunicata all’Impresa, per iscritto o a mezzo PEC. Qualora emerga un ritardo nell’esecuzione della fornitura l’Impresa, onde non incorrere nella penalità stabilita, dovrà esporre, con specifica istanza, le eventuali cause di forza maggiore o circostanze di fatto indipendenti dalla sua volontà o dal suo operato che hanno determinato il suddetto ritardo con adeguata giustificazione dei connessi previsti differimenti dei tempi di esecuzione.
Nel caso di mancata presentazione delle suddette giustificazioni, ovvero nel caso in cui esse non siano ritenute fondate ad insindacabile giudizio del Ministero, questi applicherà una trattenuta pari alla penale di cui in precedenza, a decorrere dal primo pagamento utile.
L'ammontare delle penali previste dal contratto, nel limite del 10% dell’importo netto contrattuale, sarà detratto dall'importo della fattura dopo che l’Impresa, su richiesta documentata del Ministero, abbia emesso apposita nota di credito.
L’ammontare delle penali complessivamente irrogato non potrà comunque superare il dieci per cento dell’importo contrattuale.
16.2. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo in caso di inadempimento contrattuale si fa rinvio alle norme del Codice Civile ed al successivo art. 20 del presente contratto (“Inadempienze. Risoluzione del Contratto. Clausola risolutiva espressa”).
Art. 17. Cauzione definitiva.
Ai sensi dell'art. 113, comma 1, del d.lgs. n. 163/2006 e a garanzia della completa ed esatta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, l’impresa ha prestato cauzione costituita da , a copertura della somma di euro
……………., pari al ……….% dell’importo contrattuale. Detta cauzione sarà svincolata nelle forme previste dal suddetto art. 113 del d.lgs. n. 163/2006.
La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 15 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta del Ministero qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’Aggiudicatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, il Ministero ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
Art. 18. - Riservatezza e proprietà dei documenti.
Tutte le informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi e dati tecnici dei quali l’Impresa verrà a conoscenza nello svolgimento del contratto ad essa affidato, dovranno essere considerati riservati e coperti da segreto.
18.2. L’Impresa è obbligata, pertanto, ad adottare tutte le cautele necessarie per mantenere il riserbo ed il segreto su quanto appreso in corso di esecuzione del contratto ed è direttamente responsabile per divulgazioni indebite avvenute ad opera di propri dipendenti e/o collaboratori.
18.3. Gli elaborati, le opere di ingegno, eventuali software creati, inventati, predisposti o realizzati dall’Impresa o da suoi dipendenti e/o collaboratori nell’ambito o in esecuzione del servizio oggetto del presente appalto, appartengono al Ministero, il quale ne potrà disporre senza alcuna restrizione, fatto salvo l’obbligo della citazione della fonte.
18.4. L’Impresa tiene indenne il Ministero da qualsiasi azione o pretesa eventualmente fatta da terzi per contraffazione o violazione di diritti nell’esecuzione del servizio.
Art. 19. - Inadempienze. Risoluzione del contratto. Clausola risolutiva espressa.
Oltre che nei casi espressamente previsti nel presente contratto, il Ministero si riserva la possibilità di risolverlo anticipatamente per inadempimento o ritardato adempimento di qualsiasi obbligazione assunta mediante esso, quando tale inadempimento sia reiterato e/o di natura tale da rendere inaffidabile il servizio eseguito dall’Impresa.
Le seguenti situazioni costituiscono, altresì, motivo di risoluzione ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., sempre previa diffida ad adempiere:
a) Comportamento dell’Appaltatore che configuri un grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tali da compromettere la buona riuscita dei servizi che possono arrecare danni agli utenti o, anche indirettamente, a Ministero.
b) Mancato adempimento delle istruzioni e direttive fornite da Ministero per l’avvio dell’esecuzione del contratto;
c) Mancata copertura assicurativa dei rischi di cui all’art. 17 durante la vigenza del contratto o sua eventuale proroga;
d) Mancata reintegrazione della cauzione definitiva, eventualmente escussa, entro il termine di 15 (quindici) giorni consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta del Ministero;
e) Violazione reiterata di: i) disposizioni di legge, ii) regolamenti, iii) delle norme in tema di sicurezza, iv) del capitolato speciale di appalto, v) del presente contratto;
f) Accertamento di false dichiarazioni emerse dopo la stipula del contratto, perdita dei requisiti per contrattare con la Pubblica Amministrazione, emissione a carico dell’Impresa di informativa interdittiva antimafia sospensione delle autorizzazioni di legge per l’esercizio dell’attività oggetto di appalto, applicazioni di sanzioni interdittive ai sensi del D.Lgs. 231/01;
g) Violazione del divieto di cedere il contratto, anche parzialmente, nonché i relativi crediti in difformità da quanto previsto dall’art. 117 del Codice, nonché subappalto non autorizzato;
h) Sospensione unilaterale del servizio, i cui oneri restano a carico dell’Appaltatore;
Costituisce, altresì, clausola risolutiva espressa la violazione da parte dell’Impresa delle disposizioni di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari ed, in particolare, la violazione dell’obbligo in capo al medesimo di eseguire le transazioni inerenti il presente appalto, nei confronti dei subappaltatori e subcontraenti, avvalendosi dei mezzi di pagamento consentiti dalla cita legge e successive modifiche ed integrazioni
La contestazione, da inviarsi mediante lettera raccomandata A.R. o PEC, deve contenere la descrizione dei fatti contestati ed un termine di 15 giorni per l'adempimento eventuale e le relative giustificazioni.
Entro il termine indicato l'Impresa può presentare le proprie giustificazioni ed eventualmente provvedere ad ottemperare alla diffida ad adempiere qualora l’Impresa non ottemperi alla diffida ad adempiere, il contratto è risolto di diritto con le conseguenze previste dalla Legge.
In tutti i casi di risoluzione del contratto il Ministero avrà diritto di procedere all’escussione delle garanzia prestata, fermo restando il diritto al risarcimento dell’ulteriore danno e all’eventuale esecuzione in danno a opera di terzi con spese
a carico dell’Appaltatore.
Rimane in ogni caso salva l’applicazione dell’art. 1453 c.c., nonché la facoltà del Ministero di compensare l’eventuale credito dell’Appaltatore con il credito derivante dal risarcimento del danno.
Entro trenta giorni dallo scadere del termine contrattuale o dalla data di risoluzione anticipata del contratto, l'Impresa è tenuta a restituire al Ministero la documentazione, le informazioni, i dati detenuti dal medesimo relativi ai servizi affidati ed a fornire al Ministero le informazioni ed í dati trattati.
Il Ministero può, altresì, procedere alla risoluzione del contratto nei casi previsti dagli articoli 135 e 136 del D.Lgs. 163/06, nonché nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D. Lgs. 81/08.
In caso di risoluzione del contratto nei casi sopraindicati, l’Impresa ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti. Sono dovuti dalla Impresa i danni subiti dal Ministero in seguito alla risoluzione del contratto.
Il fallimento dell’Impresa comporterà l'automatica ed immediata risoluzione del contratto.
20.2. Qualora la somma delle penali applicata ai sensi del precedente art. 16 sia da superare il 10% del corrispettivo del contratto, sarà facoltà del Ministero risolvere il contratto mediante lettera raccomandata a/r ovvero PEC.
20.3. Il presente contratto è sottoposto alla condizione sospensiva dell’esito positivo dell’approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme di contabilità, dal Codice dei Contratti Pubblici e delle verifiche antimafia ex D.lgs 159/2011, derivandone per l’effetto, in caso di esito negativo dei suddetti controlli, l’inefficacia del contratto medesimo. L’inefficacia, in tal caso, decorre dalla data in cui il Ministero è a conoscenza dell’eventuale esito negativo dei
suddetti controlli.
Art. 20. Recesso.
Il Ministero avrà il diritto insindacabile di recedere dal contratto in ogni momento con un preavviso scritto di 15 (quindici) giorni, dovendo in tal caso riconoscere all’Impresa soltanto il corrispettivo dovuto per le prestazioni rese fino al momento in cui il recesso acquista efficacia, restando pertanto escluso qualsiasi obbligo di indennizzo o di risarcimento da parte del Ministero.
21.2. La dichiarazione di recesso dovrà essere comunicata all’Impresa mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata presso il suo domicilio eletto indicato nell’art. 28 che segue ovvero con comunicazione all’indirizzo PEC dell’Impresa.
Articolo 21. Esecuzione in danno
Qualora l’Impresa ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni oggetto del presente contratto secondo le modalità ed entro i termini previsti nella documentazione contrattuale, il Ministero potrà, direttamente o tramite altra impresa, effettuare l’esecuzione parziale o totale di quanto non eseguito dall’Impresa stessa, alla quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Ministero.
L’Impresa dovrà garantire l’accesso al Ministero o all’impresa dallo stesso designata per le necessarie attività.
Per la rifusione dei costi sostenuti, il Ministero avrà facoltà di rivalersi mediante trattenute sugli eventuali crediti dell’Impresa ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà in tal caso essere immediatamente reintegrato.
22. Tracciabilità finanziaria. In attuazione dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187 convertito in
legge, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2010, n. 217, l’Impresa, in qualità di appaltatore, ha l’obbligo, a pena di nullità del contratto medesimo, di comunicare alla stazione appaltante le seguenti informazioni:
- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l’indicazione del servizio al quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
22.2. La comunicazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante ovvero da soggetto munito di apposita procura.
22.3. L’omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico dell’Impresa, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.
Art. 23. Protezione dei dati personali.
L’Impresa effettuerà, nel pieno rispetto dei principi di pertinenza, liceità e correttezza di cui all’art. 11 del D.Lgs. n. 196/2003 (“Codice Privacy”), le indispensabili operazioni di trattamento dei dati personali necessarie per compiere le attività contrattualmente dovute, altresì provvedendo, nei casi previsti dal Codice Privacy, a nominare gli incaricati per il trattamento dei dati personali.
23.2 L’Impresa osserverà gli obblighi previsti dalle clausole contrattuali predisponendo, con tempestiva informazione al Ministero, ogni misura di sicurezza fisica, logica e organizzativa necessaria a garantire il rispetto dell’integrità ed esattezza dei dati personali trattati, nonché la liceità del trattamento, in conformità al D.Lgs. n. 196/2003. In particolare, l’Impresa adotterà ogni misura organizzativa tale da evitare rischi di:
- distruzione, perdita o alterazione dei dati;
- accessi ai dati da parte di soggetti non autorizzati;
- uso dei dati non conforme agli scopi dichiarati della raccolta;
- uso non consentito dei dati utilizzati.
23.3. L’Impresa tratterà, con modalità informatizzata o manuale, i dati personali nella misura strettamente necessaria all’attività da compiere per l’esecuzione del contratto e informerà il Ministero di qualsiasi evento che, con riferimento all’esecuzione del contratto, possa aver comportato l’alterazione dei dati.
23.4. La comunicazione dei dati avrà luogo esclusivamente per l’esecuzione di obblighi di Legge, nonché per finalità fiscali e contabili. Ognuna delle Parti informa l’altra che potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 tra cui quelli di cancellazione, di opposizione e di accesso, rivolgendosi direttamente presso le rispettive sedi indicate nel presente contratto.
Art. 24. Forma delle modificazioni contrattuali.
Il presente contratto non potrà essere validamente ed efficacemente modificato, né integrato se non mediante atto scritto firmato da entrambe le Parti.
Art. 25. Foro esclusivamente competente.
Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.
Per tutte le controversie che possano insorgere fra le Parti, in relazione alla interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità ed esistenza del presente contratto d'appalto o comunque a questo connesse, il Foro esclusivamente competente è il Tribunale di Roma con esclusione di qualsiasi altro Foro anche se concorrente o alternativo.
Art. 26. Spese.
Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto, comprese quelle
relative ai suoi allegati e per le copie necessarie, nonché le imposte di bollo e dell’eventuale registrazione del contratto stesso in caso d’uso, saranno a carico dell’Impresa.
Art. 27. Elezione di domicilio.
L’Impresa elegge domicilio presso la propria sede in… ,
Via/piazza , ed, in difetto, nel domicilio suppletivo eletto presso il
Comune di Roma, anche per gli effetti di cui all’art. 141 c.p.c..
Art. 28. Rimborso delle spese di pubblicità.
In base all’art. 36, del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 conv. con modificazioni in legge 17 dicembre 2012 n. 221, le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell’articolo 66 e al secondo periodo del comma 5 dell’articolo 122 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, pari ad € ,
sono, rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione, mediante l’emissione di nota di credito a favore del Ministero .
Art. 29. Condizione risolutiva.
Attesa l’urgenza, il presente contratto è stipulato nelle more del rilascio da parte dell’UTG competente dell’informativa ex art. 84 del d.lgs 159/2011 attestante l’inesistenza di cause di decadenza o tentativi di infiltrazione mafiosa. Al riguardo l’informativa è stata richiesta all’UTG in data e sono state
acquisite le l’autocertificazioni ex art. 89 del citato decreto.
Il presente contratto, pertanto, è sottoposto alla condizione risolutiva del rilascio di informazione antimafia attestante la sussistenza di cause di decadenza o tentativi di infiltrazione mafiosa .
In tale evenienza il contratto sarà risoluto di diritto mediante semplice
comunicazione con racc. a.r. o PEC.
Il presente contratto è redatto in due originali, di cui uno per ciascuna delle parti contraenti, e consta di n…… fogli, ciascuno dei quali è controfirmato dalla Dott………. per il Ministero e dal Sig./ Dott per l’Impresa.
Letto, confermato e sottoscritto. Roma, …..
Per il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo — Direzione Generale Organizzazione
(Dott…………) Per l’impresa. .,……………………...
Il sottoscritto……………….,in qualità di rappresentante legale dell’impresa, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., l’Impresa dichiara, pertanto, di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare, dichiara di approvare specificatamente gli artt.: 4 (Durata del contratto. Esclusione del tacito rinnovo),
7 (Obblighi e adempimenti), 8 (Corrispettivo), 9 (Divieto di revisione e aggiornamento del corrispettivo) 10 (Modalità e condizioni di pagamento), 11 (Prevenzione degli infortuni – sicurezza) 12 (Prescrizioni in materia di sicurezza)
13 (incedibilità del contratto e del credito) 14 (Subappalto) 16 (Penali), 17 (Cauzione definitiva – polizza RCT), 18 (Riservatezza e proprietà dei documenti), 19 (Verifiche, controlli e monitoraggio), 19 (Inadempienze e
risoluzione del contratto. Clausola risolutiva espressa), 20 (Recesso), 21 (Esecuzione in danno), 22 (Tracciabilità finanziaria), 24 (Forma delle modificazioni contrattuali), 25 (Foro esclusivamente competente), 26 (Spese) e 27 (Elezione di domicilio), Art. 29 (Condizione risolutiva).
Roma, ……………..
Per il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo — Direzione Generale Organizzazione
(Dott. ) Per l’impresa
(Dott/Sig. )
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