Legge del 27/12/1977 n° 1084 Pubblicato nella Gazz. Uff., Suppl. Ord., 17 febbraio 1978, n. 48
C.C.V. CONTRATTO COLLETTIVO DI VIAGGIO
Legge del 27/12/1977 n° 1084
Pubblicato nella Gazz. Uff., Suppl. Ord., 17 febbraio 1978, n. 48
Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (C.C.V.), firmata a Bruxelles il 23 aprile1970.
Art. 1. il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (C.C.V), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970.
Art. 2. Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 36 della convenzione medesima.
CONVENZIONE INTERNAZIONALE RELATIVA AI CONTRATTI DI VIAGGIO
(Traduzione non ufficiale, pubblicata in Gazz. Uff., Suppl. Ord., 17 febbraio 1978, n. 48)
Gli Stati Parti della presente Convenzione, Constatando lo sviluppo del turismo ed if suo ruolo economico e sociale, Riconoscendo la necessita' di stabilire delle disposizioni uniformi in materia di contratti di viaggio. Hanno convenuto quanto segue:
Art. 1. Ai sensi della presente Convenzione si intende per:
1) Contratto di Viaggio: sia un contratto di organizzazione di viaggio, sia un contratto di intermediario di viaggio.
2) Contratto di organizzazione di Viaggio: qualunque contratto tramite il quale una persona si impegna a suo nome a procurare a d un'altra per mezzo di un prezzo globale, un insieme di prestazioni comprendenti il trasporto, il soggiorno separato dal trasporto o qualunque altro servizio che, ad essi si riferisca.
3) Contratto di intermediario di viaggio: qualunque contratto tramite il quale una persona si impegna a procurare ad un'altra, per mezzo di un prezzo, sia un contratto di organizzazione di viaggio, sia uno dei servizi separati che permettono di effettuare un viaggio o un soggiorno qualsiasi. Non sono considerati come contratti di intermediario di viaggio le operazioni "interline". o altre operazioni simili fra vettori.
4) Prezzo: qualunque pagamento in contanti, in natura o sotto forma di prestazioni dirette o indirette di qualsiasi tipo.
5) Organizzatore di viaggi: qualunque persona che abitualmente assuma l'impegno definito al § 2, sia a titolo di attivita' principale o meno, sia a titolo professionale o meno.
6) Intermediario di viaggi: qualunque persona che abitualmente assuma l'impegno definito al § 3, sia a titolo di attiviti principale o meno, sia a titolo professionale o meno.
7) Viaggiatore: qualunque persona che usufruisca di una delle prestazioni derinite ai §§ 2 e 3, sia che if contatto sia stipulato o che il prezzo sia pagato da lei o da chi per lei.
Art. 2 - 1. La presente Convenzione si applica a qualunque contratto di viaggio concluso da un organizzatore di viaggi o da un intermediario di viaggi qualora la sua sede di lavoro principale, o, in mancanza di tale sede, il suo domicilio abituale o la sede di lavoro per, tramite della quale il contratto di viaggio e' stato concluso, si trovi in uno Stato contraente.
Art. 2 - 2. La presente Convenzione si applica senza pregiudizio delle legislazioni speciali che stabiliscono trattamenti piu' favorevoli per certe categorie di viaggiatori.
Art. 3 - 1. Nell'adempimento degli obblighi derivanti dai contratti definiti all'articolo 1, l'organizatore di viaggi e I'intermediario di viaggi proteggono i diritti e gli interessi dei viaggiatori secondo i principi generali del diritto e i buoni usi in questo campo.
Art. 4 - 1. In vista dell'adempimento degli obblighi derivanti dai contratti definiti all'art. 1, il viaggiatore deve in particolare fornire tutte. le necessarie informazioni che gli sono espressamente richieste e rispettare i regolamenti relativi al viaggio, al soggiorno o a qualsiasi altro servizio.
Art. 5 - 1. L'organizzatore di viaggi e' tenuto a rilasciare un documento di viaggio portante la sua firma che puo' essere sostituita da un timbro.
Art. 6 - 1. Il documento di viaggio contiene le seguenti indicazioni:
a) luogo e data di emissione;
b) nome e indirizzo dell'organizzatore di viaggi:
c) nome del viaggiatore o dei viaggiatori e, se il contratto e' stato effettuato da un'altra persona, nome di quest'ultima;
d) luoghi e date di inizio e termine del viaggio come pure dei soggiorni;
e) tutte le precisazioni necessarie relative at trasporto, al soggiorno come pure a tutti gli altri servizi accessori compresi nel prezzo;
f) se e' il caso, il numero minimo di viaggiatori richiesto;
g) il prezzo globale corrispondente a tutti i servizi previsti nel contratto;
h) circostanze e condizioni in cui it viaggiatore potra' chiedere l'annullamento del contratto;
i) qualunque clausola che stabilisca una competenza arbitrale stipulata ai sensi dell'art. 29;
j) la dichiarazione che il contratto e' sottoposto, nonostante qualsiasi clausola contraria, alle disposizioni della. presente Convenzione;
k) tutte le altre indicazioni che le parti, di comunc accordo, giudicano utile di inserire.
Art. 6 - 2. Qualora tutte o una parte delle indicazioni previste at paragrafo 1 figurino in un programma consegnato al viaggiatore, il documento di viaggio potra' contenere un semplice riferimento ad esso; qualsiasi modifca a tale programma dovra' essere menzionata nel documento di viaggio.
Art. 7 - 1. Il documento di viaggio fa fede, fno a prova contraria, delle condizioni del contratto. 2. La violazione da parte dell'organizzatore di viaggi degli obblighi che gli competono ai sensi degli artt. 5 o 6, non intacca I'esistenza ne' la validita del contratto che resta regolato dalla presente Convenzione.
L'organizzatore di viaggi risponde di qualunque pregiudizio derivante da questa violazione.
Art. 8 - 1. Salvo accordo contrario delle parti, il viaggiatore potra' farsi sostituire da un'altra persona per la esecuzione del contratto, a condizione che questa persona soddisfi le esigenze particolari relative al viaggio o al soggiorno e che il viaggiatore indennizzi l'organizzatore di viaggi di tutte le spese causate da quota sostituzione, incluse le somme non rimborsabili dovute a terzi.
Art. 9 - 1. Il viaggiatore puo' annullare il contratto in qualsiasi momento, totalmente o parzialmente, a condizione di indennizzare I'organizzatore di viaggi conformemente alla legislazione nazionale o secondo le disposizioni del contratto.
Art. 10 - 1. L'organizzatore di viaggi puo' senza indennita', annullare il contratto, totalmente o parzialmente, qualora prima o durante I'esecuzione del contratto si manifestino circostanze di carattere eccezionale che l'organizzatore di viaggi non poteva conoscere al momento della stipulazione del contratto e che, se le avesse conosciute in quel momento, gli avrebbero fornito valide ragioni per non concluderlo.
Art. 10 - 2. L'organizzatore di viaggi puo' ugualmente annullare il contratto senza indennita' quando il numero minimo di viaggiatori previsti nei documenti di viaggio non e' stato raggiunto, a condizione che questo fatto sia portato a conoscenza del viaggiatore.almeno 15 giorni prima della data alla quale, il viaggio o il soggiorno doveva avere inizio.
Art. 10 - 3. In caso di annullamento del contratto prima della sua esecuzione, l'organizzatore di viaggi, deve rimborsare qualunque pagamento incassato dal viaggiatore. In caso di annullamento del contratto in corso di esecuzione,l'organizzatore di viaggi, deve prendere tutte le misure necessarie nell'interesse del viaggiatore; inoltre le parti sono tenute a indennizzarsi a vicenda in maniera equa.
Art. 11 - 1. L'organizzatore di viaggi non puo' aumentare il prezzo globale se non in conseguenza di variazioni del corso del cambi o delle tariffe dei vettori e a condizione che questa possibilita' sia stata prevista nel documento di viaggio.
Art. 11 - 2. Se l'aumento del prezzo globale eccede. il 10%, il viaggiatore puo' annullare il contratto senza indennizzo ne' rimborso in questo caso, il viaggiatore ha diritto al rimborso di tutte le somme da lui pagate all'organizzatore di viaggi.
Art. 12 - 1. L'organizzatore di viaggi, risponde deglii atti e delle omissioni dei suoi impiegati ed agenti, qualora agiscano nell' esercizio deIle loro funzioni, come se fossero suoi propri atti o sue proprie omissioni.
Art. 13 - 1. L'organizzatore di viaggi rispnde di qualunque pregiudizio causato al viaggiatore a motivo dell'inadempimento totale o parziale dei suoi obblighi di organizzazione quali risultano dal contratto o dalla presente Convenzione, salvo che egli non provi di essersi comportato da organizzatore di viaggi diligente.
Art. 13 - 2. Senza pregiudizio della determinazione. di quali persone abbiano diritto di agire e di quali siano i rispettivi diritti, I'indennita' dovuta in applicazione del paragrafo1 e' limitata per ciascun viaggiatore a: 50.000 franchi per danno alle persone; 2.000 franchi per danno alle cose; 5.000 franchi per qualsiasi altro danno. Ciascun Stato contraente puo' comunque fissare un limite superiore relativamente ai contratti
stipulati per il tramite di un'agenzia che si trovi nel suo territorio.
Art. 14 - 1. L'organizzatore di viaggi che effettua personalmente i servizi di trasporto, alloggio o di qualsiasi altro tipo relativi all' esecuzione del viaggio o del soggiorno, risponde di qualsiasi pregiudizio causato al viaggiatore conformemente alle disposizioni che regolano detti servizi.
Art. 15 - 1. L'organizzatore di viaggi che fa effettuare da terzi servizi di trasporto, di alloggio o di qualsiasi alto tipo relativi allìesecuzione del viaggio o del soggiorno., risponde di qualsiasi pregiudizio causato al viaggiatore a motivo dell' inadempimento totale o parziale di questi servizi, conformemente alle disposizioni che li regolano. Lo stesso avviene per qualunque pregiudizio causato al viaggiatore nel corso dell'esecuzione di queste prestazioni, salvo che I'organizzatore di viaggi non provi di essersi comportato da organizzatore di viaggi diligente nella scelta. della persona che esegue il servizio.
Art. 15 - 2. Quando le disposizioni menzionate al § 1 non prevedono una limitazione, all'indennita' dovuta all'organizzatore di viaggi, questa indennita e'fissata conformemente all'art. 13, § 2.
Art. 15 - 3. Qualora I'organizzatore di viaggi abbia indennizzato il viaggiatore per il pregiudizio che gli e' stato causato, e' surrogato in tutti i diritti e azioni che ii viaggiatore puo'avere contro terzi responsabili di tale xxxxxxxxxxx.Xx viaggiatore e' tenuto a facilitare il ricorso dell'organizzatore di viaggi fornendogli i documenti e le informazioni in suo possesso e cedendogli, quando sia il caso, i suoi diritti.
Art. 14 - 4. Il viaggiatore ha diritto a un'azione diretta contro terzi responsabili per un indennizzo totale o complementare del pregiudizio da lui subito.
Art. 16 - 1. Il viaggiatore risponde del pregiudizio causato per sue colpa all''organizzatore di viaggi o alle persone di cui questo risponde ai sensi dell'art. 12, a causa dell'inosservanza degli obblighi che gli spettano secondo la presente Convenzione o i contratti che essa regola, la colpa venendo stabilita considerando ii comportamento normale di un viaggiatore.
Art. 17 - 1. Qualunque contratto stipulato dail'intermediario di viaggi con un organizzatore di viaggi o con persone che gli forniscono dei sevizi separati, e' considerato come se fosse stato concluso del viaggiatore.
Art. 18 - 1. Quando ii contratto di intermediario di viaggi si riferisce ad un contratto di organizzazione di viaggio, e' sottoposto alle disposizioni degli artt. 5 e 6, I'indicazione del nome e dell' indirizzo dell'organizzatore di viaggi essendo completata dall' indicazione del nome e dell' indirizzo dell'intermediario di viaggi e da una dichiarazione che quest'ultimo agisce in qualita' di intermediario del primo.
Art. 18 -2. Quando il contratto di intermediario di viaggi riguarda la fornitura di un servizio separato che permette di effettuare un viaggio o un soggiorno, l'intermediario di viaggi e' tenuto a rilasciare al viaggiatore i documenti relativi a questo servizio portanti la sua firma che puo' essere sostituita da un timbro. Questi documenti o la fattura relativa riportano la somma pagata per il servizio e l'indicazione che il contratto e' regolato, nonostante qualunque clausola contraria, daila presente Convenzione.
Art. 19 - 1. Il documento di viaggio e gli altri documenti menzionati all'art. 18 fanno fede, fino a prova contraria, delle condizioni del contratto.
Art. 19 - 2. La violazione da parte dell'intermediario di viaggi degli obblighi che gli competono ai sensi dell'art. 18, non intaccano ne l'esistenza ne la validita' del contratto che resta regolato dalla presente Convenzione. In caso di violazione degli obblighi citati al § 1 dell'art. 18, I'intermediario di viaggi e' considerato come un organizzatore di viaggi. In caso di violazione degli obblighi menzionati al §2 dell art. 18, l'intermediario di viaggi risponde di qualsiasi pegiudizio derivante da questa violazione. 1.
Art. 20 - 1. Il viaggiatore puo' annullare il contratto in qualsiasi momento, totalmente o parzialmente, a condizione di indennizzare I'intemediario di viaggi conformemente alla legislazione nazionale o secondo le disposizioni del contratto.
Art. 21 - 1. L'intermediario di viaggi risponde degli atti e delle omissioni dei suoi impiegati e agenti, qualora agiscano nell'esercizio delle loro funzioni, come se fossero suoi propri atti o sue proprie omissioni.
Art. 22 - 1. L'intermediario di viaggi risponde di qualsiasi inosservanza che commette nell'adempimento dei suoi obblighi, l'inosservanza venendo stabilita considerando i doveri che cornpetono ad un intermediario di viaggi diligente.
Art. 22 - 2. Senza pregiudizio della determinazione di quali persone abbiano diritto di agire e di quali siano i loro rispettivi diritti, l'indennita' dovuta in applicazione del § 1 e' limitata a 10.000 franchi per viaggiatore. Ciascuno Stato contraente puo' comunque fissare un limite superiore relativamente ai contratti stipulati per il tramite di un'agenzia che si trovi nel suo territorio.
Art. 22 - 3. L'intermediario di viaggi non risponde dell'inadempimento totale o parziale di viaggi, soggiorni
o altri servizi che siano oggetto del contratto.
Art. 23 - 1. Il viaggiatore risponde del pregiudizio causato per sua colpa all'intermediario di viaggi o alle persone di cui questo ultimo risponde ai sensi dell'art. 21, a motivo della inosservanza degli obblighi che gli competono secondo la presente Convenzione o i contratti che essa regola, la colpa venendo stabilita considerando il comportamento normale di un viaggiatore.
Art. 24 - 1. Il franco menzionato nella presente Convenzione e' il franco-oro del peso di 10/31 di grammo e del titolo millesimale di 0,900 di fino.
Art. 25 - 1. Quando il pregiudizio causato dall' inadempimento totale o parziale di un obbligo regolato dalla presente Convenzione, puo' dar luogo ad un reclamo extracontrattuale, l organizzatore di viaggi e l'intermediario di viaggi possono avvalersi delle disposizioni della presente Convenzione che escludono la loro responsabilita' o che determinano o limitano le indennita' da loro dovute.
Art. 26 - 1. Quando la responsabilita' extra-contrattuale di una delle persone di cui l'organizzatore di viaggi o l'intermediario di viaggi rispondono ai sensi degli artt. 12 e 21 e' messa in causa, questa persona puo' ugualmente avvalersi delle disposizioni della presente Convenzione che escludono la responsabilita' dell'organizzatore di viaggi o dell'intermediario di viaggi o che determinano o limitano le indennita' da loro dovute, l'ammontare di queste indennita' non potendo in ogni caso superare i limiti stabiliti ai sensi della presente Convenzione.
Art. 27 - 1. L'organizzatore di viaggi e l'intermediario di viaggi non possono avvalersi delle disposizioni della presente Convenzione che escludono la loro responsabilita' o che limitano le indennita' da loro dovute, quando il viaggiatore prova che una inosservanza commessa da loro o dalle persone di cui rispondono ai sensi degli artt. 12 e 2 1, e' avvenuta con l'intenzione di provocare il danno o in modo implicante una mancanza deliberata di considerazione oppure una ignoranza inescusabile di tali conseguenze.
Art. 27 - 2. Quando siano applicabili disposizioni particolari di diritto cogente, la valutazione della inosservanza menzionata al § 1 ha luogo in conformita' a queste disposizioni.
Art. 27 - 3. I §§ 1 e 2 si applicano ugualmente alla responsabilita' extra-contrattuale delle persone menzionate agli artt. 12 e 21 quando l'inosservanza prevista ai detti paragrafi e' stata commessa da tali persone.
Art. 28 - 1. Le disposizioni della presente Convenzione on pregiudicano i diritti e le azioni dei viaggiaatori contro terzi.
Art. 29 - 1. Il contratto di viaggio puo' contenere una clausola che attribuisca competenza ad un tribunale arbitrale, a condizione che questa clausola preveda che il tribunale arbitrale applichera' la presente Convenzione.
Art. 30 - 1. Le azioni alle quali puo' dar luogo un contratto di viaggio regolato dalla presente Convenzione, fondate sul decesso, le ferite o qualunque altro danno all'integrita' fisica o psichica di un viaggiatore, cadono in prescrizione entro il termine di due anni a partire dalla data prevista nel contratto come data di termine del servizio che da' luogo alla controversia. Comunque, in caso di ferite o altri danni all' integrita' fisica o psichica con conseguente decesso del viaggiatore, dopo la data prevista come termine del servizio che da' luogo alla controversia il periodo di tempo inizia a partire dalla data del decesso senza che possa comunque oltrepassare i tre anni dalla data prevista per il termine di questo servizio.
Art. 30 - 2. Le azioni alle quali puo' dar luogo un contratto di viaggio regolato dalla presente Convenzione, diverse da quelle menzionate al § 1,cadono in prescrizione entro il termine di un anno; questo periodo di tempo inizia a decorrere dalla data prevista nel contratto per il termine del servizio che da' luogo alla controversia.
Art. 31 - 1. E' nulla qualsiasi stipulazione che, direttamente o indirettamente, deroghi alle disposizioni della presente Convenzione in un senso sfavorevole al viaggiatore. La nullita' di tale stipulazione non comporta la nullita' del contratto.
Art. 31 - 2. In particolare, sono nulle tutte le clausole che cedono all'organizzatore di viaggi o all'intermediario di viaggi il beneficio delle assicurazioni stipulate dal viaggiatore o che trasferiscono l'onere della prova.
Art. 32 - 1. Qualunque controversia fra gli Stati contraenti relativa all'interpretazione o all 'applicazione della presente Convenzione che non puo' essere regolata per via di negoziato, e' sottoposta ad arbitrato,
su domanda di uno di essi.
Art. 32 - 2. Se entro i sei mesi che seguono la data della domanda di arbitrato, le Parti non pervengono ad un accordo sull'organizzazione dell'arbitrato, ciascuna puo' sottoporre la controversia alla Corte internazionale di Giustizia, depositando una richiesta in conformita' allo Statuto della Corte.
Art. 33 - 1. La presente Convenzione sara' aperta alla firma di tutti gli Stati Membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o membri di una istituzione specializzata o dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica, come pure di qualunque Stato parte dello Statuto della Corte internazionale di Giustizia, fino at 31 dicembre 1971.
Art. 34 - 1. La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Governo belga.
Art. 35 - 1. La presente Convenzione restera' aperta all'adesione di qualsiasi Stato appartenente ad una delle categorie menzionate all'art. 33.
Art. 35 - 2. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Governo belga.
Art. 36 - 1. La presente Convenzione entrera' in vigore tre mesi dopo la data di deposito del quinto strumento di ratifica o di adesione.
Art. 36 - 2. Per ciascuno Stato che ratifichi la Convenzione o che vi aderisca dopo il deposito del quinto strumento di ratifica o di adesione, la Convenzione entrera' in vigore tre mesi dopo la data del deposito del suo strumento di ratifica o di adesione.
Art. 37 - 1. Ciascuno Stato Contraente avra' diritto di denunciare la presente Convenzione in qualsiasi momento dopo l'entrata in vigore nei suoi confronti. Ciononostante, tale denuncia prendera' effetto solo un anno dopo la data di ricevimento della notifica di denuncia da parte del Governo belga.
Art. 38 - 1. Nel caso di uno Stato federale o non unitario, si applicheranno le seguenti disposizioni:
1) Per quanto riguarda gli articoli della pesente Convenzione che rientrino nella competenza legislativa del potere legislativo federale, gli obblighi del governo federale saranno, entro tali limiti, gli stessi di quelli delle Parti che non sono Stati federali.
2) Per quanto riguarda gli articoli della presente Convenzione la cui applicazione rientra nella competenza legislativa di ciascuno degli Stati, delle province o dei cantoni costituenti che non sono, ai sensi del sistema costituzionale della federazione, tenuti a prendere delle misure legislative, il governo federale portera' a conoscenza delle autorita' competenti degli Stati, delle province o dei cantoni tali articoli unitamente al suo parere favorevole, it piu' presto possibile.
3) Uno Stato federale parte della presente Convenzione comunichera' su richiesta di qualunque Stato contraente, una esposizione della legislazione e della prassi in vigore nella federazione e nelle sue unita' costituenti per quanto riguarda qualunque disposizione particolare della Convenzione che indichi la misura nella quale e' stato dato effetto, tramite azione legislativa o altra azione, a detta disposizione.
Art. 39 - 1. Ciascuno Stato contraente puo', al momento della ratifica, dell'adesione o in qualunque altro momento successive, notificare per iscritto al Governo belga che la presente Convenzione si applica ai territori o ad alcuni territori di cui assicura le relazioni internazionati. La Convenzione sara' applicabile a tali territori tre mesi dopo la data di ricevimento di questa notifica da parte del Governo belga.
Art. 39 - 2.Ciascuno Stato contraente che ha sottoscritto una dichiarazione ai sensi del §1 del presente articolo potra' in qualsiasi momento informare il Governo belga che la Convenzione cessa di applicarsi ai territori in questione. Questa denuncia prendera' effetto un anno dopo la data di ricevimento, da parte del Govemo belga, della notifica di denuncia.
Art. 40 - 1. Ciascuno Stato contraente potra', al momento della firma, della ratifica o dell'adesione alla presente Convenzione, formulare la o le riserve seguenti:
a) di applicare la presente Convenzione solo ai contratti di viaggio internazionali che debbano essere eseguiti totalmente o parzialmente in uno Stato diverso dallo Stato dove il contratto e' stato stipulato o da dove il viaggiatore e' partito;
b) di non considerarsi come impegnato dal § 2 dell'art. 32 della presente Convenzione.
Art. 40 - 2. Le riserve menzionate at paragrafo precedente non devono essere ulteriormente accettate dagli altri Stati contraenti.
Art. 40 - 3. Ciascuno Stato contraente che ha formulato una riserva prevista al § 1, potra' in qualsiasi momento ritirarla tramite notifica indirizzata al Governo belga; tale ritiro prendera' effetto tre mesi dopo il ricevimento di tale notifica.
Art. 41 - 1. La presente Convenzione si applica senza pregiudizio delle convenzioni relative al trasporto di viaggiatori, e del loro bagaglio o al soggiorno delle quali uno Stato contraente e' o diventera' parte.
Art. 42 - 1. Ciascuno Stato contraente potra', allo scadere del periodo di cinque anni che seguira' l'entrata
in vigore della presente Convenzione ai sensi del § 1 dell' art. 36, chiedere la riunione di una Conferenza incaricata di deliberare in merito alle proposte tendenti alla revisione della presente Convenzione.
Art. 42 - 2. Ciascuno Stato contraente che desideri servirsi di questa facolta' lo notifichera' al Govemo belga che, se un terzo degli Stati contaenti e' d' accordo, convochera' la Conferenza entro dodici mesi. Art. 43 - 1. Il Governo belga notifichera' agli Stati interessati:
1) Le firme, le ratifiche e le adesioni ricevute. in applicazione degli artt. 33, 34 e 35.
2) Le date alle quali la presente Convenzione entrera' in vigore in applicazione dell'art. 36.
3) Le denunce fatte in applicazione dell'art. 37 e del § 2 dell'art. 39.
4) Le notifiche e le dichiarazioni fatte ai sensi del § 1 dell'art. 39 e degli artt. 40 e 42.
In fede di che i sottoscritti plenipotenziari, debitamente autorixxati allo scopo, hanno firmato la presente Convenzione.
Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 1970, nelle lingue francese e inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un solo esemplare che xxxx' depositato presso gli archivi del Governo belga, il quale ne rilascera' copie certificate conformi.
1970 aprile 23