Contratto di Assicurazione per autovetture
Fascicolo Informativo
Contratto di Assicurazione per autovetture
Il presente Fascicolo Informativo, contenente:
• Nota Informativa, comprensiva del glossario;
• Condizioni di assicurazione,
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.
Edizione 08/2014
INDICE GENERALE | ||
NOTA INFORMATIVA | Pag. | 3 di 36 |
A) Informazioni relative all'impresa | Pag. | 5 di 36 |
B) Informazioni relative al contratto | Pag. | 5 di 36 |
C) Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami | Pag. | 23 di 36 |
INTEGRAZIONE NOTA INFORMATIVA | Pag. | 29 di 36 |
GLOSSARIO | Pag. | 32 di 36 |
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE | Pag. | 1 |
SEZIONE I - CONDIZIONI GENERALI COMUNI | Pag. | 3 |
Condizioni generali comuni a tutte le sezioni | Pag. | 3 |
SEZIONE II - RESpONSAbILITà CIVILE VEICOLI | Pag. | 12 |
Responsabilità Civile veicoli | Pag. | 12 |
SEZIONE III -DANNI | Pag. | 33 |
Garanzie prestate | Pag. | 33 |
Garanzie speciali | Pag. | 37 |
Valore assicurato | Pag. | 51 |
Gestione dei sinistri | Pag. | 53 |
Valutazione del danno | Pag. | 55 |
SEZIONE IV - ASSISTENZA | Pag. | 59 |
Assistenza | Pag. | 59 |
SEZIONE V - TUTELA LEGALE | Pag. | 78 |
Tutela Legale | Pag. | 78 |
SEZIONE VI - INFORTUNI DEL CONDUCENTE | Pag. | 94 |
Infortuni del Conducente | Pag. | 94 |
DESCRIZIONE SETTORI TARIFFARI | Pag. | 103 |
AppENDICE NORMATIVA | Pag. | 104 |
NOTA INFORMATIVA
(Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010)
Contratto di assicurazione per i veicoli a motore: Responsabilità Civile per la circolazione e Rischi Diversi
AUTOVETTURE
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.
Per la garanzia di Responsabilità Civile da circolazione è possibile richiedere presso gli Intermediari e nel sito Internet di Italiana Assicurazioni il rilascio di un preventivo gratuito e personalizzato per autovetture, redatto sulla base di tutti gli elementi di personalizzazione previsti dalla tariffa nonché della formula tariffaria prescelta dal Contraente tra quelle proposte da Italiana Assicurazioni.
A) INFORMAZIONI RELATIVE ALL’IMpRESA
1. Informazioni generali
a. Società Italiana Assicurazioni S.p.A., società assicuratrice in forma di società per azioni, fondata nel 1889, appartenente al Gruppo Reale Mutua;
b. Sede Legale e Direzione Generale: Xxx X. X. Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx - Xxxxxx;
c. Telefono: x00 00 000000 - Fax: x00 00 0000000;
d. Sito Internet: xxx.xxxxxxxx.xx - E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx;
e. Autorizzata all’esercizio delle assicurazioni a norma dell’art. 65 del R.D.L. 29/4/1923, n. 966, convertito nella legge 17/4/1925 n. 473, ed iscritta al numero 1.00004 all’albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa
Il patrimonio netto dell’Impresa è pari a 394 milioni di euro di cui 40 milioni di euro relativi al capitale sociale, e 354 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali.
L’indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari al 217%. Tale indice rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.
b) INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO
Il presente contratto offre garanzie assicurative per tutelarsi dai rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli e dai danni subiti dal veicolo assicurato o dalle persone che lo utilizzano.
Si ricorda che saranno operanti solo le garanzie acquistate, esplicitamente richiamate nel modulo di polizza.
Rinnovo e durata del contratto
Il contratto è stipulato nella forma “senza tacito rinnovo”.
L’Impresa, in base all'art. 170 bis del Codice, è tenuta a mantenere operanti le garanzie prestate sino alla data di decorrenza dell'eventuale nuovo contratto stipulato dal Contraente per il medesimo rischio e comunque non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza del contratto.
Per maggiori dettagli consultare l’articolo 1.4) “Xxxxxx e rinnovo del contratto” delle Condizioni di Assicurazione.
Sito Internet - Aggiornamenti
Si rinvia al sito internet xxx.xxxxxxxx.xx per la consultazione di eventuali aggiornamenti del Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative.
Informativa Area Riservata su sito Internet
Sul sito xxx.xxxxxxxx.xx è disponibile un’Area Riservata che permette di consultare la propria posizione assicurativa (come previsto dal Provvedimento IVASS n.7 del 16 luglio 2013) e di usufruire di altre comode funzionalità. L’accesso è consentito gratuitamente seguendo le semplici istruzioni di registrazione presenti sul sito.
INFORMAZIONI RELATIVE ALLA GARANZIA DI RESpONSAbILITA’ CIVILE
3. Copertura assicurativa offerta
3.1 Formula tariffaria
La garanzia è prestata nella forma “Bonus/Malus” che si articola in 38 classi di merito e che prevede riduzioni (“Bonus”) o maggiorazioni (“Malus”) di premio rispettivamente in assenza o in presenza di sinistri pagati nel periodo di osservazione della sinistrosità, secondo le regole dettagliatamente descritte all’articolo 2.13) delle Condizioni di Assicurazione. Per i soli rimorchi la garanzia è prestata nella forma a “Tariffa fissa”.
3.2 Oggetto della garanzia di Responsabilità Civile
La garanzia di Responsabilità Civile tiene indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento per danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza della circolazione del veicolo assicurato, come più dettagliatamente indicato all’art. 2.1) “Oggetto del contratto” delle Condizioni di Assicurazione.
AVVERTENZA: sono previste sospensioni, limitazioni ed esclusioni della copertura assicurativa che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento del risarcimento. Per maggiori dettagli consultare i seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione:
– 1.1) “Decorrenza della garanzia e pagamento del premio”;
– 2.1) “Oggetto del contratto”;
– 2.3) “Soggetti esclusi”;
– 2.4) “Esclusioni e rivalsa”.
AVVERTENZA: sono previsti CASI di rivalsa, in cui Italiana Assicurazioni, dopo aver risarcito i terzi danneggiati, ha diritto a ripetere dall’Assicurato in tutto o in parte quanto pagato. I casi di rivalsa sono dettagliatamente indicati ai seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione:
– 2.4) “Esclusioni e rivalsa”;
– 2.8) “Denuncia dei sinistri”.
AVVERTENZA: la garanzia è prestata nel limite dei massimali convenuti in polizza, la cui definizione è presente nel glossario sotto riportato.
Di seguito si indicano esempi di applicazione del massimale: 1)valore del massimale per danni a persone € 5.000.000
– danno provocato per danni a persone € 2.000.000
– importo risarcito € 2.000.000
2)valore del massimale per danni a persone € 5.000.000
– danno provocato per danni a persone € 6.000.000
– importo risarcito € 5.000.000.
3.2.1 Estensioni della copertura
Sono previste le seguenti estensioni alla garanzia di Responsabilità Civile obbligatoria disciplinata dal Codice delle Assicurazioni:
– circolazione in aree private;
– operazioni di carico e scarico.
– responsabilità civile dei trasportati
Per maggiori dettagli si veda l’articolo 2.1) “Oggetto del contratto” delle Condizioni di Assicurazione.
4. Soggetti esclusi
Alcuni soggetti sono esclusi dalla garanzia: si veda l’articolo 2.3) “Soggetti esclusi” delle Condizioni di Assicurazione.
5. Informativa in corso di contratto
Italiana Assicurazioni è tenuta a trasmettere al Contraente, almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto, una comunicazione scritta con indicate:
– la data di scadenza del contratto;
– le modalità per ottenere informazioni sul premio di rinnovo della garanzia
R.C. Auto presso l’Intermediario al quale è assegnato il contratto. Unitamente alla comunicazione viene trasmessa al Contraente l’attestazione dello stato del rischio.
Italiana Assicurazioni ha l’obbligo di comunicare tempestivamente al Contraente, senza oneri aggiuntivi, le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito.
6. Attestazione sullo stato di rischio - Classe di merito
Italiana Assicurazioni trasmette al Contraente, almeno trenta giorni prima della scadenza annuale del contratto, l’attestazione sullo stato del rischio.
Nel caso di sospensione della garanzia in corso di contratto, Italiana Assicurazioni rilascia l’attestazione almeno trenta giorni prima della scadenza del periodo di tempo per il quale il contratto è stato prorogato all’atto della riattivazione.
Nei casi di anticipata risoluzione del contratto a seguito di vendita del veicolo, furto senza ritrovamento, esportazione definitiva all’estero, consegna in conto vendita, demolizione, cessazione definitiva dalla circolazione, e sempreché il “periodo di osservazione” risulti concluso, Italiana Assicurazioni invia al Contraente la relativa attestazione.
Alla scadenza del contratto, qualora il Contraente intendesse assicurare il medesimo veicolo presso altra impresa, dovrà consegnare al nuovo assicuratore l’attestazione dello stato del rischio relativa all’annualità trascorsa.
Nei casi di cessazione del rischio, sospensione del contratto e mancato rinnovo del contratto per mancato utilizzo del veicolo, il periodo di validità dell’attestazione dello stato del rischio è pari a cinque anni, a decorrere dalla data di scadenza del contratto a cui si riferisce ed il proprietario (o il locatario in caso di leasing) ha diritto a mantenere la classe di merito conseguita per il medesimo veicolo o per altro veicolo di sua proprietà (o locato in leasing). Trascorsi tre mesi dalla scadenza del contratto, l’attestazione dello stato del rischio, ai fini dell’assegnazione della classe di merito, è valida a condizione che il Contraente dichiari ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile di non aver circolato nel periodo successivo alla scadenza del precedente contratto.
Per maggiori dettagli in relazione ai meccanismi di assegnazione della classe di merito di conversione universale (c.d. CU), compresi i casi di acquisto di un ulteriore veicolo nell’ambito del medesimo nucleo familiare (art 134 c. 4-bis del Codice delle Assicurazioni), si rinvia a quanto previsto dall’art. 2.13) “Formula Bonus/Malus 38 classi - Settori I e II: Autovetture ed Autotassametri” delle Condizioni di Assicurazione e dall’allegato n. 1 al Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006.
AVVERTENZA: la classe di merito di conversione universale (c.d. CU) riportata sull’attestazione di rischio consente di confrontare le varie proposte di contratti di Responsabilità Civile Auto delle diverse Compagnie.
INFORMAZIONI RELATIVE ALLE GARANZIE RISCHI DIVERSI
7. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni
Le garanzie Rischi Diversi, a seconda della tipologia, sono raccolte in Sezioni.
SEZIONE DANNI
Sono garantiti i danni materiali e diretti subiti per la perdita o il danneggiamento del veicolo assicurato causati dagli eventi previsti dalle garanzie di seguito sinteticamente descritte.
– Furto totale o parziale – furto o rapina, consumato o tentato. La garanzia è regolamentata all’articolo 3.2) delle Condizioni di Assicurazione.
– Furto totale – furto o rapina senza ritrovamento entro 60 giorni dalla denuncia alle Autorità. La garanzia è regolamentata all’articolo 3.3) delle Condizioni di Assicurazione.
– Incendio – incendio, scoppio, esplosione (anche in conseguenza di atti vandalici o fatti dolosi di terzi) o azione diretta del fulmine. La garanzia è regolamentata all’articolo 3.4) delle Condizioni di Assicurazione.
– Atti vandalici - Eventi sociopolitici – atti vandalici e dolosi in genere ed eventi sociopolitici. La garanzia è regolamentata all’articolo 3.5) delle Condizioni di Assicurazione.
– Calamità naturali – calamità naturali quali inondazioni, alluvioni, frane, grandine, terremoti o eruzioni vulcaniche. La garanzia è regolamentata all’articolo 3.6) delle Condizioni di Assicurazione.
– Kasko – urto, collisione, ribaltamento ed uscita di strada durante la circolazione. La garanzia è regolamentata all’articolo 3.7) delle Condizioni di Assicurazione.
– Collisione – collisione con veicolo identificato tramite targa o, se mancante, telaio durante la circolazione. La garanzia è regolamentata all’art. 3.8) delle Condizioni di Assicurazione.
– Collisione Indennizzo Sicuro - collisione con veicolo identificato tramite targa o, se mancante, telaio durante la circolazione prestata nella forma “a primo rischio assoluto” (ovvero senza applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 Codice Civile). La garanzia è regolamentata all’articolo 3.9) delle Condizioni di Assicurazione.
– Cristalli – Rottura accidentale dei cristalli (non conseguenti ad atti vandalici
o dolosi). La garanzia è regolamentata all’articolo 3.10) delle Condizioni di Assicurazione.
AVVERTENZA: sono previste SOSPENSIONI, LIMITAZIONI ED
ESCLUSIONI della copertura assicurativa che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo. Per maggiori dettagli consultare i seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione:
– 1.1) “Decorrenza della garanzia e pagamento del premio”;
– 3.11) “Delimitazioni”;
– 3.30) “Limite di indennizzo per sinistro cumulativo”.
AVVERTENZA: per alcune prestazioni sono previsti franchigie, scoperti, limiti massimi indennizzabili.
Per maggiori dettagli riguardanti scoperti e franchigie consultare i seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione: 3.1) “Oggetto dell’assicurazione”; 3.10) “Cristalli”; 3.27) “Scoperto o franchigia”. Per maggiori dettagli riguardanti i limiti massimi indennizzabili, consultare i seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione: 3.6) “Calamità naturali”; 3.9) “Collisione – Indennizzo Sicuro”; 3.10) “Cristalli”.
SEZIONE DANNI - GARANZIE SpECIALI
Prevede combinazioni di garanzie i cui contenuti sono di seguito sinteticamente descritti:
– “Pacchetto A” - comprende le seguenti garanzie:
• Ricorso terzi da incendio
• Danni al box
• Spese di dissequestro del veicolo
• Soccorso vittime della strada
• Danni da scasso
Le garanzie che compongono “Pacchetto A” sono regolamentate all’articolo 3.12) delle Condizioni di Assicurazione.
– “Plateau Royal”– comprende le seguenti garanzie:
• Ripristino Airbag/cinture di sicurezza
• Ripristino impianto antifurto e/o sistema di navigazione satellitare
• Rimborso spese di custodia e parcheggio
• Fermo veicolo
• Danni ai bagagli
• Rimborso spese per lesioni subite da animali domestici
• Rimborso spese documenti
• Tassa di proprietà
• Spese di immatricolazione
• Spese di nuova immatricolazione/duplicazione patente
• Spese di disinfezione e lavaggio
Le garanzie che compongono “Plateau Royal” sono regolamentate all’articolo 3.13) delle Condizioni di Assicurazione.
– “Pole Position” - comprende le seguenti garanzie:
• Assistenza in viaggio
• Ripristino airbag/cinture di sicurezza
• Ripristino impianto di antifurto e/o sistema di navigazione satellitare
• Danni ai bagagli
• Spese di nuova immatricolazione/duplicazione patente
• Ricorso terzi da incendio
Le garanzie che compongono “Pole Position” sono regolamentate all’articolo 3.14) delle Condizioni di Assicurazione.
– “Business” – è riservata ad autovetture ad uso privato di proprietà di soggetti titolari di partita IVA e comprende le seguenti garanzie:
• Assistenza in viaggio di cui alla relativa Sezione delle Condizioni di
Assicurazione disciplinata all’articolo 4.1) e seguenti.
• Plateau Royal di cui alla relativa disciplina contenuta all’articolo 3.13) delle
Condizioni dI Assicurazione.
• Cristalli di cui alla relativa disciplina contenuta all’articolo 3.10) delle
Condizioni dI Assicurazione.
Le garanzie che compongono “Business” sono regolamentate all’articolo 3.15) delle Condizioni di Assicurazione.
– “Linea Gas Plus” - è riservata ad autovetture ad uso privato alimentate a gas GPL/metano e comprende le seguenti garanzie:
• Assistenza in viaggio di cui alla relativa sezione delle Condizioni di
Assicurazione disciplinata all’articolo 4.1) e seguenti. E’ inoltre compresa
la seguente prestazione: Informazioni telefoniche sulla rete di impianti di rifornimento di gas.
• Ricorso terzi da incendio
• Danni al box
• Spese di dissequestro del veicolo
• Soccorso vittime della strada
• Danni da scasso
• Tutela legale di cui alla relativa sezione delle Condizioni di Assicurazione
disciplinata all’articolo 5.2) e seguenti.
Le garanzie che compongono “Linea Gas Plus” sono regolamentate all’articolo 3.16) delle Condizioni di Assicurazione.
– “Area Premium” - è riservata a contratti inseriti nell’Area Premium di cui all’art. 2.14) delle Condizioni di Assicurazione e comprende le seguenti garanzie:
• Assistenza Premium che prevede le seguenti prestazioni:
– Disbrigo pratiche furto
– Invio soccorso per esaurimento carburante
– Invio soccorso per errato inserimento carburante
– Autovettura in sostituzione di cilindrata compresa tra 1.400 e 1.600 c.c.
– Erronea chiusura del veicolo
• Infortuni del Conducente: indennizzo a forfait post ricovero
• Danni indiretti
Le garanzie che compongono “Area Premium” sono regolamentate all’articolo 3.17) delle Condizioni di Assicurazione.
– “Zero Imprevisti” - comprende le seguenti garanzie:
• Collisione con veicoli non assicurati o rubati.
• Collisione con veicoli non identificati.
Le garanzie che compongono “Zero Imprevisti” sono regolamentate all’articolo 3.18) delle Condizioni di Assicurazione.
AVVERTENZA: sono previste SOSPENSIONI, LIMITAZIONI ED
ESCLUSIONI della copertura assicurativa che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo. Per maggiori dettagli consultare l’articoli 1.1) “Decorrenza della garanzia e pagamento del premio” delle Condizioni di Assicurazione.
Per limitazioni ed esclusioni relative a specifiche garanzie consultare
inoltre i seguenti articoli:
Garanzia “Pacchetto A” art. 3.12): 1) Ricorso terzi da incendio; 2) Danni al box.
Garanzia “Plateau Royal”art. 3.13): 5) Danni ai bagagli.
Garanzia “Pole Position” art. 3.14): 4) Danni ai bagagli; 6) Ricorso terzi da incendio.
Garanzia “Linea Gas Plus” art. 3.16): 2) Ricorso Terzi da incendio;
3) Danni al box.
Garanzia “Area Premium” art. 3.17): 1) Assistenza Premium; art. 3.18): 1) “Zero Imprevisti”.
AVVERTENZA: per alcune prestazioni sono previsti limiti massimi indennizzabili. Per maggiori dettagli consultare i seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione: 3.12) “Pacchetto A”; 3.13) “Plateau Royal”; 3.14) “Pole Position”; 3.15) “Business”; 3.16) “Linea Gas Plus”; 3.17) “Area Premium”; 3.18) “Zero Imprevisti”.
SEZIONE ASSISTENZA
Prevede prestazioni di assistenza stradale erogate dalla Centrale Operativa di Blue Assistance S.p.A. alle persone o al veicolo in caso di impossibilità di utilizzo del veicolo assicurato dovuta, ad esempio, a incidente stradale, guasto, foratura o danni ai pneumatici.
La Sezione Assistenza prevede le seguenti garanzie: “Assistenza in viaggio”, “In viaggio Special”, “Over 65”e “Auto Ibrida”.
– “Assistenza in viaggio”
Le seguenti prestazioni sono fornite in Europa:
• Informazioni in caso di sinistro e servizio di messaggistica urgente in caso di
incidente stradale
• Soccorso stradale, interventi e riparazioni sul posto, traino
• Soccorso stradale per foratura o danni ai pneumatici
• Invio di un’autoambulanza
• Recupero difficoltoso del veicolo
• Autovettura in sostituzione
La seguente prestazione è fornita nei soli territori della Repubblica Italiana,
della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano:
• Demolizione e cancellazione del veicolo assicurato
Le seguenti prestazioni sono fornite in Europa purché l’Assicurato si trovi ad oltre 50 chilometri dal proprio Comune di residenza:
• Rientro degli occupanti del veicolo assicurato, proseguimento del viaggio o
pernottamento
• Riconsegna del veicolo assicurato
• Anticipo di denaro per spese di prima necessità
• Spedizione di pezzi di ricambio
• Rientro sanitario
• Rientro funerario
• Invio di un autista
Le seguenti prestazioni sono fornite in Europa esclusi i territori della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano:
• Interprete a disposizione
• Anticipo della cauzione penale e spese legali
• Rimpatrio del veicolo assicurato
• Abbandono legale del veicolo
La garanzia è regolamentata all’articolo 4.1) “Assistenza in viaggio” delle Condizioni di Assicurazione.
– “In viaggio Special”
E’ riservata a persone fisiche di età compresa tra 30 e 70 anni proprietarie di autovetture ad uso privato e comprende le seguenti garanzie:
• Assistenza in viaggio
• Soccorso stradale per montaggio catene in caso di neve
• Indennità “Primo Intervento”
• Indennità di degenza
La garanzia è regolamentata all’articolo 4.2) delle Condizioni di Assicurazione.
– “Over 65”
E’ riservata ad assicurati di età superiore a 65 anni proprietari di autovetture ad uso privato e comprende le seguenti garanzie:
• Assistenza in viaggio
• Rimborso delle spese conseguenti alla perdita delle chiavi del veicolo/
sostituzioni serrature
• Indennità in caso di scippo
• Indennità “Primo Intervento”
• Indennità di degenza
La garanzia è regolamentata all’articolo 4.3) delle Condizioni di Assicurazione.
– “Auto Ibrida”
E' riservata ai Clienti proprietari di autovetture ad uso privato ad alimentazione ibrida o elettrica e comprende le seguenti garanzie:
• Assistenza in viaggio
• Informazioni sulla rete di officine di riparazione
• Veicolo con conducente
• Invio di una collaboratrice domestica
La garanzia è regolamentata all’articolo 4.4) delle Condizioni di Assicurazione.
AVVERTENZA: sono previste SOSPENSIONI, LIMITAZIONI ED
ESCLUSIONI della copertura assicurativa che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo. Per maggiori dettagli consultare i seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione:
– 1.1) “Decorrenza della garanzia e pagamento del premio”;
– 4.1.4) ”Delimitazioni”
Per limitazioni ed esclusioni relative a specifiche prestazioni consultare inoltre i seguenti articoli:
– 4.1) “Assistenza in viaggio”;
– 4.2) “In viaggio Special”;
– 4.3) “Over 65”;
– 4.4) “Auto Ibrida”.
AVVERTENZA: per alcune prestazioni sono previsti limiti massimi indennizzabili. Per maggiori dettagli consultare i seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione:
– 4.1) “Assistenza in viaggio”;
– 4.2) “In viaggio Special”;
– 4.3) “Over 65”;
– 4.4) “Auto Ibrida”.
SEZIONE TUTELA LEGALE
Garantisce le spese che l’Assicurato sostiene per l’assistenza di un legale e per gli oneri processuali al fine di tutelare i propri interessi prima e/o durante una causa giudiziaria connessa alla circolazione del veicolo assicurato. La Sezione Tutela Legale prevede due garanzie denominate “Formula Base” e ”Formula Elite”.
Per maggiori dettagli sulle prestazioni offerte consultare per la “Formula Base” gli articoli 5.1.1) “Oggetto dell’assicurazione” e 5.1.9) “Prestazioni garantite” e per la ”Formula Elite” gli articoli 5.2.1) “Oggetto dell’assicurazione” e 5.2.9) “Prestazioni garantite” delle Condizioni di Assicurazione.
AVVERTENZA: sono previste SOSPENSIONI, LIMITAZIONI ED
ESCLUSIONI della copertura assicurativa che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo. Per maggiori dettagli consultare i seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione:
– 1.1) “Decorrenza della garanzia e pagamento del premio”;
– 5.1.2) e 5.2.2) “Delimitazioni” ;
– 5.1.3) e 5.2.3) “Insorgenza del caso assicurativo”;
– 5.1.10) e 5.2.11) “Esclusioni”;
– 5.1.9) “Prestazioni garantite” limitatamente al n. 2);
– 5.2.9) “Prestazioni garantite” limitatamente al n. 4).
AVVERTENZA: le garanzie sono prestate nel limite dei massimali previsti in polizza. Per maggiori dettagli consultare i seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione:
– 5.1.1) “Oggetto dell’assicurazione”;
– 5.2.10) “Massimale”.
SEZIONE INFORTUNI DEL CONDUCENTE
Sono garantite, attraverso il pagamento di un indennizzo, le conseguenze dirette ed esclusive degli infortuni subiti dal conducente del veicolo assicurato derivanti dalla guida del veicolo stesso previste dalle garanzie di seguito sinteticamente descritte:
– Morte – indennizzo dovuto ai beneficiari designati dall’Assicurato nel caso in cui l’infortunio abbia per conseguenza la morte e questa si verifichi entro 2 anni dal giorno dell’infortunio.
– Invalidità permanente – indennizzo liquidato all’Assicurato nel caso in cui l’infortunio abbia per conseguenza una invalidità permanente e questa si verifichi entro 2 anni dal giorno dell’infortunio.
– Rimborso delle spese di cura - indennizzo delle spese sanitarie sostenute dall’Assicurato a seguito di infortunio.
– Diaria da ricovero – indennità giornaliera corrisposta all’Assicurato nel caso in cui l’infortunio renda necessario il ricovero.
– Xxxxxxx xxxxxxxxx – pagamento di una rendita vitalizia a favore dell’Assicurato in caso di invalidità permanente conseguente ad infortunio che comporti un’invalidità pari o superiore al 60%.
– Rendita 4x4 – pagamento di una rendita mensile a favore dell’Assicurato in caso di invalidità permanente conseguente ad infortunio che comporti un’invalidità superiore al 65%.
La garanzia è regolamentata agli articoli 6.1) “Oggetto dell’assicurazione”; 6.2) “Morte”; 6.3) “Invalidità permanente”; 6.4) “Rimborso delle spese di cura”; 6.5) “Diaria da ricovero”; 6.6) “Rendita vitalizia” e 6.7) ”Rendita 4x4” delle Condizioni di Assicurazione.
AVVERTENZA: sono previste SOSPENSIONI, LIMITAZIONI ED
ESCLUSIONI della copertura assicurativa che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo. Per maggiori dettagli consultare i seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione:
– 1.1) “Decorrenza della garanzia e pagamento del premio”;
– 6.8) “Delimitazioni”;
– 6.10) “Criteri di indennizzabilità”.
AVVERTENZA: per alcune prestazioni sono previsti franchigie o limiti massimi indennizzabili. Per maggiori dettagli sulla presenza di franchigie consultare l’articolo 6.3) “Invalidità permanente”.
Per maggiori dettagli riguardanti limiti massimi indennizzabili o massimali, consultare i seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione: 6.2) “Morte”; 6.3) “Invalidità permanente”; 6.4) “Rimborso delle spese di cura”; 6.5) “Diaria da ricovero”; 6.6) “Rendita vitalizia”; 6.7) Rendita 4x4.
7.1 Esemplificazione numerica di applicazione della franchigia / scoperto e del limite massimo indennizzabile / massimale
Di seguito sono riportati esempi di funzionamento di franchigia/ scoperto:
– per la Sezione Danni
A | B | |
Entità del danno | € 750 | € 1.500 |
Scoperto 20% con il minimo di € 200 | € 200 | € 300 |
Esempio A: il danno indennizzato è di € 550 (riducendo € 750 dello scoperto minimo di € 200).
Esempio B: il danno indennizzato è di € 1.200 (riducendo € 1.500 del 20% di scoperto).
– per la Sezione Infortuni del Conducente
A | B | |
Somma assicurata per Invalidità Permanente | € 50.000 | € 50.000 |
Franchigia | 3% | 3% |
Invalidità permanente conseguente al sinistro | 2% | 12% |
Esempio A: nessun indennizzo in quanto l’Invalidità permanente conseguente al sinistro è assorbita dalla franchigia.
Esempio B: il danno indennizzato è di € 4.500 (ottenuto con il seguente conteggio 12% - 3% = 9% che applicato a € 50.000 determina l’importo di € 4.500).
Di seguito sono riportati esempi di applicazione del limite massimo indennizzabile / massimale:
A) limite massimo indennizzabile: € 15.000
– danno subito: € 10.000
– importo indennizzato: € 10.000
B) limite massimo indennizzabile: € 15.000
– danno subito: € 20.000
– importo indennizzato: € 15.000
7.2 Assicurazione parziale (regola proporzionale)
Qualora il valore assicurato risulti inferiore al valore del veicolo, l’indennizzo corrisposto da Italiana Assicurazioni è ridotto in misura proporzionale (art.
1907 del Codice Civile). Per maggiori dettagli consultare l’articolo 3.25) “Regole comuni” delle Condizioni di Assicurazione.
7.3 Premi – Possibilità di applicazione di sconti
AVVERTENZA: Italiana Assicurazioni o l’Intermediario, nell’ambito dell’autonomia operativa allo stesso riconosciuta, possono applicare sconti sul premio delle garanzie Rischi Diversi in relazione alle caratteristiche del singolo Assicurato.
INFORMAZIONI COMUNI ALLE GARANZIE DI RESpONSAbILITà CIVILE E RISCHI DIVERSI
8. Dichiarazioni del Contraente in ordine alle circostanze del rischio AVVERTENZA: eventuali reticenze e dichiarazioni inesatte sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto possono comportare la perdita totale o parziale delle prestazioni o l’annullamento del contratto. Per maggiori dettagli consultare l’articolo 1.2) “Dichiarazioni del Contraente” delle Condizioni di Assicurazione.
9. Aggravamento e diminuzione del rischio
Il Contraente o l’Assicurato, ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile, deve dare comunicazione scritta all’Impresa di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall’Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione. Nel caso di diminuzione del rischio l’Impresa, ai sensi dell’art. 1897 del Codice Civile, è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell’Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Esempio di aggravamento del rischio:
• Modifica della provincia di residenza con aggravamento del rischio.
10. Premi
I mezzi di pagamento del premio previsti sono:
– denaro contante, entro i limiti previsti dalla normativa in vigore;
– assegni bancari;
– assegni circolari;
– bonifici bancari o postali;
– carte di debito/credito (in base alla vigente normativa).
Il premio della garanzia di Responsabilità Civile viene determinato sulla base dei parametri di personalizzazione previsti dalla tariffa. L’importo è comprensivo delle provvigioni riconosciute da Italiana Assicurazioni all’Intermediario.
La periodicità di pagamento del premio è annuale. E’ prevista la possibilità di frazionare il premio annuo in due rate semestrali, con applicazione di una maggiorazione del 3%, ad esclusione dei rimorchi.
AVVERTENZA: nel caso di cessazione del rischio (a causa di demolizione, cessazione della circolazione o esportazione definitiva all’estero del veicolo di cui all’articolo 103 del Codice della Strada) o di furto del veicolo, il Contraente può chiedere a Italiana Assicurazioni la restituzione del premio di Responsabilità Civile Auto corrisposto e non usufruito al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale.
Per maggiori dettagli consultare gli articoli 1.8) “Cessazione del rischio” e 1.8.2) “Furto del veicolo” delle Condizioni di Assicurazione. Consultare inoltre l’articolo 1.6) “Sospensione e riattivazione del contratto” per gli effetti della cessazione del rischio sui contratti sospesi.
11. Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto
Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno che decorre dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile). Nell’assicurazione della Responsabilità Civile il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’assicurato o ha promosso contro questo l’azione.
12. Legge applicabile al contratto
Premesso che le Parti hanno la facoltà di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall’applicazione di norme imperative nazionali, Italiana Assicurazioni propone l’applicazione al contratto della legge italiana.
13. Regime Fiscale
Il premio per la garanzia di Responsabilità Civile è soggetto:
- all’imposta del 12,5% fermo quanto disposto dall’art. 17 del Decreto Legislativo n. 68 del 6 maggio 2011 che ha previsto la facoltà per le province di modificare l’aliquota fino ad un massimo del 3,5%;
- al contributo al Servizio Sanitario Nazionale nella misura del 10,5%.
Per tutte le altre garanzie escluse le garanzie Assistenza in viaggio, Tutela Legale, Infortuni, si applica l’aliquota d’imposta del 13,5% comprensiva del contributo antiracket.
Per la Sezione Assistenza in Viaggio si applica l’aliquota d’imposta del 10%. Per la Sezione Tutela Legale si applica l’aliquota d’imposta del 12,50%.
Per la Sezione Infortuni del Conducente si applica l’aliquota d’imposta del 2,5%.
C) INFORMAZIONI SULLE pROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
INFORMAZIONI RELATIVE ALLA GARANZIA DI RESpONSAbILITA’ CIVILE
14. Procedura per il risarcimento del danno
Italiana Assicurazioni provvede alla liquidazione dei sinistri:
– sulla base della procedura di “risarcimento diretto”, con le modalità previste dall’art. 149 del Codice delle Assicurazioni, in caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati e assicurati per la garanzia Responsabilità Civile obbligatoria, per i danni al veicolo, nonché alle cose trasportate di proprietà dell’Assicurato o del conducente non responsabile; tale modalità si applica anche al danno alla persona subito dal conducente non responsabile per lesioni di lieve entità (postumi da lesioni pari o inferiori al 9%). La procedura di “risarcimento diretto” non si applica ai sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all’estero, ciclomotori non soggetti al sistema di registrazione e targatura di cui al X.X.X. 0 xxxxx 0000, x. 000, xx xxxxxx dal 14 luglio 2006 o macchine agricole;
– sulla base della procedura di “risarcimento del terzo trasportato”: l’art. 141 del Codice delle Assicurazioni prevede che i danni subiti dal trasportato debbano essere risarciti dall’Impresa di assicurazione del veicolo sul quale lo stesso era a bordo entro il massimale minimo di legge, a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro. Resta fermo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno nei confronti dell’Impresa di assicurazione del responsabile civile se il veicolo assicurato con quest’ultima è coperto da un massimale superiore a quello minimo. Il terzo trasportato, per ottenere il risarcimento, dovrà promuovere azione nei confronti dell’Impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo con le modalità previste dall’art. 148 del Codice delle Assicurazioni di seguito riportate.
Quando non siano applicabili le procedure sopra riportate, il danneggiato o gli aventi diritto potranno chiedere il risarcimento dei danni subiti direttamente all’assicuratore del responsabile civile a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento secondo quanto previsto dall’art. 148 del Codice delle Assicurazioni.
AVVERTENZA: la denuncia del sinistro, deve essere trasmessa all’Intermediario a cui è assegnato il contratto oppure alla sede di Italiana Assicurazioni entro 3 giorni dalla data del sinistro o da quando l’Assicurato ne ha avuto conoscenza. Negli stessi termini l’Assicurato può denunciare il sinistro occorso contattando, dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 19.00, la Centrale Operativa Sinistri Auto al numero verde 800.042.042 (attivo per informazioni 365 giorni all’anno, 24 ore su 24).
Si rinvia al sito xxx.xxxxxxxx.xx per l’individuazione del centro liquidazione sinistri competente.
Italiana Assicurazioni è tenuta a formulare congrua offerta per il risarcimento del danno nei termini di seguito indicati:
1. per i sinistri con soli danni a cose:
– entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa, se unitamente alla richiesta viene allegato il “modulo blu” compilato in ogni sua parte e firmato da entrambi i conducenti;
– entro 60 giorni, dalla ricezione della documentazione completa se unitamente alla richiesta viene allegato il “modulo blu” compilato in ogni sua parte e firmato unicamente dal richiedente;
2. per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso:
– entro 90 giorni dalla ricezione della documentazione completa.
Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offertagli, Italiana Assicurazioni è tenuta al pagamento entro 15 giorni dalla ricezione di tale comunicazione. Entro il medesimo termine Italiana Assicurazioni è tenuta a corrispondere la somma offerta anche nel caso in cui il danneggiato abbia comunicato di non accettare l’offerta. In questo caso la somma corrisposta da Italiana Assicurazioni è imputata nella liquidazione definitiva del danno.
Se il danneggiato non ha fatto pervenire alcuna risposta, Italiana Assicurazioni è tenuta a corrispondere al danneggiato la somma offerta, imputata nell’eventuale liquidazione definitiva del danno:
– decorsi quindici giorni dalla comunicazione dell’offerta, in caso di procedura di risarcimento diretto di cui all’art. 149 del Codice delle Assicurazioni;
– decorsi trenta giorni dalla comunicazione dell’offerta, in caso di procedura di risarcimento di cui all’art. 148 del Codice delle Assicurazioni.
15. Incidenti stradali con controparti estere o con veicolo non assicurato o non identificato
Per la procedura da seguire per il risarcimento dei danni conseguenti ad incidente con un veicolo immatricolato all’estero:
– se il sinistro è avvenuto in Italia, si rinvia alle disposizioni degli articoli 125 e 126 del Codice delle Assicurazioni;
– se il sinistro è avvenuto all’estero, si rinvia alle disposizioni di cui al Capo V - “Risarcimento del danno derivante da sinistri avvenuti all’estero” artt. 151 e seguenti del Codice delle Assicurazioni.
In caso di sinistro avvenuto con veicolo non assicurato o non identificato la richiesta di risarcimento va indirizzata all’Impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada istituito presso la CONSAP S.p.A. - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici.
16. Facoltà del Contraente di rimborsare l’importo liquidato per sinistri
Il Contraente ha la facoltà di evitare la maggiorazione di premio dovuta in base all’applicazione della clausola Bonus/Malus, rimborsando, all’atto del rinnovo del contratto, gli importi pagati per tutti o parte dei sinistri che avrebbero dato luogo a detta maggiorazione. La stessa facoltà è consentita al Contraente anche in caso di disdetta o mancato pagamento del premio di rinnovo. Nel caso in cui il sinistro rientri nell’ambito della procedura di risarcimento diretto, ai sensi dell’art. 149 del Codice delle Assicurazioni, il Contraente, al fine di conoscere l’importo del sinistro da rimborsare dovrà rivolgersi, direttamente o con l’ausilio dell’Intermediario, alla “Stanza di compensazione” presso CONSAP - Xxx Xxxx x. 00, 00000 Xxxx (xxx.xxxxxx.xx).
Nel caso in cui il sinistro rientri nell’ambito della procedura ordinaria di risarcimento, ai sensi dell’art. 148 del Codice delle Assicurazioni, il Contraente, al fine di conoscere l’importo del sinistro da rimborsare dovrà rivolgersi direttamente a Italiana Assicurazioni.
17. Accesso agli atti dell’Impresa
I contraenti, gli assicurati ed i danneggiati possono esercitare il diritto di accesso agli atti nei confronti di Italiana Assicurazioni a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano (art. 146 del Codice delle Assicurazioni e Decreto Ministero dello Sviluppo Economico n. 191/2008).
Sono soggetti all’accesso gli atti contenuti nel fascicolo del sinistro, tra i quali: le denunce di sinistro, le richieste di risarcimento dei soggetti coinvolti, il rapporto delle Autorità intervenute, le dichiarazioni testimoniali (esclusi i riferimenti anagrafici dei testimoni), le perizie, i preventivi, le fatture, le quietanze di liquidazione.
Il diritto di accesso può essere esercitato dall’avente diritto quando siano conclusi i procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che lo riguardano e, in particolare:
1. dal momento in cui l’avente diritto riceve comunicazione della misura della somma offerta a titolo di risarcimento dei danni o dei motivi per i quali Italiana Assicurazioni non intende fare l’offerta;
2. in caso di mancata offerta o di mancata comunicazione di diniego dell’offerta, nei seguenti termini che decorrono dalla data di ricevimento da parte di Italiana Assicurazioni della richiesta di risarcimento:
a) per i sinistri con soli danni a cose:
– decorsi 30 giorni se il “modulo blu” è firmato da entrambi i conducenti;
– decorsi 60 giorni, negli altri casi;
b) per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso:
– decorsi 90 giorni;
3. decorsi 120 giorni dalla data del sinistro, in ogni altro caso.
Il diritto d’accesso agli atti si esercita mediante raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo telefax o consegnata a mano alla direzione di Italiana Assicurazioni o all’ufficio liquidazione sinistri competente ovvero all’Intermediario, indicante gli estremi dell’atto oggetto della richiesta stessa ovvero gli elementi che ne consentano l’individuazione e l’interesse personale e concreto del richiedente.
L’accoglimento della richiesta d’accesso agli atti, ovvero il rifiuto o la limitazione motivati, sono comunicati per iscritto al richiedente entro 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta.
In caso di accoglimento la relativa comunicazione deve contenere l’indicazione del responsabile dell’ufficio cui è stata assegnata la trattazione del sinistro, del luogo in cui è possibile effettuare l’accesso, nonché del periodo di tempo non inferiore a quindici giorni in cui il richiedente può prendere visione degli atti richiesti ed estrarne copia a sue spese.
INFORMAZIONI RELATIVE ALLE GARANZIE RISCHI DIVERSI
18. Sinistri - Liquidazione dell’indennizzo
AVVERTENZA: la denuncia del sinistro, deve essere trasmessa all’Intermediario a cui è assegnato il contratto oppure alla sede di Italiana Assicurazioni entro 3 giorni dalla data del sinistro o da quando l’Assicurato ne ha avuto conoscenza. Negli stessi termini l’Assicurato può denunciare il sinistro occorso relativo alle garanzie Kasko, Collisione, Collisione - Indennizzo Sicuro, contattando, dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 19.00, la Centrale Operativa Sinistri Auto al numero verde 800.042.042 (attivo per informazioni 365 giorni all’anno, 24 ore su 24).
Per maggiori dettagli consultare gli articoli 3.20) “Obblighi in caso di sinistro” (Sezione Danni); 4.1.5), 4.2.1) e 4.3.1) “Obblighi dell’assicurato in caso di sinistro” (Sezione Assistenza); 5.1.4) e 5.2.4) “Obblighi in caso di sinistro e libera scelta del legale” (Sezione Tutela Legale); 6.9) “Denuncia di Infortunio” (Sezione Infortuni del Conducente).
AVVERTENZA: nell’ambito della garanzia Assistenza in viaggio la gestione del sinistro è affidata a Blue Assistance S.p.A. tramite la sua Struttura Organizzativa a cui deve essere inoltrata la relativa denuncia. Per maggiori dettagli si rimanda a quanto previsto dalla Sezione Assistenza delle Condizioni di Assicurazione.
AVVERTENZA: nell’ambito della garanzia Tutela Legale la gestione del sinistro è affidata ad ARAG, Assicurazioni Rischi Automobilistici e Generali S.p.A a cui l’Assicurato può inoltrare la relativa denuncia. Per maggiori dettagli si rimanda a quanto previsto dalla Sezione Tutela Legale delle Condizioni di Assicurazione.
19. Arbitrato
AVVERTENZA: nei casi regolamentati dagli articoli 3.31) “Liquidazione del danno” (Sezione Danni); 5.1.5) e 5.2.5) “Gestione del caso assicurativo” (Sezione Tutela Legale); 6.11) “Controversie sulla natura e conseguenze delle lesioni” (Sezione Infortuni del Conducente) per la risoluzione di eventuali controversie tra le Parti è previsto l’arbitrato.
L’Assicurato può in ogni caso rivolgersi all’Autorità Giudiziaria.
INFORMAZIONI COMUNI ALLE GARANZIE DI RESpONSAbILITà CIVILE E RISCHI DIVERSI
20. Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al Servizio “Benvenuti in Italiana”
- Italiana Assicurazioni, Xxx X. X. Xxxxxxx,00 - 00000 Xxxxxx, Numero Verde 800.101313 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20) - fax 00 00000000 - e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS - Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
In caso di controversia con un’Impresa d’assicurazione con sede in uno Stato membro dell’Unione Europea diverso dall’Italia, l’interessato può presentare reclamo all’IVASS con la richiesta di attivazione della procedura FIN-Net o direttamente al sistema estero competente, attivando tale procedura accessibile dal sito internet xxx.xxxxx.xx, sezione “Per il consumatore”.
21. Commissione di Garanzia dell'Assicurato
Nella continua attenzione verso i propri Clienti, Italiana Assicurazioni mette a disposizione dei propri Assicurati un organismo indipendente, la “Commissione di Garanzia dell'Assicurato ” con sede in Xxx xxxx’Xxxxxxxxxxxxx
x. 0 - 00000 Xxxxxx. La Commissione, composta da tre personalità di riconosciuto prestigio, ha lo scopo di tutelare il rispetto dei diritti spettanti agli Assicurati nei confronti della Società in base ai contratti stipulati. La Commissione esamina gratuitamente i ricorsi e la decisione non è vincolante per l’Assicurato. Se da questi accettata, è invece vincolante per la Società. Possono rivolgersi alla Commissione gli Assicurati persone fisiche, le associazioni/fondazioni nonché le società di persone e di capitali, che abbiano stipulato un contratto assicurativo con Italiana Assicurazioni, con esclusione di quelli riguardanti i Rami Credito e Cauzioni. Sono assimilati alle persone fisiche i condominii.
Il ricorso deve essere proposto per iscritto inviando una email all'indirizzo mail: xxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx oppure una lettera alla sede della Commissione.
Per un completo esame dei casi in cui è possibile ricorrere alla Commissione si consiglia di consultare il Regolamento reperibile sul sito internet xxx.xxxxxxxx.xx.
22. Mediazione per la conciliazione delle controversie
Qualora una delle parti del presente contratto intenda agire in giudizio per una controversia avente ad oggetto gli obblighi contrattuali, dovrà preliminarmente esperire la procedura di mediazione obbligatoria prevista dal
d. lgs. n. 28/2010 e successive modificazioni ed integrazioni. La mediazione non è obbligatoria per controversie relative al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli.
23. Procedura di conciliazione paritetica Ania/Associazioni Consumatori
In caso di controversia inerente la gestione di sinistri RCA, con richiesta di risarcimento non superiore a 15.000 euro, è possibile accedere alla relativa procedura di conciliazione tra Ania e Associazioni dei consumatori. Per maggiori informazioni si rinvia al sito Internet xxx.Xxxxxxxx.xx.
INTEGRAZIONE NOTA INFORMATIVA NEL CASO DI VENDITA CONTRATTI A DISTANZA TRAMITE INTERMEDIARI
a) Informazioni generali
La polizza viene stipulata per il tramite dell’Intermediario autorizzato da Italiana Assicurazioni nell’ambito di un sistema di vendita a distanza organizzato dall’Intermediario.
Per “tecnica di comunicazione a distanza” si intende qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea dell’Intermediario e del Contraente, possa impiegarsi per la conclusione del contratto.
Per “supporto durevole” si intende qualsiasi strumento che permetta al Contraente di memorizzare le informazioni a lui personalmente dirette, in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse, e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate.
Il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 concernente la disciplina
dell’attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa, all’articolo 59 comma 2, lett. d), richiamando l’articolo 8 del Regolamento ISVAP n. 34 del 19 marzo 2010, stabilisce che gli Intermediari, nello svolgimento dell’attività di intermediazione tramite tecniche di comunicazione a distanza, devono informare il Contraente che, fatti salvi gli obblighi relativi alla disciplina vigente, il contratto è assoggettato anche alle norme di cui agli artt. 67 quater, 67 quinquies, 67 sexies, 67 septies, 67 octies del Decreto legislativo
del 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo).
L’Intermediario deve inoltre informare il Contraente che, prima della stipulazione del contratto di assicurazione, può scegliere di ricevere e/o inviare su supporto cartaceo o su altro supporto durevole:
- la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalla normativa vigente (tra cui il fascicolo informativo e il preventivo, l’informativa privacy, il modulo per la verifica dell’adeguatezza, i moduli 7A e 7 B);
- entro cinque giorni dalla conclusione del contratto, la polizza per l’apposizione della sottoscrizione;
- una volta concluso il contratto, le comunicazioni in corso di contratto previste dalla normativa vigente.
La scelta del supporto deve essere effettuata in maniera esplicita e può essere espressa congiuntamente o disgiuntamente per ciascuna delle categorie di documenti sopra indicati. In ogni caso il Contraente potrà richiedere, senza che ciò comporti alcun onere a suo carico, la ricezione della documentazione su supporto cartaceo e potrà modificare la tecnica di comunicazione a distanza in ogni momento.
La documentazione precontrattuale e il contratto sono redatti in lingua italiana e tutte le comunicazioni in corso di contratto avverranno in tale lingua.
Il contratto di assicurazione dovrà essere debitamente sottoscritto e restituito dal Contraente all’Intermediario tramite posta ordinaria, anticipata a mezzo fax o posta elettronica all’indirizzo dell’Intermediario.
b) Pagamento del premio
Il premio può essere pagato tramite bonifico o carta di credito all’Intermediario con cui è concluso il contratto a distanza.
c) Conclusione ed entrata in vigore del contratto
Il contratto è concluso con il pagamento del premio ed entra in vigore alle ore 24 del giorno in cui il pagamento viene effettuato, oppure alle ore 24 del giorno di decorrenza, se successivo.
d) Diritto di recesso
Entro 14 giorni dalla data di conclusione del contratto, il Contraente può recedere dallo stesso inviando una raccomandata contenente gli elementi identificativi del contratto, indirizzata all’Intermediario con cui il contratto è stato concluso e a Italiana Assicurazioni, allegando in originale scheda di polizza, contrassegno, certificato di assicurazione e carta verde.
Il recesso avrà efficacia dalle ore 24 del giorno di invio della raccomandata a.r. Alla ricezione dei documenti Italiana Assicurazioni rimborserà il premio riferito al periodo non usufruito al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale.
Italiana Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
Il Rappresentante Legale Xxxxxx Xxxxxxxx
GLOSSARIO
Indica il significato dei principali termini utilizzati in polizza (in corsivo nelle Condizioni di Assicurazione)
Assicurato: la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall’assicurazione. Per la Sezione di Responsabilità Civile, tutte le persone la cui responsabilità deve essere assicurata per legge in relazione alla circolazione del veicolo. Per la Garanzia Assistenza vale la definizione riportata per la specifica Sezione.
Carrozzeria convenzionata: Carrozzeria con la quale Italiana Assicurazioni ha un accordo che prevede da parte di quest'ultima la liquidazione diretta delle riparazioni effettuate su veicoli che abbiano subito un danno risarcibile a termini di contratto. L'elenco delle carrozzerie convenzionate è disponibile presso gli intermediari o sul sito internet xxx.Xxxxxxxx.xx.
Carta Verde: Certificato Internazionale di Assicurazione veicoli a motore rilasciata per la circolazione negli Stati esteri in esso indicati.
Codice: il Codice delle Assicurazioni Private approvato con decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni.
Codice della Strada: il decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni.
Conducente: la persona fisica che pone in circolazione il veicolo.
Contraente: la persona fisica o giuridica che sottoscrive il contratto di assicurazione.
Classe Universale o CU: classe di “Conversione universale” risultante dall’attestazione dello stato di rischio rilasciato dall’Impresa di Assicurazione (Regolamento ISVAP n. 4/2006).
Esplosione: lo sviluppo di gas o di vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Franchigia: importo espresso in cifra fissa o percentuale della somma assicurata, che rimane a carico dell’Assicurato per ogni singolo sinistro.
Fuori strada: Circolazione su percorsi che non rientrano nella definizione di “area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali” di cui all’art. 2 Codice della Strada.
Impresa: Compagnia Italiana di previdenza, assicurazioni e riassicurazioni S.p.A.
Incendio: la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
Intermediario: la persona fisica o giuridica, iscritta nel Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (R.U.I.) di cui all’art. 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209.
Locatario: colui che utilizza il veicolo concesso in leasing.
Massimale: la somma che rappresenta il limite massimo di risarcimento contrattualmente stabilito.
Minimo di scoperto: importo espresso in cifra fissa che rimane a carico dell’Assicurato per ogni singolo sinistro.
Periodo d’osservazione: periodo contrattuale rilevante ai fini dell’applicazione delle regole evolutive e dell’annotazione nell’attestazione sullo stato del rischio dei sinistri provocati.
Polizza: l’insieme dei documenti che comprovano il contratto di assicurazione e riportano i dati anagrafici del Contraente e quelli necessari alla gestione del contratto, il premio, le dichiarazioni del Contraente, i dati identificativi del veicolo assicurato e la sottoscrizione delle Parti nonché le Condizioni di assicurazione.
Premio: la somma dovuta dal Contraente all’Impresa.
Primo rischio assoluto: forma di assicurazione per la quale l’assicuratore si impegna a indennizzare il danno verificatosi fino a concorrenza della somma assicurata, anche se quest’ultima risulta inferiore al valore del veicolo assicurato, senza applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 Codice Civile.
Proprietario: l’intestatario al PRA (Pubblico Registro Automobilistico) del veicolo indicato sulla carta di circolazione. Al proprietario è equiparato il locatario in leasing, l’usufruttuario e l’acquirente con patto di riservato dominio.
Relitto: veicolo danneggiato le cui spese di riparazione e ripristino superano complessivamente il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
Responsabilità minoritaria: la responsabilità minoritaria ricorre quando,
in caso di sinistro, venga attribuito un grado di responsabilità inferiore a quello assegnato ai conducenti degli altri veicoli coinvolti.
Responsabilità paritaria: la responsabilità che, in caso di sinistro ed in assenza di un responsabile principale, venga attribuita in pari misura a carico dei conducenti di almeno due veicoli coinvolti.
Responsabilità principale: la responsabilità principale ricorre:
– nel caso in cui un sinistro coinvolga due veicoli, quando venga attribuita una responsabilità maggiore ad uno dei conducenti;
– nel caso di più di due veicoli coinvolti, quando ad uno dei conducenti venga attribuito un grado di responsabilità superiore a quello posto a carico degli altri conducenti.
Risarcimento/Indennizzo: la somma dovuta dall’Impresa in caso di sinistro.
Scoperto: la parte del danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell’Assicurato.
Scoppio: il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione.
Sinistro: il verificarsi dell’evento per il quale è prestata la garanzia.
Valore a nuovo: il valore di listino “Automobili Nuove” riportato dalla rivista “Quattroruote”. Nel caso di autovettura non quotata dalla rivista “Quattroruote” si farà riferimento alla pubblicazione “Valore assicurato - Quattroruote” di Editoriale Domus.
Valore commerciale:
A. per le autovetture ad uso privato quotate dalla rivista “Quattroruote”, il valore di listino “Automobili Usate” riportato dalla rivista medesima. Nel caso di autovettura non quotata dalla rivista “Quattroruote” si farà riferimento alla pubblicazione “Valore assicurato - Quattroruote” di Editoriale Domus;
B. per gli altri veicoli il valore del bene in comune commercio.
Veicolo: il veicolo assicurato a motore, o il rimorchio, descritto in polizza, comprensivo degli accessori di normale uso, incorporati o fissi, forniti dalla casa costruttrice, anche in via opzionale ad eccezione delle apparecchiature audiofonovisive. Queste ultime si considerano parte integrante del veicolo solo se fornite di serie dalla casa costruttrice ed incorporate al veicolo. Gli accessori, le attrezzature e gli allestimenti forniti da un ente diverso dalla casa costruttrice, come pure le apparecchiature audiofonovisive non fornite di serie
o comunque non incorporate, possono considerarsi parte del veicolo solo mediante apposita pattuizione e sempreché stabilmente installate.
I seguenti termini sono specifici della sezione assistenza
Assicurato: il conducente del veicolo e le persone autorizzate all’uso dello stesso, nonché, per le prestazioni previste ai punti c), g), m), n) e p) dell’art. 4.1, le persone trasportate a bordo del veicolo.
Assistenza: le prestazioni che l’Impresa fornisce all’Assicurato in caso di sinistro.
Centrale Operativa: componente della Struttura Organizzativa di Blue Assistance S.p.A., società di servizi facente parte del Gruppo Reale Mutua. La Centrale Operativa organizza ed eroga i servizi e le prestazioni di assistenza previsti in polizza.
Incidente: il sinistro dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale, che provochi al veicolo danni tali da renderne impossibile l’utilizzo in condizioni normali.
Infortunio: il sinistro dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili connesso con la circolazione stradale del veicolo assicurato.
Guasto: il danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di parti, da qualunque causa determinati, tali da renderne impossibile l’utilizzo in condizioni normali.
I seguenti termini sono specifici della sezione infortuni del conducente
Beneficiari: le persone designate dall’Assicurato a riscuotere l’indennizzo in caso di proprio decesso. In assenza di designazione specifica i beneficiari saranno gli eredi legittimi o testamentari.
Infortunio: evento dovuto a causa fortuita esterna e violenta, che produce lesioni ovvero alterazioni o guasti anatomici ad una qualsiasi parte del corpo, con esclusione delle alterazioni psichiche, obiettivamente constatabili ed accertabili quindi medicalmente, anche se materialmente non rilevabili, che hanno come conseguenza la morte, un’invalidità permanente o un’inabilità temporanea.
Invalidità permanente: perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura parziale o totale, della capacità generica dell’Assicurato a svolgere un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla professione esercitata.
Istituto di cura: policlinico universitario, ospedale, istituto di ricerca e di cura, istituto scientifico, case di cura, day hospital/day surgery, poliambulatori medici, centri diagnostici, centri di fisiokinesiterapia e riabilitazione regolarmente autorizzati.
Sono esclusi gli stabilimenti termali, le strutture che hanno prevalentemente finalità dietologiche, fisioterapiche e riabilitative, le case di cura per convalescenza o lungodegenza o per soggiorni, le strutture per anziani, i centri benessere.
Data ultimo aggiornamento: 31/05/2014
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PER VEICOLI A MOTORE
AUTOVETTURE ED AUTOTASSAMETRI
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SEZIONE I
CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA COMUNI A TUTTE LE SEZIONI
1.1) Decorrenza della garanzia e pagamento del premio
L’assicurazione ha effetto dal giorno e dall’ora indicati in polizza, se è stato pagato il premio o la prima rata di premio, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento .
I premi devono essere pagati all’Intermediario al quale è stata assegnata la polizza.
In caso di frazionamento del premio, se il Contraente non paga alle scadenze successive alla prima, l’assicurazione è operante fino alle ore 24 del quindicesimo giorno successivo a quello delle suddette scadenze. Oltre il predetto termine l’assicurazione resta sospesa e riprende effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento (art. 1901 comma 2 Codice Civile).
Tale disposizione si applica anche a polizze con durata superiore ad un anno (rateo più anno) alla scadenza del rateo.
1.2) Dichiarazioni del Contraente
Il contratto è stipulato ed il relativo premio è determinato sulla base delle dichiarazioni rese dal Contraente e riportate in polizza.
Le reticenze e le dichiarazioni inesatte possono comportare la perdita totale o parziale delle prestazioni o l’annullamento del contratto, così come previsto dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Sono rilevanti ai fini della determinazione del premio le dichiarazioni relative alla residenza del proprietario o alle caratteristiche tecniche del veicolo.
La variazione di una delle circostanze che incidono sulla valutazione del rischio, intervenuta successivamente alla stipulazione del contratto, dovrà essere comunicata tempestivamente all’Impresa e potrà comportare una modifica contrattuale con relativo conguaglio del premio.
La mancata comunicazione di variazioni che determinano l’aggravamento del rischio può comportare l’inoperatività totale o
parziale della garanzia ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile. Relativamente alla garanzia Responsabilità Civile Auto, l’Impresa qualora sia obbligata a risarcire i danni in base all’art. 144 del Codice in base al principio di inopponibilità al danneggiato di eventuali eccezioni contrattuali, eserciterà il diritto di rivalsa verso l’Assicurato per le somme che abbia dovuto pagare a terzi.
1.3) Estensione territoriale
L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli altri Stati dell’Unione Europea, nonché per il territorio di Andorra, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Serbia e Svizzera.
L’assicurazione vale altresì per gli Stati aderenti al sistema della Carta Verde le cui sigle non risultino barrate sulla Carta Verde stessa rilasciata dall’Impresa al Contraente.
Per la circolazione all’estero, la garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l’assicurazione obbligatoria per la Responsabilità Civile dei veicoli in vigore nello Stato di accadimento del sinistro, salvo le eventuali maggiori garanzie previste dal contratto.
La Carta Verde è valida per il periodo in essa indicato. L’Impresa, qualora sia applicabile l’art. 1901, secondo comma, del Codice Civile o nel caso previsto dal successivo art. 1.4) ”Xxxxxx e rinnovo del contratto” risponde anche dei danni che si verifichino fino alle ore ventiquattro del quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive, a condizione che al momento del sinistro il rischio non sia assicurato presso altra Impresa.
Qualora la polizza, in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde, cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, è convenuto che anche questa cessi di avere validità ed il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione all’Impresa; l’uso del documento successivamente alla data di cessazione o sospensione della polizza è pertanto illecito.
Per le Sezioni “Danni” e “Infortuni del Conducente” l’assicurazione è operante sul territorio di tutti gli Stati facenti parte del sistema della Carta Verde la cui sigla non risulti barrata sulla Carta Verde stessa.
Per le Sezioni “Tutela Legale” e “Assistenza”, vale l’ambito territoriale previsto dalle specifiche condizioni.
1.4) Xxxxxx e rinnovo del contratto
a) Durata del contratto
Il contratto ha durata annuale e cessa alla sua naturale scadenza.
L’Impresa è tenuta a mantenere operanti le garanzie prestate sino alla data di decorrenza dell’eventuale nuovo contratto stipulato dal Contraente per il medesimo rischio e comunque non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza del contratto.
Tale disposizione non è operante per i contratti che prevedono solo garanzie diverse dalla responsabilità civile auto.
b) Rinnovo del contratto
Al termine dell’annualità è facoltà del Contraente rinnovare il contratto per un ulteriore anno, mediante il semplice pagamento del premio relativo alle nuove condizioni tariffarie che verranno proposte dall’Impresa per la garanzia di responsabilità civile e per le altre garanzie eventualmente presenti in contratto.
L'Impresa provvederà alla consegna del certificato e del contrassegno. Si applicano, in caso di rinnovo, le condizioni di assicurazione in corso.
1.5) Diritto di recesso - (valido solo per le polizze stipulate a distanza da Intermediari)
Il Contraente entro 14 giorni dalla data di conclusione del contratto, avvenuta tramite il pagamento del premio, ha la facoltà di recedere dallo stesso inviando una raccomandata contenente gli elementi identificativi del contratto, inviata all’Intermediario con cui il contratto è stato concluso e all'Impresa, allegando in originale scheda di polizza, contrassegno, certificato di assicurazione e Carta Verde. Il recesso avrà efficacia dalle ore 24 del giorno di invio della raccomandata a.r. Alla ricezione di tutti i documenti l'Impresa è tenuta a rimborsare la parte di
premio riferito al periodo non usufruito al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale.
1.6) Sospensione e riattivazione del contratto
a) Sospensione
Qualora il Contraente intenda sospendere l’assicurazione in corso di contratto è tenuto a farne richiesta all’Impresa restituendo il contrassegno, il certificato di assicurazione e l’eventuale Carta Verde. All’atto della sospensione, il premio già pagato deve avere una durata residua pari ad almeno 3 mesi. In caso contrario il premio dovrà essere integrato sino al raggiungimento dei 3 mesi di durata residua. Tale integrazione sarà restituita, al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale, al momento della riattivazione del contratto.
L’Impresa rilascia un’appendice contrattuale che deve essere sottoscritta dal Contraente e la sospensione decorre dal giorno e dall’ora indicati nella predetta appendice.
Decorsi 18 mesi dalla sospensione senza che il Contraente abbia chiesto di riattivare il contratto, questo si intende risolto con effetto dal giorno della sospensione ed il premio non goduto, compresa l’eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione, resta acquisito dall’Impresa salvo quanto previsto dal successivo paragrafo.
Qualora entro 18 mesi dalla sospensione intervengano:
– vendita o consegna in conto vendita andata a buon fine;
– demolizione, esportazione definitiva all’estero, cessazione della circolazione (art. 103 del Codice della Strada);
– furto
del veicolo indicato nel contratto, l’Impresa è tenuta a rimborsare, su richiesta del Contraente, il premio pagato e non goduto, calcolato dalla data di sospensione, al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale, compresa l’eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.
La sospensione non è consentita:
– a seguito di furto del veicolo assicurato;
– per i contratti di durata inferiore all’anno;
– per i contratti stipulati in forma di “libro matricola” (polizze comprendenti più veicoli).
b) Riattivazione
La riattivazione del contratto, fermo il proprietario del veicolo assicurato e ferme tutte le condizioni in corso al momento della sospensione, può essere richiesta dal Contraente entro diciotto mesi dalla data di sospensione e comporta la proroga del contratto, con sostituzione di xxxxxxx, di un periodo pari a quello della sospensione.
Se la sospensione ha avuto una durata minima di 3 mesi e massima di 18 mesi, dal premio determinato sulla base della Tariffa vigente al momento della riattivazione viene detratta la parte di premio pagata e non goduta relativa al periodo di sospensione al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale.
Se la sospensione ha avuto una durata inferiore a 3 mesi, il conguaglio del premio viene determinato sulla base della Tariffa vigente al momento della riattivazione, tenendo conto anche del periodo di sospensione.
La riattivazione può essere effettuata per lo stesso veicolo assicurato dal contratto precedentemente sospeso oppure, fermo il proprietario, per altro veicolo, a condizione che il veicolo assicurato dal contratto precedentemente sospeso sia stato venduto o consegnato in conto vendita, demolito, esportato definitivamente all’estero o la sua circolazione sia definitivamente cessata ai sensi dell’art. 103 del Codice della Strada.
1.7) Trasferimento della proprietà del veicolo
Il trasferimento della proprietà del veicolo, attestato da idonea documentazione, o la sua consegna in conto vendita, comprovata mediante documentazione rilasciata da soggetto regolarmente abilitato alla compravendita di veicoli dalla CCIAA (Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura) determina, a scelta irrevocabile dell’alienante, uno dei seguenti effetti:
a) Sostituzione del contratto
Nel caso in cui l’alienante, previa restituzione del certificato, del contrassegno e dell’eventuale Carta Verde relativi al veicolo alienato, chieda che il contratto sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà (o in comproprietà con il coniuge in regime di comunione dei beni), sul nuovo contratto sarà mantenuta la classe di merito in corso. Tale disposizione si applica anche in caso di mutamento parziale della titolarità del veicolo che comporti il passaggio di proprietà da una pluralità di soggetti ad uno soltanto di essi.
L’Impresa provvede alla sostituzione del contratto e rilascia il certificato, il contrassegno e la Carta Verde per il nuovo veicolo, previo eventuale conguaglio del premio in base alle condizioni tariffarie:
– in vigore sul contratto sostituito per la Sezione Responsabilità Civile;
– in vigore al momento della sostituzione, per le altre Sezioni.
b) Cessione del contratto
Nel caso di cessione del contratto di assicurazione, il Contraente, perfezionato il trasferimento di proprietà, è tenuto a darne immediata comunicazione all’acquirente e all’Impresa, la quale, previa restituzione del certificato, del contrassegno e della Carta Verde, prenderà atto della cessione mediante l’emissione di nuovi documenti contrattuali, ferma la scadenza del contratto in corso e senza conguaglio di premio.
Finché l’Impresa non abbia ricevuto detta comunicazione di trasferimento di proprietà del veicolo, il Contraente è tenuto al pagamento dei premi successivi.
Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza e l’Impresa non rilascerà l’attestazione dello stato del rischio.
Per l’assicurazione dello stesso veicolo il nuovo proprietario dovrà stipulare un nuovo contratto.
c) Risoluzione del contratto
Nel caso l’alienante del veicolo non richieda che il contratto sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà (caso a)) e l’acquirente non subentri nel contratto di assicurazione (caso b)), il contratto è risolto ai sensi dell’art. 171 comma 1 lettera a), del Codice. L’Impresa provvederà a restituire la parte di premio corrisposta e non usufruita, al netto
dell’imposta e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale, in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia, dal momento della restituzione del certificato di assicurazione, del contrassegno, dell’eventuale Carta Verde e della consegna dei documenti attestanti la vendita del veicolo.
Nel caso in cui la vendita abbia fatto seguito alla documentata consegna in conto vendita del veicolo, la parte di premio corrisposta e non usufruita verrà calcolata a partire dalla data di consegna in conto vendita oppure, se successiva, dalla data di restituzione di certificato di assicurazione, contrassegno ed eventuale Carta Verde.
La restituzione della parte di premio corrisposta e non usufruita avrà luogo anche per i contratti sospesi a cui non abbia fatto seguito la riattivazione nei termini previsti all’art. 1.6) Sospensione e riattivazione del contratto.
1.8) Cessazione del rischio
1.8.1) Demolizione, cessazione definitiva della circolazione ed esportazione definitiva all’estero del veicolo
Nel caso di cessazione di rischio a causa di demolizione, cessazione della circolazione o esportazione definitiva all’estero del veicolo (articolo 103 del Codice della Strada), il Contraente è tenuto a darne comunicazione all’Impresa e a consegnare il certificato, il contrassegno e l’eventuale Carta Verde. Il Contraente, inoltre, deve fornire all’Impresa:
1)in caso di cessazione della circolazione del veicolo o di esportazione definitiva all’estero, attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione;
2)in caso di demolizione del veicolo, copia del certificato di cui all’art. 46, quarto comma, D. Lgs. n. 22/1997 rilasciato da un centro di raccolta autorizzato ovvero da un concessionario o succursale della casa costruttrice del veicolo attestante l’avvenuta consegna del veicolo per la demolizione.
Il Contraente può chiedere alternativamente all’Impresa:
1) la restituzione del premio corrisposto e non usufruito al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale in ragione di 1/360 del
premio annuo per giorno di garanzia dal momento della restituzione del certificato di assicurazione, del contrassegno, dell’eventuale Carta Verde e della documentazione indicata nei precedenti paragrafi. Da tale data il contratto si intende risolto;
2) la sostituzione del contratto relativo al veicolo demolito o la cui circolazione sia definitivamente cessata (art. 103 del Codice della Strada), con altro veicolo di sua proprietà. In questo caso l’Impresa rilascerà il certificato, il contrassegno e la Carta Verde per il nuovo veicolo, previo eventuale conguaglio del premio in base alle condizioni tariffarie:
– in vigore sul contratto sostituito per la Sezione Responsabilità Civile;
– in vigore al momento della sostituzione, per le altre Sezioni.
Per le polizze di durata inferiore all’anno, l’Impresa non procede alla restituzione della maggiorazione di premio richiesta al momento della stipulazione della polizza.
1.8.2) Furto del veicolo (operante per la sola Sezione Responsabilità Civile)
In caso di furto del veicolo, il contratto è risolto a decorrere dal giorno successivo alla denuncia presentata all’Autorità di pubblica sicurezza così come previsto dall’art. 122 comma 3 del Codice.
Il Contraente deve darne notizia all’Impresa fornendo copia della denuncia di furto presentata all’Autorità competente e restituendo, se in suo possesso, il certificato, il contrassegno e l’eventuale Carta Verde.
Il Contraente ha diritto alla restituzione del premio corrisposto e non usufruito al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia, dal momento della consegna della copia della denuncia.
1.8.3) Sezioni diverse dalla Responsabilità Civile Veicoli
Relativamente alle Sezioni diverse dalla Responsabilità Civile Veicoli, in caso di cessazione del rischio a seguito di sinistro indennizzabile ai sensi di polizza che comporti la perdita totale e definitiva del veicolo assicurato e senza sostituzione con altro veicolo, l’Impresa rimborsa al Contraente la parte di premio residuo relativo alle garanzie non interessate dal sinistro. Il rimborso viene determinato in misura pari al rateo di premio, al netto dell’imposta, relativo al periodo
intercorrente tra la data del sinistro e la data di scadenza del premio pagato. Relativamente alla garanzia interessata dal sinistro non si procede invece ad alcun rimborso di premio ed il Contraente, nel caso di frazionamento del premio di polizza, è tenuto a completarne il pagamento annuo.
1.9) Foro competente
Per le controversie relative al contratto, il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente/Assicurato.
1.10) Oneri a carico del Contraente
Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi al premio, al contratto e agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dall’Impresa.
SEZIONE II
RESPONSABILITA’ CIVILE VEICOLI
2.1) Oggetto del contratto
L’Impresa tiene indenne l’Assicurato, entro i massimali convenuti in polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi del Codice, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza della circolazione del veicolo indicato nella polizza.
La garanzia è operante anche per i danni causati dalla circolazione del veicolo in aree private, ad eccezione delle zone aeroportuali sia civili sia militari non equiparate a pubbliche.
Non sono assicurati i rischi della responsabilità per danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.
2.1.1) Rimorchi
Se il veicolo assicurato è un rimorchio, la garanzia opera:
– sulla base dell’assicurazione del rimorchio per i danni, provocati a terzi dallo stesso quando è staccato dalla motrice, conseguenti a manovre a mano, sosta, vizi di costruzione o difetti di manutenzione;
– sulla base dell’assicurazione della motrice quando lo stesso è agganciato a quest’ultima costituendo con essa un unico veicolo;
– sulla base dell’assicurazione sia del rimorchio sia della motrice per i danni provocati a terzi nei territori di Spagna, Germania, Francia e Grecia.
2.1.2) Veicoli trainanti carrelli appendice
Per i veicoli trainanti carrelli appendice (art. 56 Codice della Strada) la garanzia opera anche per i danni cagionati da tali carrelli appendice quando sono agganciati al veicolo stesso.
2.1.3) Operazioni di carico e scarico
La garanzia opera anche per i danni a terzi derivanti dalle operazioni di carico e scarico purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi, in ogni caso, i danni alle cose trasportate o in consegna ed i
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danni alle persone trasportate sul veicolo o che prendono parte alle suddette operazioni.
2.1.4) Autoveicoli adibiti a scuola guida
L’assicurazione copre anche la responsabilità dell’istruttore. Sono considerati terzi:
– l’esaminatore;
– l’allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l’effettuazione dell’esame;
– l’istruttore soltanto durante l’esame dell’allievo conducente.
2.1.5) Responsabilità civile dei trasportati
L’Impresa tiene indenni i trasportati, entro i massimali convenuti in polizza, delle somme che siano tenuti a corrispondere per capitale, interessi e spese, quali civilmente responsabili nella loro qualità di trasportati sul veicolo assicurato, per danni involontariamente cagionati a terzi.
Sono esclusi i danni arrecati al veicolo e alle cose ivi trasportate, nonché i danni arrecati ai soggetti non considerati “terzi” dall’art. 2.3) Soggetti esclusi.
2.2) Priorità di destinazione dei massimali
Per rischi non compresi nell’assicurazione obbligatoria la garanzia è prestata in base agli stessi massimali di Responsabilità Civile indicati sulla polizza i quali sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell’assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti per i rischi non compresi nell’assicurazione obbligatoria.
2.3) Soggetti esclusi
L’assicurazione, ai sensi dell’art. 129 del Codice, non comprende i danni di qualsiasi natura subiti dal conducente del veicolo assicurato né i danni alle cose subiti dai seguenti soggetti:
1) il proprietario del veicolo, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio ed il locatario in caso di veicolo concesso in leasing;
2) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti ed i discendenti legittimi naturali o adottivi del conducente
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Sezione R.C.
o dei soggetti di cui al punto 1), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto essi provvedano abitualmente al loro mantenimento;
3) ove l’Assicurato sia una Società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto 2).
2.4) Esclusioni e rivalsa
L’Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare ai terzi nei seguenti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l’art. 144 del Codice in materia di inopponibilità al danneggiato di eventuali eccezioni contrattuali.
a) Conducente non abilitato alla guida
L’assicurazione non è operante se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore. Tuttavia, l’Impresa rinuncia ad esercitare il diritto di rivalsa:
1) se al momento del sinistro, il veicolo è guidato da persona con patente scaduta, a condizione che la validità della stessa venga confermata entro sei mesi dalla data del sinistro da parte degli organi competenti; rinuncia altresì ad esercitare la rivalsa nel caso in cui il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del sinistro stesso;
2) se, al momento del sinistro, il veicolo è guidato da persona in attesa del rilascio della patente dopo il superamento dell’esame teorico e pratico;
3) nei confronti del solo proprietario se il veicolo è guidato da conducente non abilitato, a condizione che il proprietario non fosse a conoscenza di tale circostanza al momento dell’affidamento del veicolo.
Resta fermo quanto disposto al punto h) per quanto riguarda l’abilitazione alla guida dei neopatentati.
b) Guida in stato di ebbrezza
L’assicurazione non è operante se il conducente si trova, al momento del sinistro, in stato di ebbrezza ed il fatto è sanzionato ai sensi dell’art. 186 del Codice della Strada. L’Impresa in questo caso limita la rivalsa a 2.500 €.
c) Guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti
L’assicurazione non è operante se il conducente si trova, al momento del sinistro, sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, ed il fatto è sanzionato ai sensi dell’art. 187 del Codice della Strada.
L’Impresa eserciterà la rivalsa:
1)integralmente se il veicolo, al momento del sinistro, è guidato dal
proprietario dello stesso;
2)con il limite di 5.000 € nei confronti del solo proprietario, in caso di guida da parte di soggetto diverso da quest’ultimo e purché non a conoscenza delle condizioni del conducente al momento dell’affidamento del veicolo;
3)con il limite di 5.000 € anche nei confronti del conducente, se appartenente al medesimo nucleo familiare del proprietario del veicolo.
d) Trasporto di persone non conforme alle disposizioni vigenti L’assicurazione non è operante per i danni subiti dalle persone trasportate, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni di legge o alle indicazioni della carta di circolazione. L’Impresa tuttavia rinuncia ad esercitare la rivalsa nei confronti del solo proprietario del veicolo se il trasporto di persone non è effettuato in conformità alle prescrizioni della legge o alle indicazioni della carta di circolazione, a condizione che il proprietario non fosse a conoscenza di tale circostanza al momento dell’affidamento del veicolo. L’Impresa rinuncia alla rivalsa anche nei confronti del conducente se appartenente al medesimo nucleo familiare del proprietario del veicolo.
e) Xxxxxxx che non ha superato la revisione
L’assicurazione non è operante se il veicolo, al momento del sinistro, risulta essere stato dichiarato non idoneo alla circolazione per non aver superato la revisione obbligatoria prescritta dalle norme in vigore. L’Impresa tuttavia limita la rivalsa a 2.500 € nei confronti del solo conducente del veicolo, se diverso dal proprietario, a condizione che non fosse a conoscenza di tale circostanza al momento dell’affidamento del veicolo stesso.
Resta ferma l’applicazione integrale della rivalsa nei confronti del
proprietario che risulti conducente al momento del sinistro.
f) Partecipazione a gare non autorizzate
L’assicurazione non è operante per i danni causati a terzi dalla partecipazione del veicolo a gare di velocità non autorizzate se il conducente viene sanzionato ai sensi dell’art. 141, nono comma, del Codice della Strada.
g) Mancata osservanza delle disposizioni per veicoli adibiti a scuola guida e veicoli a noleggio con conducente
1) l’assicurazione non è operante nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, se durante la guida dell’allievo, al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
2) l’assicurazione non è operante nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio è effettuato senza la prescritta licenza o il veicolo non è guidato dal proprietario (o dal locatario in caso di leasing) o da un suo dipendente o collaboratore anche occasionale o se i predetti soggetti autorizzati alla guida non siano in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente.
h) Conducenti neopatentati (art. 117 del Codice della Strada) L’assicurazione non è operante se, al momento del sinistro, alla guida dell’autovettura assicurata, avente una potenza specifica, riferita alla tara, eccedente i limiti di cui all’art. 117 del Codice della Strada, si trovi un conducente che abbia conseguito la patente di categoria B da meno di un anno.
L’Impresa eserciterà la rivalsa:
1) integralmente se il veicolo, al momento del sinistro, è guidato dal
proprietario dello stesso;
2) con il limite di 2.500 € nei confronti del solo proprietario, in caso di guida da parte di soggetto diverso da quest’ultimo;
3) con il limite di 2.500 € anche nei confronti del conducente, se appartenente al medesimo nucleo familiare del proprietario del veicolo.
2.5) Rinunce alla rivalsa operanti con pagamento di sovrap- premio
Con la presente clausola, se richiamata in polizza, l’Impresa, a parziale deroga dell’art. 2.4) Esclusioni e rivalsa, rinuncia alla rivalsa nei casi di seguito indicati.
a) Guida in stato di ebbrezza
L’Impresa rinuncia ad esercitare la rivalsa se il conducente si trova, al momento del sinistro, in stato di ebbrezza.
b) Guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti (fatto sanzionato ai sensi dell’art. 187 del Codice della Strada)
In caso di guida da parte di soggetto diverso dal proprietario del veicolo, l’Impresa rinuncia, nei confronti del solo proprietario del veicolo, ad esercitare la rivalsa.
Resta ferma l’applicazione integrale della rivalsa nei confronti del
proprietario che risulti conducente al momento del sinistro.
Resta ferma la rivalsa limitata a 5.000 € nei confronti del conducente se appartenente al medesimo nucleo familiare del proprietario del veicolo.
c) Trasporto di persone non conforme alle disposizioni vigenti L’Impresa rinuncia ad esercitare la rivalsa se il trasporto di persone non è effettuato in conformità alle prescrizioni di legge o alle indicazioni della carta di circolazione.
d) Conducenti neopatentati (art. 117 del Codice della Strada)
In caso di guida dell’autovettura assicurata, avente una potenza specifica, riferita alla tara, eccedente i limiti di cui all’art. 117 del Codice della Strada, da parte di soggetto diverso dal proprietario che abbia conseguito la patente di categoria B da meno di un anno, l’Impresa rinuncia, nei confronti del solo proprietario del veicolo, ad esercitare la rivalsa.
Resta ferma l’applicazione integrale della rivalsa nei confronti del
proprietario che risulti conducente al momento del sinistro.
Resta ferma la rivalsa limitata a 2.500 € nei confronti del conducente se appartenente al medesimo nucleo familiare del proprietario del veicolo.
2.6) Obblighi di informativa alla clientela (Regolamento ISVAP 9 agosto 2006 n. 4)
l’Impresa trasmette al Contraente una comunicazione scritta almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto che contiene:
– la data di scadenza del contratto;
– le indicazioni per ottenere informazioni sul premio di rinnovo della garanzia
R.C. Auto presso l’Intermediario al quale è assegnato il contratto;
– le modalità per effettuare il rimborso degli importi pagati per i sinistri, al fine di evitare o ridurre la maggiorazione della classe di merito (se tale facoltà è prevista dalla formula tariffaria applicata al contratto).
Unitamente alla comunicazione viene trasmessa al Contraente l’attestazione dello stato di rischio.
2.7) Attestazione dello stato di rischio
L’Impresa trasmette al Contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, l’attestazione dello stato di rischio contenente le informazioni relative alla storia assicurativa del veicolo assicurato, secondo quanto previsto dall’art. 134 del Codice e dal Regolamento ISVAP n. 4/2006 (vedi testo in Appendice normativa).
Il Contraente deve consegnare all’assicuratore l’attestazione dello stato di rischio all’atto di stipulazione di altro contratto per il medesimo veicolo a cui si riferisce l’attestazione stessa.
L’Impresa rilascia altresì al Contraente, in caso di cessazione del rischio, se il periodo di osservazione risulta concluso, l’attestazione relativa all’annualità in corso riportante le classi contrattuale e universale (CU) effettivamente maturate al momento della risoluzione.
In caso di riattivazione del contratto sospeso, l’Impresa trasmette l’attestazione dello stato di rischio unitamente alla comunicazione di cui all’art. 2.7), almeno 30 giorni prima della scadenza del periodo di tempo per il quale il contratto è stato prorogato all’atto della riattivazione.
Nei casi di cessazione del rischio, sospensione del contratto o mancato rinnovo del contratto per mancato utilizzo del veicolo, il periodo di validità dell’attestazione dello stato di rischio è pari a 5 anni, a decorrere dalla data di scadenza del contratto a cui si riferisce.
L’Impresa rilascia, anche in corso di contratto, entro 15 giorni dalla richiesta in qualunque momento pervenuta, un duplicato dell’attestazione relativa all’ultima annualità compiuta:
– al Contraente;
– al proprietario del veicolo se persona diversa dal Contraente;
– all’usufruttuario, all’acquirente con patto di riservato dominio o al locatario
in caso di leasing;
– all’utilizzatore del veicolo in occasione della scadenza di un contratto di leasing o noleggio a lungo termine di durata non inferiore a 12 mesi.
L’Impresa non rilascia l’attestazione nel caso di:
– sospensione di garanzia nel corso della polizza non seguita da riattivazione;
– polizze che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno;
– polizze che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
– polizza con durata superiore ad un anno (rateo più anno) alla scadenza del rateo;
– polizze annullate o risolte anticipatamente rispetto alla scadenza annuale se non ancora concluso il periodo d’osservazione;
– cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato.
2.8) Denuncia dei sinistri
La denuncia del sinistro, così come previsto dall’art. 143 del Codice, deve essere compilata utilizzando il modulo di Constatazione Amichevole di Incidente (modulo “blu” C.A.I.) consegnato all’atto della stipulazione della polizza, di ogni suo rinnovo e di ogni denuncia di sinistro, ed essere trasmessa all’Intermediario a cui è assegnato il contratto oppure alla sede dell’Impresa entro 3 giorni dalla data del sinistro o da quando l’Assicurato ne ha avuto conoscenza.
Inoltre l’Assicurato può denunciare il sinistro occorso contattando, dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 19.00, la Centrale Operativa Sinistri Auto al numero verde 800.042.042 (attivo per informazioni 365 giorni all’anno, 24 ore su 24). Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le
notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.
A fronte di omissione dolosa o colposa nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell’invio di documentazione o atti giudiziari, l’Impresa ha il diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in ragione del pregiudizio sofferto (art. 1915 del Codice Civile).
2.9) Gestione delle vertenze
L’Impresa assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze nei confronti di terzi in qualunque sede nella quale si discute della responsabilità o del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici.
L’Impresa non riconosce le spese sostenute dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.
2.10) Liquidazione dei sinistri
La liquidazione dei sinistri può avvenire:
– sulla base della procedura di “risarcimento diretto” in caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la Responsabilità Civile obbligatoria dai quali siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, nei limiti previsti dall’art. 149 del Codice;
– sulla base della procedura di “risarcimento del terzo trasportato” per i danni subiti dai passeggeri del veicolo alle condizioni e con i limiti previsti dall’art. 141 del Codice;
– sulla base della procedura di risarcimento prevista dall’art. 148 del Codice
per tutte le fattispecie di sinistro non disciplinate nei punti precedenti.
Condizioni Speciali operanti se richiamate in polizza
2.11) Bonus giovani
La presente clausola prevede - in assenza di sinistri osservati nel periodo di
osservazione come definiti al successivo art. 2.13) paragrafo II, 2 - l’applicazione di una riduzione del 10% sul premio relativo alla garanzia di Responsabilità Civile Auto.
La riduzione è applicata in occasione della prima scadenza di rinnovo contrattuale.
Per ciascuna annualità successiva:
– è prevista la conferma della riduzione del 10% sul premio di Responsabilità Civile Auto, in assenza di sinistri osservati nel periodo di osservazione precedente il rinnovo;
– non è prevista l’applicazione di alcuna riduzione in caso di sinistri osservati nel periodo di osservazione precedente il rinnovo.
2.12) FORMULE DI PERSONALIZZAZIONE DELLA TARIFFA
La formula di personalizzazione della tariffa di Responsabilità Civile è quella richiamata nella polizza. L’assicurazione dei rimorchi non è soggetta a tali forme.
2.13) FORMULA “BONUS/MALUS 38 classi” - Settori I e II: Au- tovetture ed autotassametri (vedi Descrizione Settori Tariffari in calce al contratto)
La garanzia è prestata nella forma “Bonus/Malus” che prevede riduzioni (“Bonus”) o maggiorazioni (“Malus”) di premio rispettivamente in assenza o in presenza di sinistri verificatisi nel periodo di osservazione della sinistrosità, secondo le regole dettagliatamente descritte al successivo paragrafo II.
La presente formula si articola in 38 classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di premio decrescenti o crescenti, determinati in base ai coefficienti indicati nella seguente Tabella dove sono state anche indicate le percentuali di riduzione dei predetti coefficienti in caso di evoluzione in ”Bonus”.
Tabella Delle claSSi Di meriTo e Dei coefficienTi Di premio
Classi di merito | Coefficienti di premio | Percentuale di riduzione "BONUS" | Classi di merito | Coefficienti di premio | Percentuale di riduzione "BONUS" |
1 | 0,471 | 0,00% | 20 | 0,810 | -4,94% |
2 | 0,483 | -2,48% | 21 | 0,850 | -4,71% |
3 | 0,495 | -2,42% | 22 | 0,890 | -4,49% |
4 | 0,507 | -2,37% | 23 | 0,930 | -4,30% |
5 | 0,519 | -2,31% | 24 | 0,978 | -4,91% |
6 | 0,533 | -2,63% | 25 | 1,033 | -5,32% |
7 | 0,546 | -2,38% | 26 | 1,093 | -5,49% |
8 | 0,559 | -2,33% | 27 | 1,165 | -6,18% |
9 | 0,573 | -2,44% | 28 | 1,220 | -4,51% |
10 | 0,589 | -2,72% | 29 | 1,280 | -4,69% |
11 | 0,605 | -2,64% | 30 | 1,343 | -4,69% |
12 | 0,620 | -2,42% | 31 | 1,480 | -9,26% |
13 | 0,638 | -2,82% | 32 | 1,716 | -13,75% |
14 | 0,655 | -2,60% | 33 | 2,089 | -17,86% |
15 | 0,675 | -2,96% | 34 | 2,650 | -21,17% |
16 | 0,696 | -3,02% | 35 | 3,600 | -26,39% |
17 | 0,715 | -2,66% | 36 | 3,960 | -9,09% |
18 | 0,742 | -3,64% | 37 | 4,356 | -9,09% |
19 | 0,770 | -3,64% | 38 | 4,400 | -0,99% |
I – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO: ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE DI MERITO
All’atto della stipulazione, il contratto è assegnato alla classe di merito determinata in base alle regole d’assegnazione di seguito riportate.
A. VEICOLO PRECEDENTEMENTE ASSICURATO CON ALTRA IMPRESA
1) Veicolo precedentemente assicurato con contratto di durata annuale
In caso di contratto di durata annuale stipulato con altra Impresa, il Contraente deve presentare:
– la carta di circolazione;
– il certificato di proprietà;
– l’originale dell’attestazione di rischio rilasciata dal precedente Assicuratore.
In caso di mancata consegna dell’attestazione di rischio, il contratto è assegnato alla classe di merito 38 con possibilità di revisione di tale classe e di conseguente conguaglio del premio corrisposto qualora tale documento venga consegnato entro 3 mesi dalla stipulazione del contratto.
In presenza dell’attestazione di rischio si applicano le seguenti disposizioni:
a. se il precedente contratto era stipulato in forma di tipo “Bonus/Malus”, la classe di merito viene attribuita, in base alla classe di merito CU ed ai sinistri riportati nell’attestazione stessa, secondo quanto previsto in applicazione delle “Tabelle di corrispondenza” a disposizione del Contraente presso l’Intermediario e sul sito internet dell’Impresa;
b. se il precedente contratto era stipulato nella forma con franchigia, si procede alla determinazione della classe di merito CU (Allegato n. 2 al Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006) in base ai sinistri riportati nell’attestazione e, sulla base di tale classe, viene attribuita la classe di merito contrattuale in applicazione delle “Tabelle di corrispondenza” a disposizione del Contraente presso l’Intermediario e sul sito internet dell’Impresa;
c. se il precedente contratto risulta scaduto da più di 3 mesi e da non oltre 5 anni, l’attestazione dello stato del rischio è valida, ai fini dell’assegnazione della classe di merito, a condizione che il Contraente dichiari, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, di non aver circolato nel periodo successivo alla scadenza del precedente contratto. Se la precedente annualità assicurativa risulta scaduta da oltre 5 anni, il contratto è assegnato alla classe di merito 38;
d. in caso di vendita, furto, consegna in conto vendita, demolizione, definitiva esportazione all’estero o cessazione della circolazione (art. 103 del Codice della Strada) del veicolo indicato sull’attestazione, avvenuti dopo il rilascio dell’attestazione di rischio, il Contraente ha diritto di mantenere la classe di merito CU risultante dall’attestazione per un altro veicolo a condizione che:
– sia fornita idonea documentazione attestante che il veicolo da assicurare sia di proprietà del medesimo proprietario del veicolo indicato sull’attestazione o del suo coniuge in regime di comunione dei beni;
– il Contraente dichiari che il veicolo non ha circolato dopo la scadenza contrattuale;
– l’attestazione non sia già stata impiegata per l’assicurazione di altro veicolo acquistato in sostituzione del precedente, fatta salva, per proprietario persona fisica, l’applicazione dell’art. 134, comma 4 bis, del Codice (legge n. 40/2007, c.d. legge “Bersani”, vedi Appendice normativa).
In presenza delle predette condizioni, il contratto è assegnato, sulla base delle indicazioni presenti sull’attestazione, alla classe di merito risultante dall’applicazione delle regole di cui ai precedenti punti a. e b..
In caso di veicolo rubato e successivamente ritrovato o di consegna in conto vendita non andata a buon fine, qualora il Contraente si sia già avvalso della facoltà sopraindicata, al nuovo contratto eventualmente stipulato per il veicolo tornato in possesso del proprietario è assegnata:
– per proprietario persona fisica, la stessa classe di merito assegnata al veicolo assicurato in sostituzione di quello rubato o consegnato in conto vendita qualora sia applicabile l’art. 134 comma 4 bis, del Codice (legge n. 40/2007,
c.d. legge “Bersani”, vedi Appendice normativa);
– negli altri casi, la classe di merito 33.
2) Veicolo precedentemente assicurato con contratto di durata inferiore all’anno
2.a) Contratto temporaneo
Per veicolo precedentemente assicurato con contratto di durata temporanea, il Contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo: al nuovo contratto è attribuita la classe di merito corrispondente alla classe CU cui il contratto temporaneo risultava assegnato, in applicazione delle “Tabelle di corrispondenza ” a disposizione del Contraente presso l’Intermediario e sul sito internet dell’Impresa.
Ai fini dell’assegnazione della classe di merito, il contratto temporaneo precedente, al pari dell’attestazione dello stato del rischio, ha validità 5 anni a partire dalla data di scadenza dello stesso e si applica quanto previsto alla lettera c) del precedente punto 1.
2.b) Contratto concluso a distanza
Nel caso di veicolo già assicurato in Italia con contratto concluso a distanza (stipulato via internet o telefono) e risolto consensualmente prima della scadenza annuale o annullato a seguito dell’esercizio del diritto al ripensamento, il Contraente, per la stipulazione del nuovo contratto, è tenuto ad esibire la dichiarazione di avvenuta risoluzione del rapporto rilasciata dal precedente Assicuratore e il contratto è assegnato alla classe di merito determinata in base alle indicazioni contenute in tale dichiarazione.
2.c) Cessione di contratto
Nel caso di veicolo per il quale è stata rilasciata appendice di “cessione contratto”, il nuovo contratto, previa presentazione della relativa documentazione, sarà inserito nella classe di merito 33, fatta salva, per proprietario persona fisica, l’applicazione dell’art. 134, comma 4 bis del Codice (legge n. 40/2007,
c.d. legge “Bersani”, vedi Appendice normativa), qualora ne ricorrano le condizioni.
In difetto della documentazione richiesta, il contratto sarà assegnato alla classe di merito 38.
3) Veicolo precedentemente assicurato all’estero
Nel caso di veicolo già assicurato all’estero il contratto è assegnato alla classe di
merito 33, salvo che il Contraente consegni una dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero attestante la durata del periodo di assicurazione e gli eventuali sinistri verificatisi in detto periodo; in tal caso si procede alla determinazione della classe di merito CU (Allegato
n. 2 al Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006) in base ai sinistri riportati nella dichiarazione e, in base a tale classe, viene attribuita la classe di merito contrattuale in applicazione delle “Tabelle di corrispondenza” a disposizione del Contraente presso l’Intermediario e sul sito internet dell’Impresa.
Ai fini dell’assegnazione della classe di merito, la dichiarazione rilasciata dal precedente Assicuratore, al pari dell’attestazione dello stato del rischio, ha validità di 5 anni a partire dal termine del periodo cui si riferisce e si applica quanto previsto alla lettera c) del precedente punto 1.
4) Veicolo precedentemente assicurato con Impresa in liquidazione coatta amministrativa
Se il precedente contratto era stato stipulato presso un’Impresa alla quale sia stata vietata l’assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa, in mancanza dell’attestazione dello stato del rischio il Contraente deve:
– provare di aver fatto richiesta dell’attestazione all’Impresa od al Commissario Liquidatore;
– dichiarare, ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell’attestazione o, se il contratto si è risolto prima della scadenza annuale, la classe di merito CU alla quale era assegnata la polizza all’ultimo rinnovo;
– consegnare l’ultima attestazione di rischio rilasciata dall’Impresa. La classe di merito viene assegnata in applicazione delle “Tabelle di corrispondenza” a disposizione del Contraente presso l’Intermediario e sul sito internet dell’Impresa.
5) Veicolo precedentemente assicurato ed oggetto di contratto di leasing o di noleggio a lungo termine
Per veicolo precedentemente assicurato, oggetto di contratto di leasing o di noleggio a lungo termine (di durata non inferiore a 12 mesi) e successivamente acquisito in proprietà mediante esercizio del diritto di riscatto, il Contraente
è tenuto a consegnare:
– l’ultima attestazione dello stato del rischio relativa al veicolo
stesso;
– la dichiarazione rilasciata dall’Impresa di leasing o di noleggio comprovante l’effettiva utilizzazione del veicolo da parte dello stesso.
La classe di merito del nuovo contratto viene attribuita, in base alla classe di merito CU, secondo quanto previsto dalle “Tabelle di corrispondenza” a disposizione del Contraente presso l’Intermediario e sul sito internet dell’Impresa. L’attestato di rischio, per il caso in esame, ha validità fino a 5 anni a partire dalla scadenza del contratto di leasing o noleggio a lungo termine.
B. VEICOLO ASSICURATO PER LA PRIMA VOLTA DOPO IM- MATRICOLAZIONE O VOLTURA AL PRA
Il contratto viene assegnato alla classe di merito 33, fatta salva, per proprietario
persona fisica, l’applicazione dell’art. 134, comma 4 bis del Codice (legge
n. 40/2007, c.d. legge “Bersani”, vedi Appendice normativa), qualora ne ricorrano le condizioni.
Il Contraente deve esibire:
– la carta di circolazione del veicolo;
– il certificato di proprietà.
II - RINNOVO DEL CONTRATTO: REGOLE EVOLUTIVE DELLA CLASSE DI MERITO
1) Evoluzione della classe di merito
In occasione di ogni rinnovo annuale, il contratto è assegnato alla classe di merito determinata in base alla Tabella delle regole evolutive di seguito riportata, in funzione dei sinistri osservati nel periodo di osservazione precedente il rinnovo.
2) Definizione di “sinistri osservati”
Per “sinistri osservati” che determinano una maggiorazione di premio, si intendono:
a) i sinistri con responsabilità principale dell’Assicurato, pagati, anche parzialmente, nel periodo di osservazione, per i danni avvenuti nel corso di tale periodo o in periodi precedenti;
b) i sinistri pagati, anche parzialmente, nel periodo d’osservazione con responsabilità paritaria
dell’Assicurato, quando la percentuale di responsabilità, inferiore o uguale al 50%, sommata a quella/e relativa/e ad altro/i sinistro/i con responsabilità paritaria pagato/i nel medesimo periodo o in periodi precedenti (purché riportati sull’attestazione dello stato del rischio), determini una percentuale di responsabilità complessiva superiore al 50%.
I sinistri osservati in un periodo di osservazione non verranno più considerati nei periodi successivi, anche in presenza di ulteriori pagamenti. I sinistri che, pur a seguito di un pagamento non sono stati osservati nel periodo di loro competenza, verranno osservati in un periodo successivo.
3) Durata del periodo d’osservazione
Il periodo d’osservazione della sinistrosità inizia:
– per il primo periodo, dal giorno di decorrenza dell’assicurazione e termina 2 mesi prima della scadenza del periodo d’assicurazione corrispondente alla prima annualità assicurativa intera;
– per i periodi successivi al primo, 2 mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione ed ha durata di 12 mesi.
Tabella Delle regole evoluTive
Classe di provenienza | Classe di assegnazione | ||||
0 sinistri | 1 sinistro | 2 sinistri | 3 sinistri | 4 o più sinistri | |
1 | 1 | 5 | 7 | 9 | 11 |
2 | 1 | 6 | 8 | 10 | 12 |
1 | 2 | 7 | 9 | 11 | 13 |
4 | 3 | 8 | 10 | 12 | 14 |
5 | 4 | 9 | 11 | 13 | 15 |
6 | 5 | 10 | 12 | 14 | 16 |
7 | 6 | 11 | 13 | 15 | 17 |
8 | 7 | 12 | 14 | 16 | 18 |
9 | 8 | 13 | 15 | 17 | 19 |
10 | 9 | 14 | 16 | 18 | 20 |
11 | 10 | 15 | 17 | 19 | 21 |
12 | 11 | 16 | 18 | 20 | 22 |
13 | 12 | 17 | 19 | 21 | 23 |
14 | 13 | 18 | 20 | 22 | 24 |
15 | 14 | 19 | 21 | 23 | 25 |
16 | 15 | 20 | 22 | 24 | 26 |
17 | 16 | 21 | 23 | 25 | 27 |
18 | 17 | 22 | 24 | 26 | 28 |
19 | 18 | 23 | 25 | 27 | 29 |
20 | 19 | 24 | 26 | 28 | 30 |
21 | 20 | 25 | 27 | 29 | 31 |
22 | 21 | 26 | 28 | 30 | 32 |
23 | 22 | 27 | 29 | 31 | 33 |
24 | 23 | 28 | 30 | 32 | 34 |
25 | 24 | 29 | 31 | 33 | 35 |
26 | 25 | 30 | 32 | 34 | 36 |
27 | 26 | 31 | 33 | 35 | 37 |
28 | 27 | 32 | 34 | 36 | 38 |
29 | 28 | 33 | 35 | 37 | 38 |
30 | 29 | 34 | 36 | 38 | 38 |
31 | 30 | 35 | 37 | 38 | 38 |
32 | 31 | 36 | 38 | 38 | 38 |
33 | 32 | 37 | 38 | 38 | 38 |
34 | 33 | 38 | 38 | 38 | 38 |
35 | 34 | 38 | 38 | 38 | 38 |
36 | 35 | 38 | 38 | 38 | 38 |
37 | 36 | 38 | 38 | 38 | 38 |
38 | 37 | 38 | 38 | 38 | 38 |
4) Facoltà di rimborso dei sinistri pagati
Al fine di evitare o ridurre la maggiorazione della classe di merito e del premio, è data la facoltà al Contraente, alla scadenza del contratto, di rimborsare gli importi pagati dall’Impresa per tutti o parte dei sinistri osservati e pagati nell’ultimo periodo di osservazione.
Tale facoltà può essere esercitata dal Contraente sia nel caso di rinnovo del contratto che nel caso di risoluzione dello stesso per disdetta o per mancata accettazione delle nuove condizioni di premio alla scadenza.
Nel caso in cui il sinistro rientri nell’ambito della procedura di risarcimento diretto, ai sensi dell’art. 149 del Codice, il Contraente, al fine di conoscere l’importo del sinistro da rimborsare, dovrà rivolgersi, direttamente o con l’ausilio dell’Intermediario, alla “Stanza di compensazione” presso CONSAP – Xxx Xxxx x. 00, 00000 Xxxx (xxx.xxxxxx.xx).
Nel caso in cui il sinistro rientri nell’ambito della procedura ordinaria di risarcimento, ai sensi dell’art. 148 del Codice, il Contraente, al fine di conoscere l’importo del sinistro da rimborsare dovrà rivolgersi direttamente all’Impresa.
Il sinistro rimborsato dall’Assicurato non sarà indicato sull’attestazione di rischio.
III - SOSTITUZIONE DEL VEICOLO E CESSAZIONE DI RISCHIO ASSICURATO IN CORSO DI CONTRATTO
1) Sostituzione del veicolo assicurato
Nel caso di vendita, demolizione, cessazione della circolazione, esportazione definitiva all’estero (art. 103 del Codice della Strada), consegna in conto vendita (comprovata mediante documentazione rilasciata da soggetto regolarmente abilitato alla compravendita di veicoli dalla CCIAA - Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura) e di sostituzione con altro veicolo, la scadenza annuale del contratto è mantenuta ferma, non si interrompe il periodo di osservazione in corso e la classe di merito è conservata a condizione che:
– il nuovo veicolo sia intestato al medesimo proprietario del veicolo
precedentemente assicurato o al coniuge in regime di comunione di beni;
– al nuovo veicolo sia applicabile la presente formula tariffaria. Qualora invece il nuovo veicolo sia assicurato in sostituzione di un altro veicolo assicurato con diversa formula tariffaria, il primo periodo di osservazione ha inizio dal giorno di decorrenza della prima annualità intera di assicurazione del nuovo veicolo e termina 2 mesi prima della scadenza di tale annualità. Il contratto viene assegnato:
– alla classe di merito 29 se il precedente veicolo risulta indenne da sinistri nelle ultime 5 annualità;
– alla classe di merito 31 se il precedente veicolo risulta indenne da sinistri nelle ultime 3 annualità;
– alla classe di merito 33 in tutti gli altri casi.
2) Stipulazione di nuovo contratto a seguito di cessazione di rischio Nel caso di cessazione di rischio a seguito di vendita, demolizione, cessazione della circolazione, esportazione definitiva all’estero (art. 103 del Codice della Strada), consegna in conto vendita (comprovata mediante documentazione rilasciata da soggetto regolarmente abilitato dalla CCIAA alla compravendita di veicoli) o furto del veicolo assicurato, il proprietario può beneficiare, per altro veicolo di sua proprietà o del coniuge in regime di comunione di beni, della classe di merito cui era assegnato il precedente contratto a condizione che:
– la stipulazione del nuovo contratto avvenga entro cinque anni dalla scadenza dell’ultima attestazione dello stato del rischio conseguita per il precedente veicolo;
– al nuovo veicolo sia applicabile la presente formula tariffaria. Nel caso in cui al momento della cessazione di rischio risulti concluso il periodo di osservazione, l’Impresa assegnerà il nuovo contratto alla classe di merito effettivamente maturata.
2.14 AREA PREMIUM
2.14.1) Definizione e condizioni d’accesso
L’Area Premium è riservata ai titolari di contratti stipulati con l’Impresa da almeno 5 anni e relativi ad autovetture ad uso privato, assicurati nella forma
tariffaria “Bonus/Malus 38 classi”, che presentino le seguenti caratteristiche:
– classe di merito interna di provenienza e di assegnazione 1;
– assenza nell’attestato di rischio di annualità evidenziate con sinistri di qualsiasi tipologia o con le sigle N.A. (Non Assicurato) o N.D. (Non Disponibile).
L’Area Premium si articola in 10 livelli, contrassegnati con le lettere da A a L, cui corrispondono coefficienti di premio decrescenti riportati nella Tariffa R.C. Auto disponibile presso tutti gli Intermediari dell’Impresa.
2.14.2) Regole Evolutive
All’atto del rinnovo il contratto è assegnato in base alla Tabella delle regole evolutive sotto indicata:
1) in caso di assenza di sinistri osservati nel periodo di osservazione, al livello di premio maturato e corrispondente ad una delle lettere indicate nella Tabella delle regole evolutive;
2) in caso di presenza di sinistri osservati nel periodo d’osservazione, al livello di premio maturato o ad una classe di merito di cui alla clausola “Bonus/ Malus 38 classi” (contrassegnata con un numero nella Tabella delle regole evolutive).
Tabella regole evoluTive “area premium”
Livello di premio | 0 sinistri | 1 sinistri | 2 sinistri | 3 sinistri | 4 o più sinistri |
L | L | F | D | B | 1 |
I | L | E | C | A | 2 |
H | I | D | B | 1 | 3 |
G | H | C | A | 2 | 4 |
F | G | B | 1 | 3 | 5 |
E | F | A | 2 | 4 | 6 |
D | E | 1 | 3 | 5 | 7 |
C | D | 2 | 4 | 6 | 8 |
B | C | 3 | 5 | 7 | 9 |
A | B | 4 | 6 | 8 | 10 |
SEZIONE III DANNI
I - GARANZIE PRESTATE
3.1) Oggetto dell’assicurazione
L’Impresa tiene indenne l’Assicurato dei danni materiali e diretti subiti per la perdita o il danneggiamento del veicolo causati dagli eventi previsti dalle garanzie sotto elencate che siano indicate in polizza, con l’applicazione delle franchigie o scoperti eventualmente previsti nella polizza stessa.
3.2) Furto totale o parziale
Furto o rapina, consumato o tentato, compresi i danni subiti dal veicolo, fermo o in circolazione, dopo il furto o la rapina.
Il furto si considera totale quando le spese per la riparazione del veicolo
superano l’80% del valore commerciale del medesimo al momento del sinistro.
3.3) Furto totale
Furto o rapina del veicolo senza ritrovamento dello stesso entro 60 giorni dalla data di denuncia alle Autorità competenti; in caso di ritrovamento il furto si considera totale quando le spese per la riparazione del veicolo superano l’80% del valore commerciale del medesimo al momento del sinistro.
3.4) Incendio
Incendio, scoppio, esplosione (anche in conseguenza di atti vandalici e fatti dolosi di terzi) o azione diretta del fulmine.
3.5) Atti vandalici - Eventi sociopolitici
Atti vandalici e dolosi in genere, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio.
3.6) Calamità naturali
– Trombe d’aria, uragani, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, caduta di
Cosa Assicura
33 di 107
Sezione Danni
neve, grandine o altre calamità naturali;
– terremoti o eruzioni vulcaniche, con il limite massimo di indennizzo di € 15.000 per sinistro.
3.7) Kasko
Urto, collisione, ribaltamento o uscita di strada durante la circolazione.
3.8) Collisione
Collisione con veicolo identificato tramite targa o, se mancante, telaio avvenuta durante la circolazione.
- Collisione con animali selvatici ungulati (clausola aggiuntiva alla Garanzia Collisione operante con pagamento di sovrappremio)
Collisione con animali selvatici ungulati intendendosi per tali gli animali selvatici appartenenti all'ordine degli artiodattili.
I danni dovranno essere comprovati da denuncia presso l'Autorità competente.
3.9) Collisione - Xxxxxxxxxx Xxxxxx
Collisione con veicolo identificato tramite targa o, se mancante, telaio avvenuta durante la circolazione.
La garanzia Collisione - Indennizzo Sicuro opera nella forma a “primo rischio assoluto” e l’Impresa rimborsa le spese sostenute dall’Assicurato sino alla concorrenza dell’importo indicato in polizza.
La garanzia verrà riproposta a ciascun rinnovo annuale fino al decimo anno successivo alla data di prima immatricolazione del veicolo e verrà eliminata automaticamente alla prima scadenza annuale successiva al predetto termine.
- Collisione con animali selvatici ungulati (clausola aggiuntiva alla Garanzia Collisione - Indennizzo Sicuro operante con pagamento di sovrappremio)
Collisione con animali selvatici ungulati intendendosi per tali gli animali selvatici appartenenti all'ordine degli artiodattili.
L'Impresa rimborsa nella forma "a primo rischio assoluto" le spese sostenute dall'Assicurato sino alla concorrenza dell'importo indicato in polizza.
Cosa Assicura
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Sezione Danni
I danni dovranno essere comprovati da denuncia presso l'Autorità competente.
3.10) Cristalli
Rottura accidentale dei cristalli, non conseguente ad atti vandalici e dolosi, delimitanti l’abitacolo del veicolo.
L’Impresa rimborsa le spese sostenute dall’Assicurato per la sostituzione, comprese le spese per la messa in opera, o la riparazione degli stessi entro il massimale indicato in polizza con l’applicazione di una franchigia di € 100.
La franchigia non verrà applicata nel caso in cui l’Assicurato si avvalga, per la riparazione o la sostituzione, di Centri di assistenza o di Carrozzerie convenzionati. L’elenco dei Centri di assistenza e delle Carrozzerie convenzionati è a disposizione presso gli Intermediari e nel sito internet www. xxxxxxxx.xx.
3.11) Delimitazioni
L’Impresa non indennizza i danni causati al veicolo da:
a) atti di guerra, di ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), di insurrezione, di occupazione militare, di invasione;
b)fissione nucleare, radiazione nucleare o contaminazione radioattiva derivante da queste, indipendentemente dal fatto che altre cause abbiano concorso al sinistro;
c) partecipazione a gare o competizioni sportive, alle prove ufficiali e ai relativi allenamenti;
d)semplici bruciature, corti circuiti ed altri fenomeni elettrici non seguiti da incendio;
e) rigature, segnature, screpolature e simili danni ai cristalli del
veicolo;
f) dolo dell’Assicurato o dei familiari conviventi;
g)colpa grave dell’Assicurato e dei suoi familiari conviventi tranne che per le garanzie di cui ai punti 3.7) Kasko, 3.8) Collisione e 3.9) Collisione - Indennizzo Sicuro;
h)atti vandalici e dolosi in genere, tumulti popolari, scioperi,
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Sezione Danni
sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio tranne che per le garanzie Incendio di cui al punto 3.4) e Atti vandalici - Eventi sociopolitici di cui al punto 3.5);
i) trombe d’aria, uragani, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, caduta di neve, grandine, terremoti, eruzioni vulcaniche o altre calamità naturali tranne che per le garanzie Calamità naturali di cui al punto 3.6) e Cristalli di cui al punto 3.10).
Relativamente alle garanzie 3.7) Kasko, 3.8) Collisione e 3.9) Collisione - Indennizzo Sicuro, l’Impresa non indennizza i danni:
a) provocati al veicolo dal conducente che, al momento del sinistro, si trovi in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti e venga sanzionato ai sensi dell’art. 186 o dell’art. 187 del Codice della Strada;
b) provocati dal conducente del veicolo non abilitato alla guida, a norma delle disposizioni vigenti, fatta eccezione per il caso di conducente con patente scaduta od in attesa di rilascio (dopo il superamento dell’esame teorico e pratico) a condizione che la validità della stessa venga confermata o il rilascio avvenga entro 6 mesi dalla data del sinistro da parte degli organi competenti oppure che il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del sinistro stesso;
c) cagionati da cose od animali trasportati sul veicolo;
d) cagionati da operazioni di carico e scarico;
e) subiti a causa di traino attivo o passivo di soccorso stradale, di manovre a spinta, o da circolazione fuori strada;
f) alle ruote (cerchioni, copertoni e camere d’aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile;
g) conseguenti al furto o all’incendio del veicolo.
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Sezione Danni
II - GARANZIE SPECIALI
3.12) Pacchetto A
3.13) Plateau Royal
3.14) Pole Position
3.15) Business 3.16) Linea Gas Plus
3.17) Area Premium
3.18) Zero Imprevisti
In base alla scelta effettuata dal Contraente e indicata sul frontespizio di polizza, sono operanti le seguenti garanzie:
3.12) Garanzia “Pacchetto A”
1) Ricorso terzi da incendio
L’Impresa tiene indenne l’Assicurato, entro il limite massimo di € 260.000 per sinistro, delle somme che sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile per danni involontariamente cagionati dall’incendio o dall’esplosione o dallo scoppio o dal fumo conseguente all’incendio del veicolo:
– a cose di terzi quando il veicolo non si trovi in circolazione ai sensi del Codice;
– al locale condotto in locazione dall’Assicurato ed utilizzato come autorimessa.
L’Impresa non risarcisce i danni:
a) subiti dall’Assicurato o dalle cose che abbia in consegna, possesso o custodia, dal Contraente, dal conducente o dal proprietario del veicolo, nonché dai loro coniugi, ascendenti, discendenti (legittimi, naturali o adottivi), dagli affiliati e dagli altri parenti e affini sino al terzo grado con loro conviventi o a carico;
b) subiti, ove l’Assicurato sia una società, dai soci a responsabilità illimitata e dalle persone che si trovino con loro in uno dei rapporti sopra indicati;
c) da inquinamento o da contaminazione;
d) coperti dall’assicurazione obbligatoria della Responsabilità Civile da circolazione;
e) cagionati da veicoli alimentati a gas liquido e non (gpl e metano)
o adibiti al trasporto di liquidi corrosivi, lubrificanti, combustibili, infiammabili, sostanze solide tossiche, gas liquidi e non, materie esplosive.
2) Danni al box
L’Impresa tiene indenne l’Assicurato, entro il limite massimo di € 30.000 per sinistro, per i danni materiali e diretti prodotti alla parte muraria del locale di sua proprietà, adibito ad autorimessa del veicolo assicurato e conseguenti a incendio, esplosione o scoppio del veicolo medesimo.
Sono esclusi i danni causati da veicoli alimentati a gas liquido e non (gpl e metano) o adibiti al trasporto di liquidi corrosivi, lubrificanti, combustibili, infiammabili, sostanze tossiche, gas liquidi e non, materie esplosive.
3) Spese di dissequestro del veicolo
L’Impresa, in caso di sequestro del veicolo assicurato da parte dell’Autorità Giudiziaria per fatto inerente la circolazione, rimborsa, sino alla concorrenza di € 260 per evento, le spese di dissequestro, comprese le spese di custodia. Le spese dovranno essere comprovate da specifica documentazione.
4) Soccorso vittime della strada
L’Impresa rimborsa le spese sostenute per eliminare i danni all’interno del veicolo causati dal trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali, sino alla concorrenza di € 800 per evento. Le spese dovranno essere comprovate da specifica documentazione.
5) Danni da scasso
L’Impresa indennizza i danni materiali e diretti causati dall’effrazione del veicolo per l’esecuzione o tentativo di furto o rapina di oggetti che si trovino a bordo del veicolo stesso e non costituenti parte del medesimo.
L’indennizzo è subordinato alla presentazione di copia della denuncia del fatto inoltrata all’Autorità competente ed è riconosciuto entro il limite massimo di € 340 per sinistro e per anno assicurativo.
3.13) Garanzia Plateau Royal
1) Ripristino airbag/cinture di sicurezza
L’Impresa rimborsa le spese non altrimenti indennizzabili per il ripristino o la sostituzione:
- dei dispositivi di sicurezza airbag
- dei pretensionatori delle cinture di sicurezza
del veicolo assicurato a seguito di loro attivazione conseguente ad incidente
stradale o a causa accidentale.
Il rimborso avverrà a riparazione avvenuta con il limite massimo di
€ 1000 per evento e per annualità assicurativa, dietro presentazione di fattura.
2) Ripristino impianto antifurto e/o sistema di navigazione satellitare
L’Impresa rimborsa, in caso di incidente da circolazione con responsabilità del conducente, sino alla concorrenza di € 500 per evento e per annualità assicurativa, le spese sostenute per il ripristino degli impianti antifurto e/o di navigazione satellitare del veicolo incorporati o fissi. Il pagamento dell’indennizzo avverrà a riparazione avvenuta, dietro presentazione di idonea documentazione.
3) Rimborso spese di custodia e parcheggio
L’Impresa in caso di incendio, furto o rapina del veicolo o incidente da circolazione con responsabilità del conducente, rimborsa sino ad un massimo di € 300 per sinistro e per annualità assicurativa, le spese sostenute dall’Assicurato per il parcheggio o la custodia del veicolo disposti dall’Autorità. La garanzia è prestata sino al giorno della comunicazione all’Assicurato dell’avvenuto ritrovamento. La data di comunicazione del ritrovamento e le spese di custodia e di parcheggio dovranno essere comprovate da idonea documentazione.
4) Fermo veicolo
L’Impresa, in caso di perdita totale causata da incendio o incidente da circolazione con conseguente fermo del veicolo, rimborsa, dietro presentazione di idonea documentazione, le spese sostenute dall’Assicurato entro il limite massimo di € 35 per ciascun giorno di sosta forzata del veicolo e per un massimo di 15 giorni per sinistro e per annualità assicurativa.
È equiparato alla perdita totale del veicolo ogni danno di entità pari o superiore
all’80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
5) Danni ai bagagli
In caso di perdita totale del veicolo a seguito di incendio o incidente da circolazione, l’Impresa rimborsa i danni subiti dai bagagli trasportati fino ad un massimo di € 450 per evento ed annualità assicurativa.
La garanzia è valida esclusivamente per i beni di proprietà del
conducente e dei trasportati.
Sono esclusi i gioielli e gli oggetti di metallo prezioso, gli apparecchi radio, il denaro, i titoli e altri valori in genere, i documenti e i biglietti di viaggio nonché gli oggetti aventi particolare valore artistico.
I danni dovranno essere comprovati da denuncia presso l’Autorità competente.
È equiparato alla perdita totale del veicolo ogni danno di entità pari o superiore all’80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
6) Rimborso spese per lesioni subite dagli animali domestici
In caso di incidente da circolazione, l’Impresa rimborsa, entro un massimo di
€ 150 per sinistro e per annualità assicurativa e dietro presentazione di idonea documentazione, le spese sostenute per curare gli animali domestici trasportati sul veicolo.
7) Rimborso spese documenti
L’Impresa, in caso di perdita totale del veicolo a seguito di incendio, furto, rapina o incidente da circolazione, rimborsa, entro il limite di € 150 e dietro presentazione di idonea documentazione, le spese sostenute per l’acquisizione dei documenti necessari per la liquidazione del danno (estratto cronologico e certificato di perdita di possesso).
È equiparato alla perdita totale del veicolo ogni danno di entità pari o superiore all’80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
8) Tassa di proprietà
L’Impresa, in caso di perdita totale del veicolo senza ritrovamento a seguito di incendio, furto, rapina o incidente da circolazione, rimborsa al Contraente la quota di tassa automobilistica corrispondente al periodo che intercorre tra il sinistro (data di denuncia in caso di furto) e la scadenza dell’annualità pagata. Il rimborso sarà effettuato dietro presentazione di copia della
documentazione di pagamento della predetta tassa.
9) Spese di immatricolazione
In caso di perdita totale del veicolo a seguito di incendio, furto, rapina senza ritrovamento del veicolo assicurato o incidente da circolazione, l’Impresa rimborsa le spese documentate sostenute dall’Assicurato per l’immatricolazione di un nuovo veicolo, fino ad un massimo di € 350 per sinistro e per annualità assicurativa.
È equiparato alla perdita totale del veicolo ogni danno di entità pari o superiore all’80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
10) Spese di nuova immatricolazione / duplicazione patente L’Impresa rimborsa le spese sostenute dal proprietario del veicolo assicurato, entro il limite massimo di € 150 per sinistro e per annualità assicurativa, in seguito alla:
– nuova immatricolazione del veicolo in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della carta di circolazione, del certificato di proprietà o delle targhe di immatricolazione;
– duplicazione della patente del proprietario del veicolo in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del documento stesso.
Le spese dovranno essere comprovate da specifica documentazione e, in caso di smarrimento o sottrazione, da copia della denuncia presentata all’Autorità competente.
11) Spese di disinfezione e lavaggio
L’Impresa, in caso di furto del veicolo e successivo ritrovamento, rimborsa, sino alla concorrenza di € 150 per sinistro e per annualità assicurativa, le spese sostenute per la disinfezione ed il lavaggio del veicolo. Le spese dovranno essere comprovate da specifica documentazione.
3.14) Garanzia Pole Position
1) Assistenza in viaggio
Per il dettaglio delle prestazioni previste si rimanda alla garanzia Assistenza in Viaggio presente nella Sezione Assistenza, art. 4.1).
2) Ripristino airbag/cinture di sicurezza
L’Impresa rimborsa le spese non altrimenti indennizzabili per il ripristino o la sostituzione:
- dei dispositivi di sicurezza airbag
- dei pretensionatori delle cinture di sicurezza
del veicolo assicurato a seguito di loro attivazione conseguente ad incidente
stradale o a causa accidentale.
Il rimborso avverrà a riparazione avvenuta con il limite massimo di
€ 1000 per evento e per annualità assicurativa, dietro presentazione di fattura.
3) Ripristino impianto di antifurto e/o sistema di navigazione satellitare
L’Impresa rimborsa, in caso di incidente da circolazione con responsabilità dell’Assicurato, sino alla concorrenza di € 500 per evento e per annualità assicurativa le spese sostenute per il ripristino degli impianti antifurto e/o di navigazione satellitare del veicolo incorporati o fissi. Il pagamento dell’indennizzo avverrà a riparazione avvenuta, dietro presentazione di idonea documentazione.
4) Danni ai bagagli
In caso di perdita totale del veicolo a seguito di incendio o incidente da circolazione, l’Impresa rimborsa i danni subiti dai bagagli trasportati fino ad un massimo di € 450 per evento ed annualità assicurativa.
La garanzia è valida esclusivamente per i beni di proprietà del
conducente e dei trasportati.
Sono esclusi i gioielli e gli oggetti di metallo prezioso, gli apparecchi radio, il denaro, i titoli e altri valori in genere, i documenti e i biglietti di viaggio nonché gli oggetti aventi particolare valore artistico.
I danni dovranno essere comprovati da denuncia presso l’Autorità competente.
È equiparato alla perdita totale del veicolo ogni danno di entità pari o superiore all’80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
5) Spese di nuova immatricolazione / duplicazione patente
L’Impresa rimborsa le spese sostenute dal proprietario del veicolo assicurato,
entro il limite massimo di € 150, per sinistro e per annualità assicurativa, in seguito alla:
– nuova immatricolazione del veicolo in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della carta di circolazione, certificato di proprietà o delle targhe di immatricolazione;
– duplicazione della patente del proprietario del veicolo in caso di smarrimento, sottrazione distruzione del documento stesso.
Le spese dovranno essere comprovate da specifica documentazione e, in caso di smarrimento o sottrazione, da copia della denuncia presentata all’Autorità competente.
6) Ricorso terzi da incendio
L’Impresa tiene indenne l’Assicurato, entro il limite massimo di € 260.000 per sinistro, delle somme che sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile per danni involontariamente cagionati dall’incendio o dall’esplosione o dallo scoppio o dal fumo conseguente all’incendio del veicolo:
– a cose di terzi quando il veicolo non si trovi in circolazione ai sensi del Codice;
– al locale condotto in locazione dall’Assicurato ed utilizzato come autorimessa.
L’Impresa non risarcisce i danni:
a) subiti dall’Assicurato o dalle cose che abbia in consegna, possesso o custodia, dal Contraente, dal conducente o dal proprietario del veicolo, nonché dai loro coniugi, ascendenti, discendenti (legittimi, naturali o adottivi), dagli affiliati e dagli altri parenti e affini sino al terzo grado con loro conviventi o a carico;
b)subiti, ove l’Assicurato sia una società, dai soci a responsabilità illimitata e dalle persone che si trovino con loro in uno dei rapporti sopra indicati;
c) da inquinamento o da contaminazione;
d)coperti dall’assicurazione obbligatoria della Responsabilità Civile da circolazione;
e) cagionati da veicoli alimentati a gas liquido e non (gpl e metano) o adibiti al trasporto di liquidi corrosivi, lubrificanti, combustibili, infiammabili, sostanze solide tossiche, gas liquidi e non, materie esplosive.
3.15) Business (Garanzie previste per autovetture ad uso privato di proprietà di soggetti titolari di partita IVA)
– Assistenza in Viaggio: per il dettaglio delle prestazioni previste si rimanda alla garanzia Assistenza in Viaggio presente nella Sezione Assistenza, art. 4.1);
– Plateau Royal: per il dettaglio delle prestazioni previste si rimanda all’articolo 3.13) Garanzia Plateau Royal della presente Sezione;
– Cristalli: si rimanda all’articolo 3.10) Garanzia Cristalli della presente Sezione; il limite massimo di indennizzo è pari a € 650 per evento.
3.16) Linea Gas Plus (Garanzie previste per Autovetture ad uso pri- vato alimentate a gpl/metano):
1) Assistenza in Viaggio
Per il dettaglio delle prestazioni previste si rimanda alla garanzia Assistenza in Viaggio presente nella Sezione Assistenza, art. 4.1).
L’Impresa, per il tramite della Centrale Operativa di Blue Assistance, fornisce inoltre la seguente prestazione:
1.1) Informazioni telefoniche sulla rete di impianti di rifornimento di gas
La Centrale Operativa di Blue Assistance, in caso di necessità derivante dall’esaurimento del carburante, fornisce le informazioni telefoniche sotto indicate a fronte di contatto telefonico (dall’Italia Numero Verde, chiamata gratuita, 800-042042 - dall’Estero x00-000-0000000) o via fax: 000-0000000:
– informazioni sulla rete dei distributori gpl/metano in Italia ed Europa: servizio di informazioni sulla stazione di rifornimento più vicina al luogo indicato dall’Assicurato.
2) Ricorso terzi da incendio
L’Impresa tiene indenne l’Assicurato, entro il massimale di € 260.000 per sinistro, delle somme che sia tenuta a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile per danni involontariamente cagionati dall’incendio o dall’esplosione o dallo scoppio o dal fumo conseguente all’incendio del veicolo alimentato a gas:
– a cose di terzi quando il veicolo non si trovi in circolazione ai sensi del Codice;
– al locale condotto in locazione dall’Assicurato ed utilizzato come autorimessa, purché i predetti danni si verifichino in aree dove sia consentita la circolazione o la sosta del veicolo in base alle normative vigenti. L’Impresa non risarcisce i danni:
a) subiti dall’Assicurato o dalle cose che abbia in consegna, possesso o custodia, dal Contraente, dal conducente o dal proprietario del veicolo, nonché dai loro coniugi, ascendenti, discendenti (legittimi, naturali o adottivi), dagli affiliati e dagli altri parenti e affini sino al terzo grado con loro conviventi o a carico;
b)subiti, ove l’Assicurato sia una società, dai soci a responsabilità illimitata e dalle persone che si trovino con loro in uno dei rapporti sopra indicati;
c) da inquinamento o da contaminazione;
d)coperti dall’assicurazione obbligatoria della Responsabilità Civile da circolazione;
e) cagionati da veicoli adibiti al trasporto di liquidi corrosivi, lubrificanti, combustibili, infiammabili, sostanze solide tossiche, gas liquidi e non, materie esplosive.
3) Danni al box
L’Impresa tiene indenne l’assicurato, entro il limite massimo di € 30.000, per i danni materiali e diretti, conseguenti a incendio, esplosione o scoppio del veicolo alimentato a gas, prodotti alla parte muraria del locale di sua proprietà, adibito ad autorimessa del veicolo assicurato, purché i predetti danni si verifichino in aree dove sia consentita la circolazione o la sosta del veicolo in base alle normative vigenti.
Sono esclusi i danni causati da veicoli adibiti al trasporto di liquidi corrosivi, lubrificanti, combustibili, infiammabili, sostanze tossiche, gas liquidi e non, materie esplosive.
4) Spese di dissequestro del veicolo
L’Impresa, in caso di sequestro del veicolo assicurato da parte dell’Autorità Giudiziaria per fatto inerente la circolazione, rimborsa, sino alla concorrenza di € 260 per evento, le spese di dissequestro, comprese le spese di custodia. Le spese dovranno essere comprovate da specifica documentazione.
5) Soccorso vittime della strada
L’Impresa rimborsa le spese sostenute per eliminare i danni all’interno del veicolo causati dal trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali, sino alla concorrenza di € 800 per evento. Le spese dovranno essere comprovate da specifica documentazione.
6) Danni da scasso
L’Impresa indennizza i danni materiali e diretti causati dall’effrazione del veicolo per l’esecuzione o tentativo di furto o rapina di oggetti che si trovino a bordo del veicolo stesso e non costituenti parte del medesimo.
L’indennizzo è subordinato alla presentazione di copia della denuncia del fatto inoltrata all’Autorità competente ed è riconosciuto entro il limite massimo di € 340 per sinistro e per anno assicurativo.
7) Tutela Legale
Per il dettaglio delle prestazioni previste si rimanda alla garanzia Élite presente nella Sezione Tutela Legale (art. 5.2)) le cui disposizioni si intendono integralmente richiamate.
Con riferimento alle controversie di natura contrattuale ovvero nascenti da pretese inadempienze contrattuali, dell’Assicurato o di controparte, derivanti da contratti riguardanti il veicolo assicurato, di cui all’art. 5.2.9) n. 4) la garanzia vale anche per:
– le controversie con la casa costruttrice, il concessionario o l’officina, relative all’installazione, al funzionamento e alla manutenzione dell’impianto a gas gpl/metano;
– le altre controversie relative a contratti riguardanti l’impianto a gas gpl/ metano installato sul veicolo, ivi compresi errori nell’erogazione del carburante da parte del gestore dell’impianto di distribuzione.
La prestazione opera esclusivamente per i casi assicurativi che hanno un valore in lite superiore a € 150.
3.17) Area Premium (Garanzie previste per contratti inseriti nell’A- rea Premium di cui all’art. 2.14)
1) Assistenza Premium
Blue Assistance S.p.A., con sede in X.xx Xxxxxxxx 000 -00000, Xxxxxx eroga per
conto dell’Impresa, in base alle norme sotto indicate, le prestazioni di assistenza di seguito riportate tramite la sua Centrale Operativa attiva 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, a mezzo:
– Telefono: dall’Italia Numero Verde (chiamata gratuita) 800-042042, dall’estero x00-000-0000000;
– Fax: 000-0000000;
– Posta elettronica: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx.
Le prestazioni sono fornite negli Stati europei facenti parte del sistema della
Carta Verde la cui sigla non risulti barrata sulla Carta Verde stessa.
Si applicano gli articoli da 4.1.4) a 4.1.8) presenti nella Sezione Assistenza.
1.1) Disbrigo pratiche furto
In caso di furto totale del veicolo la Centrale Operativa provvede al reperimento, in nome e per conto dell’Assicurato dei seguenti documenti:
– estratto cronologico;
– perdita di possesso;
– provvedimento di chiusa inchiesta.
Il costo del reperimento dei documenti e del servizio rimane a carico dell’Impresa.
Per attivare la prestazione, l’Assicurato dovrà consegnare i seguenti documenti:
1. denuncia di furto in originale o copia conforme all’originale (che indichi anche l’eventuale sottrazione del certificato di proprietà/foglio complementare del veicolo rubato);
2. Certificato di Proprietà/Foglio Complementare in originale, se non sottratti all’interno del veicolo;
3. fotocopia del Codice Fiscale del proprietario;
4. apposita delega, che autorizza la Centrale Operativa a richiedere i documenti (solo per richiesta del certificato di chiusa inchiesta);
5. fotocopia di un documento di identità fronte-retro, firmato, ed in corso di validità del proprietario del veicolo e del denunciante qualora la Procura della Repubblica competente lo richiedesse.
1.2) Invio soccorso per esaurimento carburante
Qualora il veicolo assicurato rimanga senza carburante, la Centrale Operativa
provvede all’invio di un carro attrezzi o di un proprio incaricato con mezzo
idoneo, per procedere al rifornimento, tenendo a proprio carico i costi relativi all’uscita del prestatore d’opera. Il costo del carburante rimane interamente a carico dell’Assicurato.
1.3) Invio soccorso per errato inserimento carburante
Qualora il veicolo assicurato venga erroneamente rifornito con carburante non idoneo, la Centrale Operativa provvede all’invio di un mezzo di soccorso per procedere al traino fino alla più vicina officina tenendo il costo a carico dell’Impresa. È facoltà dell’Assicurato richiedere che il veicolo stesso venga trasportato presso un’officina autorizzata della casa costruttrice, purché ubicata entro il raggio di 60 km dal luogo dell’immobilizzo.
Qualora l’Assicurato non abbia potuto, per obiettive difficoltà, ovvero a seguito di intervento delle Autorità, contattare la Centrale Operativa ed abbia provveduto direttamente al reperimento del mezzo di soccorso, l’Impresa rimborsa le spese da questi sostenute, con il limite di € 260. I costi degli interventi atti a ripristinare il funzionamento del veicolo rimangono interamente a carico dell’Assicurato.
1.4) Autovettura in sostituzione di cilindrata compresa tra 1.400 e 1.600 c.c.
Qualora, a seguito di incidente stradale, guasto, incendio, fulmine, esplosione, scoppio, furto, rapina, forature o danni ai pneumatici, il veicolo possa essere reso utilizzabile con una riparazione che comporti almeno otto ore di manodopera (certificate da un’officina autorizzata della casa costruttrice), la Centrale Operativa metterà a disposizione dell’Assicurato, presso una stazione di noleggio, un’autovettura di cilindrata compresa tra 1.400 e 1.600 c.c., a chilometraggio illimitato, per il numero di giorni preventivati per la riparazione del veicolo con il massimo di 5 giorni. Tale prestazione verrà fornita compatibilmente con le disponibilità della società di autonoleggio e secondo le modalità di accesso al servizio dalla stessa stabilite (es. soddisfazione dei requisiti minimi come l’età e gli anni di possesso della patente di guida).
Non sono contemplati i fermi veicolo per indisponibilità dei pezzi di ricambio.
In caso di furto totale del veicolo assicurato deve essere prodotta alla Centrale Operativa la copia autentica della denuncia presentata
all’Autorità di Polizia. In tal caso la vettura sostitutiva sarà fornita per un massimo di 7 giorni.
Restano a carico dell’Assicurato le spese di carburante, pedaggio, traghetto e le eventuali assicurazioni aggiuntive a quelle già prestate con l’autovettura messa a disposizione. Sono altresì a carico dell'Assicurato le cauzioni richieste dalla società di autonoleggio per le quali può essere necessario esibire una carta di credito in corso di validità, nonché le spese di riconsegna dell'autovettura alla stazione di autonoleggio fornitrice. Previa autorizzazione della Centrale Operativa, l’Assicurato può trattenere l’autovettura oltre il limite di giorni previsto dall’assicurazione con costi a suo carico, ma usufruendo di tariffe preferenziali.
Qualora sia presente in polizza la garanzia “Assistenza in viaggio”, la presente prestazione opera in deroga a quanto previsto dall’art. 4.1), lettera e) Autovettura in sostituzione.
1.5) Erronea chiusura del veicolo
Qualora il veicolo assicurato venga chiuso ed erroneamente rimangano all’interno dello stesso le chiavi e/o il congegno elettronico di apertura delle portiere, la Centrale Operativa provvede all’invio di un mezzo di soccorso per procedere al traino fino alla più vicina officina, tenendo il costo a carico dell’Impresa. È facoltà dell’Assicurato richiedere che il veicolo stesso venga trasportato presso un’officina autorizzata della casa costruttrice, purché ubicata entro il raggio di 60 km dal luogo dell’immobilizzo.
L’Impresa tiene inoltre a proprio carico i costi degli interventi per l’apertura delle portiere del veicolo entro il limite massimo di € 150.
2) Infortuni del Conducente: indennizzo a forfait post ricovero L’Impresa, a seguito di infortunio subito dal Conducente del veicolo a causa della circolazione dello stesso che abbia comportato un ricovero in un Istituto di cura con almeno due pernottamenti, riconosce all’Assicurato la somma di €
1.000 per evento e per annualità assicurativa.
La denuncia del sinistro deve essere corredata dalla cartella clinica attestante il ricovero in Istituto di cura con almeno due pernottamenti.
3) Danni indiretti
L’Impresa, nel caso di indisponibilità del veicolo assicurato intervenuta a seguito di perdita totale conseguente a incendio o furto senza ritrovamento o di sequestro amministrativo a seguito di sinistro RCA comprovato da idonea documentazione, corrisponde all’Assicurato la somma di € 200, per evento e per annualità assicurativa, per le spese di immediata necessità, pur se non documentate.
3.18) Zero imprevisti
1. Collisione con veicoli non assicurati o rubati
L’Impresa tiene indenne l’Assicurato, entro il limite massimo di 5.000
€, dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo a seguito di collisione con altro veicolo identificato che risulti, al momento del sinistro, non coperto dall’assicurazione di responsabilità civile obbligatoria. È compresa la mancata copertura conseguente a furto del veicolo danneggiante denunciato alle Autorità competenti (in questo caso la copertura di responsabilità civile non è operante dalle ore 24 del giorno della denuncia, ai sensi dell’art. 122, comma 3, del Codice).
La garanzia opera a condizione che sia stato redatto verbale del sinistro da parte delle Autorità intervenute o che sia stata presentata denuncia del sinistro stesso alle Autorità.
L’indennizzo viene corrisposto in proporzione al grado di responsabilità del terzo e non può in ogni caso essere superiore al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. Dall’importo come sopra determinato viene detratta una franchigia di 150 €; la franchigia non viene applicata in caso di riparazione del veicolo presso una Carrozzeria convenzionata con l’Impresa.
2. Collisione con veicoli non identificati
L’Impresa tiene indenne l’Assicurato, entro i limiti sotto riportati, dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo a seguito di collisione con altro veicolo non identificato. La garanzia opera a condizione che il sinistro sia stato risarcito , ai sensi dell’art. 283, lettera a) del Codice, dal Fondo di garanzia per le Vittime della Strada.
L’indennizzo, che non può in ogni caso essere superiore al valore
commerciale del veicolo al momento del sinistro, viene corrisposto in proporzione al grado di responsabilità del terzo entro i seguenti limiti:
- 500 € in caso di sinistro da cui siano derivati anche danni gravi a persona (lesioni superiori al 9% di invalidità permanente);
- 3.000 € in caso di sinistro da cui siano derivati anche danni non gravi a persona (lesioni fino al 9% di invalidità permanente). Dall’importo così determinato viene detratta una franchigia di 150 €; la franchigia non viene applicata in caso di riparazione del veicolo presso una Carrozzeria convenzionata con l’Impresa.
III - VALORE ASSICURATO
3.19) Determinazione del valore assicurato
Il valore assicurato indicato nel modulo di polizza, o nella quietanza qualora sia operante la procedura di adeguamento automatico di cui al successivo articolo 3.20), deve comprendere anche il valore degli accessori non di serie dichiarato nella polizza stessa e deve corrispondere:
a. per le autovetture ad uso privato al valore a nuovo se non hanno superato 12 mesi dalla data della prima immatricolazione, anche se avvenuta all’estero, e al valore commerciale in tutti gli altri casi;
b. al valore commerciale per gli altri veicoli;
c. al valore commerciale per le apparecchiature audiofonovisive opzionali.
Il valore degli accessori e delle apparecchiature audiofonovisive deve essere sommato al valore del veicolo determinato secondo i criteri di cui ai punti [a] e [b].
Gli accessori, le attrezzature e gli allestimenti forniti da un ente diverso dalla casa costruttrice, come pure le apparecchiature audiofonovisive non fornite di serie o comunque non incorporate, sono assicurabili, solo se stabilmente installati sul veicolo, mediante apposita pattuizione in polizza.
In caso di sinistro l’Assicurato deve fornire la documentazione fiscale del loro acquisto: in mancanza, il massimo indennizzo che potrà essere per gli stessi riconosciuto viene fin d’ora limitato a € 260 al
lordo dello scoperto e della franchigia previsti nel modulo di polizza.
3.20) Adeguamento del valore assicurato
a) Per le autovetture ad uso privato
Il Contraente, all’atto della stipulazione della polizza, dichiara la marca, il modello e l’allestimento relativi all’autovettura da assicurare, nonché mese ed anno della prima immatricolazione anche se avvenuta all’estero. In base a tali dichiarazioni, in polizza viene indicato un codice (codice Infocar) identificativo del veicolo nella rubrica “Automobili Nuove” o “Automobili Usate” della rivista “Quattroruote”.
L’Impresa, ad ogni scadenza annuale, purché siano trascorsi almeno 6 mesi dalla data di stipulazione della polizza e almeno 12 mesi dalla data di prima immatricolazione dell’autovettura, provvederà automaticamente ad adeguare il valore assicurato e conseguentemente a procedere alla modifica del premio in corso. Tale adeguamento avverrà in base al rapporto tra il valore dell’autovettura alla data di decorrenza della polizza ed il valore alla data della scadenza annuale; entrambi i valori saranno rilevati dalla rivista “Quattroruote” del secondo mese antecedente tali date.
Il valore di eventuali accessori opzionali assicurati, indicati nella polizza, verrà adeguato nella stessa percentuale utilizzata per il valore dell’autoveicolo.
Nel caso in cui il valore inizialmente assicurato risulti minore del valore indicato da “Quattroruote”, come sopra rilevato, l’adeguamento non sarà operante fino a quando il valore stesso risulterà inferiore a quello riportato dalla rivista “Quattroruote” del secondo mese antecedente la data di scadenza annuale della polizza. I nuovi valori assicurati saranno indicati sulla quietanza rilasciata al Contraente al momento del pagamento anniversario del premio.
Nel caso in cui l'Impresa proponga alla scadenza nuove condizioni tariffarie e l'Assicurato voglia rinnovare il contratto, il premio di rinnovo sarà calcolato applicando la nuova tariffa sulla base del valore del veicolo risultante dalla rivista "Quattroruote" del secondo mese antecedente il rinnovo.
Rimane comunque ferma la facoltà del Contraente di richiedere ad ogni scadenza anniversaria l’adeguamento del valore del veicolo al valore commerciale con conseguente modifica del relativo premio.
Nel caso di autovettura non quotata dalla rivista “Quattroruote” si farà riferimento alla pubblicazione “Valore assicurato - Quattroruote” di Editoriale Domus.
La presente procedura di adeguamento del valore non trova applicazione in caso di:
– cessazione o sostanziale modifica delle pubblicazioni di “Quattroruote”;
– assicurazione di autovetture non riportate o non più previste in elenco nelle succitate rubriche;
– mancata dichiarazione da parte del Contraente dei riferimenti tecnici dell’autovettura assicurata necessari per l’operatività della procedura in oggetto.
In tali casi sarà a carico del Contraente richiedere, ad ogni scadenza anniversaria, l’adeguamento del valore del veicolo all’effettivo valore commerciale con conseguente modifica del relativo premio. In mancanza di comunicazioni si intenderà tacitamente confermato il valore assicurato in corso, fermo il disposto di cui all’art. 3.23) Determinazione del danno. L’operatività o meno della procedura di adeguamento automatico viene indicata sul modulo di polizza o nella quietanza di rinnovo.
b) Per i veicoli diversi dalle autovetture ad uso privato
L'Impresa si impegna, in occasione di ciascuna scadenza annuale e su specifica richiesta del Contraente, ad adeguare il valore del veicolo assicurato al valore commerciale e procedere alla modifica del relativo premio.
IV - GESTIONE DEI SINISTRI
3.21) Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro, il Contraente o l’Assicurato deve:
a. dare avviso del sinistro all’Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla sede dell’Impresa entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, precisando data, luogo, cause e modalità del fatto, eventuali testimoni, eventuale luogo in cui si trova il veicolo;
b. relativamente alle garanzie Kasko, Collisione, Collisione - Xxxxxxxxxx Xxxxxx, redarre la denuncia sul modulo di Constatazione Amichevole di Incidente (modulo blu C.A.I.); per tali garanzie, il sinistro può altresì essere denunciato contattando, dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 19.00, la Centrale Operativa Sinistri Auto al numero verde 800.042.042 (attivo per informazioni 365 giorni all’anno, 24 ore su 24);
c. fare denuncia scritta alle Autorità competenti in caso di incendio, furto e tentato furto, rapina, atti vandalici; in caso di sinistro verificatosi all’estero il Contraente o l’Assicurato, fermo l’obbligo di avviso all’Intermediario o all’Impresa, deve presentare denuncia all’Autorità locale e, su richiesta dell’Impresa, al suo rientro in Italia ripresentare denuncia presso le Autorità italiane;
d. presentare, su richiesta dell’Impresa, la documentazione necessaria tra cui, in caso di furto totale senza ritrovamento:
– estratto generale cronologico del Pubblico Registro Automobilistico;
– certificato di proprietà del Pubblico Registro Automobilistico con annotazione della perdita di possesso;
– procura a vendere a favore dell’Impresa stessa.
Il Contraente o l’Assicurato non deve provvedere a far riparare il veicolo prima che il danno sia stato accertato dall’Impresa, salvo le riparazioni di prima urgenza.
3.22) Ritrovamento del veicolo rubato
In caso di ritrovamento del veicolo rubato, il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso all’Impresa appena ne abbia avuto notizia; se il veicolo viene ritrovato dopo l’indennizzo è tenuto altresì a prestarsi per tutte le formalità relative al passaggio di proprietà del veicolo. L’Assicurato ha facoltà di chiedere e l’Impresa di concedere, entro un mese dall’avvenuto recupero, che il veicolo resti di sua proprietà, provvedendo in tal caso a rimborsare l’importo già riscosso. Se l’Impresa ha indennizzato il danno soltanto in parte, il prezzo di realizzo del veicolo recuperato viene ripartito nella stessa proporzione tra l’Impresa e l’Assicurato.
Qualora il veicolo venga ritrovato prima dell’indennizzo, l’Impresa liquida i
danni secondo la procedura di furto parziale; analoga procedura verrà adottata anche nel caso di ritrovamento successivo all’indennizzo nel caso in cui l’Assicurato abbia richiesto ed ottenuto di mantenere la proprietà del veicolo assicurato.
V - DETERMINAZIONE DEL DANNO
3.23) Autovetture ad uso privato
Ove operante il disposto di cui all’art. 3.20) lett. a) (adeguamento automatico del valore assicurato) si considera il valore del veicolo fornito dalle valutazioni della rivista Quattroruote per i veicoli usati. Gli eventuali accessori compresi in garanzia verranno liquidati applicando la stessa riduzione percentuale di valore adottata per l’autovettura.
I danni parziali vengono valutati applicando sul prezzo delle parti sostituite il deprezzamento dovuto all’età ed allo stato del veicolo. A parziale deroga di quanto sopra indicato, la valutazione del danno viene effettuata in base ai seguenti criteri:
a) In caso di perdita totale, qualora il sinistro si verifichi entro 12 mesi dalla data della prima immatricolazione, anche se avvenuta all’estero, l’ammontare del danno verrà determinato sulla base del valore a nuovo quale risultante dalla rivista “Quattroruote”, senza tener conto del deprezzamento dell’autovettura. Qualora il sinistro si verifichi dopo 12 mesi dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all’estero, si fa riferimento al valore commerciale dell’autovettura al momento del sinistro.
La perdita si considera totale quando le spese di riparazione dell’autovettura superano l’80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
b) In caso di danni parziali non si tiene conto del deprezzamento delle parti dell’autovettura sostituite qualora il sinistro si verifichi entro 12 mesi dalla data della prima immatricolazione, anche se avvenuta all’estero; decorsi
12 mesi, ma entro 5 anni da tale data, la valutazione dei danni parziali relativi a carrozzeria, selleria e xxxxxxxxx viene effettuata senza tener conto del deprezzamento delle parti sostituite.
Il danno si considera parziale quando le spese di riparazione dell’autovettura non superano l’80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
Per la garanzia “Collisione - Indennizzo Sicuro” la valutazione dei danni parziali relativi a carrozzeria, selleria e cristalli viene effettuata fino al decimo anno dalla data di immatricolazione del veicolo (e comunque fino alla scadenza dell’annualità in corso al momento del compimento del decimo anno), senza tener conto del deprezzamento delle parti sostituite; l’ammontare del danno non può essere superiore al valore dell’autovettura al momento del sinistro quale risultante dalla quotazione “Automobili usate” della rivista “Quattroruote”.
Nel caso di autovettura non quotata dalla rivista “Quattroruote” si farà riferimento alla pubblicazione “Valore assicurato - Quattroruote” di Editoriale Domus.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per le autovetture ad uso privato per le quali non sia operante la procedura di adeguamento automatico del valore assicurato; in tal caso per la determinazione del valore dell’autovettura si considera la valutazione fornita da riviste o listini specializzati.
Salva l’ipotesi di applicazione del valore a nuovo, in nessun caso l’Impresa potrà pagare un importo superiore al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, dedotto il valore del relitto.
3.24) Altri veicoli
In caso di danno totale, si stima il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro compresi gli eventuali accessori opzionali.
In caso di danno parziale, si stima il costo delle riparazioni, determinato applicando sul prezzo delle parti sostituite il deprezzamento dovuto all’età ed allo stato del veicolo.
In nessun caso l’Impresa potrà pagare un importo superiore al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, dedotto il valore del relitto.
3.25) Regole comuni
Se al momento del sinistro il valore assicurato risulta inferiore al valore del veicolo determinato sulla base dei criteri stabiliti all’art. 3.19), l’Impresa risponde dei danni in proporzione al rapporto fra il primo e il secondo di detti valori.
L’Impresa non risponde delle spese per modificazioni o migliorie apportate al veicolo, delle spese di ricovero, dei danni da mancato uso del veicolo o da suo deprezzamento.
L’Impresa ha la facoltà di fare eseguire le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato in officina di sua fiducia; del pari ha la facoltà di sostituire il veicolo o le parti di esso che siano state rubate, distrutte o danneggiate, in luogo di pagarne l’indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà dei residui del sinistro corrispondendone il controvalore. In caso di sinistro verificatosi all’estero il danno verrà indennizzato previa presentazione di regolare fattura o documento equivalente.
3.26) Relitto
Qualora il veicolo sia da considerarsi relitto, l’Impresa ha facoltà di subentrare nella proprietà dei residui del sinistro. A richiesta dell’Impresa, il Contraente o l’Assicurato dovrà produrre attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione.
3.27) Scoperto o franchigia
In caso di sinistro, l’Impresa corrisponderà all’Assicurato la somma liquidata a termini di polizza, deducendo lo scoperto e il relativo minimo o la franchigia indicati in polizza.
3.28) Eliminazione o riduzione dello scoperto o della franchigia
Per le garanzie 3.7) Kasko (limitatamente ai sinistri conseguenti a collisione con
veicolo identificato durante la circolazione), 3.8) Collisione e 3.9) Collisione
- Indennizzo Sicuro, in caso di riparazione del veicolo a seguito di sinistro effettuata presso una Carrozzeria convenzionata con l’Impresa non vengono applicati lo scoperto ed il relativo minimo o la franchigia previsti in polizza.
Per le garanzie 3.5) Atti Vandalici - Eventi Sociopolitici e 3.6) Calamità Naturali, in caso di riparazione del veicolo a seguito di sinistro effettuata presso una Carrozzeria convenzionata con l’Impresa, lo scoperto e il relativo minimo previsti in polizza sono ridotti alla metà.
3.29) Rinuncia al diritto di surrogazione (per garanzie Kasko, Collisione, Collisione - Indennizzo Sicuro)
Relativamente alle garanzie 3.7) Kasko, 3.8) Collisione 3.9) Collisione - Xxxxxxxxxx Xxxxxx, l’Impresa rinuncia, nei confronti del conducente autorizzato alla guida del veicolo e delle persone trasportate sullo stesso, all’esercizio dell’azione di surrogazione che le compete ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile.
3.30) Limite di indennizzo per sinistro cumulativo
In nessun caso l’Impresa pagherà, per sinistro che coinvolga più veicoli in garanzia dello stesso Assicurato, un importo superiore a € 1.200.000.
3.31) Liquidazione del danno
La liquidazione del sinistro ha luogo mediante accordo tra le Parti. Nel caso l’accordo non sia raggiunto, quando una delle Parti lo richieda, la liquidazione del danno avrà luogo mediante Periti nominati rispettivamente dall’Impresa e dall’Assicurato secondo la procedura dell’arbitrato (artt. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile).
SEZIONE IV ASSISTENZA
4.1) Assistenza in viaggio 4.2) In viaggio Special 4.3) Over 65
4.4) Auto Ibrida
Premessa
Blue Assistance S.p.A., con sede in X.xx Xxxxxxxx 000 -00000, Xxxxxx eroga per conto dell’Impresa, in base alle norme sotto indicate, le prestazioni di assistenza tramite la sua Centrale Operativa attiva 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, a mezzo:
– Telefono: dall’Italia Numero Verde (chiamata gratuita) 800-042042, dall’estero x00-000-0000000;
– Fax: 000-0000000;
– Posta elettronica: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx.
Qualora l’Assicurato non abbia contattato per qualsiasi motivo la Centrale Operativa, l’Impresa non è tenuta a pagare indennizzi per prestazioni non disposte direttamente dalla Centrale Operativa stessa, salvo quanto indicato nella prestazione “Soccorso stradale/interventi, riparazioni sul posto, traino” e “Invio di un’autoambulanza”.
4.1) Assistenza in viaggio
4.1.1) Oggetto dell’assicurazione
La Centrale Operativa, in caso d’impossibilità di utilizzo del veicolo assicurato dovuta a:
a. incidente stradale;
b. guasto;
c. incendio, fulmine, esplosione e scoppio;
x. xxxxx e rapina;
e. forature e danni ai pneumatici;
fornisce le prestazioni di assistenza stradale con le modalità ed i termini indicati ai punti che seguono, anche se gli eventi sopra elencati si sono verificati in
conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo e dolosi in genere, purché l’Assicurato non vi abbia preso parte attiva.
La garanzia opera anche nel caso in cui, benché il veicolo risulti in grado di viaggiare o proseguire la marcia, esista il rischio di aggravamento dei danni, di pericolosità per l’incolumità di persone o cose, di grave disagio per gli occupanti dello stesso.
4.1.2) Estensione territoriale
L’estensione territoriale delle singole prestazioni fornite è indicata nel testo che segue.
4.1.3) Informazioni in caso di sinistro e servizio di messaggistica urgente in caso di incidente stradale.
La Centrale Operativa fornisce tutti i giorni dell’anno, 24 ore su 24, informazioni riguardanti:
a. rete officine disponibili e loro ubicazione in Europa;
b. informazioni di “primo aiuto”: informazioni sulle procedure da adottare per la denuncia di sinistro e sulla documentazione necessaria.
Inoltre, a seguito di incidente in cui sia rimasto coinvolto il veicolo assicurato, su richiesta dell’Assicurato che abbia necessità di trasmettere un messaggio urgente ad un familiare e/o al datore di lavoro che rivesta carattere oggettivo di necessità e non sia in grado di farlo, la Centrale Operativa, accertata l’oggettiva urgenza del messaggio e compatibilmente con la possibilità di contattare la persona indicata dall’Assicurato, provvede a trasmetterlo.
La Centrale Operativa non è responsabile del contenuto dei messaggi trasmessi.
PRESTAZIONI E SERVIZI FORNITI PER AUTOVETTURE E RELATIVI RIMORCHI
Prestazioni fornite in Europa
a) Soccorso stradale, interventi e riparazioni sul posto, traino
In caso d’impossibilità di utilizzo del veicolo assicurato per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia, la Centrale Operativa provvede ad inviare un mezzo di soccorso per risolvere la causa dell’immobilizzo sul luogo, oppure trainarlo fino alla più vicina officina. È facoltà dell’Assicurato richiedere che il veicolo stesso venga trasportato presso un’officina autorizzata della casa costruttrice, purché ubicata entro il raggio di 60 km dal luogo dell’immobilizzo. Sono incluse le operazioni di recupero per mettere il veicolo assicurato in condizioni di essere trainato, purché effettuabili dallo stesso mezzo intervenuto per il traino (vedi anche la successiva prestazione d) “Recupero difficoltoso del veicolo”).
Qualora l’Assicurato non abbia potuto, per obiettive difficoltà, ovvero a seguito di intervento delle Autorità o in caso di incidente con trasferimento presso struttura sanitaria del conducente del veicolo assicurato, contattare la Centrale Operativa ed abbia provveduto direttamente al reperimento del mezzo di soccorso, l’Impresa rimborsa le spese da questi sostenute, con il limite di €
260. Sono sempre esclusi dalla garanzia i costi di eventuali ricambi e quelli delle riparazioni effettuate in officina.
b) Soccorso stradale per foratura o danni ai pneumatici
Qualora il veicolo assicurato risulti inutilizzabile per foratura o danni ai pneumatici, ferma l’esclusione relativa ai percorsi fuoristrada, la Centrale Operativa provvede ad inviare un mezzo di soccorso per effettuare la sostituzione del pneumatico oppure per trainare il veicolo fino alla più vicina officina. Sono incluse le operazioni di recupero per mettere il veicolo assicurato in condizioni di essere trainato, purché effettuabili dallo stesso mezzo intervenuto per il traino (vedi anche la successiva prestazione
d) “Recupero difficoltoso del veicolo”). Sono sempre esclusi dalla garanzia il costo dei pneumatici eventualmente sostituiti e dei pezzi di ricambio, nonché ogni altra spesa di riparazione o sostituzione.
c) Invio di un’autoambulanza
Qualora a seguito di infortunio causato da incidente stradale che abbia interessato il veicolo assicurato l’Assicurato necessiti di un trasporto in autoambulanza, successivamente al ricovero di primo soccorso, la Centrale Operativa, previa intesa tra i propri medici di guardia e i medici presenti sul posto in cui l’Assicurato ha ricevuto le cure di primo soccorso, invierà
direttamente un’autoambulanza. Qualora l’Assicurato abbia dovuto, per cause di forza maggiore, reperire autonomamente l’autoambulanza, la Centrale Operativa fornirà specifiche istruzioni.
In entrambi casi l’Impresa terrà a proprio carico la relativa spesa fino alla concorrenza di un importo massimo di € 210.
d) Recupero difficoltoso del veicolo
Qualora il veicolo assicurato sia uscito dalla sede stradale o comunque risulti necessario l’intervento di un mezzo speciale per metterlo in condizioni di essere trainato, la Centrale Operativa provvede ad inviare un mezzo speciale atto al recupero tenendone il costo a carico dell’Impresa con il limite di €
260. Il recupero è riferito esclusivamente al veicolo assicurato, con esclusione d’eventuali spese supplementari per il recupero delle merci trasportate. Su richiesta dell’Assicurato, la Centrale Operativa può attivarsi per organizzare il recupero delle merci trasportate, restando il relativo costo a carico dell’Assicurato stesso.
e) Autovettura in sostituzione
In caso di impossibilità di utilizzo del veicolo assicurato per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia, qualora il medesimo possa essere reso utilizzabile con una riparazione che comporti almeno otto ore di manodopera (certificate da un’officina autorizzata della casa costruttrice o convenzionata con la Centrale Operativa), la Centrale Operativa metterà a disposizione dell’Assicurato, esclusivamente durante l’orario di apertura dei centri convenzionati, presso una stazione di noleggio, un’autovettura di cilindrata compresa tra 1.100 e 1.300 cc, a chilometraggio illimitato, per il numero di giorni preventivati per la riparazione del veicolo con il massimo di 5 giorni. Tale prestazione verrà fornita compatibilmente con le disponibilità della società di autonoleggio e secondo le modalità di accesso al servizio dalla stessa stabilite (es. soddisfazione di requisiti minimi come l’età e gli anni di possesso della necessaria patente di guida).
Non sono contemplati i fermi veicolo per indisponibilità dei pezzi di ricambio.
In caso di furto totale del veicolo assicurato deve essere prodotta alla Centrale Operativa la copia autentica della denuncia presentata