ACCORDO
ACCORDO
tra
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L’XXXXXX-ROMAGNA
e
REGIONE XXXXXX-ROMAGNA
PER LA REALIZZAZIONE DEI PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE, IN REGIME DI SUSSIDIARIETÀ, DA PARTE DEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI DELL’XXXXXX-ROMAGNA
IN ATTUAZIONE DELL’ART.7, C.2 DEL D.LGS 13 APRILE 2017 N. 61
VISTI
− gli artt. 117 e 118 della Costituzione, che assegnano alle Regioni competenze esclusive in materia di Istruzione e Formazione Professionale, nel rispetto delle norme generali sull'istruzione, per cui lo Stato ha legislazione esclusiva;
− la Legge 27 dicembre 2006, n.296, art.1, comma 622 e il successivo D.M. 139/2007 concernenti l’obbligo di istruzione;
− l’art.64 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133;
− il Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.226 e successive modificazioni;
− il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999,n.275, “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”;
− la Legge 2 aprile 2007, n.40, ed in particolare l’art.13;
− gli Accordi in Conferenza Stato-Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio 2012 relativi alla definizione delle aree professionali e alle figure nazionali di riferimento dei percorsi di istruzione e formazione professionale (Repertorio nazionale qualifiche triennali e diplomi quadriennali nazionali);
− il Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre2012, n. 263, “Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell’assetto organizzativo didattico dei Centri d’istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6.8.2008, n. 133”;
− il Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, recante “Definizioni generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’art.4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92” e relativi decreti attuativi;
− l'Accordo in sede di Conferenza Stato - Regioni, sul progetto sperimentale recante "Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'Istruzione e Formazione Professionale" siglato il 24 settembre 2015;
− il Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante la "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni a norma dell'articolo 1, comma 7, della L. n. 183/2014", con particolare riferimento al Capo V sulla disciplina dell'apprendistato;
− il Decreto legislativo 13 aprile 2017, n.61 “Revisione dei percorsi dell’istruzione professionale nel rispetto dell’art. 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
− il Decreto Ministeriale 24 maggio 2018, n. 92 avente ad oggetto “Regolamento recante la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante la revisione dei percorsi dell’istruzione professionale nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
− il Decreto Ministeriale 17 maggio 2018, avente ad oggetto “Criteri generali per favorire il raccordo tra il sistema dell’Istruzione Professionale e il sistema di Istruzione e Formazione Professionale e per la realizzazione, in via sussidiaria, di percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale”;
− il Decreto Ministeriale 22 maggio 2018,n.427, di recepimento dell’l’Accordo sancito nella seduta della Conferenza Stato-Regioni del 10 maggio 2018, Rep. atti n. 100/CSR,, riguardante la definizione delle fasi dei passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale compresi nel repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale, e viceversa, in attuazione dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61;
− la Legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 “Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro” e ss.mm.ii.;
− la Legge regionale 30 giugno 2011, n. 5 “Disciplina del sistema regionale dell’istruzione e formazione professionale” e ss.mm.ii.;
RICHIAMATE
le disposizioni attuative del sistema di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) della Regione Xxxxxx- Romagna, ed in particolare:
− la deliberazione di Giunta regionale n. 1776/2010 “Approvazione della correlazione tra le qualifiche professionali conseguibili nel sistema regionale di Istruzione e Formazione Professionale e le figure nazionali di cui all'accordo in conferenza Stato-Regioni del 29/04/2010, recepito con decreto interministeriale del 15 giugno 2010”;
− la deliberazione di Giunta regionale n. 1287/2011 “Modifiche e integrazioni alla D.G.R. n. 1776/2010 “Approvazione della correlazione tra le qualifiche professionali conseguibili nel sistema di istruzione e formazione professionale e le figure nazionali di cui all'accordo in Conferenza Stato Regioni del 29/04/2010, recepito con decreto interministeriale del 15 giugno 2010”;
− la determinazione dirigenziale n. 13052/2011 “Sistema regionale Iefp - percorso sperimentale volto a favorire il conseguimento della qualifica triennale a.s. 2011/12. approvazione documentazione tecnica.”
− la deliberazione di Giunta regionale n.739/2013 "Modifiche e integrazioni al Sistema Regionale di Formalizzazione e certificazione delle competenze di cui alla DGR. n. 530/2006”;
− la deliberazione di Giunta regionale n. 147/2016 "Sistema di istruzione e formazione professionale – standard strutturali di attuazione dei quarti anni" e ss.mm.ii.
RICHIAMATI
i precedenti Accordi tra Regione e Ufficio Scolastico regionale concernenti il sistema di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP):
− Accordo del 25/01/2012 tra Ufficio Scolastico Regionale e Regione Xxxxxx-Romagna in attuazione delle Linee guida per gli organici raccordi tra i percorsi quinquennali IP e i percorsi di IeFP;
− Accordo del 27/01/2014 fra Ufficio Scolastico Regionale e Assessorato alla Scuola, formazione professionale, università e ricerca, lavoro della Regione Xxxxxx-Romagna per la realizzazione di percorsi di IeFP nei corsi serali degli Istituti Professionali;
CONSIDERATA
− la necessità di dare attuazione a quanto prescritto dall’art. 4 e dall’art. 7, c. 2, del D.Lgs 13 aprile 2017
n. 61, al fine di favorire il raccordo tra il sistema dell’Istruzione Professionale e il sistema di Istruzione e Formazione Professionale e per la realizzazione, in via sussidiaria, di percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale, per consentire, nell’interesse prioritario degli studenti, la realizzazione dell’offerta formativa sussidiaria assicurando la continuità e organicità dell’offerta territoriale di IeFP;
− la necessità di dare attuazione a quanto prescritto dall’art. 4 c. 1 del Decreto Ministeriale 17 maggio 2018 per quanto attiene la definizione dei criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti dagli studenti iscritti ai percorsi di istruzione professionale con le attività integrative di cui all’art.3 c. 2 del medesimo Decreto, nonché la definizione delle modalità di accesso dei medesimi all’esame di qualifica e di diploma professionale;
− l’esigenza di innalzare i livelli di istruzione e formazione professionale per tutti i giovani, in riferimento agli obiettivi fissati dall’Unione europea, garantendo la qualità e salvaguardando la specifica caratterizzazione dei percorsi di IeFP.
Tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue:
Art. 1 Finalità
1. La Regione e l’Ufficio Scolastico Regionale con il presente Accordo disciplinano:
a. le modalità realizzative per l’attivazione in via sussidiaria, dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale per il rilascio della qualifica triennale e del diploma quadriennale, da parte degli Istituti Professionali interessati (successivi artt. 2 e 3.);
b. i criteri e le modalità di accesso al sistema di formalizzazione e certificazione delle competenze acquisite nell’ambito degli interventi di cui al c. 2 dell’art. 3 del Decreto Ministeriale 17 maggio 2018 per gli studenti iscritti ai percorsi di istruzione professionale per l’acquisizione della qualifica e del diploma professionale (successivo art. 4);
c. i passaggi tra i percorsi di IP e IeFP e viceversa, nel rispetto dell’Accordo CSR 10 maggio 2018, recepito con Decreto Ministeriale 427/2018 (successivo art.5);
d. le modalità realizzative dei percorsi di IEFP rivolti agli adulti (successivo art. 8).
Art. 2 Realizzazione dell’offerta formativa sussidiaria degli Istituti Professionali
1. L’offerta di IeFP potrà essere erogata in via sussidiaria dagli Istituti Professionali, accreditati dalla Regione ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo n. 61/2017, compresi gli Istituti Professionali ex c. 6, art. 4 del D.P.R. n. 263/2012 connessi ai Centri per l’Istruzione degli adulti (CpIA) che offrono percorsi di secondo livello di Istruzione degli adulti e si raccordano con i percorsi realizzati dalle istituzioni formative accreditate nel sistema di IeFP, di cui al Capo III del decreto legislativo n.226/2005.
2. Sulla base della programmazione regionale del sistema di istruzione e formazione professionale, gli istituti professionali possono presentare nel rispetto delle competenze degli organi collegiali in materia
di definizione dei Piani triennali dell’offerta formativa, la propria candidatura nel rispetto delle modalità che saranno definite dalla Regione, per attivare in via sussidiaria, in relazione ai propri indirizzi quinquennali in base alla tabella di Correlazione con qualifiche e diplomi IeFP di cui all’allegato 4 del Decreto Ministeriale 24 maggio 2018, n. 92, le seguenti tipologie di percorso:
a. Percorsi triennali per il conseguimento della Qualifica professionale (III° liv. EQF);
b. Percorsi di IV° anno (a partire dall’a.s. 2022/2023) per l’acquisizione del Diploma professionale (IV° liv. EQF).
3. I percorsi triennali e di IV anno di cui al punto 2 sono attivati sussistendo le seguenti condizioni:
− nell’ambito della programmazione regionale dell’offerta di Istruzione e Formazione Professionale;
− previo accreditamento dell’Istituto Professionale interessato da parte della Regione;
− con la costituzione di classi composte da studentesse e da studenti che scelgono, all’atto di iscrizione, di seguire i percorsi di IeFP per il conseguimento delle qualifiche di durata triennale, e per coloro che avendo conseguito la qualifica intendono conseguire il diploma professionale quadriennale, ferma restando la reversibilità delle scelte attraverso i passaggi di cui all’art. 8 del decreto legislativo n. 61/2017;
− nel rispetto dei parametri per la costituzione delle classi di cui al DPR 81/2009;
− secondo gli standard formativi regionali, di cui alle deliberazioni di Giunta Regionale n. 1776/2010
n. 1287/2011, n. 147/2016 e ss.mm.ii., che hanno recepito gli standard di apprendimento relativi alle competenze di base e tecnico professionali delle Figure nazionali del Repertorio di IeFP integrandoli con gli obiettivi formativi specifici dello standard professionale della qualifica regionale;
− con l’adozione di metodologie didattiche d’aula, laboratoriale e in situazione, nonché metodologie di valutazione degli apprendimenti coerenti con il dispositivo regionale di formalizzazione e certificazione delle competenze di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 739/2013;
− nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8, c. 6 del Decreto 17 maggio 2018 assicurando una composizione qualitativa dell’organico docente, coerente con gli standard formativi specifici delle diverse Figure di IeFP: a tale scopo gli IP utilizzano i margini di articolazione delle cattedre di cui al c. 4 dell’art. 9 e gli spazi di autonomia e flessibilità previsti dall’art. 6 del D.Lgs. n. 61/2017;
− nei limiti delle dotazioni organiche di personale docente e di personale ATA disponibili a legislazione vigente, come richiamate all’art. 5 c. 4 del Decreto 17 maggio 2018.
Art.3 Interventi integrati realizzati dagli Istituti Professionali accreditati per la realizzazione di percorsi di IeFP in sussidiarietà in caso di mancata attivazione della classe IeFP
1. Gli Istituti Professionali accreditati di cui all’articolo 2, laddove il numero di domande di iscrizione ad un percorso di IeFP sia insufficiente ad assicurare la costituzione di un gruppo classe di IeFP, al fine di corrispondere alla domanda formativa nonché di agire in una ottica di prevenzione della dispersione, possono prevedere nel Progetto Formativo Individuale di tali studenti interventi di integrazione riferiti gli standard formativi delle qualifiche/diplomi professionali per i quali tali Istituti sono stati accreditati, da realizzare anche in collaborazione con gli Enti di Formazione Professionale che erogano percorsi di IeFP;
2. Gli interventi sono realizzati in xxx xxxxxxxxxxx xxxx’xxxxxx xxx xxxxx ore curricolare di IP, attraverso l’eventuale articolazione in sottogruppi della classe ed utilizzando le quote orarie di cui al c. 2 dell’art. 3 del Decreto 17 maggio 2018, nei limiti delle risorse di organico disponibili a legislazione vigente;
3. Gli Istituti professionali accreditati dovranno comunicare alla Regione contestualmente il mancato avvio del percorso di IeFP in sussidiarietà e l’attivazione degli interventi di cui al presente articolo entro il 31 gennaio della classe prima, a seguito della redazione dei Progetti Formativi Individuali;
4. Al terzo anno gli alunni possono presentare domanda di accesso all’esame di qualifica direttamente all’Istituto professionale di appartenenza in quanto accreditato dalla Regione per il sistema regionale di IeFP ai sensi dell’art. 5 della Legge regionale 5/2011, ed autorizzato ad attivare l’esame di qualifica. L’istituto raccoglierà le evidenze coerenti con la qualifica di IeFP richiesta, ai fini della compilazione del “Dossier delle Evidenze e del “documento di valutazione delle evidenze”. L’esito del processo determinerà la possibilità di accesso all’accertamento tramite esame per l’acquisizione della qualifica o l’accertamento tramite colloquio per l’acquisizione di un certificato di competenze, in applicazione di quanto previsto dalla deliberazione di Giunta regionale n.739/2013 "Modifiche e integrazioni al Sistema Regionale di Formalizzazione e certificazione delle competenze di cui alla DGR. n. 530/2006”;
5. Gli alunni potranno richiedere il riconoscimento dei risultati anche parziali di apprendimento conseguiti in esito a tali interventi anche in caso di passaggio ad un percorso di IeFP per il conseguimento di una qualifica o diploma professionale secondo le fasi e le modalità di cui al successivo articolo 5;
6. Gli interventi di cui al presente articolo danno attuazione a quanto previsto dall’art. 11 della Legge regionale n. 5/2011;
7. Per gli studenti degli Istituti Professionali accreditati che hanno richiesto l’iscrizione all’indirizzo quinquennale, le procedure per l’eventuale conseguimento di un titolo IeFP sono le medesime degli studenti iscritti a Istituti Professionali non accreditati, come descritte al successivo articolo 4.
Art.4 Interventi integrati realizzati dagli Istituti Professionali non accreditati per la IeFP
1. Nell’ambito della propria autonomia progettuale, gli Istituti Professionali non accreditati possono predisporre e realizzare, nell’ambito del Progetto Formativo Individuale, gli interventi integrati di cui al
c. 2 dell’art. 3 del Decreto 17 maggio 2018, finalizzabili anche all’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze riconoscibili in termini di credito formativo per il conseguimento di una qualifica o un diploma professionale di IeFP coerente con l’indirizzo di IP frequentato;
2. Gli interventi sono realizzati in xxx xxxxxxxxxxx xxxx’xxxxxx xxx xxxxx ore curricolare di IP, attraverso l’eventuale articolazione in sottogruppi della classe ed utilizzando le quote orarie di cui al c. 2 dell’art. 3 del Decreto 17 maggio 2018 nei limiti delle risorse di organico disponibili a legislazione vigente;
3. Gli interventi possono essere progettati congiuntamente con gli Enti di Formazione Professionale che erogano percorsi di IeFP, e dovranno prevedere una rimodulazione, integrazione e arricchimento del percorso curricolare, al fine di risultare idonee a fare acquisire le competenze della qualifica professionale triennale correlata all’indirizzo quinquennale frequentato;
4. A partire dal terzo anno gli alunni possono fare domanda di accesso, come candidati esterni, ad un esame per l’acquisizione della qualifica professionale o di un diploma già autorizzato dalla Regione in esito ad un percorso di IeFP. A tal fine, l’Istituto Professionale dovrà rilasciare agli alunni interessati la documentazione dettagliata sul percorso formativo svolto per una sua valorizzazione come evidenza per l’accesso al servizio di formalizzazione e certificazione di cui alla deliberazione di Giunta regionale n.739/2013 "Modifiche e integrazioni al Sistema Regionale di Formalizzazione e certificazione delle competenze di cui alla DGR. n. 530/2006”;
5. Gli alunni potranno richiedere il riconoscimento dei risultati anche parziali di apprendimento conseguiti in esito a tali interventi anche in caso di passaggio ad un percorso di IeFP per il conseguimento di una qualifica o diploma professionale secondo le fasi e le modalità di cui al successivo articolo 5.
Art. 5 Passaggi tra i percorsi di Istruzione Professionale e i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale e viceversa
1. Ai sensi del Decreto Ministeriale n. 427 del 22 maggio 2018 di recepimento dell’Accordo sancito nella seduta della Conferenza Stato-Regioni del 10 maggio 2018, Rep. atti n. 100/CSR, riguardante la definizione delle fasi dei passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale compresi nel repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale, e viceversa, in attuazione dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017,
n. 61 le procedure per consentire i passaggi tra i due sistemi possono essere attivate:
a. per i primi tre anni dei percorsi di IeFP e di IP, nel corso o al termine di ciascun anno;
b. al termine del quarto anno, per i passaggi dai percorsi di IeFP a quelli di IP.
Ai fini della determinazione dell’annualità di inserimento di cui all’art. 8 c. 5 del decreto legislativo n. 61/2017, gli Istituti professionali, ed in particolare gli Istituti professionali accreditati per il sistema di IeFP, si impegnano ad attivare le opportune azioni finalizzate a valorizzare la qualifica e il diploma professionale quali titoli di accesso per l’ammissione al quarto e quinto anno del percorso di IP, in base alla tabella di correlazione tra Qualifiche e Diplomi professionali di IeFP ed indirizzi dei percorsi quinquennali di IP di cui all’Allegato 4 al Decreto 24 maggio 2018, n. 92, ferma restando la progettazione di eventuali moduli integrativi per il riallineamento e l’integrazione delle competenze finanziati con specifiche risorse regionali;
2. I passaggi di cui al comma 1, lettere a) e b) del presente articolo si attuano secondo le previsioni del D.M.427/2018;
3. Nelle more della definizione da parte del MIUR del modello di “Certificato di competenze” di cui all’art. 5, c. 1, lett. g) del D.Lgs. n. 61/2017, per favorire la reciproca leggibilità delle Attestazioni rilasciate, il format adottato dagli Istituti Professionali sarà definito con successivo Accordo tra Regione e USR, sulla base della “Scheda Capacità e Conoscenze” prevista dal Sistema Regionale di Formalizzazione e Certificazione e utilizzata dagli Enti di Formazione Professionale;
4. Il termine temporale per la presentazione della domanda di passaggio nel rispetto di quanto previsto dall’art.6 dell’Accordo sancito nella seduta della Conferenza Stato-Regioni del 10 maggio 2018 è fissato:
− in caso di passaggio ai percorsi di IP dai percorsi IeFP per primi due anni: al 31 gennaio qualora avvenga nel corso dell’anno formativo e al 30 giugno qualora avvenga al termine dell’anno formativo;
− per il terzo anno, sia per i passaggi da IP a IeFP sia per i passaggi da IeFP a IP, al 30 novembre;
5. Tenuto conto dell’obiettivo di ridurre e contrastare l’insuccesso scolastico, ridurre i costi individuali e sociali dei percorsi non lineari e accompagnare i giovani al conseguimento di almeno una qualifica professionale, per il passaggio dai percorsi di istruzione Professionale ai percorsi di IeFP il termine di presentazione della domanda è fissato: al 15 marzo nel corso dei primi due anni e al 15 settembre qualora avvenga al termine dell’anno formativo.
Art. 6 Percorsi personalizzati per il sostegno al successo scolastico e formativo
1. Gli alunni a rischio di abbandono scolastico e formativo, in possesso di titolo conclusivo del 1° ciclo, possono fruire di un progetto personalizzato finalizzato all'acquisizione della qualifica professionale, previa verifica della situazione individuale effettuata dai soggetti competenti dell'istruzione e dell'istruzione e formazione professionale ai sensi di quanto previsto dall’art. 11 della Legge regionale
n. 5/2011. In particolare, tali studenti potranno iscriversi ad un percorso formativo personalizzato triennale per il conseguimento di una qualifica professionale realizzato da un Ente di formazione professionale accreditato del sistema di IeFP;
2. Tenuto conto dell’obiettivo dei percorsi e al fine di garantire un accompagnamento nel percorso di scelta, la domanda di iscrizione dovrà essere indirizzata all’ente di formazione, che si relazionerà con
l’istituto di 1° ciclo di provenienza, garantendo la massima sinergia con i servizi e con le azioni di orientamento disponibili sui territori, secondo le istruzioni operative definite dalla Regione.
Art.7 Studenti a rischio abbandono senza titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione
1. Allo scopo di perseguire l’assolvimento generalizzato dell’obbligo di istruzione e prevenire il fenomeno di abbandono da parte di studenti senza titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione, possono essere stipulate, ai sensi dell’art. 7 del DPR 275/99, Convenzioni tra la scuola secondaria di primo grado e gli Enti di formazione professionale, per la realizzazione di percorsi personalizzati mirati al conseguimento della licenza di primo grado ed alla permanenza dello studente nel circuito formativo, attraverso l’inserimento nei percorsi di IeFP;
2. Tali percorsi sono rivolti esclusivamente e in via eccezionale agli studenti iscritti presso una scuola secondaria di primo grado, che abbiano compiuto almeno 15 anni e risultino a forte rischio abbandono;
3. La stipula della Convenzione, in accordo con la famiglia, sarà a cura della scuola secondaria di primo grado, che curerà gli opportuni contatti con gli altri soggetti coinvolti. Ai fini della sua stipula, la scuola secondaria di primo grado e l’Ente di formazione professionale effettueranno una valutazione congiunta della situazione, per progettare e sviluppare in modo congiunto i percorsi;
4. Analoga Convenzione potrà essere stipulata tra un CpIA e un Ente di formazione professionale, qualora lo studente senza titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione e a forte rischio di abbandono abbia sedici anni e sia iscritto a un CpIA ;
5. L’avvio del percorso triennale di qualifica con la modalità delle Convenzioni di cui al presente articolo viene riconosciuto a tutti gli effetti per il proseguimento del percorso presso l’Ente di formazione, che si impegna a realizzare un percorso di durata triennale, come da schemi progettuali esemplificati nell'allegato tecnico alla determinazione dirigenziale n.13052 del 24/10/2011.
Art.8 Percorsi IeFP per adulti
1. Con riferimento ai percorsi di IeFP per gli adulti, continua ad applicarsi l’Accordo del 27/01/2014 richiamato in premessa.
Art. 9 Esami finali e certificazione
1. Gli esami conclusivi per il conseguimento dei titoli di qualifica e di diploma professionale in esito ai percorsi di cui all’articolo 2 e in esito agli interventi integrati di cui all’articolo 3 del presente Accordo, si svolgeranno sulla base della disciplina regionale di cui alle deliberazioni di Giunta regionali n. 739/2013 e 147/2016 e ss.mm.ii..
Art. 10 Accreditamento degli Istituti Professionali per l’a.s. 2018/2019
1. Al fine di garantire la continuità dell’offerta formativa, gli Istituti Professionali che, a valere sulla programmazione di IeFP 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019 hanno già realizzato percorsi di IeFP in regime di sussidiarietà sono accreditati per il sistema regionale di IeFP per l’a.s. 2018/2019;
2. Dall’a.s. 2019/2020, nell’ambito della programmazione regionale triennale di IeFP 2019/2021, gli Istituti Professionali potranno presentare la richiesta di accreditamento contestualmente alla candidatura per la realizzazione dell’offerta di IeFP in sussidiarietà secondo quanto previsto dall’articolo 2 del presente Accordo. L’accreditamento regionale degli Istituti Professionali consiste nella procedura mediante la quale la Regione riconosce all’Istituto Professionale l’idoneità a erogare percorsi di IeFP, ed è pertanto finalizzato a verificare la disponibilità di risorse strumentali e laboratoriali coerenti con le specificità della figura professionale, e la disponibilità delle professionalità necessarie ad agire quanto previsto dal Sistema Regionale delle Qualifiche e dal Sistema Regionale di Formalizzazione e Certificazione delle Competenze.
Art. 11 Collaborazione istituzionale
1. Con successivo accordo, Ufficio Scolastico Regionale e Regione condivideranno modalità di realizzazione delle attività di cui all’art. 9 del Decreto Ministeriale 22 maggio 2018, n. 427;
2. Eventuali precisazioni e interpretazioni tecniche e operative del presente accordo saranno oggetto di note condivise, a firma congiunta, dei Direttori Generali dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Xxxxxx- Romagna e della Direzione Generale “Economia della conoscenza, del lavoro e dell'impresa” della Regione Xxxxxx-Romagna.
Art. 12 Durata e norme finali
1. Il presente Accordo ha validità per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, ferma restando la possibilità di consensuale modifica dello stesso prima della scadenza.
Bologna, 29.11.2018
Ufficio Scolastico Regionale per l’Xxxxxx-Romagna
Regione Xxxxxx-Romagna
Direttore Generale
Xxxxxxx Xxxxxxx
Assessore al coordinamento delle politiche europee allo sviluppo, Scuola, Formazione professionale, Università, Ricerca e Lavoro Xxxxxxxx Xxxxxxx
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme ad esso connesse