ALLEGATO B)
ALLEGATO B)
ACCORDO CONTRATTUALE TRA AZIENDA USL TOSCANA CENTRO E CONSORZIO ASTIR DI PRATO PER LA GESTIONE DELLA STRUTTURA RESIDENZIALE PSICHIATRICA SRP 3.1 “LA XXXX XX XXXXXXX” XXXXXXX XXX XXXXXX XX XXX XXXXXXXX XXX XX XXXX (XX). PERIODO VALIDITA’ 36 MESI.
TRA
l’Azienda USL Toscana Centro, di seguito denominata “Azienda”, codice fiscale e partita IVA 06593810481, con sede legale in Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxx, 0, nella persona della Dr.ssa Xxxxx Xxxxxxx, non in proprio, ma nella sua qualità di Direttore della SOC “Accordi contrattuali e convenzioni privato accreditato sanitario e socio-sanitario” dell’Azienda, delegata alla stipula del presente atto con deliberazione DG n. del ;
E
il Consorzio ASTIR s.c.s. – Consorzio di Cooperative sociali, di seguito denominato Consorzio, con sede legale in Prato, Via Xxxxxxx Xxxxx n. 11, codice fiscale e partita IVA 01676060971, iscritto all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali, Sezione C, con decreto regionale n. 53 del 7 febbraio 1995, nella persona del suo Legale Rappresentante Dr.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxx,
Visti:
- il D.Lgs n. 502 del 30.12.1992 e successive modifiche e integrazioni;
- l’art. 8-bis c. 3 del D.lgs. n. 229 del 19.6.1999;
- la L.R. n. 51 del 5.08.2009 e s.m.“Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento” e il Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xx Xxxxxx Xxxxxxxxx x. 00/x del 17.11.2016 “Regolamento di attuazione della Legge regionale 5 Agosto 2009 n. 51”;
- l’Accordo della Conferenza unificata Governo, Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, le Provincie, i Comuni e le Comunità montane sul documento concernente “Strutture residenziali psichiatriche” n. 13/054/CR7A/C7 rep. atti 116/LU del 17.1.2013;
- l’allegato A), punto 1.5.3. della D.G.R.T. n° 1127 del 9.12.2014 “Le strutture residenziali psichiatriche e l’abitare supportato. Linee di indirizzo e promozione di progettualità con assegnazione di risorse alle Aziende USL” ove sono definiti parametri strutturali ed organizzativi delle strutture residenziali psichiatriche;
- il DPCM 12.01.2017 con il quale sono stati definiti i Livelli Essenziali di Assistenza di cui all’art. 1, comma 7, del D.Lgs 502/92, e, in particolare, l’art. 33 comma 2 lettera b del citato DPCM 12.01.2017 ove sono previsti i livelli assistenziali e l’intensità di cura per strutture psichiatriche per trattamenti terapeutico riabilitativi a carattere estensivo;
- la D.G.R.T. n. 504 del 15.05.2017 di recepimento del D.P.C.M. 12.01.2017;
- il D.P.G.R. 17 novembre 2016 n. 79/R “Regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 “Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie”;
- l’autorizzazione rilasciata dal Comune di San Xxxxxxxx n. 2017/0509;
- il Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx xx 00000 del 20.10.2017 di accreditamento della struttura;
- l’Avviso di Manifestazione d’Interesse approvato dall’Azienda con deliberazione DG n. 1603 del 12.12.2017 per la richiesta di attivazione di n. 10 posti in struttura riabilitativa psichiatrica SRP 3.1 in zona Firenze Sud;
- il Verbale del 28.02.2018 della Commissione appositamente istituita con cui la residenza “La Casa di Xxxxxxx” gestita dal Consorzio Astir di Prato è stata ritenuta idonea per le finalità socio riabilitative di cui all’Avviso di Manifestazione d’Interesse sopra citato;
PREMESSO
che con delibera DG n. ………del ……… è stata approvata la stipula del presente atto con la determinazione dei volumi economici per il periodo di validità;
TANTO PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO
Le parti convengono che oggetto del presente contratto è la gestione della struttura residenziale
psichiatrica SRP3.1 denominata “La Xxxx xx Xxxxxxx” xxxxxxx x Xxx Xxxxxxxx Xxx xx Xxxx (XX), Via Cassia per Siena, n. 79, con un modulo di n.10 posti letto.
Il Consorzio per l’esecuzione del servizio oggetto del presente contratto incarica le seguenti cooperative consorziate:
- Il Chicco di Senape con sede legale in xxx Xxxx, 00 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx – Xxxxx (XX) CF e PIVA 05589440485 iscritta con A.D. n. 1115/2007 all’Albo delle Cooperative Sociali della Regione Toscana nella sezione A;
- La Tenda di Elia con sede legale in xxx Xxxx, 00 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx – Xxxxx (XX) CF e PIVA 05612960483 iscritta con A.D. n. 583/2007 all’Albo delle Cooperative Sociali della Regione Toscana nella sezione B.
L’attività è erogata a favore degli iscritti al Servizio Sanitario Nazionale residenti nel territorio dell’Azienda USL Toscana Centro. Ulteriori specifiche sono indicate nel successivo art. 3.
ART. 2 – TIPOLOGIA D’ATTIVITA’ E DI PERSONALE
Per tutti i n. 10 posti letto oggetto del presente accordo, il Consorzio assicura l’erogazione delle prestazioni secondo i requisiti organizzativi indicati all’art. 5.3 dell’Avviso di Manifestazione d’Interesse di cui alla deliberazione DG n. 1603 del 12.12.2017, di seguito riportati:
- n. 1 medico psichiatra n. 18 ore settimanali con il compito di verifica del progetto terapeutico e della terapia specialistica eventualmente assunta dall’utente inserito;
- n. 1 infermiere n. 3 ore per n. 7 giorni settimanali che garantirà la somministrazione della terapia;
- n. 1 OSS n. 24 ore per n. 7 giorni settimanali per garantire l’assistenza di base, il sostegno nel raggiungimento piena autosufficienza dell’utente;
- n. 1 ausiliario/personale addetto alle pulizie n. 5 ore per n. 7 giorni settimanali;
- n. 2 educatori professionali con il compito di elaborare e verificare i progetti educativi- riabilitativi individuali, di cui:
n. 1 educatore professionale n. 5 ore per n. 6 giorni settimanali
n. 1 educatore professionale coordinatore per n. 5 ore per n. 6 giorni settimanali
n. 1 psicologo n. 6 h settimanali
n. 1 direttore sanitario n. 7 h settimanali. Il Consorzio assicura le seguenti attività:
- Lavoro psicoterapeutico sul gruppo/comunità interna alla struttura, come strumento per un funzionamento adattivo migliore;
- Attività gruppale per famiglie e familiari di riferimento degli ospiti a cadenza quindicinale/mensile finalizzati ad un percorso di consapevolezza e crescita;
- Lavoro di appoggio al contesto sociale per esperienze di socializzazione attiva;
- Colloqui individuali a cadenza almeno settimanale;
- Partecipazione alle verifiche semestrali con operatori del servizio inviante sull’andamento del PTRI - progetto terapeutico riabilitativo individualizzato.
L’Azienda è esonerata da ogni obbligo nei confronti del Consorzio per l’attività eseguita oltre i volumi di attività e oltre i volumi finanziari complessivamente assegnati.
Volume economico annuo e retta
Il Consorzio accetta, per l’intera durata del contratto, il volume economico annuo massimo di € 503.152,50 oltre IVA al 5%, per un importo complessivo di € 528.310,12 IVA inclusa così determinato:
- retta giornaliera € 137,85 oltre IVA per n. 10 utenti per 365 giorni, comprensiva di tutti i costi relativi all’assistenza prestata.
Il Consorzio concorda che non vanterà nessun credito eccedente rispetto al volume massimo di riferimento di cui sopra, rapportato, per l’anno 2018, al periodo di effettiva validità del presente accordo.
L’utilizzo dei posti letto previsti del presente accordo non costituisce vincolo ma una possibilità per l’Azienda, e resta inteso che l’attivazione degli inserimenti residenziali è pertinenza dell’Azienda che valuterà la sussistenza delle condizioni per disporre l’utilizzo dei posti letto. L’Azienda è tenuta, di conseguenza, solo al pagamento della tariffa giornaliera per i giorni di effettiva presenza.
Revisione prezzi
In linea generale la revisione prezzi opererà su due livelli:
a) con riferimento a “costi personale”, riconoscendo al costo del personale gli eventuali adeguamenti derivanti dal CCNL delle Cooperative del settore Socio-Sanitario-Assistenziale-Educativo e di Inserimento Lavorativo – Cooperative Sociali e integrativi territoriali per la Regione Toscana;
b) con riferimento agli altri costi diversi dal personale e dall’utile di esercizio, operando dal secondo anno di durata del contratto, sulla base della variazione ISTAT accertata nell’esercizio precedente, secondo le procedure utilizzate dal Dipartimento “Amministrazione, Pianificazione e Controllo di Gestione” dell’Azienda.
Ai fini di quanto sopra, la mancata rilevazione e pubblicazione degli elenchi dei prezzi di mercato da parte dell’ISTAT comporterà l’applicazione della sola variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativa ai dodici mesi precedenti come pubblicata dall’ISTAT (variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell’anno precedente).
E’ comunque prevista un’istruttoria da parte dell’Azienda USL contraente - Dipartimento “Amministrazione, Pianificazione e Controllo di Gestione” - al fine di verificare l’appropriatezza della richiesta di adeguamento in relazione ai prezzi concordati con il presente atto, oltre ad una puntuale verifica del rispetto di tutti gli istituti contrattuali sulla base dei quali sono stati determinati i costi orari per le varie figure professionali impegnate nella gestione della struttura.
Il Consorzio si impegna ad applicare le retribuzioni agli operatori individuati che siano equivalenti o migliorative del CCNL di settore, e attesta che la determinazione dei costi a base del servizio di cui si tratta tiene conto correttamente del costo del lavoro con riferimento ai contratti collettivi di categoria in vigore nel tempo e nella località ove si svolge il servizio.
ART. 3 - MODALITA' DI ACCESSO
I posti oggetto del presente accordo sono riservati ai cittadini residenti nel territorio dell’Azienda, in particolare agli utenti UFC Salute Mentale Adulti di Firenze e, nel caso i posti si rendessero liberi, agli utenti UFC Salute Mentale Adulti degli altri territori dell’Azienda USL Toscana Centro.
Qualora nella struttura vi fossero posti disponibili non ricoperti da utenti inviati dai servizi dell’Azienda, il Consorzio inoltrerà all’Azienda stessa richiesta formale di interesse alla copertura di tali posti liberi. L’Azienda, nella persona del Responsabile del contratto per gli aspetti sanitari, entro 4 giorni dal ricevimento di tale richiesta è tenuta a dare formale risposta. In caso di risposta positiva, l’Azienda si impegna a coprire il posto entro 7 giorni a decorrere dal giorno successivo all’invio della risposta. Qualora dalla risposta risultasse che l’Azienda non è interessata alla copertura del posto con utenti residenti nel proprio territorio, il Consorzio è automaticamente autorizzato ad accogliere utenti provenienti da altri territori della Regione Toscana o da altre Regioni.
Per quanto riguarda specifiche sulle modalità d’accesso e di dimissione degli utenti, nonché specifiche sulle prestazioni da garantire, si rimanda a protocolli da concordare con il Responsabile del contratto per gli aspetti sanitari.
ART. 4 - ELENCO DEL PERSONALE
Il Consorzio comunicherà all’Azienda, due volte nell’anno, l’elenco del personale che opera all’interno della Struttura con rapporto di lavoro subordinato o di altra forma legale di idonea collaborazione. In tale elenco verrà indicato il personale che ha scelto di esercitare anche in regime di libera professione. Le eventuali modifiche verranno comunicate tempestivamente. Il primo elenco verrà consegnato all’Azienda in sede di stipula del contratto.
Il Consorzio si impegna, nei rapporti con i propri dipendenti, all’osservanza di tutta la normativa nazionale vigente in materia di lavoro, della Legge 189 del 30.07.2002, D.Lgs 276 del 10.09.2003.
Si impegna, inoltre, ad accertare e dichiarare che nessuno dei sanitari o di altro personale che opera presso la Struttura si trova in situazione di incompatibilità rispetto alle Leggi 412/91 e 662/96 e successive modifiche e/o integrazioni, nonché ai vigenti Accordi collettivi nazionali che disciplinano il rapporto di lavoro convenzionale con le Aziende U.S.L. degli appartenenti alle categorie mediche prevedendo i casi di incompatibilità con l’attività nelle strutture accreditate e relative deroghe.
ART. 5 - RISPETTO NORMATIVA VIGENTE
Le attività all’interno della struttura devono essere condotte nel pieno rispetto della legge sulla trasparenza (D.Lgs. n. 33 del 14 Marzo 2013 e successive modificazioni), sul procedimento amministrativo (Legge n. 241 del 7/8/1990 e successive modificazioni), della legge sulla protezione dei dati personali (D.Lgs n. 196/2003) e della normativa sulla privacy, provvedendo ad acquisire da parte dell’utente consenso scritto al trattamento dei dati personali e sensibili. E’fatto divieto al Consorzio di utilizzare le informazioni assunte nell’espletamento delle attività per fini diversi da quelli inerenti l’attività stessa. Ulteriori specifiche sono indicate nel successivo art. 15.
Per quanto riguarda i requisiti inerenti la normativa sulla sicurezza e di prevenzione incendi il Consorzio si impegna ad adeguare la Struttura, il personale e l’organizzazione secondo le normative nazionali e regionali che potranno intervenire nel periodo di vigenza del presente atto.
ART. 6 – CONTROLLI
La funzione di controllo esterno rappresenta una componente essenziale per il corretto funzionamento del sistema nel suo complesso e per favorire il miglioramento della qualità delle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Regionale.
I controlli saranno eseguiti direttamente dall’Azienda, secondo procedure definite, almeno una volta l’anno.
Le verifiche sull’attività hanno il compito di accertare l’appropriatezza dell'invio del paziente alla Struttura accreditata da parte del sistema pubblico, secondo i criteri concordati.
Al termine della verifica, l’Azienda dovrà rilasciare idoneo e completo verbale contenente una descrizione delle operazioni compiute nonché degli esiti, concedendo un termine per le controdeduzioni da parte della Struttura.
L'Azienda si riserva, in ordine alle attività erogate dalla Struttura e sulla base dell'attuale normativa in materia, di effettuare mediante accessi diretti attività di controllo e vigilanza, tramite le strutture
aziendali preposte, sul rispetto del presente accordo contrattuale, sulla qualità dell'assistenza, sull'appropriatezza delle prestazioni rese.
A tale scopo il Consorzio metterà a disposizione la documentazione sanitaria e amministrativa inerente l’attività svolta.
Si conviene altresì che saranno attivati anche controlli di tipo amministrativo effettuabili sia mediante accesso diretto alla Struttura, sia a mezzo della documentazione amministrativa da unirsi alla richiesta di pagamento a prova della prestazione erogata.
ART. 7 - MODALITA’ DI RICHIESTA PAGAMENTI
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 6 comma 6 del Decreto MEF n. 55 del 3/4/2013, così come modificato dall’art. 25 del D. L. n. 66 del 24/4/2014 (convertito nella L. n. 89 del 23/6/2014) il Consorzio provvederà alla fatturazione elettronica dell’attività tramite il Sistema di Interscambio (SdI).
La fattura elettronica dovrà essere indirizzata al codice univoco identificativo dell’Azienda che è . Sarà cura dell’Azienda comunicare eventuali variazioni al codice univoco.
Il Consorzio si impegna inoltre a seguire tutte le indicazioni comunicate dall’Azienda su tale materia.
Il Consorzio si impegna ad inviare all’ufficio aziendale preposto al controllo e alla liquidazione, entro il giorno 5 del mese successivo a quello di riferimento, i riepiloghi mensili dell’attività svolta su supporto cartaceo, secondo lo schema fornito dall’Azienda. Qualora la scadenza sopra indicata cada di sabato o in un giorno festivo, il termine viene spostato al primo giorno lavorativo successivo.
I riepiloghi devono contenere i seguenti elementi:
- cognome, nome ed indirizzo dell'utente,
- comune di residenza anagrafica dell'utente,
- codice fiscale dell'utente rilevato dalla tessera sanitaria,
- giorni di effettiva presenza e retta applicata,
- data di ingresso e data delle dimissioni,
La fattura deve riportare il CIG, ove previsto dalla normativa vigente.
Ai riepiloghi mensili devono essere allegate le richieste di ammissione e dimissione dalla Struttura.
Eventuali contestazioni dovranno essere formalizzate entro 30 giorni dal ricevimento della suindicata quantificazione.
Il Consorzio si impegna a procedere alla fatturazione dell’attività, sulla base del prospetto delle presenze mensili inviato dalla Struttura stessa e validato dal Responsabile Sanitario del contratto per l’Azienda. Tale validazione dovrà essere effettuata entro 10 giorni dal ricevimento del riepilogo mensile. Trascorso tale termine senza che sia stata effettuata tale validazione, il Consorzio potrà emettere le fatture salvo eventuale conguaglio da effettuarsi nel mese successivo.
ART. 8 - MODALITA' DI PAGAMENTO
L'Azienda provvederà, purché sia stato rispettato dal Consorzio quanto previsto dai precedenti articoli, a pagare le competenze regolarmente fatturate dal Consorzio, corrispondenti alle giornate di effettiva presenza per la retta giornaliera di € 137,85 oltre IVA, entro 60 giorni dal ricevimento della fattura.
In caso di ritardato pagamento saranno applicati gli interessi di cui al D. Lgs N. 231 del 2002. I termini di decorrenza sono interrotti in caso di contestazioni.
L'Azienda accetta l'eventuale cessione da parte del Consorzio dei diritti di credito e di ogni altro diritto derivante a suo favore dal presente contratto e/o del contratto stesso a Banche, Società di Factoring, di Leasing o altre istituzioni finanziarie e l'Azienda si impegna a sottoscrivere la modulistica richiesta a tal fine dalla Società cessionaria.
Resta inteso che il Consorzio rimarrà solidamente responsabile con la Società cessionaria per l'adempimento in favore dell'Azienda delle obbligazioni tutte derivanti dal presente contratto.
ART. 9 - TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI E VERIFICA ADEMPIMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI
Il Consorzio assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e xx.xx; deve, quindi, utilizzare un conto corrente bancario o postale, acceso presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicato, anche non in via esclusiva.
Tutti i movimenti finanziari relativi all’attività devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 del medesimo articolo, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
Le parti, ai sensi dell’art. 3 comma 8 della richiamata legge 136/2010, convengono che nel caso in cui il Consorzio non adempia all’obbligazione di eseguire tutte le transazioni relative al presente contratto tramite Istituti Bancari o Poste Italiane Spa, lo stesso si intenderà risolto di diritto.
I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 del medesimo articolo.
A tal fine dichiara che i conti correnti dedicati in via non esclusiva e tutti intestati a
, alle transazioni relative al presente contratto sono:
e che le persone ad operare su di essi sono:
• nato a ( ), il , codice fiscale
, residente in ( ), Via ,n. , in qualità di ;
L’Azienda contraente, ai fini del pagamento delle competenze dovute al Consorzio, acquisirà il documento di regolarità contributiva (DURC) e la certificazione ENPAM.
La liquidazione delle competenze avverrà solo nel caso che il Consorzio risulti in regola con la contribuzione verso gli Enti previdenziali.
ART 10 - EFFICACIA DELL’ACCORDO CONTRATTUALE
Il presente accordo contrattuale è sottoscritto dall’Azienda USL Toscana Centro nel cui territorio la Struttura ha sede, ed ha efficacia nei confronti di tutte le altre Aziende sanitarie del territorio regionale che intendono usufruire delle prestazioni previste nell’accordo stesso.
ART. 11 – INADEMPIENZE, SOSPENSIONE, RECESSO, RISOLUZIONE
1. Inadempienze e penali.
Nel caso di riscontrate inadempienze al presente contratto, l’Azienda è tenuta a contestare per iscritto tramite PEC le inadempienze stesse; le eventuali controdeduzioni del Consorzio dovranno essere comunicate all’Azienda entro e non oltre il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento delle contestazioni.
In caso di non accoglimento delle controdeduzioni da parte dell’Azienda, il competente Ufficio aziendale procederà all’applicazione delle penalità commisurate al danno arrecato e graduate, in base alla gravità della violazione, da un minimo di € 400,00 ad un massimo di € 1.000,00 anche tramite compensazione con quanto dovuto al Consorzio per le prestazioni rese.
L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Azienda a richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi del presente accordo. La richiesta e / o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non costituisce
esonero in alcun caso per il Consorzio dall’adempimento dell’obbligazione per la quale è inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
L’Azienda si riserva di sospendere il pagamento dei corrispettivi mensili in caso di inadempienza o scorretto invio della rilevazione mensile delle presenze.
2. Sospensione
L’Azienda si riserva la facoltà di sospendere il contratto qualora accerti il mancato rispetto degli adempimenti previsti dall’art. 5 del presente accordo. Di fronte a tale inosservanza sarà concesso al Consorzio un termine di 30 giorni dalla contestazione affinché si adegui alla normativa. Al termine di tale periodo, qualora venga verificato il persistere dell’inottemperanza, si procederà a sospendere la convenzione per 90 giorni, al termine dei quali, nel caso perduri la violazione, il contratto si intenderà automaticamente risolto.
3. Recesso
Qualora il Consorzio intenda recedere dal contratto deve darne comunicazione all’Azienda tramite PEC con preavviso di almeno tre mesi.
L’Azienda può recedere dalla convenzione per motivate esigenze di pubblico interesse o per il sopraggiungere di diversa normativa regionale o nazionale in materia, dando comunicazione tramite PEC con preavviso di tre mesi. In tale caso, nessun indennizzo è dovuto al Consorzio da parte dell’Azienda.
4. Risoluzione
L’Azienda può risolvere il contratto previa comunicazione scritta inoltrata tramite PEC e con preavviso, di norma, di un mese, nei seguenti casi:
- reiterate contestazioni per fatturazione errata;
- reiterate ipotesi di inosservanza delle disposizioni del presente contratto tali da essere valutate dall’Azienda, per la natura dei fatti che le costituiscono o dei motivi che le hanno determinate, causa di risoluzione del contratto;
- sospensione dell’attività non preventivamente concordata con l’Azienda.
5. Clausola risolutiva espressa
Il presente contratto decade di diritto nei seguenti casi:
- ritiro dell’autorizzazione / accreditamento sanitario;
- accertato caso di incompatibilità ai sensi dell’art. 4 addebitabile a responsabilità del Consorzio;
- nel caso in cui nella gestione e proprietà del Consorzio vengano accertate infiltrazioni mafiose da parte della Prefettura;
- in tutti i casi previsti dalla normativa vigente.
ART. 12– PRIVACY
Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto delle norme della D.Lgs. 196/2003 e del “Regolamento attuativo del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. n. 196/2003” adottato con delibera del Direttore Generale n. 173/2018 visibile sul sito aziendale xxx.xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx alla voce “privacy”.
Il Consorzio nell'effettuare le operazioni ed i compiti ad esso affidati dovrà osservare le norme di legge sulla protezione dei dati personali ed attenersi alle decisioni del Garante per la protezione dei dati personali provvedendo ad evaderne le richieste.
Il Consorzio è altresì tenuto ad osservare compiutamente quanto disposto dal D. Lgs.196/03 ed in particolare dovrà informare l'Azienda in merito alla puntuale adozione di tutte le misure di sicurezza previste, così da evitare rischi di distruzione e perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
In ogni caso il Consorzio si impegna espressamente a non effettuare operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dall'Azienda committente o dai soggetti sopra indicati senza preventivo consenso dell'Azienda stessa, non rientrando tali operazioni tra quelle affidate al Consorzio.
Art. 13 – POLIZZE ASSICURATIVE
A copertura dei rischi inerenti l’attività svolta per conto dell’Azienda dal Consorzio con mezzi, strumenti e personale propri, il contraente dichiara espressamente di essere in possesso della polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, con massimali adeguati e dal medesimo ritenuti congrui, della polizza assicurativa a copertura del rischio incendio fabbricati, nonché della polizza infortuni in favore dei soggetti che usufruiscono delle prestazioni oggetto del presente accordo, esonerando espressamente l’Azienda da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che dovessero verificarsi nell’espletamento della attività oggetto dell’accordo stesso.
ART. 14 - CODICE DI COMPORTAMENTO
Il soggetto contraente è tenuto a far osservare a tutti i professionisti e a tutto il personale operante a qualsiasi titolo nella struttura stessa, i principi contenuti nel codice di comportamento dell’Azienda USL Toscana Centro adottato con deliberazione n. 1358 del 16.09.2016 e pubblicato sul sito aziendale alla voce “amministrazione-trasparente- disposizioni generali – atti generali”.
ART. 15 - FORO COMPETENTE
Per ogni controversia le parti convengono che sia competente il Foro di Firenze.
ART. 16 - DECORRENZA
Le parti convengono che il presente accordo ha validità 36 mesi a decorrere dalla data di apposizione della seconda firma sul contratto. Ogni variazione al presente contratto deve essere concordata fra le parti e recepita con atto scritto, fatte salve eventuali decisioni a livello nazionale e regionale in materia.
ART. 17 – RESPONSABILI DELL’ACCORDO CONTRATTUALE
Sono individuati quali responsabili dell’accordo contrattuale:
a) per l’Azienda:
- il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) nella figura del Direttore SOC Accordi contrattuali e convenzioni privato accreditato sanitario e socio sanitario, Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxx;
- il Responsabile per gli aspetti sanitari, il coordinatore UFC SMA Sud Est e Mugello, Dr. Xxxxxx Xxxxxx, Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze;
b) per la Struttura: il Responsabile della convenzione nella figura del .
ART. 18 – REGISTRAZIONE E IMPOSTA DI XXXXX
Il presente contratto,che consta di n. pagine, sarà registrato in caso d’uso a cura e a spese della parte che avrà interesse a farlo.
Il presente accordo è in esenzione dall’imposta di bollo ai sensi dell’at. 27/bis del DPR 26.10.1972 n° 642 e successive modifiche e integrazioni.
Letto, approvato e sottoscritto, per il Consorzio Astir
Il Legale Rappresentante
Dr.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxx
(firmato digitalmente)
Per l’Azienda USL Toscana Centro
Direttore SOC Accordi contrattuali e convenzioni privato accreditato sanitario e socio sanitario Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxx
(firmato digitalmente)