COMUNE DI ZOLA PREDOSA
Regolamento Comunale del Verde Pubblico e Privato
Approvato dal Consiglio Comunale il 11.04.2012 con delibera n. 29 In vigore dal 1 maggio 2012
COMUNE DI ZOLA PREDOSA
AREA GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO
U.O. AMBIENTE
ASSESSORATO ALL'AMBIENTE COMUNE DI ZOLA PREDOSA
A cura di: Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxx, P.A. Xxxxxxxx Xxxxxxx, Arch. Xxxxxxx Xxxxxxxx
L’illustrazione di copertina è di Xxxxx Xxxxxxxx
PREMESSA 5
TITOLO I. TUTELA DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO 6
Capitolo I – Principi generali sul verde pubblico e privato 6
Articolo 1. Principi e finalità 6
Articolo 2. Oggetto del regolamento e ambiti di applicazione 6
Capitolo II – Norme generali sul verde pubblico e privato 7
Articolo 3. Interventi colturali e di manutenzione effettuati dall'Amministrazione Comunale 7
Articolo 4. Oggetto della salvaguardia 8
Articolo 5. Alberi di pregio 8
Articolo 6. Norma di esclusione 8
Articolo 7. Abbattimenti 9
Articolo 8. Potature ordinarie di contenimento e rimonde 10
Articolo 9. Potature straordinarie di riduzione della chioma e di risanamento 11
Articolo 10. Difesa fitosanitaria 12
Articolo 11. Danneggiamenti 13
Articolo 12. Norme per la difesa delle piante in aree di cantiere 14
Capitolo III – Nuovi impianti 14
Articolo 13. Distanze minime d’impianto 14
Articolo 14. Zona di pertinenza delle alberature 15
Articolo 15. Interventi ammessi all’interno delle zone di pertinenza 16
Articolo 16. Vigilanza 16
Articolo 17. Norme per gli interventi edilizi 17
Articolo 18. Scelta delle specie nei nuovi impianti e nelle sostituzioni 18
Capitolo IV – Prescrizioni per la realizzazione delle nuove opere di urbanizzazione di aree verdi pubbliche 19
Articolo 19. Prescrizioni generali 19
Articolo 20. Parchi e giardini 20
Articolo 21. Verde complementare alla viabilità 22
Articolo 22. Alberate stradali 23
Articolo 23. Presa in carico da parte del Comune di aree verdi 23
TITOLO II. DEFINIZIONE, USO E GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO 23
Articolo 24. Ambito di applicazione 23
Articolo 25. Giardini e parchi urbani 23
Articolo 26. Giardini e parchi storici di pregio 24
Articolo 27. Parchi Agricoli 25
Articolo 28. Parchi a carattere naturalistico 25
Articolo 29. Parchi fluviali 26
Articolo 30. Sentieri di interesse storico naturalistico 26
Articolo 31. Aree protette e siti della Rete natura 2000 26
Articolo 32. Xxxx permesse ai cani senza guinzaglio 26
Articolo 33. Orti urbani 27
Articolo 34. Verde sportivo 27
Articolo 35. Verde complementare alla viabilità 27
Articolo 36. Alberate stradali 28
Articolo 37 Verde cimiteriale 28
Articolo 38. Verde all’interno dei plessi scolastici 28
Articolo 39. Verde nelle Zone Artigianali e Industriali 28
Articolo 40. Accesso a parchi, giardini e aree verdi 28
Articolo 41. Attività consentite 29
Articolo 42. Limitazioni d’uso 30
TITOLO III. NORME INTEGRATIVE PER LE ZONE A DESTINAZIONE AGRICOLA 31
Articolo 43. Manutenzione dei fossi e taglio della vegetazione 31
Articolo 44. Divieto d’incendio e diserbo delle sponde dei fossi, corsi d’acqua e aree incolte 31
Articolo 45. Salvaguardia del paesaggio e dell’ambiente agricolo 31
TITOLO IV. SANZIONI, NORME FINANZIARE E REGOLAMENTI IN CONTRASTO 32
Articolo 46. Sanzioni 32
Articolo 47. Norme finanziarie 32
Articolo 48. Interazioni con altre fonti normative 32
Articolo 49. Entrata in vigore 33
GLOSSARIO 34
ALLEGATI 37
ALLEGATO 1. LISTA DELLE SPECIE 38
ALLEGATO 2. CLASSIFICAZIONE DEGLI ALBERI IN BASE ALLA DIMENSIONE DELLA CHIOMA A MATURITÀ 41
ALLEGATO 3. SINTESI LINEE GUIDA PER LA PROGETTAZIONE SOSTENIBILE DI ECOSISTEMI MEDITERRANEI 43
ALLEGATO 4. SINTESI LINEE GUIDA PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DI ECOSISTEMI MEDITERRANEI 49
ALLEGATO 5. DETERMINAZIONE DEGLI INDENNIZZI DOVUTI PER DANNI O REINTEGRI DEL PATRIMONIO ARBOREO PUBBLICO E PRIVATO 52
BIBLIOGRAFIA 55
PREMESSA
Il verde urbano si inserisce nel contesto più ampio di "valori paesaggistici" da tutelare, svolgendo funzioni climatico-ecologiche, urbanistiche e sociali e rivestendo un ruolo di educazione ambientale e di miglioramento della qualità urbana.
Oltre ad avere un importante valore estetico-paesaggistico, il verde svolge anche funzioni essenziali per la salute pubblica come elemento migliorativo del microclima.
Le piante in città infatti interagendo con l'atmosfera, svolgono un'importante funzione contrastando l'inquinamento atmosferico, termico, chimico e acustico.
E' oramai ampiamente riconosciuto e confermato da numerose ricerche scientifiche, che la presenza di quantità di alberi di alto fusto e di verde in piena terra migliora sostanzialmente il microclima, la qualità dell'aria e il ciclo delle acque. Con l'impianto di centinaia di alberi e di ampie zone ricoperte da prato si ha un aumento delle zone d'ombra e dell'umidità con conseguente abbassamento della temperatura estiva in tutta l'area interessata, con effetti significativi anche per un risparmio energetico determinato da un minor uso, nei mesi caldi, degli impianti di condizionamento. La barriera verde rende più salubre l'aria con un assorbimento diretto di sostanze inquinanti quali ozono, ossidi di azoto e di zolfo, l'intercettazione di particolato atmosferico (polvere, cenere, fumo), il rilascio di ossigeno grazie alla fotosintesi, l'evapotraspirazione e l'ombreggiamento che, abbassando la temperatura dell'aria, favorisce i moti convettivi delle correnti d'aria negli strati prossimi al suolo, migliorandone il ricambio.
Il verde della nostra città, dai grandi parchi alle aree verdi minori, dalle sponde fluviali alla collina, dalle aree pubbliche a quelle private, è stato sottoposto negli ultimi anni ad un'intensa usura che sovente ne ha ridotto le stesse funzioni ecologiche e in alcuni casi la sopravvivenza. Per questi motivi la progettazione delle aree verdi, la loro gestione e gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ma soprattutto tutti gli altri interventi che fanno capo a Settori diversi dell'Amministrazione, ad Enti esterni ed ai privati, che incidono in qualche misura su aree verdi o alberate, devono essere attuati nel rispetto del patrimonio naturale esistente in città e in conformità alle condizioni ambientali in cui questa si sviluppa.
Zola Predosa, 13 marzo 2012
TITOLO I. TUTELA DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO
Capitolo I – Principi generali sul verde pubblico e privato
Articolo 1. Principi e finalità
1. L’Amministrazione Comunale,
considerata l'importanza che la vegetazione riveste nella valorizzazione del paesaggio urbano e rurale, di cui risulta elemento profondamente caratterizzante e componente fondamentale,
visto l’art. 9 della Costituzione della Repubblica Italiana “la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica, tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”,
riconosciuto il suo fondamentale ruolo igienico-ambientale, che si esplica nelle funzioni di depurazione delle acque e dell' aria, di costituzione, protezione e miglioramento del suolo, di rifugio per gli organismi animali, con conseguente miglioramento della varietà biologica del territorio,
riconosciutone inoltre il rilievo sotto gli aspetti culturali e ricreativi,
al fine di conseguire evidenti miglioramenti ambientali ed arricchire il patrimonio floristico in senso qualitativo e quantitativo e, conseguentemente, la biodiversità sul territorio comunale,
attraverso il presente regolamento, salvaguarda le aree a verde pubblico e privato, definendo le modalità di intervento ed utilizzo delle aree a verde nonché le trasformazioni del territorio più consone al mantenimento e allo sviluppo della vegetazione esistente, incrementando le connessioni tra le varie aree verdi , finalizzando gli interventi ad una più agevole accessibilità e ad una maggiore facilitazione di collegamenti naturali, allo scopo di realizzare un sistema complesso di reti ecologiche urbane.
Articolo 2. Oggetto del regolamento e ambiti di applicazione
1. Il presente regolamento detta disposizioni di difesa delle alberature, dei parchi e giardini pubblici e privati, delle aree di pregio ambientale, quali aree boscate, siepi e macchie, delle aree agricole a verde non direttamente interessate dalle coltivazioni, quali maceri, fossi, scoli e prati stabili, e dei sentieri di interesse storico naturalistico.
2. A tale scopo si definiscono:
a) Verde pubblico
1. giardini e parchi urbani
2. giardini e parchi storici di pregio
3. parchi agricoli
4. parchi a carattere naturalistico
5. parchi fluviali
6. sentieri di interesse storico naturalistico
7. aree protette
8. alberi di pregio
9. aree permesse ai cani senza guinzaglio
10. orti urbani
11. verde sportivo
12. verde complementare alla viabilità
13. alberate stradali
14. verde cimiteriale
15. verde all’interno dei plessi scolastici
16. verde nelle zone artigianali e industriali
b) Verde privato
Tutti i parchi, giardini, aree verdi, aiuole, arbusti, siepi, singole alberature, filari e superfici alberate di proprietà privata, inclusi nel territorio Comunale.
c) Aree agro-forestali
Tutte le aree verdi non direttamente interessate dalle coltivazioni, superfici accessorie, boschi, incolti, maceri, piantate nel loro insieme di tutori e viti, fossi, prati ed ogni altra superficie a verde, incluse nel territorio agro-forestale così come definito dai vigenti strumenti urbanistici.
Capitolo II – Norme generali sul verde pubblico e privato
Articolo 3. Interventi colturali e di manutenzione effettuati dall'Amministrazione Comunale.
1. Gli interventi colturali sul verde pubblico e di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle proprietà comunali, effettuati direttamente o tramite terzi dall'Amministrazione Comunale stessa, devono rispettare i principi del presente regolamento e delle “Linee Guida per la progettazione e per la gestione e manutenzione degli spazie verdi”, messe a punto da Landemed in conformità a standard internazionali, quali Reg. (CE) 834/2007, alle norme UNI CEI EN 45020: 1998, UNI CEI EN 45011: 1999, UNI EN ISO 9000: 2000, UNI EN ISO 19011: 2002 e alle Linee Guida degli Standard Base I.F.O.A.M., che riescono a minimizzare gli input (energetici, fisici, chimici) necessari alla realizzazione dei vari processi e possono garantirne una gestione sostenibile nel rispetto dell'uomo e dell'ambiente. Landemed rappresenta il primo progetto associativo per la progettazione sostenibile degli Spazi Verdi di interesse sociale, con riferimento ad ecosistemi urbani (parchi e giardini pubblici) ed ecosistemi seminaturali (parchi storici, orti botanici, vivai, parchi tematici), caratterizzati dai profili botanico, naturalistico e paesaggistico, tipici della regione geografica del bacino del Mediterraneo. I soggetti che adottano lo Standard Landemed per la progettazione di ecosistemi, possono intraprendere un percorso di certificazione.
2. Le Linee Guida Landemed per la 1) progettazione e la 2) gestione-manutenzione degli Spazi Verdi sono pubblicate all’indirizzo xxx.xxxxxxxx.xxx; sintesi delle stesse sono contenute rispettivamente nell’allegato 3 e nell’allegato 4 al presente regolamento.
3. Durante tali interventi sono ammesse deroghe al presente regolamento, esclusivamente quando non sia possibile nessun'altra razionale soluzione tecnica o progettuale, quando le opere da realizzare abbiano la finalità di eliminare potenziali pericoli, garantendo in questo modo la pubblica incolumità, oppure di contenere eventuali disagi alla cittadinanza, previo parere del responsabile del Verde Pubblico.
4. Prima di procedere all’abbattimento di un esemplare arboreo di pregio o al rinnovo di un'alberata o parte di essa, l'Amministrazione Comunale, attua mediante affissione in loco di apposito cartello, una adeguata attività di informazione affinché i cittadini ne comprendano motivazioni e scopi.
5. L'Amministrazione Comunale, per la manutenzione ordinaria e straordinaria di parchi e giardini, può attivare convenzioni con soggetti pubblici e privati. Può inoltre assegnare in concessione d'uso, attraverso apposito bando pubblico, a soggetti privati le aree verdi pubbliche con l'onere della sistemazione e manutenzione.
6. L'Amministrazione Comunale può destinare, all'interno dei parchi pubblici di grande estensione, una porzione all'evoluzione spontanea, limitando, o evitando totalmente, gli interventi manutentivi quali la raccolta delle foglie e lo sfalcio dell'erba. L’obiettivo di detta scelta è quello di permettere la conservazione e lo sviluppo di specie erbacee
perenni autoctoni, a scopo didattico-educativo, e di preservare la variabilità biologica nell’ambiente urbano.
Articolo 4. Oggetto della salvaguardia
1. Le alberature aventi circonferenza del tronco superiore a cm 45, le piante con più tronchi se almeno uno di essi presenta una circonferenza di cm 45 rilevata a m 1,30 dal colletto, le Querce (genere Quercus) di altezza superiore ai due metri, le siepi con altezza media superiore a 1,5 m e lunghezza superiore a 20 m, costituite per almeno il 50% della loro biomassa da una o più specie arboree e/o arbustive autoctone (vedi Allegato 1 - lista delle specie – alberi e arbusti del gruppo 1), siano esse su suolo pubblico o privato devono essere rigorosamente conservate.
2. Nel caso di aree in cui gli strumenti urbanistici vigenti prevedano un’edificabilità o in tutti i casi in cui è documentabile l’inottemperabilità al rispetto del concetto di salvaguardia di cui al comma 1, si applicano le disposizioni previste all’articolo 7 e all’articolo 17 del presente regolamento.
3. Xxxxxx intendersi salvaguardati in deroga al limite minimo di cm 45 di circonferenza gli alberi piantati in sostituzione di altri, per tutto il tempo necessario al raggiungimento delle dimensioni minime di tutela.
4. In relazione ai provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale di cui alla L.R. 2/77 si fa rinvio alla norma medesima.
Articolo 5. Alberi di pregio.
1. Sono considerati alberi di pregio tutti quelli appartenenti a specie autoctone aventi un diametro di m 1,00 misurato a m 1,30 di altezza dal colletto e quelli appartenenti a qualunque specie (esempi: Cedro, Platano, Sophora) aventi un diametro di m 1,50 misurato a m 1,30 di altezza dal colletto.
2. Rientrano fra gli alberi di pregio anche tutte le piante inserite nell’elenco degli alberi monumentali di cui alla L.R. 2/77.
3. E’ fatto obbligo ai proprietari degli alberi di pregio di eliminare tempestivamente le cause di danno alla vitalità delle piante e di adottare i provvedimenti necessari per la protezione contro eventuali effetti nocivi.
4. Gli interventi sulle alberature di pregio devono considerarsi eccezionali, e relativi a situazioni di pericolo o cattivo stato fitosanitario della pianta. L'abbattimento e gli interventi di modifica sostanziale della chioma e dell'apparato radicale devono essere autorizzati dal Servizio Ambiente. Per tali piante non si può autorizzare l’abbattimento se non per motivi di stabilità e fitosanitari.
5. In caso di abbattimento di alberi di pregio dovranno essere poste a dimora, in sostituzione, piante della stessa specie come sotto indicato:
Alberi abbattuti | Nuovi impianti sostitutivi |
Diametro fino a m 1,00 | n° 1 pianta: dimensione minima cfr cm 20-25 |
Diametro da m 1,00 a m 1,50 | n° 1 pianta: dimensione minima cfr cm 25-30 |
Diametro oltre a m 1,50 | n° 1 pianta: dimensione minima cfr cm 30-35 |
Articolo 6. Norma di esclusione.
1. Sono esclusi dalla presente normativa gli interventi sulle piantagioni di alberi da frutta, pioppi ibridi e noci da taglio in coltivazioni specializzate e semispecializzate.
A tale scopo si definiscono:
a) coltivazione specializzata, l'impianto di origine esclusivamente artificiale disposto su più file parallele in pieno campo;
b) coltivazione semispecializzata, l'impianto di origine esclusivamente artificiale disposto in unico filare in pieno campo.
2. Sono altresì esclusi i nuovi impianti artificiali realizzati in coltura specializzata con criteri selvicolturali e specificamente destinati alla produzione di legno. Tali impianti per essere esclusi dagli effetti del presente regolamento devono essere soggetti a lavorazioni annuali o periodiche che limitino lo sviluppo della vegetazione arbustiva e arborea invadente o essere oggetto di apposito piano colturale.
3. Si intendono inoltre esclusi dalla presente normativa gli orti botanici, vivai e simili nonché le aree forestali, così come definite nell'allegato "A" delle PRESCRIZIONI DI MASSIMA E DI POLIZIA FORESTALE della Regione Xxxxxx Xxxxxxx e cartografate nel "Piano regionale antincendi boschivi" redatto ed approvato ai sensi della L. 1 marzo 1975, n. 47 e le "aree forestali" oggetto di interventi a finaziamento pubblico di qualsiasi origine e sottoposte o non a piano di coltura e conservazione (art. 10 della L.R. n. 30/1981).
Articolo 7. Abbattimenti.
1. L'abbattimento di alberature su suolo privato (anche non più vegetanti) è soggetto a preventiva comunicazione da parte del soggetto avente titolo giuridico all'Amministrazione Comunale, da redigersi su apposito modulo cartaceo in distribuzione presso lo Sportello del Cittadino, scaricabile dal sito o compilabile on line. La suddetta comunicazione deve essere corredata da documentazione fotografica dalla quale risultano evidenti la localizzazione e le motivazioni adotte, in assenza della quale la comunicazione non è ritenuta valida. La documentazione fotografica può essere trasmessa a mezzo posta elettronica all’indirizzo xxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx allegando alla comunicazione la stampa del messaggio di invio. Il soggetto comunicante potrà procedere all’abbattimento quando siano decorsi 30 giorni naturali consecutivi dalla data di presentazione della comunicazione, significando l'assenza di provvedimento nulla osta a procedere. Nei casi d'urgenza sarà rilasciato formale provvedimento di nulla osta entro il termine massimo di 15 giorni dalla data di presentazione della comunicazione; in tal caso la suddetta comunicazione ed il relativo provvedimento saranno soggetti all’applicazione dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria ai sensi della normativa vigente.
2. Gli abbattimenti sono possibili, di norma, solo nei casi di stretta necessità (quali pubblica utilità, pericolo per persone e cose, pericolo per la viabilità, danni a cose, piante divenute sede di focolai di fitopatologie virulente, opere di riqualificazione per miglioria ambientale, ecc.) e quando non esistono sistemi compatibili con le necessità contingenti che permettano di salvare l’albero.
3. Nel caso di comunicazioni presentate per ragioni legate allo stato fitosanitario e/o alla stabilità della pianta il Servizio Ambiente potrà chiedere che la comunicazione sia corredata dalla seguente documentazione, a cura ed a spese del richiedente:
a) planimetria indicante il numero e la quantità delle piante arboree presenti nell’area in cui insiste la pianta per la quale è richiesto l’abbattimento;
b)perizia fitosanitaria e/o di valutazione di stabilità con metodo VTA ( Visual Tree Assessment ) che in caso di reale pericolosità, prevede anche indagini strumentali con tomografo o resistograph, eseguita da tecnico abilitato iscritto all’Ordine dei Dottori Agronomi, dei Dottori Forestali o al Collegio dei Periti Agrari e degli Agrotecnici.
Nel caso di comunicazioni presentate per presunti danni a manufatto o struttura direttamente correlabili alla presenza dell’albero, il Servizio Ambiente potrà richiedere che la comunicazione sia corredata dalla seguente documentazione, a cura ed a spese del richiedente:
a) planimetria indicante il numero e la quantità delle piante arboree presenti nell’area in cui insiste la pianta per la quale è richiesto l’abbattimento
b) perizia di un tecnico qualificato, architetto - ingegnere – geologo - xxxxxxxx - xxxxxx
edile o altro, iscritti regolarmente al proprio Albo Professionale, finalizzata a dimostrare che il danno alla struttura è dipendente dalla presenza dell’albero.
4. E’ facoltà del Servizio Ambiente richiedere la sostituzione delle piante abbattute, definendone specie, dimensioni e tempi del reimpianto. L’inottemperanza alle prescrizioni per la sostituzione comporta l'automatico decadimento del provvedimento di nulla osta e l'applicazione delle relative sanzioni di cui all’art. 46.
5. I lavori di abbattimento oggetto della comunicazione di cui al comma 1 potranno essere realizzati entro 13 mesi dalla data di presentazione della comunicazione; l’abbattimento effettuato decorso detto termine è soggetto alla sanzione amministrativa stabilita come previsto nel successivo art. 46.
6. I soggetti incaricati dell’esecuzione dei lavori sono tenuti a conoscere le tecniche d’esecuzione degli interventi colturali a regola d’arte, la normativa vigente nazionale, regionale e comunale inerente la tutela del verde e dell’ambiente, nonché l’applicazione di quella vigente in materia di sicurezza sul lavoro.
7. L' abbattimento di alberi avvenuto in assenza della procedura di cui al presente articolo o gli interventi volti a compromettere la vita delle essenze arboree comportano, in base agli artt. 7 e 7-bis del D.Lsg. 267/2000, una sanzione amministrativa stabilita come previsto nel successivo art. 46. In caso di abbattimento o danneggiamento di più alberi, ogni intervento verrà considerato una violazione al presente regolamento.
8. Oltre a quanto previsto dal precedente comma 7, le piante abbattute in assenza della procedura di cui al presente articolo o devitalizzate, devono comunque essere sostituite, nella medesima posizione previa eradicazione del ceppo, con nuovi alberi della stessa specie riportata nella tabella come sotto indicato:
ALBERO ABBATTUTO SENZA AUTORIZZAZIONE | IMPIANTO IN SOSTITUZIONE |
circonferenza fino a cm 70 | n° 2 alberi di dimensioni minime di altezza m 3,0 o circonferenza cm 18 |
circonferenza da cm 71 a cm 130 | n° 4 alberi di dimensioni minime di altezza m 3,0 o circonferenza cm 18 |
circonferenza da cm 131 a cm 200 | n° 6 alberi di dimensioni minime di altezza m 3,0 o circonferenza cm 18 |
circonferenza oltre cm 200 | n° 8 alberi di dimensioni minime di altezza m 3,0 o circonferenza cm 18 |
Qualora nell’area dove l’albero è stato abbattuto non sia possibile collocare le piante in sostituzione, gli alberi potranno essere messi a dimora in un’area verde pubblica indicata ed autorizzata dal Servizio Ambiente, a cura e a spese del responsabile dell’abbattimento. In alternativa alla sostituzione, il proprietario dovrà versare all’ente una somma di Euro 150,00 per ogni albero non reimpiantato; tale somma sarà utilizzata dall’ente per interventi sul verde pubblico.
Articolo 8. Potature ordinarie di contenimento e rimonde
1. Fatti salvi casi particolari debitamente documentati (quali tutori vivi delle piantate, gelsi, salici da capitozzo, arte topiaria, potature tradizionali in forma obbligata), le potature debbono essere eseguite a regola d'arte, cioè tendere a mantenere la chioma di ogni esemplare arboreo, per quanto possibile, integra e a portamento naturale tipico delle singole specie botaniche.
2. Per potature a regola d’arte si intendono:
a. su latifoglie decidue quelle invernali effettuate nel periodo 1° novembre – 31 marzo, interessando le branche nelle porzioni aventi il diametro non superiore a 7
cm; nel caso di raccorciamenti con tagli all’inserimento della branca o ramo di ordine superiore, cioè ai nodi o biforcazioni (“potatura a tutta cima tramite tagli di ritorno”) in modo tale da non lasciare porzioni di branca o di ramo privi di più giovane vegetazione apicale; i tagli dovranno essere netti e rispettare il collare sulla parte residua senza lasciare monconi. Dovrà essere rispettata una giusta proporzione tra le dimensioni del ramo tagliato e il ramo di sostituzione che viene lasciato;
b. su sempreverdi oltre al periodo di cui sopra quelle effettuate anche nei restanti periodi dell’anno, con tagli su branche nelle porzioni aventi il diametro non superiore a 7 cm.
3. Può inoltre essere eseguita un’altra tipologia di potature così definita:
rimonda dal secco, intendendo con ciò quegli interventi cesori finalizzati alla sola asportazione di rami o branche non più vegete, di rami scarsamente vigorosi o dei succhioni e polloni su esemplari di latifoglie e la sola asportazione di rami o branche non più vegete su esemplari di conifere. Tali interventi sono consentiti nell’arco di tutto l’anno, anche se devono essere eseguiti preferibilmente nei mesi estivi, senza limitazioni di taglio.
4. Nel caso in cui l’esemplare arboreo da potare appartenga al genere Platanus il proprietario o i soggetti formalmente delegati dovranno obbligatoriamente chiedere mediante comunicazione scritta l’autorizzazione al Servizio Fitosanitario Regionale di Bologna.
5. Sono vietati gli interventi di capitozzatura, cioè i tagli che interrompono la “freccia” dell'albero perché compromettono la vitalità della pianta.
Articolo 9. Potature straordinarie di riduzione della chioma e di risanamento
1. Sono considerate potature straordinarie le seguenti tipologie d’intervento:
potatura di riduzione della chioma che consiste nell’eseguire raccorciamenti di rami e branche con tagli di ritorno nelle porzioni di diametro superiore a 7 cm ed effettuati su gemme, germogli e rami opportunamente orientati per favorire lo sviluppo di una chioma più contenuta;
potatura di risanamento e ricostruzione, che consiste in interventi di asportazione di branche o rami ancora vegeti, di diametro superiore a 7 cm, soggetti ad evidenti patologie che ne compromettono la stabilità.
2. Gli interventi di potatura di risanamento e/o di riduzione della chioma sono soggetti a preventiva comunicazione da parte del soggetto avente titolo giuridico all'Amministrazione Comunale, da redigersi su apposito modulo cartaceo in distribuzione presso lo Sportello del Cittadino, scaricabile dal sito o compilabile on line. La suddetta comunicazione deve essere corredata da documentazione fotografica dalla quale risultano evidenti la localizzazione e le motivazioni adotte, in assenza della quale la comunicazione non è ritenuta valida. La documentazione fotografica può essere trasmessa a mezzo posta elettronica all’indirizzo xxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx allegando alla comunicazione la stampa del messaggio di invio. Il soggetto comunicante potrà procedere alla potatura quando siano decorsi 30 giorni naturali consecutivi dalla data di presentazione della comunicazione, significando l'assenza di provvedimento nulla osta a procedere. Nei casi d'urgenza sarà rilasciato formale provvedimento di nulla osta entro il termine massimo di 15 giorni dalla data di presentazione della comunicazione; in tal caso la suddetta comunicazione ed il relativo provvedimento saranno soggetti all’applicazione dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria ai sensi della normativa vigente.
Nel caso di comunicazioni presentate per ragioni legate allo stato fitosanitario e/o alla stabilità della pianta il Servizio Ambiente potrà chiedere che la comunicazione sia corredata dalla seguente documentazione, a cura ed a spese del richiedente:
a) planimetria indicante il numero e la quantità delle piante arboree presenti nell’area in cui insiste la pianta per la quale è comunicata la potatura;
b)perizia fitosanitaria e/o di valutazione di stabilità con metodo VTA ( Visual Tree Assessment ) che in caso di reale pericolosità, prevede anche indagini strumentali con tomografo o resistograph, eseguita da tecnico abilitato iscritto all’Ordine dei Dottori Agronomi, dei Dottori Forestali o al Collegio dei Periti Agrari e degli Agrotecnici.
Nel caso di comunicazioni presentate per presunti danni a manufatto o struttura direttamente correlabili alla presenza dell’albero, il Servizio Ambiente potrà richiedere che la comunicazione sia corredata dalla seguente documentazione, a cura ed a spese del richiedente:
a) planimetria indicante il numero e la quantità delle piante arboree presenti nell’area in cui insiste la pianta per la quale è comunicata la potatura
b) perizia di un tecnico qualificato, architetto - ingegnere – geometra - perito edile o altro, iscritti regolarmente al proprio Albo Professionale, finalizzata a dimostrare che il danno alla struttura è dipendente dalla presenza dell’albero.
3. Gli interventi potranno essere effettuati :
a) per le specie decidue nel periodo autunno/inverno (dal 1 Novembre al 30 Marzo);
b) per le specie sempreverdi oltre che nel periodo autunno/inverno anche nel periodo di riposo vegetativo (dal 1 Luglio al 31 Agosto).
c) interventi sulle branche morte tutto l'anno.
4. E’ facoltà del Servizio Ambiente prescrivere specifiche modalità di potatura.
5. I lavori di potatura oggetto della comunicazione di cui al comma 2 potranno essere realizzati entro 13 mesi dalla data di presentazione della comunicazione e comunque esclusivamente
a) per le specie decidue nel periodo autunno/inverno (dal 1 Novembre al 30 Marzo);
b) per le specie sempreverdi oltre che nel periodo autunno/inverno anche nel periodo di riposo vegetativo (dal 1 Luglio al 31 Agosto).
c) sulle branche morte tutto l'anno.
6. La potatura effettuata decorso detto termine è soggetta alla sanzione amministrativa stabilita come previsto nel successivo art. 46.
7. I soggetti incaricati dell’esecuzione dei lavori sono tenuti a conoscere le tecniche d’esecuzione degli interventi colturali a regola d’arte, la normativa vigente nazionale, regionale e comunale inerente la tutela del verde e dell’ambiente, nonché l’applicazione di quella vigente in materia di sicurezza sul lavoro.
8. La potatura straordinaria di alberi avvenuta in assenza della procedura di cui al presente articolo comporta, in base agli artt. 7 e 7-bis del D.Lsg. 267/2000, una sanzione amministrativa stabilita come previsto nel successivo art. 46. In caso di potatura di più alberi, ogni intervento verrà considerato una violazione al presente regolamento.
Articolo 10. Difesa fitosanitaria
1. Allo scopo di salvaguardare il patrimonio verde è fatto obbligo di prevenire, in base alla normativa vigente e all' art. 500 del Codice Penale, la diffusione delle principali malattie e dei parassiti animali e vegetali che possano diffondersi nell' ambiente e creare danni al verde pubblico e/o privato, nelle modalità previste dalla normativa vigente o dal Servizio Fitosanitario Regionale.
2. Si dovranno, a tal proposito, privilegiare le misure di tipo preventivo, volte a diminuire al massimo le condizioni di stress per le piante, migliorando le condizioni di vita della pianta stessa.
3. La prevenzione dovrà essere attuata mediante le seguenti modalità:
- scelta di specie adeguate e l’impiego di piante sane
- difesa della piante da danneggiamenti
- adeguata preparazione dei siti di impianto
- rispetto delle zone di pertinenza indicate dal presente Regolamento (art. 14) e la protezione delle stesse da calpestio ecc.
-Potatura eseguita secondo le modalità indicate dall’art. 8
4. In caso di infezione dovranno essere utilizzati prodotti fitosanitari recanti in etichetta diciture specifiche per impieghi in ambito urbano; il loro utilizzo dovrà avvenire nel rispetto delle norme di cui all’art 103 del “Regolamento comunale di Igiene, sanita’ pubblica e veterinaria”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 92 del 25/11/1998. Gli eventuali interventi terapeutici sul verde pubblico dovranno avvenire in conformità all’art. 3.4 “Norme tecniche per la gestione della difesa fitosanitaria” delle Linee Guida Landemed di cui all’allegato 1
5. In particolare, dovrà essere effettuata la lotta obbligatoria secondo le seguenti disposizioni:
− D.M. 17.04.1998 Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il Cancro colorato del Platano “Ceratocystis fimbriata”
− D.M. 30.10.2007 Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro la processionaria del Pino “Traumatocampa pityocampa”
− D.M. n. 356 del 10.09.1999 Regolamento recante misure per la lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico “Erwinia amylovora”
− D.M. del 9.11.2007 Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il cerambicide asiatico Anoplophora chinensis
Articolo 11. Danneggiamenti.
1. Sono considerati danneggiamenti tutte le attività che, direttamente o indirettamente, possano compromettere l’integrità fisica e lo sviluppo delle piante di proprietà pubblica e privata.
2. E’ vietato ogni tipo di danneggiamento alla vegetazione esistente, in particolare
a) provocare ferite con strumenti e mezzi di qualsiasi tipo alle piante situate in giardini, aree verdi, parchi, edifici scolastici, di uso pubblico o privato, viali e strade alberate, cimiteri;
b) parcheggiare veicoli a motore a ridosso di alberi situati in aiuole stradali la cui copertura è costituita da manto erboso, da terreno nudo o da materiali inerti;
c) versare sostanze fitotossiche (sali, acidi, oli, ecc.) nelle zona di pertinenza delle piante;
d) provocare la combustione di sostanze di qualsiasi natura all’interno delle zone di pertinenza delle alberature;
e) impermeabilizzare la zona di pertinenza delle piante;
f) affiggere direttamente alle alberature, con chiodi, filo di ferro o materiale non estensibile, cartelli, manifesti e simili;
g) riportare, nelle aree di pertinenza delle piante, ricarichi superficiali di terreno o qualsivoglia materiale di spessore superiore a 20 cm, tali da comportare l’interramento del colletto;
h) asportare terriccio dalle zone di pertinenza degli alberi per uno spessore superiore a 15 cm. In ogni caso non devono essere danneggiate le appendici radicali;
i) utilizzare aree a bosco, a parco, nonché le zone di pertinenza delle alberature, per depositi di materiali di qualsiasi tipo per attività industriali o artigianali in genere;
j) realizzare nuovi impianti di illuminazione, anche se provvisori, che producano calore tale da danneggiare la chioma dell’alberatura;
k) eseguire scavi di qualsiasi natura nella zona di pertinenza delle alberature, fatto salvo
quelli di cui all’articolo 12 comma 3. La posa in opera di nuova impiantistica tecnologica interrata (tubazioni gas, acqua, linee elettriche e/o telefoniche, fognature, ecc) deve essere – in via prioritaria – eseguita con tecniche no-dig. Se non risultano utilizzabili tali
4.
tecniche, gli scavi devono osservare distanze e precauzioni tali da non compromettere gli apparati radicali, come meglio precisato all’art. 11 del presente regolamento.
3. I danneggiamenti vengono considerati a tutti gli effetti abbattimenti avvenuti in assenza di quanto previsto all’art. 7. Viene fatto salvo ogni altro effetto di legge con particolare riferimento agli art. 635 e 734 del Codice Penale.
Articolo 12. Norme per la difesa delle piante in aree di cantiere.
1. Fermo restando quanto indicato nell’art. 11 del presente regolamento nelle aree di cantiere è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti utili ad evitare il danneggiamento della vegetazione esistente (lesioni alla corteccia e alle radici, rottura di rami, ecc.). In particolare dovrà essere rispettata la zona di pertinenza di cui all’art. 14.
2. All’interno della suddetta zona non dovranno aver luogo lavori di scavo, depositi di oli minerali, acidi, basi, vernici ed altre sostanze aventi effetto consolidante del suolo o fitotossico, né transito di mezzi pesanti. Qualora non si possa evitare di transitare all’interno della zona di pertinenza, la superficie del terreno interessata deve essere ricoperta con uno strato di materiale drenante dello spessore minimo di cm 20 sul quale devono essere poste tavole di legno. Al termine dei lavori nella zona dovranno essere ripristinate le condizioni originarie.
3. Qualora non sia possibile evitare lavori di scavo per la posa in opera di nuova impiantistica tecnologica interrata (tubazioni gas, acqua, linee elettriche e telefoniche, fognatura, ecc), dovranno essere utilizzati passacavi (nel caso di mancanza di spazio) e precauzioni tali da non danneggiare le radici degli alberi.
4. Nel caso di istanze per l’esecuzione di scavi presentate al Servizio Tecnico Lavori Pubblici, inerenti aree con presenza di elementi vegetali, dovrà essere acquisito il formale parere del Servizio Ambiente, il quale potrà dare prescrizioni per la salvaguardia della vegetazione presente nell’area interessata.
5. Nel caso di interventi effettuati a distanze inferiori a quelle indicate nell’art. 13 e di operazioni di Pronto Intervento su utenze di pubblica utilità che provocano un danneggiamento, il Servizio Ambiente potrà chiedere all’esecutore e/o committente di effettuare appositi interventi di ripristino.
Capitolo III – Nuovi impianti
Articolo 13. Distanze minime d’impianto.
1. Nella realizzazione di nuovi impianti o nelle sostituzioni di piante esistenti devono essere sempre utilizzate le specie compatibili con le potenzialità di sviluppo futuro, sia dell’apparato radicale sia della chioma.
2. Ferme restando le disposizioni del Codice Civile agli artt. 892 e seguenti, del Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.92 e relativo Regolamento di attuazione, delle norme ferroviarie, dei regolamenti dei Consorzi di Bonifica e della normativa di polizia idraulica dei fiumi, nella realizzazione di nuove aree a verde, nei nuovi impianti e negli impianti di sostituzione, salvo accordi in deroga alle stesse fra le parti, devono essere comunque rispettate le seguenti distanze minime tra alberi e manufatti,
- Alberi di I° grandezza | m | 4,0 | |
- Alberi di II° grandezza | m | 3,0 | |
- Alberi di III° grandezza | m | 2,5 | |
- Alberi con forma della chioma piramidale e colonnare | m | 2,5 | |
(pioppo cipressino, carpino piramidale, farnia piramidale, | ecc.). |
3. La classificazione degli alberi in base alla dimensione della chioma a maturità è riportata nell’allegato 2.
Articolo 14. Zona di pertinenza delle alberature.
1. Si definisce “zona di pertinenza delle alberature” lo spazio, sia di superficie sia di volume, che deve essere messo a disposizione delle piante. Per un albero di nuovo impianto, la zona di pertinenza, corrisponde, sul terreno, ad una superficie di forma circolare con centro sul centro del tronco e raggio (r )variabile al variare della classe di grandezza dell’albero, ed in volume ad un solido cilindrico ottenuto dalla proiezione della superficie circolare sul terreno ad una quota superiore al piano di campagna definita dall’altezza (h ) tipica della specie di appartenenza dell’esemplare arboreo a maturazione e ad una quota inferiore definita dalla profondità (p) dell’apparato radicale dell’esemplare arboreo a maturazione (fig. 1)
2. Ai fini della tutela e sviluppo delle alberature relativamente all'apparato sia aereo che radicale, “le zone di pertinenza delle alberature” vengono così individuate:
a) Per nuove opere in parchi, giardini, parcheggi ecc. e per le alberature esistenti devono essere rispettate le seguenti distanze minime dalla base del tronco:
CLASSE GRANDEZZA | (r ) | h | p |
Alberi di I grandezza | m 4,0 | > m 20,0 | m 2,0 |
Xxxxxx xx XX grandezza | m 3,0 | m 10,0 – 20,0 | m 2,0 |
Alberi di III grandezza | m 2,5 | < m 10,0 | m 2,0 |
All’interno di tale zona è vietato qualunque intervento o atto, in grado di danneggiare la pianta stessa, evitando in particolare l’interramento del colletto.
3. Il volume di terreno interessato dall' area di pertinenza dovrà essere costituito di terreno vegetale ed essere in contatto con il suolo sottostante, evitando quindi la interposizione di strati impermeabili tra la pianta e la falda sottostante.
4. Nei lotti privati e pubblici in cui i nuovi interventi non possono rispettare le zone di pertinenza delle alberature i Servizi Tecnici: Lavoro Pubblici, Edilizia Privata ed
Urbanistica coinvolgeranno il Servizio Ambiente nella valutazione della pratica nell’ambito della conferenza dei Servizi o tramite la richiesta di parere di competenza.
Articolo 15. Interventi ammessi all’interno delle zone di pertinenza
1. Le zone di pertinenza delle alberature possono essere interessate da pose di pavimentazioni che, a seconda della loro tipologia e grado di permeabilità, potranno avere sviluppi di copertura diversificati:
a) copertura dell’area di pertinenza 100%, garantendo comunque un cercine minimo che consenta, la salvaguardia del colletto e dell’apparato radicale in caso di posa di pavimentazione superficiale permeabile: si identifica in questa tipologia, per esempio, il prato armato, realizzato con elementi in polipropilene e altri materiali plastici con superficie permeabile non inferiore al 95% e altezza non inferiore a 4-5 cm posati su un letto di pietrisco di pezzatura fine di grana variabile 3-10 mm, ben steso e rullato per uno spessore finito di circa 5-7 cm con un’eventuale strato opzionale di sabbia di 3 cm di spessore.
b) mantenimento di un’area di terreno nudo a permeabilità profonda di almeno m 1 di raggio e di superficie non inferiore ai 7 m2 in caso di posa di pavimentazione superficiale semipermeabile: Si identificano in questa tipologia quelle pavimentazioni realizzate con elementi che presentano una percentuale di foratura minima pari al 40% con una normale pendenza della superficie 1 – 1,5% e vuoti riempiti con pietrischetto, posati su un letto di inerti di pezzatura a grana variabile 20-60 mm ben steso e rullato per uno spessore finito di circa 10 cm con un’eventuale strato opzionale di sabbia o pietrischetto 3-10 mm di 3 cm di spessore, inframezzato con stuoia in geotessuto. Lo strato di detta pavimentazione compreso il pacchetto di sottofondazione sopra descritto dovrà corrispondere ad uno spessore complessivo, misurato dalla quota originaria del piano di campagna, variabile tra 15 e 20 cm, purché in ogni caso non vengano danneggiate le appendici radicali.
2. Nelle nuove realizzazioni e risistemazioni di parcheggi, strade, piazze, ecc., in deroga a quanto sopra, dovrà essere rispettata la distanza minima dal colletto di m 1, assicurando un’aiuola di superficie non impermeabilizzata minima di 3 m2.
3. Gli edifici esistenti o i manufatti e le porzioni di essi ricadenti anche parzialmente all'interno delle zone di pertinenza delle alberature tutelate possono essere demoliti o ricostruiti senza eccedere, all’interno delle zone stesse, le dimensioni esistenti (planimetriche o altimetriche), sia entro che fuori terra; tale limite deve essere rispettato anche per gli scavi connessi.
4. Deroghe a quanto disposto dai precedenti commi del presente articolo sono previste e concesse, sentita la Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio, esclusivamente quando non sia possibile nessun'altra razionale soluzione progettuale e quando le opere edili da realizzare rivestono carattere di pubblica utilità, sono oggetto di titolo edilizio abilitativo o rientrano nei Piani Urbanistici Attuativi (PUA) con cessioni di opere e aree verdi all’Amministrazione Comunale.
5. Tale deroga dovrà essere contenuta nell’atto di approvazione del progetto di opera pubblica o, nel caso di interventi soggetti a titolo abilitativo, nel titolo stesso.
Articolo 16. Vigilanza
1. La vigilanza relativa all’applicazione del presente regolamento è affidata al Corpo di Polizia Municipale del Comune di Zola Predosa, agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, secondo le varie discipline di riferimento.
2. Il Comune di Zola Predosa si riserva di stipulare convenzioni con organizzazioni di volontariato, purché iscritte nel registro regionale delle organizzazioni al fine di migliorare la vigilanza e la tutela nelle aree verdi
Articolo 17. Norme per gli interventi edilizi.
1. In tutti gli interventi edilizi relativi a nuove costruzioni e ampliamenti dei fabbricati esistenti con incremento della superficie coperta o impermeabilizzata, dovrà essere prevista la sistemazione a verde dell’area scoperta di pertinenza degli edifici, siano essi residenziali (urbani ed agricoli), produttivi e per servizi, pubblici e privati, secondo gli standard fissati dagli strumenti urbanistici vigenti e dal presente Regolamento.
Per quanto riguarda gli interventi di cui sopra, il progetto dovrà essere sempre
2. accompagnato da un rilievo dello stato di fatto del verde e da un piano degli interventi delle nuove piantumazioni e/o abbattimenti.
A tal fine in allegato alla Pratica Edilizia, dovrà essere presentata al SUE/SUAP, la seguente documentazione:
a) rilievo fotografico dello stato di fatto precedente i lavori;
b)planimetria a firma di tecnico abilitato, del confronto dello stato di fatto precedente i lavori e dello stato di progetto, recante:
le alberature e/o arbusti esistenti e di progetto, con l’indicazione del genere e specie botanica, delle dimensioni delle piante e delle relative zone di pertinenza,
le opere edili e i tracciati delle reti tecnologiche a servizio o in semplice attraversamento di progetto
le eventuali ipotesi di abbattimento.
Nel suddetto elaborato dovranno anche essere rilevate tutte le piante presenti in lotti esterni a quello interessato dagli interventi edilizi, anche se di altra proprietà, allorquando i lavori interessino le relative zone di pertinenza, così come definite dall’art.11 del presente Regolamento.
3. Per le nuove aree di espansione dovrà essere previsto nel piano particolareggiato (sia di iniziativa pubblica che privata), il progetto di massima delle aree destinate a verde pubblico. In sede di progetto esecutivo dovranno essere indicate tutte le specificazioni di cui al comma 2.
4. Negli interventi edilizi nei quali è prevista una dotazione di verde su terreno permeabile attribuita dagli strumenti urbanistici, gli spazi scoperti che contribuiscono a garantire tale dotazione, anche già esistenti, devono essere sistemati a verde, in particolare devono essere poste a dimora nuove alberature, nella misura minima di una pianta ogni 150 mq di superficie del lotto non coperta, oltre a specie arbustive nella misura minima di due gruppi (minimo cinque esemplari) ogni 150 mq di superficie del lotto non coperta. Il numero di alberi deve essere arrotondato all’unità superiore. Le nuove alberature devono essere disposte in modo da creare spazi alberati unitari e articolati per masse arboree, comunque opportunamente collegati tra di loro, in rapporto specialmente ai fabbricati e alle relative visuali anche riferite all'integrazione e armonizzazione dell’opera nel paesaggio circostante.
5. I progetti edilizi, e in particolare quelli interessanti il sottosuolo, dovranno essere approntati in maniera da rispettare le alberature di alto fusto, nonché tutte le specie pregiate esistenti, avendo particolare cura di non offenderne gli apparati radicali con particolare riferimento agli artt. 5 e 14 del presente Regolamento.
6. Deroghe a quanto disposto dai precedenti commi del presente articolo sono previste e concesse, esclusivamente quando non sia possibile nessun'altra razionale soluzione progettuale o quando le opere edili da realizzare rivestono carattere di pubblica utilità.
7. In caso di autorizzazione all’abbattimento, il progetto delle nuove aree a verde dovrà
rispettare i criteri di cui agli artt. 7 e 15 del presente regolamento in merito alle modalità e tipologia dei nuovi impianti. Gli alberi abbattuti dovranno essere sostituiti secondo quanto indicato nella tabella sottostante che tiene conto della biomassa dell’albero abbattuto e di quella degli alberi in sostituzione:
Circonferenza albero abbattuto | n° alberi da piantare in sostituzione |
da 45 a 125 cm | 2 di I grandezza e 1 di II o III grandezza |
da 126 a 190 cm | 3 di I grandezza e 2 di II o III grandezza |
da 191 a 250 cm | 3 di I grandezza e 4 di II o III grandezza |
> 251 cm | 3 di I grandezza e 6 di II o III grandezza |
8. Nel caso in cui non sia possibile procedere al reintegro di tutte le piante abbattute, al proprietario dell’area sarà addebitato un indennizzo equivalente al 30% del valore della pianta oggetto dell’intervento, determinato secondo le modalità previste all’allegato 5 del presente regolamento o, in via alternativa dovranno essere attuati, nell’ambito dei realizzandi interventi edilizi, azioni di efficientamento energetico finalizzate alla riduzione delle emissioni di CO2 in ragione della mancata quota di assorbimento della stessa da parte delle piante non reimpiantate, secondo fattori di correlazione tra volume di biomassa e CO2 assorbita/anno di cui al Piano di Azione per l’Energia Sostenibile, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 7 marzo 2012.
9. Nel caso gli interventi edilizi di cui al comma 1 interessino fabbricati industriali, oltre a quanto previsto nel presente articolo per le aree urbane, potrà essere richiesta la progettazione di opere a verde che fungano da mitigazione ambientale e di visuale paesaggistica dell’area.
Articolo 18. Scelta delle specie nei nuovi impianti e nelle sostituzioni.
1. Tutte le piante dovranno essere poste a dimora a regola d’arte al fine di ottenere le massime garanzie di attecchimento e assicurare le condizioni ideali di sviluppo utilizzando materiale vivaistico di buona qualità merceologica con chiome, freccia e apparato radicale integro. Gli alberi dovranno avere una circonferenza non inferiore a cm 18.
2. La scelta delle specie nei nuovi impianti e nelle sostituzioni deve tendere al mantenimento degli aspetti naturali, paesaggistici e culturali del territorio.
I criteri per la scelta variano in funzione della fascia altimetrica e della zona in cui sono attuati gli interventi e sono più rigorosi nelle zone a più alto valore ambientale quali le aree naturali e le zone agricole, mentre lasciano maggiori possibilità di scelta nelle aree urbane nelle quali sono radicalmente alterate le originarie condizioni climatico - ambientali.
Le specie arboree ed arbustive, suddivise in 4 gruppi, sono riportate nell’allegato A al presente regolamento.
Nella scelta delle specie per nuovi impianti dovranno essere rispettati i seguenti criteri:
A) INTERVENTI DI RINATURALIZZAZIONE (rimboschimenti, siepi, ecc.)
Gli interventi devono mirare alla conservazione del paesaggio e possibilmente al miglioramento dell’ecosistema. Sono pertanto consentite esclusivamente quelle essenze che rientrano nella flora tipica della zona fitoclimatica e geomorfologica, nonché dell’ecosistema oggetto dell’intervento. Le essenze potranno essere scelte tra alberi ed arbusti appartenenti al solo gruppo “1” e nelle forme tipiche, intendendosi escluse le varietà ornamentali. Possono essere usate specie diverse, appartenenti al gruppo “2” solamente in situazioni ambientali particolari (es: vicino ai manufatti) e comunque in misura non superiore al 10% del totale delle piante legnose collocate a dimora, ciò al fine di produrre un miglioramento ecologico dell’ecosistema.
B) ZONE AGRICOLE
Gli interventi nelle aree agricole devono tendere alla salvaguardia di quel paesaggio tipico delle zone agricole creato nei secoli dal lavoro di coltivazione dei campi.
Le essenze potranno essere scelte tra alberi e arbusti dei gruppi “1” e “2” e nelle forme tipiche, intendendosi escluse le varietà ornamentali; è consentito inoltre l'impianto di un 20% di essenze del gruppo “3” all' interno delle aree cortilive.
C) VERDE PRIVATO URBANO
Essendo l’ambiente ormai artificiale con condizioni lontane da quelle originarie gli interventi possono non essere rigorosamente rispettosi delle forme tipiche del paesaggio locale.
Le essenze potranno essere scelte tra alberi e arbusti dai gruppi “1”, “2” e “3”. Tutti i gruppi devono intendersi comprensivi delle forme ornamentali, previlegiando le specie resistenti alle difficili condizioni ambientali che in ambito urbano spesso si verificano.
D) IMPIANTI VIETATI
L' impianto delle specie del gruppo “4” è vietato per ragioni di salvaguardia del paesaggio o perché le specie indicate tendono a contrastare lo sviluppo della vegetazione autoctona. Sono fatti salvi singoli casi particolari che devono essere motivati e debitamente documentati.
Gli ulivi impiantati sul territorio comunale devono provenire da coltivazione vivaistica. Almeno il 70% delle alberature complessivamente messe a dimora deve essere costituito da latifoglie decidue.
3. E’ prevista la deroga al rispetto del presente articolo per i cimiteri e i parchi e/o giardini e simili in cui la scelta di essenze diverse sia giustificata da ragioni storiche, architettoniche, artistiche; gli interventi in tali aree dovranno essere accompagnati anche da dettagliata relazione che illustra le condizioni storiche, architettoniche e artististiche.
Capitolo IV – Prescrizioni per la realizzazione delle nuove opere di urbanizzazione di aree verdi pubbliche
Articolo 19. Prescrizioni generali
1. La realizzazione e manutenzione del verde pubblico, al fine di valorizzare la funzione ambientale del verde e di contenere i costi di manutenzione, deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento e dalle “Linee Guida per la progettazione e per la gestione e manutenzione degli spazi verdi”, messe a punto da Landemed in conformità a standard internazionali, quali Reg. (CE) 834/2007, alle norme UNI CEI EN 45020: 1998, UNI CEI EN 45011: 1999, UNI EN ISO 9000: 2000, UNI EN ISO 19011: 2002 e alle Linee Guida degli Standard Base I.F.O.A.M., che riescono a minimizzare gli input (energetici, fisici, chimici) necessari alla realizzazione dei vari processi e possono garantirne una gestione sostenibile nel rispetto dell'uomo e dell'ambiente.
2. Le Linee Guida Landemed per la 1) progettazione e la 2) gestione-manutenzione degli Spazi Verdi sono contenute negli allegati 3 e 4 al presente regolamento.
3. Preliminarmente all’approvazione del P.U.A. (Piano Urbanistico Attuativo), al rilascio dei permessi di costruire per le opere di urbanizzazione primaria, all’approvazione dei progetti di opere pubbliche contenenti aree destinate a verde, dovrà essere ottenuto dal Responsabile del Procedimento, il parere del Servizio Ambiente.
4. I parchi e i giardini attrezzati, il verde complementare alla viabilità (parcheggi, aiuole spartitraffico, rotatorie) e le alberature stradali di nuova realizzazione dovranno avere le dotazioni minime previste dai successivi artt. 20, 21 e 22; per le stesse i progettisti dovranno adeguarsi e conformarsi alle indicazioni riportate nel Manuale di arredo urbano
del Comune di Xxxx Xxxxxxx, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 23 maggio 2001.
Articolo 20. Parchi e giardini
1. Il verde dovrà essere così composto:
VERDE ARBORATO (Alberi di I°- II°-III° grandezza) | 25-30% del totale della superficie a completo sviluppo delle chiome; |
VERDE ARBUSTATO (Bordure, Siepi e Macchie arbustive) | 20-25% del totale superficie; |
VERDE A PRATO | 40-50% del totale superficie |
Gli esemplari arborei messi a dimora dovranno avere le seguenti caratteristiche:
− diametro, misurato ad un metro dal colletto, non inferiore a cm 18 e non superiore a cm 22;
− il fusto dovrà essere, integro, privo di alcuna ferita causata da urti meccanici, legature, scortecciamenti, da fenomeni naturali ( es. danni da irraggiamento solare) o da quant’altro in grado di comportare vizi di qualità;
− la chioma, che non potrà essere potata al momento dell’impianto, dovrà presentare una distribuzione dei rami sul tronco ed il portamento tipico della specie di appartenenza, nonché un'unica freccia apicale, ben definita, ed esattamente in asse con il fusto principale;
− gli organi ipogei non dovranno presentare strappi o danneggiamenti;
− la zolla, proporzionata alle dimensioni della pianta, compatta, ben aderente alle radici, senza crepe evidenti con struttura e tessitura tali da non determinare condizioni di asfissia, dovrà essere stata oggetto di almeno 3 interventi di rizollatura;
− assenza di sintomi di malattie di origine animale o crittogamica o di malattie causate da virus.
Durante la messa a dimora
− dovrà essere realizzata una buca di dimensioni pari ad almeno il 150% delle dimensioni della zolla, che dovrà essere riempita con terreno vegetale;
− dovrà essere posato un copricolletto in gomma;
− dovrà essere posato, ben fissato al terreno, un tubo irriguo con gocciolatori autocompensanti inglobati nel tubo stesso ( es. tubo goccia a goccia) con una capacità di erogazione a pianta di almeno lt 16/ora;
− Il fusto dovrà essere coperto esclusivamente con arelle in canna di bambù, ben fissate allo stesso.
− Il sostegno della pianta dovrà essere garantito attraverso la posa di tutori in legno; nel punto di tangenza fra legno e tutore dovrà essere inserita un’apposita protezione per evitare la rottura meccanica della corteccia per attrito. Il numero dei pali tutori può variare con la tipologia dell’area e con l’ubicazione delle piante.
Gli arbusti andranno collocati prevalentemente in moduli monospecifici e piantati piuttosto fitti utilizzando telo pacciamante ricoperto da corteccia di Conifera o inerti per ridurre o annullare lo sviluppo delle infestanti; le zone con pendenze superiori a 17% potranno essere in prevalenza, ricoperte con arbusti a crescita libera o, in alternativa, con specie erbacee tappezzanti che non necessitano di sfalcio periodico.
Il prato dovrà essere realizzato utilizzando un miscuglio di semente così composto:
loietto (lolium perenne) 70%, poa pratensis 20% e festuca 10%.
La superficie da destinare a prato deve essere erpicata, livellata, spietrata, seminata con distribuzione uniforme delle sementi, concimata e rullata; laddove tale superficie è inferiore a m 2 di larghezza o termina con angoli acuti, è vietata la sistemazione a prato. In tali aree
sono raccomandate soluzioni che utilizzino materiali pacciamanti quali il geo tessuto in abbinamento alla corteccia di conifera, sassi, rocce, vulcanite, pomice, e/o l’utilizzo di piante tappezzanti.
2. Arredi, attrezzature:
La dotazione di arredi ed attrezzature dovrà essere così articolata: n° 1 panchina ogni 500 mq
n° 1 cestino porta-rifiuti ogni 1000 mq n° 4 posti porta-biciclette ogni 1000 mq n° 1 tavolo con panche ogni 2000 mq
n° 1 distributore di sacchi per raccolta deiezioni canine ogni 2000 mq n° 1 fontana
n° 1 unità gioco, ogni 4000 mq, composta da almeno 6 elementi singoli o accorpati in strutture modulari polifunzionali
attrezzature sportive per superfici superiori a 5.000 mq , la cui tipologia è da concordare di volta in volta con l'Ufficio Tecnico (ad es. percorso vita, campo da calcetto, tennis, porte campo calcio, ecc).
Le attrezzature per il gioco dovranno essere conformi alle norme di riferimento per quanto concerne la costruzione e l’impiego in sicurezza.
Gli arredi e le attrezzature dovranno essere posizionate ad almeno m. 3 da qualsiasi altro arredo o elemento vegetale.
In aree a vocazione naturalistica l’U.O. Ambiente potrà richiedere l’inserimento di attrezzature per la qualificazione naturalistica quali:
n° 1 nido artificiale per uccelli ogni 2500 mq; n°1 nido per pipistrelli ogni 2500 mq;
n° 1 tronco (risultante da alberature abbattute) di almeno 60 cm di diametro ogni 10.000 mq
n° 1 muretto a secco (o parzialmente cementato) ogni 20.000 mq; il muretto avrà una lunghezza di almeno 15 m, un altezza di 1 m circa e 40 cm circa di spessore con orientamento Nord-Sud.
n° 1 stagno di almeno 100 mq (o zona umida di equivalente superficie) ogni 20.000 mq n°1 cumulo di pietre e sabbia ogni 20.000 mq;
n°1 mangiatoia per uccelli ogni 20.000 mq da collocare soltanto nel caso vi sia la possibilità di gestirla con persone esperte;
3. Impianti
Dovranno essere installate 2 linee principali di irrigazione separate ed allacciate ad un unico contatore: una per alimentare l’impianto automatico per l’irrigazione delle piante (alberi ed arbusti) ed una per alimentare le prese d’acqua.
Per l’irrigazione delle piante dovranno essere predisposte due condotte separate (una per alberi e una per arbusti e piante erbacee) per realizzare un impianto irriguo ad ala gocciolante con le seguenti caratteristiche:
− valvole automatiche con centralina istallata direttamente sulla valvola o in apposito involucro esterno isolato e protetto da possibili atti vandalici;
− riduttore di pressione a 2/3 atmosfere;
− filtro;
− valvole, riduttore e filtro dovranno essere posizionati all’interno di un pozzetto in cls portante di dimensioni tali da garantire all’interno lo spazio fisico per la manutenzione;
− condotta interrata realizzata con tubo ad alta densità;
− condotta esterna solo in corrispondenza delle piante, realizzata con tubo ad ala gocciolante autocompensante con distanza dei fori adeguata alla densità del sesto d’impianto; i gocciolatori non potranno essere installati direttamente sul tubo;
− l’impianto dovrà essere istallato con modalità tali da garantire un rilascio uniforme dell’acqua su tutta la sua lunghezza.
Dovranno inoltre essere realizzate un numero di prese d’acqua tale da garantire una copertura di un’area di m 50 di raggio, dotate nella parte finale di innesto rapido e posizionate all’interno di un pozzetto in cls portante; la linea principale che alimenta dette prese d’acqua deve avere una pressione di esercizio di almeno 4 atmosfere ed una portata di almeno 35 litri/minuto
Il prato non dovrà essere dotato di impianto di irrigazione permanente.
L’illuminazione dell’area, qualora richiesta, deve prevedere distanze adeguate tra i corpi illuminanti e le chiome delle alberature. Nella scelta dei corpi illuminanti dovranno essere privilegiati quelli a basso consumo energetico.
4. Pavimentazioni
Nel giardino dovranno essere realizzati idonei percorsi pedonali di attraversamento e di connessione delle diverse aree funzionali, accessibili a portatori di handicap. Gli arredi e le attrezzature per il gioco dovranno essere posizionati su idonea pavimentazione.
La tipologia dei materiali utilizzati per le pavimentazioni di aree e percorsi sarà definita in funzione dell’utilizzo ed in accordo con la P.A.
I manufatti presenti nel terreno destinato a prato (cordoli, pozzetti, marciapiedi, ecc) dovranno essere posati a raso.
Ogni area verde deve essere accessibile ai mezzi operativi per la manutenzione; qualora intorno all’area verde sia posato un cordolo non a raso dovranno essere realizzati accessi carrabili della larghezza di m. 3 .
5. Il Servizio Ambiente si riserva la facoltà di applicare standard differenti a quelli indicati in ragione delle caratteristiche ambientali, morfologiche e logistiche dell’area interessata dall’intervento.
Articolo 21. Verde complementare alla viabilità
1. Parcheggi
Per quanto riguarda i parcheggi si prevedono le seguenti dotazioni:
n. 1 albero ogni 30 – 60 mq. di superficie di parcheggio, in funzione della disposizione degli stalli di sosta, con le caratteristiche e le modalità descritte al precedente art. 19 comma 1, posto in una aiuola delle dimensioni previste dall’art. 15 del presente Regolamento;
n. 1 cestino porta –rifiuti ogni 500 mq di superficie del parcheggio; la medesima quantità va garantita per frazioni territoriali maggiori o uguali al 50% dello standard individuato. Non dovranno essere utilizzati alberi che producono polloni o frutti pesanti.
Potrà essere richiesto un sistema di protezione fisso dell’alberi (ad es. pali distanziatori)
2. Rotatorie e grandi aiuole spartitraffico
Le aree non pavimentate delle rotatorie e delle grandi aiuole spartitraffico stradali in ambito urbano spesso costituiscono un elemento di arredo della viabilità che ingloba al suo interno elementi ed installazioni con valore evocativo e testimoniale delle tradizioni, delle cultura e delle attività tipiche e caratteristiche della comunità che abita i luoghi; non è pertanto possibile definire a priori dotazioni e standard riguardanti le sistemazioni a verde per le quali dovrà essere previsto un progetto integrato tra essenze, materiali ed eventuali installazioni.
Nelle aree non pavimentate all’interno delle rotatorie dovranno essere previste comunque le seguenti dotazioni minime:
- n. 1 punto di presa d’acqua dotata nella parte finale di innesto rapido e posizionata all’interno di un pozzetto in cls portante; alimentata da una linea idrica avere una pressione di esercizio di almeno 4 atmosfere ed una portata di almeno 35 litri/minuto
- n. 1 punto di presa per l’energia elettrica
Nel caso di più aree non pavimentate da sistemare a verde nell’ambito della medesima intersezione stradale, nell’area principale dovranno essere realizzate le suddette dotazioni, e tra questa e le rimanenti dovrà essere prevista la posa di idonee condotte polifore per l’alloggio della rete impiantistica.
La quota del terreno, nella porzione centrale, dovrà essere posta ad altezza maggiore del piano stradale di almeno m 1.
Il Servizio Ambiente, sentita la Polizia Municipale, si riserva la facoltà di applicare standard differenti a quelli indicati in ragione delle caratteristiche ambientali, morfologiche e logistiche dell’intersezione stradale interessata dall’intervento.
3. Percorsi pedonali e ciclabili
Dotazione ogni m 100 di percorsi pedonali e ciclabili :
n° 1 panchina
n° 1 cestino porta-rifiuti
4. Le quantità di cui al presente articolo vanno garantite per frazioni territoriali maggiori o uguali al 50% dello standard individuato.
Articolo 22. Alberate stradali
1. Gli alberi da porre a dimora per la realizzazione di filari a fianco delle strade di nuova realizzazione devono rispettare le caratteristiche e le modalità descritte al precedente art. 19 comma 1 e devono essere posti in una aiuola delle dimensioni previste dall’art. 15 del presente Regolamento alle seguenti distanze fra loro:
alberi di I° grandezza | m 10 |
alberi di II° grandezza | m 8 |
alberi di III° grandezza | m 5 |
Articolo 23. Presa in carico da parte del Comune di aree verdi
1. Se le opere verranno realizzate da privati, dovrà essere da essi garantito l’attecchimento di alberi e arbusti per almeno 24 mesi dalla messa in posa, e la manutenzione fino alla presa in carico dell’area da parte del Comune. Il periodo della messa a dimora, da cui avranno inizio i 24 mesi di garanzia, dovrà essere preventivamente comunicato al Servizio ambiente con apposita nota scritta. La presente prescrizione potrà essere modificata solo in seguito ad accordi specifici con l’Amministrazione Comunale, all’interno delle convenzioni urbanistiche.
2. Le zone a verde, per essere prese in carico dall’Amministrazione Comunale, devono essere realizzate secondo i principi del presente Regolamento e conformi alle eventuali prescrizioni dell’U.O. Ambiente
3. Non potranno essere prese in carico le opere a verde che sono state realizzate in difformità dagli elaborati di progetto approvati o di cui non è stata curata la manutenzione con particolare riguardo all’attecchimento delle alberate.
TITOLO II. DEFINIZIONE, USO E GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO
Articolo 24. Ambito di applicazione
1. Il presente Titolo del regolamento si applica a tutte le aree adibite a verde pubblico di proprietà o gestione dell'Amministrazione Comunale.
Articolo 25. Giardini e parchi urbani
1. I giardini e parchi urbani sono aree verdi inserite nel tessuto urbano o ai margini di esso, e svolgono un’importante funzione ambientale e sociale. I parchi ed i giardini urbani sono
generalmente strutturati in aree con diverse funzioni: riposo, gioco, attività sportive, servizi, eventualmente di carattere culturale e ricreativo.
2. Gli interventi di manutenzione e le operazioni colturali devono essere attuate prioritariamente nel caso di pericolo per l’integrità a cose o a persone. In particolare questi consisteranno in: potature di alberi ed arbusti, fertilizzazioni e protezione fitosanitaria (effettuati secondo quanto riportato nelle Linee Guida per la gestione e manutenzione degli spazi verdi”, messe a punto da Landemed) e ogni altro intervento di manutenzione su arredi, sentieri, staccionate ecc. , che l’U.O. Ambiente valuterà di volta in volta opportuno a seconda della tipologia dell’area interessata.
Le potature verranno effettuate secondo quanto previsto nell’art. 8 del presente regolamento.
Gli sfalci dovranno essere frequenti onde evitare la raccolta dell’erba nel periodo primaverile /estivo e delle foglie nel periodo autunnale. E’ consentita la pratica del mulching.
L’irrigazione dovrà essere limitata solo alle piante ed ai cespugli in fase di attecchimento, la distribuzione dovrà avvenire sottochioma per ridurre al minimo il consumo d’acqua e lo sviluppo di agenti patogeni. Al terzo anno di impianto alberi ed arbusti non vanno più irrigati.
Il controllo delle erbe infestanti può essere effettuato con l’impiego di mezzi agronomici, meccanici e fisici. E’ consigliabile l’utilizzo di materiali pacciamanti naturali.
Qualsiasi modifica delle aree verdi di cui sopra, deve avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela ambientale.
Viene salvaguardata comunque la necessità di periodiche e attente verifiche della stabilità degli alberi e delle loro generali condizioni di salute.
Ogni operazione di manutenzione, conservazione e restauro, sia degli impianti vegetali che dell’arredo, deve tener conto di tutti gli elementi caratterizzanti il giardino in cui si opera.
Ogni sostituzione di alberi, arbusti e altro deve orientarsi verso specie che consentano la conservazione dell’identità del giardino stesso, nella logica di conservazione e tutela delle specie originarie nel rispetto delle associazioni vegetali locali.
Articolo 26. Giardini e parchi storici di pregio
1. Per parco storico si intende una composizione architettonica e vegetale, che, dal punto di vista, storico, culturale e artistico, presenta un interesse pubblico. Il giardino storico è una composizione di architettura il cui materiale è principalmente vegetale, espressione dello stretto rapporto tra cultura e natura.
2. Gli interventi, anche a carattere manutentivo, nei parchi e nei giardini storici debbono tendere alla conservazione e al ripristino delle originarie caratteristiche. Qualsiasi modifica delle aree verdi di cui sopra, deve avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei beni storici ed ambientali, secondo le norme del “Codice dei beni architettonici ed ambientali” (Decreto Legislativo n° 42/2004).
Viene salvaguardata comunque la necessità di periodiche e attente verifiche della stabilità degli alberi e delle loro generali condizioni di salute.
Qualora si rendano necessari interventi di abbattimento, occorre acquisire le dovute autorizzazioni da parte degli enti preposti (Beni culturali già sovrintendenza) alla tutela ambientale e monumentale.
Ogni operazione di manutenzione, conservazione e restauro, sia degli impianti vegetali che dell’arredo, deve tenere conto di tutti gli elementi caratterizzanti il giardino storico in cui si opera.
Ogni sostituzione di alberi, arbusti e altro deve orientarsi verso specie che consentano la conservazione dell’identità del giardino stesso, in una volontà di tutela e conservazione delle specie originarie.
Eventuali interventi di ripristino e di restauro dovranno essere preceduti da ricerche e studi approfonditi che siano in grado di assicurare il carattere scientifico dell’intervento.
Articolo 27. Parchi Agricoli
1. Il Parco Agricolo rappresenta un’area nella quale viene creata, riscoperta oppure potenziata l’attività agricola al fine di salvaguardare e tutelare il territorio e l’ambiente in esso inserito. L’agricoltura, in particolare quella biologica e biodinamica, riveste un ruolo centrale di tutela del territorio, costituendo insieme un’attività produttiva ma anche eco-compatibile, fondata su regole biologiche e naturali che restituiscono identità ad un luogo, tutelano la bellezza dei nostri paesaggi agrari, salvaguardano le risorse naturali, rispettano la vocazione secolare delle nostre zone, offrono numerosi benefici al sistema urbano (variazioni microclimatiche, depurazione dell’aria, produttività, attenuazione del rumore, difesa del suolo, conservazione della biodiversità).
2. Fatto salvo quanto riportato nel successivi articoli 41 e 42 del presente Regolamento nei parchi agricoli è vietato, inoltre:
− calpestare i seminativi e causare danno in qualunque modo alle coltivazioni;
− salire sugli alberi, danneggiare rami, asportare frutti;
− disturbare e catturare animali al pascolo e da cortile;
− effettuare attività economiche al di fuori di quelle autorizzate all’interno di eventuali progetti legati alla valorizzazione dei parchi in oggetto.
3. La gestione dei parchi agricoli dovrà essere attuata secondo le tecniche dell’agricoltura biologica e biodinamica. Nelle aree agricole, inoltre, le coltivazioni si succederanno secondo le tradizioni e le modalità tipiche dell'area bolognese.
Sono tutelati elementi caratteristici del paesaggio agrario come piantate, siepi e maceri.
Interventi di sistemazione o di rimozione di alberi pericolosi verranno effettuati secondo le modalità previste dal presente regolamento.
Articolo 28. Parchi a carattere naturalistico
1. I parchi a carattere naturalistico sono spazi verdi fruibili, da un lato veri e propri "cunei" di natura tra le nostre case, dall’altro ecosistemi naturali collegati alla rete ecologica del territorio rurale. Si tratta di nuovi boschi e sistemi verdi multifunzionali, formati da boschi, arbusteti, filari, siepi, ambiti rinaturalizzati, che hanno l’obiettivo di incrementare il verde per contribuire al miglioramento del benessere degli abitanti.
2. Gli interventi manutentivi degli alberi, arbusti e prati vengono eseguiti con frequenza minore rispetto ai giardini e parchi urbani al fine di consentire un incremento della biodiversità . Almeno il 70% delle superfici prative dovrà essere gestito a sfalcio ridotto. L’aspetto incolto non deve pertanto trarre in inganno: è un modo per consentire all’ambiente di svilupparsi in modo naturale ricreando un habitat in equilibrio tra elementi floristici e faunistici.
Un ambiente più naturale, peraltro, costituisce un’importante occasione didattica per studiare la natura proprio sottocasa e imparare a conoscere alcune piante autoctone che non è sempre possibile osservare in ambiente urbano.
Articolo 29. Parchi fluviali
1. I parchi fluviali sono caratterizzati dalla presenza del binomio acqua-vegetazione . La copertura vegetale lungo le aste fluviali svolge un ruolo insostituibile nel depurare l’acqua, il suolo e l’aria creando nel contempo habitat di rifugio per moltissimi animali e piante; inoltre proprio le aste fluviali costituiscono efficienti corridoi ecologici in grado di favorire gli scambi genetici e diffondere la biodiversità.
2. Qualsiasi intervento che coinvolga l’ambiente naturale, deve essere progettato in modo da armonizzarsi con il contesto ambientale e paesaggistico utilizzando tecniche di ingegneria naturalistica. Tali tecniche dovranno essere adottate in sostituzione dei modi più tradizionali e maggiormente impattanti.
La manutenzione delle aree verdi del parco naturalistici/fluviale dovrà favorire il più possibile la rinaturalizzazione spontanea delle aree e assecondare il ciclo riproduttivo della fauna. Gli interventi di sfalcio erba dovranno essere attuati solo in corrispondenza dei percorsi ciclopedonali in modo da limitare l’impatto dell’azione antropica sull’ambiente.
Gli interventi di valorizzazione paesistico – ambientale dell’asta fluviale, potranno avere come oggetto la riqualificazione naturalistica di tutti quei tratti che appaiono degradati o in stato di abbandono conseguentemente alla dismissione di attività antropiche altamente impattanti sia dal punto di vista paesaggistico che ambientale.
Articolo 30. Sentieri di interesse storico naturalistico
1. Costituiscono l’insieme di percorsi storici che conducono da una località all’altra in un ambito territoriale, e che si sviluppano secondo direttrici di rilevanza internazionale, interregionale, interprovinciale e locale
Per tutto quanto concerne le norme di fruizione e gestione, si rimanda a quanto definito dell’art. 26 in merito ai “Giardini e Parchi Storici di Pregio”.
Articolo 31. Aree protette e siti della Rete natura 2000
1. Le aree protette sono quei luoghi che, per formazione fisica, geologica, e biologica, hanno rilevante valore naturalistico ed ambientale, secondo quanto previsto dalla L.R. 6 del 17/02/2005 e dalla L.R. n. 24 del 23 dicembre 2011.
2. Gli standard manutentivi sono contenuti nella L.R.6 del 17/02/2005 agli art10,11 e titolo V artt.55,56,57,58 nel testo vigente.
Articolo 32. Xxxx permesse ai cani senza guinzaglio
1. Tali aree sono costituite da porzioni prative recintate all’interno delle quali è possibile lasciare i cani senza guinzaglio.
In tali aree i cani possono essere lasciati liberi sotto la completa responsabilità dei conduttori.
Nel percorso fino alle aree di sgambamento, anche all’interno del parco, il cane va condotto sempre con il guinzaglio.
L’utilizzo delle aree permesse ai cani senza guinzaglio è soggetto al rispetto di quanto previsto dal “Regolamento comunale per la presenza dei cani sulle aree pubbliche e di uso pubblico” approvato con deliberazione del Consiglio comunale
n. 17 del 27 febbraio 2008.
2. L’amministrazione Comunale provvede alla realizzazione ed alla manutenzione ordinaria e starordinaria delle aree di sgamba mento cani. Tali aree saranno recintate, attrezzate con fontanella, sedute, cestini portarifiuti, illuminazione ed
alberatura sufficiente a creare spazi ombreggiati in misura di almeno il 30% dell’estensione complessiva.
Articolo 33. Orti urbani
1. Per orto urbano si intende un appezzamento di terreno destinato alla produzione di fiori, frutta, ortaggi per i bisogni dell’assegnatario e della sua famiglia.
2. Nello spazio riservato agli orti urbani non è consentito:
− la posa di pavimentazione fissa
− l’allevamento di animali di qualsiasi specie, in ottemperanza alle norme del vigente regolamento d’Igiene
− lo scarico di materiali inquinanti o altrimenti nocivi
− l’accensione di stoppie o rifiuti
− l’utilizzo di sostanze chimiche di sintesi (pesticidi, fertilizzanti non di origine organica)
− l’utilizzo di serre nel periodo estivo e tutto l’anno di coperture in nylon dell’altezza superiore ai cm 50
− lasciare i contenitori di acqua pieni a contatto con l’ambiente per non favorire lo sviluppo delle larve di zanzare
La costruzione di capanni ed altre attrezzature è soggetta ad autorizzazione dell’Ufficio Tecnico Comunale.
3. Gli orti urbani vengono assegnati secondo le norme e le modalità previste dal regolamento predisposto dall’Assessorato competente.
Per quanto riguarda la fertilizzazione dei suoli deve essere prevista la creazione di strutture dedicate al compostaggio.
Articolo 34. Verde sportivo
1. Costituisce il completamento di un impianto sportivo, migliorando l’aspetto visivo del complesso e rendendone più piacevole la fruizione.
L’assetto complessivo di queste aree deve essere tale da evitare, al massimo del possibile, le interferenze tra i percorsi eventualmente utilizzabili dai veicoli a motore, i percorsi pedonali e le zone destinate all’esercizio delle attività sportive.
2. In fase di progettazione di campi in erba per attività sportive, è bene scegliere in modo giusto il tipo di miscuglio, consigliabile per tappeti erbosi soggetti ad una intensa usura.
Questi miscugli devono rispondere ai seguenti requisiti:
− resistere al calpestio
− rispondere alle esigenze di gioco
− essere praticabile anche durante i periodi di pioggia Si dovrà prevedere un impianto d’irrigazione.
Inoltre è consigliabile un corretto piano di manutenzione, che preveda la rasatura costante dell’erba, fertilizzazione, areazione, feltratura, sabbiatura, diserbo.
La manutenzione e la gestione degli spazi verdi presenti nell’area non utilizzati per attività sportive verrà effettuata secondo quanto previsto dall’art. 25 del presente regolamento.
Articolo 35. Verde complementare alla viabilità
1. Il verde complementare alla viabilità è costituito dalle aree non pavimentate delle rotatorie, delle aiuole spartitraffico e dei parcheggi. Tali verde permette l’arredo di vie, viali, piazze e parcheggi. Riveste inoltre un’importanza fondamentale in quanto migliora in modo sostanziale il paesaggio e l’ambiente urbano.
Le aree verdi complementari alla viabilità non hanno funzioni ricreative o ludiche, per cui non necessitano di arredi o strutture ludiche ad eccezione dell’illuminazione a servizio della viabilità.
2. Nella gestione di tali aree va tenuto presente anche quanto prescritto dall’art. 21 del presente regolamento.
Articolo 36. Alberate stradali
1. Per dotazione di verde della viabilità pubblica si intende ogni corredo vegetale della stessa, tale da costituire una precisa caratterizzazione estetica e funzionale, ricadente nelle pertinenze dell’asse stradale medesimo. Nel caso di viali alberati, i filari, indipendentemente dalla loro composizione specifica e coetanea, dovranno essere considerati elementi unitari e come tali gestiti sia dal punto di vista progettuale che manutentivo.
2. In relazione a ciò è vietato l’abbattimento di uno o più elementi arborei costituenti un viale senza il preventivo parere del Servizio Ambiente.
In funzione della larghezza del marciapiede si dovrà determinare il tipo di alberatura eventualmente utilizzabile, rispettando comunque le distanze minime dalle utenze sotterranee e le norme dettate dagli articoli 15 e 22 del presente regolamento.
Articolo 37 Verde cimiteriale
1. Questo tipo di verde svolge un’importante funzione culturale e ambientale, consentendo di rendere più accogliente questo particolare contesto.
2. Nella gestione del verde cimiteriale valgono le regole riportate nell’art. 25
Articolo 38. Verde all’interno dei plessi scolastici
1. Il verde scolastico deve assolvere alla triplice funzione di polmone verde della scuola, di cui è parte integrante, di “polo di osservazione naturalistica” per consentire agli alunni di conoscere il mondo vegetale a partire proprio dalla scuola, e di area ludica.
2. La gestione del verde scolastico deve essere particolarmente curata per garantire la massima sicurezza dei bambini, particolare attenzione deve essere dedicata alla scelta delle piante: devono essere escluse tutte quelle velenose e spinose e devono essere garantite aree ombreggiate ed aree soleggiate in proporzione all’estensione dei giardini.
Articolo 39. Verde nelle Zone Artigianali e Industriali
1. Il verde industriale è una tipologia di verde che racchiude elementi tipici sia dei parchi urbani che del verde complementare alla viabilità. Inoltre deve avere una forte funzione paesaggistica in modo da compensare l’aspetto estetico di aree che degradano con molta facilità.
2. La progettazione e la realizzazione di queste aree deve privilegiare la meccanizzazione delle operazioni manutentive. Le aree devono essere progettate e realizzate in modo tale da non creare spazi utilizzabili come nascondigli o rifugi impropri e garantire, in tal modo, sicurezza nella fruibilità anche nelle ore notturne.
Le aree potranno essere dotate di camminamenti illuminati, con panchine e cestini per la raccolta dei rifiuti.
Articolo 40. Accesso a parchi, giardini e aree verdi
1. Il verde pubblico è fruibile da tutti i cittadini.
2. Le aree verdi di pertinenza di servizi pubblici (giardini scolastici, verde sportivo, verde cimiteriale, aree verdi adiacenti ai centri sociali, ecc) sono accessibili negli orari di funzionamento delle istituzioni cui afferiscono, nei limiti dettati dalle esigenze funzionali del servizio erogato.
3. L’Amministrazione Comunale può disporre la chiusura temporanea, totale o parziale, delle aree verdi per la manutenzione ordinaria e straordinaria o per motivi di sicurezza e pubblica incolumità.
4. Per tutelare aspetti particolari della flora, della fauna o del patrimonio archeologico o storico, può essere impedito o limitato l’accesso in aree specifiche, contrassegnate da apposita segnaletica
Articolo 41. Attività consentite
1. Le aree verdi sono a disposizione dei cittadini per lo svolgimento di attività fisico - motorie, ricreative, sociali, per il riposo, lo studio e l'osservazione della natura.
2. Le attività consentite nel verde pubblico, esercitate nel rispetto degli altri frequentatori e dell'ambiente naturale e dei manufatti, sempre tenendo conto delle specifiche funzioni di ciascuna area verde, sono:
− sosta e riposo;
− mobilità pedonale;
− mobilità ciclabile a passo d’uomo lungo i percorsi di distribuzione interni al parco e lungo i percorsi e vialetti ad uso promiscuo, a velocità moderata lungo le piste ciclabili e i percorsi ciclopedonali che attraversano parchi e giardini. Quando gli spazi verdi risultano molto frequentati dai bambini e possono sussistere motivi di pericolo, è fatto obbligo di condurre le biciclette a mano.
− I mezzi non motorizzati (quali biciclette, tricicli), usati dai bambini di età inferiore ai 6 (sei) anni possono liberamente circolare anche sui tappeti erbosi solitamente calpestabili dai pedoni;
− gioco libero di tipo leggero, quello cioè praticato da bambini di età inferiore ai 12 (dodici) anni;
− attività sportiva leggera praticata da singole persone;
− attività sportiva di gruppo nelle aree provviste di relativa attrezzatura sportiva;
− barbecue esclusivamente nelle aree attrezzate con appositi manufatti.
3. Sono inoltre consentite, previo rilascio di specifica e motivata autorizzazione scritta da parte dell’Amministrazione Comunale, le seguenti attività:
− raccolta in misura limitata ed occasionale di parti di vegetali (foglie, fiori, frutti, semi) a fini didattico-naturalistici o di ricerca.
− raccolta di qualsiasi specie di fungo per motivi di ricerca scientifica;
− lo svolgimento di fiere, feste, esposizioni, rappresentazioni, parate, sfilate, spettacoli manifestazioni culturali e sportive
− l'installazione di attrezzature fisse o mobili di qualsiasi genere.
− il campeggio e l'installazione di tende o attrezzature da campeggio.
− l' accensione di fuochi e la preparazione di braci e carbonelle e l' uso di petardi e fuochi artificiali.
− l' esercizio di forme di commercio o altre attività.
− l' utilizzo di immagini delle aree a verde pubblico per scopi commerciali.
− l' affissione e la distribuzione di avvisi, manifesti pubblicitari e qualsiasi altra stampa.
Articolo 42. Limitazioni d’uso
1. I frequentatori sono responsabili dei danni di qualsiasi natura causati da essi stessi o da persone, animali o cose di cui hanno responsabilità e custodia.
2. La salvaguardia del verde pubblico è affidata al senso di responsabilità dei cittadini che sono tenuti ad osservare sia le norme di comportamento sia le indicazioni del personale addetto alla gestione del verde ed alla vigilanza.
3. Le attrezzature specifiche e di gioco esistenti negli spazi verdi devono essere utilizzate in modo appropriato per non alterarne la funzionalità. Le attrezzature di gioco, installate per i bambini e differenziate per fasce di età non possono essere utilizzate da adulti o da bambini di età non idonea all’uso delle singole attrezzature. Il libero uso delle attrezzature e dei giochi da parte dei bambini è posto sotto la responsabilità e la conseguente sorveglianza delle persone che ne hanno la custodia.
4. L’accesso al verde pubblico da parte di frequentatori accompagnati da animali domestici è disciplinato dai vigenti regolamenti in materia e dal “Regolamento comunale per la presenza dei cani sulle aree pubbliche e di uso pubblico” approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.17 del 27 febbraio 2008. I proprietari o le persone incaricate della custodia dei cani o di altri animali domestici devono impedire che gli animali sporchino gli spazi dei pubblici giardini, e più in generale gli spazi pubblici, con deiezioni o spandimenti di liquami. In ogni caso, i proprietari sono tenuti a provvedere immediatamente alla pulizia del suolo imbrattato dagli escrementi degli animali. In tutte le aree appositamente predisposte per il gioco dei bambini è vietata la frequentazione dei cani e di altri animali domestici. E’ facoltà dell’Amministrazione Comunale vietare l’accesso ai cani in alcune aree verdi di particolare valore estetico - ornamentale, di carattere storico – ambientale e paesaggistico, di interesse botanico, naturalistico o di dimensioni non adeguate.
5. E’ vietato:
− eliminare, distruggere, danneggiare, xxxxxxxx e minacciare in altro modo l' esistenza di alberi e arbusti o parti di essi, nonchè danneggiare i prati.
− raccogliere e asportare fiori, bulbi, radici, funghi, terriccio, muschio, strato superficiale del terreno nonchè calpestare le aiuole
− alterare lo stato dei luoghi, introdurre elementi di arredo personali (cesti, seggiole, panche, tavolini, cartelli, ecc.) e mettere a dimora alberi o arbusti senza preventiva autorizzazione rilasciata dal competente Servizio comunale.
− ostacolare intenzionalmente o sconsideratamente la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi le aree a verde pubblico
− l’accesso, la circolazione e la sosta dei veicoli a motore, ad esclusione dei veicoli per i diversamente abili o di quelli autorizzati.
− abbandonare, catturare, molestare o ferire intenzionalmente animali, nonchè sottrarre uova e nidi
− provocare danni a strutture e infrastrutture
− inquinare il terreno, fontane, corsi e raccolte d' acqua
− abbandonare rifiuti di qualsiasi genere
− l'utilizzo di qualsiasi tipo di velocipede o transito con cavalli, al di fuori dei percorsi dedicati ed in condizioni di terreno bagnato al fine di non provocare danni al fondo dei tracciati
6. L'Amministrazione Comunale si riserva di predisporre regolamentazioni specifiche per singoli parchi.
TITOLO III. NORME INTEGRATIVE PER LE ZONE A DESTINAZIONE AGRICOLA
Articolo 43. Manutenzione dei fossi e taglio della vegetazione
1. Al fine di consentire il regolare deflusso delle acque tutti i fossi devono essere sottoposti alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria da parte dei proprietari.
2. Oltre a queste operazioni i frontisti, nel rispetto di quanto prescritto all' art. 8 del presente regolamento, al quale si può derogare solo in caso di eccezionale urgenza, dovranno provvedere ad eseguire sulla loro proprietà il taglio delle siepi e delle fronde degli alberi che invadono la sede stradale, che occultano la segnaletica stradale o che creano problemi di visibilità alla circolazione del traffico, anche pedonale.
Articolo 44. Divieto d’incendio e diserbo delle sponde dei fossi, corsi d’acqua e aree incolte.
1. E' vietato incendiare, o diserbare chimicamente, le sponde dei fossi, degli scoli, dei canali, degli argini dei fiumi, delle aree incolte in genere allo scopo di eliminare l'erba e le canne.
2. Il materiale di risulta non potrà essere bruciato, salvo diverse disposizioni da parte degli Enti preposti alla vigilanza antincendio vigenti.
Articolo 45. Salvaguardia del paesaggio e dell’ambiente agricolo
1. Allo scopo di salvaguardare l'ambiente e l'ecosistema delle aree agricole, nonché i caratteri fondamentali e storici del paesaggio rurale, i maceri, gli specchi d' acqua, e la vegetazione ripariale, devono essere salvaguardati.
2. E’ quindi vietato:
− tombare, anche parzialmente, i maceri;
− sopprimere o tombare fossati e corsi d'acqua ad eccezione dei tratti dove si siano verificati problemi igienico-sanitari o interessati da eventuali nuovi attraversamenti, nonché dagli interventi, da parte dei Consorzi di bonifica ed altri Enti competenti, volti a garantire il regolare deflusso delle acque.
TITOLO IV.SANZIONI, NORME FINANZIARE E REGOLAMENTI IN CONTRASTO
Articolo 46. Sanzioni
1. Ogni violazione delle norme e prescrizioni del presente regolamento, salva l’applicazione della legge quando il fatto costituisca più grave illecito, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00, in base all’art. 7 bis del T.U.E.L., Decreto X.xx. n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modifiche.
2. Con separato provvedimento adottato ai sensi dell’art. 16, comma 2, della L. 24 novembre 1981, n. 689, la Giunta stabilisce l’importo del pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta in relazione ad ogni violazione prevista dal presente regolamento.
3. La sanzione amministrativa si applica indipendentemente da ogni altra forma di responsabilità a carico del trasgressore e degli eventuali obbligati in solido.
Articolo 47. Norme finanziarie
1. Tutti gli importi derivanti dalle sanzioni e dagli indennizzi previsti nel presente regolamento, saranno introitati in apposito capitolo del bilancio e il loro uso è vincolato ad interventi di riqualificazione del verde pubblico e privato, alla gestione e manutenzione dei giardini pubblici, alla formazione e l'informazione dei cittadini alle problematiche del verde.
Articolo 48. Interazioni con altre fonti normative
1. Le norme regolamentari comunali che sono in contrasto col presente regolamento si intendono automaticamente sostituite.
2. Il presente regolamento costituisce riferimento integrante degli strumenti urbanistici vigenti per quanto non già specificatamente previsto dagli stessi.
3. Le norme previste dal presente regolamento dovranno essere recepite nei nuovi strumenti urbanistici in fase di elaborazione e nei piani pluriennali delle opere pubbliche.
4. Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente regolamento si fa riferimento alle normative vigenti in materia. Sono da considerare pertanto prevalenti a quanto contenuto nel presente Regolamento le prescrizioni contenute nei seguenti strumenti normativi vigenti, tenuto anche conto dei rispettivi, susseguenti provvedimenti di modifica od integrazione o di raccolta in testo unico, e dei regolamenti di attuazione ad essi eventualmente correlati; a tali strumenti normativi si fa rinvio, sia per tutto quanto da ciascuno di essi contemplato, sia per tutto quanto non espressamente trattato dal presente Regolamento:
− T.U. 25 luglio 1904 (Norme di Polizia Idraulica);
− R.D.L. 30 dicembre 1923, N. 3267 (“Legge forestale”);
− Xxxxxx Xxxxxx , approvato con R.D 19 ottobre 1930, n. 1398
− Codice Civile, approvato con X.X. 00 marzo 1942, n. 262 (fatto salvo quanto previsto all’art. 8 del presente Regolamento);
− D.P.R. 11 luglio 1980 n. 753 (art. 52 “osservanza distanze minime di rispetto dalle rotaie”)
− Prescrizioni di massima e di Polizia forestale, approvate ai sensi dell’art. 13 della L.R. 4 settembre 1981, n. 30;
− L. 8 agosto 1985, n. 431 (“Legge Galasso”);
−L. 29 gennaio 1992, n. 113 Obbligo ai comuni di mettere a dimora un albero per ogni neonato;
− D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada);
− L.R. 30 gennaio 1995, n. 6;
− L.R. n° 32/95 ‘Tutela e valorizzazione degli itinerari storici dell’Xxxxxx Xxxxxxx’
− D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 Codice dei Beni culturali e del paesaggio
− L.R. n. 24 del 23 dicembre 2011 Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000
−Piano Territoriale Paesistico Regionale, di cui alla Deliberazione del Consiglio Regionale
n. 1388 del 28 gennaio 1993, ai sensi dell’art. 1bis della citata L. 431/85;
− Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato con delibera del Consiglio Provinciale N° 19 del 30/03/2004 nel testo vigente;
−ogni altro provvedimento normativo statale o della Regione Xxxxxx-Romagna, o comunque riguardante il territorio del Comune, che nella gerarchia delle fonti del diritto sia di un rango superiore a quello in cui si collocano i Regolamenti Comunali.
Articolo 49. Entrata in vigore
1. Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo all'avvenuta esecutività dell'atto approvativo dello stesso.
GLOSSARIO
Agente patogeno: microrganismo fitoparassita in grado di causare malattie alle piante. Aiuola: piccola area di terreno coltivata a scopo ornamentale, in genere con piante erbacee o arbustive.
Albero (o esemplare arboreo): pianta legnosa che a pieno sviluppo presenta un’altezza di almeno 5 metri, ed un asse principale, detto fusto o tronco, perenne, ben definito e prevalente sulla massa delle ramificazioni, il quale raggiunga sempre a pieno sviluppo, un diametro di almeno 5 centimetri.
Albero di I grandezza: albero che a maturità raggiunge un’altezza di oltre m 20,0 ed una chioma di raggio di oltre m 6,0 (es. farnia, platani, pioppi, frassini, tigli, ecc).
Albero di II grandezza: albero che a maturità raggiunge un’altezza compresa tra i m 10,0 e i m 20,0 ed una chioma di raggio compreso tra i m 3,0 ed i m 6,0 (es. acero campestre, carpino bianco, ecc).
Albero di III grandezza: albero che a maturità raggiunge un’altezza inferiore ai m 10,0 ed una chioma di raggio inferiore ai m 3,0 (es. Cercis, Prunus spp, ecc)
Arbusto (o esemplare arbustivo): pianta legnosa priva anche di uno solo dei requisiti necessari per la definizione di “albero”, così come stabilita al punto precedente.
Area verde: spazio definito in un ambito urbanistico destinato principalmente a svolgere funzioni ecologico ambientali e ricreative, caratterizzato dalla presenza (non esclusiva) di vegetazione.
Arredi: insieme di oggetti ed attrezzature che consentono e migliorano la fruibilità di un’area (panchine, cartellonistica, attrezzature per il gioco e l’attività motoria, cestini, fioriere, ecc.).
Attecchimento: fenomeno per cui una pianta alligna, diventando autonoma, emettendo radici, nutrendosi, vegetando e fruttificando.
Biodiversità: varietà delle forme che vivono in un ambiente o la variabilità tra organismi viventi di ogni origine, oltre ai complessi ecologici di cui fanno parte, comprendendo la diversità nell’ambito di ciascuna specie e quella tra le specie.
Biomassa: quantità di materia vivente e\o organica posseduto da un organismo vivente. Nel caso specifico un albero.
Biomassa equivalente: quantità di alberi capaci di produrre immediatamente la medesima massa arborea e la medesima capacità fotosintetica della pianta eliminata, si applica nel caso di una sostituzione di un albero.
Branca: asse legnoso, inserito sul fusto, di oltre 3-4 anni che costituisce lo scheletro principale della pianta.
Capitozzatura: taglio che interrompe la “freccia” dell’albero o che interessa branche di diametro superiore a 17 cm.
Chioma: parte aerea di un albero escluso lo scheletro.
Circonferenza del fusto: circonferenza della sezione del fusto legnoso di un esemplare arboreo, misurato, ortogonalmente all’asse del fusto stesso, ad un’altezza di 1,30 m dal terreno. Qualora il fusto non sia presente in loco, la stessa sarà definita applicando un coefficiente di riduzione alla misura della circonferenza al colletto, determinato sulla base del rapporto delle misurazione delle circonferenze del colletto e del fusto a m 1,30 dal colletto, effettuate su esemplari della stessa specie e coetanei presenti nella stessa area.
Collare: punto d’inserzione del ramo sul fusto, identificabile dalla presenza di un “anello” corrugato della corteccia.
Colletto: tratto basale del fusto, è la regione di passaggio fra radice e fusto.
Compost: prodotto derivante dalla trasformazione dei residui organici in humus attraverso l’attività di numerosi organismi e microrganismi e che possiede capacità ammendante del terreno e nutritiva nei confronti delle piante.
Conifere: ordine a cui appartengono piante di notevoli dimensioni (ad es. pino, abete, larici) con fusto molto ramificato, foglie aghiformi o squamiformi e frutto a cono.
Diametro dei rami o branche: diametro della sezione dei rami o branche misurata al termine distale della loro svasatura di raccordo con il fusto e con il ramo di ordine superiore.
Diametro del fusto: diametro della sezione di un fusto legnoso di un esemplare arboreo, misurato, ortogonalmente all’asse del fusto stesso, ad un’altezza di 1,30 m dal terreno. Diradamento: In selvicoltura il termine indica i tagli intercalari che si eseguono nei boschi dallo stadio di perticaia fino al taglio di abbattimento o di rinnovo; in frutticoltura indica invece la soppressione di parte dei rami durante la potatura invernale o, più frequentemente, l’operazione di potatura verde che consiste nell’asportare parte dei frutti da alberi eccessivamente carichi in modo da migliorare la pezzatura dei frutti residui.
Entomofauna: insieme di insetti presenti in un ecosistema.
Erbacee: piante a fusto molle non legnoso che vive generalmente uno o alcuni anni. Fitotossico: che produce effetti negativi sullo sviluppo e sulle attività vitali degli organismi vegetali, in modo da ridurre e compromettere il loro metabolismo. Normalmente la fitotossicità è dovuta alla presenza di alcune tossine (ammoniaca, solfuri) e all’azione di elementi chimici (eccesso di metalli, eccesso di salinità).
Freccia: ramo che porta all’apice vegetativo dell’albero.
Gemma: organo che contiene le strutture dei fiori e del germoglio che si svilupperanno nella stagione seguente.
Gemma pronta: xxxxx che si schiude nello stesso anno in cui si è formata e che sostituisce una foglia caduta.
Germoglio: asse vegetativo in crescita e non ancora lignificato, di consistenza erbacea. Ingegneria naturalistica: disciplina tecnico-scientifica che studia le modalità di utilizzo, come materiali da costruzione, di piante viventi, di parti di piante o addirittura di intere biocenosi vegetali, spesso in unione con materiali non viventi come pietrame, terra, legname, acciaio.
Manufatto: edificio ed ogni opera in muratura complementare o accessoria
Mulching: pacciamatura verde ottenuta lasciando sul terreno l’erba precedentemente sfalciata
Nodo: punto di inserzione di gemme e foglie su fusto e rami.
Pacciamatura: copertura parziale o totale del terreno, realizzata con materiali naturali (corteccia, trucioli, paglia ecc.) o con film plastici, allo scopo di limitare lo sviluppo di erbe indesiderate e di limitare le perdite idriche.
Piantata: filare di vite alberato, la cosiddetta “vite maritata” a olmo o a salice a seconda dei casi.
Xxxxxxx: giovane germoglio che si sviluppa da un ramo o dal rizoma di una pianta (ramo emesso dalla radice o dal pedale).
Potatura: taglio di parti vive della chioma di esemplare arboreo o arbustivo.
Potatura capitozzo: taglio che implica l’asportazione completa delle cime della chioma e la conseguente formazione di una o più “teste” da cui vegeteranno numerosi rametti deboli.
Potatura sgamollo: taglio con il quale si eliminano i rami e le branche lungo tutto il tronco, senza tuttavia tranciare la cima.
Ramo: il germoglio al termine della stagione vegetativa acquista una consistenza legnosa e prende il nome di ramo; su questo sono presenti le gemme.
Sbrancamento: frattura del ramo in coincidenza del suo inserimento nel tronco.
Soggetto avente titolo: soggetto, privato o pubblico, che in virtù di un diritto reale (non solo di proprietà) o di altra figura prevista dall’ordinamento giuridico è legittimato ad intervenire su una area verde o su parte di essa; nei casi di proprietà condominiali l’avente titolo si identifica con l’amministratore condominiale.
Spalcatura: taglio di rami bassi nel punto di inserzione del fusto principale per alzare il livello dell'impalcatura principale dal suolo.
Succhione: in gergo tecnico sono i rami privi di gemme a fiore, a crescita verticale, improduttivi.
Tecnico abilitato: professionista di fiducia dell’avente titolo, iscritto ad un albo professionale competente in materia Agronomica, Agrotecnica o Forestale.
Tutore: sostegno usato nell’allevamento delle piante, nel caso delle piantate si usano “tutori vivi”, cioè altre piante.
Vegetazione autoctona: vegetazione originaria di una determinata area.
Zona di pertinenza dell’albero: Spazio cilindrico avente come base il cerchio di centro coincidente con il centro del fusto dell’albero, e di raggio (r) variabile in funzione della classe di grandezza dell’albero, e come altezza la somma delle dimensioni variabili riferibili all’altezza tipica (h) della specie di appartenenza dell’esemplare arboreo a maturazione e alla profondità
(p) dell’apparato radicale dell’esemplare arboreo a maturazione(art. 14 fig. 1)
Allegato 1: Lista delle Specie
ALLEGATI
Allegato 2: Classificazione degli alberi in base alla dimensione della chioma a maturità Allegato 3: Sintesi linee guida per la progettazione sostenibile di ecosistemi
mediterranei
Allegato 4: Sintesi linee guida per la gestione e manutenzione di ecosistemi mediterranei Allegato 5: Determinazione degli indennizzi dovuti per danni o reintegri del patrimonio
arboreo pubblico e privato
Alberi
ALLEGATO 1. LISTA DELLE SPECIE
Gruppo 1°
Acer campestre X. | Xxxxx campestre |
Acer monspessulanum X. | Xxxxx minore |
Acero opalus Mill. | Acero opalo |
Alnus glutinosa X. Xxxxxx. | Ontano nero |
Carpinus betulus L. | Carpino bianco |
Fraxinus oxycarpa Bieb. | Frassino meridionale |
Fraxinus ornus L. | Orniello |
Malus sylvestris Mill. | Melo selvatico |
Ostrya carpinifolia Scop. | Carpino nero |
Populus alba L. | Pioppo bianco |
Populus canescens Ait. Xxxxx | Pioppo grigio |
Populus nigra L. | Pioppo nero |
Prunus avium X. | Xxxxxxxx |
Pyrus pyraster Borkh. | Pero selvatico |
Quercus pubescens Willd | Roverella |
Quercus robur L. | Farnia |
Salix alba X. | Xxxxxx bianco |
Salix fragilis X. | Xxxxxx fragile |
Salix triandra X. | Xxxxxx da ceste |
Sorbus torminalis | Ciavardello |
Sorbus domestica X. | Xxxxx |
Taxus baccata X. | Xxxxx |
Tilia plathyphyllos Scop. | Tiglio |
Ulmus minor Xxxxxx | Olmo campestre |
Arbusti
Clematis vitalba X. | Xxxxxxx |
Clematis viticella L. | Viticella |
Colutea arborescens L. | Vescicaria |
Cornus sanguinea X. | Xxxxxxxxxxx |
Corylus avellana X. | Xxxxxxxx |
Crataegus monogyna Jacq. | Biancospino comune * |
Euonymus europaeus X. | Xxxxxxxxx |
Frangula alnus Mill. | Frangola |
Hedera helix X. | Xxxxx |
Hippophae rhamnoides L. | Olivello spinoso |
Humulus lupulus X. | Xxxxxxx |
Ligustrum vulgare X. | Xxxxxxxx |
Lonicera caprifolium L. | Caprifoglio |
Prunus spinosa L. | Prugnolo |
Rhamnus cathartica L. | Spin xxxxxxx |
Xxxx canina L. | Rosa canina |
Rubus caesius L. | Rovo Bluastro |
Rubus ulmifoliuum Schott. | Rovo comune |
Salix cinerea X. | Xxxxxx grigio |
Salix eleagnos Scop. | Salice da ripa |
Salix purpurea X. | Xxxxxx rosso |
Sambucus nigra X. | Xxxxxxx |
Viburnum opalus X. | Xxxxxx di maggio |
Gruppo 2°
Alberi
Celtis australis X. | Xxxxxxxx, spaccasassi |
Cercis siliquastrum | Albero di Giuda |
Crataegus azarolus | Azzeruolo |
Cydonia oblonga | Cotogno |
Diospyros lotus L. | Loto d’Italia |
Ficus carica X. | Xxxx |
Juglans regia X. | Xxxx |
Laurus nobilis | Alloro |
Malus domestica Borkh. | Melo |
Mespilus germanica X. | Xxxxxxx |
Morus alba X. | Xxxxx |
Morus nigra X. | Xxxx |
Platanus orientalis L. | Platano orientale |
Populus nigra var. Italica Xxxxx | Xxxxx cipressino |
Prunus persica L. | Pesco |
Prunus armeniaca L. | Albicocco |
Prunus cerasifera Ehrh | Mirabolano |
Prunus domestica L. | Prugno, Susino |
Prunus cerasus L. | Amarena |
Punica granatum X. | Xxxxxxxxx |
Pyrus communis L. | Pero |
Salix viminalis X. | Xxxxxx da vimini |
Tilia platyphillos Scop. e suoi ibridi | Tiglio |
Vitis vinifera L. | Vite comune |
Arbusti
Sono ammesse solo le specie caducifoglie
Gruppo 3°
Alberi
Tutti gli alberi non elencati ad esclusione di quelli di cui al successivo gruppo “4”.
Sono ammessi i sempreverdi fino a un massimo del 20% e le conifere fino a un massimo del 10% .
Arbusti
Tutti gli arbusti ad esclusione di quelli di cui al successivo gruppo “4”. Sono ammessi i sempreverdi fino a un massimo del 50% .
Gruppo 4°
Robinia pseudoacacia | Xxxxxx, Robinia |
Ailantis altissima Mill. Xxxxxxxx | Ailanto |
Acer negundo X. | Xxxxx americano |
Amorpha fruticosa L. | Falso indaco |
ad accezione delle loro varietà non infestanti | |
Famiglia delle Agavacee | |
Famiglia delle Palme | |
Famiglia delle Musacee | |
Phyllostachys spp. | |
Arundinaria japonica Sieb. et Zucch. | Falso bambù |
ALLEGATO 2. CLASSIFICAZIONE DEGLI ALBERI IN BASE ALLA DIMENSIONE DELLA CHIOMA A MATURITÀ
I grandezza Raggio > 6 m | II grandezza Raggio da 3 a 6 m | III grandezza Raggio < 3 m |
Abies spp. Abete | Acer campestre Acero campestre | Acer monspessulanum Acero minore |
Acer negundo Acero americano | Acer psudoplatanus Acero di monte | Acer opulus Acero opalo |
Aesculus hippocastanum Xxxxxxxxxxx | Aesculus x carnea “Briotii” Ippocastano rosso | Albizzia julibrissin Albizzia |
Ailanthus altissima Ailanto | Fraxinus ornus Orniello | Alnus glutinosa Ontano nero |
Castanea sativa Castagno | Fraxinus oxycarpa Frassino ossifillo | Betula alba Betulla |
Catalpa bignonioides Catalpa | Ginkgo biloba Ginkgo | Broussonetia papyrifera Gelso da carta |
Cedrus spp Cedri | Gleditsia triacanthos inermis Spino di Giuda | Cercis siliquastrum Albero di Giuda |
Celtis australis Bagolaro | Carpinus betulus Carpino bianco | Chamaecyparis spp. Falso cipresso |
Fagus sylvatica Faggio | Liquidambar styraciflua Liquidambar | Cornus mas Corniolo |
Fraxinus excelsior Frassino maggiore | Magnolia grandiflora Magnolia | Cupresssus arizonica Cipresso dell’Arizona |
Juglans regia Xxxx | Xxxxx azaderach Albero dei rosari | Cupressus sempervirens Cipresso |
Juglans nigra Noce americano | Morus alba Gelso bianco | Diospyros kaki Cachi |
Libocedrus decurrens Libocedro | Morus nigra Gelso nero | Eryobotria japonica Nespolo del Giappone |
Eryobotria japonica Nespolo del Giappone | Ostrya carpinifolia Carpino nero | Ficus carica Fico |
Liriodendron tulipifera Liriodendro | Picea abies Abete rosso | Lagestroemia indica Lagestroemia |
Paulownia tomentosa Paulonia | Pinus nigra Pino nero | Laburnum anagyroides Maggiociondolo |
Pinus pinea Pino domestico | Prunus avium Ciliegio | Malus floribunbda Melo da fiore |
Pinus sylvestris Xxxx xxxxxxxxx | Populus tremula Pioppo tremulo | Mespilus germanica Nespolo |
Pinus wallichiana Pino dell’Himalaya | Sophora japonica Sofora | Olea europaea Olivo |
Platanus x acerifolia Platano | Sorbus domestica Sorbo domestico | Populus nigra Italica Pioppo cipressino |
Populus alba Pioppo bianco | Salix babylonica Salice piangente | Prunus amygdalus Mandorlo |
Populus nigra Pioppo nero | Taxodium distichum Cipresso calvo | Prunus armeniaca Albicocco |
Populus canescens Pioppo gatterino | Prunus cerasifera Mirabolano |
Quercus cerris Cerro | Prunus domestica Susino | |
Quercus ilex Leccio | Prunus maheleb Ciliegio canino | |
Quercus petraea Rovere | Robinia pseudoacacia Robinia | |
Quercus pubescens Roverella | Pyrus calleryana Pero da fiore | |
Quercus robur Farnia | Sorbus aucuparia Sorbo degli uccellatori | |
Quercus x turneri Quercia americana | Sorbus torminalis Ciavardello | |
Tilia spp Tiglio | Tamarix gallica Tamerice | |
Ulmus campestris Olmo campestre | Taxus baccata Tasso | |
Ulmus pumila Olmo siberiano | Thuia spp Tuia |
ALLEGATO 3. SINTESI LINEE GUIDA PER LA PROGETTAZIONE SOSTENIBILE DI ECOSISTEMI MEDITERRANEI
[…]
Le Linee guida Landemed per la Progettazione sostenibile degli Ecosistemi Mediterranei si basano figurativamente su tre elementi-pilastri: terra, acqua, aria, ognuno dei quali include principi e condizioni vincolanti per i soggetti che eseguono o normano la progettazione.
ART. 4. TERRA
L’elemento che può variare di più, anche da una posizione a un’altra della stessa landa, è il suolo nella frazione di sabbia, argilla, sassi, materiale organico, humus, livello di acidità, fosforo, azoto, potassio e tracce di microelementi. La composizione del terreno, insieme con la topografia di un
paesaggio, influiscono notevolmente sulla ritenzione idrica e la dislocazione delle acque piovane che cadono al suolo. Conoscere le esigenze delle piante che si pensi di utilizzare nel progetto, e ammendare il terreno sulla base di quelle esigenze, rappresenta il primo importante passo per essere sicuri che quelle esigenze vengano soddisfatte.
ART. 4.1.
Verificare analiticamente i valori del terreno in merito alle proprietà chimico-fisiche, in particolare in relazione alla presenza di condizioni idonee ad ospitare un impianto arboreo- arbustivo dal punto di vista della disponibilità di nutrienti per le piante e la capacità drenante ad evitare rischi di ambienti asfittici, oltre che rilevare la presenza di potenziali inquinanti.
ART. 4. 2.
Prevedere un’area destinata al compostaggio dei meteriali di potature, sfalcio e delle foglie decidue, sia per un eco-gestione dei materiali stessi, sia per la creazione di sostanza organica da impiegare successivamente.
ART. 4. 3.
Prevedere nelle aree aperte l’impiego di materiali per la copertura del terreno (mulch, geotessuti, piante di copertura) per evitare o contenere infestanti ed erosione.
ART. 5. ACQUA
La razionalizzazione dell’acqua rappresenta il secondo importante elemento da considerare per la progettazione di una landa destinata a gestione eco-biologica. L’approccio sarà quello di disegnare un nuovo paesaggio conforme ai modelli naturali di drenaggio, in merito alla sistemazione dei terreni (convessità/concavità).
ART. 5. 1.
Progettare un efficiente impianto di irrigazione che preveda un serbatoio di raccolta per il recupero delle acque piovane da riciclo, che eviti fuoriuscite o dilavamenti in quei paesaggi caratterizzati da presenza di pendenze.
ART. 5. 2.
Evitare il verificarsi di situazioni di ristagno per periodi prolungati (oltre 72 ore) che favoriscano veri e propri “allevamenti” di zanzare.
ART. 5. 3.
Minimizzare la quantità di superfici impervie prevedendo aree ad elevata permeabilità e capacità di infiltrazione e adottando per la pavimentazione materiali porosi.
ART. 6. ARIA
Il terzo elemento attiene a tutto quello che sarà visibile a partire dal piano di campagna e che oltre a raffigurare la visione iniziale dell’ecosistema, sarà determinante per la qualità dell’aria. ART. 6. 1.
Scegliere e possibilmente mantenere, laddove già presenti, piante ed arbusti nativi. ART. 6. 2.
La giusta pianta nel giusto posto. Progettare le diverse aree del giardino, in merito a ubicazione degli alberi, bordure con arbusti e fiorite e percorsi a prato, in funzione della successiva
manutenzione in modo da ridurre i problemi associati alla gestione di un’interfaccia tra i diversi elementi del progetto.
ART. 6. 3.
Raggruppare le piante sulla base dei loro fabbisogni. Ogni specie si evolve in un particolare ecosistema caratterizzato, tra le altre cose, da un particolare profilo di suolo, da disponibilità idrica, umidità, luminosità e disponibilità di aria. Raggruppare le piante in base alla adattabilità ad un determinato suolo, per esempio le acidofile in un gruppo, le igrofile in gruppo, ecc.
Raggruppare le piante con analoghi fabbisogni di irrigazione. ART. 6. 4.
Propendere per specie resistenti a fitopatologie e meglio adattate all’areale in oggetto, prendendo in considerazione specifiche caratteristiche, dal tipo di suolo, alla topografia, all’utilizzo del paesaggio che si va a progettare, dalla interazione tra le piante di diverse specie, al clima in termini di ore di esposizione al sole, direzione prevalente del vento e movimenti d’aria in generale,piovosità.
ART. 6. 5.
Propendere per piante con un esteso sviluppo fogliare per aumentare la capacità di assorbimento delle radiazioni solari in determinati contesti (vicinanze di edifici-abitazioni) e per minimizzare l’impatto delle piogge sul suolo in quei contesti a rischio erosione un esteso sviluppo fogliare per aumentare la capacità di assorbimento delle radiazioni solari in determinati contesti (vicinanze di edifici-abitazioni) e per minimizzare l’impatto delle piogge sul suolo in quei contesti a rischio erosione
ART. 6. 6.
Propendere per piante dotate di proprietà fisico-chimiche a livello fogliare in grado di assolvere a una funzione bio-rimediante, in quei contesti urbani dove i valori di alcuni principali inquinanti atmosferici fossero stabilmente superiori alla soglia di attenzione.
ART. 6. 7.
Propendere per specie arboree che una volta mature siano caratterizzate e conservino la loro forma naturale, consentendo di ridurre al minimo la necessità di potature routinarie.
ART. 6. 8.
Prevedere la presenza di macchie (Habitat patches) che possano fungere da zone di promozione della biodiversità e ricovero per specie utili.
ART. 6. 9.
Prevedere la differenziazione di tipologie di habitat, bosco, sottobosco, prato aperto ecc., in modo da riproporre pattern di ecosistemi semi-naturali ed aumentare la capacità resiliente. ART. 6. 10.
Prevedere la presenza di Buffer zone a protezione delle macchie di habitat. ART. 6. 11.
Prevedere la presenza di specie da allevare a siepe, in modo da supportare la funzionalità di connessione esercitata dai corridoi ecologici.
ART. 6. 12.
Prevedere l’installazione di cassette nido da allocare in quota, per favorire l’insediamento e la salvaguardia dell’avifauna utile.
ART. 6. 13.
Minimizzare il ricorso a estese superfici a prato, per consentire una razionale gestione delle acque irrigue e per ridurre il fabbisogno idrico dell’ecosistema in progetto, e di input in generale. Laddove possibile, introdurre prati spontanei che oltre ad essere meno esigenti in termini di fabbisogno, fungono anch’essi da importante rifugio per organismi utili.
ALLEGATO 1 – BOTANICA
[…]
ART. 2. LA SCELTA DELLE SPECIE PER IL NUOVO ECOSISTEMA
Le specie, incluse le sementi, da utilizzare per la realizzazione di nuovi progetti, devono provenire da produzioni condotte applicando la metodologia di agricoltura biologica e dunque essere dotate di certificazione come da Reg. CE 834/2007.
[…]
ART. 2.1.
Le piante da adottare nel nuovo ecosistema dovranno essere immuni da fitopatologie e non presentare anomalie strutturali, dovranno essere dotate della struttura architettonica tipica della specie di appartenenza, con palchi e apici ben sviluppati e sopratutto intatti, con particolare riferimento all’asse centrale. Si propende per l’adozione di piante in zolla o in contenitore, con apparato radicale ben sviluppato e dotato di capillizio integro, per aumentare la percentuale di attecchimento.
ART. 2.2.
Non è consentito ricorrere a individui già adulti (nel caso di alberi e arbusti) per i nuovi impianti, tranne nei casi di reimpianto che faccia seguito a espianto forzato, in quei contesti in cui vi sia l’obbligo di mantenere l’orientamento originario del parco o giardino. Gli alberi potranno avere una circoferenza compresa tra i 15 e i 25 cm misurata ad altezza del busto, con la forbice più ampia consentita per quegli individui che in riproduzione abbiano beneficiato di almeno due rizollature nei due anni precedenti.
ART. 2.3.
Non è consentito eseguire interventi di potatura dalla messa a dimora delle piante fino al superamento della crisi di trapianto, eccezion fatta per radici e rami secchi o danneggiati durante le operazioni.
[…]
ART. 3. CARATTERISTICHE E OPERAZIONI ALL’IMPIANTO
Le operazioni che precedono la realizzazione dell’impianto sono determinanti per la creazione di condizioni idonee ad ospitare le diverse specie scelte, e per la durata e la sopravvivenza del nuovo ecosistema nel tempo, non legata al ricorso sistematico ad elevati input energetici.
ART. 3.1. BUCA DI NUOVO IMPIANTO, SPECIE ARBOREE-ARBUSTIVE-ERBACEE
Una volta verificata l’idoneità del terreno in termini di tessitura, struttura, profondità, fertilità, pH, componente microbica e animale, profondità della falda e disponibilità di acqua, attraverso analisi di campioni ed apportate nel caso le dovute correzioni, si procede alla realizzazione delle buche di nuovo impianto. Nei terreni dove esiste un buon drenaggio la buca deve avere una profondità tale che, appoggiando la zolla sul fondo della stessa, la sua parte più alta venga a trovarsi a livello del suolo, e dunque che il colletto sia a livello del piano di campagna. La larghezza della buca dovrà essere più ampia di almeno 30 cm rispetto al perimetro della zolla.
Per i terreni argillosi la buca dovrà essere almeno 30 cm più profonda dello spessore massimo della zolla e sul fondo della stessa dovrà essere sistemato uno strato di ghiaia o di argilla espansa per favorire il drenaggio. Più complessa normalmente è la situazione quando occorre procedere alla messa a dimora di alberi nei viali o nel contesto urbano. In città spesso non esiste terreno vegetale, o comunque, si presenta alterato per la presenza di materiale estraneo se non addirittura di elementi inquinanti. Nella maggior parte dei casi si opera su terreno di riporto generalmente inadatto ad ospitare un nuovo impianto. Bisognerà dunque predisporre l'ambiente adatto alla vita della pianta mediante l'apertura di una buca di sufficienti dimensioni e mediante la sostituzione di tutto il terreno necessario
[…]
ART. 3.2. PREPARAZIONE DEL TERRENO, SPECIE DA PRATO
Le operazioni finalizzate all’insediamento delle specie prative devono interessare un profilo del terreno non superiore a 30 cm ed essere eseguite con aratri (attrezzi rivoltatori), erpici, ripuntatori, discissori, arieggiatori (attrezzi a lame o denti fissi) per favorire lo sminuzzamento di eventuali zolle e garantire un’adeguata areazione. Non è consentito l’impiego di zappatrici, frese (attrezzi rotanti) per evitare compattamento del terreno, tranne in quei contesti ove non fosse possibile l’impiego degli attrezzi autorizzati.
Nei contesti urbani, ove si faccia verosivilmente ricorso a terreni di riporto, la semina del prato dovrà essere preceduta da alcuni interventi di erpicatura (falsa semina), per contenere la germinazione di specie spontanee infestanti.
ART. 3.3. DRENAGGIO
In contesto urbano dovrà essere particolarmente curato il drenaggio in modo da evitare che la buca si trasformi in un vaso in cui si raccolgono le acque causando asfissie e marciumi radicali. Il drenaggio può essere realizzato in ogni singola buca mediante la sistemazione sul fondo di materiale inerte quale ghiaia o argilla espansa. Il sistema drenante può essere inoltre collegato tra una buca e l'altra mediante l'impiego di tubi drenanti che afferiscono ad un sistema di fognatura.
Prima della messa a dimora, è importante che i bordi della buca stessa, di solito predisposta con mezzi meccanici, vengano scalfiti e lavorati in modo tale da impedire che gli stessi si trasformino in una parete impermeabile che impedisca il passaggio di aria e acqua. Una volta preparata la buca e predisposto il drenaggio, la stessa potrà essere riempita con il terreno vegetale destinato alla allo sviluppo del nuovo impianto.
ART. 3.4. POSIZIONAMENTO DELLE VARIE SPECIE
Il master plan redatto dal progettista, in riferimento alla posizione relativa che occuperanno le piante delle diverse specie che compongono il nuovo ecosistema, dovrà tenere conto oltre che del loro sviluppo sotterraneo, anche di quello aereo. Per il posizionamento delle varie specie dovrà essere osservata la cosidetta zona di rispetto, calcolata sulla base della proiezione al suolo dell’ingombro della chioma dell’individuo nel suo massimo sviluppo. La zona di rispetto, assimilabile ad una circorferenza proiettata al suolo, serve a garantire uno sviluppo ottimale alla pianta in oggetto, e ad evitare che porzioni della chioma che si sviluppassero a ridosso di strutture ne compromettano la sicurezza.
[…]
ART. 3.5. SEMINA DEL PRATO
La semina del prato su terreno preparato potrà essere effettuata mediante macchine da semina, seminatrici a mano, oppure a spaglio, a seconda delle dimensioni dell’area destinata a prato e del contesto in cui si opera. La distribuzione dei semi potrà essere succeduta da operazioni di erpicatura o rastrellamento, lievi per consentire un loro adeguato interramento, da copertura con sottile strato di lapillo o sabbia silicea e infine da rullatura. Non è consentito l’impiego di torba.
ART. 3.6. PERIODO DI IMPIANTO
La stagione migliore per la messa a dimora può variare a seconda della latitudine e anche in funzione della specie da trapiantare. Nei climi temperati e mediterranei si può procedere al trapianto delle specie decidue sia dopo la caduta delle foglie (prima che il terreno si raffreddi), sia in primavera prima dello sviluppo della nuova vegetazione. Anche per le conifere il trapianto risulta più opportuno all'inizio dell'autunno o nella tarda primavera. Per le latifoglie sempreverdi il momento più opportuno è la primavera quando sta per iniziare la nuova vegetazione. Il trapianto può essere effettuato anche durante l'inverno, a condizione che si evitino le giornate più fredde e quelle particolarmente ventose. I trapianti eseguiti nella tarda estate o in autunno favoriscono lo sviluppo delle radici a causa del calore residuo ancora presente nel terreno. Quelli eseguiti in inverno trovano giovamento dalla ridotta attività vegetativa delle piante, quelli primaverili beneficiano generalmente di una maggiore disponibilità di acqua nel terreno
[…]
Art. 3.8. Irrigazione e nutrizione
Il master plan redatto dal progettista deve prevedere la realizzazione di un impianto di irrigazione commisurato alle esigenze idriche delle diverse specie che compongono il nuovo ecosistema, dotato di serbatoio che si approvvigioni delle acque piovane, e un sistema di diffusione ad ala gocciolante, preferibilmente autocompensante. Per le specie arboree e arbustive l’irrigazione dovrà soddisfare il fabbisogno idrico soprattutto durante la fase delicata di attecchimento.
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ALLEGATO 2 – MATERIALI E TECNICHE
ART. 1. PRINCIPI GENERALI - MATERIALI ARCHITETTONICI: VALUTAZIONI E PARAMETRI
I prodotti e le modalità esecutive che trovano impiego nelle manutenzioni e realizzazioni di spazi esterni (giardini, parchi, piazze, viali ecc), includono oltre ai materiali vegetali anche materiali architettonici (pavimentazioni e sottofondi, cordolature, piccole opere murarie, intonaci, strutture e delimitazioni da giardino in ferro o legno, trattamenti protettivi, quali vernici e impregnanti, impianti idrici e di illuminazione ecc), che se non opportunamente selezionati possono risultare fortemente impattanti ed energivori.
[…]
I prodotti da utilizzare nelle opere complementari per la creazione o manutenzione di spazi verdi o esterni, dovranno essere selezionati attenendosi principalmente al rispetto dei seguenti requisiti:
− Bio-compatibilità, in riferimento alle emissioni del prodotto durante il suo impiego (VOC, radioattive, particelle organiche e minerali) e le loro possibili interazioni con gli utilizzatori, abitanti e operatori che vengono a contatto con il materiale nelle sue lavorazioni.
− Eco-compatibilità, in riferimento al controllo dell’inquinamento e all’uso razionale delle risorse, considerando la disponibilità delle materie prime utilizzate e la loro riciclabilità, la quantità di energia impiegata e le emissioni ambientali nell’intero ciclo di vita del manufatto.
− Benessere termo-igrometrico, in riferimento alle condizioni di irraggiamento delle superfici stesse ed al coefficiente di emissività che varia in funzione del materiale, del colore del trattamento e dalle condizioni di usura delle superfici.
− Benessere acustico, in riferimento alla capacità fonoassorbente dei materiali rugosi in opposizione alla capacità fono-riflettente di materiali come cemento e asfalto.
− Benessere connesso alla qualità dell’aria, in riferimento alla capacità di mitigare il disturbo, di materiali di comprovata a-tossicità, facilmente mantenibili e che non favoriscono l’accumulo e la formazione di polvere o organismi vegetali o animali.
− LCA: Lyfe Cycle Assessment, in merito alla valutazione del ciclo di vita dei materiali.
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ALLEGATO 3 – TABELLA RIASSUNTIVA
REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO
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ALLEGATO 4. SINTESI LINEE GUIDA PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DI ECOSISTEMI MEDITERRANEI
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ART. 2.3. GESTIONE E MANUTENZIONE
Le Linee guida Landemed regolamentano la gestione e la manutenzione degli ecosistemi precedentemente definiti in modo da privilegiare le tecniche agronomiche atte a migliorare le condizioni di vita delle piante che ne fanno parte, interpretandone al meglio le naturali esigenze fisiologiche. L’orientamento delle linee guida mira a favorire la longevità degli individui in impianto, disciplinando quelle scelte tecniche che privilegino interventi regolari, frequenti e ordinari, piuttosto che saltuari e straordinari. In questa ottica, si mira a:
− preservare o aumentare vitalità e fertilità del terreno, adottando appropriate tecniche agronomiche e apportando sostanza organica.
− orientare le operazioni di gestione e manutenzione in modo da essere il meno dispendiose possibile dal punto di vista energetico, da ridurre l’inquinamento, da sostenere scelte ecologiche, rinnovabili e in ogni caso con bilancio energetico positivo (o non negativo dell’attività).
− ridurre i costi energetici impiegando mezzi a basso impatto ambientale, sostanze e prodotti dove possibile di provenienza locale (chilometri zero) o caratterizzati da una propria filiera produttiva a basso costo (vedi bio-regionalismo), e cercando di razionalizzare e minimizzare gli apporti idrici, che rappresentano una parte essenziale e non secondaria nella gestione ecologica del verde ornamentale.
− migliorare la fruibilità degli spazi in oggetto in termini di:
- viabilità agevolata (per biciclette, tricicli anziani, carrozzine, disabili, etc.) soprattutto a vantaggio delle utenze deboli
- arredo urbano (panchine, cestini, tavoli, etc.) in misura congrua per la comunità locale
-potenziale ricreativo come attrezzi ludici, percorsi VITA, etc.
− adottare il censimento e la valutazione dell’ecosistema in oggetto, con particolare riferimento allo stato fitosanitario e di stabilità delle piante (sia visiva, VTA, che strumentale), come strumenti standard di gestione e, in aggiunta, dotarsi di strumenti di pianificazione e gestione del verde (Piano del verde, regolamenti etc.) a lungo termine
− coinvolgere la comunità locale per renderla partecipe e consapevole delle nuove scelte di
− gestione ecosostenibile non solo con una adeguata comunicazione ma anche attraverso iniziative mirate come: corsi di gestione del verde con il metodo landemed, concorsi per singoli cittadini, scolaresche, sulla progettazione e realizzazione della migliore area a verde, sia in ambito privato che in ambito pubblico, adozione da parte di cittadini, singoli od associati, di spazi di verde pubblico, oppure sponsorizzazioni da parte di aziende.
ART. 3.1. NORME TECNICHE DI GESTIONE DEL TERRENO
Nella gestione del terreno, gli operatori addetti alla manutenzione dovranno:
− ove possibile e con gradualità, realizzare o ripristinare una superficie di terreno permeabile in corrispondenza del colletto delle piante, garantendone in aggiunta le condizioni di sicurezza da eventi traumatici mediante l’impiego di protezioni, quali auto- bloccanti alla base per le aiuole e dissuasori di parcheggio.
− seguire le norme di intervento che minimizzino la perdita di fertilità soprattutto fisica del terreno (costipazione e impermeabilizzazione) entrandovi con mezzi o operando solo quando possibile ed opportuno.
− nel caso di terreni poveri di fertilità o caratterizzati da cospicui residui inerti, derivati da lavori edili o di sbancamento, intervenire con apporti di sostanza organica o effettuare una semina di essenze erbacee da sovescio, per elevarne il contenuto di sostanza
organica, per migliorarne le condizioni fisiche e arricchirli di elementi nutritivi prontamente disponibili.
ART. 3.2. NORME TECNICHE PER LA GESTIONE DELLE ACQUE IRRIGUE
Nella gestione delle acque irrigue gli operatori addetti alla manutenzione dovranno:
− ove possibile, servirsi di acque non potabili il cui utilizzo per scopi irrigui è osteggiato dal disciplinare landemed
− ove possibile privilegiare l’utilizzo di acque di riciclo
− non irrigare nelle ore più soleggiate della giornata, per contenere il consumo idrico ed evitare condizioni di stress fisiologico alle piante
− non irrigare sovrachioma, per evitare il diffondersi di fitopatie (soprattutto fungine) e fisiopatie
− (in situazioni di acque dure)
− diversificare la modalità di irrigazione in funzione della tipologia di pianta e di allevamento:
- piante arboree nel terreno: irrigazione in fossa praticata
- piante in vaso: irrigazione a goccia
- piante erbacee/prati: irrigazione per aspersione
− ricorrere alle norme contenute nel disciplinare di progettazione landemed, per tutti gli interventi che riguardino la realizzazione di un nuovo impianto di irrigazione.
ART. 3.3. NORME TECNICHE PER LA GESTIONE DI FERTILIZZAZIONE E NUTRIZIONE
Nella gestione di fertilizzazione del terreno e nutrizione delle piante, gli operatori addetti alla manutenzione dovranno:
− preservare e per quanto possibile aumentare la sostanza organica nel terreno privilegiando l’uso di Compost, auto-prodotti da materiali organici raccolti in situ, o derivanti da raccolta differenziata di rifiuti urbani o agro-industriali.
− Impiegare solo concimi, fertilizzanti e ammendanti previsti dall’ALLEGATO GM1, e comunque autorizzati dal Regolamento di Agricoltura Biologica.
− non utilizzare microelementi con agenti chelanti chimici, da sostituire con interventi agronomici
− quali: inerbimento prolungato, corretto drenaggio e somministrazione di sostanza organica.
− correggere terreni a tessitura squilibrata preferibilmente con somministrazioni di sostanza organica o con ammendanti correttivi previsti dalle normative dell’agricoltura biologica.
− effettuare concimazione fogliare esclusivamente per interventi di soccorso in periodi di particolare stress vegetativo e fisiologico e con p.a. a base di microelementi specifici nei casi di grave situazione di carenza favorire l’utilizzo di micorrize da somministrare all’apparato radicale
ART. 3.4. NORME TECNICHE PER GESTIONE DELLA DIFESA FITOSANITARIA
Non è contemplata alcuna strategia di difesa che utilizzi mezzi e metodi di tipo tradizionale. Gli interventi di difesa devono essere mirati ed oculati, per salvaguardare la salute degli operatori, della comunità che fruisce dell’ecosistema in oggetto, e dell’ambiente, limitando al minimo i rischi e adottando dunque un tipo di gestione eco- compatibile. Potranno essere utilizzati solo i principi attivi a norma con le disposizioni di legge nazionale e con quelle contenute nel Reg. (CE) 834/2007,
[…]
ART. 3.5. NORME TECNICHE PER IL CONTROLLO DELLE INFESTANTI
Così come per la difesa fitosanitaria, anche per il controllo delle infestanti il disciplinare orienta verso interventi mirati nei confronti di specie investanti la cui presenza sia stata accuratamente individuata.
Art. 3.6. Norme tecniche per la gestione delle potature
L’approccio per gli interventi di potatura è quello di contenere gli interventi in considerazione di un concetto generale per cui l’albero se posto nella posizione corretta ed adeguatamente mantenuto rimane in equilibrio statico-nutrizionale, quindi capace di resistere a sollecitazioni meccaniche destabilizzanti e di produrre una chioma ben sviluppata, forte e sana. Nella gestione degli interventi di potatura, gli operatori addetti alla manutenzione dovranno:
− evitare di praticare capitozzature e/o semi-capitozzature delle piante sia per la parte epigea sia quella ipogea nel rispetto del rapporto della produzione ormonale
− praticare tagli solo su rami o branche e radici non superiori superiori a 10 cm di diametro, per contenere i rischi di contrarre infestazioni fungine o batteriche.
− intervenire con xxxxx xxxxxx rispettando, età, stadio di accrescimento, la fisiologia e l’aspetto
− estetico dell’albero, eliminando le parti secche, malate o irrimediabilmente deperite che potrebbero causare problemi di incolumità pubblica.
− rispettare la forma naturale della specie e la dominanza apicale tranne nella manutenzione di individui appartenenti a specie ornamentali e fruttifere già allevati in forme obbligate
− seguire gli interventi rigorosamente nelle epoche e nelle fasi fisiologiche più idonee usando attrezzi da taglio idonei e disinfettati.
[…]
ART. 3.8. NORME TECNICHE PER LA GESTIONE DEI TAPPETI ERBOSI
Nella gestione dei tappeti erbosi, gli operatori addetti alla manutenzione dovranno:
− eseguire gli sfalci nei periodi precedenti lo stadio di massima fioritura ed escludere dallo stesso alcune fasce o strisce che rimarranno pertanto non tagliate
− eseguire gli sfalci con gli strumenti più idonei, praticando un taglio non inferiore a 3-4 cm nel periodo primaverile, e 5-6 cm nel periodo estivo
− porre particolare attenzione nell’utilizzo dei decespugliatori, che saranno non consentiti in prossimità delle piante
− razionalizzare le necessità idriche
[…]
ALLEGATO 5. DETERMINAZIONE DEGLI INDENNIZZI DOVUTI PER DANNI O REINTEGRI DEL PATRIMONIO ARBOREO PUBBLICO E PRIVATO
Calcolo del valore di un esemplare arboreo
La stima economica del valore di alberi ornamentali, che rientrano tra le piante difficilmente riproducibili (ossia tra i soggetti che raggiungono la maturità biologica e ornamentale in un periodo relativamente lungo, e in ogni caso superiore agli 8 anni) è computata sulla base di un criterio di valutazione parametrico che tiene conto di tutti gli aspetti (biologico, sanitario, estetico, di localizzazione) influenzanti il valore dell’albero.
Il valore ornamentale della pianta V è commisurato secondo tre variabili (prezzo di base, indice di dimensione e indice estetico e dello stato fitosanitario) secondo la seguente formula:
V= (a x b x c) dove:
a : Prezzo di vendita al dettaglio
b : Indice secondo le dimensioni
c : Indice secondo il valore estetico e lo stato fitosanitario
Il prezzo di vendita al dettaglio (a) è riferito alle tariffe dell'elenco prezzi del Bollettino della CCIAA di Bologna, riferite all'anno ed al trimestre in cui si è verificato il danno accertato e contestato, relativo a genere, specie e varietà della pianta in oggetto, con particolare riferimento ad un esemplare di circonferenza media 14-16 cm per le specie latifoglie o 15-18 cm (altezza media 250-300 cm) per le conifere.
L’indice secondo le dimensioni (b) fa riferimento al diametro del tronco della pianta, misurato a 1 m di altezza dal colletto, e rapportato alla seguente tabella:
Diametro (cm) | Indice | Diametro (cm) | Indice | Diametro (cm) | Indice |
< di 15 | 1 | da 15 a 20 | 2 | da 21 a 25 | 3 |
da 26 a 30 | 4 | da 31 a 35 | 5 | Da 36 a 40 | 6 |
Da 41 a 45 | 8 | Da 46 a 50 | 10 | Da 51 a 55 | 12 |
Da 56 a 60 | 13 | Da 61 a 65 | 15 | Da 66 a 70 | 17 |
Da 71 a 75 | 20 | Da 76 a 80 | 25 | > di 80 | 30 |
Per quanto concerne l’indice estetico e fitosanitario (c), la tabella di seguito riportata consente di individuare il più appropriato valore:
10 = pianta isolata, sana e di grande rilevanza estetica 9 = pianta in filare sana e di grande rilevanza estetica
8 = pianta in gruppo, sana e di grande rilevanza estetica 7 = pianta isolata in discrete condizioni fitosanitarie
6 = pianta in filare in discrete condizioni fitosanitarie 5 = pianta in gruppo in discrete condizioni fitosanitarie 4 = pianta isolata in cattive condizioni fitosanitarie
3 = pianta in filare in cattive condizioni fitosanitarie 2 = pianta in gruppo in cattive condizioni fitosanitarie 1 = pianta deperiente o ormai priva di valore
1. Valutazione dei danni agli alberi, agli arbusti ai tappeti erbosi e agli arredi
I danni arrecati agli alberi sono proporzionali al loro valore.
A) Xxxxx irreversibili
Viene applicato per intero l’importo del valore ornamentale dell’albero.
B) Danni per ferite al tronco e scortecciamenti
In questi casi il danno è proporzionale al rapporto larghezza della ferita/circonferenza del tronco.
Lesioni (% circonferenza tronco) | Indennità (% valore della pianta) |
Fino a 20 | 20 |
Fino a 25 | 25 |
Fino a 30 | 25 |
Fino a 35 | 50 |
Fino a 40 | 60 |
Fino a 45 | 80 |
Fino a 50 | 90 |
Il danno così determinato va aumentato di 1/3 per ogni 30 cm di altezza della ferita. In questa valutazione si è tenuto conto della distruzione dei tessuti corticali che, se molto estesa, può compromettere, in tempi più o meno lunghi, la vita stessa della pianta, in particolare per l'insorgenza di infezioni fungine, carie e marciume.
C) Xxxxx per lesioni radicali
In questi casi il danno è proporzionale alla distanza dello scavo dal tronco dell'albero. Il danno si configura allorché non venga rispettata l’integrità delle branche radicali di diametro superiore a 5 cm.
Distanza dal tronco | Porzione apparato radicale danneggiato | Indennità (% del valore della pianta) |
Da 0 a 1 m | Da 0° a 90° | 50 |
Da 90° a 180° | 75 | |
Oltre 180° | 100 | |
Da 1 a 2 m | Da 0° a 90° | 25 |
Da 90° a 180° | 50 | |
Oltre 180° | 75 | |
Da 2 a 3 m | Da 0° a 90° | 15 |
Da 90° a 180° | 30 | |
Oltre 180° | 60 | |
Da 3 a 7 m | Da 0° a 90° | 0 |
Da 90° a 180° | 25 | |
Oltre 180° | 50 |
Calcolo dell’indennizzo dovuto per danni o lesioni arrecati agli apparati radicali di alberi di grande rilevanza.
Distanza dal tronco | Porzione apparato radicale danneggiato | Indennità (% del valore della pianta) |
Da 0 a 1 m | Da 0° a 90° | 100 |
Da 90° a 180° | 100 | |
Oltre 180° | 100 | |
Da 1 a 2 m | Da 0° a 90° | 100 |
Da 90° a 180° | 100 | |
Oltre 180° | 100 | |
Da 2 a 3 m | Da 0° a 90° | 100 |
Da 90° a 180° | 100 | |
Oltre 180° | 100 | |
Da 3 a 5 m | Da 0° a 90° | 20 |
Da 90° a 180° | 45 |
Oltre 180° | 90 | |
Da 5 a 9 m | Da 0° a 90° | 0 |
Da 90° a 180° | 30 | |
Oltre 180° | 70 |
D) Xxxxx alle parti aeree dell'albero
Per determinare i danni arrecati alle chiome degli alberi, occorre tener conto del loro volume prima del danno accertato e stabilire una proporzione in base alla tabella di cui al punto "B". Occorre anche tener conto degli interventi resi necessari per riequilibrare la forma della chioma o per ridurre il danno (riformazione della chioma, tagli, disinfezioni, ecc.) eseguiti con personale alle dirette dipendenze del Comune.
E) Danni ad arbusti e tappeti erbosi
Nella fattispecie, per quantificare i danni causati ad arbusti e tappeti erbosi, verranno prese in considerazione le tariffe dell'elenco prezzi del Bollettino della CCIAA di Bologna, riferite all'anno ed al trimestre in cui si è verificato il danno accertato e contestato.
BIBLIOGRAFIA
Regolamento comunale del verde pubblico e privato, Comune di Bologna Regolamento del verde pubblico e privato, Comune di Casalecchio di Reno
Regolamento comunale per la tutela del verde, Comune di san Xxxxxxx di Savena