ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE
Direzione Centrale Risorse Strumentali
CENTRALE ACQUISTI
Procedura aperta in ambito comunitario, volta alla stipula di un Accordo Quadro con unico Fornitore, ai sensi degli artt. 54, comma 3°, e 60 del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento della fornitura di «Modulistica Istituzionale» CIG: 6859011AED |
Via Xxxx il Grande, 21 – 00000 Xxxx tel. x000000000000 - fax x000000000000 C.F. 80078750587 - P.IVA 02121151001 |
ART. 2 (STAZIONE APPALTANTE) 6
ART. 3 (OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO E STIPULA DEI CONTRATTI ATTUATIVI) 6
ART. 4 (IMPORTI A BASE DI GARA) 11
ART. 5 (DURATA DELL’ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI ATTUATIVI) 12
ART. 5 BIS (MODALITÀ DI REMUNERAZIONE DELLA FORNITURA, LIMITE MINIMO DELLE RICHIESTE DI CONSEGNA E LUOGO DI ESECUZIONE) 13
ART. 6 (OPERATORI ECONOMICI) 14
ART. 7 (CRITERI DI SELEZIONE) 17
ART. 8 (DISCIPLINA DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO) 18
ART. 9 (GARANZIE A CORREDO DELLE OFFERTE E IN TEMA DI ESECUZIONE DELL’ACCORDO QUADRO) 19
ART. 10 (CONTRIBUZIONE ALL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE E RICORSO AL SISTEMA AVCPASS)
ART. 11 (AVVALIMENTO DEI REQUISITI) 24
ART. 12 (MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE) 26
ART. 13 (DISPOSIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI OPERATORI ECONOMICI E CONSORZI) 33
ART. 14 (MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE) 35
ART. 15 (SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA) 35
ART. 17 (STIPULAZIONE DELL’ACCORDO QUADRO E STIPULA DEI CONTRATTI ATTUATIVI) 40
ART. 18 (DIVIETO DI CESSIONE DELL’ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI ATTUATIVI E SUBAPPALTO) 41 ART. 19 (OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI) 43
ART. 20 (OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI NEI CONTRATTI COLLEGATI AL PRESENTE APPALTO E IN QUELLI DELLA FILIERA) 44
ART. 21 (TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E NORMATIVA SULLA PRIVACY) 45
ART. 22 (LEGGE REGOLATRICE DEL RAPPORTO E NORMATIVA IN TEMA DI CONTRATTI PUBBLICI) 46
ART. 23 (ULTERIORI PRESCRIZIONI) 47
ART. 24 (DOCUMENTI ALLEGATI E CHIARIMENTI SULLA DISCIPLINA DI GARA) 47
Art. 1 (Definizioni)
1. Il presente Disciplinare (come di seguito definito) intende regolamentare gli aspetti amministrativi della procedura di gara avviata, i principali requisiti che l’Appalto (come di seguito definito) dovrà possedere, nonché gli elementi che verranno negozialmente inseriti nell’Accordo Quadro da stipularsi con l’Affidatario (come di seguito definito).
2. Nel presente Disciplinare sarà utilizzata la terminologia di seguito specificata:
▪ «Accordo Quadro»: il contratto pubblico di carattere normativo e aperto, disciplinato dall’art. 54 del D.Lgs. 50/16, che verrà sottoscritto con l’Aggiudicatario della fornitura, il quale avrà come scopo quello di stabilire in via preventiva le condizioni contrattuali dei Contratti Attuativi da aggiudicarsi durante il periodo di validità dell’Accordo stesso, in particolare per quanto riguarda quantità e caratteristiche tecniche dei prodotti da acquisirsi;
▪ «Affidatario», «Aggiudicatario» o «Appaltatore»: il soggetto cui, in caso di aggiudicazione, saranno affidati l’Accordo Quadro in relazione alla fornitura in oggetto, e gli eventuali contratti attuativi;
▪ «Appalto» o «Fornitura»: complessivamente intesa, la prestazione della fornitura di
«Modulistica Istituzionale» oggetto della presente procedura;
▪ «Authority Virtual Company Passport» o «AVCpass»: il sistema istituito presso l’X.X.XX., il quale, ai sensi dell’art. 216, comma 13°, del D.Lgs. 50/13, consente:
- alla Stazione Appaltante (come di seguito definita) l’acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico- professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alla presente procedura;
- agli Operatori Economici concorrenti, la produzione in via informatica dei documenti attestanti il possesso dei requisiti richiesti dalla Stazione Appaltante;
▪ «Bando di Gara»: il documento che riassume le caratteristiche essenziali dell’affidamento, elaborato dalla Stazione Appaltante (come di seguito definita) ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 71 del D.Lgs. n. 50/16, e pubblicato con le formalità di cui all’art. 66, comma 7°, del D.Lgs. 163/06, come previsto dall’art. 216, comma 11°, del D.Lgs. 50/16;
▪ «Capitolato»: il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, allegato sub 2 al presente Disciplinare e costituente parte integrante e sostanziale del Bando e del Disciplinare medesimo, nel quale vengono precisate le caratteristiche tecniche che le prestazioni da acquisirsi in capo alla Stazione Appaltante devono possedere e le ulteriori obbligazioni poste a carico delle parti;
▪ «Codice»: il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, recante «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione,
sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»;
▪ «Contratto Attuativo»: il singolo contratto che, in attuazione di quanto stabilito nell’Accordo Quadro, viene eventualmente concluso dalla Direzione Centrale Risorse Strumentali e dalle singole Direzioni Regionali con l’Aggiudicatario della procedura, contenente l’indicazione delle quantità annuali che la Direzione Centrale Risorse Strumentali e le Direzioni Regionali si impegnano ad acquisire;
▪ «DGUE»: il Documento di Gara Unico Europeo, redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento dalla Commissione europea (UE) 2016/7 del 5 gennaio 2016, integrato sulla base delle Linee Guida 18 luglio 2016, n. 3, adottate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che sarà accettato dalla Stazione Appaltante in alternativa alla dichiarazione sostitutiva del Concorrente. Il DGUE consiste in un’autodichiarazione aggiornata, contenente le informazioni di cui all’art. 85 del Codice e al form di dichiarazione sostitutiva del Concorrente allegata sub 3 al presente Disciplinare;
▪ «Direttore dell’Esecuzione»: l’esponente della Stazione Appaltante del quale il responsabile unico del procedimento si avvale in sede di direzione dell’esecuzione dell’Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi e di controllo dei livelli di qualità delle prestazioni. Al Direttore dell’Esecuzione competono il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dei contratti attuativi stipulati dalla Stazione Appaltante, nonché il compito di assicurare la regolare esecuzione da parte dell'Appaltatore, in conformità ai documenti contrattuali. Il Direttore dell’Esecuzione controlla l’esecuzione dell’Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi congiuntamente al Responsabile Unico del Procedimento;
▪ «Direzioni Richiedenti»: la Direzione Centrale Risorse Strumentali e le Direzioni Regionali dell’Istituto, quali entità autorizzate ad emettere richieste di consegna dei prodotti oggetto di Fornitura in favore delle sedi destinatarie ad esse afferenti;
▪ «Disciplinare di Gara»: il presente documento, volto ad integrare il Bando di Gara e a regolamentare gli aspetti di svolgimento della procedura e gli elementi minimi negoziali dell’Appalto;
▪ «Documento di Gara»: qualsiasi documento prodotto dalla Stazione Appaltante o al quale la Stazione Appaltante fa riferimento per descrivere o determinare elementi dell’Appalto o della procedura, compresi il Bando di Gara, il presente Disciplinare e i relativi allegati, il Capitolato, lo Schema di Accordo Quadro, lo Schema di Contratto Attuativo, nonché le informazioni sugli obblighi generalmente applicabili e gli eventuali documenti complementari;
▪ «Filiera delle imprese»: i subappalti come definiti dall’art. 105, comma 2°, del Codice, nonché i subcontratti stipulati per l’esecuzione anche non esclusiva dell’Accordo Quadro e dei relativi Contratti Attuativi;
▪ «Modulistica Istituzionale»: l’insieme dei prodotti oggetto della Fornitura, indicati all’art. 3 del presente Disciplinare e dettagliatamente specificati nel Capitolato allegato;
▪ «Offerente», «Concorrente», «Operatore Economico» o «Operatore»: l’Operatore Economico, il raggruppamento di Operatori Economici, il consorzio o comunque l’Operatore monosoggettivo o plurisoggettivo che concorre alla procedura, e che presenta la propria Offerta in vista dell’aggiudicazione dell’Appalto;
▪ «Offerta»: complessivamente inteso, l’insieme delle dichiarazioni e dei documenti, di carattere amministrativo ed economico (da qui in poi «Offerta Economica»), che l’Operatore Economico sottopone alle valutazioni degli organi di procedura ai fini dell’aggiudicazione;
▪ «PassOE»: il documento attestante l’effettuata registrazione da parte del Concorrente al sistema AVCpass, ai fini del caricamento dei documenti volti a comprovare il possesso da parte dello stesso dei requisiti richiesti dalla Stazione Appaltante;
▪ «Posta Elettronica Certificata (PEC)»: il sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi, conformemente alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, al
d.P.R 68/2005 ed ulteriori norme di attuazione;
▪ «Responsabile dell’Appaltatore»: l’esponente dell’Appaltatore, individuato dal medesimo, che diviene l’interfaccia contrattuale unica dell’Appaltatore medesimo verso l’Istituto, e che è intestatario della responsabilità per il conseguimento degli obiettivi qualitativi ed economici relativi allo svolgimento delle attività previste nell’Accordo Quadro e nella sua esecuzione. Trattasi di figura dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale, ai fini della gestione di tutti gli aspetti dell’Accordo Quadro.
▪ «Responsabile del Procedimento» o «R.U.P.»: l’esponente dell’Istituto cui competono i compiti relativi all’affidamento e all’esecuzione dell’Accordo Quadro e dei Contratti attuativi previsti dal Codice, nonché tutti gli altri obblighi di legge che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti;
▪ «Richiesta di Consegna»: la richiesta di Fornitura della Modulistica Istituzionale, emessa dalla Direzione Centrale Risorse Strumentali e dalle singole Direzioni Regionali verso il Fornitore nell’ambito di un Contratto Attuativo, mediante catalogo elettronico presente sulla piattaforma informatica dell’INPS;
▪ «Sedi destinatarie»: la Direzione Generale, le Direzioni Regionali, le Direzioni Provinciali e le Agenzie dell’Istituto dislocate sul territorio nazionale;
▪ «Servizi Accessori»: i servizi di trasporto, consegna e contact center che il Fornitore dovrà prestare unitamente alla fornitura;
▪ «Servizi Aggiuntivi»: servizio di personalizzazione delle Buste effettuato su esplicita richiesta della Direzione Centrale Risorse Strumentali ovvero delle Direzioni Regionali secondo quanto definito all’art. 4 del Capitolato;
▪ «Stazione Appaltante» o «Amministrazione Aggiudicatrice»: l’INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, nella sua veste di soggetto pubblico che affida l’Accordo Quadro all’Operatore Economico individuato mediante la presente procedura.
Art. 2 (Stazione Appaltante) Denominazione Ufficiale: INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE Sede: xxx Xxxx xx Xxxxxx 00, 00000 - Xxxx (XXX)
Telefono: +39-06/00.00.00.00
Fax: +39-06/00.00.00.00
Indirizzo di posta elettronica: xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xx PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxx.xxx.xx
Profilo di Committente: xxx.xxxx.xx – Concorsi e Gare – Gare – Bandi di gara – In corso Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx
Direzione Centrale Risorse Strumentali, via Xxxx il Grande 21 (piano 11°), 00144 – Roma Tel. +39-06/59.05. 4317
Fax. +39-06/59.05. 6666
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xx
Determina a Contrarre: RS 30/397/2016 del 17/11/2016
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): 6859011AED
Codice AUSA: 0000247876
Art. 3 (Oggetto dell’Accordo Quadro e stipula dei Contratti Attuativi)
1. Con la presente procedura la Stazione Appaltante intende individuare un unico Operatore economico con il quale stipulare un Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 54, comma 3° del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento della fornitura di “Modulistica Istituzionale”.
2. In particolare, l’Accordo Quadro ha ad oggetto:
a) la fornitura dei prodotti di Modulistica istituzionale, come definiti nella Tabella di cui al successivo comma 3°, e dettagliatamente descritti nel Capitolato;
b) i servizi accessori di trasporto e consegna, e contact center;
c) il servizio aggiuntivo di personalizzazione, come descritto all’art. 4 del Capitolato allegato sub 2 al presente Disciplinare.
3. Nella tabella seguente sono riportati i prodotti di Modulistica Istituzionale oggetto di Fornitura di cui al precedente comma 2°, lett. a), come dettagliatamente specificati nel Capitolato, con l’indicazione delle relative quantità massime presunte biennali:
Cod. articolo | Prodotto | Quantità massime presunte biennali (Q) |
01 | Cartelline per archiviazione pratiche di carta di diversi colori con logo INPS ad un colore azzurro 140 gr/mq, 46x32,4 | 11.000.000 |
02 | Cartelline sotto-fascicolo per archiviazione pratiche di carta di colore bianco, con logo INPS ad un colore azzurro 60 gr/mq, 46x32,4 | 8.000.000 |
03 | Cartellina di colore verde con logo INPS a un colore 140 g/mq, 25*35 | 1.000.000 |
04 | Cartelline di carta di colore salmone con logo INPS ad un colore 360 gr/mq,50x35 | 2.500.000 |
05 | Cartelline con tasca interna, con logo INPS ad un colore azzurro, cartoncino tipo “Tintoretto” martellata di colore gesso 300 gr/mq, 44x31 | 250.000 |
06 | Cartelline di tipo manilla, di vari colori, con logo INPS 260 gr/mq, 35x50 | 2.000.000 |
07 | Cartelline con copertina di colore grigio, con logo INPS 140 gr/mq, 35x50 | 1.500.000 |
08 | Buste senza finestra, con logo INPS ad un colore azzurro, carta bianca, uso mano, fine di 100 mg/mq, 12x23 | 10.000.000 |
09 | Buste kristal con strip adesivo e con finestra 13,5*4 con logo INPS ad 1 colore azzurro, carta bianca, uso mano, fine di 100 gr/mq, 11x23 | 9.000.000 |
10 | Buste Kristal con strip adesivo e con finestra | 1.500.000 |
10*4 con logo INPS ad 1 colore azzurro, carta bianca, uso mano, fine di 100 gr/mq, 11x23 | ||
11 | Buste con strip adesivo con logo INPS ad un solo colore azzurro, carta bianca, uso mano, fine di 100 mg/mq, 19x26 | 2.000.000 |
12 | Buste con strip adesivo con logo INPS ad un solo colore azzurro, carta bianca, uso mano, fine di 120 mg/mq, 23x32 | 1.750.000 |
13 | Buste con strip adesivo con logo INPS ad un solo colore, carta bianca, uso mano, fine di 120 mg/mq, 26x36 | 1.000.000 |
14 | Buste con strip adesivo in carta Kraft monolucida con logo INPS ad un solo colore azzurro, di 120 mg/mq, 26x43 con soffietti laterali | 800.000 |
15 | Bollettini postali a 2 cedole | 500.000 |
16 | Bollettini postali a 3 cedole | 300.000 |
17 | Servizio di personalizzazione | 300.000 |
18 | Foglio con etichette 12x4 adesive con adesivo permanente, con scritta INPS laterale | 50.000 |
19 | Cartellina Manilla, 250 g/mq, 34,7 x 49,6 con Logo INPS | 10.000 |
20 | Cartellina Manilla 250 g/mq, 34,7 x 49,6 con Logo INPS e dicitura “PENALE” | 50.000 |
21 | Cartellina Manilla 250 g/mq, 34,7 x 49,6 con Logo INPS e dicitura “T.A.R. - C.D.S.” | 50.000 |
22 | Cartellina Manilla 250 g/mq, 34,7 x 49,6 con Logo INPS e dicitura “Corte dei Conti” | 500.000 |
23 | Cartellina Manilla 250 g/mq, 34,7 x 49,6 con Logo INPS e dicitura “Commissione Tributaria” | 50.000 |
24 | Cartellina Pannosa 250 g/mq, 34,7 x 49,6 con dicitura “TRIBUNALE CIVILE DI ” “SEZ. _” “UDIENZA_” | 100.000 |
25 | Cartellina Pannosa 250 g/mq 34,7 x 49,6 con | 50.000 |
dicitura “CORTE DI APPELLO DI ” “SEZ. _” “UDIENZA_” | ||
26 | Cartellina Pannosa 250 g/mq 34,7 x 49,6 con dicitura “CORTE DI CASSAZIONE ” “SEZ. _” “UDIENZA_” | 20.000 |
27 | Cartellina Pannosa 250 g/mq, 34,7 x 49,6 con dicitura “TRIBUNALE PENALE DI ” “SEZ. _” “UDIENZA_” | 10.000 |
28 | Cartellina Pannosa 250 g/mq 34,7 x 49,6 con dicitura “RUOLO GEN. ” “T.A.R.” “SEZ. _” “UDIENZA_” | 50.000 |
29 | Cartellina Pannosa 250 g/mq 34,7 x 49,6 con dicitura “RUOLO GEN. ” “CONSIGLIO DI STATO” “SEZ. _” “UDIENZA_” | 50.000 |
30 | Cartellina Pannosa 250 g/mq 34,7 x 49,6 con dicitura “RUOLO GEN. ” “CORTE DEI CONTI” “SEZ. _” “UDIENZA_” | 10.000 |
31 | Cartellina Pannosa 250 g/mq 34,7 x 49,6 con dicitura “RUOLO GEN. ” “GIUDICE DI PACE DI ” “SEZ. _” “UDIENZA_” | 10.000 |
32 | Cartellina Pannosa 250 g/mq 34,7 x 49,6 con dicitura “RUOLO GEN. ” “COMMISSIONE TRIBUTARIA ” “SEZ. _” “UDIENZA_” | 10.000 |
4. I volumi della Fornitura di cui al precedente comma hanno valore meramente presuntivo, e sono stati determinati sulla base delle ipotesi di fabbisogno della Direzione Generale e delle sedi territoriali dell’Istituto e di proiezioni statistiche a preventivo. I predetti valori potrebbero subire delle oscillazioni al ribasso anche di significativa entità, allo stato non prevedibili, anche per intervenute modifiche adottate con atti interni inerenti all’organizzazione dei servizi erogati dall’Istituto, ovvero nel caso in cui la circolazione della Modulistica Istituzionale venga abolita o ridimensionata per effetto di atti ufficiali delle Autorità competenti.
5. Le caratteristiche tecniche della Fornitura sono dettagliatamente disciplinate nel Capitolato, nello Schema di Accordo Quadro e nello Schema di Contratto Attuativo, allegati al presente Disciplinare.
6. L’Appalto non è stato suddiviso in lotti funzionali o prestazionali, ai sensi dell’art. 51 del Codice, trattandosi di prodotti aventi un layout uniforme e una customizzazione omogenea in linea con le esigenze dell’Istituto, come previsto nel Capitolato.
7. La Fornitura sarà affidata mediante il ricorso ad una procedura aperta, volta alla stipula di un Accordo Quadro ai sensi degli artt. 54, 3° comma e 60 del Codice, con applicazione del criterio selettivo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del minor prezzo, di cui all’art. 95, 4° comma del Codice.
8. La Stazione Appaltante stipulerà con l’Aggiudicatario un Accordo Quadro con il quale verranno stabilite in via preventiva le condizioni contrattuali dei Contratti Attuativi da aggiudicarsi durante il periodo di validità dell’Accordo stesso.
9. Nell’ambito dell’Accordo Quadro, la Direzione Centrale Risorse Strumentali e le singole Direzioni Regionali potranno stipulare uno o più Contratti Attuativi, e successivamente emettere Richieste di Consegna, secondo quanto di seguito specificato.
10. La stipula dell’Accordo Quadro tra la Stazione Appaltante e l’Appaltatore, al pari della stipula dei Contratti Attuativi, non saranno costitutive di diritti di sorta in capo all’Appaltatore stesso in ordine all’esaurimento delle quantità dei prodotti di Modulistica Istituzionale. L’Accordo Quadro avrà unicamente la funzione di regolamentare giuridicamente i singoli ed eventuali Contratti Attuativi che potranno essere stipulati in futuro.
11. La decisione della Stazione Appaltante di addivenire o meno alla stipula di un Contratto Attuativo con l’Appaltatore aggiudicatario dell’Accordo Quadro, e quella di emettere Richieste di Consegna nell’ambito del singolo Contratto Attuativo, saranno di carattere eventuale e discrezionale, e verranno adottate dalla Stazione Appaltante, entro il termine di validità dell’Accordo Quadro e del Contratto Attuativo, sulla base di una insindacabile valutazione interna dei propri fabbisogni. L’affidatario dell’Accordo Quadro non potrà pretendere alcun risarcimento, indennizzo o ristoro di sorta, qualora nel corso della validità dell’Accordo Quadro non divenisse affidatario di Contratti Attuativi, e/o l’esecuzione dell’Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi dovesse avvenire per quantitativi e importi inferiori rispetto a quelli previsti nell’Accordo e nei Contratti stessi.
12. I Contratti Attuativi saranno stipulati, secondo il form di cui all’Allegato sub 8, entro il termine di validità dell’Accordo Quadro e con durata massima di 1 (uno) anno. I Contratti Attuativi conterranno l’indicazione delle quantità per singolo prodotto, che la Stazione Appaltante intende acquistare nell’ambito del Contratto Attuativo stesso.
13. L’oggetto del singolo Contratto Attuativo potrà essere limitato a specifici uffici o strutture territoriali della Stazione Appaltante, e sarà attuato mediante Richieste di Consegna. I quantitativi di cui al Contratto Attuativo non sono vincolanti per la Stazione Appaltante e non costituiscono minimo garantito a favore dell’Aggiudicatario.
14. Ciascun Contratto Attuativo sarà trasmesso all’Appaltatore tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) firmato digitalmente; entro 2 giorni lavorativi dalla ricezione dello stesso, l’Appaltatore dovrà restituire al mittente, con le medesime modalità, il Contratto Attuativo firmato digitalmente per accettazione.
15. Le Richieste di Consegna saranno emesse fino a concorrenza del quantitativo previsto nel Contratto Attuativo. Raggiunto tale limite, la Direzione Centrale Risorse Strumentali o la Direzione Regionale procederà alla sottoscrizione di un ulteriore Contratto Attuativo.
16. Durante il periodo di efficacia, l’Accordo quadro potrà essere modificato senza necessità di indire una nuova procedura di affidamento nei casi di cui all’art. 106 del Codice e nel rispetto dei limiti previsti dal medesimo articolo.
17. Ai sensi dell’art. 106, comma 12°, del Codice, la Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo dell’Accordo quadro, potrà imporre all’Appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’Appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
18. Tutte le comunicazioni dovranno essere inviate via e-mail, mediante un valido indirizzo di Posta Elettronica Certificata del Concorrente, all’indirizzo di cui all’art. 2 del presente Disciplinare.
Art. 4 (Importi a base di gara)
1. Il valore complessivo posto a base di gara, al netto dell’opzione di proroga di cui al successivo art. 5, è complessivamente e presuntivamente valutato in € 1.830.000,00 (Euro unmilioneottocentotrentantamila/00) IVA esclusa, dato dalla sommatoria massima dei Contratti Attuativi previsti per l’intera durata dell’Accordo Quadro. Tale importo ha valore meramente presuntivo, ed è stato determinato sulla base delle ipotesi di fabbisogno della Direzione Generale e delle sedi territoriali dell’Istituto e di proiezioni statistiche a preventivo. Pertanto, ha natura meramente indicativa e non è impegnativo, né vincolante per la Stazione Appaltante.
2. I Concorrenti dovranno formulare le proprie offerte sulla base della Fornitura dettagliatamente descritta nel Capitolato, nello Schema di Accordo Quadro e al precedente art. 3 del presente Disciplinare, indicando, in conformità a quanto specificato nel successivo art. 12, comma 13°, il valore complessivamente offerto e l’articolazione del predetto valore.
3. La Fornitura, complessivamente intesa, verrà remunerata a misura, come meglio specificato nel successivo art. 5 bis del presente Disciplinare.
4. Non saranno ammesse Offerte in aumento rispetto al valore posto a base di gara, a pena di esclusione.
5. Ai fini dell’art. 35, comma 4° del Codice, il valore stimato dell’Appalto, comprensivo dell’opzione di proroga di cui al successivo art. 5, è complessivamente e presuntivamente valutato in € 2.745.000,00 (Euro duemilionisettecentoquarantacinquemila/00) IVA esclusa.
6. Ai sensi e per gli effetti del comma 3-bis dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e della Determinazione dell’X.X.XX. (già A.V.C.P.) n. 3/08, si attesta che gli oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi di interferenza del presente Appalto sono pari a € 0,00 (Euro zero/00), in quanto la Fornitura di Modulistica Istituzionale non contempla attività da eseguirsi nell’ambito di locali nelle disponibilità della Stazione Appaltante.
7. E’ comunque onere dell’Appaltatore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti l’esercizio della propria attività, il Documento di Valutazione dei Rischi, e di provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi alle proprie attività.
8. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 34, comma 35°, del decreto-legge n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012, e 216, comma 11°, del Codice, si rappresenta che le spese di pubblicazione del Bando di Gara presso i quotidiani e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, graveranno sull’aggiudicatario nella misura massima complessiva e indicativa di € 10.000,00 (Euro diecimila/00), e dovranno essere rimborsate dal predetto all'Istituto entro 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione.
Art. 5 (Durata dell’Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi)
1. L’Accordo Quadro avrà una durata di 24 (ventiquattro) mesi, naturali e consecutivi, a decorrere dalla sua sottoscrizione, salvo anticipato o successivo esaurimento delle quantità in esso previste.
2. I Contratti Attuativi potranno essere stipulati nel corso della vigenza dell’Accordo Quadro fino al raggiungimento dell’importo massimo utilizzabile, eventualmente incrementato in virtù degli adempimenti contrattuali previsti dal presente Disciplinare, ed avranno una durata massima pari a 1 (uno) anno.
3. In ogni caso, il termine di durata temporale sia dell’Accordo Quadro sia dei Contratti Attuativi è ricollegato all’esaurimento dei quantitativi in essi previsti, nel limite massimo di 4 (quattro) anni per l’Accordo Quadro e di 1 (uno) anno per i Contratti Attuativi.
4. La Stazione Appaltante si riserva, altresì, in via del tutto eventuale e opzionale, previa insindacabile valutazione interna, di prorogare la Fornitura alla scadenza dell’Accordo
quadro, nella misura massima di 12 (dodici) mesi e per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente.
5. L’opzione di cui al precedente comma 4° sarà attuata e formalizzata mediante uno o più atti aggiuntivi all’Accordo quadro già sottoscritto dalla Stazione Appaltante. In tal caso l’Appaltatore sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario, o a condizioni economiche più favorevoli per la Stazione Appaltante.
6. Durante il periodo contrattuale l’Affidatario dovrà garantire il rispetto dei livelli di servizio di cui al Capitolato.
7. La Stazione Appaltante si riserva di dare avvio all’esecuzione della Fornitura in via d’urgenza, anche ai sensi dell’art. 32, comma 8°, del Codice.
Art. 5 bis (Modalità di remunerazione della Fornitura, limite minimo delle Richieste di Consegna e luogo di esecuzione)
1. L’affidamento dell’Accordo Quadro e dei singoli Contratti Attuativi avviene sulla base del valore complessivo risultante dall’offerta economica formulata dall’Appaltatore. Per il caso di affidamento del Contratto Attuativo, la remunerazione dell’Appaltatore verrà commisurata in relazione ai volumi effettivamente forniti, ivi incluso il servizio di personalizzazione delle buste.
2. Le Direzioni richiedenti emetteranno le Richieste di Consegna a favore delle Sedi destinatarie ad esse afferenti, indicando nella Richiesta le quantità, l’esatto indirizzo di consegna e le informazioni specificate all’art. 6 del Capitolato.
3. L’Appaltatore si obbliga a dare seguito a Richieste di Consegna non inferiori a € 500,00 (Euro cinquecento/00), Iva esclusa, per singola consegna e sede. Resta inteso che l’appaltatore ha la facoltà di dare seguito a Richieste di Consegna di importo inferiore.
4. Il prezzo offerto per la Fornitura dei prodotti di Modulistica Istituzionale, si intende comprensivo del costo di imballaggio, trasporto e consegna su tutto il territorio nazionale.
5. In particolare, come previsto nel Capitolato allegato al presente Disciplinare, la consegna avverrà presso:
• il magazzino della Direzione Generale (Pomezia/Roma), per le Richieste di Consegna emesse dalla Direzione Centrale Risorse Strumentali per conto delle Direzioni Centrali e degli Uffici di supporto aventi sede sul territorio di Roma; in casi sporadici, espressamente specificati nella Richiesta di Consegna, l’Appaltatore si impegna a effettuare le consegne anche presso gli uffici della suddetta Direzione Generale, fermo restando il valore minimo di cui al precedente comma 3°;
• le sedi delle Direzioni Regionali, delle Direzioni Provinciali e delle Agenzie per le Richieste di Consegna emesse dalle Direzioni Regionali. Le Richieste di Consegna dovranno
indicare l’esatto quantitativo di prodotto da consegnare per singola sede, fermo restando il valore minimo di consegna per singola sede di cui al precedente comma 3°.
Art. 6 (Operatori Economici)
1. Sono ammessi alla partecipazione alla procedura tutti i soggetti previsti dall’art. 45 del Codice.
2. Ai fini della partecipazione si applicano, altresì, le disposizioni di cui all’art. 37 del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito con Legge 30 luglio 2010 n. 122, e le relative disposizioni di attuazione di cui al D.M. del 14 dicembre 2010.
3. In fase di esecuzione dell’Appalto, l’aggiudicatario dovrà fornire prodotti muniti di certificazione FSC o equivalente, o comunque prove relative all’impiego di misure equivalenti.
4. Non sono ammessi a partecipare gli Operatori che si trovino, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui all’art. 80, commi 1°,2°, 4° e 5°, del Codice o di cui alle ulteriori disposizioni normative che precludono soggettivamente gli affidamenti pubblici. Ove ricorrano tali situazioni, l’Istituto potrà escludere gli Operatori in qualunque momento della procedura.
5. Si precisa che:
• relativamente alle condanne di cui all’art. 80, comma 1°, del Codice, l’esclusione non opera se il reato è stato depenalizzato ovvero se è intervenuta la riabilitazione ovvero se il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria dell’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale;
• l’Operatore Economico che si trovi in una delle situazioni di cui all’art. 80, comma 1°, del Codice, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, ovvero in una delle situazioni di cui al comma 5° del medesimo art. 80 del Codice, sarà ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se la Stazione Appaltante riterrà che le misure di cui al precedente periodo siano sufficienti, l’Operatore Economico non sarà escluso dalla presente procedura. L’Operatore Economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della
possibilità prevista dai precedenti periodi nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza;
• relativamente ai motivi di esclusione di cui all’art. 80, comma 4°, del Codice, l’esclusione non opera quando l’Operatore abbia ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l’impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle Offerte;
• le cause di esclusione previste dall’art. 80 del Codice non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito in l. 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, e affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento;
• in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la Stazione Appaltante ne darà segnalazione all’Autorità Nazionale AntiCorruzione ai sensi dell’art. 80, comma 12°, del Codice.
• non sono ammessi altresì alla presente procedura gli Operatori che abbiano fornito la documentazione di cui all’articolo 66, comma 2°, del Codice o che abbiano altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell’Appalto, qualora non sia stato in alcun modo possibile garantire il rispetto del principio della parità di trattamento. In ogni caso, prima di procedere all’esclusione dei soggetti che si trovino nella condizione di cui al precedente periodo, la Stazione Appaltante inviterà entro un termine non superiore a dieci giorni solari i suddetti Operatori a provare che la loro partecipazione alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell’Appalto non costituisce causa di alterazione della concorrenza.
6. Il curatore del fallimento, autorizzato all’esercizio provvisorio, ovvero l’impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, possono partecipare alla presente procedura su autorizzazione del giudice delegato, sentita l’X.X.XX., come previsto dall’art. 110, commi 3°, 4° e 5°, del Codice.
7. Ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/01, i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto sopra sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e
accertati ad essi riferiti. Ai sensi dell’art. 21, del D.Lgs. n. 39/2013, ai fini dell’applicazione dei divieti di cui ai precedenti periodi, devono considerarsi dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al D.Lgs. n. 39/13 medesimo, ivi compresi i soggetti esterni con i quali le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici o gli enti privati in controllo pubblico abbiano stabilito un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo.
8. E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di Operatori Economici, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di Operatori Economici.
9. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2°, lettere b) e c), del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione saranno esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale. In caso di partecipazione dei consorzi di cui all’art. 45, comma 2°, lett. b) e c), troveranno altresì applicazione le disposizioni contenute all’art. 47 del Codice.
10. E’ consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, comma 2°, lett. d) ed e), del Codice, anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli Operatori Economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di Operatori Economici e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi Operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà l’Accordo quadro in nome e per conto proprio e dei mandanti.
11. E’ vietata l’associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto all’art. 48, commi 18° e 19°, del Codice, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di Operatori Economici rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.
12. I Concorrenti di cui all’art. 45, comma 2°, lett. d), e) e g) del Codice concorrono necessariamente per tutte le proprie raggruppate/consorziate.
13. E’ ammesso il recesso di uno o più Operatori raggruppati esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che gli Operatori rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati alle prestazioni ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui al precedente periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.
Art. 7 (Criteri di selezione)
1. Ai fini dell’affidamento, gli Operatori Economici dovranno possedere, ai sensi dell’art. 83 del Codice:
a) adeguati requisiti di idoneità professionale;
b) adeguata capacità economica e finanziaria.
2. Ai fini della sussistenza dei criteri di selezione di cui al comma 1°, lettera a), i Concorrenti, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, dovranno essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per le medesime attività oggetto di affidamento, o presso i competenti ordini professionali, fatto salvo quanto previsto dall’art. 13 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito in legge n. 248 del 4 agosto 2006. Il cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, dovrà essere iscritto, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XVI al Codice.
3. Ai fini della sussistenza dei criteri di selezione di cui al comma 1°, lettera b), i Concorrenti dovranno possedere:
I. un fatturato globale di impresa medio annuo, riferito agli ultimi tre esercizi finanziari, il cui bilancio, o altro documento fiscale o tributario equivalente, sia stato già approvato alla data di pubblicazione del Bando, non inferiore a 1,5 volte il valore complessivo annuale posto a base di gara (importo di cui all’art. 4, comma 1° diviso per le annualità di durata contrattuale, al netto dell’opzione di proroga);
II. un fatturato specifico medio annuo relativo alla fornitura di modulistica istituzionale, realizzato a favore di soggetti pubblici o privati, riferito agli ultimi tre esercizi finanziari, il cui bilancio o altro documento fiscale o tributario equivalente sia stato già approvato alla data di pubblicazione del Bando, non inferiore al valore complessivo annuale posto a base di gara (importo di cui all’art. 4, comma 1° diviso per le annualità di durata contrattuale, al netto dell’opzione di proroga);
Con riferimento ai requisiti di cui ai precedenti punti I e II si precisa che i medesimi vengono richiesti ai fini della partecipazione alla presente procedura, per poter consentire all’Istituto l’individuazione di un operatore in grado di far pienamente fronte alle esigenze dell’Istituto, sottese all’appalto in questione.
In caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di Operatori Economici, di cui rispettivamente all’art. 45, comma 2°, lett. d) ed e), del Codice:
• i requisiti di cui ai precedenti punti I e II dovranno essere posseduti dal raggruppamento o dal consorzio nel suo complesso, fermo restando che l’Operatore mandatario dovrà possedere i predetti requisiti in misura maggioritaria in senso relativo. Resta inteso che ciascun Operatore componente il raggruppamento o il consorzio ordinario dovrà rendere, comunque, la dichiarazione contenuta nella dichiarazione sostitutiva o nel DGUE relativamente ai suddetti requisiti;
Nel caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45, comma 2°, del Codice, troverà applicazione quanto disposto dall’art. 47 del medesimo Codice.
4. In sede di procedura, i requisiti di cui sopra dovranno essere comprovati mediante dichiarazione sostitutiva, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/00, ovvero mediante il DGUE.
5. I requisiti di cui sopra verranno altresì comprovati con le modalità indicate al successivo art. 15.
6. L’Operatore Economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste dalla Stazione Appaltante, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla medesima Stazione Appaltante.
7. Ai sensi dell’art. 89 del Codice, le imprese potranno far ricorso all’avvalimento, nei limiti e alle condizioni previsti dal predetto articolo. La documentazione ivi indicata, meglio dettagliata all’art. 11 del presente Disciplinare, dovrà essere allegata in sede di Offerta nell’ambito della “Busta A – Documentazione Amministrativa”.
Art. 8 (Disciplina del soccorso istruttorio)
1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 83, comma 9°, del Codice, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda potranno essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente articolo.
2. In particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE obbliga il Concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della Stazione Appaltante, di una sanzione pecuniaria pari all’1‰ del valore complessivo posto a base di gara e comunque non superiore a € 5.000,00.
3. Nei casi di cui al precedente comma, la Stazione Appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 10 (dieci) giorni solari, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l’avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione.
4. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione.
5. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la Stazione Appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione.
6. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.
7. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
Art. 9 (Garanzie a corredo delle Offerte e in tema di esecuzione dell’Accordo quadro)
1. Ai sensi dell’art. 93 del Codice, ciascuna Offerta dovrà essere corredata da una garanzia provvisoria prestata nella forma della cauzione o della fideiussione, a scelta dell’Offerente. L’importo della garanzia dovrà essere pari al 2% del valore complessivo a base di gara, salvo quanto previsto ai successivi commi 10° e 11° del presente articolo.
2. La cauzione, ai sensi del comma 2° del predetto art. 93 del Codice, a scelta dell’Offerente, potrà essere costituita:
a) in contanti, con versamento su uno dei conti correnti intestati all’INPS presso le agenzie o filiali degli istituti di credito di cui all’allegato sub 7 al presente Disciplinare;
b) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione Appaltante.
3. Al fine di comprovare in sede di procedura l’avvenuta costituzione del deposito cauzionale, il Concorrente dovrà produrre i documenti probatori che dimostrino il versamento delle relative somme.
4. Il deposito cauzionale non sarà produttivo di alcun interesse in favore del Concorrente. I titoli depositati saranno restituiti con le stesse cedole con le quali sono stati presentati.
5. La costituzione del deposito cauzionale dovrà avvenire con le modalità suindicate.
6. La fideiussione provvisoria può essere rilasciata, a scelta dell’Offerente, da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
7. La medesima fideiussione, comunque rilasciata, dovrà in particolare:
a) avere quale beneficiaria l’INPS;
b) essere specificamente riferita alla gara in oggetto;
c) prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell’art. 1944 del codice civile;
d) prevedere la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2°, del codice civile;
e) prevedere l’impegno alla liquidazione della somma garantita su semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante, entro il termine di giorni 15 (quindici) dalla richiesta medesima;
f) avere validità non inferiore a 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza fissata per il termine di ricezione delle Offerte;
g) prevedere l’impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della Stazione Appaltante, per la durata di ulteriori 180 (centottanta) giorni, qualora al momento della scadenza della garanzia stessa non fosse ancora intervenuta l’aggiudicazione;
h) coprire la mancata sottoscrizione dell’Accordo quadro dopo l’aggiudicazione, per fatto dell’Affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave;
i) recare la sottoscrizione del garante.
8. Ove non sia già contenuto nell’ambito della fideiussione provvisoria, l’Offerta dovrà essere altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria di cui all’art. 103 del Codice per l’esecuzione dell’Accordo quadro e dei Contratti attuativi, qualora l’Offerente risultasse Aggiudicatario.
9. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di Operatori Economici o di un consorzio ordinario, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutti gli Operatori del raggruppamento o consorzio medesimi.
10. Ai sensi dell'art. 93, comma 7°, del Codice, l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo può essere ridotto, mediante applicazione della seguente formula:
Gr = Gb * (1-R1) * (1-R2) * (1-R3) * (1-R4)
Dove:
Gr = Importo della garanzia ridotto
Gb = Importo base della garanzia
R1 = Riduzione del 50% applicabile agli Operatori Economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000;
R2 = riduzione:
• del 30%, applicabile agli Operatori Economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009,
oppure
• del 20%, applicabile agli Operatori Economici in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001.
R3 = Riduzione del 20% applicabile agli Operatori Economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50% del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;
R4 = riduzione del 15%, applicabile agli Operatori Economici che abbiano sviluppato:
• un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1; oppure
• un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.
In caso di mancato possesso di uno o più dei suddetti requisiti, il corrispondente valore di R1, R2, R3 nella formula sopra riportata sarà pari a 0.
11. In alternativa a quanto previsto dal precedente comma, ai sensi dell’art. 93, comma 7°, del Codice, l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo può essere ridotto del 30%, non cumulabile con le riduzioni di cui sopra, qualora l’Operatore Economico sia in possesso, alternativamente:
• del rating di legalità;
• dell’attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001;
• di certificazione social accountability 8000;
• di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001;
• di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell’energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l’offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli Operatori Economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.
12. Per fruire dei benefici di cui ai precedenti commi 10° e 11°, l’Operatore Economico segnala, in sede di Offerta, il possesso dei requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti, come meglio specificato al successivo art. 12, comma 12°, lett. e).
13. In caso di raggruppamento o consorzio ordinario, l’importo della garanzia è ridotto nei termini di cui sopra soltanto se tutti i consorziati o gli Operatori raggruppati sono in possesso dei rispettivi requisiti. In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2°, lett. b) e c), l’importo della garanzia è ridotto solo nel caso in cui il consorzio sia in possesso dei predetti requisiti.
14. Verso i Concorrenti non Aggiudicatari, la garanzia provvisoria sarà svincolata contestualmente alla comunicazione di intervenuta aggiudicazione dell’Appalto, tempestivamente e comunque entro 30 (trenta) giorni dall’aggiudicazione stessa, ai sensi di quanto disposto dall’art. 93, comma 9°, del Codice. Verso l’Aggiudicatario, la garanzia provvisoria sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione dell’Accordo quadro, ai sensi di quanto previsto dal comma 6° dell’art. 93 del Codice.
15. Sarà obbligo dell’Aggiudicatario rilasciare la garanzia definitiva prevista dall’art. 103 del Codice, secondo le modalità previste da detta norma ed entro i termini richiesti dalla Stazione Appaltante nei documenti di gara.
16. Ai sensi dell’art. 103, comma 6°, del Codice, ai fini del pagamento della rata di saldo, l’Appaltatore dovrà costituire una cauzione o una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all’importo della medesima rata di saldo, maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data della verifica di conformità e l’assunzione del carattere di definitività della medesima.
Art. 10 (Contribuzione all’Autorità Nazionale AntiCorruzione e ricorso al Sistema AVCpass)
1. Le Offerte dovranno essere corredate dalla prova dell’avvenuto pagamento della contribuzione dovuta dall’Offerente all’X.X.XX. (già Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture), ai sensi dell’art. 1, commi 65° e 67°, della l. n. 266 del 23 dicembre 2005 e della Deliberazione della predetta Autorità n. 163 del 22 dicembre 2015, nella misura di € 140,00 (Euro centoquaranta/00).
2. La prova dovrà essere formata e depositata in relazione alla modalità di pagamento prescelta dall’Offerente.
3. Il pagamento della contribuzione avviene con le seguenti modalità, previste nelle “Istruzioni relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell’art. 1, comma 67°, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, di soggetti pubblici e privati in vigore dal 1° gennaio 2015”:
▪ versamento online, collegandosi al “Servizio Riscossione Contributi” disponibile in homepage sul sito web dell’Autorità Nazionale AntiCorruzione all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx, seguendo le istruzioni disponibili sul portale, tramite carta di credito dei circuiti Visa e Visa Electron (con la gestione del protocollo “certified by”), MasterCard (con la gestione del protocollo “secure code”), Diners, American Express. A riprova dell’avvenuto pagamento, l’Operatore Economico dovrà allegare all'Offerta copia della ricevuta di pagamento, trasmessa all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione e reperibile in qualunque momento accedendo alla lista dei pagamenti effettuati disponibile on line sul “Servizio Riscossione Contributi”;
▪ in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio Riscossione Contributi, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. Copia dello scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegata all’Offerta;
▪ per i soli Operatori Economici esteri, sarà possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788), (BIC: XXXXXXXXXXX) intestato all’Autorità Nazionale AntiCorruzione. La causale del versamento deve riportare esclusivamente:
a) il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante;
b) il CIG che identifica la procedura, come indicato all’art. 2 del presente Disciplinare di gara.
Copia della ricevuta del bonifico effettuato dovrà essere allegata all’Offerta.
4. A riprova dell’avvenuto pagamento, l’Operatore Economico dovrà allegare all'Offerta copia della ricevuta di pagamento o copia dello scontrino rilasciato dal punto vendita.
5. La Stazione Appaltante è tenuta al controllo, anche tramite l’accesso al SIMOG, dell’avvenuto pagamento, dell’esattezza dell’importo e della rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta del versamento con quello assegnato alla presente procedura in corso.
6. Nel caso di raggruppamenti o consorzi ordinari, costituiti e costituendi, il versamento dovrà essere effettuato dal solo Operatore capogruppo.
7. Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 81 e 216, comma 13°, del Codice e dalla Deliberazione dell’X.X.XX. n. 111 del 20 dicembre 2012, come aggiornata dalla successiva Deliberazione
n. 157 del 17 febbraio 2016, la Stazione Appaltante procederà all’acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico- professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alla presente procedura, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’X.X.XX., salvo che nei casi di
cui all’art. 5, comma 3°, della suddetta Deliberazione 111/12 nonché in tutti gli altri casi in cui non fosse possibile ricorrere a tale sistema.
8. Ciascun Concorrente, al fine di consentire l’utilizzo da parte della Stazione Appaltante del sistema AVCpass, sarà tenuto a registrarsi al Sistema accedendo all’apposito link sul portale X.X.XX. (Servizi ed accesso riservato – AVCpass) secondo le istruzioni ivi contenute e richiedere il PassOE per la presente procedura. Le indicazioni operative per la registrazione nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento, la consultazione dei dati e il caricamento dei documenti sono presenti sul sito: xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.
9. Si segnala che, nel caso di partecipazione alla presente procedura da parte di Concorrenti non registrati presso il sistema AVCpass, la Stazione Appaltante provvederà, con apposita comunicazione, ad assegnare loro un termine congruo per l’effettuazione della predetta registrazione.
Art. 11 (Avvalimento dei requisiti)
1. Il Concorrente, singolo o in raggruppamento di cui all’articolo 45 del Codice, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui al precedente art. 7, comma 1°, lett. b) e c), necessari per partecipare alla presente procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all’art.80 del Codice, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche eventualmente partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi, mediante ricorso all’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del Codice.
2. Nel caso di avvalimento dovrà essere prodotta, nell’ambito della “Busta A – Documentazione Amministrativa”, la seguente documentazione:
a. una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all’articolo 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
b. una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il Concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il Concorrente;
c. originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del Concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.
3. Le dichiarazioni di cui ai precedenti punti a) e b) potranno essere rese mediante l’utilizzo del form di cui all’allegato sub 5 del presente Disciplinare. Le dichiarazioni dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria o dal soggetto comunque abilitato ad impegnare l’impresa ausiliaria, e dovranno essere accompagnate da copia del
documento di identità del sottoscrivente, in corso di validità. In caso di sottoscrizione ad opera di soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà essere prodotta in atti copia della fonte dei poteri. In alternativa alla dichiarazione di cui al precedente comma 2°, punto a), ai sensi e per gli effetti dell’art. 85 del Codice, la Stazione Appaltante accetterà apposito DGUE dell’impresa ausiliaria (compilato esclusivamente nella parte II, lett. A e B, e nelle parti III e IV). In caso di libera compilazione a cura dell’impresa ausiliaria e/o in caso di presentazione del DGUE, la dichiarazione sostitutiva e/o il DGUE dovranno comunque contenere tutte le dichiarazioni e gli elementi riportati nel form allegato sub 5 al presente Disciplinare di Gara.
4. Nell’ambito della dichiarazione sostitutiva resa dal Concorrente ai sensi del successivo art. 12 e/o nell’ambito del DGUE del Concorrente dovranno essere indicate le informazioni sui requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice e sui requisiti tecnici, relative agli eventuali soggetti di cui l’Operatore Economico si avvale ai sensi dell’articolo 89.
5. La Stazione Appaltante verifica, conformemente agli artt. 85, 86 e 88, del Codice se i soggetti della cui capacità l’Operatore intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell’art. 80 del medesimo Codice. Essa impone all’Operatore di sostituire le imprese ausiliarie che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. Resta inteso che, nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’articolo 80, comma 12°, nei confronti dei sottoscrittori, la Stazione Appaltante esclude il Concorrente ed escute la garanzia.
6. E’ ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
7. In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un Concorrente, ovvero che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
8. Il Concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del Concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo dell'appalto posto a base di gara.
9. Il contratto è in ogni caso eseguito dall’impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
10. La Stazione Appaltante eseguirà in corso di esecuzione le verifiche sostanziali circa l’effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell’avvalimento da parte dell’impresa ausiliaria, nonché l’effettivo impiego delle risorse medesime nell’esecuzione dell’appalto, con le modalità previste dall’art. 89 del Codice e dall’art. 17 dello Schema di Accordo Quadro.
Art. 12 (Modalità di presentazione delle Offerte)
1. L’Offerta dovrà essere redatta in lingua italiana, in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di appalti, e sarà vincolante per l’Offerente per il termine di
180 (centottanta) giorni solari dalla data ultima fissata per la scadenza del termine di presentazione delle Offerte. Ai sensi dell’art. 32, comma 4°, del Codice, l’Istituto si riserva la facoltà di chiedere agli Offerenti il differimento di detto termine.
2. Nel caso in cui l’Offerta o i documenti a corredo dell’Offerta siano redatti in lingua diversa da quella italiana, i medesimi dovranno essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale.
3. Saranno considerate inammissibili le offerte:
a) che sono state presentate in ritardo rispetto al termine di cui al successivo comma 6°;
b) in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;
c) che l’Istituto ha giudicato anormalmente basse;
d) che non hanno la qualificazione necessaria;
e) il cui prezzo supera gli importi posti dalla Stazione Appaltante a base di gara, stabiliti e documentati prima dell’avvio della procedura di appalto.
4. Saranno considerate irregolari le offerte non conformi a quanto prescritto nei documenti di gara. Si applica a tal fine la disciplina di cui al precedente art. 8 del presente Disciplinare di Gara.
5. L’Offerta dovrà consistere in un unico plico, chiuso, non trasparente, sigillato con ceralacca o equivalente sistema, controfirmato sui lembi di chiusura e recante all’esterno la dicitura:
«NON APRIRE – “”» oltre alla denominazione dell’Offerente con il proprio indirizzo, recapito telefax e indirizzo e-mail.
6. Il suddetto plico dovrà pervenire, entro il termine perentorio delle ore: 16:00 del 12 gennaio 2016, al seguente indirizzo:
INPS – CENTRALE ACQUISTI - DIREZIONE CENTRALE RISORSE STRUMENTALI
Area Centro Servizi – Settore Movimento Corrispondenza – Piano Ammezzato, Stanza A12 Via Xxxx il Grande 21 – 00144 – Roma (EUR)
7. Il Plico di Offerta potrà essere consegnato, entro e non oltre il termine predetto, mediante raccomandata A/R, agenzia di recapito autorizzata o a mano. In caso di consegna a mano, verrà rilasciata apposita ricevuta con l’indicazione dell’ora e della data di consegna, nelle giornate non festive dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 16.00.
8. Non saranno ammesse alla procedura Offerte pervenute oltre il termine sopra indicato. Il recapito dei plichi, indipendentemente dalla modalità utilizzata, sarà incombente a esclusivo rischio del mittente, il quale non potrà sollevare eccezione alcuna ove, per qualsiasi motivo, i plichi non dovessero pervenire in tempo utile.
9. Ai fini del rispetto dei termini sopra indicati, farà fede esclusivamente il timbro apposto dalla Stazione Appaltante.
10. Sarà ammessa l’integrale sostituzione del Plico di offerta purché tale sostituzione intervenga entro i termini di scadenza per la presentazione delle Offerte.
11. Il Plico di Xxxxxxx dovrà contenere al proprio interno le seguenti buste, a loro volta chiuse, non trasparenti, sigillate con ceralacca o equivalente sistema e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti la denominazione dell’Offerente e le seguenti diciture:
i. Busta “A” – Documentazione Amministrativa
ii. Busta “B” – Offerta Economica
12. La Busta “A” (Documentazione Amministrativa) dovrà contenere i documenti e le dichiarazioni di seguito indicate:
a) una dichiarazione sostitutiva del Concorrente, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d. P.R. 445 del 28 dicembre 2000, nella quale il Concorrente attesti, inter alia, l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice e di quelli ulteriori previste dalla legge e la sussistenza delle condizioni minime di affidamento richieste dalla lex specialis, fornisca le informazioni rilevanti richieste dalla Stazione Appaltante e le informazioni relative al possesso dei prescritti requisiti in capo agli eventuali soggetti di cui l’Operatore Economico si avvale ai sensi dell’art. 89 del Codice, indichi l’autorità pubblica o il terzo responsabile del rilascio dei documenti complementari e attesti la propria capacità, su richiesta e senza indugio, di fornire tali documenti, secondo quanto previsto nello schema di dichiarazione sostitutiva del Concorrente di cui all’allegato sub 3, al presente Disciplinare.
Si ricorda che, ai fini dell’attestazione di insussistenza delle cause ostative di cui ai commi 1°, 2° e 5° lett. l), dell’art. 80 del Codice, la relativa dichiarazione potrà essere resa dal legale rappresentante, per quanto a propria conoscenza, per conto dei seguenti soggetti, in via omnicomprensiva:
• titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
• un socio o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
• soci accomandatari o direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
• membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale
rappresentanza, di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.
Si ricorda inoltre che la dichiarazione relativa alle cause ostative di cui al comma 1° dell’art. 80 del Codice va resa anche per i soggetti sopra indicati cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, ferma restando la possibilità di dimostrare la completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata. Anche in tal caso il legale rappresentante potrà dichiarare, ai sensi dell’art. 47, comma 2° del d. P . R . 445/2000, per quanto a propria conoscenza, il possesso dei requisiti richiesti in capo ai predetti soggetti in via omnicomprensiva.
In caso di cessione di azienda, incorporazione o fusione realizzatasi nell’ultimo anno, la dichiarazione di cui al periodo che precede deve essere resa anche con riferimento agli esponenti della società cedente, incorporata o fusa.
Nell’ambito della dichiarazione sostitutiva dovranno essere in ogni caso indicati i nominativi dei soggetti di cui ai tre periodi che precedono.
Sarà comunque onere dell’Offerente, qualora il Legale rappresentante non dichiari, per quanto a propria conoscenza, l’ insussistenza delle cause ostative di cui ai commi 1°, 2° e 5 lett. l), dell’art. 80 del Codice, produrre le relative dichiarazioni sottoscritte da ciascuno dei singoli esponenti sopra indicati.
Resta fermo quanto previsto al precedente art. 6, comma 4°, del presente Disciplinare di Gara.
Il curatore del fallimento, autorizzato all’esercizio provvisorio, ovvero l’impresa ammessa al concordato con continuità aziendale devono indicare nella dichiarazione sostitutiva, da predisporsi preferibilmente secondo il modello dell’allegato sub 3, i riferimenti all’autorizzazione del giudice delegato e ai provvedimenti dell’X.X.XX.
La dichiarazione sostitutiva dovrà contenere altresì:
• le informazioni rilevanti richieste nel presente Disciplinare;
• le informazioni sui requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice e sui requisiti tecnici, relative agli eventuali soggetti di cui l’Operatore Economico si avvale ai sensi dell’articolo 89;
• l’indicazione dell’autorità pubblica o del terzo responsabile al rilascio dei documenti complementari;
• apposita dichiarazione, relativa alla capacità, per l’Operatore, di fornire i documenti complementari indicati al successivo art. 15, su richiesta e senza indugio.
La dichiarazione sostitutiva del Concorrente dovrà essere redatta sulla base dello schema allegato sub 3 al presente Disciplinare di Gara, da intendersi parte integrante del Disciplinare stesso.
In alternativa alla dichiarazione sostitutiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 85 del Codice, la Stazione Appaltante accetterà il DGUE, redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento dalla Commissione europea (UE) 2016/7 del 5 gennaio 2016, e allegato al medesimo regolamento (reperibile sul sito xxxx://xxx-xxx.xxxxxx.xx/xxxxx-xxxxxxx/XX/XXX/?xxxxXXXXX:00000X0000) integrato sulla base delle Linee Guida 18 luglio 2016, n. 3, adottate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Ai fini di cui al periodo che precede, il DGUE potrà essere inserito nella “Busta A – Documentazione Amministrativa”, in formato cartaceo.
I Concorrenti potranno altresì riutilizzare una dichiarazione sostitutiva o DGUE già utilizzati in una procedura precedente, purché producano apposita dichiarazione sostitutiva a conferma della validità delle informazioni ivi contenute.
In caso di libera compilazione a cura dell’Operatore e/o in caso di presentazione del DGUE, la dichiarazione sostitutiva e/o il DGUE dovranno comunque contenere, tutte le dichiarazioni e gli elementi riportati nel form allegato sub 3 al presente Disciplinare di Gara.
La dichiarazione sostitutiva e/o il DGUE dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante o dal soggetto comunque abilitato ad impegnare il Concorrente. In caso di sottoscrizione ad opera di soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà essere prodotta nella Busta “A” anche copia del titolo abilitativo.
Ai fini della validità delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/00, all’interno della “Busta A - Documentazione Amministrativa” dovrà essere inserita copia di un documento di identità di ciascun soggetto sottoscrivente, in corso di validità.
In caso di raggruppamenti e consorzi ordinari, costituiti o costituendi, la dichiarazione sostitutiva dovrà essere resa da ciascun Operatore Economico raggruppato o consorziato.
b) nel solo caso di ricorso all’avvalimento, la documentazione di cui all’art. 11 del presente Disciplinare;
c) nel solo caso di ricorso al subappalto, la seguente documentazione:
i. la dichiarazione di subappalto, resa dal legale rappresentante dell’Offerente o dal soggetto abilitato ad impegnare l’Operatore, nella quale l’Offerente:
• indichi le prestazioni che intende eventualmente subappaltare ai
sensi dell’art. 105, comma 4 °, lett. b) del Codice, nei limiti del 30%
(trenta per cento) dell’importo contrattuale massimo subappaltabile;
• indichi una terna di nominativi di subappaltatori, ai sensi dell’art. 105, comma 6°, del Codice.
Detta dichiarazione è già contenuta nel form di dichiarazione sostitutiva del Concorrente allegato sub 3 al presente Disciplinare;
• dichiari, per quanto a propria conoscenza, l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice in capo ai subappaltatori indicati. Detta dichiarazione è già contenuta nel form di dichiarazione sostitutiva del Concorrente allegato sub 3 al presente Disciplinare;
ii. le dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d. P.R. 445 del 28 dicembre 2000 dai subappaltatori indicati nella terna, relative all’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice, secondo quanto previsto nello schema di dichiarazione sostitutiva dei subappaltatori di cui all’allegato sub 4, al presente Disciplinare.
In alternativa alle dichiarazioni sostitutive dei subappaltatori ai sensi e per gli effetti dell’art. 85 del Codice, la Stazione Appaltante accetterà appositi DGUE dei subappaltatori (compilati esclusivamente nella parte II, lett. A e B, e III). In caso di libera compilazione a cura del subappaltatore e/o in caso di presentazione del DGUE, le dichiarazioni sostitutive e/o i DGUE dovranno comunque contenere, tutte le dichiarazioni e gli elementi riportati nel form allegato sub 4 al presente Disciplinare di Gara.
Le dichiarazioni sostitutive e/o i DGUE dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante o dal soggetto comunque abilitato ad impegnare il subappaltatore. In caso di sottoscrizione ad opera di soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà essere prodotta nella Busta “A” anche copia del titolo abilitativo.
iii. copia di un documento di identità di ciascun soggetto sottoscrivente le dichiarazioni sostitutive dei subappaltatori, in corso di validità.
d) prova dell’avvenuto pagamento della contribuzione dovuta dall’Offerente all’X.X.XX., di cui all’art. 10 del presente Disciplinare di gara, con riferimento alla presente procedura;
e) la seguente documentazione relativa alle garanzie di cui al precedente art. 9 del presente Disciplinare:
i. il documento comprovante la prestazione della cauzione o fideiussione provvisoria di cui all’art. 93 del Codice;
ii. l’impegno del fideiussore o di altro soggetto a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione dell’Accordo quadro e dei Contratti attuativi di cui all’art. 103 del Codice nei casi di cui all’art. 9 comma 9°. In caso di prestazione della garanzia a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa, l’impegno potrà già essere contenuto nella fideiussione stessa;
iii. solo qualora l’Operatore intenda usufruire dei benefici di cui al precedente art. 9, commi 11° e 12°, almeno uno dei seguenti documenti:
• copie conformi all’originale delle certificazioni, registrazioni, marchi, impronte o attestazioni di cui al precedente art. 9, commi 11° e 12°, del presente Disciplinare;
• dichiarazione rilasciata dall’Ente Certificatore o comunque da un organismo indipendente attestante delle certificazioni, registrazioni, marchi, impronte o attestazioni di cui al precedente art. 9, commi 11° e 12°, del presente Disciplinare. Tale dichiarazione dovrà riportare il numero del certificato, ove esistente, l’organismo che lo ha rilasciato, la data del rilascio, la data di scadenza, la vigenza;
• idonea dichiarazione resa dal Concorrente ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000 attestante il possesso delle certificazioni, registrazioni, marchi, impronte o attestazioni di cui al precedente art. 9, commi 11° e 12°, del presente Disciplinare. Tale dichiarazione è già contenuta nel form di dichiarazione sostitutiva del Concorrente allegato sub 3 al presente Disciplinare di Gara;
f) il documento attestante l’attribuzione del “PassOE”, quale rilasciato dall’X.X.XX. ai fini dell’utilizzo del sistema AVCpass, così come dettagliatamente previsto all’art. 10 del presente Disciplinare di Gara. In caso di mancata presentazione di tale documento, legata a difficoltà nell’utilizzo del sistema AVCpass, la Stazione Appaltante potrà provvedere, in corso di procedura, con apposita comunicazione, ad assegnare un termine congruo per l'effettuazione della registrazione sul predetto sistema e per la conseguente trasmissione del PassOE;
g) copia del Bando, del presente Disciplinare, del Capitolato, dello Schema di Accordo Quadro, dello Schema di Contratto Attuativo, delle eventuali Informazioni complementari pubblicate sul sito dell’Istituto, debitamente sottoscritti, da parte del legale rappresentante dell’Offerente o di soggetto giuridicamente abilitato a impegnare l’Offerente medesimo, in segno di accettazione delle condizioni e prescrizioni tutte risultanti dalla lex specialis;
I documenti contenuti nella “Busta A- Documentazione Amministrativa” non potranno fare alcun riferimento a valori economici offerti, a pena di esclusione.
13. La Busta “B” – (Offerta Economica) dovrà contenere
▪ l’indicazione dell’Offerta Economica, redatta in bollo preferibilmente sulla base dello schema di Offerta Economica allegata sub 6 al presente Disciplinare. In caso di libera compilazione a cura dell’Operatore economico, l’Offerta Economica dovrà comunque contenere tutti gli elementi riportati nei predetti form;
▪ copia di un documento di identità di ciascun soggetto sottoscrivente, in corso di validità.
Nell’ambito dell’Offerta Economica dovrà essere indicato:
▪ nella Tabella A, il valore complessivamente offerto rispetto all’importo complessivo posto a base di gara di cui al precedente art. 4, comma 1°, al netto dell’IVA, espresso in cifre e in lettere, con un numero di decimali non superiore a 2 (due);
▪ nella Tabella B, l’articolazione del suddetto valore, con indicazione: (a) dei prezzi unitari offerti per ciascun prodotto e per il servizio di personalizzazione delle buste, al netto dell’IVA, espressi in cifre e in lettere con un numero di decimali non superiore a due (P);
(b) del prezzo complessivo offerto per ciascuna componente di Fornitura, determinato moltiplicando i singoli prezzi unitari offerti per le quantità presuntive indicate nel predetto form, al netto dell’IVA, espresso in cifre e in lettere con un numero di decimali non superiore a due (P x Q). L’articolazione di cui alla Tabella B non sarà oggetto di valutazione in sede di apertura delle offerte economiche. Il punteggio economico sarà attribuito sulla base del valore complessivamente offerto indicato nella tabella A, indipendentemente dalla sua articolazione;
▪ nella Tabella C, i costi aziendali dell’Operatore concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell’art. 95, c. 10°, del Codice.
I valori offerti, al netto dell’IVA, dovranno essere indicati sia in cifre che in lettere. In caso di discordanza fra il valore indicato in cifre e quello in lettere, sarà ritenuta valida l’Offerta in lettere.
In caso di indicazione di valori recanti un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a due, saranno considerate esclusivamente le prime due cifre decimali, senza procedere ad alcun arrotondamento.
In caso di discordanza tra il valore complessivo indicato nella Tabella A e quello risultante dalla tabella B, sarà ritenuto valido quello indicato nella tabella A.
Non sono ammesse Offerte alternative o condizionate, a pena di esclusione.
Non sono ammesse Offerte in aumento rispetto al valore complessivo posto a base di gara,
a pena di esclusione.
L’Offerta Economica non potrà presentare correzioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte a margine dall’Offerente, lasciando in evidenza gli elementi oggetto di correzione.
La Dichiarazione di Offerta Economica dovrà essere sottoscritta a margine di ogni foglio per sigla, e in calce con firma per esteso e leggibile dal legale rappresentante dell’Offerente o dal soggetto comunque giuridicamente abilitato a impegnare l’Offerente stesso. In caso di sottoscrizione dell’Offerta Economica a mezzo di soggetto diverso dal legale rappresentante, qualora non già prodotta nell’ambito della “Busta A”, dovrà essere prodotta nella “Busta B” anche copia della fonte dei poteri del soggetto sottoscrivente.
La remunerazione della Fornitura complessivamente intesa avverrà a misura in relazione ai volumi effettivamente forniti, ivi incluso il servizio di personalizzazione delle buste, sulla base dei prezzi unitari offerti dall’Appaltatore per ciascun prodotto, arrotondati (con e senza IVA) alla seconda cifra decimale.
Art. 13 (Disposizioni per la partecipazione di raggruppamenti temporanei di Operatori Economici e consorzi)
1. “Busta A – Documentazione Amministrativa”:
2. Nel caso di Offerta presentata da un raggruppamento o da un consorzio non ancora costituiti, come definiti all’art. 45, comma 2°, lett. d) ed e), del Codice, in combinato disposto con le disposizioni dell’art. 48 del medesimo Codice, valgono le seguenti regole speciali:
▪ la o le Dichiarazione/i Sostitutiva/e e/o il DGUE di cui alla lettera a) del precedente comma 12° dell’art. 12 dovrà/dovranno essere presentata/e, sottoscritta/e da ogni componente del raggruppamento, del consorzio;
▪ nella “Busta A – Documentazione Amministrativa” dovrà sussistere apposita dichiarazione, sottoscritta dai legali rappresentanti (o da soggetti abilitati a impegnare i rispettivi enti) di tutti i soggetti partecipanti al costituendo raggruppamento o al costituendo consorzio. Tale dichiarazione dovrà contenere l’espresso impegno, in caso di aggiudicazione, a costituirsi giuridicamente in tale forma, con indicazione esplicita del soggetto capofila, e a conformarsi alla disciplina di cui all’art. 48 del Codice. Tale dichiarazione è già contenuta nel form di dichiarazione sostitutiva del Concorrente, allegato sub 3 al presente Disciplinare;
▪ nella “Busta A – Documentazione Amministrativa” dovrà altresì sussistere un’apposita dichiarazione, sottoscritta dai rappresentanti legali delle società raggruppande e/o aderenti al consorzio (o da soggetti comunque giuridicamente abilitati a impegnare i
rispettivi enti). Da tale dichiarazione, ai sensi dell’art. 48, comma 4°, del Codice, dovrà risultare la specificazione delle parti della Fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese. Tale dichiarazione è già contenuta nel form di dichiarazione sostitutiva del Concorrente, allegato sub 3 al presente Disciplinare.
3. Nel caso di Offerta presentata da un raggruppamento o da un consorzio già costituito, valgono le medesime regole sopra poste con riferimento ai raggruppamenti e ai consorzi non ancora costituiti, con la seguente eccezione:
▪ in luogo dell’attestazione circa l’impegno a costituirsi in raggruppamento o in consorzio, nell’ambito della “Busta A– Documentazione Amministrativa”, dovrà sussistere apposita dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del
d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, nella quale vengano indicati gli estremi del mandato speciale con rappresentanza conferito all’Operatore capogruppo, redatto, ai sensi dell’art.
48 del Codice, in conformità a quanto previsto nella dichiarazione sostitutiva del Concorrente di cui all’allegato sub 3 del presente Disciplinare.
4. Nel caso di Offerta presentata dai consorzi di cui all’art. 45 comma 2°, lett. b) e c), del Codice, valgono le seguenti regole speciali:
▪ il consorzio dovrà indicare in sede di Offerta per quali consorziati il consorzio medesimo concorre;
▪ la o le Dichiarazione/i Sostitutiva/e e/o il DGUE di cui alla lettera a) del precedente comma 12° dell’art. 12 dovrà/dovranno essere presentata/e, sottoscritta/e dal consorzio e da tutte le imprese consorziate indicate quali concorrenti.
5. La documentazione amministrativa dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’Offerente o da soggetto giuridicamente abilitato a impegnare l’Offerente medesimo. In caso di sottoscrizione a mezzo di soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà essere prodotta nell’ambito della Busta “A” anche copia fotostatica della fonte dei poteri del soggetto sottoscrivente. Resta in ogni caso fermo l’obbligo di dichiarare l’insussistenza delle cause ostative di cui all’art. 80, comma 1°, del Codice, per conto di ciascuno dei soggetti indicati al precedente art. 12, comma 12°, lettera a), con riferimento ad ogni singolo Operatore associato, consorziato o aggregato.
6. Ai fini della validità delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/00, all’interno della “Busta A – Documentazione Amministrativa” dovrà essere inserita copia di un documento di identità di ciascun soggetto sottoscrivente, in corso di validità.
7. “Busta B - Offerta Economica”:
▪ in caso di raggruppamenti o consorzi non ancora costituiti, tutti i documenti componenti l’Offerta Economica dovranno essere sottoscritti dai legali rappresentanti di tutti gli Operatori Economici raggruppati o aderenti al consorzio, o dai soggetti giuridicamente abilitati ad impegnare i rispettivi enti;
▪ in caso di raggruppamenti o consorzi già costituiti, tutti i documenti che compongono l’Offerta Economica potranno essere sottoscritti con Firma Digitale dal legale rappresentante della mandataria, o da soggetto comunque giuridicamente abilitato ad impegnare la mandataria medesima;
▪ in caso di consorzi di cui all’art. 45 comma 2°, lett. b) e c), del Codice, tutti i documenti che compongono l’Offerta Economica dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il Concorrente nella presente procedura.
Art. 14 (Modalità di valutazione delle Offerte)
L’Appalto sarà aggiudicato mediante il criterio selettivo dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4°, lettera b) del Codice, trattandosi di beni con caratteristiche standardizzate, in quanto trattasi di prodotti che, anche con riferimento alla prassi produttiva sviluppatasi nel mercato di riferimento, presentano caratteristiche predefinite e non sono modificabili dalla Stazione appaltante.
Art. 15 (Svolgimento della procedura di gara)
1. Le operazioni di gara si svolgeranno presso la sede INPS di Roma (EUR), sita in via Xxxx il Grande 21, Centrale Acquisti, Direzione Centrale Risorse Strumentali (11° piano). Alla seduta pubblica potrà presenziare il legale rappresentante del soggetto Offerente, ovvero un rappresentante dell’Offerente munito di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità, di delega scritta e di fotocopia del documento di riconoscimento del delegante in corso di validità.
2. La valutazione delle Offerte pervenute sarà svolta dall’Istituto, attraverso apposita commissione giudicatrice. Delle operazioni di gara verrà redatta apposita verbalizzazione. La documentazione di gara sarà custodita a cura del R.U.P., con modalità tali da garantire la riservatezza delle Offerte nel corso della procedura e la conservazione dei plichi all’esito della medesima.
APERTURA BUSTA “A”
3. L’Amministrazione Aggiudicatrice provvederà, in seduta pubblica, all’apertura delle sole Offerte pervenute in tempo utile secondo il loro ordine cronologico di invio risultante dal
timbro apposto sul plico di offerta.
4. La seduta pubblica relativa all’apertura dei Plichi di Offerta e delle “Buste A - Documentazione Amministrativa” si terrà in data 17 gennaio 2017, alle ore 11:00
5. In tale seduta, in base all’ordine cronologico di cui al precedente comma 3°, verrà esaminata la regolarità formale dei Plichi stessi e quella delle Buste e, previa apertura delle “Buste A - Documentazione Amministrativa”, la corrispondenza della documentazione amministrativa ivi contenuta rispetto alle prescrizioni del Codice, del Bando di Gara, del presente Disciplinare e della normativa comunque applicabile. La pubblicazione del presente Disciplinare deve intendersi come invito ai Concorrenti a presenziare a tale seduta pubblica.
6. La Stazione Appaltante potrà richiedere eventuali integrazioni alla documentazione con le forme e le modalità previste dal precedente art. 8 del presente Disciplinare di Gara.
7. In tutti i casi in cui fossero necessarie delle valutazioni sul tenore dei documenti presentati dagli Offerenti, e su tutte le altre questioni insorte nel corso della procedura, sarà facoltà del soggetto che presiede la gara riunirsi in seduta riservata, sospendendo se del caso temporaneamente la seduta pubblica, o aggiornandola a successiva data della quale verrà data comunicazione ai Concorrenti mediante i mezzi previsti nel presente Disciplinare o dalla legge.
APERTURA BUSTA B
8. In data da comunicarsi tramite Posta Elettronica Certificata o fax a tutti i Concorrenti ammessi alla gara, la commissione procederà, in seduta pubblica, all’apertura delle “Buste B - Offerta Economica”, alla lettura dei valori offerti in lettere e alla successiva formazione della graduatoria provvisoria, in ragione del valore complessivamente offerto. SUB PROCEDIMENTO DI VERIFICA DELL’ANOMALIA DELLE OFFERTE
9. Formata la graduatoria provvisoria, l’Istituto darà corso alla verifica delle eventuali offerte anormalmente basse, nei casi e con il procedimento previsto dall’art. 97 del Codice.
10. A tal fine, in data da comunicarsi a tutti i concorrenti ammessi alla gara, la stazione appaltante provvederà, in seduta pubblica, al sorteggio di uno dei metodi di valutazione della congruità delle offerte di cui all’art. 97, comma 2°, del Codice.
11. La seduta pubblica di cui al periodo che precede si svolgerà presso la sede INPS di Roma (EUR), sita in via Xxxx il Grande 21, Centrale Acquisti, Direzione Centrale Risorse Strumentali (11° piano). Alla seduta pubblica potrà presenziare il legale rappresentante del soggetto offerente, ovvero un rappresentante dell’offerente munito di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità, di delega scritta e di fotocopia del documento di riconoscimento del delegante in corso di validità.
12. La Stazione Appaltante procederà alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso ai metodi di cui all’art. 97, comma 2°, del Codice in conformità a quanto previsto
dal Comunicato del Presidente dell’X.X.XX., del 5 ottobre 2016, avente ad oggetto
«Indicazioni operative in merito alle modalità di calcolo della soglia di anomalia nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso».
13. I calcoli per determinare la soglia di anomalia saranno svolti fino alla terza cifra decimale da arrotondarsi all’unità superiore se la successiva cifra è pari o superiore a cinque.
14. Ai sensi dell’art. 97, comma 6°, del Codice la stazione appaltante si riserva in ogni caso la possibilità di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
15. In caso di avvio del procedimento di verifica di eventuali offerte anormalmente basse ex art. 97 del Codice, il soggetto che presiede la gara ne dà comunicazione ai Concorrenti in seduta pubblica.
PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE
16. All’esito del procedimento di verifica dell’anomalia, il soggetto che presiede la gara, in seduta pubblica, dichiara l’anomalia delle Offerte che sono risultate non congrue e formula la proposta di aggiudicazione in favore della migliore Offerta risultata congrua. DOCUMENTI COMPLEMENTARI
17. L’Istituto potrà chiedere agli Offerenti, in qualsiasi momento nel corso della presente procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura medesima.
18. Prima dell'aggiudicazione, l’Istituto richiederà all’Offerente cui ha deciso di aggiudicare l’Appalto, nonché all’impresa che lo segue in graduatoria, di presentare documenti complementari aggiornati a comprova dell’assenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice e del rispetto dei criteri di selezione di cui al precedente art. 7. A tal fine l’Istituto potrà invitare gli Operatori a integrare i certificati richiesti.
19. Sempreché l’Istituto non sia già in possesso dei documenti complementari in corso di validità, il medesimo procederà alla predetta verifica attraverso il sistema AVCpass, salvo che nei casi di cui all’art. 5, comma 3°, della Deliberazione 111/12 nonché in tutti gli altri casi in cui non fosse possibile ricorrere a tale sistema. In tali ipotesi la Stazione Appaltante avrà la facoltà di richiedere direttamente i documenti complementari all’Operatore.
20. L’Istituto potrà comunque acquisire d’ufficio ai sensi del D.P.R 445/00 tutta la documentazione necessaria alla comprova dei requisiti di carattere generale, tecnico- professionale ed economico e finanziario, mediante richiesta alle Autorità competenti, anche alla luce delle indicazioni fornite dagli Operatori nella dichiarazione sostitutiva.
21. Ai fini di cui al precedente comma 14°, saranno in ogni caso richiesti all’Operatore, anche attraverso il sistema AVCpass, i seguenti mezzi di prova relativi alla capacità economica, finanziaria e tecnica:
a) con riferimento al criterio di selezione di cui al precedente art. 7°, comma 3°, n. I, copia dei bilanci consuntivi (qualora la pubblicazione del bilancio sia obbligatoria in base alla legislazione del paese di stabilimento dell’Operatore Economico), compresi gli allegati, o di altri documenti tributari e fiscali relativi ai tre esercizi finanziari interessati (con l’indicazione dei punti specifici dai quali sia possibile evincere il fatturato dichiarato, risultante dal Conto Economico - voce “Ricavi da vendite e prestazioni” e il rapporto tra attività e passività) che, alla data di riferimento, risultino depositati;
b) con riferimento al criterio di selezione di cui al precedente art. 7, comma 3°, n. II:
i. in ogni caso, le fatture relative alle forniture di modulistica istituzionale, realizzate nel triennio di riferimento, a comprova del possesso del fatturato specifico dichiarato.
In caso di comprovata difficoltà a produrre un elevato numero di fatture, le medesime potranno essere sostituite da una dichiarazione del revisore contabile, anche esterno alla società, o del collegio sindacale, nella quale si attesti, in forma sostitutiva ex artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/00:
- che le fatture di cui all’elenco contestualmente allegato corrispondono esattamente, per oggetto, alle attività necessarie a concorrere al fatturato specifico richiesto a titolo di requisito di ammissione;
- quale sia l’ammontare della loro sommatoria, da indicarsi esattamente al netto di IVA.
ii. in caso di committenti pubblici (amministrazioni ed enti pubblici), i certificati, rilasciati e vistati dalle amministrazioni e dagli enti pubblici destinatari delle forniture, contenenti l’indicazione dei valori oggetto di fatturazione e del triennio di riferimento;
iii. in caso di committenti privati, i contratti, o in via subordinata e gradata, la dichiarazione del soggetto privato committente che la prestazione è stata effettivamente resa, con l’indicazione dei valori oggetto di fatturazione e del triennio di riferimento.
22. Conformemente a quanto previsto dall’art. 13, comma 4°, della L. n. 180 dell’11
novembre 2011, nel caso di micro, piccole e medie imprese la verifica sui requisiti di capacità speciale verrà condotta solo se tali imprese siano aggiudicatarie.
23. L’Operatore Economico che per fondati motivi non sia in grado di presentare le referenze chieste dall’Istituto, potrà provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla Stazione Appaltante.
24. La documentazione a comprova dei requisiti fornita dagli Operatori dovrà essere prodotta in lingua italiana. In caso di documenti in lingua diversa da quella italiana, i medesimi dovranno essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale.
ESCLUSIONI E AMMISSIONI
25. Ai sensi dell’art. 29 del Codice, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, sarà pubblicato e aggiornato sul sito xxx.xxxx.xx, nella sezione “Amministrazione trasparente”, il provvedimento che determina le esclusioni dalla presente procedura e le ammissioni all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali.
26. Il suddetto provvedimento sarà altresì pubblicato con le modalità di cui all’art. 29, comma 2°, del Codice.
27. Fermo quanto previsto al precedente comma 21°, contestualmente alla pubblicazione ivi prevista sarà dato avviso ai Concorrenti, mediante PEC o strumento analogo negli altri Stati membri, del suddetto provvedimento, con indicazione dell’ufficio o del collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti.
Art. 16 (Aggiudicazione)
1. L’aggiudicazione verrà disposta dall’organo competente della Stazione Appaltante. La medesima è subordinata nella sua efficacia alla prova positiva dei requisiti dell’Aggiudicatario ai sensi dell’art. 32, comma 7°, del Codice, fermo restando quanto previsto al precedente art. 15, comma 14°.
2. Le informazioni relative alla procedura, ivi comprese quelle relative all’eventuale aggiudicazione e alle esclusioni, saranno fornite a cura della Stazione Appaltante con le modalità di cui all’art. 76 del Codice.
3. Sia nell’ipotesi di esclusione dalla gara di un Concorrente, che all’esaurimento della procedura, i plichi e le Buste contenenti le Offerte verranno conservati dall’Istituto nello stato in cui si trovano al momento dell’esclusione o esaurimento della procedura. Nel corso della procedura, la Stazione Appaltante adotterà idonee cautele di conservazione della documentazione di offerta, in maniera tale da garantirne la segretezza. La documentazione sarà conservata per almeno cinque anni a partire dalla data di aggiudicazione dell’Appalto, ovvero, in caso di controversie inerenti alla presente procedura, fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza.
4. A conclusione dell’iter di aggiudicazione, la Stazione Appaltante inviterà l’Aggiudicatario, a mezzo di raccomandata, fax o PEC, a produrre la documentazione di legge occorrente per la stipula dell’Accordo Quadro.
5. Ai sensi dell’art. 80, comma 12°, del Codice, in caso di presentazione di falsa
dichiarazione o falsa documentazione, la Stazione Appaltante ne dà segnalazione all’Autorità Nazionale AntiCorruzione che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dell’Operatore dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto fino a due anni, decorsi i quali l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.
6. Sarà insindacabile diritto della Stazione Appaltante quello di non procedere all’aggiudicazione, qualora nessuna Offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’Accordo quadro, ai sensi e per gli effetti dell’art. 95, comma 12°, del Codice.
7. La Stazione Appaltante potrà decidere di non aggiudicare l’Appalto all’Offerente che ha presentato l’Offerta economicamente più vantaggiosa, qualora abbia accertato che tale Offerta non soddisfa gli obblighi di cui all’art. 30, comma 3°, del Codice.
Art. 17 (Stipulazione dell’Accordo Quadro e stipula dei Contratti Attuativi)
1. Successivamente all’aggiudicazione, con l’Aggiudicatario verrà stipulato un Accordo Quadro conforme ai contenuti del presente Disciplinare, del relativo Capitolato e dello Schema di Accordo Quadro allegati al presente Disciplinare, secondo le modalità previste all’art. 32, comma 14°, del Codice.
2. Ai fini della sottoscrizione dell’Accordo Quadro, l’Appaltatore dovrà presentare l’allegato all’Accordo Quadro indicante la designazione del Responsabile esterno del trattamento dei dati.
3. Il rapporto contrattuale sarà regolato dall’Accordo Quadro, dal Bando, dal Disciplinare di Gara, dal Capitolato, dai singoli Contratti Attuativi e dalle vigenti norme di legge.
4. Per esigenze organizzative dell’Istituto, correlate all’organizzazione funzionale delle strutture dell’Istituto stesso deputate alle attività di verifica, monitoraggio, collaudo, liquidazione e pagamento dei corrispettivi in relazione alle prestazioni oggetto dell’Appalto, in sede di sottoscrizione dell’Accordo quadro potranno essere concordati con l’Appaltatore termini per il pagamento delle fatture fino a 60 (sessanta) giorni.
5. Ai sensi e per gli effetti del comma 2° dell’art. 209 del Codice, si precisa che l’Accordo Quadro non recherà clausola compromissoria.
6. Prima della stipula dell’Accordo Quadro, il soggetto Aggiudicatario sarà tenuto a presentare una garanzia fideiussoria per l’esecuzione dell’Accordo Quadro medesimo e per quella dei singoli Contratti Attuativi, nella misura prevista dall’art. 103, 1° comma, del Codice, riferita all’importo di aggiudicazione dell’Accordo Quadro.
7. La garanzia fideiussoria dovrà essere costituita sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, e dovrà essere prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’Appaltatore medesimo.
8. La stessa garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2°, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima, entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Istituto.
9. Non sarà accettata una garanzia definitiva costituita con modalità e/o per importi differenti da quelli previsti nell’art. 103 del Codice.
10. In caso di raggruppamenti temporanei la garanzia fideiussoria è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
11. La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’articolo 93 del Codice da parte dell’Istituto, che aggiudica l’Appalto al Concorrente che segue nella graduatoria.
12. All’atto della stipula dell’Accordo Quadro si procederà alla liberazione della cauzione provvisoria prestata dal soggetto risultato Aggiudicatario. Nei confronti dei soggetti non Aggiudicatari, la cauzione provvisoria sarà svincolata entro 30 (trenta) giorni dalla data di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 93, comma 9°, del Codice.
Art. 18 (Divieto di cessione dell’Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi e subappalto)
1. In conformità a quanto stabilito dall’art. 105, comma 1°, del Codice, è fatto divieto all’Appaltatore di cedere l’Accordo Quadro e i relativi Contratti Attuativi stipulati. Resta fermo quanto previsto all’art. 106, comma 1°, lett. d) del Codice, in caso di modifiche soggettive.
2. Per l’esecuzione delle attività di cui all’Accordo Quadro e ai relativi Contratti Attuativi, l’Aggiudicatario potrà avvalersi del subappalto ai sensi di quanto previsto dall’art. 105 del Codice nel rispetto delle condizioni stabilite in tale norma, nei limiti del 30% (trenta per cento) dell’importo complessivo dell’Accordo Quadro e dietro autorizzazione della Stazione Appaltante ai sensi della predetta norma e dei commi che seguono.
3. In caso di subappalto, l’Aggiudicatario sarà responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione Appaltante. L’Aggiudicatario sarà altresì responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, salve le ipotesi di liberazione dell’Appaltatore previste
dall’art. 105, comma 8°.
4. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
5. L’affidamento in subappalto sarà sottoposto alle seguenti condizioni:
▪ all’atto dell’Offerta il Concorrente abbia indicato le prestazioni e le parti di prestazioni che intende subappaltare;
▪ il Concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.
6. Ai fini del subappalto, inoltre, in sede di Offerta il Concorrente deve aver indicato una terna di nominativi di subappaltatori ai sensi dell’art. 105, comma 6°, del Codice.
7. L’Affidatario che si avvale del subappalto dovrà depositare il relativo contratto presso la Stazione Appaltante almeno 20 (venti) giorni solari prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del subappalto medesimo, trasmettendo altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo a se dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 dello stesso Xxxxxx. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, dovrà indicare puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
8. L’Affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo dovrà altresì allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
9. La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione al subappalto entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta. Tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa.
10. Per i subappalti di importo inferiore al 2 % (due per cento) dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a € 100.000,00 (Euro centomila/00), i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della metà.
11. La Stazione Appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso inadempimento da parte dell’Appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
12. L’Affidatario dovrà praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’Aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento), nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nell’Accordo quadro.
13. L’Affidatario corrisponderà i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante, sentito il Direttore dell’Esecuzione, provvederà alla verifica dell’effettiva applicazione della presente disposizione. L’Affidatario sarà solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
Art. 19 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari)
1. L’Appaltatore si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e del decreto Legge 187 del 12/11/2010 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso l’Istituto che nei rapporti con la Filiera delle Imprese.
2. In particolare, l’Appaltatore si obbliga:
a. ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell’ambito del presente Appalto, sia attivi da parte della Stazione Appaltante che passivi verso la Filiera delle Imprese, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;
b. a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente Appalto, verso o da i suddetti soggetti, sui conti correnti dedicati sopra menzionati;
c. ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
d. ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l’intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all’art. 3, comma 1° della legge 136/10;
e. ad inserire o a procurare che sia inserito, nell’ambito delle disposizioni di pagamento relative al presente Appalto, il codice identificativo di gara (CIG);
f. a comunicare all’Istituto ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti il conto corrente dedicato e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di 7 (sette) giorni dal verificarsi della suddetta modifica;
g. ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della legge 136/10, e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento.
3. Per quanto concerne il presente Appalto, potranno essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale:
a. i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, fermo restando l’obbligo di documentazione della spesa;
b. le spese giornaliere relative al presente Appalto di importo inferiore o uguale a € 1.500,00 (millecinquecento,00), fermi restando il divieto di impiego del contante e l’obbligo di documentazione della spesa, nonché il rispetto di ogni altra previsione di legge in materia di pagamenti;
c. gli altri pagamenti per i quali sia prevista per disposizione di legge un’esenzione dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
4. Ove per il pagamento di spese estranee a commesse pubbliche fosse necessario il ricorso a somme provenienti dai conti correnti dedicati di cui sopra, questi ultimi potranno essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di reintegro.
5. Nel caso di cessione di crediti derivanti dall’Accordo Quadro oggetto della presente procedura, ai sensi dell’art. 106, comma 13°, del Codice, nel relativo contratto dovranno essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi:
a. indicare il CIG ed anticipare i pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato;
b. osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.
Art. 20 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti collegati al presente Appalto e in quelli della filiera)
1. In caso di sottoscrizione di contratti o atti comunque denominati con la Filiera delle Imprese, l’Appaltatore:
a. è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni reciproci ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/10, come declinati al 2° comma dell’articolo precedente, opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in filiera;
b. qualora si abbia notizia dell’inadempimento della Filiera delle Imprese rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’articolo precedente ed all’art. 3 della legge 136/10, sarà obbligato a darne immediata comunicazione all’Istituto e alla Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente;
c. è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni di cui alle precedenti lettere
a) e b), opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in filiera, affinché tali impegni si estendano lungo tutta la Filiera delle Imprese.
Art. 21 (Trattamento dei dati personali e normativa sulla privacy)
1. Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 («Codice in materia di Protezione dei Dati Personali»), in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si precisa che:
• titolare del trattamento è l’ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE. Responsabile del trattamento è la Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx;
• il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della gara e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale;
• il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni, o del complesso di operazioni, di cui all’art. 4, comma 1°, lettera a), del Decreto Legislativo n. 196/03, con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o automatizzati, e comunque mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, poste in essere dagli incaricati al trattamento di dati personali a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
• i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato, sono gestiti in misura non eccedente e comunque pertinente ai fini dell’attività sopra indicata, e l’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferirli comporta l’impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
• i dati possono essere portati a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti della commissione di gara, possono essere comunicati ai soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento, o a soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
• i dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;
• l’interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del predetto Decreto Legislativo n. 196/03.
2. Con l’invio dell’Offerta, i Concorrenti esprimono il consenso al trattamento dei dati personali forniti.
Art. 22 (Legge regolatrice del rapporto e normativa in tema di contratti pubblici)
1. Il rapporto contrattuale di cui all’Accordo Quadro e ai singoli Contratti Attuativi sarà regolato dalla Legge Italiana.
2. L’Affidamento di cui alla presente procedura è inoltre subordinato all’integrale e assoluto rispetto della vigente normativa in tema di contratti pubblici. In particolare, il medesimo garantisce l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice, nonché la sussistenza e persistenza di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla legge, dal Bando di Gara, dal presente Disciplinare e dal Capitolato ai fini del legittimo affidamento delle prestazioni e della loro corretta e diligente esecuzione, in conformità allo Schema di Accordo Quadro e ai Contratti Attuativi e per tutta la durata dei medesimi.
3. Si dà atto che, nel caso in cui si rilevi la necessità ed urgenza di assicurare l’acquisizione della Fornitura, l’efficacia dell’Accordo Quadro sarà subordinata al positivo accertamento del possesso dei requisiti di carattere generale in capo all’Appaltatore, quali previsti dall’art. 80 del Codice e dalla normativa di settore in tema di capacità generale a contrarre con la Pubblica Amministrazione.
4. L’Aggiudicatario dovrà comunicare immediatamente alla Stazione Appaltante - pena la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale ai sensi dell’art. 1456 c.c. – ogni variazione rispetto ai requisiti di cui al comma precedente, come dichiarati e accertati prima della sottoscrizione dell’Accordo Quadro, che valga a comportare il difetto sopravvenuto dei predetti requisiti.
5. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, durante l'esecuzione dell’Accordo Quadro o durante l’esecuzione e validità del singolo Contratto Attuativo, di verificare la permanenza di tutti i requisiti di legge in capo all’Appaltatore, al fine di accertare l’insussistenza degli elementi ostativi alla prosecuzione del rapporto contrattuale e ogni altra circostanza necessaria per la legittima acquisizione delle relative prestazioni.
6. Qualora nel corso del rapporto dovesse sopravvenire il difetto di alcuno dei predetti requisiti, il medesimo rapporto si risolverà di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c..
Art. 23 (Ulteriori prescrizioni)
1. L’affidamento sarà altresì sottoposto alle seguenti condizioni:
a. fornitura, da parte dell’aggiudicatario, di prodotti muniti di certificazione FSC o equivalente, o comunque prove relative all’impiego di misure equivalenti;
b. il presente Disciplinare si inserisce nello svolgimento di una procedura aperta ai sensi degli artt. 54, comma 3° e 60 del Codice, e delle relative disposizioni, nazionali e comunitarie, di carattere legislativo e regolamentare applicabili, ed è funzionale all’individuazione dell’offerta migliore per la prestazione della Fornitura di cui all’oggetto;
c. qualora a carico dell’Aggiudicatario emerga, successivamente all’aggiudicazione, una situazione di non correttezza contributiva nei confronti dell'INPS ai sensi dell’art. 80, comma 4°, del Codice, il pagamento delle rate di acconto, anche su compensi revisionali, nonché delle rate di saldo sarà subordinato alla regolarizzazione del debito contributivo, fatta salva la facoltà di risoluzione dell’Accordo quadro da parte dell’INPS ai sensi delle prescrizioni che precedono;
d. l’Aggiudicatario della presente procedura sarà tenuto al rispetto degli obblighi di condotta derivanti dal «Codice di comportamento dei dipendenti pubblici», di cui al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e dal «Codice di comportamento dei dipendenti dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, ai sensi dell’art. 54, comma 5°, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».
2. Per finalità di popolazione dell’Albo Fornitori Informatizzato dell’INPS e di ampliamento dell’offerta di mercato nelle casistiche di ricorso all’Albo, l’Aggiudicatario sarà iscritto d’ufficio all’Albo stesso ed avrà la facoltà di richiederne in ogni momento la cancellazione.
Art. 24 (Documenti allegati e chiarimenti sulla disciplina di Gara)
1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Disciplinare, si fa rinvio alle disposizioni di legge applicabili in materia di appalti pubblici.
2. Sono allegati al presente Disciplinare, e costituiscono parte integrante dello stesso:
▪ All. 1 - Schema di Accordo Quadro;
▪ All. 2 - Capitolato;
▪ All. 3 - Schema di dichiarazione sostitutiva del Concorrente;
▪ All. 4 - Schema di dichiarazione sostitutiva del subappaltatore;
▪ All. 5 – Schema di dichiarazione sostitutiva dell’impresa ausiliaria;
▪ All. 6 - Schema di Offerta Economica;
▪ All. 7 – Elenco istituti di credito;
▪ All. 8 – Schema di Contratto Attuativo.
3. La medesima documentazione può essere reperita sul sito Internet xxx.xxxx.xx, nelle forme e nei termini di legge.
4. Le richieste di chiarimenti da parte dei Concorrenti dovranno pervenire all’INPS, all’attenzione del Responsabile del Procedimento, via mail all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata di cui all’art. 2, entro e non oltre le ore 16:00 del giorno 20 dicembre 2016. Le richieste di chiarimenti tempestive e le relative repliche saranno pubblicate sul sito di INPS xxx.xxxx.xx – Concorsi e Gare – Gare – Bandi di Gara – In corso. Le repliche in questione andranno ad integrare la lex specialis con effetto dalla data della loro pubblicazione sul sito, ai fini della partecipazione alla procedura.
5. Sarà onere dei Concorrenti esaminare il contenuto dei chiarimenti pubblicati, rimanendo l’Amministrazione dispensata da ogni obbligo di ulteriore comunicazione nei confronti degli stessi.