Contratto di Assicurazione del Ramo Danni
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Contratto di Assicurazione del Xxxx Xxxxx
All Risks Energia Solare
Il presente documento contenente:
◼ Glossario
◼ Condizioni di Polizza
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della polizza
ALL RISKS ENERGIA SOLARE
Indice
Area Riservata | pag. | 2 |
Glossario | pag. | 3 |
Condizioni Generali di Assicurazione | pag. | 7 |
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I N D I C E
AREA RISERVATA
In ottemperanza al Provvedimento XXXXX xx 0 xxx 00/00/0000, xx comunica che sul sito internet dell’Impresa - xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx - è disponibile la sezione “AREA RISERVATA”, che consente ad ogni Cliente di consultare la propria posizione assicurativa, registrandosi al Servizio.
Per registrarsi è sufficiente seguire le indicazioni riportate sul sito.
Per ottenere maggiori informazioni sul Servizio o ottenere assistenza sull’utilizzo del sistema è possibile rivolgersi al proprio Intermediario.
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A R E A
R I S E R V A T A
ALL RISKS ENERGIA SOLARE
Glossario
Alle seguenti denominazioni, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:
Definizioni generali
Assicurazione
Il contratto di Assicurazione
Polizza
Il documento che prova l’Assicurazione
Consumatore
È inteso come la persona fisica che agisce per scopi estranei rispetto all’attività imprenditoriale commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
Contraente
Il soggetto che stipula l’Assicurazione
Assicurato
Il soggetto il cui interesse è protetto dalla Assicurazione
Impresa
Vittoria Assicurazioni S.p.A. ed eventuali Coassicuratrici
Premio
La somma dovuta all’Impresa dal Contraente
Xxxxx Xxxxxxx Assoluto
La forma di garanzia per la quale il danno viene liquidato senza l’applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 del C.C.
Rischio
La probabilità che si verifichi il Sinistro
Sinistro
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’Assicurazione
Indennizzo
La somma dovuta dall’Impresa in caso di Sinistro
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Franchigia
L’importo contrattualmente pattuito che rimane a carico del Contraente/Assicurato per ogni Sinistro o per ogni danneggiato
Scoperto
La percentuale di importo del danno liquidabile a termini di Polizza che rimane a carico dell’Assicurato
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G L O S S A R I O
Comunicazioni
Per comunicazione all’Impresa si intendono quelle effettuate per lettera raccomandata, alla quale sono parificati telex, telegrammi e qualsiasi altro mezzo con data certa.
Altre Definizioni
Macchinario
L’impianto fotovoltaico o solare termico comprensivo di: cavi elettrici, supporti, staffe, moduli (pannelli), Inverter, serbatoi, apparecchiature di controllo e rilevazione.
I macchinari si intendono suddivisi nelle due seguenti categorie:
• Installati su Fabbricati: gli impianti installati su tetti / coperture di edifici.
• Installati a Terra: gli impianti installati al suolo o su ripiani accessibili o praticabili per via ordinaria senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale.
Gli impianti installati su tettoie o piccoli ricoveri per attrezzi/animali inferiori ai 4 metri, pensiline e tutte le strutture che possono essere accomunate a queste si intendono parificati a Macchinari installati a Terra.
Atti di terzi
Scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti dolosi di terzi, atti di terrorismo e sabotaggio, furto delle cose assicurate.
Guasti macchine
Tutti i danni derivanti ai macchinari da guasti e/o rotture originati da cause interne di natura meccanica, compresi, a titolo indicativo ma non limitativo, quelli derivanti da: incuria, negligenza, imperizia, incidenti fortuiti di funzionamento quali errata manovra, errata messa a punto, sollecitazioni anormali, mancato o difettoso funzionamento di congegni di protezione, corpi estranei, errori di progettazione, di calcolo, vizi di materiale, di fusione, di esecuzione e di installazione.
Fenomeno elettrico
Si intendono fenomeni elettrici i seguenti eventi:
• sovratensioni: picchi del valore della tensione di alimentazione elettrica rispetto ai valori nominali di funzionamento dell’impianto o immissione nella rete di alimentazione di impulsi unidirezionali di tensione dovuti a cause atmosferiche o attività di manovra nelle cabine di distribuzione dell’ente fornitore;
• corto circuito: accidentale contatto a bassa impedenza tra due elementi del sistema elettrico, a diverso potenziale;
• variazione di corrente: scostamento del livello dell’intensità di corrente elettrica da valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell’impianto;
• sovraccarico: passaggio di corrente più elevata di quella prevista per il normale funzionamento, con relativo surriscaldamento dei conduttori in una parte dell’impianto o del componente;
• arco voltaico: corto circuito tra due parti dell’impianto sostenuta dalla tensione di alimentazione di rete.
Non sono considerati fenomeni elettrici:
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• i danni conseguenti a correnti vaganti e/o galvaniche, ovvero corrosione dovuta a correnti elettriche di carattere continuo, provenienti dall’esterno dell’impianto elettrico assicurato, in quanto processi elettrochimici;
• i danni conseguenti a sovratensioni dovute alla modifica dello stato del neutro, ovvero determinate dall’errore di manutenzione dell’impianto elettrico, a valle del punto di fornitura dell’ente erogatore dell’energia elettrica.
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G L O S S A R I O
Atto di Terrorismo
Atto, inclusivo ma non limitato all’uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per se o per conto altrui, od in riferimento o collegamento a qualsivoglia organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici o similari, inclusa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa.
Atto di sabotaggio organizzato
Atto di chi, per motivi, politici, militari, religiosi o similari, distrugge, danneggia o rende inservibili gli enti assicurati al solo scopo di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento dell’attività.
Dichiarazioni del Contraente o dell’Assicurato
Le cose descritte nella presente Polizza non sono assicurate presso altri Assicuratori.
Ogni modifica o integrazione alle dichiarazioni che precedono deve esplicitamente risultare dal testo della Polizza.
Massimale
L' ammontare che rappresenta l'obbligazione massima dell' Impresa, per capitale, interessi e spese.
Se per una voce di Xxxxxxx è previsto un sottolimite di Indennizzo, questo non è in aggiunta al Massimale ma è una parte dello stesso e rappresenta l'obbligazione dell'Impresa, per capitale, interessi e spese, per quella voce di Xxxxxxx.
Le spese relativa alle Vertenze - Spese legali - sono in aggiunta ai Massimali nella misura e nei limiti stabilit dall'Art. 1917, terzo comma, del Codice Civile, rispetto al Massimale o al sottolimite di Indennizzo applicabile.
Recesso
Diritto del Contraente e/o dell’Impresa di recedere dall’Assicurazione e farne cessare gli effetti.
Somma Assicurata
E’ l’importo contrattualmente stabilito e riportato in Polizza che costituisce il limite entro il quale l’Impresa è obbligata a rispondere nei confronti dell’avente diritto nel caso in cui si verifichi un Sinistro che colpisca le coperture assicurate per le quali è prestata la garanzia.
Valore a Nuovo
Il costo di rimpiazzo di ciascun bene con altro nuovo uguale oppure, se non disponibile, con altro equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento; sono inoltre comprese le spese di trasporto, di montaggio, esclusi gli oneri fiscali.
Valore allo Stato d' Uso
Il costo di rimpiazzo di ciascun bene con altro nuovo uguale od equivalente per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza influente, esclusi gli oneri fiscali e detraibili.
Inverter
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Apparato elettronico in gardo di convertire una corrente continua in ingresso in una corrente alternata in uscita.
Fabbricato in stato di abbandono
Edificio inoccupato, in cattivo stato di manutenzione, trascuratezza e disordine.
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Fabbricato in stato di rovina
Edificio o struttura edilizia in grave carenza di manutenzione, crollo, totale o parziale.
Fabbricato in stato di fermo produttivo
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Edificio caratterizzato dall'assenza o dall'interruzione al suo interno di, attività produttiva commerciale, artigianale, di deposito, di movimentazione delle merci e dei macchinari.
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Condizioni Generali di Assicurazione
Art. 1.1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 X.X.
Xxx. 0.0 - XXXXXXXXX XXX XXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX
L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; in caso diverso ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
I Premi devono essere pagati alla consegna della Polizza.
I Premi devono essere pagati all’Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure all’Impresa. Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successivi, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto dell’Impresa al pagamento dei Premi scaduti, ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civile.
In caso di Premio frazionato in più rate, il suddetto termine di rispetto si applica anche alle rate così frazionate.
Il Premio è sempre determinato per periodi di Assicurazione di 1 anno, salvo il caso di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se è stato concordato il frazionamento in due o più rate.
Art. 1.3 - MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE
Le eventuali modificazioni dell’Assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 1.4 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta all’Impresa di ogni aggravamento del Rischio.
Gli aggravamenti di Xxxxxxx non noti o non accettati dall’Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione ai sensi dell’art.1898 X.X.
Xxx. 0.0 - XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXX
Nel caso di diminuzione del Rischio l’Impresa è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell’Assicurato ai sensi dell’art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di Recesso.
Art. 1.6 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Dopo ogni denuncia di Xxxxxxxx e fino al 60° giorno dal pagamento, o dal rifiuto, della prestazione assicurativa, l’Impresa ha facoltà di recedere dalla Polizza con preavviso di 30 giorni.
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La riscossione dei Premi venuti a scadenza dopo la denuncia del Sinistro o qualunque altro atto dell’Impresa non potranno essere interpretati come rinuncia dell’Impresa stessa a valersi della facoltà di Recesso.
Trascorso il termine di preavviso del Recesso, l’Impresa mette a disposizione del Contraente il rateo di Premio imponibile relativo al periodo di Rischio non corso.
Se la comunicazione di Recesso è effettuata meno di 30 giorni prima di una scadenza di Premio, il Contraente è esonerato dal corrispondere il Premio e l’Assicurazione cessa alla data di tale scadenza.
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Qualora il Premio venisse ugualmente corrisposto, il rateo di Premio imponibile non goduto verrà dall’Impresa messo a disposizione del Contraente.
Nel caso in cui il contratto sia stipulato da un "consumatore", ai sensi dell'art. 33 del Codice del Consumo, dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento, o dal rifiuto, della prestazione assicurativa, entrambe le Parti possono recedere dall'assicurazione, da comunicarsi all'altra Parte mediante raccomandata a/r o mezzi di comunicazione equivalenti (pec), con preavviso di 30 giorni. Resta espressamente inteso che, qualora il contratto sia stipulato da un soggetto non qualificabile quale "consumatore" (ai sensi dell'art. 3, co. 1°, lett. a, Codice del Consumo) la possibilità di recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento, o dal rifiuto, della prestazione assicurativa, è esercitabile dalla sola Impresa.
Art. 1.7 - PROROGA DELL’ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE
Ai sensi dell’art. 1899 del Codice Civile, così come modificato dall’art. 21 della L. n° 99 del 23 luglio 2009, qualora la durata della Polizza sia superiore a cinque anni, il Contraente trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal Contratto con preavviso di sessanta (60) giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di Recesso è stata esercitata. Fermo quanto sopra, la Polizza di durata non inferiore ad 1 anno, giunta alla sua naturale scadenza ed in assenza di disdetta data da una delle Parti con lettera raccomandata almeno sessanta (60) giorni prima della scadenza medesima (30 giorni qualora il contratto sia stipulato con un “consumatore” ai sensi dell’art. 33 del Codice del Consumo), è prorogata una o più volte, per una durata di 1 anno per ciascuna proroga.
Art. 1.8 - ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all’Assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 1.9 - FORO COMPETENTE E MEDIAZIONE OBBLIGATORIA
Fatto salvo il preventivo espletamento delle procedure previste in Polizza per la soluzione delle eventuali controversie concernenti le richieste di Indennizzo originate da Sinistri regolarmente protocollati, per tutte le controversie nascenti o comunque collegate a questo contratto, per le quali non sia stato possibile raggiungere una soluzione amichevole e per le quali si intenda promuovere un giudizio, è condizione di procedibilità esperire un preliminare tentativo di mediazione, in base al disposto dell’art. 5 del D. Lgs n.28 del 4 marzo 2010 e successive modifiche (di seguito “Decreto 28”).
Il tentativo di mediazione si svolgerà davanti ad uno degli Organismi di mediazione di volta in volta scelti dalla parte richiedente, tra quelli presenti nel luogo del giudice territorialmente competente.
La parte che viene chiamata in mediazione (sia l’Impresa, sia il Contraente) si riserva il diritto di non partecipare alla procedura di mediazione, motivando per iscritto all’organismo di mediazione prescelto le ragioni che giustificano la propria mancata partecipazione.
Laddove il regolamento dell'Organismo prescelto preveda la possibilità di svolgere la mediazione in forma telematica (on line), si conviene che la mediazione sarà iniziata e svolta in tale forma anche se ad aderire sia solo una delle due parti.
In ogni caso la parte istante si impegna:
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2. a richiedere all'Organismo di Mediazione un preavviso di almeno 15 giorni lavorativi per il primo incontro di mediazione.
Si applicherà al tentativo il regolamento di mediazione, approvato dal Ministero della Giustizia,
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dell’Organismo prescelto. Le sedi, il regolamento, la modulistica e le tabelle delle indennità in vigore al momento dell’attivazione della procedura sono consultabili all’indirizzo internet dell’Organismo prescelto.
Nel caso in cui il contratto sia stato stipulato con un "consumatore" ai sensi dell'art. 33 del Cordice del Consumo, il tentativo di mediazione si svolgerà davanti ad uno degli Organismi di mediazione presenti nel luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente o Assicurato.
Art. 1.10 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di Legge.
Art. 1.11 - TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DELLA POLIZZA
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dall’Assicurazione non possono essere esercitati che dal Contraente e dall’Impresa.
Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla liquidazione dei danni.
L’accertamento e la liquidazione dei danni cosi effettuati sono vincolanti anche per l’Assicurato restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
L’Indennizzo liquidato a termini di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell’interesse assicurato.
Art. 1.12 - ISPEZIONE ALLE COSE ASSICURATE
L’Impresa ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l’Assicurato ha l’obbligo di fornirne tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
Art. 1.13 - VALUTAZIONE DEL RISCHIO
Le circostanze influenti sulla valutazione del Rischio sono quelle desunte dalle dichiarazioni del Contraente o dell’Assicurato, rese ai fini sia del presente Contratto sia della Polizza di riferimento in base ai cui estremi, congiuntamente considerati, l’Impresa ha prestato il suo consenso e determinato il Premio.
Art. 1.14 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
In caso di Sinistro il Contraente o l’Assicurato deve:
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico dell’Impresa secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell’art. 1914 C.C.
b) darne avviso all’Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure all’Impresa entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’art. 1913 C.C.
c) fare, nei cinque giorni successivi, se il Sinistro riguarda la garanzia furto o se è di sospetta origine dolosa, dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell’inizio del Sinistro, la causa presunta del Sinistro e l’entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa all’Impresa;
d) conservare le tracce ed i residui del Sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
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e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del Sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dall’Impresa o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche.
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L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.
Art. 1.15 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO
Il Contraente o l’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del Sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del Sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all’Indennizzo.
Art 1.16 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO
L’ammontare del danno è concordato dalle parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante periti nominati uno dall’Impresa ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza
Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordassero sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.
Art. 1.17 - MANDATO DEI PERITI
I periti devono:
1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
2) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il Rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l’Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all’art. 1.14;
3) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del Sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all’art. 1.16;
4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.
I risultati delle operazioni peritali, concretati dai periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all’indennizzabilità dei danni.
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La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità.
Art. 1.18 - VALORE DELLE COSE ASSICURATE
L’attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al
momento del Sinistro, è ottenuta secondo i seguenti criteri:
- si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;
- l’ammontare del danno si determina deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate, nonché gli oneri fiscali non dovuti all’Erario.
Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del Sinistro, disciplinate all’art. 2.6 - Spese di demolizione e sgombero, devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra, in quanto per esse non è operante il disposto del successivo articolo.
Art. 1.19 - ASSICURAZIONE PARZIALE
Se dalle stime fatte con le norme dell’articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del Sinistro le Somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, l’Impresa risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del Sinistro.
Limitatamente alla Sezione II – Danni Indiretti, se dalle stime fatte risulta che l’importo annuo pagato dal gestore per l’energia elettrica, prodotta dal Macchinario oggetto della copertura, eccede la Somma Assicurata, l’Impresa risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del Sinistro.
Art. 1.20 - ASSICURAZIONI PRESSO DIVERSI ASSICURATORI
Se sulle medesime cose e per il medesimo Rischio coesistono più assicurazioni, l’Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.
In caso di Sinistro l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l’Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.
Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l’Indennizzo dovuto dall’assicurazione insolvente - superi l’ammontare del danno, l’Impresa è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell’Indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.
Art. 1.21 - LIMITE MASSIMO DELL’INDENNIZZO
Salvo il caso previsto dall’art. 1914 del C.C. per nessun titolo l’Impresa potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
Art. 1.22 - PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, l’Impresa deve provvedere al pagamento dell’Indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.
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Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del Sinistro il pagamento sarà fatto solo quando l’Assicurato dimostri che il Sinistro stesso non sia stato determinato da dolo o colpa grave dell’Assicurato medesimo o del Contraente.
Art. 1.23 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
Si conviene che, l’omissione della dichiarazione da parte dell’Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il Rischio, così come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all’atto
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della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, semprechè tali omissioni od inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l’intesa che l’Assicurato avrà l’obbligo di corrispondere all’Impresa il maggior Premio proporzionale al maggior Rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza si sia manifestata.
Art. 1.24 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO
Si conviene tra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l’interpretazione più estensiva e favorevole all’Assicurato.
Art. 1.25 - CONSERVAZIONE DEL MACCHINARIO ASSICURATO
Il Macchinario assicurato deve essere conservato con diligente cura e tenuto in condizioni tecniche e funzionali in relazione al suo uso e alla sua destinazione, secondo le norme della buona manutenzione; esso non deve mai essere adibito a funzioni diverse da quelle per cui è costruito, nè sottoposte a sollecitazioni anormali e superiori a quelle tecnicamente ammesse.
Art. 1.26 - FACOLTÀ DELL’IMPRESA DI MODIFICARE IL PREMIO IN CORSO DI POLIZZA
Ad ogni scadenza annuale, ferma la concessione dello sconto di durata nel caso di Polizza poliennale, l’Impresa ha la facoltà di modificare il Premio della presente Polizza.
La variazione di Premio è evidenziata sulla quietanza rilasciata al Contraente che, provvedendo al pagamento del Premio così modificato, acconsente al rinnovo del contratto alle nuove condizioni di Premio.
Qualora il Contraente non accetti le nuove condizioni astenendosi dal pagamento del Premio, l’Assicurazione cesserà automaticamente ogni effetto dalle ore 24 del 15° giorno successivo a quello della rata in scadenza e il contratto si intenderà risolto senza alcuna formalità.
Art. 1.27 – DIRITTO DI RECESSO IN CASO DI VENDITA A DISTANZA
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In caso di vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza, il Contraente ha diritto di recedere dal contratto nei 14 giorni successivi al perfezionamento della Polizza avvenuto con il pagamento del Premio, effettuando richiesta scritta da inviare tramite lettera raccomandata a/r a Vittoria Assicurazioni S.p.a. Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx 0 – 00000 Xxxxxx. In tal caso l’Impresa trattiene la frazione di Premio relativa al periodo in cui il contratto ha avuto effetto.
Sezione I - Danni diretti
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DANNI DIRETTI
Art. 2.1 - Oggetto dell’Assicurazione
L’Impresa Indennizza i danni materiali e diretti causati al Macchinario assicurato (fissato agli appositi sostegni, collaudato e collegato alla rete del Gestore) nell’ambito della o delle ubicazioni dichiarate in Polizza, da qualsiasi evento improvviso ed accidentale, qualunque ne sia la causa, salvo quanto indicato dall’art. 2.2 - Esclusioni e dall’art. 2.3 - Delimitazioni e detrazioni.
Si precisa inoltre che il Macchinario assicurato deve aver superato tutte le verifiche imposte dal Gestore dei Servizi Elettrici (GSE S.p.A.) riportate nell’allegato 1 del Decreto Ministeriale approvato il 19/02/2007 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 45/2007 del 23/02/2007, comprese eventuali varianti, aggiornamenti ed estensioni.
In caso di pannelli non certificati e/o in caso di mancato superamento da parte dei Macchinari assicurati di tutte le prescrizioni tecniche imposte dal GSE, l’Assicurato decadrà dal diritto all’Indennizzo.
Sono parificati ai danni materiali diretti i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell’Autorità e quelli non inconsideratamente arrecati dall’Assicurato e da terzi allo scopo di impedire od arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di Polizza.
Art. 2.2 - Esclusioni
SONO ESCLUSI I DANNI CAUSATI DA O DOVUTI A:
1) atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto, serrate, occupazione di fabbrica ed edifici in genere;
2) esplosione od emanazione di calore o di radiazioni provocate da trasmutazioni del nucleo dell’atomo o dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
3) eruzione vulcanica, maremoto, bradisismo, mareggiate, maree e penetrazione di acqua marina, valanghe e slavine;
4) dolo e colpa grave del Contraente, dell’Assicurato, dei Rappresentanti Legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
5) inquinamento e/o contaminazione in genere sia graduale che accidentale e relative spese di decontaminazione, disinquinamento e risanamento delle cose assicurate, delle acque, dell’aria e del terreno; contaminazione da sostanze radioattive;
6) ordinanze o disposizioni di Autorità o di leggi che regolano la costruzione, modificazione, ricostruzione o demolizione del “Macchinario”; inoltre concernenti costruzioni, riparazioni, rimpiazzi, demolizioni di cose non danneggiate nonché confische o requisizioni in genere;
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7) qualsiasi tipo di danno indiretto (se non quanto previsto nell’apposita SEZIONE II – DANNI INDIRETTI, qualora attivata mediante indicazione della relativa Somma Assicurata e corresponsione del relativo Premio);
8) difetti di cui il Contraente, l’Assicurato o il preposto all’esercizio del Macchinario erano a conoscenza, ovvero ne sarebbero dovuti venire a conoscenza con l’uso della normale diligenza, al momento della stipula della Polizza;
9) eventi e/o danni per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il fornitore, costruttore e/o manutentore;
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10) guasti meccanici, elettrici ed elettronici del “Macchinario” (se non quanto previsto nelle apposite Condizioni Aggiuntive – “1 -FENOMENO ELETTRICO” o “2 - GUASTI MACCHINE”, qualora attivata/e mediante indicazione della/e relativa/e Somma/e Assicurata/e e corresponsione del/dei relativo/i Premio);
11) urto di veicoli e/o mezzi di sollevamento o trasporto di proprietà o al servizio del Contraente o dell’Assicurato;
12) montaggio, smontaggio, manutenzione di “Macchinario”
13) errori di progettazione, di calcolo, vizi di materiale, di fusione, di esecuzione e di installazione;
14) deperimento o logoramento o usura che siano conseguenza naturale dell’uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici nonché da ruggine, ossidazione, corrosione, incrostazione, deterioramento, depositi, rottura graduale, erosione, incrostazioni, danni di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate;
15) aumenti del costo di riparazione o sostituzione in seguito all’applicazione di leggi/ordinanze;
16) assestamenti, fessurazioni, restringimenti o dilatazioni di “Macchinario”;
17) difetti di rendimento;
18) a cose in leasing o noleggiate di cui il locatore sia responsabile per contratto o a termini di legge o se assicurate da altre polizze;
19) lavori di scavo, sminamento, bonifica, sterramento, livellamento;
20) malfunzionamento di hardware, software o chip incorporati, perdita o alterazione di dati, perdite di schede, dischi, nastri, CD ROM, ed altri supporti informatici; ma ciò tuttavia non escluderà l’indennizzabilità dei danni e/o perdite conseguenti a tali eventi alla proprietà assicurata;
21) inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l’esercizio, l’uso e la manutenzione; a funzionamento improprio del Macchinario e ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o scondizionamento; sono inoltre escluse le spese di manutenzione, aggiornamento e miglioramento;
22) umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, batteri, muffa, funghi, contaminazione, roditori, animali e vegetali in genere, infiltrazione;
23) maggiori oneri derivanti da smaltimento e/o contaminazione da amianto;
24) da impiego di esplodenti in genere;
25) furto, rapina (se non quanto previsto nell’apposita Condizione Aggiuntiva 4 - FURTO qualora attivata mediante indicazione della relativa Somma Assicurata e corresponsione del relativo Premio), ammanco, smarrimento, saccheggio, estorsione, malversazione, appropriazione indebita.
Sono inoltre esclusi i danni subiti o provocati:
26) a tubazioni e cavi interrati se non protetti da appositi manufatti;
27) al Macchinario installato su tetti /coperture di edifici in stato di abbandono o di rovina.
PROPRIETÀ E BENI ESCLUSI:
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1) Macchinario in genere, prima del favorevole completamento dei collaudi di accettazione;
2) cose o parti di esse, in fase di costruzione, montaggio, smontaggio e/o collaudo e messa in servizio se non connessi a lavori di manutenzione o revisione;
3) linee di distribuzione o trasmissione di energia oltre i 300 metri dall’ubicazione del Macchinario;
4) pannelli “stand alone” utilizzati per l’alimentazione di segnalazioni stradali.
Art. 2.3 - Delimitazioni e detrazioni
In nessun caso l’Impresa pagherà importo superiore a quello specificatamente indicato sul frontespizio di Polizza.
Il pagamento dell’Indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per ciascun Sinistro, ascrivibile alla presente Sezione, che avvenga nel corso del periodo di Assicurazione di uno Scoperto pari al 10% del danno liquidabile ai termini di Polizza, con il minimo di 500 euro, salvo ove diversamente convenuto.
1) Relativamente ai danni materiali diretti causati da terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, si precisa che per singolo Sinistro si intendono i danni subiti dagli enti assicurati per effetto di un fenomeno tellurico e del suo proseguimento limitatamente alle 72 ore successive all’evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile ai sensi della presente garanzia. L’impresa non indennizzerà somma superiore al 50% della Somma Assicurata nella partita “Macchinario”.
2) Relativamente ai danni causati alle cose assicurate da: grandine, vento e cose da esso trasportate, l’Impresa non indennizzerà somma superiore al 80% della Somma Assicurata nella partita “Macchinario”. Il pagamento dell’Indennizzo viene effettuato previa detrazione, per ogni singolo Sinistro, di uno Scoperto pari al 15% del danno liquidabile ai termini di Polizza, con un minimo di Euro 1.500,00.
3) Relativamente ai danni causati alle cose assicurate da sovraccarico neve, l’Impresa non indennizzerà somma superiore al 60% della Somma Assicurata nella partita “Macchinario”. Il pagamento dell’Indennizzo viene effettuato previa detrazione, per ogni singolo Sinistro, di uno Scoperto pari al 15% del danno liquidabile ai termini di Polizza, con un minimo di Euro 1.500,00.
4) Relativamente ai danni causati alle cose assicurate da franamento e smottamento del terreno, l’Impresa non indennizzerà somma superiore al 50% della Somma Assicurata nella partita “Macchinario” con il massimo di 200.000 euro per Sinistro e anno assicurativo.
5) Relativamente ai danni causati alle cose assicurate da alluvione, inondazione e allagamento, l’Impresa non indennizzerà somma superiore al 50% della Somma Assicurata nella partita “Macchinario”.
6) Relativamente ai danni causati alle cose assicurate da scioperi, sommosse, tumulti popolari, Atti di Terrorismo o Sabotaggio organizzato, Atti dolosi di terzi, l’Impresa non indennizzerà somma superiore al 80% della Somma Assicurata nella partita “Macchinario”.
CONDIZIONI PARTICOLARI
(sempre operanti)
Art. 2.4 - Macchinario in Leasing (d.i.c. - difference in condition / d.i.l. – difference in limits)
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Qualora i Macchinari in uso all’Assicurato a titolo di locazione finanziaria fossero già assicurati dal Locatore, a norma della presente condizione particolare l’Impresa garantisce i beni medesimi:
a. per il loro intero valore contro gli eventi garantiti dalla presente Xxxxxxx e non previsti da altre eventuali assicurazioni;
b. per l’eccedenza a completamento del loro intero valore contro gli eventi garantiti sia dalla presente Polizza che da altre eventuali assicurazioni.
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Art. 2.5 - Assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo
Premesso che per “Valore a Nuovo” s’intende convenzionalmente il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;
a parziale deroga dell’Art. 1.18 - Valore delle cose assicurate, le parti convengono di stipulare l’Assicurazione in base al suddetto “Valore a Nuovo” alle seguenti condizioni:
1. in caso di Sinistro si determina:
a) l’ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa Assicurazione “Valore a Nuovo” non esistesse;
b) il supplemento d’indennità che, aggiunto all’importo di cui alla lettera a), determina l’indennità complessiva calcolata in base al “Valore a Nuovo”.
2. Agli effetti degli Artt.1.19 - “Assicurazione parziale” e 1907 del Codice Civile, il supplemento di indennità, qualora la Somma Assicurata risulti:
a) superiore od uguale al rispettivo “Valore a Nuovo”, è dato dall’intero ammontare del supplemento medesimo;
b) inferiore al rispettivo “Valore a Nuovo” ma superiore al valore al momento del Sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell’intera differenza occorrente per l’integrale “Assicurazione a nuovo”, viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l’intera differenza;
c) uguale o inferiore al valore al momento del Sinistro diventa nullo.
3. In caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse.
4. Agli effetti dell’Indennizzo resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato, per ciascun Macchinario, importo superiore al doppio del relativo valore determinato in base alle stime di cui all’art. 1.18 – Valore delle cose assicurate.
5. Il pagamento del supplemento d’indennità è eseguito entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite dal Sinistro o su altra area del territorio Nazionale se non derivi aggravio per l’Impresa, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 12 mesi dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.
6. L’Assicurazione in base al “Valore a Nuovo” riguarda soltanto Xxxxxxxxxx, attrezzature in stato di attività e operativi da non oltre 5 anni, superato tale periodo varrà il disposto dell'art. 1.18 - Valore delle cose assicurate.
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7. Per quanto non derogato restano ferme le condizioni tutte di Polizza.
Art. 2.6 - Spese di demolizione e sgombero
L’Impresa indennizza le spese necessariamente sostenute per demolire, sgombrare e trasportare al più vicino scarico i residuati del Sinistro, sino alla concorrenza del 10% del danno indennizzabile, con il massimo di € 50.000,00.
Per i residui rientranti nella categoria “Rifiuti pericolosi” di cui al D.L. 5 del 5/2/1997, e
successive integrazioni e modificazioni, nonché per quelli radioattivi disciplinati dal D.P.R. n° 185/64 e successive modificazioni ed integrazioni, l’importo indennizzabile in base alla presente estensione, nell’ambito del limite sopra indicato, non potrà comunque essere superiore al 5% della del danno indennizzabile con il massimo di € 15.000,00.
Art. 2.7 - Deroga alla regola proporzionale
Relativamente alla partita “Macchinario”, a parziale deroga di quanto previsto dall’ art. 1.19 – Assicurazione Parziale, si conviene fra le parti che, in caso di Sinistro, non si farà luogo all’applicazione della regola proporzionale se la Somma Assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore al 15%.
Qualora tale limite del 15% dovesse risultare oltrepassato, il disposto del suddetto art. 1.19 rimarrà operativo per l’eccedenza rispetto a detta percentuale.
In ogni caso, il risarcimento non potrà superare la Somma Assicurata medesima.
CONDIZIONI AGGIUNTIVE
(Valide solo se espressamente richiamate sul frontespizio di Polizza e corrisposti i relativi Premi)
C.A. 1 – FENOMENO ELETTRICO
A parziale deroga dell’Art. 2.2 comma 10) della Sezione I - Xxxxx Xxxxxxx, ferme restando tutte le altre esclusioni previste in detto articolo, l’Impresa si obbliga ad indennizzare i guasti accidentali derivanti da “Fenomeno Elettrico” al Macchinario assicurato, anche se di proprietà di terzi, collaudato e pronto per l’uso cui è destinato.
Sono esclusi i danni:
• causati a tubi elettronici o a lampade ad incandescenza;
• derivanti da comprovata negligenza del personale addetto alla utilizzazione o conservazione degli Enti assicurati;
• per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate;
• verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
nonché i danni, i difetti o disturbi di funzionamento, i danni a moduli e componenti elettronici dell’Ente assicurato (ivi compresi i costi della ricerca e l’identificazione di difetti) la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica e cioè:
• controlli di funzionalità;
• manutenzione preventiva;
• eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;
• eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) verificatisi durante l’esercizio, senza concorso di causa esterna.
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La presente garanzia è prestata nella forma a “Primo Rischio Assoluto” e cioè senza l’applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1.19 – “Assicurazione Parziale” e all’art. 1907 del Codice Civile.
Agli effetti della presente garanzia in nessun caso l’Impresa pagherà, per ciascun Sinistro, somma maggiore della Somma Assicurata riportata sul frontespizio di Polizza.
Il pagamento dell’Indennizzo viene effettuato previa detrazione, per ogni singolo Sinistro, di uno
Scoperto pari al 5% del danno liquidabile ai termini di Polizza, con un minimo di Euro 250,00.
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C.A. 2 – GUASTI MACCHINE
A parziale deroga dell’Art. 2.2 comma 10) e 13) della Sezione I - Danni Diretti, ferme restando tutte le altre esclusioni previste in detto articolo, l’Impresa si obbliga ad indennizzare i guasti accidentali derivanti da “Guasto alle Macchine” al Macchinario assicurato, anche se di proprietà di terzi, collaudato e pronto per l’uso cui è destinato.
Sono esclusi i danni:
a) ad utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, funi, corde, cinghie, catene, guarnizioni, rivestimenti, accumulatori elettrici e quant’altro di simile; non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori delle ubicazioni dell’Assicurato;
b) i danni, i difetti o disturbi di funzionamento, nonché i danni a moduli e componenti elettronici dell’ente assicurato (ivi compresi i costi della ricerca e l’identificazione di difetti) la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica e cioè:
• controlli di funzionalità;
• manutenzione preventiva;
• eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;
• eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) verificatisi durante l’esercizio, senza concorso di causa esterna.
Per quanto concerne i danni da serie (intendendosi per tali una pluralità di Sinistri originatisi da uno stesso difetto, anche se manifestatisi in più anni), solamente per danni derivanti da Vizi di materiale, difetti di fabbricazione, errori di progetto e calcolo, errori di montaggio, gli stessi verranno indennizzati secondo la seguente regola:
1° Sinistro: 100% dell’Indennizzo
2° Sinistro: 75% dell’Indennizzo
3° Sinistro: 50% dell’Indennizzo
4° Sinistro: 30% dell’Indennizzo dal 5° Sinistro: no Indennizzo
Agli effetti della presente garanzia, in nessun caso l’Impresa pagherà per ciascun Sinistro somma superiore a quella indicata sul frontespizio di Polizza.
Il pagamento dell’Indennizzo verrà effettuato previa detrazione, per ogni singolo Sinistro, di uno Scoperto pari al 5% del danno liquidabile ai termini di Polizza, con un minimo di Euro 250,00.
C.A. 3 – RICORSO TERZI
L’Impresa si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto egli sia tenuto a corrispondere, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per danni materiali a cose, in conseguenza di un Sinistro al Macchinario assicurato, indennizzabile a termini della presente Sezione I – Xxxxx Xxxxxxx.
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L’Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, entro il Massimale indicato e sino alla concorrenza del 10% del Massimale stesso.
L’Assicurazione non comprende i danni:
• a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell’Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero
in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
• di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo;
• da furto;
• derivanti da responsabilità volontariamente assunte dal Contraente o dall’Assicurato e non direttamente derivantigli dalla legge;
• derivanti da Responsabilità Civile professionale;
• sono altresì esclusi gli importi che l’Assicurato sia tenuto a pagare a titolo di multe, ammende, penali e, comunque, a carattere sanzionatorio e non risarcitorio, nonché i danni di cui l’Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile.
Non sono comunque considerati terzi:
I. il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
II. quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
III. le Società le quali rispetto all’Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, a sensi dell’art. 2359 Codice Civile nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974, n.216, nonché gli amministratori delle medesime.
L’Assicurato deve immediatamente informare l’Impresa delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e l’Impresa avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato.
L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso dell’Impresa.
Quanto alle spese giudiziali si applica l’art. 1917 del Codice Civile.
C.A. 4 – FURTO
A parziale deroga dell’art.2.2 comma 25) della Sezione I - Xxxxx Xxxxxxx, l’Impresa risponde dei danni derivanti da furto.
E’ condizione essenziale per l’indennizzabilità di tali danni che il furto sia avvenuto sganciando o rompendo gli appositi sostegni a cui il Macchinario assicurato è fissato.
Le installazioni sui tetti possono essere effettuate su edifici residenziali, commerciali e industriali; ai fini dell’efficacia della copertura i fabbricati non devono, comunque, risultare in stato di abbandono, di rovina o di fermo produttivo al momento del Sinistro.
Le installazioni a terra dovranno essere provviste di uno dei seguenti sistemi antifurto:
• tutti i bulloni destinati all’ancoraggio dei pannelli ai relativi sostegni dovranno essere saldati o avere la testa spaccata;
• tutti i pannelli dovranno essere vincolati mediante incollaggio ai relativi supporti;
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• dotazione di un chip all’interno dei pannelli che consente il “riconoscimento” dell’Inverter;
• sistema antifurto di localizzazione GPS.
LA MANCATA ADOZIONE DA PARTE DELL’ASSICURATO DI ALMENO UNO DEI SUDDETTI SISTEMI DI SICUREZZA COMPORTA LA PERDITA DEL DIRITTO ALL’INDENNIZZO, AD ECCEZIONE DEL FURTO DEI CAVI ELETTRICI.
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In ogni caso gli impianti a terra dovranno essere provvisti di apposita recinzione ( altezza minima 2 metri ) e, per impianti il cui valore è superiore a € 250.000, di sistemi di videosorveglianza che prevedano il collegamento in remoto con una postazione di monitoraggio, pena la perdita del diritto all’Indennizzo.
La presente garanzia è prestata nella forma a “Primo Rischio Assoluto” e cioè senza l’applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1.19 – “Assicurazione Parziale” e all’art. 1907 del Codice Civile.
Agli effetti della presente garanzia in nessun caso l’Impresa pagherà per ciascun Sinistro e anno assicurativo somma maggiore della Somma Assicurata riportata sul frontespizio di Polizza.
Il pagamento dell’Indennizzo verrà effettuato previa detrazione, per ogni singolo Sinistro, dei seguenti Scoperti e relativi minimi:
• 15% con il minimo di Euro 1.000,00 per la parte di danno indennizzabile relativa a tutte le componenti del Macchinario esclusi i soli cavi elettrici;
• 20% con il minimo di Euro 2.000,00 per la parte di danno indennizzabile relativa ai soli cavi elettrici.
Sezione II – Danni indiretti
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DEI DANNI INDIRETTI
(Valida solo se sul frontespizio di Polizza è riportata la relativa Somma Assicurata e corrisposti i relativi Premi)
Art. 3.1 - Oggetto dell’Assicurazione
L’Impresa indennizza le perdite di profitto che possono derivare dall’interruzione o diminuzione della produzione di energia elettrica a causa di un Sinistro, indennizzabile a termini della Sezione I – Xxxxx Xxxxxxx, che abbia colpito il Macchinario ubicato nel luogo indicato sul frontespizio di Polizza, sempre che:
• il Macchinario sia collegato alla rete;
• Limitatamente ai Macchinari avente potenza superiore ai 20 kWp dovrà essere prevista, pena la perdita al diritto all’Indennizzo per le garanzie della presente Sezione, una regolare attività di manutenzione del Macchinario, sia essa contrattualizzata con un’azienda esterna oppure eseguita da personale interno, purchè gli operatori deputati a tali attività siano provvisti di certificazione e che il Macchinario sia dotato di sistema di telecontrollo, direttamente gestito dall’installatore oppure da manutentore diverso dall'installatore.
In ogni caso detta attività di manutenzione deve essere dimostrabile e tracciabile;
Fatte salve le eccezioni di cui ai successivi Artt. 3.2 - Esclusioni e 3.3 - Delimitazioni e detrazioni.
Art. 3.2 - Esclusioni
L’Impresa non risponde delle perdite e le spese conseguenti a prolungamento dell’inattività derivanti da un Sinistro, anche se indennizzabile a termini della Sezione I – Danni Diretti della presente Polizza, causato da:
• serrate, provvedimenti imposti dalle Autorità, stati di guerra in genere;
• mancata disponibilità da parte dell’Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell’attività;
• difficoltà di ricostruzione, limitazioni dell’esercizio e difficoltà nella rimessa in efficienza, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne, quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge o da provvedimenti dell’Autorità;
• da sospensione, scadenza, annullamento o revoca di locazioni, licenze, concessioni, commesse o contratti;
L’Impresa non risponde inoltre di:
• penali o indennità o multe dovute a terzi;
• giornate di sospensione dell’attività assicurata che si sarebbero rese necessarie, per qualunque motivo, anche se il Sinistro non si fosse verificato;
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L’Impresa non risponde delle perdite conseguenti a prolungamento od estensione dell’inattività causati da:
• disastri naturali o eventi di forza maggiore, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali;
• revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti;
L’Impresa non risponde delle perdite e le spese conseguenti a prolungamento dell’inattività
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derivanti da un Sinistro, anche se indennizzabile a termini della Sezione I – Danni Diretti della presente Polizza, causato dal Macchinario di potenza superiore ai 20kWp sprovvisto di sistema di telecontrollo.
Sono inoltre escluse le perdite dovute a:
• dolo o colpa grave del Contraente, dell’Assicurato, dei Rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
• atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto, serrate, occupazione di fabbricati ed edifici in genere;
• difetto di rendimento del Macchinario o mancato raggiungimento delle performance attese;
• mancato riaggancio automatico dell’Inverter alla rete a seguito di sbalzi di tensione.
Art. 3.3 - Delimitazioni e detrazioni (Franchigia temporale)
Il pagamento dell’Indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo Sinistro, di una Franchigia corrispondente a 72 (settantadue) ore dalla denuncia del Sinistro.
Art. 3.4 - Determinazione dell’Indennizzo
Si procede alla determinazione dell’Indennizzo secondo le norme seguenti:
a) Si considera la produzione media giornaliera di energia elettrica (in kWh/giorno), tramite lettura del contatore, relativamente alle due settimane antecedenti il Sinistro, con l’impianto regolarmente funzionante;
b) Si verifica la produzione di energia elettrica (in kWh/giorno) che l’impianto è in grado di erogare nei 3 (tre) giorni successivi al Sinistro, prima della riparazione;
c) La differenza tra i valori calcolati ai punti a) e b) viene moltiplicata per:
c1) Il prezzo di vendita al kWh, contrattualizzato dal cliente con il Gestore della rete ad esso venduta o il prezzo fissato da GSE (gestore dei servizi elettrici) per l’autoconsumo;
c2) Il valore dell’incentivo erogato dal GSE per impianti fotovoltaici, secondo quanto stabilito dal D. M. del 19.02.07 relativo al conto energia, e sue successive modifiche;
d) L’Indennizzo complessivo sarà pari al valore risultante dalla somma dei punti c1) e c2), moltiplicato per i giorni necessari a ripristinare la piena funzionalità dell’impianto, al netto dei giorni indicati in scheda di Polizza quali Franchigia.
Se, nei sei mesi immediatamente successivi al termine del periodo di Indennizzo, l’Assicurato ottiene benefici esclusivamente in conseguenza dell’interruzione o riduzione dell’attività dichiarata, tali benefici dovranno essere detratti dall’Indennizzo come sopra determinato.
Qualora il pagamento dell’Indennizzo da parte dell’Impresa fosse intervenuto prima dei sei mesi suddetti, l’Assicurato è tenuto alla restituzione all’Impresa dell’importo corrispondente ai benefici ottenuti.
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Art. 3.5 - Pagamento dell’Indennizzo
Ad integrazione dell’Art. 1.22 delle Condizioni Generali di Assicurazione, per la presente sezione si conviene che:
a) l’Impresa si impegna, salvo quanto previsto alla condizione c) a seguire, a versare all’Assicurato l’importo dovuto in base alla presente sezione relativo all’interruzione
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dell’attività operativa, trenta giorni dopo la determinazione (accordo) finale dell’importo dovuto.
b) L’Assicurato potrà, trenta giorni dopo che l’Impresa avrà ricevuto debita notifica della perdita dell’interesse assicurato e avrà riconosciuto la propria responsabilità, come richiedere come pagamento/i anticipato/i l’importo/gli importi minimo/i che l’Impresa concorderà come pagabile/i.
c) L’Impresa sarà autorizzata a posticipare il pagamento oltre il periodo definito al punto a) di cui sopra nel caso in cui:
i. esistano dubbi circa il diritto dell’Assicurato all’Indennizzo, nel qual caso il pagamento sarà dovuto soltanto quando l’Assicurato fornirà la prova necessaria o l’Impresa accetterà la responsabilità;
ii. a seguito di qualsiasi perdita o danno ovvero di interferenze o interruzioni dell’attività assicurata, siano state avviate indagini dell’Autorità competente nei confronti dell’Assicurato, nel qual caso il pagamento sarà dovuto soltanto al termine di tali indagini, fermo restando che se l’Assicurato verrà condannato per qualsiasi reato rispetto a qualunque richiesta di Indennizzo in base alla presente Polizza assicurativa, la copertura contemplata dalla presente sezione non avrà effetto.
Art. 3.6 - Periodo di Indennizzo
L’Assicurazione è convenuta per un periodo massimo di Indennizzo di 90 (novanta) giorni, al netto della Franchigia prevista in Polizza.
Art. 3.7 - Sospensione dell’Assicurazione
In caso di inattività del Macchinario per cause diverse da quelle previste dalla presente Xxxxxxx, l’Assicurazione è sospesa fino al momento in cui l’attività assicurata viene in tutto o in parte ripresa.
Quando l’inattività del Macchinario è parziale, l’Assicurazione ha effetto limitatamente a quella della stessa che continua ad essere in attività.
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Il Premio dell’annualità in corso rimane acquisito per intero dall’Impresa.
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Sezione III - Responsabilità civile verso terzi dell’Assicurato
(Valida solo se sul frontespizio di Polizza è Riportato il relativo Massimale Assicurato e corrisposto il relativo Premio)
Art. 4.1 - Oggetto dell’Assicurazione
L’Impresa si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni a lui imputabili in qualità di proprietario del Macchinario assicurato, involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose od animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà del Xxxxxxxxxxx assicurato in Polizza.
L’Assicurazione si estende ai danni conseguenti ai vizi di costruzione.
Art. 4.2 - Delimitazione dell’Assicurazione
Non sono considerati terzi:
a) se conviventi: il coniuge/more uxorio, i parenti e gli affini dell’Assicurato;
b) quando l’Assicurato non sia persona fisica, il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata e gli amministratori dell’Assicurato e le persone che si trovino con essi in rapporto di parentela o affinità e con essi conviventi;
c) le persone che subiscono il danno in occasione di lavoro o servizio per l’Assicurato o siano in rapporto di dipendenza, anche occasionale, da esso o di collaborazione con esso.
L’Assicurazione non comprende i danni:
d) da furto;
e) da umidità, stillicidio o insalubrità dei locali;
f) da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione del fabbricato su cui sono installati i Macchinari;
g) comunque determinati dall’azione o dalla presenza in qualsiasi forma dell’amianto;
h) da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
i) da detenzione o impiego di esplosivi;
j) verificatisi in connessione con trasformazione o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
k) a cose altrui derivanti da incendio dei Macchinari dell’Assicurato o da lui detenute, salvo quanto previsto all’Art. C.A. 3 – RICORSO TERZI della Sezione I – Xxxxx Xxxxxxx;
l) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività commerciali, industriali, artigianali, agricole o di servizio;
m) da mancata produzione di energia da rivendere a terzi;
n) alle opere ed alle cose sulle quali è installato il Macchinario assicurato;
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o) di qualunque tipo o natura derivanti dall’impiego, utilizzo e/o riconducibili all’utilizzo del Macchinario assicurato;
p) derivanti direttamente o indirettamente da campi elettromagnetici.
Art. 4.3 - Gestione delle controversie - Spese legali
L’Impresa assume, fino a quando ne ha l’interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, sia civile che penale, a norme dell’Assicurato,
designando, ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti spettanti all’Assicurato stesso.
Sono a carico dell’Impresa le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato entro il limite di 1/4 del Massimale stabilito in Polizza, per il danno al quale si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra Impresa e Assicurato, in proporzione al rispettivo interesse.
Le spese del processo penale sono sopportate dalla Impresa fintanto che non vengono a cessare gli interessi di quest’ultima durante lo svolgimento di tale processo, nel qual caso le anzidette spese rimangono a suo carico fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova.
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L’Impresa non riconosce spese da essa non autorizzate, nè spese sostenute dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende.
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Le presenti Condizioni di Assicurazione sono state aggiornate in data 01/09/2019
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