CAPITOLATO SPECIALE
CAPITOLATO SPECIALE
RELATIVO ALLA PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UN CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO AGLI UFFICI DEI COMUNI APPARTENENTI ALL’AMBITO “ATEM LA SPEZIA” PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE DI RIMBORSO AL GESTORE USCENTE (VIR) E PER L’ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI LOCALI DI CUI ALL’ART. 2 DEL D.M. N. 226 DEL 12/11/2011.
Indice
ART.1 – OGGETTO 3
ART.2 - IMPORTI E DURATA 3
ART. 3 CAUZIONE 4
ART. 4 – CONTENUTI DEL SERVIZIO 5
ART. 5 - OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO 7
ART. 6 – RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONE R.C.T 8
ART. 7– TUTELA DELLA PRIVACY 8
ART. 8 – VERIFICHE E CONTROLLI 8
ART. 9 - INADEMPIENZE E PENALITÀ 9
ART. 10– ESECUZIONE IN DANNO 10
ART. 11 - RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE 10
ART. 12 - INADEMPIENZE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 10
ART. 13 –PAGAMENTI 12
ART. 14- OBBLIGHI DELL’APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
................................................................................................................................................................................................ 13
ART. 15 - SUBAPPALTO 13
ART. 16 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO 15
ART. 17 - CESSIONE DEL CREDITO 15
ART. 18- FORO COMPETENTE 15
ART. 19 - RINVIO AD ALTRE NORME 16
Art.1 – Oggetto
Costituisce oggetto del presente capitolato la disciplina del servizio di supporto tecnico- amministrativo agli uffici dei Comuni appartenenti all’Ambito “La Spezia” che hanno espressamente a ciò delegato il Comune della Spezia, con esclusione del Comune di Brugnato, per la fissazione del valore di rimborso al gestore uscente (VIR) e per l’espletamento delle attività previste all’art. 2 del D.M. n. 226 del 12/11/2011.
Lo svolgimento di detta attività è propedeutico rispetto alla predisposizione della gara per la concessione del servizio di distribuzione del gas naturale che il Comune della Spezia dovrà eseguire in qualità di Stazione Appaltante per l’Atem “La Spezia” .
L’Amministrazione si riserva la facoltà, durante lo svolgimento del servizio, di indicare ulteriori puntuali esigenze connesse all’attuazione delle sue prerogative di Comune capofila nell’Ambito, ai fini dei conseguenti adeguamenti da apportare alle modalità di erogazione dei servizi oggetto del contratto.
Art.2 - Importi e durata
L’importo posto a base di gara, è di Euro 300. 000,00 ( trecentomila/00) cassa di previdenza e IVA escluse.
Gli oneri per la sicurezza sono pari a zero, essendo stata fatta ad opera della Stazione appaltante una valutazione dalla quale è risultata l’assenza di rischi da interferenze, in conformità con la determinazione dell’AVCP n. 3/2008 del 05/03/2008.
La durata del contratto è di 12 mesi a decorrere dal giorno successivo alla sottoscrizione del contratto salvo quanto specificato ai punti da n) a s) del successivo art. 4, per i quali la durata contrattuale sarà comunque da intendersi fino alla completa esecuzione delle relative prestazioni contrattuali.
In particolare per le attività previste al successivo art. 4, lett. da a) ad e) la durata del servizio è da intendersi in 90 giorni a decorrere dal giorno successivo alla sottoscrizione del contratto.
In ogni caso l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovrà rispondere all’esigenza di rispettare le tempistiche previste dalla normativa di riferimento, con particolare riguardo allo svolgimento delle attività contrattuali in tempo utile per la pubblicazione del bando di gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, prevista entro l’11 marzo 2016.
Eventuali sospensioni e/o proroghe dovute a causa di forza maggiore e comunque non imputabili all’aggiudicatario, o dovute a successivi adeguamenti normativi, dovranno comunque essere
autorizzate dalla Stazione Appaltante.
Nel caso di particolari e sopravvenute esigenze o problematiche l’incarico può essere portato a compimento anche oltre il termine sopraindicato, previo accordo con la Stazione Appaltante.
Art. 3 Cauzione
Ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., il soggetto aggiudicatario dovrà versare una cauzione definitiva a garanzia di tutti gli obblighi ad essa derivanti dal presente Capitolato. La cauzione definitiva dovrà essere pari al 10% dell’importo offerto dall’aggiudicatario; in caso di ribasso di gara superiore al 10%, la garanzia richiesta sarà aumentata secondo quanto previsto all’art. 113 del
D. Lgs. n. 163/2006. La cauzione potrà inoltre essere ridotta del 50% ai sensi di quanto previsto dall’art.75, c.7 espressamente richiamato dall’art.113, comma 1.
La cauzione definitiva potrà essere effettuata a mezzo fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata, rispettivamente, da Imprese esercenti l’attività bancaria prevista dal DPR n. 635/1956 o da Imprese di assicurazione autorizzate al ramo cauzioni ai sensi del DPR n. 449/1959, o anche da Società di intermediazione finanziaria iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs. n. 385/1993 che svolgano in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile nonché la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
La cauzione definitiva avrà durata pari a quella dell’appalto e deve permanere nella misura prevista dall’art.113 comma 3 del D.Lgs. 163/2006 sopra richiamato fino alla data di emissione dell’attestato di buon esito o di regolare esecuzione.
La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque il risarcimento del maggior danno.
La Stazione Appaltante ha diritto di avvalersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l’esecuzione del servizio, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore; ha inoltre diritto di avvalersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza
fisica dei lavoratori.
La Stazione Appaltante può richiedere all’appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore.
N.B. Il documento comprovante il versamento della cauzione dovrà indicare la causale: “Gara per il supporto tecnico-amministrativo agli uffici dei Comuni appartenenti all’Ambito “La Spezia” che hanno espressamente a ciò delegato il Comune della Spezia, con esclusione del Comune di Brugnato, per la fissazione del valore di rimborso al gestore uscente (VIR) e per l’espletamento delle funzioni locali di cui all’art. 2 del D.M. n.226 del 12/11/2011”.
Art. 4 – Contenuti del servizio
L’aggiudicatario deve garantire, per tutto il periodo di vigenza del contratto, rapporti professionali idonei a fornire un elevato ed aggiornato contributo di competenze ed esperienze in relazione alle attività connesse all’individuazione del nuovo concessionario del servizio di distribuzione del gas nell’ambito “La Spezia”.
La prestazione principale consiste nel servizio di affiancamento ed assistenza da svolgere in supporto alla Stazione Appaltante ed in favore dei Comuni deleganti dell’Ambito, qui riportata per punti:
a) analisi tecnico economica degli atti concessori e della loro evoluzione nel tempo;
b) analisi di eventuali atti aggiuntivi contenenti o meno eventuali proroghe;
c) analisi e quantificazione dei finanziamenti pubblici e privati ricevuti dai concessionari a vario titolo;
d) supporto per l’analisi del piano di sviluppo urbanistico dei Comuni, per eventuali esigenze di estensione della rete e definizione delle esigenze di estensione della stessa nei territori comunali di ogni Comune delegante appartenente all’Atem;
e) raccolta presso i concessionari di tutte le informazioni necessarie per l’avvio della procedura di gara in particolare planimetrie delle reti, consistenza degli impianti, valutazione della stima industriale sia della parte di proprietà del comune che del concessionario, schede tariffarie e relazione sullo stato dell’impianto;
f) redazione di relazione comparativa di dati, atti, documenti ed informazioni sulle concessioni in essere in ciascun Comune delegante dell’Atem, per gli aspetti legale, amministrativo, tecnico ed economico, ivi compresi gli investimenti fatti dai Comuni e le reti acquisite al patrimonio per effetto delle convenzioni urbanistiche o similari;
g) analisi dell’informazione fornita dai gestori e valutazione dell’impianto in contradditorio con quella
fornita dai gestori;
h) supporto per la costituzione di un tavolo tecnico che includa tutti i Comuni deleganti dell’Atem e anche il concessionario uscente per l’analisi delle rispettive valutazioni e la redazione del testo dell’accordo per la determinazione del valore da inserire nei documenti di gara;
i) supporto al RUP della Stazione Appaltante ed ai referenti degli altri Comuni, sia nelle fasi propedeutiche alla gara sia nelle fasi di gara; in particolare supporto nella trattativa per la eventuale definizione concordata con i gestori del valore delle reti;
j) assistenza alla Stazione Appaltante nei rapporti con AEEG e con i concorrenti;
k) valutazione e redazione della perizia di stima del valore di rimborso VIR relativo ai singoli Comuni deleganti dell’Ambito in oggetto, da riconoscere al gestore uscente, e dei documenti di gara da consegnare alla Stazione Appaltante in accordo alla normativa di cui al D.M. 226/2011 nonché assistenza durante la procedura di gara;
l) supporto per la predisposizione del piano di sviluppo industriale della rete gas metano nell’Atem in oggetto e del relativo piano economico finanziario da porre a base di gara ai sensi dell’articolo 15 del
D.M. 226/2011 - (Piano di sviluppo degli impianti) - in accordo e condivisione con la Stazione Appaltante, quale rappresentante dei Comuni deleganti dell’Ambito in oggetto; in particolare analisi costi benefici, verifica di congruità delle condizioni minime di sviluppo del servizio per i vari Comuni deleganti dell’Atem ed analisi dei benefici per i consumatori rispetto ai costi da sostenere;
m) verifica degli atti propedeutici all’indizione della procedura di gara ed eventuale supporto per la verifica dei contenuti del bando di gara;
n) supporto post affidamento alla Stazione Appaltante e ai Comuni dell’Atem nel passaggio di consegne tra gestore entrante e gestore uscente;
o) supporto alla definizione e predisposizione di uno schema di convenzione atto a regolare i rapporti tra i Comuni dell’ATEM nella fase successiva alla formale costituzione dello stesso nonché nella fase successiva all’affidamento della concessione ed in particolare per definire compiti ed attribuzioni della stazione appaltante come controparte nel contratto di servizio nonché del comitato di monitoraggio con funzioni di vigilanza e controllo, il tutto nel rispetto dei dettami fissati dal D.M. 226/2011;
p) assistenza tecnica nelle fasi di gara e successivamente all’affidamento della stessa per gli eventuali contenziosi che potrebbero insorgere; in particolare l’assistenza dovrà riguardare le parti di contenzioso inerenti gli altri aspetti oggetto del presente servizio;
q) redazione di pareri che si renderanno di volta in volta necessari;
r) restituzione su supporto informatico office open source di tutti i documenti, relazioni, analisi, pareri,
tabelle perizie e valutazioni, prodotti o reperiti ai fini di cui ai punti precedenti;
s) assistenza sugli aspetti tecnici, finanziari, legali e contrattuali durante tutte le fasi descritte. L’aggiudicatario dovrà garantire i sopralluoghi e le ispezioni volte alla completezza della prestazione, sia sul territorio del Comune della Spezia che presso i Comuni deleganti d’Ambito.
Le prestazioni richieste implicano che l’affidatario dovrà operare in stretto contatto con i rappresentanti sia del Comune della Spezia che degli altri Comuni deleganti d’Ambito e dovrà essere disponibile per incontri e momenti di raccordo.
L’aggiudicatario dovrà disporre di adeguata attrezzatura tecnica necessaria durante i sopralluoghi così come dovrà essere dotato di adeguata strumentazione tecnica informatica.
L’aggiudicatario, relativamente ai punti di cui sopra, al termine di ogni singola attività dovrà fornire una adeguata e tempestiva consistenza documentale a riscontro dell’attività svolta; tale documentazione dovrà essere altresì fornita tramite documenti elettronici editabili ed interattivi (es. documenti di testo e fogli di calcolo) con i quali poter effettuare anche successivamente eventuali modifiche e/o aggiornamenti.
Art. 5 - Obblighi ed oneri a carico del soggetto aggiudicatario
L’aggiudicatario deve garantire la completezza e l’omogeneità dei servizi; relativamente ai sopralluoghi in sito dovranno essere rilevate o verificate (se fornite dal gestore uscente) le specifiche grandezze impiantistiche oggetto di computo per la valutazione del VIR con particolare riferimento ad esempio alle seguenti consistenze: fabbricati industriali, sistemazione di aree, cabine prelievo, impianti di odorizzazione, impianti secondari (rete di distribuzione), etc. . L’aggiudicatario è tenuto ad osservare la normativa vigente a tutela dei lavoratori, sotto ogni profilo, compresi quelli previdenziali e della sicurezza.
L’aggiudicatario ha l’obbligo di osservare, oltre che il presente capitolato, ogni altra norma di legge, decreto e regolamenti, vigenti o emanati in corso di esecuzione del contratto, in tema di assicurazioni sociali, ed è tenuto al rispetto di tutte le normative relative alla assicurazioni sociali del personale addetto ed alla corresponsione dei relativi contributi, esonerando di conseguenza l’Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità civile in merito.
Tutte le spese relative a trasferte, compresi vitto ed alloggio, sono da intendersi remunerate nel corrispettivo di gara.
Art. 6 – Responsabilità e Assicurazione R.C.T.
Gli eventuali danni derivanti dall’espletamento del servizio o – comunque – collegabili a cause da esso dipendenti, di cui venisse richiesto il risarcimento all’Amministrazione, alle società contraenti od a terzi, saranno assunti dall’aggiudicatario a suo totale carico, senza riserve od eccezioni.
L’affidatario dovrà presentare la documentazione comprovante la stipulazione di una polizza assicurativa, totalmente esente da franchigia e di durata corrispondente a quella del servizio, per la responsabilità civile per danni derivanti dall’esecuzione del servizio e conseguenti all’erogazione del servizio stesso, secondo il massimale corrispondente all’importo di Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00).
Art. 7– Tutela della Privacy
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, si informano i concorrenti che i dati, gli elementi ed ogni altra informazione acquisita in sede di gara saranno utilizzati dall’Amministrazione esclusivamente ai fini della conduzione della gara della scelta dell’aggiudicatario, garantendone l’assoluta sicurezza e riservatezza, anche in sede di trattamento con i sistemi automatici e manuali.
Con l’invio dell’istanza di partecipazione i concorrenti esprimono il loro consenso al predetto trattamento, con espressa manleva da ogni e qualsiasi pretesa in merito. Soggetto attivo titolare della raccolta di dati è il Comune della Spezia. Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile Unico del Procedimento.
Qualificazione della ditta: ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 196/2003, nei confronti del Comune della Spezia l’aggiudicatario dell’incarico per lo svolgimento del servizio assume la qualifica di responsabile esterno del trattamento dei dati, e si impegna al rispetto dei principi stabiliti dal D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
Xxxxxx della nomina a responsabile del trattamento dei dati: la nomina a responsabile esterno del trattamento dei dati avrà durata fino alla scadenza contrattuale dopodiché dovrà essere esplicitamente rinnovata. La nomina decadrà comunque automaticamente in caso di revoca o interruzione anticipata dell’incarico, oppure in qualsiasi momento ad insindacabile giudizio del Comune della Spezia.
Art. 8 – Verifiche e controlli
Il controllo sulla corretta esecuzione del servizio e sulla conformità delle prestazioni rispetto alle
norme prescritte nel presente Capitolato sarà effettuato dal Comune della Spezia che si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che l’aggiudicatario nulla possa eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza, da parte dello stesso, di tutte le disposizioni contenute nel presente Capitolato e, in modo specifico, controlli di rispondenza e di qualità.
Qualora dal controllo sulle prestazioni effettuate dovessero risultare delle difformità rispetto a quanto disposto nel presente Capitolato, l’aggiudicatario dovrà provvedere ad eliminare tempestivamente le disfunzioni rilevate nei termini indicati nella formale contestazione effettuata, così come dettagliato all’art. 9.
L’aggiudicatario, durante lo svolgimento delle attività previste, dovrà tener conto di osservazioni, chiarimenti, suggerimenti e richieste, formulate per iscritto dall'Amministrazione e, all’occorrenza, apportare le necessarie integrazioni, senza che ciò possa comportare di norma aumento del compenso stabilito per l'espletamento dell'incarico conferito.
In particolare il Responsabile del Procedimento potrà formulare richieste sul monitoraggio e sullo stato di avanzamento delle singole attività oggetto del presente affidamento.
Art. 9 - Inadempienze e penalità
Nel caso in cui la Stazione Appaltante rilevasse inadempienze nell’esecuzione del servizio o in caso di inottemperanza agli obblighi contrattuali, l’aggiudicatario potrà incorrere nel pagamento di penalità, fatta salva la risoluzione contrattuale nei casi previsti dal presente capitolato.
L’applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione, rispetto alla quale l’impresa aggiudicataria avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione stessa.
Trascorso il termine di 10 giorni lavorativi, in mancanza di controdeduzioni congrue e/o documentate o in caso di giustificazioni non pertinenti, il Comune della Spezia procederà all’applicazione della penalità mediante trattenuta dalle fatture.
L’ammontare della sanzione sarà determinato sulla base della natura e a seconda della gravità e/o ripetitività dell'inadempienza contestata, come di seguito indicato.
Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto alle scadenze previste di cui all’art. 2, sarà applicata una penale pari all’importo dell’onorario diviso per 365 (giorni previsti per l’espletamento dell’incarico) e moltiplicato per 0,20.
La penalità potrà essere ridotta ed eventualmente revocata nel caso in cui, entro il predetto termine di 10 giorni:
- l’aggiudicatario esegua con buon esito le prestazioni contestate;
- l’aggiudicatario invii al Comune della Spezia controdeduzioni congrue e documentate in relazione alle inadempienze contestate.
In ogni caso, in relazione all’entità ed alla gravità dei ritardi avuto riguardo all’interesse dell’Amministrazione, la stessa si riserva l’adozione dei provvedimenti necessari, se del caso anche risolutivi del rapporto.
Art. 10– Esecuzione in danno
Nel caso in cui l’aggiudicatario ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni di cui al presente Capitolato, l’Amministrazione potrà avvalersi di altri soggetti, per l’esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall’aggiudicatario, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni derivati.
In relazione alla gravità dell’inadempimento l’Amministrazione potrà adottare gli atti conseguenti e necessari.
Per la rifusione dei danni l’Amministrazione potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell’appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà essere immediatamente reintegrato.
Art. 11 - Responsabilità precontrattuale.
L’aggiudicatario ha l’obbligo di produrre la documentazione necessaria per procedere alla stipulazione del contratto di appalto con la massima sollecitudine e comunque non oltre il termine, indicato nella richiesta dell’Amministrazione.
Art. 12 - Inadempienze e risoluzione del contratto
E’ facoltà della Stazione Appaltante risolvere di diritto il contratto ai sensi degli artt.1453-1454 del Codice Civile, previa diffida ad adempiere ed eventuale conseguente esecuzione d’ufficio, a spese dell’assegnatario, qualora non adempia agli obblighi assunti con la stipula del contratto con la perizia e la diligenza richiesta nella fattispecie, ovvero per gravi e/o reiterate violazioni degli obblighi contrattuali o per gravi e/o reiterate violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e
regolamentari, ovvero ancora qualora siano state riscontrate irregolarità non tempestivamente sanate che abbiamo causato disservizio per l’Amministrazione, ovvero vi sia stato grave inadempimento della Ditta stessa nell'espletamento del servizio in parola mediante subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto.
Si procederà inoltre alla risoluzione del contratto per manifesta inosservanza delle norme previste dalla Legge sulla sicurezza nel lavoro e dai contratti nazionali di lavoro.
Costituiscono motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’Art. 1456 C.C. (Clausola risolutiva espressa), le seguenti fattispecie:
a) sopravvenuta causa di esclusione di cui all’art. 38, c. 1 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.;
b) falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell’esecuzione delle prestazioni;
c) transazioni di cui al presente appalto non eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste italiane S.p.a., o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell’operazione, ai sensi del comma 9 bis dell’art. 3 della Legge n.136/2010;
d) interdizione, sulla base delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per l’aggiudicatario provvisorio o il contraente;
e) accertamento, anche a seguito degli accessi nei cantieri, dell'impiego di manodopera con modalità irregolari o del ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa;
f) inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di xxxxxx, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell’affidamento ovvero nel corso dell’esecuzione del servizio nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell’intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza;
Nelle ipotesi di cui al paragrafo precedente il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.
La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento.
Per il ripetersi di gravi inadempienze, previe le contestazioni del caso, potrà farsi luogo alla risoluzione anticipata del contratto senza che alcun indennizzo sia dovuto alla ditta salvo ed impregiudicato, invece, qualsiasi ulteriore diritto che il Comune possa vantare nei confronti dell’aggiudicatario.
All' aggiudicatario verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio regolarmente effettuato prima della risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni.
Al fine di recuperare penalità, spese e danni il Comune potrà rivalersi su eventuali crediti dell'aggiudicatario nonché sulla cauzione, senza necessità di diffide o di autorizzazione.
In tutti i casi di risoluzione anticipata del contratto il Comune effettuerà, tramite propri periti, una stima dei servizi forniti e dei servizi da fornire e valuterà l’entità del danno subito.
Tale accertamento potrà essere, se richiesto, eseguito in contraddittorio con rappresentanti dell’aggiudicatario e le risultanze dello stesso verranno verbalizzate e sottoscritte dai presenti.
Le spese occorrenti per l’eventuale risoluzione del contratto e consequenziali alla stessa saranno a totale ed esclusivo carico dell’aggiudicatario.
Art. 13 –Pagamenti
Il corrispettivo del contratto sarà versato come segue:
- nella misura del 15% dell’importo contrattuale dietro presentazione di fattura che potrà essere emessa successivamente alla stipula del contratto per anticipazioni in acconto;
- ulteriore 30% dell’importo contrattuale dietro presentazione di fattura emessa per le prestazioni previste dall’art. 4, lett. da a) ad e) che dovranno essere svolte secondo le modalità ed i termini di cui all’art. 2 del presente capitolato;
- ulteriore 20% dell’importo contrattuale dietro presentazione di fattura emessa per le prestazioni previste dall’art. 4, lett. da f) ad m) che dovranno essere svolte secondo le modalità ed i termini di cui all’art. 2 del presente capitolato;
- il rimanente 35% dell’importo contrattuale dietro presentazione di fattura emessa dopo l’ultimazione delle prestazioni professionali previste dall’art. 4, lett. da n) a s) necessarie alla stazione appaltante per disciplinare il rapporto con il nuovo gestore.
La liquidazione delle fatture è subordinata:
- alle verifiche di regolarità contributiva previste dalla normativa vigente in relazione alla natura del soggetto contraente;
- all’attestazione di regolare esecuzione del servizio.
In caso di mancato pagamento del subappaltatore, ossia in caso di mancata esibizione delle fatture quietanzate da parte dell’affidatario, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento in favore dell’appaltatore medesimo.
Il pagamento delle fatture, complete di tutti i dati necessari, avverrà entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse, con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge.
L’Amministrazione non sarà responsabile di eventuali ritardi derivanti dai disguidi nel recapito
delle fatture.
Art. 14- Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
L‘appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n.136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente appalto.
Ai sensi dell’art.3 della legge n.136/2010 e del d.l. n.187 del 12.11.2010:
- i pagamenti devono avvenire esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a garantire la tracciabilità delle operazioni;
- i contraenti hanno l’obbligo di comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica;
- i contraenti hanno l’obbligo di indicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi nonché provvedono altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
Art. 15 - Subappalto
I soggetti partecipanti devono dichiarare in sede d’offerta la parte di prestazione che intendono eventualmente subappaltare a terzi nel rispetto dei limiti di legge e disposti dall’art. 118, comma 2 del D.Lgs. n°163/2006.
Ai fini del rilascio dell’autorizzazione entro i termini previsti, il soggetto di obbliga a presentare, all’atto della presentazione dell’istanza di subappalto, la seguente documentazione:
a) copia del contratto di subappalto dal quale emerga, tra l’altro, che il prezzo praticato dall’esecutore non superi il limite indicato dall’articolo 118, comma 4 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163. A tal fine per ogni singola attività affidata in subappalto dovrà essere precisato il prezzo pattuito nel contratto d’appalto comprensivo del costo per gli oneri della sicurezza espressamente evidenziati (qualora individuati), rispetto ai quali il subappaltatore non dovrà praticare alcun ribasso;
b) dichiarazione sostitutiva resa dal rappresentante del subappaltatore secondo l’apposito modulo predisposto dal Comune della Spezia.
L’accettazione del subappalto è subordinata alla verifica dei requisiti di capacità tecnica, nonché a quelli di ordine generale di cui all’art.38 del D.Lgs. 163/2006.
Il rilascio dell’autorizzazione al subappalto sarà disposto entro 30 giorni dalla data di presentazione dell’istanza; tale termine sarà ridotto a 15 giorni in caso di subappalti di importo inferiore al 2% dell’importo del contratto.
Tale termine può essere prorogato una volta sola se ricorrono giustificati motivi; tra i giustificati motivi potrebbe essere compresa l’incompletezza della documentazione presentata a corredo della domanda di autorizzazione al subappalto.
Trascorso il termine previsto per il rilascio dell’autorizzazione senza che si sia provveduto, l’Autorizzazione si intende concessa.
Le prestazioni oggetto di subappalto non potranno avere inizio prima del rilascio dell’autorizzazione da parte del Comune della Spezia prima della scadenza del termine previsto al riguardo dall’art. 118, comma 8 del D.Lgs. 163/2006, senza che l’Amministrazione abbia chiesto integrazioni alla documentazione presentata o ne abbia contestato la regolarità. Qualora l’istanza di subappalto pervenga priva di tutta o di parte della documentazione richiesta, il Comune non procederà al rilascio dell’autorizzazione, provvederà a contestare la carenza documentale all’appaltatore, convenendo altresì le parti che, in tale circostanza, eventuali conseguenti sospensioni delle prestazioni saranno attribuite alla negligenza dell’appaltatore medesimo e pertanto non potranno giustificare proroghe al termine finale di esecuzione, giustificando invece l’applicazione, in tal caso, delle penali contrattuali. E’ fatto obbligo al soggetto di trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dallo stesso corrisposti al subappaltatore o cottimista con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
In difetto la Civica Amministrazione procederà alla formale contestazione dell’addebito all’appaltatore, assegnandogli un termine di 15 giorni entro il quale dovrà trasmettere all’Ufficio del
R.U.P. le fatture quietanzate dal subappaltatore.
In caso di ulteriore inadempimento il Comune procederà alla sospensione degli ulteriori pagamenti all’appaltatore ai sensi dell’art. 118 del Decreto Legislativo 163/2006.
Il Comune non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e cottimisti.
L’appaltatore è responsabile in solido con l’eventuale subappaltatore in caso di mancata effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e mancato versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui è tenuto il subappaltatore. L’appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo al subappaltatore fino all’esibizione da parte di questi della predetta
documentazione.
Gli importi dovuti per la responsabilità solidale non possono eccedere complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore.
Il Comune provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore, previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione attestante il corretto adempimento delle obbligazioni di cui sopra.
Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui ai predetti paragrafi, accertato dagli Enti Competenti che ne richiedano il pagamento, il Comune della Spezia e le società effettueranno trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procederà, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.
Resta in o gni caso ferma la responsabilità dell’appaltatore aggiudicatario nei confronti del Comune e dei contraenti per il complesso degli obblighi previsti dal presente Capitolato.
Si applica l’art. 4 del D.P.R. n. 207/10.
Art. 16 - Divieto di cessione del contratto.
E' vietata la cessione totale o parziale del contratto. Se questo si verificherà, l'Amministrazione dichiarerà risolto il contratto per colpa dell'appaltatore, salvo ogni diritto di ripetere ogni eventuale maggiore danno dipendente da tale azione.
Art. 17 - Cessione del credito
Ai sensi dell’art. 117 del D. Lgs. n. 163/2006, è consentita la cessione del credito, purché sia preventivamente notificata all’Amministrazione e dalla stessa accettata.
Art. 18- Foro competente.
Non è ammesso il ricorso all’arbitrato.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR LIGURIA Via dei Mille 9 – 00000 XXXXXX; tel. 000 0000000; termini di presentazione del ricorso previsti dalla normativa attualmente vigente.
Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, dall’interpretazione, esecuzione, scioglimento
del contratto e del sotteso rapporto giuridico con esso dedotto, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo della Spezia.
Art. 19 - Rinvio ad altre norme
Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, valgono le norme del Regolamento per la Disciplina dei Contratti del Comune della Spezia e, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile.