DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE
Firmato digitalmente da: XXXXXXX XXXXXX
Firmato il 16/02/2018 13:06
Seriale Certificato: 6074
ETIC XXXxXxXxxXxXxXxXx X0X0X/0X0X/X0X0X0X0 al 31/08/2020
TI Trust Technologies per il Ministero dell'Interno CA
DA CITARE SEMPRE NELLA RISPOSTA
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Ufficio Attività Contrattuali per l’Informatica gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni
OGGETTO: Contratto stipulato in modalità elettronica, a seguito di procedura di gara d’appalto esperita ai sensi dell’articolo 60, comma 1, del D. Lgs.vo n.50 del 18/04/2016 per la fornitura di un servizio di aggiornamento tecnologico e del servizio di assistenza evolutiva e correttiva degli apparati di rete, attestati alla rete telecomunicazioni del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, per un arco temporale di 24 (ventiquattro) mesi.
Alla Società/RTI
Si trascrive di seguito il contratto avente ad oggetto la fornitura di un servizio di aggiornamento tecnologico e del servizio di assistenza evolutiva e correttiva mesi degli apparati di rete, attestati alla rete telecomunicazioni del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, per un arco temporale di 24 (ventiquattro) mesi, tra il Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale - Ufficio Attività Contrattuale per l’Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni (di seguito indicata per brevità “Amministrazione”) e la Società/RTI “ .” (di seguito indicata per brevità “Impresa”), a seguito dell’espletamento di procedura di gara ad evidenza pubblica in ambito CEE/WTO.
PREMESSO CHE:
a) l’Amministrazione, con determina a contrarre n 600/C/PR/452/A/1/0001253/18 del 15/02/2018, ha manifestato l’intendimento di avviare una procedura ad evidenza pubblica “aperta”, ai sensi dell’articolo 60, comma 1, del D.Lgs.vo 50 del 18 aprile 2016, per la fornitura di un servizio di aggiornamento tecnologico e del servizio di assistenza evolutiva e correttiva mesi degli apparati di rete, attestati alla rete telecomunicazioni del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, per un arco temporale di 24 (ventiquattro) mesi;
b) l’Ufficio Tecnico e Analisi di Mercato ha all’uopo predisposto un articolato capitolato tecnico, non suddiviso in lotti, ed ha fissato in € 10.336.000,00, IVA esclusa, l’importo da porre a base
Sigla: MG Classifica: PR.452.A.1
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d’asta di una procedura di gara ad evidenza pubblica, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95, comma 2, del D.Lgs.vo nr. 50/2016;
c) l’Amministrazione ha proceduto, mediante apposito bando di gara trasmesso con ID nr. 2018- 026181 in data 16/02/2018 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee il
/ /2018 con ID n. /S - , ad esperire un appalto in ambito UE/WTO, ai sensi dell’articolo 72, comma 1, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, dandone massima pubblicità con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Parte generale - n. 21 del 19/02/2018, ai sensi del successivo articolo 73 del medesimo Decreto Legislativo, nonché, per estratto, su due quotidiani nazionali e su due quotidiani aventi particolare diffusione nella Regione Lazio;
d) sono pervenute n. ( ) offerte e l'Amministrazione, preso atto della proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione Ministeriale nella seduta del / /2018, è venuta nella determinazione di aggiudicare la fornitura di che trattasi alla Società/RTI “ ”, al prezzo di Euro , , cui sono da aggiungere Euro , per
I.V.A. al 22%, per un valore massimo complessivo di Euro , ;
e) la Società viene indicata per brevità “Impresa” ed il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - viene indicato con la parola "Amministrazione";
Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1
(Oggetto del contratto, descrizione della fornitura e importo contrattuale)
Il presente atto ha come oggetto la “fornitura di un servizio di aggiornamento tecnologico e del servizio di assistenza evolutiva e correttiva mesi degli apparati di rete, attestati alla rete telecomunicazioni del Dipartimento della Pubblica Sicurezza”, per un arco temporale di 24 (ventiquattro) mesi.
Le caratteristiche tecniche della fornitura dovranno essere in tutto conformi al presente contratto, nonché al capitolato tecnico ed all’offerta economica dell’Impresa in data / / , documenti
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che, benché non allegati e custoditi agli atti dell'Amministrazione, costituiscono anch' essi parte integrante del presente contratto.
Fornitura:
L’impresa dovrà provvedere all’esecuzione delle seguenti attività:
⮚ Ricognizione dei siti e “inventory” degli apparati come descritto nel capitolo 6 del capitolato tecnico;
⮚ Aggiornamento tecnologico e sostituzione degli apparati di rete obsoleti o in “End of Support”, come descritto nel capitolo 7 del capitolato tecnico, con connessa fornitura in opera installazione e configurazione dei nuovi apparati in sostituzione di quelli obsoleti o in “End of Support”, in modo da garantire la continuità del servizio, secondo i livelli di “performance” dei costruttori.
⮚ Servizio di assistenza evolutiva e correttiva su tutti gli apparati indicati in Allegato 1 al capitolato tecnico e su quelli di nuova fornitura, come descritto nel capitolo 8 sempre del medesimo documento, comprensivo di assistenza tecnica e del Servizio di risoluzione dei guasti;
⮚ Servizio di assistenza e supporto tecnico tramite punto di contatto telefonico con le seguenti caratteristiche:
o Disponibilità 24 ore su 24, 7 (sette) giorni su 7 (sette);
o Intervento e ripristino con livelli di servizio (SLA) descritti nel paragrafo 8.2.2 del capitolato tecnico.
⮚ Monitoraggio e “report” delle “performance” del servizio come descritto nel capitolo 9 del capitolato tecnico.
L'ammontare complessivo del contratto è di € 10.336.000,00, cui sono da aggiungere € 2.273.920,00
per I.V.A. al 22%, per un valore massimo complessivo non superabile di € 12.609.920,00.
Il dettaglio della fornitura è contenuto nel capitolato tecnico che sarà pubblicato e reso disponibile, unitamente al bando di gara e ai documenti complementari, sui siti istituzionali.
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Opzioni
1. L’Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva la facoltà di operare modifiche, nonché varianti, del contratto di appalto in corso di validità derivante dalla presente procedura, previa autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi all’articolo 106, comma 1, lettere b), c), d) ed e), del D.Lgs.vo 50/2016, purché il valore della modifica, nonché variante, sia al di sotto di entrambi i valori di cui al comma 2, lettere a) e b), del sopramenzionato articolo.
2. L’Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva la facoltà di implementare la fornitura fino alla concorrenza massima di un quinto dell’importo contrattuale entro l’importo massimo complessivo stimato di € 12.403.200,00, IVA esclusa, che l’esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni, in ossequio all’articolo 106, comma 12, del D.Lgs.vo 50/2016.
3. L’Amministrazione, entro i 24(ventiquattro) mesi successivi alla sottoscrizione del contratto, si riserva la facoltà di esercitare la previsione di cui al disposto normativo dell’articolo 63, comma 5, del D.Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii., per una durata massima pari ad un’ulteriore annualità.
4. L’Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva, altresì, la facoltà di disporre la proroga del servizio, ai sensi dell’articolo 106, comma 11, del D.Lgs.vo n.50/2016, nella misura strettamente necessaria ed alle medesime o più favorevoli condizioni contrattuali, nelle more dello svolgimento e conclusione delle ordinarie procedure di scelta di un nuovo contraente.
Qualora l’Amministrazione voglia avvalersi delle opzioni di cui sopra è tenuta a darne comunicazione per iscritto alla controparte, prima della scadenza del contratto, mediante lettera raccomandata AR o mediante altra forma idonea a garantire data certa.
Il prezzo offerto è formulato in base a calcoli di propria convenienza, tutto incluso e nulla escluso. Esso pertanto è fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.
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Articolo 2
(Norme regolatrici del contratto)
Per il presente contratto vengono osservate le seguenti norme:
a) la Legge per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni);
b) il Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni);
c) le Condizioni Generali d'Oneri per gli acquisti e le lavorazioni dei materiali di vestiario, equipaggiamento, servizi generali e casermaggio per la Polizia di Stato, approvate con Decreto del Ministro dell'Interno n. 999.9687.AG.ll del 28 marzo 1953, registrato alla Corte dei Conti il 29 maggio 1953, per quanto applicabili;
d) il Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, n. 417, recante il Regolamento di amministrazione e di contabilità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
e) il D.P.C.M 06/08/1997 n. 452, recante l' approvazione del capitolato di cui all'articolo 12, comma 1, del Decreto Legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, relativo alla locazione e all'acquisto di apparecchiature informatiche, nonché alla licenza d'uso dei programmi;
f) il D. Lgs.vo 50 del 18 aprile 2016, come integrato e corretto dal D. Lgs.vo 19/4/2017 nr. 56, entrato in vigore in data 20.5.2017 (Codice degli Appalti);
g) il Decreto Legge 95/2012, convertito con Legge n. 135/2012;
h) la Legge 24 dicembre 2007, n. 244, in materia di fatturazione elettronica;
i) l’articolo 1 della Legge 28/12/2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016);
j) le disposizioni previste dal Codice civile e dalle Leggi speciali, per quanto non espressamente regolato dalle leggi e dai regolamenti di cui ai precedenti punti (a), (b), (c), (d), (e), f) g), h) e i), in quanto compatibili con la Legge ed il Regolamento di contabilità generale dello Stato.
L'Impresa contraente dichiara di conoscere e di accettare, in ogni loro parte, tutte le normative di cui ai predetti punti a), b), c), d), e), f), g), h), i) e j) che si intendono qui integralmente trascritte senza,
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peraltro, che siano allegate al contratto, ai sensi dell'articolo 99 del Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato.
Articolo 3
(Direttore dell’Esecuzione del Contratto e Responsabile di Progetto)
Ai sensi dell’art. 101, comma 1, del D.Lgs.vo n. 50/2016, l'Amministrazione, entro 10 (dieci) giorni dalla data di esecutività del presente contratto, provvederà a nominare un “Direttore dell’Esecuzione” del contratto, con compiti di coordinamento, direzione e controllo tecnico contabile dell’esecuzione del presente contratto in ossequio al disposto normativo di cui all’articolo 111, comma 2, del menzionato decreto legislativo, e di tale nomina verrà data comunicazione all’Impresa.
Il Direttore dell’Esecuzione Contrattuale, congiuntamente con il Responsabile Unico del Procedimento, dovrà assicurare altresì la regolare esecuzione del contratto da parte dell’Impresa, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali.
Entro la medesima data, l'Impresa dovrà nominare un “Responsabile Generale di Progetto (Project Manager)” con funzioni di unica interfaccia tecnico contabile con l'Amministrazione e di tale nomina dovrà essere data comunicazione all’Amministrazione.
Il suddetto Responsabile di progetto sarà incaricato di curare il coordinamento tecnico delle attività in fase di messa in esercizio, nonché di svolgere la funzione di unico referente nei confronti dell’Amministrazione. In particolare, al responsabile tecnico faranno capo gli adempimenti di seguito indicati:
⮚ le relazioni con l’Amministrazione;
⮚ il rilascio nei tempi previsti di tutta la documentazione di progetto;
⮚ la disponibilità delle risorse e del personale specializzato per le attività di realizzazione;
⮚ il coordinamento di tutte le comunicazioni previste dal contratto;
⮚ il controllo delle scadenze sulla base delle pianificazioni concordate;
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⮚ la rappresentanza dell’Impresa nelle riunioni di avanzamento e di coordinamento lavori nelle fasi di realizzazione e di esercizio.
Articolo 4
(Validità contrattuale - Termini di adempimento – Verifica funzionale) VALIDITA’ CONTRATTUALE
La validità del presente atto negoziale decorrerà dalla data di ricevimento da parte dell’Impresa della comunicazione, da effettuare mediante raccomandata A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a mano da parte dell’Amministrazione, successivamente all’avvenuta approvazione del contratto e della sua registrazione, a norma delle vigenti disposizioni di legge, da parte degli Organi di Controllo, fatta salva la formalizzazione della comunicazione di “esecuzione d’urgenza” di cui all’articolo 32, comma 8, del D.Lgs.vo n.50/2016, sostanziandosi in una progettualità garantita per complessivi 24 (ventiquattro) mesi.
Articolo 4.bis
(“Kick-off meeting”, Ricognizione dei siti e inventory degli apparati - Approntamento alla verifica funzionale di conformità - Verifica funzionale di conformità)
4.bis.1 - “Kick-off meeting”
L’Amministrazione, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dalla data di designazione del Direttore dell’esecuzione del contratto di cui al precedente articolo 3, provvederà, per il tramite dello stesso, ad organizzare un primo incontro (c.d. “kick-off meeting”) con il “Responsabile di progetto”, di cui al medesimo articolo 3, al fine di pianificare le attività successive dando così contestualmente avvio ai lavori.
Il mancato rispetto dei termini indicati al presente articolo da parte dell’Impresa comporterà l’applicazione di specifiche penalità previste al successivo articolo 11.
4.bis.2 - Ricognizione dei siti e “inventory” degli apparati
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Entro il termine di 120 (centoventi) giorni solari decorrenti dalla data di “Kick-off meeting”, di cui al precedente Paragrafo 4.bis.1, l’Impresa provvederà ad effettuare una ricognizione dei siti, al fine di realizzare un “inventory” di tutti gli apparati di cui all’Allegato 1, con i relativi equipaggiamenti.
L’obiettivo di tale ricognizione è la rilevazione di tutti gli apparati costituenti l’attuale infrastruttura tecnologica ed, in particolare, i relativi equipaggiamenti, attraverso il controllo delle funzionalità di base e della connettività degli apparati.
Pertanto, per ogni sito dovrà essere compilata una scheda recante le seguenti informazioni:
⮚ data della ricognizione;
⮚ sede di riferimento;
⮚ tipologia ed equipaggiamento dell’apparato di rete in esercizio, marca, modello e “serial number”;
⮚ tipologia ed equipaggiamento dell’apparato di rete di nuova fornitura in sostituzione dell’apparato esistente, se previsto per la sede di riferimento, specificando marca, modello, “serial number”, “part number” delle schede e dei moduli con cui è equipaggiato.
L’Impresa dovrà costantemente aggiornare il database di “inventory”, parallelamente agli interventi di assistenza di cui al successivo articolo 5, Paragrafo 5.1, e fornire all’Amministrazione, con cadenza quadrimestrale, un estratto aggiornato delle consistenze in formato “excel” e “csv”. L’Amministrazione provvederà a verificare la rispondenza tra il contenuto estratto dal “database” e gli interventi di assistenza effettuati e rendicontati mediante la reportistica di cui al successivo articolo 5, Paragrafo 5.1.3.
Il predetto documento/file di ’”inventory” dovrà essere costantemente aggiornato e consegnato definitivamente all’Amministrazione al termine della scadenza contrattuale, di cui al primo comma del presente Pargrafo.
Il mancato rispetto dei termini indicati al presente articolo da parte dell’Impresa comporterà l’applicazione di specifiche penalità previste al successivo articolo 11.
4.bis.3 – Approntamento alla verifica funzionale di conformità delle apparecchiature oggetto di aggiornamento tecnologico e fasi propedeutiche
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Entro il termine di 240 (duecentoquaranta) giorni solari decorrenti dalla data di “Kick-off meeting” di cui al precedente Paragrafo 4.bis.1, l’Impresa provvederà a realizzare il previsto aggiornamento tecnologico mediante la sostituzione degli apparati di rete obsoleti o in “End of Support”, indicati nei siti riportati in allegato 1 al capitolato tecnico di gara, con contestuale esecuzione dei servizi di installazione e configurazione, approntando, conseguentemente, alle operazioni di seguito descritte, l’intera fornitura alla verifica funzionale finale.
Il mancato rispetto dei tempi indicati al presente Paragrafo comporterà l’applicazione di specifiche penalità previste al successivo articolo 11.
4.bis.3.1 – Consegna-Installazione-Configurazione
La consegna degli apparati di nuova fornitura deve avvenire presso la sede di installazione ed al piano, con onere a carico dell’Impresa di prelevare e smaltire i materiali di risulta d’imballo.
Sarà cura, altresì, dell’Impresa fornire cavetteria, cablaggi, bretelle, “plug” e quant’altro necessario per la posa in opera e l’installazione di tutte le apparecchiature al fine della loro corretta installazione e configurazione.
In particolare, l’Impresa provvederà al:
− trasporto, scarico e a collocazione dei “sistemi” oggetto di fornitura presso le sedi interessate di cui all’allegato 1 del capitolato tecnico di gara.
− redazione e consegna di un attestato che sarà controfirmato per approvazione da un Referente di ciascun Ufficio destinatario, da trasmettere poi al Direttore dell’Esecuzione contratto.
A seguito dell’avvenuta consegna l’Impresa dovrà, altresì, provvedere, entro i termini indicati al precedente Paragrafo 4.bis.3, all’installazione e alla configurazione di tutti gli apparati in fornitura, in modo da garantire la continuità operativa e la corretta funzionalità dell’intero sistema, secondo il “Piano di Migrazione e Sostituzione degli apparati”, contenuto nel documento “Progetto esecutivo”, di cui al successivo articolo 5, Paragrafo 5.3.
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Per quanto riguarda tali attività, l’Impresa dovrà provvedere a recuperare, d’intesa con l’Amministrazione, le configurazioni sugli apparati in esercizio per i quali è previsto l’aggiornamento tecnologico, in modo da replicare le stesse sugli apparati di nuova fornitura.
Qualora sia opportuno implementare delle ottimizzazioni riguardanti le configurazioni dei nuovi apparati, l’Impresa potrà presentare all’Amministrazione una proposta di ottimizzazione delle configurazioni.
Tali ottimizzazioni potranno essere apportate unicamente previo nulla osta da parte dell’Amministrazione.
Al fine di garantire il buon esito di tutte le attività di installazione, configurazione degli apparati, migrazione e “porting” dei dati, e nell’ottica di minimizzare i possibili disservizi, il servizio in parola dovrà essere erogato mediante ricorso a risorse con competenze professionali specifiche e di documentata esperienza.
L’Impresa, nelle more che venga completata la fornitura in opera dei nuovi apparati, qualora si registrino guasti di apparati obsoleti e/o in “End of Support” da sostituire, potrà utilizzare i materiali di scorta derivanti dalle sostituzioni già realizzate, nelle more che venga completata la fornitura in opera dei nuovi apparati.
Gli oneri economici derivanti dalle predette operazioni rimarranno a totale carico dell’Impresa stessa, che si assumerà, altresì, la responsabilità della custodia delle apparecchiature in locali idonei ed accessibili, su richiesta dell’Amministrazione.
Ad esito positivo delle verifiche di conformità, di cui al successivo Paragrafo 4.bis.4.2, sui nuovi apparati previsti in fornitura, i materiali e gli apparati rimossi ed utilizzati in qualità di scorta, ancora giacenti presso i locali messi a disposizione dall’Impresa, previa indicazione dell’Amministrazione, dovranno essere sottoposti alla procedura di “fuori uso”.
In tal caso, qualora disponibili i materiali di scorta, l’Impresa dovrà provvedere al trasporto, consegna, installazione e configurazione dei suddetti materiali nella sede interessata dove si è verificato il guasto e ripristinare il servizio.
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4.bis.4 – “Piano delle verifiche di conformità” - Verifica funzionale di conformità 4.bis.4.1 – “Piano delle verifiche di conformità”
L’Impresa, entro il termine di 220 (duecentoventi) giorni solari decorrenti dalla data di “Kick-off meeting” di cui al precedente Paragrafo 4.bis.1, dovrà redigere un documento denominato “Piano delle verifiche di conformità”, contenente un’efficiente programma di “test” e dettagliate procedure per controllare la perfetta funzionalità di tutte le parti del “sistema” fornito e la verifica dei suoi requisiti.
Tale “Piano delle verifiche di conformità”, che rappresenterà la base di tutte le attività di verifica di conformità della fornitura, sarà sottoposto a valutazione e approvazione da parte dall’Amministrazione per mezzo del Direttore dell’esecuzione del contratto entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla presentazione dello stesso.
Nel caso in cui la valutazione del “Piano delle verifiche di conformità” risultasse negativa o insufficiente, questo dovrà essere nuovamente presentato per la valutazione entro e non oltre 10 (dieci) giorni decorrenti dalla data di comunicazione del rigetto.
Trascorsi tali 10 (dieci) giorni, qualora il suddetto “Piano dei Test” non sia ancora disponibile o la successiva verifica di conformità risulti ancora negativa, l’Amministrazione potrà rifiutare la fornitura riservandosi la facoltà di risolvere il contratto per mancato adempimento e di procedere in danno, con conseguente incameramento dell’intero deposito cauzionale e fatta salva ogni altra azione risarcitoria. L’esito di tale verifica sarà comunicato all’Impresa a mezzo di lettera A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a mano da parte dell’Amministrazione.
Il mancato rispetto dei termini indicati al presente Paragrafo comporterà l’applicazione di specifiche penalità previste al successivo articolo 11.
4.bis.4.2 - Verifica funzionale di conformità
La verifica di conformità funzionale finale della realizzazione oggetto di fornitura sarà eseguita presso i luoghi di consegna da un’apposita Commissione da nominarsi con Decreto Ministeriale ai sensi dell’art. 102, comma 6, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro il termine di 30 (trenta)
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giorni dalla comunicazione dell’Impresa di approntamento alla verifica di cui al precedente articolo 4.bis., Paragrafo 4.bis.3.
La verifica di conformità della fornitura sarà eseguita in aderenza con le specifiche tecniche indicate nell’offerta tecnica dell’Impresa, documento che costituisce parte integrante del presente contratto, oltre ad ogni altra prova e verifica che la Commissione riterrà necessaria.
A questo fine, l’Impresa dovrà fornire tutta l’assistenza necessaria e mettere a disposizione della Commissione tutte le apparecchiature e i mezzi necessari per l’effettuazione delle verifiche che saranno ritenute opportune.
Tutte le verifiche previste nel corso della fornitura saranno effettuate alla presenza delle parti, se richiesto dall’Amministrazione.
Il certificato di verifica di conformità sarà sottoposto ad approvazione entro il termine di 60 (sessanta) giorni solari da parte dell'Amministrazione, ai sensi dell’art. 102, comma 3, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che ne darà comunicazione all'Impresa, per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o con e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a mano, entro 30 (trenta) giorni dalla data della verifica stessa.
Contro la determinazione negativa è ammesso il ricorso da parte dell’Impresa al Ministero dell’Interno. Le apparecchiature e i software forniti restano di proprietà dell’Impresa fino alla data di approvazione della verifica di conformità finale e di conseguenza, fino a tale data, saranno a carico dell’Impresa tutti i rischi per perdite e danni alle apparecchiature in fornitura durante il trasporto e la sosta nei locali dell’Amministrazione, fatta salva la responsabilità dell’Amministrazione se le perdite e i danni siano ad essa imputabili.
Articolo 5
(Servizi e documento di progettazione esecutiva) 5.1 - Servizio di assistenza evolutiva e correttiva
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L’Impresa deve fornire un servizio di assistenza evolutiva e correttiva della durata di mesi 24 (ventiquattro), propedeutico al ripristino della perfetta funzionalità degli apparati oggetto del servizio indicati in allegato 1 al capitolato tecnico.
In particolare, il servizio in questione dovrà essere erogato:
⮚ per tutti i 117 apparati obsoleti e in “End of Support”, oggetto di aggiornamento tecnologico, a partire dalla data di esecutività del presente atto negoziale e fino alla data di avvenuta sostituzione con i nuovi apparati previsti in fornitura;
⮚ per tutti gli apparati di nuova fornitura, a decorrere dalla data di installazione degli stessi apparati e fino al termine della durata prevista per il servizio di assistenza evolutiva e correttiva, precisandosi che la durata complessiva del servizio di assistenza evolutiva e correttiva sugli apparati e per cui è richiesto l’aggiornamento tecnologico e sui nuovi apparati in fornitura dovrà essere di mesi 24 (ventiquattro);
⮚ per tutti i 62 apparati indicati in allegato 1 al capitolato tecnico di gara, non oggetto di aggiornamento tecnologico, a partire dalla data indicata dall’Amministrazione e per la durata di mesi 24 (ventiquattro).
Nel periodo transitorio, decorrente dalla data del “kick-off meeting” e fino al completamento dell’aggiornamento tecnologico, qualora si guasti uno degli apparati in esercizio da sostituire, l’Impresa dovrà garantire la risoluzione del guasto e/o la sostituzione dell’apparato, anche temporanea, con un apparato equivalente secondo gli “SLA” previsti nel successivo Paragrafo 5.1.2 a garanzia della continuità del servizio.
A tal riguardo, l’Impresa, nelle more che venga completata la fornitura in opera del nuovo apparato in sostituzione dell’apparato guasto, potrà utilizzare i materiali di scorta di cui al Paragrafo 4.bis.3.1.
In tal caso, qualora disponibili i materiali di scorta, l’Impresa dovrà provvedere a proprie spese al trasporto, consegna, installazione e configurazione dei suddetti materiali nella sede interessata dove si è verificato il guasto e ripristinare la continuità del servizio.
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L’Amministrazione consentirà pieno e libero accesso ai locali dove sono installate le apparecchiature, in qualsiasi momento se ne ravvisi la necessità.
Il servizio deve comprendere almeno:
⮚ l’intervento non programmato di assistenza su chiamata, senza limitazioni nel numero degli interventi per la riparazione di guasti o per la messa a punto del funzionamento delle apparecchiature e dei materiali oggetto del servizio;
⮚ la riparazione o sostituzione delle parti non più funzionanti o ritenute difettose necessarie al buon funzionamento delle apparecchiature;
⮚ per le attività non eseguibili “da remoto”, l’intervento “on-site” di un tecnico specializzato nella tecnologia degli apparati, in caso di guasti di tipo bloccanti o di guasti che compromettano il corretto funzionamento degli apparati e che richiedano attività di “troubleshooting” o “upgrade hardware e/o software”;
⮚ l’installazione di aggiornamenti “software”, laddove previsti e rilasciati dal produttore delle apparecchiature in questione e/o laddove necessario per l’eliminazione di malfunzionamenti;
⮚ in occasione di aggiornamenti programmati “hardware e/o software”, ove richiesta da parte dell’Amministrazione, la presenza “on-site” di un tecnico specializzato, qualora in base alla procedura di “upgrade” indicata dal produttore ciò risulti necessario o anche solo consigliabile.
In caso di mancato funzionamento delle apparecchiature, l’Impresa deve garantire un numero illimitato di interventi non programmati di assistenza “su chiamata” per la riparazione di guasti o per garantire la messa a punto e il buon funzionamento degli apparati.
Il servizio deve prevedere il ripristino, mediante la riparazione o sostituzione delle parti non più funzionanti o ritenute difettose, la cui fornitura è compresa nel canone di assistenza, per garantire il continuo e perfetto funzionamento delle apparecchiature.
Gli eventuali materiali sostituiti devono essere garantiti originali e nuovi di fabbrica.
Nell’ambito delle attività di assistenza evolutiva e correttiva rientrano tutti gli oneri conseguenti allo smaltimento, trasporto e conferimento al punto di raccolta autorizzato di eventuali materiali di risulta
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connessi con le attività stesse nel rispetto della normativa vigente in materia di smaltimento dei rifiuti speciali.
Si precisa che non sono compresi nel servizio di assistenza la riparazione dei guasti, il tempo di riparazione o la sostituzione delle parti determinate da:
⮚ calamità, compresi tra l’altro incendi, inondazioni, acqua, vento e fulmini;
⮚ cattivo uso delle apparecchiature, atti di vandalismo, furto o rapina;
⮚ modifiche “hardware” delle apparecchiature non eseguite direttamente dall’Impresa, adeguamento dell’impianto elettrico esterno alle apparecchiature che deve essere in ogni caso predisposto dall’Amministrazione.
Nel caso in cui si rendesse necessario un intervento di assistenza evolutiva e correttiva di particolare impatto sulla funzionalità di uno o più apparati, con grave disservizio per gli utilizzatori della rete, l’Amministrazione si può riservare di richiedere l’esecuzione di tali interventi nella fascia oraria [00:00; 06:00 GMT+1].
Tutte le attività svolte dall’Impresa devono essere eseguite nel pieno rispetto delle norme vigenti in campo di segretezza e confidenzialità dei dati aziendali.
A conclusione di ogni intervento di assistenza evolutiva e correttiva, l’Impresa è tenuta a presentare il “report”, in cui vengano specificate le ragioni e l’esito dell’intervento, che verrà controfirmato dal Direttore dell’Esecuzione del contratto.
5.1.1 - Servizio di aggiornamento “Software”
L’Impresa si impegna a garantire l’aggiornamento del “software” ed il rilascio delle “patch” per l’eliminazione di malfunzionamenti su ciascuna delle apparecchiature oggetto del servizio richiesto nel presente atto negoziale.
A tale scopo, l’Impresa dovrà:
⮚ fornire, qualora venga stabilito il passaggio ad una nuova “release” per l’introduzione di nuove funzionalità degli apparati o per la risoluzione di “bug software”, indicazioni in merito alla nuova “release” da utilizzare;
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⮚ fornire almeno un’analisi della corretta operatività “hardware” e “software” degli apparati attraverso un “report” dettagliato;
⮚ garantire l’”upgrade software” programmato su richiesta dell’Amministrazione.
5.1.2 - Livelli di servizio assistenza evolutiva e correttiva e classificazione dei malfunzionamenti
Per l’erogazione del servizio di assistenza evolutiva e correttiva relativamente al periodo di vigenza contrattuale, i “livelli di servizio” minimi da garantire sono:
COPERTURA H24, 7 giorni su 7, 365 ANNUI | |
Livello di servizio | Valore di soglia |
Per sedi di Questura (nodi di Distribuzione) e per nodi di Backbone | |
Tempo di intervento e ripristino per guasto bloccante | Entro 12 ore dalla richiesta di intervento |
Tempo di intervento e ripristino per guasto non bloccante | Entro 16 ore dalla richiesta di intervento |
Per le restanti sedi (nodi di Accesso) | |
Tempo di intervento e ripristino per guasto bloccante | Entro 12 ore dalla richiesta di intervento |
Tempo di intervento e ripristino per guasto non bloccante | Entro 24 ore dalla richiesta di intervento |
Tempo di risposta ad una richiesta di informazioni | 2 giorni solari |
Il tempo di intervento e ripristino è da intendersi come il tempo che intercorre dal momento dell’apertura della segnalazione del guasto con la richiesta di intervento al punto di contatto di cui al successivo Paragrafo 5.2 e fino al ripristino completo della funzionalità.
Dalla registrazione della richiesta di intervento decorreranno i termini per l’erogazione del servizio richiesto.
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I guasti e/o anomalie “hardware e/o software” riguardanti gli apparati di rete possono essere classificati secondo le definizioni di seguito riportate.
Guasto Bloccante: Qualsiasi tipo di guasto “hardware” e/o anomalia “software” relativa al funzionamento degli apparati, che comporti l’interruzione del servizio sul singolo apparato o la continua instabilità delle funzionalità tale da compromettere l'utilizzo del servizio di trasporto dati sia a livello di singolo apparato che di rete.
Rientrano in tale classificazione tutti i guasti che si riferiscono alle seguenti anomalie:
⮚ “gravità 1”, in cui l’intero “hardware” e/o “software” è indisponibile agli utenti e/o gravemente degradato e/o è impossibile far funzionare i “sistemi” o le applicazioni “mission critical”;
⮚ “gravità 2”, in cui le funzioni critiche dell’“hardware” e/o del “software” sono indisponibili agli utenti e/o gravemente degradate e/o il “sistema” è operativo seppure con funzionalità ridotte e/o il “sistema” è instabile con interruzione periodica e/o le applicazioni “mission critical”, anche se non direttamente coinvolte, hanno registrato interruzioni sostanziali del “sistema”.
Guasto Non Bloccante: Qualsiasi tipo di guasto “hardware” e/o anomalia “software” relativa al funzionamento degli apparati che non comporti la totale interruzione del servizio e che degradi le prestazioni e il corretto funzionamento degli apparati, che blocca o invalida una o più funzioni di un singolo apparato senza compromettere il funzionamento del servizio di “trasporto dati”.
Rientrano in tale classificazione tutti i guasti che si riferiscono alle seguenti anomalie:
⮚ “gravità 3”, in cui le funzioni non critiche dell’“hardware” e/o del “software” sono indisponibili agli utenti e/o gravemente degradate, oppure funzioni critiche sono lievemente degradate e/o il “sistema” è pienamente operativo ma si riscontrano errori che non incidono sull’utilizzabilità;
⮚ “gravità 4”, in cui le funzioni critiche dell’”hardware” e/o del “software” sono lievemente degradate.
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Richiesta di informazioni: In questa categoria rientrano i “bug” e le richieste di chiarimento tecnico rivolte all’Impresa relativamente al funzionamento ed alla configurazione degli apparati.
Tutte le risposte alle richieste di chiarimenti dovranno essere trasmesse tramite “Posta Elettronica Certificata” all’indirizzo concordato con l’Amministrazione in fase di esecuzione.
Il mancato rispetto dei “livelli di servizio” indicati al presente Paragrafo comporterà l’applicazione di specifiche penalità previste al successivo articolo 11.
5.1.3 - Reportistica servizi di assistenza evolutiva e correttiva
L’Impresa, in relazione al servizio di assistenza evolutiva e correttiva, dovrà produrre, su base quadrimestrale, una relazione contenente la reportistica dei guasti e l’analisi dei livelli di servizio di assistenza erogati nel periodo.
Nella suddetta relazione dovranno essere riportati tutti i guasti e malfunzionamenti che si sono verificati nel periodo.
Per ciascun guasto o malfunzionamento dovranno essere indicati:
⮚ l’identificativo dell’apparato e/o componente guasto;
⮚ sede in cui si è verificato il guasto;
⮚ data e ora dell’apertura del guasto e del ripristino del servizio;
⮚ breve descrizione del guasto;
⮚ la diagnosi e la procedura di ripristino individuata;
⮚ i valori di riferimento del livello di servizio previsto per la manutenzione e assistenza dell’apparato oggetto del guasto o quello dichiarato nell’offerta tecnica dell’Impresa se migliorativo e il livello di servizio effettivamente erogato;
⮚ data e orario di arrivo sul sito del componente da sostituire;
⮚ data e orario di ripristino dell’eventuale nuovo componente;
⮚ durata del disservizio (fino al completo ripristino delle funzionalità);
⮚ personale tecnico che ha effettuato l’intervento di ripristino.
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L’Impresa dovrà rendere disponibili all’Amministrazione in formato elettronico i risultati delle misure effettuate, attraverso “report” quadrimestrali, con la misurazione dei livelli di servizio.
Tali “report” dovranno essere trasmessi all’Amministrazione entro il giorno 20 (venti) successivo al quadrimestre di riferimento.
Oltre ai “report” quadrimestrali, potrà essere richiesto anche un analogo “report” mensile che non sarà preso come riferimento contrattuale per il calcolo delle penali, ma permetterà il controllo sull’andamento delle prestazioni per prevenire eventuali criticità.
L’Impresa dovrà corredare, ove richiesto, il “report” mensile dell’indicazione puntuale delle azioni intraprese o che intende intraprendere al fine di rimuovere le criticità rilevate.
Il mancato rispetto dei tempi indicati al presente Paragrafo comporterà l’applicazione di specifiche penalità previste al successivo articolo 11.
5.2 - Punto di contatto
L’Impresa, per tutta la durata del servizio di assistenza evolutiva e correttiva di cui al precedente Paragrafo 5.1, dovrà mettere a disposizione e garantire la funzionalità di un “punto di contatto” con numero telefonico dedicato e PEC, interlocutore in lingua italiana (assistenza telefonica), che riceva e gestisca le chiamate relative alle segnalazioni dei guasti, nonché alle richieste di sostituzione e/o riparazione di apparati e/o componenti del sistema che risultino non funzionanti, secondo i livelli di servizio definiti nel Paragrafo 5.1.2.
Il punto di contatto telefonico deve essere disponibile dal Lunedì alla Domenica, festivi compresi, con orario H24 e con interlocutore in lingua italiana.
Sarà cura dell’Impresa fornire i relativi riferimenti telefonici, e-mail e PEC.
L’Impresa deve disporre di un sistema di certificazione di ricezione delle richieste di intervento (PEC) e di un sistema di reportistica relativo alla gestione degli interventi.
In accordo con l’Amministrazione dovranno essere definiti gli intervalli temporali nei quali dovranno essere forniti i “report” sul servizio.
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Ogni intervento dovrà essere documentato da una “Scheda di intervento” che ne descriverà l’attività svolta, nella quale si intendono inclusi sia le parti di ricambio che i materiali di ausilio all’attività del tecnico.
L’Impresa è tenuta:
⮚ ad illustrarne la motivazione, la durata temporale e il tipo di intervento (guasto non bloccante/bloccante, secondo la classificazione riportata nel Paragrafo 5.1.2) e l’estensione (apparati o equipaggiamento coinvolti nell’intervento);
⮚ a presentare sia un “report” dettagliato preventivo atto a spiegare le motivazioni e la natura dell’intervento che un “report” conclusivo riportante l’esito dell’intervento (risolutivo/parzialmente risolutivo/non risolutivo).
La “Scheda di intervento” verrà consegnata al Direttore dell’Esecuzione del contratto in originale.
5.2.1.1 – Livelli di servizio “Punto di contatto”
Il ”Punto di contatto” potrà essere contattato sia telefonicamente che con posta elettronica (numero/i Verde gratuito/i per il chiamante ovvero numero/i telefonico/i di rete fissa).
Il servizio per la ricezione delle richieste di assistenza mediante operatore dovrà essere attivo dalle ore “H24” 7 giorni su 7.
L’Impresa dovrà garantire, per l’intera durata contrattuale, i seguenti livelli minimi di servizio:
1. Risposta entro 20” per il 90% delle chiamate ricevute;
2. Risposta entro 60” per il 10% delle chiamate ricevute.
Verrà misurato il tempo che intercorre tra l’inizio della chiamata e la risposta da parte dell’operatore. In caso di chiamata perduta va misurato il tempo complessivo della chiamata.
3. Percentuale di chiamate perdute non superiore al 5%.
Il mancato rispetto dei “Livelli di servizio” sopra riportati comporterà l’applicazione di specifiche penalità di cui al successivo articolo 11.
5.3 – Progetto Esecutivo
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Entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni solari decorrenti dalla data di “Kick off meeting” di cui al Paragrafo 4.bis.1 del precedente articolo 4.bis, l’Impresa dovrà produrre un apposito “Progetto Esecutivo” per la messa in esercizio degli apparati richiesti.
Tale documento dovrà riportare almeno:
⮚ la descrizione dettagliata delle caratteristiche degli apparati previsti in fornitura con i relativi equipaggiamenti, allegando i “datasheet” degli apparati;
⮚ l’elenco di tutti gli apparati e materiali previsti in fornitura con indicazione dei “serial number”, “component number” dei moduli e delle schede componenti e della sede di installazione;
⮚ il “Piano dettagliato delle attività”, comprensivo delle fasi di consegna, installazione, configurazione dei materiali e apparati in fornitura, procedura e piano di migrazione, “test”, collaudo;
⮚ il “Piano di migrazione e sostituzione degli apparati” obsoleti e in “End of Support”, con la descrizione dettagliata delle procedure di migrazione e sostituzione degli apparati, fornendo tutti gli elementi di approfondimento per individuare e minimizzare tutte le eventuali criticità e i possibili disservizi;
⮚ dettagli sul servizio di assistenza evolutiva e correttiva e sui servizi di reportistica.
Tale “Progetto Esecutivo” sarà sottoposto a valutazione e approvazione da parte dall’Amministrazione per mezzo del Direttore dell’esecuzione del contratto entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla presentazione degli stessi.
Nel caso in cui la valutazione del “Progetto Esecutivo” risultasse negativa o insufficiente, questo dovrà essere nuovamente presentato per la valutazione entro e non oltre 10 (dieci) giorni decorrenti dalla data di comunicazione del rigetto.
Trascorsi tali 10 (dieci) giorni, qualora il suddetto “Progetto Esecutivo” non sia ancora disponibile o la successiva valutazione risulti ancora negativa, l’Amministrazione potrà rifiutare la fornitura
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riservandosi la facoltà di risolvere il contratto per mancato adempimento e di procedere in danno, con conseguente incameramento dell’intero deposito cauzionale e fatta salva ogni altra azione risarcitoria. L’esito di tale valutazione sarà comunicato all’Impresa a mezzo di lettera A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a mano da parte dell’Amministrazione.
Il mancato rispetto dei termini indicati al presente articolo comporterà l’applicazione di specifiche penalità previste al successivo articolo 11.
Articolo 6
(Scioperi e cause di forza maggiore)
Eventuali scioperi nazionali delle maestranze, purché tempestivamente denunciati entro 48 (quarantotto) ore dal loro inizio e dimostrati con documenti riconosciuti validi dall'Amministrazione, daranno diritto al prolungamento dei termini di esecuzione contrattuale pari ad altrettanti giorni solari quanti sono stati quelli di sciopero.
I termini di esecuzione contrattuale non potranno essere prolungati in caso di scioperi aziendali, intendendo per tali quelli che si originano o si esauriscono nel ristretto ambito dell'azienda. Qualora altri eventi di forza maggiore (incendi, alluvioni o altre cause naturali) impediscano all'Impresa di rispettare i termini fissati, si conviene che i termini stessi potranno essere prolungati a richiesta dell'Impresa e a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, e comunque per non oltre 30 (trenta) giorni.
Ove successivamente alla consegna delle realizzazioni insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento delle prestazioni, l'Impresa è tenuta a proseguire le parti di attività eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle attività non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.
Le contestazioni dell'Impresa in merito alle sospensioni delle attività sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa delle attività, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa delle attività; qualora l'Impresa non intervenga
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alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC.
La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario e cessate le cause che ne hanno determinato l’adozione, il Responsabile unico del procedimento dispone la ripresa dell’esecuzione ed indica il nuovo termine contrattuale.
Qualora l'Impresa non adempia gli obblighi contrattuali entro il nuovo termine contrattuale stabilito dall'Amministrazione a seguito della disposta ripresa, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto, nonché all'esecuzione in danno dell'Impresa, fatta salva ogni altra azione risarcitoria.
L'Impresa, per ottenere un eventuale, ulteriore prolungamento dei termini di esecuzione contrattuale, dovrà inoltrare, con congruo anticipo rispetto al termine di scadenza contrattuale, specifica domanda di proroga, presentando altresì un'esauriente documentazione che provi la non imputabilità alla stessa delle cause che impediscono l’ultimazione delle attività nel termine previsto e la presumibile durata del ritardo, sulla cui ammissibilità decide il Responsabile unico del procedimento, sentito il Direttore dell’esecuzione del contratto, entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dal suo ricevimento.
Articolo 7
(Xxxxxxx e ripresentazione alla verifica funzionale finale di conformità)
Ferme restando le altre disposizioni previste dagli articoli 39 e seguenti delle Condizioni Generali d’oneri in materia di collaudo e relativo esito, nel caso che la Commissione all’uopo nominata pronunci decisione di rifiuto di quanto presentato alla verifica funzionale, l’Impresa potrà, alternativamente:
a) riproporre - entro 15 giorni solari dalla data di ricezione della comunicazione, a mezzo telefax, della decisione di rifiuto da parte della Commissione – le realizzazioni/beni già sottoposte alla verifica con esito negativo, accompagnate da una dettagliata relazione che specifichi il modo con il quale è stato ovviato ai difetti e/o alle avarie riscontrate;
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b) sottoporre - entro il medesimo termine di 15 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, a mezzo telefax, della decisione di rifiuto da parte della Commissione - alla preventiva valutazione tecnica da parte dell’Amministrazione dei beni in sostituzione di quelli rifiutati ed, in caso di valutazione favorevole del predetto Ufficio, presentare detti beni, entro 30 giorni decorrenti dalla data di comunicazione del favorevole parere tecnico economico emesso, per la verifica funzionale.
Restano comunque salvi i termini e le condizioni di cui all'articolo 4 del presente contratto.
In ogni caso, gli oneri di ritiro (ovvero: disinstallazione, ecc.) dei beni sottoposti alla verifica risultata negativa restano a carico dell’Impresa. Se entro il termine stabilito dall' Amministrazione, l’Impresa non avrà provveduto alle operazioni di cui al presente capo, tale attività sarà effettuata dall’Amministrazione che si rivarrà sull’Impresa stessa mediante incameramento del deposito cauzionale per un ammontare pari al valore congruito dall’ Amministrazione in relazione ai materiali ed alle attività non eseguite.
Nell'ipotesi di mancata ripresentazione nei termini contrattualmente fissati e/o di esito sfavorevole anche della seconda verifica funzionale, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto, con l’incameramento dell’intero deposito cauzionale nonché all’esecuzione in danno dell’Impresa, fatta salva ogni altra azione risarcitoria.
Le eventuali spese di viaggio, di vitto e pernottamento del personale dell'Amministrazione resteranno a carico dell’Impresa in tutte le ipotesi in cui la verifica risulti negativa o, per cause imputabili all’Impresa non possa essere effettuata alla data convenuta, secondo le modalità di cui all'articolo 4 del presente contratto.
Contro la determinazione negativa è ammesso il ricorso da parte dell’Impresa al Ministero dell’Interno.
Articolo 8 (Adempimenti antimafia e subappalto)
La stipula del presente atto viene eseguita sotto l’osservanza degli adempimenti previsti dalle Leggi 31/5/1965 n. 575, 19/3/1990 n. 55, 17/1/1994 n. 47, dal Decreto Legislativo 8/8/1994 n. 490, dal
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DPR 252 del 3 giugno 1998 e dal Decreto Legislativo n. 159/2011, come integrato e corretto dal Decreto Legislativo n. 218/2012.
È ammesso il ricorso al subappalto nei limiti e nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 105 del D.Lgs.vo 50/2016.
L’Impresa provvederà al deposito del contratto di subappalto presso gli Uffici dell’Amministrazione almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente, l’Impresa trasmetterà, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal vigente Codice degli Appalti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs.vo 50/2016.
Non si considerano subappalto gli acquisti di materiali, semilavorati effettuati presso terzi per l’approvvigionamento di componenti previsti in commercio e la subfornitura a catalogo di prodotti informatici.
Non si configurano, altresì, come attività cedute in subappalto le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.
L’Impresa rimane in ogni caso unica responsabile in via esclusiva della corretta esecuzione degli obblighi contrattuali nei confronti dell’Amministrazione, anche per quelle attività svolte da aziende appaltatrici.
L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto e procedere ad esecuzione in danno nel caso in cui venissero rilevati subappalti non autorizzati nel corso dell’esecuzione del contratto.
Articolo 9 (Modifiche e varianti tecniche)
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Qualora nel corso dell'esecuzione della fornitura si rendesse necessario ed opportuno, anche su proposta dell'Impresa, operare modifiche, nonché varianti al contratto di appalto in corso di validità derivante dalla presente procedura, per il configurarsi delle ipotesi previste e disciplinate dall’articolo 106, comma 1, lettere b), c), d) ed e), del D.Lgs.vo 50/2016 e nel rispetto di entrambe le condizioni di cui al successivo comma 2, lettere a) e b), del sopramenzionato articolo, il Responsabile unico del procedimento provvederà a fornire formale autorizzazione.
Qualora dette modifiche, previi accordi tra le parti, risultassero di entità tale da non dar luogo a variazioni dei prezzi o delle altre condizioni contrattuali, l'Impresa sarà tenuta ad eseguirle senza alcun compenso su richiesta dell'Amministrazione.
Qualora, viceversa, esse comportassero delle diminuzioni, sarà del pari convenuta la riduzione da apportare al prezzo contrattuale.
Quanto sopra sarà fatto constatare:
a) con verbale sottoscritto dalle parti, qualora le modifiche o le varianti tecniche non comportino prolungamenti dei termini di verifica e/o consegna, sospensione di lavori e variazioni di prezzo;
b) con atto addizionale, se le modifiche o le varianti tecniche comportino variazioni di prezzo, prolungamento dei termini di verifica e/o consegna, diminuzioni di prestazioni e comunque di oneri e costi.
Tali documenti, sottoscritti dalle parti, dovranno chiaramente precisare:
a) le modifiche da introdurre, descritte singolarmente;
b) la frazione dei materiali in fornitura sui quali ciascuna modifica dovrà essere introdotta in dipendenza dello stato di esecuzione del contratto;
c) l'incidenza di tali modifiche del materiale in fornitura sulle caratteristiche, sulle prestazioni e sui tempi contrattuali.
Detti documenti dovranno, altresì, essere sottoposti alla successiva approvazione del Responsabile unico del procedimento.
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Articolo 10
(Garanzia definitiva per la stipula del contratto)
A titolo di garanzia degli obblighi assunti, l’Impresa, ai sensi degli articoli 103 del Decreto Legislativo
n. 50/2006, costituirà entro 15 (quindici) giorni solari decorrenti dalla stipula del presente atto negoziale una garanzia definitiva di € , pari al , % dell’importo contrattuale, da effettuare alternativamente mediante polizza fidejussoria bancaria o assicurativa, senza eccezioni ed oneri di preventiva escussione.
La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.
La garanzia fideiussoria a scelta dell'aggiudicatario può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3, del D. Lgs.vo n. 50/2016.
Nell’eventualità di ricorso ad intermediari finanziari il modulo di fidejussione deve contenere gli estremi dell’autorizzazione di cui all’art. 107, comma 3, del D. Lgs.vo 1 settembre 1993, n. 385.
La garanzia dovrà essere corredata da un’autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R.
n. 445/2000 con allegato un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, con la quale il sottoscrittore dell’Istituto di credito/assicurativo dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante.
In alternativa, la sottoscrizione della garanzia potrà essere corredata da autentica notarile ai sensi dell’articolo 2703 del Codice Civile.
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L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione interrogando direttamente gli istituti di credito/assicurativi circa le garanzie rilasciate ed i poteri dei sottoscrittori.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.
L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
Qualora l’ammontare della polizza dovesse ridursi per qualsiasi causa, la Società aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione; in caso di inottemperanza alla richiesta di integrazione della cauzione, venuta meno totalmente o parzialmente, il reintegro avviene mediante ritenuta sull’importo del prezzo da versare alla Società aggiudicataria, fatta salva la facoltà, da parte dell’Amministrazione, in caso di inadempimento, di dichiarare risolto il contratto ed incamerare la cauzione residua nonché la richiesta di ogni maggior danno.
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L’Amministrazione può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
La garanzia definitiva non dovrà contenere una data di scadenza e resterà in vigore per tutta la durata del contratto compreso il periodo delle garanzie e delle manutenzioni previste.
La garanzia dovrà riportare la seguente dicitura: “Garanzia definitiva per l’atto negoziale discendente dalla gara d’appalto avente ad oggetto la fornitura di un servizio di aggiornamento tecnologico e del servizio di assistenza evolutiva e correttiva mesi degli apparati di rete, attestati alla rete telecomunicazioni del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, per un arco temporale di 24 (ventiquattro) mesi”.
Non è in alcun modo ammessa l’eventuale richiesta, da parte della Società aggiudicataria, volta ad ottenere la sospensione del provvedimento di incameramento del deposito cauzionale emesso dall’Amministrazione.
La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte dell’Amministrazione, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
Articolo 11
(Livelli di Servizio, penalità in caso di ritardi e termine essenziale) .
11.1 – “Kick off meeting”
Il mancato rispetto del termine di cui all’articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.1, comporterà l’applicazione, in misura giornaliera, di una penale corrispondente allo 0,5 per mille del valore netto del contratto.
11.2 – “Ricognizione dei siti e “inventory” degli apparati
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Il mancato rispetto del termine previsto all’articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.2, anche rispetto alla produzione periodica del documento di “inventory”, comporterà l’applicazione, in misura giornaliera, di una penale corrispondente allo 0,5 per mille del valore netto del contratto.
11.3 – Approntamento alla verifica funzionale di conformità
I ritardi maturati nella formalizzazione della comunicazione di approntamento alla verifica, di cui al precedente articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.3, primo comma, comporteranno l’applicazione, in misura giornaliera, di una penale corrispondente all’1 per mille del valore netto del contratto.
11.4 - “Piano delle verifiche di Conformità”
I ritardi maturati nella produzione della comunicazione di approntamento alla verifica, di cui al precedente articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.4, Sottoparagrafo 4.bis.4.1, primo comma, comporteranno l’applicazione, in misura giornaliera, di una penale corrispondente all’1 per mille del valore netto del contratto.
11.5 - Servizio di assistenza evolutiva e correttiva
Si riportano di seguito i “livelli di servizio” e le relative penali.
Parametro | SLA Target | Periodo di osservazione | Contesto di misura | Penale |
Tempo di ripristino per guasti Bloccanti per i nodi di Backbone e concentrazione/distribuzione | Entro le 12 ore solari dalla richiesta di intervento o entro la soglia di SLA migliorativi offerti dall’Aggiudicatario | Quadrimestre | Chiamata/PEC | In caso di guasti bloccanti, per ogni ora di aumento rispetto al valore target previsto sarà applicata una penale pari allo 0,08‰ dell’importo netto contrattuale. |
Tempo di ripristino per guasti Non Bloccanti per i nodi di Backbone e concentrazione/distribuzione | Entro le 16 ore solari dalla richiesta di intervento o entro la soglia di SLA migliorativi offerti dall’Aggiudicatario | Quadrimestre | Chiamata/PEC | In caso di guasti non bloccanti, per ogni ora di aumento rispetto al valore target previsto sarà applicata una penale pari allo 0,06‰ dell’importo netto contrattuale |
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Parametro | SLA Target | Periodo di osservazione | Contesto di misura | Penale |
Tempo di ripristino per guasti Bloccanti per i nodi di accesso | Entro le 12 ore solari dalla richiesta di intervento o entro la soglia di SLA migliorativi offerti dall’Aggiudicatario | Quadrimestre | Chiamata/PEC | In caso di guasti bloccanti, per ogni ora di aumento rispetto al valore target previsto sarà applicata una penale pari allo 0,08‰ dell’importo netto contrattuale. |
Tempo di ripristino per guasti Non Bloccanti per i nodi di accesso | Entro le 24 ore solari dalla richiesta di intervento o entro la soglia di SLA migliorativi offerti dall’Aggiudicatario | Quadrimestre | Chiamata/PEC | In caso di guasti non bloccanti, per ogni ora di aumento rispetto al valore target previsto sarà applicata una penale pari allo 0,06‰ dell’importo netto contrattuale. |
Tempo di risposta per richiesta informazioni | Entro 2 giorni lavorativi dalla richiesta | Quadrimestre | Chiamata/PEC | Per ogni giorno lavorativo di aumento rispetto al valore target sarà applicata una penale pari allo 0,1 ‰ dell’importo netto contrattuale |
Tempo previsto per il completamento dell’aggiornamento tecnologico | Entro 240 (duecentoquaranta) giorni solari o entro il periodo di tempo migliorativo proposto dall’Aggiudicatario | Quadrimestre | Chiamata/PEC | Per ogni giorno lavorativo di aumento rispetto al valore target sarà applicata una penale pari allo 0,1 ‰ dell’importo netto contrattuale |
La mancata sostituzione delle parti “hardware” guaste, secondo i “livelli di servizio” richiesti, comporta l’applicazione di una penale pari a 0,05% dell’importo del valore del contratto per ogni 24 (ventiquattro) ore solari di ritardo.
Nel caso in cui gli interventi di ripristino non vengono eseguiti nelle modalità e nei tempi previsti, l’Amministrazione, laddove ritenuto opportuno, si riserva la facoltà di procedere all’esecuzione dell’intervento in proprio, addebitando gli oneri a danno dell’Impresa.
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11.6 – Reportistica servizi di assistenza evolutiva e correttiva
I ritardi maturati nella produzione della documentazione di reportistica di cui all' di cui al precedente articolo 5, Paragrafo 5.1, Sottoparagrafo 5.1.3, commi 5, 6 e 7, comporteranno l’applicazione, in misura giornaliera, di una penale corrispondente all’1 per mille del valore netto del contratto.
11.7 – Punto di contatto
Il mancato rispetto dei livelli di servizio inerenti il punto di contatto di cui all’articolo 5, Paragrafo 5.2.1.1, comporterà l’applicazione delle seguenti penali:
Valori di Soglia | Penali | ||
Causale | Importi | ||
Tempo Max Attesa | 20 secondi nel 90% dei casi 60 secondi nel 10% dei casi | Per ogni punto o frazione percentuale in meno rispetto ai valori di soglia | 1‰ del valore contrattuale del servizio nel periodo di osservazione |
Chiamate Entranti perdute | Max 5% | Per ogni punto o frazione percentuale in meno rispetto ai valori di soglia | 1‰ del valore contrattuale del servizio nel periodo di osservazione |
11.8 – “Progetto Esecutivo”
I ritardi maturati nelle operazioni di predisposizione del “Progetto Esecutivo”, di cui al precedente articolo 5, Paragrafo 5.3, comporteranno l’applicazione, in misura giornaliera, di una penale corrispondente all’1 per mille del valore netto del contratto.
11.9 - Termine essenziale
In tutte le ipotesi previste di applicazione di penali disciplinate dai precedenti capoversi, l’ammontare complessivo delle penalità non potrà, in ogni caso, superare il 10% dell’importo contrattuale.
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Parimenti, in tutte le ipotesi previste di applicazione di penali disciplinate dai precedenti capoversi, trascorso il termine di 15 (quindici) giorni, da considerarsi termine essenziale ai sensi dell’articolo 1457 del Codice civile, il ritardo è da considerarsi grave inadempimento e l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, all’incameramento del deposito cauzionale, all’esecuzione in danno dell’Impresa, nonché all’affidamento della fornitura al secondo classificato nella procedura di gara di affidamento.
Qualora l’importo complessivo delle medesime dovesse risultare superiore al limite del 10% dell'importo contrattuale, l'Amministrazione, previa diffida ad eseguire l'attività entro il termine ultimo di 30 giorni, procederà alla risoluzione contrattuale in danno dell’aggiudicatario ed all’incameramento del deposito cauzionale, fatto salvo il diritto dell'ulteriore risarcimento per i danni causati dall' inadempimento del contratto.
L'applicazione delle penali non preclude il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento del danno ulteriore.
Le domande per disapplicazione delle penalità, motivate e documentate esaurientemente, dovranno essere presentate all'Amministrazione, pena la decadenza, entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di ricezione della raccomandata con la quale è stata comunicata l'applicazione della penalità.
Articolo 12
(Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari)
12.1 - Forniture apparecchiature e licenze software
Quanto ad € IVA esclusa.
Le parti contrattuali, concordemente tra loro, convengono, come in effetti convengono, che, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che recepisce la Direttiva Europea 2000/35/CE, come modificato dal Decreto Legislativo 9 ottobre 2012, n. 192, di recepimento della Direttiva 2011/7/UE, l’Amministrazione provvederà al pagamento di quanto dovuto entro il termine di 60 (sessanta) giorni lavorativi decorrenti, a seconda dei casi, dalla data di ricevimento della fattura elettronica di cui all’articolo 1, commi da 209 a 214, della Legge 24/12/2007,
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nr. 244, da emettersi successivamente alla data di ricezione della comunicazione di avvenuta approvazione del certificato di verifica di conformità funzionale positiva, ovvero, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, comunque decorrenti dalla data di comunicazione di avvenuta approvazione del certificato di verifica di conformità funzionale positiva, nell’ipotesi di ricevimento in data anteriore della fattura, in aderenza alla previsioni di cui alle lettere b), c) e d), dell’articolo 4 del suindicato Decreto Legislativo n. 231/2002 e ss.mm.ii..
12.2 - Servizi per i quali è prevista la rendicontazione a giornata
Le parti contrattuali, concordemente tra loro, convengono, come in effetti convengono, che, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che recepisce la Direttiva Europea 2000/35/CE, come modificato dal Decreto Legislativo 9 ottobre 2012, n. 192, di recepimento della Direttiva 2011/7/UE, l’Amministrazione provvederà al pagamento di quanto dovuto entro il termine di 60 (sessanta) giorni lavorativi decorrenti, a seconda dei casi, dalla data di ricevimento della fattura elettronica di cui all’articolo 1, commi da 209 a 214, della Legge 24/12/2007, nr. 244, da emettersi trimestralmente successivamente alla data di scadenza del periodo di riferimento comunque corredata dalla certificazione di regolarità di avvenute prestazioni e dalla rendicontazione delle giornate effettivamente prestate rilasciata dal Direttore dell’esecuzione del contratto, ovvero, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, comunque decorrenti dalla data del termine del periodo di riferimento corredata dalla certificazione di regolarità di avvenute prestazioni e dalla rendicontazione delle giornate effettivamente prestate rilasciate dal Direttore dell’esecuzione del contratto, nell’ipotesi di ricevimento in data anteriore della fattura, in aderenza alle previsioni di cui alle lettere b), c) e d), dell’articolo 4 del suindicato Decreto Legislativo n. 231/2002 e ss.mm.ii..
12. 3 - Servizi per i quali è prevista la rendicontazione a canone:
Le parti contrattuali, concordemente tra loro, convengono, come in effetti convengono, che, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che recepisce la Direttiva Europea 2000/35/CE, come modificato dal Decreto Legislativo 9 ottobre 2012, n. 192, di recepimento della Direttiva 2011/7/UE, l’Amministrazione provvederà al pagamento di quanto
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dovuto entro il termine di 60 (sessanta) giorni lavorativi decorrenti, a seconda dei casi, dalla data di
ricevimento della fattura elettronica di n. 8 canoni dell’importo di € , , IVA al 22%
esclusa, di cui all’articolo 1, commi da 209 a 214, della Legge 24/12/2007, nr. 244, da emettersi trimestralmente successivamente alla data di scadenza del periodo di riferimento e comunque successivamente all’acquisizione della dichiarazione di regolare esecuzione del relativo servizio rilasciata dal Direttore dell’Esecuzione del contratto, ovvero, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, comunque decorrenti dalla data di comunicazione di regolare esecuzione del servizio rilasciata dal Direttore dell’Esecuzione del contratto, nell’ipotesi di ricevimento in data anteriore della fattura, in aderenza alla previsioni di cui alle lettere b), c) e d), dell’articolo 4 del suindicato Decreto Legislativo n. 231/2002 e ss.mm.ii..
Le predette fatture, recanti obbligatoriamente il numero di codice CIG 738516709B, dovranno essere intestate a: MINISTERO DELL’INTERNO - DIPARTIMENTO DELLA P.S. – Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale – Ufficio Attività Contrattuale l’Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni, secondo le modalità disposte dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 (Tracciabilità dei flussi finanziari), nonché dalla Legge nr. 244 del 24/12/2007 e dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze nr. 55 del 3/4/2013 recante il relativo Regolamento di attuazione, con codice IPA: U64LLU.
Resta fin d’ora inteso che il presente contratto si intenderà espressamente risolto in tutti i casi in cui risulterà che le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane S.p.A..
CODICE CIG 738516709B
CONTO CORRENTE DEDICATO:
GENERALITA’ DELEGATI AD OPERARE SUL CONTO: CODICE FISCALE AZIENDA
12.8 - Clausola risolutiva espressa
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In caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi attraverso i canali indicati nel paragrafo precedente, il presente contratto si intenderà automaticamente ed espressamente risolto, in applicazione dell’articolo 3, comma 8, della Legge n. 136/2010 e successive modificazioni.
L’Impresa si obbliga a partecipare, giustificandola con documenti legali, qualunque successiva variazione della forma di pagamento e relativa quietanza indicate nel contratto.
Ove si ometta di partecipare la predetta comunicazione, l’Amministrazione rimarrà esonerata da qualsiasi responsabilità che possa derivare per i pagamenti effettuati con le modalità previste dal comma precedente.
Nel caso si dovessero verificare decadenze o cessazioni dalle cariche statutarie, anche se tali decadenze o cessazioni avvengano “ope legis” e/o per fatto previsto negli atti legali del fornitore, quando anche pubblicate nei modi di legge, l’Impresa s’impegna a darne tempestiva notifica all’Amministrazione stipulante.
In difetto di tale comunicazione, l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la forma ed i modi di pagamento eseguiti.
Tutti gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale potranno, senza oneri di diffida o di azione giudiziaria, essere detratti dal corrispettivo dovuto dall’Amministrazione che potrà rivalersi anche sul deposito cauzionale.
Articolo 13 (Vizi)
L’Impresa sarà tenuta a garantire, ai sensi dell’articolo 1490 del Codice civile, che la merce fornita sia immune da vizi o difetti di costruzione delle materie prime, che la rendano inidonea all’uso al quale è destinata, o che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, nonché possedere tutti i requisiti indicati nella documentazione allegata all’offerta.
I beni dovranno essere garantiti dall’Impresa da tutti gli inconvenienti non derivanti da causa di forza maggiore, per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi, salvo maggiore durata offerta dalla medesima, a decorrere dalla data di consegna all’ente fruitore, ai sensi del Codice del Consumo di cui al Decreto
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Legislativo 6/9/2005, n. 206.
Pertanto, l’Impresa sarà obbligata ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi durante tale periodo, dipendenti da vizi di costruzione, da materiali impiegati o da difettoso assemblaggio.
Articolo 14
(Clausola dell'Amministrazione più favorita)
L’Impresa assicura che i prezzi indicati nella lettera di offerta e riprodotti in contratto sono i più favorevoli praticati a parità di prestazioni, termini e condizioni, a qualsiasi altro soggetto pubblico in Italia e in ambito comunitario e che eventuali minori prezzi, fino al collaudo dell'applicativo previsto nel presente contratto, saranno applicati anche alla presente fornitura. Tale clausola non sarà applicata con effetto retroattivo per le eventuali prestazioni similari già erogate ed accettate dall'Amministrazione.
Articolo 15 (Xxxxxxxx e diritti d'autore)
L’Impresa sosterrà ogni onere di difesa contro qualsiasi azione legale promossa nei confronti dell'Amministrazione, qualora tale azione si fondi sulla pretesa che le macchine o i programmi o i prodotti “software” e il materiale su licenza, di seguito indicati congiuntamente con il termine "prodotti", o il loro uso violino in Italia brevetti per invenzione, modelli industriali o diritti d'autore. In tal caso, l’Impresa pagherà le somme eventuali dovute a titolo di risarcimento danni e le spese giudiziali in seguito a sentenza di condanna esecutiva, purché l'Amministrazione informi immediatamente per iscritto l’Impresa di tali azioni promosse contro di essa, nonché di tutte le relative intimazioni preliminari e l'Amministrazione abbia conferito all’Impresa, riguardo a tali azioni le più esclusive facoltà di controllo della difesa anche in relazione ad eventuali trattative per la composizione della vertenza.
Le obbligazioni derivanti all’Impresa dalla presente clausola sono subordinate alla condizione che se i suddetti prodotti divengano, o ad opinione dell’Impresa possano divenire, oggetto di un'azione legale per violazione in Italia di brevetti o diritti d' autore, l'Amministrazione riconosca all’Impresa, a scelta
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ed a spese di quest’ultima, la facoltà di far ottenere all'Amministrazione il diritto di continuare ad usare i prodotti in questione o di sostituirli o modificarli in modo che non violino più brevetti o diritti d'autore o ancora di ritirarli se nessuna di queste alternative, a giudizio dell’Impresa, fosse ragionevolmente attuabile.
In quest’ultima ipotesi, l’Impresa rimborserà all'Amministrazione:
o se trattasi di macchine, il loro valore al netto del valore di ammortamento alla data computato secondo la normale prassi dell’Impresa;
o se trattasi di prodotti “software” o di materiale su licenza, l'importo pagato dall' Amministrazione per il loro acquisto.
L’Impresa non avrà alcuna responsabilità per qualsiasi azione legale promossa contro l'Amministrazione basata su:
o combinazione, funzionamento od uso di un prodotto fornito dall’Impresa con apparecchiature o dati non forniti dall’Impresa;
o modifiche effettuate dall' Amministrazione di un prodotto fornito dall’Impresa;
o violazione in Italia di brevetti e diritti d'autore causata da un prodotto non fornito dall’Impresa anche se da essa distribuito.
Quanto sopra definisce i limiti di responsabilità dell’Impresa in relazione a violazione di brevetti o diritti d' autore.
Articolo 16
(Obblighi dell’Impresa nei confronti del proprio personale dipendente ed in materia di tutela ambientale)
L’Impresa si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di lavoro, assumendosene a carico tutti i relativi oneri.
In particolare, l’Impresa si obbliga ad osservare, nei confronti dei lavoratori impiegati per l’esecuzione della commessa formante l’oggetto dell’appalto, le condizioni normative in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive
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modificazioni), di assicurazioni sociali e di pagamento dei contributi nonché di quelle retributive, previste dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro nazionali e di zona stipulati tra le parti firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative applicabili alla data dell’offerta, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo stipulato per la categoria fino alla consegna dei beni oggetto della presente fornitura.
I suddetti obblighi vincolano l’Impresa anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.
Inoltre, l’Impresa si impegna ad osservare scrupolosamente, nei confronti del personale dipendente, le normative vigenti in materia di rispetto dell’ambiente, di parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro (Legge 9 dicembre 1977, n. 903 e Decreto Legislativo 11 aprile 2006 e successive modificazioni) e di diritto al lavoro dei disabili (Legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni). L’Impresa appaltatrice risponde dell’osservanza degli obblighi da parte dei subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto.
Si applicano le disposizioni di cui ai commi 28, 28 bis e 28 ter dell’articolo 35 del Decreto Legge 4 luglio 2006, n.223, convertito con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2006, n.248, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la realizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale”, concernenti la responsabilità solidale del committente/appaltatore con l’appaltatore/subappaltatore in materia di versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto l’appaltatore/subappaltatore.
In caso di accertate violazioni degli obblighi sopradetti, e salvo quanto previsto dall’articolo 5, del
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici, l’Amministrazione, previa comunicazione all’Impresa delle inadempienze denunciate dall’Ispettorato
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del Lavoro, o comunque accertate, potrà sospendere l’emissione dei mandati di pagamento per l’ammontare che sarà indicato dall’Ispettorato stesso fino a quando la vertenza non risulti definita.
Per detta sospensione, l’Impresa non può opporre eccezioni all’Amministrazione appaltante né pretendere da essa risarcimenti di danni.
La sospensione dei pagamenti non incide sull’obbligo dell’Impresa di adempiere alle proprie prestazioni e l’Impresa non potrà considerare tale comportamento dell’Amministrazione come inadempimento ovvero come produttivo di danni per l’Impresa stessa.
L’Impresa si impegna, comunque, a manlevare l’Amministrazione da tutte le eventuali conseguenze derivanti dall’inosservanza delle norme e prescrizioni suddette.
Articolo 17
(Obblighi dell'Impresa in materia di tutela della riservatezza)
L’Impresa si obbliga a garantire il rigoroso rispetto della normativa contenuta nel Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.
In particolare, il personale dell’Impresa che, nell’ambito dell’erogazione del servizio oggetto della fornitura, si troverà a dover utilizzare i dati messi a disposizione dall’Amministrazione ed indicati quali “elementi classificati riservati” dovrà essere abilitato a tale utilizzazione nel medesimo grado richiesto per i dipendenti dell’Amministrazione stessa.
E’ fatto divieto al personale dell’Impresa di divulgare i dati attinenti alle informazioni riservate ed al personale dell’Amministrazione di cui venga a conoscenza in relazione all’esecuzione del presente contratto.
Ove l’Impresa intenda diffondere:
a) informazioni riguardanti i dati tecnici e le attività d’impiego dei beni in fornitura, che non siano state precedentemente rese pubbliche mediante la pubblicazione del bando di gara;
b) Immagini dei beni in fornitura prima che essi siano stati consegnati all’Amministrazione ed impiegati nei servizi d’istituto,
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dovrà rivolgere apposita istanza all’Ufficio per le Relazioni Esterne della Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, indirizzata per conoscenza all’ Ufficio Impianti Tecnici, Telecomunicazioni e Informatica, all’Ufficio Tecnico e Analisi di Mercato e al Servizio Logistico della Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale.
Il predetto Ufficio per le Relazioni Esterne provvederà a fornire apposito riscontro, tenendo informati gli altri Uffici interessati.
L’Amministrazione può espressamente autorizzare i dipendenti dell’Impresa ai fini dell’eventuale trattamento dei dati personali.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza di cui ai commi precedenti, l’Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto il presente contratto, fermo restando che codesta Impresa sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Amministrazione.
Articolo 18 (Decadenza e diritti dell'assuntore)
L’Impresa si obbliga, a pena di decadenza, a far precedere ogni eventuale azione in sede giudiziaria volta a far valere pretese di ogni tipo fondate sul presente contratto da un'apposita istanza, da trasmettersi al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nel termine di 3 (tre) mesi dal giorno della liquidazione finale del contratto.
Articolo 19
(Recesso dell'Amministrazione)
Ai sensi dell’art.109 del Decreto Legislativo 50 del 18 aprile 2016, è in facoltà dell’Amministrazione, previa formale comunicazione da darsi con preavviso non inferiore a 20(venti) giorni, recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.
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Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori, servizi o forniture eseguiti.
In ossequio al disposto di cui all’art. 1, comma 13, del D.L. n. 95/2012, convertito con Legge 7/8/2012, n. 135, l’Amministrazione si riserva il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione a codesta Società con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell’importo per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle intervenute convenzioni stipulate da CONSIP S.p.A., ai sensi dell’art. 26, comma 1, della Legge 23/12/1999, n. 488, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e codesta Società non acconsenta ad una modifica proposta da Consip S.p.A., delle condizioni economiche tali da rispettare il limite di cui all’art. 26, comma 3, della Legge n. 488/1999.
In ottemperanza al disposto di cui all’art. 92, comma 3, del D.Lgs.vo n. 159/2011(Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.) l’Amministrazione recederà dal contratto nell’ipotesi di esito positivo dell’informazione antimafia, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.
Articolo 201 (Controversie contrattuali)
Tutte le controversie, nessuna esclusa, derivanti dalla interpretazione ed esecuzione del presente contratto, verranno deferite esclusivamente all'Autorità giurisdizionale competente.
Articolo 21 (Domicilio legale)
A tutti gli effetti di legge, l’Impresa dichiara di eleggere domicilio in , , ove è convenuto che possono essere ad esse notificati tutti gli atti di qualsiasi natura inerenti al
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contratto. L’Impresa è tenuta a comunicare all'Ente stipulante ogni successiva variazione del domicilio dichiarato. In mancanza della suddetta comunicazione, sono a carico dell’Impresa tutte le conseguenze che possono derivare dall'intempestivo recapito della corrispondenza, con particolare riferimento a quelle emergenti dall'eventuale ritardo nell'esecuzione del contratto.
Articolo 22 (Oneri fiscali)
Restano a carico dell’Impresa gli oneri fiscali previsti dalle leggi in vigore, fino ad esaurimento del presente contratto.
Articolo 23
(Esecutività, vincoli contrattuali e responsabilità)
L'Amministrazione parteciperà all’Impresa, a mezzo raccomandata A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a mano, l'avvenuta approvazione del contratto e la sua registrazione, a norma delle vigenti disposizioni di legge, da parte degli Organi di Controllo.
Il presente contratto, mentre vincola l’Impresa contraente fin dalla sua sottoscrizione, non impegnerà l'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, se non dopo che sarà stato approvato e reso esecutivo a norma delle vigenti disposizioni di legge.
L’Impresa non assume alcuna altra obbligazione e non presta alcuna altra garanzia oltre a quelle espressamente previste dal presente contratto, salvi i limiti inderogabili di legge.
L’Impresa sarà responsabile anche per i danni derivanti da responsabilità di cui all'articolo 15 (Xxxxxxxx e diritti d'autore) del presente contratto.
L'applicazione delle penali ai sensi dell'articolo 11 (Penalità in caso di ritardi e termine essenziale), fatto salvo quanto disciplinato dal medesimo articolo 11, Paragrafo 11.9, è prevista nelle fattispecie contemplate dalle seguenti clausole del presente contratto:
− articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.1, ultimo comma;
− articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.2, ultimo comma;
− articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.3, ultimo comma;
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− articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.4.1, ultimo comma;
− articolo 5, Paragrafo 5.1.2, ultimo comma;
− articolo 5, Paragrafo 5.1.3, ultimo comma;
− articolo 5, Paragrafo 5.2.1.1, ultimo comma;
− articolo 5, Paragrafo 5.3, ultimo comma.
L'Amministrazione, oltre all'ipotesi prevista dall'articolo 11 (Penalità in caso di ritardi e termine essenziale), Paragrafo 11.9 del presente contratto, procederà alla risoluzione contrattuale di diritto - mediante dichiarazione unilaterale dell'Amministrazione che verrà comunicata mediante lettera raccomandata A.R. - e all'esecuzione in danno, con incameramento delle cauzioni, nelle fattispecie contemplate dalle seguenti clausole del presente contratto:
− articolo 6, comma 7;
− articolo 7, comma 4;
− articolo 8, ultimo comma;
− articolo 10, ultimo comma;
− articolo 12, commi 5 e 7;
− articolo 17, ultimo comma;
− articolo 26, comma 2.
Inoltre, qualora l’Impresa non adempia anche ad uno degli altri obblighi derivanti dal contratto, non disciplinati dalle disposizioni indicate al quinto e al sesto comma del presente articolo 23, l'Amministrazione, accertata l'insussistenza di cause di forza maggiore, procederà a formale diffida ad adempiere, assegnando un termine di 15 (quindici) giorni.
Trascorso infruttuosamente tale termine, l'Amministrazione procederà parimenti alla risoluzione del contratto, con effetto immediato, all'esecuzione in danno ed al conseguente incameramento delle cauzioni, fermo restando il diritto della medesima a richiedere il risarcimento dei danni derivanti dal mancato adempimento.
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Articolo 24 (Cessione del credito)
L’Impresa ha la facoltà di cessione, anche parziale, dei crediti derivanti dall’esecuzione del presente contratto, nel limite del 70% dei crediti stessi, a beneficio di primari Istituti di Credito.
Il privilegio, a pena di nullità, deve risultare da atto pubblico o scrittura privata autenticata. Nel documento devono essere esattamente descritti i finanziatori originari dei crediti, il debitore, l'ammontare in linea capitale del finanziamento o della linea di credito, nonché gli elementi che costituiscono il finanziamento.
La cessione del credito è opponibile all’Amministrazione qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla sua notifica.
Tale cessione del credito è consentita a condizione che sia contenuta nei limiti dei canoni maturati e non sia necessaria al reintegro della cauzione.
Articolo 25 (Salvaguardia dell'obsolescenza)
E' fatto obbligo all'Impresa di fornire, fino all'avvenuta effettuazione della verifica, il prodotto con tutte le varianti migliorative fino a quel momento intervenute nella linea di produzione ordinaria.
A tal fine, l'Impresa dovrà comunicare all'Amministrazione tutte le migliorie intervenute successivamente alla stipulazione del contratto e fino alla verifica della fornitura, ferma restando la facoltà dell'Amministrazione medesima di accettarle, senza oneri aggiuntivi.
In caso di mancata comunicazione circa le varianti migliorative di cui al primo comma verrà applicata una penale pari all’ 10% (dieci percento) dell'importo del prezzo da versare all'Impresa.
Articolo 26
(Risoluzione in caso di condanna penale)
E' sempre fatta salva la facoltà per l'Amministrazione, una volta acquisita conoscenza dell'esercizio di un'azione penale, a carico del rappresentante legale dell’Impresa o dei suoi Organi Societari o di uno
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dei suoi componenti, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, di sospendere cautelativamente le proprie prestazioni ovvero l'intero contratto, previa valutazione dell'interesse pubblico all'erogazione del servizio.
In caso di sentenza definitiva di condanna, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del presente contratto; qualora la responsabilità penale venisse accertata successivamente all'avvenuta esecuzione del contratto, l'Amministrazione, a salvaguardia della propria immagine, potrà richiedere all’Impresa la corresponsione di un indennizzo pari al 10% dell'importo del contratto.
L’Impresa avrà diritto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
Articolo 27
(Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze)
L’Amministrazione ha valutato nel caso “di specie” la non sussistenza di interferenze nelle attività lavorative. I costi della sicurezza per tali rischi sono pari a zero.
Si allega il D.U.V.R.I statico.
Articolo 28 (Patto di integrità)
Le parti dichiarano di conformarsi agli obblighi contenuti nell’unito “Patto di integrità”, predisposto nel rispetto del disposto normativo di cui all’articolo 1, comma 17, della Legge n. 190/2012 ed allegato al presente atto negoziale, di cui diviene parte integrante, impegnandosi reciprocamente ad improntare i rispettivi comportamenti ai principi di trasparenza e correttezza in esso contenuti.
Articolo 29
(Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell’Interno)
Le parti dichiarano di conformarsi agli obblighi derivanti dall’unito “Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell’Interno”, adottato nel rispetto del disposto normativo di cui al +3, nr. 62, approvativo del relativo Regolamento, a norma dell’articolo 54, comma 5, del Decreto Legislativo del 30 marzo 2001 n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
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amministrazioni pubbliche), come sostituito dall’art. 1, comma 44, della Legge del 6 novembre 2012,
n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione) e in riferimento agli atti di indirizzo emanati dalla Commissione Indipendente per la Valutazione la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche in materia di codice di comportamento approvate con Delibera n. 75/2013 “Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni.
Articolo 30
(Prevalenza delle clausole contrattuali)
In caso di controversa interpretazione tra i documenti tecnici e di dettaglio allegati ed il presente contratto prevale la ratio contenuta nelle clausole del contratto medesimo.
Per accettazione delle condizioni stabilite nel presente contratto
Per l’Amministrazione Per “ ” IL DIRETTORE CENTRALE IL _
Guercio
(documento firmato digitalmente in modalità elettronica) (documento firmato digitalmente in modalità elettronica)
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PATTO DI INTEGRITÀ
Atto negoziale - del per la fornitura di un servizio di
aggiornamento tecnologico e del servizio di assistenza evolutiva e correttiva degli apparati di rete, attestati alla rete telecomunicazioni del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, per un arco temporale di 24 (ventiquattro) mesi.
.
TRA
- Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale
E
La Società/RTI. (di seguito denominata IMPRESA)
con sede legale in – , - C.F./ P. IV A
rappresentata da in qualità di
VISTO
l' art. l, comma 17, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica Amministrazione";
il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 approvato dall' Autorità Nazionale Anticorruzione con Xxxxxxxx n. 831 del 3 agosto 2016;
il D. Lgs.vo 18 aprile 2016, n. 50 recante: "Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE" e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonchè per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
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il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione 2016 - 2018 del Ministero dell'Interno, adottato con decreto del Ministro in data 28 gennaio 2016;
il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, con il quale è stato emanato il “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
il Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell'Interno, adottato con decreto del sig. Ministro in data 08 agosto 2016;
L'AMMINISTRAZIONE e L'IMPRESA CONVENGONO QUANTO SEGUE
Articolo l
(Ambito di applicazione e finalità)
I. Il presente Xxxxx va applicato in tutte le procedure di gara sopra e sotto soglia comunitaria, salvo che per l’affidamento specifico sussista già un apposito Patto di integrità predisposto da altro soggetto giuridico (Consip).
Nelle procedure sotto soglia vanno ricompresi anche gli affidamenti effettuati sotto il limite dei 40.000,00 euro (quarantamilaeuro).
2. Il presente Patto di integrità rappresenta una misura di prevenzione nei confronti di pratiche corruttive, concussive o comunque tendenti ad inficiare il corretto svolgimento dell'azione amministrativa nell'ambito dei pubblici appalti banditi dall' Amministrazione.
3. Il Patto disciplina e regola i comportamenti degli operatori economici che prendono parte alle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture, nonché del personale appartenente all'Amministrazione.
4. Nel Patto sono stabilite reciproche e formali obbligazioni tra l'Amministrazione e l'Impresa partecipante alla procedura di gara ed eventualmente aggiudicataria della gara medesima, affinché i propri comportamenti siano improntati all' osservanza dei principi di lealtà, trasparenza e correttezza in tutte le fasi dell'appalto, dalla partecipazione alla esecuzione contrattuale.
5. Il Patto, sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante dell' Impresa e dall'eventuale Direttore/i Tecnico/i, è presentato dalla Impresa medesima allegato alla documentazione relativa alla procedura di gara oppure, nel caso di affidamenti con gara informale, unitamente alla propria offerta, per formarne, in entrambi i casi, parte integrante e sostanziale.
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Nel caso di Consorzi o Raggruppamenti Temporanei di Imprese, il Patto va sottoscritto dal legale rappresentante del Consorzio nonché di ciascuna delle Imprese consorziate o raggruppate e dall'eventuale loro Direttore/i Tecnico/i.
Nel caso di ricorso all'avvalimento, il Patto va sottoscritto anche dal legale rappresentante della Impresa e/o Imprese ausiliaria/e e dall'eventuale/i Direttore/i Tecnico/i.
Nel caso di subappalto - laddove consentito - il Patto va sottoscritto anche dal legale rappresentante del soggetto affidatario del subappalto medesimo, e dall' eventuale/i Direttore/i Tecnici.
6. In caso di aggiudicazione della gara il presente Patto verrà allegato al contratto, da cui sarà espressamente richiamato, cosi da formarne parte integrante e sostanziale.
7. La presentazione del Patto, sottoscritto per accettazione incondizionata delle relative prescrizioni, costituisce per l'Impresa concorrente condizione essenziale per l'ammissione alla procedura di gara
sopra indicata, pena l'esclusione dalla medesima. La carenza della dichiarazione di accettazione del Patto di integrità o la mancata produzione dello stesso debitamente sottoscritto dal concorrente, sono regolarizzabili attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art.83, comma 9, del
D. Lgs.vo n. 50/2016, con l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita nella relativa procedura di gara.
Articolo 2 (Obblighi dell' Impresa)
1. L'Impresa conforma la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.
2. L'Impresa si impegna a non offrire somme di denaro, utilità, vantaggi, benefici o qualsiasi altra ricompensa, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al personale dell' Amministrazione, ovvero a terzi, ai fini dell' aggiudicazione della gara o di distorcerne il corretto svolgimento.
3. L'Impresa si impegna a non offrire somme di denaro, utilità, vantaggi, benefici o qualsiasi altra ricompensa, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al personale dell' Amministrazione, ovvero a terzi, ai fini dell'assegnazione del contratto o di distorcerne la corretta e regolare esecuzione.
4. L'Impresa, salvi ed impregiudicati gli obblighi legali di denuncia alla competente Autorità Giudiziaria, segnala tempestivamente all' Amministrazione qualsiasi fatto o circostanza di cui sia a conoscenza, anomalo, corruttivo o costituente altra fattispecie di illecito ovvero suscettibile di generare turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento del procedimento di gara. Agli stessi obblighi, è tenuta anche l'impresa aggiudicataria della gara nella fase dell'esecuzione del contratto.
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5. Il legale rappresentante dell'Impresa informa prontamente e puntualmente tutto il personale di cui si avvale, circa il presente Patto di integrità e gli obblighi in esso contenuti e vigila scrupolosamente sulla loro osservanza
6. I1 legale rappresentante dell'Impresa segnala eventuali situazioni di conflitto di interesse, di cui sia a conoscenza, rispetto al personale dell'Amministrazione.
7 . I1 legale rappresentante dell' Impresa dichiara:
- di non avere in alcun modo influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando di gara e della documentazione tecnica e normativa ad esso allegata, al fine di condizionare la determinazione del prezzo posto a base d'asta ed i criteri di scelta del contraente, ivi compresi i requisiti di ordine generale, tecnici, professionali, finanziari richiesti per la partecipazione ed i requisiti tecnici del bene, servizio o opera oggetto dell'appalto;
- di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare la libera concorrenza e, comunque, di non trovarsi in altre situazioni ritenute incompatibili con la partecipazione alle gare dal Codice degli Appalti, dal Codice Civile ovvero dalle altre disposizioni normative vigenti;
- di non aver conferito incarichi ai soggetti di cui all'art. 53, c. 16-ter, del D. Lgs.vo n. 165 del 30 marzo 2001 cosi come integrato dall'art.21 del D. Lgs.vo n. 39 dell’8 aprile 2013, o di non aver stipulato contratti con i medesimi soggetti;
- di essere consapevole che, qualora venga accertata la violazione del suddetto divieto di cui all'art.53, comma 16-ter, del D. Lgs.vo 30 marzo 2001, n. 165, cosi come integrato dall'art.21 del
D. Lgs.vo 8.4.2013, n. 39 verrà disposta l'immediata esclusione dell' Impresa dalla partecipazione alla procedura d'affidamento;
- di impegnarsi a rendere noti, su richiesta dell' Amministrazione, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente aggiudicatole.
Articolo 3
(Obblighi dell' Amministrazione)
1. L'Amministrazione conforma la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.
2. L'Amministrazione informa il proprio personale e tutti i soggetti in essa operanti, a qualsiasi titolo coinvolti nella procedura di gara sopra indicata e nelle fasi di vigilanza, controllo e gestione dell'esecuzione del relativo contratto qualora assegnato, circa il presente Patto di integrità e gli obblighi in esso contenuti, vigilando sulla loro osservanza.
3. L'Amministrazione attiverà le procedure di legge nei confronti del personale che non conformi il proprio operato ai principi richiamati al comma primo, ed alle disposizioni contenute nel codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, ovvero nel Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell'Interno.
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4. L'Amministrazione aprirà un procedimento istruttorio per la verifica di ogni eventuale segnalazione ricevuta in merito a condotte anomale, poste in essere dal proprio personale in relazione al procedimento di gara ed alle fasi di esecuzione del contratto.
5. L'Amministrazione formalizza l'accertamento delle violazioni del presente Patto di integrità, nel rispetto del principio del contraddittorio.
Articolo 4 (Sanzioni)
l. L'accertamento del mancato rispetto da parte dell'Impresa anche di una sola delle prescrizioni indicate all'art.2 del presente Patto potrà comportare, oltre alla segnalazione agli Organi competenti, l'applicazione, previa contestazione scritta, delle seguenti sanzioni:
- esclusione dalla procedura di affidamento ed escussione della cauzione provvisoria a garanzia della serietà dell'offerta, se la violazione è accertata nella fase precedente all'aggiudicazione dell' appalto;
- revoca dell'aggiudicazione ed escussione della cauzione se la violazione è accertata nella fase successiva all'aggiudicazione dell'appalto ma precedente alla stipula del contratto;
- risoluzione del contratto ed escussione della cauzione definitiva a garanzia dell'adempimento del contratto, se la violazione è accertata nella fase di esecuzione dell'appalto.
2. In ogni caso, l'accertamento di una violazione degli obblighi assunti con il presente Patto di Integrità costituisce legittima causa di esclusione dell'Impresa dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di lavori, forniture e servizi bandite dall' Amministrazione dell'Interno per i successivi tre anni.
Articolo 5 (Controversie)
La risoluzione di ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione ed alla esecuzione del presente Patto di Integrità è demandata all' Autorità Giudiziaria competente.
Articolo 6 (Durata)
Il presente Patto di integrità e le relative sanzioni si applicano dall'inizio della procedura volta all'affidamento e fino alla regolare ed integrale esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura medesima.
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PER LA SOCIETA’ PER L’AMMINISTRAZIONE
Il
IL DIRETTORE CENTRALE
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