DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI IN LOC. PALADA
Allegato C
DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI IN LOC. PALADA
Art. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE
1. Il Comune di Vodo di Cadore é proprietario di tutti gli edifici ed impianti, apparecchiature e macchine e arredamenti del complesso sportivo in loc. Xxxxxx, i quali sono inclusi e brevemente descritti nell'elenco allegato al contratto che dovrà essere sottoscritto e conservato dalle parti contraenti.
2. Si cedono in concessione ad esclusivo uso per le attività sportive e ricreative con il compito di provvedere alla regolare manutenzione, tutte le costruzioni ed attrezzature nello stato in cui si trovano, e precisamente:
- n. 1 campo di pattinaggio invernale ed estivo;
- n. 2 campi bocce;
- n. 1 campo tennis;
- n. 1 parco giochi;
- n. 1 parcheggio antistante l’accesso al bar/ristoro;
- bar/ristoro con annessi n.3 servizi igienici;
- n. 2 magazzini.
3. Restano esclusi dalla concessione il campo di calcio e tutti i locali ubicati al piano primo e sottotetto, affidati alla Associazione Sportiva A.S. che dovrà avere libero accesso al proprio vano caldaia.
Art. 2 - CONDIZIONI GENERALI PER IL CONCESSIONARIO
1. Il concessionario dovrà possedere i requisiti morali e professionali richiesti dall'art. 4 della Legge Regionale nr. 29/2007. L’autorizzazione amministrativa per l’esercizio della somministrazione verrà rilasciata dal Comune al titolare abilitato all’esercizio, secondo le disposizioni della Legge Regionale nr. 29/2007 e dovrà essere restituita al termine del contratto senza possibilità di trasferimento.
2. Tutti gli orari di apertura e chiusura degli impianti e del bar/ristoro, nonché tutti i prezzi relativi al loro utilizzo, ivi compresi eventuali materiali dati a noleggio, dovranno essere annualmente approvati dalla Giunta Comunale. Per l'apertura dell'esercizio bar/ristoro dovrà essere rispettato l'orario di chiusura delle ore 24 o, se diverso, l'orario prescritto dall'Ordinanza Sindacale vigente; l’apertura dovrà comunque essere garantita durante le ore di possibile utilizzo degli impianti e comunque nei periodi dal 1° dicembre al 15 febbraio, nelle due settimane (precedente e successiva) alla Pasqua e dal 1° maggio al 20 settembre di ogni anno. Durante i periodi di apertura l’orario minimo sarà di cinque ore giornaliere. Si applica la l.r. 29/2007 in materia di deroghe agli orari di apertura.
3. Il Comune di Vodo di Cadore si obbliga a stipulare una assicurazione antincendio per i locali e di responsabilità civile per conto terzi, derivante dalla proprietà di tutto il complesso sportivo.
4. La cura e la pulizia degli impianti, del parcheggio e delle adiacenze sono a carico del concessionario.
5. Come previsto dall'art. 14 c. 2 delle norme esecutive del Testo Unico del D.L. 4/2/1988 n. 42, usura e deprezzamento normali delle cose cedute in concessione vanno a carico del Comune.
6. Al concessionario sono consentiti lavori di modifica ed opere di ristrutturazione solo a seguito di
consenso scritto del Comune. Tali interventi potranno essere computati in conto affitto. In ogni caso il conduttore nulla potrà pretendere sulle migliorie apportate all’immobile adibito a “bar/ristoro”, che rimarranno di proprietà del Comune anche in caso di risoluzione anticipata del contratto.
7. Qualora si rendessero indispensabili ulteriori investimenti per l'acquisto di attrezzatura funzionale alle manutenzioni degli impianti, dovrà esserne richiesto il preventivo assenso al Comune.
8. L'apertura dovrà essere garantita comunque durante le ore di allenamento e di gioco secondo un calendario concordato annualmente tra l'Amministrazione Comunale e le Associazioni Sportive locali, e in concomitanza con l'organizzazione di eventi presso gli impianti (ad es. Giochi della gioventù, criterium cadorino, ecc.) promossi dal Comune di Vodo o dalle Associazioni locali.
Art. 3 - DIRITTI DEL CONCESSIONARIO
1. Al concessionario spettano tutti gli introiti ricavati dalla propria gestione degli impianti sportivi e dall'esercizio dell'annesso bar/ristoro, nonché dalle manifestazioni da esso organizzate.
Art. 4 - DOVERI DEL CONCESSIONARIO
1. Il concessionario si obbliga:
a) a depositare una cauzione in forma di fidejussione bancaria o versamento in conto deposito pari al canone annuo di affitto. Tale cauzione potrà essere estinta solo dopo tre mesi dalla risoluzione della concessione. La cauzione dovrà essere reintegrata ogni volta che dovesse essere ridotto;
b) a condurre la gestione del campo di ghiaccio, campi da bocce, campi da tennis, parco giochi, compreso l'esercizio di bar/ristoro a proprio nome e per proprio conto, sollevando il Comune da ogni responsabilità connessa alla sua conduzione;
c) ad esercitare nel locale bar/ristoro l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, completa di ogni sua attrezzatura necessaria ed opportuna;
d) a rendere praticabili prima dell'inizio di ogni stagione, sia essa estiva che invernale, il campo di ghiaccio e/o pattinaggio estivo, i campi di bocce, il campo da tennis ed il parco giochi, provvedendo alla loro costante manutenzione;
e) a curare regolarmente il verde, gli impianti ed in particolare:
• campo da tennis: - costante pulitura della pavimentazione - anche delle erbe - manutenzione della rete di cinta, rete gioco tennis e rete frangivento eventualmente montata – sfalcio, raccolta e smaltimento delle erbe sulle scarpate di pertinenza, da effettuare almeno 1 volta al mese nel periodo 1° di giugno 30 settembre;
• campo da bocce: - livellamento e rullamento del campo di gioco - manutenzione delle tavole di delimitazione dei campi e delle panchine laterali, costante pulitura adiacenze (il costo d’acquisto dei materiali sarà a cura del Comune);
• campo di pattinaggio estivo: - pulitura asfalto - manutenzione delle balaustre (verniciatura, sostituzione parti degradate, ecc. - il costo d'acquisto dei materiali sarà a cura del Comune) - sfalcio e raccolta e smaltimento erbe delle scarpate di pertinenza ed attorno alla palizzata, da effettuare almeno una volta al mese nel periodo il 1° giugno e il 30 settembre;
• campo di pattinaggio invernale: - formazione del ghiaccio (comunque entro il 1° dicembre di ogni anno, condizioni meteorologiche permettendo) e suo mantenimento nel corso della stagione mediante irroramento d’acqua almeno tre volte al dì, condizioni climatiche permettendo (almeno –4 di temperatura esterna), e pulitura del ghiaccio tra una bagnatura e l’altra sino al 15 febbraio dell’anno successivo, condizioni meteorologiche permettendo; - sgombero neve e manutenzione delle balaustre - sgombero neve sulla strada di accesso al bar/ristoro e del parcheggio antistante l’accesso allo stesso;
• parco giochi: - taglio raso ed asportazione delle erbe, mantenimento dello stesso durante tutto l’arco dell’anno, costante pulizia dell'area e svuotamento dei cestini dei rifiuti - controllo dello stato di sicurezza ed efficienza dei giochi e sostituzione delle parti degradate (il costo
d’acquisto dei materiali sarà a cura del Comune);
• adiacenze ed aree verdi: - sfalcio, raccolta e smaltimento delle erbe delle scarpate ai lati del bar/ristoro e lungo tutta la perimetrazione esterna del campo di calcio da effettuare almeno una volta al mese dal 1° giugno al 30 settembre - pulitura dei cestini e raccolta dei rifiuti - pulitura dell'adiacente parcheggio;
• bar/ristoro, magazzino e servizi igienici: - costante pulizia igienico sanitaria e ordine generale.
f) a sostenere a proprie spese il costo per la manutenzione ordinaria, ivi incluse le piccole riparazioni ai fabbricati ed alle macchine, nonché le spese di cui agli artt. 1576 - 1609 e 1610 del Codice Civile - anche in caso di forza maggiore o di danni causati a terzi - qualora il concessionario non vi provvedesse in tempo utile, il Comune potrà farli eseguire con oneri a totale carico del concessionario.
g) a provvedere, a propria cura e spese, alla costante manutenzione ed eventuali riparazioni di tutti i materiali ricevuti in comodato gratuito dal Comune;
h) a non pretendere alcunchè per i miglioramenti eventualmente apportati. Eventuali modificazioni di particolare entità imposte da obiettive esigenze dovranno essere preventivamente autorizzate dall’Amministrazione comunale che si riserva la facoltà di integrare il contratto in vigore con accordi particolari relativi agli investimenti per manutenzione straordinaria, con la possibilità di scomputo in conto affitto;
i) a non pretendere alcun diritto al termine della locazione per l’avviamento commerciale sulla base sia delle attuali che delle future disposizioni di legge, in quanto il diritto spettante a tale titolo è stato già anticipatamente liquidato nella determinazione del canone;
l) ad assumere le spese di propria competenza derivanti dal consumo di energia elettrica (fatta eccezione per l'energia elettrica utilizzata per il campo di calcio e per il campo di pattinaggio, che rimane a carico del Comune), per riscaldamento, acqua e raccolta R.S.U., connessi all'esercizio del bar/ristoro e di tutti gli impianti sportivi (con la sola esclusione del fabbisogno di acqua per l'irrigazione e per la formazione invernale del ghiaccio), nonché tutte le tasse, tributi ed imposte derivanti dalle attività ivi esercitate;
m) ad incassare personalmente gli introiti;
n) a stipulare una assicurazione di responsabilità civile derivante dalla gestione degli impianti sportivi e del bar/ristoro;
o) ad assumersi la responsabilità e gli oneri derivanti da danni causati, anche involontariamente, dalla gestione alla cosa pubblica;
p) ad esonerare espressamente il concedente da ogni responsabilità per i danni diretti ed indiretti a persone e/o cose che potessero derivargli da fatto doloso o colposo di propri dipendenti o di terzi in genere, tranne che concorra colpa grave o manifesta della parte locatrice;
q) ad autorizzare il Comune ad accedere in qualsiasi momento ai locali ed agli impianti;
r) ad osservare tutte le norme di ordine pubblico ed amministrativo, di diritto civile o penale, soprattutto in materia di igiene, di orario di apertura e di contributi sociali ed assicurativi, e di sollevare espressamente il Comune da ogni responsabilità connessa con l'osservanza delle norme anzidette;
s) a risarcire ogni danno, anche quelli che potessero nascere verso il Comune da azioni legali di dipendenti per indennizzi in seguito ad una eventuale chiusura dell'esercizio, a sospensione o ritiro della licenza;
t) a condurre e curare l'esercizio e tutto l'impianto sportivo/ricreativo con diligenza, in modo da accontentare sia l'Amministrazione Comunale, sia tutti i visitatori ed utenti del centro;
u) a promuovere e garantire l'esercizio dello sport e svago a Vodo di Cadore dando precedenza alle società volontaristiche locali;
v) a cedere a titolo gratuito, previo accordo diretto preso con congruo anticipo, gli impianti ivi compresi quelli tecnologici e l'uso dei servizi igienici, al Comune e/o alle Associazioni Volontaristiche locali, per feste e/o manifestazioni di qualsiasi natura da loro organizzate con l'assenso dell'Amministrazione Comunale, i quali potranno gestire le stesse, compresa la
preparazione e la somministrazione di cibi e bevande, nella piena autonomia. In tali circostanze fornirà una concreta e fattiva collaborazione senza richiedere alcun compenso;
z) a garantire l’apertura mattutina (secondo l’orario da concordarsi con il Comune) nel caso in cui nella Frazione di Vodo non vi fossero altri esercizi pubblici.
Art. 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE
1. Il contratto di concessione ha la durata di anni 6 (sei) con decorrenza dalla data di stipula del contratto.
2. Il concessionario ha facoltà di recedere anticipatamente con preavviso di mesi sei, da formularsi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. In caso di mancata disdetta inviata dal concedente almeno dodici mesi prima della scadenza, da comunicarsi a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, la locazione si rinnoverà per una volta e per un uguale periodo.
Art. 6 - CANONE DI CONCESSIONE
1. L'ammontare del canone annuale di concessione viene fissato in euro 00).
2. Si provvederà annualmente alla revisione del canone sulla base degli indici Istat.
3. Il canone di concessione, da pagarsi in rate trimestrali anticipate, deve essere versato sul conto corrente bancario del concedente intrattenuto presso la Tesoreria Xxxxxxxx XXXX XX00X0000000000000000000000 entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese iniziale del trimestre.
4. Il mancato pagamento del canone trimestrale entro il giorno 15 di ogni mese iniziale del trimestre comporterà il pagamento aggiuntivo degli interessi legali decorrenti dalle citate scadenze e fino al giorno in cui avviene il pagamento stesso. Il mancato pagamento dell’affitto anche per una sola rata alle scadenze predette, comporterà la risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c.
Art. 7 – ALTRE
1. Al concessionario é interdetta sotto pena di immediata risoluzione del contratto e senza termine di preavviso, la modifica, anche solo parziale, della destinazione dell'oggetto di concessione, il parziale o totale subaffitto o qualsiasi forma di cessione a terzi. Tale penalizzazione potrà essere adottata anche a seguito di ripetute e reitirate inadempienze contrattuali e/o del presente disciplinare (al verificarsi della 2^ mancanza commessa nel corso della validità del contratto) contestate al concessionario a mezzo di lettera raccomandata R.R. da parte dell’Amministrazione Comunale.
2. In caso di reiterata violazione (per almeno due volte) delle clausole contrattuali è in facoltà del concedente risolvere il contratto mediante il semplice invio di una raccomandata con ricevuta di ritorno. Qualora il concedente dovesse subire dei danni a seguito della risoluzione anticipata del contratto di affitto, gli stessi saranno addebitati al concessionario, secondo la quantificazione da effettuarsi dall’Ufficio tecnico comunale, in contraddittorio con il concessionario stesso.
3. Cessato il rapporto di concessione o risolto il contratto per qualsiasi motivo il concessionario é obbligato a restituire l'immobile e le altre cose oggetto della concessione nello stato in cui, salvo la normale usura, gli sono stati consegnati. I locali devono essere tinteggiati. Inoltre il concessionario si impegna a rinunciare immediatamente a favore del Comune alla licenza, comprese tutte le altre autorizzazioni connesse con l'esercizio, e dà espressamente il suo consenso a girarla ad altra persona o società nominata dal Comune. Dalla risoluzione del rapporto al concessionario non nascono diritti
o rivendicazioni nei confronti del Comune.
4. Nel caso di fallimento del concessionario, il presente contratto si intenderà ipso iure automaticamente risolto. Pertanto, salvo ogni altro diritto, l’immobile dovrà essere prontamente riconsegnato.
5. Per quanto non contemplato nel presente contratto di concessione si applicano le disposizioni di legge.
6. Eventuali modifiche e aggiunte al presente contratto saranno possibili solo in forma scritta.
7. Tutte le spese collegate con la stipula e la registrazione del presente contratto sono poste a carico
del concessionario.
8. La chiusura del bar durante l'anno deve essere preventivamente autorizzata dall'Amministrazione Comunale.
9. In caso di interruzione dell'esercizio degli impianti in seguito a lavori eseguiti dal Comune di manutenzione straordinaria al fabbricato o agli impianti sportivi, il concessionario é liberato dal pagamento del canone di concessione per la durata dell'interruzione; per tale periodo il concessionario non potrà chiedere alcun risarcimento dei danni; l'esecuzione di detti lavori da parte del Comune deve essere preventivamente concordata con il concessionario.
10. Nel caso in cui si rendesse necessario un intervento di manutenzione straordinaria agli edifici e il Comune di Vodo di Cadore non possa provvedervi in tempi congrui per ragioni di bilancio, il concessionario, ove lo ritenesse opportuno, avrà titolo allo scioglimento del contratto, senza che sia posta a suo carico alcuna spesa. In alternativa il concessionario potrà realizzare l’intervento in proprio, dopo aver concordato l’entità dell’intervento e le modalità di rimborso da parte dell’Amministrazione. Rimangono a carico del concedente gli obblighi di propria competenza ex artt. 1575 e 1576 del codice civile in qualità di proprietario del bene. Resta inteso che eventuali migliorie a scopo esclusivamente estetico rimarranno a carico del concessionario.