SCHEMA DI CONVENZIONE URBANISTICA
SCHEMA DI CONVENZIONE URBANISTICA
PER LA TRASFORMAZIONE URBANISTICO-EDILIZIA DELL'AREA DESTINATA AD ATTREZZATURE E SPAZI COLLETTIVI PER SERVIZI DI INTERESSE
COLLETTIVO – VIA MONSELICE ZONA ELEMENTARE 211 AREA 04
SCHEMA DI CONVENZIONE URBANISTICA
L’anno ---- il giorno --------- il mese ------------, avanti a me
sono comparsi i signori :
------------------------------------------------ che qui interviene in nome e per conto del Comune di Modena, denominato di seguito Comune, come da deliberazione
E
XXXXXXXXX XXXXX ,nato a …......................il …..................residente a in
qualità di proprietario del terreno situato nel Comune, e identificate catastalmente al 177, mappale 521;
di seguito denominato soggetto attuatore,
P R E M E S S O
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 93 del 22/12/2003 è stata approvato l’adeguamento del Piano Regolatore Generale (PRG) alla LR 20/2000, stabilendo quali previsioni del piano vigente costituiscono il Piano Strutturale Comunale (PSC), il Piano Operativo Comunale (POC) ed il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), ai sensi di quanto stabilito dagli articoli 28, 29, 30 e 43, comma 5, della legge regionale richiamata e successive varianti;
- che in data 16/07/2012, con scrittura privata autenticata dal Segretario Comunale, rep. 84215, è stato stipulato l'Accordo ai sensi dell'art.18 della L.R.20/2000, il cui schema è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 140 del 03/04/2012, avente ad oggetto: Area destinata ad attrezzature e spazi collettivi per servizi di interesse collettivo ubicata in Modena via Monselice – Zona elementare 211 area 04 e identificata catastalmente al foglio 177, mappale 521;
- che il sopracitato Accordo, è stato recepito nella Variante di POC- RUE, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n° 90 del 19/12/2013;
- che in data 14/07/2016, davanti al Segretario Comunale, rep. 85101, è stato stipulato l'atto di acquisizione a titolo gratuito al patrimonio comunale di area posta in Modena, Xxx Xxxxxxxxx (xxxxxx 000, xxxxxxx 528) e costituzione di servitù a poter costruire a minor distanza da confine (foglio 177, mappale 527) , così come da accordo sopracitato;
- che sulle sopracitate aree, site in Monselice, identificate catastalmente al foglio 177, mappali:
527 e 528 disciplinate dal testo coordinato delle norme di PSC POC RUE, alla Zona Elementare n. 211 area 04, l'edificazione è da attuarsi per intervento diretto con permesso di costruire convenzionato;
- che il soggetto attuatore/proprietario, ha presentato in data 20/07/2016 un Permesso di costruire prot. 2108/2016 per la realizzazione di infrastrutture per l'urbanizzazione
dell’insediamento funzionali all'intervento edilizio residenziale, ai sensi dell'art. 31.22 Testo Coordinato di norme di PSC POC RUE;
- che le aree oggetto di intervento, sono identificate al nuovo catasto terreni del Comune di Modena, al foglio: 177, mappali: 527 e 528;
- che le stesse sono classificate nelle tavole del PRG vigente nel seguente modo:
PIANO STRUTTURALE COMUNALE:
- III - AMBITO DI RIQUALIFICAZIONE
- a – Aree di riequilibrio dei tessuti carenti
- Zona Elementare N. 211
- Ex Zona Territoriale Omogenea: B
REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO:
- Area 04 disciplinata dal RUE
Sull’area è consentito l’intervento diretto con permesso di costruire convenzionato . La realizzazione dell’intervento è regolata dall’accordo ai sensi dell’art. 18 LR n° 20/2000 sottoscritto dai proprietari dell’area, stipulato in data 17/7/2012 Rep 84215/2012 ed approvato con del di Giunta Comunale n. 140 del 3/4/12 atti ai quali si rinvia.
I parcheggi pubblici devono essere realizzati nella parte Est dell’area. La superficie utile massima per residenza è di mq. 175.
Destinazioni ammesse :
A/O
Altezza massima per residenza : 2 p+pt Capacità Insediativa per Residenza :2 abitazioni
- che l’ area oggetto di urbanizzazione primaria, come da Permesso di costruire suddetto, è identificata catastalmente al foglio 177, mappale 528
- che l'area oggetto di attività di edilizia libera residenziale, è identificata catastalmente al foglio
177, mappale 527;
- che occorre ora procedere a formalizzare in apposita convenzione urbanistica, ai sensi dell’art. 28 della legge n. 1150 del 14.8.1942 e s.m, dell'art. A – 26 della legge regionale n. 20/2000 e
s.m. e dell’art. 5.1 del Testo Coordinato di norme di PSC POC RUE, le obbligazioni da assumersi da parte dei proprietari per l'attuazione dell'area d'intervento, per la quale si fa espresso richiamo ai relativi elaborati costitutivi del sopracitato Permesso di Costruire;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: CAPO I
ART. 1
DISPOSIZIONE PRELIMINARE E OBBLIGO GENERALE
1. Tutte le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione urbanistica.
2. Il soggetto attuatore assume gli oneri e gli obblighi che seguono, fino al completo assolvimento degli obblighi convenzionali, che saranno attestati con appositi atti deliberativi e/o certificativi.
3. In caso di alienazione parziale dell'area oggetto della convenzione urbanistica, gli obblighi assunti dal soggetto attuatore si trasferiscono agli aventi causa, salvo diverse ed espresse clausole contenute nella presente convenzione e, in particolare, l’art. 1, comma 1, del Capo
II. Il soggetto attuatore rimane tuttavia obbligato in solido con i successori ed aventi causa, per tutto quanto specificato nei patti della presente convenzione urbanistica.
4. Solo qualora il soggetto attuatore proceda all’alienazione unitaria e globale dell’area oggetto della presente convenzione urbanistica, gli obblighi da essi assunti si trasferiscono agli aventi causa, senza il permanere della responsabilità solidale.
5. In caso di trasferimento, le garanzie già prestate dal soggetto attuatore non possono essere ridotte o estinte, se non dopo che l’avente causa abbia eventualmente prestato, a sua volta, idonee garanzie in sostituzione.
ART. 2
OBBLIGAZIONI IN ORDINE ALLE INFRASTRUTTURE PER L’URBANIZZAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI
1. Ai sensi dell’art. 28 della legge n. 1150 del 14.8.1942 e s.m., dell'art. A - 26 della Legge Regionale 20/2000 e dell’art. 12.1 del Testo coordinato di Norme di PSC POC RUE, il soggetto attuatore si obbliga:
a realizzare direttamente, oppure a realizzare direttamente tramite propria impresa esecutrice, tutte le infrastrutture per l’urbanizzazione dell’insediamento (opere di urbanizzazione primaria – U1), a scomputo totale o parziale degli oneri di urbanizzazione primaria, e a cederle gratuitamente al Comune, come consentito dall’art.16, comma 2-bis, del D.P.R. n.380/2001 e dalla normativa vigente in materia di opere pubbliche, trattandosi di opere di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, di cui all'art.36, comma 4, del D.Lgs.n. 50/2016 (“Contratti sotto soglia”), e come emerge dalla Relazione illustrativa allegata alla richiesta di Permesso di Costruire Prot.n. 2108/2016.
Costituiscono opere di U1:
gli impianti e le opere di prelievo, trattamento e distribuzione dell'acqua;
- la pubblica illuminazione, la rete e gli impianti di distribuzione dell'energia elettrica, di gas, teleriscaldamento ed altre forme di energia;
- gli impianti e le reti del sistema delle comunicazioni e telecomunicazioni; cavedi multiservizi e cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazione;
- le sottostazioni e le centraline delle reti tecnologiche;
- gli altri allacciamenti ai pubblici servizi non aventi carattere generale, ma al diretto servizio dell’insediamento;
- la rete fognante per lo smaltimento delle acque bianche e nere possibilmente in reti separate, gli impianti di depurazione e smaltimento e la rete di canalizzazione delle acque meteoriche, le vasche di laminazione;
- gli spazi attrezzati e gli impianti per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi;
- le strade di distribuzione e di servizio e relativi svincoli, le piazze, gli spazi e i percorsi pedonali e ciclabili attrezzati, le piste ciclabili, le fermate e le stazioni del sistema dei
trasporti collettivi ed i parcheggi pubblici, al diretto servizio dell'insediamento, con il relativo verde di arredo e protezione;
- il verde di arredo e di protezione degli spazi pubblici;
- le strutture sotterranee polifunzionali (nelle aree di nuovo insediamento, e quando previste dal Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo, secondo la Direttiva del Ministero Lavori pubblici del 3 marzo 1999);
- In particolare il soggetto attuatore realizza il parcheggio con i relativi impianti e la piazzola per il conferimento RSU
Le opere di cui sopra, funzionali al comparto di intervento sono da realizzare su aree già di proprietà comunale, che a tal fine verranno messe a disposizione del soggetto attuatore, tramite verbale di consegna del Servizio Patrimonio .
Il soggetto attuatore realizzerà le opere sotto la sua personale e completa responsabilità, tramite il proprio appaltatore.
La manutenzione e la conservazione delle aree, resta a carico del soggetto attuatore fino all’approvazione del collaudo e della presa in consegna delle opere da parte del Comune.
Il soggetto attuatore si obbliga a tenere indenne il Comune da ogni e qualsivoglia responsabilità per danni a terzi e a tal fine dovrà stipulare apposite polizze assicurative.
Le aree e le opere di cui sopra sono indicate nell’allegata planimetria e meglio definite nel relativo progetto definitivo per il quale dovrà essere rilasciato il permesso di costruire.
Le opere di che trattasi saranno realizzate sotto la sorveglianza dell'Ufficio Tecnico Comunale (UTC) e di HERA s.p.a.
E' facoltà del Comune contribuire alla realizzazione degli allacciamenti di cui sopra, ove tali opere, oltre che servire il comparto, possano rivestire carattere di più generale utilità, rendendo possibile l'allacciamento al servizio di altri interventi edificatori, pubblici o privati, preesistenti o di progetto;
2. Il soggetto attuatore è altresì obbligato:
a) a ripristinare, al termine del programma edilizio, le infrastrutture per l’urbanizzazione esistenti ed eventualmente danneggiate nel corso dei lavori;
b) a riconoscere al Comune la facoltà di consentire l'allacciamento alle infrastrutture per l’urbanizzazione ed alle reti da realizzare nell'ambito della presente convenzione anche a finitimi interventi edificatori. Ciò per esigenze di esercizio e di funzionalità dei servizi complessivamente previsti, potendosi procedere a tali allacciamenti anche prima che le opere siano prese in consegna dal Comune o da HERA s.p.a.
ART. 3
MODALITÀ E TEMPI DI ESECUZIONE DELLE INFRASTRUTTURE PER L’URBANIZZAZIONE DELL’INSEDIAMENTO
1. Le caratteristiche tecniche e progettuali delle infrastrutture per l’urbanizzazione dell’insediamento risulteranno definite nel progetto definitivo, sulla base del quale sarà rilasciato il Permesso di Costruire prot. 2108/2016, per la realizzazione delle stesse. Tale progetto dovrà risultare concordato e vistato da XXXX S.p.A,. sia per l'idonea collocazione dei cassonetti di raccolta rifiuti che per gli impianti a rete e gli scarichi fognari, nonché da eventuali altri Enti interessati (es. TELECOM).
2. Eventuali modificazioni ai percorsi o alle caratteristiche delle infrastrutture per l’urbanizzazione dell’insediamento, richieste in corso d'opera dal Comune, attraverso l'U.T.C., per motivi di ordine generale, o per esigenze tecnologiche nel frattempo palesatesi, non si riterranno tali da costituire modifica alla presente convenzione qualora l'eventuale onere aggiuntivo, a carico del soggetto attuatore, risulterà non superiore al 15% del costo necessario alla realizzazione delle opere, come da progetto approvato.
3. Il soggetto attuatore si impegna, pertanto, a soddisfare eventuali richieste del Comune in questo senso. Nel caso in cui le modificazioni comportino un onere superiore al 5%, la proprietà si impegna a soddisfare le richieste del Comune, dietro riconoscimento di ulteriore scomputo del contributo di costruzione.
4. La realizzazione delle infrastrutture per l’urbanizzazione dell’insediamento dovrà essere correlata all'attuazione del programma edilizio.
5. Prima dell’inizio dei lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, il Comune dovrà nominare un tecnico collaudatore ai sensi del D.Lgs.n.50/2016. Il soggetto attuatore dovrà fornire all'U.T.C. una lista di tre nominativi e relativi curricula vitae, idonei all'incarico di collaudatore e, tra questi, il Comune nominerà il collaudatore.
6. Ferma restando la discrezionalità dell'organo di collaudo nell'approfondimento degli accertamenti, il collaudatore in corso d'opera dovrà fissare, in ogni caso, le visite di collaudo durante la fase delle lavorazioni degli scavi, delle fondazioni ed in generale delle lavorazioni non ispezionabili in sede di collaudo finale, o la cui verifica risulti complessa successivamente all’esecuzione. Di ogni visita di collaudo dovrà redigersi processo verbale, ai sensi della normativa vigente, o report riepilogativo.
7. Il soggetto attuatore dovrà altresì nominare, sempre prima dell’inizio dei lavori, con oneri a suo carico, e comunicandolo al Comune: il Direttore dei Lavori, da individuare tra i soggetti abilitati, il Responsabile dei lavori e il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, ai sensi del D.lgs.n. 81/2008.
8. Il soggetto attuatore è tenuto a comunicare, sull’apposita modulistica, la data di inizio lavori, così come previsto dall’art. 33.2 del Testo coordinato delle Norme di PSC POC RUE, concordando altresì, con l’U.T.C., le modalità di comunicazione delle date di inizio delle singole principali lavorazioni, che devono pervenire in tempo utile affinché possano predisporsi i necessari controlli. Durante l'esecuzione dei suddetti lavori, infatti, il Comune eserciterà ogni tipo di controllo necessario, o ritenuto opportuno, al fine di garantire la corretta esecuzione delle opere.
9. Dovrà essere effettuata la comunicazione di inizio lavori con l’indicazione dell’impresa esecutrice, per la quale dovrà essere fornita la documentazione comprovante i requisiti per eseguire lavori pubblici, ai sensi del D.lgs. n. 50/2016, il documento unico di regolarità contributiva e la restante documentazione di cui all’art. 90, comma 9, del D.lgs. n. 81/2008 e s.m. Dovranno essere comunicati altresì tutti i nominativi delle eventuali imprese subappaltatrici per le quali, oltre al documento unico di regolarità contributiva e alla restante documentazione di cui all’art. 90, comma 9, del D.lgs. n. 81/2008 e s.m., dovrà essere altresì prodotta la documentazione comprovante i requisiti per eseguire lavori pubblici, ai sensi del D.lgs. n. 50/2016.
10. Dovrà altresì essere installato, all’atto dell’inizio lavori e mantenuto in perfetta efficienza per tutta la loro durata, un cartello di cantiere con le caratteristiche di cui all’art. 33.5 del Regolamento urbanistico edilizio.
11. Il soggetto attuatore assume ogni responsabilità in ordine a danni di qualsiasi natura, diretti ed indiretti, causati a terzi, anche dipendenti o incaricati del Comune, o a cose, da propri
dipendenti o da propri mezzi ed attrezzature o cause di forza maggiore durante tutta l’esecuzione dei lavori di tutte le opere di urbanizzazione e fino al collaudo e presa in consegna delle opere. All’uopo dovrà stipulare apposite polizze assicurative che tengano completamente indenne il Comune, così come stabilito dal D.Lgs. n. 50/2016 .
12. E’ inoltre tenuto al rispetto di tutte le normative in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché ad ogni altra prescrizione in materia di sicurezza contro gli incendi e di sicurezza nei cantieri per tutta la durata delle opere. In particolare dovranno essere rispettate tutte le norme in materia di rispetto ambientale atte a ridurre i fattori di nocività e disturbo alla collettività, oltre che eventuali danni ed infortuni nei cantieri, nonché ogni altra norma inerente e pertinente.
13. Al Comune è riconosciuta la facoltà di richiedere l'anticipata realizzazione di una o più tra le precedentemente citate infrastrutture per l’urbanizzazione dell’insediamento, a causa dell'avanzata attuazione del programma edilizio o per esigenze tecniche più generali, quali l'allacciamento di altri edifici esistenti o già ultimati o per necessità di esercizio dei servizi a rete.
ART. 4
CONDIZIONI PER IL RITIRO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE PER
LA REALIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE PER L’URBANIZZAZIONE DELL’INSEDIAMENTO
1. Il ritiro del permesso di costruire prot. 2108/2016 per infrastrutture per l’urbanizzazione dell’insediamento è subordinato:
a) alla stipula della presente convenzione;
b) alla fornitura di apposita garanzia fideiussoria (prestata da un primario istituto di credito in ambito nazionale) bancaria o assicurativa, ai sensi degli artt. 1944 e segg. del codice civile, di importo pari al costo complessivo di realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione, come risultante dal computo metrico estimativo allegato al permesso di costruire.
La garanzia è prestata maggiorata del 5% per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, per la realizzazione dei medesimi a regola d’arte, per eventuali difformità e vizi delle opere da denunciarsi entro due anni dalla data del verbale di presa in carico, per il danneggiamento o la distruzione totale o parziale di impianti e opere preesistenti verificatasi nel corso dei lavori e a copertura altresì del corretto ripristino delle opere danneggiate o distrutte.
La garanzia dovrà essere incondizionate e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Comune, senza obbligo di messa in mora o preventiva diffida, ma con il solo rilievo dell’inadempimento.
La costituita garanzia verrà ridotta, tramite comunicazione scritta del Comune, a seguito di collaudo provvisorio e di presa in carico delle opere, o a seguito di presa in carico anticipata di opere, nella misura massima del 75% dell’importo delle opere collaudate.
Il rimanente importo (25%) verrà svincolato, tramite comunicazione scritta del Comune, una volta ultimati tutti gli interventi edilizi e a collaudo definitivo e presa in carico di tutte le opere.
Per tutto quanto non previsto sopra, dovranno applicarsi, per quanto compatibili, le norme in materia di cauzioni per i lavori pubblici contenute nel D.Lgs. n. 50/2016.
Su detta garanzia l’Amministrazione Comunale avrà diritto di valersi per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, per la realizzazione dei
medesimi a regola d’arte, per eventuali difformità e vizi delle opere da denunciarsi entro due anni dalla data del verbale di presa in carico.
Per tutto quanto non previsto sopra, dovranno applicarsi le norme in materia di garanzie e coperture assicurative per i lavori pubblici contenute nel D.lgs. n.50/2016.
ART.5
POTERI DI CONTROLLO DEL COMUNE E PRESA IN
CONSEGNA DELLE INFRASTRUTTURE PER L’URBANIZZAZIONE DELL’INSEDIAMENTO
1. Il soggetto attuatore si obbliga a comunicare la data di fine lavori, nel rispetto delle norme del regolamento edilizio vigente, specificando, in particolare, la data di ultimazione degli impianti eseguiti (rete di distribuzione di energia elettrica, gas, acqua, illuminazione pubblica ecc.).
2. A seguito delle comunicazioni di cui sopra, il soggetto attuatore deve inoltrare all’UTC:
il collaudo tecnico delle infrastrutture per l’urbanizzazione dell’insediamento, ai sensi del D.lgs. n. 50/2016, e dell’art. 3 della presente convenzione;
la planimetria di aggiornamento degli impianti realizzati con descrizione delle relative caratteristiche e stato finale dei lavori redatto e firmato dal direttore dei lavori. Tutte le opere dovranno essere contabilizzate dividendo le diverse categorie di lavoro. In particolare saranno da evidenziarsi le opere relative a:
reti di media e bassa tensione, comprendendo anche le opere accessorie quali le cabine di trasformazione, gli scavi, ecc.,
reti e pozzetti per telecomunicazioni,
illuminazione pubblica, comprendenti pali, polifore, ecc., reti del gas,
fognature, ed opere connesse, rete dell’acqua potabile,
opere stradali e marciapiedi,
gli elaborati grafici di tutti gli impianti eseguiti (elettrici, di sicurezza, antincendio, termici, di ricambio d’aria, idro-sanitari, fognari, trasmissione dati, ecc.), nonché dell’eseguito architettonico, con relativi particolari costruttivi, debitamente sottoscritti dall’Impresa esecutrice dei lavori, in formato informatico compatibile Autocad ed in n. 2 copie su carta;
la dichiarazione di conformità degli impianti ai sensi della normativa vigente, comprensive di tutti gli allegati obbligatori; dovranno essere comunque allegati le planimetrie e gli schemi degli impianti relativi allo stato di fatto a fine lavori, controfirmate dalla ditta esecutrice;
i verbali di effettuazione di tutte le misure, prove, collaudi e certificazioni sugli impianti, a firma del legale rappresentante dell'impresa esecutrice, ove richiesto;
Trascorso il periodo di due anni dalla data di emissione del relativo certificato, il collaudo provvisorio diventerà automaticamente definitivo qualora, decorsi due anni dalla data della relativa emissione, non sia intervenuto l’atto formale di approvazione e, nel frattempo, il Comune non accerti e segnali eventuali difformità e vizi delle opere che il soggetto attuatore si obbliga fin da ora, con il presente atto, ad eliminare a propria a cura e spese. Resta ferma la responsabilità del soggetto attuatore ai sensi dell’art.1669 del codice civile.
3. Espletati i predetti adempimenti e dopo l’avvenuta presa in carico delle opere delle infrastrutture per l'urbanizzazione dell'insediamento, il Comune, libererà la garanzia con le modalità di cui al precedente art. 4 e le prenderà in consegna, così come indicato nel progetto esecutivo delle medesime opere. Tutti gli impianti passeranno in gestione a XXXX s.p.a., che provvederà alla relativa manutenzione.
4. La presa in consegna di tali opere è comunque subordinata alla redazione di apposito verbale nel quale si darà atto dell’avveramento delle seguenti condizioni:
a. che le opere relative siano realizzate completamente, regolarmente eseguite, collaudate e funzionanti;
b. eventuali rettifiche ai frazionamenti delle aree pubbliche che il Comune prenderà in consegna e agli atti di rogito con i quali è stata trasferita la proprietà al Comune saranno a totale carico dei soggetti attuatori;
c. che le opere presentino carattere di pubblico interesse, al fine di essere incluse tra le proprietà comunali.
5. Tutte le opere di che trattasi dovranno, in ogni caso, risultare complete e perfettamente funzionanti al momento dell'ultimazione del 100% degli edifici. Tale ultimazione e perfetto funzionamento, costituisce condizione per il rilascio dei certificati di conformità edilizia e agibilità degli edifici.
6. In caso di rifiuto, da parte della proprietà, dei successori e/o aventi causa, a realizzare le opere di cui il Comune avesse richiesto l'anticipata esecuzione, quest’ultimo ha diritto di utilizzare a tale fine, la somma versata quale garanzia.
7. Il Comune, su richiesta del soggetto attuatore, si riserva la facoltà di prendere in consegna anticipatamente parte delle opere di urbanizzazione previste, previa redazione di apposito verbale nel quale si dia atto della sicurezza e della funzionalità delle opere stesse; in tal caso verranno liberate, in proporzione, le garanzie prestate.
ART. 6
CONDIZIONI PER IL RILASCIO E IL RITIRO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE E DEL CERTIFICATO DI CONFORMITA’ EDILIZIA E AGIBILITA’
1. Il permesso di costruire relativo all’edificio da realizzare sul lotto di intervento identificato al foglio 177, mappale 527, deve contenere le seguenti condizioni:
a) obbligo, a carico del titolare del permesso di costruire, di ripristinare le infrastrutture per l’urbanizzazione dell’insediamento esistenti, eventualmente danneggiate nel corso dei lavori;
b) divieto, a carico del titolare del permesso di realizzare l’accantieramento su aree destinate alle infrastrutture per l’urbanizzazione (ad eccezione dell'area identificata al foglio 177, mappale 528); la possibilità di tale realizzazione dovrà essere concordata con l'UTC, solo in casi eccezionali.
2. Il ritiro del permesso di costruire, relativo all'edificio da realizzare all’interno dell'area d'intervento, è subordinato:
a. all'avvenuto ritiro del permesso di costruire relativo al progetto delle infrastrutture per l’urbanizzazione dell’insediamento;
3. Il rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità, per l' edificio, è subordinato:
b. all'esistenza e al perfetto funzionamento di rete fognante, acquedotto, ed energia elettrica in bassa tensione;
c. al ripristino di infrastrutture per l’urbanizzazione eventualmente danneggiate;
d. alla presentazione della dichiarazione della fine lavori delle opere di urbanizzazione primaria, comprensiva del collaudo tecnico redatto dal collaudatore in corso d'opera;
ART. 7 CORRESPONSIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE
1. Ai sensi degli articoli 29 e seguenti della L.R. 15/2013, il contributo di costruzione va corrisposto con le modalità e gli importi stabiliti dalle deliberazioni regionali e comunali, secondo quanto di seguito disciplinato:
• Per quanto attiene gli oneri di urbanizzazione primaria, relativo all'intervento, il soggetto attuatore si obbliga a realizzare le infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti a scomputo totale o parziale di detti oneri. A fronte di eventuali maggiori costi delle opere suddette rispetto agli oneri di urbanizzazione primaria dovuti, nulla sarà dovuto dal Comune al soggetto attuatore; in caso di costi minori, il soggetto attuatore dovrà versare, al Comune, la differenza;
• gli oneri di urbanizzazione secondaria e il costo di costruzione devono essere integralmente corrisposti, sulla base delle normative regionali e delle deliberazioni comunali attuative.
ART. 8 SANZIONI
Oltre a quanto previsto nell'art.3, in caso di parziale o totale mancata attuazione di infrastrutture per l'urbanizzazione dell'insediamento, il Comune potrà concedere, per la relativa regolarizzazione, altri 180 giorni calcolati dal termine previsto dall'art. 3, della presente convenzione urbanistica e comunque entro il termine di cui al successivo art. 9, trascorsi i quali si procederà a far ultimare, correggere o realizzare quanto incompleto o mal eseguito, utilizzando la somma versata a garanzia e facendo gravare, sui soggetti attuatori, l'eventuale maggior spesa.
ART. 9
VALIDITA’ DELLA CONVENZIONE URBANISTICA
La presente convenzione urbanistica ha una validità di anni dieci (10), con decorrenza dalla data della stipula della presente convenzione urbanistica.
ART. 10 SPESE
Sono a carico del soggetto attuatore le spese del presente atto, ed ogni altra spesa inerente e dipendente.
CAPO II
ART. 1
OBBLIGHI REALI DA TRASCRIVERE NEI SUCCESSIVI ROGITI DI VENDITA
1) Nel caso di trasferimento frazionato della proprietà degli immobili inclusi nell'area oggetto di intervento di che trattasi a terzi, il soggetto attuatore si obbliga a non trasferire le obbligazioni inerenti alla realizzazione delle infrastrutture per l'urbanizzazione dell'insediamento;
2) In ogni atto di alienazione dell'immobile in oggetto, che intervenga nel periodo di validità della presente convenzione urbanistica, l'acquirente dovrà dichiarare:
a. di essere pienamente consapevole che l'immobile è soggetto alla relativa convenzione urbanistica;
b. di conoscere e accettare ogni e qualsiasi obbligo che competa alla parte acquirente nei confronti del Comune in ottemperanza alla presente convenzione urbanistica.
LETTO, CONFERMATO, SOTTOSCRITTO.
IL COMUNE DI MODENA
IL SOGGETTO ATTUATORE