CONTRATTO INTEGRATIVO
CONTRATTO INTEGRATIVO
RIGUARDANTE L’APPLICAZIONE DELL’ART.67 DEL ccnl “Welfare integrativo”
Sottoscritto in data 22.2.2021
Il giorno 22 del mese di Febbraio dell'anno 2021, presso una sala del Rettorato dell’Università degli
Studi di Modena e Reggio Xxxxxx, le parti negoziali composte da:
Delegazione di parte pubblica:
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx (Presidente)
Xxxx. Xxxxxxx XXXXXXXXX (Direttore Generale)
R.S.U., nelle persone di:
.Xxxxxx Xxxxx......
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Organizzazioni sindacali territoriali, nelle persone di:
Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx FLC-CGIL Si. Xxxxxxx Xxxxxxxxx CISL-Scuola
Xxxx. Xxxxxx Xxxxxx Xxxxx Fed. UIL-Scuola R.U.A. Sig. Xxxxxx Xxxxxxx S.N.A.L.S. – Conf.S.A.L.
sottoscrivono l’allegato contratto integrativo riguardante l’applicazione dell’art. 67 del CCNL “Welfare
integrativo”.
PREMESSA
VISTA l’ipotesi di contratto integrativo del 18.12.2020 riguardante l’applicazione dell’art. 67 del CCNL “Welfare integrativo” e linee di indirizzo per il miglioramento dell’ambiente lavorativo mediante l’utilizzo delle economie stimate per mancato utilizzo dei buoni pasto per emergenza covid-19;
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 22.12.2020 con la quale è stata approvata detta ipotesi di contratto integrativo e si è autorizzata la parte pubblica a sottoscrivere il contratto integrativo predetto, fatti salvi gli adempimenti di cui all’art. 55 del Dec. Leg.vo 150/2009 (acquisizione della certificazione da parte del Collegio dei Revisori dei Conti di Ateneo);
VISTA la nota direttoriale del 28/12/2020, Prot.n. 265244, con la quale detta ipotesi di contratto integrativo unitamente alla relazione illustrativa ed a quella tecnico-finanziaria è stata trasmessa al Collegio dei Revisori dei conti di Ateneo al fine di acquisirne apposita certificazione, ai sensi dell’art.55 del Dec. Leg.vo n.150/2009 ed art.7 – comma 8 – del CCNL 19.4.2018;
VISTO il verbale del collegio dei revisori dei conti del 29.1.2021, con il quale detta ipotesi di contratto integrativo è stata certificata positivamente;
VISTA la nota direttoriale del 27.1.2021, Prot.n. 24064 con la quale il direttore generale, alla luce di quanto previsto all’art. 1 – comma 870 – della Legge di stabilità anno 2021, ha chiesto alle organizzazioni sindacali se fossero disponibili nel rivedere l’ipotesi di accordo sul welfare integrativo sottoscritto in data 18.12.2020, per la parte riguardante l’utilizzo dei buoni pasto (Capo 3 dell’ipotesi di contratto sopraindicato);
COSIDERATO quanto previsto all’art. 1 comma 870 della Legge di stabilità come di seguito specificato:
“(…) 870. In considerazione del periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, le risorse destinate, nel rispetto dell'articolo 23 comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75,a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario del personale civile delle amministrazioni di cui all'articolo 1,comma2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non utilizzate nel corso del 2020, nonché i risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel medesimo esercizio, previa certificazione da parte dei competenti organi di controllo, possono finanziare nell'anno successivo, nell'ambito della contrattazione integrativa, in deroga al citato articolo 23, comma 2, i trattamenti economici accessori correlati alla performance e alle condizioni di lavoro, ovvero agli istituti del welfare integrativo.(…)
VISTA la nota dell’8.1.2021 con la quale le rappresentanze sindacali hanno fatto presente quanto segue: “In riferimento a Vs nota prot.n. 24064 del 27/01/2021 relativa all'oggetto, le rsu e le xx.xx. rappresentano la necessità di ridiscutere l'ipotesi di accordo sul welfare integrativo sottoscritto in data 18.12.2020, alla luce delle possibilità introdotte dalla richiamata legge di bilancio 2021.”
VISTE le risultanze della contrattazione integrativa dell’11.2.2021 e la nota delle rappresentanze sindacali del 16.2.2021 che hanno fatto presente quanto segue:” come Parte sindacale esprimiamo il nostro parere favorevole all'utilizzo dei risparmi in oggetto all'interno del Trattamento economico accessorio 2021.”
RITENUTO pertanto necessario stralciare dal contratto il Capo 3 dell’ipotesi di accordio sopraindicato.
CAPO 1
REGOLAMENTAZIONE DEL SUSSIDIO ECONOMICO, ai sensi dell’art.67 “Welfare integrativo e ulteriori disposizioni di parte economica - del CCNL 19.04.2018, A SOSTEGNO DEL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO CHE USUFRUISCE DEI SERVIZI RELATIVI A NIDI O SCUOLE D’INFANZIA
PREMESSA
VISTO l’art.67 – comma 1 – lett. a) “Welfare integrativo e ulteriori disposizioni di parte economica” del CCNL
19.04.2018;
RITENUTO OPPORTUNO, in un’ottica di pari opportunità, promuovere azioni finalizzate all’introduzione di strumenti a favore del personale tecnico-amministrativo riguardanti la conciliazione tra i tempi di vita ed i tempi di lavoro;
RITENUTO OPPORTUNO, pertanto, fornire un supporto economico ai lavoratori ed alle lavoratrici con maggiore carico familiare e con figli in tenera età;
RITENUTO OPPORTUNO, infine, prevedere criteri di assegnazione che tengano conto anche delle diverse condizioni economiche e reddituali;
CONSIDERATO CHE la consistenza delle rette per la frequenza dei bambini alle scuole d’infanzia, nella generalità dei casi, è diversificata a seconda delle condizioni economiche del nucleo familiare, andando progressivamente a diminuire man mano vengano rilevate situazioni più disagiate;
CONSIDERATO CHE in sede di approvazione del budget -anno 2020, sulla Voce COAN 4.43.18.09, sono stati stanziati euro 22.000 finalizzati ai sussidi al personale – nidi o scuole d’infanzia e che tale importo non supera quanto già previsto per le medesime finalità nell’anno 2017;
RITENUTO OPPORTUNO in questo periodo emergenziale sostenere le famiglie che si sono trovate in particolare difficoltà anche economica;
CONSIDERATO CHE le risorse stanziate sono sufficienti a coprire anche eventuali incrementi del sussidio al personale che ordinariamente presenta richiesta.
Art.1
Criteri di assegnazione di un sussidio economico a sostegno del personale tecnico-amministrativo che usufruisce dei servizi erogati da nidi o scuole d’infanzia, ai sensi dell’art.67 – comma 1 lett a) del CCNL 19.4.2018.
1. A decorrere dall’anno scolastico 2019/20 viene confermato il sussidio economico, ai sensi dell’art.67 – comma 1 -lett. a) del CCNL 19.04.2018, finalizzato al sostegno della conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro dei dipendenti con maggiore carico familiare e con figli in tenera età e che usufruiscono dei servizi erogati da nidi o scuole d’infanzia.
2. Detto sussidio viene assegnato annualmente, qualora i competenti Organi accademici decidano di stanziare risorse necessarie per le finalità in argomento, con le seguenti modalità:
a) Il personale tecnico-amministrativo interessato, con contratto di lavoro sia a tempo indeterminato che a tempo determinato (con contratto di lavoro di durata non inferiore ad un anno; e ad esclusione del personale con contratto di somministrazione), in servizio alla data del 01.06 dell’anno scolastico di riferimento (compreso il personale in aspettativa, o comandato da altra pubblica amministrazione) è tenuto a presentare domanda ai competenti uffici;
b) Potranno richiedere tale sussidio i dipendenti che abbiano sostenuto oneri per il pagamento di rette relative alla frequenza/iscrizione, di asili nido o scuole d’infanzia, da parte dei propri figli (anche relativamente a figli adottati o in affidamento per una durata non inferiore a sei mesi).
Gli oneri, in caso di iscrizione ad un istituto privato, dovranno essere documentati mediante titoli intestati al dipendente beneficiario (non verranno accettati oneri sostenuti e documentati da titoli intestati a conviventi o parenti).
3. Il sussidio economico viene erogato con cadenza annuale, al termine dell’anno scolastico di
riferimento;
4. Nel caso di genitori entrambi dipendenti dell’Ateneo il sussidio viene erogato esclusivamente a
favore di uno solo, che presenterà apposita richiesta.
5. Il sussidio economico spetta, altresì, al genitore a cui è stato assegnato l’affidamento del figlio, in seguito a provvedimenti del tribunale dei minori (ad es. dipendenti legalmente ed effettivamente separati o divorziati o ex conviventi).
6. Nel caso di genitori entrambi dipendenti presso l’ateneo che hanno ottenuto l’affidamento congiunto od alternato il sussidio verrà diviso in parti eguali, salvo venga diversamente richiesto da entrambi i genitori.
7. Con apposito avviso emanato annualmente dall’Ateneo viene data indicazione a tutto il personale in merito ai termini di presentazione delle domande, ai requisiti richiesti ed alla documentazione occorrente per poter usufruire di detto beneficio.
8. Per poter beneficiare di detto sussidio il genitore dovrà presentare apposita domanda all’Ufficio Relazioni Sindacali, allegando alla stessa una autocertificazione che specifichi il periodo di frequenza/iscrizione (il numero dei mesi frequentati durante l’anno scolastico di riferimento e, in caso di iscrizione a scuola privata, è necessario fornire anche una dichiarazione della scuola/nido d’infanzia), l’attestazione ISEE dell’INPS o di altro ente autorizzato ai sensi dell’art.4 del Dec. Leg.vo 109/1998 (dalla quale risulta la situazione economica e patrimoniale del dipendente). Al fine di poter documentare l’effettivo pagamento delle rette, in caso di iscrizione ad un istituto privato, è necessario presentare anche copia dei bollettini MAV, o dei bollettini postali, o delle ricevute della scuola/asilo d’infanzia.
9. L’ammontare del sussidio economico spettante varia in funzione della condizione economica e patrimoniale del nucleo familiare del dipendente (valore ISEE), del numero di mesi di effettiva iscrizione alla scuola d’infanzia o asilo nido del proprio figlio, e del tempo di frequenza (tempo pieno o tempo parziale).
10. Il sussidio non potrà essere di entità superiore rispetto alla spesa sostenuta dal dipendente nell’anno scolastico di riferimento (che dovrà essere pertanto autocertificata dal dipendente stesso o documentata in caso di frequenza in una struttura privata).
11. Detto sussidio viene, altresì, diversificato a seconda che il figlio sia iscritto a scuole di infanzia o ad asili nido, con le modalità sotto riportate:
1) Dipendenti che hanno sostenuto rette di frequenza dei figli a scuole di infanzia
Fasce ISEE | Importo del sussidio economico mensile “full time” |
fino a 10.500 euro | 70 euro/mese |
da 10.501 a 20.000 euro | 60 euro/mese |
da 20.001 a 30.000 euro | 50 euro/mese |
da 30.001 a 35.000 euro | 24euro/mese |
oltre 35.000 o NO ISEE | 20 euro/mese |
2) Dipendenti che hanno sostenuto rette di frequenza dei figli ad asili nido
Fasce ISEE | Importo del sussidio economico mensile “full time” |
fino a 10.000 euro | 100 euro/mese |
da 10.001 a 15.000 euro | 86 euro/mese |
da 15.001 a 20.000 euro | 70 euro/mese |
da 20.001 a 27.000 euro | 34 euro/mese |
da 27.001 a 35.000 euro | 28 euro/mese |
Oltre i 35.000 euro o NO ISEE | 20 euro/mese |
L’importo del sussidio spettante verrà corrisposto per ciascun mese di frequenza/iscrizione e dovrà essere dimezzato qualora l’iscrizione alla scuola/nido d’infanzia risulti a tempo parziale (frequenza solo di mattino o solo di pomeriggio). Qualora il dipendente ometta la predetta indicazione, o non la produca nei termini richiesti, la frequenza verrà considerata part-time.
Qualora il dipendente non produca, nei termini previsti, la necessaria certificazione ISEE verrà collocato automaticamente, al fine della corresponsione del beneficio economico in argomento, nella fascia ISEE più alta (oltre 35.000 euro).
L’amministrazione ai sensi della normativa vigente in materia di dichiarazioni sostitutive di certificazione ed atto di notorietà provvederà ad effettuare il controllo a campione. In presenza di false dichiarazioni, esclusi i casi di mero errore materiale, si farà luogo a decadenza del contributo e, qualora già erogato, l’Ateneo procederà al recupero dello stesso, fatta salva ogni altra conseguenza prevista dalla legge.
Per gli anni successivi all’anno 2020, qualora il fondo stanziato nell’anno di riferimento non sia in grado di far fronte a tutte le richieste presentate l’amministrazione si riserva la possibilità di ricorrere alle economie certificate dal medesimo fondo per gli anni precedenti, nei limiti di quanto indicato all’art.67 – comma 2 – del CCNL 19.4.2020 e, qualora non fossero sufficienti, si procederà alla riduzione dei sussidi in modo proporzionale a ciascuna quota spettante.
CAPO 2
Sussidi per personale tecnico-amministrativo che utilizza servizi di trasporto urbano,
extraurbano e ferroviario
VISTO il contratto integrativo riguardante il rinnovo della convenzione C24914 con SETA (Società Emiliana Trasporti Autofiloviari) in materia di trasporti per il personale tecnico-amministrativo, ai sensi dell’art. 67- comma 1-lett. a) “Welfare integrativo e ulteriori disposizioni di parte economica” del CCNL 19.4.2018, sottoscritto in data 24.9.2020;
VISTO il contratto integrativo del 16.10.2018 riguardante il riconoscimento di un sussidio economico per le unità di personale tecnico-amministrativo e cel che fruiscono del trasporto ferroviario per recarsi nella propria sede lavorativa, ai sensi dell’art.67 “Welfare integrativo e ulteriori disposizioni di parte economica” – comma 1 lett. a) del CCNL 19.04.2018;
VISTO il contratto integrativo del 29.09.2016, nel quale sono previste agevolazioni economiche annuali per il personale tecnico-amministrativo e cel che fruisce di ulteriori abbonamenti del trasporto pubblico per recarsi nella propria sede lavorativa rispetto a quelli già contemplati nelle convenzioni con SETA
S.p.a. e TRENITALIA S.p.a. (vedi pullman).
CONSIDERATO che in sede di approvazione del bilancio di previsione - anno 2019, sulla voce coan/coge 4.43.18.09, sono stati stanziati euro 20.000 finalizzati a benefici economici a favore dei dipendenti che beneficiano di trasporti pubblici per il periodo 1.9.2019 -31.8.2020;
CONSIDERATO che in sede di approvazione del bilancio di previsione - anno 2020, sulla voce coan/coge 4.43.18.09, sono stati stanziati euro 20.000 finalizzati a benefici economici a favore dei dipendenti che beneficiano di trasporti pubblici per il periodo 1.9.2020-31.8.2021;
CONSIDERATA la necessità di attuare iniziative a sostegno della mobilità sostenibile e di promozione di azioni per favorire l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici, ai sensi anche del Decreto Rilancio (Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77- art.
229 – comma 4 -)
Le parti negoziali decidono di incrementare a far data dall’1.1.2020 gli importi dei sussidi per trasporti a carico dell’ateneo, indicati in premessa, ad euro 180 annui a favore dei dipendenti richiedenti.
Pertanto per coloro che, a far tempo dalla data dell’1.1.2020, hanno già usufruito del rimborso o agevolazione di euro 120 (per trasporto ferroviario o per acquisto di un abbonamento SETA) o che usufruiranno delle agevolazioni seta spa (per i quali la convenzione con Xxxx spa prevede a carico dell’ateneo una sovvenzione di euro 120) verrà attribuita la differenza di euro 60 come rimborso spese sulla busta paga.
L’amministrazione, valutata la consistenza del fondo ed il numero di domande pervenute nel corso dell’anno 2021, verificherà la possibilità di adeguare la convenzione con Seta S.p.a. al fine di adeguare l’importo del sussidio spettante a carico dell’Ateneo ad euro 180.
DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA
Xxxx. Xxxxxxxx XXXXXX
Xxxx. Xxxxxxx XXXXXXXXX
DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE
R.S.U.
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F.L.C.-C.G.I.L.
CISL-Scuola
Fed. U.I.L. – Scuola R.U.A.
S.N.A.L.S. – Conf.S.A.L.