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CICPND CENTRO ITALIANO DI COORDINAMENTO PER LE PROVE NON DISTRUTTIVE | Xxx X. Xxxxxxxx, 00 00000 Xxxxxxx XX PEC: xxxx@xxx.xxxxxx.xx X.X. x X.X. 00000000000 | XXX Xx 000X XXX N° 064A Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreement |
CICPND | REGOLAMENTO SULLA QUALIFICAZIONE E CERTIFICAZIONE DEL PERSONALE PND SECONDO NORMA UNI EN ISO 9712 | Doc. 60 A Rev. 24 Marzo 2022 Pag. 1 di 35 |
Emessa da: | Xxxxxxxx Xxxxxxx |
REGOLAMENTO
sulla Qualificazione e Certificazione del Personale PND secondo Norma UNI EN ISO 9712
INDICE
1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
5. METODI E SETTORI INDUSTRIALI
7. REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALL'ESAME
8. PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE
9. ESAME DELLA RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE
15. ESTENSIONE DELLA VALIDITA' AD ALTRO SETTORE
19 DIRITTI ED OBBLIGHI DEI POSSESSORI DELLA CERTIFICAZIONE
20. SORVEGLIANZA E REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE
22. ELENCO PERSONE CERTIFICATE
24. UTILIZZO DEL MARCHIO CICPND
1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
1.1 Il presente Regolamento definisce le modalità di gestione delle attività relative alla certificazione ed al successivo mantenimento della stessa ai livelli 1, 2 e 3 per Personale addetto alle Prove Non Distruttive in campo industriale per i seguenti metodi:
- Radiografia RT
- Ultrasuoni UT
- Magnetoscopia MT
(particelle magnetiche)
- Liquidi Penetranti PT
- Correnti Indotte ET
- Rivelazione di Fughe LT (escluse le prove di pressione idrauliche)
- Esame Visivo VT (esclusi gli esami visivi diretti a occhio nudo e gli
esami visivi eseguiti durante l'applicazione di un altro metodo PND)
- Emissione Acustica AT
- Termografia a Infrarossi TT
- Estensimetria ST
Il termine “industriale” implica l’esclusione delle applicazioni nel campo della medicina.
2 RIFERIMENTI e DEFINIZIONI
2.1 Documenti di riferimento.
Le norme o i documenti a cui si fa riferimento nel presente Regolamento sono:
UNI EN ISO 9712: 2012 - Qualificazione e Certificazione del Personale addetto
CEN ISO/TR 25107: 2006 - Non Destructive Testing – Guidelines for NDT training
syllabuses
CEN ISO/TR 25108: 2006 - Non Destructive Testing – Guidelines for NDT
personnel training organization
UNI CEI EN ISO/IEC 17024: 2012 - Guidance on the application of ISO/IEC 17024 ACCREDIA RG 01 Rev. 04 - Regolamento per l’accreditamento degli organismi di
certificazione e ispezione, verifica e convalida – Parte Generale
ACCREDIA RG 09 REV. 09 - Regolamento per l’utilizzo del marchio Accredia
ACCREDIA RG 01-02 Rev. 01 - Regolamento per l’accreditamento degli organismi di
Certificazione del Personale.
DECRETO LEGISLATIVO
15 FEBBRAIO 2016, N. 26 - Attuazione della direttiva 2014/68/UE del parlamento
europeo del consiglio del 15 febbraio 2016.
2.2 Termini e definizioni
2.2.1 qualificazione: dimostrazione delle caratteristiche personali, del livello di istruzione, dell'addestramento, delle conoscenze professionali, dell'abilità e dell'esperienza nonché dell'idoneità fisica che rendono il personale addetto alle PND idoneo a eseguire correttamente i compiti relativi alle PND.
2.2.2 certificazione: procedura utilizzata dall’Organismo di Certificazione per dimostrare la qualificazione del personale PND in un determinato metodo, livello e settore e che porta al rilascio di un certificato. La certificazione non include l'autorizzazione ad operare.
2.2.3 organismo di certificazione: organismo che gestisce le procedure di certificazione del personale PND in conformità ai requisiti del presente Regolamento e che ottempera ai requisiti della norma ISO/IEC 17024. CICPND
2.2.4 organismo di qualificazione autorizzato: organismo, indipendente dal datore di lavoro, autorizzato dall'Organismo di Certificazione a preparare e gestire gli esami di qualificazione del personale addetto alle PND.
2.2.5 centro di esame: centro approvato dall'Organismo di Certificazione, nel quale si svolgono gli esami di qualificazione.
2.2.6 ispettore: persona autorizzata dall’Organismo di Certificazione a effettuare la supervisione degli esami
2.2.7 formazione specifica per l’incarico: Formazione, fornita dal datore di lavoro (o da un suo rappresentante) al detentore del certificato in quegli aspetti delle prove non distruttive specifici dei prodotti del datore di lavoro, dell’attrezzatura PND, delle procedure PND e dei codici, norme, specifiche e procedure applicabili, che conducono all’assegnazione di autorizzazioni operative.
2.2.8 esaminatore: persona certificata al livello 3 nel metodo per il quale è autorizzata dall'Organismo di Certificazione a condurre, sorvegliare e valutare gli esami di qualificazione PND.
2.2.9 certificato: documento rilasciato dall’ Organismo di Certificazione in conformità alle regole del sistema di certificazione definito dal presente Regolamento che indica, con un livello adeguato di garanzia, che la persona indicata è in grado di eseguire i compiti relativi alle PND definiti sul certificato.
2.2.10 candidato: persona che ambisce alla qualificazione e alla certificazione e che acquisisce esperienza sotto la supervisione di personale avente una qualificazione accettabile secondo l’Organismo di Certificazione.
2.2.11 datore di lavoro: organizzazione per la quale il candidato lavora su base regolare; un datore di lavoro può anche essere, al tempo stesso, un candidato.
2.2.12 formazione PND: processo di istruzione teorica e pratica nel metodo PND per il quale si cerca la certificazione, che assume la forma di corsi di formazione con un programma approvato dall’Organismo di Certificazione.
2.2.13 autorizzazione ad operare: attestato scritto rilasciato dal datore di lavoro, basato sulla competenza dell'operatore come specificato dal certificato. Oltre alla certificazione, tra altri fattori, dovrebbero essere valutati, per l'assegnazione di particolari compiti anche la conoscenza specifica del lavoro, l'abilità e l'idoneità fisica.
2.2.14 metodo PND: attuazione di un principio fisico di una prova non distruttiva (per esempio ultrasuoni)
2.2.15 tecnica PND: uso specifico di un metodo PND (per esempio tecnica ultrasonora per
immersione).
2.2.16 procedura PND: descrizione scritta di tutti i parametri essenziali e delle precauzioni da osservare in occasione dell'applicazione di una tecnica PND a un controllo specifico realizzato in conformità a una norma, un codice o una specifica. Una procedura PND può comportare l'applicazione di più di un metodo o tecnica PND.
2.2.17 istruzione PND: descrizione scritta dei singoli passi da seguire in occasione di un controllo in base a una norma, un codice una specifica stabiliti o una procedura PND.
2.2.18 specifica: documento che indica i requisiti.
2.2.19 supervisione qualificata: Supervisione dei candidati che acquisiscono esperienza eseguita da parte di personale PND certificato nello stesso metodo sottoposto a supervisione, oppure da parte di personale non certificato che , secondo l’opinione dell’Organismo di Certificazione, sia in possesso delle conoscenze, delle abilità, dell’addestramento specifico e dell’esperienza necessarie a eseguire correttamente tale opera di supervisione.
2.2.20 settore: settore particolare di un'industria o di una tecnologia in cui sono attuate particolari modalità di controllo non distruttivo che richiedono una conoscenza specifica del prodotto considerato, un'abilità, un'apparecchiatura o un addestramento specifico. Un settore può essere interpretato come un prodotto (prodotti saldati, getti, …) o come un'industria (aerospaziale, controlli in servizio, …). Il settore è definito dall’Organismo di Certificazione CICPND in questo documento.
2.2.21 domanda di esame a risposta multipla: formulazione di una domanda che da origine a quattro potenziali risposte, una delle quali è corretta, mentre le restanti tre sono scorrette o incomplete.
2.2.22 esame di qualificazione: meccanismo che è parte della valutazione, gestito dall'Organismo di Certificazione o dall'Organismo di Qualificazione Autorizzato, che valuta le conoscenze generali, specifiche e pratiche, nonché l'abilità del candidato.
2.2.23 esame generale: esame scritto di livello 1 e 2 riguardante i principi di un metodo PND.
2.2.24 esame specifico: esame scritto di livello 1 e 2 riguardante le tecniche di controllo applicate a un particolare settore, la conoscenza del prodotto da controllare, delle norme, dei codici, delle specifiche dei procedimenti e dei criteri di accettazione.
2.2.25 esame pratico: esame di livello 1 e 2 dell'abilità pratica in cui il candidato dimostra familiarità e capacità nell'utilizzo delle apparecchiature di prova.
2.2.26 esame di base: esame di livello 3 che dimostra la conoscenza del candidato sulla tecnologia e sulla scienza dei materiali, relative al settore di attività del candidato, del sistema di qualificazione e di certificazione e dei principi di base dei metodi PND come richiesto per il livello 2.
Per il settore ST le conoscenze del candidato devono riguardare la meccanica dei materiali e dei solidi, i metodi teorici, numerici e sperimentali di analisi delle sollecitazioni.
2.2.27 esame di metodo: esame di livello 3 in cui il candidato dimostra la conoscenza della teoria generale e specifica del metodo PND e la capacità di redigere procedure PND per
il metodo PND applicato per il quale si cerca la certificazione.
2.2.28 esperienza industriale nelle PND: esperienza, accettabile per l’Organismo di Certificazione, ottenuta sotto una supervisione qualificata, nell’applicazione del metodo PND nel settore interessato, che conduce all’abilità e alla conoscenza richieste per soddisfare le condizioni di qualificazione.
2.2.29 interruzione significativa: assenza o cambio di attività che impedisce alla persona certificata di svolgere le mansioni corrispondenti al suo livello nel metodo e nel/i settore/i per i quali ha ottenuto la certificazione, per
a) un periodo continuo maggiore di 1 anno, oppure
b) due o più periodi per un tempo totale eccedente due anni.
Nel calcolo dell’interruzione non si tiene conto delle festività, dei periodi di malattia o di addestramento di durata minore di 30 giorni.
2.2.30 campione d'esame: campione utilizzato negli esami pratici. I campioni devono essere rappresentativi dei prodotti normalmente esaminati nel settore applicabile e possono comportare più di un'area o di un volume da esaminare.
2.2.31 scheda di identificazione del campione di esame: rapporto di riferimento che indica il risultato ottimale per un esame pratico sulla base di una serie definita di condizioni ( tipo di attrezzatura, impostazioni, tecnica, campione di esame, ecc.) al quale si confronta il rapporto di prova del candidato.
2.2.32 supervisione: atto di dirigere l’applicazione di PND eseguite da altro personale PND, che include il controllo di azioni coinvolte nella preparazione della prova, nello svolgimento della prova e nella registrazione dei risultati.
2.2.33 convalida: atto di dimostrazione che una procedura verificata è in grado di funzionare nella pratica e di soddisfare la propria finalità funzionale, generalmente conseguita mediante effettiva testimonianza, dimostrazione, prove sul campo o di laboratorio o serie di prove selezionate.
2.2.34 rinnovo: procedura per la riconvalida di un certificato senza esame in qualsiasi momento sino cinque anni dopo il superamento di un esame iniziale, supplementare o di ricertificazione.
2.2.35 ricertificazione: procedura per la riconvalida di un certificato mediante esame o altro mezzo in grado di convincere l’Organismo di Certificazione che i criteri pubblicati per la ricertificazione siano stati soddisfatti.
2.2.36 schema di certificazione: requisiti specifici di certificazione, relativi a determinate categorie di persone alle quali si applicano le stesse particolari norme e regole e le stesse procedure.
2.2.37 sistema di certificazione: insieme di procedure e di risorse per gestire il processo di certificazione che porta all’emissione di un certificato di competenza.
2.2.38 ricorso: richiesta da parte del richiedente o persona certificata, per riconsiderare qualsiasi decisione avversa presa dall’Organismo di Certificazione.
2.2.39 validazione: atto a dimostrare che una procedura verificata è efficace e soddisfa le
funzioni intese, normalmente conseguite attraverso testimonianze, dimostrazioni, test e collaudi selezionati.
2.2.40 competenza: Capacità nell’applicare il proprio sapere e abilità nel raggiungere i risultati attesi.
2.2.41 istruzione superiore: Apprendimento formale che avviene dopo il completamento della scuola superiore nel campo dell'ingegneria o delle scienze.
3 GENERALITA’
3.1 L'attività certificativa di CICPND è conforme ai requisiti della norma UNI EN ISO 9712 e
UNI CEI EN ISO/IEC 17024.
3.2 CICPND dispone delle risorse necessarie per svolgere gli esami di livello 3 anche presso una sede itinerante e gli esami di livello 1 e 2 presso i Centri d’Esame approvati e periodicamente controllati.
3.3 CICPND è indipendente da qualsiasi interesse particolare predominante. Gli atti relativi alla certificazione in genere sono svolti da CICPND in maniera non discriminatoria e con garanzia di riservatezza verso terzi.
3.4 Il certificato viene emesso solo se il richiedente possiede i requisiti prescritti dal presente Regolamento.
3.5 Il datore di lavoro, ha il compito di presentare il candidato a CICPND documentando la validità delle informazioni riguardanti, l’addestramento e l’esperienza nel metodo e l’idoneità visiva. Il datore di Lavoro è responsabile del rilascio dell’autorizzazione ad operare, della verifica annuale dell’acutezza visiva e della continuità operativa nell’applicazione del metodo.
3.6 Se il candidato è un lavoratore autonomo, deve assumersi tutte le responsabilità definite per il datore di lavoro. La dichiarazione di Esperienza e la continuità lavorativa dovranno essere sottoscritte dal/i cliente/i e/o da personale che possa garantire quanto dichiarato.
3.7 La concessione ed il mantenimento della certificazione CICPND sono subordinati al pagamento di quanto specificato nell’apposito tariffario.
3.8 Gli Ispettori dell’Organismo di Accreditamento ACCREDIA hanno il diritto di assistere alle Sessioni d’Xxxxx.
4 LIVELLI DI COMPETENZA
Secondo la normativa di riferimento UNI EN ISO 9712, una persona può essere certificata in uno dei tre seguenti livelli di competenza.
4.1 Livello 1
Una persona certificata di livello 1 è qualificata ad effettuare operazioni nel metodo certificato in base a istruzioni scritte e sotto il controllo di personale di livello 2 o di livello 3. Deve essere in grado di:
a) regolare l'attrezzatura PND;
b) eseguire le prove;
c) registrare e classificare i risultati in relazione a criteri scritti;
d) stendere un rapporto dei risultati;
Il personale certificato di livello 1 non deve essere responsabile della scelta del metodo o della tecnica di prova da utilizzare, né dell’interpretazione dei risultati della prova.
4.2 Livello 2
Una persona certificata di livello 2 è qualificata per eseguire e condurre prove nel metodo certificato secondo procedure stabilite. Deve essere in grado di:
a) selezionare la tecnica per il metodo di prova da utilizzare;
b) definire i limiti di applicazione del metodo di prova;
c) tradurre i codici, le norme, le specifiche e le procedure PND in istruzioni PND adattate alle condizioni reali di lavoro;
d) regolare e verificare le regolazioni delle attrezzature;
e) effettuare e sorvegliare le prove;
f) interpretare e valutare i risultati secondo le norme, i codici, le specifiche e le procedure applicabili;
g) redigere le istruzioni scritte di prova per il livello 1;
h) svolgere e sorvegliare tutti gli incarichi propri di un livello 1;
i) addestrare o guidare il personale di livello 1;
j) redigere i rapporti delle PND.
4.3 Livello 3
Una persona certificata di livello 3, è qualificata per eseguire e dirigere attività PND per la quale è certificata.
Deve essere in grado di:
a) assumere l'intera responsabilità di un laboratorio di prova o di un Centro d’Esami e del relativo personale, incluse le attività di esaminatore;
b) stabilire e convalidare le tecniche e le procedure di prova;
c) interpretare le norme, i codici, le specifiche e le procedure;
d) stabilire i particolari metodi di prova, le procedure e le istruzioni PND da utilizzare;
e) svolgere e sovrintendere a tutti gli incarichi di tutti i livelli;
f) erogare formazione e fornire supporto al personale PND a tutti i livelli.
Deve dimostrare:
a) la competenza per valutare ed interpretare i risultati in relazione alle norme, ai codici ed alle specifiche esistenti;
b) una sufficiente conoscenza pratica dei materiali, delle tecnologie di fabbricazione dei vari prodotti interessati al fine di poter scegliere i metodi PND e stabilire le tecniche PND e collaborare alla definizione di criteri di accettazione quando non ne esistano;
c) una conoscenza generale degli altri metodi PND.
5. METODI E SETTORI INDUSTRIALI
5.1 I metodi di prova presi attualmente in considerazione da CICPND e i relativi settori industriali, ai fini della certificazione del personale di livello 1 e livello 2, sono indicati nel prospetto I e nell’allegato AP.
5.1.1 A scelta del candidato, la certificazione al livello 1 o 2 può essere specifica per un uno o più settori di prodotto. Qualora i settori di prodotto siano maggiori o uguali a due, la
certificazione verrà definita plurisettoriale. Nel caso in cui sul modulo “domanda di certificazione” non fosse espressamente indicato il settore di prodotto, verrà definito di default il plurisettoriale.
5.1.2 A scelta del candidato, la certificazione al livello 1 o 2 può essere specifica per un settore industriale, ossia settore “Fabbricazione”, applicabile per il controllo di componenti nuovi e settore “Prove pre e in Servizio”, applicabile sia per il controllo di componenti sia nuovi che eserciti. Nel caso in cui sul modulo “domanda di certificazione” non fosse espressamente indicato il settore industriale, verrà definito di default prove in “Prove pre e in Servizio”.
5.1.3 Il settore industriale “Prove pre e in Servizio” comprende il settore industriale “Fabbricazione” ed è applicabile solamente in configurazione plurisettoriale.
5.1.4 Il settore industriale “Fabbricazione” può essere applicato ad uno o più settori di prodotto.
PROSPETTO I – SETTORI DI APPLICAZIONE | ||
METODI | SETTORE DI PRODOTTO | SETTORE INDUSTRIALE |
RT | • Getti (c); materiali ferrosi e non ferrosi; • Fucinati (f); materiali ferrosi e non ferrosi; • Saldature (w); tutti i tipi di saldature, compresa la brasatura, per materiali ferrosi e non ferrosi; • Tubi (t) (materiali senza saldatura, saldati, ferrosi e non ferrosi, compresi i prodotti piani per la fabbricazione di tubi saldati); • Prodotti lavorati (wp) eccetto i pezzi fucinati (cioè lastre, barre, tondini) . • Materiali Compositi (p) | • Fabbricazione; • Collaudi pre e in servizio che comprendono la fabbricazione; |
UT | ||
MT | ||
PT | ||
ET | ||
LT | ||
VT | ||
AT | ||
TT | ||
ST |
5.2 Le applicazioni particolari e le limitazioni sono regolamentate nell’allegato AP.
5.3 CICPND prevede per i livelli 3 la sola certificazione “prove di pre e in servizio”.
6 AUTORIZZAZIONE AD OPERARE
Con il rilascio del certificato e del corrispondente tesserino, CICPND attesta la qualifica della persona ma non conferisce nessuna autorizzazione ad operare. Questa deve essere conferita dal datore di lavoro con un attestato scritto. Se la persona certificata è un lavoratore autonomo o un datore di lavoro deve assumersi tutte le responsabilità sopra definite per il datore di lavoro.
7 REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALL'ESAME
Per essere ammesso agli esami, il candidato deve possedere i requisiti minimi di addestramento, di esperienza e di idoneità fisica richiesti dalla norma UNI EN ISO 9712 definiti nel seguito.
7.1 Idoneità Fisica
Il candidato deve dimostrare di avere una capacità visiva soddisfacente, in conformità ai seguenti requisiti:
7.1.1 L’acutezza visiva da vicino, almeno da un occhio, con o senza mezzi correttivi, che permetta come minimo la lettura del numero 1 della scala Jaeger, o Times Roman n° 4.5, o altra equivalente, a una distanza non inferiore a 30 cm.
L’Organismo di Certificazione può prendere in considerazione la sostituzione dei requisiti citati mediante conformità a un’alternativa appropriata.
Nel caso in cui il candidato decida di utilizzare un carattere diverso, sarà sua cura dimostrare l’equivalenza rispetto ai caratteri soprariportati.
Successivamente alla certificazione, le prove di acutezza visiva da vicino devono essere eseguite annualmente e verificate dal datore di lavoro e presentate per la richiesta di rinnovo e ricertificazione a CICPND.
7.1.2 Una visione dei colori sufficiente a permettere al candidato di distinguere e differenziare il contrasto tra i colori o le sfumature di grigio utilizzate nel metodo per il quale si richiede la certificazione.
7.1.2.1 Nel caso in cui il candidato non fosse in grado di soddisfare il test di Xxxxxxxx è responsabilità del datore di lavoro stabilire i contrasti di colore che devono essere individuati dal candidato.
A tal proposito si deve utilizzare un test idoneo a dimostrare che il candidato sia capace di individuare tale/i contrasto/i.
7.1.3 Il test dell’acutezza visiva e la visione dei colori, possono essere effettuati da personale addestrato nell’esecuzione del test, come un livello 3 PND, un medico, un optometrista, un oculista, incaricato dal datore di Lavoro.
7.2 Addestramento
7.2.1 Il candidato deve possedere le conoscenze necessarie per svolgere i compiti previsti nella misura e nell'estensione connesse al livello per il quale si certifica.
Le conoscenze devono essere in linea generale:
a) generali di base relative a nozioni di matematica e fisica, al comportamento dei materiali, alle tecnologie di produzione ed alla difettologia;
b) generali e specifiche relative al metodo di prova, ai codici e alle norme che ne regolano l'applicazione.
In caso contrario, l’Organismo di Certificazione può richiedere un addestramento ulteriore.
7.2.2 Il personale deve effettuare un periodo di addestramento, che per essere riconosciuto valido da CICPND, deve:
- essere sotto la guida e responsabilità una persona certificata di livello 3;
- avere la durata indicata nel prospetto II.
- contemplare gli argomenti indicati nel syllabuses ISO/TS 25107
- essere registrato su un apposito documento definito “Registro del corso” nel quale sono riportate le presenze e le firme dell’istruttore e degli allievi, le ore di addestramento, e gli argomenti trattati, la data ed il luogo in cui si è svolto. Tale documento deve inoltre riportare le modalità di formazione utilizzata (e-learning, in aula, ibrida ecc).
7.2.2.1 Nel caso in cui il candidato richieda la certificazione in più metodi (es. VT, MT, PT) può applicare una riduzione massima fino al 50% della durata complessiva dell’addestramento. Tale riduzione viene applicata se la riduzione stessa è riferita ad argomenti presenti nei vari programmi didattici, come ad esempio i principi generali dei CND, la difettologia ecc.
Qualora fosse applicata questa riduzione, è necessario che venga esplicitata nel diario del corso, sull’attesto di partecipazione firmato dal responsabile di livello 3 e approvata dall’Organismo di Certificazione.
7.2.3 Le ore di addestramento devono essere sia teoriche che pratiche.
7.2.4 Nel caso di accesso diretto al livello 2 è richiesto un numero minimo di ore di addestramento pari alla somma dei tempi richiesti per il livello 1 e 2.
7.2.5 Nel caso di accesso diretto al livello 3 è richiesto un numero minimo di ore di addestramento pari alla somma dei tempi richiesti per il livello 1, 2 e 3.
7.2.6 La durata dell’addestramento può essere ridotta al massimo del 50%:
- nel caso di certificazione limitata a controlli automatici di barre, tubi, vergelle effettuati con i metodi ET e UT.
- nel caso di certificazione limitata a misurazione dello spessore
- nel caso di certificazione limitata a radioscopia.
- nel caso di certificazione limitata alla sola lettura lastre per il metodo RT di livello 2 e nel caso della limitazione
7.2.7 La durata dell’addestramento può essere ridotta al 50% anche nel caso in cui i candidati abbiano conseguito una laurea o diploma di laurea a carattere tecnico scientifico o abbiano completato, come minimo, 2 anni di ingegneria o di altre facoltà di carattere tecnico-scientifico. La suddetta riduzione non è cumulabile con quelle descritte nei punti precedenti.
7.3 Modalità di addestramento riconosciuto
7.3.1 L’Organismo di Certificazione CICPND riconosce i percorsi formativi erogati nel rispetto del presente documento, di cui durata, contenuti e modalità di erogazione.
I requisiti di durata suddivisi per ogni metodo e livello, sono definiti nel prospetto II
I requisiti relativi ai contenuti, sono riferiti alle linee guida contenute nel syllabuses ISO/TS 25107
Vengono accettati percorsi di formazione erogati con una o più delle seguenti modalità:
-Corsi in aula
-Corsi gestiti con piattaforma per didattica a distanza
-Corsi ibridi (aula e didattica a distanza)
7.3.2 I corsi effettuati con didattica a distanza possono rappresentare esclusivamente la parte teorica del programma didattico.
I corsi di livello 1 e livello 2 erogati con questa modalità, possono avere una durata massima pari al 33% della durata totale dell’addestramento.
I corsi di livello 3 possono essere erogati integralmente con didattica a distanza
7.3.3 Le piattaforme per la didattica a distanza utilizzate, devono permettere di ottenere una risoluzione audio e video sufficiente a permettere ai candidati di ottenere un livello di acquisizione adeguato.
7.3.4 Il registro del corso ed il relativo attestato di partecipazione, deve contenere informazioni specifiche alle modalità utilizzate ed alla relativa durata.
7.3.5 L’attività didattica può essere mantenuta valida ai fini dell’accesso all’esame, per un tempo massimo di 10 anni.
PROSPETTO II - REQUISITI MINIMI DI ADDESTRAMENTO | ||||
METODO PND | LIVELLO 1 (ore) | LIVELLO 2 (ore) | LIVELLO 3 (ore) | |
XX | 00 | 00 | 00 | |
XX | 40 | 80 | 40 | |
MT | 16 | 24 | 32 | |
PT | 16 | 24 | 24 | |
ET | 40 | 48 | 48 | |
METODO PER VARIAZIONE DI | 24 | 32 | 32 | |
LT | PRESSIONE ( B) | |||
METODO CON GAS TRACCIANTE ( C) | 24 | 32 | 32 | |
VT | 16 | 24 | 24 | |
AT | 40 | 64 | 48 | |
TT | 40 | 80 | 40 | |
ST | 16 | 24 | 20 | |
Conoscenza di base (accesso al livello 3) * | - | - | 40 |
(*) Le ore di addestramento indicate per l’accesso al Modulo Base di Livello 3 sono da intendersi come una linea guida per una corretta preparazione all’esame e possono essere sostituite da una preparazione autodidatta, partecipazione a convegni, comitati tecnici ed eventi del settore.
7.3.6 Per RT le ore di addestramento non includono l’addestramento alla protezione dalle radiazioni.
7.4 Esperienza
7.4.1 L'esperienza deve essere pratica e ripetitiva, volta ad ampliare le conoscenze sulle
diverse tecniche ed affinare l'abilità e la capacità di giudizio.
7.4.2 Il candidato deve fornire una dichiarazione ottenuta sotto la supervisione di una persona qualificata, che attesti l’esperienza richiesta per il metodo ed il livello specifico, firmata ai sensi del d.p.r 445 dal Datore di Lavoro o da persona da esso delegata e chiaramente identificata.
7.4.3 L’esperienza può essere completata anche dopo il superamento dell’esame di qualificazione, ma deve essere completata entro due anni oppure per il tempo di esperienza totale maturata dai metodi interessati, scegliendo il valore maggiore.
La certificazione sarà rilasciata solo a seguito della presentazione a CICPND di una documentazione, avallata dal datore di lavoro, che evidenzi l’avvenuta maturazione dell’esperienza.
7.4.4 Per i livelli 1, 2 e 3 i tempi minimi di esperienza industriale devono essere quelli definiti nel prospetto III tenendo conto che il numero di mesi di esperienza si basa su una settimana lavorativa di 40 ore. Quando una persona si qualifica direttamente al livello 2, senza passare dal livello 1, l'esperienza richiesta deve essere pari alla somma dei tempi richiesti per il livello 1 e per il livello 2.
7.4.4.1 Può essere riconosciuta l'esperienza maturata contemporaneamente in uno o più metodi PND con una riduzione dell'esperienza totale richiesta come segue:
- 2 metodi di prova: riduzione del 25% del tempo totale richiesto;
- 3 metodi di prova: riduzione del 33% del tempo totale richiesto;
- 4 metodi di prova o più: riduzione del 50% del tempo totale richiesto.
In tutti i casi il candidato, per ognuno dei metodi per i quali richiede la certificazione, deve avere una esperienza pari ad almeno la metà del tempo richiesto nel prospetto III.
7.4.4.2 I candidati possono sostituire, fino ad un massimo del 50%, la durata dell’esperienza con un corso di addestramento pratico.
L’esperienza verrà calcolata moltiplicando per cinque la durata del corso. In questo caso non si può cumulare la riduzione prevista al punto 7.3.5.2
PROSPETTO III - TEMPI MINIMI DI ESPERIENZA | ||||
METODO PND | LIVELLO 1 (mesi) | LIVELLO 2 (mesi) | LIVELLO 3 (mesi) | |
XX | 0 | 0 | 00 | |
XX | 3 | 9 | 18 | |
MT | 1 | 3 | 12 | |
PT | 1 | 3 | 12 | |
ET | 3 | 9 | 18 | |
LT | METODO PER VARIAZIONE DI PRESSIONE (B) | 3 | 9 | 18 |
METODO CON GAS TRACCIANTE ( C) | 3 | 9 | 18 | |
VT | 1 | 3 | 12 |
AT | 3 | 9 | 18 |
TT | 3 | 9 | 18 |
ST | 1 | 3 | 12 |
Nota: L’esperienza lavorativa si basa su una settimana di 40 ore. Quando una persona lavora più di 40 ore settimanali l’esperienza supplementare le può essere riconosciuta se documentata.
7.4.4.3 E' possibile l'accesso diretto al livello 3 senza aver prima ottenuto la certificazione al livello 2 solo se il candidato dimostra di avere una esperienza pari alla somma di quella richiesta per il livello 2 e per il livello 3 e avere superato un esame pratico di livello 2.
I tempi di esperienza per il livello 3 indicati nella tabella III si riferiscono a quei candidati che sono in possesso di Diploma di scuola superiore a carattere tecnico- scientifico o abbiano completato, come minimo, 2 anni di ingegneria o di altra facoltà di carattere tecnico-scientifico.
In caso contrario, i tempi suddetti andranno raddoppiati.
8 PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE
8.1 Certificazione di livello 3
Il richiedente deve inviare alla Segreteria di CICPND o al Centro di Esami una richiesta di certificazione compilando in ogni sua parte l'apposita modulistica presente in revisione aggiornata sul sito xxx.xxxxxx.xx.
8.2 Certificazioni di livello 1 e 2
Il richiedente deve inviare al Centro d'Esame prescelto una richiesta di certificazione compilando in ogni sua parte l'apposita modulistica presente in revisione aggiornata sul sito xxx.xxxxxx.xx
8.3 Richiesta di approvazione in accordo alla Direttiva PED
Per i candidati che eseguono controlli non distruttivi sulle giunzioni permanenti di attrezzature in pressione di categoria III e IV, è possibile richiedere in fase di prima certificazione, l’approvazione in accordo al paragrafo 3.1.3 dell’Annex I della Direttiva 2014/68/UE. Tale richiesta è applicabile a tutti i livelli di qualifica e deve essere espressa sulla domanda di certificazione.
Tale approvazione può essere richiesta anche successivamente alla prima certificazione, tramite la compilazione del modulo dedicato.
8.3.1 Nel caso in cui il candidato richiedesse l’estensione PED per un certificato emesso da un altro ente accreditato 17024, sarà necessario compilare l’apposito modulo presente sul sito xxx.xxxxxx.xx e fornire le seguenti evidenze:
- copia del certificato ISO9712;
- dichiarazione di continuità lavorativa con dettagli sulle esperienze fatte nel controllo dei componenti in pressione;
- certificato di idoneità visiva in corso di validità;
- elenco delle strumentazioni utilizzate;
- certificati delle verifiche metrologiche;
- procedure tecniche di prova;
- elenco dei prodotti e dei materiali da testare
9 ESAME DELLA RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE
9.1 Richiesta per il livello 3.
9.1.1 La documentazione presentata per l'ammissione all'esame di livello 3 è inviata, a cura della Segreteria, che opera i primi accertamenti sulla completezza, alla apposita Commissione d'Esame. Quest'ultima ha la facoltà, di far presente al richiedente eventuali carenze onde ottenere i dati necessari per l'ammissione.
9.1.2 L'esito finale della valutazione viene comunicato al richiedente; se l'esito è favorevole, vengono inoltre comunicati la data, il luogo dello svolgimento degli esami ed il nominativo della commissione tecnica. Quest’ultima verrà accettata se entro 3 giorni dell’invio della comunicazione non emergono ricusazioni specifiche e documentate, relative ad incompatibilità e conflitti di interesse.
9.2 Richieste per i livelli 1 e 2.
9.2.1 La completezza della documentazione presentata per gli esami di livello 1 e 2 viene controllata dal Centro d'Esame (riesame tecnico) che farà presente al candidato le eventuali carenze.
9.2.2 La valutazione sul contenuto della documentazione sarà effettuata dal Responsabile Tecnico del Centro o da una persona da esso delegata, prima dell'inizio degli esami ed entro i tempi indicati dal Centro d’Esami. Al completamento della documentazione, il Centro d’Xxxxx segnala al candidato l’accettazione della domanda e gli invia il calendario degli esami, indicando la data, l’orario, il luogo (comprensivo di eventuali dettagli relativi ai requisiti di sicurezza) e la composizione della commissione di esami. Quest’ultima verrà accettata se entro 3 giorni dell’invio della comunicazione non emergano ricusazioni specifiche e documentate, relative ad incompatibilità e conflitti di interesse.
9.2.3 Tutta la documentazione preliminare presentata dal candidato, assieme alla documentazione d’esame verrà inviata dal Centro di Xxxxx al CICPND, che attraverso i propri organi rilascerà o meno le certificazioni.
10 ESAMI DI LIVELLO 3
Gli esami di livello 3 si svolgono presso la sede di CICPND e/o presso altre sedi itineranti, come ad esempio quelle dei Centri di Esame.
CICPND emette periodicamente un comunicato con la data presunta degli esami e quella di scadenza per la presentazione della domanda e relativa documentazione.
All'atto dell'esame i candidati devono essere in possesso di un documento di identità valido.
Il candidato che durante l'esame non si attiene alle regole o commette atti fraudolenti viene allontanato.
Il candidato che si presenta dopo la distribuzione del tema d'esame viene considerato ritirato.
Durante le prove il candidato non può consultare testi, appunti, ecc. eccetto le normative messe a disposizione di CICPND quando previsto.
10.1 Commissione d'Esame
La Commissione d'Esame, approvata da CICPND è composta da un numero di membri certificati al livello 3 atti a garantire almeno la disponibilità di 2 livelli 3 per ciascun metodo.
I commissari che concorrono alla formazione del candidato o che fanno parte della stessa azienda non possono esaminare o valutare le prove di esame dello stesso.
10.2 Struttura dell'Esame
10.2.1 L'esame di livello 3 si divide in:
a) Esame di base
b) Esame di metodo
10.2.2 Per accedere all'esame di metodo il candidato deve preventivamente superare l'esame di base che rimane valido a condizione che l’esame relativo al metodo venga superato entro cinque anni dal superamento dell’esame di base.
10.2.3 Un candidato che si presenta per sostenere contemporaneamente l’esame di base e di metodo, qualora non superi l’esame di base, può sostenere l’esame di metodo. Naturalmente in caso di esito positivo, la relativa certificazione sarà rilasciata al superamento dell’esame di base che dovrà essere sostenuto entro 5 anni.
10.2.4 Le domande presentate ai candidati sono scelte dalla Commissione tra quelle approvate da CICPND.
10.3 Esame di base
L'esame di base si suddivide in tre parti:
10.3.1 Parte A
Essa comprende il seguente numero di domande a risposte multiple:
-25 domande a risposte multiple sulla tecnologia e scienza dei materiali e sui difetti. Il tempo massimo concesso per ogni domanda è di 3 minuti.
10.3.2 Parte B
10 domande sul sistema di qualificazione e certificazione secondo la norma UNI ISO 9712 ed il presente Regolamento.
Il tempo massimo concesso per ogni domanda è di 3 minuti.
10.3.3 Parte C
Essa comprende un numero di 60 domande a risposta multipla sulla conoscenza di carattere generale di livello 2 suddivise su 4 metodi scelti dal candidato, 15 domande ciascuno.
I metodi scelti devono comprendere quelli per i quali si richiede la certificazione e
almeno un metodo volumetrico: RT o UT.
Il tempo massimo concesso per ogni domanda è di 3 minuti.
10.4 Esame di metodo
L'esame di metodo si suddivide in tre parti:
10.4.1 Parte C1 - Esame generale
Essa comprende un numero di 30 domande a risposte multiple per ciascun metodo riguardanti la conoscenza di livello 3 del metodo.
Il tempo massimo concesso per ogni domanda è di 3 minuti.
10.4.2 Parte C2 - Esame specifico
Essa comprende un numero di 20 domande a risposte multiple per ciascun metodo riguardanti l'applicazione, le norme, i codici e le relative applicazioni particolari.
Il tempo massimo concesso per ogni domanda è di 3 minuti.
10.4.3 Parte C3 - Esame pratico
Essa comprende la stesura di una o più procedure, come di seguito indicato, che devono descrivere i parametri essenziali e le precauzioni da osservare nell'applicazione del metodo.
Il tempo massimo concesso per ogni procedura è di 4 ore.
10.4.3.1 Devono essere redatte n°1 procedura per ogni metodo di prova.
I codici, le norme, le specifiche applicabili devono essere scelte dal candidato e disponibili alla consultazione durante l’esame.
10.4.4 Il centro di esami ha facoltà di inserire un massimo di n.3 domande aggiuntive alla fine dei questionari generali e specifici. Eventuali domande aggiuntive non verranno considerate nel calcolo del punteggio percentuale.
10.5 Valutazione
Per ottenere la certificazione il candidato deve superare entrambi gli esami, di base e di metodo che sono valutati separatamente. La correzione e valutazione delle prove deve essere effettuata da almeno due esaminatori.
Le prove scritte a risposta multipla sono valutate in centesimi come percentuale delle risposte esatte sul totale delle domande.
10.5.1 Esame di base
Per l'esame di base il candidato deve conseguire almeno una valutazione di 70/100 in ognuna delle tre parti A, B e C.
10.5.2 Esame di metodo
Per superare l'esame di metodo il candidato deve ottenere almeno una valutazione di 70/100 per ognuna delle tre parti C1, C2 e C3.
La valutazione delle procedure, e/o del progetto, deve essere effettuata da due esaminatori che indicheranno la votazione in centesimi tenendo conto della completezza, della adeguatezza della tecnica di esame, della qualità del contenuto, della chiarezza e della forma, utilizzando come linea guida il prospetto D.2 della norma ISO9712.
10.6 Verbale d'Esame
Al termine delle prove deve essere compilato un verbale firmato dal Presidente della Commissione d'Xxxxx che documenti lo svolgimento degli esami, le valutazioni e gli esiti. Il verbale deve essere controfirmato da tutti i componenti la commissione d’esame.
10.7 Documentazione
Tutta la documentazione di ciascun candidato ed il verbale d'esame vengono trasmessi dalla Segreteria di CICPND all’Organo Deliberante (OD) che delibera o meno il rilascio delle certificazioni.
10.8 Comunicazione degli esiti
A ciascun candidato viene comunicato dalla Commissione l'esito della prova scritta di base prima dell'inizio della prova scritta di metodo.
L'esito finale viene comunicato verbalmente o per iscritto, dalla Segreteria di CICPND, all'indirizzo indicato dal candidato.
10.9 Ripetizione dell'esame
Un candidato che non supera l'esame deve attendere il successivo comunicato di CICPND per ripresentarsi; se ne è stato escluso per motivi fraudolenti deve attendere almeno 12 mesi.
10.9.1 Un candidato che non riesca ad ottenere la valutazione minima richiesta per la certificazione può ripetere qualunque delle parti dell’esame (generale, specifico o pratico) per due volte, a condizione che la ripetizione dell’esame avvenga non prima di un mese, a meno che abbia completato in modo soddisfacente un ulteriore periodo di addestramento accettabile per CICPND, e non più tardi di 24 mesi dal primo esame sostenuto.
10.9.2 Un candidato che non superi per la seconda volta l’esame di riparazione, deve sostenere l'esame per intero.
11 ESAMI DI LIVELLO 1 E 2
Gli esami di livello 1 e 2 vengono condotti presso uno dei Centri d'Xxxxx approvati da
CICPND, a scelta del candidato.
Essi operano sotto il controllo di CICPND applicando procedure scritte approvate dall’Organismo di Certificazione.
Il Centro d’Xxxxx deve far riferimento alle prescrizioni del Documento n° 44 – Regolamento per l’approvazione dei Centri d’Esame PND per la certificazione ai livelli 1 e 2, condurre gli esami attraverso esaminatori autorizzati e impiegare quiz e campioni approvati da CICPND.
Il Centro d’Xxxxx deve mantenere la registrazione degli esami svolti ed assicurare la riservatezza dei quiz e dei campioni per le prove pratiche.
Il Centro d'Esame riconosciuto deve comunicare a CICPND, prima dell’inizio dell’esame, la data dell'inizio della Sessione d'Esame, il programma e l'elenco provvisorio dei candidati con i metodi richiesti ed il relativo livello e la composizione della Commissione d’Esame.
All'atto dell'esame i candidati devono essere in possesso di un documento di identità valido.
Il candidato che durante l'esame non si attiene alle regole o commette atti fraudolenti viene allontanato.
Durante gli esami scritti "generale" e "specifico" il candidato non può consultare testi, appunti, ecc.
11.1 Commissione d'Esame
Per ciascuna Sessione, il Responsabile Tecnico deve nominare una Commissione d'Esame composta uno o più esaminatori certificati al livello 3 PND, tale da coprire tutti i metodi richiesti nella sessione d’esame.
Il Responsabile Tecnico può essere uno dei Commissari d'Xxxxx.
Se il Centro d’Esame è situato presso i locali di un datore di lavoro e se tra i candidati sono presenti dipendenti del datore di lavoro stesso, è necessaria la presenza di un esaminatore esterno ed indipendente.
Gli esaminatori devono essere scelti tra quelli approvati da CICPND.
Gli esaminatori non devono essere coinvolti riguardo alla formazione professionale dei candidati per non comprometterne la riservatezza e l’imparzialità.
Non può essere un esaminatore colui che è stato istruttore di un candidato.
Un candidato dipendente del Centro d’Xxxxx deve essere esaminato da un Commissario Indipendente.
Può essere presente personale esperto, senza diritto di giudizio sulla Prova d’Xxxxx, di supporto alla Commissione.
11.2 Struttura dell'Esame
11.2.1 L'esame dei livelli 1 e 2 si divide, per ciascun metodo PND applicato in uno o più settori di applicazione, nelle seguenti tre parti:
a) Esame generale
b) Esame specifico
c) Esame pratico
11.2.2 Gli esami scritti e pratici devono essere condotti e sorvegliati da almeno un esaminatore che può essere coadiuvato da uno o più assistenti posti sotto la sua responsabilità.
11.3 Esame generale
11.3.1 L'esame generale è scritto e comprende il numero minimo di domande a risposte multiple elencato nel seguente prospetto V.
11.3.2 Il tempo concesso ai candidati per il completamento della prova è di 2 minuti a domanda.
11.3.3 Per l’esame scritto generale RT oltre alle 40 domande sul metodo vanno aggiunte 5 domande sulla radio protezione (*).
PROSPETTO V - NUMERO RICHIESTO DI DOMANDE GENERALI | ||
Metodo | Livello 1 | Livello 0 |
XX | 00 x 0 (*) | 00 x 0 (*) |
XX | 40 | 40 |
MT | 30 | 30 |
PT | 30 | 30 |
ET | 40 | 40 |
LT | 30 | 30 |
VT | 30 | 30 |
AT | 40 | 40 |
TT | 40 | 40 |
ST | 30 | 30 |
11.3.4 Le domande presentate ai candidati sono scelte a caso dalla raccolta di domande generali a risposta multipla, approvate da CICPND, riguardanti i principi del metodo.
11.4 Esame specifico
11.4.1 L'esame specifico è scritto e comprende il numero minimo di domande a risposta multipla elencato nel seguente prospetto VI.
Se l’esame specifico copre due o più settori industriali, le domande devono rappresentare i vari settori e non devono essere inferiori a 30.
PROSPETTO VI
-
NUMERO DI DOMANDE
SPECIFICHE
RICHIESTO
PER
LIVELLI 1 E 2
Metodo | 1 Settore di prodotto | 2 o più settori di prodotto |
XX | 00 | 00 |
XX | 20 | 30 |
MT | 20 | 30 |
PT | 20 | 30 |
ET | 20 | 30 |
VT | 20 | 30 |
AT | 20 | 30 |
TT | 20 | 30 |
LT | 20 | 30 |
ST | 20 | 30 |
11.4.2 Il tempo concesso ai candidati per completare la prova è di 3 min. a domanda.
11.4.3 Le domande presentate ai candidati sono scelte a caso dalla raccolta di domande specifiche, approvate da CICPND, riguardanti le tecniche applicate a uno o più settori di applicazione, la conoscenza dei prodotti da controllare, le norme ed i codici.
11.4.4 Il centro di esami ha facoltà di inserire un massimo di n.3 domande aggiuntive per la parte generale e specifica, le quali vengono considerate anche nel calcolo del punteggio percentuale.
11.5 Esame pratico
11.5.1 L'esame pratico deve verificare in generale l'idoneità di un candidato di livello 1 a:
a) effettuare le regolazioni necessarie;
b) far funzionare l'apparecchiatura di prova in maniera appropriata;
c) eseguire le prove sui campioni richiesti;
d) registrare e classificare i risultati in accordo a istruzioni scritte.
11.5.2 Per i candidati di livello 2 l'esame pratico deve verificare la capacità a:
a) regolare e tarare l'apparecchiatura;
b) far funzionare l'apparecchiatura di prova in maniera appropriata;
c) eseguire le prove sui campioni richiesti;
d) interpretare e valutare i risultati in funzione di una norma, di un codice, o di una specifica;
e) redigere le istruzioni per i livelli 1.
11.5.3 La prova pratica deve essere svolta sui campioni indicati nel prospetto VII.
I campioni devono contenere un numero sufficiente di indicazioni significative e
devono essere scelti dalla Commissione d'Esame da un gruppo di campioni rappresentativi approvati da CICPND.
Il candidato di livello 1 deve solo seguire l'istruzione scritta data dall'esaminatore senza emettere un giudizio di accettabilità.
Il numero di campioni da esaminare per la prova pratica, viene definito dalla scelta del settore industriale ed è riportato nel prospetto VII.
I campioni saranno scelti dalla commissione di esame e dovranno essere rappresentativi del settore di prodotto scelto dal candidato.
Per la qualifica plurisettoriale (che comprende almeno due settori di prodotto), i campioni di esame devono essere differenti tra loro e rappresentativi dei vari settori di riferimento e contenere almeno una saldatura
PROSPETTO VII | ||
METODI | SETTORE INDUSTRIALE FABBRICAZIONE | SETTORE INDUSTRIALE PROVE IN SERVIZIO E PRE SERVIZIO |
RT | Livello 1: 2 | Livello 1: 2 |
Livello 2: 2 +12 radiografie | Livello 2: 2 +24 radiografie | |
UT | 2 | 3 |
MT | 2 | 3 |
PT | 2 | 3 |
LT | 2 | 3 |
ET | 2 | 3 |
VT | 2 | 3 |
AT | Livello 1: 1 | Livello 1: 1 |
Livello 2: 1+ 2 serie dati | Livello 2: 1+ 2 serie dati | |
TT | 1 + 2 data sheet | 1 + 2 data sheet |
ST | Livello 1: 1 | Livello 1: 1 |
Livello 2: 2 | Livello 2: 2 |
11.5.3.1 Ciascun campione deve essere univocamente identificato ed avere una scheda che includa la tecnica usata per rilevare le discontinuità contenute.
11.5.3.2 Tutti i campioni devono avere una scheda tecnica compilata sulla base di due prove indipendenti effettuate da livelli 2 o livelli 3 e convalidate dal Responsabile Tecnico del Centro d’Esame o da un livello 3 da lui delegato.
La scheda tecnica deve, come minimo, contenere:
1) L'identificazione del campione
2) Il tipo di semilavorato
3) Una breve descrizione (può essere allegata una fotografia)
4) Il materiale di cui è costituito
5) Le dimensioni
6) Il procedimento di fabbricazione o il procedimento di saldatura in caso di saldatura
7) Per quali metodi è idoneo e relativi settori
8) La localizzazione e la descrizione delle discontinuità
9) Le discontinuità considerati critici
10) La tecnica considerata la più idonea per la rilevazione delle discontinuità
11) La normativa di riferimento per l'accettabilità delle discontinuità
12) Il livello di difficoltà del campione.
I campioni devono contenere le discontinuità che potrebbero verificarsi durante la fabbricazione od il servizio, esse possono essere naturali o artificiali.
Per le prove pratiche RT non è necessario che i campioni contengano delle discontinuità dal momento che possono essere evidenziate nella lettura lastre.
Per le prove pratiche AT le discontinuità sono normalmente costituite da sorgenti artificiali.
Il candidato di livello 2 AT deve dimostrare l’abilità a interpretare e valutare i dati precedentemente registrati.
11.5.3.3 La descrizione delle caratteristiche del campione non si adatta alle prove con estensimetri (ST) il cui scopo non è quello di rilevare discontinuità ma di determinare lo stato di deformazione del componente in esame.
11.5.3.4 Il candidato di livello 2 deve saper scegliere la tecnica PND applicabile e determinare le condizioni operative con riferimento a codici, norme e specifiche.
11.5.3.5 Eventuali limitazioni e/o applicazioni particolari sono regolamentate nell’allegato AP del presente documento.
11.5.4 La prova pratica può comprendere alcune domande tecniche orali atte a chiarire dettagli, parametri, situazioni concernenti i problemi emersi durante la prova.
11.5.5 Per ciascun metodo i candidati di livello 2 devono redigere le istruzioni scritte per i livelli 1, per il controllo di un prodotto, manufatto o altro scelto dalla Commissione d'Esame e inerente ai settori di applicazione scelti dal candidato.
11.5.6 Il candidato può impiegare per l'esame pratico le proprie apparecchiature.
Il Responsabile Tecnico del Centro d'Esame deve, in questo caso, accertarsi che ciascuna apparecchiatura risulti affidabile e tarata in conformità alle procedure applicabili.
11.5.7 Per l'esame pratico la durata massima deve essere di 2 ore per ogni campione per il candidato di livello 1 e di 3 ore per ogni campione per il candidato di livello 2. Per il metodo AT la durata massima è stabilita di volta in volta dalla Commissione d’Xxxxx.
11.5.8 Per la redazione delle istruzioni scritte per il livello 1, da parte dei candidati di livello 2, il tempo massimo concesso è di due ore.
11.5.9 Nel caso delle lastre sottoposte alla lettura per il metodo RT il candidato di livello 2 deve anche valutarle.
11.6 Valutazione
11.6.1 La prova generale, specifica e pratica devono essere valutate separatamente.
Le prove scritte a risposta multipla (4 possibili risposte) di cui una sola corretta, sono valutate in centesimi come percentuale delle risposte esatte sul totale delle domande.
11.6.2 La valutazione dell’esame pratico deve essere eseguita conformemente a quanto indicato nei prospetti seguenti:
PROSPETTO VIII- PROVA PRATICA | ||
Argomento | Livello 1 | Livello 2 |
Parte 1- Conoscenza dell’apparecchiatura PND | ||
a) Controllo del sistema e verifiche funzionali | 10 | 5 |
b) Verifica delle regolazioni | 10 | 5 |
Totale | 20 | 10 |
Parte 2 – Applicazione del metodo PND | ||
a) Preparazione del provino (per esempio condizioni superficiali) compreso l’esame visivo | 5 | 2 |
b) Per il livello 2, selezione delle tecniche PND e determinazioni delle condizioni operative | n/a | 7 |
c) Regolazione dell’apparecchiatura PND | 15 | 5 |
d) Esecuzione della prova | 10 | 5 |
e) Operazioni dopo la prova (per esempio smagnetizzazione, pulizia, conservazione. | 5 | 1 |
Totale | 35 | 20 |
Parte 3 – Rilevamento e rapporto delle discontinuità | ||
a) Rilevamento delle discontinuità da individuare obbligatorie | 20 | 15 |
b) Caratterizzazione (tipo, posizione, orientamento, dimensioni apparenti ecc) | 15 | 15 |
c) Valutazione del Livello 2 rispetto a codice, specifica o procedura | n/a | 15 |
d) Stesura del rapporto di prova | 10 | 10 |
Totale | 45 | 55 |
Totale prova pratica | 100 | 85 |
PROSPETTO VIII- ISTRUZIONE OPERATIVA LIVELLO 2 | ||
Argomento | Livello 1 | Livello 2 |
Parte 4- Redazione delle istruzioni operativa PND | ||
a) Premessa (scopo, campo di applicazione, documenti di riferimento) | -- | 1 |
b) Personale | -- | 1 |
c) Apparecchiatura da utilizzare, comprese le regolazioni | -- | 3 |
d) Prodotto (descrizione o disegno, inclusa l’area interessata e lo scopo della prova) | -- | 2 |
e) Condizioni di prova, inclusa la preparazione di prova | -- | 2 |
f) Istruzioni dettagliate per l’applicazione della prova | -- | 3 |
g) Registrazione e classificazione dei risultati di prova h) verbalizzazione dei risultati | -- | 2 |
h) Stendere un rapporto dei risultati | -- | 1 |
Totale | 15 | |
Totale prova pratica | -- | 100 |
11.6.3 Per ogni campione sottoposto a prova, l’esaminatore valuterà ogni parte inserita nel prospetto VIII formulando un risultato espresso in centesimi.
11.6.4 Per i livelli 1: Somma dei punteggi per ogni parte (espresso in centesimi)
Per i livelli 2: Somma dei punteggi per ogni parte. Per i campioni senza istruzione la somma deve essere moltiplicata x 100 e divisa per 85.
11.6.5 Per ogni istruzione operativa, vale la parte 4 del prospetto VIII
11.6.6 L’istruzione operativa deve essere svolta su un provino scelto dall’esaminatore.
11.6.7 Il punteggio complessivo della prova pratica sarà calcolato sommando il punteggio percentuale di ogni parte dell’esame pratico (campioni di esame ed istruzione operativa) diviso il numero dei campioni di esame.
11.6.8 La valutazione della lettura lastre viene valutata con punteggio percentuale
11.6.9 La valutazione complessiva dell’esame pratico è espressa in %
11.6.10 Per superare l'esame il candidato deve ottenere una valutazione di almeno 70/100 in ciascuna delle parti e per ogni campione.
11.7 Verbale d'esame
Al termine delle prove deve essere compilato un verbale firmato dal Responsabile Tecnico del Centro d'Esame che ne documenti lo svolgimento, le valutazioni e l'esito.
Il verbale deve essere controfirmato da tutti i componenti della commissione d’esame.
11.8 Invio della documentazione a CICPND
11.8.1 Al termine degli esami, il Responsabile Tecnico del Centro d'Esame deve inviare a
CICPND, per ciascun candidato, la seguente documentazione:
a) tutta la documentazione presentata dal candidato assieme alla valutazione del Responsabile Tecnico del Centro d'Esame (comunicazioni, riesame ecc);
b) prove di esame (questionari e prova pratica)
c) la valutazione delle prove
d) il verbale finale d’esame
11.8.2 La suddetta documentazione è trasmessa, a cura della Segreteria di CICPND
all’Organismo Deliberante (OD) per la delibera delle Certificazioni.
11.9 Comunicazione degli esiti
11.9.1 L’esito degli esami viene comunicato verbalmente o per iscritto al candidato dalla Segreteria di CICPND.
11.10 Ripetizione dell'esame
Un candidato che non supera l'esame deve attendere non meno di trenta giorni per potersi ripresentare; se è stato escluso per motivi fraudolenti deve attendere almeno un anno.
11.10.1 Un candidato che non riesca ad ottenere la valutazione minima richiesta per la certificazione può ripetere qualunque delle parti dell’esame (generale, specifico o pratico) per due volte, a condizione che la ripetizione dell’esame avvenga non prima di un mese, a meno che abbia completato in modo soddisfacente un ulteriore periodo di addestramento accettabile per CICPND, e non più tardi di dodici mesi dal primo esame sostenuto.
11.10.2 Un candidato che non superi anche la seconda riprova d’esame, deve sostenere l'esame per intero in conformità alla procedura stabilita per i nuovi candidati.
11.10.3 La ripetizione di una parte dell’esame deve avvenire nello stesso Centro d’Esame.
12 CERTIFICAZIONE
La Segreteria di CICPND trasmette verbale d’esame e relativa documentazione all’Organo Deliberante (OD) che delibera o meno il rilascio delle certificazioni.
12.1 Il certificato verrà rilasciato in formato digitale e saranno presenti le seguenti informazioni:
- numero di identificazione;
- dati anagrafici della persona certificata;
- livelli e metodi PND certificati;
- settori industriali interessati (solo per livelli 2 e 1);
- data di delibera;
- data di scadenza;
- firma del rappresentante dell’Organismo di Certificazione;
12.2 Oltre al certificato, potrà essere rilasciato un tesserino contenenti i dati delle proprie certificazioni o una CARD digitale, che potrà essere attivata tramite QR Code o sistema RFID (sistema a radiofrequenza NFC). L’accesso sarà consentito utilizzando un sistema di autenticazione personale e permetterà di visionare lo stato di aggiornamento delle proprie certificazioni e scaricare i certificati. Le credenziali di accesso sono riservate all’intestatario della CARD, il quale si assume la responsabilità della gestione.
13 VALIDITA'
13.1 Il periodo iniziale di validità deve avere inizio quando tutti i requisiti della certificazione (addestramento, esperienza, idoneità fisica, data di delibera) sono soddisfatti.
13.2 Il periodo massimo di validità della certificazione è di cinque anni a condizione che non sussistano una delle seguenti cause che comportino, da parte di CICPND, la revoca della certificazione:
- una interruzione significativa (vedi 2.2.29), nell'applicazione del metodo per il quale la persona è certificata; per il calcolo dell'interruzione non si prendono in considerazione i periodi di ferie, le assenze per malattia o per addestramento di durata inferiore di un mese.
- Una violazione evidente delle regole di comportamento professionale.
- Una incapacità fisica a eseguire il proprio compito basato sull'esame dell'acutezza visiva, eseguito annualmente.
- Una utilizzazione non corretta del certificato.
13.3 Il datore di lavoro ha il compito della verifica dell’acutezza visiva e della continuità lavorativa senza interruzioni significative delle persone certificate.
14 PROLUNGAMENTO
14.1 Rinnovo
Alla scadenza del primo periodo di validità, e successivamente ogni 10 anni, la certificazione può essere rinnovata, senza esami per un periodo di altri cinque anni a condizione che la persona certificata risponda ai seguenti requisiti:
- abbia superato l'ultimo esame annuale di acutezza visiva sostenuto positivamente nei 12 mesi precedenti;
- abbia svolto in modo soddisfacente l’attività continuativa nel campo in cui è certificata senza interruzione significativa come indicato al punto 2.2.30;
- la certificazione non abbia subito revoche.
14.1.1 La persona certificata, per ottenere il rinnovo, deve fare domanda, in tempo utile, a
CICPND, compilando in ogni sua parte l'apposita modulistica presente in edizione aggiornata sul sito xxx.xxxxxx.xx.
Come eccezione e sulla base delle decisioni dell’Organismo di Certificazione si possono prendere in considerazione anche documenti presentati entro 12 mesi successivi alla data di scadenza. Trascorso detto periodo il candidato deve essere sottoposto a un esame di ricertificazione dimostrando di mantenere i requisiti di cui al punto 14.1. Sul relativo certificato sarà esplicitato il periodo di inattività della certificazione. Oltre i 5 anni dalla scadenza il candidato deve sostenere l’esame completo.
14.1.2 La documentazione presentata è trasmessa, a cura della Segreteria di CICPND che opera i primi accertamenti sulla completezza, all’Organismo Deliberante (OD) che delibera o meno il rilascio del nuovo Tesserino/CARD.
14.1.3 Se i requisiti di continuità lavorativa non sono soddisfatti, la persona certificata può essere ammessa ad un esame di ricertificazione.
Se la persona non supera anche questa prova allora dovrà seguire le regole previste per i nuovi candidati.
14.1.4 Per il personale certificato che ha presentato regolarmente le domande di rinnovo, la certificazione permane valida sino alla comunicazione dell’esito da parte di CICPND anche se si è superata la data di scadenza.
14.2 Ricertificazione
Alla scadenza di ogni secondo periodo di validità, e successivamente ogni 10 anni, la certificazione può essere prolungata per un nuovo periodo di cinque anni mediante una "ricertificazione" che avviene secondo le modalità riportate nei punti seguenti.
14.2.1 Ricertificazione per i livelli 1 e 2
La persona che chiede la ricertificazione per un determinato metodo deve soddisfare le condizioni già previste per il rinnovo e deve superare un esame pratico presso un Centro d'Esame approvato da CICPND.
14.2.1.1 Il richiedente deve inviare al Centro d'Esame prescelto, in tempo utile, una richiesta di ricertificazione compilando in ogni sua parte l'apposita modulistica presente in ultima revisione sul sito xxx.xxxxxx.xx.
Se la richiesta di Ricertificazione è presenta oltre 12 mesi dopo la scadenza del periodo di validità si deve sostenere nuovamente un esame completo.
14.2.1.2 La completezza della documentazione viene controllata dal Centro d'Esame che farà presente al candidato le eventuali carenze.
Una valutazione sul contenuto della documentazione è effettuata dal Responsabile Tecnico del Centro d'Esame (riesame tecnico) con adeguato anticipo prima di iniziare la prova d'esame.
14.2.1.3 Il Responsabile Tecnico del Centro d'Esame nomina una Commissione d'Esame composta da un adeguato numero di livelli 3 tale da coprire tutti i metodi richiesti nella sessione d’esame.
Gli esaminatori devono avere i requisiti di cui al punto 11.1.
14.2.1.4 Xxxxx Xxxxxxx
Il candidato deve superare un esame pratico come indicato ai punti 11.5 e 11.6.
Se il candidato non riesce ad ottenere una valutazione almeno pari al 70% per ciascun parte può ripetere qualunque delle parti dell’esame (generale, specifico o pratico) per due volte, a condizione che la ripetizione dell’esame avvenga non prima di un mese, a meno che abbia completato in modo soddisfacente un ulteriore periodo di addestramento accettabile per CICPND, e non più tardi di 24 mesi dal primo esame sostenuto.
14.2.1.5 Verbale d'esame
Al termine della prova deve essere compilato un verbale firmato dal Responsabile Tecnico del Centro d'Esame che ne documenti lo svolgimento e la valutazione.
Il verbale deve essere controfirmato da tutti componenti la commissione d’esame.
14.2.1.6 Comunicazione degli esiti.
Vale quanto indicato al punto 11.9.
14.2.2 Ricertificazione per i livelli 3
La persona che chiede la ricertificazione per un determinato metodo deve soddisfare le condizioni già previste per il rinnovo e può scegliere tra un esame scritto e un sistema di credito a punteggio.
14.2.2.1 Il richiedente deve inviare presso la Segreteria di CICPND una richiesta di ricertificazione sei mesi prima della scadenza compilando in ogni sua parte l'apposita modulistica presente in ultima edizione sul sito xxx.xxxxxx.xx.
Se la scheda di Ricertificazione è presenta oltre 12 mesi dopo la scadenza del periodo di validità si deve sostenere nuovamente un esame completo.
14.2.2.2 Esame scritto
14.2.2.2.1 L’esame scritto comprende:
- 20 domande sull’applicazione del metodo, dimostrando una comprensione delle tecniche, delle norme e dei codici specifici per i/il metodo.
- 5 domande sui requisiti dello schema di certificazione
14.2.2.2.2 Per superare l’esame il candidato deve ottenere una valutazione di almeno 70/100.
14.2.2.2.3 Se il candidato non riesce ad ottenere una valutazione almeno pari al 70% per ciascun parte può ripetere qualunque delle parti dell’esame (generale, specifico o pratico) per due volte, a condizione che la ripetizione dell’esame avvenga non prima di un mese, a meno che abbia completato in modo soddisfacente un ulteriore periodo di addestramento accettabile per CICPND, e non più tardi di 24 mesi dal primo esame sostenuto.
14.2.2.2.4 CICPND, al ricevimento della richiesta di ricertificazione con esame scritto, organizza, presso la propria sede e/o presso una sede itinerante una sessione d’esame.
14.2.2.2.5 La Commissione d’esame redige un verbale che la Segreteria di CICPND invia all’Organo Deliberante (OD) che delibera o meno.
14.2.2.3 Sistema di credito a punteggio.
14.2.2.3.1 La documentazione presentata dal candidato è inviata, a cura della Segreteria di CICPND che opera i primi accertamenti sulla completezza, all’Organo Deliberante (OD) che delibera o meno.
14.2.2.3.2 I punteggi vengono assegnati come stabilito nel prospetto XII.
14.2.2.3.3 Per ottenere la ricertificazione il candidato deve ottenere un punteggio minimo di 70 negli ultimi 5 anni ma gli è concesso un punteggio massimo di 25 per ciascun anno.
14.2.2.3.4 La Segreteria di CICPND, sulla base della delibera dell’Organo Deliberante (OD), rilascia a ciascuna persona ricertificata un nuovo certificato e tesserino come previsto al punto 12 del presente Regolamento.
14.2.2.3.5 Il candidato che non possiede i requisiti per il credito a punteggio può richiedere la ricertificazione attraverso l’esame scritto
PROSPETTO XII - SISTEMA DI CREDITO A PUNTEGGIO PER LA RICERTIFICAZIONE AL LIVELLO 3 | ||||
Numero | Attività | Punti concessi per attività | Numero di punti per anno | Numero dei punti sui cinque anni precedenti la ricertificazione |
Max | Max | Max | ||
1 | Partecipazione a conferenze sulle Prove Non Distruttive (PND) | 1 | 3 | 8(a) |
2.1 | Partecipazione a comitati nazionali ed internazionali di normazione | 1 | 3 | 8(a) |
2.2 | Coordinamento di comitati di formazione | 1 | 3 | 8(a,b) |
3.1 | Partecipazione alle riunioni di altri comitati PND | 1 | 3 | 8 (a) |
3.2 | Coordinamento di riunioni di altri comitati PND | 1 | 3 | 8 (a, b) |
4.1 | Partecipazione alle riunioni dei gruppi di lavoro PND | 1 | 5 | 15 (a) |
4.2 | Coordinamento di Gruppi di Lavoro PND | 1 | 5 | 15 (a, b) |
5.1 | Relazioni o pubblicazioni tecnico/scientifiche sulle PND | 3 | 6 | 20 (c, d) |
5.2 | Lavoro di ricerca pubblicato sulle PND | 3 | 6 | 15 (c, d) |
5.3 | Attività di ricerca sulle PND | 3 | 6 | 15 (c, d) |
6.1 | Corsi di addestramento sulle PND (ogni due ore) | 1 | 10 | 30 (d) |
6.2 | Esaminatore PND (per sessione d’esame) | 1 | 10 | 30 (d) |
7.1 | Responsabilità tecnica di un reparto industriale PND o di un Centro d’Esame (per ciascun anno) | 10 | 10 | 40 (d) |
7.2 | Trattamento di controversie relative ai clienti | 1 | 5 | 15 (d) |
7.3 | Sviluppo di applicazioni PND | 1 | 5 | 15 (d) |
Note: a) Numero massimo di punti per la partecipazione alle attività di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 = 20; b) I punti devono essere attribuiti sia come partecipazione che come coordinamento; c) Qualora vi sia più di un autore, è l'autore principale deve definire i punteggi per gli altri autori; d) Numero massimo di punti per la partecipazione alle attività di cui ai punti 5 e 6 = 30 e alle attività 7 = 50. |
15 ESTENSIONE DELLA VALIDITA' AD ALTRO SETTORE
Le certificazioni di livello 1 e 2 possono essere estese ad un altro settore di applicazione dello stesso metodo.
15.1 La persona che chiede, per un determinato metodo, l'estensione ad un altro settore di applicazione, deve soddisfare le condizioni già previste per il rinnovo e deve superare un esame specifico ed un esame pratico presso un Centro d'Esame approvato da CICPND.
15.1.1 Il richiedente deve inviare al Centro d'Esame prescelto una richiesta di estensione ad un altro settore o ad una applicazione particolare (AP) per un determinato metodo compilando in ogni sua parte l'apposita modulistica presente in ultima edizione sul sito xxx.xxxxxx.xx.
15.1.2 La completezza della documentazione viene controllata dal Centro d'Xxxxx che farà presente al candidato le eventuali carenze.
Una valutazione sul contenuto della documentazione è effettuata dal Responsabile Tecnico del Centro d'Esame prima di iniziare le prove d'esame.
15.1.3 Il Responsabile Tecnico del Centro d'Esame nomina una Commissione d'Esame composta da un adeguato numero di livelli 3 tale da coprire tutti i metodi richiesti.
Il Responsabile Tecnico può essere uno dei commissari d'esame.
15.1.4 Esame specifico
Il candidato deve superare un esame specifico come indicato al punto 11.4 e deve riguardare in particolare il settore od i settori richiesti per l'estensione.
15.1.5 Esame pratico
Il candidato deve superare un esame pratico come indicato ai punti 11.5 e 11.6.
I campioni devono essere rappresentativi del settore o dei settori richiesti per l'estensione.
15.1.6 Valutazione
Per superare l'esame, il candidato deve ottenere una valutazione di almeno 70/100 per ogni parte dell'esame
15.1.7 Verbale d'esame
Al termine della prova deve essere compilato un verbale firmato dal Responsabile Tecnico del Centro d'Esame che ne documenti lo svolgimento e la valutazione.
Il verbale deve essere controfirmato da tutti i componenti la commissione d’esame.
15.1.8 Documentazione e comunicazione degli esiti. Vale quanto indicato al punto 11.9.
Il trasferimento della certificazione tra OdC accreditati di un certificato rilasciato ad un professionista, può essere perfezionato in qualsiasi momento, presentando richiesta all’OdC subentrante, con allegato il certificato in corso di validità.
Il nuovo certificato verrà emesso mantenendo la scadenza di quello precedente e conterrà per esplicito indicazioni relative alla procedura applicata.
I documenti richiesti sono:
- copia del certificato in corso di validità (emesso da OdC accreditato);
- idoneità visiva (anche per l’anno in corso);
- dichiarazione di continuità lavorativa;
- dichiarazione di non aver subito reclami sul proprio operato
- dichiarazione di non avere pendenze tecniche/economiche con l’organismo precedente;
- dichiarazione di impegno nel comunicare il recesso del contratto all’organismo precedente, da effettuare tramite comunicazione scritta.
Tale richiesta dovrà essere fatta compilando l’apposito modulo presente sul sito xxx.xxxxxx.xx.
17 RICORSI
17.1 Generalità
In caso di non concessione della certificazione o in caso di sospensione e revoca della stessa, la persona può far ricorso esponendo le ragioni del proprio disaccordo entro un mese dalla notifica della decisione.
CICPND esamina il ricorso e ne comunica l’esito al ricorrente entro tre mesi dalla ricezione.
Se il ricorso è respinto la persona può appellarsi al CSI di CICPND che prenderà in esame il ricorso.
La decisione del CSI è definitiva ed inappellabile.
Le decisioni sui ricorsi sono esaminate dalla CSI che ne verifica il rispetto dell’imparzialità: se ritiene che questa non sia rispettata decide azioni adeguate a correggere l’imparzialità.
Il trattamento dei ricorsi è descritto nel DOC 264 visionabile sul sito xxx.xxxxxx.xx
18 RECLAMI
18.1 Generalità
I reclami ricevuti da CICPND devono essere segnalati tramite la compilazione di un apposito modulo presente in ultima edizione sul sito xxx.xxxxxx.xx.
I reclami sono valutati dalla Direzione CICPND e condivisi con il CSI (Comitato di salvaguardia dell’imparzialità).
Se il reclamo è giudicato inaccettabile il trattamento si conclude e la pratica viene chiusa ed archiviata. Chi ha inoltrato il reclamo è informato della decisione e dei motivi per cui è stato respinto il reclamo;
Se il reclamo è giudicato appropriato la persona interessata è informata del reclamo stesso e dell’apertura della procedura per il trattamento.
Le decisioni sono comunicate alla persona: questa deve definire le azioni che intende attuare ed i tempi di attuazione e comunicarle a CICPND.
La persona se non accetta le decisioni di CICPND può presentare ricorso. Le decisioni sono comunicate anche a chi ha presentato il reclamo
CICPND concorda con la persona certificata se e come rendere pubblici il contenuto e la risoluzione del reclamo.
Qualsiasi contenzioso relativo alle risultanze del ricorso è competenza esclusiva
dell’Autorità Giudiziaria del Foro di Milano.
19 DIRITTI ED OBBLIGHI DEI POSSESSORI DELLA CERTIFICAZIONE
19.1 Il personale certificato deve impegnarsi a rispettare le regole di comportamento professionale per il personale addetto alle PND visionabile in ultima edizione sul sito xxx.xxxxxx.xx e non usare la certificazione in modo tale da arrecare discredito all’Organismo di Certificazione e non fare alcuna dichiarazione riguardante la certificazione che possa essere considerata ingannevole o non autorizzata da parte dell’Organismo di Certificazione.
19.2 I possessori della certificazione devono, a richiesta, fornire una copia del certificato ed operare entro i limiti del campo applicativo della certificazione.
19.3 I possessori del certificato devono comunicare tempestivamente a CICPND qualsiasi modifica o variazione, intervenuta dopo il rilascio del certificato, che possa in qualche modo inficiarne la validità e favorire le verifiche operate da CICPND.
CICPND deve essere informato in caso di:
- cambio di residenza;
- cambio del datore di lavoro;
- peggioramento della capacità visiva.
19.4 La persona certificata deve conservare la registrazione dei reclami e/o dei ricorsi ricevuti dai propri clienti. Copia degli stessi deve essere trasmessa a CICPND in fase di rinnovo e ricertificazione,
19.5 I possessori della certificazione possono pubblicizzarne l'ottenimento purché siano dati i corretti riferimenti (numero del certificato, eventuali settori industriali, ecc.). Tale condivisione può essere effettuate tramite social network, sito web ed altra forma di divulgazione che non danneggi in alcun modo l’immagine del CICPND.
19.6 I possessori della certificazione, in seguito a sospensione o revoca devono restituire i certificati ed i tesserini/card.
20 SORVEGLIANZA E REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE
20.1 Nel periodo di validità della certificazione, CICPND attua una sorveglianza sul personale certificato al fine di verificare la permanenza dei requisiti originali e l'uso corretto della certificazione stessa.
20.2 La sorveglianza viene effettuata mediante:
- esame e valutazione della documentazione che il personale certificato è tenuto a presentare in occasione della richiesta di prolungamento;
- verifica ispettiva casuale da parte di CICPND presso Aziende avente personale certificato utilizzando livelli 3 rappresentanti CICPND;
20.3 Qualora si verifichino violazioni alle regole di comportamento professionale, usi scorretti dei certificati o inadempienze di pagamento degli oneri previsti, CICPND può revocare la certificazione applicando l'apposita procedura.
20.4 Annualmente viene eseguita dal CSI (Comitato di salvaguardia dell’imparzialità) di CICPND una analisi dei reclami ricevuti da CICPND e dal personale certificato e una analisi delle osservazioni trasmesse attraverso le domande di Rinnovo e Ricertificazione.
21 DOCUMENTAZIONE
21.1 Tutta la documentazione inerente l'attività di certificazione è conservata da CICPND in condizioni di riservatezza e di sicurezza, in modo organico e tale da facilitarne il reperimento.
La tempistica di conservazione della suddetta documentazione è di 10 anni dal decadimento della certificazione.
21.2 Fa parte della documentazione conservata:
21.2.1 Un elenco aggiornato di tutte le persone certificate.
21.2.2 I verbali d'esame di livello 3 e quelli dei Centri d'Esame per i livelli 1 e 2, comprese le valutazioni delle prove.
21.2.3 un archivio personale per ogni persona certificata contenente:
- le domande di ammissione agli esami complete degli allegati;
- i documenti approvati d'esame come i questionari e relative risposte, le procedure scritte e le valutazioni per i livelli 3;
- i documenti di rinnovo e di ricertificazione;
- i certificati di idoneità fisica;
- i documenti dimostranti la continuità lavorativa;
- copia dei certificati e tesserini rilasciati ai candidati;
- copia della comunicazione dell'esito inviato ai candidati;
- eventuali provvedimenti di revoca della certificazione.
21.2.4 I Centri d'Esame conservano, con riservatezza e per conto di CICPND, la seguente documentazione degli esami di livello 1 e 2:
- i questionari e le relative risposte;
- le istruzioni redatte dai candidati di livello 2;
- la descrizione dei provini, i rapporti sui risultati delle prove.
22 ELENCO PERSONE CERTIFICATE
22.1 CICPND mantiene aggiornato un elenco delle persone certificate, classificate per livello, metodo di prova e settore industriale, con riportati gli estremi delle certificazioni concesse o revocate.
Tale elenco viene condiviso con ACCREDIA per l’aggiornamento del database digitale presente sul sito xxx.xxxxxxxx.xx nel quale è possibile visionare lo stato di validità delle certificazioni. Le informazioni relative alla propria certificazione, saranno tutelate dal diritto di privacy selezionato sul modulo di domanda.
23 PRIVACY E RISERVATEZZA
CICPND garantisce la riservatezza, a tutti i livelli della propria organizzazione, sulle informazioni ottenute nel corso delle attività di certificazione, applicando le procedure interne all'uopo previste ed eseguendo un controllo all'accesso delle informazioni.
Al Candidato sarà richiesto la compilazione dell’apposito modulo relativo alla gestione dei dati personali ai sensi dell’art. 7 Gdpr scaricabile dal sito xxx.xxxxxx.xx.
E’ fatto obbligo al candidato, la non condivisione e divulgazione di materiale d’esame, quale a titolo esemplificativo: parti di quiz, campioni per la prova pratica, modulistiche, in qualunque formato (fotografico/video/audio).
L’inosservanza di tale obbligo verrà punito in termini di legge e porterà all’annullamento della propria certificazione.
24 UTILIZZO DEL MARCHIO CICPND
L’utilizzo del marchio di CICPND da parte del personale certificato esperto nelle PND è regolamentato nel documento CICPND n° 175 “Utilizzo del marchio CICPND” visionabile in ultima edizione sul sito xxx.xxxxxx.xx.