Contract
CONTRATTO DI COMODATO D’USO GRATUITO DI IMMOBILI FRA L’AGENZIA SARDA PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E IL COMUNE DI OZIERI DA DESTINARE A SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI OZIERI.
Tra
Il Dott.ssa Xxxxx Xxxx Xxxxx, nata a Ozieri il 17/12/1955 , nella sua qualità di Dirigente del Comune di Ozieri, domiciliato per la carica presso la sede comunale in Via Xxxxxxxx Veneto – C.F./P. I.V.A 02247640907 che interviene nel presente atto, ex art. 107, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000, esclusivamente in nome e per conto e nell’interesse del Comune di Ozieri giusto Decreto sindacale n. 8 del 31/12/2015 con il quale, ai sensi e per effetti dell’art. 109 D.lgs. 267/2000, si è provveduto al conferimento, a far data dal 01/01/2016, della direzione del Settore “Finanziario- Pianificazione e Sviluppo Locale” che comprende, tra i Servizi ed ambiti di intervento, il Servizio Patrimonio, di seguito denominato comodante
e
Il Dr. Xxxxxxx Xxxxxxx, nato a Sassari il 15/07/1970, nella sua qualità di Direttore Generale, in nome e per conto della Agenzia Sarda per le Politiche attive per il Lavoro con sede in Cagliari, via Is Mirrionis, n. 195, codice fiscale 92028890926, di seguito denominato comodatario
PREMESSO CHE
L'art. 3, della Legge 28 febbraio 1987, n. 56 rubricata “Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro”, nel disciplinare la partecipazione dei Comuni agli oneri logistici e finanziari delle sezioni circoscrizionali e dei recapiti periodici e delle sezioni decentrate, prevede che i Comuni ove hanno sede gli ex Centri Servizi per il Lavoro sono tenuti a fornire i locali necessari per il loro funzionamento;
a far data dal 1° luglio 2016, per effetto della L.R. 17 maggio 2016 N. 9 art. 36, la Regione subentra nelle funzioni e nei compiti attribuiti alle Province dalla legge regionale 5 dicembre 2005, n. 20 (Norme in materia di promozione dell'occupazione,
sicurezza e qualità del lavoro. Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro. Abrogazione della legge regionale 14 luglio 2003, n. 9, in materia di lavoro e servizi all'impiego) per l’esercizio delle quali acquisisce il personale delle Province individuato dall’art. 37, le risorse finanziarie correlate, le risorse strumentali, compresi i beni mobili e immobili, i contratti in essere alla data di entrata in vigore della legge, il contenzioso e i procedimenti in corso;
per l’esercizio delle funzioni dell’ ex CSL il Comune di Ozieri ha concesso con delibera di G.c. n. 17 del 03.01.1989 all’ufficio Provinciale del lavoro e della Massima occupazione di Sassari quale sede Circoscrizionale per l’impiego e per il collegamento in agricoltura, istituita con decreto del Ministero del Lavoro del 20/11/1987, il piano terra di Palazzo Toufani ;
si rende necessario, per effetto della L.R. 9/2016 sopra richiamata, stipulare un contratto di comodato d’uso tra quest’ultimo e l’Agenzia Sarda per le Politiche attive del Lavoro, in qualità di organismo tecnico della Regione per l’esercizio delle funzioni dei Centri per l’Impiego, già sedi di CSL;
per effetto dell’art. 36 comma 2, lett. d) della L.R. N° 9/2016, al trasferimento dei beni mobili e immobili si applica l'articolo 1, comma 96, lettera b) della legge 7 aprile 2014,
n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni);
In esecuzione della delibera di Giunta Comunale n.152 del 30/11/2016 si ritiene di dover concedere allo scopo all’ASPAL, Centro per l’impiego di Ozieri, l’uso gratuito della porzione dell’immobile di proprietà dell'Amministrazione Comunale di Ozieri denominato “Palazzo Toufani”, distinto al N.C.E.U. al Foglio n.68 mappale 179, già utilizzato dalla Provincia quale sede del CSL di Sassari e con accesso indipendente dalla Via Xxxxxxx I;
gli strumenti normativi impongono di considerare i beni comunali, qualunque sia il loro regime giuridico, strumentali al raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa e di razionalizzazione del loro uso.
Tutto ciò premesso
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1 (Oggetto del contratto)
Il Comune di Ozieri (di seguito “Comodante”) concede in comodato d’uso gratuito alla Agenzia per le Politiche attive del Lavoro (di seguito “Comodatario”) il locale sito in Via Xxxxxxx I, n. , con una superficie complessiva di mq. 145,37, disposto su n.1 (uno) piani e meglio identificato nell'allegata planimetria che forma parte integrante del presente contratto e che individua le aree di esclusiva competenza di ciascun Ente utilizzatore. Nella planimetria sono indicate le aree in uso al Centro per l’impiego.
L'immobile di cui trattasi è identificato al Catasto Urbano al Foglio 68 Particella 179.
Articolo 2 (Uso dell’Immobile)
L’immobile oggetto del contratto di comodato d’uso gratuito è destinato esclusivamente ad uso uffici del Centro per l’Impiego di Ozieri per l’espletamento delle attività di competenza ai sensi della Legge n. 56 del 28.02.1987.
In caso di modifica e/o abrogazione della previsione normativa di cui all'art. 3 della L. 56/1987 l’immobile dovrà essere rimesso nella disponibilità del Comodante quale proprietario.
Articolo 3 (Presa in carico e restituzione)
L’immobile è concesso in comodato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.
Il Comodatario dichiara di aver visitato l’immobile e di averlo trovato in buono stato ed adatto all'uso convenuto, accettando così l’immobile, idoneo per lo svolgimento delle attività istituzionali dell’ASPAL, nello stato di fatto in cui si trova; di prenderlo in consegna dalla data di sottoscrizione del verbale di presa in carico allegato al presente, costituendosi da quel momento custode dei medesimi ed impegnandosi ad utilizzare gli immobili secondo le modalità previste dal presente atto con diligenza e, al termine del loro uso, a riconsegnare l’unità immobiliare concessa nello stato medesimo in cui le ha ricevute, salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno.
All’atto della consegna verrà stilato verbale di presa in carico (Allegato 1) da cui risulteranno le condizioni e la consistenza del locale.
Il Comodante si riserva il diritto di revocare la presente assegnazione, con preavviso di mesi 6 (sei), qualora intervengano necessità o esigenze di interesse pubblico o istituzionali, senza che il Comodatario possa vantare pretese di compensi, indennizzi, risarcimenti od altro ma in ogni caso provvederà a mettere a disposizione contestualmente una nuova sede idonea ,
a giudizio del Comodatario in relazione alle attività che verranno svolte, sul territorio comunale, ove collocare la sede del Centro per l'Impiego.
Il Comodatario ha il diritto di recedere in qualunque momento dal presente atto dandone preavviso al Comodante con lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno 6 (sei) mesi prima della data del rilascio.
Articolo 4. (Innovazioni, migliorie, adeguamenti, additivi)
Il Comodatario previa comunicazione scritta al Comodante potrà apportare all’immobile i miglioramenti e le addizioni necessari per l’espletamento della attività istituzionale, con esonero dall’obbligo di ripristino dello stato dei locali a proprie spese al momento del rilascio. Ogni aggiunta o modifica permanente, che il Comodatario riterrà di effettuare all'immobile, dovrà essere fatta a sue spese e preventivamente autorizzata dal Comune.
In questi casi il Comodatario nulla potrà pretendere dal Comodante per le migliorie apportate sul locale.
Articolo 5 (Obblighi del Comodante)
Il Comodante si impegna a:
consentire senza turbative al Comodatario lo svolgimento regolare delle attività del Centro per l’Impiego;
produrre la certificazione prevista dalla Legge n°46/90 e dalla Legge n° 13/89 e sollevare, comunque, per quanto possa occorrere il Comodatario da qualsiasi responsabilità per fatti riconducibili ad omissioni in materia;
provvedere a propria cura agli adeguamenti degli impianti alle leggi vigenti configurabili come manutenzione straordinaria;
sostenere le spese per lavori di straordinaria manutenzione inerenti l’immobile e gli oneri per gli interventi conservativi, non di minuta ordinarietà, riferiti a componenti impiantistiche ed edilizie, richiesti per garantire al Comodatario il pieno godimento degli ambienti locati, in conformità alla destinazione dedotta in contratto, fermo restando l’applicazione dell’art.1808 c.c., secondo comma;
comunicare tempestivamente e per iscritto al Comodatario l’eventuale riscontrata necessità di interventi di manutenzione straordinaria, specialmente qualora rivestano carattere di urgenza;
sostenere gli oneri assicurativi dell’immobile per eventi calamitosi, integrità statica e, in generale, per tutto quanto riguarda la sicurezza del fabbricato dal punto di vista costruttivo, impiantistico e dell’accessibilità;
comunicare al Comodatario ogni variazione o fatto rilevante ai fini del presente contratto.
Articolo 6 (Obblighi del Comodatario)
Il Comodatario si impegna a:
utilizzare la struttura esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni del Centro per l’Impiego;
provvedere a propria cura agli eventuali interventi sugli impianti compresi nella manutenzione ordinaria dell’immobile;
tenere sollevato il Comodante da responsabilità per furti di materiale di proprietà del Comodatario custoditi nell’immobile e così pure per i danni a qualsiasi titolo a persone e cose per tutta la durata della concessione a causa dell’utilizzo del bene stesso, ad eccezione dei danni cagionati da difetti di costruzione o della mancata effettuazione dei necessari interventi di manutenzione straordinaria;
mantenere in perfetto stato il locale concesso in comodato, fatti salvi eventi non imputabili al Comodatario;
provvedere a propria cura e spese alla voltura delle utenze insistenti sull’immobile oggetto di comodato, ovvero alla richiesta di attivazione di nuove utenze qualora non siano attive;
sostenere le spese di gestione relative a consumi di energia elettrica, acqua, gas/gasolio, riscaldamento, pulizia, fatta salva l’opportuna ripartizione delle spese nei casi di uso promiscuo da parte di Enti diversi in relazione alle superfici utilizzate da ciascuno;
sostenere gli oneri in ordine allo smaltimento dei rifiuti;
sostenere le spese di manutenzione ordinaria dell’immobile o parte dell’immobile conferito in comodato;
sostenere gli oneri assicurativi inerenti gli arredi, le attrezzature e eventuali danni per fatto a loro imputabile;
stipulare, per i locali assunti in comodato ed in ragione del valore dei medesimi, apposito contratto di assicurazione con primaria compagnia assicuratrice per il rischio locativo, di incendio e per la responsabilità civile contro i danni che al comodante possano derivare da fatto, omissione o colpa propri e lo solleva da ogni responsabilità per eventuali danni derivanti dall’uso dell’immobile in oggetto.
provvedere a propria cura e spese all’installazione della segnaletica esterna ed interna orientativa dell’utenza;
riconsegnare i locali alla cessazione dell'utilizzo per le finalità di cui alla L. 56/1987, recesso o decadenza nello stato in cui sono stati consegnati, salvo la normale usura derivante dall'utilizzazione ordinaria e dagli interventi migliorativi autorizzati;
a far ispezionare al Comodante l’immobile in comodato, concordando con il Comodante i tempi e modi, al fine di verificare lo stato di conservazione del bene.
Art. 7 (Obblighi Comodatario)
Atteso che il piano terra dell’immobile è destinato all’uso esclusivo del Centro per l’Impiego il comodatario provvederà in percentuale del 100 % al pagamento delle utenze.
Il Comodatario dovrà provvedere alla voltura di tutte le utenze, nonché assumersi l’onere delle spese inerenti le gestioni dell’impianto di climatizzazione e di pulizia dei locali, a decorrere dalla data di stipula del contratto di comodato.
Art. 8 Obblighi di custodia del Comodatario.
Il Comodatario si impegna a custodire e conservare l’immobile di proprietà del Comodante con la maggior diligenza, prevista dall’art. 1804 c.c., al fine di non pregiudicarne l’uso.
Si impegna altresì a non servirsene che per gli usi a cui è destinata.
Art. 9 Divieto di cessione del contratto
Salvo il consenso scritto da parte del Comodante, è fatto espresso divieto al Comodatario di cedere il presente contratto. Il Comodatario si riserva il diritto di operare per il tramite di soggetti terzi.
E’ inoltre vietato al Comodatario di servirsi dell'immobile per un uso diverso da quello determinato dalle Parti. La violazione dei divieti di cui sopra, comporterà la risoluzione ipso jure del presente contratto ed il diritto del Comodante di richiedere l’immediato rilascio dell'immobile, oltre al risarcimento del danno.
Art. 10 Modifica al contratto
A pena di nullità, qualunque modifica al presente contratto dovrà essere inderogabilmente apportata con atto scritto, sottoscritto da entrambe le Parti.
Articolo 11 (Durata del contratto)
La durata del contratto è stabilita con decorrenza dalla data di presa in carico della sede con verbale del D.G. per il periodo di 9 mesi nelle more della consegna delle certificazioni/adeguamenti dei locali precisati nel verbale allegato 1 al presente contratto.
Articolo 12 (Spese, foro Competente e Norme Finali
Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si fa riferimento alle norme di legge e di regolamento vigenti.
Il presente contratto è esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. 26/10/1972 n. 642.
Per quanto non espressamente stabilito e contemplato nel presente contratto si applicheranno le norme del Codice Civile, in particolare dall’articolo 1803 all’articolo 1812, e le altre leggi vigenti in materia di comodato.
Per ogni controversia derivante dal presente contratto è competente il Foro di Cagliari
Il presente atto è sottoscritto in forma digitale , dopo aver verificato che i certificati di firma digitale della Dott.ssa Xxxxx Xxxx Xxxxx e del Dr. Xxxxxxx Xxxxxxx sono validi e conformi al disposto dell’art. 1 comma 1 lett.f) del D.lgs n°82/2005.
Art. 13 Allegati
Formano parte integrante del presente contratto:
1) Verbale di presa in carico dell’immobile da parte dell’ASPAL (All.1) .
2) Planimetria Immobile(All.2)
.
lì
Letto, approvato e sottoscritto
Per l’Amministrazione Comunale Dott.ssa Xxxxx Xxxx Xxxxx
Per l’Agenzia per il lavoro Dott. Xxxxxxx Xxxxxxx