Testo rilevante ai fini del SEE)
COMUNICAZIONE A NORMA DELL'ARTICOLO 19, PARAGRAFO 3, DEL REGOLAMENTO N. 17 DEL CONSIGLIO
Caso COMP/C1/N.38.369 — Accordo quadro T-Mobile Deutschland/VIAG Interkom (Notifica)
(2002/C 189/04)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
1. INTRODUZIONE
1. In data 1o febbraio 2002, T-Mobile Deutschland GmbH (di seguito «T-Mobile») e VIAG Interkom GmbH (di seguito
«VIAG») hanno notificato alla Commissione un accordo quadro, stipulato in data 20 settembre 2001, avente per oggetto la condivisione di infrastrutture e il roaming na- zionale per le telecomunicazioni radiomobili in tecnica numerica (GSM) di terza generazione (di seguito «3G») nel mercato tedesco. Nella notifica presentata, T-Mobile e VIAG (di seguito «le parti») hanno richiesto un'attestazione negativa ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1 o, in alter- nativa, un'esenzione ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE (1).
2. Nel febbraio del 2002, la Commissione ha pubblicato una prima comunicazione con la sintesi dell'accordo notificato in cui invitava i terzi interessati a trasmettere eventuali osservazioni (2). La Commissione ha ora concluso l'esame dell'accordo notificato ed ha formulato un parere prelimi- nare. La presente comunicazione è pubblicata a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento n. 17/62, onde permettere ai terzi interessati di trasmettere le loro osservazioni sulla posizione assunta dalla Commissione. I terzi interessati possono presentare le loro osservazioni entro un mese dalla pubblicazione della presente comuni- cazione nella Gazzetta ufficiale.
2. LE PARTI
3. L'impresa T-Mobile è un gestore, in Germania, di reti e servizi di telecomunicazioni mobili in tecnica numerica che utilizzano standard di tipo GSM. T-Mobile gestisce in Germania una rete GSM e fornisce servizi in tecnologia GSM in base ad una licenza GSM 900 (ovvero mediante sistema GSM su banda di frequenza di 900 MHz), e nell'agosto del 2000 si è aggiudicata una licenza per tele- comunicazioni mobili universali (UMTS) per la Germa- nia (3). Il capitale sociale dell'impresa è interamente dete- nuto da T-Mobile International AG, un'impresa a sua volta controllata da Deutsche Telekom AG (di seguito «DTAG»)
(1) Alla Commissione è inoltre pervenuta un'altra notifica correlata alla presente da parte di BT Cellnet Limited (e BT 3G Limited) e One2One Personal Communications Limited, datata 6 febbraio 2002, avente per oggetto l'allestimento di una rete di telecomuni- cazioni radiomobili di terza generazione (3G) e un accordo bilate- rale di roaming su rete 3G nel Regno Unito. Tale accordo è esa- minato in separata sede (Caso COMP/N.38.370 — Accordo per il Regno Unito (UK Agreement).
(2) GU C 53 del 28.2.2002, pag. 18.
(3) Nell'agosto del 2000, il governo tedesco ha assegnato sei licenze per telecomunicazioni radiomobili di terza generazione (3G) attraverso un'asta che ha fruttato 50,8 miliardi di EUR. Le società aggiudica- tarie sono: T-Mobile, Vodafone-Mannesmann, E-Plus, Viag Interkom Group, Group 3G e Mobilcom multimedia.
— il gestore storico della rete di telecomunicazioni fisse — che ne detiene l'intero capitale sociale.
4. L'impresa T-Mobile International AG possiede partecipa- zioni in gestori di telecomunicazioni mobili nel Regno Unito (One2One, T-Motion, Virgin Mobile), in Austria (max.mobil.), nella Repubblica Ceca (Radiomobil) e negli Stati Uniti (VoiceStream). L'impresa ha inoltre delle con- trollate operanti nei Paesi Bassi (BEN, CMobil), in Russia (MTS) e in Polonia (PTC). Nell'esercizio 2000, T-Mobile International AG e DTAG hanno realizzato rispettivamente un fatturato di 6,5 miliardi di EUR e di 40,9 miliardi di EUR a livello mondiale.
5. L'impresa VIAG gestisce anch'essa reti di telecomunica- zioni radiomobili in tecnica numerica in Germania, sulla base di una licenza GSM 1800, rilasciata nel 1997, e si è aggiudicata una licenza UMTS nell'agosto 2000. VIAG è una controllata di mmO2 plc — già BT Cellnet Limited, allorché era controllata da British Telecommunications plc
— che ne detiene l'intero capitale. Attraverso le sue con- trollate, l'impresa mmO2 gestisce reti nel Regno Unito (BT Cellnet e BT3G), in Germania (VIAG), nei Paesi Bassi (Tel- fort), in Irlanda (Digifone) e nell'isola di Man (Manx Tele- com). Nel 2000, il gruppo BT ha realizzato un fatturato di 31 miliardi di EUR a livello mondiale.
3. PRODOTTI/SERVIZI
6. Per servizi 3G s'intendono i sistemi di comunicazioni mo- bili «in grado, in particolare, di fornire servizi multimediali innovativi con caratteristiche superiori a quelle dei sistemi della seconda generazione, quali il GSM, e di combinare l'uso delle componenti terrestri e satellitari» (4). Detti servizi sono caratterizzati da: i) capacità multimediali, applicazioni a mobilità completa e a bassa mobilità in diversi ambienti geografici, superiori alle capacità dei sistemi di seconda generazione; ii) accesso efficiente a Internet, alle Intranet e ad altri servizi basati sui protocolli Internet; iii) trasmis- sioni vocali di elevata qualità, paragonabili a quelli delle reti fisse; iv) portabilità del servizio in diversi ambienti 3G;
v) funzionamento in un ambiente integrato e ininterrotto, incluso il roaming totale con GSM e tra componenti terre- stri e satellitari delle reti UMTS. Con tale accordo, le parti intendono entrare nel mercato o nei mercati nazionali tedeschi delle infrastrutture 3G e dei servizi di roaming all'ingrosso. Sebbene l'accordo favorisca il loro ingresso separato nel mercato o nei mercati dei servizi 3G al detta- glio, questo non concerne direttamente i mercati al detta- glio.
(4) «L'introduzione delle comunicazioni mobili di terza generazione in Europa: situazione attuale e futuri sviluppi», COM(2001) 141 def. del 20 marzo 2001.
7. I prodotti/servizi direttamente interessati dalla notifica in esame sono: a) accesso ed uso delle infrastrutture per te- lecomunicazioni di terza generazione (di seguito «infra- struttura 3G»), e b) accesso all'ingrosso al roaming nazio- nale per comunicazioni mobili di terza generazione (di seguito «roaming nazionale 3G»). I concorrenti reali o po- tenziali nei suddetti mercati sono gli altri quattro aggiudi- catari di licenze per reti e servizi 3G in Germania; potreb- bero inoltre essere potenziali concorrenti i terzi che riven- dono accesso e servizi di roaming all'ingrosso attraverso le reti di questi altri operatori o delle parti. Allo stato attuale non si può fare una stima definitiva delle quote di mercato o valutare la sostituibilità tra i servizi di seconda (2G) e terza (3G) generazione, non essendo le reti e i servizi 3G ancora stati allestiti.
4. CONTESTO GIURIDICO E ANTEFATTI
4.1. Lo sviluppo delle comunicazioni mobili di terza ge- nerazione nell'Unione europea
8. Nell'Unione europea, finora, le reti ed i servizi di comuni- cazioni mobili in tecnica numerica si sono basati sulla famiglia di standard GSM. Le società europee di telecomu- nicazioni stanno attualmente sviluppando e predisponendo l'installazione di reti e di servizi di comunicazioni mobili basati sulla terza generazione (di seguito «3G») di standard della famiglia GSM (5). I sistemi 3G assoceranno la tecno- logia mobile senza fili ad elevate capacità di trasmissione ed agevoleranno l'accesso dei consumatori ai servizi Inter- net mediante gli apparecchi cellulari. Il loro sviluppo nell'Unione europea si basa su una piattaforma tecnologica comune — il cosiddetto Universal Mobile Telecommunica- tions System (di seguito «UMTS») — sull'uso armonizzato dello spettro per i sistemi di comunicazioni radiomobili e sulla definizione di un contesto regolamentare armoniz- zato.
9. Per conseguire i predetti obiettivi di armonizzazione, nel 1997, il Parlamento europeo ed il Consiglio hanno adot- tato una direttiva relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazione (6). Questo atto è stato seguito, alla fine del 1998, da una decisione sull'in- troduzione coordinata di un sistema di comunicazioni mo- bili e senza fili (UMTS) della terza generazione nella Co- munità (7), che prescrive agli Stati membri di adottare le misure necessarie per consentire l'introduzione dei servizi UMTS entro il 1o gennaio 2002 e che mette in rilievo la funzione di organismi tecnici, quali la Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni («CEPT»), e l'Istituto europeo per le norme di telecomuni- cazione («ETSI»), per l'armonizzazione dell'uso delle fre- quenze e la promozione di norme comuni e aperte per la fornitura di servizi UMTS compatibili in tutta Europa.
(5) La prima generazione è rappresentata dallo standard GSM 900, la seconda generazione dallo standard DCS 1800 (ora comunemente chiamato GSM 1800); il sistema GPRS è spesso ritenuto un pas- saggio intermedio (o «2.5 G») tra la seconda (2G) e la terza (3G) generazione.
(6) Direttiva 97/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 aprile 1997 (GU L 117 del 7.5.1997, pag. 15). La suddetta direttiva stabilisce le procedure relative al rilascio di autorizzazioni per la fornitura di servizi di telecomunicazioni e le condizioni cui tali autorizzazioni sono vincolate.
(7) Decisione n. 128/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 1998 (GU L 17 del 22.1.1999, pag. 1).
10. Infine, nel marzo 2001 la Commissione ha pubblicato una comunicazione in cui si fa il punto della situazione attuale e si delinea un approccio per l'introduzione in futuro delle comunicazioni mobili della terza generazione nell'Unione europee (8)). Tale comunicazione mette in rilievo la difficile situazione economica in cui versano i gestori nell'Unione europee, nonché gli elevati costi d'investimento per infra- strutture necessari, che inducono i gestori a stipulare ac- cordi per la condivisione delle infrastrutture. La comunica- zione stabilisce, inoltre, la necessità d'incoraggiare in linea di massima la condivisione dell'infrastruttura di rete, pra- tica economicamente vantaggiosa, a condizione che siano rispettate le regole della concorrenza e le altre disposizioni comunitarie pertinenti (9). Nell'ultima comunicazione (10) al riguardo la Commissione ha sottolineato il fatto che con- tinuerà a collaborare con le amministrazioni nazionali al fine di introdurre nella condivisione di rete l'approccio della best practice.
4.2. Condivisione delle reti
11. La distinzione fondamentale d'interesse nel contesto dell'accordo di condivisione delle reti stipulato dalle parti è la distinzione tra l'interfaccia o rete di accesso via radio («Radio Access Network», di seguito «RAN») e la rete di collegamento o «Core Network» (parte di commutazione della rete UMTS).
12. Rete di accesso via radio o «RAN»: comprende i siti ove sono ubicati i pali/le antenne, i componenti di supporto locale («site support cabinets», di seguito «SSC»), gli alimen- tatori, nonché le antenne, i combinatori («combiner») e i collegamenti di trasmissione, i Nodi B, ossia le stazioni base che ricevono e trasmettono i dati nelle varie fre- quenze e che controllano una determinata cellula della rete, nonché le stazioni di controllo e autenticazione («ra- dio network controllers» di seguito «RNC») che controllano diversi nodi B e sono connesse alla rete di collegamento o
«Core network» (di seguito «CN»).
13. Rete di collegamento o «Core network»: è il segmento intelligente della rete e consta di centrali di commutazione radiomobile («mobile switching centres», di seguito «MSC», ossia l'interfaccia tra il sistema radio e la rete), diversi nodi di supporto, piattaforme di servizi, la base dati di registra- zione degli utenti mobili (LHR), nonché centri di gestione e manutenzione. È collegata alle reti fisse ISDN («integrated services digital network» ovvero reti numeriche integrate nei servizi) e alle reti Internet.
(8) «Introduzione delle comunicazioni mobili della terza generazione nell'Unione europea. Situazione attuale e approccio per il futuro», COM(2001) 141 def. del 20 marzo 2001.
(9) Ibidem, paragrafo 4.3.
(10) «Verso il pieno funzionamento delle comunicazioni di terza gene- razione» COM(2002) 301 def. dell'11 giugno 2002.
14. Dal punto di vista tecnico, la condivisione di reti 3G può avvenire a più livelli diversi, con vari gradi di indipendenza delle parti in causa. In un contesto di condivisione di elementi della rete, per grado di indipendenza mantenuto si intende ad esempio la libertà di pianificazione e la pos- sibilità di aggiungere elementi non condivisi. Si riportano qui di seguito, in ordine crescente, i vari livelli di uso condiviso:
— condivisione dei siti, variante dalla condivisione di sin- goli siti ove sono ubicati i pali alla condivisione della rete (che presuppone una distribuzione uniforme delle reti), e può comprendere l'infrastruttura di supporto del sito, quali i componenti di supporto del sito («site sup- port cabinets» di seguito «SSC»),
— condivisione delle stazioni base (nodi B) e delle an- tenne,
— condivisione delle stazioni di controllo e autenticazione («radio network controller» di seguito «RNC»),
— condivisione delle reti di collegamento o «core net- work», comprendenti le centrali di commutazione ra- diomobile («mobile switch centres» di seguito «MSC») e varie databases,
— condivisione delle frequenze.
Da ultimo, il roaming nazionale si riferisce ad una situa- zione in cui i gestori non condividono alcun elemento della rete, ma si limitano a usare la rete dell'altro per fornire servizi ai propri clienti.
15. Nella notifica, le parti usano l'espressione «ampia condivi- sione dei siti» intendendo con tale espressione l'uso condi- viso dell'infrastruttura fino al livello di cui al primo punto dell'elenco riportato al paragrafo precedente, ad esclusione dei nodi B e delle RNC. Con l'espressione «condivisione della RAN» le parti intendono l'uso comune dell'intera rete di accesso radiomobile, fino ai nodi B e alle RNC comprese (ossia il primo, il secondo e il terzo punto del predetto elenco). Le parti non intendono condividere i
«core network», ma il loro accordo comprende il roaming nazionale nelle aree in cui non attuano l'ampia condivi- sione dei siti o la condivisione della RAN.
4.3. Il contesto regolamentare nazionale
16. La condivisione dell'infrastruttura di rete deve non solo essere inquadrata nel contesto normativo comunitario, ma deve essere anche considerata alla luce delle disposi- zioni nazionali in materia di concessione di licenze e di requisiti regolamentari (11). Sia il quadro regolamentare na-
(11) Diverse altre autorità di regolamentazione nazionali nell'Unione europea hanno emanato direttive sulle condizioni da rispettare affinché la condivisione dell'infrastruttura sia conforme alle dispo- sizioni nazionali in materia di concessione di licenze e ai requisiti regolamentari. In Germania, la RegTP ha pubblicato la propria guida all'interpretazione delle condizioni di aggiudicazione delle licenze UMTS ispirata ai più recenti sviluppi tecnologici, RegTP (6 giugno 2001), consultabile al sito xxx.xxxxx.xx. Nel maggio del 2001, Oftel, l'autorità di regolamentazione del Regno Unito, ha pubblicato una nota informativa intitolata «3G mobile infrastruc- ture sharing in the United Kingdom», reperibile al sito xxxx://xxx.xxxxx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxxx0000.xxx. Le autorità di regolamentazione olandesi e francesi hanno pubbli- cato documenti orientativi analoghi nei rispettivi siti Internet: xxxx://xxx.xxxx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxx_xxxxxxx_xxx_xx_xxxx_ umts_netwerken_190701.pdf e
xxxx://xxx.xxx-xxxxxxx.xx/xxxxxxxx/xxxx/xxxxxxx-xxxxxx.xxx
zionale della Germania sia il capitolato d'oneri delle licenze 3G delle parti fissano i parametri per la condivisione della rete. Questi comprendono:
— i requisiti relativi all'installazione della rete sul piano della effettiva copertura in base ad un calendario pre- ciso, ossia l'obbligo di assicurare una copertura pari al 25 % della popolazione entro la fine del 2003 e al 50 % della popolazione entro la fine del 2005, obbligo cui si deve adempiere non con il roaming nazionale, ma con la condivisione d'infrastruttura,
— obblighi generali, relativi ad esempio alla condivisione dei siti e delle antenne, per tenere conto dei vincoli di pianificazione e della tutela ambientale,
— restrizioni al grado di condivisione della rete ammesso, per quanto riguarda ad esempio la condivisione degli elementi intelligenti della rete e dei dati riservati dei clienti.
17. L'autorità nazionale di regolamentazione delle telecomuni- cazioni sotto la cui giurisdizione ricade l'accordo notificato è la Regulierungsbehörde für Telekommunikation und Post (l'autorità tedesca di regolamentazione delle poste e delle telecomunicazioni, di seguito «RegTP»). Nel giugno del 2001, la RegTP ha pubblicato un documento d'orienta- mento generale, in cui si è dichiarata favorevole alla con- divisione dell'infrastruttura, nel rispetto di determinate condizioni (11).
18. La RegTP vieta segnatamente la condivisione della rete di collegamento («core network») e l'uso comune dello spettro di frequenze, ma ammette la condivisione dei siti, dei pali, delle antenne, dei cavi e dei combinatori, nonché l'uso condiviso dei componenti di supporto locale dei siti, e l'uso condiviso di nodi B e di RNC distinti (12) sotto il profilo logico, purché:
— ciascun licenziatario possa controllare in modo indi- pendente sul piano logico i propri nodi B e le RNC,
— non vi sia scambio di dati (quali quelli relativi ai clienti) al di là dello stretto necessario per le operazioni tecni- che,
— vi sia separazione dei centri di gestione e di manuten- zione,
— i nodi B o le RNC supplementari dei rispettivi operatori possano essere gestiti in modo da garantire una pro- grammazione indipendente e in modo che i nodi B utilizzati unicamente dall'operatore proprietario siano collegati a delle RNC a lui attribuite sul piano logico,
— non vi sia ripartizione regionale delle aree di copertura che escluda la sovrapposizione delle reti e delle aree coperte, ovvero, le parti possono non concordare di coprire ciascuna aree distinte e settori geografici di- versi, affidandosi al roaming sulle reti della controparte nelle aree non coperte dalla propria rete.
(12) «Distinti sul piano logico» significa che il singolo elemento fisico della rete è in grado, grazie al modo in cui è programmato, di effettuare operazioni logiche distinte per le due reti, operando come se avesse a che fare con due nodi B o RCS separati.
19. Il 7 dicembre 2001 la RegTP ha stabilito che l'accordo quadro delle parti rispetta i suddetti vincoli regolamentari, sempreché le parti adempiano agli obblighi relativi al con- trollo indipendente sul piano logico dei nodi B e delle RNC. L'approvazione della RegTP è stata inoltre vincolata all'obbligo di trasmettere informazioni sulla distribuzione geografica dell'infrastruttura condivisa e all'adempimento dell'obbligo, che incombe a ciascuna parte, di garantire la copertura del 50 % della popolazione.
20. Secondo il principio del primato della legge comunitaria, la regolamentazione nazionale e la normativa comunitaria in materia di concorrenza si applicano in modo parallelo e cumulativo. Le disposizioni nazionali non possono essere in contrasto con le regole di concorrenza dell'Unione eu- ropea, né il rispetto delle disposizioni normative e regola- mentari nazionali può condizionare l'esito di un esame condotto sulla base della normativa in materia di concor- renza dell'Unione europea. L'accordo notificato deve quindi essere esaminato in modo approfondito alla luce delle disposizioni comunitarie in materia di concorrenza.
5. L'ACCORDO
21. Il 20 settembre 2001 le parti hanno concluso un accordo quadro che definisce le condizioni generali della loro coo- perazione nel campo dell'infrastruttura 3G. L'accordo mira a: razionalizzare gli immobilizzi di capitale e a ridurre i costi d'esercizio; ampliare la portata geografica del servizio, limitandone al contempo l'impatto ambientale, nonché ad installare rapidamente l'infrastruttura della rete 3G. In base al suddetto accordo quadro, le parti coopereranno secondo i seguenti principi:
i) ampia condivisione dei siti: condivisione di elementi dell'infrastruttura dei siti, quali i siti in cui sono ubicati i pali delle antenne, i componenti di supporto locale dei siti («site support cabinets» o «SSC») e gli alimen- tatori, nonché eventualmente le antenne, i combina- tori e i collegamenti di trasmissione, entro un'area geografica sufficiente da consentire alle parti di adem- piere al rispettivo obbligo di copertura del 50 % della popolazione;
ii) condivisione dell'interfaccia o rete di accesso via radio («RAN»): condivisione dei nodi B (ossia delle stazioni base che ricevono e inoltrano dati sulle varie fre- quenze e che controllano una determinata cellula della rete) e le stazioni di controllo («RNC»), ciascuna delle quali controlla un numero di nodi B ed è collegata al
«core network»;
iii) roaming nazionale: accordo, per il resto della popola- zione (ovvero la parte eccedente il rispettivo obbligo delle parti di copertura del 50 % della popolazione), di roaming nazionale sull'infrastruttura di rete, non og- getto di condivisione dei siti o di condivisione della rete d'accesso via radio (RAN), di proprietà dell'altra parte contraente.
Le parti manterranno la separazione dei «core network» ed espleteranno i servizi separatamente e non condivideranno le frequenze. L'accordo non è esclusivo, in quanto en- trambe le parti possono concordare l'ampia condivisione dei siti e della RAN ed effettuare roaming nazionale con terzi (clausola 1.3). Nei paragrafi che seguono si illustrano in modo più dettagliato le disposizioni principali dell'ac- cordo.
5.1. Ampia condivisione dei siti
22. Le parti costruiranno ciascuna una propria infrastruttura di rete, di loro proprietà, ma intendono collaborare, secondo il principio di un'ampia condivisione dei siti, in un'area corrispondente a quella in cui esse sono tenute, in base a quanto stabilito nel quadro della licenza, a raggiungere una copertura del 50 % della popolazione entro la fine del 2005. In base all'accordo, per «ampia condivisione dei siti» s'intende la condivisione dei componenti di supporto lo- cale dei siti («SSC»), degli alimentatori ed eventualmente delle antenne, dei combinatori e dei collegamenti di tra- smissione.
23. L'accordo stabilisce le norme per la determinazione dei siti che potrebbero formare oggetto di accordi di condivisione. La clausola 2.1 stipula che ciascuna parte deve anzitutto procedere all'elaborazione, in modo indipendente, dei pro- pri piani per l'installazione della rete e, successivamente, questi saranno suddivisi in fasi di 18 mesi, indicando le aree che T-Mobile e VIAG prevedono di sviluppare. Le aree geografiche che le parti reputano importanti per il rispet- tivo programma individuale di installazione della rete sa- ranno raffrontate periodicamente, e le aree laddove si rile- vano sovrapposizioni possono essere designate come aree di condivisione dell'infrastruttura. Spetterà alle filiali tecni- che locali delle parti stabilire quali siti devono formare oggetto di un'ampia condivisione secondo il principio della massimizzazione dei risparmi sui costi.
24. La clausola 3.2 vieta espressamente alle parti la proprietà congiunta o il controllo congiunto degli elementi oggetto di ampia condivisione. La parte che possiede o controlla i particolari elementi del sito oggetto di condivisione deve tuttavia consentirne l'uso all'altra parte contraente. In base alla clausola 3.3 un accordo quadro bilaterale, che deve ancora essere stipulato, illustrerà le posizioni in merito all'uso comune e costruttivo, nonché il regime dei costi applicabile ai siti condivisi.
25. L'accordo contiene inoltre delle clausole di salvaguardia relative allo scambio di informazioni riservate. La clausola
2.6 statuisce che si possono scambiare solo le informazioni necessarie per la realizzazione tecnica dell'ampia condivi- sione dei siti. L'accordo vieta lo scambio di altre informa- zioni, segnatamente di dati commerciali riservati relativi ai clienti.
5.2. Condivisione dell'interfaccia o rete di accesso via ra- dio o RAN
26. La sezione 4 dell'accordo tratta della cooperazione che si esplica attraverso la condivisione della RAN. In base all'ac- cordo, la condivisione della RAN può comprendere tra l'altro la condivisione di nodi B e di stazioni di controllo e autenticazione («RNC»), comuni sul piano fisico ma non logico (per rispettare le disposizioni fissate dalla RegTP, i nodi B e le RNC devono operare come entità distinte sul piano logico). In base alla clausola 4.1 le parti sono tenute a condurre uno studio di fattibilità della condivisione della RAN entro il 30 giugno 2002. La clausola 4.2 stabilisce che qualora risulti fattibile, le parti stipuleranno un ac- cordo che regoli la sua realizzazione entro il più breve termine. Tuttavia, poiché la fattibilità di una condivisione della RAN non è ancora stata determinata, la Commissione si riserva di prendere posizione in materia.
5.3. Roaming nazionale
27. Nessuna ampia condivisione dei siti e/o della RAN è pro- spettata nelle aree per le quali non è prescritta una coper- tura pari al 50 % della popolazione, ove le parti intendono invece installare infrastrutture 3G proprie, e ove la coo- perazione si limiterà all'acquisto di roaming nazionale per grandi volumi di traffico, effettuato mediante commuta- zione di circuito e di pacchetto. VIAG — ma non T-Mobile
— si impegna ad acquistare un volume minimo dei pre- detti servizi di roaming da T-Mobile, la quale ha il diritto, ma non l'obbligo, di acquistare servizi di roaming da VIAG alle medesime condizioni.
28. Nella sezione 5 sono enunciati i principi fondamentali del roaming nazionale. La clausola 5.3 stabilisce che le parti convengono di non attuare alcuna discriminazione nei confronti degli altri operatori con cui si stipulano accordi di roaming nazionale ed internazionale. Inoltre, nessuna delle parti tratterà i clienti dell'altra in modo meno favo- revole dei propri. Nella clausola 5.6 le parti si impegnano a garantire che la cooperazione nel campo del roaming non limiterà la reciproca concorrenza nel campo dei ser- vizi.
29. La sezione 6 tratta del roaming nazionale da parte di clienti di VIAG sulla rete 3G di T-Mobile. La clausola
6.1 stabilisce che, per la durata dell'accordo, T-Mobile of- frirà a VIAG la possibilità di acquistare servizi di roaming nazionale in grandi volumi. Nel quadro dell'accordo, VIAG si impegna ad avvalersi, pagando un corrispettivo, dei ser- vizi di roaming offerti da T-Mobile, fissando una quantità minima dei servizi richiesti entro tre anni dalla data di lancio dei servizi di roaming 3G (clausola 6.5). Le parti sostengono che, sulla base dell'esperienza di roaming fatta da VIAG con la rete GSM di T-Mobile, tale quantità rap- presenta una porzione molto esigua del fabbisogno di VIAG. La sezione 7 tratta invece del roaming nazionale effettuato dagli utenti di T-Mobile sulla rete 3G di VIAG. In base alla clausola 7.1, T-Mobile ha la possibilità, ma non l'obbligo, di acquistare servizi di roaming di terza genera- zione (3G) da VIAG. Qualora tuttavia T-Mobile decida di acquistare servizi di roaming nazionale da VIAG, anch'essa soggiacerà ai medesimi obblighi previsti per VIAG, ossia acquisto di un quantitativo minimo (clausola 7.4).
30. La sezione 8 definisce delle regole precise circa l'esclusione dal servizio di clienti. La clausola 8.3 stabilisce che la parte che espleta il roaming nazionale ha la facoltà di negare l'uso della propria rete agli abbonati della controparte. La parte che beneficia del roaming nazionale può vietare ai propri clienti di utilizzare il servizio della controparte. Questa regola si applica in caso di sovrapposizione di aree. L'accordo offre inoltre delle indicazioni sulle località inte- ressate da tale provvedimento e definisce le condizioni alle quali le parti rinunciano a tale prerogativa.
31. La sezione 10 stabilisce un duplice sistema per la determi- nazione dei prezzi per il roaming 3G. Secondo quanto stabilito, i prezzi del roaming 3G a commutazione di cir- cuito (utilizzato per i servizi di telefonia vocale) si basano
sui rispettivi prezzi di terminazione dell'interconnes- sione (13). I prezzi all'ingrosso del roaming 3G mediante commutazione di pacchetto si basano su un modello di prezzi inferiori a quelli al dettaglio, che tiene conto dell'eventuale evoluzione futura dei prezzi e della domanda di roaming con commutazione di pacchetto. L'accordo stabilisce altresì che, in linea di principio, ciascuna parte è tenuta ad accordare agli utenti dell'altra parte, che effet- tuano roaming sulla sua rete, un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai propri utenti (clausola 5.3).
32. La sezione 11 fissa norme precise per la rivendita di ca- pacità di roaming nazionale a terzi. La clausola 11.1.a sancisce il principio generale che ciascuna parte ha il di- ritto di rivendere la capacità di roaming dell'altra parte a rivenditori e a fornitori di servizi. Tuttavia, la rivendita della capacità di commutazioni di circuito (voce) ai MVNO è soggetta all'approvazione dell'altra parte. La clau- sola 11.1.b stabilisce che le parti hanno il diritto di mettere a disposizione di operatori virtuali di reti mobili (Mobile Virtual Network Operators, di seguito «MVNO») le capacità di roaming nazionale della controparte per il traffico di dati, a condizione che questi («operatori virtuali di reti mobili dati» di seguito «MVNO dati») (14) non usino tale capacità per fornire servizi ad utenti finali fondamental- mente identici, dal punto di vista del cliente, a quelli dei servizi di telefonia vocale mobile da punto a punto (ope- ratori virtuali di reti mobili per servizi vocali o «MVNO voce»). Tale clausola mira ad impedire che gli MVNO che offrono servizi vocali prestino tale servizio con il proto- collo Internet, sulla base di accesso roaming a tariffe di trasmissione dati, facendo concorrenza sleale alle parti nei mercati al dettaglio. Le parti possono fornire la capacità di roaming per l'inoltro di traffico vocale alle tariffe applica- bili per tale traffico agli «MVNO dati» che fungono da rivenditori, ma questo sarà probabilmente fatturato ad una tariffa superiore. La clausola 11.1.b dovrà essere rie- saminata alla fine del 2003.
33. Inoltre, la clausola 11.1.c stipula che la rivendita di capa- cità di roaming ad altri gestori di rete titolari di licenza o a
«MVNO voce», secondo quanto stabilito al punto 11.1.b, è subordinata all'approvazione dell'altra parte contraente. In base alla clausola 11.2, tuttavia, il requisito del consenso preliminare di cui alla clausola 11.1.c non si applica qua- lora i MVNO siano un gruppo di imprese, purché rispet- tino i differenti regimi tariffari per i servizi vocali e i servizi dati. Inoltre, in base alla clausola 11.3, qualora una parte offra direttamente il roaming a un terzo (non appartenente ad un gruppo di imprese) qualificabile come
«MVNO voce» che offra servizi fondamentalmente identici, dal punto di vista del cliente, ai servizi da punto a punto di telefonia mobile vocale, ai sensi della clausola 11.1.b, tale parte non può vietare all'altra di cedere anch'essa a tale
«MVNO voce» la capacità di roaming nazionale che le è stata ceduta.
(13) La commutazione di circuito è una tecnica di trasmissione basata su un flusso continuo di dati attraverso una connessione continua, per la durata della chiamata, tra il punto di origine e il punto di destinazione. La commutazione di pacchetto è una tecnica di tra- smissione più efficiente, basata sulla divisione delle informazioni trasmesse in pacchetti o datagrammi, inviati separatamente, in cui la rete è utilizzata solo quando vi sono dati da trasmettere.
(14) Gli MVNO sono imprese che hanno un proprio codice di rete mobile e una propria risorsa di numerazione mobile IMSI o equi- valente per 3G, ma che non hanno una licenza per l'uso dello spettro radio.
5.4. Durata
34. L'accordo resta in vigore fino al 31 dicembre 2011; dopo tale data sarà tacitamente rinnovato per un periodo di due anni, a meno che una delle parti lo disdica con un preav- viso di due anni.
6. ARGOMENTAZIONI DELLE PARTI
35. Le parti hanno essenzialmente perorato la necessità, sotto il profilo finanziario, dell'accordo di condivisione della rete 3G. Più precisamente, la condivisione della rete è necessa- ria a loro avviso per le seguenti ragioni: 1) in primo luogo, per i maggiori costi infrastrutturali della rete 3G rispetto alle precedenti reti, a causa della maggiore densità di an- tenne richiesta, pari al doppio di quella delle reti GSM 2G;
2) in secondo luogo, a causa della correzione verso il basso delle previsioni di gettito dei servizi 3G, intervenuta dopo l'aggiudicazione delle licenze 3G; e 3) terzo, a causa dell'aumento del costo della raccolta dei capitali, conse- guente alla depressione generale del settore delle telecomu- nicazioni mobili. Con l'accordo, le parti prevedono di ri- durre fino al 30 % gli investimenti in infrastrutture di rete, con ulteriori risparmi sui costi d'esercizio della rete.
36. Articolo 81, paragrafo 1: le parti sostengono che l'accordo non ha per oggetto o per effetto di restringere in modo sensibile la concorrenza all'interno del mercato comune, come recita l'articolo 81, paragrafo 1, in quanto la condi- visione dei siti prospettata e l'eventuale condivisione della RAN non comportano la condivisione dei «core network», e perché l'accordo impone alle parti di salvaguardare la piena concorrenza a livello di servizi e al dettaglio. A ciò si aggiunga che la pianificazione, la progettazione e l'esercizio della rete resteranno indipendenti e che gli even- tuali scambi di informazioni tecniche saranno limitati allo stretto necessario.
37. Articolo 81, paragrafo 3: la più importante restrizione potenziale della concorrenza è costituita dai vincoli relativi alla rivendita di capacità agli MVNO che forniscono servizi di trasmissione dati. Le parti sostengono che, nel caso si stabilisca che l'accordo restringe la concorrenza, esso può beneficiare, in alternativa, di un'esenzione ai sensi dell'ar- ticolo 81, paragrafo 3. In considerazione degli elevati costi sostenuti per ottenere la licenza, seguiti da un significativo calo del valore commerciale dello spettro 3G, le parti so- stengono che la condivisione dell'infrastruttura consentirà
di ridurre gli immobilizzi di capitale e i costi d'esercizio, attraverso la riduzione degli investimenti per l'infrastrut- tura di rete e dei costi di esercizio della rete. A detta delle parti, ciò è necessario poiché la condivisione dell'infrastrut- tura contribuirà ad alleggerire l'onere dell'apertura simul- tanea del mercato 3G nell'Unione europea. Inoltre, le parti sostengono che la strategia adottata è conforme alla poli- tica scelta dalla RegTP, l'autorità di regolamentazione tede- sca, e da altre autorità di regolamentazione, quali l'autorità britannica Oftel. La condivisione dell'infrastruttura è inoltre dettata dalla pianificazione imposta e dalla necessità di tenere conto dei problemi ambientali.
38. Le parti sostengono che, in ultima analisi, l'accordo andrà a vantaggio dei consumatori, grazie alla disponibilità di servizi 3G più veloci e innovativi, a prezzi inferiori Da ultimo, esse affermano che non solo la concorrenza sarà mantenuta, ma aumenterà nei mercati delle reti e dei ser- vizi 3G in Germania, poiché l'accordo permetterà di in- stallare la rete in tempi più brevi e in modo più completo, scatenando la concorrenza.
7. CONCLUSIONI
39. La Commissione intende esprimere un parere favorevole in merito all'accordo notificato. Prima di procedere in tal senso, la Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni entro un mese dalla pubblicazione della presente comunicazione, trasmettendole all'indirizzo o al numero di fax qui di seguito riportati, indicando il riferimento: Caso COMP/N.38.369 — Accordo quadro (Rahmenvertrag) T-Mobile Deutschland/VIAG Interkom (notifica).
Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza Direzione X
X-0000 Xxxxxxxxx
Fax (00-0) 000 00 00
E-mail: xxxx.xxxxxx@xxx.xx.xxx
40. Ove le osservazioni inviate contenessero segreti aziendali o elementi riservati da non divulgare, si prega informarne la Commissione, indicando i passaggi da non divulgare e motivando la richiesta di ometterli. Il mancato ricevimento di una richiesta motivata sarà interpretato dalla Commis- sione come tacita conferma che le osservazioni non con- tengono elementi riservati.