CONVENZIONE PER UNA COLLABORAZIONE NELLA RICERCA
CONVENZIONE PER UNA COLLABORAZIONE NELLA RICERCA
TRA
L’Università Ca’ Foscari Venezia - Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi (nel seguito denominato Coordinatore o (LP), con sede legale in Dorsoduro 3246, 30123 Venezia, C.F. 80007720271, rappresentato per la sottoscrizione del presente atto dal Direttore del Dipartimento, Xxxx. Xxxxxx Xxxxxx, domiciliato per la carica presso il Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi in Xxx Xxxxxx, 000 00000 Xxxxxx-Xxxxxxx
E
La Società Unifarco S.p.a, (nel seguito denominato PP2), con sede legale in Xxx Xxx Xxxxx 00 – 00000 Xxxxx Xxxxxxxx (XX), codice fiscale 00595530254 e partita IVA n. 00595530254, rappresentata per la sottoscrizione del presente atto dal Dr. Xxxxxxx Xxxx in qualità di legale rappresentante;
E
La Società Xxxxxx di Asiago S.r.l., (nel seguito denominata PP3), con sede legale in Xxx Xxxxxxx, 00 -00000 Xxxxxx (XX), codice fiscale 03722320243 e partita IVA n. 03722320243, rappresentata per la sottoscrizione del presente atto dal Dr. Xxxxxx Xxxxxx in qualità di legale rappresentante;
E
L' Università degli studi di Padova – Dipartimento di Scienze del Farmaco, (nel seguito denominata PP4), con sede legale in Xxx Xxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx, codice fiscale 80006480281 e partita IVA n. 00742430283, rappresentata per la sottoscrizione del presente atto dal Xxxx. Xxxxxxx Xxxx (Direttore del Dipartimento) delegato di XXXXXXX XXXXXXX (legale rappresentante dell’Ateneo) in qualità di legale rappresentante
congiuntamente indicati come “le Parti” o “partner”
si conviene e si stipula quanto segue:
Premesse:
a) Considerato il progetto di ricerca dal titolo "Valorizzazione di scarti agroalimentari per nuovi cosmetici green" presentato e approvato nell'ambito del Bando Ricerca e Sviluppo 2019 ammesso a finanziamento da Fondazione Cariverona e Fondazione Caritro, nel quale le parti sono identificate come partner (pratica ID n° 11174 - Cod. SIME n° 2019.0428);
b) Detta attività risulta compatibile, nei modi e nella misura, con i fini istituzionali del Dipartimento;
c) Considerata la necessità di regolamentare la suddetta collaborazione;
Art. 1 – Premesse
L’individuazione delle parti, gli allegati e le premesse fanno parte integrante della presente Convenzione.
Art. 2 - Oggetto della collaborazione
La presente Convenzione, coerentemente a quanto richiamato nelle Premesse, ha per oggetto lo svolgimento delle attività di ricerca relative allo studio di “Valorizzazione di scarti agroalimentari per nuovi cosmetici green”, progetto approvato e finanziato dal Bando Ricerca e Sviluppo 2019 di Fondazione Cariverona e Fondazione Caritro, nel quale le parti sono identificate come partner (pratica ID n° 11174 - Cod. SIME n° 2019.0428)
Art. 3 – Obiettivi e finalità della ricerca
Gli obiettivi della ricerca, i metodi e la strumentazione da impiegare e il personale coinvolto sono descritti nel progetto sottomesso che costituisce parte integrante della presente convenzione (all.1).
Art. 4 - Impegni delle parti
Le parti collaboreranno in base a quanto stabilito nel Progetto, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi stabiliti.
Il Coordinatore è l’interlocutore unico della Fondazione Cariverona (di seguito Fondazione) per il Progetto, assume il coordinamento delle varie attività, supervisiona la rendicontazione complessiva. Gli altri Partner, sono responsabili nei confronti del Coordinatore in ordine ad assicurare l'attuazione di ogni attività progettuale di competenza.
Nell’ambito della Convenzione in oggetto le Parti si impegnano a:
a) assicurare l'attuazione di ogni attività progettuale, per quanto propria competenza, del progetto sottomesso e approvato (all.1);
b) mettere a disposizione tutti i dati e le informazioni in loro possesso che siano necessari ai fini dell’attuazione del progetto;
c) mantenere i requisiti di ammissibilità previsti dal suddetto bando per tutta la durata del progetto, comunicando prontamente al Coordinatore ogni informazione che possa comportare la perdita di tali requisiti;
d) conservare eventuale documentazione relativa al progetto ed archiviarla in maniera separata;
e) concordare con il Coordinatore ogni forma di visibilità del sostegno ricevuto;
f) comunicare prontamente al Coordinatore qualsiasi modifica al progetto dovesse rendersi necessaria per le necessarie valutazione da parte della Fondazione;
g) accogliere presso i propri laboratori ricercatori, laureandi, dottorandi, assegnisti di ricerca e post- doctoral fellows del Coordinatore per effettuare attività di ricerca concordata tra le Parti in merito allo sviluppo del progetto.
Il Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi - Università Ca’ Foscari Venezia (LP) e il Dipartimento di Scienze del Farmaco - Università degli Studi di Padova (PP4) si impegnano e si danno reciprocamente atto che:
a) LP bandirà due assegni di ricerca post-doc biennali come previsto dal progetto (all. 1) destinati a:
- Assegnista 1 dottorato di ricerca in Chimica o Chimica Industriale o affini e familiarità con la chimica organica, la sintesi organica, la chimica verde, i solventi innovativi, e le tecniche impiantistiche di processo. Le attività
- Assegnista 2 dottorato di ricerca in Scienze Chimiche o Scienze farmaceutiche o Scienze farmacologiche o Scienze Molecolari o Biotecnologie con esperienza in Chimica Analitica e Biochimica e con competenze nelle principali tecniche analitiche spettroscopiche e cromatografiche (NMR, IR, UV, GC e GC-MS, ESI, MALDI, HPLC ed HPLC-ESI).
b) Il Prof. Xxxxxxx Xxxx'Xxxxx (PP4) parteciperà alla commissione di selezione del secondo assegno in qualità di componente aggiuntivo esperto della tematica e coordinerà con il prof. Perosa le attività dell’assegnista garantendo allo stesso l’accesso alle strutture e laboratori del Dipartimento.
I partner industriali, Unifarco S.p.a. e Xxxxxx di Asiago (PP2 e PP3) si impegnano inoltre a:
a) versare ciascuno al Coordinatore (LP) euro 12.000,00 (dodicimila/00) a titolo di contributo di ricerca, come stabilito nel progetto approvato. Tale contributo viene concesso da PP2 e PP3ll’Ente a copertura parziale delle spese di acquisto di beni consumabili per la ricerca e per acquisto e manutenzione attrezzature utilizzate nel progetto e non si configura pertanto come corrispettivo commerciale.
Art. 5 - Durata della Convenzione
La presente Convenzione ha durata di 30 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione da parte di tutti i partner. Essa rimarrà in vigore finché il LP non avrà adempiuto a tutti i propri obblighi nei confronti dei Partner e dell'ente finanziatore (Fondazione Cariverona) incluso il periodo di detenzione dei documenti per le attività di controllo del finanziamento.
E comunque fatto salvo l’obbligo dei partner di portare a conclusione tutte le attività in essere al momento della scadenza.
Art. 6 - Modalità di erogazione del contributo
I contributi di cui all’art. 4 saranno erogati dai partner PP2 e PP3 in due trance:
- la prima entro 15 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione da parte di tutti i Partner;
- la seconda entro il 01/03/2021.
Gli importi verranno accreditati sul conto corrente intestato al Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi - Università Ca' Foscari Venezia presso la Banca Popolare FRIULADRIA (San Marco 4121 - 30124 Venezia) IBAN IT 14 K 05336 02020 0000 46603320
Art. 7 – Responsabili
Il Dipartimento individua nel Xxxx. Xxxxxx Xxxxxx il Responsabile scientifico della presente Convenzione. I partner individuano i rispettivi Responsabili scientifici della presente Convenzione nei Signori:
Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx per Unifarco S.p.a; Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxx per Xxxxxx di Asiago S.r.l.;
Prof. Xxxxxxx Xxxx'acqua per Università degli Studi di Padova
Art. 8 – Proprietà dei risultati e loro pubblicazione
Le Parti concordano nelle seguenti definizioni:
Background: tutte le informazioni detenute dalle Parti prima dell'adesione alla presente Convenzione, nonché ogni bene immateriale protetto ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale realizzati o comunque conseguiti da una Parte prima del periodo di efficacia della Convenzione.
Sideground: tutte le conoscenze, informazioni nonché ogni bene immateriale protetti ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale realizzati o comunque conseguiti da una Parte durante il periodo di efficacia della Convenzione, ma non in esecuzione della stessa anche se rientranti nel medesimo settore tecnico o scientifico oggetto della convenzione.
Foreground: tutti i risultati conseguiti in esecuzione della presente Convenzione.
Risultati tutelabili: tutti i risultati derivanti dall’attività svolta nell’ambito del presente accordo suscettibili di formare oggetto di brevetto o di registrazione. Ciascuna Parte rimane proprietaria del proprio
background che sarà messo a disposizione dell’altra parte solamente ai fini dello svolgimento delle Ricerche e per il tempo strettamente necessario.
Ciascuna Parte è proprietaria del proprio Sideground.
Con riguardo al Foreground, le Parti convengono che la titolarità degli eventuali risultati di ricerca e sviluppo seguirà il criterio della natura e del grado di apporto ai progetti conferito dalle parti. Nel caso in cui due o più Parti abbiano contribuito al conseguimento di tali risultati, esse saranno tenute a stipulare un apposito accordo per l’allocazione ed i termini della comproprietà. In caso di risultati tutelabili, tale accordo dovrà comunque prevedere la facoltà di ciascuna parte di ottenere una licenza esclusiva di utilizzo, purchè non interferente con le attività delle altri Parti, e/o di esercitare la prelazione all’acquisto nel caso in cui l’altra Parte decida di cedere la propria quota di titolarità risultati.
In caso di proprietà congiunta, se non altrimenti concordato tra le parti, ciascun co-titolare potrà comunque utilizzare liberamente, i risultati posseduti congiuntamente per attività di ricerca non commerciale, senza richiedere il consenso degli altri co-titolari e senza dover riconoscere alcuna royalty.
Resta salvo, in ogni caso, il diritto morale di autore ai sensi della vigente legislazione in materia.
Ciascuna parte si impegna a dare completa ed immediata informazione per iscritto all’altra Parte dei risultati conseguiti e potrà esprimere, sempre tramite comunicazione scritta, il proprio interesse alla loro brevettazione. Le altre Parti dovranno rispondere entro 30 giorni da tale comunicazione esprimendo a sua volta il proprio interesse alla brevettazione dei risultati.
In caso di risposta negativa alla comunicazione di cui al punto a., o in assenza di risposta entro il termine indicato, la Parte che ha manifestato il proprio interesse potrà brevettare a proprio nome e spese.
Qualora le Parti dovessero raggiungere un accordo per la cessione dell’una all’altra della quota di titolarità di un risultato brevettato e o brevettabile, la Parte acquirente si impegna a richiedere alle autorità nazionali o internazionali presso le quali è stata depositata la domanda di brevetto la registrazione dell’acquisizione della piena titolarità della domanda di brevetto solo dopo la prima pubblicazione della stessa, sostenendo tutte le spese a ciò connesse.
Il Coordinatore e PP4 si riservano il diritto utilizzazione scientifica dei risultati da essi conseguiti e di pubblicarli a seguito di comunicazione scritta agli altri partner.
Art. 9 – Riservatezza
Si definiscono Informazioni Riservate: tutte le informazioni fornite in forma tangibile e non tangibile tra le quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, atti, documenti, disegni, campioni di prodotto, dati, analisi, rapporti, studi, rappresentazioni grafiche, elaborati, valutazioni, relazioni relative alla tecnologia ed a processi produttivi, modelli, tavole che siano comunicate dall’Ente o dall’Università (di seguito, ciascuna, “Parte Divulgante”) all’Università o all’Ente (di seguito, ciascuna, “Parte Ricevente”) nell’ambito delle attività oggetto del presente contratto, inclusi altresì i risultati, ed espressamente individuate come confidenziali/riservate. La natura riservata delle Informazioni Confidenziali dovrà essere evidenziata mediante indicazione dell’apposita dicitura “riservato”, “confidenziale” o con simile legenda. Le informazioni riservate comunicate verbalmente o acquisite visivamente, dovranno essere qualificate come tali per iscritto dalla Parte divulgante prima che si concluda il colloquio/incontro nel corso del quale tali informazioni sono state veicolate dalla Parte divulgante alla Parte ricevente.
I responsabili dell’Università e dell’Ente indicati nel precedente articolo 7 assumono il ruolo di referenti delle informazioni riservate e confidenziali.
Con la sottoscrizione della presente contratto la Parte Ricevente si impegna a mantenere la confidenzialità e a non divulgare a terzi il contenuto delle Informazioni Riservate senza la previa autorizzazione scritta della Parte Divulgante. La Parte Ricevente si impegna in ogni caso a trattare e proteggere le Informazioni
Riservate con la massima diligenza possibile e, in ogni caso, ad applicare tutte le misure che la Parte Ricevente adotta per trattare e proteggere le proprie informazioni riservate di uguale natura. Gli obblighi di confidenzialità stabiliti dal presente contratto dovranno essere rispettati dalla Parte Ricevente per il periodo di 5 (cinque) anni dalla data in cui ciascuna delle Informazioni Riservate viene comunicata alla Parte Ricevente.
Resta inteso che non saranno considerate Informazioni Riservate le informazioni che:
- siano di pubblico dominio al momento della loro rivelazione o lo diventino in seguito a condizione che ciò non derivi dall’inadempimento degli obblighi di confidenzialità della Parte ricevente;
- siano note alla Parte ricevente prima della loro rivelazione o siano acquisite o sviluppate in modo indipendente dalla Parte ricevente o dal proprio personale, inclusi i borsisti, stagisti e dottorandi;
- sia previsto che debbano essere rivelate per effetto di legge o per ordine dell’autorità giudiziaria, purché la Parte ricevente ne dia notizia alla Parte Divulgante prima di rivelarle, affinché possano essere predisposte tutte le misure necessarie per garantire la divulgazione limitatamente ai requisiti di legge o all’ordine dell’autorità giudiziaria;
- siano ottenute dalla Parte Ricevente per il tramite di un terzo il quale le conosca in buona fede e abbia pieno e legittimo titolo di disporne.
Con riferimento alle “Informazioni riservate” la Parte Ricevente:
- utilizzerà le “Informazioni riservate” per il solo e unico scopo dell’esecuzione delle attività di cui al presente atto;
- non utilizzerà le “Informazioni riservate” in alcun modo che possa rivelarsi dannoso, anche solo indirettamente, alla Parte Divulgante;
- non dovrà riprodurre, in tutto o in parte, le “Informazioni riservate” se non quanto espressamente autorizzato con apposito atto scritto dalla Parte Divulgante;
- restituirà, a seguito di semplice richiesta scritta della Parte Divulgante, tutta la documentazione relativa alle “Informazioni riservate” che sia stata consegnata, nonché tutte le riproduzioni della stessa documentazione che siano state autorizzate;
- distruggerà, a seguito di semplice richiesta scritta della Parte Divulgante, tutta la documentazione relativa alle “Informazioni riservate” che sia stata consegnata, nonché tutte le riproduzioni della stessa documentazione che siano state autorizzate.
Nel caso in cui la Parte Divulgante non chieda la restituzione o la distruzione della documentazione relativa alle “Informazioni riservate” o delle riproduzioni della stessa che siano state autorizzate allo scadere della presente Convenzione, la Parte Ricevente conserverà tale documentazione e tali riproduzioni con la cura del buon padre di famiglia e provvederà a distruggerle scaduto il periodo di 5 (cinque) anni dalla data in cui la citata documentazione è stata consegnata o le citate riproduzioni sono state eseguite.
La Parte Ricevente si impegna a limitare la diffusione delle Informazioni Riservate all’interno della propria organizzazione ai soli soggetti che ne debbano venire a conoscenza in ragione della natura del loro incarico.
Art. 10 – Responsabilità delle Parti e obblighi assicurativi
Le parti sono reciprocamente sollevate da responsabilità per eventuali danni ad esse non imputabili che dovessero subire il personale e i beni della controparte coinvolti nell’attività convenzionale.
Ogni parte assicurerà il proprio personale per gli infortuni e i danni da responsabilità civile che dovesse subire o arrecare a terzi nello svolgimento dell’attività di collaborazione.
Ogni attività si svolgerà nel rispetto delle leggi nazionali e delle normative interne di sicurezza che regolano l'attività di entrambe le parti
Art. 11 – Risoluzione delle controversie e legge applicabile
L’interpretazione e l’esecuzione della presente Convenzione, nonché i rapporti tra le Parti derivanti dalla stessa, sono regolati dalla legge italiana.
Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia dovesse sorgere dalla interpretazione o applicazione del presente atto.
Qualora non fosse possibile raggiungere tale accordo, il Foro competente a dirimere la controversia sarà, in via esclusiva, quello di Venezia.
Art. 12 – Recesso unilaterale e scioglimento consensuale
Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione prima della data di scadenza, mediante comunicazione scritta da notificare alla controparte mediante raccomandata AR o mediante PEC. Il recesso unilaterale ha effetto decorsi tre mesi dalla notifica dello stesso.
Le Parti hanno facoltà di sciogliere consensualmente la presente Convenzione prima della data di scadenza mediante accordo da formalizzare per iscritto.
Sia nel caso di recesso unilaterale che di scioglimento consensuale, è comunque fatto salvo l’obbligo delle Parti di portare a conclusione le attività in essere al momento del recesso o dello scioglimento.
Art. 13 - Risoluzione della Convenzione per inadempienza
Qualora una delle Parti non adempia ai propri obblighi, l'altra Parte - senza ricorrere ad alcuna procedura giudiziaria - potrà di diritto risolvere la Convenzione previa diffida ad adempiere entro il termine di 30 giorni.
In tali casi, sia la dichiarazione di risoluzione che la diffida ad adempiere, dovranno essere comunicate all'altra parte mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC.
Art. 14 – Oneri fiscali
Il presente atto, completo dei suoi allegati, viene sottoscritto in modalità digitale ai sensi degli art. 21 e 24 del D. Lgs 07/03/2005 n. 82 e ss.mm.ii.
Il presente atto non è soggetto a imposta di registro né a imposta di bollo ai sensi dell’art. 1, comma 353 - 354, della Legge 23.12.2005, n. 266.
Art. 15 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), recante il Regolamento Generale sulla protezione dei dati, e, per quanto applicabile, del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), le parti prestano il consenso al trattamento dei propri dati personali esclusivamente per l’esecuzione di tutte le operazioni e attività connesse alla presente convenzione.
I dati verranno conservati per tutta la durata della convenzione stessa e successivamente nei termini previsti per la prescrizione ordinaria.
Il trattamento dei dati personali sarà eseguito da ciascuna parte nel rispetto dei principi stabiliti dall’art. 5 del GDPR. Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti, nel rispetto delle misure di sicurezza di cui all’art. 32 del GDPR, ad opera di soggetti appositamente autorizzati, in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 ovvero da soggetti esterni nominati responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR che svolgono attività strumentali o accessorie. Al di fuori di
queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.
Art. 16 – Codici di comportamento e Codice etico dell’Università Ca’ Foscari
L’Ente dichiara di aver preso visione e impegnarsi a osservare il DPR 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165” (pubblicato all’indirizzo xxxxx://xxx.xxxxx.xx/xxx/0000/), il Codice di comportamento dell'Università Ca' Foscari Venezia, emanato con D.R. n. 121 del 12/02/2015 (pubblicato all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxx/0000/) e il Codice Etico di Ateneo, emanato con D.R. n. 795 del 21/10/2014 (pubblicato all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxx/0000/).
Venezia,
Per Unifarco S.p.a. Xxxx. Xxxxxxx Xxxx
Per Xxxxxx di Asiago S.r.l. Xxxx. Xxxxxx Xxxxxx
Per Università degli studi di Padova Dipartimento di Scienze del Farmaco Xxxx. Xxxxxxx Xxxx
Per Università Ca' Foscari Venezia
Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi Xxxx. Xxxxxx Xxxxxx
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 del Codice Civile, si approvano specificatamente gli artt. 8 (Proprietà dei risultati e loro pubblicazione), 9 (Riservatezza), 10 (Responsabilità delle parti e obblighi assicurativi), 11 (Risoluzione delle controversie e legge applicabile), 12 (Recesso unilaterale e scioglimento consensuale), 16 (Codici di comportamento e Codice etico dell’Università Ca’ Foscari)
Venezia,
Per Unifarco S.p.a. Xxxx. Xxxxxxx Xxxx
Per Xxxxxx di Asiago S.r.l. Xxxx. Xxxxxx Xxxxxx
Per Università degli studi di Padova Dipartimento di Scienze del Farmaco Xxxx. Xxxxxxx Xxxx
Per Università Ca' Foscari Venezia
Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi Xxxx. Xxxxxx Xxxxxx
All. 1 PROGETTO SOTTOMESSO