a pp l i c ab i l i a t u t t i i n ego z i g i ur i d i c i de l l a S un k i d G m b H
C O N D IZ I O NI G E N E R A LI DI C O N T RA T TO
a pp l i c ab i l i a t u t t i i n ego z i g i ur i d i c i de l l a S un k i d G m b H
A g g i o r n a t o a l 2 9 . 0 3 . 2 0 2 1
1. Ambito di applicazione
1.1. A tutti i negozi giuridici presenti e futuri, alle consulenze (anche telefoniche), forniture, prestazioni e alle altre dichiarazioni contrattuali della Sunkid GmbH FN 154738g (di seguito per brevità „società“) nei confronti di terzi (di seguito per brevità „contraente “), indipendentemente dalla sede di questi ultimi, sono applicabili esclusivamente le seguenti Condizioni Generali di Contratto (di seguito per brevità „CG“) nella loro versione più recente, scaricabili dal sito xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xxx/xx/xxxxxxxxxxxx-xxxxxx.
1.2. Le CG sono, pertanto, decisivi e vincolanti per l'intero rapporto negoziale con la società; valgono come accordo quadro per tutti gli ordini futuri, anche se d'ora in poi non venga più fatto esplicito riferimento ad esse.
1.3. Eventuali condizioni diverse di un contraente saranno valide solo se approvate specificamente per iscritto dalla società; in caso contrario non produrranno alcun effetto.
1.4. La società potrà in ogni momento - anche unilateralmente e senza preavviso - apportare modifiche o integrazioni alle presenti CG. Le CG rimarranno valide anche in caso di un'eventuale inefficacia di singole clausole.
1.5. Si dà atto che le presenti CG sono state concepite essenzialmente per negozi giuridici tra imprese; qualora siano eccezionalmente poste a base anche di negozi giuridici con consumatori ai sensi del
§ 1, comma 1, n. 2 KSchG [Legge sulla tutela dei consumatori], si applicano solamente nella misura in cui non siano in contrasto con le norme del Titolo I di detta legge.
2. Offerte
2.1. Offerte, listini prezzi e preventivi della società sono da intendersi non vincolanti, ove non contengano un'esplicita diversa previsione.
2.2. Le informazioni riportate in cataloghi, listini prezzi, giornali, opuscoli, dépliant, annunci, informazioni su imprese o in altri media e riguardanti le forniture e/o prestazioni (per brevità "prestazioni") della società non valgono come offerte della stessa, per cui il contraente non potrà farvi riferimento.
2.3. Anche tutte le altre indicazioni e descrizioni, immagini e disegni, prove e campioni, dati tecnici, dati riguardanti misure, pesi, prestazioni e consumo sono da considerarsi meramente indicativi e quindi anch'essi non vincolanti, indipendentemente dal mezzo di divulgazione (sito internet, dépliant, listini prezzi, annunci ecc.).
2.4. Tutti i documenti e informazioni messi a disposizione dalla società quali dépliant, preventivi, listini prezzi, fotografie e logo, piante e disegni, non dovranno essere, senza l'approvazione scritta della società, trasmessi a terzi o utilizzati per i loro fini, sfruttati economicamente, riprodotti, divulgati o pubblicati. La società si riserva il diritto di proprietà e il diritto d'autore su di essi.
3. Stipula del contratto
3.1. I contratti tra la società e i contraenti si perfezionano solo con l'accettazione scritta (ai sensi delle presenti CG il requisito di forma scritta è soddisfatto anche da un messaggio elettronico) da parte della società e la successiva sottoscrizione della conferma d'ordine da parte del contraente, e comunque al più tardi con l'adempimento da parte della società.
3.2. La stipula del contratto, eventuali conferme e restrizioni accessorie fatte da collaboratori della società, ma anche integrazioni e modifiche di qualsiasi specie acquistano efficacia per la società soltanto se approvate per iscritto dalla stessa.
3.3. La società si riserva espressamente la facoltà di apportare all'oggetto del contratto modifiche per motivi tecnici o altre modifiche che ritenga opportune.
3.4. Per l'esecuzione di forniture / prestazioni non espressamente previste nell'ordine, la società potrà chiedere i prezzi indicati nel suo attuale listino prezzi o un compenso equivalente al prezzo di mercato.
3.5. In caso di ordini trasmessi a breve termine o di altri cambiamenti imputabili alla sfera del contraente, la società ha il diritto di chiedere, oltre ai prezzi convenuti, adeguati compensi e/o supplementi.
4. Prezzi / Modalità di pagamento
4.1. Tutti i prezzi s'intendono in Euro, al netto di sconti o altre riduzioni e Xxx esclusa. La società ha, pertanto, il diritto di mettere in conto al contraente, oltre al prezzo netto convenuto, anche l'intero importo dell'Iva (nazionale ed estera) dovuta dalla società per la fornitura / prestazione. Ciò vale anche per i casi in cui l'imposta verrà addebitata a posteriori.
4.2. Nei prezzi non sono inclusi gli imballaggi e (se non diversamente pattuito) le spese di carico e fornitura. Queste spese saranno fatturate separatamente.
4.3. I prezzi sono calcolati in base ai costi in atto al momento della conclusione del contratto. Un eventuale aumento di tali costi tra la conclusione del contratto e la fornitura sarà a carico del contraente. La società ha il diritto di adeguare i prezzi convenuti unilateralmente e secondo equità, restando convenuto che le parti rinunciano consensualmente agli effetti del § 1056 S 2 ABGB [codice civile].
4.4. Altri supplementi ai prezzi convenuti possono rendersi necessari per esempio per spese di viaggio, tempi di trasferta e di attesa e in caso di lavoro notturno, domenicale e festivo; questi saranno fatturati separatamente.
4.5. L'emissione della fattura a saldo e l'accettazione del pagamento del saldo non escludono richieste successive della società per forniture e prestazioni effettuate.
4.6. Se non diversamente pattuito, il pagamento del prezzo complessivo è dovuto, senza sconti, al momento della stipula del contratto.
4.7. Eventuali sconti pattuiti per iscritto in singoli casi (anche sconti per pagamento tempestivo) sono revocabili in ogni momento e non fanno nascere un diritto del contraente a poterne usufruire in futuro.
4.8. Se non diversamente pattuito, il pagamento andrà fatto in Euro tramite bonifico sul conto corrente comunicato dalla Società. Eventuali spese bancarie per bonifico (della propria banca o della banca destinataria), per cambi in valuta estera o per differenze di cambio sono a carico del contraente.
4.9. Se il contraente è in ritardo con il pagamento, la società potrà, a propria scelta, insistere sull'adempimento del contratto e chiedere, a prescindere dal diritto alla dilazione di ulteriori prestazioni, l'intero prezzo ancora insoluto, o dichiarare il recesso dal contratto accordando una congrua proroga.
4.10. In caso di morosità del contraente saranno applicati - senza ulteriori preavvisi -interessi moratori pari al tasso di riferimento fissato dalla Banca Nazionale Austriaca [Österreichische Nationalbank] aumentato del 9,2% (nove virgola due percento) annuo, salvo risarcimento del maggior danno. Inoltre, il contraente ha l'obbligo di rimborsare alla società tutte le spese sostenute per intimazioni ed esecuzioni, ivi incluse le spese per un avvocato o un'impresa di recupero credito, purché necessari per rivendicare i propri diritti.
4.11. Sono esclusi la compensazione dei crediti del contraente con crediti della società o un diritto di ritenzione del contraente (fatti salvi i casi di riconoscimento da parte della società o di un accertamento giudiziale), indipendentemente da un'eventuale imputazione del pagamento.
4.12. In caso di inadempimento del contratto, la società ha il diritto di chiedere al contraente il prezzo pattuito, e comunque almeno una penale per annullamento del 30 % (trenta percento) del prezzo pattuito più Iva, salvo risarcimento del maggior danno. Anche eventuali esborsi in contanti sostenuti dalla società e in particolare spese di viaggio o altri costi che la società ha sopportato per l'esecuzione del contratto, dovranno essere rimborsati alla società. Inoltre, il contraente dovrà restituire alla società, se questa lo richiede, i beni oggetto del contratto già forniti e risarcirle la diminuzione di valore verificatasi.
4.13. Qualora dovessero rendersi opportuni o necessari cambiamenti nell'esecuzione della prestazione ordinata, i relativi costi supplementari sono interamente a carico del contraente, anche quando il cambiamento sia stato proposto dalla società o quando sia stato pattuito un prezzo forfetario.
5. Passaggio del rischio
5.1. Salvo diversi accordi scritti tra le parti, il bene oggetto della vendita s'intende venduto "franco stabilimento" (EXW) Bad Goisern (pronto per il ritiro), riservandosi la società il diritto di cambiare il luogo di ritiro entro 2 (due) settimane prima del ritiro, stabilendo uno dei luoghi di seguito indicati.
Luoghi di ritiro alternativi possono essere le sedi della società a (i) Xxxxxxxx xx Xxxx Xxxxxxx, 0000 Xxxxxxx, (ii) Xxxxxxxx xx xxx Xxxxxxxx, 0000 Xxxxxxx, (xxx) Imst, 6460 Austria, (iv) Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxx, 00000 Xxxxxxxx, o (v) Xxxxxx Xxxx’Xxxxxxxxxx, 00000 Xxxxxx. Al momento della messa a disposizione da parte della società, costi, rischio e rischi del trasporto passano in capo al contraente. Per il resto valgono le Incoterms 2020.
5.2. Qualora il contraente non prenda in consegna il bene oggetto del contratto nella data pattuita, costi e rischio si trasferiscono comunque nel momento della data di consegna pattuita.
5.3. Quando sia pattuito che il carico / la fornitura al contraente saranno eseguiti dalla società, la scelta del mezzo di trasporto spetta a quest'ultima, salvo diversi accordi scritti. Carico e trasporto sono interamente a spese e rischio del contraente, escludendosi qualsiasi responsabilità della società al riguardo.
5.4. L'eventuale stipula di assicurazioni di trasporto o di altre polizze spetta al contraente.
5.5. Qualora la società si sia impegnata a fornire, dopo l'avvenuto passaggio del rischio ai sensi del punto 5.1., eventuali servizi di montaggio e/o istruzioni per il montaggio o altre prestazioni, il rischio e il pericolo di perimento o deterioramento per caso fortuito s'intendono comunque trasferiti al contraente. Eventuali prestazioni successive della società sono mere prestazioni accessorie che non spostano il momento del passaggio del rischio.
6. Consegna, mora
6.1. Se non diversamente pattuito, il termine di consegna inizia a decorrere al più tardi:
dalla data della stipula del contratto;
dalla data in cui il contraente ha soddisfatto tutti i requisiti tecnici, commerciali ed economici;
dalla data di ricevimento, da parte della società, della caparra pattuita e /o di una garanzia di pagamento.
6.2. La società ha il diritto di eseguire forniture parziali o anticipate. Il contraente non potrà far derivare alcun diritto da ritardi nelle consegne parziali.
6.3. In caso di ritardo nella consegna da parte della società per un evento di forza maggiore, il termine di consegna s'intende prorogato per un periodo equivalente al perdurare dell'evento medesimo più un adeguato periodo di ripresa. Per eventi di forza maggiore s'intendono tutti gli eventi imprevedibili e inevitabili e al di fuori del controllo della società. Sono eventi di forza maggiore le calamità naturali come p. es. terremoti, fulmini, bufere, inondazioni, ma anche le pandemie, altresì interruzioni operative, scioperi, contenziosi di lavoro, mancate consegne da parte del fornitore, carenze di energia o di materie prime, problemi di trasporto, provvedimenti dell'autorità e altre cause al di fuori del controllo di una delle parti. La società si impegna a informare il contraente quanto prima del verificarsi di uno di questi eventi. Qualora l'evento duri più di quattro settimane, le parti intraprenderanno trattative per cercare di rimediare alle conseguenze tecnico-operative. Qualora non si dovesse raggiungere una soluzione amichevole, sia la società sia il contraente potranno recedere in tutto o in parte dal contratto con rinuncia reciproca a ogni ulteriore pretesa. La dichiarazione di recesso necessita della forma scritta.
6.4. In caso di ritardo nella consegna imputabile alla società, il contraente potrà o chiedere l'adempimento o dichiarare il recesso dal contratto accordando una congrua proroga di almeno 60 giorni. La proroga va accordata con comunicazione scritta che dovrà contenere anche la dichiarazione di recesso. A eventuali richieste di risarcimento vanno applicate le disposizioni di cui al punto 11.
6.5. Qualora il contraente non prenda in consegna il bene oggetto del contratto nel luogo e nel giorno contrattualmente stabiliti, la società avrà il diritto (salve le disposizioni di cui al punto 5.2) di chiedere l'adempimento o di dichiarare il recesso dal contratto accordando una congrua proroga. La società è libera di immagazzinare il bene oggetto della vendita a spese e a rischio del contraente. Il contraente dovrà manlevare la società da tutte le spese supplementari eventualmente sostenute a causa della ritardata consegna (movimentazione ecc.)
6.6. L'accettazione della consegna potrà essere rifiutata dal contraente soltanto se la prestazione / il bene oggetto della vendita siano affetti da vizi evidenti che li rendano inidonei all'uso cui sono destinati. Si dà atto che le circostanze che rientrano nella sfera del contraente, quali maltempo, pericolo di valanghe, interruzioni di servizi, chiusure di servizi di alcuni o tutti gli impianti per cause meteorologiche, chiusura di piste da sci, sovraffollamento di piste e simili, non danno diritto al contraente di rifiutare la consegna o di rivendicare qualsiasi pretesa a qualsiasi titolo nei confronti della società.
7. Autorizzazioni / Obblighi particolari del contraente
7.1. Xxxxxxx sul solo contraente provvedere, a propria iniziativa e spese, a ottenere tutti i permessi necessari all'esecuzione delle prestazioni, nonché tutte le autorizzazioni e concessioni amministrative (in particolare concessioni edilizie e industriali).
7.2. Quando per l'esecuzione del contratto siano necessari licenze d'importazione e/o d'esportazione, autorizzazioni a far uso di valuta estera o simili permessi o autorizzazioni, questi dovranno essere richiesti dal contraente che si impegna a ottenere per tempo tali licenze e autorizzazioni.
7.3. Il contraente dovrà manlevare la società da tutte le spese da questa sostenute a causa della mancanza di permessi, autorizzazioni e concessioni.
7.4. Il contraente ha l'obbligo di mettere a disposizione della società per tempo e a proprie spese tutti i macchinari e le materie ausiliarie necessari (per esempio impianti di sollevamento o mezzi di trasporto), nonché personale specializzato, indipendentemente da un eventuale prezzo forfetario pattuito.
7.5. Per tutti i lavori, ma anche per il funzionamento del bene oggetto del contratto, il contraente avrà cura di istruire il personale specializzato da lui fornito secondo le indicazioni del produttore e le istruzioni di montaggio, e indicherà alla società una persona di contatto. Il contraente presenterà alla società immediatamente i certificati da questa richiesti, in particolare quelli che attestino l'idoneità del personale specializzato fornito e l'avvenuta istruzione dello stesso. In caso di inadempienza di questo obbligo la società non si assumerà responsabilità alcuna.
7.6. Il contraente si impegna a trasmettere per tempo tutte le informazioni e tutti i documenti necessari alla società per l'esecuzione del contratto (in particolare informazioni di costruzione). In mancanza di un tempestivo invio della documentazione completa, sarà esclusa ogni responsabilità della società.
7.7. Tutte le altre misure necessarie alla prestazione della società, tra i quali in particolare lavori sul terreno e alle fondazioni, la regolare messa a terra, l'allacciamento di conduzioni elettriche, protezioni antifulmine e antiincendio, dovranno essere terminate per tempo prima dell'inizio dell'esecuzione della prestazione da parte della società.
7.8. Inoltre il partner commerciale dovrà fornire alla società ogni supporto necessario per l'esecuzione della prestazione e dovrà garantirle in ogni momento - se necessario - il libero accesso al luogo della prestazione.
7.9. Il contraente ha l'obbligo di prendere tutte le misure di sicurezza necessarie alla protezione di persone e beni giuridici e di osservare tutte le norme in materia.
7.10. Si dà atto che il predetto elenco non deve ritenersi esaustivo e che la società potrà in ogni momento pattuire ulteriori e più dettagliate disposizioni riguardanti gli obblighi del contraente.
8. Rappresentanza
8.1. La società ha il diritto di delegare i compiti su essa incombenti, in tutto o in parte, a terzi.
8.2. Il compenso dovuto ai terzi è interamente a carico della società. Non esiste alcun rapporto contrattuale tra il terzo e il contraente.
9. Riserva di proprietà
9.1. Sino al pagamento dell'intero prezzo pattuito e di tutte le spese accessorie, tutte le merci e i prodotti della società restano nella proprietà di quest'ultima.
9.2. In caso di pignoramento o altri interventi per conto terzi, il contraente si impegna a rendere edotti i terzi della riserva di proprietà e di avvisare immediatamente la società.
9.3. Si dà espressamente atto che tutti i prodotti della società sono cose mobili ai sensi del § 293 ABGB.
10. Denuncia dei vizi
10.1. Tutte le prestazioni eseguite dalla società dovranno essere ispezionate dal contraente immediatamente dopo la loro consegna. Eventuali vizi riscontrati dovranno essere denunciati immediatamente e per iscritto (per brevità "denuncia"). I vizi emersi più tardi dovranno essere denunciati subito dopo la loro scoperta.
10.2. Se il contraente ommette di fare denuncia, egli non potrà più far valere il proprio diritto a garanzia o risarcimento per la sussistenza del vizio o per errore sulla mancanza di vizi.
10.3. Nella denuncia va specificato quale fornitura / prestazione o quali parti di esse siano affette dai vizi, in che cosa consistono i vizi e in quali circostanze si siano manifestati.
11. Garanzia / Risarcimento / Esonero da responsabilità
11.1. La società garantisce solo per i vizi presenti nel momento del passaggio del rischio; tale circostanza va provata dal contraente. Le parti derogano, di comune accordo, alla presunzione ai sensi del § 924 S 2 ABGB. Il termine di garanzia è di un anno dalla consegna che si ritiene eseguita con la messa a disposizione da parte della società ai sensi del punto 5.1. In caso di lavori di riparazione o manutenzione, la garanzia è limitata alle prestazioni eseguite dalla società.
11.2. Quando, in caso di vizi, la società adempie il proprio obbligo di garanzia, questa è limitata alla sostituzione gratuita dei pezzi viziati franco fabbrica e non prevede l'istallazione o sostituzione dei pezzi in loco. La sostituzione dei pezzi non comporta una proroga del termine di garanzia per l'intera fornitura / prestazione. Eventuali spese sostenute per una (tentata) eliminazione dei vizi da parte del contraente o di un terzo non saranno rimborsate dalla società. Il contraente dovrà rispedire i pezzi viziati immediatamente e a proprie spese alla società o a un altro indirizzo da essa comunicato.
11.3. La garanzia è esclusa qualora il vizio derivi da un uso o un'applicazione erronei o inidonei o da normale usura. Inoltre la garanzia è esclusa nei casi in cui la società sia stata incaricata di cambiare o trasformare oggetti già usati o di eseguire lavorazioni su prodotti di terzi.
11.4. Se il contraente intende apportare cambiamenti alle prestazioni della società o al loro funzionamento, dovrà comunicarlo in anticipo e per iscritto e chiederne il relativo consenso della società; in caso contrario nulla potrà pretendere a titolo di garanzia e di risarcimento, e la società non si assumerà alcuna responsabilità.
11.5. Quanto al risarcimento danni, la società risponde soltanto dei danni cagionati con dolo o colpa grave, da essa stessa o da una persona della quale deve rispondere. Sono esclusi la responsabilità per colpa lieve e il risarcimento di danni indiretti, di danni consequenziali, di danni patrimoniali (p. es. per interruzioni dell'attività), di perdite di interessi, del lucro cessante, di risparmi sperati ma non realizzati, nonché di danni per pretese di terzi nei confronti del contraente.
11.6. La società risponde dei danni a persone indipendentemente dal grado di negligenza contestatole.
11.7. In caso di impossibilità della prestazione si estinguono tutti gli obblighi contrattuali e il contraente non ha comunque alcun diritto al risarcimento del danno.
11.8. Qualsiasi responsabilità della società è limitata all'importo effettivamente liquidato dall'assicurazione di responsabilità aziendale. È esclusa ogni ulteriore responsabilità della società.
11.9. Salva la delimitazione della responsabilità pattuita, si risponde di informazioni fornite per telefono o oralmente solo quando l'informazione sia stata confermata per iscritto dalla società.
11.10. Si dà atto che il contraente impiegherà solo personale specializzato e qualificato per la messa in servizio, l'istallazione, il funzionamento dell'impianto e tutti i lavori allo stesso (quali lavori di manutenzione o riparazione); in caso contrario sarà esclusa qualsiasi responsabilità della società. Anche per le richieste telefoniche alla società, il contraente impiegherà solo personale specializzato e qualificato.
11.11. In ogni caso il contraente avrà cura, eventualmente prendendo adeguate misure, che nel funzionamento e in tutti i lavori si osserveranno le indicazioni del produttore, le istruzioni di montaggio, il manuale d'uso originale e le indicazioni supplementari della società, tenendo in pieno conto le condizioni e caratteristiche locali; in caso contrario è esclusa qualsiasi responsabilità della società.
11.12. Non si assume alcuna responsabilità per il personale ausiliario e le macchine e le materie ausiliarie messi a disposizione dal contraente; questi dovrà manlevare in tal senso la società.
11.13. Il contraente ha l'obbligo di osservare, nell'utilizzo delle prestazioni fornite dalla società e/o degli impianti, delle macchine e degli altri oggetti da essa istallati, tutte le prescrizioni previste per la protezione da pericoli, le norme tecniche, le istruzioni per il montaggio e i manuali di funzionamento e d'uso. Inoltre il contraente si impegna ad avvertire immediatamente la società di eventuali casi di responsabilità e di farle pervenire i documenti necessari.
11.14. I diritti al risarcimento del danno si prescrivono secondo le norme di legge e comunque al più tardi dopo un anno dalla produzione del danno.
12. Protezione dei dati / Trattamento dei dati
12.1. Nella misura in cui dati personali saranno forniti alla società, questi saranno utilizzati per il trattamento di richieste e/o operazioni contabili, per lo svolgimento di altri servizi, nonché per fini amministrativi.
12.2. Il contraente si dichiara d'accordo con la registrazione e, se necessaria, l'elaborazione dei suoi dati personali. Ai sensi della legge sulla protezione dei dati [Datenschutzgesetz] i dati personali del contraente saranno trattati con la massima riservatezza.
12.3. Dati personali non saranno venduti a terzi né altrimenti sfruttati economicamente. La trasmissione o cessione di dati personali a terzi avverrà solo se necessaria allo svolgimento dell'operazione commerciale e previo consenso. Il consenso dato alla trasmissione dei dati personali a terzi può essere revocato in ogni momento. Inoltre può presentarsi la necessità di comunicare dati personali quando la legge o atti giuridici lo richiedano.
12.4. Qualora la società fornisca telecamere, sistemi di sorveglianza e simili, essa non risponde dell'osservanza delle norme in materia di protezione di dati personali che incombe sul solo contraente. Il contraente dovrà manlevare in tal senso la società.
13. Luogo d'esecuzione, diritto applicabile e foro competente
13.1. Il luogo d'esecuzione è il luogo in cui la prestazione contrattuale dev'essere adempiuta dalla società. Salvo diversi accordi espliciti, il luogo di esecuzione è la sede della società.
13.2. Foro esclusivo per tutte le controversie derivanti dalle forniture / prestazioni della società eseguite in base alle presenti CG, è il Tribunale competente per materia del luogo in cui la società ha sede. La società potrà, comunque, convenire il contraente davanti al Tribunale di un altro foro, nazionale o estero.
13.3. Le parti convengono l'applicabilità del diritto sostanziale austriaco a tutte le controversie derivanti dalle forniture / prestazioni della società, intendendosi escluse le disposizioni del Diritto Internazionale Privato austriaco e della Convenzione sui contratti per la vendita internazionale di beni mobili dell'ONU. Il diritto austriaco è applicabile anche in caso di utilizzo delle prestazioni da parte di clienti esteri.
14. Diversi
14.1. Tutte le modifiche, integrazioni e restrizioni accessorie a queste CG o ai contratti conclusi tra la società e i suoi contraenti saranno valide solo se formulate per iscritto. Questo vale altresì per la deroga, la modifica o la revoca di tale requisito della forma scritta.
14.2. Il contraente prende atto che persone relazionate alla società non sono autorizzate a rilasciare dichiarazioni che derogano queste CG o altre dichiarazioni della società.
14.3. In caso di nullità di una clausola delle presenti CG, la società e il contraente si impegnano esplicitamente a pattuire disposizioni efficaci che si avvicinino maggiormente allo scopo economico della clausola nulla o inefficace. La clausola inefficace non pregiudica l'efficacia giuridica delle restanti clausole. Lo stesso vale per eventuali lacune contrattuali.
14.4. Dichiarazioni orali sono efficaci solo se confermate per iscritto e sottoscritte con firma ufficiale dalla società.
14.5. È escluso l'annullamento del contratto per errore, per mancanza di causa (ab origine o sopravvenuta) o per lesione.
14.6. Tutti i diritti e obblighi derivanti dalle presenti CG si trasmettono agli eventuali aventi causa della società e del contraente.
Aggiornato al 29.03.2021, Sunkid GmbH