ALL RISKS
CONDIZIONI DI GARANZIA - NORME CONTRATTUALI
ALL RISKS
Durata del contratto
Dalle ore 24:00 del | 30.04.2017 |
Alle ore 24:00 del | 30.04.2020 |
I° rata dalle ore 24:00 del | 30.04.2017 |
Alle ore 24:00 del | 30.04.2018 |
Rate successive annuali con scadenza alle ore 24:00 di ogni | 30 aprile |
ATI - D.B.B. DI XXXXX BROKER S.R.L./MAG JLT S.P.A.
SOMMARIO
SEZIONE 1 | DEFINIZIONI E DESCRIZIONE ATTIVITA’ |
Art. 1.1 | Definizioni relative al contratto di assicurazione |
Art. 1.2 | Definizioni relative all’assicurazione All Risks |
SEZIONE 2 | NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE |
Art. 2.1 | Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Aggravamento del rischio - Buona fede |
Art. 2.2 | Pagamento del premio |
Art. 2.3 | Diminuzione del rischio |
Art. 2.4 | Facoltà di recesso |
Art. 2.5 | Decorrenza, scadenza e proroga dell’assicurazione |
Art. 2.6 | Assicurazione presso diversi assicuratori |
Art. 2.7 | Forma delle comunicazioni |
Art. 2.8 | Oneri fiscali |
Art. 2.9 | Regolazione del premio (ove convenuta) |
Art. 2.10 | Coassicurazione e delega |
Art. 2.11 | Clausola Broker |
Art. 2.12 | Rinvio alle norme di legge – foro competente |
Art. 2.13 | Trattamento dati |
Art. 2.14 | Interpretazione del contratto |
Art. 2.15 | Tracciabilità dei flussi finanziari |
SEZIONE 3 | DEFINIZIONI – RISCHI ASSICURATI e NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE INCENDIO |
Art. 3.1 | Delimitazione del rischio |
Art. 3.2 | Esclusioni |
Art. 3.3 | Beni esclusi |
Art. 3.4 | Limite massimo dell’indennizzo |
SEZIONE 4 | DELIMITAZIONI DI GARANZIA |
Art. 4.1 | Eventi sociopolitici – atti dolosi e di terrorismo |
Art. 4.2 | Inondazione, Alluvione ed Allagamento |
Art. 4.3 | Sovraccarico neve |
Art. 4.4 | Eventi atmosferici |
Art. 4.5 | Estensioni di garanzie |
Art. 4.6 | Terremoto |
Art. 4.7 | Danni acque |
Art. 4.8 | Danni indiretti |
Art. 4.9 | Grandine |
Art. 4.10 | Colaggio impianti di estinzione |
Art. 4.11 | Spese di primaria urbanizzazione |
Art. 4.12 | Merci in refrigerazione |
Art. 4.13 | Spese di demolizione e sgombero |
Art. 4.14 | Fenomeno elettrico |
Art. 4.15 | Rimozione e ricollocamento macchinari, attrezzature ed arredamento |
Art. 4.16 | Xxxxxxxxxx e merci c/o terzi compresi fiere e mostre; |
Art. 4.17 | Spese di ricerca e riparazione guasto |
Art. 4.18 | Oneri per opere di urbanizzazione |
Art. 4.19 | Onorari dei periti |
Art. 4.20 | Onorari architetti e consulenti |
Art. 4.21 | Cose assicurabili a condizioni speciali |
Art. 4.22 | Ricorso Terzi |
Art. 4.23 | Assicurazione conto tersi |
Art. 4.24 | Circostanze non influenti sulla valutazione del rischio |
Art. 4.25 | Effetti ed indumenti del personale |
Art. 4.26 | Xxxxx e smottamenti |
Art. 4.27 | Modifiche a Fabbricati, Impianti e Macchinari |
Art. 4.28 | Presenza di veicoli |
Art. 4.29 | Presso di vendita (Selling Price) |
Art. 4.30 | Operazioni di carico e scarico |
Art. 4.31 | Rinuncia alla rivalsa |
Art. 4.32 | Tolleranza nelle caratteristiche dei fabbricati |
SEZIONE 5 | NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEI SINISTRI |
Art. 5.1 | Obblighi in caso di sinistro |
Art. 5.2 | Esagerazione dolosa del danno |
Art. 5.3 | Procedura per la valutazione del danno |
Art- 5.4 | Mandato dei periti |
Art. 5.5 | Operazioni peritali |
Art. 5.6 | Valore delle cose assicurate – determinazione del danno |
Art. 5.7 | Assicurazione parziale |
Art. 5.8 | Compensazione tra partite |
Art. 5.9 | Assicurazione del costo di ricostruzione e rimpiazzo |
Art. 5.10 | Pagamento dell’indennizzo |
Art. 5.11 | Pagamento e anticipi indennizzi |
Art. 5.12 | Indennizzo progressivo |
Art. 5.13 Art. 5.14 Art. 5.15 Art. 5.16 | Pagamento indennizzo prima della chiusa inchiesta Proseguimento attività senza perizia Sinistri precedenti Informazione sui sinitri |
SEZIONE 6 | PARTITE E CAPITALI ASSICURATI, LIMITI DI RISARCIMENTO, CALCOLO DEL PREMIO, COASSICURAZIONE |
Art. 6.1 | Partite e capitali assicurati |
Art. 6.2 | Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti |
Art. 6.3 | Coassicurazione e delega |
Art. 6.4 | Calcolo del premio |
SEZIONE 1 – DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’
Art. 1.1 – Definizioni relative al contratto di assicurazione:
Contraente | Il soggetto che stipula l’assicurazione. |
Assicurato | Il soggetto nell’interesse del quale è prestata garanzia. |
Società | La Compagnia Assicuratrice o il gruppo di Compagnie che prestano l’assicurazione. |
Intermediario | ATI- DBBroker – MAGJLT SpA |
Assicurazione | La garanzia prestata col contratto di assicurazione. |
Polizza | Il documento contrattuale che prova l’Assicurazione. |
Capitolato Speciale | Il complesso delle norme, rappresentate in polizza, che regolano il rapporto contrattuale. |
Garanzia | La copertura dei rischi prestata dal contratto assicurativo. |
Indennizzo Indennità Risarcimento | La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. |
Capitali assicurati | Le somme massime che la Società è obbligata contrattualmente a pagare in caso di sinistro. |
Periodo assicurativo Annualità assicurativa | Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell’assicurazione. |
Premio | La somma, comprensiva di imposte, dovuta dal Contraente alla Società. |
Rischio | La probabilità che si verifichi il sinistro. |
Sinistro | L’evento per il quale è prestata l’assicurazione e dal quale è derivato il danno. |
Franchigia | L’importo che, determinato a termini di polizza per ciascun sinistro, viene detratto dall’ammontare del danno e rimane a carico dell’Assicurato, senza che egli possa assicurarlo con altra Società. |
Scoperto | La percentuale di danno convenuta a carico del Contraente e determinata a termini di polizza per ciascun sinistro, senza che egli possa assicurarlo con altra Società. |
Art. 1.2 – Definizioni relative al contratto di assicurazione All Risks:
Enti all’aperto: | Impianti, macchinari, attrezzature che non sono posti sottotetto ai fabbricati assicurati e che, per loro naturale destinazione, adempiono l’uso per cui sono stati realizzati all’aperto nell’ambito dell’area di proprietà e/o locazione e/o in uso purchè pertinenti l’attività esercitata. Merci durante le operazioni di carico e scarico che avvengono al di fuori dei fabbricati descritti in polizza. |
Esplodenti: | Sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità: a) a contatto con l’aria o con l’acqua a condizioni normali danno luogo ad esplosione; b) per azione meccanica o termica esplodono; e comunque gli esplosivi considerati dall’art. 83 del X.X. x. 000 del 6-5-1940 ed elencati nel relativo allegato A. |
Esplosione: | Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità. |
Fabbricati: | L’intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi ed infissi ed opere di fondazione interrate, ed escluso solo quanto compreso nelle definizioni di impianti fissi, macchinario, attrezzatura ed arredamento. |
Furto | Reato commesso da chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene al fine di trarne un ingiusto profitto per sé o per altri, così come disciplinato dall’Art. 624 Codice Penale. |
Impianti fissi: | Impianti idrici, igienici, sanitari, telefonici, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento d’aria, di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, insegne anche esterne, altri impianti o installazioni similari da considerarsi immobili per natura o destinazione. |
Incendio: | Combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi. |
Incombustibilità: | Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell’Interno. |
Inferriate: | Manufatto in barre o tondi, di ferro, posto a chiusura dei vani di illuminazione, aerazione e comunicazione. L’inferriata può essere: a) ancorata nel muro, e cioè installata nel relativo vano in modo tale che le barre o i tondi od apposite zanche ricavate nell’inferriata stessa siano murati in profondità nella struttura muraria del vano medesimo; b) fissata nel muro, e cioè installata nel relativo vano con appositi perni, chiodi o viti, saldati o ribattuti. |
Infiammabili: | Sostanze e prodotti (ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali) non classificabili “esplodenti” che rispondono alle seguenti caratteristiche: Tipo A • gas combustibili • liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 21°C • sostanze e prodotti che, a contatto con l’acqua o l’aria umida, sviluppano gas combustibili • sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a condizioni normali ed a contatto con l’aria, spontaneamente s’infiammano; Tipo B • liquidi e solidi con punto di infiammabilità non inferiore a 21°C e inferiore a 55°C; Tipo C • liquidi e solidi con punto di infiammabilità non inferiore a 55°C e inferiore a 100°C • ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti xxxxxxxx. Xx punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17-12-1977 (allegato V). Si conviene tra le Parti la seguente equivalenza: |
* infiammabili di Tipo A B C * coefficienti di equivalenza 1 10 40 ovvero 10 Kg di infiammabili di Tipo A equivalgono a 100 Kg di infiammabili di Tipo B o a 400 Kg di infiammabili di Tipo C. | |
Macchinario, attrezzature ed arredamento: | Macchine, impianti, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di traino e trasporto non iscritti al PRA, attrezzatura ed arredamento industriale dei depositi e delle dipendenze, serbatoi metallici e tubazioni, mobilio ed arredamento, cancelleria, stampati, macchine per ufficio, elaboratori elettronici, indumenti. |
Merci: | Materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti dell’industria, semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, compresi le imposte di fabbricazione ed i diritti doganali, infiammabili e merci speciali ed esclusi gli esplodenti. |
Merci speciali: | Si denominano convenzionalmente “merci speciali” le seguenti: D1 fiorumi secchi – polveri, trucioli o spugna di: alluminio, bronzo di alluminio, bronzo, magnesio, titanio, zirconio, afnio, torio, tungsteno, uranio – se non in balle: fieno, paglia e pula esclusa pula di riso – canne, saggina – canapa in bacchetta – erbe palustri – celluloide (grezza ed oggetti di) – se non autoestinguenti: materie plastiche espanse o alveolari – espansite e sughero grezzo – se unti: cascami tessili, ritagli di tessuti, sfilacciati, stracci, stracciati, garnettati, filetti, fibre e filati nonché sacchi e tele di iuta; D2 bucce e gusci di frutti oleosi o di semi oleosi – farina di pesce – farina di noci – polpe secche di bietola – sanse esauste – panelli oleosi – se in balle: fieno, paglia e pula esclusa pula di riso – se non in balle: cartaccia, carta straccia o da macero, refili e sfridi di carta e cartone – materie plastiche espanse o alveolari autoestinguenti – schiuma di lattice, gomma spugna e microporosa -cotone idrofilo – ovatte – cotoni sodi, fibre di agave (sisal) alfa, cocco, manilla, xxxxx xxxx, sparto, crine vegetale – stoppa – iuta grezza – carbone polacco e sardo in pezzatura od in polvere – neri animali e vegetali; D3 bucce e gusci di frutti non oleosi e di semi non oleosi – se in balle: cartaccia, carta straccia o da macero, refili e sfridi di carta e cartone – bavella, borra, borretta, recotto, strusa, strazza – se non unti: cascami tessili, ritagli di tessuti, stracci – se non unti: stracciati, sfilacciati, garnettati, filetti, esclusi quelli di sola lana – ovatte sintetiche - piume o piumino – nerofumo e polverino di xxxxxxx. Xx conviene la seguente equivalenza: 100 Kg di merci speciali di categoria D1 equivalgono a 300 Kg di merci speciali di categoria D2 o a 500 Kg di merci speciali di categoria D3. |
Primo rischio assoluto: | Per “primo rischio assoluto” s’intende che l’assicurazione è prestata fino alla concorrenza della somma assicurata, senza indagine sul valore di preesistenza. |
Rapina | Xxxxx commesso da chi per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto , mediante violenza alla persona o minaccia, si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene così come disciplinato dall’Art. 628 Codice Penale. |
Scasso | Forzatura, rimozione o rottura di serrature o di mezzi di custodia e/o protezione dei locali o di mobili contenenti le cose assicurate, tali da causare l’impossibilità successiva del regolare funzionamento che vi era prima del fatto dannoso. |
Scoppio: | Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del «colpo di ariete» non sono considerati scoppio. |
Vetro antisfondamento: | Manufatto costituito da due o più lastre di vetro accoppiate fra loro rigidamente, con interposto, tra vetro e vetro, uno strato di materiale plastico in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 mm.; può essere altresì costituito da unica lastra di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm. |
SEZIONE 2 – NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 2.1 – Dichiarazioni relative alle circostanze di rischio – Aggravamento del rischio – Buona fede
Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 C.C.
Qualora nel corso del contratto si verifichino variazioni che modifichino il rischio, il Contraente deve darne comunicazione alla Società. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’art. 1898 C.C. L’omissione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni all’atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto all’indennizzo, sempreché tali omissioni incomplete o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede (esclusi i casi di dolo o colpa grave).
Rimane fermo il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti, che comportino un premio superiore a quello in corso, di richiedere la modifica delle condizioni (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l’intera annualità corrente).
Art. 2.2 – Pagamento del premio – decorrenza della garanzia
Il Contraente pagherà alla Società, per il tramite del Broker:
a) la prima rata di premio dalle ore 24.00 del 30.04.2017 entro 30 giorni dalla decorrenza della garanzia, fermo restando l’effetto della copertura assicurativa dalla data di aggiudicazione ;
b) le rate di premio successive alla prima (annuali) entro 30 giorni dalle rispettive date di scadenza ;
c) le appendici di regolazione e/o le eventuali franchigie contrattuali anticipate dalla Società, entro 30 giorni, previa consegna dei relativi documenti da parte della Società;
d) le eventuali appendici di modifica delle condizioni contrattuali in corso di annualità (adeguamenti di legge, etc.) entro 30 giorni previa consegna dei relativi documenti da parte della Società;
Si considera come data di avvenuto pagamento quella di emissione del relativo mandato da parte della Contraente.
Se il Contraente/Assicurato non paga entro tali termini, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24,00 del giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24,00 del giorno di pagamento con le modalità di cui sopra, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civile.
Art. 2.3 – Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione di rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o la parte di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell’art. 1897 C.C. e rinuncia la relativo diritto di recesso.
Art. 2.4 – Facoltà di recesso
la Società ed il Contraente possono recedere dal presente contratto:
a) dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, con preavviso di 45 giorni. In tale evenienza la Società entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso;
b) dopo una annualità, ad ogni scadenza anniversaria, con preavviso di 45 giorni.
Art. 2.5– Decorrenza, scadenza e proroga dell’assicurazione
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del 30.04.2017 alle ore 24,00 del 30.04.2020
E’ facoltà della Contraente, se ed in quanto previsto a sensi di legge, richiedere il rinnovo del contratto per un periodo di tempo non superiore alla durata del contratto originario.
La Società si impegna comunque a prorogare l’assicurazione, su richiesta del Contraente, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo massimo di 180 giorni oltre la scadenza contrattuale, per consentire l’espletamento delle procedure di gara per il rinnovo del contratto stesso.
In tale ipotesi il premio relativo ai periodi di proroga verrà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza per ogni giorno di copertura. Alla scadenza, il contratto si intenderà cessato senza obbligo di ulteriori comunicazioni.
Al Contraente competerà comunque il pagamento di eventuali regolazioni maturate sino alla definitiva scadenza della polizza e dell’eventuale proroga.
Art. 2.6 – Assicurazione presso diversi assicuratori
Se sulle medesime cose e per le medesime garanzie coesistono più assicurazioni, il Contraente o l’Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.
In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.
Qualora la somma di tali indennizzi – escluso dal conteggio l’indennizzo dovuto dall’assicuratore insolvente – superi l’ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell’indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori
Art. 2.7 – Forma delle comunicazioni
Tutte le comunicazioni alle quali l’Assicurato ed il Broker sono tenuti devono essere indirizzate alla Direzione per l’Italia della Società oppure all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza.
Tali comunicazioni tra le parti debbono essere fatte con lettera raccomandata, telex, fax o altro mezzo idoneo, indirizzate al Broker
Art. 2.8 – Oneri fiscali
Le imposte, le tasse, i contributi, e tutti gli oneri stabiliti dalla legge presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, agli indennizzi alle polizze ed agli atti da esse dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento è stato anticipato dalla Società.
Art. 2.9 – Regolazione del premio (xxx xxxxxxxxx)
Qualora il premio viene convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell’importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.
A tale scopo entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo assicurativo il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati richiesti in base ai quali si procederà ad effettuare la regolazione di premio.
Se il contraente/assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti, la società deve fissare un ulteriore termine non inferiore a giorni 30, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione; la garanzia resta sospesa fino alle ore 24,00 del giorno in cui il contraente/as sicurato non abbia adempiuto ai suoi obblighi, fermo restando il diritto della Società ad agire giudizialmente.
Qualora all’atto della regolazione annuale il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, questo ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, attraverso un’adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell’ultimo consuntivo.
La Società, tramite il Broker, ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessari.
Ove il Contraente abbia in buona fede fornito indicazioni inesatte o incomplete oppure e sempre in buona fede abbia reso tardivamente dichiarazioni, la Società riconoscerà comunque la piena validità del contratto, fatto salvo il suo diritto a richiedere l’eventuale quota di premio competente e non percepita. Tuttavia l’eventuale pagamento dei sinistri sarà automaticamente sospeso fino a quando non sia ripristinata la regolarità amministrativa degli adempimenti suddetti.
Art. 2.10 – Coassicurazione e delega
Qualora l’assicurazione è ripartita per quote tra più Compagnie indicate in polizza, ognuna è tenuta alla prestazione in proporzione alla rispettiva quota. Il Contraente dichiara di aver affidato la consulenza ed assistenza nella gestione del presente contratto al Broker, e le Imprese coassicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società indicata in sede di offerta e riportata nel frontespizio della presente polizza; di conseguenza tutti i rapporti relativi alla presente assicurazione saranno intrattenuti direttamente con la Società delegataria che provvederà ad informare le coassicuratrici.
In particolare tutte le comunicazioni inerenti il contratto ivi comprese quelle relative al recesso ed alla gestione dei sinistri si intendono fatte o ricevute dalla delegataria in nome e per conto di tutte le Imprese coassicuratrici.
Queste saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione nonché relativi alla rappresentanza processuale, fatta soltanto eccezione per l’incasso dei premi di polizza la cui regolazione verrà effettuata dal Contraente per il tramite del Broker direttamente nei confronti di ogni Compagnia coassicuratrice.
La sottoscritta Società delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Imprese coassicuratrici indicate negli atti contrattuali a firmarli anche in nome e per loro conto. Pertanto la firma apposta dalla Società delegataria sui documenti di assicurazione li rende, ad ogni effetto, validi anche per le quote delle coassicuratrici.
Art. 2.11 – Xxxxxxxx Xxxxxx
Ad ogni effetto di legge le parti contraenti riconoscono alla Società D.B.B. Di Xxxxx Xxxxxx, Viale Xxxxxx Xxxxxx 6 – 00192 ROMA, tel. x00 000000000, telefax x00 000000000 – iscritta al RUI al n.B000050588 (in seguito denominato anche Broker) capogruppo dell’ATI con la società MAGJLT. SPA con sede legale in Xxxxxx, Xxx Xxxxxxxxx Xxxxxx 00, iscritta al RUI – Sezione B – con il n.B000400942, il ruolo di cui al D. Lgs. 209/2005 (ex legge 792/84) relativamente alla predisposizione del Capitolato Speciale di Appalto, alla conclusione della relativa polizza ed alla assistenza e consulenza nella esecuzione e gestione delle conseguenti obbligazioni contrattuali, per tutto il tempo della durata.
In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente :
o che il Broker, nell’ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e sostanziale dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte delle Compagnie Assicuratrici;
o che tutte le comunicazioni, tutte le corrispondenze anche in materia di sinistri e di gestione degli stessi, nonché tutti i rapporti amministrativi inerenti l’esecuzione del contratto, saranno trasmesse dall’una all’altra parte per il tramite del suddetto Broker.
o che il pagamento dei premi dovuti alla Società in relazione alla presente polizza venga effettuato dall’Ente Contraente per il tramite del Broker;
o che l’opera del Xxxxxx verrà remunerata, secondo gli usi del mercato nazionale ed internazionale, confermati dalla giurisprudenza, nella misura del 2,9%.
o La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per la Contraente e verrà trattenuto sulle rimesse dei premi di assicurazione all’atto della loro rendicontazione alle Compagnie.
Art. 2.12 – Rinvio alle norme di legge – Foro competente
Per tutto quanto non previsto dalle presenti condizioni dattiloscritte, valgono unicamente le norme del Codice Civile. Si intendono pertanto abrogate tutte le condizioni di assicurazione eventualmente riportate a stampa.
Per le controversie riguardanti l’esecuzione del presente contratto e quale sede arbitrale si dichiara competente esclusivamente l’Autorità Giudiziaria del luogo dove ha sede l’Ente Contraente.
Art. 2.13 – Trattamento dati
Il Contraente, ai sensi della legge 31/12/1996 n. 675, autorizza al trattamento dei dati personali, disgiuntamente, la Società ed il Broker.
Art. 2.14 – Interpretazione del contratto
Si conviene tra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente / assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.
Art. 2.15 – Tracciabilità dei flussi finanziari
La Società Assicuratrice, la Società di Brokeraggio, nonché ogni altra quualsiasi titolo interessata al presente contratto [cd filiera], sono impegnate ad osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13/08/2010 n.0 136 e s.m.i.
I soggetti di cui al paragrafo precedente sono obbligati a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie re lative al presente contratto, unitamente alle generalità ed al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.
Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire – salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata – tramite bonifico bancario o postale [Poste Italiane S.p.A.] e riportate, relativamente a ciascuna transazione, il Codice iI Identificativo di Gara [CIG] o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto [CUP] comunicati dalla Stazione Appaltante.
Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall’art. 3 della citata Legge n.0 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 C.C. e dall’art. 3, comma 8 della Legge.
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SEZIONE 3
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE ALL RISKS
Art. 3.1 – Delimitazione del rischio
La Società, in corrispettivo del premio convenuto, si obbliga ad indennizzare l’Assicurato dei danni materiali e diretti, anche consequenziali, alle cose e/o beni assicurati causati da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso, qualunque ne sia la causa, avvenuto durante il periodo di validità della polizza.
L’assicurazione è prestata per tutti i beni immobili e mobili, secondo la loro propria definizione, esistenti nelle ubicazioni indicate in polizza, ivi compresi, salvo diversa pattuizione, i beni di terzi.
La Società indennizza altresì:
i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell’Autorità o prodotti dall’Assicurato o da terzi allo scopo di impedire o arrestare l’evento dannoso;
le spese necessarie per rimuovere e ricollocare le cose mobili assicurate, decontaminare, nonché le spese necessarie per demolire, sgomberare, e trasportare alla più vicina discarica autorizzata i residuati del sinistro, compresi quelli rientranti nella categoria «Tossici e nocivi» di cui al DPR n. 915/82 e successive modificazioni ed integrazioni, sino alla concorrenza del 10% dell’indennizzo pagabile, partita per partita, a termini di polizza, o del maggior limite previsto in polizza, fermo quanto disposto al successivo art. 3.4 “Limite massimo di indennizzo”.
Art. 3.2 – Esclusioni
Sono esclusi i danni provocati alle cose assicurate:
a) da atti di guerra, guerra civile, insurrezione, occupazione militare, invasione, ribellione, usurpazione di potere, colpo di stato militare;
b) da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
c) da dolo dell’Assicurato, dei suoi rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
d) da inquinamento e contaminazione;
e) da furto, rapina, estorsione, infedeltà dei dipendenti, furto commesso dai dipendenti, guasti cagionati dai ladri, appropriazione indebita, smarrimento, saccheggio, frode, ammanchi, sparizioni di merci riscontrate nel corso di inventari;
f) da mareggiate, penetrazione di acqua marina, smottamento, franamento e cedimento del terreno, slavine, frane, valanghe, bradisismo, maremoto, eruzioni vulcaniche, crollo, assestamento, contrazione o espansione di fabbricati e relative fondamenta, salvo che dagli stessi non derivino incendio, esplosione o scoppio;
g) da messa in esecuzione di ordinanze delle Autorità o di leggi che regolano la costruzione, ricostruzione o demolizione di fabbricati o macchinari;
h) da errori di progettazione e di lavorazione, da vizi intrinseci od occulti, difetti di materiale, deperimento, usura o logoramento che siano una conseguenza normale dell’uso o funzionamento oppure causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici e tali sono considerati in ogni caso i danni provenienti da ruggine ed incrostazione, putrefazione, tarme, termiti, parassiti ed insetti, salvo che dagli stessi non derivino incendio, esplosione o scoppio;
i) da lavori di costruzione, modifica, trasformazione di fabbricati e da montaggi, smontaggi, manutenzione e revisione di macchinari, salvo che dagli stessi non derivino incendio, esplosione o scoppio;
j) da trasporto delle cose assicurate, salvo la movimentazione all’interno del recinto industriale;
k) da guasti meccanici ed elettrici in genere, deperimento, usura, logorio di qualsiasi parte dell’ente assicurato causati dal suo normale uso o funzionamento, salvo che dagli stessi non derivino incendio, esplosione o scoppio;
l) da interruzioni di reazioni termiche o isotermiche che danneggino le merci in lavorazione, salvo che tali interruzioni non siano provocate da eventi non altrimenti esclusi;
m) di perdite di mercato ed indiretti di qualsiasi genere;
n) sospensione e/o interruzione di forniture di energia, gas, acqua, purché tale sospensione e/o interruzione non sia stata provocata da evento non altrimenti escluso che abbia colpito le cose assicurate;
o) eventi per i quali deve rispondere il costruttore o l’installatore o il fornitore per legge o per contratto;
p) solidificazione di materiali contenuti in forni, crogioli, linee ed apparecchiature di fusione.
q) la presente polizza non risponde: dei danni e/o delle perdite di software, microchip, circuiti integrati, programmi o altri dati informatici causati o risultanti da:
• virus informatici di qualsiasi tipo;
• accesso e utilizzo non autorizzato dei sistemi informatici;
• cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di tale software, programmi o dati informatici, a meno che detti danni siano provocati da altro evento non escluso;
anche se causati da atti dolosi, atti di terrorismo e/o sabotaggio organizzato.
Art. 3.3 – Beni esclusi.
La polizza non copre:
a) il valore dell’area, boschi, coltivazioni, animali in genere;
b) veicoli iscritti o non iscritti al P.R.A.;
c) aeromobili e natanti;
d) merci all’aperto relativamente ai danni da inondazioni, alluvioni, allagamenti e bagnamenti; merci in refrigerazione, surgelazione, congelamento, essiccazione e cottura relativamente ai danni subiti per mancata refrigerazione, surgelazione, congelamento, essiccazione e cottura;
e) denaro contante, carte valori, titoli di credito, collezioni in genere;
f) strade e pavimentazioni esterne ai fabbricati assicurati;
g) tubazioni e cavi interrati a meno che non siano contenuti e protetti da manufatti come canaletti o trincee;
h) costi di livellamento, scavo, riempimento di terreno.
i) macchinari elettronici: si intendono esclusi gli elaboratori e calcolatori elettronici qualora già assicurati con polizza propria.
l) macchinari in leasing: sono esclusi macchinario ed attrezzature appoggiati a contratti di "leasing", qualora già coperti da apposita assicurazione
Art. 3.4 – Limite massimo dell’indennizzo
Salvo il caso previsto dall’art. 1914 del C.C., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
SEZIONE 4 –DELIMITAZIONI DI GARANZIA
Art. 4.1 – Eventi socio-politici – xxxx xxxxxx e di terrorismo
relativamente a tutti i danni materiali e diretti agli enti assicurati verificatesi in occasione di:
a) di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi;
b) atti di terrorismo per i quali si intende: un atto inclusivo ma non limitato all’uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per se o per conto altrui, od in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici o similari, inclusa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa;
c) atti di sabotaggio organizzato per i quali si intende: un atto di chi, per motivi politici, militari, religiosi o simili, distrugge, danneggia o rende inservibili gli enti assicurati al solo scopo di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento dell’attività.
d) occupazione non militare delle località in cui si trovano i beni assicurati, qualora la stessa si protraesse per oltre dieci giorni consecutivi, la società non risarcirà le distruzioni, guasti o danneggiamenti (salvo i danni da incendio, scoppio ed esplosione) anche se verificatesi durante il suddetto periodo.
Resta convenuto, ai fini della presente garanzia che:
• il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro: di un importo pari a € 5.000,00 relativamente al punto a).
di un importo pari al 10% dell’indennizzo con il minimo di € 5.000,00 relativamente ai punti b), c) e d).
• In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito per l’estensione medesima, importo superiore:
al 60% della somma assicurata per ciascuna partita di polizza interessata, relativamente al punto a); ad €25.000.000,00 per ciascuna partita di polizza interessata, relativamente ai punti b), c) e d).
La Società non risarcirà, inoltre, i danni da interruzione di processi di lavorazione, da alterazione di prodotti, conseguenti alla sospensione del lavoro, da alterazione o omissione di controlli o manovre.
La Società ed il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia “Eventi socio- politici, con preavviso di quattordici giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Art. 4.2 - Inondazioni, alluvioni e allagamenti:
la presente polizza comprende i danni diretti e materiali alle cose assicurate da inondazioni, alluvioni e allagamenti.
Art. 4.3 - Sovraccarico neve:
relativamente ai danni materiali e diretti causati da sovraccarico da neve, la Società non risarcirà i danni a fabbricati e serbatoi, e loro contenuto, non rispondenti alle norme relative al D.M. del Ministero dei Lavori Pubblici del 12 Febbraio 1982 (criteri generali per la verifica della sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi).
Art. 4.4 - Eventi atmosferici:
relativamente ai danni diretti e materiali causati da eventi atmosferici ai seguenti beni:
• enti all’aperto, esclusi autoveicoli, serbatoi ed impianti in genere;
• fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati, Resta convenuto, che per tali enti:
• il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari ai
€ 5.000,00=;
• in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito, somma superiore al 75% della somma assicurata per ciascuna partita di polizza interessata..
Art. 4.5 -Estensione di garanzia:
la Società risponde dei danni materiali e diretti dovuti ad eccesso di calore, agli enti riposti in forni dopo la verniciatura, per operazioni di essiccazione e/o cottura.
Per tale estensione di garanzia, resta convenuto che in nessun caso la Società risarcirà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, somma superiore a € 10.400, e che il pagamento del sinistro verrà effettuato previa detrazione dell’importo di € 520,00.
Art. 4.6 -Xxxxxxxxx:
relativamente ai danni diretti e materiali causati da terremoto, intendendosi per tale, un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, si precisa che le scosse telluriche registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio ed i relativi danni sono considerati “singolo sinistro” purché avvenuti nel periodo di assicurazione.
Art. 4.7- Danni acque:
la presente polizza comprende i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei fabbricati assicurati o contenenti i beni medesimi.
Art. 4.8 - Xxxxx xxxxxxxxx :
La Società risponde degli eventuali danni indiretti conseguenti ad incendio o altro evento garantito dalla presente polizza, nei limiti dalla somma assicurata a questo titolo corrispondente alla percentuale convenuta a Partita 2). In caso di sinistro l'indennizzo per l'assicurazione dei danni indiretti verrà calcolato – partita per partita – applicando all'importo liquidato a termini di polizza, la percentuale assicurata a meno che , per effetto di successive modifiche al contratto, tale percentuale risulti diminuita.
La presente garanzia è prestata in deroga all’Art. 1907 Codice Civile con la franchigia e nei limiti previsti in polizza.
Art. 4.9 - Grandine:
Fermo quanto disposto alla garanzia "Eventi atmosferici" e ad integrazione della stessa, la Società risponde dei danni materiali e diretti causati da grandine ai:
• serramenti, vetrate e lucernari in genere;
• lastre di fibro-cemento e manufatti di materia plastica, anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperte da uno o più lati.
Art. 4.10 - Colaggio da impianti automatici di estinzione:
relativamente ai danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da fuoriuscita accidentale di acqua a seguito di guasto o rottura degli impianti fissi automatici di estinzione, incluse le relative alimentazioni.
La Società non risponde:
• dei danni verificatisi in occasione dei lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive, sia dell'impianto che dei locali protetti;
• dei danni causati dal gelo;
• delle spese sostenute per la ricerca del guasto e/o della rottura e per la sua riparazione.
Art.4. 11 - Spese di primaria urbanizzazione
La Società, sino alla concorrenza di € 100.000,00, risponde delle spese necessariamente sostenute per rimuovere e ricollocare le cose contenute nei fabbricati danneggiati, per consentire la ricostruzione ed il ripristino dei fabbricati stessi. Per la presente garanzia non è operante l'art. “Assicurazione parziale “ delle Norme Comuni per la Liquidazione dei Danni.
Art. 4.12- Merci in refrigerazione:
a parziale deroga di quanto previsto dagli Artt. 3.2 lett. l) e 3.3 lett. d) delle Norme che Regolano l’Assicurazione, ferme restando le altre esclusioni e salvo quanto di seguito espressamente derogato, la Società risponde dei danni subiti dalle merci in refrigerazione, surgelazione, condizionamento, assicurate all’apposita partita prevista dalla scheda di polizza a causa di:
3. mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo,
4. fuoriuscita del fluido frigorigeno, conseguenti a:
a) agli eventi previsti dalla presente polizza;
b) all’accidentale verificarsi di guasti o rotture nell’impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché dei sistemi di adduzione dell’acqua e di produzione o distribuzione di energia elettrica.
Il Contraente o l’Assicurato dichiara che la sorveglianza dell’impianto consente di rilevare la mancata od anormale distribuzione del freddo che si prolunghi oltre sei ore.
La garanzia ha effetto se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non inferiore a 8 ore.
.
Art. 4.13 - Spese di demolizione e sgombero:
ad integrazione di quanto previsto dall’Art. 3.1 ultimo comma delle Norme che Regolano l’Assicurazione – Garanzie Prestate, la Società risponde delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata i residui del sinistro sino alla concorrenza della somma precisata alla relativa partita.
Per la presente garanzia non è operante il disposto dell’Art. “Assicurazione Parziale “ delle Norme per la Liquidazione dei danni.
Art. 4.14- Fenomeno elettrico:
a parziale deroga dell’art. 3. 2 comma k) delle Norme che Regolano l’Assicurazione, la Società risponde dei danni materiali e diretti di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici, elettronici, compresi apparecchi e circuiti, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati.
La Società non risponde dei danni:
a) causati da usura o carenza di manutenzione,
b) verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova,
c) dovuti a difetti noti all’Assicurato all’atto della stipulazione della polizza, nonché quelli dei quali deve rispondere per legge o contratto il costruttore o il fornitore,
d) dovuti all’inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l’esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate
e) ai tubi e valvole elettronici, nonché a lampade ed altre fonti di luce, salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate.
Agli effetti della presente estensione di garanzia, in nessun caso la Società pagherà, ciascun sinistro, somma superiore all’importo stabilito nel paragrafo “Limiti di risarcimento”.
La presente estensione di garanzia è prestata in deroga all’Art. 1907 Codice Civile con la franchigia e nei limiti previsti in polizza.
la Società rimborsa anche le spese per demolire e ripristinare eventuali parti murarie del fabbricato allo scopo di ricercare ed eliminare le cause del sinistro.
Art. 4.15 – Rimozione e ricollocamento macchinari, attrezzature, arredamento:
la Società indennizza le spese necessarie per rimuovere, trasportare, conservare e ricollocare macchinario, attrezzature, arredamento (inclusi i costi per demolire fabbricati o loro parti illese o per smontare macchinari e/o attrezzature illese) qualora tali operazioni fossero indispensabili per eseguire le riparazioni di enti danneggiati in conseguenza di un sinistro.
Agli effetti della presente estensione di garanzia, in nessun caso la Società pagherà, ciascun sinistro, somma superiore all’importo stabilito nel paragrafo “Limiti di risarcimento”.
La presente estensione di garanzia è prestata in deroga all’Art. 1907 Codice Civile con la franchigia e nei limiti previsti in polizza.
Art. 4.16 – Macchinari e merci presso terzi, compreso fiere e mostre:
salvo esplicita diversa pattuizione, si intendono assicurati, come fossero nell'ambito dello stabilimento, macchinari, attrezzatura e merci sia su automezzi in sosta o durante operazioni di carico e scarico, sia presso ubicazioni diverse da quella dichiarata in polizza.
La presente estensione è limitata al territorio della Repubblica Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx x Xxxxx xxx Xxxxxxxx.
Art. 4.17 – Spese di ricerca e di riparazione guasti:
la Società, in caso di danno arrecato dalla fuoriuscita di acqua condotta o di altri liquidi a seguito di rottura degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento e tecnici, risarcibile in base alla presente polizza, indennizzerà anche le spese per ricercare il guasto, nonché per riparare e sostituire le tubazioni e relativi raccordi collocati nei muri e nei pavimenti nei quali la rottura accidentale si è verificata, comprese quelle necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato.
Art. 4.18 - Oneri per opere di urbanizzazione:
la Società risponde, nell’ambito delle somme assicurate alle rispettive partite, dei costi e/o oneri che dovessero gravare sull’Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente e/o Autorità pubblica in caso di ricostruzione dei fabbricati in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione. Sono comunque esclusi multe, ammende e penali in genere, costi e/o oneri non riguardanti la ricostruzione del fabbricato, nonché i costi e/o oneri riflettenti leggi e/o regolamenti la cui attuazione era obbligatoria al momento del sinistro per l’Assicurato e che lo stesso abbia omesso di attuare per qualsiasi motivo.
Art. 4.19 - Onorari dei periti:
la Società rimborserà, nei limiti previsti in polizza, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza del perito che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Norme per la Liquidazione dei Danni, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito.
Art. 4.20 - Onorari architetti e consulenti:
la Società, in caso di danno risarcibile a termini di polizza, rimborserà, nei limiti previsti in polizza, gli onorari di architetti, ingegneri, consulenti per stime, piante, descrizioni, misurazioni, ispezioni necessariamente sostenute per la reintegrazione della perdita in caso di danno causato a fabbricati, macchinari, impianti, giusta la tabella dei loro rispettivi ordini professionali, ma non le spese sostenute per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo.
Art. 4.21 – Cose assicurabili a condizioni speciali:
sono compresi nell’assicurazione di cui alla partita “Macchinario, Attrezzature, Arredamento” fino alla concorrenza dei limiti previsti nel paragrafo “Limiti di risarcimento” con i seguenti sottolimiti per:
a) monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore, fino al limite di € 15.600,00,
b) archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor, fino al limite di € 26.000,00,
c) schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per macchine meccanografiche, per elaboratori elettronici e per personal computer, fino al limite di € 26.000,00,
d) modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili, fino al limite di € 52.000,00,
e) pellicce, quadri, dipinti, affreschi, mosaici, statue, xxxxxx, raccolte scientifiche, d’antichità o numismatiche, collezioni in genere, gioielli, perle, pietre, oggetti di metalli preziosi, metalli preziosi, oggetti d’arte e cose aventi valore artistico od affettivo, fino al limite complessivo di € 26.000,00, con il sottolimite di € 5.200,00 per singolo oggetto.
Relativamente alle cose di cui ai precedenti punti b), c) e d), la Società risarcisce il solo costo di riparazione o di ricostruzione, ridotto in relazione allo stato, uso, utilizzabilità delle cose medesime, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico.
Relativamente a tali cose la Società corrisponderà l’indennizzo soltanto dopo che le cose danneggiate o distrutte saranno state riparate, ricostruite o sostituite.
Art. 4.22 - Xxxxxxx xxxxx:
gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l’Assicurato, fino alla concorrenza della somma assicurata, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile a termini di legge, per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza anche se causati con colpa grave dell’Assicurato medesimo.
L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.
L’Assicurazione non comprende i danni:
- a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia, o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell’Assicurato stesso ed i mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria o del suolo. Non sono considerati terzi:
- il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché ogni altro parente od affine se con lui convivente;
- qualora l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante e le persone che si trovino con lui nei rapporti di cui al punto precedente;
- le Società le quali, qualora l’Assicurato non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 Codice Civile nel testo di cui alla Legge 7 giugno 1974 n. 216, nonché i legali rappresentanti delle medesime.
L’Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato.
L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.
Relativamente alle spese giudiziali si applica il disposto dell’Art. 1917 Codice Civile
Art. 4.23 - Assicurazione conto terzi
Si precisa che gli enti assicurati possono essere di proprietà di Xxxxx.
Pertanto l'assicurazione viene stipulata anche in nome e per conto degli stessi, restando inteso che questi non avranno alcuna ingerenza, in caso di sinistro, nelle relative procedure di liquidazione.
Art. 4.24 - Circostanze non influenti sulla valutazione del r ischio
E’ tollerata e quindi può non essere dichiarata in polizza, l’esistenza per singola ubicazione di 1 Kg di esplodenti e 1000 Kg di merci speciali ovunque poste nell’ambito dell’area di pertinenza del complesso sia all’aperto che all’interno dei fabbricati.
Art. 4.25 - Effetti ed indumenti del personale
La Società risponde dei danni che gli effetti e gli indumenti del personale dell’Assicurato possono subire a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza.
Il valore di detti effetti ed indumenti si intende incluso alla partita macchinari, attrezzature ed arredamento.
Art. 4.26 - Xxxxx e smottamenti
La Società si impegna a risarcire i danni materiali e diretti causati da frane e smottamenti comunque occasionati. Resta inoltre convenuto, ai fini della presente garanzia che:
- il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, pari al 10% dell’indennizzo con il minimo di € 2.500,00
- in nessun caso la Società risarcirà per singolo sinistro, importo superiore al 50% della somma assicurata per ciascuna partita di polizza interessata
Resta convenuto, agli effetti della presente garanzia che ogni evento registrato nelle 72 ore successive al verificarsi dello stesso che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio e i relativi danni sono considerati pertanto singolo sinistro.
La Società e il Contraente hanno facoltà, in ogni momento, di recedere dalla presente garanzia con preavviso di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla relativa comunicazione, da farsi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso da parte della Società, questa mette a disposizione dell'Assicurato la quota di premio relativa al periodo di rischio non corso, esclusi soltanto le imposte ed ogni altro onere di carattere tributario.
Art. 4.27 - Modifiche a fabbricati, impianti e macchinari
E' in facoltà dell'Assicurato di variare o modificare il complesso dei fabbricati, degli impianti e/o dei macchinari nonché di realizzare nuove costruzioni o installazioni, sempreché le caratteristiche costruttive generali dei fabbricati e la natura dei processi di lavorazione, non risultino aggravate rispetto a quanto indicato in polizza.
L'assicurazione è pertanto operante in qualunque stadio si trovino i lavori e comprende i relati vi materiali da costruzione, impianti, macchinari e parti di essi, sia in opera che a piè d'opera nell'ambito dell'attività assicurata; il loro valore, così come il contenuto di eventuali nuove costruzioni, si intende attribuito alle rispettive partite di polizza.
Art. 4.28 - Presenza di veicoli
Nei fabbricati assicurati possono venire ricoverati veicoli di proprietà della Ditta assicurata come pure di terzi, che si ritengono però esclusi dalla presente copertura assicurativa.
Art. 4.29 - Prezzo di vendita ( selling price)
Se a seguito di sinistro indennizzabile con la presente polizza, risultano danneggiate merci vendute in attesa di consegna, che non siano già assicurate dall'acquirente e che non sia possibile sostituire con altre equivalenti rimaste indenni, l'indennizzo verrà calcolato in base al prezzo di vendita convenuto dedotte le spese risparmiate con la mancata consegna.
L'avvenuta vendita dovrà essere comprovata da adeguata documentazione.
Art. 4.30 - Operazioni di carico e scarico
Si intendono assicurate le merci anche su automezzi, carri o cisterne ferroviarie, in sosta o durante le operazioni di carico e scarico, nell'ambito degli insediamenti ove si svolge l'attività.
Art. 4.31 - Rinuncia alla rivalsa
La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso:
- le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- le Società controllate, consociate, collegate;
- i clienti, i fornitori ed i locatari;
purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.
Art. 4.32- Tolleranze nelle caratteristiche dei fabbricati
Non hanno influenza nella valutazione del rischio, sono quindi tollerate, le caratteristiche costruttive relative a:
- porzioni di strutture portanti verticali, purché non superiori ad 1/10 della superficie totale delle strutture stesse;
- porzioni di strutture portanti dei tetti e di solai, purché rispettivamente non superiore ad 1/10 della superficie totale dei tetti e dei solai stessi;
- porzioni di pareti esterne, coperture, coibentazioni, soffittature e/o rivestimenti in genere, purché rispettivamente non superiore ad 1/3 della loro superficie totale;
- soppalchi e relative strutture portanti, purché occupanti non oltre 1/3 della superficie totale di ogni piano in cui si trovano;
materiali impiegati per impermeabilizzazioni, coibentazioni o rivestimento, applicati all’esterno delle pareti perimetrali o della copertura costituite da laterizio, cemento armato, calcestruzzo;
materiali combustibili rivestiti da ogni lato da materiali incombustibili dello spessore minimo di 3 cm. e materiali impiegati per la coibentazione di celle frigorifere, purché rivestiti da ogni lato da materiali incombustibili;
materiali impiegati nelle pavimentazioni, nelle pareti interne o loro coibentazioni - salvo quelli espansi combustibili non rivestiti da materiali incombustibili - e rivestimenti di spessore inferiore a 2 mm.
SEZIONE 5 – NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEI SINISTRI
Art. 5.1 – Obblighi in caso di sinistro
in caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve:
Fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dall’Art. 1914 C.C.;
Darne avviso all’ Agenzia al quale è assegnata la polizza entro 9 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell’Art. 1913 C.C.;
Xxxx, nei quindici giorni successivi e per quegli eventi per i quali la causa possa essere un reato, denuncia all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo precisando, in particolare, il momento dell’inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l’entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società; Conservare le tracce ed i residui del sinistro fino alla definizione della stima del danno, salvo diversa autorizzazione dalla Società, senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
Predisporre un elenco particolareggiato degli enti colpiti o danneggiati dal sinistro con l’indicazione del loro valore e della perdita subita.
L’inadempimento di uno degli obblighi previsti ai punti 1 e 2 può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’Art. 1915 C.C.
Art. 5.2 – Esagerazione dolosa del danno
Il Contraente o l’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita la sua progressione e/o il suo aggravarsi, perde il diritto all’indennizzo.
Art. 5.3 – Procedura per la valutazione del danno
l’ammontare dei danni è concordato tra le parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche su prima richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene solo in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provveda alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il sinistro.
Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.
Art. 5.4 – Mandato dei Periti
I Periti devono:
1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
2) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l’Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all’art.5.1- “Obblighi in caso di sinistro”;
3) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all’art.5.6- “Determinazione del danno”;
4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, demolizione e sgombero.
I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
Le Parti sono obbligate all’osservanza dei risultati delle operazioni di cui ai punti 3) e 4, e rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all’indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale e’ valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I Periti sono dispensati dall’osservanza di altre formalità che non siano quelle previste dalla presente Sezione.
Art. 5.5 – Operazioni peritali
Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l’attività – anche se ridotta – svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.
Art. 5.6 – Determinazione del danno
premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, l’attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte – avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:
1. Fabbricati - si stima la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell’area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all’ubicazione, alla destinazione, all’uso e ad ogni altra circostanza concomitante;
2. Xxxxxxxxxxx, attrezzatura ed arredamento – si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;
3. Merci – si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del sinistro e degli oneri fiscali.
L’ammontare del danno si determina:
- per i fabbricati applicando il deprezzamento di cui al punto 1 alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui;
- per macchinario, attrezzatura, arredamento e merci deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore delle cose danneggiate, nonché gli oneri fiscali non dovuti all’Erario.
Se a seguito di sinistro, risultano danneggiate merci vendute in attesa di consegna, purché non siano assicurate dall’acquirente e non risulti possibile sostituirle con equivalenti merci illese, l’indennizzo sarà basato sul prezzo di vendita convenuto dedotte le spese risparmiate con la mancata consegna.
L’avvenuta vendita dovrà essere comprovata dalle prescritte scritture.
Le spese di demolizione, di sgombero dei residui del sinistro, nonché di rimozione e di ricollocamento di beni mobili devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra.
Art. 5.7 – Assicurazione parziale
se dalle stime fatte con le norme del precedente Art. 5.6, relativamente agli enti non soggetti a rivalutazione come da Condizione particolare D) “Assicurazione con dichiarazione preliminare di valore” risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse maggiorate del 15%, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato così maggiorato e quello risultante al momento del sinistro.
Art. 5.8 – Compensazione tra partite
a parziale deroga di quanto previsto dai precedenti Artt. 5 e 6, si conviene che se la somma assicurata con la singola partita, al momento del sinistro, è maggiore del valore delle cose che costituiscono la partita stessa, la somma assicurata in eccedenza viene ripartita tra le altre partite che abbiano un tasso di premio eguale od inferiore per le quali, secondo l’art. 1907 C.C. vi sia insufficienza di assicurazione.
Resta convenuto che:
a) la suddetta ripartizione ha luogo per tutte le partite con insufficienza di assicurazione, colpite o non dal sinistro;
b) non ha luogo la compensazione per le partite assicurate a primo rischio o per le quali vi sia assicurazione in forma flottante;
c) la compensazione può aver luogo solo tra partite riguardanti lo stesso stabilimento.
Art. 5.9 – Assicurazione del costo di ricostruzione e rimpiazzo
premesso che per «valore a nuovo» si intende convenzionalmente:
- per i fabbricati la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo di tutti i fabbricati assicurati, escludendo soltanto il valore dell’area,
- per i macchinari e gli impianti il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali o equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali,
le Parti convengono di stipulare la presente assicurazione in base al suddetto «valore a nuovo» alle seguenti condizioni: In caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente:
a) l’ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione «valore a nuovo» non esistesse;
b) il supplemento che, aggiunto all’indennità di cui ad a), determina l’indennità complessiva calcolata in base al
«valore a nuovo».
Agli effetti del precedente Art. 5 delle presenti Norme, il supplemento di indennità per ogni partita:
a) qualora risulti uguale o superiore al rispettivo «valore a nuovo» è dato dall’intero ammontare del supplemento medesimo,
b) qualora risulti inferiore al rispettivo «valore a nuovo» ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell’intera differenza occorrente per l’integrale «assicurazione a nuovo», viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l’intera differenza;
c) qualora risulti eguale o inferiore al valore al momento del sinistro, diventa nullo.
In caso di coesistenza di più assicurazioni, agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse.
Agli effetti del risarcimento resta convenuto che l’assicurazione in base al «valore a nuovo» riguarda solo fabbricati, macchinari o impianti di reparti in stato di attività.
Il pagamento del supplemento di indennità è eseguito entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale in modo corrispondente alle necessità dell’Assicurato a condizione che l’esborso della Società non venga aumentato a seguito
di varianti di modo e/o di luogo e purché ciò avvenga, salvo il caso di forza maggiore, entro 24 mesi dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.
Art. 5.10 – Pagamento dell’indennizzo
verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il pagamento sarà fatto solo quando l’Assicurato dimostri che il sinistro stesso non sia stato determinato da dolo dell’Assicurato stesso o del Contraente.
Ove l’Assicurato non sia in grado, per cause indipendenti dalla Sua volontà, di presentare i certificati rilasciati dalle competenti Autorità, dai quali risulti l’inesistenza di iscrizioni ipotecarie, ovvero di presentare certificati di chiusura dell’istruttoria, ove sia stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, la Società si dichiara disponibile all’accettazione di fidejussione bancaria o assicurativa pari al valore del risarcimento convenuto, in base alla quale effettuerà il pagamento di quanto sia stato liquidato a termini di polizza.
Art. 5.11 – Pagamento e anticipi indennizzi
l’Assicurato da diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 60% dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizioni che non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità dello stesso e che l’indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 104.000,00. A risultanze sulla quantificazione, anche in via preventiva, dell’ammontare del danno, l’obbligazione della Società verrà in essere sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell’anticipo.
L’acconto non potrà comunque essere superiore a € 1.500.000,00, qualunque sia l’ammontare stimato del sinistro, salvo che l’Assicurato non produca una fidejussione bancaria o assicurativa a favore della Società.
Nel caso che l’assicurazione sia stipulata in base alla condizione «valore a nuovo», la determinazione dell’acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse, l’Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo sul supplemento spettantegli che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.
Art. 5.12 - Indennizzo progressivo:
In caso di sinistro indennizzabile ai sensi della presente polizza, la Contraente ha il diritto di ottenere, a sua richiesta scritta e sempre che non sia stata aperta procedura giudiziaria sulla causa del sinistro a carico della Contraente stessa e/o dell’Assicurato, il pagamento dell’indennizzo in forma progressiva ovvero in base allo “stato di avanzamento lavori.
La verifica della operatività della garanzia assicurativa, presupposto essenziale per la corresponsione dell’indennizzo progressivo, sarà effettuata dal Perito della Società in base alle condizioni tutte della presente polizza entro 60 giorni dalla data di denuncia del sinistro stesso.
Il pagamento della quota di indennizzo afferente lo stato dei lavori, verrà effettuato dalla Società alla Contraente e/o all’Assicurato non prima di 60 giorni dalla data di denuncia del sinistro ed entro 15 giorni dalla data di presentazione alla Società medesima di tutta la documentazione giustificativa relativa ai pagamenti effettuati dalla Contraente e/o dallo Assicurato a fronte dei lavori di ricostruzione o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate dal sinistro.
Nel caso in cui la Contraente, per lo stesso danno, abbia richiesto la corresponsione di un acconto sul presunto importo dell’indennizzo, il pagamento progressivo in base allo stato avanzato dei lavori potrà avere inizio soltanto dopo che l’ammontare complessivo dei pagamenti effettuati dalla Contraente e/o dall’Assicurato a fronte dei lavori di ricostruzione o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate dal sinistro avrà uguagliato o superato l’acconto percepito.
Art. 5.13 - Pagamento dell’ indennizzo prima della chiusa istruttoria:
Il Contraente può richiedere il pagamento dell’indennizzo anche in mancanza del “Certificato di chiusura di istruttoria” a condizione che presenti fidejussione bancaria:
• per un importo pari all’indennizzo, maggiorato dell’interesse (prime rate) annuale;
• per tutta la durata necessaria all’ottenimento del “Certificato”;
• accettata dalla Società.
Qualora dal “Certificato o dalla sentenza penale definitiva risulti una causa di decadenza della garanzia, l’importo anticipato dalla Società dovrà essere restituito maggiorato degli interessi (prime rate) maturati alla data dell’avvenuta restituzione.
Art. 5.14 -Proseguimento attività senza perizia:
Fermo quanto disposto dalle Condizioni Generali di Assicurazione in merito alle disposizioni da adottare da parte della Contraente e/o dell'Assicurato, nella eventualità di un sinistro e specialmente fermo il loro obbligo di conservare le tracce ed i residui del sinistro stesso, è concesso alla Contraente ed all'Assicurato di proseguire nello svolgimento delle attività senza dovere attendere le operazioni peritali e senza che ciò possa comunque pregiudicare il loro diritto all'indennizzo.
Art. 5.15 - Sinistri precedenti
A parziale deroga delle dichiarazioni dell'Assicurato si prende atto che le cose assicurate hanno subito sinistri già noti alla sottoscritta Società..
Art. 5.16 – Informazioni sui sinistri
La Società si obbliga a fornire al Contraente, al termine di ogni annualità, la documentazione riepilogativa della situazione sinistri, indicando :
▪ i sinistri complessivamente denunciati (numero)
▪ i sinistri liquidati (numero ed importi liquidati)
▪ i sinistri riservati (numero ed importi riservati)
▪ i sinistri respinti e/o senza seguito (numero e motivazioni).
Tutti i sinistri, elencati progressivamente, dovranno riportare la data di apertura della pratica da parte della Società, il relativo numero, la data di accadimento dell’evento, la data dell’eventuale chiusura della pratica per liquidazione o per motivo diverso.
La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita all’Ente Contraente entro il 90° giorno successivo alla scadenza del periodo assicurativo di riferimento anche mediante supporto informatico utilizzabile per le dovute elaborazioni statistiche. (possibilmente su foglio elettronico tipo excel).
Xxxxx restando gli obblighi suddetti per la Società, è facoltà del Contraente richiedere ed ottenere ulteriori aggiornamenti, con le stesse modalità di cui sopra, anche durante il periodo assicurativo e con preavviso di 30 giorni.
SEZIONE 6 – PARTITE E CAPITALI ASSICURATI, LIMITI DI RISARCIMENTO, CALCOLO DEL PREMIO, COASSICURAZIONE
Art. 6.1– Descrizione Partite e capitali assicurati
In Comune di Guidonia-Montecelio (RM) – s.s. 5 Tiburtina Km. 16,700 Via della Tenuta del Cavaliere s.n.c.
Esiste complesso di fabbricati (con dipendenze, aree di pertinenza anche attrezzate ed opere di recinzione) prevalentemente elevati ad un piano fuori terra ed edificati in materiali incombustibili ( cemento armato, laterizi, conglomerati cementizi, metallo, vetro e simili), adibiti a Centro Agroalimentare di Roma (principalmente prodotti ortofrutticoli ed ittici), conferiti in locazione a terzi per esercizi commerciali di vendita e deposito anche con celle frigorifere, uffici e studi professionali, eventuali laboratori e/o piccole industrie in genere, con abitazioni dei custodi ed altri addetti, con tutti i servizi inerenti ed accessori
Il premio viene determinato in relazione alle seguenti partite e somme assicurate:
Partita | Capitali assicurati |
1.Complesso di fabbricati compresi Impianti fissi, impianti all’aperto, impianti per la produzione del freddo, celle frigorifere, impianti antincendio, nonché quanto altro seppur riconducibile alle definizioni di polizza “ Macchinario, attrezzature ed arredamento”, che risulti essere di proprietà dell’Assicurato e/o della Spett C.A.R Spa, per complessivi | 200.000.000,00 |
2. Danni indiretti | 24.000.000,00 |
3. Spese demolizione e sgombero | 1.000.000,00 |
4. Ricorso Terzi | 10.000.000,00 |
Art. 6.2 – Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti
La Società, alle condizioni tutte della presente polizza, liquiderà i danni per le garanzie sotto riportate, con l’applicazione dei relativi limiti, franchigie e scoperti.
Rimane inteso che, fatte salve le garanzie sotto riportate, nessun altro limite, scoperto o franchigia, potranno essere applicati alla liquidazione del danno.
Garanzia | Limiti di risarcimento | Scoperto e/o franchigia |
Eventi sociopolitici, atti vandalici o dolosi di terzi | 60% s.a. lettera a) 25.000.000 lettere b) c) e d) | Fr. 5.000,00 lettera a) 10% minimo 5.000 lettere b),c) e d) |
Danni acque | 10.000.000,00 | Fr. 500,00 |
Spese ricerca e riparazione | 30.000,00 | Fr.500,00 |
Merci in refrigerazione | 1.000.000,00 | Fr. 3.000,00 |
Onorari architetti e consulenti | 50.000,00 | Fr. 500,00 |
Grandine | 100.000,00 | Fr. 2.500,00 |
Onorari peritali | 50.000,00 | Fr. 2.500,00 |
Fenomeno elettrico | 300.000,00 | 10% minimo 1.000,00 |
Cose assicurabili a condizioni speciali | 50.000,00 | |
Inondazione alluvione ed allagamento | 40% s.a. | 10% minimo 10.000,00 |
Movimentazione interna | 20.000,00 | Fr. 500,00 |
Sovraccarico neve | 40% s.a. | 10% minimo 500,00 |
Terremoto | 50% s.a. | 2% min 10.400,00 max 50.000,00 |
Crollo e collasso strutturale | 100.000,00 | |
Colaggio da impianti automatici di estinzione | 1% delle somme assicurata a Part. 1) | |
Gelo | 50.000,00 | |
Eventi atmosferici | 75% s.a. | Fr. 5.000,00 |
Spese rimozione e ricollocamento | 100.000,00 |
Art.6.3 – Calcolo del premio
Partita | Capitali assicurati | Xxxxx xxxxx |
Fabbricato, Contenuto, macchinari ed attrezzature | 200.000.000,00 | |
Danni indiretti | 24.000.000,00 | |
Merci – materiale gestione autobus | 350.000,00 | |
Spese demolizioni e sgombero | 1.000.000,00 | |
Ricorso Terzi | 10.000.000,00 | |
PREMIO LORDO TOTALE |
⮚ | 2.2 | Pagamento del premio |
⮚ | 2.5 | Buona fede |
⮚ | 2.6 | Assicurazione presso diversi assicuratori |
⮚ | 2.7 | Facoltà di recesso |
⮚ | 2.10 | Forma delle comunicazioni |
⮚ | 2.11 | Clausola Broker |
⮚ | 2.12 | Rinvio alle norme di legge - Foro competente |
⮚ | 2.14 | Interpretazione del contratto |
⮚ | 7.1 | Obblighi in caso di sinistro |
⮚ | 7.8 | Deroga alla regola proporzionale |
⮚ | 7.12 | Informazione sinistri |
⮚ | 8.2 | Limiti di risarcimento, franchigie, scoperti La Società |
Agli effetti dell’art. 1341 del C.C., la Società ed il Contraente dichiarano di approvare espressamente le seguenti clausole contrattuali: