ADDENDUM ALL’ACCORDO DI COLLABORAZIONE
ADDENDUM ALL’ACCORDO DI COLLABORAZIONE
EX ARTICOLO 15 DELLA LEGGE N.241 DEL 1990
PER
“la ridefinizione degli studi di approfondimento sul lato sud-orientale del Monte Pizzo di Meta, nella zona mediana inferiore dell’intero versante su cui si trova l’abitato della frazione di Piobbico nel comune di Sarnano (MC)”
TRA
la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, con sede in Roma – in persona dell’On. Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxx - in seguito denominato “Commissario Straordinario”
E
il Comune di Sarnano (MC) - in persona del Sindaco pro-tempore Sig. Xxxx Xxxxxxxxxxx, in seguito denominato “Comune”;
E
l’Università di Camerino con sede legale in Camerino (MC) in persona del legale rappresentante Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx, in seguito denominato “UNICAM”;
E
l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione Marche con sede legale in Ancona (AN) in persona del Direttore Dott. Xxx. Xxxxxxx Xxxxxx, in seguito denominato “USR”;
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Premesso che:
- il Commissario straordinario, il Comune di Sarnano, l’Università di Camerino e l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione Marche, in attuazione del Decreto del Commissario Straordinario n. 62 del 10 febbraio 2021, hanno sottoscritto, con firma digitale, l’Accordo tra amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 15 della Legge n.241 del 1990 per “la ridefinizione degli studi di approfondimento sul lato sud-orientale del Monte Pizzo di Meta, nella zona mediana inferiore dell’intero versante su cui si trova l’abitato della frazione di Piobbico nel comune di Sarnano (MC)”, acquisito al protocollo del Commissario straordinario n. CGRTS 8902 del 24 marzo 2021;
- l’articolo 10 del predetto Accordo, rubricato “Rimborsi”, ha previsto che il Commissario straordinario erogherà in favore dell’Università di Camerino un rimborso dei costi dalla stessa sostenuti, comprensivi delle attività di analisi, studi e ricerche, fino ad un importo massimo di 100.000,00 € (centomila/00 euro), indicato sulla base della stima di massima redatta dai geologi della Struttura commissariale, di cui all’allegato tecnico parte integrante dell’Accordo;
- è opportuna la stipula di un Addendum al predetto Accordo di collaborazione, al fine di individuare le modalità di rimborso delle spese e dei costi delle attività, sostenuti dall’Università di Camerino per l’attuazione dell’Accordo medesimo, nonché per prevedere l’erogazione di una somma, quale anticipazione, non superiore al 30% dell’importo massimo previsto per i rimborsi, da destinare alle prime spese necessarie per il celere avvio
delle attività previste;
- è opportuno prevedere che l’erogazione dei rimborsi delle spese avvenga dietro presentazione, da parte dell’Università di Camerino di apposite relazioni attestanti l’avvenuta conclusione delle attività realizzate nel periodo di riferimento, in conformità a quanto previsto dall’Allegato tecnico approvato con Decreto del Commissario straordinario n. 62 del 10 febbraio 2021 e in ordine alle scadenze previste nel cronoprogramma delle attività fissate dal Gruppo di Lavoro nominato con Decreto del Commissario Straordinario n.223 del 26 maggio 2021, con l’indicazione dell’importo complessivo dei relativi costi;
- con Decreto del Commissario straordinario n. del è stato approvato lo schema del presente Addendum all’Accordo;
Tutto ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate, si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1
Valore delle premesse
1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, ancorché non materialmente allegati allo stesso.
Articolo 2
Modalità di rimborso dei costi
1. Ai fini dell’erogazione dei rimborsi delle spese sostenute e dei costi delle attività di analisi, studi e ricerche, l’Università di Camerino trasmette al Commissario straordinario apposite relazioni attestanti l’avvenuta conclusione delle attività realizzate nel periodo di riferimento, in conformità
a quanto previsto dall’Allegato tecnico approvato con Decreto del Commissario straordinario n. 62 del 10 febbraio 2021 e in ordine alle scadenze previste nel cronoprogramma delle attività fissate dal Gruppo di Lavoro nominato con Decreto del Commissario Straordinario n. 223 del 26 maggio 2021, con l’indicazione dell’importo complessivo dei relativi costi.
2. Il Commissario straordinario, su richiesta motivata dell’Università di Camerino, può disporre il trasferimento, quale anticipazione, di una somma non superiore al 30% dell’importo massimo previsto per i rimborsi, da destinare alle prime spese necessarie per il celere avvio delle attività.
Articolo 3 Clausola finale
1. Le Parti si danno reciprocamente atto che ogni altra pattuizione, condizione, modalità di cui agli altri articoli dell’Accordo di collaborazione prot. n. CGRTS 8902 del 24 marzo 2021, ivi non esplicitamente richiamata e modificata, deve intendersi valida ed efficace.
Roma lì, 2021.
Il Commissario Straordinario del Governo (On. Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxx)
Il Sindaco di Sarnano Sig. Xxxx Xxxxxxxxxxx
Il Rettore dell’Università di Camerino Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx
L’Ufficio Speciale per la Ricostruzione Marche Xxx. Xxxxxxx Xxxxxx