Ministero dello Sviluppo Economico
mise.AOO_PIT.REGISTRO UFFICIALE.Int.0224486.12-07-2022
Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETA’ INDUSTRIALE – UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI
Divisione VI – Politiche e progetti per la promozione della proprietà industriale
Bando per il finanziamento di progetti di valorizzazione dei brevetti (Brevetti+) da finanziare anche nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 1 “Digitalizzazione, innovazione competitività, cultura e turismo” - Componente 2 “Digitalizzazione, innovazione e competitività nel sistema produttivo” – Investimento
6 “Sistema della proprietà industriale” finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU.
IL DIRETTORE GENERALE
Visto l’art. 45 del D.Lgs. 30/2005 (Codice della Proprietà Industriale), e successive modificazioni e integrazioni, che definisce l’oggetto dei brevetti per invenzioni industriali;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021, n. 149, pubblicato in G.U.
n.260 del 30 ottobre 2021, recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico”, ha individuato le funzioni della Direzione generale per la Tutela della proprietà industriale – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi;
Visto l’art. 32, comma 11, del Decreto Legge n.34, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 30 aprile 2019 - Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi, “Decreto Crescita” -, convertito con legge 28 Giugno 2019, n. 58, che al fine di stabilizzare il sostegno alle piccole e medie imprese per la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale, riconosce al Ministero dello Sviluppo Economico la possibilità di provvedere, annualmente e con decreto del direttore generale per la lotta alla contraffazione Ufficio italiano brevetti e marchi, alla definizione di un atto di programmazione dell'apertura dei bandi relativi alle misure già operanti denominate brevetti, marchi e disegni, attuate tramite soggetti gestori in modo tale da rendere le misure rispondenti ai fabbisogni del tessuto imprenditoriale, in
particolare delle start up e delle imprese giovanili, anche apportando le necessarie modifiche per rendere le misure eleggibili all'interno degli interventi che possono essere cofinanziati dall'Unione europea, al fine di incrementarne la relativa dotazione finanziaria;
Vista la Direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 10 aprile 2020, registrata alla Corte dei Conti il 5 maggio 2020, che prevede la realizzazione di azioni finalizzate a supportare le imprese, in particolare le PMI, per la valorizzazione dei titoli di Proprietà Industriale, tramite il rifinanziamento della misura denominata Brevetti+;
Vista la Direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 5 maggio 2022 (registrata alla Corte dei Conti il 31 maggio 2022, Reg. Prev. n.704), inerente l’aggiornamento della Direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 26 maggio 2021 (registrata alla Corte dei Conti il 25 giugno 2021, Reg. Prev.
n. 649) per l’utilizzo delle risorse stanziate sul capitolo di bilancio 7476 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, che prevede anche la realizzazione di azioni finalizzate a supportare le imprese, in particolare le PMI, per la valorizzazione dei titoli della proprietà industriale (quali ad esempio i bandi Brevetti+, Marchi+ e Disegni+);
Vista la convenzione sottoscritta in data 19 luglio 2019 che ha affidato all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - INVITALIA, la gestione della misura Xxxxxxxxx, i relativi atti aggiuntivi del 25 giugno 2020 e del 21 luglio 2021;
Vista la convenzione sottoscritta in data 11 luglio 2022 che ha affidato all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - INVITALIA, la gestione della misura Brevetti, prevedendo anche l’utilizzo di risorse del PNRR;
Visto il decreto direttoriale del 29 luglio 2020 con il quale si è provveduto alla riapertura del bando adottato con il decreto direttoriale del 26 novembre 2019 per l’accesso da parte delle piccole e medie imprese e delle start up innovative alla misura denominata Brevetti+, con una dotazione iniziale di € 25 milioni, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 191 del 31 luglio 2020;
Considerato che con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 23 ottobre 2020, n. 263, è stata data informativa della sospensione, definita con decreto direttoriale n.243846 del 21 ottobre 2020, dell’acquisizione delle domande di agevolazioni relative alla misura denominata Brevetti+, di cui al citato avviso del 31 luglio 2020;
Considerato che il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in applicazione della normativa comunitaria riguardante la programmazione 2014-2020 dei fondi di sviluppo e di investimento europei, ha definito, in materia di ricerca e innovazione, una Strategia nazionale di specializzazione intelligente che individua
specifiche aree tematiche di intervento ad impatto elevato sul posizionamento competitivo delle imprese, in grado pertanto di rispondere alle opportunità emergenti e ai futuri sviluppi del mercato;
Considerato che la Strategia nazionale di specializzazione intelligente rappresenta la condizionalità ex-ante per l’attuazione degli interventi delle politiche di ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione attuate dai programmi operativi cofinanziati con risorse dei fondi strutturali e di investimento europei;
Considerato che la Commissione europea, con lettera Ares(2016)1730825, del 12 aprile 2016, ha comunicato che Strategia nazionale di specializzazione intelligente soddisfa la condizionalità ex- ante 1.1. di cui al regolamento (UE) n. 1303/2013, articolo 19 e allegato XI;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modifiche e integrazioni, recante “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
Visto il regolamento 31 maggio 2017, n. 115, recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato;
VISTO il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, recante la disciplina europea per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (General Data Protection Regulation – nel seguito GDPR);
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016” (nel seguito, decreto legislativo n. 196/2003);
VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. L352/1 del 24 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis” e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto direttoriale del 7 giugno 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 6 luglio 2022, n. 156, che ha definito la programmazione finanziaria per l’anno 2022 delle misure brevetti+, disegni+ e marchi+, prevedendo per la misura brevetti+ una dotazione finanziaria complessiva pari a 20 milioni di euro;
Considerato che il suddetto decreto ha altresì disposto che gli avvisi di riapertura dei bandi relativi alle predette misure siano pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana entro 30 giorni dalla predetta data di pubblicazione del 6 luglio 2022;
VISTO il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell’Unione europea a sostegno della ripresa dell’economia dopo la crisi COVID-19;
VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L57 del 18 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza dell’Unione Europea;
VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza, ufficialmente presentato alla Commissione Europea in data 30 aprile 2021 ai sensi dell’art. 18 del Regolamento (UE) n. 2021/241 e di cui è stata approvata la valutazione positiva con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
VISTO l’allegato riveduto della Decisione di esecuzione del Consiglio relativa all’approvazione della valutazione del PNRR dell’Italia, trasmesso dal Segretariato generale del Consiglio, recante traguardi/obiettivi, indicatori e calendari in relazione a misure e investimenti del medesimo PNRR;
VISTO il Regolamento Delegato UE 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021, che integra il Regolamento UE 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza
VISTO il Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 e, in particolare, l’articolo 9, che individua gli obiettivi ambientali, e l’articolo 17, che definisce il principio di non arrecare un danno significativo ai predetti obiettivi (DNSH, “Do no significant harm”);
VISTA la comunicazione della Commissione europea 2021/C58/01 del 18 febbraio 2021, concernente “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;
VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l’obbligo di protezione a valorizzazione dei giovani ed il superamento del divario;
VISTO il regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, del 4 giugno 2021, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un’attività
economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all’adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;
VISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, quali:
• target M1C2-5 al T4 2025, prevede che almeno 254 progetti aggiuntivi sostenuti da opportunità di finanziamento connesse alla proprietà industriale e destinate a imprese e organismi di ricerca, come misure relative ai brevetti (Brevetti+),progetti PoC (Proof Of Concept) e uffici per il trasferimento tecnologico (TTO), nel rispetto degli orientamenti tecnici sul principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale.
VISTO il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021, recante “Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione e successiva rettifica del 23 novembre 2021, che attribuisce al Ministero dello sviluppo economico un importo pari a 30.000.000 € (trentamilioni/00) per l’implementazione della misura d’investimento nel Sistema della proprietà industriale
VISTO il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la
decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, concernente “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” e, in particolare, l’articolo 8 ai sensi del quale ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;
VISTO l’Investimento 6 “Sistema della proprietà industriale” della Missione 1 “Digitalizzazione, innovazione competitività, cultura e turismo” – Componente 2 “Digitalizzazione, innovazione e competitività nel sistema produttivo” comprende un sostegno finanziario per progetti di imprese e organismi di ricerca concernenti la proprietà industriale, come misure relative ai brevetti (Brevetti+), progetti PoC (Proof of Concept) e il potenziamento degli uffici per il trasferimento tecnologico (UTT);
VISTO il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;
VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia” e, in particolare, il secondo periodo del comma 1 dell’articolo 7, ai sensi del quale “con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, si provvede alla individuazione delle amministrazioni di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021, recante l’individuazione delle Amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del predetto decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge n. 108 del 2021;
VISTO il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, recante “Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali” e, in particolare, l’articolo 10, comma 3, secondo cui la notifica della decisione di esecuzione del Consiglio UE - ECOFIN recante “Approvazione della Valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell’Italia”, unitamente al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui al comma 2 del medesimo articolo 10 “costituiscono la base giuridica di riferimento per l’attivazione, da parte delle amministrazioni responsabili, delle procedure di attuazione dei singoli interventi previsti dal PNRR, secondo quanto disposto dalla vigente normativa nazionale ed europea, ivi compresa l’assunzione dei corrispondenti impegni di spesa, nei limiti delle risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2”;
TENUTO CONTO che ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;
CONSIDERATO che il Piano per la ripresa e la resilienza dell’Italia si compone di 6 missioni e 16 componenti per investimenti complessivi previsti dal PNRR e dal Fondo complementare pari a 222,1 mld di euro;
VISTO in particolare che la componente 2 “Digitalizzazione, innovazione e competitività nel sistema produttivo” della Missione 1 “Digitalizzazione, innovazione competitività, cultura” mira a rafforzare la competitività del sistema produttivo rafforzandone il tasso di digitalizzazione, innovazione
tecnologica e internazionalizzazione attraverso una serie di interventi tra loro complementari e che prevede l’impiego di risorse per complessivi 23,89 miliardi di euro;
VISTO che, ai sensi del suindicato Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021, il Ministero dello sviluppo economico è assegnatario di risorse previste per l'attuazione degli interventi del PNRR per complessivi 18,161 miliardi di euro, al fine di dare attuazione alle progettualità assegnate in titolarità al Mise afferenti a quattro missioni: M1C2 “Digitalizzazione, innovazione e competitività nel sistema produttivo”, M2C2 “Transizione energetica e mobilità sostenibile”, M4C2 “Dalla ricerca all’impresa”, M5C1 “Politiche per il lavoro”;
VISTE le indicazioni riferite all’Investimento 6 contenute nell’allegato alla citata decisone di approvazione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, con le quali è specificato, tra l’altro, che l'investimento mira a sostenere il sistema della proprietà industriale e accompagnarne la riforma, come previsto dalla riforma 1 della presente componente. La misura comprende tra l’altro anche un sostegno finanziario per progetti di imprese e organismi di ricerca concernenti la proprietà industriale, come misure relative ai brevetti (Brevetti+), progetti PoC (Proof of Concept) e il potenziamento degli uffici per il trasferimento tecnologico (TTO);
VISTO, altresì, i traguardi, gli obiettivi e le ulteriori disposizioni definiti per l’Investimento 6 dal medesimo allegato alla citata decisione di approvazione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, il quale stabilisce, in particolare che il Target dell’Investimento M1C2-5, da conseguire entro dicembre 2025 è dato dal raggiungimento di almeno 254 progetti aggiuntivi sostenuti da opportunità di finanziamento connesse alla proprietà industriale e destinate a imprese e organismi di ricerca, come misure relative ai brevetti (Brevetti+), progetti PoC (Proof of Concept) e uffici per il trasferimento tecnologico (TTO), nel rispetto degli orientamenti tecnici sul principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale;
VISTO l’Investimento 6 “Sistema della proprietà industriale” della Missione 1 “Digitalizzazione, innovazione competitività, cultura” – Componente 2 “Digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo” volto a sostenere il sistema della proprietà industriale e accompagnarne la Riforma sul Codice della proprietà industriale, che prevede 10 milioni di euro per finanziare i progetti relativi alla proprietà industriale per i brevetti (Brevetti+);
VISTI i traguardi e gli obiettivi che concorrono alla presentazione delle richieste di rimborso semestrali alla Commissione europea, ripartiti per interventi a titolarità di ciascuna Amministrazione, riportati nella Tabella B allegata al predetto decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 e s.m.i., nonché le disposizioni di cui al punto 7 del medesimo decreto, ai sensi delle quali “le singole Amministrazioni inviano, attraverso le specifiche funzionalità del sistema informatico di cui all’articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e secondo le indicazioni del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento Ragioneria generale dello Stato, i dati relativi
allo stato di attuazione delle riforme e degli investimenti ed il raggiungimento dei connessi traguardi ed obiettivi al fine della presentazione, alle scadenze previste, delle richieste di pagamento alla Commissione europea ai sensi dell’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, tenuto conto anche di quanto concordato con la Commissione Europea”;
VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 11 ottobre 2021, recante le procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui all’articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
VISTO l’articolo 1, comma 1042 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze (MEF) sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;
VISTO l’articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico (ReGiS);
VISTO, altresì, il comma 1044 dello stesso articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del 15 settembre 2021, in cui sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché a ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi;
VISTO, in particolare, l’articolo 2, comma 6-bis, del predetto decreto-legge n. 77 del 2021, che stabilisce che “le amministrazioni di cui al comma 1 dell’articolo 8 assicurano che, in sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno, salve le specifiche allocazioni territoriali già previste nel PNRR”;
VISTA la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del Codice Unico di Progetto (CUP), codice identificativo dei progetti di investimento pubblici che costituisce lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici;
VISTO il Decreto interministeriale del MIUR-MISE prot. 116 del 24 gennaio 2018, che reca “Semplificazione in materia di costi a valere sui programmi operativi FESR 2014-2020: approvazione della metodologia di calcolo e delle tabelle dei costi standard unitari per le spese del personale dei progetti di ricerca e sviluppo sperimentale”;
VISTA la circolare n. 21 del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 14 ottobre 2021 avente ad oggetto “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR”;
VISTA la circolare n. 32 del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 30 dicembre 2021, avente ad oggetto “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH)”;
VISTA la circolare RGS-MEF del 29 ottobre 2021, n. 25 recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti”;
VISTA la circolare RGS-MEF del 31 dicembre 2021, n. 33, “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR - addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento”;
VISTA la circolare del 18 gennaio 2022, n. 4, del Ministero dell’economia e delle finanze, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative”;
VISTA la circolare n. 6 del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 24 gennaio 2022, avente ad oggetto “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR”;
VISTA la circolare n. 9 del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 10 febbraio 2022, avente ad oggetto “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR”;
VISTA la circolare n. 21 del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 29 aprile 2022, avente ad oggetto “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e Piano nazionale per gli investimenti
complementari - Chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC”.
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2021, n. 149, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, concernente l’istituzione della struttura tecnica del PNRR, ai sensi dell’art. 3 comma bb);
Visto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) dell’Italia approvato dalla Commissione europea il 22 giugno 2021 che tra le altre cose prevede il finanziamento della Misura Brevetti+;
CONSIDERATO che le amministrazioni titolari degli interventi adottano ogni iniziativa necessaria ad assicurare l’efficace e corretto utilizzo delle risorse finanziarie assegnate e la tempestiva realizzazione degli interventi secondo il cronoprogramma previsto dal PNRR, ivi compreso il puntuale raggiungimento dei relativi traguardi e obiettivi;
Visto l’esito positivo dell’esame congiunto, così come previsto dalla Circolare n.21 del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 14 ottobre 2021, che ha accertato la coerenza del presente provvedimento con i requisisti del PNRR;
Tenuto conto di quanto indicato nelle “Linee di intervento strategiche sulla proprietà industriale per il triennio 2021-2023” adottate con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 23 giugno 2021;
Valutata la necessità di adottare per l’annualità 2022 il presente bando per la concessione della misura agevolativa Brevetti+.
DECRETA
Articolo 1.
(Definizioni)
Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:
a) “Amministrazioni centrali titolari di interventi PNRR”: Ministeri e strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri responsabili dell'attuazione delle riforme e degli investimenti (ossia delle Misure) previsti nel PNRR;
b) “Carta nazionale dei servizi”: la Carta nazionale dei servizi di cui all’articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale);
c) “Componente”: elemento costitutivo o parte del PNRR che riflette riforme e priorità di investimento correlate ad un’area di intervento, ad un settore, ad un ambito, ad un’attività, allo scopo di affrontare sfide specifiche e si articola in una o più misure;
d) “Convenzione”: la convenzione sottoscritta tra MISE UIBM ed Invitalia Spa dell’11 luglio 2022;
e) “Corruzione”: fattispecie specifica di frode, definita dalla rilevante normativa nazionale come comportamento soggettivo improprio di un pubblico funzionario che, al fine di curare un interesse proprio o un interesse particolare di terzi, assume (o concorre all’adozione di) una decisione pubblica, deviando, in cambio di un vantaggio (economico o meno), dai propri doveri d’ufficio, cioè dalla cura imparziale dell’interesse pubblico affidatogli;
f) “Costi ammissibili”: il valore complessivo dei servizi specialistici ritenuti funzionali e coerenti con la valorizzazione del brevetto determinato in sede di istruttoria e corrispondente al piano dei servizi ammessi;
g) “CUP”: il Codice Unico di Progetto (CUP) è il codice che identifica un progetto d'investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici;
h) “Direzione generale”: Direzione generale per la tutela della proprietà industriale - Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero dello sviluppo economico;
i) “Domanda di brevetto che rivendica la priorità di una precedente domanda”: la domanda che rivendica, in uno degli stati aderenti alla Convenzione di Unione di Parigi, il diritto di priorità di una precedente domanda nazionale, secondo le disposizioni dell’art. 4 della citata Convenzione e dell’art. 4 del Codice della proprietà industriale (D. lgs. n. 30/2005);
j) “Frode”: comportamento illecito col quale si mira a eludere precise disposizioni di legge. Secondo la definizione contenuta nella Convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee la “frode” in materia di spese è qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa: (i) all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegua il percepimento o la ritenzione illecita di fondi provenienti dal bilancio generale delle Comunità europee o dai bilanci gestiti dalle Comunità europee o per conto di esse; (ii) alla mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo specifico cui consegua lo stesso effetto; (iii) alla distrazione di tali fondi per fini diversi da quelli per cui essi sono stati inizialmente concessi;
k) “GDPR”: il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio relativo alla 6 protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
l) “Imprese di nuova costituzione”: le imprese costituite nei 12 mesi antecedenti la data di presentazione della domanda telematica effettuata tramite la procedura informatica gestita dal Soggetto Gestore;
m) “Milestone”: traguardo qualitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l’Unione europea o a livello nazionale (es. legislazione adottata, piena operatività dei sistemi IT, ecc.);
n) “Ministro e Ministero”: il Ministro e il Ministero dello sviluppo economico;
o) “Missione”: risposta, organizzata secondo macro-obiettivi generali e aree di intervento, rispetto alle sfide economiche-sociali che si intendono affrontare con il PNRR e articolata in Componenti. Le sei Missioni del Piano rappresentano aree “tematiche” strutturali di intervento (Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura; Rivoluzione verde e transizione ecologica; Infrastrutture per una mobilità sostenibile; Istruzione e ricerca; Inclusione e coesione; Salute);
p) “Misura del PNRR”: specifici investimenti e/o riforme previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza realizzati attraverso l’attuazione di interventi/progetti ivi finanziati;
q) “OLAF”: l’Ufficio europeo per la lotta antifrode;
r) “PEC del Soggetto Gestore”: la casella di posta elettronica certificata utilizzata dal Soggetto Gestore per lo scambio delle comunicazioni, il cui indirizzo è xxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx;
s) “Piano dei servizi”: il programma di servizi specialistici ed il valore complessivo degli stessi, ritenuto necessario al raggiungimento dell’obiettivo di valorizzazione del brevetto;
t) “PMI”: le micro, piccole e medie imprese, come definite nell’allegato l del Regolamento General Block Exemption Regulation e nel decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 ottobre 2005, n. 238;
u) “PNRR o Piano”: Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza presentato dall’Italia a norma del Reg. (UE) 2021/241 approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
v) “Principio (DNSH)”: il principio definito all’articolo 17 del Regolamento UE 2020/852, cui devono conformarsi gli investimenti e le riforme del PNRR;
w) “Procedura Informatica”: l’insieme delle procedure informatiche, adottate dal Soggetto Gestore per l’attuazione della Misura e accessibili dall’apposita sezione del portale istituzionale del sito web del Soggetto Gestore (xxx.xxxxxxxxx.xx), o analoghi strumenti informatici (PEC);
x) “Progetto di valorizzazione”: il documento che descrive la strategia di valorizzazione del brevetto, i servizi specialistici necessari al raggiungimento degli obiettivi e le informazioni essenziali e necessarie alla valutazione di merito;
y) “Prossimi Congiunti”: gli ascendenti e i discendenti entro il secondo grado (genitori-figli, nonni-nipoti), il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado (suoceri e cognati), gli zii e i nipoti (artt. 74-78 del Codice Civile);
z) “Rapporto di ricerca con esito non negativo”: ai fini del presente Sportello per rapporto di ricerca non negativo, con la connessa opinione di brevettabilità, si intende un rapporto che
evidenzi per almeno due requisiti su tre (novità, attività inventiva, applicazione industriale) almeno una rivendicazione positiva;
aa) “Rating di legalità”: l’indicatore sintetico relativo agli standard di legalità attribuito dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato alle imprese che ne abbiano fatto richiesta, secondo le disposizioni del Regolamento attuativo in materia di rating di legalità, Delibera AGCM 15 maggio 2018, n. 27165 (Gazzetta Ufficiale del 28 maggio 2018, n.
122, Bollettino AGCM del 28 maggio 2018, n. 20);
bb) “Regioni del Mezzogiorno”: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
cc) “Rendicontazione dei milestone e target”: attività finalizzata a fornire elementi comprovanti il raggiungimento degli obiettivi del Piano (milestone e target, UE e nazionali). Non è necessariamente legata all’avanzamento finanziario del progetto;
dd) “Rendicontazione delle spese”: attività necessaria a comprovare la corretta esecuzione finanziaria del progetto;
ee) “Riforma”: azione o processo utile ad apportare modifiche e miglioramenti che abbiano un impatto significativo ed effetti duraturi. Lo scopo di una riforma è modificare strutturalmente i parametri, indirizzare i driver necessari o rimuovere gli ostacoli o altri impedimenti rispetto ai principi fondamentali di equità e sostenibilità, occupazione e benessere;
ff) “Servizio Centrale per il PNRR”: struttura dirigenziale di livello generale istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con compiti di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR e punto di contatto nazionale per l’attuazione del Piano ai sensi dell’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241;
gg) “Sistema ReGiS”: sistema informatico di cui all’articolo 1, comma 1043 della legge di bilancio
n. 178/2020 (legge bilancio 2021), sviluppato per supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo del PNRR e atto a garantire lo scambio elettronico dei dati tra i diversi soggetti coinvolti nella Governance del PNRR;
hh) “Soggetto Gestore”: l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. – Invitalia;
ii) “Target”: traguardo quantitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l’Unione europea o a livello nazionale, misurato tramite un indicatore ben specificato (es. numero di chilometri di rotaia costruiti, numero di metri quadrati di edificio ristrutturato, ecc.);
xx) “TRL - Technology Readiness Level”: metodologia per la valutazione del grado di maturità di una tecnologia, così come definita dalla descrizione della Commissione Europea (2017/7124);
kk) “Unità di Audit”: Struttura che svolge attività di controllo sull'attuazione del PNRR ai sensi del Regolamento (UE) 2021/241.
Articolo 2.
(Obiettivi)
1. Con il presente bando si intende favorire lo sviluppo di una strategia brevettuale e l’accrescimento della capacità competitiva delle micro, piccole e medie imprese, attraverso la concessione ed erogazione di incentivi per l’acquisto di servizi specialistici finalizzati alla valorizzazione economica di un brevetto in termini di redditività, produttività e sviluppo di mercato.
2. Il presente bando è finanziato anche con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito PNRR), nell’ambito della Missione “Digitalizzazione, innovazione competitività, cultura”, Componente 2 “Digitalizzazione, innovazione e competitività nel sistema produttivo”, Investimento 6 “Sistema della proprietà industriale” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
3. L’investimento concorre al raggiungimento del target PNRR indicato al punto M1C2-5 “Progetti sostenuti da opportunità di finanziamento connessi alla proprietà industriale” dell’allegato alla Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021.
4. Che l’allegato al CID per il target M1C2 5 prevede i seguenti requisiti: Almeno 254 progetti aggiuntivi sostenuti da opportunità di finanziamento connesse alla proprietà industriale e destinate a imprese e organismi di ricerca, come misure relative ai brevetti (Brevetti+),progetti PoC (Proof Of Concept) e uffici per il trasferimento tecnologico (UTT), nel rispetto degli orientamenti tecnici sul principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale
Articolo 3.
(Risorse finanziarie)
1. La dotazione finanziaria complessiva da destinare alle PMI beneficiarie delle agevolazioni ammonta ad euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00) a cui si aggiungono euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00) a valere sulla Missione 1 “Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura” - Componente 2 “Digitalizzazione, innovazione e competitività nel sistema produttivo” dell’Investimento 6 “Sistema della proprietà industriale” del PNRR assegnate al Mise ai sensi del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 citato nelle premesse.
2. Una quota pari al 5% (cinque) delle risorse finanziarie disponibili è destinata alla concessione delle agevolazioni ai soggetti proponenti che, al momento della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, sono in possesso del rating di legalità. Qualora la suddetta riserva non risulti utilizzata entro 30 giorni dalla data di cui all’art.5 punto 3, le relative disponibilità rientreranno nella dotazione complessiva dell’intervento.
3. Una quota pari al 40% (quaranta) delle risorse finanziarie derivanti dal PNRR e pari ad € 4 milioni, è destinata alla concessione delle agevolazioni ai soggetti proponenti che, al momento della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, abbiano la propria sede operativa - in cui è svolta l’attività principale riconducibile all’ambito del progetto di valorizzazione del brevetto - ubicata in una delle Regioni del Mezzogiorno indicate in premessa. Qualora nel corso di apertura dello sportello non sia stata ancora utilizzata detta riserva e siano esaurite le altre risorse disponibili, non sarà più possibile presentare domanda da parte dei soggetti che abbiano la propria sede operativa ubicata nelle regioni del Centro – Nord a partire dalla data fissata con Decreto del Direttore Generale. Qualora entro 30 giorni dalla predetta data non siano stati interamente utilizzate le risorse di cui alla riserva per le regioni del Mezzogiorno, sarà nuovamente possibile per i soggetti che abbiano la propria sede operativa ubicata nelle Regioni del Centro – Nord presentare domanda fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
4. La dotazione di cui al punto 1 potrà essere incrementata con le risorse rinvenienti da eventuali economie derivanti dall’attuazione dei precedenti bandi del presente intervento, nonché con le risorse della programmazione comunitaria a valere su risorse dei fondi strutturali e di investimento europei. Al fine di assicurare il pieno utilizzo delle risorse disponibili è possibile all’erogazione a saldo definire la sostituzione dei progetti agevolati tra le eventuali diverse tipologie di fondi.
Articolo 4.
(Soggetti beneficiari)
1. Possono presentare domanda di accesso alle agevolazioni le PMI, anche di nuova costituzione, aventi sede legale ed operativa in Italia, che si trovino in una delle seguenti condizioni:
a) siano titolari di un brevetto per invenzione industriale concesso in Italia successivamente al 01/01/2019 ovvero titolari di una licenza esclusiva trascritta all’UIBM di un brevetto per invenzione industriale concesso in Italia successivamente al 01/01/2019. In entrambi i casi i brevetti devono essere in regola con i pagamenti delle tasse di mantenimento in vita, ove dovute, al momento della presentazione della domanda.
b) siano titolari di una domanda nazionale di brevetto per invenzione industriale depositata successivamente al 01/01/20 con un rapporto di ricerca con esito “non negativo”;
c) siano titolari di una domanda di brevetto europeo o di una domanda internazionale di
brevetto depositata successivamente al 01/01/2020, con il relativo rapporto di ricerca con esito “non negativo”, che rivendichi la priorità di una precedente domanda nazionale di brevetto, purché la domanda nazionale di priorità non sia stata già ammessa alle agevolazioni Brevetti+ di cui ai precedenti bandi
2. Le imprese che soddisfino una delle condizioni di cui ai precedenti 3 punti, sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente Decreto se, alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere iscritte nel Registro delle imprese;
b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
c) minimi tali da garantire il rispetto del regolamento finanziario (UE, Euratom) n. 2018/1046, nonché di quanto previsto dall’articolo 22 del regolamento (UE) n. 2021/241, in materia di prevenzione di sana gestione finanziaria, assenza di conflitti di interessi, di frodi e corruzione;
3. Non possono presentare domanda di accesso alle agevolazioni le imprese:
a) escluse dagli aiuti de minimis, ai sensi dell’art.1 del Regolamento CE 1407/2013;
b) aventi procedimenti amministrativi in corso connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche.
c) che svolgono le seguenti attività:
• attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle1;
• attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento2;
• attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori3 e agli impianti di trattamento meccanico biologico4;
1 Ad eccezione dei progetti previsti nell’ambito della presente misura riguardanti la produzione di energia elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale, come pure le relative infrastrutture di trasmissione/trasporto e distribuzione che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui all’allegato III degli orientamenti tecnici sull’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” (2021/C58/01)
2 Se l’attività che beneficia del sostegno genera emissioni di gas a effetto serra previste che non sono significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, occorre spiegarne il motivo. I parametri di riferimento per l’assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell’ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni sono stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione
3 L’esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti esistenti esclusivamente adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili, quando tali azioni sono intese ad aumentare l’efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l’utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, purché tali azioni nell’ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell’impianto o un’estensione della sua durata di vita; le pertinenti prove sono fornite a livello di impianto.
4 L’esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti di trattamento meccanico biologico esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l’efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici, purché tali azioni nell’ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell’impianto o un’estensione della sua durata di vita; le pertinenti prove sono fornite a livello di impianto.
• attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente.
• attività non conformi alla pertinente legislazione ambientale nazionale e dell'UE.
Articolo 5.
(Modalità di presentazione delle domande)
1. Le agevolazioni di cui al presente regolamento sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Le domande di agevolazioni devono essere compilate esclusivamente tramite la Procedura Informatica e secondo le modalità e gli schemi pubblicati nell'apposita sezione del sito web del Soggetto Gestore.
3. Le domande possono essere presentate a partire dalle ore 12:00 del 27 settembre 2022 e fino ad esaurimento delle risorse disponibili, fermo restando quanto indicato all’art 3 punto 3;
4. Ciascun soggetto può presentare un solo progetto di valorizzazione relativo ad un unico brevetto, che non sia già oggetto di un’altra domanda presentata nel presente sportello;
5. Il progetto presentato deve evidenziare le modalità con cui l’impresa intende valorizzare economicamente il brevetto e come i servizi richiesti siano finalizzati al raggiungimento di risultati coerenti con la strategia descritta.
6. La richiesta on line di accesso alle agevolazioni è così articolata:
a. liberatoria privacy in attuazione del GDPR e nel rispetto del decreto legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni;
b. sezione anagrafica;
c. presentazione dell’impresa;
d. descrizione dell’oggetto di brevetto con indicazione dello stato nell’iter brevettuale;
e. obiettivi di valorizzazione economica dell’idea brevettuale;
f. piano dei servizi specialistici richiesti;
g. risultati attesi.
7. Alla documentazione devono essere altresì allegati:
a. dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà: requisito di microimpresa/PMI, aiuti in regime de minimis, di regolarità contributiva, assenza di partecipazioni societarie tra impresa e fornitori, di non aver ottenuto altri incentivi pubblici concessi a titolo di aiuti di stato aventi ad oggetto le stesse spese, carichi pendenti ed informazioni iscritte nei casellari giudiziari, procedimenti amministrativi in corso connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche; rispetto dei principi del PNRR
b. documentazione attestante lo stato di avanzamento del percorso di brevettazione o la eventuale titolarità/contitolarità del brevetto;
c. documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle tasse relative al mantenimento in vita, ove dovute;
d. preventivi di spesa con descrizione dettagliata delle attività previste e del relativo impegno espresso in giornate/uomo, redatti dai fornitori in originale;
8. Tutta la documentazione prodotta deve essere firmata digitalmente dal Legale Rappresentante della società proponente.
9. Le domande presentate secondo modalità non conformi a quelle indicate nei punti precedenti e/o non sottoscritte digitalmente non saranno oggetto di valutazione con conseguente decadenza automatica della richiesta di accesso alle agevolazioni.
10. Oltre a quanto sopra espressamente previsto si rimanda alla normativa nazionale e comunitaria di riferimento.
11. In ottemperanza all’articolo 7 della legge 11 novembre 2011, n. 180 ed all’articolo 34 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, è riportato in allegato l’elenco degli oneri informativi per le imprese ai fini della fruizione delle agevolazioni previste dal presente Decreto.
Articolo 6.
(Spese ammissibili)
1. Il contributo è finalizzato all’acquisto di servizi specialistici correlati e strettamente connessi alla valorizzazione economica del brevetto e funzionali alla sua introduzione nel processo produttivo ed organizzativo dell’impresa proponente, al fine di accrescere la capacità competitiva della stessa. Sono ammissibili i costi dei seguenti servizi – esclusa IVA – distinti per Macroarea (di seguito individuate con le lettere A, B e C); ogni Macroarea prevede i seguenti sotto-servizi:
A. Progettazione, ingegnerizzazione e industrializzazione (incluso Proof of Concept)
i. studio di fattibilità (specifiche tecniche con relativi elaborati, individuazione materiali, definizione ciclo produttivo, layout prodotto);
ii. progettazione produttiva,
iii. studio, progettazione ed ingegnerizzazione del prototipo, anche in un’ottica di incremento del valore del TRL;
iv. progettazione e realizzazione firmware esclusivamente per le macchine a controllo numerico finalizzate al ciclo produttivo;
v. analisi e definizione dell’architettura software solo se relativo al procedimento oggetto della domanda di brevetto o del brevetto, con esclusione della realizzazione del codice stesso;
vi. test di produzione;
vii. rilascio certificazioni di prodotto o di processo strettamente connesse al brevetto oggetto della domanda.
B. Organizzazione e sviluppo
i. servizi per la progettazione organizzativa;
ii. organizzazione dei processi produttivi;
iii. servizi di IT Governance;
iv. analisi per la definizione qualitativa e quantitativa dei nuovi mercati geografici e settoriali;
v. definizione della strategia di comunicazione, promozione e presidio dei canali distributivi.
C. Trasferimento tecnologico
i. predisposizione accordi di segretezza;
ii. predisposizione accordi di concessione in licenza del brevetto;
iii. Contratto di collaborazione tra PMI e istituti di ricerca/università (accordi di ricerca sponsorizzati);
2. Ai fini dell’ammissibilità del progetto di valorizzazione:
- il progetto non può basarsi su un unico servizio;
- nel progetto deve essere presente almeno un servizio della Macroarea A;
- gli importi richiesti per i servizi relativi alle Macroaree B e C, complessivamente, non possono superare il 40% del totale del piano richiesto.
3. Ai fini dell'ammissibilità delle spese, i relativi pagamenti devono essere regolati esclusivamente con modalità che consentano la piena tracciabilità degli stessi (bonifico bancario, XX.XX., R.I.D., assegni microfilmati, carte di credito o di debito).
4. Non possono essere ammessi alle agevolazioni quei servizi le cui spese siano state fatturate, anche parzialmente, in data pari o antecedente alla data di presentazione telematica della domanda di ammissione.
5. Tutte le fatture devono riportare il codice Codice Unico di Progetto (CUP) e, quelle emesse successivamente alla presentazione della domanda e prima dell’eventuale sottoscrizione dell’atto concessorio, debbono riportare nell’oggetto il numero di protocollo assegnato alla domanda di agevolazioni (BRE000XXXX), pena la mancata ammissibilità delle stesse.
6. L’impresa beneficiaria ed i fornitori di servizi per i quali è richiesta l’agevolazione non devono avere alcun tipo di partecipazione reciproca a livello societario.
7. Non sono ammissibili i servizi specialistici erogati da:
a. amministratori, soci e dipendenti dell’impresa beneficiaria o dai loro prossimi congiunti;
b. società nella cui compagine siano presenti i soci o gli amministratori dell’impresa proponente o i loro prossimi congiunti;
c. società in cui i soci della proponente abbiano partecipazioni societarie a qualsiasi livello oppure ricoprano ruoli di rappresentanza/amministrazione;
d. liberi professionisti che, in virtù di specifici accordi di collaborazione, svolgano ruoli gestionali/amministrativi nella società proponente;
e. contitolari del brevetto;
f. persone fisiche sprovviste di partita IVA;
g. soggetto cedente la licenza d’uso del brevetto, oggetto della valorizzazione, nel caso in cui la durata della licenza sia inferiore alla durata residua del brevetto medesimo.
Articolo 7.
(Entità del contributo)
1. È prevista la concessione di un’agevolazione a fondo perduto, nel rispetto della regola del de minimis, del valore massimo di € 140.000. Tale agevolazione non può essere superiore all’ 80% dei costi ammissibili.
2. Il suddetto limite è elevato al 100% per le imprese beneficiarie che al momento della presentazione della domanda risultavano contitolari – con un Ente Pubblico di ricerca (Università, Enti di Ricerca e IRCCS) - della domanda di brevetto o di brevetto rilasciato ovvero titolari di una licenza esclusiva avente per oggetto un brevetto rilasciato ad uno dei suddetti enti pubblici, già trascritta all’UIBM, senza vincoli di estensione territoriali.
3. L’agevolazione di cui al presente Decreto non è cumulabile con altre agevolazioni concesse al soggetto beneficiario, anche a titolo di de minimis , laddove riferite alle stesse spese e/o agli stessi costi ammissibili, fatta salva la garanzia rilasciata dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sull’eventuale finanziamento bancario ottenuto dall’impresa beneficiaria per la copertura finanziaria della parte del piano dei servizi non assistita dal contributo di cui al paragrafo precedente e fatta salva la possibilità di cumulo con altre agevolazioni di natura fiscale che non rientrino nella definizione di aiuto di stato ai sensi dell’articolo 107 del TFUE sulla quota dei costi ammissibili non coperta dal contributo di cui al presente bando.
Articolo 8.
(Criteri di valutazione)
1. L’istruttoria per la valutazione dei progetti di valorizzazione si svolgerà secondo l’ordine cronologico di presentazione telematica.
2. La valutazione prevede:
a. la verifica della sussistenza delle condizioni di accesso alla misura;
b. l’esame di merito, basato su 4 criteri, di seguito esposti:
i. credibilità della strategia di valorizzazione economica della domanda di brevetto o del brevetto, in termini di capacità di introduzione d’innovazione e di accrescimento della competitività dell’impresa o di collocazione del brevetto sul mercato considerando:
1. posizionamento di mercato, attuale e prospettico;
2. effetti del brevetto sui prodotti/servizi aziendali;
3. effetti del brevetto sui processi aziendali;
4. copertura finanziaria del progetto di valorizzazione;
ii. correlazione funzionale dei servizi individuati e loro coerenza, efficacia e adeguatezza, rispetto al progetto di valorizzazione brevettuale presentato;
iii. coerenza tra il profilo dei fornitori prescelti e i servizi specialistici richiesti, in termini di idoneità, professionalità, competenza ed esperienza;
iv. congruità del costo dei servizi specialistici richiesti rispetto alla natura dei servizi ed al profilo dei fornitori, in termini di:
1. costo giornata/uomo;
2. numero delle giornate/uomo;
3. L’iter di valutazione prevede un colloquio con l’impresa proponente per approfondire tutti gli aspetti del progetto di valorizzazione.
4. Nel corso dell'istruttoria il Soggetto Gestore può richiedere precisazioni e chiarimenti in merito ai dati ed alla documentazione già prodotta, ove ritenuti opportuni per la definizione dell'istruttoria. Tali richieste sono comunicate, a mezzo PEC, con una specifica nota alla quale la società stessa è tenuta a rispondere in modo puntuale e completo. Le precisazioni e i chiarimenti richiesti devono essere presentati al Soggetto Gestore, esclusivamente a mezzo PEC, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta. In caso di incompleta o mancata risposta a detta richiesta entro il citato termine, il Soggetto Gestore procederà alla valutazione del progetto di valorizzazione sulla base della documentazione acquisita.
5. Nel caso il progetto di valorizzazione non soddisfi uno o più dei 4 criteri di valutazione, il Soggetto Gestore invia al soggetto proponente, a mezzo PEC, una comunicazione contenente i motivi ostativi all’accoglimento della domanda di agevolazioni, ai sensi dell’articolo 10-bis della legge
7 agosto 1990, n. 241. Le eventuali controdeduzioni alle comunicazioni dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda di agevolazioni devono essere presentate al Soggetto Gestore, esclusivamente a mezzo PEC, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento delle suddette comunicazioni.
6. L’iter di valutazione sarà espletato nel rispetto dei termini previsti dall’art.5 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123, "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma4, lett.c), legge 15 marzo 1997, n. 59". Gli esiti istruttori saranno comunicati ai soggetti proponenti entro il termine di 180 giorni dalla data di presentazione della domanda.
7. Le domande di accesso alle agevolazioni di cui all’art.4 lettere b e c, per le quali siano intervenute, nel corso dello svolgimento dell’attività istruttoria, provvedimenti di rifiuto della concessione del brevetto non saranno ammesse alle agevolazioni.
Articolo. 9.
(Atto di concessione del contributo)
1. All’esito positivo del procedimento istruttorio, il Soggetto Gestore delibera la concessione del contributo.
2. Il rapporto tra il Soggetto Gestore e l’impresa beneficiaria è regolato da un atto di concessione del contributo, coincidente con il provvedimento di ammissione alle agevolazioni, i cui principali contenuti, a titolo esemplificativo e non esaustivo sono: soggetto beneficiario, oggetto dell’atto di concessione e scopo delle agevolazioni, importi riconosciuti e dettaglio delle spese ammesse, obbligazioni del beneficiario, condizioni, modalità e termini di erogazione delle agevolazioni, modalità di verifica e di monitoraggio dei risultati, revoca delle agevolazioni. Il beneficiario dovrà inviare tramite la procedura informatica predisposta dal Soggetto Gestore, l’atto di concessione digitalmente sottoscritto dal Legale Rappresentante, entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricezione del suddetto atto, pena la decadenza automatica dalle agevolazioni.
Articolo 10.
(Obbligazioni e modalità di erogazione)
1. Le imprese beneficiarie di finanziamento nell’ambito del presente Bando dovranno adempiere ai seguenti obblighi:
a) avviare tempestivamente le attività progettuali per non incorrere in ritardi attuativi, e concludere il progetto nei modi e nei tempi previsti;
b) assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2021/241 e dal decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, come modificato dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
c) produrre, ai fini della partecipazione al presente avviso, l’autodichiarazione relativa al rispetto dei principi previsti per gli interventi del PNRR (Allegato xx) assicurando in particolare il rispetto della lista di esclusione dei codici Nace/Ateco e delle attività come definite all’Allegato V, punto B del regolamento (UE) 2021/523 del Fondo InvestEu
d) adottare misure per rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e
nell’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;
e) garantire l’assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell’art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241 e ss.mm.ii, ossia i costi previsti per le medesime attività di valorizzazione dei singoli Brevetti non devono essere finanziati da altre fonti del bilancio dell’Unione europea o da altri fondi pubblici, inclusi i meccanismi di natura fiscale quali il credito di imposta, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 7 comma 3, e devono rispettare il principio di addizionalità del sostegno dell’Unione europea.
f) conformarsi alle ulteriori disposizioni nazionali ed europee di riferimento, ivi incluse quelle in materia di trasparenza, uguaglianza di genere e pari opportunità e tutela dei diversamente abili.
g) effettuare i controlli previsti dalla legislazione nazionale applicabile per garantire la regolarità delle procedure e delle spese sostenute, nonché la riferibilità delle spese al progetto ammesso al finanziamento sul PNRR;
h) produrre la complessiva rendicontazione delle spese sostenute alle scadenze indicate e secondo le modalità e la modulistica indicata;
i) assicurare la conformità di tutte le attività alla pertinente disciplina comunitaria e nazionale;
j) fornire tutta la documentazione e le informazioni richieste dal Mise relativamente alle procedure attuate e alle spese rendicontate;
k) garantire la conservazione in fascicoli cartacei o informatici - per almeno 5 (cinque) anni dalla data di conclusione del Programma di valorizzazione - della documentazione progettuale e dei documenti giustificativi relativi alle spese sostenute al fine di assicurare la completa tracciabilità delle operazioni nel rispetto di quanto previsto all’articolo 9, punto 4, del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108 del 2021 - che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta dell’Amministrazione Responsabile dell’Investimento, del Servizio centrale per il PNRR, dell’Organismo di Audit, della Commissione europea, dell’OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali, ove di propria competenza, autorizzando la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del Regolamento finanziario (UE; EURATOM) 1046/2018;
l) facilitare le verifiche da parte del Mise, del Ministero dell’Economia e Finanze, della Commissione europea e di altri organismi autorizzati che verranno effettuate anche
attraverso controlli in loco presso i soggetti beneficiari dei finanziamenti;
m) contribuire al raggiungimento del target PNRR a scadenza T4 2025 indicato al punto M1C2-5 dell’allegato alla Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021
n) garantire, ai fini della tracciabilità delle risorse del PNRR, che le spese siano effettuate attraverso l’utilizzo di un’apposita codificazione contabile e informatizzata nonché rispettare l’obbligo di richiesta CUP degli interventi/progetti e di conseguente indicazione dello stesso su tutti gli atti amministrativo/contabili relativi al Programma, nel rispetto del Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione;
o) assicurare che le spese del Programma di valorizzazione non siano oggetto di altri finanziamenti, contributi o agevolazioni a valere su fondi pubblici nazionali e/o comunitari;
p) garantire, a pena di sospensione o revoca del finanziamento in caso di accertata violazione, nell’attuazione del Programma di valorizzazione, il rispetto del principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) a norma dell’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852;
q) garantire che il Mise riceva tutte le informazioni necessarie, relative alle linee di attività per l’elaborazione delle relazioni annuali di cui all’articolo 31 del Regolamento (UE) n. 2021/241 e ss.mm.ii., nonché qualsiasi altra informazione eventualmente richiesta;
r) garantire gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti “finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU” e valorizzando l’emblema dell’Unione europea
s) assicurare che la realizzazione delle attività progettuali sia coerente con i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio “non arrecare un danno significativo” (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Reg. (UE) 2020/852 e, ove applicabili, con i principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality) in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
t) rispettare, in caso di ricorso diretto ad esperti esterni, la conformità alla pertinente disciplina comunitaria e nazionale, nonché alle eventuali specifiche circolari/disciplinari che potranno essere adottati dall’Amministrazione titolare di Intervento;
u) a garantire una tempestiva diretta informazione agli organi preposti, tenendo
informata l’Amministrazione titolare sull’avvio e l’andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto del progetto e comunicare le irregolarità, le frodi, i casi di corruzione e di conflitti di interessi riscontrati, nonché i casi di doppio finanziamento a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle procedure adottate dalla stessa Amministrazione titolare in linea con quanto indicato dall’art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241;
v) monitorare i dati relativi all’avanzamento dei progetti e agli indicatori comuni di cui al Regolamento delegato CE 2106/2021;
w) garantire il rispetto di eventuali previsioni normative, orientamenti o istruzioni tecniche che potranno essere emanate dal Mise, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, dalla Commissione Europea ovvero da altri soggetti coinvolti nell’attuazione del PNRR, anche successivamente alla pubblicazione del presente Bando.
2. Le imprese beneficiarie sono tenute a contabilizzare le spese sostenute per la realizzazione del programma, nel rispetto delle normative contabili e fiscali di riferimento, e pagare tramite un conto corrente bancario intestato all’impresa beneficiaria dedicato, anche in via non esclusiva. Le imprese beneficiarie, costituite in forma di ditta individuale o società di persone, devono garantire una contabilità distinta e separata che consenta di individuare le spese oggetto del programma di valorizzazione, così come specificato nell’atto concessorio.
3. Le richieste di erogazione devono essere presentate tramite la procedura informatica predisposta dal Soggetto Gestore e sono sottoposte ad un’attività di controllo amministrativo.
4. Le richieste di erogazione intermedie possono essere presentate con le seguenti modalità alternativamente ed a scelta della beneficiaria:
a) a titolo di anticipazione, un importo fino al 30% del contributo concesso – richiedibile anche contestualmente alla firma dell’atto di concessione del contributo - previa presentazione di idonea fideiussione bancaria o polizza assicurativa a favore di Xxxxxxxxx, irrevocabile, incondizionata ed esigibile a prima richiesta e di importo almeno pari al contributo da anticipare, redatta utilizzando lo schema di cui alla circolare del 5 febbraio 2014, n. 4075 del Ministero dello Sviluppo Economico. La richiesta di erogazione dell’anticipazione deve essere presentata entro e non oltre 3 mesi dalla data di sottoscrizione dell’atto di concessione del contributo; decorso tale termine, non prorogabile, si perde la facoltà di richiedere l’anticipazione;
b) uno stato di avanzamento lavori intermedio (SAL) a fronte della fruizione di servizi specialistici il cui valore complessivo generi un’agevolazione erogabile compresa tra il 30% ed il 60% del contributo concesso, previa presentazione di una relazione che evidenzi lo stato di avanzamento delle attività e dei risultati intermedi ottenuti e
delle fatture, anche non quietanzate, relative ai servizi acquistati. La richiesta di erogazione del SAL deve essere presentata entro e non oltre 12 mesi dalla data di sottoscrizione dell’atto di concessione del contributo; decorso tale termine, non prorogabile, si perde la facoltà di richiedere l’erogazione del SAL.
5. Il piano dei servizi deve essere concluso entro 18 mesi dalla data di ricezione da parte del Soggetto Gestore dell’atto di concessione del contributo sottoscritto dal richiedente e inoltrato con le modalità indicate all’art. 9. Il piano dei servizi si intende ultimato quando sono interamente erogati i servizi oggetto della valorizzazione e totalmente fatturati all’impresa beneficiaria i relativi costi. I costi fatturati all’impresa beneficiaria devono essere integralmente pagati con le modalità previste all’art.6 punto 3) e regolarmente contabilizzati entro i successivi 30 giorni dalla conclusione del suddetto piano.
6. La richiesta di erogazione del Saldo deve essere inoltrata entro e non oltre 45 giorni dalla conclusione del piano dei servizi come specificato al precedente punto 5, pena la revoca delle agevolazioni concesse ed erogate. E’ facoltà della beneficiaria programmare la rendicontazione del piano dei servizi utilizzando anche le altre modalità di richiesta dell’erogazione (anticipo e/o SAL) nel rispetto dei termini previsti e dei vincoli di incidenza.
7. La richiesta di erogazione a Saldo, a fronte dell’avvenuta conclusione delle attività, deve includere le fatture quietanzate delle spese ammesse ed una relazione finale che evidenzi la piena realizzazione del progetto ed i risultati riscontrabili e misurabili. Il saldo è erogato successivamente ad un monitoraggio, da effettuarsi presso la sede operativa dell’impresa beneficiaria, necessario a verificare il raggiungimento degli obiettivi individuati nel progetto di valorizzazione.
8. Il Soggetto Gestore procede all’erogazione delle singole quote di agevolazione previa effettuazione della verifica in merito alla vigenza e alla regolarità contributiva del soggetto beneficiario nonché delle altre verifiche stabilite nell’atto di concessione del contributo. L’iter di erogazione sarà espletato entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta di erogazione completa - fatta salva la necessità di approfondimenti documentali - ed entro 60 giorni dalla data di effettuazione del monitoraggio presso la sede dell'iniziativa finanziata; in caso di richiesta di integrazione i termini decorreranno dalla ricezione della documentazione necessaria al completamento dell'iter, salvo blocchi di richiesta al MEF e verifica delle disponibilità del PNRR
Articolo 11.
(Revoca delle agevolazioni)
1. Le agevolazioni possono essere revocate:
a) nel caso di rinuncia del beneficiario;
b) nel caso di contributi concessi sulla base di dati, notizie o dichiarazioni falsi, inesatti o reticenti;
c) qualora il beneficiario non abbia rispettato il divieto di cumulo di cui all’art.7 punto 3 del presente Decreto;
d) qualora il beneficiario sia posto in liquidazione, sia ammesso o sottoposto a procedure concorsuali con finalità liquidatorie o cessi l’attività, se tali fattispecie si realizzano anteriormente al completamento del piano dei servizi ammesso alle agevolazioni;
e) qualora dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano inadempimenti dell’impresa beneficiaria rispetto agli obblighi previsti nel presente Decreto, nell’atto di concessione del contributo, nonché in tutti gli altri casi previsti dalla normativa vigente;
f) qualora il beneficiario non realizzi il piano dei servizi ammesso alle agevolazioni entro il termine previsto nell’atto di concessione, salvo che Invitalia non riscontri che le spese effettivamente sostenute configurino un programma organico e funzionale rispetto alle finalità poste a base del giudizio favorevole espresso in sede istruttoria;
g) qualora il beneficiario non proceda con l’invio della richiesta di erogazione del saldo nel termine indicato all’art.10 punto 6 e come disciplinato dall’atto di concessione;
h) qualora siano intervenute, nel corso dello svolgimento delle attività successive all’atto di concessione e fino alla conclusione dell’iter agevolativo, provvedimenti di rifiuto del riconoscimento del brevetto;
i) in caso di accertamento della violazione dei principi generali di DNSH;
j) in caso di mancato rispetto di qualsiasi delle ulteriori previsioni stabilite dai regolamenti comunitari e nazionali di riferimento per l’attuazione del PNRR.
Articolo 12
(Pubblicazione)
1. Il presente bando verrà pubblicato sui siti internet della Direzione generale per la tutela della proprietà industriale – Ufficio italiano brevetti e marchi, xxx.xxxx.xxx.xx, e dell’Ente gestore, xxx.xxxxxxxxx.xx.
2. Della sua adozione verrà data notizia tramite avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, ai sensi dell’articolo 1 del Decreto direttoriale 7 giugno 2022.
° ° °
IL DIRETTORE GENERALE
(Xxxxxxx Xxxxxx)
Firmato digitalmente da: XXXXXXX XXXXXX Organizzazione: MISE/80230390587 Data: 12/07/2022 12:46:58
Il presente provvedimento sarà trasmesso ai competenti organi di controllo