Contract
ACCORDO QUADRO EX ART. 54, COMMA 3 D.LGS. 50/2016, AVENTE AD OGGETTO LA PROGETTAZIONE DELLA RETE E L’EROGAZIONE DEI SERVIZI DI CONNETTIVITÀ DELLA RETE INTERNAZIONALE DELLA PA, NONCHÉ SERVIZI DI SICUREZZA, VOIP, COMUNICAZIONE EVOLUTA E SERVIZI PROFESSIONALI (S-RIPA 2) - ID 1860
1. DEFINIZIONI E NORMATIVA APPLICABILE 4
2. VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI 6
3. OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO 6
4. AMMINISTRAZIONI BENEFICIARIE DEI SERVIZI E MODALITA’ DI ADESIONE 7
5. EFFICACIA E DURATA 8
6. OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE 9
7. PIANO DEI FABBISOGNI E PROGETTO DEI FABBISOGNI 11
8. VARIAZIONI AL PIANO DEI FABBISOGNI 11
9. EROGAZIONE DEI SERVIZI E STATI DI AVANZAMENTO 12
10. SICUREZZA 13
11. GESTIONE DELL’ACCORDO QUADRO 13
12. ATTIVAZIONE E DISMISSIONE DEI SERVIZI 15
13. LOCALI MESSI A DISPOSIZIONE DALLA AMMINISTRAZIONE 15
14. VERIFICHE – COLLAUDI 16
15. PENALI 17
16. CONFLITTI CON ALTRI FORNITORI DI SERVIZI 19
17. AGGIORNAMENTO DEI SERVIZI 19
18. CORRISPETTIVI E FATTURAZIONE 20
19. GARANZIE DELL’ESATTO ADEMPIMENTO 22
20. SUBAPPALTO 23
21. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO 23
22. RISOLUZIONE 24
23. RECESSO 27
24. CONTRIBUTO A CARICO DELLE AMMINISTRAZIONI 28
25. RESPONSABILITA’ CIVILE 28
26. BREVETTI E DIRITTI D’AUTORE 29
27. TRASPARENZA 29
28. RISERVATEZZA 30
29. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI – ULTERIORI CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE 30
30. ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI 32
31. FORO COMPETENTE 32
32. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 32
33. CODICE ETICO, MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. N. 231/2001 33
ACCORDO QUADRO TRA
Consip S.p.A., a socio unico con sede legale in Roma e domiciliata ai fini del presente atto in Xxxx, Xxx Xxxxxx x. 00/X, capitale sociale Euro 5.200.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 313515/97, REA 878407 di Roma, P. IVA 05359681003, in persona dell’Amministratore Delegato e legale rappresentante, Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, giusta poteri allo stesso conferiti dallo statuto sociale e dalla deliberazione di aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione in data 30/07/2019 (nel seguito per brevità anche “Consip S.p.A.”),
E
- BT Italia S.p.A., sede legale in Xxxxxx, Xxx Xxxxxxxx x. 00, capitale sociale Euro 74.998.588,00i.v., iscritta al Registro delle Imprese di Milano Monza Xxxxxxx Xxxx al n. 04952121004, REA 1488555 di Milano, P. IVA 04952121004, domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Via Xxxxx Xxxxxxxxx n. 15, in persona del Procuratore Speciale Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx, giusta poteri allo stesso conferiti da Procura Rep. n. 18747 del 10/09/2019 atto Notaio Xxxxxxx Xxxxxxx residente in Monza iscritto al Collegio Notarile di Milano, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante XXXXXXXX – Società per Azioni con sede legale in Xxxx, Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx x. 0, capitale sociale Euro 2.543.861.738,00i.v., iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 00401990585, REA RM-7031, P. IVA 00881841001, domiciliata ai fini del presente atto in Roma, via Xxxxx Xxxxxxxxx n. 15, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in Milano, via Privata Xxxxx Xxxxxx n. 11 xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx residente in Monza ed iscritto al Collegio Notarile di Milano repertorio n. 18762, Raccolta n. 10535 del 12/09/2019;
(nel seguito per brevità congiuntamente anche “Fornitore”)
PREMESSO CHE
(A) l’art. 20, comma 4, del D.L. n. 83/2012, come convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134, ha affidato a Consip S.p.A., a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto medesimo, “le attività amministrative, contrattuali e strumentali già attribuite a DigitPA, ai fini della realizzazione e gestione dei progetti in materia, nel rispetto delle disposizioni del comma 3”;
(B) l’art. 4, comma 3-quater, del D.L. n. 95/2012, come convertito con modificazioni dalla Legge 2012/135, ha stabilito che, “per la realizzazione di quanto previsto dall'articolo 14- bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Consip S.p.A. svolge altresì le attività di centrale di committenza relative alle Reti telematiche delle pubbliche amministrazioni, al Sistema pubblico di connettività ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e alla Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni ai sensi del decreto medesimo nonché ai contratti-quadro ai sensi dell'articolo 1, comma 192, della legge 30 dicembre 2004, n. 311”;
(C) Consip S.p.A., ai sensi dell’art. 61 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ha indetto una gara a procedura ristretta in un unico lotto, come da bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione
Europea n. S-244 del 20/12/2017 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 148 del 27/12/2017, inviando al Fornitore la lettera di invito a presentare offerta, prot. n. 38641/2018 in data 23/11/2018;
(D) il Fornitore è risultato aggiudicatario della predetta gara, ed ha adempiuto a quanto previsto nella documentazione di gara ai fini della stipula del presente Accordo Quadro;
(E) il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente atto e dai suoi Allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico, nonché dal Bando di gara e dalla Lettera di Xxxxxx, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
(F) il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Accordo Quadro che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la garanzia definitiva rilasciata dalla BNL ed avente n. 0947000000041613 per un importo di Euro 600.000,00= (seicentomila/00) a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali, la polizza assicurativa per la responsabilità civile rilasciata dalla Zurich Insurance plc ed avente n. 920C4107 nonché la polizza per la responsabilità professionale rilasciata dalla Zurich Insurance plc ed avente
n. 920C4108, stipulate con le modalità indicate nella Lettera di Xxxxxx;
(G) il presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per Consip S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo il medesimo Accordo Quadro le condizioni generali dei Contratti Esecutivi che verranno conclusi dalle singole Amministrazioni;
(H) il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente Accordo Quadro;
(I) il presente Accordo Quadro, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritto dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato;
(J) il CIG del presente Accordo Quadro è il seguente: 7312402107.
(K) Il Fornitore ha presentato la versione iniziale della “documentazione di riscontro” di cui al par. 7.4 del Capitolato Tecnico.
Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:
1. DEFINIZIONI E NORMATIVA APPLICABILE
1.1 I termini contenuti nel presente Accordo Quadro hanno il significato di seguito specificato, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente:
AgID: l’Agenzia per l’Italia Digitale;
Amministrazioni: le Amministrazioni e gli Enti per i quali la normativa vigente prevede l’obbligo o la facoltà di utilizzare il presente Accordo Quadro;
Amministrazioni Beneficiarie o Amministrazioni Contraenti: le Amministrazioni, come sopra definite, che stipulano Contratti Esecutivi in attuazione del presente Accordo Quadro;
Fornitore: l’impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario della procedura di cui alle premesse e che conseguentemente sottoscrive il presente atto, obbligandosi a quanto nello stesso previsto;
Capitolato Tecnico: i documenti di cui all’Allegato “A” al presente atto (già Allegato 5 della Lettera di invito di cui alle premesse);
Accordo Quadro: il presente Accordo Quadro, stipulato tra Consip S.p.A. e il Fornitore; Contratto Esecutivo: il contratto di appalto esecutivo del presente Accordo Quadro che verrà stipulato dall’Amministrazione Beneficiaria ed il Fornitore in attuazione del presente atto;
1.2 I termini tecnici contenuti nel presente Accordo Quadro hanno il significato specificato nel Capitolato Tecnico, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.
1.3 Il presente Accordo Quadro ed i singoli Contratti Esecutivi sono regolati, oltre che dalle disposizioni del presente atto e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali nonché dal Codice Etico della Consip S.p.A., dalla legge italiana ed in particolare, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo:
a) dalle disposizioni del presente atto e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
b) dalle disposizioni di cui al X.Xxx. n. 82/2005;
c) dalle disposizioni di cui al X.Xxx. n. 50/2016;
d) dalle disposizioni contenute nel D.M. 28 ottobre 1985 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, nonché dalle altre disposizioni anche regolamentari in vigore per le Amministrazioni Beneficiarie, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, formano parte integrante del presente atto;
e) dalle norme in materia di Contabilità delle Amministrazioni;
f) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
g) dal Codice Etico e dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Consip S.p.A., consultabili sul sito internet della stessa Consip;
h) dal Patto di Integrità.
1.4 Le clausole dell’Accordo Quadro e dei singoli Contratti Esecutivi sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
2. VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI
2.1 Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara, il Documento descrittivo, la Lettera di invito e l’elenco degli indirizzi delle sedi delle Amministrazioni, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.
2.2 Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro i seguenti allegati: Allegato A “Capitolato Tecnico”, Allegato B “Offerta Tecnica del Fornitore”, Allegato C “Offerta Economica del Fornitore”, Allegato D “Schema di Contratto Esecutivo” ed Allegato E “Chiarimenti resi nella fase a inviti”.
3. OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO
3.1 L’Accordo Quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli Contratti Esecutivi, relativa alla prestazione, da parte del Fornitore, delle attività di progettazione della rete e di erogazione dei servizi di connettività della Rete Internazionale della PA, nonché di servizi di sicurezza, VoIP, comunicazione evoluta e servizi professionali in favore delle Amministrazioni Beneficiarie di cui al successivo articolo, oltreché di ogni attività prodromica necessaria e funzionale alla corretta esecuzione di detti Servizi oggetto dell’Accordo Quadro.
3.2 La sottoscrizione del presente Accordo Quadro vale per il Fornitore quale proposta irrevocabile, per la stipula dei singoli Contratti Esecutivi e, pertanto, con la stipula del presente atto, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente a prestare i seguenti servizi:
a) servizi di connettività IP, come meglio descritti nella sezione 2 del Capitolato Tecnico e alle condizioni ivi stabilite, comprendenti:
- servizi di connettività Satellitare;
- servizi di connettività Terrestre Best Effort;
- servizi di connettività Terrestre a banda Garantita;
b) servizi di sicurezza, come meglio descritti nella sezione 3 del Capitolato Tecnico e alle condizioni ivi stabilite, comprendenti:
- Next Generation Firewalling;
- Data loss/leak prevention;
- Anti-APT;
c) Servizi VoIP (Voice over IP) e di Comunicazione Evoluta, come meglio descritti nella sezione 4 del Capitolato Tecnico e alle condizioni ivi stabilite, comprendenti:
- soluzione IP telephony;
- soluzione IP trunking;
- servizio di gestione del traffico off-net;
- servizio di videocomunicazione di qualità su IP
d) servizi di supporto, come meglio descritti nella sezione 5 del Capitolato Tecnico e alle condizioni ivi stabilite, comprendenti le attività di:
- installazione, attivazione, cessazione e variazione dei servizi e delle relative componenti;
- supervisione della rete e gestione degli apparati;
- adozione delle misure di sicurezza sulle infrastrutture utilizzate per l’erogazione dei servizi;
- supporto tecnico alla gestione dei malfunzionamenti;
- distribuzione del software di rete e gestione centralizzata delle configurazioni;
- analisi delle prestazioni del servizio;
- rendicontazione;
- servizi professionali di supporto (sistemistico ed operativo) alle Amministrazioni nell’utilizzo dei servizi oggetto di gara
erogate anche per mezzo del Centro di Gestione di rete (NOC), del Centro di Gestione della sicurezza (SOC), del Call Center integrato con i predetti Centri, nonché del Sistema di Supervisione e monitoraggio della qualità e dei servizi di Help Desk “on site”
tutto nella misura richiesta dalle Amministrazioni Beneficiarie di cui al successivo articolo con i Contratti Esecutivi e relativi allegati, sino alla concorrenza dei seguenti massimali:
- importo massimo di Euro 110.000.000 (centodiecimilioni/00) IVA esclusa, per l’insieme dei servizi oggetto della gara (connettività, sicurezza, comunicazione evoluta, servizi professionali), ad eccezione dei servizi VoIP;
- quantitativo massimo di 1.500 linee per i servizi VoIP.
3.3 I predetti servizi dovranno essere prestati con le modalità ed alle condizioni stabilite nel presente Accordo Quadro e relativi allegati, ivi inclusi il Capitolato Tecnico e l’Offerta Tecnica, nonché stabilite nei Contratti Esecutivi.
3.4 Consip S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente Accordo Quadro, l’aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione, agli stessi patti, prezzi e condizioni stabiliti nel presente atto e nei suoi allegati, e quindi di incrementare il predetto importo massimo complessivo fino a concorrenza di un quinto.
3.5 Ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs 50/2016, Consip si riserva la possibilità di modificare o ampliare i servizi di connettività IP e di sicurezza, nei casi in cui l'evoluzione tecnologica renda disponibili servizi più adeguati alle esigenze delle Amministrazioni e/o esigenze non prevedibili al momento della pubblicazione della gara e rendano necessaria la connettività IP in nuove sedi e/o nuove tipologie di minacce informatiche richiedano nuovi servizi di sicurezza, secondo quanto meglio disciplinato nel successivo art. 17.
4. AMMINISTRAZIONI BENEFICIARIE DEI SERVIZI E MODALITA’ DI ADESIONE
4.1 Le Amministrazioni che sulla base della normativa vigente hanno l’obbligo o la facoltà di utilizzare il presente Accordo Quadro, nei limiti di capienza dei massimali di cui al precedente articolo 3.2, aderiscono al presente Accordo Quadro mediante stipulazione di un Contratto Esecutivo.
4.2 Il singolo Contratto Esecutivo si perfeziona alla data di sottoscrizione dello stesso da parte del Fornitore e dell’Amministrazione Beneficiaria e nel rispetto della normativa vigente.
4.3 Resta inteso che Consip S.p.A. non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile per il mancato perfezionamento dei Contratti Esecutivi da parte delle Amministrazioni ed
inoltre resta fermo che non sussiste in capo a Consip S.p.A. alcuna verifica dei poteri di acquisto attribuiti al sottoscrittore del Contratto Esecutivo.
4.4 Ove il Fornitore ritenga di non poter procedere alla stipula del Contratto Esecutivo in quanto proveniente da un soggetto non legittimato, in base alla normativa vigente ed alle disposizioni del presente atto, ad utilizzare il presente Accordo Quadro, dovrà, tempestivamente, e comunque entro due giorni lavorativi dal ricevimento del documento stesso, informare l’Amministrazione e Consip S.p.A., motivando le ragioni del rifiuto.
4.5 Qualora il Contratto Esecutivo non sia completo in ogni sua parte necessaria o allegata, lo stesso non avrà validità ed il Fornitore non dovrà darvi esecuzione; quest’ultimo, tuttavia, dovrà darne tempestiva comunicazione alla Amministrazione, entro e non oltre due giorni lavorativi dal ricevimento del documento.
4.6 Per effetto della stipula del Contratto Esecutivo trasmesso da una Amministrazione Beneficiaria, il Fornitore è obbligato ad eseguire la prestazione dei servizi richiesta, nell’ambito dell’oggetto contrattuale, restando inteso che in caso di mancata utilizzazione del presente Accordo Quadro da parte dei soggetti sopra indicati nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo dal medesimo Fornitore il quale, infatti, sarà tenuto a svolgere le attività, effettuare la prestazione dei servizi solo a seguito della sottoscrizione dei Contratti Esecutivi, compilati ed inviati entro i termini ed in conformità alle condizioni sopra indicate.
4.7 Le Amministrazioni Contraenti provvederanno, al momento della stipula del Contratto Esecutivo: i) alla nomina del Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ii) alla nomina del Direttore dell’esecuzione, laddove le relative funzioni non siano svolte dal Responsabile del procedimento nel rispetto degli artt. 101, 102 e 111 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; iii) ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e x.x.x., xxxxx xxxx. 0 x 0 xxx Xxxxxxx Legge 12 novembre 2010, n. 187 nonché della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora X.X.XX.) n. 8 del 18 novembre 2010, alla indicazione sul medesimo Contratto del CIG (Codice Identificativo Gara) “derivato” rispetto a quello dell’Accordo Quadro e da esse richiesto nonché del CUP (Codice Unico Progetto) ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3.
4.8 Le Amministrazioni Contraenti procedono ad inviare a Consip S.p.A. il certificato di verifica di conformità di cui all’art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. relativamente ai singoli contratti esecutivi, anche ai fini dello svincolo della/e garanzia/e ex art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
5. EFFICACIA E DURATA
5.1 Il presente Accordo Quadro ha validità dalla sua sottoscrizione, e spiega efficacia per una durata di 60 (sessanta) mesi decorrenti dalla stessa; tale durata potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 12 (dodici) mesi, previa comunicazione scritta della Consip S.p.A., da inviare al Fornitore con 15 giorni di anticipo rispetto alla scadenza, nell’ipotesi in cui alla scadenza del termine non siano esauriti i quantitativi massimi stabiliti, anche eventualmente incrementati e, comunque, sempre nei limiti di detti quantitativi massimi. Ferma restando la validità ed efficacia dell’Accordo Quadro e dei singoli Contratti
Esecutivi, non sarà più possibile stipulare nuovi Contratti Esecutivi aventi ad oggetto servizi di cui siano esauriti i quantitativi massimi previsti, anche eventualmente incrementati.
5.2 I singoli Contratti Esecutivi avranno una durata decorrente dalla data di stipula del Contratto Esecutivo medesimo e sino alla scadenza ultima dell’Accordo Quadro (eventualmente prorogato), e saranno prorogabili, su decisione dell’Amministrazione Contraente, ai sensi dell’art. 106, co. 11, del D.Lgs. 50/2016, al fine di garantire, se necessario, la continuità dei servizi per la migrazione alla successiva edizione dell’iniziativa.
5.3 Ciascun Contratto Esecutivo, attuativo del presente Accordo Quadro, ha efficacia per il Fornitore a partire dalla data di sottoscrizione del medesimo, mentre è vincolante per l’Amministrazione Beneficiaria dalla data di invio del documento sottoscritto, ovvero, se il contratto medesimo è soggetto ad approvazione nelle forme di legge, solo a seguito della formale approvazione; in ogni caso, il Contratto Esecutivo avrà una durata pari alla durata residua del presente Accordo Quadro, salvo in ogni caso il diritto di recesso di cui oltre.
5.4 Resta, altresì, espressamente inteso che qualora per qualsiasi motivo cessi l’efficacia del presente Accordo Quadro o di ogni singolo Contratto Esecutivo, il Fornitore è tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi oggetto della prestazione contrattuale.
6. OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE
6.1 Con la sottoscrizione del presente atto, il Fornitore dichiara di disporre e si obbliga ad avvalersi di risorse professionali altamente specializzate in relazione alle prestazioni contrattuali dovute, nonché di adeguati mezzi, beni e servizi necessari per l’esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto, e garantisce e dichiara, altresì, che l’attività oggetto del presente Accordo Quadro costituisce ordinaria attività di cui al proprio oggetto sociale, e che è dotato di propria autonomia organizzativa e gestionale, capace di operare nel settore dei servizi in oggetto, come di fatto opera, con propri capitali, mezzi ed attrezzature.
6.2 Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del presente Accordo Quadro, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l’attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.
6.3 Nella prestazione dei servizi di cui al precedente articolo 3, il Fornitore si obbliga a:
a) eseguire dette prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente atto e nei relativi Allegati;
b) osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo, che a tal scopo potranno essere predisposte da Consip S.p.A. e/o da AgID, per quanto di rispettiva competenza;
c) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa
documentazione, atti a consentire a Consip S.p.A. - con riferimento a tutti i Contratti Esecutivi - ed alla singola Amministrazione - con riferimento al rispettivo Contratto Esecutivo - di misurare e monitorare la conformità dei servizi alle specifiche tecniche di cui al Capitolato Tecnico (Allegato A);
d) adottare tutte le necessarie misure di monitoraggio e misurazione dei livelli di servizio definiti nello stesso Capitolato Tecnico;
e) osservare tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate; gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del presente atto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tal titolo, nei confronti delle Amministrazioni Beneficiarie e/o di Consip S.p.A., assumendosene ogni relativa alea;
f) mallevare e tenere indenne le Amministrazioni beneficiarie e Xxxxxx S.p.A. da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;
g) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l’assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
h) comunicare tempestivamente alle Amministrazioni Beneficiarie ed a Consip S.p.A., per quanto di rispettiva competenza, ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività contrattuali, nonché comunque entro 10 (dieci) giorni solari dal verificarsi dei seguenti eventi: i) ogni intervenuta modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi; ii) le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione dei Contratti Esecutivi, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
i) non opporre a Consip S.p.A. ed alle Amministrazioni Beneficiarie qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla prestazione dei servizi.
6.4 Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l’attivazione dei servizi eventualmente da svolgersi presso gli uffici delle Amministrazioni Beneficiarie, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con le Amministrazioni stesse; peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici delle Amministrazioni Beneficiarie continueranno ad essere utilizzati dal personale delle Amministrazioni stesse e/o da terzi autorizzati. Il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze delle Amministrazioni Beneficiarie e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Amministrazioni Beneficiarie e/o da terzi autorizzati.
6.5 Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse
prestazioni contrattuali; detto personale potrà accedere agli uffici delle Amministrazioni beneficiarie nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali procedure.
6.6 Il Fornitore prende atto ed accetta che i servizi oggetto del presente atto devono essere prestati con continuità. Nel caso di variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici delle Amministrazioni Beneficiarie, si applica quanto stabilito all’art. 8..
6.7 Il Fornitore si impegna a realizzare a proprio carico il collegamento tra la S-RIPA e il Sistema Pubblico di Connettività (SPC) secondo le modalità di interconnessione di cui al par. 1.3 del Capitolato Tecnico e all’appendice ivi richiamata.
6.8 Il Fornitore si impegna ad aggiornare in corso d’opera e, comunque, entro 15 giorni solari da ogni cambiamento dei sistemi utilizzati, la “documentazione di riscontro” di cui al par.
7.4 del Capitolato Tecnico. Tali aggiornamenti dovranno essere comunicati a Xxxxxx, che si riserva di accettarli o chiedere modifiche, che il Fornitore dovrà recepire e formalizzare in una nuova versione della documentazione entro 15 giorni dalla richiesta.
7. PIANO DEI FABBISOGNI E PROGETTO DEI FABBISOGNI
7.1 Ai fini della stipula del Contratto Esecutivo, l’Amministrazione Beneficiaria predispone, con l’ausilio del Fornitore, il Piano dei Fabbisogni secondo quanto stabilito al paragrafo
6.1 del Capitolato Tecnico.
7.2 In ogni caso, entro 45 (quarantacinque) giorni solari dalla data ricezione del Piano dei Fabbisogni, il Fornitore dovrà predisporre e consegnare alla medesima Amministrazione, nonché ad Agid e, in copia, a Consip, il Progetto dei Fabbisogni, completo di quanto previsto e secondo le modalità stabilite nel paragrafo 6.2 del Capitolato Tecnico.
7.3 L’Amministrazione Beneficiaria, eventualmente sentita AgID per gli aspetti tecnici di competenza, dovrà comunicare al Fornitore l’approvazione del Progetto dei Fabbisogni, ovvero eventuali modifiche e/o integrazioni ritenute necessarie al fine di rendere detto Progetto dei Fabbisogni compatibile con il Piano dei Fabbisogni formulato dalla Amministrazione.
7.4 Entro 15 (quindici) giorni solari dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma, il Fornitore deve inviare all’Amministrazione Beneficiaria, secondo le modalità previste dal Capitolato Tecnico, il Progetto dei Fabbisogni modificato secondo le indicazioni ricevute con la predetta comunicazione.
7.5 L’approvazione del Progetto dei Fabbisogni è manifestata dall’Amministrazione Beneficiaria con la stipula del Contratto Esecutivo, ai fini della prestazione dei servizi ivi richiesti.
7.6 Ai fini contrattuali, ivi incluso per la determinazione dei corrispettivi, avrà validità tra le parti di ciascun Contratto Esecutivo unicamente il Progetto dei Fabbisogni approvato secondo le modalità stabilite nel presente articolo, ed eventualmente aggiornato come previsto nel successivo art. 8.
8. VARIAZIONI AL PIANO DEI FABBISOGNI
8.1 Nel corso di durata del Contratto Esecutivo, l’Amministrazione Beneficiaria potrà variare (in aumento o in diminuzione) e/o aggiornare il Piano dei Fabbisogni ogni qualvolta lo
ritenga necessario in ragione delle proprie esigenze ed al mutare delle stesse; il Fornitore dovrà di conseguenza aggiornare il Progetto dei Fabbisogni nei tempi e modi di cui al precedente articolo, ai fini della nuova approvazione da parte dell’Amministrazione Beneficiaria.
8.2 Pertanto, in ragione delle proprie specifiche esigenze, l’Amministrazione Beneficiaria ha facoltà di: i) variare la quantità dei servizi richiesti, ii) richiedere la sostituzione di uno o più servizi con quelli previsti nel Capitolato Tecnico, iii) richiedere i nuovi servizi, introdotti secondo quanto previsto dal successivo art. 17, oppure iv) richiedere la cessazione di uno o più servizi. In particolare, le cessazioni dei servizi dovranno essere motivate da mutate esigenze dell’Amministrazione che abbiano incidenza sull’erogazione dei servizi (a titolo esemplificativo, la chiusura della sede presso la quale i servizi erano prestati).
8.3 In ogni caso, le predette variazioni del Piano dei Fabbisogni e, quindi, del Progetto dei Fabbisogni approvato sono consentite sempre che vi sia capienza nell’importo massimo complessivo del presente Accordo Quadro, eventualmente incrementato ai sensi del precedente articolo 3.4.
8.4 In caso di richiesta di variazione del Piano dei fabbisogni che comporti la cessazione di un servizio, l’Amministrazione dovrà comunicare al Fornitore la data di cessazione con un preavviso di almeno un mese. Il canone del mese in cui ricade la data di cessazione comunicata sarà comunque corrisposto per intero.
8.5 Nei casi di trasloco, così come definiti nel par. 5.7.1 del Capitolato Tecnico, Il Fornitore dovrà attivare il servizio nella nuova sede entro 3 mesi dall’approvazione del relativo Progetto dei Fabbisogni (o entro il diverso tempo concordato nel Progetto stesso) nel caso di trasloco esterno, ed entro 1 mese nel caso di trasloco interno.
8.6 Limitatamente ai servizi disattivati per cessazione a seguito di aggiornamento del piano dei fabbisogni di cui al precedente art. 8.4, ed esclusivamente per quei servizi per i quali siano stati corrisposti meno di 24 canoni mensili, l’Amministrazione dovrà corrispondere un’una tantum pari a 3 canoni mensili del servizio disattivato.
9. EROGAZIONE DEI SERVIZI E STATI DI AVANZAMENTO
9.1 Il Fornitore ha l’obbligo di iniziare l’erogazione dei servizi di cui al precedente articolo 3 in favore di ciascuna Amministrazione Beneficiaria entro i termini ed alle modalità stabilite nel Capitolato Tecnico e comunque entro quanto previsto nel Progetto dei Fabbisogni di cui al precedente articolo 7.
9.2 Con riferimento a ciascun Contratto Esecutivo, per tutte le attività necessarie alla realizzazione del Progetto dei Fabbisogni, su richiesta dell’Amministrazione Beneficiaria, il Fornitore deve sottoporre all’Amministrazione medesima, con cadenza mensile a partire dalla data di approvazione del Progetto stesso ed entro il giorno 15 (quindici) del mese successivo al mese di riferimento, uno “stato di avanzamento” redatto come segue, soggetto ad approvazione da parte dell’Amministrazione Beneficiaria.
Lo “stato di avanzamento” deve contenere almeno le seguenti informazioni e quant’altro ritenuto opportuno dal Fornitore:
- esito dei collaudi effettuati e collaudi previsti nel mese successivo;
- varianti e modifiche emerse nel periodo;
- ritardi verificatisi nelle attivazioni rispetto alle date previste nel Piano di Attuazione del Progetto dei Fabbisogni;
- malfunzionamenti verificatisi nel periodo.
10. SICUREZZA
10.1 Il Fornitore si impegna ad assicurare alle Amministrazioni la sicurezza sia fisica che logica per i servizi di cui all’art. 3 e a tal fine si impegna a predisporre, attuare ed aggiornare costantemente una politica della sicurezza, sia fisica che logica, conforme alle prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico ed a quanto riportato nella “documentazione di riscontro” di cui al precedente art. 6.7.
10.2 Consip, su indicazione di AgID, potrà adeguare le prescrizioni minime di sicurezza a seguito di eventuali variazioni del livello di rischio cui sono soggetti i servizi a seguito di eventuali modifiche della tecnologia utilizzata o disponibile.
10.3 Il Fornitore si impegna a prevenire e circoscrivere attacchi alla sicurezza fisica degli apparati deputati all’erogazione dei servizi ed istallati presso i locali sotto il suo controllo, in particolare attraverso misure di protezione per il controllo degli accessi e la prevenzione di atti dolosi ed eventi accidentali.
10.4 Il Fornitore si impegna altresì a prevenire e circoscrivere attacchi alla sicurezza logica degli apparati deputati all’erogazione dei servizi oggetto del presente Accordo Quadro sia presso i locali sotto il suo controllo che presso quelli delle singole Amministrazioni Beneficiarie. In particolare, il sistema di sicurezza dovrà amministrare il diritto di accesso ai dati ed ai servizi, in modo da verificare il diritto e la validità di ogni tentativo di accesso e stabilire l’identità dell’utente. Il Fornitore si impegna inoltre a gestire e mantenere registrazioni relative agli accessi, adottare misure per l’integrità dei dati e prevedere procedure per la rilevazione di attacchi sistematici.
10.5 Il Fornitore si impegna a far eseguire annualmente, a proprie spese, un approfondito audit sul sistema di sicurezza, condotto da una primaria società specializzata scelta dal Fornitore previa approvazione di AgID. Ciascun audit annuale dovrà essere completato entro il mese successivo al mese di attivazione del presente Accordo Quadro. Consip potrà inoltre richiedere, su indicazione di AgID, un massimo di ulteriori 3 (tre) audit straordinari, che il Fornitore dovrà far eseguire entro 20 (venti) giorni solari dalla richiesta. Le risultanze degli audit, annuali e straordinari, verranno comunicate a Consip ed AgID.
10.6 Il Fornitore si impegna ad autorizzare lo svolgimento di test discrezionali di impenetrabilità richiesti da Consip su indicazione di XxXX.
10.7 Nel caso i test di cui al precedente comma mettano in evidenza delle carenze rispetto alle specifiche tecniche di sicurezza, la situazione dovrà essere corretta in un tempo non superiore a 15 (quindici) giorni solari.
11. GESTIONE DELL’ACCORDO QUADRO
11.1 Le attività amministrative e strumentali per la gestione, supervisione e controllo del presente Accordo Quadro sono svolte da Consip S.p.A.
11.2 Le attività tecniche di supervisione e controllo della corretta esecuzione del singolo
Contratto Esecutivo, in relazione ai servizi richiesti, sono svolte dalla singola Amministrazione Beneficiaria d’intesa con AgID.
11.3 Le attività amministrative di supervisione e controllo del Contratto Esecutivo sono svolte dall’Amministrazione Beneficiaria, con l’eventuale supporto di Consip S.p.A.
11.4 Referenti Consip S.p.A. Entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di stipula del presente Accordo Quadro Consip S.p.A. comunicherà al Fornitore e ad AgID i dati relativi ai Referenti Consip nell’ambito del Comitato di Direzione Tecnica di cui al successivo comma 11.9.
11.5 Referenti AgID. Entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di stipula del presente Accordo Quadro AgID comunicherà al Fornitore ed a Consip S.p.A. i dati relativi ai Referenti AgID nell’ambito del Comitato di Direzione Tecnica di cui al successivo comma 11.9.
11.6 Rappresentanti del Fornitore. Il Fornitore:
• entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di stipula del presente Accordo Quadro comunicherà a Consip S.p.A. e ad AgID, nonché
• entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di ricezione Contratto Esecutivo comunicherà ad ogni singola Amministrazione Beneficiaria,
i dati relativi ai soggetti referenti per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tali soggetti saranno i Rappresentanti del Fornitore nell’ambito del Comitato di Direzione Tecnica di cui al successivo comma 12.9; in particolare sono previsti:
• un Responsabile dell’Accordo Quadro, che avrà la responsabilità di gestire e risolvere tutte le problematiche legate al corretto svolgimento dell’Accordo Quadro nei confronti di Consip ed AgID;
• un Responsabile dei Centri Servizi, che avrà il compito di coordinare tutte le attività necessarie alla erogazione da remoto dei servizi previsti, ivi comprese quelle relative alla sicurezza;
• uno o più Responsabili dei Contratti Esecutivi, che avranno la responsabilità di gestire e risolvere le problematiche relative ai singoli Contratti Esecutivi, come fatturazione, rispetto dei livelli di servizio, etc.;
• uno o più Responsabili tecnici per l’erogazione dei servizi, che avranno la responsabilità di coordinare dal punto di vista operativo tutte le attività legate ai servizi oggetto del presente Accordo Quadro e di essere il punto di riferimento per l’attivazione di nuovi servizi. Il Responsabile tecnico dovrà inoltre coordinare tutte le attività e produrre resoconti periodici, da presentare per discussione durante i SAL.
11.7 Referente Amministrazione Beneficiaria. Il Responsabile del Procedimento o, laddove nominato, il Direttore dell’Esecuzione dell’Amministrazione, oltre alle competenze allo stesso attribuite, avrà il compito di:
I. predisporre d’intesa con il Rappresentante del Fornitore il Piano dei Fabbisogni dei servizi di cui al precedente articolo 7;
II. verificare ed approvare il Progetto dei Fabbisogni di servizi predisposto dal Fornitore di cui al precedente articolo 7;
III. collaborare nelle attività di verifica dei Livelli di Servizio;
IV. segnalare al Rappresentante AgID eventuali esigenze relative all’ampliamento e/o alla modifica dei servizi di connettività e sicurezza oggetto del Contratto Esecutivo sottoscritto dall’Amministrazione;
V. partecipare, se necessario, alle riunioni del Comitato di Direzione Tecnica di cui al successivo comma 11.9, e proporre il recepimento delle esigenze relative ai servizi di cui al precedente punto IV, ai fini dell’eventuale ampliamento e/o modifica di tali servizi nell’ambito dell’Accordo Quadro;
VI. verificare la diligente esecuzione del Contratto Esecutivo da parte del Fornitore.
11.8 Comitato di Direzione Tecnica. Per la gestione degli aspetti tecnici di controllo e governo dell’Accordo Quadro, è costituito un Comitato di Direzione Tecnica composto da due Referenti Consip, due Referenti AgID e da tre Rappresentanti del Fornitore; al Comitato, inoltre, potrà partecipare un Referente delle Amministrazioni Beneficiarie coinvolte o soggetti terzi indicati da AgID/Consip/Fornitore aggiudicatario.
Le funzioni di Presidente e di Segretario del Comitato di Direzione Tecnica saranno svolte dai Referenti Consip/AgID.
Il Comitato di Direzione Tecnica si riunirà su convocazione del Presidente e svolgerà le seguenti funzioni:
- supervisione del funzionamento complessivo dei servizi previsti nell’Accordo Quadro;
- esame di eventuali nuove esigenze di singole Amministrazioni;
- proposta di modifiche/ampliamenti ai servizi, che saranno gestite secondo quanto previsto al successivo art. 17.
12. ATTIVAZIONE E DISMISSIONE DEI SERVIZI
12.1 L’attivazione dei servizi avverrà nei tempi e nei modi di cui ai par. 6 e 8.2.5 del Capitolato.
12.2 L’Amministrazione Beneficiaria provvederà a concordare con il Fornitore dal quale i servizi dovranno essere migrati, la sua partecipazione alle attività che ne richiedano l’intervento.
12.3 Alla scadenza o risoluzione dell’ Accordo Quadro, ovvero del singolo Contratto Esecutivo, il Fornitore si impegna a porre in essere tutte le attività necessarie o utili al fine di permettere la migrazione dei servizi offerti in base al presente Accordo Quadro e ai relativi Contratti Esecutivi al nuovo fornitore.
In ogni caso, il Fornitore dovrà assicurare la continuità della prestazione dei servizi attuando eventuali modifiche operative, concordate con XxXX, Consip ed eventualmente le Amministrazioni interessate, al fine di pianificare il passaggio graduale dei servizi al nuovo fornitore subentrante.
13. LOCALI MESSI A DISPOSIZIONE DALLA AMMINISTRAZIONE
13.1 Ciascuna Amministrazione Beneficiaria provvede ad indicare e a mettere a disposizione del Fornitore, in comodato gratuito ed in uso non esclusivo, locali idonei all’installazione degli eventuali apparati del Fornitore necessari all’erogazione dei servizi richiesti, con le modalità indicate nel Progetto dei Fabbisogni.
14. VERIFICHE – COLLAUDI
14.1 Consip S.p.A., direttamente o mediante AgID o terzi incaricati, ha facoltà di eseguire verifiche relative alla conformità della prestazione dei servizi con quanto stabilito nel Capitolato Tecnico, oltre che nell’Offerta Tecnica e nella documentazione di riscontro. Il Fornitore è tenuto a prestare tutta l’assistenza, la collaborazione e la strumentazione necessaria all’effettuazione di tali verifiche.
14.2 Il Fornitore, a fronte dei rilievi trasmessi da Consip S.p.A. mediante apposita comunicazione PEC ed emessi in relazione ai risultati delle verifiche di cui al precedente comma, si impegna a presentare, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, un piano di rientro che dovrà essere implementato entro i successivi 30 (trenta) giorni solari entro i quali il Fornitore dovrà dare comunicazione PEC a Consip S.p.A. di “Pronto alla Verifica”.
14.3 I servizi di cui al precedente articolo 3 saranno sottoposti a verifica di conformità e collaudo iniziale e, successivamente, a collaudo sul campo dall’Amministrazione Beneficiaria.
14.4 La verifica di conformità iniziale sarà effettuata da una Commissione nominata da Consip e composta da personale Consip/AgID, oltre che da eventuali rappresentanti di altre Pubbliche Amministrazioni, che esaminerà la “documentazione di riscontro” di cui alle Premesse, lett. K.
14.5 Qualora la Commissione rilevi che la “documentazione di riscontro” non sia conforme alle specifiche del par. 7.4 del Capitolato Tecnico, oppure che le caratteristiche dei servizi e dei sistemi, o le misure organizzative e procedurali descritte nella documentazione non siano conformi alle prescrizioni tecniche del Capitolato Tecnico ed alle caratteristiche definite nell’Offerta Tecnica, il Fornitore dovrà inviare una nuova versione della “documentazione di riscontro” che corregga le non conformità accertate entro il termine fissato dalla Commissione, che comunque non potrà essere superiori a 15 giorni. Decorso detto termine, la Commissione procederà alla seconda verifica di conformità, analizzando la nuova documentazione fornita.
14.6 A seguito dell’approvazione, da parte della Commissione di cui al precedente art. 14.4, della relativa documentazione di riscontro, verranno sottoposti a collaudo iniziale:
- Il sistema di misura per la rilevazione dei livelli di servizio e di generazione
della reportistica di cui al par. 8 del Capitolato Tecnico;
- Il sistema preposto all’erogazione dei servizi di rendicontazione e fatturazione di cui al par. 5.8 del Capitolato Tecnico;
- La prestazione dei servizi erogati dal Centro di Gestione di rete (NOC), dal Centro di Gestione della sicurezza (SOC), nonché dal Sistema di Supervisione e monitoraggio della qualità;
- Il collegamento tra la S-RIPA e la QXN.
Il collaudo di tali sistemi verrà effettuato da una Commissione nominata da Consip, eventualmente coincidente con quella di cui all’art. 14.4, e composta da personale Consip/AgID, oltre che da eventuali rappresentanti di altre Pubbliche Amministrazioni, alla presenza di un rappresentante del Fornitore.
Ciascuno dei predetti sistemi dovrà essere pronto al collaudo entro 60 giorni
dall’approvazione della documentazione di riscontro relativa al sistema.
14.7 Le “Specifiche di dettaglio delle prove di collaudo iniziale”, contenute nella documentazione di riscontro approvata, costituiranno la guida operativa della Commissione di collaudo. Resta espressamente inteso che in corso di collaudo, la Commissione potrà effettuare tutte le prove che riterrà opportune al fine di verificare la rispondenza dei servizi alle specifiche del Capitolato Tecnico e dell’Offerta Tecnica.
14.8 Qualora dagli accertamenti effettuati in sede di primo collaudo, i servizi non risultassero conformi alle specifiche del Capitolato Tecnico e dell’Offerta Tecnica, il Fornitore dovrà eliminare i vizi accertati entro il termine fissato dalla Commissione, che comunque non potrà essere superiore a 20 giorni. Decorso detto termine, la Commissione procederà ad un secondo collaudo.
14.9 Il collaudo iniziale, ove non si riscontrino difetti o carenze, avrà valore di verifica positiva. I sistemi oggetto del collaudo iniziale dovranno essere pronti all’erogazione dei servizi entro 7 giorni dall’esito positivo del collaudo.
14.10 I servizi forniti a ciascuna Amministrazione saranno sottoposti, alle date indicate nel Piano di Attuazione del Progetto dei Fabbisogni, ad una procedura di collaudo “sul campo” atta a verificare la conformità delle caratteristiche di ogni singolo servizio acquisito, come descritto al par. 7.3 del Capitolato Tecnico. Tale collaudo sarà effettuato da una Commissione incaricata dall’Amministrazione contraente alla presenza di un rappresentante del Fornitore. Gli oneri derivanti dal collaudo saranno a carico del Fornitore. I termini e le modalità di effettuazione del collaudo da parte dell’Amministrazione contraente sono descritte nel relativo Contratto Esecutivo.
14.11 In ogni caso, l’Amministrazione Beneficiaria procederà alle verifiche di conformità delle prestazioni eseguite dal Fornitore al fine di accertarne la regolare esecuzione ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016, anche facendo ricorso alla documentazione contrattuale prodotta da Fornitore (report contrattuale di cui al par. 8 del Capitolato Tecnico) attestante la conformità delle prestazioni eseguite alle prescrizioni contrattuali, e a rilasciare apposito certificato di verifica di conformità, nel rispetto delle prescrizioni previste e della normativa vigente.
14.12 In ogni caso, il Fornitore si obbliga a consentire alle Amministrazioni Beneficiarie, nonché alla Consip e ad AgID, per quanto di rispettiva competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dei Contratti Esecutivi, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
14.13 Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalle Amministrazioni Beneficiarie, oltre che dalla Consip e da AgID, per quanto di rispettiva competenza.
15. PENALI
15.1 Nell’ipotesi di ritardo nell’adempimento e/o di difformità di prestazione nell’esecuzione dei servizi o, comunque, delle attività contrattuali, non imputabile rispettivamente all’Amministrazione Beneficiaria o a Consip S.p.A., ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto a quanto previsto nel Capitolato Tecnico o nell’Offerta Tecnica se migliorativa,
l’Amministrazione Beneficiaria o Consip S.p.A., per quanto di rispettiva competenza, applicheranno al Fornitore le penali descritte e regolate al par. 8 del Capitolato Tecnico, qui da intendersi integralmente trascritte, fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno.
15.2 In caso di mancato rispetto dei termini di cui agli artt. 10.5, 10.7, 14.2, 14.6 e 14.9, per fatti direttamente imputabili al Fornitore, Consip avrà la facoltà di applicare per ogni singolo termine una penale il cui ammontare è determinato come segue:
- Euro 1.000,00 (mille) per ciascun giorno solare di ritardo fino al trentesimo;
- Euro 2.000,00 (duemila) per ciascun giorno solare di ritardo successivo al trentesimo.
Qualora il ritardo superi il trentesimo giorno, oltre all’applicazione delle penali, è facoltà di Consip risolvere il presente Accordo Quadro con le modalità di cui al successivo art. 23.
15.3 In caso di esito sfavorevole della seconda verifica di conformità iniziale o del secondo collaudo iniziale, di cui rispettivamente ai precedenti art. 14.5 e 14.8 (intendendosi come esito sfavorevole anche il mancato invio della documentazione di riscontro corretta e la mancata disponibilità del Fornitore all’esecuzione del collaudo entro i termini fissati ai predetti articoli), Consip avrà la facoltà di applicare una penale sino all’esito positivo della successiva verifica di conformità o collaudo iniziale, a seconda di casi, il cui ammontare è determinato come segue:
- Euro 2.000,00 (duemila) per ciascun giorno solare intercorrente tra i termini di cui sopra, e fino al trentesimo giorno;
- Euro 4.000,00 (quattromila) per ciascun giorno solare successivo al trentesimo.
In caso di ulteriore esito negativo del collaudo in test bed, Xxxxxx avrà la facoltà di risolvere il presente Accordo Quadro con le modalità di cui al successivo art. 23.
15.4 Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto da Consip S.p.A. e/o dalla singola Amministrazione Beneficiaria, per quanto di rispettiva competenza; in quest’ultimo caso, gli eventuali inadempimenti dovranno essere comunicati per conoscenza a Consip S.p.A..
15.5 In caso di contestazione dell’inadempimento da parte della singola Amministrazione Beneficiaria, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all’Amministrazione medesima nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.
Qualora le predette deduzioni non pervengano all’Amministrazione Beneficiaria nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali sopra stabilite a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
15.6 In caso di contestazione dell’inadempimento da parte di Consip S.p.A., il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, alla stessa Consip S.p.A. nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione.
Qualora le predette deduzioni non pervengano alla Consip S.p.A. nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della
medesima Consip S.p.A. a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali sopra stabilite a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
15.7 Per i crediti derivanti dall’applicazione delle predette penali e per quanto di rispettiva competenza,
• le Amministrazioni Beneficiarie potranno compensare detti crediti per l’applicazione delle penali di propria competenza con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo 19, comma 2;
• Consip S.p.A. potrà compensare detti crediti per l’applicazione delle penali di propria competenza avvalendosi della cauzione di cui al successivo articolo 19, comma 1;
in ogni caso, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
15.8 Qualora l’importo complessivo delle penali applicate al Fornitore da una singola Amministrazione Beneficiaria raggiunga la somma complessiva pari al 10% del valore complessivo del Contratto Esecutivo, detta Amministrazione ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il Contratto Esecutivo, con diritto al risarcimento di tutti i danni, nonché la facoltà di richiedere la prestazione dei servizi ad altro fornitore.
15.9 Qualora l’importo complessivo delle penali applicate al Fornitore da Consip S.p.A. raggiunga la somma complessiva pari al 10% del valore complessivo del presente Accordo Quadro, Consip S.p.A. ha facoltà di risolvere di diritto il presente Accordo Quadro, con diritto al risarcimento di tutti i danni.
15.10 La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
16. CONFLITTI CON ALTRI FORNITORI DI SERVIZI
16.1 L’insorgere di conflitti o controversie tra il Fornitore e suoi eventuali sub-fornitori non potrà essere considerata causa legittima di sospensione nella erogazione dei servizi di cui al precedente articolo 3 ed il Fornitore sarà responsabile dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento nei confronti della Amministrazione Beneficiaria.
17. AGGIORNAMENTO DEI SERVIZI
17.1 In caso di nuove esigenze di connettività in sedi al di fuori delle città presenti nell’Offerta Tecnica, e/o nelle medesime sedi ma con caratteristiche tecniche diverse da quelle richieste dal Capitolato Tecnico e/o offerte dal Fornitore, Consip, su proposta del Comitato di Direzione Tecnica di cui all’art. 11.9, si riserva di ampliare o modificare i servizi di connettività IP, ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs 50/2016. Tali modifiche/ampliamenti potranno comportare un incremento massimo del 40% dell’importo complessivo dell’Accordo Quadro.
17.2 Nei casi in cui nuove tipologie di minacce informatiche richiedano nuovi servizi di sicurezza o, comunque, l'evoluzione tecnologica renda disponibili servizi più adeguati alle esigenze delle Amministrazioni, Consip, su proposta del Comitato di Direzione Tecnica di cui all’art. 11.9, si riserva di ampliare o modificare i servizi di sicurezza, ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs
50/2016. Tali modifiche/ampliamenti potranno comportare un incremento massimo del 40% dell’importo complessivo dell’Accordo Quadro.
17.3 Al fine di definire le condizioni tecniche ed economiche dei servizi ampliati/modificati, Consip potrà richiedere al Fornitore i benchmark di cui ai par. 2.5 e 3 del Capitolato Tecnico, che il Fornitore si impegna fornire a Consip nei tempi ivi indicati.
18. CORRISPETTIVI E FATTURAZIONE
18.1 I corrispettivi dovuti al Fornitore per i servizi prestati in esecuzione dei singoli Contratti Esecutivi sono determinati in ragione dei prezzi unitari stabiliti nell’Allegato C “Offerta Economica del Fornitore”.
Con riferimento ai singoli Contratti Esecutivi, detti corrispettivi sono maturati con periodicità bimestrale in ragione dei servizi effettivamente prestati nel rispetto del Progetto dei Fabbisogni, nell’ultima versione approvata.
La fattura relativa ai corrispettivi maturati viene emessa ed inviata dal Fornitore – con le modalità stabilite dalla legge - al termine del periodo di riferimento e, comunque, all’esito della verifica di conformità di cui al precedente articolo 14; e saranno corrisposti dall’Amministrazioni Beneficiaria secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni e previo accertamento della prestazione effettuate. Ciascuna fattura, inviata via fax o PEC, verrà corrisposta nel termine di pagamento di 30 (trenta) giorni, secondo le modalità di cui alla normativa vigente (D.Lgs. n. 231/2002).
In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell’art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002.
18.2 Detti corrispettivi si riferiscono ai servizi prestati a perfetta regola d’arte, nell’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
18.3 Detti corrispettivi contrattuali sono stati determinati o accettati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea.
18.4 Il Fornitore non potrà vantare diritti ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.
18.5 Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente Accordo Quadro ed al singolo Contratto Esecutivo cui si riferisce nonché dovrà essere intestata e inviata alla Amministrazione Beneficiaria.
Si evidenzia che il CIG (Codice Identificativo Gara) “derivato” rispetto a quello del presente Accordo Quadro, comunicato dalle Amministrazioni Beneficiarie, sarà inserito a cura del Fornitore nelle fatture ovvero comunque riportato unitamente alle medesime e dovrà essere indicato dalle medesime Amministrazioni Beneficiarie nei rispettivi pagamenti ai fini dell’ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
Nel caso in cui l’aggiudicatario sia un R.T.I., ferma l’obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del raggruppamento, gli obblighi di cui sopra dovranno essere tutti puntualmente assolti sia nelle fatture emesse dalla mandataria, sia dalle mandanti nello specifico caso di esercizio della facoltà di ricorrere alla fatturazione “pro quota”, nel rispetto delle condizioni e delle modalità oltre disciplinate.
18.6 Ai fini del pagamento di corrispettivi, l’Amministrazione Beneficiaria procederà:
- per gli importi superiori ad Euro 5.000,00=, all’ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40;
- ad acquisire d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) - attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
18.7 Le Amministrazioni Beneficiarie opereranno sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5% (zero virgola cinque per cento) che verrà liquidata dalle stesse solo al termine del Contratto Esecutivo e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
18.8 Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nei singoli Contratti Esecutivi. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, i singoli Contratti Esecutivi e il presente Accordo Quadro potranno essere risolti di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi via PEC, rispettivamente dalle Amministrazioni Beneficiarie e da Consip S.p.A., ciascuno per quanto di rispettiva competenza.
I corrispettivi saranno accreditati, a spese del Fornitore, sul conto corrente n. 10015, intestato al Fornitore presso la Banca Nazionale del Lavoro, Codice IBAN XX00 X000 0000 0000 0000 0000 000; il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e si obbliga a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i alle Amministrazioni Beneficiarie all’atto del perfezionamento dei singoli Contratti Esecutivi.
18.9 Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto alle Amministrazioni Beneficiarie e a Consip S.p.A., per quanto di rispettiva competenza, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito sopra indicate; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
18.10 Nel caso il Fornitore sia un R.T.I., fermo restando quanto espressamente previsto dalle norme sulla Contabilità Generale delle Amministrazioni per i contratti passivi in materia di pagamento del corrispettivo, con riguardo all’obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del Raggruppamento, le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro
quota” delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell’atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che il Fornitore si impegna a trasmettere in copia, ove espressamente richiesto dall’Amministrazione. In tal caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto indicato in precedenza, la descrizione di ciascuno dei servizi cui si riferisce.
18.11 E’ ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti dell’Amministrazione Beneficiaria a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto Esecutivo, nel rispetto dell’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l’Amministrazione Beneficiaria di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’eventuale compensazione dei crediti derivanti dall’applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso anche in ordine a contratti diversi. Le cessioni dei crediti devono essere stipulati mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Amministrazione Beneficiaria. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
19. GARANZIE DELL’ESATTO ADEMPIMENTO
19.1 A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente Accordo Quadro, il Fornitore ha costituito idonea garanzia in favore di Xxxxxx
S.p.A. per un ammontare di Euro 600.000,00.
Detta garanzia prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Consip S.p.A.. La predetta cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., nascenti dal presente Accordo Quadro.
19.2 Successivamente alla presentazione del Progetto dei Fabbisogni, ed entro 15 giorni dalla specifica richiesta del soggetto che aderisce all’Accordo Quadro e, comunque, prima della sottoscrizione del Contratto Esecutivo, a garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal singolo Contratto Esecutivo, il Fornitore, costituirà a proprie spese e dovrà consegnare all’Amministrazione Beneficiaria idonea garanzia in favore dell’Amministrazione Beneficiaria per un ammontare pari al 66,20% del valore del Contratto Esecutivo (9% che, tuttavia, è rideterminato ai sensi dell’art. 103 co. 1 del D.Lgs 50/2016), eventualmente ridotto, ai sensi dell’art. 93 co. 7 del D.Lgs 50/2016, sulla base della documentazione prodotta dal Fornitore all’Amministrazione.
La garanzia dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione Beneficiaria.
La detta cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., nascenti dal singolo Accordo Quadro.
19.3 La fidejussione o polizza fidejussoria di cui al precedente comma dovrà essere valida per tutta la durata del singolo Contratto Esecutivo e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto contratto e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni previste dalla normativa vigente.
In particolare, la garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all’art. 103, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016.
19.4 Qualora l’ammontare di ciascuna garanzia di cui al presente articolo dovesse ridursi:
i) per effetto dell’applicazione di penali, o
ii) per qualsiasi altra causa, ivi incluso l’incremento del valore del Contratto Esecutivo a seguito di una modifica del Piano e del Progetto dei Fabbisogni approvato di cui al precedente articolo 8, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro e/o incremento della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Consip S.p.A., per la garanzia di cui al precedente comma 19.1, e dall’Amministrazione Beneficiaria, per la garanzia di cui al precedente comma 19.2.
19.5 In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo Consip S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolto il presente Accordo Quadro e, del pari, le singole Amministrazioni Beneficiarie hanno facoltà di dichiarare risolto il Contratto Esecutivo , fermo restando il risarcimento del danno.
19.6 La prestazione della garanzia ai sensi del presente articolo non limita l’obbligo del Fornitore di provvedere all’integrale risarcimento dei danni tutti, anche ove gli stessi siano di valore superiore all’importo garantito.
20. SUBAPPALTO
20.1 Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta e conformemente a quanto stabilito nella lettera di invito, si è riservato di affidare in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo contrattuale, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
- installazione, configurazione e manutenzione apparati;
- help desk on site;
- servizi professionali di supporto operativo.
20.2 Si rinvia alla lettera di invito per le modalità e gli obblighi connessi all’affidamento in subappalto delle prestazioni sopra indicate.
21. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
21.1 È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l’Accordo Quadro ed i
singoli Contratti Esecutivi a terzi, a pena di nullità della cessione medesima, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106 co. 1 lett. d) del D.Lgs 50/2016.
21.2 In particolare, in caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, Consip S.p.A. e le Amministrazioni Beneficiarie, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, l’Accordo Quadro ed i singoli Contratti Esecutivi.
22. RISOLUZIONE
22.1 Consip e/o le Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potranno risolvere l’Accordo Quadro e il singolo Contratto esecutivo ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Impresa tramite pec, nei seguenti casi:
(a) il Fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell’Accordo quadro in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara;
(b) il Fornitore ha commesso, nella procedura di aggiudicazione del presente Accordo quadro, un illecito antitrust definitivamente accertato, ai sensi dell’articolo 80, comma 5, lett. c) e secondo le linee guida X.X.XX.;
(c) l’Accordo quadro non avrebbe dovuto essere aggiudicato al Fornitore in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE;
(d) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula dell’Accordo quadro e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
(e) mancata reintegrazione delle garanzie definitive eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Consip S.p.A.;
(f) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza dell’Accordo quadro e dei contratti attuativi;
(g) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A., ai sensi dell’articolo 26 del presente Accordo Quadro;
(h) nei casi di cui agli articoli 15 (Penali), 18 (Corrispettivi e fatturazione), 19 (Garanzie per l’esatto adempimento), 21 (Divieto di cessione del contratto), 25 (Responsabilità Civile), 26 (brevetti e diritti d’Autore), 27 (Trasparenza), 28 (Riservatezza), 29 (Tracciabilità dei flussi finanziari – Ulteriori clausole risolutive espresse), 32 (Trattamento dei dati personali) e 33 (Codice Etico - Modello di
organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001 - Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza);
(i) nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del
D.p.r. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
(j) nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano all’Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
(k) in caso di avvalimento, ove a fronte delle segnalazioni delle Amministrazioni contraenti ed in ragione di quanto dichiarato dal Fornitore, risultasse la violazione dell’art. 89, comma 9, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
Nelle fattispecie di cui al presente comma non si applicano i termini previsti dall'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241.
22.2 Consip e/o le Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, devono risolvere l’Accordo quadro e il singolo Contratto attuativo senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Impresa tramite pec, nei seguenti casi:
(a) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
(b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge;
(c) nel caso in cui, ove sia prevista attestazione di qualificazione, nei confronti Fornitore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.
22.3 Inoltre, Consip Spa si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti del Fornitore o dei componenti la propria compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione della Convenzione sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 000 xx 000 xx 000 xx 000 xxx cp 319 ter cp 319 quater 320 xx 000 xx 000 xxx xx 000 xxx cp 353 cp 353 bis cp. La risoluzione di cui al periodo precedente è subordinata alla preventiva comunicazione all’ANAC, cui spetta la valutazione in merito all’eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 32 del dl. 90/2014 convertito in legge 114 del 2014.
22.4 La Consip e le Amministrazioni Contraenti, quando accertano un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con la Convenzione o con i contratti attuativi tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni,
formuleranno la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente assegneranno un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, Consip e le Amministrazioni Contraenti hanno la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro dei Contratti esecutivi, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Impresa; resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
22.5 Qualora il Fornitore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni dell’Accordo Quadro e/o dei singoli contratti esecutivi, Consip e/o le Amministrazioni contraenti assegnano un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora l'inadempimento permanga, Consip e/o le Amministrazioni contraenti potranno risolvere l’Accordo Quadro e/o i singoli Contratti esecutivi, fermo restando il pagamento delle penali.
22.6 In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula dell’Accordo Quadro e/o dei singoli contratti esecutivi che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo PEC dalla Consip e/o dall’Amministrazione Contraente, per quanto di propria competenza, per porre fine all’inadempimento, la Consip e/o l’Amministrazione Contraente e/o hanno la facoltà di considerare, per quanto di rispettiva competenza, risolti di diritto l’Accordo Quadro e/o il relativo contratto esecutivo e di ritenere definitivamente la/e garanzia/e ove essa non sia stata ancora restituita, o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
22.7 La risoluzione dell’Accordo Quadro legittima la risoluzione dei singoli contratti esecutivi a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione del primo. In tal caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni Contraenti.
22.8 Nel caso di risoluzione dell’Accordo Quadro e/o del/i contratto/i esecutivi il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell’art. 108, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
22.9 In tutti i casi di risoluzione dell’Accordo quadro e/o del/i contratto/i esecutivo/i, Consip S.p.A. e/o l’Amministrazione Contraente, avranno diritto, in caso di garanzia definitiva unica, di escutere la garanzia prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo del/i contratto/i esecutivo/i risolto/i, oppure in caso di una garanzia per Consip e più garanzie per le varie Amministrazioni contraenti, ciascuna avrà diritto di escutere la propria. Xxx l’escussione non sia possibile sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore via pec. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione Contraente e/o di Consip S.p.A. al risarcimento dell’ulteriore maggior danno.
22.10 La Consip S.p.A., fermo restando quanto previsto nel presente articolo e nei casi di cui all’art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all’originaria procedura di gara e risultanti dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall’aggiudicatario in sede di offerta.
23. RECESSO
23.1 Le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A., per quanto di proprio interesse, hanno diritto nei casi di:
a) giusta causa,
b) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi,
di recedere unilateralmente da ciascun singolo contratto esecutivo e/o dall’Accordo Quadro, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso.
23.2 Si conviene che la giusta causa ricorre, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; resta salvo quanto previsto dall’art. 110, comma 3, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
b) in qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante l’Accordo Quadro e/o ogni singolo contratto esecutivo.
23.3 In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l’Amministrazione contraente che abbiano incidenza sull’esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, la stessa Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto esecutivo, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore xxx XXX.
00.0 Xxxxx restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. 159/2011, Consip S.p.A. potrà, altresì, recedere dall’Accordo Quadro, anche senza motivazione, in qualunque momento, con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari senza che il fornitore possa pretendere alcunché; le singole Amministratori potranno recedere con lo stesso preavviso da ciascun singolo contratto esecutivo previo il pagamento da parte delle stesse Amministrazioni delle prestazioni in loro favore eseguite a regola d’arte, nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino (ove esistenti), oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 c.c..
23.5 In ogni caso di recesso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni Contraenti.
23.6 Qualora la Consip receda dall’Accordo Quadro ai sensi del comma 1 del presente articolo, non potranno essere stipulati nuovi contratti esecutivi da parte delle Amministrazioni e le singole Amministrazioni Contraenti potranno a loro volta recedere dai singoli contratti esecutivi, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore via PEC, fatto salvo quanto espressamente disposto al precedente comma 3 in ordine a risarcimenti, compensi, indennizzi e/o rimborsi.
24. CONTRIBUTO A CARICO DELLE AMMINISTRAZIONI
24.1 Ai sensi dell’art. 4, comma 3-quater, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 135, si applica il contributo di cui all’art. 18, comma 3, D.Lgs. 1 dicembre 2009, n. 177, come disciplinato dal D.P.C.M. 23 giugno 2010. Pertanto, le Amministrazioni Beneficiarie sono tenute a versare a Consip S.p.A., entro il termine di trenta giorni solari dalla data di perfezionamento del Contratto Esecutivo ,il predetto contributo nella misura prevista dall’art. 2, lettera a) o lettera b), del D.P.C.M. 23 giugno 2010, in ragione del valore complessivo del Contratto Esecutivo , determinato sulla base del Progetto dei Fabbisogni approvato dall’Amministrazione Beneficiaria all’atto della stipula del Contratto Esecutivo medesimo.
24.2 In caso di incremento del valore del Contratto Esecutivo a seguito di una modifica del Piano e del Progetto dei Fabbisogni approvato dall’Amministrazione Beneficiaria ai sensi del precedente articolo 8, quest’ultima è tenuta a versare a Consip S.p.A., entro il termine di trenta giorni solari dalla predetta approvazione, un ulteriore contributo nella misura prevista dall’art. 2, lettera c), del D.P.C.M. 23 giugno 2010.
24.3 Le modalità operative di pagamento del predetto contributo sono rese note alle Amministrazioni Beneficiarie a mezzo di apposita comunicazione sul sito internet della Consip S.p.A. (xxx.xxxxxx.xx).
25. RESPONSABILITA’ CIVILE
25.1 Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore quanto delle Amministrazioni o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze attinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
25.2 A fronte dell’obbligo di cui al precedente comma, il Fornitore ha stipulato polizza/e assicurativa/e conforme/i ai requisiti indicati della Lettera di invito di cui alle premesse.
25.3 Qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui al precedente comma 2, il presente contratto potrà essere risolto di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
25.4 Resta ferma l’intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma 2.
26. BREVETTI E DIRITTI D’AUTORE
26.1 Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
26.2 Il Fornitore manleva e tiene indenne Consip S.p.A. e le Amministrazioni da tutte le rivendicazioni legali, le responsabilità, le perdite ed i danni pretesi da qualsiasi persona, a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione di diritti d’autore, di marchio e/o di brevetti italiani o stranieri.
26.3 Qualora venga promossa nei confronti di Xxxxxx S.p.A. o dell’Amministrazione Beneficiaria un’azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni utilizzati per l’esecuzione dei servizi, il Fornitore manleverà e terrà indenne Consip S.p.A. e l’Amministrazione, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico di Consip S.p.A. e/o dell’Amministrazione.
26.4 Consip S.p.A. e l’Amministrazione si obbligano ad informare prontamente per scritto il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, l’Amministrazione riconosce al Fornitore la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto da XxxxxxX.p.A. o dall’Amministrazione.
26.5 Nell’ipotesi di azione giudiziaria di cui al precedente comma 2, Consip S.p.A. e l’Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto, rispettivamente, del presente Accordo Quadro o del Contratto Esecutivo , recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per l’avvenuto uso, salvo che il Fornitore ottenga il consenso alla continuazione dell’uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.
27. TRASPARENZA
27.1 Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Accordo Quadro ;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione dell’Accordo Quadro stesso;
c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione dell’Accordo Quadro rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
d) dichiara con riferimento alla presente gara di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.
27.2 Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi
del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse per tutta la durata dell’Accordo Quadro gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà di Consip S.p.A. di incamerare la cauzione prestata.
28. RISERVATEZZA
28.1 Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente Accordo Quadro, anche successivamente alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
28.2 L’obbligo di cui ai precedenti commi sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro e dei Contratti Esecutivi; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
28.3 Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
28.4 In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni Beneficiarie e/o la Consip S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto Esecutivo ovvero l’Accordo Quadro , fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Beneficiarie e/o a Consip S.p.A.
28.5 Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali del presente Accordo Quadro nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.
Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 35, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali ((Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati) e ulteriori provvedimenti in materia e ulteriori provvedimenti in materia.
29. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI – ULTERIORI CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE
29.1 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
29.2 Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Accordo Quadro o nei Contratti Esecutivi , si conviene che, in ogni caso, le Amministrazioni Beneficiarie, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolveranno di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., i singoli
contratti attuativi nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 8 del 18 novembre 2010.
29.3 In ogni caso, si conviene che Xxxxxx S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, si riserva di risolvere di diritto l’Accordo Quadro , ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., xxxx’ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma.
29.4 Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
29.5 Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.
29.6 Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i è tenuto a darne immediata comunicazione alla Consip e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante.
29.7 Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
Consip S.p.A. verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Xxxxx.
Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Consip, oltre alle informazioni di cui all’art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Xxxxx, restando inteso che la Consip, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all’uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
29.8 Ai sensi della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i
CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.
29.9 L’Accordo Quadro è inoltre condizionato in via risolutiva all’irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, ed è altresì condizionato in via risolutiva all’esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dall’Impresa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; in tali ipotesi – fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000 – l’Accordo Quadro si intende risolto anche relativamente alle prestazioni ad esecuzione continuata e periodica e Consip S.p.A. avrà diritto di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto della Consip S.p.A. al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
30. ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI
30.1 Il Fornitore riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali e tutte le spese contrattuali relative al presente atto.
30.2 Al presente atto, dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e successive modificazioni ed integrazioni.
31. FORO COMPETENTE
31.1 Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e Xxxxxx S.p.A., sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.
31.2 Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni Beneficiarie, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.
32. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
32.1 Il Fornitore dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente Accordo Quadro le informazioni di cui all’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche “Regolamento UE”), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione dell’Accordo stesso e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell’ambito della lettera di invito al paragrafo 12 che deve intendersi in quest’ambito integralmente trascritto.
32.2 Con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro, il rappresentante legale del Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e dichiara di aver adempiuto agli obblighi di rilascio dell’informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali per la sottoscrizione ed esecuzione del presente Accordo Quadro e dei contratti esecutivi, per le finalità descritte nell’informativa come sopra richiamata.
32.3 Con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro ed il perfezionamento dei contratti esecutivi, il Fornitore si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa vigente (Regolamento UE 2016/679), ivi
inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. In particolare, si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
32.4 In ragione dell’oggetto della Accordo Quadro, ove il Fornitore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, il medesimo potrà essere nominato “Responsabile/sub-Responsabile del trattamento” dei dati personali ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE, sulla base della nomina contenuta nel contratto esecutivo o in separato atto dell’Amministrazione beneficiaria; in tal caso, il Fornitore si impegna ad accettare la designazione a Responsabile/sub-Responsabile del trattamento da parte dell’Amministrazione, relativamente ai dati personali di cui la stessa è Titolare e che potranno essere trattati dal Fornitore nell’ambito dell’erogazione dei servizi contrattualmente previsti.
32.5 Nel caso in cui il Fornitore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o nel caso di nomina a Responsabile/sub-Responsabile, agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli “interessati”. In tal caso, l’Amministrazione potrà applicare le penali previste nel contratto esecutivo e/o risolvere il contratto esecutivo ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno. L’Amministrazione dovrà segnalare la fattispecie alla Consip S.p.A. che potrà risolvere l’Accordo Quadro.
32.6 Il Fornitore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori, quali persone opportunamente autorizzate al trattamento dei Dati personali.
33. CODICE ETICO, MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. N. 231/2001 CODICE ETICO – PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
33.1 Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza del D.Lgs. n. 231/2001 e della L. n. 190/2012 e di aver preso visione della parte generale del Modello di organizzazione, gestione e controllo, del Codice Etico, nonché del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, predisposti da Consip e pubblicati sul sito internet della Società, e di uniformarsi ai principi ivi contenuti che devono ritenersi applicabili anche nei rapporti tra il Fornitore e la Consip S.p.A.
33.2 Il Fornitore, per effetto della sottoscrizione del presente Accordo Quadro, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori, si impegna: (i) ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D. Lgs. n. 231/2001; (ii) ad uniformarsi alle previsioni contenute nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Consip S.p.A. ai sensi della D.Lgs. n. 231/2001 per le parti di pertinenza del Fornitore medesimo nonché del Codice etico e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza per le parti di pertinenza del Fornitore medesimo.
33.3 In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Consip S.p.A., fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Accordo Quadro .
Letto, approvato e sottoscritto Roma, lì 25/11/2019
CONSIP S.p.A. IL FORNITORE BT Italia S.p.A.
Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx
C.F.: CNNCST63B16H501V
Certificatore: Poste Italiane EU Qualified Certificates Validità: dal 19/06/2018 al 18/06/2021
Firma digitale: n. 3981615
C.F.: MCHLCU55H08H501R
Certificatore: ArubaPEC S.p.A.
Validità: dal 07/06/2019 al 07/06/2022 Firma digitale: n. 7420080100458073
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c. il Fornitore dichiara di aver letto con attenzione e di approvare specificatamente le pattuizioni contenute negli articoli seguenti: Art. 1 (DEFINIZIONI E NORMATIVA APPLICABILE), Art. 2 (VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI), Art. 3 (OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO), Art. 4 (AMMINISTRAZIONI BENEFICIARIE DEI SERVIZI E MODALITA’ DI ADESIONE), Art. 5 (EFFICACIA E DURATA), Art. 6 (OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE), Art.7 (PIANO DEI FABBISOGNI E PROGETTO DEI FABBISOGNI), Art. 8 (VARIAZIONI AL PIANO DEI FABBISOGNI), Art. 9 (EROGAZIONE DEI SERVIZI E STATI DI AVANZAMENTO), Art. 10 (SICUREZZA), Art. 11 (GESTIONE DELL’ACCORDO QUADRO), Art. 12 (ATTIVAZIONE E DISMISSIONE DEI SERVIZI), Art. 13 (LOCALI MESSI A DISPOSIZIONE DELLA AMMINISTRAZIONE), Art. 14 (VERIFICHE – COLLAUDI), Art. 15 (PENALI), Art. 16 (CONFLITTI CON ALTRI FORNITORI DI SERVIZI), Art. 17 (AGGIORNAMENTO DEI SERVIZI), Art. 18 (CORRISPETTIVI E FATTURAZIONE), 19 (GARANZIE DELL’ESATTO ADEMPIMENTO), Art. 20 (SUBAPPALTO), Art. 21 (DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO), Art. 22 (RISOLUZIONE), Art. 23 (RECESSO), Art. 24 (CONTRIBUTO A CARICO DELLE AMMINISTRAZIONI), Art. 25 (RESPONSABILITA’ CIVILE), Art. 26 (BREVETTI E DIRITTI D’AUTORE), Art. 27 (TRASPARENZA), Art. 28 (RISERVATEZZA), Art. 29 (TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI – ULTERIORI CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE), Art. 30 (ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI), Art. 31 (FORO COMPETENTE), Art. 32 (TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI), Art. 33 (CODICE ETICO, MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. N. 231/2001).
Letto, approvato e sottoscritto Roma, lì 25/11/2019
IL FORNITORE BT Italia S.p.A.
Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx
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