SOCIAL DAY E CONGEDI PARENTALI
Approfondimento Accordo 12 dicembre 2019
SOCIAL DAY E CONGEDI PARENTALI
Con la presente nota (che fa seguito al comunicato sull’Accordo 12 dicembre 2019 già diffuso nei giorni scorsi) illustriamo in maniera più dettagliata le caratteristiche dei CONGEDI STRAORDINARI (c.d. Social Day). Precisiamo che le richieste non sono da sottoporre preventivamente al proprio Responsabile, né per una presa visione, né tantomeno per ottenerne l’assenso, ma la domanda dovrà essere inviata direttamente all’Amministrazione del Personale (v. anche oltre).
Invitiamo le colleghe e i colleghi a segnalarci tempestivamente eventuali pressioni aventi l’obiettivo di interferire con il processo di richiesta o di indurre a modificare (in diminuzione o in aumento) il numero delle giornate che si volessero richiedere.
In chiusura ricordiamo anche quanto previsto dall’Accordo in tema di integrazione economica in caso di fruizione di periodi di CONGEDO PARENTALE.
CONGEDI STRAORDINARI O SOCIAL DAY
Per il calcolo dell’incidenza percentuale sulla retribuzione in caso di utilizzo a giornate rimandiamo alla tabella excel che mettiamo a disposizione.
Beneficiari | Tutti i Dipendenti del Gruppo ivi inclusi i part time |
Richiesta | Da presentare utilizzando l’allegato 2 della Circolare di Gruppo n. 394/2019: • entro il 18.12.2019 se la richiesta riguarda gennaio, che potrà essere richiesto e fruito soltanto per l’intero mese (non singole giornate); • entro il 14.01.2020 per richieste - sia per mesi interi che per singole giornate - riferite al periodo febbraio-dicembre 2020. Qualora si intendesse richiedere inizialmente il solo mese di gennaio per poi valutare in un secondo momento le ulteriori esigenze riferite al periodo febbraio-dicembre 2020, sarà possibile inoltrare due moduli distinti (rispettivamente entro i termini del 18.12.2019 e del 14.01.2020. La richiesta va indirizzata direttamente all’Amministrazione del Personale e non deve passare al vaglio del proprio diretto responsabile. Importante: Considerato che l’Accordo prevede che l’Azienda ai fini della concessione debba tenere in particolare considerazione le situazioni di particolare gravità (personale, familiare e di salute), consigliamo di rendere nota la sussistenza di tali situazioni con una annotazione sul modulo, eventualmente precisandole in una comunicazione accompagnatoria. |
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Periodo di fruizione | Da gennaio a dicembre 2020 | ||
Modalità di fruizione | • A mesi interi (dal primo all’ultimo giorno del mese) | ||
• Escluso gennaio, a giorni interi (non è mai prevista la riduzione oraria, cioè la fruizione per parte della giornata) | |||
Durata massima | Per fruizione a giorni: | nel mese: | max 12 giorni |
nella settimana (vedi anche nota “Importante”) | max 4 giorni | ||
Per fruizione a mesi: | 12 mesi | ||
Rimodulazione | In caso di “rimodulazione” della richiesta (ovverosia di una ipotesi di accoglimento della stessa non secondo le articolazioni temporali indicate dal dipendente) la struttura di risorse umane competente fornirà (anche via mail) un riscontro preventivo rispetto all’inserimento in procedura delle giornate accordate al collega, che avrà facoltà di rinunciare alla domanda. | ||
Pianificazione (in caso di accoglimento) | Per fruizione a giorni: | nell’ambito della pianificazione complessiva delle ferie 2020 | |
Per fruizione a mesi: | automaticamente inseriti in procedura GeripWeb | ||
Possibilità di cessazione anticipata o di prolungamento | Eventuali richieste saranno valutate dall’azienda per i casi di forza maggiore ovvero di comprovate situazioni di gravità per ragioni personali, familiari o di salute. |
TRATTAMENTO ECONOMICO | |||
Retribuzione | Per fruizione a giorni: | se fruiti 4 giorni nella settimana | 40% per 6 giorni (1 solo giorno al 100%) Quindi tale opzione risulta meno conveniente dal punto di vista economico in quanto la riduzione della retribuzione al 40% si applica a 6 giornate (le 4 di congedo + sabato e domenica). |
se fruiti da 1 a 3 giorni alla settimana | 40% per i soli giorni di congedo. Attenzione! Se tra 2 giornate di congedo sono compresi giorni non lavorativi (sabato e domenica o festività infrasettimanali) la riduzione si applica anche a questi. | ||
Per fruizione a mesi: | 40% (12 giorni pienamente retribuiti e i restanti 18 non retribuiti). | ||
Tredicesima (ed ex Premio di rendimento ove spettante) | Per ogni giorno di congedo riduzione di 1/360 |
Contributi previdenziali | Commisurati alla retribuzione e quindi ridotti al 40%: in tal modo si garantisce la copertura della settimana ai fini INPS (vedi però anche nota “Importante ai fini della copertura ai fini INPS”) | |
TFR | Per fruizione a giorni: | matura solo se non si superano i 15 giorni di congedo nel mese (i 15 giorni si superano per esempio in caso di fruizione di 4 giorni per 3 settimane o se il trattamento del 40% riguarda anche giorni non lavorativi). |
Per fruizione a mesi: | non matura. | |
Previdenza complementare | In molti casi valgono gli stessi principi enunciati per il TFR (occorre però fare riferimento al regolamento del fondo di previdenza al quale si è iscritti). |
ALTRI ASPETTI | ||
Ferie | Per fruizione a giorni: | si riducono di 1/12 (un dodicesimo) ogni 30 giornate (per esempio se in base all’anzianità spettano 25 giorni di ferie in caso di fruizione di 90 giornate di congedo le ferie si ridurranno come segue: 1/12 di 25 X 3 = 6 giorni). |
Per fruizione a mesi: | si riducono di 1/12 (un dodicesimo) per ciascun mese di assenza. | |
Ex festività | Attenzione! Se si fruisce di giorni di congedo in concomitanza con le festività soppresse: per il 2020: 19 marzo - 21 maggio - 11 giugno - 29 giugno - 4 novembre non matura il diritto alla giornata di ex festività. Quindi occorre possibilmente evitare di fissare come congedo le date citate perché altrimenti le ex festività spettanti per il 2020 si ridurrebbero per un numero di giorni equivalenti (e si fruirebbe di un giorno di congedo remunerato al 40% a fronte della perdita di una giornata pagata al 100%). | |
Semifestività | Nelle giornate semifestive (vigilia di Ferragosto, vigilia di Natale, 31 dicembre, Santo Patrono, e vigilia di Pasqua in caso di sabato lavorativo) è preferibile evitare di pianificare congedi in quanto la riduzione del 40% si applicherebbe all’intera giornata. | |
Permessi ex legge 104 | Ogni 10 giorni retribuiti al 40% nel mese non matura un giorno di permesso ex legge 104/1992. Per ragioni previdenziali occorre evitare di utilizzare i permessi per legge 104 a completamento di una settimana in cui si è usufruito del congedo (vedi anche nota “Importante”). | |
Malattia | Malattia insorta durante il congedo: | non interrompe il periodo di congedo stesso (la retribuzione sarà del 40%). |
Malattia insorta prima dell’inizio del congedo: | sostituisce (ed è retribuita al 100%) i periodi di assenza per congedo straordinario. | |
Maternità insorta durante il congedo | Interrompe il periodo di congedo su cui “prevale” come causale di assenza | |
Svolgimento di altra attività lavorativa nei periodi di congedo | Non può esser svolta se in conflitto o contraria agli interessi aziendali e/o incompatibili con i doveri d’ufficio e contrattuali. In ogni altro caso il dipendente è comunque tenuto a fornirne preventiva informazione all’azienda. |
Attenzione: importante ai fini della copertura ai fini INPS!
Il limite di 4 giornate lavorative di congedo a settimana è determinato dal fatto che in mancanza di almeno un giorno lavorato a settimana, l’INPS non considererebbe tale settimana ai fini dell’anzianità lavorativa. Pertanto in generale chi intendesse fruire di intere settimane di assenza potrà ricorrere per i restanti giorni a ferie, a ex festività, a banca ore o a ROL.
Al contrario, il ricorso ad assenze a carico dell’INPS (maternità facoltativa, donazione sangue o permessi ex legge 104) non consente la copertura della settimana ai fini INPS, per cui occorre possibilmente evitare le assenze con tali giustificativi a completamento della settimana.
CONGEDO PARENTALE: INTEGRAZIONE DEL 20%
I dipendenti del Gruppo che nel corso del 2020 usufruiranno del congedo parentale (cosiddetta maternità/paternità facoltativa) beneficeranno di una integrazione da parte di UBI del 20% della retribuzione lorda, aggiuntiva rispetto all’indennità INPS del 30%.
Tale erogazione aggiuntiva avverrà in un’unica soluzione a febbraio 2021 e verrà calcolata tenendo conto anche dei congedi fruiti a ore.
Si ricorda che l’indennità del 30% è prevista per legge per una durata massima complessiva (per entrambi i genitori) di 6 mesi e per periodi fruiti entro i 6 anni di età del bambino. I contributi figurativi riconosciuti dall’INPS sono commisurati alla retribuzione piena.
Bergamo, 16 dicembre 2019
Fabi First-Cisl Fisac-Cgil Uilca-Uil Unisin Coordinamenti Gruppo UBI