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TITLE
CONDIZIONI GENERALI PER I CONTRATTI DI FORNITURA CIRA (REV. 1 DEL DOC. CIRA-MPR-03-470)
PREPARED PREPARATO | REVISED VERIFICATO | APPROVED APPROVATO | AUTHORIZED AUTORIZZATO |
Xxxxxxx Xxxxxxxx (ACQU) | Xxxxxxx Xxxxxxxx (ACQU) | Xxxxxxx Xxxxxxxx (ACQU) | Xxxxxxxxx Xxxxxxx (PRES-DIGR) |
DATE/DATA 12/06/2007 | DATE/DATA 12/06/2007 | DATE/DATA 12/06/2007 | DATE/DATA 20/06/2007 |
BY THE TERMS OF THE LAW IN FORCE ON COPYRIGHT, THE REPRODUCTION, DISTRIBUTION OR USE OF THIS DOCUMENT WITHOUT SPECIFIC WRITTEN AUTHORIZATION IS STRICTLY FORBIDDEN
A NORMA DELLE VIGENTI LEGGI SUI DIRITTI DI AUTORE QUESTO DOCUMENTO E' DI PROPRIETA' CIRA E NON POTRA' ESSERE UTILIZZATO, RIPRODOTTO O COMUNICATO A TERZI SENZA AUTORIZZAZIONE
TITLE: CONDIZIONI GENERALI PER I CONTRATTI DI FORNITURA CIRA (REV. 1 DEL DOC. CIRA-MPR-03-470) |
ABSTRACT: |
AUTHORS: Xxxxxxx Xxxxxxxx |
APPROVAL REVIEWERS: Xxxxxxx Xxxxxxxx |
APPROVER Xxxxxxx Xxxxxxxx |
AUTHORIZATION REVIEWERS: Xxxxxxxxx Xxxxxxx |
AUTHORIZER Xxxxxxxxx Xxxxxxx |
DISTRIBUTION RECORD: | |||||
DEPT | NAME | * | DEPT | NAME | * |
PRES | Xxxxxxxx Xxxxxx | ||||
Xxxxx Prima Linea | |||||
Gruppo Acqu | |||||
* PT = PARTIAL
A = ALL
XXXXXXXX E CONDIZIONI GENERALI PER I CONTRATTI DI FORNITURA CIRA PARTE I – CLAUSOLE E CONDIZIONI GENERALI APPLICABILI AI CONTRATTI CIRA
Capitolo 1 Disposizioni generali Capitolo 2 Garanzie particolari Capitolo 3 Disposizioni legali
Capitolo 4 Disposizioni finanziarie generali Capitolo 5 Esecuzione del contratto Capitolo 6 Accettazione
Capitolo 7 Annullamento
PARTE II – PROPRIETÀ INTELLETTUALE E DIRITTI CONNESSI ALLEGATO I
Parte 1 – Prezzi
Parte 2 – Controllo dei costi
ALLEGATO II – RIDUZIONI PER PENALI INDICE
CAPITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI
CLAUSOLA 1 Norme e clausole applicabili ai contratti CLAUSOLA 2 Esplicite approvazioni
CLAUSOLA 3 Lingue
CLAUSOLA 4 Redazioni originali dei contratti
CLAUSOLA 5 Ispezioni e verifiche di rappresentanti del CIRA CLAUSOLA 6 Relazioni
CLAUSOLA 7 Comunicazioni
CLAUSOLA 8 Obblighi del contraente relativi alla documentazione e al materiale fornito o ai siti designati dal CIRA
CLAUSOLA 9 Pubblicità relativa ai contratti
CAPITOLO II – GARANZIE PARTICOLARI
CLAUSOLA 10 Attrezzatura, dotazioni e documentazione tecnica resi disponibili dal CIRA a beneficio del contraente
CLAUSOLA 11 Risarcimento di danni causati a persone, cose o proprietà
CAPITOLO III – DISPOSIZIONI LEGALI
CLAUSOLA 12 Normativa applicabile ai contratti CLAUSOLA 13 Interessi per tardivi pagamenti
CLAUSOLA 14 Violazioni della Legge CLAUSOLA 15 Violazione dei diritti di terze parti
CLAUSOLA 16 Divulgazione ed utilizzo delle informazioni da parte del contraente
CAPITOLO IV – DISPOSIZIONI FINANZIARIE GENERALI
CLAUSOLA 17 Determinazione del prezzo CLAUSOLA 18 Oneri fiscali, dazi doganali CLAUSOLA 19 Spese d’imballaggio e di trasporto CLAUSOLA 20 Acconti
CLAUSOLA 21 Saldo conclusivo CLAUSOLA 22 Luogo e valuta del pagamento
CAPITOLO V – ESECUZIONE DEL CONTRATTO
CLAUSOLA 23 Condizioni generali di esecuzione CLAUSOLA 24 Trasferimento del contratto CLAUSOLA 25 Subappalti
CLAUSOLA 26 Modifiche di progetti, realizzazione e specifiche CLAUSOLA 27 Limiti di tempo per la fornitura di dotazioni e servizi CLAUSOLA 28 Penali per ritardata consegna
CAPITOLO VI – ACCETTAZIONE
CLAUSOLA 29 Accettazione o mancata accettazione CLAUSOLA 30 Garanzie
CAPITOLO VII – ANNULLAMENTO
CLAUSOLA 31 Norma generale
CLAUSOLA 32 Annullamento senza infrazioni del contraente CLAUSOLA 33 Annullamento in presenza di infrazioni del contraente CLAUSOLA 34 Annullamento in circostanze particolari
CLAUSOLA 35 Disposizioni cui ottemperare nei subappalti in caso di annullamento
PARTE II – CONDIZIONI PARTICOLARI CONCERNENTI LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE E I DIRITTI CONNESSI PER CONTRATTI DI STUDIO, RICERCA E SVILUPPO
CLAUSOLA 36 OMISSIS
CLAUSOLA 37 Brevetti ed altre forme di protezione legale di cui sia richiesta l’applicazione
CLAUSOLA 38 Protezione delle informazioni in forme alternative ai brevetti, copyright, protezione delle informazioni preesistenti al contratto, protezione del software
CLAUSOLA 39 Diritto di riproduzione
CLAUSOLA 40 Royalties [Diritti di concessione]1
ALLEGATO 1 alle CONDIZIONI GENERALI PER I CONTRATTI CIRA PARTE I – DETERMINAZIONE DEI PREZZI
CLAUSOLA 1 Tipologia dei prezzi CLAUSOLA 2-Contratto a prezzo fisso
CLAUSOLA 3 Contratto con “ceiling price” da convertire in prezzo fisso CLAUSOLA 4 Contratti rimborso dei costi
CLAUSOLA 5 Disposizioni concernenti i contratti rimborso del costo CLAUSOLA 6 Ammissibilità dei costi
CLAUSOLA 7 Classificazione dei costi per gruppi CLAUSOLA 8 Costi generali o comuni di produzione CLAUSOLA 9 Limitazione della responsabilità PARTE II – CONTROLLO DEI COSTI
CLAUSOLA 10 Diritto di verifica ispettiva CLAUSOLA 11 Piano dei costi di sviluppo CLAUSOLA 12 Relazioni finanziarie trimestrali CLAUSOLA 13 Requisiti contabili CLAUSOLA 14 Procedure di controllo
CLAUSOLA 15 Corretta conservazione dei documenti giustificativi ALLEGATO II alle CONDIZIONI GENERALI PER I CONTRATTI CIRA, RIDUZIONI PER PENALI
1. Contratti a prezzo fisso
2. Contratti rimborso dei costi
1 Si è posta fra parentesi quadre la glossa italiana di termini inglesi intradotti, i titoli di sezioni, clausole o singoli termini oggetto di rimandi nel testo originale (questi accanto al corrispettivo italiano) e una traduzione supplementare dove quella indicata dai dizionari tecnici non appariva abbastanza immediata. – N.D.T.
PARTE I – CLAUSOLE E CONDIZIONI GENERALI APPLICABILI AI CONTRATTI CIRA CAPITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI
CLAUSOLA 1 – CLAUSOLE E NORME APPLICABILI AI CONTRATTI
Le seguenti clausole e condizioni generali si applicano a tutti i contratti di forniture stipulati dal CIRA, se non diversamente disposto nel contratto stesso. Gli allegati sono da considerarsi parte integrante del contratto.
CLAUSOLA 2 – ESPLICITE APPROVAZIONI
Offerte ed altri documenti riguardanti contratti non sono vincolanti per il CIRA, se non in presenza di un’approvazione scritta da parte del suo Legale Rappresentante. Tranne che non sia diversamente disposto nel contratto, la data di una tale approvazione rappresenterà la data d’inizio del contratto stesso.
CLAUSOLA 3 – LINGUE
Il contratto e i documenti allegati dovranno essere redatti in inglese o in italiano, a meno che non abbiano a verificarsi circostanze che giustifichino l’uso di un’altra lingua..
CLAUSOLA 4 – REDAZIONI ORIGINALI DEI CONTRATTI
Il numero degli esemplari originali di un contratto dovrà essere uguale al numero delle parti contraenti e tale numero dovrà essere indicato nel contratto stesso. Gli esemplari originali sono destinati alle parti contraenti.
CLAUSOLA 5 – ISPEZIONI E VERIFICHE DEI RAPPRESENTANTI DEL CIRA
Il CIRA dovrà avere il diritto di sottoporre a verifica la parte tecnica dell’esecuzione del contratto ed a questo scopo, nonché nel senso di una più generale collaborazione, il CIRA potrà nominare uno o più rappresentanti il cui nominativo dovrà essere notificato per iscritto al contraente. Qualsiasi informazione resa disponibile da parte del contraente a tale/-i rappresentante/-i dovrà essere considerata come commercialmente riservata.
Il contraente dovrà, a tale riguardo e nel rispetto di tutte le normative di sicurezza vigenti, dare accesso al/ai rappresentante/-i del CIRA nei propri impianti e fornire qualsiasi tipo di assistenza richiesto in ordine all’assolvimento del suo/loro compito.
CLAUSOLA 6 – RELAZIONI
Relazioni contenenti dettagli dello stato di avanzamento dei lavori dovranno essere inviate al CIRA, con cadenza indicata nel contratto e a cominciare da una data parimenti indicata nel contratto.
CLAUSOLA 7 – COMUNICAZIONI
Qualsiasi comunicazione concernente i termini e le condizioni del contratto e l’esecuzione dello stesso dovrà essere effettuata o confermata per iscritto.
CLAUSOLA 8 – OBBLIGHI DEL CONTRAENTE RELATIVI ALLA DOCUMENTAZIONE E AL MATERIALE FORNITO O AI SITI DESIGNATI DAL CIRA.
Il contraente dovrà verificare con la opportuna accuratezza che la documentazione tecnica, o di genere diverso, il materiale o le attrezzature forniti nonché i siti designati dal CIRA, siano soddisfacenti in ordine al buon fine del contratto e quindi informare tempestivamente il CIRA in caso non sia completamente soddisfatto.
CLAUSOLA 9 – PUBBLICITÀ RELATIVA AI CONTRATTI
I comunicati stampa e le altre, specifiche, forme di pubblicità, ivi comprese le iniziative promozionali e il ricorso all’informazione giornalistica da parte del contraente, che siano connessi ad un contratto stipulato dal
CIRA e destinati dallo stesso contraente alla stampa, alla radio o alla televisione, dovranno essere stabiliti d’intesa con il CIRA. Qualora quest’ultima intendesse dare particolare pubblicità a un contratto, dovrà farlo d’intesa con il contraente. Analogamente, la promozione mediante esposizioni o con modalità non contemplate nel ruolo del contraente in un contratto del CIRA, o dei prodotti risultanti dal buon fine di questo, potrà effettuarsi soltanto previa consultazione fra le parti.
CAPITOLO II – GARANZIE PARTICOLARI
CLAUSOLA 10 – ATTREZZATURA, DOTAZIONI E DOCUMENTAZIONE TECNICA RESI DISPONIBILI DAL CIRA A BENEFICIO DEL CONTRAENTE.
10.1 Se, in ordine all’esecuzione del contratto, il CIRA dovesse fornire al contraente:
a) Xxxxxxxxxx, attrezzi ed altre dotazioni,
b) Documenti, campioni e modelli,
c) Prodotti o componenti finiti o semi-lavorati,
il contraente dovrà ritenersi responsabile delle sopraindicate attrezzature e componenti, nonché della loro corretta manutenzione. Non potrà alienarli, né servirsene per scopi diversi da quelli specificatamente previsti dal contratto.
Qualsiasi modello, campione o informazione in forma documentale o in altra forma fisica, menzionato alla Sotto-clausola 10.1, resterà di proprietà del CIRA e dovrà esserle restituito all’atto dell’esecuzione del contratto.
10.2 Nella fattispecie in cui si verifichi la distruzione o il danneggiamento, tranne che il danno intervenga nel corretto utilizzo o sia causato da un rappresentante o da un impiegato del CIRA, al contraente sarà richiesto di sostituire o riparare a proprie spese qualsiasi articolo gli sia stato consegnato, oppure di risarcirne il valore, sempre che nel contratto non sia disposto diversamente. A questo scopo, un documento di consegna dovrà stabilire il prezzo, contemplando la possibilità che questo prezzo sia rettificato. Al contraente potrà altresì essere richiesto di tenere un inventario permanente e/o un registro d’uso degli articoli posti sotto il suo controllo e, purché non siano già stati contrassegnati dal CIRA, contrassegnare tali articoli in modo chiaro ed inequivoco, specificando trattarsi di proprietà del CIRA.
10.3 Qualsiasi altra condizione specifica riguardante tali forniture del CIRA dovrà essere predeterminata dal contratto.
10.4 Il contraente dovrà imporre le suddette disposizioni contrattuali anche ai subappaltatori. CLAUSOLA 11 – RISARCIMENTO DI DANNI CAUSATI A PERSONE O COSE
A meno che non sia disposto diversamente nel contratto, le richieste di risarcimento per danni occorsi durante l’esecuzione del contratto stesso oppure durante le prove di accettazione dovranno essere risolte in conformità alle disposizioni della legge italiana.
11.1 Le richieste di risarcimento per Xxxxx di qualsiasi natura, sostenute dal CIRA od anche dai rappresentanti del contraente o suoi impiegati partecipanti all’esecuzione del contratto o alle prove di accettazione delle forniture, dovranno essere risolte in conformità con la legislazione italiana.
11.2 Le richieste di risarcimento per danni causati a beni mobili o immobili di proprietà del CIRA o del contraente, dovranno essere risolte secondo la legislazione cui è sottoposto il contratto. In ogni caso, qualsiasi danno causato a equipaggiamenti, dotazioni e documenti tecnici resi disponibili dal CIRA al contraente, dovranno essere regolati in base a quanto disposto dalla Clausola 10.
11.3 La responsabilità per i danni occorsi agli articoli coperti dal contratto, resterà a carico del contraente per il tempo specificato dal contratto stesso.
CAPITOLO III – DISPOSIZIONI LEGALI
CLAUSOLA 12 – NORMATIVA APPLICABILE AI CONTRATTI
Le leggi cui si considera sottoposto il contratto sono quelle italiane, a meno che non sia diversamente specificato nello stesso contratto.
CLAUSOLA 13 – INTERESSI PER TARDIVI PAGAMENTI
In deroga al D.Lgs. n. 231/02 e successive modifiche, è espressamente pattuito tra le parti che non verranno riconosciuti interessi per tardivi pagamenti se non a seguito di una formale messa in mora per iscritto del debitore e solo da tale data essi inizieranno a decorrere. Inoltre si stabilisce che il tasso applicabile è pari a quello fissato per gli interessi legali (ex. art. 1284 c.c.) maggiorato di un punto percentuale (1%).
CLAUSOLA 14 – VIOLAZIONI DELLA LEGGE
Il CIRA non sarà responsabile di eventuali violazioni delle leggi e dei regolamenti italiani o di qualsiasi altro paese da parte del contraente.
CLAUSOLA 15 – VIOLAZIONI DEI DIRITTI DI TERZE PARTI
15.1 A meno che non sia disposto altrimenti nella Parte II del presente documento, il contraente dovrà garantire il CIRA da e contro qualsiasi richiesta di risarcimento, procedimento legale, danno, costo e spesa derivante dalla violazione di diritti di brevetto e di proprietà intellettuale detenuti da terze parti, con riguardo all’oggetto del contratto – escludendo, tuttavia, qualsiasi violazione risultante dall’utilizzo di documenti, modelli, disegni o beni forniti dal CIRA – che possano essere compiuti od intentati nei confronti del CIRA, o che possano ricadere sul CIRA in conseguenza di una tale violazione o pretesa violazione.
15.2 Il CIRA informa immediatamente il contraente di qualunque richiesta di risarcimento danni o notifica di violazione dei diritti di terse parti, che abbia ricevuto in relazione al contratto.
Il contraente dovrà immediatamente adottare tutte le misure necessarie rientranti nelle sue competenze, atte a prevenire o risolvere positivamente una eventuale controversia, nonché prestare assistenza al CIRA per difenderla da qualsiasi richiesta di risarcimento o notifica di violazione o azione legale per violazione dei diritti di terze parti, o attivamente supportarne la soluzione positiva.
15.3 Le parti dovranno informarsi reciprocamente di qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui siano a conoscenza, connesso con l’utilizzo dei documenti, dei modelli, dei disegni e delle merci fornita da una parte all’altra, oppure connesso con l’esecuzione delle specifiche prevista dall’altra parte.
CLAUSOLA 16 – DIVULGAZIONE ED UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI DA PARTE DEL CONTRAENTE
16.1 Nel caso in cui i documenti forniti siano contrassegnati dalla dicitura “utilizzo sottoposto a restrizioni” [restricted use], il contraente dovrà prendere le misure necessarie per assicurare che le condizioni del contratto o di qualsiasi annessa specifica, progetto, disegno, modello, campione o informazione forniti dal CIRA o gestiti per conto di questa, contestualmente con lo stesso contratto, non dovranno essere divulgate a nessuno che non sia un dipendente del contraente, se sotto contratto di subappalto o altro, per il tempo di esecuzione del contratto.
16.2 Qualsivoglia divulgazione a qualsiasi persona, concessa nei termini della sotto-Clausola 16.1, dovrà avvenire in forma confidenziale ed essere estesa solamente nei limiti in cui possa risultare utile per le finalità del contratto.
16.3 Eccetto che in presenza di consenso scritto del CIRA, il contraente non potrà servirsi di alcuna specifica, né di altri dati menzionati alla Clausola 16.1, se non strettamente entro le finalità del contratto.
CAPITOLO IV – DISPOSIZIONI FINANZIARIE GENERALI
CLAUSOLA 17 – DETERMINAZIONE DEI PREZZI
17.1 Il contratto determinerà il tipo di prezzo applicabile con riferimento alla classificazione dei prezzi, di cui all’Allegato I a queste “Condizioni generali”.
17.2 Il tipo di prezzo stabilito non potrà essere variato se non previo diverso accordo fra le parti.
17.3 Tutti i rendiconti di spesa, i documenti giustificativi e le fatture presentati dal contraente ai fini dell’accertamento e della ammissione delle spese sostenute e per la fissazione del prezzo dovuto, dovranno essere accompagnati da un certificato attestante la loro autenticità e stabilite in conformità con le disposizioni dell’Allegato I a queste “Condizioni generali”.
17.4 Il contraente s’impegna a consentire al CIRA di effettuare le operazioni di verifica dei costi, come stabilito nell’Allegato I a queste “Condizioni generali”.
CLAUSOLA 18 ONERI FISCALI, DAZI DOGANALI
Il contraente prenderà tutte le misure necessarie allo scopo di facilitare l’eventuale esenzione dagli oneri fiscali e dai dazi doganali a beneficio del CIRA.
- adempiendo, prima di sottoporre la fattura al CIRA, a tutte le necessarie formalità al fine di determinare l’esenzione dagli oneri fiscali e dei dazi doganali, che altrimenti potrebbero gravare sulle spese in cui incorrerà;
- adempiendo a tutte le necessarie formalità affinché il CIRA possa essere esentata dal pagamento di questi oneri fiscali e dazi doganali, oppure affinché – se questi sono già stati corrisposti – il CIRA possa richiederne il rimborso all’erario / stato che li ha imposti.
A questo riguardo, il contraente dovrà attenersi alle istruzioni fornitegli dal CIRA e a sua volta fornire, nei tempi dovuti, le informazioni che il CIRA richiede.
CLAUSOLA 19 SPESE D’IMBALLAGGIO E DI TRASPORTO
19.1 Il contraente dovrà fare in modo che tutto il materiale sia correttamente imballato, come specificato nel contratto. A meno che non sia disposto diversamente nello stesso contratto, tutti i contenitori (compresi casse di imballaggio, scatole, lamiere, bidoni e involucri esterni) utilizzati dal contraente si riterranno non restituibili e non soggetti a ad onere alcuno.
19.2 Il materiale dovrà essere spedito in modo conforme alle particolari disposizioni fornite dal contratto sull’argomento.
19.3 A meno che non sia diversamente dichiarato nel contratto, il costo del trasporto si ritiene copra anche la consegna nel luogo previsto dallo stesso contratto.
19.4 Tutti gli oneri legati all’imballaggio e al trasporto e i costi assicurativi, così come i costi di transito e movimentazione e le spese di trasporto dovute agli agenti impiegati nel luogo di consegna o altrove, dovranno ritenersi compresi nel prezzo.
CLAUSOLA 20 ACCONTI
20.1 Il CIRA potrà autorizzare il pagamento di acconti in relazione al contratto. In presenza di questa disposizione, le condizioni del contratto verranno definite sulla base delle anticipazioni
- lo scadenzamento, l’importo, e le modalità di richiesta dei pagamenti intermedi
- la garanzia richiesta dal contraente in merito agli acconti
- le fasi del completamento dell’opera in corrispondenza delle quali gli acconti dovranno essere corrisposti
- il metodo di calcolo della richiesta provvisoria
- le scadenze previste per il pagamento
- la documentazione da presentare a sostegno delle richieste.
20.2 Gli acconti non sono pagamenti finali e dovranno essere detratti dalle somme dovute dal contraente nei termini del contratto.
20.3 Se non con esplicito consenso del CIRA, il contraente non dovrà
destinare ad usi non previsti nel contratto qualsiasi materiale o servizio in relazione al quale gli acconti siano stati versati.
il CIRA si riserva il diritto di richiedere al contraente di una speciale garanzia in ordine alla salvaguardia dei suoi interessi finanziari. Nell’eventualità di violazione della Clausola 20.3, il CIRA si riserva il diritto d’invocare la restituzione degli acconti versati senza che ciò infirmi i suoi diritti come previsti dalla Clausola 33.
CLAUSOLA 21 - SALDO CONCLUSIVO
21.1 Sarà consentito al contraente di richiedere il saldo conclusivo allorquando tutti i suoi adempimenti previsti dal contratto saranno stati soddisfatti. Per l’applicazione di questa clausola, tali adempimenti non includono quelli di garanzia. Il contraente dovrà, in aggiunta, certificare se una qualche invenzione nei termini della Parte II del presente documento, sia stata realizzata nel corso dell’esecuzione del contratto.
Il contraente dovrà presentare una dichiarazione finale in cinque copie.
Qualora il contratto disponga il pagamento del saldo in diverse quote, ciascuna quota dovrà essere pagata e saldata separatamente.
21.2 Il contraente dovrà fornire al CIRA tutti i documenti indicati nell’Allegato I e necessari per l’effettuazione del pagamento, anche senza un’esplicita richiesta da parte del CIRA.
21.3 A meno che non sia disposto diversamente nel contratto, un periodo di un mese dovrà essere concesso al CIRA per l’esecuzione del pagamento finale. Questo periodo dovrà avere inizio in una data da indicarsi nel contratto.
21.4 In qualsiasi momento una somma di denaro si renda recuperabile da o pagabile alle parti, tale somma potrà essere detratta dalla somma dovuta, o divenuta tale successivamente, a beneficio delle parti sotto qualsiasi altro contratto stipulato tra le parti stesse.
CLAUSOLA 22 LUOGO E VALUTA DEL PAGAMENTO
22.1 Il CIRA dovrà estinguere il suo debito nelle modalità e nel luogo specificato dal contratto.
22.2 Il contratto stabilirà la valuta in cui il pagamento dovrà essere effettuato. Esso dovrà anche indicare in base a quali tassi di cambio ufficiali i prezzi siano stati stabiliti e le condizioni a cui dovranno effettuarsi le rettifiche nell’eventualità di fluttuazioni di questi tassi.
CAPITOLO V – ESECUZIONE DEL CONTRATTO
CLAUSOLA 23 CONDIZIONI GENERALI DI ESECUZIONE
23.1 L’opera prevista in un contratto dovrà essere eseguita in maniera conforme con la prassi commerciale, industriale e tecnica valida nel paese in cui il contratto è stato stipulato per il settore di pertinenza del contratto stesso. In specie, le modalità di esecuzione dovranno. essere conformi con i moderni standard tecnici richiesti per lavori di prim’ordine oltre a conformarsi strettamente alle specifiche del contratto.
23.2 Quanto ai tipi standard acquistati da cataloghi specializzati, il contraente dovrà impegnarsi ad assicurare la conformità delle merci fornite con i dettagli e le specifiche contenuti nella sua offerta.
23.3 Durante i lavori di esecuzione, il/i rappresentante/-i del CIRA, incaricati delle mansioni ispettive alle condizioni previste dalla Clausola 5, avranno la facoltà – in qualsiasi momento si osservi da parte sua/loro che o un materiale, o un prodotto finito o semi-lavorato non sia conforme con i requisiti richiesti – di porre o di far porre un veto sull’impiego oppure sull’incorporazione di questi elementi nell’assemblaggio. Gli elementi sospesi o non approvati dovranno essere rettificati, migliorati o sostituiti secondo il caso, onde soddisfare i requisiti richiesti. In caso di disaccordo, il contraente potrà fare riferimento alla Commissione tecnica [Board of officials], così come disposto dalla Clausola 29.1, entro un termine di tre giorni lavorativi.
23.4 L’esecuzione di questa verifica non infirma in alcun modo la responsabilità del contraente, né limita il diritto del CIRA o dell’autorità ispettiva agente in sua rappresentanza:
a) di respingere le forniture sottoposte ad approvazione,
b) trarre beneficio dalle clausole di garanzia, se esistenti, dopo l’accettazione. CLAUSOLA 24 – TRASFERIMENTO DEL CONTRATTO
Il contraente, a meno che non abbia precedentemente ottenuto l’autorizzazione del CIRA, non potrà trasferire il contratto né interamente, né in parte, servirsene per fondare un’azienda, né costituire una società con un’altra azienda per darvi esecuzione.
CLAUSOLA 25 – SUBAPPALTI
25.1 In qualsiasi contratto che disponga per produzioni separate una ripartizione in quote della stessa natura, il contraente non potrà affidare, senza previa approvazione del CIRA, alcuna di tali quote di produzione ad un subappaltatore.
25.2 A meno che non sia disposto diversamente dal contratto, il contraente dovrà sottoporre all’approvazione del CIRA lo schema generale dei subappalti da stipulare con terze parti, nella prospettiva dell’acquisizione o della lavorazione di componenti o di prodotti intermedi da inserire nella fornitura, o dell’esecuzione di determinati processi di lavorazione richiesti dalla stessa fornitura.
Il CIRA non potrà rifiutarsi di concedere la sua approvazione alla stipula di contratti di subappalto, allorché il contratto principale sia già stato stipulato a condizione che i subappalti siano stati previsti nell’offerta che il CIRA ha accettato.
25.3 Il contraente si considera responsabile della corretta esecuzione di ogni contratto di subappalto da lui stipulato in relazione con il presente contratto.
25.4 A meno che non esista una diversa autorizzazione del CIRA, le condizioni dei contratti di subappalto dovranno garantire al CIRA il rispetto dei diritti ad essa derivanti nei termini del contratto principale.
25.5 In ogni caso i subappalti dovranno rispettare le previsioni e le limitazioni di cui alla legge 55/90 e successive integrazioni e modifiche.
CLAUSOLA 26 – MODIFICHE DEI PROGETTI, REALIZZAZIONE E SPECIFICHE TECNICHE
26.1 Il CIRA si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento, le specifiche tecniche, i modelli o i disegni relativi all’opera prevista dal contratto. Il contraente dovrà, entro 30 giorni, informare il CIRA di qualsiasi obiezione egli muova alle modifiche richieste.
26.2 Il CIRA potrà anche accettare le modifiche proposte dal contraente di propria iniziativa o in rappresentanza dei subappaltatori.
26.3 A meno che il CIRA non si orienti diversamente, il contraente dovrà, in ogni caso, presentare entro un ragionevole lasso di tempo, prestabilito dal CIRA, una stima preventiva degli effetti di una tale modifica nel costo del contratto e/o nel programma di consegna. Alla luce di queste stime, deciderà se – e in caso positivo a quale stadio –, la modifica dovrà essere introdotta ed avviserà il contraente per iscritto.
26.4 Allorquando una modifica od altra variazione venga così autorizzata, il contraente potrà procedere alla lavorazione applicando gli standard modificati, in accordo con le direttive del CIRA. Egli potrà, inoltre, non appena sarà possibile, una volta ricevute tali direttive, sottoporre al CIRA una stima rigorosa e dettagliata rilevante qualsiasi decremento o incremento nel costo implicato dalla modifica e qualsiasi altro effetto l’applicazione di questa possa avere sul programma di consegna.
26.5 Qualsiasi modifica al contratto possa risultare necessaria sotto questo profilo, dovrà essere stabilita entro un ragionevole lasso di tempo, nella forma di un’appendice al contratto, da sottoscriversi da entrambe le parti.
CLAUSOLA 27 LIMITI DI TEMPO PER LA FORNITURA DI DOTAZIONI E SERVIZI
27.1 Tutte le merci dovranno essere consegnate nei tempi e nei modi specificati dal contratto, e dovranno essere accompagnate dai documenti di consegna.
“Consegna”, nella fattispecie, significherà l’operazione mediante cui le forniture rispondenti alle specifiche contrattuali saranno rese disponibili per opera del CIRA.
27.2 Il contraente dovrà informare immediatamente il CIRA all’atto della spedizione delle merci.
27.3 Il contraente dovrà informare il CIRA, entro 30 giorni, su qualsiasi evento sia suscettibile di causare un ritardo nella consegna. Il CIRA dovrà stabilire, alla luce delle circostanze riferite, se sia opportuno concedere una proroga o introdurre una qualche modifica dei requisiti di consegna contemplati dal contratto.
Un’estensione nei tempi previsti per l’esecuzione del contratto, ovvero una dilazione della consegna, dovrà essere concessa unicamente in conseguenza di un ritardo non imputabile a infrazioni o negligenze del contraente.
Un’estensione nei tempi previsti per l’esecuzione del contratto dovrà concedersi al contraente nei termini in cui egli riterrà che cause di forza maggiore o qualsiasi azione o inazione da parte dell’autorità contraente renda impossibile l’esecuzione del contratto entro il tempo limite indicato nel contratto stesso.
In casi diversi, e con la dovuta verifica delle giustificazioni addotte, il CIRA potrà consentire, a proprio insindacabile giudizio, dilazioni.
27.4 Nel caso in cui il contratto contempli la possibilità di una revisione del prezzo, la nuova scadenza sarà tenuta in considerazione ai fini della determinazione dei prezzi finali, basandosi tale revisione sui prezzi stabiliti dal contratto.
Per un periodo uguale alla sua durata, la proroga avrà il solo effetto di bloccare l’applicazione di penali per tardata consegna, così come l’eventuale annullamento per mancata esecuzione degli adempimenti contrattuali da parte del contraente.
27.5 Qualsiasi scadenza a cui il contratto vincoli il contraente o il CIRA, sarà calcolata a decorrere dal giorno successivo a quello dell’evento che segna l’inizio del periodo fissato dal contratto, per concludersi all’ultimo giorno dello stesso periodo.
Se espressa in mesi, la scadenza sarà calcolata a intervalli di 30 giorni, dal giorno d’inizio a quello corrispondente nel mese successivo, eccetto quando una data terminale, così calcolata, superi la fine del mese indicata dal calendario, nel qual caso, la scadenza cadrà nell’ultimo giorno dello stesso mese.
Se l’ultimo giorno coinciderà con una domenica od un giorno festivo, la scadenza dovrà essere spostata al primo giorno lavorativo seguente.
CLAUSOLA 28 – PENALI PER RITARDATA CONSEGNA
28.1 Qualora il contraente non rispetti la data di consegna stabilita dal contratto, sarà considerato passibile di una penale calcolata con le modalità indicate in Allegato II, eccetto quando speciali disposizioni in merito siano stabilite dal contratto.
28.2 L’ammontare complessivo delle penali versate dal contraente dovrà essere automaticamente detratto dal prezzo del contratto e il CIRA dovrà informare il contraente dell’ammontare detraibile.
28.3 Le penali dovranno essere calcolate su quella parte del prezzo del contratto relativa alla quota di prodotti e/o di servizi che non potrà, in conseguenza del ritardo, esser utilizzata come stabilito. Se il contraente riterrà che la quota di prodotti e/o di servizi possa, al contrario, essere stata utilizzata come stabilito, sarà lo stesso contraente a doverlo dimostrare.
28.4 L’ammontare delle penali da applicarsi non dovrà eccedere il 10% del valore su cui sono state calcolate.
28.5 Le penali per ritardata consegna si applicano in ragione della semplice scadenza del tempo limite previsto per la consegna e senza un formale preavviso, eccetto quando il CIRA non abbia formalmente rinunciato ad applicare tali sanzioni.
28.6 L’importo in dettaglio delle penali dovrà essere comunicato al contraente, che potrà fare opposizione entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. In caso di mancata opposizione entro i limiti di tempo stabiliti, il contraente si riterrà aver accettato come legittime le penali.
28.7 Tranne che il ritardo non sia dovuto a palese negligenza da parte del contraente, e senza infirmare la validità della Clausola 33, nessun altro danno oltre le penali sopra descritte potrà essere imposto per un ritardo nella consegna.
CAPITOLO VI – ACCETTAZIONE
CLAUSOLA 29 – ACCETTAZIONE O MANCATA ACCETTAZIONE
29.1 All’atto del completamento della fornitura o almeno di parte di essa, come specificato nel contratto, il rappresentante del CIRA cui è riferita la Clausola 29.2, dovrà verificare non appena possibile e in ogni caso entro un mese dalla dichiarazione di prontezza per il collaudo di accettazione, che il lavoro eseguito soddisfi i requisiti del contratto sotto il profilo e quantitativo e qualitativo.
In caso di mancata accettazione di qualsiasi articolo, per la qual cosa il contraente si senta indebitamente penalizzato, egli potrà far pervenire al CIRA la sua notifica di opposizione, entro trenta giorni dalla ricezione della notifica di mancata accettazione dei lavori e prima che gli articoli che ne sono oggetto vengano rimossi dal luogo dell’ispezione. Tale opposizione verrà presa in esame da una Commissione tecnica [Board of officials] che non dovrà aver avuto alcuna parte nella decisione oggetto di appello. Il CIRA si pronuncerà in via definitiva sulla base delle valutazioni presentate dalla Commissione.
29.2 In subordine agli obblighi di garanzie previsti per il contraente nella Clausola 30 e/o nel contratto, con “accettazione” s’intenderà il riconoscimento da parte del CIRA dell’accettabilità degli articoli in base ai requisiti contrattuali.
Il contratto dovrà specificare la natura e la forma dell’accettazione, i rappresentanti del CIRA e il luogo dove l’accettazione avrà luogo. Le verifiche da effettuarsi dovranno essere definite dal contratto e/o nelle specifiche che formano parte integrante di esso.
A meno che non sia diversamente disposto dal contratto, la titolarità degli articoli coperti da quest’ultimo sarà assegnata o trasferita al CIRA una volta avvenuta l’accettazione.
29.3 Nel caso in cui le verifiche vengano effettuate al di fuori degli stabilimenti di proprietà del contraente e il CIRA non accetti uno o più degli articoli consegnati, l’articolo o gli articoli rifiutati dovrà essere rimosso dal contraente a proprie spese entro 15 giorni dalla ricezione della notifica di mancata accettazione, mentre un eventuale prolungamento di questo periodo dovrà essere specificato dal contratto. Qualora il contraente non adempia a quest’obbligo entro il tempo specificato, il CIRA non potrà essere considerata responsabile per qualsiasi perdita o danneggiamento del materiale non accettato e avrà la possibilità di restituire l’articolo o gli articoli rifiutati, a spese e a rischio del contraente.
29.4 All’atto del completamento delle prove di accettazione, i rappresentanti CIRA dovranno stilare una relazione, che dovrà essere controfirmata dal fornitore.
29.5 Laddove un articolo fosse, alla fine, rifiutato dal rappresentante del CIRA, tale articolo dovrà essere contrassegnato onde essere identificato, da allora in poi, come articolo non accettato.
Il contratto potrà prevedere che un tale articolo, oggetto di mancata accettazione, o parte di esso, sia reso inatto all’uso o distrutto.
CLAUSOLA 30 – GARANZIE
30.1 a) A meno che non sia diversamente stabilito dal contratto, il contraente s’impegna – nei contratti implicanti la fornitura di attrezzature o di componenti e ferma restando la verifica e/o l’accettazione degli articoli contemplati nel contratto, da parte del CIRA o del suo rappresentante autorizzato – a rimediare a proprie spese e senza ritardo, a qualsiasi difetto possa comparire in tali articoli, attrezzature e parti componenti, entro un anno dalla data della loro consegna.
Quando il contratto stabilisca, in aggiunta, una garanzia per la protezione e l’imballaggio, la garanzia descritta dovrà adempiersi dalla data di scadenza della garanzia di imballaggio.
b) La garanzia del contraente non dovrà estendersi al risarcimento per danni risultanti dall’utilizzo di articoli coperti dal contratto una volta che questi siano stati accettati. Conseguentemente, il CIRA non avanzerà richieste di risarcimento nei confronti del contraente per tali danni.
Comunque, al contraente sarà chiesto di indennizzare il CIRA per qualsiasi danno che derivi ad essa o a terze parti, in qualsiasi momento tale danno dovesse insorgere per negligenza grave da parte del contraente stesso. Qualora una terza parte avanzi una richiesta di risarcimento, la parte cui tale richiesta sarà rivolta sarà tenuto, in qualsiasi momento all’altra parte contraente sarà chiesto di sostenere l’onere del risarcimento, ad affiancare quest’ultima nel risultante procedimento giudiziario.
30.2 La responsabilità del contraente nei termini della presente clausola non sarà estendibile a:
a) difetti insorti per l’utilizzo improprio delle dotazioni dopo la consegna
b) difetti nei materiali, negli assemblaggi o in altre forniture del CIRA che vi siano state inserite, posto che il contraente abbia adempiuto nel migliore dei modi ai suoi obblighi di custode di queste dotazioni e le abbia incorporate nell’opera in conformità con i requisiti del contratto.
30.3 Laddove ai difetti riscontrati nelle dotazioni sia posto rimedio nei termini di questa garanzia, il periodo di validità di quest’ultima sarà esteso a quello in cui le dotazioni non siano state nella disponibilità del CIRA. Nel caso in cui delle dotazioni difettose vengano rimpiazzate da altre nuove, l’intero periodo di garanzia stabilito dal contratto si applicherà a queste nuove dotazioni a decorrere dalla data della rispettiva consegna.
30.4 La garanzia copre soltanto il trasporto da e verso qualsiasi luogo di destinazione stabilito nel contratto. Qualora il difetto venisse alla luce in qualsiasi altro luogo, la differenza fra i costi effettivi del trasporto e del trasporto alla destinazione originaria sarà sostenuto dal CIRA.
CAPITOLO VII – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO CLAUSOLA 31 – NORMA GENERALE
Il CIRA avrà il diritto di risolvere, in tutto od in parte, un contratto in qualunque momento facendo pervenire una notifica scritta a mezzo raccomandata. Dal momento in cui la notifica scritta verrà ricevuta, il contraente s’impegnerà ad osservare le istruzioni del CIRA in ordine alla cessazione del contratto, per parte sua e per i suoi subappaltatori.
CLAUSOLA 32 – ANNULLAMENTO SENZA INADEMPIENZE DA PARTE DEL CONTRAENTE
32.1 In caso di risoluzione di un contratto da parte del CIRA senza alcuna inadempienza del contraente, questi, all’atto del ricevimento delle istruzioni del CIRA, fare quanto necessario per attuarle. Il periodo previsto per questo dovrà essere fissato dal CIRA previa consultazione con il contraente e, in generale, non dovrà superare i tre mesi.
32.2 A seconda dell’attuazione delle istruzioni ad opera del contraente, come esposto nella Sotto-clausola il CIRA rileverà dal contraente, ad un prezzo congruo e ragionevole, tutte le parti finite e non ancora consegnatele, tutto il materiale inutilizzato e non danneggiato, componenti ed articoli acquisiti nel corso della lavorazione in possesso del contraente e regolarmente ottenuti da o forniti al contraente stesso in vista dell’esecuzione del contratto, eccezion fatta per quei materiali, componenti ed articoli che il contraente, con il consenso del CIRA, xxxxxxx decidere
di conservare.
32.3 a) Il CIRA garantirà il contraente dalla perdita di profitto riconducibile all’annullamento del contratto.
b) L’ammontare del risarcimento pagabile nei termini della Sotto-clausola 32.3a) dovrà essere fissato sulla base delle evidenze prodotte dal contraente ed accettate dal CIRA. Il calcolo del risarcimento dovrà tenere conto della misura in cui il contratto risulterà eseguito ed essere coerente con le disposizioni contenute nella Sotto-clausola 32.4.
32.4 Il CIRA non dovrà in alcuna circostanza ritenersi debitrice di somme che, se aggiunte alle altre somme pagate, dovute o in procinto di diventarlo a beneficio del contraente nei termini del contratto, eccedano il prezzo complessivo della fornitura prevista dal contratto.
32.5 La proprietà di tutti i materiali, i componenti e la fornitura incompleta pagati dal CIRA nei termini del presente contratto, dovrà essere trasferita al CIRA non appena ne sia stato versato il corrispettivo.
CLAUSOLA 33 – ANNULLAMENTO IN PRESENZA DI INFRAZIONI DEL CONTRAENTE
33.1 Il CIRA si riserva il diritto, dopo aver preso in esame tutte le circostanze, ivi comprese le osservazioni del contraente, di procedere all’annullamento di un contratto al verificarsi di una delle seguenti circostanze:
a) in caso di inadempienze del contraente verso i requisiti tecnici del contratto, i requisiti di avanzamento e/o di consegna, se riscontrabili in misura tale da recare serio pregiudizio al programma del CIRA;
b) in caso che il contraente non abbia ottemperato alle disposizioni contenute nella Clausola 16
concernente la divulgazione e l’utilizzo delle informazioni fornite dal CIRA;
c) in caso che il contraente non adempia alle disposizioni contenute nella Clausola 10 concernente attrezzature, dotazioni e documentazione tecnica, resi disponibili dal CIRA;
d) in caso che il contraente trasferisca il suo contratto senza previa autorizzazione del CIRA, oppure stipuli dei contratti di subappalto contravvenendo all’esplicita volontà del CIRA.
33.2 Qualora si verificasse un tale annullamento, il CIRA, a meno che non sia diversamente specificato nel contratto, sarà tenuta a pagare soltanto:
- in caso di contratto a prezzo fisso per la fornitura di attrezzature o di materiali:
il valore contrattuale dei prodotti consegnati ed accettati nei termini del contratto prima del ricezione della notifica di annullamento, o da accettarsi alle particolari condizioni previste per l’annullamento;
- in casi diversi: un prezzo equo e ragionevole commisurato all’entità del lavoro eseguito prima della ricezione della notifica di annullamento.
33.3 La Clausola 33.1 non si considera applicabile ai casi d’inadempienza descritti in a), b) e c), se riconducibili a circostanze fuori dal controllo del contraente.
33.4 In caso di annullamento per inadempienze del contraente, il CIRA, a propria scelta e senza infirmare il diritto di reclamare il risarcimento di danni diversi da quelli già coperti dalle disposizioni dei sottoparagrafi a), b) e c) qui di seguito, potrà:
a) chiedere che l’opera venga eseguita sotto la sua diretta responsabilità, nel qual caso il contraente dovrà, in aggiunta, versare un risarcimento secondo la scala riportata nella Clausola 28 per ogni giorno di ritardo nel completamento dell’opera sulla data limite per la consegna prevista dal contratto, entro un tetto massimo indicato nella Clausola 28.4;
b) chiedere che il contratto venga eseguito attraverso un contratto sostitutivo da stipulare con una terza parte, nel qual caso si imputeranno al contraente tutti i costi aggiuntivi conseguenti a questa opzione, nonché un indennizzo in conformità con la scala riportata nella Clausola 28, per un periodo che va dalla data di consegna prevista nel contratto fino alla data di consegna prevista nel contratto sostitutivo, con un tetto massimo indicato nella Clausola 28.4;
c) chiedere che l’opera venga portata a termine, nel qual caso il CIRA avrà diritto a un pieno risarcimento per il danno causato dalla mancata consegna. Ad ogni modo, il contratto potrà prevedere che tale danno venga liquidato con un ammontare pari almeno al tetto massimo indicato nella Clausola 28.4.
Le penali già dovute giusta le disposizioni contenute nella Clausola 28, prima dell’annullamento del contratto, rimarranno esigibili, ciò nondimeno il loro ammontare dovrà essere dedotto da quello dell’indennizzo dovuto nei termini di questa clausola.
Nei casi descritti sopra ai paragrafi a) e b), e al fine di garantire il completamento della fornitura delle merci e/o dei servizi, il contraente inadempiente dovrà, laddove l’utilizzo delle proprietà intellettuali sia richiesto, fare tutto quanto è nelle sue possibilità per porre il nuovo contraente o lo stesso CIRA nella condizione di valersi dei diritti richiesti. Il contraente inadempiente non opporrà alcun reclamo rispetto a tale utilizzo, e sosterrà il costo dei compensi dovuti a terze parti per l’utilizzo di quei diritti.
CLAUSOLA 34 – ANNULLAMENTO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI
34.1 In ogni momento, il CIRA potrà, con effetto immediato, annullare il contratto dandone notifica scritta, nel caso si verifichi uno degli eventi qui di seguito elencati:
a) se il contraente diventerà insolvente o se la sua posizione finanziaria diventerà tale che secondo le leggi del suo paese, potrà, nelle sedi appropriate, essere intrapresa contro di lui un’azione fallimentare per opera dei suoi creditori;
b) se il contraente farà ricorso a pratiche fraudolente in rapporto con il contratto, specialmente per falso e truffa sulla natura, qualità e quantità di forniture, metodi e processi di lavorazione impiegati, o sull’offerta di donazioni o compensi finalizzata alla corruzione del personale del CIRA o agente in rappresentanza di questa, indipendentemente dal fatto che tali compensi illeciti siano o meno imputabili a iniziative del contraente.
34.2 Le disposizioni contenute nelle sotto-clausole 33.2 e 4 si riterranno applicabili.
CLAUSOLA 35 – DISPOSIZIONI CUI OTTEMPERARE NEI SUBAPPALTI IN CASO DI ANNULLAMENTO
Eccetto nei casi in cui si tratti di subappalti di modesto valore o di breve durata, il contraente, nei propri contratti verso i subappaltatori, si riserverà il diritto di annullare qualsiasi contratto di subappalto, da lui stipulato in relazione al contratto, in modo tale che, qualora il contratto principale fosse annullato nei termini della Clausola 32, egli sarà in condizione di conformarsi alle previsioni della medesima clausola.
PARTE II – CONDIZIONI PARTICOLARI CONCERNENTI LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE E I DIRITTI CONNESSI PER CONTRATTI DI STUDIO, RICERCA E SVILUPPO
CLAUSOLA 36 OMISSIS
CLAUSOLA 37 – BREVETTI ED ALTRE FORME DI PROTEZIONE LEGALE DI CUI SIA RICHIESTA L’APPLICAZIONE
37.1 Il contraente si considera titolare di qualsiasi invenzione nata nel corso del o risultante dal lavoro svolto in esecuzione del contratto e avrà facoltà di tutelare tale invenzione mediante brevetto o altro diritto di proprietà industriale, in conformità con le leggi vigenti in materia.
37.2 In presenza di un brevetto ottenuto dal contraente in merito a qualsiasi invenzione nata nel corso del o risultante dal lavoro svolto in esecuzione del contratto, il CIRA avrà diritto a una licenza franca di ogni onere, non esclusiva, irrevocabile, per l’utilizzo dell’invenzione secondo le proprie esigenze nell’ambito della ricerca, della tecnologica e delle loro applicazioni.
37.3 Le seguenti disposizioni si applicheranno in presenza di qualsiasi invenzione nata nel corso del o risultante dal lavoro assegnato al contraente o a una terza parte dal contraente assunta, in forza di un contratto di subappalto o con modalità diverse, per le finalità del contratto;
a) Al fine di autorizzare il contraente a registrare la richiesta di brevetto, il CIRA, dietro richiesta del contraente stesso, dovrà differire la divulgazione di qualsiasi informazione pertinente alla richiesta per un tempo non superiore ai sei mesi dalla data in cui l’informazione le era stata comunicata.
b) Il contraente, entro due mesi dalla registrazione della sua richiesta di brevetto, dovrà comunicare al CIRA l’ufficio o gli uffici brevetti presso i quali la richiesta è stata registrata, il numero della richiesta, la data di registrazione, i nominativi dell’inventore e del richiedente il brevetto, il numero di riferimento del relativo contratto e, secondo la leggi vigenti in materia, dovrà fornirle copia della descrizione e dei disegni registrati insieme con la richiesta.
Entro nove mesi dalla prima registrazione, il contraente dovrà, inoltre, fornire al CIRA una lista di qualsiasi altro paese in cui egli abbia registrato o intenda registrare le richieste di brevetto corrispondenti.
c) Se non in maniera concordata con il contraente, il CIRA non potrà divulgare alcuna informazione relativa al brevetto richiesto almeno fino a che il brevetto, ovvero la richiesta mediante cui si mira ad ottenerlo, non
sia stata ufficialmente resa pubblica, tale restrizione essendo limitata ad un termine di 18 mesi successivi alla registrazione della richiesta di brevetto. Nondimeno, il CIRA avrà il diritto di servirsi delle informazioni franco di ogni onere per le proprie esigenze nell’ambito della ricerca, della tecnologia e delle loro applicazioni, a condizione di non pregiudicare l’applicazione del brevetto.
d) Xxxxxxx il contraente non desiderasse fare richiesta di un brevetto o intendesse rinunciare a un brevetto o richiesta di brevetto, egli dovrà, immediatamente, notificarlo al CIRA e dovrà, dietro specifica richiesta, trasferire i suoi diritti franchi da ogni onere al CIRA che sarà così nella possibilità di agire al suo posto. Le disposizioni previste sopra nei paragrafi a) e c) prima frase, si riterranno, in un caso analogo, applicabili mutatis mutandis al contraente.
IL CIRA avrà, inoltre, la facoltà di registrare le richieste di brevetto in qualsiasi paese dove il contraente non intenda, per parte sua, avanzare una medesima richiesta.
Rispetto a qualsiasi brevetto che il CIRA si sia assicurato nei termini di questo paragrafo, il contraente avrà diritto a una licenza franca di ogni onere, non esclusiva e irrevocabile, senza però la possibilità di concedere altre licenze in subappalto oltre a quelle che ha già potuto concedere.
CLAUSOLA 38 – PROTEZIONE DELLE INFORMAZIONI IN FORME ALTERNATIVE AI BREVETTI, COPYRIGHT, PROTEZIONE DELLE INFORMAZIONI PREESISTENTI AL CONTRATTO, PROTEZIONE DEL SOFTWARE
38.1 Copyright
38.1.1 Il contraente dovrà fornire al CIRA informazioni esaurienti in forma documentaria o in altra forma appropriata, contemplando ogni dettaglio in merito al lavoro eseguito ai fini del contratto e ai risultati conseguiti.
Le informazioni, ai fini della Clausola 38.1, viene trattata alla stessa stregua di ogni risultato tecnico registrato in ordine agli obiettivi del contratto, come ad es. la documentazione, il know-how, disegni dettagliati e progetti, ecc., ma escludendo il software informatico.
38.1.2 Il contraente sarà titolare di qualsiasi informazione prodotta nel corso del o risultante dal lavoro svolto in esecuzione del contratto ed avrà il diritto di tutelare tali informazioni mediante copyright, in conformità con le leggi vigenti in materia.
38.1.3 Nonostante il copyright del contraente, e tenendo nel debito conto l’esistenza di qualsiasi diritto vantato da terze parti, che non sia connesso all’esecuzione del contratto, il CIRA avrà il diritto, franco di ogni onere, non esclusivo, irrevocabile, di utilizzare, riprodurre e divulgare le informazioni per esigenze proprie nell’ambito della ricerca, della tecnologia e delle loro applicazioni.
Le informazioni prodotte nel periodo di validità del contratto, non dovranno, conseguentemente, contemplare alcuna dichiarazione di copyright limitativa dei diritti del CIRA previsti dal presente paragrafo. Ove il contratto richieda una dichiarazione di copyright di forma particolare, questo sarà applicato.
38.1.4 Il contraente potrà, tuttavia, richiedere al CIRA di accettare forme di divulgazione più restrittive e servirsi delle informazioni diversamente da come avrebbe facoltà di fare in forza del Paragrafo 1.3 esposto prima. Il CIRA avrebbe il diritto di non accedere a tale richiesta se le informazioni che ne sono oggetto costituissero il risultato delle opere finalizzate all’esecuzione del contratto. D’altra parte, se le informazioni fossero di esclusiva pertinenza del contraente e non risultassero dal contratto del CIRA, o se la loro divulgazione recasse pregiudizio ai legittimi interessi del contraente, il CIRA sarebbe tenuta ad accettare una restrizione alla loro divulgazione.
38.1.5 Per quanto concerne le informazioni la cui divulgazione, concordata nei termini del Paragrafo 1.4, dovrebbe essere oggetto di restrizioni, il diritto del CIRA a divulgarle e a farne uso dovrà, salvo se diversamente concordato, essere così limitato :
a) nei limiti presupposti dall’obiettivo del buon fine del contratto, inclusa integrazione, gestione operativa, verifica e manutenzione di qualsiasi attrezzatura o software da studiare, progettare, o sviluppare nei termini del contratto,
b) nei limiti richiesti per l’esercizio da parte del CIRA di qualsiasi diritto di riproduzione previsto dal contratto.
38.1.6 Nel caso in cui la divulgazione di qualsiasi informazione nei termini del Paragrafo 1.5, il CIRA dovrà garantire che essa sia utilizzata nei limiti delle finalità del contratto e che non venga divulgata a terse parti senza un previo impegno scritto che prevenga l’utilizzo non autorizzato delle informazioni e la loro ulteriore divulgazione.
38.2 Protezione delle informazioni preesistenti al contratto [background]
Preliminarmente alla stipula di qualsiasi contratto, il contraente dovrà informare il CIRA dell’esistenza di qualsiasi informazione preesistente al contratto o di invenzioni non risultanti da alcun accordo esistente con essa e di cui egli intenda servirsi per il buon fine del contratto stesso. A meno che non sia diversamente disposto, il diritto del CIRA a divulgare ed utilizzare tali informazioni dovrà essere soggetto alle disposizioni dei paragrafi 1.5 e 1.6 esposti sopra.
Qualora, nel corso del contratto, il contraente fornisca ulteriori informazioni background necessarie a conseguire l’obiettivo del contratto e lo abbia immediatamente reso noto al CIRA, ciò non infirmerà in alcun modo i diritti che il contraente può vantare su tali informazioni, a condizione che egli possa dimostrare che queste non siano il risultato di un contratto del CIRA. I diritti di quest’ultima rispetto a informazioni background aggiuntive, risponderanno alla descrizione contenuta nei paragrafi 1.5 e 1.6 esposti prima.
38.3 Protezione del software informatico
38.3.1 Il diritto di richiedere una protezione legale e di goderne in conformità con le leggi vigenti in materia di software informatico sviluppato nel corso del o risultante dal lavoro finalizzato all’esecuzione del contratto, apparterrà al contraente.
38.3.2 Nonostante qualsiasi forma di protezione legale ottenuta dal contraente, spetterà al CIRA il diritto, franco di qualsiasi onere, non esclusivo, irrevocabile, di utilizzare e riprodurre il software per le proprie esigenze nell’ambito della ricerca e della tecnologia e nelle loro applicazioni.
38.3.3 Nel caso specifico del “software operativo”, come prima definito nella Clausola 36.2, il CIRA potrà, alle condizioni previste dal contratto, riservarsi la titolarità dei diritti di proprietà intellettuale. Nella fattispecie, al contraente spetterà comunque il diritto di servirsi del software, tale diritto essendo soggetto alle disposizioni contenute nella clausola intitolata “Royalties” [Diritti di concessione].
CLAUSOLA 39 – DIRITTO DI RIPRODUZIONE
39.1 Ai fini del contratto il diritto di riproduzione viene definito come il diritto a lavorare o a chiedere la lavorazione di un articolo, o progetto o parte di esso, o qualsiasi modifica o sue derivazioni che non ne alterino sostanzialmente l’identità.
39.2 Subordinatamente al contenuto di questa clausola, il CIRA godrà del diritto di riproduzione su qualsiasi articolo o progetto (ivi compresi – progetti di – attrezzatura speciale e affini) prodotto od offerto dal contraente in funzione del soddisfacimento dei requisiti contrattuali, eccetto quelli di esclusiva proprietà non
sviluppati nel corso del contratto e per i quali il contraente non detenga alcun diritto trasmissibile di riproduzione;
a) Il diritto di riproduzione dovrà poter essere esercitato su ogni invenzione o altra proprietà esclusiva contemplata nell’articolo indicato, per la quale il contraente detenga diritti trasmissibili.
b) In caso di un’invenzione o di un’altra proprietà esclusiva che appartenga a una terza parte e sulla quale il contraente non detenga diritti trasferibili, questi profonderà tutti i suoi sforzi in collaborazione con il CIRA, al fine di ottenere il margine legale necessario per poter esercitare il diritto di riproduzione.
c) Se si rilevasse che un qualsiasi articolo o progetto sviluppato nel corso del contratto violi il diritto di una terza parte, il contraente dovrà compiere i massimi sforzi, in collaborazione con il CIRA, per ottenere il margine legale necessario a permettere l’esercizio del diritto di riproduzione. Tuttavia, se il contraente non riuscisse ad ottenere alcun margine e se il CIRA dovesse procedere comunque con la riproduzione, il CIRA dovrà fare in modo che il contraente resti immune da qualsiasi danno possa risultare direttamente da tale azione che essa ha intrapreso.
39.3 Il diritto di riproduzione dovrà poter essere esercitato dal CIRA per i propri fini nell’ambito della ricerca e della tecnologia e delle loro applicazioni. Il CIRA potrà esercitare il diritto di riproduzione sia direttamente, sia per il tramite del contraente o di una terza parte..
39.4 Prima di potersi avvalere direttamente del diritto di riproduzione, il CIRA s’impegnerà ad informarne il contraente. Prima di potersi avvalere del diritto di riproduzione attraverso una terza parte, il CIRA s’impegnerà ad informarne il contraente e – a condizione che egli possa e voglia accettare il lavoro ad un prezzo congruo e ragionevole, nonché ad eseguirne la consegna come richiesto dal CIRA – ad affidargli il lavoro coerentemente con i requisiti della politica industriale attuata dal CIRA.
39.5 Qualora il diritto di riproduzione venisse esercitato in modo diverso che per il tramite del contraente, il CIRA si impegnerà a:
a) garantire che il contraente venga informato di qualsiasi miglioria o modifica introdotta e che di tali migliorie e modifiche potrà beneficiare il contraente per i propri fini,
b) liquidare al contraente le sue spettanze in termini commercialmente ragionevoli e non discriminatori, tenendo conto, tra l’altro, di quanto segue:
- la relativa rilevanza dei diritti di proprietà intellettuale del contraente, in invenzioni o proprietà esclusive non sviluppate nel corso del contratto,
- gli obblighi del contraente verso terze parti,
- i rischi finanziari in cui il contraente è incorso nel corso del lavoro di sviluppo,
- la misura in cui il contraente è stato o sarà compensato diversamente che con l’affidamento dell’opera oggetto del diritto di riproduzione.
Nei limiti del possibile, i termini in cui verrà esercitato il diritto di riproduzione dovranno essere fissati nel contratto; nella definizione di questi termini, qualsiasi terza parte inclusa dovrà essere identificata.
39.6 Se il diritto di riproduzione non verrà esercitato per il tramite del contraente, il contraente stesso s’impegnerà:
a) A fornire in qualsiasi momento tutta la documentazione in suo possesso, o che sarà in grado di ottenere e che abbia il diritto di fornire, la qual cosa è indispensabile a consentire la riproduzione per opera di persona ugualmente preparata nell’arte del contraente. Quest’ultimo avrà diritto ad un
prezzo equo e ragionevole per la fornitura della documentazione in oggetto, calcolato in ragione di quello sostenuto per produrla;
b) b) a fornire contro un prezzo congruo, qualsiasi assistenza tecnica e know-how, ivi comprese informazioni circa la pianificazione e il controllo dei lavori e degli standard qualitativi, in conformità con la prassi commerciale e industriale che potrebbe essere richiesta per facilitare la riproduzione.
Gli obblighi sopra descritti, a meno che non sia stato diversamente concordato, si estendono per un periodo di cinque anni dopo l’accettazione finale del lavoro eseguito in esecuzione del contratto.
Il CIRA imporrà al destinatario della documentazione e delle informazioni contemplate nel presente paragrafo, l’obbligo di servirsene e di comunicarle esclusivamente ai fini dell’esercizio del diritto di riproduzione.
CLAUSOLA 40 – ROYALTIES [DIRITTI DI CONCESSIONE]
40.1 Qualora il contraente dovesse vendere a una terza parte i risultati di qualsiasi ricerca o lavoro di sviluppo sostenuto dal CIRA nel corso e nei termini del contratto, o articoli o parti di essi sviluppati nel corso del contratto e che non abbiano subito modifiche sostanziali, o dovesse cedere o dare in concessione a terze parti il diritto di utilizzare disegni od altre documentazioni risultanti dal contratto per la lavorazione di tali articoli o di parti di essi, trasferire o concedere una licenza su un brevetto per un’invenzione realizzata nel corso del contratto, il contraente dovrà corrispondere le relative royalties al CIRA.
Eccetto nel caso in cui il CIRA abbia convenuto su disposizioni diverse, si applicheranno ai diritti di concessione le seguenti percentuali:
a) vendita di articoli o di parti di essi: 3% del valore franco di fabbrica per ciascuna vendita,
b) per un contratto di licenza o per la cessione dei diritti: 30% dell’importo lordo pagato, meno qualunque tassa pagata dal contraente su di esso oppure, laddove una licenza venga concessa o i diritti vengano ceduti franco di ogni onere o quale contropartita non monetaria, un ammontare da negoziare fra il CIRA ed il contraente.
L’importo complessivo della “royalty” corrisposta non dovrà, in ogni caso, eccedere il totale dei costi sostenuti per la ricerca e lo sviluppo dal CIRA nel corso del contratto.
40.2 L’obbligo contrattuale, per il contraente, di pagare i diritti di concessione cesserà dieci anni dopo la data dell’approvazione conclusiva del lavoro eseguito ai fini del contratto.
40.3 Se le disposizioni contenute nella clausola si applicano ad una vendita, contratto di licenza o di trasferimento dei diritti previsti nel contratto, o se il contraente vorrà richiedere una riduzione o una rinuncia ai diritti di concessione, egli dovrà immediatamente renderlo noto al CIRA. Laddove il CIRA confermasse che i diritti di concessione devono essere corrisposti, il contraente dovrà, entro un mese dalla conclusione del contratto di vendita, di licenza o di trasferimento dei diritti, informare il CIRA circa il valore in base al quale le parti si sono accordate sulle modalità di pagamento.
ALLEGATO I alle CONDIZIONI GENERALI PER I CONTRATTI CIRA, PARTE I – DETERMINAZIONE DEI PREZZI
CLAUSOLA 1 – TIPOLOGIA DEI PREZZI
1.1 Sono previste le seguenti tipologie di prezzi:
a) prezzo fisso
- prezzo fisso costante [fermo, non soggetto a variazione nell’arco di tempo considerato]
- prezzo fisso con possibilità di variazione
- prezzo fisso unitario
b) prezzo bloccato da convertire in prezzo fisso
c) prezzo a rimborso del costo
- costo rimborsabile più compenso fisso [cost-plus fixed fee]
- costo rimborsabile più paga d’incentivo [cost-plus-incentive fee]
- rapporto tempo-materiali.
CLAUSOLA 2 – CONTRATTO A PREZZO FISSO
2.1 Contratto a prezzo fisso costante
Il prezzo del contratto non è soggetto ad alcun aggiustamento o revisione in ragione dei costi effettivi sostenuti dal contraente nell’esecuzione del contratto.
2.2 Contratto a prezzo fisso con possibilità di variazione
a) Il prezzo del contratto non è soggetto ad alcun aggiustamento o revisione causata dai costi effettivi sostenuti dal contraente nell’esecuzione del contratto salvo al verificarsi di determinate contingenze, specificamente previste dal contratto ed entro i limiti definiti nei paragrafi da b) a d) compreso.
b) Il contratto comprendente una clausola di variazione del prezzo dovrà definire:
1) i fattori di prezzo al variare dei quali varierà il prezzo del contratto; questi fattori corrisponderanno generalmente ai prezzi delle materie prime, costi di remunerazione per categorie professionali incorporate nel contratto, oneri sociali rilevanti;
2) le modalità in cui la variazione di un fattore di prezzo dovrà essere prestabilito. Questo sarà fatto non appena possibile, sulla base degli indici ufficiali.
3) la formula basata sugli indici di cui sopra, al fine di determinare l’effetto sul prezzo di contratto della variazione di un tale fattore di prezzo.
c) Nel caso in cui la consegna della fornitura avvenisse oltre la scadenza fissata per ragioni da imputarsi alla responsabilità del contraente, la fluttuazione del prezzo a scadenza avvenuta, dovrà essere valutata separatamente, in base ad una formula specificata nel contratto.
In questo caso, nessun abbuono sarà concesso al contraente per gli aumenti di prezzo occorsi dopo le date di consegna fissate dal contratto per dotazioni o servizi; spetterà al CIRA il beneficio conseguente dall’eventuale decremento del prezzo successivo a queste date.
d) Il contratto potrà stabilire che le variazioni di prezzo, inferiori a un certo valore, non dovranno essere prese in considerazione; allo stesso modo, il contratto potrà stabilire un periodo iniziale durante il quale non siano prese in considerazione le fluttuazioni nei fattori di prezzo fissati.
2.3 Contratto a prezzo unitario fisso
a) Allorquando al tempo della stipula del contratto, la quantità di dotazioni o servizi non potrà essere determinata con precisione, un contratto a prezzo fisso oppure un contratto a prezzo fisso con clausola di variazione, potrà stabilire il prezzo unitario delle varie dotazioni e servizi o delle loro parti componenti.
b) Al prezzo da pagare si arriverà applicando i prezzi unitari al quantitativo di dotazioni o servizi consegnati. Nessun ulteriore addebito potrà esservi aggiunto.
c) Xxxx contratti dovranno stabilire:
1) il loro periodo di validità;
2) le minime quantità di dotazioni o servizi che l’autorità contraente s’impegna ad ordinare presso il contraente e le quantità massime che quest’ultimo accetta di consegnare;
3) i termini e le condizioni su cui ordinativi a prezzo fisso saranno effettuati per ciascuna fornitura.
d) Il contraente dovrà documentare l’esatta quantità di merci fornite o di servizi prestati nel corso del contratto e dovrà comunicare tutte le informazioni ed assolvere a tutte le facilitazioni richieste al fine di verificare la correttezza della dichiarazione in oggetto.
CLAUSOLA 3 – CONTRATTO A PREZZO BLOCCATO DA CONVERTIRE IN PREZZO FISSO
3.1 Se le parti intendono concludere un contratto a prezzo fisso costante (Clausola 2.1) oppure un contratto a prezzo fisso con clausola di variazione del prezzo (Clausola 2.2) e se al tempo della stipula non ci fossero le basi necessarie alla stima di un prezzo fisso, esse potranno concludere un contratto a prezzo bloccato da convertire in prezzo fisso.
3.2 Un contratto siffatto dovrà stabilire un tetto massimo che il prezzo del contratto non potrà oltrepassare e per il quale il contraente è tenuto a consegnare in modo completo le dotazioni e i servizi stabiliti dal contratto.
Il prezzo fisso dovrà essere stabilito non appena esisterà una base per la stima di un prezzo congruo e, dove possibile, prima che il contratto venga portato a termine.
3.3 Indipendentemente dal tetto massimo fissato nel Paragrafo 3.2, il contraente dovrà fornire nel momento in cui sarà concluso il contratto, le seguenti informazioni sui costi, specificando quali fra questi siano il risultato di stime e quali, invece, costanti:
i) Costo dei materiali
-xxxxxx xxxxxxxxx
- all’acquisto
ii) Costo generale materiali (se non contemplato in iv)
iii) Costo della manodopera diretta Retribuzione dell’ora-uomo per categoria (Realizzazione, manifattura, etc.)
iv) Tasso o tassi standard d’incidenza dei costi generali per la manodopera
v) Jig e Tool [attrezzi di montaggio]
vi) Totale costo primo (Totale di i, ii, iii, iv e v)
vii) Quote dei costi generali e di amministrazione su (vi) (se non già contemplato in iv) )
viii) Altri costi diretti (Attrezzature, servizi, consulenze, costi per diritti di licenza, ecc.)
ix) Quote speciali dei costi generali su viii), se esistenti
x) Profitto
Nel momento in cui verrà determinato il prezzo fisso, il contraente dovrà fornire un aggiornamento di quei costi indicati come risultato di stime preventive.
3.4 Se l’accordo sul prezzo fisso non fosse raggiunto prima dell’adempimento del contratto, il prezzo del contratti dovrà, entro il tetto massimo definito in 3.2, essere determinato in conformità con la procedura dei contratti con rimborso dei costi.
3.5 Dietro richiesta del CIRA, il contraente dovrà assicurare tutte le facilitazioni ai rappresentanti del CIRA in visita presso lo stabilimento o le officine, per esaminare i processi di lavorazione e controllare i costi diretti del contratto, e quindi stimare o accertare il costo di produzione sulla base del quale il prezzo fisso dovrà essere determinato.
CLAUSOLA 4 – CONTRATTI AL PREZZO DI RIMBORSO DEI COSTI
Il prezzo del contratto è uguale alla somma di tutti i costi nella misura in cui questi sono ammissibili secondo la Clausola 6 del presente allegato; e il profitto viene determinato secondo quanto specificato qui di seguito.
Il contratto dovrà definire:
- o un tetto massimo di importo, nei limiti del massimale cui si fa riferimento nella Clausola 9 del presente allegato,
- o un prezzo massimo (tetto), che il contraente non potrà eccedere, essendo ancora pendente la richiesta di completa consegna delle dotazioni e servizi stabilita dal contratto.
4.1 Contratto a rimborso di costo più compenso fisso
Il contratto a rimborso di costo più compenso fisso è un tipo di contratto a costo rimborsabile che prevede, per l’appunto, il pagamento di un compenso fisso al contraente. Tale compenso non varia col costo effettivo, ancorché possa essere rettificato in conseguenza delle modifiche applicate alle specifiche del contratto, dietro richiesta del CIRA e nei termini della Clausola 26.1 delle Condizioni generali, suscettibili di indurre sostanziali mutamenti nel costo stimato.
4.2 Contratto a costo rimborsabile ed incentivo
Si tratta di un tipo di contratto a costo rimborsabile che prevede il pagamento di un compenso base, che è poi quello da corrispondere al contraente a condizione che il contratto venga eseguito in conformità con gli obiettivi che vi sono specificati. Il suo ammontare potrà essere rettificato a seconda che l’esecuzione del contratto ad opera del contraente sia al di sotto o al di sopra delle specifiche fissate per i summenzionati obiettivi.
Gli obiettivi in oggetto consistono di norma in:
a) Un costo base, ossia un costo che, se raggiunto ma non superato dal costo effettivo, darà al contraente il diritto a un compenso base; se d’altra parte i costi effettivi risultassero essere più elevati o viceversa più bassi rispetto al costo base, il contratto dovrà specificare la misura in cui il compenso di base dovrà essere accresciuto o diminuito.
b) Un programma di base dei lavori per il conseguimento del quale al contraente dovrà essere corrisposto il compenso di base e l’incremento o decremento di tale compenso per aver, rispettivamente, raggiunto risultati superiori o inferiori al programma in oggetto.
c) Un livello base di esecuzione per conseguire il quale il contraente dovrà ottenere il compenso di base e l’incremento o decremento di tale compenso per aver superato o per non aver raggiunto questo livello di esecuzione. La specifica riguardante questi obiettivi potrà essere rettificata in conseguenza dei cambiamenti nelle specifiche contrattuali previste dalla Clausola 26.1 delle Condizioni generali.
4.3 Contratto “time and materials”
Si tratta di un tipo di contratto a costo rimborsabile il cui prezzo è determinato sulla base dei seguenti elementi:
a) paga oraria media o paga oraria per categoria professionale, ivi comprese le spese dirette e indirette, le spese generali di amministrazione e i profitti, sia per il personale, sia per le spese di fitto delle facilities ivi compreso il personale operativo;
b) materiale e dotazioni a prezzo di costo, eventualmente maggiorato di una percentuale per le spese di movimentazione del materiale, nella misura in cui esse siano escluse dal computo della paga oraria;
c) esborsi o pagamenti effettuati in favore di terze parti per servizi resi nell’adempimento del contratto, nella misura in cui essi sono esclusi dal computo della paga oraria (ad es. spese di viaggio, trasporto, spese informatiche, ecc.). Gli esborsi dovranno essere approvati dal CIRA e, a meno che non sia diversamente disposto dal contratto, dovranno essere rimborsati al proprio valore di fattura senza alcun onere aggiuntivo.
CLAUSOLA 5 – DISPOSIZIONI CONCERNENTI I CONTRATTI AL PREZZO DI RIMBORSO DEL COSTO
Le disposizioni contenute nelle Clausole 6, 7 e 8 del presente Allegato si applicheranno a tutti i contratti stipulati sulla base del prezzo di rimborso del costo e al caso cui si fa riferimento nella Clausola 3.4.
Il contraente dovrà introdurre, a sua volta, disposizioni corrispondenti a quelle menzionate, in tutte i contratti di subappalto stipulati nell’ambito del contratto base.
CLAUSOLA 6 – AMMISSIBILITÀ DEI COSTI
6.1 Costo ammissibile
Un costo potrà considerarsi ammissibile a condizione che siano rispettate le seguenti condizioni:
a) che sia sorto specificamente in relazione al contratto o produca effetti tanto sul contratto, quanto su altro lavoro e sia distribuito su di essi in proporzione diversa a seconda del beneficio derivatone; od ancora che sia necessario al buon fine dell’opera, sebbene non possa essere stabilita una relazione diretta con alcun prodotto o servizio ad essa collegato;
b) che sia ragionevole e conveniente per natura e per entità, e non superi quello che avrebbe potuto sorgere dalla gestione oculata di una qualsiasi attività economicamente competitiva;
c) che non sia suscettibile di alcuna limitazione od esclusione come per le tipologie o entità dei costi indicati nelle Sotto-clausole 6.2 e 6.3.
In ogni caso, qualsiasi reddito, sconto, detrazione e ad altri crediti concernenti qualsiasi costo ammissibile (ad es. per la rivendita di scarti e materiali inutilizzabili) derivante dal o al contraente, dovrà essere accreditata al CIRA.
6.2 Costo parzialmente ammissibile
I seguenti costi rappresentano esempi di costi che sono di norma parzialmente ammissibili soltanto come costi indiretti entro i limiti descritti più avanti, posto che tali costi siano ragionevoli per natura e per entità e che siano ripartiti come costi indiretti su tutta l’opera del contraente:
a) costi pubblicitari, tranne quelli relativi a particolari campagne pubblicitarie (si veda la Sotto-clausola 6.3a);
b) contributi o donazioni;
c) spese di ospitalità e di rappresentanza;
d) bonus pagati in contanti o in azioni, in applicazione di un accordo in cui si sia entrati prima che il contratto fosse stipulato o in applicazione di un piano stabilito e coerentemente perseguito sin da prima che il contratto fosse concluso;
e) ammortamento di impianti, attrezzature o di altre componenti del capitale fisso, eccetto per quelle che siano specificamente richieste per l’esecuzione del contratto e che, previo assenso del CIRA, vengano ammessi come spesa diretta, o nel contratto o in un’appendice ad esso; l’ammortamento dovrà essere calcolato su principi contabili generalmente accettati e applicati in Italia;
f) costi della normale gestione e riparazione d’impianti, attrezzature ed altre componenti del capitale fisso, eccetto quelli esclusi secondo la Sotto-clausola 6.2e), i quali costi di normale gestione e riparazione vengano ammessi come una spesa diretta relativa al contratto;
g) i costi delle attività generali di ricerca e sviluppo che non siano imputabili direttamente al contratto e che non siano finalizzati alla preparazione o allo sviluppo di uno specifico prodotto.
Tali costi potranno essere ammessi soltanto nella misura in cui essi sorgano dal funzionamento di un sistema di ricerca e di sviluppo, che sia esistito per un tempo ragionevole nell’ambito dell’azienda da prima della stipula del contratto e posto che i costi siano ripartiti in maniera uniforme sull’intero giro d’affari dell’azienda dove è stato stipulato, e quindi che una distribuzione più irregolare non sia applicata al contratto. In nessun caso, l’ammontare di tali costi dovrà eccedere un tasso determinato nella gara pubblica d’appalto;
h) costi di viaggio, eccetto quelli che, secondo i termini del contratto, debbano esservi imputati direttamente;
i) costo pre-contrattuale (costo risalente a prima della data di entrata in vigore indicata dal contratto) in anticipo sull’aggiudicazione dell’appalto o in conseguenza della sua negoziazione.
6.3 Costo non ammissibile
In generale, tutte le spese di cui il contraente non potrà dimostrare che ricadano direttamente o indirettamente sul contratto, si considerano totalmente non ammissibili ed in special modo le spese elencate qui di seguito.
a) Costo di qualsiasi particolare campagna pubblicitaria, sostenuto senza previo consenso del CIRA, o privo di collegamenti con il contratto.
b) Costo dell’opera, avente carattere di compartecipazione agli utili.
c) Costo di capitale, di attrezzature o altre componenti del capitale fisso, che vengano ammortizzati in conformità con le disposizioni della Sotto-clausola 6.2e). Ciò non si applica ai costi specificamente richiesti per l’esecuzione del contratto, i quali, previo consenso del CIRA, vengano ammessi come spesa diretta nel contratto o in una sua appendice.
d) Costo di gestione, manutenzione ed allestimento di facilities [vedi sopra] inutilizzate o in eccesso, eccetto quelle necessarie a tenere le facilities in “Standby caldo”
e) Multe e penali, così come spese legali ed amministrative risultato di una violazione delle leggi e delle normative vigenti.
f) Eccessi di costo risultanti da un altro contratto.
g) Spese derivanti dalla creazione di riserve per contingenze diverse o di altre riserve (ad es. crediti inesigibili), non pertinenti alla gestione corrente.
h) Spese e crediti inesigibili, ivi comprese le spese legali e i costi di recupero relativi ai crediti inesigibili.
i) Spese connesse col capitale raccolto.
j) Profitti e perdite di qualsiasi natura conseguenti alla vendita o alla sostituzione di impianti, attrezzature o altri componenti di capitale non direttamente pagate dal CIRA, compresa la vendita o la sostituzione di investimenti a breve o a lungo termine, tranne che come parte di normali tassi di ammortamento.
k) Tasse sui profitti.
l) Penali inflitte al contraente nei termini del contratto.
m) Provvigioni e gratifiche in relazione con l’ottenimento o la negoziazione di un contratto.
n) Interesse sul capitale richiesto dall’azienda per l’esecuzione del contratto, che si considera incluso nel contratto.
CLAUSOLA 7 – CLASSIFICAZIONE DEI COSTI PER GRUPPI
7.1 Nella stima o nel computo dei costi delle dotazioni e dei servizi da fornire nei termini del contratto, il contraente dovrà distinguere i seguenti raggruppamenti:
a) Costi diretti
Si definisce diretto qualsiasi tipo di costo che possa essere identificato specificatamente nel contratto. I costi diretti non sono limitati ai soli fattori produttivi incorporati nel prodotto finale, come i materiali e la manodopera.
b) Costi indiretti
Si definisce indiretto qualsiasi tipo di costo che non sia stato classificato e contabilizzato come diretto.
7.2 Il contraente dovrà specificare a quale gruppo vada ascritto un costo. Il procedimento mediante cui le spese vengono calcolate come parte di un costo diretto od indiretto non potrà essere modificato nel periodo di validità del contratto.
CLAUSOLA 8 – COSTI GENERALI O COMUNI DI PRODUZIONE
8.1 I costi indiretti che, di regola, dovrebbero essere imputati all’intera opera del contraente, dovranno essere contabilizzati in base a un raggruppamento logico del costo, secondo i principi di una sana gestione contabile e la pratica consolidata del contraente e presentati come “costi generali o comuni di produzione”, da applicarsi al relativo raggruppamento dei costi diretti.
8.2 Il contraente dovrà informare il CIRA dei propri costi generali di produzione e della rispettiva giustificazione contabile.
Con il termine “costo generale preventivo di produzione” s’intende un costo generale provvisorio stabilito ai fini della fatturazione provvisoria in attesa che venga negoziato il costo generale definitivo.
Un costo generale o comune di produzione sarà indicato come finale se sarà stato mutuamente concordato dal CIRA e dal contraente.
8.3 Un costo generale di produzione sarà indicato come predeterminato se fissato prima o durante un certo periodo e basato (stimato) su costi occorsi in tale periodo. Un costo generale sarà indicato, invece, come postdeterminato se fissato dopo un certo periodo e basato sui costi effettivamente occorsi durante tale periodo.
a) I costi generali predeterminati dovranno essere concordati non appena possibile prima dell’inizio del periodo al quale il costo stesso sarà imputato. Qualora ciò non fosse possibile, dovrà essere stabilito un numero di giorni entro il quale i costi dovranno essere concordati. In questo caso, il contratto dovrà anche specificare il tempo minimo e massimo entro cui i costi dovranno essere concordati. Xxxxxxx non si raggiungesse un accordo neppure entro il numero di giorni specificato e/o entro le scadenze fissate, i costi si generali di produzione saranno indicati come postdeterminati.
I costi generali predeterminati dovranno applicarsi o all’intera durata del contratto od anche ad un periodo più breve, concordato fra le parti.
b) I costi generali postdeterminati dovranno essere negoziati non appena sarà possibile, trascorso ciascun esercizio finanziario del contraente. Il contraente dovrà sottoporre al CIRA, non appena possibile, dopo la fine di ciascun esercizio finanziario, una proposta per la determinazione dei costi generali finali per quel periodo, basata sull’effettiva esperienza del contraente nella contabilizzazione e documentazione dei costi.
8.4 Gli esiti di ogni negoziazione dovranno essere esposti in un’appendice al contratto che dovrà specificare:
- i costi generali finali concordati,
- le basi cui i costi si applicano, nonché
- i periodi cui i costi si applicano.
CLAUSOLA 9 – LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ
9.1 Il limite della responsabilità consiste in un importo da specificare nel contratto, che dovrà corrispondere all’importo massimo per cui il CIRA s’impegna a rispondere e che potrà essere aumentato unicamente previo assenso scritto dello stesso CIRA.
9.2 Se, in qualunque momento, il contraente abbia ragione di credere che gli oneri cui andrà incontro nell’esecuzione del contratto nei successivi sessanta (60) mesi, sommati a tutti i costi precedentemente sostenuti, superassero il settantacinque per cento (75%) del limite di responsabilità, dovrà renderne comunicazione scritta al CIRA, fornendo al tempo stesso una stima aggiornata del costo complessivo.
9.3 Il CIRA non sarà obbligato a rimborsare al contraente i costi in eccedenza rispetto al limite di responsabilità ed il contraente non sarà obbligato a continuare nell’esecuzione del contratto ovvero a sostenere ulteriore costi in eccesso rispetto a quel limite, a meno che e fino a che il CIRA non abbia notificato per iscritto al contraente che tale limite è stato aumentato fino a un diverso ammontare. Qualsiasi costo sostenuto dal contraente in eccesso rispetto al limite iniziale, fino all’approvazione del nuovo limite, sarà considerato ammissibile nella stessa misura in cui lo sarebbe stato se fosse occorso dopo.
PARTE II – CONTROLLO DEI COSTI
CLAUSOLA 10 – DIRITTO DI VERIFICA ISPETTIVA
Il CIRA si riserva il diritto di sottoporre a verifica, direttamente o per il tramite di un rappresentante autorizzato, la richiesta di rimborso avanzata dal contraente per oneri sostenuti nell’esecuzione di qualsiasi contratto con rimborso dei costi, o con prezzo bloccato da convertire in prezzo fisso, che in conformità con le disposizione della Clausola 3.4, dovrà essere trattato alla stregua come un contratto con rimborso del costi.
CLAUSOLA 11 – PIANO DEI COSTI DI SVILUPPO
11.1 Il contraente dovrà presentare un piano dei costi, consistente in un programma dettagliato, che segua in dettaglio l’opera prefigurata dal progetto fino al suo completamento, scomponendola tecnicamente nelle sue diverse fasi, in scadenze per il raggiungimento previsto di ciascuna di esse, e relative stime dei costi in forma tale che nel corso del progetto, lo sviluppo, tecnico ed economico del programma, ad una certa data, debba potersi comparare con le stime originarie preventivamente fatte per quella stessa data.
11.2 Se specificato dal contratto il piano dei costi dovrà allegarsi al contratto stesso.
11.3 Il piano dei costi dovrà presentare, suddivisi per trimestri, i costi preventivati fino al completamento di ciascuna delle aree tecniche in cui il piano di sviluppo potrà articolarsi,. La stima dei costi dovrà essere correlata al programma tecnico e in nessun modo il contraente dovrà includere fattori giustificati da contingenze generali.
CLAUSOLA 12 – RELAZIONI FINANZIARIE TRIMESTRALI
Il contraente dovrà fornire al CIRA, non più tardi di tre settimane dopo la fine di ciascun trimestre, una relazione finanziaria trimestrale, che descriva il più ampiamente possibile i costi effettivi, sostenuti nell’esecuzione del contratto, fino alla fine del trimestre, ad uno con la sua ultima stima del costo totale (con relativa data), suddivisi con lo stesso criterio del Piano di sviluppo dei costi.
CLAUSOLA 13 – REQUISITI CONTABILI
Il contraente dovrà avere un adeguato sistema contabile e tenere registrazioni dei costi e delle spese relative al contratto, con un’estensione e un grado di dettagliatezza tali da comprendere tutti i costi diretti ed indiretti di manodopera, materiali, attrezzature, dotazioni e servizi, nonché altri costi e spese di qualsiasi natura per i quali possa essere avanzata una richiesta di rimborso, così come tutte le riduzioni e gli altri crediti relativi al contratto.
CLAUSOLA 14 – PROCEDURE DI CONTROLLO
14.1 Il contraente accetta di mettere a disposizione del CIRA dietro richiesta di quest’ultima o di persone od enti da lui indicati nel contratto, qualsiasi documento necessario alla corretta esecuzione delle visite ispettive e delle revisioni contabili. Egli s’impegna a fornire, se richiesto dal CIRA, tutte le informazioni e le giustificazioni riguardanti costi, prezzi, scorte e servizi rilevanti ai fini del contratto. Queste informazioni dovranno essere fornite in forma scritta, ove richiesto. Il controllo avrà luogo, di norma, presso lo stabilimento del contraente.
14.2 Xxxx’osservare ogni regola di sicurezza applicabile, il contraente s’impegna a consentire al CIRA e alle persone od enti da lui designati nel contratto, di ispezionare gli impianti e lo stabilimento realizzati, ed anche i magazzini in cui sono stoccati merci e scorte, nella misura in cui vi siano scorte e merci necessari all’esecuzione del contratto.
14.3 Tutte le informazioni fornite dovranno essere ritenute riservate.
CLAUSOLA 15 – CORRETTA CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI
A meno che non sia diversamente disposto dal contratto, i documenti di appoggio cui si fa riferimento nella Clausola 13 dovranno essere conservati dal contraente per i cinque anni seguenti all’esecuzione del contratto.
ALLEGATO II alle CONDIZIONI GENERALI PER I CONTRATTI CIRA RIDUZIONI PER PENALI
In applicazione della Clausola 28, le seguenti riduzioni per penali si applicheranno ai vari tipi di contratto: 1 CONTRATTI A PREZZO FISSO
1.1 Fornitura di attrezzature o materiali:
per ogni giorni di ritardo:
0.5 per mille dal primo al quarantesimo giorno compreso;
1 per mille per ogni giorno successivo, fino a un massimo di 10% del “valore oggetto di penale” come definito nella Clausola 28.3.
1.2 Sviluppo di specifici articoli prototipo: per ogni giorno di ritardo:
0.3 per mille dal primo al sessantesimo giorno;
1 per mille per ogni giorno successivo, fino ad un Massimo del 10% del “valore oggetto di penale”, come definito nella Clausola 28.3.
Eccezionalmente, e se espressamente richiesto dal contratto, il CIRA potrà differire l’applicazione delle penali per un periodo non superiore ai quaranta giorni, nondimeno, qualora il ritardo eccedesse tale periodo, la penale sarebbe applicata nella sua interezza..
2. CONTRATTI A PREZZO DI RIMBORSO DEI COSTI
2.1 Contratto a rimborso di costo più compenso fisso:
a) Sviluppo di un prototipo:
per ogni giorno di ritardo nella presentazione del prototipo per i test di ammissione:
0.4 per mille dal primo al quarantesimo giorno compreso;
1 per mille per ogni giorno successivo, fino ad un Massimo del 10% del totale stimato in conformità con le disposizioni della Clausola 28.
b) Fornitura di unità di produzione:
Per ogni giorno di ritardo nella consegna delle unità di produzione:
0.4 per mille dal primo al quarantesimo giorno incluso;
1 per mille per ogni giorno successivo fino ad un massimo del 10% del totale stimato secondo il contratto, in conformità con la Clausola 28.
c) Laddove il prototipo e le unità di produzione vengano consegnate sotto lo stesso contratto, la riduzione prevista sopra in b) verrà modificata in modo tale il tasso dello 0.4 per mille giornaliero, si applicherà per quaranta giorni, meno il numero di giorni per cui si applicherà la penale per ritardata consegna del prototipo.
2.2 Contratto a costo rimborsabile più paga d’incentivo:
Le penali saranno definite secondo le disposizioni della Clausola 4.2 dell’Allegato I.