Contratto di assicurazione per la tutela della persona in caso di infortunio.
PROTEZIONE INFORTUNI
Contratto di assicurazione per la tutela della persona in caso di infortunio.
FASCICOLO INFORMATIVO
Il presente Fascicolo Informativo, contenente:
• Nota informativa comprensiva del glossario
• Condizioni di Assicurazione
• Documento sul trattamento dei dati personali
deve essere consegnato al potenziale Contraente prima della sottoscrizione del contratto.
AVVERTENZA:
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.
Edizione CRS 5781/T/11/16
Credemassicurazioni S.p.A.
Capitale interamente versato di euro 14.097.120 - REA 218847 presso la Camera di Commercio di Reggio Xxxxxx - Registro delle Imprese di Reggio Xxxxxx, Codice Fiscale e Partita IVA 01736230358 - Iscrizione all’Albo delle Imprese di Assicurazione n° 1.00131 - Sede Legale e Direzione: Xxx Xxxxx Xxxx, 0 - 00000 Xxxxxx Xxxxxx (Xxxxxx) - Tel: x00 0000 000000 - Fax: x00 0000 000000 - xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx - xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx - PEC: xxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Credemassicurazioni ha adottato un Modello ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e specifici standard di comportamento per i quali si rimanda alla “Comunicazione standard etici” consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Nota informativa
(Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010)
La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP (cui è succeduto, a far data dal 01 gennaio 2013, IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP (ora IVASS).
Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.
A) INFORMAZIONI RELATIVE ALL’IMPRESA
a) Credemassicurazioni Società per Azioni, in forma abbreviata Credemassicurazioni S.p.A. (di seguito,
Credemassicurazioni);
b) Sede Legale e Direzione Generale: Xxx X. Xxxx, 0 - 00000 Xxxxxx Xxxxxx (Xxxxxx)
c) Recapito telefonico: 000 000000 Fax: 0000 000000
Sito Internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx Email: xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Posta Elettronica Certificata (PEC): xxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
d) Autorizzata, con provvedimento ISVAP n. 894 del 22/06/98 (G.U. n. 148 del 27/06/1998), all'esercizio dell'attività assicurativa nei Rami 1, 2, 3, 8 (esclusi i danni provocati da energia nucleare), 9 (limitatamente al furto), 10, 13 e 17 di cui all'art. 2 c. 3 del D. Lgs. n. 209/2005 (quanto al Ramo 10 si precisa che, per effetto della pubblicazione sul Bollettino dell’Autorità del Provvedimento ISVAP nr. 2909 del 27/06/2011, Credemassicurazioni a far data dal 29/07/2011 ha cessato l’esercizio dell’attività assicurativa nel Ramo 10 di cui all’art. 2 c. 3 del D.Lgs. 209/2005 inerente la “Responsabilità Civile autoveicoli terrestri”). Autorizzata con provvedimento ISVAP n. 1755 del 19/12/2000 (G.U. n. 201 del 28/12/2000) ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa a tutti i rischi compresi nel Ramo 9 di cui all'art. 2 c. 3 del D. Lgs. n. 209/2005. Autorizzata, con provvedimento ISVAP n. 2619 del 06/08/08 ad estendere l’esercizio dell'attività assicurativa nel Ramo 16, perdite pecuniarie di vario genere, di cui all’art. 2 c. 3 del D. Lgs. n. 209/2005. Autorizzata, con provvedimento Isvap n. 2809 del 23/06/10 ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel Ramo 18, assistenza, di cui all'art. 2 c. 3 del D. Lgs. n. 209/2005. Iscritta all’Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00131.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale di Credemassicurazioni
Il patrimonio netto di Credemassicurazioni ammonta a 27,2 milioni di Euro di cui la parte relativa al capitale sociale è pari a 14,1 milioni ed il totale delle riserve patrimoniali è pari a 7,1 milioni.
L’indice di solvibilità risulta 4,37. Tale indice rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.
B) INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO
Tacito rinnovo del contratto
Il contratto ha durata annuale prevede il tacito rinnovo alla sua scadenza.
AVVERTENZA: è comunque possibile impedire il tacito rinnovo del contratto mediante la disdetta.
La disdetta può essere esercitata, sia da parte del Contraente sia da parte di Credemassicurazioni, mediante lettera raccomandata, spedita:
- nel caso di disdetta data dal Contraente, alla sede di Credemassicurazioni o all’Intermediario presso il quale è stata stipulata la polizza almeno 15 giorni prima della scadenza ;
- nel caso di disdetta data da Credemassicurazioni, all’ultimo domicilio noto del Contraente risultante alla Compagnia almeno 15 giorni prima della scadenza.
Oltre alla modalità sopra indicata e nel rispetto dei termini previsti, il Contraente potrà comunicare la propria disdetta anche mediante lettera consegnata a mano (nel qual caso farà fede la data o il timbro di ricevimento rispettivamente apposti da Credemassicurazioni o dall’Intermediario) o a mezzo fax, inoltrati alla sede di Credemassicurazioni o all’Intermediario presso il quale è stata stipulata la polizza.
La disdetta ha come effetto la risoluzione definitiva del rapporto contrattuale.
Per i dettagli sulle modalità di disdetta si rimanda all’articolo 1.3 delle Condizioni di Assicurazione.
Aggiornamenti non derivanti da innovazioni normative
Gli aggiornamenti al fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative sono consultabili presso il sito internet di Credemassicurazioni (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx).
3. Coperture assicurative offerte – limitazioni ed esclusioni
Il contratto contiene garanzie assicurative per far fronte agli eventi che possono compromettere la salute e l’integrità fisica della persona.
Eventuali allegati per condizioni contrattuali non rientranti nello standard del prodotto e concordate per particolari esigenze del Contraente, saranno oggetto di espressa pattuizione.
Nel seguito sono sinteticamente illustrate le garanzie offerte dal prodotto.
Si ricorda che saranno operanti solo le garanzie acquistate, esplicitamente richiamate nel modulo di polizza.
PROTEZIONE INFORTUNI contiene le garanzie relative agli infortuni che possono verificarsi nell’arco dell’intera giornata, in ambito professionale ed extraprofessionale.
AVVERTENZA: E’ previsto un limite di età massima assicurabile di anni 69. Esso è regolamentato al punto 1.5 delle Condizioni di Assicurazione.
Questa sezione si compone delle garanzie denominate e regolamentate come segue:
“GARANZIA DECESSO DA INFORTUNIO”: se l’infortunio ha per conseguenza la morte dell’Assicurato, Credemassicurazioni corrisponde ai beneficiari la somma assicurata indicata nel modulo di polizza relativamente alla garanzia stessa.
La garanzia è regolamentata al punto 2.3 delle Condizioni di Assicurazione.
AVVERTENZA: la garanzia non copre tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi; il contratto prevede infatti diversi limiti ed esclusioni che possono dar luogo al mancato pagamento dell’indennizzo.
Essi sono indicati nei seguenti punti: 1.1 “ aggravamento del rischio”, 1.4 “chi non assicuriamo, 1.5 “limiti di età”, 2.1 “infortuni”, 2.2 “rischi sportivi”, 2.3 “garanzia decesso da infortunio”, 3.1 “infortuni non indennizzabili”, 3.2 “rischi non assicurabili”, , 4.1 “criteri di indennizzabilità” , 4.3 “beneficiari”,
4.4 “liquidazione e pagamento”, nonché nelle definizioni del glossario.
“GARANZIA INVALIDITA’ PERMANENTE GRAVE DA INFORTUNIO”: se l’infortunio ha per conseguenza una invalidità permanente accertata pari o superiore al 60% della totale, Credemassicurazioni liquida, a postumi stabilizzati, un indennizzo pari al 100% della somma assicurata indicata nel modulo di polizza.
Il grado di invalidità è accertato con riferimento ai valori ed ai criteri indicati nella tabella INAIL (allegato n. 1 al D.P.R. 30.6.1965 n. 1124), riportate nell’Appendice 1.
La garanzia è regolamentata al punto 2.4 delle Condizioni di Assicurazione.
AVVERTENZA: la garanzia non copre tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi; il contratto prevede infatti diversi limiti ed esclusioni che possono dar luogo al mancato pagamento dell’indennizzo. Essi sono indicati nei seguenti punti: 1.1 “ aggravamento del rischio”, 1.4 “chi non assicuriamo”,1.5 “limiti di età”, 2.1 “infortuni”, 2.2 “rischi sportivi” 2.4 “garanzia invalidità permanente grave da infortunio”, 3.1 “infortuni non indennizzabili”, 3.2 “rischi non assicurabili”, 4.1 “criteri di indennizzabilità”, 4.4 “liquidazione e pagamento”, nonché nelle definizioni del glossario.
Esempio di calcolo dell’indennizzo per la garanzia Invalidità Permanente Grave della Sezione Infortuni:
Esempi | |||
A | B | C | |
Percentuale di invalidità permanente accertata | 30% | 59% | 60% |
Franchigia (in percentuale) | 59% | ||
Somma assicurata per Invalidità Permanente grave € | 60.000 |
Esempio C: indennizzo di € 60.000 (in quanto, ai sensi dell’art. 2.4“garanzia invalidità permanente grave da infortunio” delle Condizioni di Assicurazione, al raggiungimento del 60% di invalidità accertata, viene liquidato il 100 % della somma assicurata).
4. Dichiarazioni del contraente e in ordine alle circostanze del rischio - nullita’
Dichiarazioni inesatte o reticenti possono avere conseguenze negative sulla prestazione assicurativa (perdita totale o parziale dei relativi indennizzi) o anche comportare l’annullamento del contratto, così come indicato agli art. 1892-1893-1894 del Codice Civile e al punto 1.9 delle Condizioni di Assicurazione.
AVVERTENZA: si sottolinea l’importanza di dette dichiarazioni relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio; queste dichiarazioni sono esposte nel modulo di polizza.
Il Contraente, ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile, deve dare comunicazione scritta a Credemassicurazioni di ogni aggravamento del rischio e/o della professione. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Credemassicurazioni comportano la perdita totale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione.
Per i dettagli si vedano i punti 3.1 e 3.2 delle Condizioni di Assicurazione.
Esempio di aggravamento del rischio
La variazione dell’attività professionale del Contraente da elettricista in ciclista professionista che rende il rischio non assicurabile.
Il Contraente paga un premio la cui entità dipende dal capitale assicurato (indicato nel modulo di polizza) ed è fissato per ciascun periodo annuo.
L’importo del premio è corrisposto tramite frazionamento mensile e il pagamento avviene mediante addebito su conto corrente bancario presso Credito Xxxxxxxx X.x.X.
AVVERTENZA: Credemassicurazioni, in base a valutazioni tecnico commerciali oppure a seguito di specifiche convenzioni, può applicare sconti sul premio previsto dalla tariffa corrente del prodotto.
7. Adeguamento del premio e delle somme assicurate
Le somme assicurate e il premio non sono soggetti ad adeguamento.
Non è previsto il diritto di recesso per sinistro sia da parte di Credemassicurazioni sia da parte del Contraente.
E’ previsto comunque il recesso, sia per il Contraente sia per Credemassicurazioni, per la scadenza annuale: i termini e le modalità per esercitare tale diritto sono indicati al punto 1.3 delle Condizioni di Assicurazione.
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
Il diritto al pagamento del premio si prescrive dopo un anno dalle singole scadenze.
Gli altri diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a partire dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (rif. Art. 2952 del Codice Civile).
10. Legge applicabile al contratto
Il presente contratto di assicurazione è regolato dalla legge italiana, le cui disposizioni si applicano per quanto non disciplinato dal contratto stesso.
Ai premi imponibili relativi alle garanzie infortuni si applica l’aliquota d’imposta sull’assicurazione del 2,50%.
I premi delle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte e/o di invalidità permanente non inferiore al 5% possono rientrare, alle condizioni e con i limiti previsti dalla vigente normativa, fra gli oneri per il calcolo delle relative detrazioni dall’imposta dovuta dal Contraente.
C) INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
12. Sinistri – liquidazione dell’indennizzo
AVVERTENZA
Il momento di insorgenza del sinistro deve intendersi per la data di accadimento dell’infortunio.
Le Condizioni di Assicurazione prevedono che in caso di sinistro l’Assicurato deve provvedere alla denuncia dei fatti a Credemassicurazioni entro i tempi indicati nella rispettiva garanzia colpita, precisando le circostanze dell’evento. Deve poi osservare alcune prescrizioni, descritte nelle Condizioni di Assicurazione.
Si evidenzia che l’Assicurato sarà tenuto a consentire eventuali visite dei medici di Credemassicurazioni ed a qualsiasi indagine o accertamento che questa ritenga necessari per la valutazione del danno e che le spese relative a tali certificazioni mediche sono a carico dell’Assicurato stesso.
I dettagli delle istruzioni per la denuncia e per le procedure liquidative sono descritti dal punto 4.1 al 4.4.
Eventuali reclami riguardanti il servizio offerto da Credemassicurazioni, il rapporto contrattuale, la gestione dei sinistri o i comportamenti di eventuali Agenti di cui Credemassicurazioni si avvalga per lo svolgimento dell’attività di intermediazione assicurativa, devono essere inoltrati per iscritto ai seguenti recapiti:
• Credemassicurazioni S.p.A. - Funzione Reclami - Xxx X. Xxxx, 0 - 00000 Xxxxxx Xxxxxx;
• via Fax al numero 0522/442041;
• via e-mail all’indirizzo: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx;
Si rammenta che le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono, altresì, riportate sul sito Internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx e che la segnalazione inerente il reclamo potrà essere inoltrata a Credemassicurazioni anche mediante l’apposito “form” reso disponibile sul medesimo sito. La funzione preposta di Credemassicurazioni, in conformità alle disposizioni in materia, fornirà riscontro entro il termine massimo di quarantacinque giorni dal ricevimento del reclamo (limitatamente ai soli reclami aventi ad oggetto il comportamento di eventuali Agenti di cui si avvalga Credemassicurazioni, detto termine rimane sospeso per 15 giorni).
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo in caso di mancato o parziale accoglimento del medesimo, o nell’ipotesi di assenza di riscontro entro il termine massimo sopra indicato, potrà rivolgersi all’IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, inviando il reclamo all’Autorità stessa:
- mediante il servizio postale all’indirizzo di Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx;
- oppure trasmettendolo xxx xxx xx x.xx 00.00.000.000 o 00.00.000.000;
- oppure anche via PEC all’indirizzo indicato dall’Autorità sul proprio sito (xxx.xxxxx.xx)
In questo caso, conformemente al modello di segnalazione di reclamo all’IVASS reso disponibile dall’Autorità sul sito xxx.xxxxx.xx, il reclamo dovrà contenere alcune informazioni essenziali quali l’indicazione del soggetto che lo trasmette (sia che si tratti del soggetto interessato sia che si tratti di soggetto che agisce su incarico del reclamante), la descrizione dei motivi del reclamo ossia la condotta o il servizio oggetto di lamentela e tutte le circostanze utili per la valutazione; inoltre, il reclamo indirizzato all’Autorità dovrà contenere copia del reclamo già inoltrato all'impresa e del relativo riscontro. Sul sito IVASS si potranno reperire ulteriori notizie in merito alle modalità di ricorso ed alle competenze dell’ente di controllo. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria.
IVASS è altresì competente per:
- i reclami afferenti la risoluzione di liti transfrontaliere (controversia tra un contraente di uno Stato membro ed un’impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro);
- l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni private (DLgs 209/2005) e delle relative norme di attuazione, nonché della vigente normativa in relazione alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi.
Per quanto concerne la risoluzione di eventuali liti transfrontaliere oltre alla possibilità di presentare reclamo all’IVASS potrà rivolgersi direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.
Le segnaliamo inoltre, che prima di ricorrere all’Autorità Giudiziaria, potrà rivolgersi all’IVASS (come sopra esposto) o avvalersi dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, tra i quali Le segnaliamo:
Mediazione per la conciliazione delle controversie
In caso di controversia in materia di contratti assicurativi, bancari o finanziari, qualora s’intenda intraprendere un’azione giudiziale, dovrà essere previamente esperita la procedura di mediazione prevista dal d.lgs. n. 28/2010 e successive modificazioni ed integrazioni. La mediazione non è obbligatoria negli altri casi e per le controversie relative al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli.
Tale procedimento si svolge presso un organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della giustizia, il cui elenco nonché il procedimento sono consultabili sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx.
La mediazione si introduce con una domanda all’organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia, contenente l’indicazione dell’organismo investito, delle parti, dell’oggetto della pretesa e delle relative ragioni.
Le parti devono partecipare alla procedura di mediazione, già dal primo incontro, con l’assistenza di un avvocato
Per qualsiasi chiarimento relativo all’inoltro dei reclami il Contraente/Assicurato può contattare il numero verde 800 273336.
14. Risoluzione delle controversie - arbitrato
AVVERTENZA: per la risoluzione di alcune controversie è prevista la facoltà di ricorrere all’arbitrato; in tal caso il collegio medico preposto allo svolgimento dell’arbitrato stesso risiede nel comune, sede di istituto universitario di medicina legale e delle assicurazioni, più vicino alla residenza dell’assicurato.
In alternativa è possibile in ogni caso rivolgersi all’Autorità Giudiziaria. Per i dettagli si veda il punto 1.9 delle Condizioni Generali.
15. Consultazione dei rapporti assicurativi via web
In conformità al Regolamento 35/2010, come integrato dal Provvedimento IVASS n° 7 del 16 luglio 2013, sul sito internet della compagnia (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx) è disponibile un’Area Riservata attraverso la quale il Contraente, potrà accedere alla propria posizione assicurativa consultando i dati principali delle polizze sottoscritte, quali, a titolo meramente esemplificativo, le coperture assicurative in essere, le condizioni contrattuali sottoscritte e lo stato dei pagamenti dei premi.
L’accesso sarà consentito tramite credenziali identificative personali che saranno rilasciate dalla Compagnia e che potranno essere richieste dal Contraente, mediante procedura guidata, direttamente in occasione del primo accesso all’area riservata medesima.
Il servizio di consultazione in oggetto e il rilascio delle credenziali da parte della Compagnia non comporteranno alcun costo aggiuntivo in capo al Contraente.
Credemassicurazioni è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
Credemassicurazioni S.p.A. Il Direttore Generale
Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx
Glossario
Indica il significato dei principali termini utilizzati in polizza
ASSICURATO
La persona protetta dall’assicurazione; essa si identifica con il Contraente.
Le persone designate dall’Assicurato a riscuotere l’indennizzo, in caso di proprio decesso. In assenza di designazione specifica i beneficiari saranno gli eredi legittimi o testamentari.
La persona che stipula il contratto con Credemassicurazioni.
COMPAGNIA
Credemassicurazioni S.p.A., impresa con sede in Xxx Xxxxx Xxxx 0, 00000 Xxxxxx Xxxxxx
FRANCHIGIA/SCOPERTO
Parte del danno indennizzabile, espressa rispettivamente in cifra fissa o in giorni (franchigia) o in percentuale sull'ammontare del danno (scoperto), che rimane a carico dell'Assicurato.
INDENNIZZO
Quanto dovuto da Credemassicurazioni in caso di sinistro.
INFORTUNIO
Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili. Sono considerati infortuni anche:
- l’annegamento, l’assideramento, il congelamento, la folgorazione, i colpi di sole o di calore o di freddo, le embolie conseguenti ad immersioni subacquee con autorespiratore;
- l’avvelenamento acuto e le lesioni derivanti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
- l’asfissia non dipendente da malattia;
- le conseguenze, obiettivamente constatabili, di morsi o punture di animali.
Infortunio verificatosi nello svolgimento da parte dell’Assicurato di attività che non abbiano carattere di professionalità o durante il tragitto casa-lavoro e lavoro-casa.
Infortunio verificatosi durante lo svolgimento da parte dell’Assicurato delle attività professionali (principali e secondarie).
INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE (DOVUTA A INFORTUNIO)
La perdita totale, definitiva ed irrimediabile, da parte dell’Assicurato, a seguito di Infortunio, della capacità di attendere a un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dall’attività esercitata. L’Invalidità Totale Permanente sarà riconosciuta quando il grado percentuale di invalidità, valutato in base alla tabella contenuta nell’Allegato 1 al D.P.R. 30.6.1965 n° 1124 (Tabella INAIL), sia superiore al 60% (è comunque esclusa l’applicazione delle tabelle di cui al D.P.R. del 23 febbraio 2000 n. 38).
Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, che svolge le funzioni di vigilanza sul settore assicurativo e che dal 1° gennaio 2013 è succeduto in tutti i poteri, funzioni e competenze dell'ISVAP.
MALFORMAZIONE - DIFETTO FISICO
Alterazione organica,congenita o acquisita durante lo sviluppo fisiologico, che sia evidente o sia stata diagnosticata prima dell’effetto dell’assicurazione.
MODULO DI POLIZZA
Documento che riporta i dati anagrafici del Contraente e quelli necessari alla gestione della polizza, le dichiarazioni e le scelte del Contraente, i dati identificativi del rischio assicurato, le somme assicurate, il premio e la sottoscrizione delle Parti (Mod. CRS 5081).
L’insieme dei documenti che comprovano il contratto di assicurazione.
Luogo in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx, in cui l’Assicurato ha stabilito la dimora abituale.
Il verificarsi dell’evento per cui è prestata la garanzia.
SOMMA ASSICURATA
La somma fino alla concorrenza della quale Credemassicurazioni presta la garanzia.
I dati contenuti nella presente Nota informativa relativamente al prodotto “Protezione Infortuni” sono aggiornati al 31 ottobre 2016.
Condizioni di Assicurazione
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta a Credemassicurazioni di ogni aggravamento del rischio.
In caso di sinistro, la mancata comunicazione delle circostanze di aggravamento può comportare – come previsto dall’art. 1898 Codice Civile - la perdita totale del diritto di indennizzo.
1.2 PAGAMENTO DEL PREMIO ED EFFETTO DELL’ASSICURAZIONE
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel modulo di polizza se il premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.
I premi devono essere pagati a Credemassicurazioni.
Il premio è annuale e pagabile tramite frazionamento mensile.
L’importo corrispondente al premio da pagare all’atto della stipula del contratto è riportato nel modulo di polizza alla voce “premio alla firma”. Il pagamento del premio avviene mediante addebito su conto corrente bancario presso Credito Xxxxxxxx X.x.X..
Il pagamento effettuato secondo le modalità indicate costituisce a tutti gli effetti regolare quietanza.
Se il Contraente non paga il premio, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15mo giorno dopo quello di scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto di Credemassicurazioni al pagamento dei premi scaduti come previsto dall’art. 1901 del c.c.
1.3 TACITA PROROGA DEL CONTRATTO – DURATA DELL’ASSICURAZIONE
La durata della polizza è stabilita in un anno, con tacito rinnovo, pertanto salvo diversa indicazione riportata sul modulo di polizza, in mancanza di disdetta l’assicurazione, di durata non inferiore ad un anno e’ prorogata per una durata uguale a quella originaria, e così di seguito.
La disdetta può essere esercitata, sia da parte del Contraente sia da parte di Credemassicurazioni, mediante lettera raccomandata, spedita:
- nel caso di disdetta data dal Contraente, alla sede di Credemassicurazioni o all’Intermediario presso il quale è stata stipulata la polizza almeno 15 giorni prima della scadenza;
- nel caso di disdetta data da Credemassicurazioni, all’ultimo domicilio noto del Contraente risultante alla Compagnia almeno 15 giorni prima della scadenza.
Oltre alla modalità sopra indicata e nel rispetto dei termini previsti, il Contraente potrà comunicare la propria disdetta anche mediante lettera consegnata a mano (nel quale caso farà fede la data o il timbro di ricevimento rispettivamente apposti da Credemassicurazioni o dall’Intermediario) o a mezzo fax, inoltrati alla sede di Credemassicurazioni o all’Intermediario presso il quale è stata stipulata la polizza.
La disdetta ha come effetto la risoluzione definitiva del rapporto contrattuale.
In ogni caso, resta inteso che il contratto cessa anticipatamente alle ore 24.00 del giorno in cui si verifica il primo dei seguenti eventi:
a. morte dell’Assicurato;
b. liquidazione dell’Indennizzo previsto per Invalidità Totale Permanente Grave dell’Assicurato.
CHI NON ASSICURIAMO – Credemassicurazioni non assicura le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, A.I.D.S. e sindromi correlate; o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive, psicosi in genere.
Non sono assicurabili le persone che svolgano le attività professionali elencate nell’articolo identificato come RISCHI NON ASSICURABILI.
La persona cessa di essere assicurata al verificarsi di una o più delle condizioni sopra previste; l’eventuale successivo incasso del premio da parte di Credemassicurazioni non costituisce una
deroga a dette previsioni contrattuali; il premio medesimo verrà infatti restituito da Credemassicurazioni.
Non sono assicurabili le persone che abbiano compiuto il 69mo anno di età.
Per l’ingresso in assicurazione l’Assicurato deve avere un’età minima di 18 anni compiuti ed un’età massima di 65 anni non compiuti.
Relativamente agli assicurati che abbiano compiuto i limiti di età assicurabile in corso di contratto, lo stesso avrà validità sino alla scadenza dell’annualità assicurativa in corso.
Credemassicurazioni rinuncia al diritto di rivalsa di cui all’art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell’infortunio.
1.7 PERSONE SOGGETTE ALL’ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA
La presente polizza si intende espressamente stipulata in aumento all’assicurazione di legge contro gli infortuni sul lavoro anche se l’obbligo a detta assicurazione sopravvenga in corso di contratto.
1.8 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE INFLUENTI SULLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dall’assicurazione come previsto dagli artt. 1892, 1893, 1894 del c.c.
1.9 CONTROVERSIE – VALUTAZIONE COLLEGIALE ED ARBITRATO IRRITUALE
In caso di divergenza sull’indennizzabilità del sinistro o sulla misura degli indennizzi si potrà procedere, su accordo tra le Parti, in alternativa al ricorso all’Autorità Giudiziaria, secondo le seguenti modalità:
a) mediante valutazione collegiale effettuata da due medici, nominati dalle Parti, i quali si riuniscono nel Comune, che sia sede di istituto universitario di medicina legale e delle assicurazioni, più vicino alla residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato. La valutazione collegiale deve risultare per iscritto con dispensa da ogni formalità di legge. In caso di accordo fra i medici, la valutazione è vincolante per le Parti;
b) mediante arbitrato di un Collegio Medico. La procedura arbitrale può essere attivata in caso di disaccordo al termine della valutazione collegiale prevista al punto a), oppure in alternativa ad essa. I due primi componenti del Collegio sono designati dalle Parti e il terzo d’accordo dai primi due o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove si riunisce il Collegio Medico.
Il Collegio Medico risiede nel Comune, che sia sede di istituto universitario di medicina legale e delle assicurazioni, più vicino alla residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono sempre vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale.
Per le controversie relative al presente contratto è competente l’Autorità giudiziaria del luogo di residenza o del domicilio elettivo del Contraente o dell’Assicurato.
Il presente contratto di assicurazione è regolato dalla legge italiana, le cui disposizioni si applicano per quanto non disciplinato dal contratto stesso.
L’assicurazione vale per il mondo intero.
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE:
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal
Contraente/Assicurato
Credemassicurazioni presta le garanzie sottoindicate solo se esplicitamente richiamate nel
modulo di polizza.
COSA ASSICURIAMO
Credemassicurazioni assicura contro gli infortuni:
- Professionali ed extraprofessionali
l’Assicurato indicato nel modulo di polizza.
L’assicurazione comprende gli infortuni subiti:
a in conseguenza di imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi; stato di malore o incoscienza; atti di terrorismo o tumulti popolari purché l’Assicurato non vi abbia preso parte attiva; atti di temerarietà compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa;
b a causa di movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, trombe d’aria e uragani. Se l’infortunio si verifica in Italia, nella Repubblica di San Marino o nello Stato del Vaticano, la somma assicurata è ridotta del 50%;
c a causa di guerra, se e in quanto l’Assicurato viene sorpreso dallo scoppio degli eventi mentre si trova all’estero in un Paese sino ad allora in pace. La garanzia è valida per polizze di durata non inferiore all’anno ed opera per un periodo massimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilità.
La garanzia non vale comunque per gli infortuni derivanti da:
▪ pratica di paracadutismo e sports aerei in genere (deltaplani, ultraleggeri e simili);
▪ pratica a titolo professionistico di sports in genere;
▪ partecipazione a gare motoristiche – non di regolarità pura – e alle relative prove;
▪ partecipazione a imprese di carattere eccezionale (a titolo esemplificativo: spedizioni esplorative o artiche, himalayane, andine, regate oceaniche, sci estremo);
▪ pratica di alpinismo o free climbing, in solitaria o in territorio extra-europeo. Per alpinismo / free climbing in solitaria si intende la progressione su roccia e/o ghiaccio senza l’assicurazione garantita da un compagno di cordata. Non si considerano “in solitaria” le escursioni, comunque compiute, sino al livello E.E.A. (Escursionisti Esperti con Attrezzatura) compreso della Scala delle Difficoltà Escursionistiche;
▪ la pratica di alpinismo oltre il 3° grado della scala di valutazione della difficoltà U.I.A.A. (Unione Internazionale delle Associazioni Alpinistiche), sci-alpinismo per i gradi di difficoltà
O.S. (Xxxxxx Xxxxxxxx) e O.S.A. (Ottimo Sciatore Alpinista), immersioni subacquee con autorespiratore (compresi i casi di embolia), rafting o canoa o idrospeed, in tratti caratterizzati da rapide;
2.3 GARANZIA DECESSO DA INFORTUNIO
Se l’Assicurato muore a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, Credemassicurazioni liquida la somma assicurata ai beneficiari.
L’indennizzo non è cumulabile con quello per invalidità permanente grave da infortunio.
Se il corpo dell’Assicurato non viene ritrovato, Credemassicurazioni liquida ai beneficiari la somma assicurata dopo sei mesi dalla presentazione dell’istanza di morte presunta, come previsto dagli artt. 60 e 62 del Codice Civile.
Se risulta che l’Assicurato è vivo dopo che Credemassicurazioni ha pagato l’indennizzo, quest’ultima ha diritto alla restituzione, da parte dei beneficiari, della somma loro pagata. L’Assicurato avrà così diritto all’indennizzo spettante ai sensi di polizza per altri casi eventualmente assicurati.
2.4 GARANZIA INVALIDITA’ PERMANENTE GRAVE DA INFORTUNIO
Il grado di invalidità è accertato con riferimento ai valori ed ai criteri indicati nella tabella INAIL (allegato n. 1 al D.P.R. 30.6.1965 n. 1124) riportata nell’Appendice 1.
Se l’invalidità permanente accertata è di grado:
▪ pari o inferiore al 59% della totale, non viene liquidato alcun indennizzo;
▪ pari o superiore al 60% della totale, viene corrisposta l’intera somma assicurata.
La somma assicurata rappresenta il massimo importo indennizzabile nell’intera durata contrattuale.
La corresponsione dell’intera somma assicurata implica, per l’Assicurato che ne ha usufruito, la cessazione della polizza.
COSA NON ASSICURIAMO
3.1 INFORTUNI NON INDENNIZZABILI
Oltre alle esclusioni di cui al punto 2.2, Credemassicurazioni non indennizza gli infortuni derivanti da:
• stato di ubriachezza accertata; alcolismo, tossicodipendenza, uso non terapeutico di sostanze stupefacenti e/o allucinogeni e/o psicofarmaci;
• atti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato;
• trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo (naturali o provocati) e accelerazioni di particelle atomiche;
• guerre ed insurrezioni in genere, salvo quanto previsto al punto 2.1 c.
Credemassicurazioni non indennizza altresì gli infortuni subiti dall’Assicurato alla guida di aeromobili o in qualità di passeggero durante i viaggi aerei effettuati su aeromobili di aeroclub, di società/aziende di lavoro aereo per voli diversi dal Trasporto Pubblico Passeggeri, nonchè su apparecchi per il volo da diporto o sportivo.
Sono comunque esclusi dalle garanzie gli infarti, le ernie e le rotture sottocutanee dei tendini.
Allevatore di altri animali - Archeologo - Armaiolo (costruttore, riparatore, preparatore di cartucce) – Ballerina professionista - Calciatore professionista (serie A - B - C) - Calciatore dilettante (serie D - Eccellenza - Promozione) - Cameraman (inviato speciale estero) - Ciclista professionista - Ciclista dilettante/amatore con Gare “elite”- Clero (appartenente al) missionario all’Estero - Fantino – Fotografo all’Estero – Giornalista (inviato speciale all’estero) - Insegnante di altre pratiche sportive escludendo l’insegnante scolastico, l’insegnate di arte marziale, l’ insegnate di basket/tennis e simili, l’insegnate di ginnastica/fitness/body building, l’insegnate di equitazione, l’insegnate di scii (maestro) - Marinaio - Militare/Polizia - Pescatore con pesca non costiera - Questore - Radiologo con estensione a effetti radiazioni - Skipper - Speleologo.
COME AVVIENE LA LIQUIDAZIONE DELL’INDENNIZZO
4.1 CRITERI DI INDENNIZZABILITA’
Le garanzie sono operanti purchè la morte o l’invalidità permanente grave si siano verificate entro due anni dal giorno dell’infortunio, anche se successivamente alla scadenza del contratto.
Credemassicurazioni corrisponde l’indennizzo per le sole conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio che siano indipendenti da condizioni patologiche preesistenti o sopravvenute all’infortunio medesimo.
Pertanto:
▪ non sono indennizzabili le lesioni dipendenti da condizioni patologiche preesistenti o sopravvenute all’infortunio, in quanto conseguenze indirette di esso;
▪ se al momento dell’infortunio l’Assicurato è affetto da menomazioni preesistenti, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l’infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana, senza considerare il maggior pregiudizio derivante dalle menomazioni preesistenti suddette;
▪ con particolare riferimento alla garanzia Invalidità Permanente, in caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già menomati, le percentuali indicate nella tabella INAIL (allegato n. 1 al D.P.R. 30.6.1965 n. 1124) riportata nell’appendice 1, sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.
Per consentire a Credemassicurazioni di effettuare una rapida valutazione del sinistro ed una altrettanto rapida liquidazione, è importante che l’Assicurato o i suoi aventi diritto producano tutta la documentazione necessaria e compilino correttamente il modulo di denuncia del sinistro.
Le spese per detti certificati restano a totale carico dell’Assicurato. Tale modulo di denuncia dovrà essere inoltrato direttamente a:
Credemassicurazioni S.p.A., xxx Xxxxx Xxxx 0, 00000 Xxxxxx Xxxxxx con le seguenti tempistiche:
- in caso di morte dovuta a infortunio entro sessanta giorni dalla data del decesso;
- nei casi di Invalidità Totale Permanente Grave da Infortunio entro e non oltre il sessantesimo giorno dalla data di accadimento del sinistro;
Oltre al modulo di sinistro è necessario inoltrare a Credemassicurazioni la seguente documentazione relativa all’Assicurato:
• in relazione alla richiesta di indennizzo per Invalidità Totale e Permanente grave dovuta a infortunio:
- copia del documento di identità, codice fiscale, domicilio e telefono;
- certificazione di Invalidità Totale e Permanente emessa dagli enti preposti o da un medico legale con l’attestazione del grado di Invalidità, nonché copia della cartella clinica ed eventuale verbale di incidente stradale;
- dichiarazione dell’Assicurato che libera del riserbo i medici curanti nel dare informazioni a Credemassicurazioni;
- ogni documento inerente il Sinistro che gli possa ragionevolmente essere richiesto.
La valutazione dell’invalidità, in ogni caso, non può avvenire prima di 6 mesi dalla denuncia di Xxxxxxxx.
• in relazione alla richiesta di xxxxxxxxxx per decesso dovuto a infortunio, i beneficiari devono presentare:
- copia del documento d’identità e codice fiscale dell’Assicurato, nonché indirizzo e recapito telefonico della persona denunciante il decesso;
- certificato di morte dell’Assicurato;
- documentazione medica, con particolare riguardo alla cartella clinica nel caso vi sia stato ricovero;
- atto notorio da cui risulti la situazione testamentaria e l’identificazione degli eredi;
- qualora fra i beneficiari vi siano minorenni, decreto del Xxxxxxx Xxxxxxxx che autorizzi la liquidazione ed esoneri Credemassicurazioni S.p.A. circa il reimpiego della quota spettante al minorenne;
- eventuale ulteriore documentazione necessaria per l’accertamento delle modalità del sinistro, nonché per la corretta identificazione degli aventi diritto.
Beneficiario della presente Polizza è l’Assicurato.
In caso di decesso dell’Assicurato dovuto esclusivamente ad infortunio, i beneficiari delle prestazioni di cui alla polizza sono espressamente designati nel Modulo di Polizza; in assenza di detta designazione specifica, i beneficiari saranno gli eredi testamentari o in mancanza gli eredi legittimi dell’Assicurato.
Solo una volta ricevuta tutta la necessaria documentazione e determinato l’indennizzo dovuto, Credemassicurazioni provvede entro 30 giorni da detto momento ad effettuare il pagamento.
L’indennizzo verrà corrisposto in Italia.
Il diritto all’indennizzo per invalidità permanente grave è di carattere personale e quindi non è trasmissibile a beneficiari, eredi o aventi causa. Tuttavia, se l’infortunato muore – per cause indipendenti dalle lesioni subite – prima che l’indennizzo sia stato pagato, Credemassicurazioni liquida ai beneficiari l’importo già concordato, ovvero offerto, ovvero – se oggettivamente determinabile – offribile all’Assicurato, in base alle condizioni di polizza.
Ogni pagamento viene effettuato direttamente da Credemassicurazioni al Beneficiario.
Si ribadisce, come specificato al precedente punto 4.2, che le spese per i certificati restano a totale carico dell’Assicurato.
APPENDICE 1
Il grado di invalidità permanente è accertato facendo riferimento ai valori delle seguenti menomazioni:
TABELLA DI VALUTAZIONE DEL GRADO PERCENTUALE DI INVALIDITA' PERMANENTE
(Allegato n. 1 al D.P.R. 30.6.1965, n. 1124)
DESCRIZIONE | PERCENTUALI | ||
Sordità completa di un orecchio | 15% | ||
Sordità completa bilaterale | 60% | ||
Perdita totale della facoltà visiva di un occhio | 35% | ||
Perdita anatomica o atrofia del globo oculare senza possibilità di | 40% | ||
applicazione di protesi | |||
Altre menomazioni della facoltà visiva: vedasi la tabella seguente: | |||
Visus perduto | Visus residuo | Indennizzo dell’occhio con acutezza visiva minore (occhio peggiore) | Indennizzo dell’occhio con acutezza visiva maggiore (occhio migliore) |
1/10 | 9/10 | 1% | 2% |
2/10 | 8/10 | 3% | 6% |
3/10 | 7/10 | 6% | 12% |
4/10 | 6/10 | 10% | 19% |
5/10 | 5/10 | 14% | 26% |
6/10 | 4/10 | 18% | 34% |
7/10 | 3/10 | 23% | 42% |
8/10 | 2/10 | 27% | 50% |
9/10 | 1/10 | 31% | 58% |
10/10 | 0 | 35% | 65% |
Note
1. In caso di menomazione binoculare, si procede a conglobamento delle valutazioni effettuate in ciascun occhio.
2. La valutazione è riferita all'acutezza visiva quale risulta dopo la correzione ottica, sempre che la correzione stessa sia tollerata; in caso diverso la valutazione è riferita al visus naturale.
3. Nei casi in cui la valutazione è riferita all'acutezza visiva raggiunta con correzione, il grado di inabilità permanente, calcolato secondo le norme che precedono, viene aumentato in misura variabile da 2 a 10 punti a seconda della entità del vizio di refrazione.
4. La perdita di 5/10 di visus in un occhio, essendo l'altro normale, è valutata il 16% se si tratta di infortunio
agricolo.
5. In caso di afachia monolaterale:
• con visus corretto di 10/10, 9/10, 8/10 15%
• con visus corretto di 7/10 18%
• con visus corretto di 6/10 21%
• con visus corretto di 5/10 24%
• con visus corretto di 4/10 28%
• con visus corretto di 3/10 32%
• con visus corretto inferiore a 3/10 35%
6. In caso di afachia bilaterale, dato che la correzione ottica è pressoché uguale e pertanto tollerata, si applica la tabella di valutazione delle menomazioni dell'acutezza visiva, aggiungendo il 15% per la correzione ottica e per la mancanza del potere accomodativo.
Stenosi nasale assoluta unilaterale 8%
Stenosi nasale assoluta bilaterale 18%
Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa la funzionalità masticatoria: a)con possibilità di applicazione di protesi efficace 11%
b)senza possibilità di applicazione di protesi efficace | 30% | ||
Perdita di un rene con integrità del rene superstite | 25% | ||
Perdita della milza senza alterazioni della crasi ematica Per la perdita di un testicolo non si corrisponde indennità | 15% | ||
Esiti di frattura della clavicola bene consolidata, senza limitazione dei movimenti | 5% | ||
del braccio Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione | 50% | 40% | |
favorevole quando coesista immobilità della scapola Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione | 40% | 30% | |
favorevole con normale mobilità della scapola Perdita del braccio | |||
a)per disarticolazione scapolo-omerale | 85% | 75% | |
b)per amputazione al terzo superiore | 80% | 70% | |
Perdita del braccio al terzo medio o totale dell'avambraccio | 75% | 65% | |
Perdita dell'avambraccio al terzo medio o perdita della mano | 70% | 60% | |
Perdita di tutte le dita della mano | 65% | 55% | |
Perdita del pollice e del primo metacarpo | 35% | 30% | |
Perdita totale del pollice | 28% | 23% | |
Perdita totale dell'indice Perdita totale del medio | 15% | 12% | 13% |
Perdita totale dell'anulare | 8% | ||
Perdita totale del mignolo | 12% | ||
Perdita della falange ungueale del pollice | 15% | 12% | |
Perdita della falange ungueale dell'indice | 7% | 6% | |
Perdita della falange ungueale del medio | 5% | ||
Perdita della falange ungueale dell'anulare | 3% | ||
Perdita della falange ungueale del mignolo | 5% | ||
Perdita delle due ultime falangi dell'indice | 11% | 9% | |
Perdita delle due ultime falangi del medio | 8% | ||
Perdita delle due ultime falangi dell'anulare | 6% | ||
Perdita delle due ultime falangi del mignolo Anchilosi totale dell'articolazione del gomito con angolazione tra 110° - 75° | 8% | ||
a) in semipronazione | 30% | 25% | |
b) in pronazione | 35% | 30% | |
c) in supinazione | 45% | 40% | |
d) quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione | 25% | 20% | |
Anchilosi totale dell'articolazione del gomito in flessione massima o quasi | 55% | 50% | |
Anchilosi totale dell'articolazione del gomito in estensione completa o quasi | |||
a) in semipronazione | 40% | 35% | |
b) in pronazione | 45% | 40% | |
c) in supinazione | 55% | 50% | |
d) quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti di prono supinazione | 35% | 30% | |
Anchilosi completa dell'articolazione radio-carpica in estensione rettilinea Se vi è contemporaneamente abolizione dei movimenti di pronosupinazione | 18% | 15% | |
a) in semipronazione | 22% | 18% | |
b) in pronazione | 25% | 22% | |
c) in supinazione | 35% | 30% | |
Anchilosi completa coxo-femorale con arto in estensione e in posizione favorevole | 45% | ||
Perdita totale di una coscia per disarticolazione coxo-femorale o amputazione alta, che non rende possibile l'applicazione di un apparecchio di protesi Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto | 80% 70% | ||
Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore, quando | 65% | ||
non sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato | |||
Perdita di una gamba al terzo superiore quando sia possibile l'applicazione di un | 55% | ||
apparecchio articolato | |||
Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede | 50% | ||
Perdita dell'avampiede alla linea tarso-metatarso | 30% | ||
Perdita dell'alluce e corrispondente metatarso | 16% | ||
Perdita totale del solo alluce | 7% | ||
Per la perdita di ogni altro dito di un piede non si fa luogo ad alcuna indennità, ma | 3% |
ove concorra perdita di più dita ogni altro dito perduto è valutato il
Anchilosi completa rettilinea del ginocchio 35%
Anchilosi tibio-tarsica ad angolo retto 20%
Semplice accorciamento di un arto inferiore che superi i tre centimetri e non oltrepassi cinque centimetri
11%
Inoltre, in aggiunta a quanto previsto dall'allegato n. 1 al D.P.R. n. 1124, si conviene che la perdita della voce (afonia) è indennizzata con il 30% della somma assicurata per invalidità permanente totale; la perdita parziale della voce non dà diritto ad alcun indennizzo.
E’ inteso che, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per l'arto superiore destro varranno per l'arto sinistro e viceversa.
Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità tenendo conto dell’eventuale applicazione di presidi correttivi.
Nel caso di menomazioni di uno o più dei distretti anatomici o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con somma matematica fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita totale dell’arto stesso.
La perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti comporta l’applicazione della percentuale di invalidità calcolata sulla base dei criteri e dei valori sopra indicati, pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna menomazione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%.
Nel caso in cui l’invalidità permanente non sia determinabile sulla base dei valori elencati nella tabella di cui sopra, la stessa viene determinata con riferimento ai valori ed ai criteri sopra indicati, tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità dell’Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.
I dati contenuti nelle presenti Condizioni di Assicurazione relativamente al prodotto “Protezione Infortuni” sono aggiornati al 31 ottobre 2016.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
A – Introduzione
Credemassicurazioni SpA – in qualità di Titolare del trattamento - desidera informarla circa le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i Suoi dati personali nonché circa i diritti che il Codice in materia di protezione dei dati personali Le riconosce.
Il Codice di materia di protezione di dati personali adottato con X.Xxx. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito “Codice”) stabilisce che taluni trattamenti e talune comunicazioni di dati personali possono essere effettuati solo con il consenso dell’interessato, il quale deve essere preventivamente informato in merito all’utilizzo dei dati che lo riguardano. Per "trattamento" di dati personali si intende qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, la consultazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati medesimi.
I Suoi dati personali sono necessari per l’acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione del contratto con Credemassicurazioni, per l’esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto da Lei sottoscritto con Credemassicurazioni ovvero per l’adempimento di leggi e/o di disposizioni impartite dalle Autorità di Xxxxxxxxx.
In particolare, tali dati personali devono essere da Lei forniti per l’esecuzione degli obblighi previsti da disposizioni rivenienti da leggi, regolamenti e/o dalla normativa comunitaria, nonché in osservanza delle disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo.
Pertanto, in caso di Xxx rifiuto al conferimento e/o al trattamento di tali dati, Credemassicurazioni sarebbe impossibilitata a dare esecuzione al contratto.
Trattamento dei dati personali per ricerche di mercato e/o finalità promozionali
È invece Sua facoltà prestare il consenso, barrando le apposite caselle nello specifico modulo, a che i Suoi dati vengano utilizzati per le seguenti finalità:
- rilevazione del Suo grado di soddisfazione sulla qualità dei servizi resi da Credemassicurazioni, eseguita direttamente oppure attraverso l’opera di società specializzate mediante interviste personali o telefoniche, questionari,…;
- ricerche di mercato e indagini statistiche, nonché attività promozionali o di vendita di servizi e/o prodotti di Credemassicurazioni, anche mediante l’utilizzo di fax, posta elettronica, telefono.
Inoltre, esclusivamente per le medesime finalità, La informiamo che i dati possono essere comunicati ad altri soggetti che operano - in Italia o all’estero - come autonomi titolari: il consenso riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti effettuati da tali soggetti.
Precisiamo che il consenso è, in questo caso, del tutto facoltativo e che il Suo eventuale rifiuto non impedisce a Credemassicurazioni di fornirle i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti.
Infatti, solo con il Suo consenso, tali dati saranno trattati per finalità di promozione commerciale e di ricerche di mercato, volte a migliorare i servizi offerti o a far conoscere nuovi servizi e prodotti della Compagnia.
D - Modalità di trattamento dei dati personali
In relazione alle sopra indicate finalità, i dati sono trattati dalla nostra Società - Titolare del trattamento - con modalità, strumenti e procedure manuali, informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirLe i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
1 La “finalità assicurativa” richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio d’Europa REC(2002)9, che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell’assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi;
gestione e controllo interno; attività statistiche.
A tal riguardo, Credemassicurazioni S.p.A. fornisce al Contraente e all’Assicurato, se diverso dal Contraente, l’informativa prevista e richiesta dal Xxxxxx e chiede agli stessi di esprimere il consenso ai trattamenti e alle comunicazioni connessi con l’esecuzione dei contratti perfezionati con Credemassicurazioni S.p.A.
E - Dati sensibili
Può accadere che in relazione alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi citati e richiesti la Compagnia venga in possesso di dati di cui all’art. 4 comma 1 lett. d) del D. Lgs. N. 196 del 30/06/2003 ovvero “dati sensibili”.
Per "dati sensibili" si intendono i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.
Per il loro trattamento, che sarà effettuato – come per le altre categorie di dati oggetto di una particolare tutela2- nei limiti e per le finalità strettamente necessari per l’adempimento contrattuale e comunque in osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali, la legge richiede una specifica autorizzazione, che Lei potrà rilasciare nell’apposito modulo per il rilascio del consenso.
Pertanto, in caso di Suo rifiuto al conferimento e/o al trattamento di tali dati, Credemassicurazioni sarebbe impossibilitata a dare esecuzione e a gestire i rapporti che richiedono il trattamento dei dati sensibili.
Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Lei e la nostra Società, i dati, secondo i casi:
1) saranno conosciuti dai dipendenti delle strutture, interne ed esterne di Credemassicurazioni e/o del Gruppo Credito Emiliano – Credem e/o del Gruppo Reale Mutua di Assicurazioni ovvero delle Società controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c. , adibiti e/o appartenenti a:
- servizi, uffici centrali, rete di vendita (filiali, promotori finanziari e consulenti di nostra fiducia);
- attività di controllo aziendale e di governance;
- società che svolgono attività di emissione, offerta, collocamento, negoziazione, custodia di prodotti e/o servizi assicurativi;
- società che forniscono servizi per la gestione del sistema informatico di Credemassicurazioni;
- società che svolgono servizi di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intercorsi con la clientela;
- società che svolgono servizi di gestione dei sinistri;
- società che svolgono servizi di gestione delle perizie;
- società che curano la revisione contabile e la certificazione del bilancio;
Dette società utilizzeranno i dati ricevuti in qualità di autonomi “Titolari”, salvo il caso in cui siano state designate da Credemassicurazioni “Responsabili dei trattamenti” di loro specifica competenza.
Credemassicurazioni non diffonde i Suoi dati personali a soggetti indeterminati.
2) possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica che operano - in Italia o all’estero – come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. “catena assicurativa”3.
2 Ad esempio: dati relativi a procedimenti giudiziari o indagini
3 Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:
- contraenti, assicurati, beneficiari, vincolatari;
- assicuratori, coassicuratori (eventualmente indicati nel contratto) e riassicuratori (Swiss Re); agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori, ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione, banche, legali, periti (indicati nell’invito), autofficine (indicate nell’invito o scelte dall’interessato), centri di demolizione di autoveicoli, società di consulenza;
- società di servizi di quietanzamento, società di servizi a cui siano affidati la gestione e la liquidazione dei sinistri (indicate nell’invito), società di servizi a cui sia affidata la gestione delle perizie, centrale operativa di assistenza (indicata nel contratto), società di consulenza per Tutela Legale (indicata nel contratto), clinica convenzionata (scelta dall’interessato), società di servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi o di archiviazione, società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela) (indicate sul plico postale), società di formazione;
- società di revisione contabile e certificazione di bilancio (indicata negli atti di bilancio); società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti;
- società del Gruppo Credem e del Gruppo Reale Mutua di Assicurazioni (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge) ed eventuali società partecipate;
società che gestiscono i sinistri e le perizie per conto della Compagnia;
- intermediari assicurativi che hanno rapporti con la nostra Società;
- altri soggetti, quali: ANIA - Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (Via della Xxxxxx, 70 - Roma), per la raccolta, l’elaborazione di elementi, notizie e dati strumentali all’esercizio e alla tutela dell’industria assicurativa; organismi consortili propri del settore assicurativo – che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati – quali (ripartiti secondo i rami assicurativi interessati): assicurazioni r.c. auto e natanti: Consorzio per la Convenzione Indennizzo Diretto - CID
(Piazza X. Xxxxxx, 1 - Milano), per la gestione della Convenzione per l’indennizzo diretto, che impegna le imprese assicuratrici aderenti a
L'elenco completo ed aggiornato dei soggetti di cui ai punti precedenti denominato “Registro dei trattamenti dei dati personali” è disponibile presso la sede di Credemassicurazioni e può essere inoltre agevolmente e gratuitamente consultato sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
G - Diritti di cui all’art. 7 D.Lgs n.196/2003 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
Il Codice in materia di protezione dei dati personali prevede che Lei, in qualità di interessato del trattamento, abbia diritto di:
1. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che la riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che la riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che la riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
H - Estremi identificativi del Titolare e del Responsabile
Per l’esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, Lei può rivolgersi a:
- Titolare del trattamento: Credemassicurazioni S.p.A., con sede in Xxx Xxxxx Xxxx, x. 0 – 00000 Xxxxxx Xxxxxx;
- Responsabile interno dei trattamenti effettuati da Credemassicurazioni per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 da parte degli interessati: responsabile pro tempore del Servizio Supporto al Business e responsabile pro tempore dell’Ufficio Clienti entrambi domiciliati presso Credemassicurazioni S.p.A., xxx Xxxxx Xxxx
x. 0, 00000 Xxxxxx Xxxxxx, tel. 0000 000000, fax 0000 000000, e-mail xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
L’elenco completo e aggiornato dei soggetti ai quali i dati sono comunicati, dei responsabili del trattamento e quello delle categorie dei soggetti che vengono a conoscenza dei dati in qualità di incaricati del trattamento, può essere agevolmente e gratuitamente consultato presso i recapiti sopra indicati oppure sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Credemassicurazioni SpA Il Direttore Generale Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx
I dati contenuti nel presente “Documento sul trattamento dei dati personali” sono aggiornati al 4 luglio 2016.
risarcire, nell’interesse e in nome di ogni altra impresa partecipante, i propri assicurati r.c. auto per sinistri imputabili a soggetti assicurati presso ogni altra impresa aderente, ottenendone successivamente il rimborso da quest’ultima; Ufficio Centrale Italiano - UCI S.c. a r.l. (Corso Venezia, 8 - Milano), il quale gestisce e liquida i sinistri provocati in Italia da veicoli immatricolati in Stati esteri, garantisce le “carte verdi” emesse dalle imprese assicuratrici socie, garantisce il rimborso dei sinistri causati all’estero da veicoli immatricolati in Italia non assicurati o assicurati presso imprese assicuratrici poste in liquidazione coatta amministrativa
- nonché altri soggetti quali: CONSAP – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici (Via Yser, 14 - 00198 ROMA); Forze dell’ordine (C.C.; G.d.F.; VV.FF; VV.UU.; Ufficiali Giudiziari); INPS – Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (Via Xxxx il Grande 21 -00144 Roma); IVASS
– Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - già ISVAP – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (Via del Quirinale 21 – 00000 Xxxx); Magistratura; altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria;
Organismi consortili propri del settore assicurativo.