PER LA CERTIFICAZIONE RELATIVA ALL’ACCORDO PREVENTIVO PER L’INSTALLAZIONE DI ASCENSORI IN DEROGA
R E G O L A M E N T O
PER LA CERTIFICAZIONE RELATIVA ALL’ACCORDO PREVENTIVO PER L’INSTALLAZIONE DI ASCENSORI IN DEROGA
Secondo l’art. 17 bis del D.P.R. 162/99 modificato dal D.P.R. 8/2015
Redatto | Approvato | |
Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx | Xxx. Xxxxxxx Xxxxxx | |
Firma |
SOMMARIO
1. INTRODUZIONE 3
2. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 4
3. RIFERIMENTI 4
4. CONDIZIONI GENERALI 5
4.1 Impegno di riservatezza e informativa per la tutela della privacy 5
4.2 Condizioni economiche 6
4.2.1 Tariffe 6
4.2.2 Condizioni di pagamento 7
4.3 Sopralluogo 7
5. PROCESSO DI CERTIFICAZIONE RELATIVO ALL’ACCORDO PREVENTIVO PER L’INSTALLAZIONE DI ASCENSORI IN DEROGA 7
5.1 Generalità 7
5.2 Richiesta di certificazione e offerta/contratto – Attivazione dell’iter di certificazione 9
5.3 Processo di valutazione della Certificazione 9
5.3.1 Apertura della pratica di certificazione 10
5.3.2 Processo di valutazione della Conformità 10
5.4 Rilascio della Certificazione o esito negativo della valutazione 12
5.5 Validità del certificato 13
5.6 Revoca della Certificazione 14
5.7 Comunicazioni all’Autorità Competente 14
6. RECLAMI, RICORSI, CONTENZIOSI 15
6.1 Reclami 15
6.2 Ricorsi 16
6.3 Contenziosi 17
ALLEGATO A – FAC-SIMILE DICHIARAZIONE 18
1. INTRODUZIONE
Il Comitato Nazionale Italiano per la Manutenzione è stato costituito nel 1990. Con proprio provvedimento del 18/12/1990, il Consiglio Direttivo del Comitato Nazionale Italiano per la Manutenzione attuò un servizio senza fini di lucro, per la Certificazione dei Sistemi Qualità delle Aziende.
Nel 2001, il Comitato Nazionale Italiano per la Manutenzione ha istituito CNIM S.r.l. (di seguito CNIM) che ha acquisito una propria autonomia di gestione come società a responsabilità limitata, con la partecipazione in qualità di socio unico del CNIM – Comitato Nazionale Italiano per la Manutenzione.
A partire da maggio 2013, la società CNIM S.r.l. ha cambiato l’assetto societario, passando da Società a responsabilità limitata con unico socio a Società a responsabilità limitata con pluralità dei soci, rappresentata legalmente da un Amministratore Unico (AU).
CNIM S.r.l. è un Organismo di Certificazione accreditato ACCREDIA che in relazione alle attività di certificazione di prodotto opera nel rispetto dei requisiti generali stabiliti dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 e UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2005.
Nell’ambito della certificazione di prodotto, CNIM S.r.l., nel 2004, ha ottenuto la Notifica da parte del Ministero dello Sviluppo Economico ad operare come Organismo di Ispezione e Certificazione di Ascensori e l’Autorizzazione ad operare come Organismo di Certificazione di Macchine, mentre nel 2005 ha ottenuto l’Abilitazione ad operare come Organismo di Ispezione (di tipo A) in conformità alla Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2005 ai sensi del DPR 462 del 2001 in relazione alle verifiche relative a:
• installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;
• impianti di messa a terra alimentati fino a 1000V;
• impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000V;
• impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione
Nel 2013 ha ottenuto l’accreditamento PRD da parte di ACCREDIA delle attività di Certificazione e di verifica secondo le Direttive 95/16/CE Ascensori e 2006/42/CE Macchine.
CNIM S.r.l. nelle proprie attività opera nel rispetto delle prescrizioni della vigente legislazione e della normativa volontaria applicabile e ottempera a quanto stabilito nel proprio sistema di gestione per la qualità interno.
CNIM S.r.l. non svolge alcuna attività di consulenza, né direttamente né tramite società ad essa collegate, nei campi della certificazione di prodotto e dei sistemi di gestione per la qualità.
Il presente Regolamento stabilisce parte degli aspetti contrattuali tra CNIM e le organizzazioni richiedenti o in possesso di certificazione e illustra le procedure seguite dal CNIM per la Certificazione di prodotto.
Sulla sua applicazione sorveglia il Comitato di Garanzia (CdG), organo garante dell’imparzialità e della buona esecuzione delle attività di Certificazione, che assicura la equa rappresentatività delle parti interessate alla Certificazione.
2. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
I requisiti descritti nel presente Regolamento sono parte integrante dei documenti contrattuali di Richiesta di Certificazione relativa all’accordo preventivo per l’installazione di ascensori in deroga (modello PROD92). Con la sottoscrizione dei documenti contrattuali il richiedente accetta integralmente i requisiti contenuti nel presente Regolamento.
Il presente Xxxxxxxxxxx definisce le prassi generali adottate da CNIM per la conduzione delle attività ai fini del rilascio della certificazione relativa all’accordo preventivo per l’installazione di ascensori in deroga (con fossa e/o testata ridotta) secondo quanto previsto dall’art. 17 bis del D.P.R. n. 162/99 modificato dal D.P.R. n. 8/2015 e secondo quanto riportato nel Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 19 marzo 2015 “Individuazione della documentazione da presentare ai fini dell’accordo preventivo per l’installazione di ascensori nei casi in cui non è possibile realizzare i prescritti spazi liberi o volumi di rifugio oltre le posizioni estreme della cabina”.
Il Regolamento definisce le azioni che debbono essere effettuate a tal fine, sia da parte di CNIM S.r.l. che da parte del Cliente/Richiedente.
CNIM rende disponibile l’ultima versione aggiornata del Regolamento sul proprio sito web all’indirizzo xxxx://xxx.xxxx.xx, presso la propria sede o su richiesta del Richiedente, provvede ad inviarne copia in formato elettronico.
Le modifiche e le integrazioni al Regolamento, sono gestite mediante l’emissione di revisioni successive, nelle quali le porzioni di testo modificate sono evidenziate con linee verticali a lato dello stesso. CNIM informa, via mail, i propri clienti qualora intervengano modifiche successive al Regolamento e applica sempre l’ultima revisione emessa.
I servizi di certificazione CNIM sono aperti a tutte i Clienti che ne facciano richiesta e che si impegnino all’osservanza del presente Regolamento e delle prescrizioni delle Norme di riferimento, senza che siano applicate politiche o procedure discriminatorie che impediscano o limitino l’accesso alla Certificazione. CNIM ha predisposto un “Tariffario” nel quale si riportano le condizioni economiche applicate a tutti Clienti richiedenti servizi di Certificazione di Prodotto.
3. RIFERIMENTI
I documenti di riferimento per le attività di certificazione di CNIM nell’ambito dell’applicazione del presente Regolamento, sono i seguenti:
⮚ Direttiva Macchine 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione);
⮚ D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 17 recante "Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori";
⮚ Direttiva 95/16/CE per il riavvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative agli ascensori.
⮚ Direttiva 2014/33/UE per l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori.
⮚ Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 “Regolamento recante norme per l’attuazione della Direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi nonché della relativa licenza di esercizio”, modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214 “Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per la parziale attuazione della Direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la Direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori” ulteriormente modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 2015, n. 8 “Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 per chiudere la procedura di infrazione 2011/4064 ai fini della corretta applicazione della direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione dei nulla osta per ascensori e montacarichi nonché della relativa licenza di esercizio”.
⮚ Decreto 19 marzo 2015 del Ministro dello Sviluppo Economico “Individuazione della documentazione da presentare ai fini dell’accordo preventivo per l’installazione di ascensori nei casi in cui non è possibile realizzare i prescritti spazi liberi o volumi di rifugio oltre le posizioni estreme della cabina”.
⮚ UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 “Requisiti per Organismi che certificano prodotti, processi e servizi”;
⮚ UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 “Valutazione della conformità – Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni”;
⮚ UNI CEI EN ISO/IEC 17021:2011 “Valutazione della conformità – Requisiti per Organismi che effettuano la valutazione e certificazione di sistemi di gestione”;
⮚ norme UNI, EN, ecc. specifiche di riferimento e relative Linee Guida;
⮚ GUIDE IAF – EA applicabili;
⮚ Regolamenti Generali, Regolamenti Tecnici e disposizioni dell’Ente di Accreditamento ACCREDIA, negli schemi e settori coperti da accreditamento.
4. CONDIZIONI GENERALI
4.1 Impegno di riservatezza e informativa per la tutela della privacy
Tutti gli atti relativi all’attività di certificazione e i dati sono considerati riservati, salvo i casi in cui gli stessi debbano essere forniti da CNIM obbligatoriamente agli Enti preposti (ad es. Ministero dello Sviluppo Economico, Comuni, Magistratura, ecc.), quando previsto dalla legislazione vigente e nei confronti degli Enti di accreditamento.
L’accesso e la consultazione dei documenti relativi alla Certificazione sono riservati solo al personale CNIM coinvolto nell’iter di Certificazione.
I dati forniti dal Cliente verranno trattati per lo svolgimento del servizio di certificazione/ispezione richiesto e per attività connesse. Il trattamento dei dati si svolgerà in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e sarà effettuato sia manualmente che con l’ausilio di mezzi informatici. I dati saranno conservati in archivi cartacei ed elettronici.
Il trattamento dei dati avverrà con logiche strettamente correlate alle finalità di cui sopra e con modalità che garantiscano la sicurezza e la riservatezza dei dati attraverso l’adozione di misure idonee
ad impedire l’alterazione, la cancellazione, la distruzione, l’accesso non autorizzato o il trattamento non conforme alle finalità di raccolta.
Il conferimento dei dati è necessario per l’esecuzione del servizio. Il rifiuto a fornire tali dati comporta l’impossibilità di proseguire il rapporto contrattuale.
I dati saranno comunicati ai seguenti soggetti:
• responsabili di funzione di CNIM;
• personale dipendente CNIM;
• ispettori CNIM per il quale è conferito l’incarico di esecuzione di attività ispettive;
• comitati di controllo, governo e supervisione CNIM (es. Comitato di Garanzia, Comitato Tecnico di Certificazione);
• ACCREDIA – Organismo di accreditamento;
• Autorità di autorizzazione e controllo (es. Ministero dello Sviluppo Economico).
Tutte le persone coinvolte nel processo di certificazione che hanno accesso agli uffici di CNIM, sia interne che esterne, sottoscrivono un impegno alla riservatezza ai sensi della legislazione vigente.
Pertanto, le informazioni non potranno essere divulgate a terzi da CNIM senza il consenso scritto del Fabbricante ad eccezione dei dati riportati nell’elenco delle Certificazioni emesse da CNIM e di quelli riguardanti lo stato di validità delle certificazioni rilasciate da CNIM (incluse quelle relative alle sospensioni e revoche delle certificazioni).
I dati relativi alle Certificazioni emesse saranno pubblicati sul sito internet di CNIM e di ACCREDIA (in quest’ultimo caso limitatamente alle attività per le quali CNIM è accreditato e laddove previsto dai Regolamenti ACCREDIA). Le informazioni relative allo stato della certificazione (sospensione, revoca o riduzione) potranno essere inviate a chiunque ne faccia richiesta.
Il titolare del trattamento è CNIM – Via Barberini, 68 – 00000 Xxxx – Tel. 000000000 Fax 000000000 - e- mail: xxxxxxxxxx@xxxx.xx.
Il Cliente ha diritto di conoscere in ogni momento i dati che la riguardano nonché di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare rivolgendo istanza al titolare del trattamento.
4.2 Condizioni economiche
4.2.1 Tariffe
Gli importi applicati per la certificazione sono quelli stabiliti nel Tariffario CNIM (PROD 04) nella vigente revisione la cui applicazione, valutate le caratteristiche dello specifico prodotto, determina l’offerta economica.
Possono aversi variazioni all’offerta a seguito delle modifica del Tariffario o perché a seguito del riesame del contratto emergano variazioni o difformità dei dati forniti con la Richiesta di Offerta.
Tali variazioni e/o difformità possono essere:
a) comunicate dal Cliente a seguito di modifiche intervenute successivamente alla richiesta di offerta,
b) rilevate a seguito dell’analisi del Fascicolo Tecnico (quando applicabile),
c) rilevate in occasione dell’esecuzione dell’attività di valutazione in campo (quando applicabile).
Le variazioni alle condizioni economiche riportate nell’offerta accettata saranno notificate, per fax o posta elettronica o posta ordinaria, ai Clienti.
Il tariffario è approvato dall’Amministratore Unico e sottoposto al Comitato di Garanzia di CNIM così come le eventuali modifiche allo stesso.
4.2.2 Condizioni di pagamento
Perché venga attivato l’iter di Certificazione, il Cliente dovrà accettare sia le condizioni economiche convenute nell’offerta/contratto sia l’applicazione del presente Regolamento e dei documenti in esso esplicitamente richiamati.
Il mancato versamento degli importi dovuti, secondo le modalità sottoscritte nell’Offerta/Contratto comporteranno la non effettuazione da parte di CNIM delle attività e, quando applicabile, l’emissione di una lettera di diffida che può comportare anche il ritiro della certificazione così come previsto dal presente Regolamento.
4.3 Sopralluogo
Il Cliente, con la sottoscrizione della richiesta di certificazione relativa all’accordo preventivo per l’installazione di ascensori in deroga (Mod. PROD 92), si impegna a permettere l’accesso ai luoghi di installazione dell’impianto qualora richiesto dal personale incaricato della valutazione di CNIM, al personale ispettivo CNIM in addestramento e in supervisione, previa comunicazione di CNIM dei loro nominativi, e agli eventuali ispettori di ACCREDIA. Inoltre, in relazione all'accesso ai luoghi di installazione dovrà garantire le condizioni di sicurezza e fornire, qualora fosse necessario e in assenza di disposizioni cogenti, un’informativa completa e dettagliata dei rischi specifici dell’ambiente in cui dovranno agire gli ispettori di CNIM e, quando applicabile, di ACCREDIA;
5. PROCESSO DI CERTIFICAZIONE RELATIVO ALL’ACCORDO PREVENTIVO PER L’INSTALLAZIONE DI ASCENSORI IN DEROGA
5.1 Generalità
Il D.P.R. 19/01/2015, n. 8 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21/02/2015, ha modificato il
D.P.R. 30/04/1999, n. 162 introducendo, tra l’altro, l’art. 17-bis che descrive una disciplina semplificata per la concessione di autorizzazioni all’istallazione di ascensori in deroga ai requisiti di sicurezza, in precedenza gestite esclusivamente dal Ministero dello Sviluppo Economico, e che permette l’intervento degli Organismi Accreditati e Notificati come CNIM S.r.l.
L’iter da seguire da parte dei Proprietari dello stabile e dell’impianto o del suo Legale Rappresentante, compresa la documentazione da produrre, ai fini dell’accordo preventivo per l’installazione di ascensori in deroga è descritto nel Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 19 marzo 2015 pubblicato sulla G.U.R.I. n 82 del 09 aprile 2015.
Il citato Decreto 19 marzo 2015 definisce (Allegato 1 punto 1) i requisiti minimi per l’ottenimento dell’accordo, distinguendo i casi tra l’installazione in deroga in edifici esistenti e in edifici nuovi, che sono qui di seguito riportati:
Le motivazioni per poter richiedere l'accordo preventivo all'installazione di un ascensore con fossa e/o testata di dimensioni ridotte possono essere riferite ad alcune situazioni, rilevate in particolare in edifici esistenti, riconducibili ai seguenti casi principali:
I. Vincoli derivanti da Regolamenti edilizi comunali o stabiliti dalle Soprintendenze per i Beni architettonici e per il Paesaggio;
II. Impossibilità oggettive dovute a vincoli naturali geologici (falde acquifere, terreni instabili) o strutturali (strutture ad arco o volta, strutture di fondazione, solette o travi portanti in testata, ecc.);
III.Diritti di soggetti terzi, quando gli stessi non investono la proprietà delle parti comuni.
Si precisa che i casi sopra presentati non sono esaustivi della totalità delle situazioni in cui può essere richiesto l'accordo preventivo ai sensi del punto 2.2 dell'allegato I del DPR 162/1999 e che la richiesta di accordo deve comunque sempre far riferimento alle caratteristiche peculiari dell'edificio indipendentemente dal tipo di ascensore che si intende installare. L'installazione di ascensori di nuova concezione, conformi o meno alla norma armonizzata UNI EN 81-21, o di modelli certificati, che consentono la realizzazione di spazi liberi o volumi di rifugio ridotti, non risulta di per sé stessa condizione sufficiente per la concessione di eventuale accordo preventivo.
Per gli edifici nuovi la motivazione può essere ritenuta adeguata solo se riferita in modo determinante a impedimenti di carattere geologico e gli altri eventuali vincoli possono essere considerati solo quali motivazioni integrative.
Per l’installazione in deroga in edifici esistenti il Decreto 19 marzo 2015 all’art.1 comma 3 recita:
Nell'allegato 2 al presente decreto è stabilito il modello della comunicazione di cui all'articolo 17-bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1999, e successive modificazioni, da trasmettere mediante posta elettronica certificata al Ministero dello sviluppo economico, corredata dalla certificazione di cui al comma 1, ai fini della realizzazione dell'accordo preventivo di cui al punto 2.2 dell'allegato I al medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1999 e successive modificazioni per l'installazione di ascensori in deroga in edifici esistenti. La ricevuta del relativo messaggio di posta elettronica certificata tiene luogo del provvedimento espresso di accordo preventivo. Ai fini dell'eventuale verifica della correttezza e completezza della comunicazione e della relativa certificazione si applicano i principi di cui all'articolo 19, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
Il citato Decreto 19 marzo 2015 dettaglia (Allegato 1 punto 2) anche gli adempimenti procedurali e le modalità di presentazione della documentazione relativa all’installazione in deroga in edifici esistenti, qui di seguito riportati:
L'accordo è preventivo e quindi l'installazione dell'ascensore non può avvenire prima della formale concessione dell'accordo, per gli edifici nuovi, o della comunicazione corredata di certificazione, per gli edifici esistenti.
L'istanza per la certificazione dell'esistenza delle condizioni e dell'idoneità delle soluzioni ai fini dell'accordo preventivo relativo all'installazione sia in edifici nuovi che in edifici esistenti, dovrà essere presentata all'organismo di certificazione notificato ai sensi del regolamento di recepimento della direttiva ascensori (vedasi art. 17-bis).
La Comunicazione certificata (Allegato 2) sostitutiva dell'accordo per l'installazione in edifici esistenti deve essere presentata al Ministero dello sviluppo economico – Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica (DGMCCVNT) - Divisione XIII – Xxx Xxxxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx.
Mentre per l’installazione in deroga in edifici nuovi il Decreto 19 marzo 2015 all’art.1 comma 5 recita:
Nell’allegato 3 al presente decreto è stabilito il modello dell’istanza di cui all'articolo 17-bis, coma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, e successive modificazioni, da trasmettere mediante posta elettronica certificata al Ministero dello sviluppo economico, corredata dalla certificazione di cui al comma l del presente articolo e della ulteriore documentazione di cui al comma 4, ai fini dell’ottenimento dell’accordo preventivo espresso di cui punto 2.2 dell'allegato I al medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1999 e successive modificazioni per l'installazione di ascensori in deroga in edifici nuovi.
5.2 Richiesta di certificazione e offerta/contratto – Attivazione dell’iter di certificazione
La richiesta di offerta può essere formulata per contatto diretto, telefono, mail, fax, posta o altro mezzo, da chiunque sia intenzionato a intraprendere l’iter di certificazione ai fini dell’accordo preventivo. La formulazione dell’offerta è effettuata da CNIM S.r.l. sulla base al tariffario vigente.
Per accettare l’offerta e affidare l’incarico relativo alla certificazione in oggetto a CNIM S.r.l., occorre rispedire compilato e firmato, nelle parti di propria competenza, la Richiesta di Certificazione relativa all’accordo preventivo per l’installazione di ascensori in deroga (modello PROD92) unitamente alla documentazione da presentare a seconda dei casi come descritto nei seguenti paragrafi.
Alla ricezione della Richiesta di Certificazione relativa all’accordo preventivo per l’installazione di ascensori in deroga (modello PROD92) compilata, il Rappresentante Legale di CNIM effettuerà un riesame della stessa per verificare la completezza dei dati contenuti e la rispondenza dell’offerta rispetto a quanto previsto oltre alla valutazione della capacità di CNIM di effettuare le attività richieste e, in caso di esito positivo di tale riesame appone timbro e firma negli appositi spazi previsti nel Mod. PROD 92 che diventa Contratto. Il modulo PROD 92 timbrato e firmato per accettazione sono inviati al Cliente.
L’istanza e la documentazione allegata alla stessa possono essere presentate anche dall'installatore dell'ascensore purché lo stesso sia delegato per iscritto dal proprietario dell'impianto.
CNIM si riserva la facoltà di effettuare un sopralluogo presso il luogo di installazione dell’impianto per il quale si richiede la certificazione di accordo preventivo, nei casi in cui lo ritenga opportuno (per es. per accertare la reale sussistenza degli impedimenti oggettivi dichiarati, per il monitoraggio del processo di valutazione, ecc.).
In caso di esito negativo della valutazione, CNIM comunicherà al Cliente le motivazioni che hanno determinato tale esito e il Cliente si attiverà per la risoluzione, quando applicabile, di tali problematiche. L’attivazione dell’iter di certificazione è comunque subordinata alla ricezione da parte di CNIM dei documenti previsti e descritti nei paragrafi che seguono.
5.3 Processo di valutazione della Certificazione
5.3.1 Apertura della pratica di certificazione
Una volta completato l’iter di offerta/contratto viene aperta la pratica di certificazione registrando gli estremi della stessa sul sistema informatico di CNIM e assegnando un numero di commessa univoco.
Il Responsabile Tecnico Sezione Ascensori (RTA) prepara un dossier contenente le seguenti informazioni:
- anagrafica del Cliente;
- data di accettazione del preventivo da parte del Cliente;
- oggetto della certificazione;
- documentazione tecnica relativa alla certificazione richiesta (secondo i vari casi descritti nel seguito nel paragrafo Processo di Valutazione della Conformità).
Il Responsabile Tecnico Ascensori (RTA) esamina il contenuto del dossier al fine di verificare che la documentazione necessaria alla valutazione di conformità risulti completa.
Nel caso in cui dovesse risultare mancante una parte di documentazione che impedisca la valutazione il Responsabile Tecnico Ascensori contatta il Cliente al fine di provvedere all’integrazione necessaria, tenendo in sospeso la pratica.
Il Responsabile Tecnico Ascensori (RTA) individua quindi il valutatore nel registro degli ispettori qualificati da CNIM e propone al Direttore l’assegnazione dell’incarico. Una volta approvato dal Direttore, il Legale Rappresentante di CNIM incarica formalmente il valutatore individuato tramite lettera di incarico.
Il nominativo della persona incaricata della valutazione viene comunicato al Cliente nello “SPAZIO RISERVATO A CNIM S.r.l.” sul Mod. PROD 92 al momento dell’accettazione dell’incarico da parte di CNIM. Il Cliente può chiedere la sostituzione dell’ispettore CNIM, qualora esistano motivati conflitti di interesse, dandone comunicazione scritta a CNIM nei termini stabiliti dalla comunicazione di accettazione dell’incarico.
5.3.2 Processo di valutazione della Conformità
Il processo di valutazione della conformità è condotto dall’ispettore incaricato di CNIM Comitato Tecnico di Certificazione di CNIM e si distinguono due casi:
Procedura 1: Installazione di ascensore in deroga senza l’utilizzo della norma UNI EN 81-21;
Procedura 2: Installazione di ascensore in deroga con l’utilizzo della norma UNI EN 81-21. Nel dettaglio:
Processo di valutazione della Conformità – Procedura 1: Installazione di ascensore in deroga senza l’utilizzo della norma UNI EN 81-21
Ai fini dell’accordo preventivo il proprietario dello stabile e dell’impianto o il suo Legale Rappresentante o l'installatore dell'ascensore purché lo stesso sia delegato per iscritto dal proprietario dell'impianto, deve presentare a CNIM la documentazione, in originale, qui di seguito elencata:
• Documentazione attestante Impedimenti oggettivi: dovrà essere presentata dichiarazione e/o documentazione necessaria a dimostrare gli impedimenti oggettivi non superabili per i quali è richiesta la deroga (per es.: vincoli derivanti da Regolamenti edilizi comunali o stabiliti dalle
Soprintendenze Per i Beni architettonici e per Il Paesaggio, vincoli naturali geologici, diritti di soggetti terzi ecc.). Le dichiarazioni o i documenti di cui al presente punto devono essere sottoscritte, o firmate per copia conforme, dal proprietario e/o da tecnico abilitato secondo le rispettive competenze;
• L'analisi dei rischi: riferita specificatamente alle difformità, rispetto alle norme UNI EN 81-1 oppure alle UNI EN 81-2 per gli spazi in fossa/testata e per la mancanza di uno o di entrambi. L'analisi dei rischi, deve indicare il luogo dove verrà installato l'impianto e riportare la marca, il numero di fabbrica e/o altro elemento identificativo dell'impianto stesso. L'analisi dei rischi dovrà in seguito essere conservata dal proprietario dell'edificio e dell'impianto o dal suo rappresentante legale, validata in ogni pagina con timbro e firma da parte di CNIM che certificherà l'impianto di cui sopra;
• Piante e sezioni: su fogli formato A4, relativi all'ubicazione dell'impianto di ascensore nel perimetro dell'edificio, firmati e timbrati da tecnico abilitato;
• Dichiarazione di attestazione: circa l'inesistenza di interazioni con l'opera edilizia esistente tali da compromettere la stabilità di tutto o in parte della stessa, sottoscritta da progettista avente titolo, iscritto all’Albo. La dichiarazione dovrà riportare anche, qualora ne esistano le condizioni, la dichiarazione che l'opera risponde al soddisfacimento del punto 5.5 delle norme UNI EN 81-1 e 81-2 nel caso in cui esistano degli spazi accessibili situati sotto la traiettoria della cabina o del contrappeso o della massa di bilanciamento;
• Relazione tecnica: redatta dall'installatore su come verrà realizzato l'impianto, i piani che serve, la portata e tutti gli elementi ritenuti utili ad una migliore comprensione della problematica riscontrata;
• Copia del libretto di manutenzione: da cui risulti l'evidenza delle istruzioni al manutentore per quanto riguarda la difformità in fossa o in testata.
Tutte le dichiarazioni dovranno essere presentate ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000; un fac-simile della dichiarazione è allegato al presente Regolamento (Allegato A).
Processo di valutazione della Conformità – Procedura 2: Installazione di ascensore in deroga con l’utilizzo della norma UNI EN 81-21
Ai fini dell’accordo preventivo il proprietario dello stabile e dell’impianto o il suo Legale Rappresentante o l'installatore dell'ascensore purché lo stesso sia delegato per iscritto dal proprietario dell'impianto, deve presentare a CNIM la documentazione, in originale, qui di seguito elencata:
• Documentazione attestante Impedimenti oggettivi: dovrà essere presentata dichiarazione e/o documentazione necessaria a dimostrare gli impedimenti oggettivi non superabili per i quali è richiesta la deroga (per es.: vincoli derivanti da Regolamenti edilizi comunali o stabiliti dalle Soprintendenze Per i Beni architettonici e per Il Paesaggio, vincoli naturali geologici, diritti di soggetti terzi ecc.). Le dichiarazioni o i documenti di cui al presente punto devono essere sottoscritte, o firmate per copia conforme, dal proprietario e/o da tecnico abilitato secondo le rispettive competenze;
• Dichiarazione: sottoscritta dall'installatore nella quale dovranno essere descritti i punti della norma 81-21 presi in considerazione;
• Piante e sezioni: su fogli formato A4, relativi all'ubicazione dell'impianto di ascensore nel perimetro dell'edificio, firmati e timbrati da tecnico abilitato;
• Dichiarazione di attestazione: circa l'inesistenza di interazioni con l'opera edilizia esistente tali da compromettere la stabilità di tutto o in parte della stessa, sottoscritta da progettista avente titolo, iscritto all’Albo. La dichiarazione dovrà riportare anche, qualora ne esistano le condizioni, la dichiarazione che l'opera risponde al soddisfacimento del punto 5.5 delle norme UNI EN 81-1 e 81-2 nel caso in cui esistano degli spazi accessibili situati sotto la traiettoria della cabina o del contrappeso o della massa di bilanciamento;
• Relazione tecnica: redatta dall'installatore su come verrà realizzato l'impianto, i piani che serve, la portata e tutti gli elementi ritenuti utili ad una migliore comprensione della problematica riscontrata;
• Copia del libretto di manutenzione: da cui risulti l'evidenza delle istruzioni al manutentore per quanto riguarda la difformità in fossa o in testata.
Tutte le dichiarazioni dovranno essere presentate ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000; un fac-simile della dichiarazione è allegato al presente Regolamento (Allegato A).
L’ispettore incaricato della valutazione da CNIM procede all’analisi della documentazione presentata ai fini della certificazione di accordo preventivo e utilizza a tal fine il Mod. PROD 93 Check list valutazione di conformità per Certificazione Accordo Preventivo.
5.4 Rilascio della Certificazione o esito negativo della valutazione
Il Responsabile Tecnico Ascensori è incaricato di raccogliere tutta la documentazione inviata dal richiedente la certificazione e di trasmetterla al Comitato Tecnico di Certificazione di CNIM il quale analizza e riesamina tutto il materiale ricevuto e delibera in merito alla certificazione esprimendo parere positivo o negativo alla concessione del “Certificato di Esame Accordo Preventivo”.
Obiettivi della valutazione sono quelli di attestare l’esistenza delle circostanze che rendono indispensabile il ricorso alla deroga ai sensi del punto 2.2 dell’Allegato I DPR 162/99 e successive modificazioni, nonché l’idoneità delle soluzioni alternative proposte. Queste attività sono documentate attraverso la compilazione, in sede di Comitato Tecnico di Certificazione da parte dell’ispettore incaricato della valutazione di CNIM, del modulo PROD 93 “Check List valutazione di conformità per Certificazione Accordo Preventivo”.
Nel caso in cui gli esiti della valutazione effettuata dal Comitato Tecnico di Certificazione da parte dell’ispettore incaricato della valutazione di CNIM non siano positivi il richiedente verrà informato per iscritto delle motivazioni per cui non è possibile emettere la certificazione richiesta.
Nel caso in cui invece l’esito della valutazione è positivo, la pratica intera (documentazione tecnica, Check list PROD 93, esito dell’eventuale sopralluogo o motivazioni della non esecuzione dello stesso) è riesaminata in sede di Comitato Tecnico di Certificazione di CNIM e in caso di esito positivo la certificazione viene accordata con delibera del Comitato Tecnico di Certificazione; CNIM provvede ad inviare al richiedente il “Certificato di Esame Accordo Preventivo” predisposto sul modello PROD 94 che ha validità illimitata dalla data in cui è emesso.
In caso di esito negativo del riesame della pratica da parte del Comitato Tecnico di Certificazione, si attiveranno le attività in relazione agli approfondimenti e/o necessità di ulteriori attività di valutazione richiesti dal Comitato Tecnico di Certificazione.
Copia dell’originale viene conservata nell’archivio di CNIM. La conservazione della copia del Certificato, della Richiesta di certificazione, della documentazione tecnica e delle registrazioni pertinenti è di almeno 15 anni.
Copia del “Registro certificati” e copia degli attestati emessi sono trasmessi agli enti di autorizzazione e accreditamento nei tempi e modalità da loro definiti.
La sottoscrizione del Conferimento di Incarico e dell’offerta relativa costituisce per CNIM autorizzazione per la pubblicazione nel Registro certificati dei seguenti dati (salvo esplicito e scritto divieto da parte del richiedente):
• identificazione del prodotto/sistema;
• identificazione del richiedente;
• procedura di valutazione;
• data verifica ed esito;
• data di emissione e numero del certificato.
Copia degli attestati possono essere ottenuti mediante richiesta da parte degli Enti preposti al controllo o altri organismi notificati. Copia della documentazione tecnica e dei risultati degli esami possono essere richiesti dagli Enti preposti al controllo in seguito a richiesta motivata.
Eventuali modifiche formali all’intestazione dell’attestato, in seguito a richiesta giustificata del cliente, comportano l’emissione di un nuovo attestato e un addebito fisso per spese amministrative. Eventuali copie conformi all’originale comportano un addebito fisso per spese amministrative.
L’Elenco certificati viene aggiornato in funzione non solo dell’emissione di nuovi certificati, ma anche dell’eventuale revisione, sospensione o ritiro dei certificati già emessi.
Il Certificato/Attestato rilasciato viene inserito nell’Elenco dei Certificati e successivamente trasmesso in copia al Ministero competente e, se applicabile, all’Ente di Accreditamento.
5.5 Validità del certificato
La validità del certificato emesso è subordinata al fatto che non siano apportare modifiche rispetto a quanto dichiarato nella documentazione ricevuta e approvata da CNIM. Il proprietario dello stabile o il suo legale rappresentante deve inoltre, una volta ottenuta la certificazione, fare dichiarazioni, o far riferimento alla propria certificazione, in maniera coerente con il campo di applicazione della certificazione stessa e garantire che il documento venga usato nella maniera corretta per le finalità cui è destinato.
Nel caso sia possibile accertare che tali condizioni non siano state rispettate CNIM si riserva la possibilità di revocare il certificato (come descritto nel paragrafo 5.6 di questo Regolamento) e di comunicarlo al Ministero dello Sviluppo Economico. In questo caso il proprietario è tenuto comunque al pagamento del servizio rispetto a quanto concordato nell’offerta accettata.
Si precisa che CNIM S.r.l. si assume la responsabilità di dichiarare la conformità solo sulla base di documenti e dichiarazioni prodotte dal proprietario dello stabile o dal suo legale rappresentante che
invece ne risponde in prima persona in caso di dichiarazioni false o non corrispondenti alla situazione reale.
5.6 Revoca della Certificazione
Il provvedimento di Revoca adottato da CNIM consiste nel ritiro definitivo di un Attestato o di un Certificato concesso al Cliente, con la conseguente perdita di validità della Certificazione. Il provvedimento di revoca della Certificazione CNIM viene notificato a seguito del provvedimento di Sospensione della certificazione, nel caso in cui il Cliente non abbia ottemperato a quanto previsto dal presente regolamento ed in particolare al paragrafo 5.12.2 e 5.12.3.
Inoltre CNIM provvede a notificare la revoca della Certificazione in tutti i casi disposti dalle autorità competenti o nei quali riscontra l’evidenza oggettiva:
⮚ dell’uso fraudolento e illegittimo della Certificazione;
⮚ di grave inosservanza al presente Regolamento,
⮚ della rilevante e sistematica non conformità del prodotto fabbricato o in fabbricazione, rispetto alla documentazione tecnica presentata a CNIM e/o ai Requisiti Essenziali di Sicurezza fissati dalla Direttiva di riferimento;
⮚ dell’adozione di significative modifiche apportate dal Cliente senza il coinvolgimento preventivo e l’approvazione delle stesse di CNIM;
⮚ dell’accertata e/o reiterata morosità nei confronti di CNIM;
⮚ dell’uso ingannevole della Certificazione e/o del marchio, tale da portare danno o discredito a CNIM;
La revoca della Certificazione è decisa dal Comitato Tecnico di Certificazione di CNIM ed è notificata al Cliente attraverso lettera Raccomandata A/R, ovvero PEC, anticipata a mezzo fax contenente l’indicazione delle ragioni del provvedimento adottato, ed ha effetto immediato.
CNIM comunica i provvedimenti di revoca adottati nei confronti del Richiedente alle seguenti Autorità:
• al Ministero competente e agli altri Organismi Notificati;
• ad ACCREDIA nei tempi e modi da questo stabiliti (se applicabile);
• agli eventuali altri Enti aventi diritto nei tempi e modi da questi stabiliti;
• al Comitato di Garanzia di CNIM.
A seguito della revoca, il Cliente deve:
• arrestare la commercializzazione dei prodotti riferibili alla Certificazione revocata e cessare di apporre la marcatura CE;
• riconsegnare a CNIM l’originale dell’Attestato o del Certificato, ed eventuali copie dello stesso;
• astenersi dal pubblicizzare ed utilizzare la Certificazione revocata, rimuovendo il logo e i riferimenti a CNIM da tutta la documentazione in uso.
5.7 Comunicazioni all’Autorità Competente
CNIM comunica all’Autorità Competente l’elenco dei Certificati rilasciati, modificati, sospesi e annullati e revocati. CNIM mantiene a disposizione dell’Autorità Competente tutta la documentazione relativa al rilascio delle certificazioni.
6. RECLAMI, RICORSI, CONTENZIOSI
6.1 Reclami
CNIM gestisce in modo sistematico i reclami provenienti dal "mercato", sia relativi al proprio operato che a quello dei clienti in possesso di certificazioni CNIM, e ricevuti a mezzo fax, e-mail, posta ed indirizzati all'attenzione del Direttore CNIM. I reclami e la gestione degli stessi, rappresentano per CNIM opportunità di miglioramento in termini principalmente di individuazione di eventuali carenze del sistema, prodotto, persona, rispetto ai riferimenti normativi di certificazione e di adozione di interventi presso le entità interessate, per ottenere le correzioni e le azioni correttive e preventive richieste.
I reclami, oggetto di gestione, sono tutti quelli ricevuti da parte di Clienti richiedenti la certificazione CNIM, Clienti in possesso della certificazione CNIM, altri soggetti interessati alle certificazioni rilasciate da CNIM. In particolare, saranno oggetto di gestione solo i reclami riconducibili alle attività di certificazione di cui CNIM è responsabile. In ogni caso, CNIM comunicherà per iscritto (entro 15 giorni lavorativi) la ricezione del reclamo e se ritiene di avere responsabilità in merito allo stesso.
I reclami oggetto di gestione sono trattati secondo le procedure di riservatezza CNIM, registrati a cura del Responsabile Gestione Qualità CNIM ed analizzati preliminarmente da personale competente, interno e/o esterno, che garantisce l'imparzialità rispetto ai contenuti del reclamo stesso (generalmente l'analisi è demandata al RGQ o in alternativa al Responsabile Tecnico di Sezione). L'analisi preliminare del reclamo ai fini della validazione del reclamo stesso viene effettuata sulla base di tutte le informazioni a disposizione e/o reperibili. Per i reclami ritenuti validi si provvederà alla gestione degli stessi con la definizione delle conseguenti eventuali azioni mentre per i reclami non ritenuti validi sarà inviata comunicazione scritta al reclamante che contiene le motivazioni della non validità del reclamo esposto.
Relativamente ai reclami validi, come sopra descritto, questi possono essere generalmente riconducibili a tre tipologie: a) Reclami da parte di Clienti in possesso di certificazione CNIM o in corso di certificazione CNIM relativi all'operato o a responsabilità di CNIM (es. il Cliente ritiene che la qualità del servizio di Certificazione offerto non risponda a quanto dichiarato nel presente Regolamento), b) Reclami da parte di clienti in merito ai prodotti/all'operato/responsabilità dei Clienti in possesso delle certificazioni CNIM, c) Reclami da parte di parti interessate alle certificazioni rilasciate a determinati Clienti da CNIM.
Nel caso a) il gestore CNIM del reclamo provvederà, in relazione al reclamo, a verificare l'operato CNIM e le eventuali responsabilità. Tale verifica verrà condotta sulla base di tutta la documentazione a disposizione presso gli uffici di CNIM e sulla base di altra eventuale documentazione necessaria. Conseguentemente all'analisi, CNIM provvederà alla eventuale correzione dell'evento e, in caso di identificazione di cause oggettive provvederà ad attivare un'azione correttiva.
Nel caso b), prima dell'avvio della gestione del reclamo, CNIM provvederà ad informare (entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione del reclamo) la/e Organizzazioni coinvolte. Successivamente alla comunicazione all'Organizzazione interessata, CNIM provvederà all'analisi del reclamo e a richiedere all'Organizzazione l’attuazione di una eventuale necessaria correzione e quando applicabile, l’attuazione di un’azione correttiva che saranno valutate da CNIM. Con riferimento alla gestione di tale tipologia di reclamo, potrebbe rendersi necessaria la effettuazione di un audit senza preavviso secondo quanto stabilito al paragrafo 5.6 del presente regolamento.
Nel caso c), prima dell'avvio della gestione del reclamo, CNIM provvederà ad informare (entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione del reclamo) la/e Organizzazioni coinvolte. Successivamente alla comunicazione all'Organizzazione interessata, CNIM provvederà all'analisi del reclamo e a richiedere all'Organizzazione l’attuazione di una eventuale necessaria correzione e quando applicabile, l’attuazione di un’azione correttiva che saranno valutate da CNIM. Con riferimento alla gestione di tale tipologia di reclamo, potrebbe rendersi necessaria la effettuazione di un audit senza preavviso secondo quanto stabilito al paragrafo 5.6 del presente regolamento.
Con riferimento ai casi di cui sopra, alle conseguenti attività e alla conclusione delle stesse, CNIM comunicherà per iscritto al reclamante (entro 30 giorni solari), gli esiti del processo di trattamento del reclamo e valuterà con lo stesso (Organizzazione o altro reclamante) le modalità di pubblicazione del contenuto del reclamo e della sua risoluzione. In ogni caso, a seguito di richiesta da parte del reclamante, anche telefonica, CNIM fornirà informazioni sullo stato di avanzamento della gestione del reclamo.
6.2 Ricorsi
Il Cliente richiedente o già in possesso della Certificazione può fare ricorso contro qualsiasi decisione di CNIM presa nei propri confronti. Il ricorso non sospende le decisioni di CNIM (es. provvedimenti/sanzioni) e deve essere esposto a mezzo raccomandata A.R. indirizzata al Direttore CNIM entro 30 (trenta) giorni solari dalla notifica della decisione CNIM. Nel ricorso, il Cliente deve esporre le ragioni del proprio dissenso e deve illustrare tutti gli elementi che, a suo giudizio, non sono stati pienamente o correttamente valutati e deve presentare una sua proposta di soluzione del caso.
Il Direttore CNIM, ricevuto il ricorso, provvede a validarlo, ad esaminarlo di concerto con l’Amministratore Unico (tenendo conto di eventuali ricorsi simili, antecedenti), registrarlo e dare conferma, per iscritto a mezzo raccomandata A.R., di ricezione dello stesso e contestualmente ne affida la gestione ad una figura qualificata che non sia stata in alcun modo coinvolta nelle attività/decisioni contro cui il ricorso stesso è stato presentato. Successivamente provvederà a sottoporre la proposta di decisioni individuate dalla figura incaricata della gestione del ricorso (generalmente: accettazione del ricorso senza modifiche, accettazione del ricorso con modifiche, respinta del ricorso) al proprio Comitato di Salvaguardia dell'Imparzialità (Comitato di Garanzia CNIM) il quale garantirà indipendenza, imparzialità e assenza di coinvolgimento rispetto ai contenuti del ricorso e alle conseguenti valutazioni e decisioni. CNIM metterà a disposizione del Comitato di Garanzia i risultati dell'analisi del ricorso, tutta la documentazione utile per dare evidenza della corretta gestione del ricorso, la documentazione relativa all'iter di certificazione del Cliente, la documentazione tecnica e i rapporti di verifica e ogni altro tipo di informazione utile. Il Comitato di Garanzia, in caso lo ritenesse necessario, formulerà le eventuali richieste di modifica/integrazione/ecc. delle decisioni CNIM e verificherà la successiva attuazione delle stesse.
Le decisioni CNIM (generalmente: accettazione del ricorso senza modifiche, accettazione del ricorso con modifiche, respinta del ricorso), completato l'iter di garanzia dell'imparzialità, saranno ritenute definitive e comunicate al Cliente, a mezzo raccomandata A.R., entro 90 (novanta) giorni solari dalla data di ricezione del ricorso. In particolare, in caso di accettazione del ricorso senza modifiche, il Responsabile Tecnico di Sezione metterà in atto quanto stabilito. In caso di accettazione del ricorso con modifiche, il Cliente dovrà a sua volta dare conferma scritta (entro 10 giorni lavorativi) di accettazione delle stesse, che saranno quindi adottate dal Responsabile Tecnico di Sezione con effetto immediato. In caso di respinta del ricorso, CNIM manterrà in essere le decisioni antecedenti il ricorso. Il Cliente potrà in ogni caso adire al contenzioso con CNIM (vedi punto 6.3).
6.3 Contenziosi
La risoluzione di ogni o qualsiasi controversia che insorge tra le parti direttamente o indirettamente nell'applicazione del Regolamento CNIM e nella sua interpretazione è competente, esclusivamente, il Foro di Roma.