LA CONTRATTUALISTICA NELL’EDILIZIA E NELL’INSTALLAZIONE IMPIANTI
LA CONTRATTUALISTICA NELL’EDILIZIA E NELL’INSTALLAZIONE IMPIANTI
Guida teorico-pratica per la conclusione e l’esecuzione dei contratti nello svolgimento dell’attività edile
e di impiantistica
Con il patrocinio di
Pubblicazione a cura di
CNA Toscana, xxx X. Xxxxxxxx 00 - 00000 Xxxxxxx Tel. 000 000000 – Fax 000 000000
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Tipografia TAF s.r.l.
Xxxxx Xxxxxx, 00/x - Xxxxxxx
Xxx Xxxxxxx ringrazia l’Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxx per la redazione dei testi di questo manuale.
PRESENTAZIONE
Questa Guida vuole essere uno strumento di orientamento per le imprese ar- tigiane che si trovano ad affrontare il mercato delle costruzioni e degli impianti; in questo come in ogni altro mercato, tutti gli attori (clienti, imprese, consulenti) si muovono ormai secondo le regole di un sistema di concorrenza competitiva.
Ogni azienda, e ogni imprenditore che tragga dalla propria professionalità e dal “saper fare” legittimo orgoglio e consideri, correttamente, queste le principali “armi” per competere sul mercato, è tuttavia ormai costretto ad acquisire un’adeguata co- noscenza degli elementi di impostazione tecnica e giuridica della contrattualistica d’impresa. Sempre più raramente la semplice stretta di mano o la parola data sono sufficienti per garantire all’imprenditore la necessaria tranquillità nello svolgere il pro- prio lavoro.
Già durante la fase di trattativa commerciale l’impresa può trovarsi di fronte una grande quantità di “punti critici” che deve correttamente valutare; per questo motivo è necessario che il soggetto economico abbia la consapevolezza che un contratto ben fatto o comunque attentamente valutato può significativamente ridurre il rischio im- prenditoriale.
Ecco che allora il contratto, certamente in veste semplice e di facile compren- sione, diventa lo strumento quotidiano che l’imprenditore deve saper utilizzare, leg- xxxx ed analizzare anche negli aspetti di dettaglio.
Da queste riflessioni nasce l’idea di voler richiamare l’attenzione dell’imprendi- tore sugli aspetti contrattuali più importanti per la tutela degli interessi imprendito- riali.
Questa Guida, sintetica, di facile comprensione e corredata di utilissimi allegati, ha l’obiettivo di mettere in luce le principali problematiche legate al corretto utilizzo degli strumenti contrattuali del nostro sistema giuridico.
Considerata la vastità e la particolarità della normativa italiana sull’argomento, l’intenzione degli autori, particolarmente efficaci nella scelta degli argomenti e nello stile espositivo, è stata quella di fornire un concreto strumento operativo per con- sentire all’imprenditore artigiano una conoscenza – di base, ma corretta e immedia- tamente utilizzabile – della problematica contrattuale, così da poter consapevolmen- te tutelare i propri diritti.
Xxxxxxxx Xxxxxxxx Presidente CNA Costruzioni Toscana
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Presidente Cna Installazione e Impianti Toscana
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INDICE
Introduzione pag. 7
PARTE PRIMA: i contratti con i clienti pag. 9
1. Conclusione ed esecuzione del contratto
1.1 Definizione di contratto
1.2 La conclusione del contratto
1.3 L’esecuzione del contratto. Adempimento, inadempimento e risarcimento dei danni
1.3.a Le conseguenze dell’inadempimento dell’azienda
1.3.b Le conseguenza dell’inadempimento del cliente
1.4 Approfondimento: i vizi delle opere e le garanzie in favore del committente. I termini per la denuncia dei vizi e per l’esercizio delle azioni di garanzia
1.5 Consegna ed accettazione delle opere finite
2. Forme di corrispettivo e conseguenze della mancata definizione preventiva del prezzo delle opere
3. Le varianti richieste in corso di esecuzione dell’opera o di soprav- venuta necessità
4. Onere di verifica dei progetti e solidarietà nelle responsabilità fra progettista e impresa realizzatrice delle opere
5. Il subappalto
6. La dichiarazione di conformità per le opere impiantistiche
7. Cautele da utilizzare per prassi nella conclusione dei contratti
PARTE SECONDA: i contratti d’acquisto materiali pag. 19
1. Le “Condizioni generali di contratto”
2. I termini di pagamento, le dilazioni e la decadenza dal beneficio del termine nei casi di sopraggiunta insolvenza del debitore
3. I termini di consegna ed il diritto a non ritirare la merce in caso di ritardi significativi
4. I termini per la contestazione dei vizi dei materiali acquistati
PARTE TERZA: modulistica pag. 23
- I Preventivo (predisposto per accettazione) per lavori a corpo
- II Preventivo (predisposto per accettazione) per lavori a misura
- III Preventivo (predisposto per accettazione) per lavori ad ore
- IVAccordo per varianti o lavori aggiuntivi
- V Verbale di consegna lavori
- VI Lettera di richiesta pagamento compensi
- Modello contratto di appalto (o subappalto)
PARTE QUARTA: legislazione pag. 35
- articoli su inadempimento e risoluzione del contratto
- articoli su contratto d’appalto
- articoli su contratto d’opera
Il Presidente C.E.R.T.
Xxxxxxx Xxxxxxxx
INTRODUZIONE
La disciplina legale dei contratti è una materia con cui l’imprenditore, consape- volmente o meno, si confronta ogni giorno. Per acquistare ciò che necessita al fun- zionamento della propria azienda, così come per cedere i beni o servizi che produce, l’imprenditore stipula infatti, continuamente, dei contratti, scritti o verbali che siano, e si trova sottoposto alle norme di legge che li disciplinano.
E più il mercato si evolve e diviene concorrenziale, più è opportuno che l’im- prenditore conosca, almeno nei tratti essenziali, la disciplina che regola la conclusio- ne e l’esecuzione di tali contratti, soprattutto al fine di tutelare gli interessi della pro- pria azienda.
Questo manuale, sintetico, ma completo, ha quindi lo scopo di fornire all’impre- sa i riferimenti in base ai quali valutare l’esistenza e l’importanza dei rischi legali con- nessi alla conclusione ed all’esecuzione dei contratti, con particolare riferimento ai contratti d’opera e di appalto ed alla tutela dei crediti dell’azienda.
Ciò anche con il fine di evitare, nei limiti del possibile, le contestazioni di tipo “formale” o “strumentale” da parte dei clienti, contestazioni che spesso comportano per l’azienda, purtroppo, la conseguenza di non poter incassare completamente i cor- rispettivi concordati, anche in casi in cui i lavori siano stati eseguiti in modo sostan- zialmente corretto.
A questo fine diviene importante, per l’impresa, utilizzare strumenti di conclu- sione dei contratti che siano semplici, ma che, allo stesso tempo, permettano di di- sciplinare il rapporto con il cliente in modo chiaro, come la redazione di contratti scritti o di semplici preventivi firmati dal cliente per accettazione.
PARTE PRIMA
I contratti con i clienti
1. CONCLUSIONE ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO
1.1. Definizione di contratto
Il codice civile definisce il contratto come “accordo fra le parti (due o più) aven- te ad oggetto la disciplina di un rapporto che abbia contenuto economico”.
1.2. La conclusione del contratto
– Forma del contratto: il contratto può essere sia scritto che verbale. Un contratto verbale ha piena validità, anche se gli accordi presi fra le parti de- vono essere provati tramite testimonianze, quindi con una difficoltà maggiore rispetto ad un contratto scritto.
Il contratto si intende fatto per scritto anche in caso di scambio di fax o let- tere che hanno pieno valore di prova. Circa l’uso del fax occorre fare atten- zione che i documenti che si inviano siano ricevuti in modo certo dalla con- troparte, quindi è bene farsi sempre inviare una copia firmata per accettazio- ne o per avvenuto ricevimento.
– Parti: le parti sono coloro che stipulano il contratto, ovvero i due (o più) sog- getti che tramite il contratto stabiliscono la disciplina del rapporto in que- stione. Quando il contratto viene stipulato da una società, occorre che la persona che firma abbia il potere per farlo, cioè sia il legale rappresentante della società, altrimenti il contratto non ha valore. Nelle società di persone di tipo s.n.c., per regola, tutti i soci sono legali rappresentanti della società; nel- le s.a.s., per regola, sono legali rappresentanti tutti i soci accomandatari. Nel- le s.r.l. e nelle s.p.a., la qualifica di legale rappresentante non coincide neces- sariamente con la posizione di socio o di socio di maggioranza, ma viene at- tribuita dall’assemblea anche a soggetti non soci. Soprattutto per queste ulti- me società è opportuno, pertanto, prima di concludere un contratto, chiede- re alla controparte di produrre una visura della Camera di Commercio dalla quale risulti chi è il legale rappresentante della società stessa.
1.3. L’esecuzione del contratto
Adempimento, inadempimento e risarcimento dei danni
Con riferimento ad un contratto concluso si parla di:
– adempimento, quando la parte cui ci si riferisce ha eseguito correttamente tutte le sue obbligazioni, ovvero ha eseguito quanto concordato senza che le opere presentino difetti e consegnando il lavoro nei tempi stabiliti;
– inadempimento, quando la parte cui ci si riferisce non ha eseguito corret- tamente il lavoro o lo ha consegnato in ritardo.
I principali obblighi contrattuali dell’impresa sono quelli di:
– eseguire le opere a regola d’arte. Ciò significa che i lavori che vengono eseguiti non devono presentare vizi. In caso le opere presentino dei vizi, que- sta è una forma di inadempimento;
– rispettare i termini di consegna concordati. I termini possono essere di due
generi, cioè ordinari o essenziali. Un termine è essenziale quando viene espressamente stabilito (o comunque quando la controparte sa) che l’esecu- zione della prestazione diventerebbe inutile, per la parte che la chiede, dopo il momento indicato (es. ristrutturazione di un appartamento da utilizzarsi in occasione di un particolare evento). Nei casi di termini essenziali, il supera- mento del termine dà diritto all’altra parte di rifiutare la prestazione tardiva e di ottenere il risarcimento dei danni.
I principali obblighi contrattuali del cliente sono quelli di:
– rendere possibile l’esecuzione del lavoro da parte dell’azienda (es. permette- re l’accesso ai locali da ristrutturare);
– pagare il prezzo nei termini e con le modalità concordate.
In generale, si deve considerare che qualsiasi forma di inadempimento genera, a carico della parte responsabile, l’obbligo di risarcimento dei danni.
Il risarcimento dei danni consiste in una somma di denaro che viene stabilita in misura tale da sollevare la parte che ha subito l’inadempimento dalle conseguenze di questo.
Affinché un inadempimento generi l’obbligo di risarcire i danni occorre poi che questo sia doloso o quantomeno colpevole. Ciò significa che non sono fonte di obbligo di risarcire i danni tutti quegli inadempimenti (nel senso di eventi oggettiva- mente non conformi alle previsioni del contratto) che derivano, ad esempio, da un ca- so fortuito o da un caso di forza xxxxxxxx.Xx esempio, pertanto, se l’azienda non può terminare i lavori nei termini concordati a causa di un lungo periodo di maltempo, co- me a causa di un’imprevedibile malattia del prestatore d’opera, tale ritardo non sarà considerato come possibile fonte di risarcimento dei danni.
1.3.a. Le conseguenze dell’inadempimento dell’azienda
Se l’azienda è inadempiente ai suoi obblighi, il cliente può ottenere:
– in caso l’inadempimento sia dovuto alla presenza di vizi delle opere:
o l’eliminazione dei vizi con spese a carico dell’azienda, compreso, a tito- lo di risarcimento dei danni, le spese ulteriori che possano essere dovute a motivi sopravvenuti purché collegati (es. obbligo di ripristinare le tinteggia- ture in seguito ad un intervento di eliminazione di un vizio delle murature) e il pagamento di una somma a titolo di indennizzo per il disturbo subito dal cliente;
o la riduzione del prezzo concordato, dal quale verranno detratti gli one- ri di ripristino dei vizi e, sempre a titolo di risarcimento, il disturbo subito dal cliente;
o la risoluzione del contratto, anche in questo caso con obbligo di risar- cimento dei danni che il cliente possa aver subito. Affinché il contratto si possa risolvere per inadempimento di una delle parti, occorre tuttavia che l’inadempimento sia grave; è necessario cioè che sia una mancanza molto rilevante in relazione all’interesse della parte che la subisce;
– in caso l’inadempimento sia dovuto al mancato rispetto dei termini di esecu-
zione o di consegna del lavoro:
o il risarcimento dei danni dovuti al ritardo (anche sotto forma di ridu- zione del prezzo concordato), o, nei casi più gravi,
o la risoluzione del contratto, sempre con obbligo di risarcimento dei danni.
1.3.b. Le conseguenze dell’inadempimento del cliente
Se il cliente è inadempiente ai suoi obblighi, l’impresa può ottenere:
– per i casi in cui il cliente non faccia quanto necessario perché i lavori possa- no cominciare o proseguire nei termini concordati: posticipazione del termi- ne di consegna dei lavori finiti o risoluzione del contratto;
– per i casi in cui il cliente non paghi quanto concordato come acconto iniziale
o come acconto al raggiungimento di un determinato stato di avanzamento dei lavori: possibilità di non iniziare o di sospendere i lavori e/o risoluzione del contratto;
In queste ipotesi, l’azienda ha diritto di ottenere un risarcimento dei danni che consisterà nel:
– mancato guadagno che l’azienda ha subito nei giorni in cui non ha potuto la- vorare e quindi produrre utile;
– rimborso (nei casi in cui il lavoro venga definitivamente abbandonato) di tut- ti gli oneri che l’azienda ha subito per approvvigionarsi di materiali necessari espressamente per l’opera in questione o comunque di tutte le spese che es- sa ha sostenuto per approntare il lavoro che poi non verrà eseguito.
Nell’ipotesi in cui il cliente debba pagare il prezzo del lavoro nella forma cosid- detta “a stati di avanzamento”, è importante segnalare che l’azienda, in caso di mancato puntuale pagamento di una parte di corrispettivo al momento dovuto, può sospendere i lavori. Questa forma di tutela dell’azienda, tuttavia, de- ve essere utilizzata con cautela in quanto, se utilizzata in modo arbitrario, può risul- tare ingiustificata e configurarsi come un inadempimento della ditta appaltatrice. Af- finché si possano sospendere i lavori in caso di mancato pagamento da parte del clien- te di una rata di prezzo concordata ad un determinato stato di avanzamento dei la- vori occorre:
– che il contratto preveda in modo molto chiaro a quale punto dell’avanza- mento dei lavori la ditta ha diritto di ottenere una parte del prezzo (ad esem- pio, le pattuizioni del genere “alla metà dei lavori ……” non sono sufficiente- mente chiare, in quanto lo stabilire come si calcoli la metà del lavoro – metà materiale, metà valore, metà tempo etc. – non è un’operazione oggettiva). A tale fine è opportuno quindi utilizzare riferimenti certi, come l’indicazione no- minativa delle opere che, una volta eseguite, fanno maturare il diritto a per- cepire il relativo S.A.L.;
– che il ritardo sia significativo (pochi giorni di ritardo, salvo casi eccezionali, non giustificano la sospensione);
– che il cliente sia stato “messo in mora”, ovvero gli sia stato comunicato per
iscritto che, se non provvederà al pagamento dovuto entro un termine con- gruo (non minore di quindici giorni) la ditta si riterrà libera di sospendere i lavori.
1.4. Approfondimento
I vizi delle opere e le garanzie in favore del committente. I termini per la denuncia dei vizi e per l’esercizio delle azioni di garanzia L’azienda che realizza i lavori deve eseguirli a regola d’arte, cioè immuni da
vizi.
Il codice civile prevede che tale esecuzione a regola d’arte sia garantita dall’im-
presa esecutrice, la quale rimane pertanto soggetta alla contestazione dei medesimi anche dopo la conclusione dell’intervento.
Affinché gli eventuali vizi delle opere possano essere contestati alla ditta esecu- trice dei lavori, occorre tuttavia che il committente li rilevi entro termini determina- ti e che, entro termini altrettanto precisi, proponga la richiesta di risarcimento.
I termini di contestazione dei vizi e delle difformità dell’opera cambiano note- volmente a seconda che le opere siano state eseguite tramite contratto di appalto o contratto d’opera.
Prima di indicare i termini delle contestazioni e delle azioni di risarcimento, oc- corre quindi specificare che si ha:
– contratto d’opera, quando l’impresa che esegue il lavoro agisce principal- mente tramite il lavoro proprio dell’imprenditore, mentre l’apporto di capita- le nell’azienda è solo (prevalentemente) strumentale al lavoro dell’imprendi- tore;
– contratto di appalto, quando l’impresa che esegue le opere è organizzata tramite il lavoro di dipendenti o ausiliari dell’imprenditore, così che il lavoro dell’imprenditore medesimo sia diretto (esclusivamente o principalmente) al- l’organizzazione dei fattori produttivi dell’impresa (lavoro altrui e capitali) e non alla diretta realizzazione delle opere commissionate dai clienti.
Termini per la contestazione dei vizi e difformità delle opere da parte dei committenti:
– nel contratto d’opera: denuncia entro 8 giorni dalla scoperta (o dalla conse- gna in caso di difetti visibili) ed azione di risarcimento entro un anno;
– nel contratto di appalto: denuncia entro 60 giorni dalla scoperta (o dalla con- segna in caso di difetti visibili) ed azione di risarcimento entro 2 anni
Come già indicato, i vizi e le difformità dell’opera che siano tempestivamente de- nunciati dal committente obbligano l’impresa esecutrice a sopportare:
– l’obbligo di eliminazione degli stessi o, a scelta del committente,
– la riduzione del prezzo o, nei casi più gravi,
– la risoluzione del contratto.
È da precisare che:
– la garanzia non è dovuta se i vizi o le difformità erano conosciuti dal cliente al momento della consegna dell’opera e questi li ha accettati;
– i termini brevi stabiliti per la denuncia dei vizi perdono di valore in tutti i ca- si in cui l’appaltatore (o prestatore d’opera) abbia riconosciuto l’esistenza dei vizi medesimi, anche verbalmente (ad esempio impegnandosi ad eliminarli o comunque prendendone atto).
Obbligo di garanzia decennale.È da evidenziare infine che l’appaltatore, in caso di difetti strutturali dell’opera, di sua rovina o comunque di vizi o difetti che ne compromettano la funzionalità ed il godimento, rimane responsabile verso il commit- tente in tutti i casi in cui tali difetti si siano manifestati entro i dieci anni dalla realiz- zazione dell’opera stessa.
1.5. Consegna ed accettazione delle opere finite
Al momento in cui l’impresa ha terminato i lavori e lascia il cantiere, avviene la consegna delle opere al committente. Il codice civile non prescrive che tale consegna sia obbligatoriamente attestata da un documento, ben potendo avvenire, di fatto, in seguito alla conclusione delle attività operative da parte dell’impresa ed alla conse- guente presa (o ripresa) di possesso dei locali o dei luoghi da parte del committen- te.
Tuttavia, dato che al momento della consegna la legge collega alcune conse- guenze importanti (ad esempio il decorso dei termini per le contestazioni), è oppor- tuno che l’impresa, soprattutto per sua tutela, una volta terminati definitivamente i la- vori provveda a far sottoscrivere al cliente un breve documento dal quale risulti ap- punto la data di consegna, documento che potrà anche contenere la dichiarazione, da parte del cliente, di aver visionato le opere e di averle trovate conformi a quanto pattuito.Tale soluzione permette all’impresa di evitare contestazioni dei committenti che abbiano ad oggetto eventuali pretesi vizi che erano evidenti al momento della consegna, così come permette, più in generale, di stabilire con esattezza il momento in cui l’azienda ha completamente terminato il proprio intervento, con effetti positivi in tutti i casi in cui, per qualsiasi motivo, possano insorgere successive contestazioni con il committente.
2. FORME DI CORRISPETTIVO E CONSEGUENZE DELLA MANCATA DEFINIZIONE PREVENTIVA DEL PREZZO DELLE OPERE L’impresa che si appresta ad eseguire un lavoro per conto di un cliente, può ac-
cordarsi con questo per calcolare le proprie spettanze con tre principali metodi:
– pagamento delle ore lavorate;
– pagamento a misura;
– pagamento a corpo.
In caso l’accordo con il cliente preveda il semplice pagamento delle ore di la- voro,è necessario che l’impresa, per evitare di incorrere in contestazioni e soprat- tutto per essere certa di poter riscuotere le proprie spettanze:
– concordi con il committente il costo orario della manodopera che intende applicare;
– ottenga, alla fine di ogni giornata o comunque di ogni sessione di lavoro, dal committente medesimo, la sottoscrizione di una ricevuta (il cosiddetto buono ore) nella quale il committente stesso riconosca il numero di ore lavorative applicate dall’impresa.
In caso l’accordo con il cliente preveda il pagamento del lavoro a misura,è ne- cessario che l’impresa ottenga dal committente:
– la preventiva approvazione dei prezzi a misura che verranno applicati con ri- ferimento alle singole voci di lavoro da eseguire;
– tenga esatto conto delle quantità di opera che realizza;
– acquisisca documentazione certa in corso di realizzazione (esempio fotogra- fie) per tutte quelle parti dell’opera le cui quantità saranno difficilmente veri- ficabili ad opera completata.
In caso di lavoro a corpo, infine, sarà opportuno che l’impresa puntualizzi in modo espresso tutte le eventuali opere che non si considerano comprese nel prez- zo concordato, soprattutto le opere collaterali a quella principale (es. lo smaltimen- to dei materiali di demolizione) che spesso si prestano a differenti interpretazioni delle parti e possono facilmente generare contestazioni.
È importante segnalare che, nei casi in cui il corrispettivo dell’opera non fosse sta- to determinato dalle parti, o non fosse stato determinato con sufficiente chiarezza, l’im- presa, in caso di contestazioni da parte del committente circa il prezzo richiesto, do- vrebbe ricorrere alla determinazione giudiziale del corrispettivo, determinazione che avviene sulla base di prezzi di mercato che si trovano riportati in prezziari, quali il Bol- lettino Ingegneri, che molto spesso, soprattutto con riferimento ai lavori di medio- piccola dimensione, sono poco remunerativi o addirittura del tutto insufficienti.
3. LE VARIANTI RICHIESTE IN CORSO DI ESECUZIONE DELL’OPERA O DI SOPRAVVENUTA NECESSITÀ
Nei casi in cui l’impresa abbia concordato con il committente un corrispettivo a corpo o a misura per il lavoro da eseguire, è opportuno che il contratto preveda, fin dall’inizio, l’eventualità che l’impresa possa trovarsi ad affrontare lavori non pre- ventivati. Con riferimento a tali opere non previste, e per evitare che la loro esecu- zione sia fonte di successive contestazioni (soprattutto con riferimento alla loro in- clusione nell’eventuale prezzo a corpo o comunque alla loro quantificazione), è op- portuno che l’impresa, una volta scoperta la necessità di tali interventi non previsti:
– comunichi prontamente al committente tale sopravvenuta necessità (a meno che non sia il committente stesso ad aver richiesto la variante);
– provveda comunque a concordare con lui il corrispettivo per la loro esecu- zione (a corpo, a misura o ad economia);
– provveda a redigere un documento integrativo del contratto che preveda ta- li opere aggiuntive.
È importante che l’impresa, in caso di variazioni del progetto iniziale di lavoro, soprattutto ove tali variazioni non siano state chieste dal committente, ma siano sem- plicemente risultate opportune nel corso degli interventi, ottenga sempre una auto- rizzazione scritta alla loro esecuzione e la contemporanea dichiarazione del com- mittente di disponibilità a pagarne il maggiore costo eventuale.
4. ONERE DI VERIFICA DEI PROGETTI E SOLIDARIETÀ NELLE RESPONSABILITÀ FRA PROGETTISTA E IMPRESA REALIZZATRICE DELLE OPERE
Sempre in merito alla qualità delle opere eseguite dall’impresa, è bene rammen- tare che essa ha l’onere di verificare la correttezza di eventuali progetti che il com- mittente gli fornisca con riferimento alle opere da eseguirsi.
L’appaltatore ed il prestatore d’opera, infatti, anche in presenza di un progetto redatto da un tecnico specializzato (geometra, ingegnere, architetto), sono tenuti a verificarne la conformità alla buona regola dell’arte.
Tale onere di verifica, naturalmente, riguarda gli elementi del progetto che l’im- prenditore è in grado di apprezzare autonomamente, ovvero quegli elementi che, in caso appunto di errore del progettista, darebbero origine all’esecuzione di un opera palesemente viziata.
Nei casi in cui l’impresa appaltatrice non compia tale tipo di verifica, essa divie- ne solidalmente responsabile, insieme al progettista ed eventualmente al direttore dei lavori, per i danni che il committente possa trovarsi a subire, anche nei casi in cui il progettista sia stato scelto direttamente dal committente dei lavori.
5. IL SUBAPPALTO
Affinché l’impresa possa legittimamente concedere la realizzazione delle opere (o di parte di esse) in subappalto, è necessario l’assenso del committente.
In caso di subappalto, l’appaltatore (o il prestatore d’opera) assumono la veste di committenti, con l’onere, in caso di contestazioni, di comunicare al subappaltatore le denuncie di vizi entro sessanta giorni dal loro ricevimento, al fine di poter agire in via di regresso contro di loro.
Anche in caso di xxxxxxxxxx, l’impresa appaltatrice rimane comunque diretta- mente responsabile nei confronti del committente.
6. LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ PER LE OPERE IMPIANTISTICHE
La legge n. 46 del 1990 prevede che le aziende che realizzano o ristrutturano im- pianti elettrici o termoidraulici rilascino la relativa dichiarazione di conformità.
Il rilascio della dichiarazione di conformità rileva sia come obbligo di legge det- tato per motivi di sicurezza degli impianti che come obbligo contrattuale. Il cliente quindi ha diritto al rilascio della dichiarazione e, in caso di mancato rilascio, può rifiu- tare il pagamento del lavoro.
È importante segnalare che la dichiarazione di conformità deve essere redatta in
modo completo, cioè deve essere compilata in ogni sua parte e munita di tutti gli al- legati obbligatori, ovvero:
– il progetto (se vi è obbligo);
– la relazione con indicazione delle tipologie di materiali utilizzati;
– lo schema dell’impianto realizzato;
– il documento di riferimento ad eventuali dichiarazioni precedenti o parziali già esistenti;
– la copia del certificato che attesta il possesso dei requisiti professionali.
Circa lo schema di impianto, si precisa che esso non deve essere costituito da un disegno completo dell’impianto realizzato, ma deve solo rappresentarne la sche- matizzazione.
La dichiarazione che manchi degli allegati obbligatori (a prescindere dal fatto che nella pratica essi manchino frequentemente) non libera l’installatore dal suo obbligo ed anzi lo può esporre a contestazioni da parte del committente, il quale potrà chie- dere all’impiantista il risarcimento dei danni in tutti i casi in cui la mancanza o in- completezza della dichiarazione abbiano recato danno al committente medesimo.
Per il rilascio della dichiarazione l’azienda non può, in nessun caso, richiedere un compenso ulteriore rispetto a quello concordato per il lavoro.
7. CAUTELE DA UTILIZZARE PER PRASSI NELLA CONCLUSIONE DEI CONTRATTI
Oltre quanto già specificato, si elencano di seguito alcuni temi cui è opportuno che l’impresa presti attenzione in occasione della conclusione di contratti con i com- mittenti:
a) verifica della persona che fornisce l’incarico: necessità dell’incarico (o confer- ma) da parte del proprietario dell’immobile;
b) richiesta di ricevuta di consegna dell’opera e dichiarazione di gradimento del- le opere;
c) utilizzo di clausole specifiche a seconda dei tipi di lavoro:
a. lavori a preventivo con pagamento a S.A.L: gli stati di avanzamento devo- no maturare in momenti chiaramente individuati. Il contratto deve preve- dere la qualificazione dei pagamenti come parti del corrispettivo non su- scettibili di revisione o restituzione in caso di successiva eventuale risolu- zione del contratto medesimo o comunque di interruzione a qualsiasi tito- lo della sua esecuzione;
b. accordo scritto per i lavori aggiuntivi rispetto a quelli preventivati in origi- ne;
c. per i lavori ad ore: approvazione giornaliera del conto ore da parte del committente o di un suo incaricato.
PARTE SECONDA
I contratti di acquisto materiali
Anche con riferimento ai contratti che l’impresa stipula per l’acquisto dei mate- riali necessari allo svolgimento dell’attività, è opportuno conoscere l’esistenza di al- cuni istituti giuridici (regole legali) che spesso disciplinano tali contratti.
1. LE “CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO”
Le condizioni generali di contratto sono delle regole contrattuali che le aziende possono stabilire per disciplinare in modo uniforme tutti i loro rapporti di vendita.
Questo sistema è utilizzato molto spesso dalle grandi aziende che vendono i lo- ro prodotti a molti soggetti diversi e, appunto, desiderano che tali rapporti di vendi- ta abbiano tutti la stessa disciplina.
La particolarità di questo sistema è che le condizioni generali di contratto sono valide anche se non sono espressamente riportate nel modulo scritto che il cliente eventualmente sottoscrive, così come sono valide, solo che il cliente ne abbia potuto avere conoscenza (ed anche se non ne ha avuto conoscenza effettiva) in caso il rap- porto si sia semplicemente attuato senza nessun contratto scritto, ma solo tramite il materiale acquisto di un bene.
Data l’esistenza dell’istituto delle condizioni generali di contratto, è utile, quindi, che l’impresa, quando acquista materiali o noleggia attrezzature, si informi se la ditta fornitrice utilizza tali condizioni generali e ne prenda visione.
Le condizioni generali di contratto, spesso, sono riportate a stampa sul retro dei moduli d’ordine o simili. Esse sono valide e vincolanti per il cliente anche se non so- no firmate da questo.
2. I TERMINI DI PAGAMENTO, LE DILAZIONI E LA DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE NEI CASI DI SOPRAGGIUNTA INSOLVENZA DEL DEBITORE
Circa i termini (dilazionati) di pagamento che l’impresa può concordare con i fornitori al momento dell’acquisto di un bene o servizio, è importante sapere che, in caso di mancato pagamento di una o più rate dell’eventuale dilazione, il creditore può chiedere (se appare che il debitore sia divenuto insolvente o abbia comunque dimi- nuito la propria capacità di garanzia) che il debitore paghi tutto il debito subito, così privandolo della dilazione concordata in origine.
3. I TERMINI DI CONSEGNA ED IL DIRITTO A NON RITIRARE LA MERCE IN CASO DI RITARDI SIGNIFICATIVI
Nei casi in cui l’azienda si trovi ad ordinare dei materiali che le necessitano e di cui il fornitore non dispone immediatamente, è opportuno, se i termini di con- segna rivestono un’importanza elevata, predisporre un ordine scritto con la dici- tura “termine di consegna essenziale” da far sottoscrivere per ricevuta al vendito- re. Questa accortezza consente, in caso il rivenditore non fornisca i materiali ri- chiesti entro il termine concordato, di rinunciare all’acquisto senza conseguenze e senza penalità, così da potersi rivolgere liberamente, in caso di necessità, ad un for- nitore diverso.
4. I TERMINI PER LA CONTESTAZIONE DEI VIZI DEI MATERIALI ACQUISTATI
Con riferimento ai contratti di acquisto dei materiali, l’impresa acquirente ha l’o- nere, in caso i materiali presentino vizi o difetti, di:
– denunciarne l’esistenza al venditore entro 8 giorni dalla consegna (o dalla sco- perta se si tratta di vizi non visibili);
– chiedere il risarcimento dei danni entro un anno dalla consegna.
Se il compratore ha denunciato il vizio tempestivamente, la riduzione del prez- zo o il risarcimento dei danni può essere richiesto anche dopo un anno in caso il ven- ditore agisca per il pagamento del prezzo dei beni.
PARTE TERZA
Modulistica
Si riportano nelle pagine seguenti alcuni modelli di contratti e documenti di più frequente utilizzo nello svolgimento dell’attività.
Si segnala che tali modelli costituiscono un semplice riferimento e potranno es- sere utilizzati solo previo opportuno adattamento. I modelli di preventivo (predispo- sti per l’accettazione) sono estremamente semplici e possono essere arricchiti con numerose clausole aggiuntive a tutela dell’impresa. È utile tuttavia notare che i com- mittenti, soprattutto se persone private, diffidano facilmente dei moduli troppo este- si, arrivando anche a rifiutarne la sottoscrizione, con la conseguenza che, da un pun- to di vista pratico, spesso si ottengono risultati migliori (in termini di tutela dell’a- zienda) sottoponendo ai clienti modelli di contratto molto semplici che non destano preoccupazioni o timori nei committenti medesimi.
Si specifica infine che il preventivo accettato dal committente rappresenta un contratto scritto a tutti gli effetti, utile quindi per ottenere una disciplina esatta e fa- cilmente comprovabile del rapporto (senza necessità di chiedere al committente la firma di un contratto formale, cioè di un atto intestato come “contratto di appalto”, “scrittura privata” o simili).
Rimane inteso che, in caso di interventi di notevole mole o valore, dove sia op- portuno disciplinare in modo dettagliato il rapporto, sarà necessario sottoscrivere idonei contratti di appalto con l’assistenza di professionisti.
Nei modelli che seguono, le parti scritte in carattere corsivo rappresentano del- le note esplicative da non riprodurre in caso di utilizzo del modello per la redazione di un documento.
I - Preventivo (predisposto per l’accettazione) per lavori a corpo
Preventivo per lavori di con corrispettivo determinato a corpo
(Carta intestata o nome ed indirizzo dell’impresa)
Luogo e data
Egregio signore/spettabile ditta (il preventivo deve essere indirizzato al proprietario dell’immobile o a colui che commissiona i lavori), via , ( ), codice fiscale ,
come da lei richiesto le rimettiamo la nostra migliore offerta per la realizzazione dei seguenti lavori
– trattandosi di lavoro a corpo, si devono indicare le opere complessive da eseguire e si devono indicare espres- samente le opere che devono intendersi non comprese nel prezzo a corpo, altrimenti si presume che il prez- zo indicato sia comprensivo di tutto quanto necessario per completare a regola d’arte l’intervento e conse- gnarlo finito.
Per l’esecuzione dei suddetti interventi, la nostra offerta è di euro oltre IVA. La fornitura avverrà alle seguenti condizioni:
– I materiali sono a carico:
– della ditta installatrice
– del committente, il quale è obbligato a fornire soltanto materiali idonei all’uso, rimanendo solleva- ta l’impresa scrivente da ogni responsabilità in merito.
– Il committente e l’impresa scrivente concorderanno i tempi di esecuzione del lavoro. In caso di dis- accordo, ogni eventuale sollecito alla ditta scrivente dovrà essere comunicato per iscritto, con asse- gnazione di un termine minimo per il completamento dei lavori che in nessun caso potrà essere in- feriore a trenta giorni.
(se il committente non domanda specifiche superiori, i termini di esecuzione dei lavori potranno essere non indicati, così da lasciare libera l’impresa di poter eventualmente ritardare l’intervento a seconda delle proprie necessità. Se, per contro, il cliente pretende l’indicazione di un termine di consegna, si potrà apporre una clau- sola in calce al preventivo, nello spazio dedicato alle note, con la dicitura “Si concorda che i lavori inizieran- no il giorno e saranno terminati entro giorni lavorativi, con le tolleranze di prassi”
– Il pagamento del corrispettivo da parte del committente, nella misura complessiva sopra indicata, av- verrà con le seguenti modalità:
o quanto ad euro , al momento
– di approvazione del presente preventivo
– dell’inizio dei lavori
o quanto ad euro , al momento in cui saranno state eseguite le seguenti opere:
–
o quanto al saldo,
– alla consegna dei lavori finiti
– entro trenta giorni dalla consegna dei lavori finiti.
– Le opere saranno eseguite secondo le buone regole dell’arte. Al momento del completamento del- le opere e della loro consegna al committente, questi avrà l’onere di verificarne la consistenza e la corretta esecuzione secondo quanto pattuito.
L’impresa scrivente
Per accettazione
(nome e cognome del committente) (data dell’accettazione)
Eventuali note delle parti
II - Preventivo (predisposto per l’accettazione) per lavori a misura Preventivo per lavori di con corrispettivo determinato a misura (Carta intestata o nome ed indirizzo dell’impresa) Luogo e data Egregio signore/spettabile ditta (il preventivo deve essere indirizzato al proprietario dell’immobile o a colui che commissiona i lavori), via , ( ), codice fiscale , come da lei richiesto le rimettiamo la nostra migliore offerta per la realizzazione dei seguenti lavori – (descrizione generica dei lavori da eseguire) Per l’esecuzione dei suddetti interventi, verranno praticati i seguenti prezzi a misura: – – – (indicare il prezzo e l’unità di misura per ognuna delle opere che devono essere eseguite, esempio: intonaci 10 euro al metro quadrato, adduzioni acqua e gas XX euro al metro lineare etc) Tutti gli importi suddetti devono intendersi da maggiorarsi dell’IVA di legge. La fornitura avverrà alle seguenti condizioni: – I materiali sono a carico: – della ditta installatrice – del committente, il quale è obbligato a fornire soltanto materiali idonei all’uso, rimanendo solleva- ta l’impresa scrivente da ogni responsabilità in merito. – Il committente e l’impresa scrivente concorderanno i tempi di esecuzione del lavoro. In caso di dis- accordo, ogni eventuale sollecito alla ditta scrivente dovrà essere comunicato per iscritto, con asse- gnazione di un termine minimo per il completamento dei lavori che in nessun caso potrà essere in- feriore a trenta giorni. (se il committente non domanda specifiche superiori, i termini di esecuzione dei lavori potranno essere non in- dicati, così da lasciare libera l’impresa di poter eventualmente ritardare l’intervento a seconda delle proprie ne- cessità. Se, per contro, il cliente pretende l’indicazione di un termine di consegna, si potrà apporre una clausola in calce al preventivo, nello spazio dedicato alle note, con la dicitura “Si concorda che i lavori inizieranno il gior- no e saranno terminati entro giorni lavorativi, con le tolleranze di prassi” – Il pagamento del corrispettivo da parte del committente, nella misura complessiva sopra indicata, av- verrà con le seguenti modalità: o quanto ad euro , al momento – di approvazione del presente preventivo – dell’inizio dei lavori o quanto ad euro , al momento in cui saranno state eseguite le seguenti opere: – o quanto al saldo, – alla consegna dei lavori finiti – entro trenta giorni dalla consegna dei lavori finiti. – Le opere saranno eseguite secondo le buone regole dell’arte. Al momento del completamento del- le opere e della loro consegna al committente, questi avrà l’onere di verificarne la consistenza e la corretta esecuzione secondo quanto pattuito. L’impresa scrivente Per accettazione (nome e cognome del committente) (data dell’accettazione) Eventuali note delle parti |
III - Preventivo (predisposto per l’accettazione) per lavori a ore Preventivo per lavori di con corrispettivo determinato a ore di lavoro (Carta intestata o nome ed indirizzo dell’impresa) Luogo e data Egregio signore/spettabile ditta (il preventivo deve essere indirizzato al proprietario dell’immobile o a colui che commissiona i lavori), via , ( ), codice fiscale , come da lei richiesto le rimettiamo la nostra migliore offerta per la realizzazione di lavori in economia riguardanti (indicare genericamente le opere da eseguire) Prezzo orario della manodopera: – xxx per operaio/muratore – xxx per aiuto/manovale oltre IVA come per legge. La fornitura avverrà alle seguenti condizioni: – I materiali sono a carico: – della ditta esecutrice, che li fatturerà al committente con il ricarico di prassi; – del committente, il quale è obbligato a fornire soltanto materiali idonei all’uso, rimanendo solleva- ta l’impresa scrivente da ogni responsabilità in merito. – Il committente e l’impresa scrivente concorderanno i tempi di esecuzione del lavoro. In caso di disac- cordo, ogni eventuale sollecito alla ditta scrivente dovrà essere comunicato per iscritto, con asse- gnazione di un termine minimo per il completamento dei lavori che in nessun caso potrà essere in- feriore a trenta giorni. (se il committente non domanda specifiche superiori, i termini di esecuzione dei lavori potranno essere non indicati, così da lasciare libera l’impresa di poter eventualmente ritardare l’intervento a seconda delle proprie necessità. Se, per contro, il cliente pretende l’indicazione di un termine di consegna, si potrà apporre una clau- sola in calce al preventivo, nello spazio dedicato alle note, con la dicitura “Si concorda che i lavori inizieran- no il giorno e saranno terminati entro giorni lavorativi, con le tolleranze di prassi” – Il pagamento del corrispettivo da parte del committente, nella misura complessiva sopra indicata, av- verrà con le seguenti modalità: o quanto ad euro , al momento – di approvazione del presente preventivo – dell’inizio dei lavori o quanto al saldo, – alla fine dei lavori – entro trenta giorni dalla consegna dei lavori finiti. – Le opere saranno eseguite secondo le buone regole dell’arte. Al momento del completamento del- le opere e della loro consegna al committente, questi avrà l’onere di verificarne la consistenza e la corretta esecuzione secondo quanto pattuito. L’impresa scrivente Per accettazione (nome e cognome del committente) (data dell’accettazione) Eventuali note delle parti |
IV - Accordo per varianti o lavori aggiuntivi
Accordo per varianti in corso di esecuzione di lavori edili/impiantistici
Oggi in , fra i sottoscritti
– (nome e sede della ditta)
– (nome e indirizzo del cliente),
e
con riferimento al contratto per l’esecuzione di lavori concluso fra le parti tramite preventivo del
accettato in data ,
considerato che nel corso di esecuzione dei lavori di cui al suddetto preventivo è emersa la necessità di eseguire le seguenti opere ulteriori:
– (descrivere i lavori da eseguire in aggiunta rispetto a quelli preventivati)
le parti sottoscritte si sono accordate affinché tali ulteriori opere siano realizzate dalla stessa ditta
alle seguenti condizioni:
(dopo che le parti hanno concordato come devono essere pagate le varianti/opere aggiuntive, si possono inse- rire gli stessi contenuti riportati nei singoli modelli di preventivo precedenti, predisposte per ognuna delle forme di pagamento possibili, ovvero a corpo, a misura o ad ore impiegate).
Le condizioni di fornitura e le modalità di pagamento saranno le stesse indicate nel preventivo sopra richiamato.
L’impresa scrivente
Per accettazione
(nome e cognome del committente) (data dell’accettazione)
V - Verbale di consegna lavori
Verbale di consegna lavori edili/impiantistici
Fra i sottoscritti
– (nome e sede della ditta)
– (nome e indirizzo del cliente),
e
a seguito della conclusione dei lavori di cui al preventivo del accettato in data ,
si procede alla ricognizione delle opere completate, le quali risultano eseguite secondo gli accordi e la ditta provvede alla loro materiale consegna al committente.
Luogo e data
L’impresa scrivente
Per accettazione
(nome e cognome del committente) (data dell’accettazione)
VI - Lettera di richiesta pagamento compensi
(Carta intestata dell’impresa) (Luogo e data)
Xxxxxxx signore
Raccomandata a.r.
Oggetto: sollecito pagamento
Xxxxxxx signore
con la presente siamo a chiederle il pagamento della complessiva somma di euro (IVA compresa) quale corrispettivo a saldo per i lavori di muratura eseguiti per Suo conto presso l’immobile sito in
.
La preghiamo di provvedere quanto prima, avvisando che in mancanza di pagamento entro e non oltre venti giorni dal ricevimento della presente dovremo nostro malgrado rivolgerci ad un legale per il re- cupero del credito, con maggiorazione di spese che rimarranno a Suo esclusivo carico.
La presente lettera vale ad ogni effetto di legge, compreso quello di interrompere eventuali prescri- zioni in corso.
Rimaniamo in attesa di ricevere quanto sopra e porgiamo distinti saluti.
Timbro e firma della ditta
Modello di contratto di APPALTO (o subappalto)
(nota: in caso di utilizzo del modello come contratto di subappalto, le definizioni di “committente” ed “appaltatore” devono essere sostituite, rispettivamente,
con quelle di “appaltatore-committente” e “subappaltatore”)
Oggi, in
tra
l’impresa , appresso denominata “committente”, con sede in , via , avente partita IVA , in persona del suo legale rappre- sentante sig. , nato a il , codice fiscale ,
e
l’impresa , appresso denominata “appaltatore o appaltatrice”, con sede in , via , avente partita IVA , in persona del suo legale rappresen- tante sig. , nato a il , codice fiscale ,
premesso
– che l’impresa committente intende realizzare/sta realizzando opere di edificazione di un fabbrica- to sito in , di proprietà della stessa/di proprietà , opere che vengono eseguite in forza di permesso di costruire /autorizzazione ;
– che l’impresa committente, con riferimento alle opere di cui al punto precedente, intende affidare a terzi la realizzazione delle opere di ;
– che l’impresa appaltatrice, specializzata nell’esecuzione di lavori di , dispone delle conoscenze, capacità tecniche, macchine ed attrezzature necessarie e sufficienti per garantire l’esecuzione a regola d’arte delle opere commesse, con gestione a proprio rischio e con organiz- zazione dei mezzi necessari;
– che l’impresa appaltatrice, esaminato il progetto e tutti gli altri annessi che si allegano, dichiara di assumere i lavori come appresso dettagliamene specificati, alle condizioni di cui al presente con- tratto.
Tanto premesso, fra le parti di cui sopra si
conviene e stipula quanto segue
Art. 1 – Oggetto del contratto
Il presente contratto ha per oggetto l’esecuzione dei lavori di presso il can- tiere descritto al punto primo delle premesse;
I lavori che vengono dati in appalto sono, per maggior precisione, i seguenti: (descrivere in dettaglio le opere da eseguirsi)
Art. 2 – Importo dell’appalto - Pagamenti
L’appalto delle opere di cui all’articolo 1 viene affidato alla ditta appaltatrice, e da questa accettato, per il prezzo complessivo di euro oltre IVA.
Tale prezzo verrà pagato con le seguenti modalità (stabilire quando verranno fatti i pagamenti, se in uni- ca soluzione o al raggiungimento di determinati stati di avanzamento lavori che dovranno essere dettagliata- mente indicati)
La somma citata (comprende/esclude) la fornitura di tutti i materiali che quindi so- no a carico del .
La somma citata comprende tutte le spese d’impresa dell’appaltatore il quale assume l’appalto a suo completo onere e rischio.
(Indicare inoltre se la somma comprende o meno le opere collaterali, esempio le opere murarie se l’appalto riguarda per esempio la realizzazione degli impianti termoidraulici ed elettrici di un fabbricato)
Si precisa che la committente eseguirà i pagamenti suddetti solo a seguito di presentazione da parte dell’appaltatore di tutta la documentazione comprovante l’avvenuto adempimento degli obblighi di versamento contributivi e fiscali, oneri per i quali la committente è responsabile.
Su tutti i pagamenti in corso d’opera, se previsti, sarà operata una trattenuta in garanzia del 10%, che verrà restituita all’appaltatore dopo la verifica generale delle opere al termine della loro esecuzione, salvo decurtazione per danni o vizi.
Art. 3 – Consegna dei lavori
Il committente dichiara che l’ impresa appaltatrice potrà disporre del cantiere per iniziare l’esecuzio- ne delle opere fin dal giorno .
Da tale data decorreranno i termini di consegna dei lavori a carico dell’appaltatore. L’appaltatore do- vrà consegnare i lavori, completi ed eseguiti a regola d’arte, entro il termine di giorni dal- la data di cui sopra, data in cui ha preso disponibilità del cantiere.
In caso di ritardo nella consegna dei lavori, l’appaltatore dovrà corrispondere al committente una pe- nale giornaliera di euro .
Art. 4 – Rapporti esecutivi tra i contraenti
L’ impresa committente dichiara che le disposizioni concernenti l’esecuzione dei lavori e quelle ri- guardanti la gestione del presente contratto sono riservate al titolare e/o al direttore dei lavori.
A tal fine si porta a conoscenza dell’impresa appaltatrice che la direzione dei lavori è affidata al geo- metra con studio in .
Art. 5 - Sorveglianza dei lavori
L’impresa appaltatrice deve attenersi alle disposizioni del direttore dei lavori e dal coordinatore per la sicurezza, nonché a quelle organizzative del direttore di cantiere.
Art. 6 – Verifica dei lavori e pagamenti a saldo
Fatto salvo il diritto di procedere a verifiche in corso d’opera ai sensi dell’art. 1662 del codice civile, l’impresa committente effettuerà la verifica finale dei lavori eseguiti entro trenta giorni dalla loro ulti- mazione, ultimazione che dovrà essere comunicata dall’appaltatore tramite lettera raccomandata al committente.
La verifica sarà eseguito previo preavviso all’appaltatore che potrà partecipare alle operazioni e l’esi- to della verifica sarà comunicato all’appaltatore per iscritto.
L’eventuale presa in consegna anticipata dell’opera da parte dell’impresa committente rispetto al ter- mine di ultimazione o a quello di collaudo, mentre non da diritto all’impresa appaltatrice di richiede- re speciali compensi, non costituisce anticipata positiva verifica od accettazione dell’opera stessa.
Art. 7 – Variazione dei lavori
Le variazioni dei lavori sono disciplinate dalle norme dettate in materia dal Codice Civile e dovranno comunque essere sempre approvate dal Direttore dei Lavori.
Art. 8 – Oneri a carico dell’impresa subappaltatrice
Ferma restando, in ogni caso, l’obbligo per l’appaltatore di disporre dell’organizzazione aziendale ne- cessaria per dare l’opera compiuta alle condizioni pattuite, con gestione a proprio rischio, l’impresa
appaltatrice dovrà provvedere a sua cura e spese, alla fornitura delle attrezzature in buono stato di conservazione ed uso ed in misura necessaria alla tempestiva e corretta esecuzione dei lavori, come dovrà disporre della necessaria assistenza tecnica per quanto di sua esclusiva competenza.
L’impresa appaltatrice assume espresso impegno:
a) di applicare nei confronti dei dipendenti da essa adibiti alle lavorazioni da eseguirsi in adempimen- to al presente contratto il contratto collettivo nazionale di lavoro in vigore e gli accordi locali in- tegrativi del medesimo, nonché di assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal citati contratti col- lettivi;
b) di osservare ogni altra formalità o condizione accessoria del rapporto di lavoro subordinato pre- vista dalle disposizioni ed accordi sindacali vigenti;
c) di provvedere all’ assicurazione dei lavoratori contro gli infortuni ed alle previdenze sociali; di adempiere a tutte le altre incombenze di legge e di provvedere alla stipula di congrue polizze assi- curative;
d) di trasmettere all’impresa committente, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli entri previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici. L’impresa appaltatrice si obbliga al- tresì a trasmettere periodicamente all’impresa committente copia dei versamenti contributivi, pre- videnziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
Tutte le spese derivanti all’impresa subappaltatrice per l’osservanza degli obblighi sopra indicati, non- ché degli oneri di legge in genere, nessuno escluso, che comunque possano far capo all’impressa sub- appaltatrice per l’ organizzazione, in condizioni di autonomia, di tutti i mezzi necessari, tecnici ed am- ministrativi, per dare compiuti a regola d’arte i lavori oggetto del presente contratto, debbono inten- dersi comprese nei prezzi convenuti.
Art. 9 – Divieto di subappalto dei lavori
L’impresa appaltatrice si impegna a non affidare in subappalto, neanche parziale, l’esecuzione dei lavo- ri previsti nel contratto. Il contratto medesimo, in caso di inosservanza del divieto di cui al comma precedente, si intenderà risolto fin dall’origine, impregiudicato il diritto dell’impresa committente al ri- sarcimento dei danni ad essa eventualmente derivanti da fatti illeciti che venissero posti in essere dal- l’impresa subappaltatrice per violazione delle vigenti normative di legge.
Art. 10 – Foro competente
Il Foro competente per la risoluzione delle eventuali controversie derivanti dall’ applicazione del pre- sente contratto è quello di in via esclusiva.
Art. 11 – Xxxxx di rinvio
Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto di appalto, valgono, in quanto applica- bili, le norme di cui agli articoli 1655 e seguenti del Codice Civile e le altre norme di legge.
Art. 12 – Allegati
Sono allegati al presente contratto di appalto i seguenti documenti che ne for- mano parte integrante.
Luogo e data
PARTE QUARTA
Legislazione
Si riportano di seguito alcuni degli articoli del Codice Civile di maggiore rile- vanza con riferimento all’argomento trattato.
Articoli del Codice Civile su inadempimento e risoluzione del contratto
Art. 1186 - Decadenza dal termine.
[I]. Quantunque il termine sia stabilito a favore del debitore, il creditore può esigere imme- diatamente la prestazione se il debitore è divenuto insolvente o ha diminuito, per fatto pro- prio, le garanzie che aveva date o non ha dato le garanzie che aveva promesse.
Art. 1223 - Risarcimento del danno.
[I]. Il risarcimento del danno per l’inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza im- mediata e diretta.
Art. 1321 - Nozione. (di contratto)
[I]. Il contratto è l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.
Art. 1453 - Risolubilità del contratto per inadempimento.
[I]. Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l’altro può a sua scelta chiedere l’adempimento o la risoluzione del contratto, sal- vo, in ogni caso, il risarcimento del danno.
[II]. La risoluzione può essere domandata anche quando il giudizio è stato promosso per ot- tenere l’adempimento; ma non può più chiedersi l’adempimento quando è stata domandata la risoluzione.
[III]. Dalla data della domanda di risoluzione l’inadempiente non può più adempiere la propria obbligazione.
Art. 1454 - Diffida ad adempiere.
[I]. Alla parte inadempiente l’altra può intimare per iscritto di adempiere in un congruo ter- mine, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s’intenderà sen- z’altro risoluto.
[II]. Il termine non può essere inferiore a quindici giorni, salvo diversa pattuizione delle parti o salvo che, per la natura del contratto o secondo gli usi, risulti congruo un termine minore. [III]. Decorso il termine senza che il contratto sia stato adempiuto, questo è risoluto di di- ritto.
Art. 1455 - Importanza dell’inadempimento.
[I]. Il contratto non si può risolvere se l’inadempimento di una delle parti ha scarsa impor- tanza, avuto riguardo all’interesse dell’altra.
Articoli del Codice Civile sul contratto di appalto
Art. 1655 - Nozione.
[I]. L’appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi neces- sari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un cor- rispettivo in danaro.
Art. 1656 - Subappalto.
[I]. L’appaltatore non può dare in subappalto l’esecuzione dell’opera o del servizio, se non è stato autorizzato dal committente.
Art. 1657 - Determinazione del corrispettivo.
[I]. Se le parti non hanno determinato la misura del corrispettivo né hanno stabilito il modo di determinarla, essa è calcolata con riferimento alle tariffe esistenti o agli usi; in mancanza, è determinata dal giudice.
Art. 1658 - Fornitura della materia.
[I]. La materia necessaria a compiere l’opera deve essere fornita dall’appaltatore, se non è di- versamente stabilito dalla convenzione o dagli usi.
Art. 1659 - Variazioni concordate del progetto.
[I]. L’appaltatore non può apportare variazioni alle modalità convenute dell’opera se il com- mittente non le ha autorizzate.
[II]. L’autorizzazione si deve provare per iscritto.
[III]. Anche quando le modificazioni sono state autorizzate, l’appaltatore, se il prezzo dell’inte- ra opera è stato determinato globalmente, non ha diritto a compenso per le variazioni o per le aggiunte, salvo diversa pattuizione.
Art. 1660 - Variazioni necessarie del progetto.
[I]. Se per l’esecuzione dell’opera a regola d’arte è necessario apportare variazioni al proget- to e le parti non si accordano, spetta al giudice di determinare le variazioni da introdurre e le correlative variazioni del prezzo.
[II]. Se l’importo delle variazioni supera il sesto del prezzo complessivo convenuto, l’appalta- tore può recedere dal contratto e può ottenere, secondo le circostanze, un’equa indennità. [III]. Se le variazioni sono di notevole entità, il committente può recedere dal contratto ed è tenuto a corrispondere un equo indennizzo.
Art. 1661 - Variazioni ordinate dal committente.
[I]. Il committente può apportare variazioni al progetto, purché il loro ammontare non supe- ri il sesto del prezzo complessivo convenuto. L’appaltatore ha diritto al compenso per i mag- giori lavori eseguiti, anche se il prezzo dell’opera era stato determinato globalmente.
[II]. La disposizione del comma precedente non si applica quando le variazioni, pur essendo contenute nei limiti suddetti, importano notevoli modificazioni della natura dell’opera o dei quantitativi nelle singole categorie di lavori previste nel contratto per l’esecuzione dell’opera medesima.
Art. 1662 - Verifica nel corso di esecuzione dell’opera.
[I]. Il committente ha diritto di controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne a proprie spese lo stato.
[II]. Quando, nel corso dell’opera, si accerta che la sua esecuzione non procede secondo le con- dizioni stabilite dal contratto e a regola d’arte, il committente può fissare un congruo termine entro il quale l’appaltatore si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risoluto, salvo il diritto del committente al risarcimento del danno.
Art. 1663 - Denuncia dei difetti della materia.
[I]. L’appaltatore è tenuto a dare pronto avviso al committente dei difetti della materia da que- sto fornita, se si scoprono nel corso dell’opera e possono comprometterne la regolare ese- cuzione.
Art. 1664 - Onerosità o difficoltà dell’esecuzione.
[I]. Qualora per effetto di circostanze imprevedibili si siano verificati aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d’opera, tali da determinare un aumento o una diminuzione superiori al decimo del prezzo complessivo convenuto, l’appaltatore o il committente posso- no chiedere una revisione del prezzo medesimo. La revisione può essere accordata solo per quella differenza che eccede il decimo.
[II]. Se nel corso dell’opera si manifestano difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologi- che, idriche e simili, non previste dalle parti, che rendano notevolmente più onerosa la pre- stazione dell’appaltatore, questi ha diritto a un equo compenso.
Art. 1665 - Verifica e pagamento dell’opera.
[I]. Il committente, prima di ricevere la consegna, ha diritto di verificare l’opera compiuta. [II]. La verifica deve esser fatta dal committente appena l’appaltatore lo mette in condizione di poterla eseguire.
[III]. Se, nonostante l’invito fattogli dall’appaltatore, il committente tralascia di procedere alla verifica senza giusti motivi, ovvero non ne comunica il risultato entro un breve termine, l’o- pera si considera accettata.
[IV]. Se il committente riceve senza riserve la consegna dell’opera, questa si considera accet- tata ancorché non si sia proceduto alla verifica.
[V]. Salvo diversa pattuizione o uso contrario, l’appaltatore ha diritto al pagamento del corri- spettivo quando l’opera è accettata dal committente.
Art. 1666 - Verifica e pagamento di singole partite.
[I]. Se si tratta di opera da eseguire per partite, ciascuno dei contraenti può chiedere che la verifica avvenga per le singole partite. In tal caso l’appaltatore può domandare il pagamento in proporzione dell’opera eseguita.
[II]. Il pagamento fa presumere l’accettazione della parte di opera pagata; non produce questo effetto il versamento di semplici acconti.
Art. 1667 - Difformità e vizi dell’opera.
[I]. L’appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell’opera. La garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l’opera e le difformità o i vizi erano da lui cono- sciuti o erano riconoscibili, purché, in questo caso, non siano stati in mala fede taciuti dal- l’appaltatore.
[II]. Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all’appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta. La denunzia non è necessaria se l’appaltatore ha ricono- sciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati.
[III]. L’azione contro l’appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell’ope- ra. Il committente convenuto per il pagamento può sempre far valere la garanzia, purchè le dif- formità o i vizi siano stati denunziati entro sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi i due anni dalla consegna.
Art. 1668 - Contenuto della garanzia per difetti dell’opera.
[I]. Il committente può chiedere che le difformità o i vizi siano eliminati a spese dell’appalta- tore, oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell’appaltatore.
[II]. Se però le difformità o i vizi dell’opera sono tali da renderla del tutto inadatta alla sua de- stinazione, il committente può chiedere la risoluzione del contratto.
Art. 1669 - Rovina e difetti di cose immobili.
[I]. Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per la loro natura a lunga du- rata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l’opera, per vizio del suolo o per difetto del- la costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l’appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, pur- ché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta.
[II]. Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia.
Art. 1670 - Responsabilità dei subappaltatori.
[I]. L’appaltatore, per agire in regresso nei confronti dei subappaltatori, deve, sotto pena di de- cadenza, comunicare ad essi la denunzia entro sessanta giorni dal ricevimento.
Art. 1671 - Recesso unilaterale dal contratto.
[I]. Il committente può recedere dal contratto, anche se è stata iniziata l’esecuzione dell’ope- ra o la prestazione del servizio, purché tenga indenne l’appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno.
Art. 1672 - Impossibilità di esecuzione dell’opera.
[I]. Se il contratto si scioglie perchè l’esecuzione dell’opera è divenuta impossibile in conse- guenza di una causa non imputabile ad alcuna delle parti, il committente deve pagare la parte dell’opera già compiuta, nei limiti in cui è per lui utile, in proporzione del prezzo pattuito per l’opera intera.
Art. 1673 - Perimento o deterioramento della cosa.
[I]. Se, per causa non imputabile ad alcuna delle parti, l’opera perisce o è deteriorata prima che sia accettata dal committente o prima che il committente sia in mora a verificarla, il pe- rimento o il deterioramento è a carico dell’appaltatore, qualora questi abbia fornito la ma- teria.
[II]. Se la materia è stata fornita in tutto o in parte dal committente, il perimento o il dete- rioramento dell’opera è a suo carico per quanto riguarda la materia da lui fornita, e per il re- sto è a carico dell’appaltatore.
Art. 1674 - Morte dell’appaltatore.
[I]. Il contratto di appalto non si scioglie per la morte dell’appaltatore, salvo che la considera- zione della sua persona sia stata motivo determinante del contratto. Il committente può sem- pre recedere dal contratto, se gli eredi dell’appaltatore non danno affidamento per la buona esecuzione dell’opera o del servizio.
Art. 1675 - Diritti e obblighi degli eredi dell’appaltatore.
[I]. Nel caso di scioglimento del contratto per morte dell’appaltatore, il committente è tenu- to a pagare agli eredi il valore delle opere eseguite, in ragione del prezzo pattuito, e a rim- borsare le spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, ma solo nei limiti in cui le opere eseguite e le spese sostenute gli sono utili.
[II]. Il committente ha diritto di domandare la consegna, verso una congrua indennità, dei ma- teriali preparati e dei piani in via di esecuzione, salve le norme che proteggono le opere del- l’ingegno.
Art. 1676 - Diritti degli ausiliari dell’appaltatore verso il committente.
[I]. Coloro che, alle dipendenze dell’appaltatore, hanno dato la loro attività per eseguire l’o- pera o per prestare il servizio possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha ver- so l’appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda.
Art. 1677 - Prestazione continuativa o periodica di servizi.
[I]. Se l’appalto ha per oggetto prestazioni continuative o periodiche di servizi, si osserva- no, in quanto compatibili, le norme di questo capo e quelle relative al contratto di sommi- nistrazione.
Articoli del Codice Civile sul contratto d’opera
Art. 2222 - Contratto d’opera.
[I]. Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del com- mittente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina par- ticolare nel libro IV.
Art. 2223 - Prestazione della materia.
[I]. Le disposizioni di questo capo si osservano anche se la materia è fornita dal prestatore di opera, purché le parti non abbiano avuto prevalentemente in considerazione la materia, nel qual caso si applicano le norme sulla vendita.
Art. 2224 - Esecuzione dell’opera.
[I]. Se il prestatore d’opera non procede all’esecuzione dell’opera secondo le condizioni sta- bilite dal contratto e a regola d’arte, il committente può fissare un congruo termine, entro il quale il prestatore d’opera deve conformarsi a tali condizioni.
[II]. Trascorso inutilmente il termine fissato, il committente può recedere dal contratto, salvo il diritto al risarcimento dei danni.
Art. 2225 - Corrispettivo.
[I]. Il corrispettivo, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe professionali o gli usi, è stabilito dal giudice in relazione al risultato ottenuto e al lavo- ro normalmente necessario per ottenerlo.
Art. 2226 - Difformità e vizi dell’opera.
[I]. L’accettazione espressa o tacita dell’opera libera il prestatore d’opera dalla responsabilità per difformità o per vizi della medesima, se all’atto dell’accettazione questi erano noti al com- mittente o facilmente riconoscibili, purché in questo caso non siano stati dolosamente occul- tati.
[II]. Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare le difformità e i vizi occulti al pre- statore d’opera entro otto giorni dalla scoperta. L’azione si prescrive entro un anno dalla con- segna.
[III]. I diritti del committente nel caso di difformità o di vizi dell’opera sono regolati dall’arti- colo.
Art. 2227 - Recesso unilaterale dal contratto.
[I]. Il committente può recedere dal contratto, ancorché sia iniziata l’esecuzione dell’opera, te- nendo indenne il prestatore d’opera delle spese, del lavoro eseguito e del mancato guadagno.
Art. 2228 - Impossibilità sopravvenuta dell’esecuzione dell’opera.
[I]. Se l’esecuzione dell’opera diventa impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle par- ti, il prestatore d’opera ha diritto ad un compenso per il lavoro prestato in relazione alla uti- lità della parte dell’opera compiuta.
La Cna in Toscana
CNA AREZZO
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Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa
Finito di stampare
nel mese di ottobre 2006 presso Tipografia TAF s.r.l. - Firenze