ACCORDO DI INTEGRAZIONE
ALLEGATO A
(di cui all’articolo 2, comma 1)
tra
lo Stato, in persona del Prefetto di e
il Sig./la Sig.ra
Preambolo
L’integrazione, intesa come processo finalizzato a promuovere la convivenza dei cittadini italiani e di quelli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio nazionale, nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione italiana, si fonda sul reciproco impegno a partecipare alla vita economica, sociale e culturale della società.
In particolare, per i cittadini stranieri integrarsi in Italia presuppone l’apprendimento della lingua italiana e richiede il rispetto, l’adesione e la promozione dei valori democratici di libertà, di eguaglianza e di solidarietà posti a fondamento della Repubblica italiana.
A questi obiettivi mira l’accordo di integrazione che, ai sensi dell’articolo 4-bis del testo unico delle disposizioni concernenti l’immigrazione, lo straniero è tenuto a sottoscrivere contestualmente alla presentazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno, quale condizione necessaria per ottenere il permesso medesimo.
Tanto premesso, il Sig./la Sig.ra , di seguito denominato «l’interessato», e lo Stato, rappresentato dal Prefetto di o da un suo delegato , convengono e stipulano quanto segue.
Art. 1. – Impegni dello straniero
L’interessato si impegna a:
a) acquisire una conoscenza della lingua italiana parlata equivalente almeno al livello A2 di cui al quadro comune europeo di riferimento per le lingue emanato dal Consiglio d’Europa;
b) acquisire una sufficiente conoscenza dei principi fondamentali della Costituzione della Repubblica, dell’organizzazione e funzionamento delle istituzioni pubbliche e della vita civile in Italia, con particolare riferimento ai settori della sanità, della scuola, dei servizi sociali, del lavoro e agli obblighi fiscali;
c) garantire l’adempimento dell’obbligo di istruzione da parte dei figli minori;
d) assolvere gli obblighi fiscali e contributivi.
L’interessato dichiara, altresì, di aderire alla Carta dei valori della cittadinanza e dell’integrazione di cui al decreto del Ministro dell’interno 23 aprile 2007 e si impegna a rispettarne i principi.
Art. 2. – Impegni dello Stato
Lo Stato:
a) assicura il godimento dei diritti fondamentali e la pari dignità sociale delle persone senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche e di condizioni personali e sociali, prevenendo ogni manifestazione di razzismo e di discriminazione; agevola, inoltre, l’accesso alle informazioni che aiutano i cittadini stranieri a comprendere i principali contenuti della Costituzione italiana e dell’ordinamento generale dello Stato;
b) garantisce in raccordo con le regioni e gli enti locali il controllo del rispetto delle norme a tutela del lavoro dipendente; il pieno accesso ai servizi di natura sanitaria e a quelli relativi alla frequenza della scuola dell’obbligo;
c) favorisce il processo di integrazione dell’interessato attraverso l’assunzione di ogni idonea iniziativa, in raccordo con le regioni, gli enti locali e l’associazionismo no profit.
In tale quadro, assicura all’interessato, entro un mese dalla stipula del presente accordo, la partecipazione gratuita ad una sessione di formazione civica e di informazione sulla vita in Italia della durata di un giorno.
Art. 3 – Durata dell’accordo
L’accordo ha la durata di due anni prorogabile di un altro anno.
Art. 4. – Articolazione dell’accordo per crediti
L’accordo è articolato per crediti, nel senso che all’interessato sono riconosciuti i crediti indicati nell’accluso allegato B del regolamento recante la disciplina dell’accordo di integrazione, numericamente proporzionali al raggiungimento di livelli crescenti della conoscenza della lingua italiana, della cultura civica e della vita civile in Italia, certificati anche a seguito della frequenza con profitto di corsi di istruzione, di formazione e di integrazione linguistica e sociale ovvero del conseguimento di diplomi o titoli comunque denominati aventi valore legale di titolo di studio o professionale. All’atto della sottoscrizione dell’accordo sono assegnati allo straniero sedici crediti corrispondenti al livello A1 di conoscenza della lingua italiana parlata ed al livello sufficiente di conoscenza della cultura civica e della vita civile in Italia Detti crediti vengono confermati, all’atto della verifica dell’accordo, nel caso in cui siano accertati i predetti requisiti di conoscenza della lingua italiana parlata al livello A1 ed il livello sufficiente di conoscenza della cultura civica e della vita civile in Italia; in caso contrario si provvede alle corrispondenti decurtazioni. Resta fermo che, qualora in sede di verifica sia accertato un livello di conoscenza superiore rispetto a quello minimo previsto rispettivamente ai punti 1 e 2 dell’Allegato B, si provvede al riconoscimento dei crediti, aggiuntivi rispetto a quelli attribuiti all’atto della sottoscrizione, nella misura corrispondente al livello di conoscenza effettivamente accertato.
I crediti maturati subiscono le decurtazioni indicate nell’accluso allegato C del regolamento recante la disciplina dell’accordo di integrazione, in connessione con: le condanne penali anche con sentenza non definitiva; l’applicazione anche non definitiva di misure di sicurezza personali; l’irrogazione di sanzioni pecuniarie definitive in relazione a gravi illeciti amministrativi o tributari. L’ammontare delle decurtazioni è proporzionale alla gravità degli illeciti penali, amministrativi o tributari e degli inadempimenti commessi.
La mancata partecipazione alla sessione di formazione civica e di informazione sulla vita in Italia di cui all’articolo 2 dà luogo alla decurtazione di quindici dei sedici crediti assegnati all’atto della sottoscrizione dell’accordo.
Art. 5. – Scadenza e verifica dell’accordo
Un mese prima della scadenza del biennio di durata dell’accordo, lo sportello unico per l’immigrazione presso la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di
, di seguito «sportello unico», ne avvia la verifica, attraverso la documentazione presentata dall’interessato o quella acquisita di ufficio. In assenza di idonea documentazione, l’interessato può chiedere di far accertare il proprio livello di conoscenza della lingua italiana, della cultura civica e della vita civile in Italia attraverso un apposito test a cura dello sportello unico.
La verifica si conclude con l’attribuzione dei crediti finali e l’assunzione di una delle seguenti determinazioni:
a) adempimento dell’accordo, qualora il numero dei crediti finali sia pari o superiore a trenta crediti e, contestualmente, siano stati conseguiti i livelli di conoscenza della lingua italiana e della cultura civica e della vita civile in Italia indicati nell’art. 1, lett. a) e b);
b) proroga dell’accordo per un anno alle medesime condizioni, qualora il numero dei crediti finali sia compreso tra uno e ventinove ovvero non siano stati conseguiti i livelli della conoscenza della lingua italiana parlata, della cultura civica e della vita civile in Italia di cui alla lettera a ). Della proroga è data comunicazione all’interessato.
c) inadempimento dell’accordo e conseguente espulsione dell’interessato dal territorio nazionale, qualora il numero dei crediti finali sia pari o inferiore a zero. Se, ai sensi della legislazione vigente, l’interessato non può essere espulso, l’inadempimento dell’accordo è preso in considerazione esclusivamente ai fini delle future decisioni discrezionali in materia di immigrazione.
In caso di permesso di soggiorno della durata di un anno, un mese prima della scadenza, si procede alla verifica della partecipazione alla sessione di formazione civica e di informazione di cui all’articolo 2, con decurtazione di quindici dei sedici crediti assegnati all’atto della sottoscrizione, ove si accerti la mancata partecipazione, e rinvio di ogni ulteriore determinazione all’esito della verifica da effettuarsi alla scadenza del biennio di durata dell’accordo.
L’inadempimento dell’obbligo di cui all’articolo 1, lett. c) produce gli effetti di cui alla precedente lett. c).
Art. 6. – Anagrafe degli intestatari degli accordi di integrazione
Presso il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno è istituita l’anagrafe nazionale degli intestatari degli accordi di integrazione, in cui sono inseriti e gestiti, nel rispetto della riservatezza dei dati personali, tutti i dati relativi all’accordo sottoscritto, i crediti di volta in volta assegnati o decurtati, nonché le vicende modificative ed estintive dell’accordo medesimo. I dati inseriti nell’anagrafe sono comunicati di volta in volta all’interessato. Questi ha accesso diretto all’anagrafe e, in tal modo, può controllare in ogni momento l’iter dell’accordo da lui stipulato.
Art. 7. – Disposizioni finali.
La gestione del presente accordo nelle fasi successive alla stipula è affidata allo sportello unico per l’immigrazione presso la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di
.
Per quanto non previsto dal presente accordo, si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica , recante la disciplina dell’accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato.
Il presente accordo di integrazione è sottoscritto
- dal sig/sig.ra (cognome)
(nome), nato/a a (città)
(Stato) il (data), titolare del passaporto o di documento equipollente n. , rilasciato da (autorità) il (data)
e, per lo Stato,
- dal/dalla , in qualità di Prefetto di
/delegato del Prefetto di
Firma dell’interessato Firma del Prefetto o suo delegato
Luogo e data
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Nell’ipotesi in cui il firmatario dell’accordo sia un minore, l’accordo è sottoscritto, nella loro qualità di genitori/esercenti la potestà genitoriale, anche
(1) dal sig/sig.ra (cognome)
(nome), nato/a a (città)
(Stato) il (data), titolare del passaporto o di documento equipollente n. , rilasciato da (autorità) il (data)
e
(2) dal sig/sig.ra (cognome)
(nome), nato/a a (città)
(Stato) il (data), titolare del passaporto o di documento equipollente n. , rilasciato da (autorità) il (data) Firma (1)
Firma (2)
Luogo e data
Allegato B
(di cui all’articolo 2, comma 3)
Tabella dei crediti riconoscibili in relazione alla conoscenza della lingua italiana, della cultura civica e della vita civile in Italia
1. Conoscenza della lingua italiana Crediti riconoscibili (*) (secondo il quadro comune europeo di riferimento
per le lingue emanato dal Consiglio d’Europa)
livello A1 (solo lingua parlata) 10
livello A1 14
livello A2 (solo lingua parlata) 20
livello A2 24
livello B1 (solo lingua parlata) 26
livello B1 28
livelli superiori a B1 30
(*) I crediti relativi alla presente voce non sono cumulabili tra loro
2. Conoscenza della cultura civica Crediti riconoscibili (*)
e della vita civile in Italia
Livello sufficiente 6
Livello buono 9
Livello elevato 12
(*) I crediti relativi alla presente voce non sono cumulabili tra loro
3. Percorsi di istruzione per adulti, corsi Crediti riconoscibili (*)(**)
di istruzione secondaria superiore o di istruzione e formazione professionale (nell’ambito del sistema educativo di istruzione e formazione di cui alla legge n. 53/2003)
Frequenza con profitto di un corso 4
di durata pari ad almeno 80 ore
Frequenza con profitto di un corso 5
di durata pari ad almeno 120 ore
Frequenza con profitto di un corso 10
di durata pari ad almeno 250 ore
Frequenza con profitto di un corso 20
di durata pari ad almeno 500 ore
Frequenza con profitto di un anno scolastico 30
(*) I crediti relativi alla presente voce non sono cumulabili tra loro
(**) I crediti di cui alla presente voce sono dimezzati qualora, a conclusione del percorso o del corso, allo straniero siano riconosciuti, ai sensi della successiva voce n. 6, i crediti relativi al conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore o di qualifica professionale
4. Percorsi degli istituti tecnici superiori Crediti riconoscibili (*)
o di istruzione e formazione tecnica superiore
(nell’ambito del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore di cui all’art. 69 della legge n. 144/1999)
Frequenza con profitto di un semestre 15
(per ciascun semestre)
(*) I crediti di cui alla presente voce sono dimezzati qualora, a conclusione del percorso, allo straniero siano riconosciuti, ai sensi della successiva voce n. 6, i crediti relativi al conseguimento del diploma di tecnico superiore o del certificato di specializzazione tecnica superiore
5. Corsi di studi universitari o di Crediti riconoscibili (*)
alta formazione in Italia
(presso università statali e non statali, istituti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale o istituzioni del sistema dell’alta formazione di cui all’art. 2 della legge n. 508/1999, autorizzati al rilascio di titoli di studio aventi valore legale)
Frequenza di un anno accademico con 30
superamento di due verifiche di profitto
Frequenza di un anno accademico con 32
superamento di tre verifiche di profitto
Frequenza di un anno accademico con 34
superamento di quattro verifiche di profitto
Frequenza di un anno accademico con 36
superamento di cinque o più verifiche di profitto
Frequenza di un anno di dottorato di ricerca o di 50
corso equiparato con valutazione positiva della attività di ricerca svolta nell’anno frequentato
(*) I crediti di cui alla presente voce sono dimezzati qualora, a conclusione del corso, allo straniero siano riconosciuti, ai sensi della successiva voce n. 6, i crediti relativi al conseguimento del corrispondente diploma di laurea, laurea magistrale, specializzazione o del titolo di dottore di ricerca o titoli equiparati
6. Conseguimento di titoli di studio Crediti riconoscibili aventi valore legale in Italia
(al termine dei corsi o percorsi di cui alle precedenti voci 3, 4 e 5)
Diploma di qualifica professionale 35
Diploma di istruzione secondaria superiore 36
Diploma di tecnico superiore o certificato di 37
specializzazione tecnica superiore
Diploma di laurea o titolo accademico equiparato, 46
Diploma di laurea magistrale o titolo accademico equiparato, 48
Diploma di specializzazione o titolo accademico equiparato 50
Titolo di dottore di ricerca o titolo accademico equiparato 64
7. Attività di docenza Crediti riconoscibili
Conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della 50
professione di docente, ai sensi dell’art. 49 del D.P.R. n. 394/1999
(nell’ambito del sistema educativo di istruzione e formazione di cui alla legge n. 53/2003)
Svolgimento dell’attività di docenza nelle università, 54
negli istituti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale o nelle istituzioni del sistema dell’alta formazione
(si fa riferimento alle università statali e non statali, agli istituti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale, alle istituzioni del sistema dell’alta formazione di cui all’art. 2 della legge n. 508/1999, autorizzati al rilascio
di titoli di studio aventi valore legale in Italia)
8. Corsi di integrazione linguistica e sociale Crediti riconoscibili (*) (frequentati in una delle istituzioni di cui all’art. 12, comma 2)
Frequenza con profitto di un corso 4
di durata pari ad almeno 80 ore
Frequenza con profitto di un corso 5
di durata pari ad almeno 120 ore
Frequenza con profitto di un corso 10
di durata pari ad almeno 250 ore
ovvero superamento del test di conoscenza
della lingua tedesca ai sensi dell’art. 6, comma 1-bis
Frequenza con profitto di un corso 20
di durata pari ad almeno 500 ore
Frequenza con profitto di un corso 30
di durata pari ad almeno 800 ore
(*) I crediti relativi alla presente voce non sono cumulabili tra loro né con quelli di cui alle precedenti voci 3, 4, 5, 6 e 7.
9. Onorificenze e benemerenze pubbliche Crediti riconoscibili
Conferimento di onorificenze della Repubblica italiana 6
Conferimento di altre benemerenze pubbliche 2
10. Attività economico-imprenditoriali Crediti riconoscibili
Svolgimento di attività economico-imprenditoriali, 4
12. Scelta di un medico di base Crediti riconoscibili scelta di un medico di base iscritto nei registri Asl 4
13. Partecipazione alla vita sociale Crediti riconoscibili
Svolgimento di attività di volontariato presso associazioni iscritte nei pubblici registri
o che svolgono attività di promozione sociale 4
14. Abitazione Crediti riconoscibili
Sottoscrizione, registrazione e ove prescritto trascrizione di un contratto di locazione pluriennale o di acquisto di un immobile ad uso abitativo ovvero certificazione dell’accensione di un mutuo per l’ acquisto di un immobile ad
uso abitativo 6
15. Corsi di formazione anche nel Paese di origine Crediti riconoscibili
Partecipazione con profitto a tirocini formativi 2
e di orientamento ovvero a programmi di formazione professionale diversi da quelli che costituiscono
la motivazione dell’autorizzazione all’ingresso Partecipazione con profitto a programmi di formazione
all’estero previsti dall’art. 23 del testo unico 4
ALLEGATO C
(di cui all’articolo 4, comma 2)
Tabella dei crediti decurtabili ai sensi dell’articolo 4, comma 2
1. Reati | Crediti decurtabili |
Condanna anche non definitiva al pagamento Di una ammenda non inferiore a 10 mila euro | 2 |
Condanna anche non definitiva alla pena dell’arresto inferiore a tre mesi anche congiunta al pagamento di una ammenda | 3 |
Condanna anche non definitiva alla pena dell’arresto superiore a tre mesi | 5 |
Condanna anche non definitiva al pagamento di una multa non inferiore a 10 mila euro | 6 |
Condanna anche non definitiva alla pena della reclusione inferiore a tre mesi anche congiunta al pagamento di una multa | 8 |
Condanna anche non definitiva alla pena della reclusione non inferiore a tre mesi | 10 |
Condanna anche non definitiva alla pena della reclusione non inferiore ad un anno | 15 |
Condanna anche non definitiva alla pena della reclusione non inferiore a due anni | 20 |
Condanna anche non definitiva alla pena della reclusione non inferiore a tre anni | 25 |
2. Misure di sicurezza personali Crediti decurtabili
Applicazione provvisoria di una misura 6
di sicurezza ai sensi dell’articolo 206 c.p.
Applicazione anche in via non definitiva 10
di una misura di sicurezza personale
3. Illeciti amministrativi e tributari Crediti decurtabili
Irrogazione di una sanzione pecuniaria definitiva 2
di importo non inferiore a 10 mila euro
Irrogazione di una sanzione pecuniaria definitiva 4
di importo non inferiore a 30 mila euro
Irrogazione di una sanzione pecuniaria definitiva 6
di importo non inferiore a 60 mila euro
Irrogazione di una sanzione pecuniaria definitiva 8
di importo non inferiore a 100 mila euro
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
— L’art. 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
— Si riporta il testo dell’art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presi- denza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214:
«Art. 17. (Regolamenti). — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l’esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;
b) l’attuazione e l’integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l’organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e)».
— Si riporta il testo dell’art. 4-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1998, n. 191, introdotto dall’art. 1, com- ma 25, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica.), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 luglio 2009, n. 170:
«Art. 4-bis. (Accordo di integrazione). — 1. Ai fini di cui al presente testo unico, si intende con integrazione quel processo finalizzato a pro- muovere la convivenza dei cittadini italiani e di quelli stranieri, nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione italiana, con il reciproco impegno a partecipare alla vita economica, sociale e culturale della società.
2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, con regolamento, adottato ai sensi dell’art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’istru- zione, dell’università e della ricerca e il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono stabiliti i criteri e le modalità per la sotto- scrizione, da parte dello straniero, contestualmente alla presentazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 5, di un Accordo di integrazione, articolato per crediti, con l’impegno a sottoscrivere specifici obiettivi di integrazione, da conseguire nel periodo di validità del permesso di soggiorno. La stipula dell’Accordo di integrazione rappresenta condizione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno. La perdita integrale dei crediti determina la revoca del permesso di soggiorno e l’espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, eseguita dal questore secondo le modalità di cui all’art. 13, comma 4, ad eccezione dello straniero titolare di permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari, per motivi familiari, di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell’Unione europea, nonché dello straniero titolare di altro permesso di soggiorno che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare.
3. All’attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
— Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle dispo- sizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 novembre 1999, n. 258.
— Si riporta il testo dell’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse