ACI INFORMATICA SPA SCHEMA DI CONTRATTO
ACI INFORMATICA SPA
SCHEMA DI CONTRATTO
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SVILUPPO E MANUTENZIONE DI SITI E PORTALI WEB
ALLEGATO 4 AL DISCIPLINARE DI GARA
CIG: 48796384A9
Sommario
Articolo 1 - Valore delle premesse, degli allegati e norme regolatrici 5
Articolo 2 – Oggetto 6
Articolo 3 – Descrizione del servizio 6
Articolo 4 – Entità e modalità di conferimento dei singoli affidamenti 8
Articolo 5 – Luogo di esecuzione delle attività 9
Articolo 6 - Orario di espletamento delle attività 10
Articolo 7 – Durata del contratto e subentro finale 12
Articolo 8 – Estensione del servizio 13
Articolo 9 - Obblighi ed adempimenti a carico dell’Impresa 13
Articolo 10 - Obblighi specifici a carico dell’Impresa 15
Articolo 11 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro 19
Articolo 12- Obblighi di riservatezza 20
Articolo 13 - Cessione dei diritti 21
Articolo 14 - Collaudo 21
Articolo 15 - Referenti 23
Articolo 16 - Responsabilità 23
Articolo 17 - Revisione dei prezzi 24
Articolo 18 - Osservanza delle norme di sicurezza e salute nel lavoro 24
Articolo 19- Penali 24
Articolo 20 - Corrispettivo 27
Articolo 21 - Fatturazione e pagamento 30
Articolo 22- Disposizioni antimafia 33
Articolo 23 - Cauzione 33
Articolo 24 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti 34
Articolo 25 - Risoluzione 35
Articolo 26 - Recesso 36
Articolo 27 -Tracciabilità dei flussi finanziari 37
Articolo 28 - Subappalto 38
Articolo 29 – Successione – fallimento – cessione – trasformazione – scissione 42
Articolo 30 – Codice Etico ACI Informatica 43
Articolo 31 - Consenso al trattamento dei dati 43
Articolo 32 - Condizioni particolari di risoluzione 43
Articolo 33 - Oneri fiscali e spese contrattuali 44
Articolo 34 - Foro competente 45
SCHEMA DI CONTRATTO
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SVILUPPO E MANUTENZIONE DI SITI E PORTALI WEB
TRA
ACI INFORMATICA S.P.A. con sede in Xxxx xxxx xxx Xxxxx xxxxx Xxxxx, x. 00, Codice Fiscale 00405030586 Partita IVA 00883311003 in persona del legale rappresentante pro tempore Ing. (di seguito per brevità ACI Informatica)
E
, con xxxx xxxxxx xx , Xxx
, X. XXX , (xxxxxxxxxxx ai fini del presente contratto in , Via ,) in persona del
, domiciliato per la carica presso la sede sociale (di seguito per brevità anche “Impresa”),
premesso che
• l’Impresa, risultata aggiudicataria della gara a tal fine indetta da ACI Informatica, ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula, ha prestato la cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006 ed ha soddisfatto gli obblighi assicurativi richiesti;
• l'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (Allegato "I" - Dichiarazione d’offerta -; Allegato “II” – Capitolato Tecnico; Allegato “III” – Eventuali chiarimenti inviati durante la gara) definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse.
Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate,
si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1 - Valore delle premesse, degli allegati e norme regolatrici
1. Le premesse, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, così come l’Allegato “I” (Dichiarazione d’offerta), l’Allegato “II” (Capitolato Tecnico), Allegato “III” – (Eventuali chiarimenti inviati durante la gara).
2. L’esecuzione del presente contratto è disciplinata, oltre che da quanto nel medesimo e nei suoi allegati disposto, dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; dal D.P.R. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006”; dalla Legge 106/2011, dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate.
3. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti, tutti della gara, prodotti da ACI Informatica prevarranno sugli atti ed i documenti, tutti della gara, prodotti dall’Impresa, salvo gli aspetti migliorativi offerti dall’Impresa se accettati da ACI Informatica.
4. ACI Informatica, ai sensi di quanto stabilito dalla Determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, n. 1 del 10/01/2008 provvederà a comunicare alla stessa Autorità i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.
5. Il codice CIG identificativo del presente contratto è il seguente:
48796384A9.
6. E’ designato quale Responsabile del Procedimento il Dott.
7. E’ designato quale Direttore dell’esecuzione del contratto il Dott.
Articolo 2 – Oggetto
1. ACI Informatica affida alla Impresa, che accetta, l’incarico per l’erogazione del servizio di sviluppo e manutenzione di siti e portali web.
2. In particolare, l’Impresa dovrà provvedere alle seguenti attività:
a) nuovi sviluppi e manutenzione evolutiva;
b) manutenzione correttiva/adeguativa/migliorativa/adattativa;
c) supporto tecnico nella definizione dei requisiti informatici.
3. L’Impresa si obbliga, altresì, ad eseguire, intendendosi ricompresi nel corrispettivo di cui al successivo articolo 20, tutte le prestazioni previste nel Capitolato tecnico, allegato al presente contratto, ivi compresi gli aspetti migliorativi offerti gratuitamente dall’Impresa se accettati da ACI Informatica. Il servizio è a consumo e verrà garantito un minimo del 30% dell’importo massimo contrattuale.
4. La descrizione e le modalità di esecuzione delle attività, le specifiche attività richieste all’Impresa, oltre che nel presente contratto sono dettagliatamente descritte nel Capitolato Tecnico a cui specificatamente si rinvia
Articolo 3 – Descrizione del servizio
1. Il servizio di sviluppo e manutenzione di siti e portali web si compone
delle seguenti attività:
a) Nuovi sviluppi e manutenzione evolutiva, che comprende le attività di progettazione, realizzazione, test e rilascio di nuove pagine, funzioni o componenti per i prodotti web; nonché la manutenzione correttiva degli sviluppi in garanzia decorrente dall’avvio in esercizio a seguito di verifica di conformità con esito positivo, che deve essere assicurata dall’Impresa per tutta la durata contrattuale e, comunque, per un periodo minimo di 12 mesi, senza alcun onere aggiuntivo per ACI Informatica, e comprende tutti gli interventi volti all’eliminazione dei malfunzionamenti del software applicativo, ovvero al ripristino delle funzionalità previste, a fronte di errori o incongruenze;
b) Manutenzione correttiva/adeguativa/adattativa/migliorativa, che comprende gli interventi volti ad apportare correzioni o modifiche puntuali all’architettura, alle funzioni e alle pagine che costituiscono i prodotti web esistenti anche per migliorarne le prestazioni o la manutenibilità, adeguarle ad un ambiente modificato, adattarle a seguito di cambiamenti normativi; nonché la manutenzione correttiva in garanzia dei prodotti web modificati decorrente dall’avvio in esercizio a seguito di verifica di conformità con esito positivo, che deve essere assicurata dall’Impresa per tutta la durata contrattuale e, comunque, per un periodo minimo di per 12 mesi senza alcun onere aggiuntivo per ACI Informatica, consistente negli interventi volti all’eliminazione dei malfunzionamenti del software applicativo, ovvero al ripristino
delle funzionalità previste, a fronte di errori o incongruenze;
c) supporto tecnico nella definizione dei requisiti informatici, che comprende tutte quelle prestazioni professionali di supporto che si dovessero rendere necessarie per la definizione dei requisiti informatici.
2. ACI Informatica svolgerà direttamente le funzioni di controllo e di vigilanza, attraverso il proprio personale.
Articolo 4 – Entità e modalità di conferimento dei singoli affidamenti
1. Nell’ambito delle macroattività descritte al precedente art. 3, ACI Informatica procederà al conferimento dei singoli affidamenti attraverso Verbali di affidamento.
2. Per le attività di nuovi sviluppi e manutenzione evolutiva, di manutenzione correttiva/adattativa/migliorativa/adeguativa e di supporto tecnico nella definizione dei requisiti informatici, di cui all’art. 3, comma 1, lett. a), b) e c), gli interventi verranno misurati secondo la tipologia di lavoro richiesta in FP (punti funzione) o in GG/P (giorni persona) a consumo. In particolare, la dimensione di ciascun affidamento sarà espressa in FP ove tale metrica sia applicabile al tipo di attività richiesta (ovvero per il servizio di Nuovi Sviluppi e MEV laddove il contributo di realizzazione individui figure dello specifico ambito della programmazione software) o in GG/P a consumo laddove non sia applicabile una diversa metrica (ovvero per il servizio di manutenzione correttiva/adeguativa/migliorativa/adattativa1, per quello di supporto alla definizione dei requisiti e per le attività che nell’ambito del servizio di Nuovi Sviluppi e MEV coinvolgano figure non afferenti
allo specifico ambito della programmazione software). Tutti gli interventi verranno stimati al termine della fase di analisi preliminare effettuata da ACI informatica, riportati nel Verbale di affidamento e rideterminati in occasione di eventuali richieste di modifiche in corso d’opera.
3. L’impresa si obbliga ad eseguire le attività relative ai servizi solo dopo che ACI Informatica ne abbia comunicato il formale affidamento.
4. Nel Verbale di Affidamento verranno indicati il numero di punti funzione (e la relativa tipologia tra ADD, CHG e DEL, per le opere di manutenzione evolutiva) o di giorni/persona stimati, i tempi di realizzazione richiesti, le modalità di consegna (unica o con rilasci intermedi), i risultati attesi, il grado di riuso, gli standard della qualità da applicare, i prodotti che ACI Informatica consegnerà all’Impresa in fase di conferimento del singolo affidamento e i prodotti che l’Impresa stessa dovrà consegnare ad ACI Informatica al termine della fase di progettazione, quando prevista, e/o al termine delle attività di realizzazione.
5. Nella definizione di interventi di sviluppo e MEV si verificherà l’utilizzo e la disponibilità di componenti già rilasciati da modificare e/o integrare per realizzare le funzionalità richieste (riuso).
6. Per quanto non espressamente riportato si rinvia al Capitolato Tecnico.
Articolo 5 – Luogo di esecuzione delle attività
1. Le attività potranno essere svolte totalmente o parzialmente presso la sede di ACI Informatica o presso la sede dell’Impresa. La sede di svolgimento delle attività verrà esplicitata da ACI Informatica nel Verbale di affidamento.
2. Le stazioni di lavoro per il personale dell’Impresa necessarie per l’espletamento delle attività affidate, comprensive dei necessari strumenti software, dovranno essere messe a disposizione dall’Impresa stessa. Tali strumenti dovranno avere le caratteristiche previste nel Capitolato Tecnico.
3. ACI Informatica non assume alcun obbligo inerente alla custodia degli strumenti cui al precedente comma allocati presso la propria sede.
4. L’Impresa, entro 10 giorni dalla stipula del contratto, è tenuta a fornire l’elenco e le caratteristiche degli strumenti di cui al precedente comma 2 all’ACI Informatica che si riserva la facoltà di non accettarne l’utilizzo.
Articolo 6 - Orario di espletamento delle attività
1. Il personale dell’Impresa avrà accesso ai locali di ACI Informatica e la disponibilità dell’ambiente di produzione secondo le seguenti modalità:
a) Orario normale di attività lavorativa:
nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 18,00 (con presenza di 8 ore standard esclusa l’ora del pasto), di tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì con elasticità di 1 ora in entrata;
b) Orario di collegamento per attività interattive:
nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore18,00.
Il collegamento comunque dovrà essere disponibile 24 ore su 24 per 365 all’anno per far fronte alle richieste di prestazioni aggiuntive.
2. Per il collegamento di cui al precedente comma, lett. b), ACI Informatica fornirà all’Impresa le caratteristiche tecniche operative necessarie al collegamento telematico, i cui oneri saranno totalmente a
carico dell’Impresa. Inoltre, l’Impresa dovrà mettere a disposizione nei propri locali l’ambiente ove verrà installato l’apparato router, e il suo backup, di accesso ai server di ACI Informatica. Il router, fornito da ACI Informatica, al fine di garantire i livelli di sicurezza degli accessi vigenti in ACI Informatica, sarà configurato e gestito da personale specializzato di ACI Informatica.
La linea di connessione dovrà essere CDN non inferiore ai 2Mbs e dovrà essere predisposto un backup della linea su tecnologia ADSL.
La connessione ai servizi centrali dovrà avvenire esclusivamente tramite protocollo TCP/IP.
3. ACI Informatica, per esigenze estemporanee, potrà richiedere preventivamente all’Impresa l’effettuazione delle attività contrattuali oltre le otto ore giornaliere standard, nei giorni dal lunedì al venerdì dopo le ore 18,00 e nei giorni di sabato, domenica e festività infrasettimanali. In tal caso, le attività saranno remunerate in base alla quota del prezzo orario (pari a quello giornaliero diviso otto ore) così maggiorato:
a) 10% per ogni ora aggiuntiva alle otto standard giornaliere
effettuate nella fascia oraria dalle ore 06.00 alle ore 22.00;
b) 25% per ogni ora aggiuntiva alle otto standard giornaliere effettuate nella fascia notturna dalle ore 22.00 alle ore 06.00;
c) 15% per ogni ora effettuata nei giorni festivi (sabato, domenica e altre festività).
ACI Informatica si riserva la facoltà di chiedere all’Impresa di compensare le ore aggiuntive effettuate, mediante corrispondente
riduzione dell’orario giornaliero standard. In tal caso, all’Impresa saranno remunerate le sole maggiorazioni di cui sopra.
Gli importi riconosciuti per i servizi svolti fuori dall’orario giornaliero standard non potranno superare complessivamente nel periodo contrattuale il 10% del corrispettivo totale calcolato in giorni persona alle tariffe unitarie.
Articolo 7 – Durata del contratto e subentro finale
1. Il presente contratto è efficace dalla data della sua sottoscrizione e avrà una durata di 24 mesi a far data dalla presa in carico delle attività da parte dell’Impresa, oltre all’eventuale periodo residuo di garanzia, se ancora in essere, in relazione alla consegna e collaudo dei singoli affidamenti. L’Impresa dovrà garantire la continuità del servizio attraverso il piano di subentro finale di cui al cap. 5.2 del Capitolato Tecnico al quale si rinvia.
In particolare, nel corso dell’esecuzione del contratto, ed in maggior misura negli ultimi due mesi di validità del contratto stesso, l’Impresa dovrà, su richiesta di ACI Informatica, trasferire a personale ACI Informatica, o a terzi da essa designati, il know-how sulle attività condotte, al fine di rendere l’eventuale prosecuzione delle attività quanto più efficace possibile, secondo un programma formativo che preveda ad esempio docenze, sessioni riassuntive, sessioni di lavoro congiunto, presentazioni su funzioni, disegno, codice e documentazione dei sistemi oggetto di fornitura.
2. Nelle fasi di affiancamento l’Impresa dovrà, se richiesto, ospitare il personale del nuovo fornitore in affiancamento nell’operatività
quotidiana di manutenzione correttiva e gestione, senza peraltro che il nuovo fornitore abbia la possibilità di eseguire direttamente le attività, ossia di effettuare training on the job.
Articolo 8 – Estensione del servizio
1. ACI Informatica si riserva la facoltà, nel corso del rapporto contrattuale, in relazione alle proprie esigenze, di richiedere ai sensi del R.D. 2440/1923 l’aumento fino alla concorrenza del 20% del valore della fornitura alle condizioni stabilite nel presente contratto.
Articolo 9 - Obblighi ed adempimenti a carico dell’Impresa
1. Sono a carico dell’Impresa, intendendosi ricompresi nel corrispettivo di cui al successivo articolo 20, tutti gli oneri e i rischi relativi e/o connessi alle attività, e agli adempimenti necessari all’integrale esecuzione delle attività e servizi oggetto del contratto.
2. Per lo svolgimento delle attività contrattuali l’Impresa dichiara di disporre dei mezzi, dei beni e dei servizi necessari all’esatto adempimento delle obbligazioni assunte, in quanto dichiara e garantisce che l’attività oggetto del presente contratto costituisce ordinaria attività di cui al proprio oggetto sociale, e che la stessa Impresa è dotata di propria autonomia organizzativa e gestionale capace di operare nel settore dei servizi in oggetto, come di fatto opera, con propri capitali, mezzi ed attrezzature.
3. L’Impresa si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto. Resta espressamente convenuto che gli
eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell’Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. L’Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti di ACI Informatica.
4. L’Impresa consente ad ACI Informatica di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, impegnandosi, ora per allora, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
5. L’Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne ACI Informatica da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
6. L’Impresa prende atto e s’impegna a rendere operative tutte le azioni possibili per garantire il rispetto degli standard di qualità, descritti al capitolo 9 del Capitolato Tecnico, che essa è tenuta ad osservare nell’esecuzione dei singoli affidamenti.
7. L’impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da ACI Informatica, nonché a dare immediata comunicazione a quest’ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del contratto.
8. In caso di inadempimento da parte dell’Impresa degli obblighi di cui ai precedenti comma, ACI Informatica, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai
sensi dell’articolo del presente contratto e dell’art. 1456 del codice civile.
Articolo 10 - Obblighi specifici a carico dell’Impresa
1. Per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovute, l’Impresa si obbliga ad avvalersi esclusivamente di personale altamente specializzato proprio dipendente, avente la capacità professionale per espletare il servizio secondo le condizioni minime previste dal Capitolato Tecnico. Inoltre, l’Impresa per l’esecuzione delle attività previste non potrà utilizzare personale assunto con contratto di inserimento, con contratto di apprendistato e con qualsiasi altro tipo di contratto compresi quelli definiti a progetto (già definiti di “Collaborazione coordinata e continuativa”).
2. L’Impresa prende atto che dovrà impiegare nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali personale assunto con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e/o determinato.
3. Per lo svolgimento delle attività oggetto del contratto, di cui al precedente art. 3, l’Impresa metterà a disposizione le risorse, di cui ai curricula presentati in sede di offerta, in conformità a quanto previsto nei Verbali di affidamento, in termini di figure professionali richieste, quantità di risorse per ogni figura professionale, date previste per l’inizio e la fine delle singole attività, fornendo, inoltre evidenza dei nominativi delle risorse.
4. In funzione della tipologia di attività da svolgere, l’Impresa metterà a disposizione le seguenti figure professionali, il cui profilo è descritto nel Capitolato Tecnico al quale si rinvia:
a) Software Engineer Typo3;
b) Web Developer Senior;
c) Software Engineer PHP Senior.
5. Le figure professionali descritte nel precedente comma 4 devono essere in possesso delle conoscenze e delle competenze tecniche richieste nel capitolo 14 del Capitolato Tecnico.
6. ACI Informatica si riserva la facoltà di esaminare le risorse messe a disposizione per verificare sia la corrispondenza tra le conoscenze e le esperienze maturate ed i requisiti richiesti che la generale idoneità a lavorare nell’ambito del progetto.
7. L’impresa è tenuta a dettare le norme disciplinari e comportamentali alle quali il proprio personale dovrà attenersi, ed a garantire il rispetto da parte dello stesso delle disposizioni interne di ACI Informatica. Inoltre, il personale preposto all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ha l’obbligo, nella frequentazione degli uffici di ACI Informatica, di portare in modo visibile la tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.
8. Il personale dell’Impresa dovrà mantenere un contegno irreprensibile e dovrà attenersi scrupolosamente alle eventuali disposizioni che verranno impartite da ACI Informatica stessa.
9. Il personale preposto alla esecuzione delle attività da svolgersi nei locali di ACI Informatica potrà accedervi, nel rispetto di tutte le relative prescrizioni d’accesso e di sicurezza, previa comunicazione dell’Impresa ad ACI Informatica, almeno 10 giorni prima l’inizio delle
attività, dei relativi nominativi.
10. L’Impresa riconosce ad ACI Informatica la facoltà di richiedere la sostituzione di unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali, che fossero ritenute ad insindacabile giudizio di ACI Informatica medesima non adeguate alla perfetta esecuzione del presente contratto. L’esercizio da parte di ACI Informatica di tale facoltà, nonché l’eventuale sostituzione di unità di personale, non comporteranno alcun onere per la stessa ACI Informatica. In siffatto caso l’Impresa, proponendo preventivamente ad ACI Informatica il curriculum della nuova figura professionale, provvederà alla sostituzione entro il termine di 5 giorni solari dalla richiesta di ACI Informatica.
11. Fermo restando l’obbligo di assicurare la prosecuzione e continuità delle prestazioni contrattuali, anche garantendo un adeguato periodo di controllo e di affiancamento, l’Impresa, nel caso in cui voglia provvedere alla sostituzione di una risorsa coinvolta nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, dovrà comunicare ad ACI Informatica, con un preavviso di 7 giorni solari, il curriculum della nuova figura professionale.
12. Nell’ipotesi di cui al precedente comma del presente articolo, l’ACI Informatica si riserva la facoltà di valutare l’idoneità della nuova figura professionale proposta entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento del curriculum della nuova figura professionale.
13. In caso di valutazione positiva, comunicata per iscritto da parte della ACI Informatica, del curriculum presentato, l’Impresa si obbliga a provvedere alla sostituzione della figura professionale entro 3 (tre)
giorni solari decorrenti dalla comunicazione di assenso.
14. In ogni caso il personale impiegato per l’espletamento delle attività contrattuali potrà essere sostituito solamente in casi eccezionali e con adeguata motivazione preventivamente comunicata ad ACI Informatica. Nel corso della durata contrattuale il numero delle sostituzioni non dovrà essere superiore al 10% sia del numero delle persone messe a disposizione complessivamente dall’Impresa sia del numero di risorse per singole tipologie professionali. Il personale sostituito deve essere affiancato dal nuovo per almeno 15 giorni lavorativi senza alcun onere per ACI Informatica.
15. Alla scadenza del contratto, l’Impresa dovrà riconsegnare liberi da persone e cose i locali messi a disposizione dall’ACI Informatica.
16. L’ACI Informatica si riserva il diritto di richiedere, per quanto riguarda il servizio di nuovi sviluppi e manutenzione evolutiva ed il servizio di manutenzione correttiva/adeguativa/adattativa/migliorativa consegne intermedie dei prodotti di scambio previsti, al fine di effettuare verifiche in corso d’opera.
Tutti i prodotti intermedi, riportati nel Verbale di affidamento, dovranno essere consegnati dall’Impresa entro le date stabilite, per ciascun affidamento, nel Verbale stesso.
La consegna di tali prodotti dovrà essere formalizzata tramite il Verbale di Consegna intermedia.
17. ACI Informatica si riserva il diritto di richiedere alla Impresa di apportare modifiche in corso d’opera ai prodotti previsti in ciascun affidamento.
In tale evenienza, ACI Informatica e l’Impresa definiranno di comune
accordo l’impegno necessario per attuare dette variazioni, che potranno anche comportare una variazione del numero di giorni/ persona delle risorse umane da impiegare e la ridefinizione delle date di consegna dei prodotti.
18. Al termine del lavoro svolto e comunque nei tempi previsti dal Verbale di affidamento, l’Impresa si obbliga a fornire ad ACI Informatica una relazione dettagliata sulle attività espletate con annesso un diario dove risultano evidenziati, a livello giornaliero, i fatti significativi accaduti e le criticità del periodo.
19. In caso di inadempimento da parte dell’Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, ACI Informatica, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell’articolo del presente contratto e dell’art. 1456 del codice civile.
Articolo 11 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
1. L’Impresa si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
2. L’Impresa si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente Contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. L’Impresa si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro, di cui ai commi precedenti, vincolano l’Impresa anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
5. L’Impresa si obbliga, altresì, ad uniformarsi a tutte le leggi e le disposizioni riguardanti la prevenzione degli infortuni, la sicurezza pubblica, la tutela dell’ambiente, nonché a tutte le specifiche normative vigenti relative all’oggetto del presente contratto.
Articolo 12- Obblighi di riservatezza
1. L’impresa ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui venga in possesso o, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto. In particolare, tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con ACI Informatica.
2. L’obbligo di cui al comma precedente sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.
3. L’Impresa è responsabile per l’esatta osservanza degli obblighi di segretezza anzidetti da parte del proprio personale.
4. A tal fine l’Impresa adotterà ogni opportuna misura volta a garantire la massima riservatezza sulle informazioni raccolte.
5. Gli obblighi di cui ai precedenti commi non riguardano i dati che siano o divengano di pubblico dominio; è in ogni caso esclusa la duplicazione, riproduzione o asportazione di documentazione di ACI Informatica anche qualora contenesse notizie già di pubblico dominio.
6. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, ACI Informatica ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell’articolo del presente contratto e dell’art. 1456 del codice civile, fermo restando che l’Impresa sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad ACI Informatica.
7. L’Impresa potrà citare i termini essenziali del presente contratto esclusivamente nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell’Impresa stessa a gare ed appalti e, comunque, previa approvazione di ACI Informatica.
Articolo 13 - Cessione dei diritti
1. L’Impresa cede ad ACI Informatica il diritto di proprietà e di sfruttamento economico e ogni altro diritto connesso e conseguente alla realizzazione delle attività di cui al presente contratto ivi compresi diritti di autore, di riproduzione, di trasposizione, di modificazione, di adattamento, eccetera, ai sensi del Decreto Legislativo n. 518/1992 e successive modificazioni.
2. L’Impresa cede, altresì, ad ACI Informatica diritti di cui sopra sui documenti preparatori, sui manuali tecnici e d’uso, sui sorgenti, etc.
Articolo 14 - Collaudo
1. Entro 30 giorni dalla data di consegna del singolo affidamento, di sviluppo e manutenzione evolutiva, nonché di manutenzione correttiva/adeguativa/adattativa/migliorativa, ACI Informatica procederà al collaudo dei prodotti realizzati. La data del collaudo verrà tempestivamente comunicata all’Impresa.
2. Il collaudo di ciascun affidamento, svolto secondo modalità diverse in relazione alla natura e alla tipologia del singolo affidamento e in conformità a quanto specificato nel Capitolato, riguarderà in particolare la corrispondenza dei prodotti consegnati dall’Impresa con quanto concordato nel Verbale di affidamento e la loro congruenza con le specifiche fornite, il rispetto degli standard di qualità e si svolgerà secondo le seguenti modalità:
• Esecuzione dei test funzionali;
• Verifica della rispondenza ai requisiti non funzionali;
• Verifica della corretta applicazione dei parametri di qualità;
• Verifica della documentazione consegnata.
3. Al termine del collaudo, se l’esito risulterà positivo, sarà redatto l’apposito Xxxxxxx di accettazione.
4. Al Verbale di accettazione, anche se non sia riscontrata la necessità di ulteriori interventi correttivi sui prodotti consegnati, si dovranno comunque allegare tutte le segnalazioni di anomalie/malfunzionamenti riscontrati, anche se già rimossi.
5. Nel caso in cui il collaudo si concluda con esito negativo, si dovrà redigere il Rapporto di collaudo, che dovrà riportare l’elenco degli errori riscontrati, i corrispondenti interventi correttivi e la data della nuova
seduta di collaudo. Gli oneri relativi agli errori imputabili all’opera dell’Impresa saranno a carico della stessa.
6. Al fine di rispettare le date di consegna concordate con l’Impresa, nel caso di collaudo conclusosi con esito negativo, ACI Informatica potrà decidere, a proprio insindacabile giudizio, di portare comunque il prodotto in ambiente di esercizio dopo aver eventualmente applicato in proprio le correzioni ritenute opportune. In questo caso l’Impresa sarà comunque tenuta ad effettuare gli interventi correttivi secondo quanto riportato nel Verbale di accettazione e verranno applicate le penali previste nell’art. 19.
Articolo 15 - Referenti
1. ACI Informatica e l’Impresa, entro 5 giorni dalla stipula del presente contratto, nomineranno rispettivamente un proprio referente per ogni aspetto riguardante lo svolgimento delle attività contrattuali.
2. Per ragioni di opportunità tecnica emergenti in corso di esecuzione, i referenti potranno concordare modifiche e varianti alle attività previste, purché detti interventi siano coerenti con quanto previsto e non comportino aumenti dei corrispettivi pattuiti.
Articolo 16 - Responsabilità
1. L’Impresa è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all’esecuzione del presente contratto.
2. L’Impresa è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti e indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, ad
ACI Informatica, al suo personale, consulenti, nonché ai suoi beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, nonché a terzi.
3. A fronte dell’obbligo di cui ai precedenti commi, l’Impresa ha stipulato una polizza assicurativa a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività contrattuali. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l’Impresa non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto di fornitura si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
Articolo 17 - Revisione dei prezzi
1. Per l’intera durata del rapporto contrattuale non si procederà ad alcuna revisione dei prezzi.
Articolo 18 - Osservanza delle norme di sicurezza e salute nel lavoro
1. L’Impresa nell’esecuzione dei servizi dovrà osservare integralmente le disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, di prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro ed in particolare del D.Lgs. del 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche e relative circolari esplicative in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso della durata del presente contratto. quelle che dovessero essere emanate nel corso di validità del contratto in quanto applicabili.
Articolo 19- Penali
1. Per gli inadempimenti di seguito specificati saranno poste a carico dell'impresa le penali così quantificate:
A) Standard di qualità per il codice sorgente
- Il mancato rispetto della qualità del codice sorgente secondo quanto previsto al punto 9.2 del Capitolato tecnico potrà dar luogo al collaudo negativo con conseguente applicazione delle penali previste alla successiva lettera F.
B) Standard di qualità per la documentazione a corredo
Il mancato raggiungimento di uno dei due punteggi minimi previsti nel Capitolato Tecnico in relazione ai documenti che l’Impresa dovrà produrre a corredo degli affidamenti, descritti al cap. 9.3 dello stesso Capitolato, dà luogo all'applicazione di una penale a carico dell'impresa del 2% del valore dell'attività cui si riferisce il documento.
C) Xxxxxxx nella consegna
Per ogni giorno di ritardo nelle scadenze pattuite per la consegna stabilite nei verbali di affidamento è prevista l'applicazione di una penale giornaliera a carico dell'Impresa del 2% del valore dell'attività consegnata in ritardo.
D) Ritardo disponibilità risorse
Per ogni giorno di ritardo nella messa a disposizione delle figure professionali previste o per la mancata sostituzione è prevista l'applicazione di una penale a carico dell'Impresa di € 250,00 al giorno per ciascuna figura professionale mancante o non sostituita.
E) Mancato rispetto del livello di servizio previsto per la sostituzione
delle risorse impiegate per il servizio
Nel caso di sostituzione ad iniziativa dell’Impresa, nell’arco della durata del servizio, di un numero superiore al 10% del numero delle risorse messe a disposizione complessivamente, sarà applicata una penale di € 5.000,00 per ogni scaglione di 5 punti percentuali o frazione, superiore al 10%
F) Collaudo negativo
Nel caso di collaudo negativo è prevista una penale a carico dell’Impresa del 5% del valore dell’attività oggetto del collaudo.
H) Xxxxxxx nella presentazione del piano di affiancamento finale
In caso di ritardo nella presentazione del piano di affiancamento finale, sarà applicata una penale di € 1.000,00 per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti dal Capitolato Tecnico.
H) Utilizzo apparecchiature non autorizzate
Nel caso di utilizzo di apparecchiature non autorizzate, è posta a carico dell’Impresa una penale di € 500,00 per ogni giorno di presenza non autorizzata.
3. Qualora l’importo complessivo delle penali inflitte all’Impresa raggiunga nel periodo di un mese la somma complessiva pari al 15% del corrispettivo maturato nel periodo, oppure l’ammontare complessivo delle penali inflitte raggiunga il 10% del corrispettivo contrattuale massimo dell’intera fornitura di cui all’art. 20, ACI Informatica ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, oltre al risarcimento di tutti i danni.
4. Le penali verranno applicate previa contestazione dell’addebito e
valutazione delle deduzioni addotte dall’Impresa e da questa comunicate all’ACI Informatica nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione.
5. Ferma restando l’applicazione delle penali previste nei precedenti comma, ACI Informatica si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all’articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell’ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
6. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti comma, l’Impresa si impegna espressamente a rifondere ad ACI Informatica l’ammontare di eventuali oneri che dovesse sostenere – anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.
7. ACI Informatica, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo 23, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Impresa a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.
Articolo 20 - Corrispettivo
1. Il corrispettivo complessivo per tutte prestazioni di cui al presente contratto e degli obblighi in esso assunti, è pari ad €
( ). All’Impresa anche con riferimento all’art. 26 è garantito solo l’acquisto di servizi per un importo pari al 30% del predetto valore massimo.
2. Il predetto corrispettivo contrattuale è da intendersi remunerativo di
ogni onere e spesa necessari per l’esatto adempimento delle prestazioni contrattuali; tale corrispettivo contrattuale si riferisce alla prestazione dei servizi a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
Il costo per gli oneri di sicurezza è pari a zero, in quanto non sono presenti rischi da interferenza che richiederebbero l’adozione da parte dell’Impresa di misure tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza per eliminare o ridurre tali rischi. Pertanto, l’Impresa non dovrà sostenere ulteriori costi per la sicurezza, rispetto a quelli propri, per far fronte a specifiche necessità derivanti dal presente contratto.
3. ACI Informatica corrisponderà all’Impresa, gli importi relativi ai servizi effettivamente richiesti ed erogati, tenendo conto, secondo la tipologia di lavoro richiesta dei giorni persona effettivamente erogati e dei punti funzione realizzati ai prezzi unitari indicati nella “Dichiarazione d’Offerta” allegata al presente contratto.
In particolare:
a) Euro ( ) per ogni Giorno/persona per la figura professionale Software Engineer Typo3 Senior;
b) Euro ( ) per ogni Giorno/persona per la figura professionale Web Developer Senior
c) Euro ( ) per ogni Giorno/persona per la figura professionale Software Engineer PHP Senior;
d) Euro ( )
per ogni Punto/Funzione.
Tale corrispettivo è riferito ai punti/funzione di tipo ADD. I punti/funzione di tipo CHG e di tipo DEL saranno remunerati rispettivamente al 50% e al 10% dell’importo unitario di cui alla precedente lettera d).
I punti/funzione effettivamente realizzati mediante riuso, come specificato nei verbali di affidamento, saranno remunerati al 50%.
4. I corrispettivi relativi alle prestazioni dei servizi di Nuovi sviluppi e Manutenzione evolutiva e di Manutenzione correttiva/adeguativa/adattativa/migliorativa si determineranno secondo le modalità di seguito indicate:
a) una parte fissa all’85% erogata all’esito positivo del collaudo, se previsto;
b) una parte variabile pari al 15% legata al raggiungimento degli specifici indici prestazionali previsti nel Capitolato Tecnico.
5. Tutti gli importi indicati si intendono IVA esclusa.
6. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all’Impresa dall’esecuzione del contratto e dall’osservanza di leggi, capitolati, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi e compensati dal corrispettivo contrattuale.
7. Il corrispettivo contrattuale è accettato dall’Impresa in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità
e l’Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale.
8. In ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R.
602 del 29 settembre 1973, ACI Informatica in qualità di società a totale partecipazione pubblica, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui Equitalia S.p.A. ai sensi dell’art. 3 del Decreto Ministeriale 40/2008, comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario e sospenda e/o disponga il versamento, totale o parziale, delle somme oggetto di verifica all’Agente della riscossione, ACI Informatica darà seguito a tali prescrizioni e nessuna pretesa, per interessi o altro, potrà essere avanzata nei confronti della stessa ACI Informatica.
Articolo 21 - Fatturazione e pagamento
1. L’impresa provvederà alla fatturazione mensile posticipata dei servizi effettivamente erogati nel corso del periodo di riferimento.
2. L’Impresa mensilmente dovrà emettere una sola fattura contenente la specifica degli affidamenti con i relativi importi riferiti alla quantità dei giorni/persona erogati e dei punti/funzione realizzati, in relazione alle attività previste nel Verbale di affidamento, riscontrabili nel mese di riferimento.
3. Per quanto riguarda le attività dimensionate in FP e con riferimento al precedente art. 20, comma 4, il pagamento avverrà, previa
verifica del rispetto degli adempimenti e indicatori previsti e previo conteggio dei punti funzione effettivamente realizzati e positivamente collaudati.
4. Relativamente ai servizi dimensionati in giorni persona e con riferimento al precedente art. 20, comma 4, il pagamento sarà effettuato, a seguito della accettazione delle attività da parte di ACI Informatica, oltreché sulla base dei giorni erogati, previa verifica del rispetto degli adempimenti e indicatori previsti, nonché del collaudo positivo, laddove previsto, nei verbali di affidamento.
5. Per quanto riguarda le attività a consumo connesse all’affiancamento finale, il pagamento sarà effettuato, a seguito della accettazione delle attività da parte di ACI Informatica, con un importo complessivo in relazione ai gg/pp necessari per le attività di affiancamento.
6. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto, al codice CIG (Codice Identificativo Gara) e dovrà essere intestata ad ACI Informatica S.p.A., Xxx Xxxxx xxxxx Xxxxx x. 00, 00000 Xxxx, X. XXX 00000000000, e spedita per la liquidazione ad ACI Informatica S.p.A., Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo, Xxx Xxxxx xxxxx Xxxxx,
x. 00, 00000 Xxxx. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, ACI Informatica procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non
venga corrisposta dalla ACI Informatica, non produrrà alcun interesse.
7. In conformità alle previsioni di cui all’art. 4, comma 4, del D.Lgs.
231/2002, come modificato dal X.Xxx. 192/2012, attesa la natura e l'oggetto del presente contratto e considerato, altresì, che ACI Informatica è una società che opera in regime di “in house” , l’importo delle predette fatture sarà bonificato a 60 giorni decorrenti dalla data del loro ricevimento sul conto corrente dedicato intestato a
, i cui estremi identificativi, unitamente alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto, saranno comunicati ad ACI Informatica nei termini di cui all’art. 3, comma 7, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, così come modificata dal D.L. del 12 novembre 2010 n. 187. A tal fine, l’Impresa dovrà utilizzare il proprio conto corrente dedicato in conformità a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., così come meglio specificato al successivo articolo 28.
8. L’Impresa, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note alla ACI Informatica le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l’Impresa non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
9. In caso di subappalto, ai sensi di quanto previsto all’art. 118, comma 3 del D.Lgs. 163/2006, l’Impresa si obbliga ad operare nel rispetto della Legge 13 agosto 2010, n° 136 così come modificata dal D.L. del 12 novembre 2010 n. 187.
10. Ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. n. 207/2010, l’importo corrisposto per ciascuna fattura sarà pari al 99,50% dell’imponibile indicato nella stessa. Il restante 0,5% verrà liquidato solo al termine del contratto, dopo l’approvazione da parte di ACI Informatica della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
Articolo 22- Disposizioni antimafia
1. L’Impresa prende atto che l’esecuzione del servizio è subordinata all’integrale ed assoluto rispetto della legislazione antimafia vigente nel periodo di durata del presente contratto. In particolare, nei confronti del rappresentante legale e dei componenti dell’organo di amministrazione della Impresa, non dovranno essere stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni
o decadenze di cui alla predetta normativa, né dovranno essere pendenti procedimenti per l’applicazione delle medesime disposizioni, ovvero pronunciate condanne che comportino l’incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione.
Articolo 23 - Cauzione
1. La cauzione di cui alle premesse, prestata dall’Impresa a garanzia di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, costituita
mediante emessa da
, sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione contrattuale secondo quanto stabilito dall’art. 113 del D. Lgs. 163/2006, previa deduzione di crediti di ACI Informatica verso l’Impresa.
2. L’Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la predetta polizza, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.
3. La cauzione prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della cauzione medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta di ACI Informatica.
4. ACI Informatica ha diritto di avvalersi e di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito in esecuzione del presente contratto e/o per l’applicazione delle penali contrattualmente stabilite e, in ogni caso senza che ciò pregiudichi il diritto della stessa a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
5. In ogni caso l’Impresa è tenuta a reintegrare la cauzione di cui ACI Informatica si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta di ACI Informatica.
6. In caso di inadempimento a tale obbligo ACI Informatica ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
7. Resta fermo tutto quanto previsto dall’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006.
Articolo 24 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti
1. E’ fatto divieto all’Impresa aggiudicataria di cedere, a qualsiasi titolo, il
presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. È fatto divieto all’Impresa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1260, comma 2, del codice civile, di cedere, in tutto o in parte e a qualsiasi titolo, i crediti derivanti dal presente contratto, se non dietro preventiva ed espressa autorizzazione di ACI Informatica.
3. In caso di inosservanza da parte dell’Impresa aggiudicataria dell’obbligo di cui al precedente comma, ACI Informatica, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi del successivo art. 25 e dell’art. 1456 del codice civile.
Articolo 25 - Risoluzione
1. In caso di inadempimento dell’Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato da ACI Informatica per porre fine all’inadempimento, ACI Informatica ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto di ACI Informatica al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
2. In ogni caso, si conviene che ACI Informatica, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Impresa con raccomandata a.r, nei seguenti casi:
a) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti minimi richiesti
per la partecipazione alla gara;
b) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte di ACI Informatica;
c) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi del precedente art. 16;
d) nei casi espressamente previsti e/o per inadempimento delle clausole contenute nei seguenti articoli: 9 Obblighi e adempimenti a carico dell’Impresa; 10 Obblighi specifici a carico dell’Impresa; 12 Obblighi di riservatezza; 16 Responsabilità; 19 Penali; 23 Cauzione; 24 Divieto di cessione del contratto; 27 Tracciabilità dei flussi finanziari, 28 Subappalto; 30 Codice etico di ACI Informatica; 32 Condizioni particolari di risoluzione.
La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione di ACI Informatica, da farsi con lettera raccomandata a.r.
Articolo 26 - Recesso
1. Tenuto conto che le attività di cui al presente contratto sono inserite in un progetto svolto nell’ambito del rapporto istituzionale che ACI Informatica ha nei confronti dell’Automobile Club d’Italia (ACI), qualora detto progetto dovesse essere dall’ACI interrotto e/o sospeso, ACI Informatica ha la facoltà, senza obbligo di preavviso, di far cessare e/o sospendere gli effetti del presente contratto.
2. Dalla data di efficacia dell’interruzione/sospensione di cui al precedente comma, l’Impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali,
assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno ad ACI Informatica.
3. Nelle ipotesi di cui ai precedenti commi, l’Impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto.
4. L’Impresa rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.
5. Qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell’Impresa siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, ACI Informatica ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. In tale ipotesi, l’Impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.
Articolo 27 -Tracciabilità dei flussi finanziari
1. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n.
136 così come modificato dal D.L. 12 novembre 2010 n. 187, tutti i movimenti finanziari relativi alla realizzazione del servizio oggetto del presente contratto devono essere registrati dall’Impresa su un conto
corrente dedicato e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni (cd “obbligo di tracciabilità”), con le indicazioni richieste dalla Legge (ad esempio codice CIG).
2. L’inosservanza dell’obbligo di tracciabilità di cui al precedente comma 1 determina la nullità assoluta del presente contratto ai sensi dell’art. 1418 codice civile.
3. In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie relative allo svolgimento del servizio oggetto del presento contratto, siano state eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, si determinerà la risoluzione immediata e di diritto del presente contratto.
4. Per quanto qui non espressamente previsto, le Parti rinviano alla disciplina dettata dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.
Articolo 28 - Subappalto
1. L’Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo contrattuale, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
,
avvalendosi delle seguenti imprese:
.
< … ovvero, in alternativa, se il subappalto non è previsto, inserire il successivo comma 1 >
2. L’Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non
intende affidare in subappalto l’esecuzione di alcuna attività oggetto
delle prestazioni contrattuali
3. Resta inteso che qualora l’Impresa si sia avvalsa in sede di offerta della facoltà di subappaltare, deve rispettare quanto indicato nei successivi commi.
4. L’Impresa è responsabile dei danni che dovessero derivare ad ACI Informatica o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
5. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
6. L’Impresa si impegna a depositare presso ACI Informatica, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività, la copia autentica del contratto di subappalto. Con il deposito del contratto di subappalto l’Impresa deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti previsti per l’appaltatore principale, nonché quelli previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate (a titolo esemplificativo e non tassativo: 1. Certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione del casellario giudiziale rilasciata ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 dal legale rappresentante o da procuratore munito dei necessari poteri, conforme al facsimile da ritirare presso ACI Informatica; 2. Dichiarazione sostitutiva del
certificato di iscrizione al Registro delle Imprese con dicitura antimafia, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 D.P.R. 445/2000 dal legale rappresentante o da procuratore munito dei necessari poteri, conforme al facsimile da ritirare presso ACI Informatica; 3. Ai sensi dell’art. 17 Legge n. 68/1999 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, dichiarazione sostitutiva resa dal Legale Rappresentante dell’Impresa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; nonché apposita certificazione - in originale o copia autentica - rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l’ottemperanza alle norme della legge 68/1999; 4. DURC (Documento Unico Regolarità Contributiva) che attesti la regolarità contributiva nei riguardi INPS e INAIL in corso di validità. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, ACI Informatica non autorizzerà il subappalto.
7. In caso di mancato deposito dei documenti necessari nel termine previsto, ACI Informatica procederà a richiedere all’Impresa l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato.
8. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
9. L’Impresa dichiara che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all’art. 10 della L. n. 575/65 e successive
modificazioni.
10. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Impresa, la quale rimane l’unica e sola responsabile, nei confronti di ACI Informatica, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
11. L’Impresa si obbliga a manlevare e tenere indenne ACI Informatica da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore.
12. L’Impresa si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l’esecuzione dello stesso vengano accertati da ACI Informatica inadempimenti dell’impresa subappaltatrice; in tal caso l’Impresa non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte di ACI Informatica né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.
13. L’Impresa si obbliga, ai sensi dell’art. 118 D.Lgs. 163/2006, a trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposte al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’Impresa non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, ACI Informatica contraente sospende il successivo pagamento a favore del fornitore.
14. L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
15. In caso di inadempimento da parte dell’Impresa agli obblighi di cui ai
precedenti comma, ACI Informatica può risolvere il Contratto ai sensi dell’articolo del presente contratto e dell’art. 1456 del codice civile, salvo il diritto al risarcimento del danno.
16. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art.
118 del D.Lgs. 163/2006.
17. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, ACI Informatica annullerà l’autorizzazione al subappalto.
18. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art.
118 del D.Lgs. 163/2006.
19. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’art. 35 della Legge n. 248/2006.
Articolo 29 – Successione – fallimento – cessione – trasformazione – scissione
1. In caso di morte del prestatore, se ditta individuale, ovvero di fallimento dell’appaltatore, se società commerciale, ACI Informatica potrà risolvere il contratto ovvero concordare con gli eredi o i successori la continuazione dello stesso.
2. In caso di fallimento dell’appaltatore, il contratto sarà risolto, con salvezza di ogni altro diritto e azione in favore dell’Amministrazione. In tal caso ACI Informatica si riserva anche il ricorso alla procedura di cui all’art. 140 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
3. La cessione di azienda e gli atti di fusione, scissione e trasformazione non hanno effetto nei confronti dell’Amministrazione fino a quando il cessionario ovvero il soggetto giuridico risultante dalla avvenuta trasformazione, fusione o scissione non abbia documentato il possesso
dei requisiti richiesti e già sussistenti in capo al cedente.
4. Nei 60 (sessanta) giorni successivi alla comunicazione dell’avvenuta cessione di azienda, fusione, scissione e trasformazione, ACI Informatica può opporsi con provvedimento motivato al subentro del nuovo soggetto giuridico, con conseguente risoluzione del contratto stipulato.
Articolo 30 – Codice Etico ACI Informatica
1. L’Impresa si obbliga ad osservare, oltre alle norme di legge ed ai regolamenti vigenti, le regole comportamentali contenute nel Codice etico di ACI Informatica, predisposto in attuazione del D. Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni.
Tale Codice Etico è consegnato all’Impresa che dichiara di avere preso piena conoscenza del suo contenuto.
2. La violazione anche di una sola delle disposizioni contenute nel Codice etico darà la facoltà ad ACI Informatica di risolvere di diritto e con effetto immediato il presente contratto ai sensi dell’articolo del presente contratto e dell’art. 1456 del codice civile, comunicando per iscritto alla Impresa Appaltatrice la volontà di volersi avvalere della presente clausola, fatta salva l’eventuale richiesta di risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione contrattuale.
Articolo 31 - Consenso al trattamento dei dati
1. L’Impresa presta il consenso al trattamento dei dati da parte di ACI Informatica ai sensi del D. Lgs. 196/2003 per le finalità connesse all’esecuzione del presente contratto.
Articolo 32 - Condizioni particolari di risoluzione
1. Atteso che alla stipula del presente contratto si è addivenuti in via d’urgenza, qualora successivamente alla stipula del presente contratto sia accertata la sussistenza di una causa di divieto tra quelle indicate nell’allegato 1) al D.Lgs. n. 490/1994 in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia, o siano accertati gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, ACI Informatica può recedere dal contratto.
2. L’Impresa prende atto che, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71 comma 3 del D.P.R. 445/2000, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà, dalla stessa rilasciate ai sensi e per gli effetti degli articoli 38, 46, e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, il contratto si intenderà risolto anche relativamente alle prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione, con facoltà di ACI Informatica di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto della ACI Informatica al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
Articolo 33 - Oneri fiscali e spese contrattuali
1. Sono a carico dell'Impresa tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali, ad eccezione di quelli che fanno carico ad ACI Informatica per legge.
2. L’Impresa dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, che l’Impresa è tenuta a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al presente contratto dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a
carico dell’Impresa.
Articolo 34 - Foro competente
1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.
Roma, lì
ACI Informatica S.p.A. L’Impresa
Divisione Informatica
Il Procuratore Il Legale Rappresentante Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxx.
Dichiarazione dell’Impresa annessa al contratto
Il sottoscritto , in qualità di legale rappresentante dell’Impresa, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti richiamati in contratto.
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il sottoscritto, in qualità di legale rappresentante dell’Impresa, dichiara di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel contratto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.
In particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:
Articolo 2 Oggetto;
Articolo 6 Orario di espletamento delle attività; Articolo 7 Durata del contratto e subentro finale; Articolo 8 Estensione del servizio;
Articolo 9 Obblighi ed adempimenti a carico dell’Impresa; Articolo 10 Obblighi specifici a carico dell’impresa; Articolo 11 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro; Articolo 12 Obblighi di riservatezza;
Articolo 13 Cessione dei diritti; Articolo 14 Collaudo;
Articolo 16 Responsabilità;
Articolo 19 Penali;
Articolo 22 Disposizioni antimafia; Articolo 23 Cauzione;
Articolo 24 Divieto di cessione del contratto e dei crediti; Articolo 25 Risoluzione;
Articolo 26 Recesso;
Articolo 27 Tracciabilità dei flussi finanziari; Articolo 28 Subappalto;
Articolo 29 Successione – fallimento –cessione – trasformazione – scissione;
Articolo 30 Codice Etico ACI Informatica; Articolo 31 Consenso al trattamento dei dati; Articolo 32 Condizioni particolari di risoluzione; Articolo 33 Foro competente.
Roma, lì
L’Impresa