CLAUSOLE CONTRATTUALI PER L’APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI NELL’AMBITO DI ATTIVITÀ SOGGETTE AD UNBUNDLING
CLAUSOLE CONTRATTUALI PER L’APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI NELL’AMBITO DI ATTIVITÀ SOGGETTE AD UNBUNDLING
ART. 1 - GENERALITÀ
Le presenti clausole si applicano alla seguente Società del Gruppo Alperia che svolge attività regolata nel settore di distribuzione elettrica e gas:
- Xxxxx X.x.x.
e costituiscono parte integrante dei contratti che la suddetta Società stipula con fornitori e appaltatori per l’approvvigionamento di beni e servizi al fine di garantire la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili e più in generale il rispetto delle finalità di separazione funzionale come previsto dal Testo Integrato di Unbundling Funzionale (TIUF) emanato dall’Autorità per l’Energia elettrica, il gas e il sistema Idrico
Nel seguito delle presenti Clausole la Società Appaltante ( Edyna S.r.l.) e il fornitore o l’impresa appaltatrice verranno chiamate rispettivamente Committente e Fornitore.
Le presenti Clausole prevalgono su qualsiasi difforme regolamentazione e/o condizioni generali del Fornitore
ART. 2 – DEFINIZIONI AEEGSI
L’Autorità per l’energia elettrica il Gas e il Sistema Idrico.
Contratto
L’accordo perfezionato mediante scrittura privata sottoscritta contestualmente dalla Committente e dal Fornitore oppure mediante scambio di corrispondenza commerciale tra Committente ed Fornitore.
Gestore Indipendente
Organo che gestisce un’attività regolata dotato dei poteri idonei ad amministrare con autonomia un’attività regolata garantendo il rispetto delle prescrizioni in materia di separazione funzionale.
TIUF
Il Testo Integrato Unbundling Funzionale approvato dalla AEEGSI con delibera n. 296/2015/R/COM e s.m.i. contenente le norme relative ai contratti di servizio stipulati dal Gestore Indipendente con soggetti terzi e con parti correlate.
ART. 3 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA
3.1 Il Fornitore si impegna, per sé e i suoi dipendenti, collaboratori, consulenti e subfornitori a mantenere la massima riservatezza sui dati e le informazioni relativi alla Committente di cui verrà a conoscenza, a qualsiasi titolo, in relazione all’esecuzione del Contratto. L’obbligo di riservatezza riguarda, in particolare, le informazioni commercialmente
sensibili acquisite nello svolgimento delle prestazioni contrattuali a favore della Committente.
3.2 Costituiscono “informazioni commercialmente sensibili” i dati di misura e ogni altro dato o informazione aventi rilevanza per finalità commerciali, la cui divulgazione secondo criteri discriminatori è idonea ad alterare la concorrenza e la competizione tra gli operatori. La tipologia di dati rientrante nell’ambito delle informazioni commercialmente sensibili è stata preventivamente individuata dalla Committente e pubblicata sul sito web xxxx://xxx.xxxxx.xxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxx/Xxxxxxx_xxxxxxxxxxxx/Xxxxx_XXX_-
_definizione_informazioni_commercialmente_sensibili.pdf di cui il Fornitore dichiara di aver preso visione e accettarne integralmente il contenuto.
3.3 In particolare, il Fornitore si impegna a:
a) garantire che i dati e le informazioni acquisiti siano utilizzati esclusivamente nell’interesse della Committente per le finalità inerenti l’esecuzione del Contratto;
b) garantire che nessuna di tali informazioni sia diffusa verso soggetti terzi estranei al rapporto contrattuale, per alcun motivo, salvo che in caso di preventiva autorizzazione scritta della Committente;
c) garantire che la diffusione delle informazioni all’interno della sua azienda sia limitata esclusivamente ai soggetti coinvolti nell’esecuzione del Contratto;
d) fornire tempestivamente, a richiesta della Committente, l’elenco dei documenti, informazioni e dati acquisiti in qualunque modo durante l’esecuzione del Contratto;
e) comunicare tempestivamente, a richiesta della Committente, l’elenco del personale che, direttamente o indirettamente, svolge mansioni che comportano l’accesso alle informazioni commercialmente sensibili;
f) consentire alla Committente di verificare, in qualsiasi momento e dietro semplice richiesta, anche mediante accessi e ispezioni presso la sede del Fornitore, che i dati e le informazioni siano gestiti in conformità alle disposizioni del presente Contratto;
g) distruggere i documenti, le informazioni e i dati di cui sopra quando non sono più necessari per l’esecuzione del Contratto e, in ogni caso, dopo la cessazione del rapporto contrattuale, dandone tempestiva comunicazione per iscritto al Committente.
3.4 Il presente obbligo di riservatezza vincolerà il Fornitore, i suoi dipendenti, collaboratori, consulenti e subfornitori, per tutta la durata del Contratto e per i 2 (due) anni successivi alla data della sua cessazione, per qualunque causa essa sia avvenuta, salvo che la comunicazione dei dati sensibili sia prescritta per ordine dell’autorità giudiziaria o di altre autorità competenti. In tal caso, il Fornitore sarà tenuto a darne preventiva notizia alla Committente, in modo da evitare o limitare eventuali pregiudizi all’attività di quest’ultima.
3.5 In caso di violazione dell’obbligo di riservatezza, la Committente assegnerà al Fornitore, mediante comunicazione scritta, un termine minimo di 30 (trenta) giorni per far cessare la violazione. Decorso inutilmente il termine assegnato dalla Committente senza che il Fornitore abbia cessato la condotta lesiva della riservatezza delle informazioni, la Committente potrà dichiarare risolto il Contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. con comunicazione scritta al Fornitore, fatti salvi gli ulteriori diritti e azioni spettanti alla Committente in base al Contratto e alle norme applicabili. In caso di risoluzione del Contratto, il Fornitore non avrà diritto ad alcun compenso, indennità o risarcimento per l’anticipato scioglimento del rapporto.
3.6 In presenza della violazione degli obblighi di riservatezza, a prescindere dalla risoluzione del Contratto, la Committente avrà diritto di ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa dell’inadempimento del Fornitore, compreso il rimborso degli importi pagati dalla Committente per le sanzioni irrogate dalla AEEGSI.
ART. 4 – RISPETTO DELLE FINALITÀ DELLA SEPARAZIONE FUNZIONALE
4.1 Il Fornitore è consapevole che la Committente è tenuta a rispettare le regole sulla separazione funzionale contenute nel Testo integrato sull’unbundling Funzionale approvato da AEEGSI con la delibera 296/2015/R/COM e successive modifiche e integrazioni. Tali regole sono finalizzate a promuovere la concorrenza, l’efficienza ed adeguati livelli di qualità nell’erogazione dell’attività di distribuzione elettrica e distribuzione gas svolta dalla Committente. In particolare, la Committente è obbligata a:
a) garantire la neutralità e l’imparzialità nella gestione di reti e impianti e, in generale, di tutte le infrastrutture essenziali per lo sviluppo di un libero mercato energetico affidate alla Committente;
b) impedire discriminazioni nell’accesso alle informazioni commercialmente sensibili;
c) impedire trasferimenti incrociati di risorse tra i vari segmenti della filiera del gas naturale o dell’energia elettrica.
4.2 Il Fornitore è tenuto a garantire che, nell’esecuzione delle forniture o servizi, non siano posti in essere comportamenti che possano pregiudicare le finalità e gli obblighi della separazione funzionale sopra richiamati. Il Fornitore è a conoscenza del fatto che il rispetto delle finalità della separazione funzionale e l’osservanza degli obblighi conseguenti ha la massima importanza per l’esercizio dell’attività svolta dalla Committente e che la violazione di tali obblighi può comportare l’irrogazione di sanzioni da parte di AEEGSI e delle altre autorità di vigilanza e, nei casi più gravi, anche la sospensione dell’attività o la revoca della concessione.
4.3 Nel caso in cui la condotta del Fornitore si ponga in contrasto con le finalità e gli obblighi della separazione funzionale derivanti dalla normativa emanata da AEEGSI, la Committente assegnerà al Fornitore – mediante comunicazione scritta - un termine di almeno 30 (trenta) giorni per cessare la condotta lesiva o adempiere agli obblighi, sempre che la violazione non abbia una gravità tale da impedire la prosecuzione del rapporto. Decorso inutilmente il termine assegnato dalla Committente oppure qualora la violazione impedisca la prosecuzione del rapporto anche in via transitoria, la Committente avrà diritto di dichiarare la risoluzione del Contratto ai sensi dell’art. 1456
c.c. con comunicazione scritta al Fornitore, fatti salvi gli ulteriori diritti e azioni spettanti alla Committente.
4.4 In ogni caso di risoluzione del Contratto per inadempimento del Fornitore, quest’ultimo non avrà diritto ad alcun compenso, indennità o risarcimento per l’anticipato scioglimento del rapporto. Inoltre, a prescindere dall’avvenuta risoluzione del Contratto, la Committente avrà diritto di ottenere il risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento del Fornitore, compreso il rimborso degli importi pagati dalla Committente per eventuali sanzioni irrogate dalla AEEGSI.
4.5 Sono fatte salve le regole contrattuali stabilite a tutela della riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili.
ART. 5 – RICHIESTA INFORMAZIONI, VERIFICHE ED ISPEZIONI
5.1 Il Fornitore è a conoscenza del fatto che la Committente ha istituito un Gestore Indipendente che amministra l’attività di distribuzione dell’ energia elettrica e distribuzione del gas. Il Gestore indipendente è tenuto a controllare e verificare il rispetto delle regole di separazione funzionale da parte di tutto il personale che - direttamente o indirettamente - svolge mansioni o prestazioni relative all’attività separata.
5.2 In qualsiasi momento dello svolgimento del rapporto la Committente potrà richiedere al Fornitore la comunicazione di dati e informazioni relativi all’andamento dell’attività e dei servizi affidati al Fornitore e, con un congruo termine di preavviso, la presentazione di una relazione sull’andamento e sui livelli qualitativi del servizio. La remunerazione per lo svolgimento di tale attività è già compresa nel corrispettivo pattuito tra le Parti per il Contratto.
5.3 Inoltre, la Committente avrà diritto di effettuare verifiche e ispezioni sia presso i propri uffici durante l’esecuzione della fornitura o delle prestazioni affidate al personale di Fornitore, sia presso l’azienda del Fornitore medesimo, al fine di controllare l’osservanza dei principi di separazione funzionale. Le verifiche e le ispezioni potranno essere condotte dalla Committente in qualunque momento nel corso dell’esecuzione del Contratto, anche avvalendosi di terzi incaricati. Qualora le verifiche avvengano presso l’azienda del Fornitore (i) la Committente dovrà comunicare per iscritto la data dell’accesso con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni e (ii) l’accesso dovrà essere effettuato durante il normale orario di apertura degli uffici, vale a dire nel periodo dalle ore 9.00 alle ore 19.00.
5.4 Il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione affinché il personale incaricato dalla Committente possa espletare nel modo più efficiente le verifiche e le ispezioni e, in particolare, sarà obbligato:
a) a fornire qualsiasi informazione in merito alle modalità di svolgimento della fornitura o dei servizi;
b) ad esibire e fornire copia di tutta la documentazione attinente alla esecuzione della fornitura o dei servizi; qualora non fosse possibile esibire o produrre copia della documentazione richiesta nel corso della verifica, il Fornitore dovrà soddisfare le richieste della Committente, al più tardi, entro 10 (dieci) giorni dalla conclusione delle operazioni di verifica;
c) a consentire alla Committente di formulare domande al personale del Fornitore addetto allo svolgimento della fornitura o dei servizi.
5.5 Qualora il Fornitore (i) non trasmetta i dati e le informazioni richieste, (ii) non predisponga la relazione sull’andamento e sui livelli di qualità della fornitura o dei servizi senza indicare validi motivi, (iii) non permetta alla Committente di espletare le verifiche e le ispezioni, oppure (iv) nel caso in cui le informazioni ricevute o i controlli e le verifiche effettuate evidenzino la violazione delle regole sulla separazione
funzionale, la Committente assegnerà al Fornitore un termine massimo di 30 giorni per adempiere gli obblighi di informazione o di consentire i controlli alla Committente o per
eliminare le violazioni riscontrate alle regole della separazione funzionale. Decorso inutilmente il termine assegnato, la Committente avrà diritto di dichiarare la risoluzione del Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., con comunicazione scritta al Fornitore, e/o di richiedere il risarcimento dei danni subiti. Il Fornitore, invece, non avrà diritto ad alcun compenso, indennità o risarcimento per l’anticipato scioglimento del rapporto.