SOMMARIO
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POLIZZA C.A.R. TUTTI I RISCHI DELLA COSTRUZIONE DI OPERE CIVILI
SOMMARIO
Definizioni
1 - Condizioni Generali di Assicurazione
Sezione I – Danni alle cose
1 - Oggetto dell’Assicurazione
2 - Definizione di Sinistro
3 - Delimitazione dell’Assicurazione
4 - Somma assicurata – Modalità di aggiornamento della somma assicurata – Regolazione Premio
5 - Interventi provvisori e modifiche
Sezione II – Responsabilità civile verso terzi
6 - Oggetto dell’Assicurazione
7 - Definizione di Sinistro
8 - Delimitazione dell’Assicurazione
9 - Gestione delle controversie – Spese legali
2 - Condizioni Generali valide per entrambe le sezioni
10 - Delimitazione causale dei rischi 11 - Delimitazione temporale dei rischi 12 - Periodo di copertura
13 - Assicurazione parziale – Regola proporzionale
14 - Variazione del rischio
15 - Cessazione, interruzione o sospensione della costruzione
16 - Ispezione alle cose assicurate
17 - Dichiarazioni del Contraente influenti sulla valutazione del rischio
18 - Denuncia dei sinistri – Obblighi dell’Assicurato
19 - Arbitrato in caso di controversia
20 - Pagamento dell’Indennizzo
21 - Diminuzione delle somme assicurate a seguito di Sinistro
22 - Danni – Facoltà di recesso
23 - Onere della prova
24 - Limitazione dell’Assicurazione in caso di altre assicurazioni
25 - Titolarità dei diritti sorgenti dalla Polizza
26 - Oneri fiscali
27 - Forma delle comunicazioni
28 - Foro competente
3 - Condizioni Particolari (solo se espressamente richiamate nella scheda di Polizza)
1 - Danni causati da errori di progettazione o di calcolo
2 - Opere od impianti preesistenti
3 - Costi di demolizione o di sgombero
4 - Maggiori costi per lavoro straordinario, notturno o festivo
5 - Manutenzione
6 - Manutenzione estesa
7 - Macchinario, baraccamenti od attrezzature di cantiere 8 - Pluralità di assicurati – Responsabilità civile incrociata 9 - Rimozione, franamento o cedimento del terreno
10 - Cavi o condutture sotterranee
11 - Danni necessari 12 - Misure antincendio 13 - Misure di sicurezza
14 - Danni per apertura al traffico
15 - Traffico aperto (anche pedonale)
16 - Misure di sicurezza (RCT)
17 - Sciopero, sommossa, tumulto popolare, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici e dolosi
DEFINIZIONI
Nel testo che segue, si intendono:
- per “Assicurato”: il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione;
- per “Assicurazione”: il contratto di Assicurazione;
- per “Contraente”: il soggetto che stipula l'Assicurazione;
- per “Indennizzo / Risarcimento”: la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro.
- per “Franchigia”: l’importo fisso che per ogni Sinistro rimane a carico dell’Assicurato
- per “Polizza”: il documento che prova l'Assicurazione;
- per “Premio”: la somma dovuta dal Contraente alla Società;
- per “Scoperto”: la percentuale dell’importo liquidabile che per ogni Sinistro rimane a carico dell’Assicurato
- per “Sinistro”: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
- - per “Società”: l'impresa assicuratrice.
1 - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
SEZIONE I - DANNI ALLE COSE
Art. 1 - Oggetto dell’Assicurazione
La Società si obbliga ad indennizzare l’Assicurato, nei limiti della somma assicurata per la Sezione I, per i danni materiali e diretti che colpiscano le cose assicurate poste nel luogo indicato in per l’esecuzione delle opere durante il periodo coperto dall’Assicurazione, da qualunque causa determinati, salvo le delimitazioni in seguito espresse.
L’obbligo della Società consiste esclusivamente nel rimborso, per la parte eccedente l’importo delle franchigie o scoperti e relativi minimi convenuti, dei costi necessari, stimati al momento del Sinistro, per rimpiazzare, ripristinare e ricostruire parzialmente o totalmente le cose assicurate
Art. 2 - Definizione di Sinistro
Agli effetti della limitazione delle somme assicurate e dell’applicazione delle franchigie o scoperti e relativi minimi convenuti per ogni Sinistro, si intende per Sinistro il complesso dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi direttamente o indirettamente riconducibili ad una stessa causa prima.
In caso di terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, per Sinistro si intende il complesso dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi, direttamente o indirettamente riconducibili ad una stessa causa prima, durante un periodo di 48 ore consecutive a partire dal momento in cui si è verificato il primo danno indennizzabile a termini di Polizza.
Art. 3 - Delimitazione dell’Assicurazione
La Società non è obbligata ad indennizzare:
a) i costi di modifica o di rifacimento a seguito di lavori eseguiti in difformità alle condizioni stabilite dal contratto di appalto, da altri contratti o dalle prescrizioni progettuali oppure in contrasto con norme di legge o regolamenti o in violazione di diritti altrui;
b) i costi di sostituzione di materiali difettosi o di modifica o di rifacimento di lavori eseguiti non a regola d’arte;
c) i danni di corrosione, incrostazione, deperimento, inquinamento, ossidazione, usura, logoramento o graduale deterioramento, limitatamente alla sola parte direttamente colpita;
d) le perdite di denaro, assegni, effetti cambiari, titoli, valori o prove di crediti;
e) le perdite o i danni a schedari, disegni, materiale contabile, fatture o documenti, materiali di imballo quali casse, scatole, gabbie o simili;
f) gli ammanchi di materiale non giustificati o rilevati soltanto in occasione di inventari o di verifiche periodiche;
g) i danni causati da residuati bellici esplosivi di qualsiasi tipo;
h) le penalità, i danni da mancato lucro od ogni specie di danno indiretto;
i) i danni causati da dolo o colpa grave dell’Assicurato.
l) i danni di cui deve rispondere l'Appaltatore a norma degli articoli 1667, 1668 e 1669 del Codice Civile. La Società, inoltre, non è obbligata ad indennizzare, salvo espresso richiamo in Polizza delle relative Condizioni Particolari:
m) i danni causati da errori di progettazione o di calcolo;
n) i danni alle opere od impianti preesistenti;
o) i costi di demolizione o di sgombero;
p) i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o trasporto aereo;
q) i danni verificatisi durante il periodo di manutenzione;
r) i danni al macchinario, baraccamenti od attrezzature di cantiere.
Art. 4 - Somma assicurata – Modalità di aggiornamento della somma assicurata – Regolazione Premio
La somma assicurata alla partita 1 di Polizza deve corrispondere all’inizio dei lavori a tutti i costi di:
- lavori a corpo
- lavori a misura
- prestazioni a consuntivo
- lavori in economia
ogni e qualsiasi altro importo concernente l’appalto oggetto dell’Assicurazione.
Pertanto la somma assicurata iniziale deve essere pari:
a) in caso di esistenza di contratto di appalto, al prezzo contrattuale delle opere più il prezzo dei materiali o impianti forniti dal Committente, aggiornati al momento di inizio della garanzia assicurativa;
b) in caso di assenza di contratto di appalto, all’importo pari al prezzo stimato che l’opera avrà al termine dei lavori.
Il Contraente è successivamente tenuto ad aggiornare la somma assicurata inserendo:
a) in caso di esistenza di contratto di appalto, gli importi pagati all’Appaltatore per revisione dei prezzi contrattuali, gli importi per eventuali perizie suppletive o compensi per variazioni del progetto originario;
b) in caso di assenza di contratto di appalto, ogni variazione dei costi dei materiali, manodopera oppure variazioni del progetto originario o altre variazioni che interessino l’opera assicurata.
Gli eventuali aggiornamenti della somma assicurata devono essere comunicati alla Società entro i 3 mesi successivi ad ogni 12 mesi a partire dalla data di decorrenza della Polizza ed entro 3 mesi dal termine dei lavori.
Su tali aggiornamenti andrà calcolato il Premio applicando agli stessi il tasso di Polizza più gli eventuali maggiori tassi stabiliti in caso di aggravamento di rischio o di proroghe di copertura. La Società emetterà i relativi atti di variazione per la regolazione del Premio che dovranno essere perfezionati entro 30 giorni dalla data della loro emissione con versamento del Premio alla Società.
Art. 5 - Interventi provvisori e modifiche
I costi di interventi provvisori a seguito di Sinistro indennizzabile sono a carico della Società solo nel caso costituiscano parte di quelli definitivi e non aumentino il costo complessivo del Sinistro.
Tutti gli altri costi inerenti a modifiche, comprese le spese per localizzare il danno, non sono comunque indennizzabili.
SEZIONE II - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI
Art. 6 - Oggetto dell'Assicurazione
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, nei limiti dei massimali convenuti per la SEZIONE II, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagiona ti a terzi, per morte, per lesioni personali e -
ferma la detrazione della franchigia convenuta in Polizza - per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale, connesso con la costruzione delle opere, che abbia avuto origine nel luogo di esecuzione delle opere indicato in Polizza e verificatosi nel corso della durata dell’Assicurazione.
L’Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante ai Committente dalla violazione colposa delle disposizioni di cui al D.L. 494/96 e successive modificazioni o integrazioni; tale estensione è operante alla condizione che l’Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, nonché, nei casi previsti dal D.L. suddetto, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per la esecuzione dei lavori in materia di sicurezza.
Art. 7 - Definizione di Sinistro
Agli effetti della limitazione di massimale e dell’applicazione della franchigia convenuta per ogni Sinistro, si intende per Sinistro il complesso dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi direttamente od indirettamente riconducibili ad una stessa causa prima.
Art. 8 - Delimitazione dell'Assicurazione
Non sono considerati terzi:
a) il coniuge, i genitori e i figli dell’Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
b) quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata,
l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al precedente comma a);
c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l’Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori e loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l’Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l’Assicurazione.
L’Assicurazione non comprende:
d) i danni al macchinario, baraccamenti ed attrezzature di cantiere e quelli a cose o animali che l’Appaltatore, il Committente, qualsiasi altra ditta che partecipi ai lavori o loro dipendenti abbiano in proprietà, consegna o custodia a qualsiasi titolo e qualunque ne sia la destinazione, nonché in ogni caso i danni alle opere od impianti preesistenti;
e) i danni causati da qualsiasi tipo di veicolo, fatta eccezione per quelli che siano provocati in occasione del loro uso ai fini della costruzione delle opere sul luogo di esecuzione delle opere stesse, purché in detto luogo l’uso non sia configurabile come circolazione ai sensi e per gli effetti della legge 24.12.1969, n.990;
f) i danni causati da natanti o aeromobili;
g) la responsabilità verso terzi comunque conseguente a danneggiamenti subiti da cose oggetto di espropriazione, requisizione od occupazione disposte per l’esecuzione dei lavori;
h) i danni derivati dalla costruzione di opere in violazione di diritti altrui;
i) i danni derivati da polvere;
l) i danni da inquinamento di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li ha originati, nonché da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o di corsi d’acqua, alterazioni delle caratteristiche od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari od in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
m) i danni derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione, stoccaggio di amianto o di prodotti contenenti amianto.
n) le responsabilità dedotte da contratti, salvo quelle che, pur inerendo ad un rapporto contrattuale, si configurino altresì quali responsabilità extracontrattuali;
o) i danni da furto;
p) i danni derivati da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole, di forniture o di servizi;
q) danni a cose dovuti a vibrazioni.
Solo mediante espresso richiamo in Polizza delle relative Condizioni Particolari, sono assicurabili:
r) pluralità di Assicurati - Responsabilità Civile Incrociata;
s) i danni dovuti a rimozione, franamento o cedimento di terreno, di basi di appoggio o di sostegni in genere;
t) i danni, materiali e diretti, a cavi o condutture sotterranee.
Art. 9 - Gestione delle controversie - Spese legali
La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che in sede giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
Le spese del processo penale sono sopportate dalla Società fintantoché non vengono a cessare gli interessi di quest’ultima durante lo svolgimento di tale processo, nel qual caso le anzidette spese rimangono a suo carico fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova.
La Società non riconosce spese da essa non autorizzate.
La Società non riconosce spese sostenute dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende.
2 - CONDIZIONI GENERALI VALIDE PER ENTRAMBE LE SEZIONI
Art. 10 - Delimitazione causale dei rischi
La Società non è obbligata per i danni verificatisi in occasione di:
a) atti di guerra, anche civile, rivoluzione, rivolta, insurrezione, invasione, stato d’assedio, usurpazione di potere, requisizione, nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento per ordine o disposizione di qualsiasi autorità di diritto o di fatto, serrata, occupazione di cantiere, di fabbrica o di edifici in genere, sciopero, sommossa, tumulto popolare, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici e dolosi;
b) esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; salvo che l’Assicurato provi che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.
Art. 11 - Delimitazione temporale dei rischi
La Società non è obbligata per i danni che si verifichino in epoca non compresa nei periodi coperti dall’Assicurazione, né per quei danni che, pur essendosi verificati durante gli anzidetti periodi di copertura, derivino però da cause risalenti ad epoca non compresa nei periodi coperti dall’Assicurazione.
Art. 12 - Periodo di copertura
L’Assicurazione decorre dalla data fissata in Polizza e, comunque, non prima delle ore 24 del giorno di pagamento del Premio e non prima del momento in cui è stato ultimato lo scarico dai mezzi di trasporto delle cose assicurate sul cantiere.
L’Assicurazione cessa alle ore 24 del giorno stabilito in Polizza; in caso di esistenza di contratto d’appalto l’Assicurazione termina alle ore 24 del giorno stabilito nel contratto d’appalto stesso per l’esecuzione delle opere, se tale giorno è antecedente a quello indicato in Polizza.
In ogni caso l’Assicurazione cessa alle ore 24 del giorno in cui si verifichi anche una sola delle seguenti circostanze:
a) rilascio di certificato provvisorio di collaudo;
b) consegna anche provvisoria delle opere al Committente o sottoscrizione del certificato di ultimazione lavori;
c) uso anche parziale o temporaneo delle opere secondo destinazione.
Qualora soltanto parti delle opere vengano prese in consegna o usate secondo destinazione, la garanzia cessa solo per tali parti, mentre continua relativamente alle restanti non ancora ultimate.
Qualora la costruzione delle opere non sia conclusa entro i termini stabiliti, il Contraente può chiedere alla Società, che ha la facoltà di accettare, il prolungamento della garanzia per un ulteriore periodo a condizioni da convenire.
Il Premio di Polizza e di eventuali proroghe rimane comunque acquisito dalla Società indipendentemente dal fatto che l’Assicurazione cessi prima della data prevista in Polizza a causa del verificarsi di una delle circostanze precedentemente indicate.
Art. 13 - Assicurazione parziale – Regola proporzionale
Fatti salvi i termini per la comunicazione degli aggiornamenti della somma assicurata e per la regolazione del Premio di cui all’art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione, se al momento del Sinistro la somma assicurata copre solo parte dell’importo che doveva essere assicurato, la Società indennizza i danni unicamente in proporzione alla parte suddetta.
Art. 14 - Variazione del rischio
Se durante l’esecuzione dell’opera si verificano variazioni del progetto originario o dei materiali o dei sistemi di costruzione, il Contraente è tenuto a comunicarle anticipatamente alla Società che si riserva di rendere noto se ed a quali condizioni mantenere la copertura.
Art. 15 - Cessazione, interruzione o sospensione della costruzione
In caso di cessazione della costruzione, di interruzione o sospensione di durata superiore a 15 giorni
consecutivi il contratto assicurativo perde di efficacia automaticamente al momento della cessazione o decorso il predetto periodo di interruzione o sospensione, fermo restando il diritto della Società ai premi dovuti; resta fermo l’obbligo del Contraente a darne immediatamente comunicazione alla Società, pena la decadenza del diritto all’Indennizzo.
In caso di interruzione o sospensione di durata superiore a 15 giorni consecutivi la Società si riserva di concordare la prosecuzione della copertura a condizioni da stabilire.
Qualunque sia la durata dell’interruzione o sospensione, l’Assicurato, pena la decadenza del diritto all’Indennizzo, si impegna a garantire la vigilanza del cantiere e tutte quelle misure atte ad evitare danni conseguenti a tale periodo di fermo.
Art. 16 - Ispezione alle cose assicurate
I rappresentanti della Società hanno libero accesso sul luogo di esecuzione dei lavori in qualunque ragionevole momento e possono esaminare le cose assicurate, nonché i dati, documenti e progetti relativi al rischio.
Art. 17 - Dichiarazione del Contraente influenti sulla valutazione del rischio
La Società presta il suo consenso all’Assicurazione e ne conviene il Premio in base alle dichiarazioni rese dal Contraente, il quale ha l’obbligo di manifestare, tanto alla conclusione del contratto quanto in ogni successivo momento, tutte le circostanze ed i mutamenti che possono influire sul rischio.
Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita del diritto all’Indennizzo/Risarcimento o la sua riduzione e gli altri effetti previsti dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile.
Art. 18 - Denuncia dei sinistri – Obblighi dell’Assicurato
L’Assicurato, venuto a conoscenza di un Sinistro, deve:
a) darne immediata notizia alla Società;
b) inviare alla Società al più presto, mediante lettera raccomandata, un dettagliato rapporto scritto;
c) provvedere, per quanto possibile, a limitare l’entità del danno;
d) fornire alla Società ed ai suoi mandatari tutte le informazioni, i documenti e le prove che possono essergli richiesti;
e) conservare e mettere a disposizione le parti danneggiate per eventuali controlli.
Il rimpiazzo, il ripristino o la ricostruzione possono essere subito iniziati dopo l’avviso prescritto al comma
a) ma lo stato delle cose può venire modificato prima dell’ispezione da parte di un incaricato della Società soltanto nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell’attività.
Se tale ispezione, per qualsiasi motivo, non avviene entro 8 giorni dall’avviso, l’Assicurato, fermo restando quanto stabilito all’art. 5 delle Condizioni Generali di Assicurazione, può prendere tutte le misure necessarie.
In caso di furto o di rapina o di Sinistro presumibilmente doloso, l’Assicurato è tenuto ad informare immediatamente anche l’Autorità di Polizia.
L’Assicurato è responsabile di ogni pregiudizio derivante dall’inosservanza dei termini e degli obblighi di Polizza.
Art. 19 - Arbitrato in caso di controversia
Ogni controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione del presente contratto si dirime, a richiesta di una delle Parti, tra due arbitri liberi da nominarsi uno per ciascuno, con apposito atto scritto, entro 20 giorni dalla data della richiesta stessa.
I due arbitri, entro 20 giorni dalla loro nomina, debbono eleggere per iscritto un terzo arbitro, che è chiamato a pronunciarsi soltanto sui punti per i quali i due arbitri non sono riusciti a raggiungere un accordo.
Se una delle due Parti non nomina il proprio arbitro, ovvero se gli arbitri non nominano il terzo, nei limiti e nei modi rispettivamente previsti, la Parte più diligente può farli nominare dalla Camera di Commercio del luogo dove ha sede la Società.
Gli arbitri sono dispensati da ogni formalità giudiziaria.
Le pronunce degli arbitri di parte concordi e quelle eventuali del terzo arbitro sono obbligatorie per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di violazione delle norme di legge o dei patti contrattuali e salvo rettifica di eventuali errori materiali di conteggio.
Tali pronunce devono essere emesse entro 180 giorni dalla data di elezione del terzo arbitro.
Qualora gli arbitri non rispettino i termini sopra indicati, le Parti possono considerarli decaduti e nominare altri in loro vece.
Ciascuna delle Parti sopporta la spesa del proprio arbitro; quella del terzo fa carico per metà al Contraente, che conferisce alla Società la facoltà di liquidare detta spesa e di prelevare la di lui quota dalle indennità spettanti all'Assicurato.
Art. 20 - Pagamento dell’Indennizzo
Il pagamento dell’Indennizzo è eseguito dalla Società presso la propria Direzione o la sede dell’Agenzia alla quale è assegnata la Polizza entro 30 giorni dalla data dell’accordo diretto tra le Parti, ovvero dalla data di consegna alla Società delle pronunce definitive degli arbitri di parte concordi o del terzo arbitro, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del Sinistro e siano stati consegnati alla Società tutti i documenti necessari per la liquidazione del danno.
Art. 21 - Diminuzione della somma assicurata a seguito di Sinistro
L’importo assicurato per ciascuna partita rappresenta il limite massimo di Indennizzo o risarcimento dovuto dalla Società per tutti i sinistri che possano verificarsi durante la validità della Polizza.
In caso di Sinistro le somme assicurate con le singole partite di Polizza, i massimali ed i limiti di Indennizzo, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di durata dell’Assicurazione, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile o risarcibile al netto di eventuali franchigie o scoperti e relativi minimi senza corrispondente restituzione del Premio.
Il Contraente può richiedere il reintegro delle somme assicurate, dei massimali e dei limiti di Indennizzo; è facoltà della Società concedere tale reintegro a condizioni da definirsi di volta in volta.
I disposti del presente articolo non si intendono operanti ai fini della riduzione proporzionale della somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro.
Art. 22 - Danni – Facoltà di recesso
Avvenuto il Sinistro ed anche prima della sua definizione, qualunque sia l’importanza del danno, e fino al 60°giorno da quello in cui l’indennità è stata pagata od il Sinistro è stato altrimenti definito, la Società può recedere mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 giorni da questo contratto; trascorsi 30 giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la Società mette a disposizione del Contraente il rateo di Premio netto in proporzione del tempo che decorre dal momento della efficacia del recesso al termine del periodo
per il quale è stato pagato.
Art. 23 - Onere della prova
In tutti i casi in cui la Società rileva la non indennizzabilità o l’irrisarcibilità di un danno in dipendenza di qualche delimitazione generale o particolare dei rischi assicurati, l’onere della prova che tale danno rientra nelle garanzie di Polizza è a carico dell’Assicurato che intenda far valere un diritto all’Indennizzo o al Risarcimento.
Art. 24 - Limitazione dell’Assicurazione in caso di altre assicurazioni
Se al tempo del Sinistro esistono altre assicurazioni stipulate dall’Assicurato, o da altri per suo conto, sulle stesse cose o per gli stessi rischi, la presente Polizza è operante soltanto per la parte di danno eccedente l’ammontare che risulta pagato da tali altre assicurazioni.
Art. 25 - Titolarità dei diritti sorgenti dalla Polizza
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla Polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla liquidazione dei danni.
L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l’Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
L’Indennizzo liquidato a termini di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell’interesse assicurato.
Art. 26 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’Assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 27 - Forma delle comunicazioni
Tutte le comunicazioni alle quali l’Assicurato/Contraente è tenuto, debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata, alla Direzione della Società, ovvero alla Agenzia alla quale è assegnata la Polizza.
Art. 28 - Foro competente
Foro competente a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero del luogo ove ha sede la Società, ovvero di quello ove ha sede l’Agenzia cui è assegnata la Polizza o presso la quale è stato concluso il contratto.
3 - CONDIZIONI PARTICOLARI
(operanti solo se espressamente richiamate nella scheda di Xxxxxxx)
C P 1 - Danni causati da errori di progettazione o di calcolo
Sono indennizzabili i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da errori di progettazione o di calcolo e manifestatisi durante il periodo di costruzione delle opere.
Sono esclusi i danni alla parte dell’opera affetta da detti errori nonché il rimborso dei costi per l’eliminazione degli stessi alla parte dell’opera già eseguita, anche se non danneggiata.
E' inoltre escluso il rimborso dei costi per variazioni del progetto conseguenti ad errori di progettazione o di calcolo per la parte dell’opera ancora da realizzare.
Resta convenuto, ai fini della presente estensione di garanzia, che il pagamento dell'Indennizzo viene effettuato, per singolo Sinistro, previa detrazione dello scoperto e relativo minimo previsto per gli eventi
naturali nella Sezione I - Partita 1) di Polizza e con xxxxxxx Xxxxxxxxxx pari al 25 % della Somma Assicurata alla Partita 1).
C P 2 - Opere od impianti preesistenti
Sono indennizzabili, sino alla concorrenza massima dell’importo Assicurato alla partita 2 e senza applicazione della regola proporzionale (art. 1907 C.C.), i danni materiali e diretti alle opere od impianti preesistenti alla decorrenza della Polizza, presenti nel luogo di esecuzione delle opere, anche di proprietà di terzi, causati dalla costruzione delle opere assicurate con la presente Polizza e manifestatisi nonché denunciati prima della scadenza dell’Assicurazione.
Non si considerano opere od impianti preesistenti le cose assicurabili alle partite i e 4, o comunque tutti i macchinari, baraccamenti od attrezzature di cantiere impiegati per l’esecuzione dei lavori.
Per tale estensione e per ogni Sinistro valgono il limite massimo di Xxxxxxxxxx, lo scoperto e relativo minimo riportati in Polizza.
C P 3 - Costi di demolizione e di sgombero
Sono indennizzabili, sino alla concorrenza massima dell’importo assicurato alla partita 3 e senza applicazione della regola proporzionale (art. 1907 C.C.), i costi di demolizione o di sgombero fino al più vicino posto di raccolta o di scarico, dei residui delle cose assicurate alle partite i e 2 e danneggiate a seguito di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza.
C P 4 - Maggiori costi per lavoro straordinario, notturno o festivo
Sono indennizzabili i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno o festivo (esclusi i trasporti aerei), purché tali maggiori costi siano stati sostenuti dall’Assicurato in relazione ad un Sinistro indennizzabile a termini della SEZIONE I e fino all’importo massimo del 20% del danno indennizzabile, al netto di Franchigia o scoperto e relativo minimo riportati in Polizza.
C P 5 - Manutenzione
Nel periodo di manutenzione sono indennizzabili esclusivamente i danni alle cose assicurate di cui alla Partita 1, nonché i danni a terzi di cui alla SEZIONE II, dovuti a fatto dell’Assicurato nell’esecuzione delle operazioni di manutenzione previste negli obblighi contrattuali, ferme le delimitazioni di Polizza, nonché le franchigie o scoperti e relativi minimi convenuti per il periodo di costruzione e riportati in Polizza.
Durante il suddetto periodo la Società non risponde dei danni causati da errori di progettazione o di calcolo.
C P 6 - Manutenzione estesa
Nel periodo di manutenzione sono indennizzabili esclusivamente i danni alle cose assicurate di cui alla partita 1, nonché i danni a terzi di cui alla SEZIONE II, dovuti a causa risalente al periodo di costruzione, oppure a fatto dell’Assicurato nell’esecuzione delle operazioni di manutenzione previste negli obblighi contrattuali, ferme le delimitazioni di Polizza, nonché le franchigie o scoperti e relativi minimi convenuti per il periodo di costruzione e riportati in Polizza.
Durante il suddetto periodo la Società non risponde dei danni causati da errori di progettazione o di calcolo.
C P 7 - Macchinario, baraccamenti ed attrezzature di cantiere
L'Assicurazione del macchinario, dei baraccamenti e delle attrezzature di cantiere è regolata sulla base di quanto disposto dal relativo allegato di Polizza.
C P 8 - Pluralità di Assicurati - Responsabilità civile incrociata
Qualora con la denominazione di Assicurato siano designati in Polizza più soggetti, ciascuno di essi, ai finì della garanzia, è considerato come se avesse stipulato una separata Assicurazione, fermo restando che la somma a carico della Società non può in alcun caso oltrepassare gli importi dei massimali stabiliti in Polizza nonché quanto disposto all’art. 9 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
Agli effetti di questa estensione di garanzia si considerano terzi in deroga all’art. 8, comma c) delle Condizioni Generali di Assicurazione relativamente a ciascun Assicurato, gli altri Assicurati e i loro dipendenti, ferme restando comunque le esclusioni di cui all’art. 8 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
Nel caso in cui si verifichino danni a cose assicurate o assicurabili in base alla garanzia diretta prevista dalla SEZIONE I – Partite 1, 2 e 4 - non sarà operante la garanzia di responsabilità civile della SEZIONE II.
C P 9 - Rimozione, franamento e cedimento di terreno
Sono risarcibili, nell’ambito dei massimali convenuti in Polizza alla SEZIONE II, i danni causati a terzi da rimozione, franamento o cedimento di terreno, di basi di appoggio o di sostegni in genere.
Resta tuttavia a carico dell’Assicurato, per ogni Sinistro, lo scoperto e relativo minimo riportati in Polizza.
C P 10 - Cavi o condutture sotterranei
Sono risarcibili, nell’ambito dei massimali convenuti in Polizza alla SEZIONE II, i danni, materiali e diretti, a cavi o condutture sotterranee, solo se, prima dell’inizio dei lavori, l’Assicurato abbia ottenuto dalle Autorità
competenti la documentazione necessaria per individuare l’esatta posizione dei cavi o condutture sotterranee ed abbia messo in atto le adeguate misure preventive.
Resta tuttavia a carico dell’Assicurato, per ogni Sinistro, lo scoperto e relativo minimo riportati in Polizza.
C P 11 - Danni necessari
La Società non è obbligata ad indennizzare le parti che debbono essere demolite per effettuare la ristrutturazione prevista, come pure eventuali danni necessari ed i danni di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili.
C P 12 - Misure antincendio
Ferma restando ogni altra condizione di Polizza, i danni da incendio sono indennizzabili solo se i dispositivi antincendio dell'opera assicurata sono stati, compatibilmente con l'avanzamento dei lavori, installati e messi in grado di funzionare.
Inoltre i danni da incendio ed esplosione sono indennizzabili solo se i materiali e le attrezzature (qualora assicurate). a piè d'opera o nel luogo di deposito, sono stati opportunamente dislocati e le operazioni pericolose convenientemente eseguite.
C P 13 - Misure di sicurezza
La Società non rimborsa all'Assicurato i costi sostenuti per:
- iniezioni in terreni spingenti e/o altre misure preventive, anche nel caso che la loro necessità si manifesti solo durante i lavori di costruzione;
- spese di pompaggio delle acque, sostenute per il loro smaltimento, anche se le quantità d'acqua originariamente previste vengono superate;
- spese sostenute per isolamenti supplementari ed impianti necessari per lo scarico di acquee superficiali e/o freatiche;
- spese per la riparazione di danni da erosione alle scarpate o ad altre superfici livellate, qualora l'Assicurato non abbia preso le misure necessarie;
- spese per la rimozione di terreno franato per qualsiasi causa, avente la sua origine al di fuori dei limiti delle opere assicurate (queste ultime vengono delimitate dalla proiezione verticale delle linee d'intersezione tra le scarpate progettate ed il terreno naturale). Se una frana ha la sua origine in parte al
di fuori dei suddetti limiti, l'Indennizzo sarà limitato a quella parte della frana avente la sua origine entro tali limiti;
- perdite o danni dovuti a cedimento del sottosuolo derivanti da consolidamento insufficiente che non sia conseguenza di un evento imprevisto;
- crepe, mancanza di tenuta o impermeabilità.
La Società non è inoltre obbligata ad indennizzare i danni causati da cattivo o mancato funzionamento delle pompe idrovore.
C P 14 - Danni per apertura al traffico
Ai fini della validità del presente contratto il Contraente dichiara che l'Assicurato adotta tutte le misure necessarie previste dalle leggi, regolamenti, contratti di appalto e da richieste specifiche del Committente o del Direttore dei Lavori per la prevenzione dei danni a terzi o a veicoli in transito. In nessun caso la Società sarà obbligata per i danni derivanti a terzi da rallentamenti o interruzioni previste del traffico stradale.
C P 15 - Traffico aperto (anche pedonale)
Agli effetti della operatività delle garanzie prestate con la SEZIONE II - R.C.T. della presente Polizza, si conviene tra le parti che, in caso di apertura al traffico - totale o parziale - del tratto stradale o di superficie interessato dai lavori oggetto della copertura assicurativa, questa prosegue nella sua piena validità, a condizione che ogni eventuale soluzione di continuità determinatasi nella sicurezza del traffico stradale o
pedonale, venga opportunamente segnalata o protetta secondo il migliore standard, comunque conforme alla normativa specifica stabilita dall'autorità competente.
C P 16 - Misure di sicurezza (RCT)
Agli effetti della operatività delle garanzie prestate con la SEZIONE II - R.C.T. della presente Xxxxxxx, si conviene tra le parti che il luogo interessato dai lavori oggetto della copertura assicurativa venga opportunamente recintato, protetto e segnalato secondo la normativa specifica stabilita dall'Autorità competente.
C P 17 - Sciopero, sommossa, tumulto popolare, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici e dolosi
Relativamente alla sola SEZIONE I, a parziale deroga dell'art. 10, comma a) delle Condizioni Generali di Assicurazione, ferme restando le esclusioni dell'art. 3 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate in conseguenza di sciopero, sommossa, tumulto popolare, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici e dolosi.
La Società e l'Assicurato hanno la facoltà di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola mediante preavviso di 30 giorni da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata.
In caso di disdetta da parte della Società, trascorsi 30 giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la Società mette a disposizione del Contraente il rateo di Premio netto relativo alla garanzia prestata con la presente clausola in proporzione del tempo che decorre dal momento dell'efficacia del recesso al termine del periodo per il quale è stato pagato.
Resta convenuto, ai fini della presente estensione di garanzia, che il pagamento dell'Indennizzo viene effettuato, per singolo Sinistro, previa detrazione dello scoperto e relativo minimo previsto per gli eventi naturali nella scheda di Polizza e con massimo Indennizzo pari al :
- 50 % della somma assicurata alla Partita 1) per i danni in conseguenza di sciopero, sommossa, tumulto popolare e atti di sabotaggio organizzato, atti vandalici e dolosi;
- 25 % della somma assicurata alla Partita 1) per i danni in conseguenza di atti di terrorismo.
Per atto di terrorismo si intende qualsiasi atto, ivi compreso l’uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per sé o per conto altrui, od in riferimento a collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici, etnici, inclusa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione
o parte di essa per i predetti scopi.