PROTOCOLLO D’INTESA TRA
PROTOCOLLO D’INTESA TRA
L’Autorità Nazionale Anticorruzione, di seguito denominata Autorità nella persona del suo Presidente Avv. Xxxxxxxx Xxxxx
E
il Ministero della Difesa, di seguito denominato Ministero, nella persona del Ministro Xx. Xxxxxxx Xxxxxxx
di seguito congiuntamente indicati come “le Parti”
VISTO
- l’articolo 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modifiche e integrazioni, in base al quale le pubbliche amministrazioni possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- il decreto Legislativo del 15 marzo 2010 n. 66, recante “Codice dell’ordinamento militare”;
- il Decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010 n. 90, recante il “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246”;
- la legge 6 novembre 2012, n. 190, la quale ha individuato l’ANAC quale Autorità nazionale chiamata a svolgere attività di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione;
- il decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, con cui si è provveduto al riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- il decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39, con cui sono state disciplinate le prescrizioni per il conferimento di incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico;
- il decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante revisione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, il quale ha ampliato e rafforzato il ruolo dell’ANAC ed ha altresì stabilito, all’articolo 19, comma 2, che sono trasferiti alla medesima Autorità anche “i compiti e le funzioni svolti all’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, incaricando, dunque, l’ANAC di vigilare sull’attività contrattualistica pubblica, orientando i comportamenti e le attività delle Amministrazioni al fine di promuovere una più efficiente utilizzazione delle risorse;
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., recante “Codice dei contratti pubblici” (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);
- la legge 30 novembre 2017, n. 179 recante “disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato” che ha introdotto modifiche all’articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
- la direttiva UE del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2019/1937 del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione;
Ritenuto
- che l'X.X.XX. ha come scopo istituzionale primario quello di vigilare per prevenire e contrastare i casi di corruzione nelle amministrazioni pubbliche, anche mediante l'attuazione della trasparenza in tutti gli aspetti gestionali, nonché mediante l'attività di vigilanza nell' ambito dei contratti pubblici e dell’ affidamento degli incarichi, al fine di evitare situazioni di conflitto d’interesse che possono arrecare
gravi danni al bilancio pubblico e alla regolarità amministrativa delle procedure in attuazione dei principi di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione;
- che l’articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, come novellato dalla legge 179/2017 - nell’ambito di una più ampia attività prevenzione della corruzione nelle amministrazioni pubbliche – attribuisce all’X.X.XX. poteri di xxxxxxxxx e sanzionatori in materia di segnalazioni di illeciti da parte di whistleblowers;
- che il Ministero della Difesa intende consolidare al proprio interno la cultura della legalità e della trasparenza ed in generale promuovere un’efficace strategia di prevenzione della corruzione con il supporto collaborativo dell’Autorità nazionale anticorruzione, anche attraverso la corretta gestione degli appalti pubblici e delle segnalazioni dei whistleblowers;
Considerato
che appare opportuno avviare tra le Parti un’attività di cooperazione istituzionale nell’ambito della prevenzione della corruzione, con particolare attenzione all’istituto del “Whisteblowing”, anche al fine di assicurare la l’attuazione della normativa in materia alla luce della recente Direttiva UE del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2019/1937 del 23 ottobre 2019;
CONVENGONO QUANTO SEGUE
Articolo 1 (Finalità)
Il presente Accordo mira a strutturare la cooperazione tra le Parti, con specifico riguardo al monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione contenute nel PTPC e alla gestione delle segnalazioni dei whistleblowers.
Articolo 2 (Ambiti di collaborazione)
Le Parti convengono di collaborare nell'ambito delle proprie autonome e distinte funzioni istituzionali., mediante l’istituzione di un tavolo tecnico quale strumento operativo di approfondimento per le finalità di cui all’art. 1.
In particolare, il Ministero avvierà con la collaborazione dell’Autorità:
- il monitoraggio del PTPCT 2021-2023 e successivi aggiornamenti del Ministero, volto a conoscere lo stato di attuazione;
- incontri e seminari formativi con la collaborazione dell’Autorità destinati al personale del Ministero al fine di condividere i temi inerenti la trasparenza e la prevenzione della corruzione, di conoscere le azioni poste in essere per garantire il rispetto della normativa di riferimento, con particolare riguardo alla gestione delle segnalazioni dei whistleblowers;
Articolo 3 (Tavolo tecnico)
Per definire congiuntamente le azioni operative da porre in essere e i relativi tempi di attuazione e per verificare lo stato di attuazione degli obiettivi individuati da questo Protocollo, le Parti costituiscono un Tavolo tecnico costituito da due rappresentanti designati da ciascuna Parte.
Articolo 4 (Modalità attuative)
Per lo svolgimento delle azioni di cooperazione, le Parti si impegnano, nel rispetto della normativa vigente di riferimento, a mettere a disposizione il proprio patrimonio informativo e a garantire lo scambio di informazioni, metodologie, esperienze e buone pratiche.
Le Parti potranno altresì concordare modalità di semplificazione degli adempimenti previsti dal presente Accordo anche con ricorso a strumenti informatici e potranno altresì promuovere ulteriori attività e forme di collaborazione.
Articolo 5 (Referenti per la collaborazione)
I Referenti per l’attuazione del presente Accordo sono:
a. Per l’ANAC: Consiglieri dott.ssa Xxxxx Xxxxx ed avv. Xxxxx Xxxxxxxxxx
b. Per il Ministero: Ammiraglio Ispettore Capo Sabino Imperscrutabile, Responsabile per la Difesa della prevenzione della corruzione e responsabile della trasparenza.
Articolo 6 (Comunicazione)
Le Parti confermano la reciproca disponibilità a promuovere congiuntamente, anche attraverso comunicato stampa o pubblicazione sui rispettivi siti istituzionali, la conoscenza dell'iniziativa e dei risultati conseguiti in esecuzione del presente Protocollo.
Articolo 7
(Integrazioni, modifiche ed efficacia dell’accordo)
Il presente Accordo ha una validità di anni due a decorrere dalla data della sottoscrizione e potrà essere rinnovato previa richiesta scritta di una delle parti ed adesione dell’altra, 30 giorni prima della scadenza, ovvero integrato o modificato di comune accordo prima della scadenza.
In caso di firma digitale, il termine di durata decorre dalla data di trasmissione, tramite posta elettronica certificata, dell’originale dell’atto munito di firma digitale, ad opera della parte che per ultima ha apposto la sottoscrizione.
Articolo 8 (Oneri finanziari)
Il presente Accordo non comporta alcun onere finanziario, atteso che le attività previste rientrano nei compiti istituzionali delle Parti contraenti. Non possono essere espletate attività aggiuntive istituzionali comportanti oneri di spesa.
Articolo 9
(Proprietà intellettuale ed utilizzo dei loghi)
I risultati delle attività svolte in comune nell’ambito del presente Accordo sono di proprietà del Ministero e dell’X.X.XX. che possono utilizzarli nell’ambito dei propri compiti istituzionali, dando atto della collaborazione instaurata con il presente atto.
Eventuali prodotti di valore commerciale o diritti di proprietà intellettuale risultato delle azioni di cooperazione del presente Accordo quadro sono disciplinati di comune accordo tra le Parti secondo le leggi applicabili in materia.
Articolo 10
(Sicurezza delle informazioni e privacy)
Le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali gestiti nell’ambito delle attività svolte in attuazione del presente Accordo saranno improntate ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e rispetto del segreto istruttorio, oltre che al rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e della Guida all’applicazione del suddetto Regolamento da parte del Garante della privacy, nonché alla libera circolazione di tali dati.
Articolo 11 (Risoluzione delle controversie)
Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo, si fa riferimento alle norme del codice civile e ad ogni altra disposizione normativa in materia.
Per qualunque controversia, ove non risolta amichevolmente, relativa all’interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente protocollo, le Parti stabiliscono in xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx Xxxx xx Xxxx.
Articolo 12 (Norme finali)
Il presente protocollo, sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell’articolo 15, comma 2 bis della legge n. 241 del 1990 e dell’articolo 24 del decreto legislativo n. 82 del 2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale), è soggetto a registrazione in caso d’uso ai sensi degli articoli 5, 6 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986.
Roma, 22 giugno 2021
Per l’Autorità Nazionale Anticorruzione Per il Ministero della Difesa Il Presidente Il Ministro
Avv. Xxxxxxxx Xxxxx Xx. Xxxxxxx Xxxxxxx