ALLEGATO 6
ALLEGATO 6
SCHEMA DI CONTRATTO
CESTEC S.p.A.
ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI DATA CENTER FINALIZZATI ALLA MESSA A DISPOSIZIONE DI UNA INFRASTRUTTURA ATTA AD OSPITARE APPLICATIVI PROPRI ESPOSTI SU INTERNET
Tra:
Cestec S.p.A.(Cod. Fisc. ), con sede in Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx 0/X, in persona del , , nato a il , domiciliato per la carica presso la sede di Cestec, (in seguito la “Committente”)
e:
il con sede in ,
iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di al numero , Codice Fiscale e Partita IVA , rappresentata dal suo Legale Rappresentante signor …………………….nato a
…………………………. il …………., domiciliato per la carica presso la sede della Società, (in seguito l’“Appaltatore”),
PREMESSO CHE:
Cestec S.p.A. ha indetto una procedura aperta ex artt. 54, 55 del D.Lgs 163/06 per l'acquisizione di servizi di Data Center, finalizzati alla messa a disposizione di un’infrastruttura tecnologica atta ad ospitare una serie di applicativi propri, o per suo conto realizzati e mantenuti, esposti su Internet. per un importo complessivo pari ad € oltre I.V.A. comprendente gli oneri della sicurezza ex X.Xxx. 494/1996 s.m.i. pari a zero; la gara è stata indetta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;sono state presentate n. offerte;il
, in seduta pubblica, è stata esaminata la documentazione amministrativa, presentata dai concorrenti contenenti le offerte economiche;
- a seguito dell’aggiudicazione provvisoria sono state effettuate le dovute verifiche presso i vari enti sul possesso dei requisiti in capo all’aggiudicataria, i quali sono risultati di esito
positivo;
- con determinazione del Direttore Generale n. del
………………………., la Committente ha approvato l’aggiudicazione all’Appaltatore sulla base dell’offerta da questi presentata.
Tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto segue:
1. PREMESSE
Le Premesse e gli Allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
2. OGGETTO DELL’APPALTO
La Committente affida all’Appaltatore, che accetta, l’appalto per l'acquisizione di servizi di Data Center, finalizzati alla messa a disposizione di un’infrastruttura tecnologica atta ad ospitare una serie di applicativi propri, o per suo conto realizzati e mantenuti, esposti su Internet.
3. COMPOSIZIONE DEL SERVIZIO E MODALITA’ DI EROGAZIONE
Nel particolare, l’oggetto della presente gara d’appalto comprende:
Servizio base:
a) Servizio di hosting virtuale gestito;
b) Servizio di hosting fisico gestito;
c) Servizio di storage;
d) Servizio di hosting FTP;
e) Servizio di fornitura e gestione di VPN;
f) Servizio di connettività;
g) Servizio di progettazione tecnico - specialistica; Servizio opzionale:
a) Estensione del numero di server in hosting virtuale gestito rispetto a quanto previsto nel servizio base;
b) Estensione del numero di server in hosting fisico gestito rispetto a quanto previsto nel servizio base;
c) Estensione dell’area di storage rispetto a quanto previsto nel servizio base;
d) Estensione dell’area FTP rispetto a quanto previsto nel servizio base;
e) Estensione del numero di VPN gestito rispetto a quanto previsto nel servizio base;
f) Estensione del numero di giornate relative al servizio di progettazione tecnico -specialistica rispetto a quanto previsto nel servizio base.
4. MODIFICA DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI
1. Cestec S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere all’Appaltatore, nel periodo di efficacia del presente contratto, l’aumento o la diminuzione delle prestazioni contrattuali, alle condizioni e corrispettivi stabiliti nel presente contratto; in particolare, all’Appaltatore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare le attività contrattuali fino a concorrenza del limite di cui all’art. 11 del R.D. n. 2440/1923.
5. DISCIPLINA DELL’APPALTO
Xxxxx parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non allegati:
a) Bando di gara e documento complementare “Disciplinare di
gara”, nonché le dichiarazioni rese dall’Appaltatore a corredo dell’offerta;
b) Capitolato tecnico;
c) Offerta economica;
d) Tabella di dettaglio dei prezzi.
Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal contratto si applica quanto previsto dal capitolato tecnico e allegati, dal bando di gara e dal documento complementare “Disciplinare di gara”, dalle dichiarazioni rese dall’Appaltatore a corredo dell’offerta economica; da altri documenti allegati al presente Contratto.
In caso di contrasto si osserva il seguente ordine di prevalenza:
a) Contratto d’appalto;
b) Capitolato tecnico;
c) Leggi, regolamenti e norme vigenti in materia.
6. AMMONTARE DELL’APPALTO
L’importo complessivo del contratto, con riferimento al complesso delle prestazioni principale ed opzionale, secondo quanto descritto nel capitolato tecnico, per l’intera durata contrattuale, è di Euro (Euro /00) (oneri fiscali esclusi), così ripartito:
• Corrispettivo per il servizio base pari a € ;
• Corrispettivo per il servizio opzionale pari a € da
riconoscersi a consuntivo sulla base del listino prezzi presentato in sede di offerta.
Il predetto corrispettivo è stato determinato a proprio rischio dall’Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, ed è, pertanto, fisso ed invariabile indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l’Appaltatore di ogni relativo rischio e/o alea, ivi incluso quello relativo all’adempimento e/o ottemperanza di
obblighi ed oneri derivanti all’Appaltatore medesimo dall’esecuzione delle richieste contrattuali e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità.
E’ facoltà della committenza affidare al medesimo appaltatore l’esecuzione di servizi analoghi ai sensi dell’art 57 comma 5 del D.Lgs. 163/06 s.m.i. nel periodo di efficacia dell’appalto.
7. DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto ha decorrenza dalla firma e terminerà dopo 4 (quattro) anni .
E’ escluso il rinnovo tacito del contratto.
8. COLLAUDI
L’Appaltatore si impegna a svolgere i collaudi intermedi e definitivi con le modalità indicate nel Capitolato Tecnico e nell’offerta tecnica presentata.
In riferimento al piano di rilascio approvato, l’Appaltatore dovrà effettuare con esito positivo il collaudo intermedio e il collaudo definitivo.
In caso di terzo esito negativo del collaudo intermedio il contratto sarà risolto, salvo il risarcimento dei danni, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c..
In caso di terzo esito negativo del collaudo definitivo il contratto sarà risolto, salvo il risarcimento dei danni, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 1456 c.c..
9. MODALITA’ DI PAGAMENTO
La fatturazione dei corrispettivi contrattuali verrà effettuata a cadenza trimestrale posticipata, previa verifica in contenzioso delle eventuali penali. Le fatture saranno accompagnate dal documento unico di regolarità contributiva (DURC)
Il corrispettivo per il complesso delle prestazioni contrattuali è composto: da un canone fisso relativo alle attività della prestazione principale e un importo a consuntivo relativo alle attività opzionali.
Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato da Cestec S.p.A. conformemente alle modalità previste dalla normativa vigente in materia. Il termine di pagamento delle fatture dovrà avvenire entro il termine di 60 giorni dalla data fine mese di ricevimento delle fatture. In caso di ritardo nel pagamento che si protragga oltre il giorno successivo al predetto termine di pagamento, il tasso di mora che potrà essere applicato è quello stabilito dal D.Lgs. n. 231/2002.
Il corrispettivo dovuto sarà accreditato sul conto corrente n.
, intestato all’Appaltatore, presso , IBAN
.
Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l’Appaltatore potrà sospendere alcune delle prestazioni contrattuali previste nel Contratto. Qualora l’Appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A/R, da Cestec S.p.A. E’ fatto divieto all’Appaltatore di effettuare cessioni o conferire procure irrevocabili all’incasso relativamente ai crediti sorti nell’esecuzione dell’appalto; le sopraccitate cessioni o procure non saranno accettate, né potranno in nessun caso essere opposte alla Committente.
10. TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Al fine di ottemperare alle disposizioni della L. n.136/2010, l’Appaltatore si impegna a comunicare gli estremi identificativi
del conto corrente bancario o postale dedicati, presso il quale eseguire i pagamenti se diverso da quello indicato in codesto contratto, con l’indicazione del servizio al quale sono dedicati, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.
La comunicazione di cui al comma precedente dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’Appaltatore, ovvero da un suo procuratore. In tale ultimo caso, alla comunicazione dovrà essere allegata copia in carta libera della procura.
La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall’accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima destinazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica.
Nel caso in cui il pagamento delle prestazioni non venga effettuato tramite l’utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il contratto si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c. c..
L’appaltatore assume, pena la nullità assoluta del contratto, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della L. n. 136/2010 e successive modifiche.
11. REVISIONE DEI PREZZI.
Le modalità di revisione dei prezzi sono disciplinate dall’art. 115 del D.lgs. 163/2006 s.m.i.
In particolare, al termine del secondo anno contrattuale e analogamente per i successivi anni di durata del contratto, previa formale richiesta dell’Appaltatore all’Amministrazione, verrà riconosciuto all’appaltatore l’aggiornamento del canone, in misura pari al 80% della variazione, utilizzando l’ISTAT FOI, indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatasi nell’anno precedente. La variazione percentuale sarà determinata prendendo come anno di riferimento il secondo anno solare di contratto da confrontarsi col primo e poi il terzo da confrontarsi col secondo e così via. La revisione del canone, così calcolato, troverà applicazione con la fatturazione riferita al servizio espletato dal mese successivo alla richiesta di aggiornamento.
12. REFERENTE DELLA COMMITTENTE PER IL CONTRATTO
La Committente nomina quale Referente dell’esecuzione del contratto per la gestione dei rapporti contrattuali, il sig. .
Il Referente dell’esecuzione del contratto vigila sull’osservanza contrattuale adottando le misure coercitive eventualmente necessarie, ivi compresa l’applicazione delle penali, appone il visto di controllo sulle fatture, propone la liquidazione a norma del contratto e di legge.
Il Referente per la gestione del contratto (o altro referente all’uopo nominato)) parteciperà agli incontri periodici fissati con l’Appaltatore per la verifica dell’adeguamento tecnologico come stabilito nel Capitolato Tecnico.
13. REFERENTE DELL’APPALTATORE PER IL CONTRATTO
L’Appaltatore si farà rappresentare durante l’esecuzione del
contratto dal sig. quale persona fornita di requisiti di
professionalità ed esperienza e munita di specifico mandato. Il referente dell’ Appaltatore accetta l’incarico con dichiarazione scritta allegata al presente contratto.
L’incaricato, munito dei necessari poteri, ha piena conoscenza delle norme che disciplinano il contratto.
Tutte le eventuali contestazioni di inadempienza indirizzate al referente avranno valore come se fossero fatte direttamente al legale rappresentante dell’Appaltatore.
In caso di impedimento personale, il referente dovrà comunicare, per iscritto, alla Committente il nominativo di un sostituto. Si intende in ogni caso mantenuto il domicilio legale dell’Appaltatore.
Su richiesta della Committente, l’ Appaltatore dovrà provvedere alla sostituzione del suo referente.
14. CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DELL'APPALTO Con la sottoscrizione del presente Contratto, l'Appaltatore conferma e accetta quanto già confermato e accettato con la presentazione dell'offerta in ordine alle condizioni dell'Appalto previste dal Documento complementare “Disciplinare di gara”. Durante l'esecuzione del contratto, pertanto, l'Appaltatore non potrà eccepire né fare oggetto di riserve fatti, circostanze e/o condizioni che dipendano direttamente o indirettamente dalla mancata conoscenza di quanto previsto dal Capitolato tecnico e dal Documento complementare “Disciplinare di gara”.
15. OBBLIGHI ED ONERI DELL'APPALTATORE
Sono a carico dell’Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui sopra, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alle prestazioni oggetto del Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste nel presente Contratto.
L’Appaltatore garantisce l’esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto:
a. delle norme vigenti, ivi incluse le prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate anche successivamente alla stipula del Contratto, impegnandosi espressamente a manlevare e tenere indenne Cestec S.p.A. da tutte le
conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza di dette norme;
b. delle condizioni, modalità, prescrizioni, termini e livelli di servizio contenuti nel Contratto e nei suoi Allegati, e, in particolare, di quelli contenuti nel Capitolato Tecnico, pena la risoluzione di diritto del Contratto medesimo per tutte le prestazioni oggetto dell’Appalto.
L’Appaltatore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del Contratto, a:
a. Espletare ogni prestazione contrattuale prevista impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel presente Contratto e negli atti di gara;
b. predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire a Cestec
S.p.A. di monitorare la conformità di tutte le prestazioni oggetto dell’appalto alle norme previste nel presente Contratto;
c. comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute.
L’Appaltatore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ritardata da esigenze motivate di Ceste S.p.A. .
Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico dell’Appaltore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed l’Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti di Cestec S.p.A., assumendosene il medesimo Appaltatore ogni relativa alea.
16. DIPENDENTI DELL’APPALTATORE ED OBBLIGHI
DI SICUREZZA
Nell’erogazione del servizio oggetto del presente contratto d’appalto, l’Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL), nelle leggi, nei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori e gli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui svolgono i servizi suddetti.
L’Appaltatore è responsabile in rapporto alla Committente dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il CCNL non disciplini l’ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l’Appaltatore dalla suddetta responsabilità e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Committente.
17. RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE
L’Appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni oggetto del contratto con la massima diligenza, perizia e correttezza e nella perfetta osservanza del contratto, di tutta la normativa vigente in materia nonché delle disposizioni impartite dalla Committente nel corso dell’esecuzione del contratto.
L’attività dell’Appaltatore, inoltre, non dovrà provocare alterazioni nell’organizzazione e nell’attività della Committente, nel senso che non dovrà causare ritardi e/o rallentamenti nell’organizzazione del lavoro e nell’erogazione dei servizi esistenti.
L’oggetto dell’appalto deve ritenersi comprensivo della fornitura di tutti i prodotti e servizi indicati e specificati nel capitolato tecnico e nell’offerta tecnica proposta dall’Appaltatore, nonché di ogni altro prodotto, attività e prestazione, ancorché non espressamente previsti nei predetti documenti, che si rendano necessari per la perfetta e completa realizzazione del servizio. Tutti gli oneri economici relativi a tutte le predette prestazioni sono a totale carico dell’Appaltatore ed inclusi nell’importo contrattuale da ritenersi forfetario ed
onnicomprensivo.
18. BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI DI AUTORE L’Appaltatore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; l’Appaltatore, pertanto, si obbliga a manlevare Cestec
S.p.A. dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.
Qualora venga promossa nei confronti di Cestec S.p.A. un’azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, l’Appaltatore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi Cestec S.p.A. è tenuta ad informare prontamente per iscritto l’Appaltatore delle suddette iniziative giudiziarie.
Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti di Cestec S.p.A., quest’ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto.
19. GARANZIA
L’Appaltatore, fatta salva la responsabilità cui è comunque vincolato dalle leggi vigenti, ha l’obbligo di garantire tutti i servizi, sia per regolare funzionamento sia per qualità dei materiali, sia per l’esecuzione del servizio che per regolarità di licenze, per tutto il periodo di validità del contratto.
20. CAUZIONE
Al presente contratto è allegata la cauzione definitiva a garanzia dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali che l’Appaltatore ha costituito, ai sensi dell’art. 113 e secondo le modalità indicate all’art. 75 del D.Lgs.163/06, corrispondente a €
mediante .
21. ASSICURAZIONI
Il Appaltatore, prima della sottoscrizione del contratto, dovrà presentare una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi e verso dipendenti con polizza da stipulare prima della sottoscrizione del contratto con una Compagnia di Assicurazioni per tutta la durata della stessa, con massimale unico non inferiore a Euro 1.500.000,00.
Resta inteso che eventuali risarcimenti di danni che, per qualsiasi motivo, non fossero coperti da detta polizza assicurativa resteranno comunque ad esclusivo carico dell’Appaltatore.
22. FORZA MAGGIORE
Si considerano danni di forza maggiore quelli effettivamente provocati da cause imprevedibili per le quali l’Appaltatore non abbia omesso le normali cautele atte ad evitarli.
I danni che dovessero derivare a causa della arbitraria esecuzione dei servizi non potranno mai essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese dell’Appaltatore, che è altresì obbligato a risarcire gli eventuali consequenziali danni derivanti alla Committente.
I danni che l’Appaltatore ritenesse ascrivibili a causa di forza maggiore dovranno essere denunziati alla Committente entro 5
(cinque) giorni dall’inizio del loro avverarsi, unicamente mediante lettera raccomandata, sotto pena di decadenza dal diritto di risarcimento.
23. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
L’appaltatore è tenuto alla integrale osservanza delle disposizioni di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro ed, in particolare, del D.Lgs. 81/2008 e ogni altra normativa applicabile in materia.
A tal fine, tra l'altro, provvede:
- ad impartire al personale, impiegato nell’esecuzione del servizio, un’adeguata informazione e formazione sui rischi specifici, propri dell’attività da svolgere, e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente;
- a dotare detto personale di dispositivi di protezione individuali e collettivi atti a garantire la massima sicurezza in relazione al tipo di attività svolta;
- ad adottare tutti i procedimenti e le cautele necessarie al fine di garantire l’incolumità del personale addetto e dei terzi;
- a predisporre un dettagliato piano operativo della sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs. 81/08;
Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'osservanza delle suddette norme e/o prescrizioni sono ad esclusivo carico dell’Appaltatore che, pertanto, non potrà avanzare pretese di compensi ad alcun titolo nei confronti della Committente.
24. PENALI
Fatti salvi i casi di forza maggiore od imputabili alla Committente, ogni qualvolta non vengano rispettati i tempi e le condizioni minime contrattualizzate, la Committente si riserva la facoltà di applicare penalità secondo quanto riportato nella tabella riepilogativa qui di seguito riportata:
Rif. Articolo del Capitolato Tecnico | EVENTO | PENALE (il valore percentuale indicato è riferito all’importo contrattuale complessivo previsto per l’erogazione dei servizi base) |
Art. 6.1 | Esito negativo della seconda sessione di collaudo intermedio | 0,1% |
Art. 6.2 | Esito negativo della seconda sessione di collaudo definitivo | 0,5% |
Art. 4.1 Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.5.1 | Mancato rispetto dei tempi previsti per messa a disposizione dell’infrastruttura per l’hosting virtuale | 0,05% per ogni giorno di ritardo; |
Art. 4.1 Art. 5.1 | Mancato rispetto dei tempi previsti per messa a disposizione dell’infrastruttura per l’hosting fisico | 0,05% per ogni giorno di ritardo; |
Art. 5.2 | Mancato rispetto dello SLA previsto per la disponibilità dei server virtuali di produzione | 0,06% per ogni 0,1% di scostamento dalla percentuale richiesta; |
Art. 5.2 | Mancato rispetto dello SLA previsto per la disponibilità dei server virtuali di pre- produzione / staging | 0,06% per ogni 0, 1% di scostamento dalla percentuale richiesta; |
Art. 5.2 | Mancato rispetto dello SLA previsto per la disponibilità dei server fisici | 0,06% per ogni 0, 1% di scostamento dalla percentuale richiesta; |
Art. 5.3 | Mancato rispetto delle policy di back-up | 0,03% per ogni back-up mancante |
Art. 5.3 | Mancato rispetto del periodo di retention dei file | 0,03% per ogni giorno al di sotto della soglia definita di retention dei backup incrementali; 0,05% per ogni mese o frazione di mese al di sotto della soglia definita di retention dei full backup; |
Art. 5.4 | Mancato rispetto dei tempi previsti per il ripristino di anomalie e/o guasti relativi al servizio di Hosting su server virtuali in produzione | 0,02% per ogni ora di ritardo; |
Art. 5.4 | Mancato rispetto dei tempi previsti per il ripristino di anomalie e/o guasti relativi al servizio di hosting su server virtuali in pre- produzione / staging | 0,02% per ogni ora di ritardo; |
Art. 5.4 | Mancato rispetto dei tempi previsti per il ripristino di anomalie e/o guasti relativi al servizio di hosting su server fisici | 0,02% per ogni ora di ritardo; |
Art. 5.4 | Mancato rispetto dei tempi previsti per il ripristino di anomalie e/o guasti relativi al | 0,02% per ogni ora di ritardo; |
servizio di hosting FTP | ||
Art. 5.5 | Tempo di esecuzione di attività di gestione pianificate | 0,03% per ogni ora di ritardo; |
Art. 5.6 | Mancata produzione della reportistica richiesta | 0,05% per ogni report non consegnato; |
Art. 5.7 | Mancato rispetto dei tempi previsti per la messa a disposizione di un ulteriore server virtuale in ambiente di produzione | 0,03% per ogni giorno di ritardo; |
Art. 5.7 | Mancato rispetto dei tempi previsti per la messa a disposizione di un ulteriore server virtuale in ambiente di pre-produzione / staging | 0,03% per ogni giorno di ritardo; |
Art. 5.7 | Mancato rispetto dei tempi previsti per la messa a disposizione di un ulteriore server fisico | 0,03% per ogni giorno di ritardo; |
Art. 5.7 | Mancato rispetto dei tempi previsti per la messa a disposizione di un ulteriore accesso VPN | 0,03% per ogni giorno di ritardo; |
Art. 5.7 | Mancato rispetto dei tempi previsti per la messa a disposizione di un ulteriore spazio disco sullo storage | 0,03% per ogni giorno di ritardo; |
Art. 5.7 | Mancato rispetto dei tempi previsti per la messa a disposizione di un ulteriore spazio disco su FTP | 0,03% per ogni giorno di ritardo; |
Art. 4.2 | Mancata disponibilità del servizio di Service Desk | 0,03% per ogni ora di mancata disponibilità del servizio; |
Art. 4.4 | Mancata trasmissione della proposta relativa all’attività progettuale corredata da una pianificazione dettagliata e dalla relativa stima di impegno di risorse prevista | 0,03% per ogni giorno di ritardo; |
Art. 4.4 | Mancata messa a disposizione del personale previsto per il servizio di progettazione tecnico-specialistica | 0,03% per ogni giorno di ritardo; |
L’applicazione delle penali non pregiudicherà il diritto della Committente ad ottenere la prestazione. E’ fatto in ogni caso salvo il diritto della Committente di richiedere il risarcimento del maggior danno.
25. SUBAPPALTO
Il subappalto è ammesso previa autorizzazione della Committente e in conformità con quanto previsto dalla normativa
vigente.
Nei confronti della Committente, l’Appaltatore resta l’unico responsabile della esecuzione degli impegni assunti con il presente contratto.
Le cessioni senza consenso comportano la risoluzione del contratto con effetto dalla relativa contestazione.
Copia del contratto di subappalto, sottoscritta dalle parti, deve essere portata a conoscenza della Committente.
26. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
Salvo quanto previsto dall’art 116 D.lgs. 163/2006 s.m.i., è fatto divieto all’Appaltatore di cedere a terzi, in tutto o in parte, l’oggetto del contratto che verrà stipulato. In caso di violazione di tale divieto, fermo restando il diritto da parte della Committente al risarcimento di ogni danno e spesa, il contratto si risolverà di diritto.
27. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Nel caso di imperfezioni e/o difformità delle prestazioni oggetto del contratto rispetto a quanto dovuto, la Committente ha facoltà di respingere la prestazione e di intimare, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, all’Appaltatore di conformarsi alle indicazioni ricevute entro un termine perentorio non superiore a 20 giorni. Trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto di diritto.
In tutti i casi di inadempimento da parte dell’Appaltatore, anche di uno solo degli obblighi derivanti dal contratto, questo potrà essere risolto dalla Committente ai sensi delle disposizioni del Codice Civile.
In ogni caso, la Committente non corrisponderà alcun compenso per le prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite.
La risoluzione comporta altresì il risarcimento da parte dell’Appaltatore dei maggiori danni subiti dalla Committente.
28. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Il contratto di appalto può essere risolto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del c.c., con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi:
• Nel caso in cui sia stato depositato nei confronti
dell’Appaltatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell’Appaltatore;
• Nel caso di applicazioni di penali che superino cumulativamente il 10% dell’importo complessivo di aggiudicazione;
• Nel caso di subappalto non autorizzato da parte della Committente;
• Nel caso di cessione di tutto o parte del contratto;
• Nel caso di frode, a qualsiasi titolo, da parte dell’Appaltatore nell’esecuzione delle prestazioni affidate;
• Nel caso di ingiustificata sospensione totale o parziale dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali;
• Nel caso in cui taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell’Appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per gravi reati incidenti sulla moralità professionale;
• Nel caso di violazione delle disposizioni di tracciabilità dei pagamenti;
• Nel caso di terzo esito negativo del collaudo intermedio;
• Nel caso di terzo esito negativo del collaudo definitivo.
I casi elencati al precedente punto saranno contestati all’Appaltatore per iscritto dal Referente dell’esecuzione del contratto previamente o contestualmente alla dichiarazione di
volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.
Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali la Committente non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell’Appaltatore di qualsivoglia natura.
Nel caso di risoluzione la Committente ha diritto al risarcimento integrale di ogni danno subito e la facoltà di affidare a terzi la realizzazione di quanto necessario al regolare completamento di quanto previsto in appalto, con addebito del maggior costo sostenuto a carico dell’Appaltatore inadempiente riservandosi, in ogni caso, di esigere dallo stesso il rimborso di eventuali spese eccedenti rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto. La Committente avrà anche la facoltà di differire il pagamento del saldo eventualmente dovuto in base al conto finale di liquidazione, sino alla quantificazione del danno che l’Appaltatore è tenuto a risarcire, nonché di operare le conseguenti operazioni contabili.
29. TUTELA DEI DATI E RISERVATEZZA
L’Appaltatore è tenuto a dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati e le informazioni di cui verranno a conoscenza nel corso dell’esecuzione del contratto, siano considerati riservati e come tali trattati.
L’Appaltatore ed i suoi ausiliari sono tenuti, durante l’esecuzione del contratto, al pieno rispetto di tutti gli obblighi imposti dal D.lgs. 196/2003 sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali nonché dagli allegati al decreto suindicato sull’individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali.
Concordato il regime operativo della sicurezza nell’accesso a dati e transizioni, l’Appaltatore assicura la segretezza e la confidenzialità dei dati, delle informazioni della Committente.
L’Appaltatore è tenuto ad assumere le misure di sicurezza necessarie, sia all’interno della propria organizzazione sia nello svolgimento di ogni attività in cui egli abbia titolo per ottenere
analoghe misure da terze parti con cui egli organizza la prestazione contrattuale. L’Appaltatore deve assicurare che tali dati e tali materiali riceveranno lo stesso grado di cura e protezione che l’Appaltatore stesso usa relativamente a dati, informazioni, software e documentazione inerente alla sua impresa.
Nel caso di perdita di riservatezza sui dati, l’Appaltatore risponderà per ciascun evento con il risarcimento dei danni.
Qualora la violazione sia di gravità tale da non consentire l’ulteriore prosecuzione delle obbligazioni contrattuali, la Committente avrà la facoltà di risolvere il contratto.
30. FORO COMPETENTE
Per ogni controversia inerente l’interpretazione, l’esecuzione o la cessazione del contratto che verrà stipulato, sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.
31. SPESE CONTRATTUALI
Ogni spesa inerente e conseguente alla stipula del contratto ed eventuali atti aggiuntivi, nessuna esclusa, così come le relative imposte, tasse ed altri oneri fiscali, sono poste a carico dell’Appaltatore.
32. COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni riguardanti l’interpretazione del contratto di appalto, le modalità di svolgimento delle prestazioni, l’applicazione delle penali e le contestazioni dovranno essere fatte per iscritto e trasmesse a mezzo posta elettronica certificata al Referente dell’esecuzione del contratto. Eventuali contestazioni che l’Appaltatore intendesse avanzare su una comunicazione ricevuta devono essere presentate al Referente per l’esecuzione del contratto entro 3 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, intendendosi altrimenti che essa è stata accettata integralmente e senza alcuna eccezione.
Milano,
La Committente
L’Appaltatore