Contratto di Assicurazione.
Zurich Leasing Immobiliare Convenzione Sardaleasing Spa
Il presente Set Informativo, contenente:
• DIP - Documento Informativo Precontrattuale - edizione 10.2018
• DIP Aggiuntivo - Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo - edizione 01.2019
• Glossario e Condizioni di Assicurazione - edizione 01.2019
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.
Polizza Incendio e Responsabilità Civile verso Terzi
Documento informativo relativo al prodotto assicurativo
Zurich Insurance plc Leasing Immobiliare
Rappresentanza Generale per l’Italia Convenzione Sardaleasing Spa
Zurich Insurance plc - Sede a Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx 0, Xxxxxxx - Registro del Commercio di Dublino n. 13460 - Sottoposta alla vigilanza dell’Autorità Irlandese preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari - Operante in regime di stabilimento tramite la Rappresentanza Generale per l’Italia: Xxx Xxxxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx - Iscritta all’Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 3.1.08 al n. I.00066
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
La polizza assicura i fabbricati, oggetto di contratto di locazione finanziaria concluso con Sardaleasing S.p.a., dai danni provocati da incendio o da altri eventi espressamente previsti, nonché dai danni rientranti nella responsabilità civile verso terzi dell’assicurato.
La copertura viene stipulata dal Contraente a favore dei conduttori che ne abbiano fatto richiesta mediante il modulo di adesione.
Che cosa è assicurato?
Danni alle cose: i danni materiali e diretti causati ai fabbricati assicurati da incendio, fulmine, esplosione e scoppio non causato da ordigni esplosivi, caduta di aeromobili, veicoli spaziali satelliti artificiali, meteoriti, loro parti o cose trasportate, e da altri eventi espressamente previsti.
Responsabilità civile verso terzi dell’assicurato: la responsabilità civile del proprietario del fabbricato per danni involontariamente causati a terzi, per morte, lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose o animali in conseguenza a un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi relativi alla proprietà dei fabbricati assicurati.
La garanzia “responsabilità civile verso terzi dell’assicurato” è attivabile solo in abbinamento alla garanzia “danni alle cose”.
Le garanzie prestate si intendono operanti sino alla concorrenza dei limiti di indennizzo/ risarcimento, somme assicurate e/o massimali convenuti, e possono essere soggette ad applicazione di franchigie e/o scoperti.
Che cosa non è assicurato?
Le franchigie, gli scoperti e i danni che eccedono le somme assicurate e i massimali previsti nel contratto.
Salvo quando diversamente convenuto, i fabbricati che non abbiano pareti esterne e coperture del tetto per almeno 8/10 in materiali non combustibili, nonché strutture portanti verticali, solai e strutture portanti del tetto in materiali non combustibili o legno lamellare.
Con riferimento alla garanzia “danni alle cose”:
• il terreno su cui è ubicato il fabbricato;
• i danni causati con dolo del contraente/ conduttore o dell’assicurato, dei rappresentanti legali e dei soci a responsabilità illimitata;
• le esagerazioni dolose inerenti l’ammontare del danno, le occultazioni, sottrazioni o manomissione di cose salvate, le alterazioni delle tracce o dei residui del sinistro da parte del contraente o dell’assicurato.
Con riferimento alla garanzia “responsabilità civile verso terzi dell’assicurato”:
• danni derivanti da fatti dolosi dell’assicurato (articolo 1917 del Codice Civile);
• xxxxx non conseguenti a morte, lesioni personali, o danni materiali a cose.
Ci sono limiti di copertura?
Principali esclusioni relative alla garanzia “danni alle cose”: danni causati da o verificatisi in occasione di:
• atti di guerra (dichiarata o non), guerra civile, rivoluzione, insurrezione, occupazione militare, invasione, requisizione, nazionalizzazione, confisca, sequestri e/o ordinanze di governo e/o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;
• tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione non militare, sabotaggio, atti dolosi;
• atti di terrorismo o di qualsiasi azione presa per controllare, prevenire, reprimere o, a qualsiasi titolo, per contrastare un atto di terrorismo;
• esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
salvo che il contraente o l’assicurato provi che il sinistro non abbia avuto alcun rapporto con tali eventi; danni causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni;
danni agli impianti nei quali si sia verificato uno scoppio se l’evento è determinato da usura, corrosione, difetti di materiale;
danni derivanti da fenomeno elettrico a qualunque causa dovuti anche se conseguenti a fulmine o altri eventi per i quali è prestata l’assicurazione;
danni derivanti da perdita o da furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l’assicurazione;
danni indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei fabbricati assicurati.
Principali esclusioni relative alla garanzia “responsabilità civile verso terzi dell’assicurato”:
danni derivanti dall’esercizio, nei fabbricati descritti, da parte del contraente, del conduttore o di terzi, di industrie, commerci, arti e professioni o dell’attività personale del contraente, del conduttore, degli inquilini o condomini e loro familiari;
xxxxx conseguenti a:
• inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo;
• interruzione, impoverimento, deviazione di sorgenti e corsi d’acqua;
• alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto si trova nel sottosuolo, suscettibile di sfruttamento;
danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione e scoppio di cose dell’assicurato o da lui detenute; danni derivanti da:
• lavori di straordinaria manutenzione, ampliamenti, sopraelevazione, demolizione, ristrutturazione;
• spargimento di acqua e/o di altri liquidi derivante da rotture non accidentali di tubature e/o condutture;
• rigurgito di fogne, funghi, muffe, umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali;
• trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici);
• generazione di campi elettrici o magnetici o di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto;
• presenza, detenzione e impiego dell’amianto e/o suoi derivati e/o prodotti contenenti amianto;
• responsabilità volontariamente assunte dall’assicurato e non derivanti direttamente dalle leggi in vigore; danni alle cose che l’assicurato detenga a qualsiasi titolo;
danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
danni derivanti da furto;
danni derivanti da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a esse equiparate di veicoli a motore; danni agli occupanti abusivi nel corso di occupazioni che si protraggano oltre i 5 giorni consecutivi.
Dove vale la copertura?
L’assicurazione è operante limitatamente ai fabbricati oggetto di locazione finanziaria ubicati nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.
Che obblighi ho?
• Alla sottoscrizione del contratto, il contraente e, se persona diversa, l’assicurato, devono fornire informazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e, nel corso del contratto, devono comunicare tempestivamente per iscritto a Zurich o all’intermediario assicurativo i cambiamenti che comportano un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato.
• Le dichiarazioni non veritiere, inesatte, volontariamente omesse, o la mancata comunicazione dell’aggravamento
del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile.
• Il contraente e, se persona diversa l’assicurato, devono comunicare immediatamente a Zurich l’esistenza o la
successiva stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio e, in caso di sinistro, devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi degli artt. 1910 e 1913 del Codice civile.
L’omesso avviso può comportare la perdita totale del diritto all’indennizzo.
Quando e come devo pagare?
Il premio ha periodicità annuale e deve essere pagato al momento della sottoscrizione del contratto, ma, su richiesta del contraente, il pagamento può essere frazionato in rate semestrali, quadrimestrali o trimestrali con la possibile applicazione di una maggiorazione del premio.
Se il contratto ha una durata inferiore all’anno solare il premio deve essere pagato in un’unica soluzione al momento della sottoscrizione del contratto.
Il premio, comprensivo delle imposte, è interamente dovuto per tutta la durata del contratto e può essere pagato tramite assegno bancario o circolare, bonifico bancario, carte di debito o credito e denaro contante entro l’importo massimo stabilito dalla legge.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
La copertura comincia alla data indicata in polizza oppure alla data del pagamento del premio o della prima rata di premio, se successiva, e ha solitamente durata annuale.
La copertura finisce alla data indicata in polizza.
In caso di riscatto del fabbricato assicurato da parte del contraente o in caso di risoluzione o cessazione del contratto di locazione finanziaria, avvenuti per qualsiasi motivo, la copertura finisce automaticamente a partire dalle ore 24 del 60° giorno successivo al riscatto o alla risoluzione o cessazione del contratto di locazione finanziaria.
In caso di frazionamento del premio, il mancato pagamento di una rata successiva alla prima alla scadenza convenuta comporta la sospensione dell’assicurazione dalle ore 24.00 del giorno successivo alla scadenza sino alle ore 24.00 del giorno in cui il pagamento viene effettuato.
Salvo diversamente disposto, il contratto assicurativo viene stipulato con tacito rinnovo; in tal caso pertanto, in mancanza di disdetta da inviarsi secondo le modalità indicate nella sezione che segue, viene tacitamente rinnovato per il periodo di un anno.
Come posso disdire la polizza?
La disdetta deve essere comunicata a Zurich con lettera raccomandata da inviare almeno 90 giorni prima della scadenza originaria della copertura indicata in polizza oppure, per le polizze che si siano già tacitamente rinnovate, prima di ciascuna scadenza annuale successiva.
Qualora il contratto assicurativo non venga stipulato con tacito rinnovo, non è necessario inviare alcuna disdetta prima della scadenza.
Dopo il verificarsi di un sinistro ed entro il 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, Zurich può recedere dall’assicurazione; in questo caso la Compagnia dovrà comunicarlo tramite raccomandata con preavviso di 90 giorni e rimborserà, entro i 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, la parte di premio imponibile relativa al periodo di assicurazione non goduto.
In caso di polizza di durata poliennale il contraente non può recedere dal contratto per i primi cinque anni qualora Zurich abbia riconosciuto una riduzione di premio. Trascorso il quinquennio il contraente può recedere, senza oneri e con preavviso di 60 giorni.
Assicurazione Incendio e Responsabilità Civile
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
Zurich Insurance plc - Rappresentanza Generale per l’Italia Leasing immobiliare – Convenzione Sardaleasing Spa
Data di realizzazione: gennaio 2019 - Ultimo Aggiornamento: ottobre 2020
Questo documento rappresenta l’ultima versione aggiornata.
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le principali caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Zurich Insurance plc – Rappresentanza Generale per l’Italia. Sede a Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx 0, Xxxxxxx - Registro del Commercio di Dublino n. 13460 - Sottoposta alla vigilanza dell’Autorità Irlandese preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari – Operante in regime di stabilimento tramite la Rappresentanza Generale per l’Italia: Xxx Xxxxxxx Xxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx – tel. +39.0259661 – Fax +39.0259662603. Iscritta all’Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 3.1.08 al n. I.00066. C.F./P.IVA/R.I. Milano 05380900968.
Sito: xxx.xxxxxx.xx - Indirizzo PEC: xxxxxx.xxxxxxxxx.xxx@xxx.xxxxxx.xx.
Con riferimento al bilancio di esercizio 2017, il patrimonio netto è pari a 2.199 milioni di euro, formato da un capitale sociale di 8 milioni di euro e riserve patrimoniali per 2.191 milioni di euro ed è definito applicando i principi contabili irlandesi (Irish GAAP).
L’indice di solvibilità di Zurich Insurance Plc, conforme alla normativa Solvency II, è del 135% e rappresenta il rapporto tra l’ammontare dei fondi propri ammissibili (EOF Elligible Own Funds) e il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR Solvency Capital Requirement).
Per le informazioni sulla società è disponibile la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR) al seguente indirizzo: xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxxx-xxxxxxx/XXXXXxxxxx.xxx.
Di seguito l’ammontare del:
- requisito patrimoniale di solvibilità (SCR): 1.933 milioni di euro
- requisito patrimoniale minimo (MCR): 870 milioni di euro
- fondi propri ammissibili alla copertura dell’SCR: 2.615 milioni di euro
- fondi propri ammissibili alla copertura dell’MCR: 2.487 milioni di euro
Al contratto si applica la legge italiana.
Che cosa è assicurato? | |
Danni alle cose | • Danni materiali, anche se causati da colpa grave del contraente o dell’assicurato, ai fabbricati descritti direttamente causati da: - incendio; - fulmine; - esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi; - caduta di aeromobili, veicoli spaziali, satelliti artificiali, meteoriti, loro parti o cose trasportate; - sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi, conseguenti agli eventi contro i quali è prestata la presente assicurazione e che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell’ambito di 20 metri da esse; - urto di veicoli, non appartenenti e non in uso al contraente o all’assicurato, in transito sulla pubblica via o su area equiparata ad area pubblica; - onda di pressione provocata dal superamento della velocità del suono da parte di aeromobili od oggetti in genere; - rovina di ascensori o montacarichi a seguito di rottura di congegni; - fenomeno elettrico, eventi atmosferici, eventi sociopolitici, atti di terrorismo, sovraccarico di neve, allagamenti, inondazioni, alluvioni, terremoto ed altri eventi previsti come operanti. |
• Guasti arrecati alle cose assicurate, allo scopo di impedire o di arrestare l’incendio: - per ordine dell’Autorità; - dall’assicurato o da terzi salvo che siano stati arrecati inconsideratamente. • Spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare a idonea discarica i residui del sinistro indennizzabile sino alla concorrenza del 10% dell’indennizzo pagabile. | |
Responsabilità civile verso terzi dell’assicurato | • Responsabilità civile del proprietario per danni involontariamente causati a terzi, per morte, lesioni personali e per distruzione o deterioramento di cose o animali in conseguenza di sinistro verificatosi in relazione ai rischi relativi alla proprietà del fabbricato assicurato. • Responsabilità civile che possa derivare all’assicurato da fatto doloso di persone delle quali egli debba rispondere. • L’assicurazione comprende i rischi delle antenne radiotelevisive, gli spazi adiacenti di pertinenza dei fabbricati, anche tenuti a giardino, compresi parchi, alberi di alto fusto, attrezzature sportive e per giochi, strade private e recinzioni in genere, nonché cancelli anche automatici. • Le azioni di rivalsa esperite dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - INPS ai sensi della Legge 12 giugno 1984, n. 222. • La responsabilità civile derivante all’assicurato in qualità di committente di lavori rientranti nel campo di applicazione del Decreto Legislativo 81/08 e successive modifiche e/o integrazioni, relativi ai fabbricati assicurati, per danni involontariamente cagionati a terzi per morte o per lesioni personali, purchè l’assicurato abbia designato, ove richiesto, il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, conformemente a quanto disposto dal predetto Decreto Legislativo. |
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? | |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
GARANZIA “DANNI ALLE COSE” | |
Ricorso terzi | L’indennizzo delle somme dovute dall’assicurato per capitale, interessi e spese – quale civilmente responsabile ai sensi di legge – per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile. L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni – totali o parziali – dell’utilizzo di beni nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi. |
Che cosa NON è assicurato? | |
Xxxxxx esclusi | Con riferimento alla garanzia “danni alle cose” Le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare a idonea discarica i residui radioattivi (disciplinati dal Decreto Legislativo 230/95 e successive modificazioni ed integrazioni) del sinistro indennizzabile. |
Soggetti esclusi | Con riferimento alla garanzia “responsabilità civile verso terzi dell’assicurato” Non sono considerati terzi: • il coniuge, il convivente di fatto, le persone iscritte nello stato di famiglia dell’assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente; • quando l’assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; • le persone che essendo in rapporto di dipendenza con l’assicurato subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l’assicurato, subiscano il danno in conseguenza di lavoro o servizio per l’assicurato stesso; • le società o enti che, rispetto all’assicurato siano qualificabili come controllanti, controllate e collegate ai sensi dell’articolo 2359 del Codice Civile. |
Ci sono limiti di copertura? | |
GARANZIA “DANNI ALLE COSE” | |
Eventi atmosferici | Sono esclusi i danni: • causati da: - intasamento o traboccamento di gronde o pluviali con o senza rottura degli stessi; - fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o bacini d’acqua naturali o artificiali; - mareggiata e penetrazione di acqua marina; - formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico; - gelo, sovraccarico di neve; - umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione; - cedimento, franamento o smottamento del terreno; - ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra; • subiti da: - recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere, pannelli solari, insegne od antenne e consimili installazioni esterne; - enti all’aperto, ad eccezione di serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione; - fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici, tenso- strutture, tendo-strutture e simili, baracche in legno o plastica, e quant’altro in essi contenuto; - serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti; - lastre di fibro-cemento o di cemento-amianto e manufatti di materia plastica per effetto di grandine. |
Eventi sociopolitici: tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi | Sono esclusi i danni: • causati da o verificatisi in occasione di: - atti di guerra (dichiarata o non), guerra civile, rivoluzione, insurrezione, occupazione militare, invasione, requisizione, nazionalizzazione, confisca, sequestri e/o ordinanze di governo e/o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto; - atti di terrorismo; - esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; salvo che il contraente o l’assicurato provi che il sinistro non abbia avuto alcun rapporto con tali eventi; • causati con dolo del contraente/conduttore o dell’assicurato, dei rappresentanti legali e dei soci a responsabilità illimitata; • di inondazione, alluvione, allagamento o frana; • di fenomeno elettrico; • di smarrimento, furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabile ad ammanchi di qualsiasi genere; • indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei fabbricati assicurati; • causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione d controlli o manovre. |
Acqua condotta – ricerca guasti | Sono esclusi i danni causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature o altri condotti, gelo, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione. |
Sovraccarico neve | Sono esclusi i danni causati: • ai fabbricati non conformi alle norme vigenti al momento della loro costruzione o ricostruzione, relative ai sovraccarichi di neve ed al loro contenuto; • ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia integrativa) ed al loro contenuto; • ai capannoni pressostatici, tenso-strutture, tendo-strutture ed al loro contenuto; |
• a lucernari, vetrate e serramenti in genere, insegne, antenne, pannelli solari e consimili installazioni esterne, nonché all’impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del fabbricato in seguito al sovraccarico di neve; • da valanghe e slavine; • da gelo, ancorché conseguente all’evento coperto dalla presente garanzia. | |
Xxxxxxxx e gelo | Sono esclusi i danni: • conseguenti ad usura, corrosione, imperfetta tenuta degli impianti; • riconducibili a mancata o carente manutenzione; • agli impianti posti all’esterno dei fabbricati; • alle merci riposte ad altezza inferiore a 12 cm. dal suolo. Sono comunque altresì escluse le spese sostenute per la ricerca del guasto o delle rotture degli impianti. La garanzia è operante a condizione che l’attività svolta nei fabbricati non sia stata sospesa e/o interrotta per un periodo superiore a 48 ore antecedenti il sinistro. |
Fenomeno elettrico | Sono esclusi i danni: • causati da usura o da carenza di manutenzione; • verificatisi in occasione di montaggi o smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova; • dovuti a difetti noti al contraente o all’assicurato all’atto della stipulazione della presente copertura assicurativa, nonché i danni dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore. |
Allagamenti | Sono esclusi i danni: • alle merci la cui base sia posta ad altezza inferiore a 12 cm dal pavimento; • agli enti mobili posti all’aperto; • causati da fuoriuscita di acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d’acqua e/o di bacini, sia naturali che artificiali; • causati da mareggiata, marea, xxxxxxxx e penetrazione di acqua marina; • causati da pioggia, grandine, neve, penetrate nei fabbricati attraverso aperture che non siano chiuse da serramenti al momento del sinistro, salvo che i serramenti stessi siano stati rotti o divelti dalla violenza degli eventi atmosferici in occasione del medesimo sinistro e salvo i casi di accumuli di acqua formatisi all’esterno dei fabbricati e penetrati all’interno degli stessi; • che si verificassero al fabbricato e/o a quanto in esso contenuto in seguito ad infiltrazioni di acqua dal terreno; • causati da fuoriuscita di acqua da impianti automatici di estinzione in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell’impianto che dei locali protetti; • causati da acqua condotta. |
Ricorso terzi | Sono esclusi i danni: • a cose che l’assicurato e/o il contraente abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell’assicurato e/o del contraente ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate; • di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo. Non sono comunque considerati terzi: • il coniuge, i genitori, i figli dell’assicurato e/o del contraente nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente; • quando l’assicurato e/o il contraente non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; • le società le quali rispetto all’assicurato e/o al contraente, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime. |
Atti di terrorismo | Sono esclusi: • le perdite, i danni, i costi, le spese, direttamente o indirettamente causati da e/o derivanti da e/o in connessione con: inquinamento e/o contaminazione nucleare, biologica, chimica; • i danni, le perdite, i costi e le spese di qualsiasi natura direttamente od indirettamente riconducibili a qualsiasi azione presa per controllare, prevenire, reprimere o, a qualsiasi titolo, per contrastare un atto di terrorismo; • i danni causati da fuoriuscita d’acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d’acqua e/o di bacini, sia naturali che artificiali. |
Zurich ha facoltà di recedere in qualunque momento dalla copertura assicurativa prestata con la presente estensione di garanzia mediante preavviso di 30 giorni da comunicarsi a mezzo di lettera raccomandata. Trascorsi trenta giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la Compagnia rimborsa la quota di premio imponibile relativo al periodo di rischio non corso, da conteggiarsi sulla base del 5% del tasso imponibile annuo, che rappresenta il costo della presente estensione di garanzia. In caso di recesso di Zurich dalla presente estensione di garanzia, il contraente ha la facoltà di recedere dall’intero contratto, inviandone comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro la data in cui il recesso ha effetto. In tal caso, la Compagnia rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso. | |
Inondazione, alluvione | Sono esclusi i danni: • causati da mareggiata, marea, xxxxxxxx, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione; • causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell’inondazione e alluvione sugli enti assicurati; • di franamento, cedimento o smottamento del terreno; • a enti mobili all’aperto; • causati da traboccamento e rigurgito di fognature, salvo che tali eventi siano connessi al diretto effetto dell’inondazione o alluvione; • causati da fuoriuscita d’acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d’acqua e/o di bacini naturali od artificiali dovuta ad atti di terrorismo, salvo quanto previsto dalla garanzia “Atti di terrorismo”, se ed in quanto operante. |
Assicurazione parziale | Se dalle stime fatte risulta che il valore dei fabbricati eccedeva al momento del sinistro la somma assicurata, Zurich risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro. |
GARANZIA “RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI DELL’ASSICURATO” | |
Danni da inquinamento accidentale | Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10%, con il minimo di E 2.500 per ogni sinistro, entro il limite di E 50.000 per uno o più sinistri verificatisi nel medesimo periodo di assicurazione. |
Pluralità di assicurati | Il massimale stabilito per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento, resta per ogni effetto unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro. |
Assicurazione parziale | Se il valore del fabbricato al momento del sinistro, eccede di oltre il 10% la somma assicurata per il fabbricato, Zurich risponde del danno in proporzione del rapporto tra la somma assicurata ed il suddetto valore al momento del sinistro, e in ogni caso nel limite del massimale ridotto in eguale proporzione. |
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro Il contraente o l’assicurato o i suoi aventi diritto devono denunciare il sinistro per iscritto all’Intermediario assicurativo di riferimento o a Zurich nei tempi e modalità di seguito indicati: Con riferimento alla garanzia “danni alle cose” • La denuncia deve essere inoltrata entro 10 giorni da quando ha avuto conoscenza del sinistro (art. 1913 Codice Civile) e deve contenere le circostanze e l’importo approssimativo del danno. In caso di sinistro incendio o presumibilmente doloso, esplosione o scoppio deve essere fatta denuncia all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento di inizio, la causa presunta e l’entità approssimativa del danno, indicando quale compagnia assicuratrice Zurich, l’Intermediario di riferimento ed il numero della polizza, inoltrando poi a uno di questi ultimi la relativa copia. • Si deve fare quanto possibile per evitare o diminuire il danno, con spese a carico di Zurich nel limite di quanto stabilito dall’art. 1914 Codice Civile. • Entro 5 giorni successivi alla denuncia si deve fornire a Zurich una distinta particolareggiata delle cose distrutte o danneggiate, con indicazione del relativo valore. Il mancato adempimento degli obblighi di cui ai primi due punti può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo. |
Il contraente o l’assicurato deve altresì: • conservare, a proprie spese, le tracce e i residui del sinistro fino al sopralluogo del perito incaricato da Zurich per la stima del danno; • predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del valore, mettendo a disposizione registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto da Zurich o dai periti per le indagini e verifiche. Con riferimento alla garanzia “responsabilità civile verso terzi dell’assicurato” • La denuncia deve essere inoltrata entro 10 giorni da quando ha avuto conoscenza del sinistro (art. 1913 Codice Civile). Il mancato adempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo. | |
Assistenza diretta/in convenzione Non esistono prestazioni fornite direttamente all’assicurato da enti/strutture convenzionate con Zurich. | |
Prescrizione I diritti derivanti dal contratto di assicurazione (diversi dal diritto al pagamento delle rate di premio) si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell’assicurazione della responsabilità civile il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’assicurato o ha promosso contro di questo l’azione. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Obblighi dell’impresa | Verificata l’operatività della garanzia e valutato il danno, Zurich effettua il pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni, sempreché non sia stata fatta opposizione e sia verificata la titolarità dell’interesse assicurato. Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato quando dallo stesso risulti che il sinistro non sia stato causato da dolo del contraente/conduttore o dell’assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata. In caso di disaccordo sull’ammontare del danno le parti possono dar corso ad una procedura per la valutazione del danno (cosiddetta “perizia contrattuale”). |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Rimborso | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Sospensione | Il contraente non può sospendere le garanzie, tuttavia l’assicurazione resta automaticamente sospesa se il contraente non paga le rate di premio successive alla prima, a partire dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento. |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Non è prevista la possibilità di ripensamento dopo la stipulazione. |
Risoluzione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
È rivolto ai conduttori che vogliono assicurare i fabbricati oggetto di contratto di leasing immobiliare concluso con Sardaleasing S.p.a.
A chi è rivolto questo prodotto?
- Costi di intermediazione
La quota parte percepita in media dagli Intermediari con riferimento all’intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari al 14,41%, calcolato sul premio lordo.
Quali costi devo sostenere?
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | I reclami devono essere inoltrati per iscritto a: ZURICH INSURANCE plc Rappresentanza Generale per l’Italia Ufficio Gestione Reclami Xxx Xxxxxxx Xxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx Fax numero: 00.0000.0000 E-mail: xxxxxxx@xxxxxx.xx PEC: xxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx È altresì possibile inviare il reclamo tramite il sito xxx.xxxxxx.xx nella sezione dedicata ai Reclami. La Compagnia deve fornire riscontro entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo. Per i reclami che hanno come oggetto il comportamento degli intermediari iscritti nella sez. A e nella sez. F del RUI e dei loro dipendenti o collaboratori, il termine di riscontro di 45 giorni potrà essere esteso fino ad un massimo di 60 giorni, al fine di garantire il contradditorio con l’intermediario interessato. |
All’IVASS | All’IVASS vanno indirizzati i reclami: - aventi ad oggetto l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private, delle relative norme di attuazione e del Codice del Consumo (relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore), da parte delle compagnie di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi; - in caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva ad un reclamo indirizzato alla Compagnia. I reclami devono essere inoltrati per iscritto a: XXXXX Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxx Fax 00.00000000 Pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx Info su: xxx.xxxxx.xx Per la presentazione dei reclami ad IVASS può essere utilizzato il modello presente sul sito dell’Istituto di Vigilanza nella sezione relativa ai Reclami, accessibile anche tramite il link presente sul sito xxx.xxxxxx.xx. Zurich Insurance plc è una società facente parte del Gruppo Zurich Insurance Group Ltd, ha la propria sede legale in Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxx 0, Xxxxxxx, Xxxxxxx ed è sottoposta all’Autorità di Vigilanza irlandese preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari (Central Bank of Ireland, xxx.xxxxxxxxxxx.xx). Zurich Insurance plc svolge la propria attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento attraverso la propria Rappresentanza Generale per l’Italia avente sede in xxx Xxxxxxx Xxxxxx 00, 00000, Xxxxxx, Xxxxxx. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori): | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti). |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia. La convenzione di negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti E 50.000 (salvo che, in relazione a quest’ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria). |
L’arbitrato, disciplinato dagli artt. 806 e ss. del c.p.c., è attivabile o in virtù di una clausola compromissoria, se | |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | prevista all’interno del contratto (nelle condizioni generali), o attraverso la stipulazione del c.d. compromesso, un accordo volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia. Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente – individuabile al sito xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx – e chiedendo l’attivazione della |
procedura FIN-NET. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA PREVEDE NEL PROPRIO SITO INTERNET UN’AREA RISERVATA (c.d. HOME INSURANCE) CON LA POSSIBILITÀ PER IL CONTRAENTE DI RICHIEDERE LE CREDENZIALI DI ACCESSO.
Glossario e
Condizioni di Assicurazione
Zurich Leasing Immobiliare Convenzione Sardaleasing Spa
P.0385.CGA - XX. 00.0000 - PAG. 1
Indice
Glossario | pag. | 1 di 2 |
Condizioni di Assicurazione | pag. | 1 di 11 |
Condizioni generali • Premessa | pag. | 1 di 11 |
Sezione I | pag. | 1 di 11 |
• Norme che regolano l’Assicurazione “Danni alle Cose” | pag. | 1 di 11 |
• Condizioni speciali valide per l’Assicurazione “Danni alle Cose” | pag. | 4 di 11 |
• Garanzie aggiuntive valide per l’Assicurazione “Danni alle Cose” | pag. | 4 di 11 |
Sezione II • Norme che regolano l’Assicurazione “Responsabilità civile verso Terzi | pag. | 8 di 11 |
dell’Assicurato” | pag. | 8 di 11 |
• Condizioni aggiuntive valide per l’Assicurazione “Responsabilità civile | ||
verso Terzi dell’Assicurato” | pag. | 9 di 11 |
Norme che regolano entrambe le Sezioni | pag. | 9 di 11 |
• Condizione particolare aggiuntiva - Sublocazione dei beni assicurati | pag. | 11 di 11 |
Glossario
Agente di assicurazione - La persona fisica o la società, iscrit- ta alla sezione a) nel registro unico degli intermediari assicu- rativi e riassicurativi di cui all’articolo 109 del D. lgs. 7 settembre 2005, n. 209, che svolge a titolo oneroso l’attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa.
Assicurato - Il soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicu- razione.
Assicurazione - Il contratto di Assicurazione.
Atti di terrorismo - Atto - fra cui, in via esemplificativa e non esaustiva, la minaccia o l’uso della forza o della violenza - commesso da una persona o da un gruppo di persone su in- carico od in connessione con organizzazioni terroristiche e/o governi, per scopi politici, religiosi, ideologici o comunque volti a destabilizzare il governo di qualsiasi nazione e/o a crea- re panico o sconcerto nella popolazione od in parti di essa.
Compagnia - La Società assicuratrice ovvero Zurich Insu- rance plc - Rappresentanza Generale per l’Italia.
Conduttore - Il locatario delle Cose assicurate.
Contraente - Il soggetto che stipula il contratto di Assicura- zione.
Cose - Gli oggetti materiali.
Danno indennizzabile - L’importo dovuto dalla Compagnia in caso di Sinistro, sulla base delle condizioni tutte di Poliz- za, prima dell’applicazione di eventuali Franchigie, Scoperti o limiti di Indennizzo che verranno successivamente conteg- giati nella determinazione dell’Indennizzo dovuto dalla Compagnia.
Esplosione - Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Fabbricati - L’intera costruzione edile e tutte le opere mura- rie, compresi fissi ed infissi ed opere di fondazione o interra- te, muri di cinta e cancelli anche elettrici - esclusa l’area - impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti fissi di riscaldamento e condizionamento centralizzati, im- pianti di segnalazione e comunicazione, ascensori, montaca- richi, scale mobili; altri impianti o installazioni considerati immobili per natura e destinazione; affreschi e statue non aventi valore artistico.
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Salvo patto speciale, si intende assicurato esclusivamente il Fabbricato come risultante dal contratto di “leasing” indica- to nella scheda di Xxxxxxx, rimanendo escluse le migliorie e le opere addizionali, anche di impiantistica, non apportate dal Proprietario/Locatore.
Se l'Assicurazione è stipulata sopra singole porzioni di Fab- bricato in condominio essa copre anche le relative quote di proprietà comune.
Fissi ed infissi - Manufatti per la chiusura dei vani di transi- to, illuminazione ed aerazione delle costruzioni, nonché quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione.
Franchigia - L’importo, espresso in valore assoluto o in per- centuale sulla somma assicurata, che viene dedotto dal Dan- no indennizzabile e che l’Assicurato tiene a suo carico.
Furto - Reato commesso da chi si impossessa della cosa mo- bile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne pro- fitto per sé o per altri così come disciplinato all’articolo 624 del Codice Penale.
Incendio - Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e pro- pagarsi.
Incombustibili - Le sostanze e i prodotti che alla temperatu- ra di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica.
Il metodo di prova è quello adottato dal Cento Studi ed Esperienze del Ministero dell’Interno.
Indennizzo - La somma dovuta dalla Compagnia in caso di Sinistro.
Intermediario assicurativo - La persona fisica o la società, iscritta nel registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all’articolo 109 del D. lgs. 7 settembre 2005, n. 209, che svolge a titolo oneroso l’attività di inter- mediazione assicurativa o riassicurativa.
Locatore - L’istituto finanziario di Leasing in qualità di pro- prietario e Locatore dei Fabbricati assicurati.
Massimale - L’obbligazione massima della Compagnia per ogni Sinistro, per capitale, interessi e spese, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni personali o danni a Cose od animali.
Quando è previsto un limite di Indennizzo questo non si in- tende in aggiunta al Massimale di garanzia, ma è una parte dello stesso e rappresenta l’obbligazione massima della Com- pagnia per ogni Sinistro, per capitale interessi e spese, per quella specifica situazione.
Quando il Massimale (o limite, se previsto) è prestato per un Periodo di assicurazione, questi rappresenta l’obbligazione cumulativa massima a cui la Compagnia è tenuta per capita- le interessi e spese, per tutte le richieste di risarcimento de- nunciate alla Compagnia durante lo stesso Periodo di assicurazione.
Periodo di assicurazione - Quando l’Assicurazione è stipula- ta per una durata pari o inferiore ad un anno, il Periodo di assicurazione coincide con la durata del contratto.
Quando l’Assicurazione è stipulata per una durata superiore all’anno, il Periodo di assicurazione corrisponde al periodo che inizia dalla data di decorrenza della Polizza, o da ogni scadenza annuale della rata di Premio, e termina alla prima scadenza annuale successiva.
Polizza - Il documento che prova l’Assicurazione.
Premio - La somma dovuta dal Contraente alla Compagnia quale corrispettivo per l’Assicurazione.
Reclamante - Un soggetto che sia titolato a far valere il dirit- to alla trattazione del Reclamo da parte dell’impresa di assi- curazione, ad esempio il Contraente, l’Assicurato, il Beneficiario e il danneggiato.
Reclamo - Una dichiarazione di insoddisfazione nei con- fronti di una impresa di assicurazione relativa a un contratto o a un servizio assicurativo. Non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di ri- sarcimento danni o di esecuzione del contratto.
Rischio - La probabilità che si verifichi il Sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Scoperto - La percentuale del Danno indennizzabile che vie- ne dedotta dal Danno indennizzabile stesso e che l’Assicura- to tiene a suo carico.
Scoppio - Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a Esplosione.
Gli effetti del gelo o del “colpo d’ariete” non sono conside- rati Scoppio.
Sinistro - Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è presta- ta l’Assicurazione.
Territorio italiano - Il territorio della Repubblica italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.
Tetto - Copertura – Solai -
- Tetto: il complesso degli elementi destinati a coprire e pro- teggere il Fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese re- lative strutture portanti (orditura, tiranti o catene).
- Copertura: il complesso degli elementi del Tetto escluse strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti.
- Solai: il complesso degli elementi che costituiscono la se- parazione orizzontale tra i piani del Fabbricato, escluse pa- vimentazioni e soffittature.
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Data ultimo aggiornamento: 01 Ottobre 2020
Condizioni di Assicurazione
Condizioni generali
Premessa
L’Assicurazione è operante solo qualora i Fabbricati assicurati oggetto della locazione finanziaria siano ubicati nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.
Salvo quanto diversamente indicato in Polizza, sono comun- que esclusi dalla presente Assicurazione: Fabbricati che non abbiano pareti esterne e Coperture del Tetto per almeno 8/10 in materiali Incombustibili, nonché strutture portanti vertica- li, Solai e strutture portanti del Tetto in materiali Incombusti- bili o legno lamellare.
Si conviene quanto segue:
- l’Assicurazione è prestata per le somme o Massimali indi- cati nella Polizza, per i quali sia stato corrisposto il relativo Premio, fatti salvi i limiti di Indennizzo e le Franchigie e/o Scoperti eventualmente previsti nella Polizza stessa;
- le definizioni di cui al Glossario hanno valore convenzio- nale e quindi integrano a tutti gli effetti la normativa con- trattuale.
Le somme assicurate ed i Premi, i Massimali assicurati, i li- miti di Indennizzo e le Franchigie (in cifra assoluta) ed i mi- nimi degli Scoperti, sono espressi in euro.
Sezione I
Norme che regolano l’Assicurazione “Danni alle Cose”
Articolo 1
Oggetto dell’Assicurazione
La Compagnia indennizza:
I) i danni materiali - anche se causati da colpa grave del Con- traente o dell’Assicurato - ai Fabbricati descritti in Polizza:
a) direttamente causati da:
- Incendio,
- fulmine,
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- Esplosione e Scoppio non causati da ordigni esplosivi,
- caduta di aeromobili, veicoli spaziali, satelliti artificia- li, meteoriti, loro parti o Cose trasportate;
b) direttamente causati da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroni- che, di impianti di riscaldamento o di condizionamen-
to, da colaggio o fuoriuscita di liquidi, conseguenti agli eventi contro i quali è prestata la presente Assicurazione e che abbiano colpito le Cose assicurate oppure enti po- sti nell’ambito di 20 metri da esse;
c) direttamente causati da:
- urto di veicoli, non appartenenti e non in uso al Con- traente o all’Assicurato, in transito sulla pubblica via o su area equiparata ad area pubblica;
- onda di pressione provocata dal superamento della velocità del suono da parte di aeromobili od oggetti in genere;
- rovina di ascensori o montacarichi a seguito di rottu- ra di congegni;
II) i guasti arrecati alle Cose assicurate, allo scopo di impedire o di arrestare l’Incendio:
- per ordine dell’Autorità;
- dall’Assicurato o da terzi salvo che siano stati arrecati in- consideratamente;
III) le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasporta- re, a idonea discarica i residui del Sinistro indennizzabile a termini di Polizza - esclusi i residui radioattivi discipli- nati dal Decreto Legislativo 230/95 e successive modifi- cazioni ed integrazioni - sino alla concorrenza del 10% dell’Indennizzo pagabile a termini di Polizza, fermo quanto previsto al successivo Articolo 11 - "Limite mas- simo di Indennizzo".
Articolo 2 Esclusioni
Sono esclusi i danni:
a) causati da o verificatisi in occasione di:
- atti di guerra (dichiarata o non), guerra civile, rivolu- zione, insurrezione, occupazione militare, invasione, requisizione, nazionalizzazione, confisca, sequestri e/o ordinanze di governo e/o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;
- tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione non militare, sabotaggio, atti dolosi;
- Atti di terrorismo o di qualsiasi azione presa per con- trollare, prevenire, reprimere o, a qualsiasi titolo, per contrastare un Atto di terrorismo;
- Esplosione o emanazione di calore o di radiazioni pro- venienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelera- zione artificiale di particelle atomiche;
salvo che il Contraente o l’Assicurato provi che il Sini- stro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
b) causati con dolo del Contraente/Conduttore o dell’As- sicurato, dei rappresentanti legali e dei soci a responsa- bilità illimitata;
c) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni;
d) agli impianti nei quali si sia verificato uno Scoppio se l’evento è determinato da usura, corrosione, difetti di materiale;
e) di fenomeno elettrico a qualunque causa dovuti anche se conseguenti a fulmine o altri eventi per i quali è pre- stata l’Assicurazione;
f) di smarrimento o di Furto delle Cose assicurate avvenu- ti in occasione degli eventi per i quali è prestata l’Assi- curazione;
g) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei Fabbricati assicurati.
Articolo 3
Obblighi in caso di Sinistro
In caso di Xxxxxxxx, il Contraente o l’Assicurato o il Con- duttore deve:
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il dan- no; le relative spese sono a carico della Compagnia se- condo quanto previsto dalla legge ai sensi dell’articolo 1914 del Codice Civile;
b) darne avviso all’Agente di assicurazione al quale è asse- gnata la Polizza oppure alla Compagnia entro dieci giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’ articolo 1913 del Codice Civile, specificando le circo- stanze e l’importo approssimativo del danno nonché, in caso di Sinistro Incendio o presumibilmente doloso, Esplosione o Scoppio farne denuncia all’Autorità Giu- diziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particola- re, il momento dell’inizio del Sinistro, la causa presunta e l’entità approssimativa del danno, indicando possibil- mente la Compagnia, l’Agente di assicurazione ed il nu- mero di Polizza; copia di tale denuncia deve essere trasmessa all’Agente di assicurazione o alla Compagnia;
c) fornire alla Compagnia, entro i cinque giorni successivi all’avviso, una distinta particolareggiata delle Cose di- strutte o danneggiate, con l’indicazione del rispettivo valore.
L’inadempimento di uno degli obblighi di cui alle lettere a), b), può comportare la perdita totale o parziale del dirit- to all’Indennizzo ai sensi dell’articolo 1915 del Codice Ci- vile.
II Contraente o l’Assicurato deve altresì:
d) conservare le tracce ed i residui del Sinistro fino ad av- venuto sopralluogo del perito incaricato dalla Compa- gnia di stimare il danno, senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle Cose di- strutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre Cose assicurate esistenti al momento del Sinistro con indicazione del rispettivo va- lore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture, o qualsiasi documento che possa essere ri- chiesto dalla Compagnia o dai periti ai fini delle loro in- dagini e verifiche.
Articolo 4
Esagerazione dolosa del danno
Il Contraente o l’Assicurato che esagera dolosamente l’am- montare del danno, dichiara distrutte Cose che non esiste- vano al momento del Sinistro, occulta, sottrae o manomette Cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o
documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del Sinistro o facilita il progresso di que- sto, perde il diritto all’Indennizzo.
Articolo 5
Procedura per la valutazione del danno
L’ammontare del danno è concordato con le seguenti moda- lità:
a) direttamente dalla Compagnia o persona da questa inca- ricata, con il Contraente o persona da lui designata;
oppure, a richiesta di una delle Parti:
b) tra due periti nominati uno dalla Compagnia e uno dal Contraente con apposito atto unico.
I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro e anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da al- tre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio pe- rito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizio- ne il Sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.
Articolo 6 Mandato dei periti I periti devono:
a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Si- nistro;
b) verificare l’esattezza delle descrizioni e dichiarazioni risul- tanti dagli atti contrattuali e riferire se, al momento del Sinistro, esistevano circostanze che avessero aggravato il Rischio e non fossero state comunicate;
c) verificare se il Contraente e l’Assicurato abbiano adem- piuto gli obblighi di cui all’ Articolo 3 - “Obblighi in caso di Sinistro”;
d) verificare esistenza, qualità e quantità delle Cose assicura- te, determinando il valore che avevano al momento del Sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all’Articolo 7 - “Valore dei Fabbricati assicurati e determinazione del danno”;
e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, com- prese le spese di salvataggio, demolizione e sgombero.
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Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell’Articolo 5 - “Procedura per la valutazione del danno”, lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime det- tagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui alle lettere d) ed e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violen- za, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudi- cata in ogni caso qualsiasi azione o eccezione inerente all’indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.
I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giu- diziaria.
Articolo 7
Valore dei Fabbricati assicurati e determinazione del danno Premesso che la determinazione del danno viene eseguita se- paratamente per ogni singola partita di Polizza, l'attribuzio- ne del valore che i Fabbricati assicurati - illesi, danneggiati o distrutti - avevano al momento del Sinistro è ottenuta secon- do i seguenti criteri:
a) si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il Fabbricato assicurato, escludendo sol- tanto il valore dell'area;
b) si stima il valore al momento del Sinistro applicando alla stima di cui alla precedente lettera a) un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di con- servazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed ogni altra circostanza concomi- tante.
L'ammontare del danno si determina:
c) applicando il deprezzamento indicato alla suddetta lette- ra b) alla spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e de- ducendo da tale risultato il valore dei residui;
d) calcolando il supplemento che, aggiunto all’Indennizzo di cui alla precedente lettera c), determina un’indennità complessiva calcolata senza l’applicazione del deprezza- mento indicato al punto b).
Il pagamento del supplemento d’Indennizzo di cui alla let- tera d) avverrà sulla base delle condizioni in appresso spe- cificate:
1) il pagamento è eseguito entro 30 giorni da quando è ter- minata la ricostruzione e/o la riparazione secondo il pree- sistente tipo e genere e sulla stessa area nella quale si trovano i Fabbricati colpiti - o su altra area del territorio nazionale previo consenso scritto della Compagnia -, purchè ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 12 mesi dalla data dell’atto di liquidazione ami- chevole o del verbale definitivo di perizia;
2) agli effetti dell’Articolo 8 – “Assicurazione Parziale”, il supplemento di Xxxxxxxxxx viene riconosciuto in misura:
I) totale, se la somma assicurata è superiore o uguale al valore di cui alla lettera a);
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II) parziale se la somma assicurata è inferiore al valore di cui alla lettera a) ma superiore al valore di cui alla lettera b); in questo caso risulta assicurata solo una parte del supplemento di Indennizzo, per cui lo stes- so viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esi- stente tra detta parte e l’intero supplemento di Indennizzo;
III)nulla, se la somma assicurata è uguale o inferiore al va- lore di cui alla lettera b);
3) in caso di coesistenza di più assicurazioni, agli effetti della determinazione del supplemento di Indennizzo si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle as- sicurazioni stesse;
4) agli effetti dell’Indennizzo, resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato per ciascun Fabbricato importo superiore al doppio del relativo valore determinato in base al disposto della lettera b);
5) il pagamento del supplemento d’Indennizzo riguarda soltanto i Fabbricati relativi a reparti in stato di atti- vità.
Le spese di demolizione e sgombero dei residui del Sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto dell'Articolo 8 - “Assicurazione parziale”.
Articolo 8 Assicurazione parziale
Se dalle stime fatte con i criteri di cui all’Articolo 7 – punto b), risulta che il valore dei Fabbricati eccedeva al momento del Sinistro la somma assicurata, la Compagnia risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicu- rato e quello risultante al momento del Sinistro.
Articolo 9
Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla Polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Com- pagnia.
Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla liquidazione dei danni.
L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l’Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
L’Indennizzo liquidato a termini di Polizza non può tutta- via essere pagato se non nei confronti o col consenso dei ti- tolari dell’interesse assicurato.
Articolo 10
Ispezione delle Cose assicurate
La Compagnia ha sempre il diritto di visitare le Cose assi- curate ed il Contraente o l’Assicurato ha l’obbligo di for- nirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
Articolo 11
Limite massimo dell’Indennizzo
Salvo il caso previsto dall’articolo 1914 del Codice Civile, per nessun titolo la Compagnia potrà essere tenuta a paga- re somma maggiore di quella assicurata.
Articolo 12
Pagamento dell’Indennizzo
Verificata l’operatività della garanzia e valutato il danno, la Compagnia provvede al pagamento dell’Indennizzo entro 30 giorni, sempreché non sia stata fatta opposizione e sia verifi- cata la titolarità dell’interesse assicurato.
Se è stata aperto un procedimento penale sulla causa del Si- nistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedi- mento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dall’Articolo 2 - “Esclusioni”, lettera b).
Condizioni speciali valide per l’Assicurazione “Danni alle Cose”
I) Deroga alla proporzionale
A parziale deroga dell’Articolo 8 – “Assicurazione parziale”, si conviene tra le Parti che non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale di cui all'articolo 1907 del Co- dice Civile, per i Fabbricati la cui somma assicurata mag- giorata del 20% non sia inferiore al valore risultante al momento del Sinistro, secondo i criteri di cui all’Articolo 7- punto b); qualora inferiore, il disposto dell'Articolo 8 - “Assicurazione parziale” rimarrà operativo in proporzione del rapporto tra la somma assicurata così maggiorata ed il valore suddetto.
II) Rinuncia alla rivalsa
La Compagnia rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'articolo del 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato e/o il Contraente de- ve rispondere a norma di legge, nonché le Società controlla- te, consociate e collegate, i fornitori ed i clienti, purché l'Assicurato e/o il Contraente, a sua volta, non eserciti l'a- zione verso il responsabile medesimo.
III) Buona fede
La mancata comunicazione da parte del Contraente o del- l’Assicurato di circostanze aggravanti il Rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all’atto della stipu- lazione della Polizza, non comporteranno decadenza del di- ritto di risarcimento né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede. La Compagnia ha peraltro il diritto di percepire la differenza di Premio corrispondente al maggior Rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
IV) Anticipo Indennizzo
L’Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del Sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell’im- porto minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risul- tanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del Sinistro stesso e che l’Indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno 100.000,00 euro.
L’obbligazione della Compagnia:
- ha effetto trascorsi 90 giorni dalla data di denuncia del Si- nistro, sempreché siano passati almeno 30 giorni dalla ri- chiesta dell’anticipo;
- è condizionata al rispetto da parte del Contraente o del- l’Assicurato degli obblighi previsti in caso di Sinistro (Ar- ticolo 3 - “Obblighi in caso di Sinistro”).
L’anticipo non potrà comunque essere superiore a 1.000.000,00 di euro, qualunque sia l’ammontare stimato del Sinistro.
La determinazione dell’acconto di cui sopra sarà effettuata secondo il disposto dell’Articolo 7 – punto c); trascorsi 90 giorni dal pagamento dell’Indennizzo relativo al valore che le Cose avevano al momento del Sinistro, l’Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo sul supplemento di Inden- nizzo spettantegli in base all’Articolo 7 - punto d), che sarà
determinato in relazione allo stato di avanzamento dei lavori al momento della richiesta.
L’Assicurato si obbliga a restituire gli importi ottenuti nel caso fosse dimostrato non competergli per qualsivoglia ra- gione; detti importi, all’atto dell’eventuale restituzione, do- vranno essere rivalutati secondo l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati pubbli- cato dall’Istituto Centrale di Statistica, se nel frattempo è intervenuta svalutazione monetaria.
V) Modifiche e variazioni
È nella facoltà dell’Assicurato variare o modificare il com- plesso dei Fabbricati senza avere l’obbligo di darne avviso alla Compagnia, purché tali modifiche non comportino un aggravamento del Rischio ai sensi dell'articolo 1898 del Codice Civile.
VI) Operazioni peritali
Si conviene che, in caso di Sinistro che colpisca uno o più re- parti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l’attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interes- sate dal Sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.
VII) Onorari dei periti
La Compagnia rimborserà, in caso di Danno indennizzabile a termini di Polizza, le spese e gli onorari di competenza del perito che il Contraente avrà scelto e nominato conforme- mente al disposto dell’Articolo 5 - “Procedura per la valuta- zione del danno”, nonché l’eventuale quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito.
Detto rimborso è subordinato alla presentazione da parte del Contraente alla Compagnia della relativa documenta- zione a prova delle spese sostenute.
La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite del 2% dell’Indennizzo, con il massimo di 10.000,00 euro, senza applicazione del disposto dell'Articolo 8 - “Assicura- zione parziale”.
Garanzie aggiuntive valide per l’Assicurazione “Danni alle Cose”
VIII) Fumo
P.0385.CGA - ED. 01.2019 - PAG. 7
La Compagnia indennizza i danni materiali direttamente causati alle Cose assicurate da fumo fuoriuscito a seguito di guasto - non determinato da usura, corrosione, difetti di materiale o carenza di manutenzione - agli impianti per la produzione di calore facenti parte delle Cose stesse, e sem- preché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.
Agli effetti della presente estensione di garanzia, il paga- mento dell'Indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo Sinistro, di 500,00 euro.
IX) Eventi atmosferici
La Compagnia indennizza i danni materiali alle Cose assicu- rate direttamente causati da:
1) uragano, bufera, tempesta, vento e quanto da esso tra- sportato, tromba d’aria, grandine;
2) bagnamento, verificatosi all’interno dei Fabbricati a se- guito di rottura, brecce o lesioni provocate al Tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosfe- rici di cui sopra.
La Compagnia non indennizza i danni:
a) causati da:
- intasamento o traboccamento di gronde o pluviali con o senza rottura degli stessi;
- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o bacini d’ac- qua naturali od artificiali;
- mareggiata e penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rot- tura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- gelo, sovraccarico di neve;
- umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- cedimento, franamento o smottamento del terreno; ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra;
b) subiti da:
- recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere, pannelli so- lari, insegne od antenne e consimili installazioni esterne;
- enti all’aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
- Fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati o incom- pleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a Sinistro), capannoni pressostatici, tenso-strutture, tendo-strutture e simili, baracche in legno o plastica, e quant’altro in essi contenuto;
- serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal Tetto o dalle pareti;
- lastre di fibro-cemento o di cemento-amianto e manu- fatti di materia plastica per effetto di grandine.
La presente estensione di garanzia viene prestata con Xxxx- xxxxxx – Scoperto – limite di Indennizzo come indicato nel- la apposita tabella.
X) Eventi sociopolitici: tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi
P.0385.CGA - XX. 00.0000 - PAG. 8
La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti alle Co- se assicurate causati da o verificatisi in occasione di: tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione non militare, atti vandalici o dolosi di terzi.
Ai soli fini della presente estensione di garanzia, non sono comunque considerati terzi:
- il coniuge, i genitori, i figli del Contraente o dell’Assicu- rato;
- qualsiasi altro parente o affine se con loro conviventi;
- quando il Contraente o l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità il- limitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui ai punti precedenti.
Ai soli fini della presente garanzia, l’Articolo 2 - “Esclusio- ni”, si intende annullato ed integralmente sostituito come segue:
Sono esclusi i danni:
a) causati da o verificatisi in occasione di:
- atti di guerra (dichiarata o non), guerra civile, rivolu- zione, insurrezione, occupazione militare, invasione, requisizione, nazionalizzazione, confisca, sequestri e/o ordinanze di governo e/o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;
- atti di terrorismo;
- Esplosione o emanazione di calore o di radiazioni pro- venienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelera- zione artificiale di particelle atomiche;
salvo che il Contraente o l’Assicurato provi che il Sini- stro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
b) causati con dolo del Contraente/Conduttore o dell’As- sicurato, dei rappresentanti legali e dei soci a responsa- bilità illimitata;
c) di inondazione, alluvione, allagamento o frana;
d) di fenomeno elettrico;
e) di smarrimento, Furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabile ad ammanchi di qualsiasi genere;
f) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei Fabbricati assicurati;
g) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla so- spensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre.
Nel caso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano le Cose assicurate, qualora l’occupazione mede- sima si protraesse per oltre 5 giorni consecutivi, la Compa- gnia indennizza i soli danni di Incendio, fulmine, Esplosione e Scoppio non causati da ordigni esplosivi, ca- duta aeromobili, satelliti e veicoli spaziali, loro parti o Cose trasportate.
La presente estensione di garanzia viene prestata con Xxxx- xxxxxx – Scoperto – limite di Indennizzo come indicato nel- la apposita tabella.
XI) Implosione
La Compagnia indennizza i danni materiali direttamente causati alle Cose assicurate da implosione, per tale intenden- dosi il cedimento - non determinato da usura, corrosione o difetti di materiale o carenza di manutenzione - di apparec- chiature, serbatoi e contenitori in genere, per carenza di pres- sione interna di fluidi rispetto a quella esterna.
XII) Acqua condotta - ricerca guasti
La Compagnia indennizza i danni materiali direttamente causati alle Cose assicurate da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nel Fabbricato contenente le Cose medesime e del- l’impianto idrico antincendio anche se esterno al Fabbricato, comprese le spese sostenute per la ricerca della suddetta rot- tura e per la sua riparazione.
La Compagnia non indennizza i danni causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature o altri condotti, gelo, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione.
Agli effetti della presente garanzia:
- il pagamento dell’Indennizzo verrà effettuato previa de- trazione, per singolo Sinistro, di 500,00 euro.
- in nessun caso la Compagnia pagherà, per singolo Sini- stro, somma maggiore di 10.000,00 euro relativamente alle spese per la ricerca e la riparazione della rottura.
XIII) Sovraccarico neve
La Compagnia indennizza i danni materiali direttamente causati alle Cose assicurate da crollo totale o parziale del Fab- bricato, provocato da sovraccarico di neve, nonché i conse- guenti danni di bagnamento agli enti medesimi.
La Compagnia non indennizza i danni causati:
a) ai Fabbricati non conformi alle norme vigenti al mo- mento della loro costruzione o ricostruzione, relative ai sovraccarichi di neve ed al loro contenuto;
b) ai Fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia integrativa) ed al loro contenuto;
c) ai capannoni pressostatici, tenso-strutture, tendo-strut- ture ed al loro contenuto;
d) a lucernari, vetrate e serramenti in genere, insegne, an- tenne, pannelli solari e consimili installazioni esterne, nonché all’impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del Fabbricato in seguito al sovraccarico di neve;
e) da valanghe e slavine;
f) da gelo, ancorché conseguente all’evento coperto dalla presente garanzia.
La presente estensione di garanzia viene prestata con Xxxx- xxxxxx – Scoperto – limite di Indennizzo come indicato nel- la apposita tabella.
XIV) Xxxxxxxx e gelo
La Compagnia risponde dei danni materiali e diretti che il ghiaccio e/o il gelo possono arrecare agli impianti idrici e tec- nici esistenti nei Fabbricati descritti in Polizza.
Sono altresì compresi i danni materiali e diretti che l’acqua fuoriuscita, a seguito di rottura dei suddetti impianti per ef- fetto di ghiaccio e/o gelo, può arrecare alle cose ivi riposte. La Compagnia non risponde dei danni:
a) conseguenti ad usura, corrosione, imperfetta tenuta de- gli impianti;
b) riconducibili a mancata o carente manutenzione;
c) agli impianti posti all’esterno dei Fabbricati;
d) alle merci riposte ad altezza inferiore a 12 cm. dal suolo.
Sono comunque altresì escluse le spese sostenute per la ri- cerca del guasto o delle rotture degli impianti.
La garanzia è operante a condizione che l’attività svolta nei Fabbricati non sia stata sospesa e/o interrotta per un perio- do superiore a 72 ore antecedenti il Sinistro.
Agli effetti della presente garanzia:
- il pagamento dell’Indennizzo verrà effettuato previa de- trazione, per singolo Sinistro, di 500,00 euro;
- in nessun caso la Compagnia pagherà, per uno o più Si- nistri che avvengano nel medesimo Periodo di assicura- zione, somma maggiore di 10.000,00 euro.
XV) Fenomeno elettrico
A parziale deroga dell’Articolo 2 – Esclusioni lettera e), la Compagnia indennizza i danni materiali e diretti a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti com- presi, per effetto di correnti, scariche ed altri fenomeni elet- trici da qualunque causa occasionati.
La Compagnia non indennizza i danni:
a) causati da usura o da carenza di manutenzione;
b) verificatisi in occasione di montaggi o smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
c) dovuti a difetti noti al Contraente o all’Assicurato all’at- to della stipulazione della Polizza nonché i danni dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costrut- tore o il fornitore.
Agli effetti della presente garanzia:
- il pagamento dell’Indennizzo verrà effettuato previa de- trazione, per singolo Sinistro, di 500,00 euro
- in nessun caso la Compagnia pagherà, per singolo Sini- stro, somma maggiore di 10.000,00 euro, senza applica- zione del disposto dell'Articolo 8 - “Assicurazione parziale”.
XVI) Allagamenti
La Compagnia indennizza i danni materiali direttamente causati alle Cose assicurate da allagamento.
Sono esclusi i danni:
- alle merci la cui base sia posta ad altezza inferiore a 12 cm dal pavimento;
- agli enti mobili posti all’aperto;
- causati da fuoriuscita di acqua, e quanto da essa traspor- tato, dalle usuali sponde di corsi d’acqua e/o di bacini, sia naturali che artificiali;
- causati da mareggiata, marea, xxxxxxxx e penetrazione di acqua marina;
P.0385.CGA - XX. 00.0000 - PAG. 9
- causati da pioggia, grandine, neve, penetrate nei Xxxxxx- cati attraverso aperture che non siano chiuse da serra- menti al momento del Sinistro, salvo che i serramenti stessi siano stati rotti o divelti dalla violenza degli eventi atmosferici in occasione del medesimo Sinistro e salvo i casi di accumuli di acqua formatisi all’esterno dei Xxxxxx- cati e penetrati all’interno degli stessi;
- che si verificassero al Fabbricato e/o a quanto in esso con- tenuto in seguito ad infiltrazioni di acqua dal terreno.
- causati da fuoriuscita di acqua da impianti automatici di estinzione in occasione di lavori di installazione o ripara-
zione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell'im- pianto che dei locali protetti;
- causati da acqua condotta.
La presente estensione di garanzia viene prestata con Xxxx- xxxxxx – Scoperto – limite di Indennizzo come indicato nel- la apposita tabella.
XVII) Ricorso terzi
La Compagnia, si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del Massimale assicurato, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle Cose di terzi da Sinistro inden- nizzabile a termini di Polizza.
L'Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni nonchè di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il Massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del Massimale stesso.
L'Assicurazione non comprende i danni:
- a Cose che l’Assicurato e/o il Contraente abbia in conse- gna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell’Assicurato e/o del Contraente ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonchè le Cose sugli stessi mezzi trasportate
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'ac- qua, dell'aria e del suolo.
Non sono comunque considerati terzi:
- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato e/o del Con- traente nonchè ogni altro parente e/o affine se con lui convivente
- quando l’Assicurato e/o il Contraente non sia una perso- na fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente
- le Società le quali rispetto all’Assicurato e/o al Contraen- te, che non sia una persona fisica, siano qualificabili co- me controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile nel testo di cui alla legge 7 Giugno 1974 n. 216, nonchè gli amministratori delle medesime.
L'Assicurato deve immediatamente informare la Compa- gnia delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Compagnia avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.
L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o ri- conoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Compagnia.
P.0385.CGA - XX. 00.0000 - PAG. 10
Quanto alle spese giudiziali si applica l'articolo 1917 del Codice Civile.
XVIII) Atti di terrorismo
A parziale deroga dell’Articolo 2 - Esclusioni, la Compagnia risponde dei danni diretti e materiali alle Cose assicurate causati da eventi non altrimenti esclusi, verificatisi in occa- sione di Atti di terrorismo.
Restano comunque esclusi:
- le perdite, i danni, i costi, le spese, direttamente o indi- rettamente causati da e/o derivanti da e/o in connessione con: inquinamento e/o contaminazione nucleare, biolo- gica, chimica;
- i danni, le perdite, i costi e le spese di qualsiasi natura di- rettamente od indirettamente riconducibili a qualsiasi azione presa per controllare, prevenire, reprimere o, a qualsiasi titolo, per contrastare un Atto di terrorismo;
- i danni causati da fuoriuscita d’acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d’acqua e/o di bacini, sia naturali che artificiali.
La presente estensione di garanzia viene prestata con Xxxx- xxxxxx – Scoperto – limite di Indennizzo come indicato nel- la apposita tabella.
La Compagnia ha facoltà di recedere in qualunque mo- mento dalla copertura assicurativa prestata con la presente estensione di garanzia mediante preavviso di 90 giorni da comunicarsi a mezzo di lettera raccomandata.
Trascorsi trenta giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la Compagnia rimborsa la quota di Premio impo- nibile relativo al periodo di Rischio non corso, da conteg- giarsi sulla base del 5% del tasso imponibile annuo, che rappresenta il costo della presente estensione di garanzia. In caso di recesso della Compagnia dalla presente estensio- ne di garanzia, il Contraente ha la facoltà di recedere dal- l’intero contratto, inviandone comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro la data in cui il recesso ha effetto. In tal caso, la Compagnia rimborsa la parte di Premio imponibile di Polizza relativa al periodo di Rischio non corso.
XIX) Inondazione, alluvione
A parziale deroga dell’Articolo 2 - Esclusioni, la Compagnia indennizza i danni diretti e materiali alle Cose assicurate da fuoriuscita d’acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d’acqua e/o di bacini naturali od artificiali, anche se provocata da terremoto.
La Compagnia non indennizza i danni:
a) causati da mareggiata, marea, xxxxxxxx, umidità, stil- licidio, trasudamento, infiltrazione;
b) causati da mancata o anormale produzione o distribu- zione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell’i- nondazione e alluvione sugli enti assicurati;
c) di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
d) a enti mobili all’aperto;
e) causati da traboccamento e rigurgito di fognature, salvo che tali eventi siano connessi al diretto effetto dell'inon- dazione o alluvione;
f) causati da fuoriuscita d’acqua, e quanto da essa traspor- tato, dalle usuali sponde di corsi d’acqua e/o di bacini naturali od artificiali dovuta ad atti di terrorismo, salvo quanto previsto dalla Condizione Complementare “Atti di terrorismo”, se ed in quanto operante.
La presente estensione di garanzia viene prestata con Xxxx- xxxxxx – Scoperto – limite di Indennizzo come indicato nel- la apposita tabella.
XX) Terremoto
A parziale deroga dell’Articolo 2 - Esclusioni, la Compagnia indennizza i danni diretti e materiali alle Cose assicurate cau- sati da terremoto, intendendosi per tale, un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause en- dogene, si precisa che le scosse registrate nelle 72 ore suc- cessive al primo evento che ha dato luogo ad un Sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio ed i relativi danni sono considerati "singolo Sinistro", purché avvenuti nel Periodo di assicurazione.
La presente estensione di garanzia viene prestata con Xxxx- xxxxxx – Scoperto – limite di Indennizzo come indicato nel- la apposita tabella.
Sezione II
Norme che regolano l’Assicurazione “Responsabilità Civile verso Terzi dell’Assicurato”
Articolo 13
Oggetto dell’Assicurazione
La Compagnia si obbliga a tenere indenne l’Assicurato - fino alla concorrenza massima complessiva dei Massimali assicu- rati, in aggiunta alle spese di difesa di cui alle Norme che re- golano l’Assicurazione - di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di ri- sarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontaria- mente cagionati a terzi per:
- morte, lesioni personali;
- distruzione o deterioramento di Cose o animali;
in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazio- ne al Rischio della proprietà dei Fabbricati assicurati nella Sezione I della presente Polizza.
L’Assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso di persone delle quali egli debba rispondere.
L’Assicurazione comprende i rischi delle antenne radiotelevi- sive, gli spazi adiacenti di pertinenza dei Fabbricati, anche te- xxxx a giardino, compresi parchi, alberi di alto fusto, attrezzature sportive e per giochi, strade private e recinzioni in genere, nonché cancelli anche automatici.
L’Assicurazione è operante anche per le azioni di rivalsa espe- rite dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - INPS ai sensi della Legge 12 giugno 1984, n. 222.
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato in qualità di committente di lavori rientranti nel campo di applicazione del Decreto Legislativo 81/08 e successive modifiche e/o integrazioni, relativi ai Fabbricati assicurati, per danni involontariamente cagionati a terzi per morte o per lesioni personali, purchè l’Assicurato abbia designato, ove richiesto, il Responsabile dei Lavori, il Coordinatore per la Progettazione e il Coordinatore per l’Esecuzione dei Lavori, conformemente a quanto disposto dal predetto Decreto Legislativo.
Articolo 14
Persone non considerate terzi Non sono considerati terzi:
1) il coniuge, il convivente di fatto, le persone iscritte nello stato di famiglia dell’Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
2) quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’am- ministratore e le persone che si trovino con loro nei rap- porti di cui al punto 1);
3) le persone che essendo in rapporto di dipendenza con l’Assicurato subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l’Assicurato, subisca- no il danno in conseguenza di lavoro o servizio per l’As- sicurato stesso;
4) le società o enti che, rispetto all’Assicurato siano quali- ficabili come controllanti, controllate e collegate ai sensi dell’articolo 2359 del Codice Civile.
Articolo 15 Esclusioni
L’Assicurazione non comprende:
a) i danni derivanti dall’esercizio, nei Fabbricati descritti in Polizza, da parte del Contraente, del Conduttore o di terzi, di industrie, commerci, arti e professioni o dell’at- tività personale del Contraente, del Conduttore, degli inquilini o condomini e loro familiari;
b) i danni conseguenti a:
- inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo;
- interruzione, impoverimento, deviazione di sorgenti e corsi d’acqua;
- alterazione o impoverimento di falde acquifere, di gia- cimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo, suscettibile di sfruttamento;
c) i danni a Cose altrui derivanti da Incendio, Esplosione e Scoppio di Cose dell’Assicurato o da lui detenute;
d) i danni derivanti da:
- lavori di straordinaria manutenzione, ampliamenti, sopraelevazione, demolizione, ristrutturazione;
- spargimento di acqua e/o di altri liquidi derivante da rotture non accidentali di tubature e/o condutture;
- da rigurgito di fogne, funghi, muffe, umidità, stillici- dio ed in genere da insalubrità dei locali;
- trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratici);
- dalla generazione di campi elettrici o magnetici o di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi ap- parecchiatura o impianto;
P.0385.CGA - XX. 00.0000 - PAG. 11
- presenza, detenzione e impiego dell'amianto e/o suoi derivati e/o prodotti contenenti amianto;
- responsabilità volontariamente assunte dall’Assicurato e non derivanti direttamente dalle leggi in vigore;
e) i danni alle Cose che l’Assicurato detenga a qualsiasi titolo;
f) i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
g) da Furto;
h) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a esse equiparate di veicoli a motore.
i) i danni agli occupanti abusivi nel corso di occupazioni che si protraggano oltre i 5 giorni consecutivi.
Articolo 16
Obblighi in caso di Sinistro
In caso di Xxxxxxxx, il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso scritto all’Agente di assicurazione al quale è assegna- ta la Polizza oppure alla Compagnia entro dieci giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’articolo 1913 del Codice Civile.
L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, ai sensi dell’arti- colo 1915 del Codice Civile.
Articolo 17 Assicurazione parziale
Se il valore del Fabbricato al momento del Sinistro, calco- lato secondi i criteri di cui all’Articolo 7 – punto b), eccede di oltre il 10% la somma assicurata in Polizza per il Xxxxxx- cato, la Compagnia risponde del danno in proporzione del rapporto tra la somma assicurata ed il suddetto valore al momento del Sinistro, e in ogni caso nel limite del Massi- male di Polizza ridotto in eguale proporzione.
Articolo 18
Pluralità di assicurati
Il Massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta per ogni effetto unico an- che nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.
Articolo 19
Gestione delle controversie - spese legali
La Compagnia assume fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa, designando ove occorra legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso.
L’Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio, ove la procedura lo richieda.
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L’Assicurato deve trasmettere alla Compagnia o all’Agente di assicurazione cui è assegnata la Polizza l’atto di citazione o qualunque atto giudiziario ricevuto in notificazione entro il termine di dieci giorni dal ricevimento unitamente a tutti i documenti e gli elementi utili per la gestione della contro- versia e per la predisposizione delle difese tecnico giuridi- che. Nel caso in cui l’Assicurato non adempia a tali oneri o incorra comunque nelle decadenze previste dalla legge, la Compagnia si riserva il diritto di non gestire la vertenza a nome dell’Assicurato - al quale verranno restituiti tutti gli atti ed i documenti – e di ridurre l’Indennizzo in ragione del pregiudizio sofferto.
Sono a carico della Compagnia le spese sostenute per resiste- re all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza
per il danno cui si riferisce la domanda risarcitoria. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra Compagnia e Assicurato in pro- porzione al rispettivo interesse.
La Compagnia non riconosce spese incontrate dall’Assicu- rato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, o delle spese di giusti- zia penale.
L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o ri- conoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Compagnia; in caso contrario la Compagnia si riserva il diritto di ridurre l’Indennizzo in ragione del pregiudizio sofferto.
Condizioni aggiuntive valide per l’Assicurazione “Responsabilità Civile verso Terzi dell’Assicurato
XXI) Danni da inquinamento accidentale
A parziale deroga dell’Articolo 15 “Esclusioni” – punto b), l’Assicurazione comprende i danni cagionati a terzi per mor- te e lesioni personali, danneggiamento di Cose, in conse- guenza di contaminazione dell’acqua, dell’aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocata da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti, o condutture, dei Xxxxxx- cati assicurati con la presente Polizza.
Questa estensione di garanzia è prestata con uno Scoperto del 10% - con il minimo di 2.500,00 euro – per ogni Sini- stro, entro il limite di 50.000,00 euro per uno o più Sinistri verificatisi nel medesimo Periodo di assicurazione.
Norme che regolano entrambe le sezioni
Articolo 20
Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita to- tale o parziale del diritto all’Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Articolo 21
Altre assicurazioni
Se sulle medesime Cose e per il medesimo Rischio coesisto- no più assicurazioni, il Contraente o l’Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.
In caso di Sinistro il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a cia- scuno di essi l’Indennizzo dovuto secondo il rispettivo con- tratto autonomamente considerato.
Limitatamente alla Sezione I – “Danni alle Cose”, qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l’Inden- nizzo dovuto dall’assicuratore insolvente - superi l’ammon- tare del danno, la Compagnia è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell’Indennizzo calcola- to secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni ob- bligazione solidale con gli altri assicuratori.
Articolo 22
Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pa- gati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del paga- mento. I Premi devono essere pagati all’Intermediario assicurativo alla quale è assegnata la Polizza e che sia autoriz- zato dalla Compagnia alla esazione dei titoli oppure alla Compagnia.
Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio succes- sivi, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° gior- no dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Compagnia ad ottenere il pagamento dei Premi scaduti, ai sensi dell’articolo 1901 del Codice Civile.
Il Premio è sempre determinato per Periodi di assicurazione di un anno, salvo i casi di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.
Articolo 23
Risoluzione dell’Assicurazione
L'Assicurazione è automaticamente risolta con effetto dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello del riscatto delle Cose assicurate da parte del Contraente o di quello di ri- soluzione o cessazione del contratto di leasing per qualsia- si motivo.
In tal caso la Compagnia entro 30 giorni dalla data di ces- sazione dell’Assicurazione, rimborsa la parte di Premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di Rischio non corso.
Articolo 24
Modifiche dell’Assicurazione
Le eventuali modificazioni dell’Assicurazione devono essere provate per iscritto.
Articolo 25 Aggravamento del Rischio
Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione scrit- ta, mediante lettera raccomandata, alla Compagnia di ogni aggravamento del Rischio.
Gli aggravamenti di Xxxxxxx non noti o non accettati dal- la Compagnia possono comportare la perdita totale o par- ziale del diritto all’Indennizzo nonché la stessa cessazione
dell’Assicurazione ai sensi dell’articolo 1898 del Codice Civile.
Articolo 26 Diminuzione del Rischio
Nel caso di diminuzione del Rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comu- nicazione del Contraente o dell’Assicurato ai sensi dell’arti- colo 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Articolo 27
Recesso in caso di Sinistro
Dopo ogni Sinistro denunciato a termini di Polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’Indennizzo la Compagnia può recedere dalla Convenzione e/o dal singo- lo Certificato di Assicurazione.
La relativa comunicazione deve essere data mediante lettera raccomandata ed ha efficacia dopo 90 giorni dalla data di ricevimento della stessa.
In tal caso la Compagnia entro 30 giorni dalla data di effica- cia del recesso, rimborsa la parte di Premio, al netto delle im- poste, relativa al periodo di Rischio non corso.
Si conviene che qualora la Compagnia decidesse di esercitare la facoltà di recesso prevista in polizza, la stessa non sarà cau- sa dell’annullamento dei singoli Certificati di Assicurazione emessi antecedentemente alla data di effetto dell’annulla- mento della presente Convenzione.
Articolo 28
Proroga dell’Assicurazione
In mancanza di disdetta, comunicata mediante lettera rac- comandata spedita almeno 90 giorni prima della scadenza dell’Assicurazione, quest’ultima è prorogata per un anno. Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l’assicurazione sia stata stipu- lata per una minore durata, nel qual caso essa coincide con la durata del contratto.
Articolo 29 Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’Assicurazione sono a carico del Contraente.
Articolo 30
Foro competente
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Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede legale del convenuto, ovvero quel- lo del luogo ove ha sede l'agente di assicurazione cui è as- segnata la polizza.
Articolo 31
Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Condizione particolare aggiuntiva - Sublocazione dei beni assicurati
La garanzia prestata dalla presente polizza opera per i beni immobiliari sublocati o ceduti in godimento o uso a Terzi dall'Utilizzatore/Conduttore, a condizione che tale subloca- zione o cessione sia preventivamente autorizzata per iscritto
da Sardaleasing SpA, fermo restando il diritto di surrogazio- ne della Compagnia nei diritti dell’Assicurato verso il terzo responsabile (art. 1916 del Codice Civile).
I danni causati ai beni assicurati da atti dolosi compiuti da Ter- zi, che utilizzano i beni in base alle modalità contrattuali di cui sopra, sono indennizzabili con esclusione di quelli conseguenti ad appropriazione indebita (art. 646 del codice penale).
Somme assicurate
Sez. I - Danni alle Cose - Fabbricato: vedi modulo di adesione
- Ricorso terzi: Euro 300.000,00
Sez. II - Responsabilità Civile verso Terzi - Euro 5.000.000,00 per ogni Sinistro
- Euro 5.000.000,00 per ogni persona
- Euro 5.000.000,00 per danni a Cose e animali
Xxxxxxxxxx, Scoperti, Limiti di Indennizzo
Salvo quanto eventualmente previsto nelle singole clausole della presente Convenzione:
Franchigie – Scoperti
Il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato, previa detrazione per singolo Sinistro, di un importo pari a:
a) Scoperto 10% con il minimo di 2.500,00 euro per danni verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi,
sommosse, sabotaggio, atti vandalici o dolosi esclusi atti di terrorismo;
b) Scoperto 10% con il minimo di 2.500,00 euro per danni causati da atti di terrorismo;
c) Scoperto 10% con il minimo di 5.000,00 euro per danni causati da allagamenti;
d) Scoperto 10% con il minimo di 10.000,00 euro per danni causati da inondazione e alluvione;
e) Scoperto 10% con il minimo di 2.500,00 euro per danni causati da eventi atmosferici;
f) Scoperto 10% con il minimo di 2.500,00 euro per danni causati da sovraccarico di neve;
g) Scoperto 10% con il minimo di 10.000,00 euro per danni causati da terremoto.
Limiti di indennizzo
In nessun caso la Compagnia indennizzerà, per uno o più Sinistri verificatisi nel medesimo Periodo di assicurazione, somma superiore a:
a) 70% delle somme assicurate alla Sezione I di polizza per danni verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, sabotaggio, atti vandalici o dolosi esclusi atti di terrorismo;
b) 50% delle somme assicurate alla Sezione I di polizza per danni causati da atti di terrorismo;
c) 50% delle somme assicurate alla Sezione I di polizza per danni causati da allagamenti;
d) 50% delle somme assicurate alla Sezione I di polizza per danni causati da inondazione e alluvione;
e) 70% delle somme assicurate alla Sezione I di polizza per danni causati da eventi atmosferici;
f) 50% delle somme assicurate alla Sezione I di polizza per danni causati da sovraccarico di neve;
g) 50% delle somme assicurate alla Sezione I di polizza per danni causati da terremoto.
In nessun caso la Compagnia indennizzerà, complessivamente per uno o più sinistri che si verifichino nel medesimo periodo di assicurazione, importo superiore a:
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- Euro 40.000.000,00 per le garanzie catastrofali (terremoto, inondazioni, alluvioni ecc.)
- Euro 5.000.000,00 per R.C.T. per uno o più sinistri riferiti alla medesima ubicazione.
Data ultimo aggiornamento: 01 Ottobre 2020
I sinistri dovranno essere denunciati ai seguenti indirizzi e- mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx
e p.c. xxxxxxxx.xxxxxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx
Denuncia del sinistro n° .....................................................
avvenuto il ........../........../....................
relativamente alla convenzione assicurativa Sardaleasing/Zurich
contraente/conduttore ..................................................... indirizzo .......................................................................................... telefono ........................................................................... e-mail ............................................................................................ | ||||||||||||
data | ora | località dell'evento | autorità intervenuta | C.C | P.S | V.U | V.F | isp. Lav | comando di | redatto verbale | ||
si | no | si | no | |||||||||
Modalità dell'evento .................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. | ||||||||||||
Testimoni (e indirizzo).................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................................ | ||||||||||||
Danni a Persona | Xxxxx a cose | |||||||||||
assicurato/infortunato (per infortuni - malattia) | proprie | di terzi | ||||||||||
terzi | prestatori d'opera (dipendenti, per R.C.O.) | (indicare il proprietario, gli elementi identificativi come la targa del veicolo, | ||||||||||
(indicare cognome, nome, xxxxxxxxx, se parente o dipendente o socio del | il tipo ecc, e descrivere i danni) | |||||||||||
contraente, lesioni subite) | ||||||||||||
...................................................................................................... | .................................................................................... | |||||||||||
.................................................................................................... | ..................................................................................... | |||||||||||
.................................................................................................... | ..................................................................................... | |||||||||||
.................................................................................................... | ..................................................................................... | |||||||||||
................................................................................................... | Enti danneggiati visibili presso: | |||||||||||
................................................................................................... | ..................................................................................... | |||||||||||
Esistono altre assicurazioni per il rischio denunciato? Si No Somme assicurate ......................................................................... | Con | quale | compagnia? ............................................ Presentata denuncia? Si No | |||||||||
Si allega certificato medico del ..................................... Seguirà copia denuncia all'autorità ................................ | copia denuncia all''INAIL ..................................................... | |||||||||||
Il sottoscritto dichiara di aver fornito indicazioni complete e veritiere, e le conferma ..........................................., li ...................................... L'assicurato/conduttore .................................................................. |
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Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (“Regolamento generale sulla protezione dei dati”, per brevità il ”Regolamento”), ed in relazione ai dati personali che il Titolare, come indicato al successivo paragrafo 9, ha necessità di trattare, La informiamo di quanto segue:
1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
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In particolare, i Suoi Dati saranno trattati (i) ai fini dell’espletamento da parte del Titolare delle attività attinenti all’esecuzione degli obblighi contrattuali derivanti dal rapporto di agenzia intercorrente tra l’Agenzia e il Titolare medesimo, ivi incluso il corretto svolgimento dell’attività agenziale ed (ii) al fine di ottemperare a specifici obblighi derivanti dalla legge o da provvedimenti emessi da Autorità, a ciò legittimate dalla legge, o da Organi di Vigilanza e Controllo. .
2. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento dei Suoi Dati da parte del Titolare, per le finalità suesposte, avviene con modalità sia automatizzate (supporto elettronico) sia non automatizzate (supporto cartaceo), nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.
3. CONFERIMENTO DEI DATI E BASE GIURIDICA
Il conferimento dei Dati per le finalità di cui al precedente paragrafo 1 punto (i) è facoltativo, tuttavia un eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità per il Titolare di dare esecuzione al rapporto di agenzia; il conferimento dei Dati per le finalità di cui al precedente paragrafo 1, punto (ii), è obbligatorio in quanto richiesto da norme di legge, o provvedimenti emessi da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da Organi di Vigilanza e Controllo. Con riferimento al trattamento di cui: (a) al precedente paragrafo 1 punto (i), la relativa base giuridica risiede nel mandato di agenzia e nei relativi obblighi contrattualmente assunti; (b) al precedente paragrafo 1 punto (ii), la relativa base giuridica risiede nell’adempimento di obblighi normativi.
4. FONTE DEI DATI E PERIODO DI CONSERVAZIONE
I Suoi Dati personali sono raccolti presso l’Agenzia, (i) preventivamente all’instaurazione del rapporto di agenzia e, (ii) ove necessario, nel corso del rapporto medesimo.
I Suoi Dati personali verranno conservati per un periodo non inferiore a 10 anni dall’interruzione, per qualsiasi ragione, del rapporto tra Lei e l’Agenzia o del rapporto intercorrente tra quest’ultima e il Titolare, in conformità a quanto previsto dalla legge. Eventuali dati inerenti ad attività di tutela dei propri diritti (anche in sede giudiziale), verranno conservati per il periodo di passaggio in giudicato della relativa sentenza o ultimo grado di giudicato e, ove necessario, per la successiva fase esecutiva.
5. CATEGORIE DI DESTINATARI
I Suoi Dati possono essere comunicati per le finalità di cui al precedente paragrafo 1, punti (i) e (ii), ai seguenti soggetti che possono operare in qualità di autonomi titolari o di responsabili del trattamento, nominati dal Titolare:
- Al Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato;
- alle CCIAA;
- all’IVASS;
- all’ANIA;
- alle Pubbliche Amministrazioni in genere;
- ai Fondi Pensione ed alle Casse di previdenza e di assistenza;
- alle banche, istituti di credito e soggetti vincolatari in genere;
- a notai, avvocati e consulenti in genere;
- a società di revisione e sindaci;
- a Compagnie di assicurazioni;
- a soggetti terzi che erogano corsi di formazione/informazione/aggiornamento professionale;
- a clienti e potenziali clienti della Compagnia;
- a società del Gruppo Zurich (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge).
- alla Cassa Previdenza Agenti delle Compagnie del Gruppo Zurigo con sede in Xxxxxx, Xxx Xxxxxxx Xxxxxx, 00, ove Lei avesse aderito a tale istituto;
Inoltre, i Suoi Dati possono essere conosciuti dai dipendenti o collaboratori del Titolare, che operano in qualità di soggetti autorizzati ed istruiti al trattamento da parte del Titolare medesimo, e vengono a conoscenza dei Suoi Dati nell’ambito dello svolgimento delle loro attività nelle seguenti aree:
aree di business danni e vita, liquidazione sinistri, reti di vendita, servizi interni quali comunicazione, legale, organizzazione, auditing, compliance, attuariato, antifrode, sistemi informativi, amministrazione, finanza, sicurezza e protezione.
Inoltre i dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1 a società del Gruppo Zurich (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge). Infine, i Suoi Dati, potranno essere conosciuti da clienti e potenziali clienti del Titolare.
6. DIFFUSIONE DEI DATI E CATEGORIE DI DATI
I Suoi Dati non sono soggetti a diffusione. I Xxxx Xxxx, raccolti e trattati dal Titolare, sono: (i) dati anagrafici, (ii) dati di contatto; (iii) dati relativi a condanne penali e reati.
7. TRASFERIMENTO DI DATI ALL’ESTERO
I Suoi Dati personali possono essere trasferiti verso Paesi appartenenti all’Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all’Unione Europea, (tra cui la Svizzera, sede della società capogruppo), sempre nel rispetto della normativa applicabile ed adottando le misure di sicurezza atte a garantire i necessari livelli di sicurezza. In particolare, ove il trasferimento avvenisse verso paesi extra UE ed in assenza di decisione di adeguatezza della Commissione Europea, i trasferimenti avverranno sulla base delle “Clausole Contrattuali Standard” emanate dalla Commissione medesima, a garanzia del corretto trattamento. Lei potrà in ogni caso sempre contattare il Responsabile della protezione dei dati ai recapiti indicati nel successivo paragrafo 9.
8. DIRITTI DELL’INTERESSATO
9. TITOLARI E RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI Titolare del trattamento è ciascuna Compagnia che lo effettua:
− Zurich Insurance Plc Rappresentanza Generale per l’Italia
Le sedi delle Compagnie sono in Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx x. 00. Potrà in qualsiasi momento contattare il Titolare, indirizzando la Sua comunicazione all’attenzione del Responsabile per la protezione dei dati ad uno dei seguenti recapiti: inviando un’e-mail all’indirizzo xxxxxxx@xx.xxxxxx.xxx ovvero scrivendo a mezzo posta alla sede sopra riportata.
Luogo e data ………………………………………………….
Nome e cognome dell’interessato (leggibili)
……………………………………………………………….. N. codice Agenzia …………………………………………. (firma)…………………………………………………….