ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI DI MEDICINA GENARALE AI SENSI DELL’ART. 8 DEL D.LGS. N. 502 DEL 1992 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI
ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI DI MEDICINA GENARALE AI SENSI DELL’ART. 8 DEL D.LGS. N. 502 DEL 1992 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI
LINEE GUIDA
In data 9 giugno 2005 ha avuto luogo l’incontro per la definizione di linee guida per l’applicazione dell’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni del 23 marzo 2005 in materia di viste occasionali nell’ambito della Continuita assistenziale. Sono presenti per
la SISAC nella persona del Coordinatore Dr. Xxxxx Xxxxxx FIRMATO
e le seguenti Organizzazioni Sindacali:
FIMMG
Dr. Xxxxx Xxxxxxx FIRMATO
FEDERAZIONE MEDICI
ADERENTE U.I.L. - F.P.L.
Dr. Xxxxxxx Xxxxxxx FIRMATO
INTESA SINDACALE SIMET – SUMAI – CISL Medici
Dr. Xxxxxxxx Xxxxxxxx FIRMATO
Dr. Xxxxxxx Xxxx FIRMATO
Dr. Xxxxx Xxxxxxx FIRMATO
FP CGIL MEDICI
Dr. Xxxxxx Xxxxxx FIRMATO
In merito alla assistenza ai cittadini temporaneamente presenti sul territorio di una Azienda Sanitaria Locale la Sisac e le Organizzazioni Sindacali firmatarie dell’Accordo Collettivo Nazionale per la medicina generale del 23 marzo 2005 concordano che la materia è oggetto di definizione puntuale nell’ambito degli Accordi Regionali.
Il servizio di continuità assistenziale è destinato a rispondere alle esigenze di assistenza di tutta la popolazione residente in ambito regionale, sulla base della appropriatezza delle richieste correlate ai compiti di istituto.
I cittadini fruiscono gratuitamente del servizio, fatto salvo quanto previsto dall’art. 32 relativamente alle località con forte afflusso turistico indicate dalla programmazione regionale, nel qual caso si applica il disposto di cui all’art 57 dell’ACN. In fase di prima applicazione si considerano località turistiche quelle località già indicate come tali negli anni precedenti o indicate dalla Regione con la massima sollecitudine rispetto alla applicazione delle presenti linee guida.
L’istituto di cui all’art. 57 dell’ACN non si applica, nelle more della stipula degli Accordi Regionali, nei confronti di cittadini della Regione temporaneamente presenti in ambito territoriale aziendale diverso da quello appartenenza, non ancora in possesso della scelta provvisoria di cui all’art. 40, comma 12, per un periodo massimo di mesi 4 dalla data di sottoscrizione del presente documento.
Si intendono temporaneamente presenti i cittadini domiciliati o soggiornanti in maniera continuativa per il periodo previsto dall’art. 40 comma 12