COMUNE DI SAN ROBERTO
COMUNE DI SAN XXXXXXX
Repertorio n. 472/2011 del 07/02/2012
Oggetto: LAVORI RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO E ALLESTIMENTI PER REALIZZAZIONE CENTRO DI AGGREGAZIONE
CIG: 3634386633 - CUP: G83B10000620002 -
REPUBBLICA ITALIANA
L’anno duemiladodici, il giorno sette del mese di febbraio, in San Xxxxxxx, nella residenza comunale sita in Piazza Roma 93, presso l’ufficio di Segreteria, avanti a me, avv. Xxxxxxxxx Xxxxxxx Segretario del Comune di San Xxxxxxx (RC), autorizzato a rogare, nell’interesse del Comune, gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i signori della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario comunale sono personalmente certo:
a) Geom. Xxxxxxxx Xxxxxxx, Responsabile pro-tempore del Settore Tecnico del Comune di San Xxxxxxx (C.F. 80003250802 - P.I. 00711050807), che si costituisce nel presente atto in nome, per conto e nell’interesse del Comune di San Xxxxxxx, di seguito nel presente atto denominato semplicemente «stazione appaltante»;
b) sig. Xxxx Xxxxxxxx, nato a Reggio Calabria (RC) il 24/11/1972, in qualità di socio - amministratore e rappresentante legale della ditta Xxxx Xxxxxxx & figli S.N.C, con sede in San Xxxxxxx (RC) alla frazione Acquacalda, via Pantano, cap 89050, Codice fiscale, Partita Iva e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Reggio Calabria: 01025100809, iscritta alla Camera di Commercio di Reggio Calabria al R.E.A. n. 109627, che di seguito viene denominato “appaltatore”.
Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all’assistenza di testimoni con il mio consenso.
PREMESSO:
- che in seguito alla procedura negoziata ex art. 57, comma 6 del d.lgs. 163/2006, indetta per l’esecuzione dei lavori in oggetto, con determina del Settore Tecnico n.
223 del 16/12/2011, con importo a base d’asta di euro 96.500,00, oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per euro 1.930,00, al netto d’IVA, è risultato aggiudicatario il predetto appaltatore, che ha offerto un ribasso percentuale del 26,10%, quindi per il prezzo netto di euro 71.313,50;
- che i lavori sopra detti sono stati aggiudicati al suddetto appaltatore, in via
provvisoria con determina del Settore Tecnico n. 1 del 4.1.2012, e in via definitiva, con determina del Settore Tecnico n. 11 in data 31.1.2012, per l’importo di euro 71.313,50, cui vanno aggiunti euro 1930,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (al netto di iva);
- che ai sensi dell’art. 106, comma 3, del regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei Contratti pubblici (d.lgs. 163/2006) approvato con D.P.R. 207/2010, il responsabile unico del procedimento e l’appaltatore hanno sottoscritto il verbale con cui concordemente danno atto del permanere delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori, in data odierna;
TUTTO CIO’ PREMESSO
Le parti convengono e stipulano quanto segue:
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1. Oggetto del contratto
La stazione appaltante concede all’appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l’appalto per l’esecuzione dei lavori citati in premessa. L’appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.
Art. 2. Ammontare del contratto.
1. L’importo contrattuale ammonta a euro 73.243,50 (diconsi euro settantatremiladuecentoquarantatre virgola cinquanta) di cui:
a) euro 71.313,50= per lavori veri e propri;
b) euro 1.930,00= per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza.
2. L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.
3. Il contratto è stipulato “a corpo” e “a misura” per tutti lavori di cui al capitolato speciale d’appalto e secondo quanto previsto dallo stesso.
Art. 3. Condizioni generali del contratto.
1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
Art. 4. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere.
1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell’art. 2 del capitolato generale d’appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, l’appaltatore ha eletto domicilio nel comune di San Xxxxxxx (RC), presso la sede municipale.
2. Ai sensi dell’art. 3, comma 1, del capitolato generale d’appalto, i pagamenti a favore dell’appaltatore saranno effettuati presso la Tesoreria comunale dell’Ente, Banca Monte dei Paschi di Siena in San Xxxxxxx. Ai sensi dell’art. 3 commi 3 e 5, della legge 136/2010, i pagamenti saranno effettuati esclusivamente mediante bonifico bancario o postale, sul quale saranno indicati il codice identificativo gara (CIG) e il codice unico progetto (CUP), da effettuarsi su conto corrente bancario o postale che
l’appaltatore indicherà formalmente quale conto dedicato, anche se non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, unitamente alle generalita' e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.
3. L'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell’appaltatore, previa motivata comunicazione.
4. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall’appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità. TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI
Art. 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.
1. I lavori sono consegnati entro 45 giorni dalla presente stipula.
2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato giorni 90 (novanta), naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
Art. 6. Penale per i ritardi.
1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari ad euro 50,00 (cinquanta//00) per ogni giorno di ritardo.
2. La penale, con l’applicazione delle stessa aliquota/misura di cui al comma 1 e con le
modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell’apposito programma dei lavori in proporzione ai lavori non ancora eseguiti, nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
3. Se il ritardo dovesse essere superiore al dieci per cento dell’importo contrattuale la stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto ed all’incameramento della cauzione.
Art. 7. Sospensioni o riprese dei lavori.
1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d’opera nei casi previsti dall’art. 132 del D.Lgs. n. 163/2006.
2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.
3. Qualora l’appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell’appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori qualora l’appaltatore intenda far valere l’illegittima maggiore durata della sospensione.
4. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione dei lavori, l’appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento,
l’appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all’appaltatore alcun compenso e indennizzo.
5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d’appalto come funzionali all’andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.
Art. 8. Oneri a carico dell’appaltatore.
1. Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d’appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.
2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell’appaltatore le spese per:
a) l’impianto, la manutenzione e l’illuminazione dei cantieri;
b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera;
c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all’emissione del certificato di regolare esecuzione;
e) le vie di accesso al cantiere;
f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l’abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
h) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all’emissione del certificato di regolare esecuzione.
3. L’appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
5. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
6. Sono altresì a carico dell’appaltatore gli oneri di cui all’art. 25.
Art. 9. Contabilizzazione dei lavori.
1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.
2. La contabilizzazione dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione.
3. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita
rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all’aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all’importo contrattuale netto del lavoro a corpo.
4. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l’appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
5. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.
6. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per le i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell’offerta in sede di gara.
Art. 10. Invariabilità del corrispettivo.
1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l’art. 1664, primo comma, c.c..
Art. 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.
1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’art. 132 del D.Lgs. 163/2006, e successive modifiche e integrazioni, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate
sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi dell’art. 163 del regolamento approvato con D.P.R. 207/2010.
2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli artt. 43, 161 e 162 del regolamento approvato con D.P.R. 207/2010.
Art. 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.
1. Non è dovuta alcuna anticipazione.
2. All’appaltatore potranno essere corrisposti i pagamenti in acconto, ai sensi dell’art.
15 del capitolato speciale d’appalto, per importi non inferiori ad euro 30.000,00 (trentamila/00).
3. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto è effettuato entro 90 giorni dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione; il conto finale deve redigersi entro 60 giorni dalla data di ultimazione dei lavori.
5. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, c.c.
6. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell’art. ai sensi dell’art. 141, comma 9 del D.Lgs. n. 163/2006, almeno di pari importo, con scadenza non inferiore a 32 (trentadue) mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
Art. 13. Ritardo nei pagamenti.
1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui agli artt. 142,143 e 144 del regolamento approvato con D.P.R.
207/2010.
2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'art. 1460 c.c., ovvero, previa costituzione in mora della stazione appaltante e trascorsi 60 giorni dalla medesima, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.
Art. 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.
1. Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro il termine di tre mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.
3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest’ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.
4. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 c.c., l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
5. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino alla
certificazione della regolare esecuzione delle opere; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.
Art. 15. Risoluzione del contratto.
1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
a) frode nell'esecuzione dei lavori;
b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di esecuzione;
c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
e) sospensione dei lavori da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;
f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 e successive modifiche;
l) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
m) ritardo di cui al comma 3 dell’art. 6 del presente contratto;
2. Il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui, per qualsiasi motivo, le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della societa' Poste italiane Spa.
3. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
4. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Reggio Calabria della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
5. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
Art. 16. Controversie.
1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, per un importo non inferiore al 10% dell’importo contrattuale, il responsabile del procedimento nomina la commissione di cui all’art. 240 del D.Lgs. 163/2006, che, acquisita immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore e, sentito l'appaltatore, formula alla stazione appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale la stazione appaltante delibera con provvedimento motivato entro sessanta giorni. La procedura può essere reiterata una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere dall’importo, per le riserve non risolte al momento dell’emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
2. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'appaltatore cessa la materia del contendere.
3. L’importo complessivo delle riserve non può in ogni caso essere superiore al venti per cento dell’importo contrattuale (art. 241 bis del d.lgs. 163/2006).
4. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle
conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma 1, possono essere deferite ad arbitri, ai sensi dell’art. 241 del D.Lgs. 163/2006.
TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI
Art. 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.
1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui all’art. 4 del regolamento di attuazione DPR 207/2010.
2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo all'art. 18, comma 7, della Legge 19 marzo 1990, n. 55 e dall'art. 4 del regolamento approvato con DPR 207/2010.
3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.
4. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.
5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l’appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione
appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.
6. L’appaltatore ha presentato DURC rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale il 08/11/2011 con numero protocollo 16494218 del 20/10/2011.
Art. 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.
1. L'appaltatore dichiara di accettare il piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 494/1996, e successive modifiche, con i contenuti di quest'ultimo, predisposto dalla stazione appaltante.
2. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al Coordinatore della sicurezza gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.
3. L’appaltatore ha depositato presso la stazione appaltante proprio Piano operativo di Sicurezza.
4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
Art. 19. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.
1. Ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. 8 agosto 1994, n. 490 e del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575, in base alla certificazione, recante la dicitura antimafia di cui all'art. 9 del D.P.R. 252/1998, rilasciata dalla Camera di Commercio di Reggio Calabria, in data 16/09/2011 al numero CEW/6217/2011/CRC0171, ai sensi dell'art. 6 del citato D.P.R.
2. L’appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all’interruzione dell’attività, anche temporanea, ai sensi degli artt. 14 e 16 del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.
3. La stazione appaltante si riserva il recesso/risoluzione del contratto in qualsiasi momento qualora si accertasse la sussistenza degli impedimenti di cui al presente articolo e per ogni altra causa impeditiva sopravvenuta, ai sensi della normativa tempo per tempo vigente.
Art. 20. Cessione del contratto e Subappalto. Avvalimento
1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto della normativa vigente, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto.
Art. 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.
1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante polizza fidejussioria numero 00A0295825 in data 23.01.2012 rilasciata dalla Groupama Assicurazioni Spa, Agenzia di Reggio Calabria n. N214, per l'importo di euro 11.792,20 (pari al 16,10% dell’importo contrattuale), in quanto in possesso di certificato di qualità depositato agli atti d’ufficio in copia conforme all’originale.
2. La garanzia è svincolata, in ragione della metà, una volta che siano stati contabilizzati lavori eseguiti pari al 50% dell’importo contrattuale; successivamente si procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5% cento dell’iniziale ammontare per ogni ulteriore 10% per cento di importo dei lavori eseguiti.
3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 25%, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione.
4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.
Art. 22. Responsabilità verso terzi e assicurazione.
1. Ai sensi dell’art. 129 del D. Lgs. 163/2006, l’appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.
2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione per danni di cui al comma 1, nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, con polizza numero 74/800.329 in data 24.01.2012 rilasciata dalla Groupama Assicurazioni Spa, Agenzia di Reggio Calabria n. N214.
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 23. Documenti che fanno parte del contratto.
1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti, che le parti dichiarano di conoscere e accettare integralmente, senza riserva o eccezione alcuna:
- il capitolato generale d’appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145;
- il capitolato speciale d’appalto;
- elaborati grafici e cartacei del progetto esecutivo e ogni altro documento indicato nel capitolato speciale d’appalto.
Art. 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.
1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il D.Lgs. n. 163/2006, e successive modifiche e integrazioni, il regolamento approvato con D.P.R. 207/2010, e il capitolato generale approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145.
Art. 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.
1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.
2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.
E richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto questo atto scritto da me personalmente con mezzo elettronico e stampato con inchiostro nero indelebile su fogli formato bollo uniti con punti metallici e reso legale mediante apposizione di marche da bollo, da me medesimo pubblicato mediante lettura fattane alle parti che a mia richiesta l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione meco lo sottoscrivono e siglano a margine di ogni foglio alle ore tredici e trenta.
Quest’atto si compone di numero 17 (diciassette) facciate oltre l’ultima diciottesima, sulla quale sono apposte, di seguito, le firme del rappresentante della stazione appaltante, dell’appaltatore e del sottoscritto.
Il rappr.te della stazione app.te geom. Xxxxxxxx Xxxxxxx L'appaltatore Xxxx Xxxxxxxx
Il Segretario comunale avv. Xxxxxxxxx Xxxxxxx