SOMMARIO
∗ APPROVAZIONE: CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 25/02/2022
PUBBLICATO per estratto in guri v serie speciale contratti pubblici n. 31 del 14/03/2022 – codice redazionale TX22BFM5167
SOMMARIO
ARTICOLO 2 – REQUISITI E PRIORITÀ 8
ARTICOLO 3 – DURATA DEL PIANO FORMATIVO 12
ARTICOLO 4 – DESTINATARI DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE 13
ARTICOLO 5 – RISORSE FINANZIARIE E REGIME DI AIUTI 15
ARTICOLO 6 – COSTI AMMISSIBILI 16
ARTICOLO 7 – TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI FINANZIAMENTO
.............................................................. 20
ARTICOLO 8 – VALUTAZIONE DELLE ISTANZE DI FINANZIAMENTO 23
ARTICOLO 9 – TERMINI E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO 28
ARTICOLO 10 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL PIANO FORMATIVO 29
ARTICOLO 11 – MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE DEL PIANO FORMATIVO 29
ARTICOLO 12 – MODALITÀ DI CERTIFICAZIONE DEL RENDICONTO DEL PIANO FORMATIVO E CONTROLLI 30
ARTICOLO 13 – APPROVAZIONE DEL RENDICONTO ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 32
ARTICOLO 14 – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 32
ARTICOLO 15 – RESPONSABILITÀ DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 33
ARTICOLO 16 – NORME DI SALVAGUARDIA 34
ARTICOLO 18 – DISPOSIZIONI FINALI E DI COORDINAMENTO 34
Fondolavoro – Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua delle Micro, Piccole, Medie e Grandi Imprese - promuove e finanzia la realizzazione di piani formativi individuali, aziendali, settoriali, territoriali, concordati tra le parti sociali riconducibili ai soci di Fondolavoro ovvero UGL
– Unione Generale del Lavoro ed UNSIC – Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori, a beneficio dei datori di lavoro ad esso aderenti e loro lavoratori.
Fondolavoro, per rendere incisivo il proprio contributo nell’ambito di competenza e conseguire efficacemente il proprio oggetto sociale, ha pianificato le proprie attività in coerenza con le strategie di sviluppo di cui si è dotata l’Unione Europea e con la programmazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e delle Regioni e Provincie autonome.
Al tal fine, il Consiglio di Amministrazione, nell’adunanza del 25/02/2022, ha deliberato l’approvazione dell’avviso n. 01/2022 recante accesso al conto sistema 2022. L’accesso alle risorse stanziate è calendarizzato per scadenze temporali, come stabilite dal Consiglio di Amministrazione di Fondolavoro ed indicate nel presente avviso al successivo art. 7.
La dotazione economica per la prima sessione di candidatura di cui al successivo art. 7, che trova copertura nelle risorse assegnate da INPS a Fondolavoro, ammonta a € 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00).
Per le sessioni di candidatura successive, il Consiglio di Amministrazione di Fondolavoro si riserva di deliberare, nel periodo di vigenza dell’avviso, le relative dotazioni di spesa, con comunicazione al pubblico tramite il sito web istituzionale consultabile all’indirizzo xxxxx://xxxxxxxxxxx.xx/, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni di calendario antecedenti la data ultima di presentazione di ogni sessione.
Fondolavoro si riserva di incrementare la dotazione economica del presente avviso e di ogni singola sessione dandone preventiva ed adeguata comunicazione sul proprio sito web all’indirizzo anzidetto.
Il quadro normativo e regolamentare di riferimento per
l’attuazione del presente avviso include i seguenti atti e norme:
- Legge n. 845/1978;
- Legge n. 388/2000, art. 118;
- accordo interconfederale UGL/UNSIC del 06/07/2009
- atto costitutivo e statuto sociale di Fondolavoro del 15/07/2009;
- Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.
151 del 21/03/2012;
- regolamento generale di organizzazione, gestione, rendicontazione e controllo approvato da ANPAL - Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro con Decreto n. 0000256 del 06/06/2019 e dall’Assemblea di Fondolavoro con delibera del 11/07/2019;
- modello di organizzazione e gestione di cui al Decreto Legislativo n. 231/2001 e s.m.i. approvato dal Consiglio di Amministrazione di Fondolavoro con delibera del 25/06/2019;
- codice etico di cui al Decreto Legislativo n. 231/2001 e s.m.i. approvato dal Consiglio di Amministrazione di Fondolavoro con delibera del 25/06/2019;
- manuale delle procedure delle attività formative riferite al conto sistema approvato dal Consiglio di Amministrazione di Fondolavoro con delibera del 25/02/2022;
- Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE;
- Regolamento UE n. 1303/2013;
- Regolamento UE n. 1304/2013;
- Regolamento UE n. 1407/2013;
- Regolamento UE n. 1408/2013;
- Regolamento UE n. 651/2014;
- Regolamento UE n. 717/2014;
- Regolamento UE n. 1046/2018;
- Regolamento UE n. 2016/679;
- Comunicazione Commissione UE C (2020) 1863 e s.m.i.;
- Legge n. 241/1990, art. 12;
- Decreto Legislativo n. 196/2003;
- Decreto Legislativo n. 231/2007;
- Decreto Legislativo n. 13/2013;
- Decreto Legislativo n. 33/2013;
- Decreto Legislativo n. 81/2015;
- Decreto Legislativo n. 50/2016;
- Decreto legislativo n. 101/2018;
- Legge n. 2/2009;
- Legge n. 124/2017;
- Legge n. 58/2019, art. 35;
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972, art. 2, comma 3, lettera a);
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000;
- Decreto Interministeriale n. 115/2017;
- Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18/04/2005;
- Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2/2009;
- Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 10/2016;
- Circolare ANPAL n. 13199/2017;
- Circolare ANPAL n. 01/2018;
- Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.
27/2014.
ARTICOLO 1 - OGGETTO
Oggetto del presente avviso è il finanziamento di piani formativi individuali, aziendali, settoriali, territoriali, preventivamente condivisi dalle parti sociali costituenti Fondolavoro, presentati e realizzati da enti attuatori iscritti al repertorio di
Fondolavoro medesimo e muniti di giusta delega scritta conferita agli stessi enti attuatori dagli enti beneficiari interessati.
I piani formativi presentati, con importo del contributo finanziario di Fondolavoro compreso tra € 5.000,00 (minimo) e € 200.000,00 (massimo), saranno soggetti a valutazione qualitativa da parte del comitato di finanziabilità (CVF) di Fondolavoro medesimo.
Non sono contemplate restrizioni territoriali, settoriali, dimensionali, tematiche, potendo essere presentate istanze di finanziamento riconducibili ad enti beneficiari operanti in qualsivoglia settore economico (rilevamento per codice ATECO), aventi sede legale in qualunque comune nel territorio della Repubblica Italiana, indipendentemente dalla dimensione organizzativa (numero di unità lavorative) e finanziaria e dai contenuti della formazione.
I piani formativi devono soddisfare i fabbisogni dei lavoratori e delle lavoratrici degli enti beneficiari e far esplicito riferimento ad almeno uno tra i campi della formazione in appresso elencati:
− innovazione di prodotto/processo;
− miglioramento dei processi produttivi e clima aziendale;
− internazionalizzazione;
− mantenimento/aggiornamento delle competenze;
− transizione all’economia ecologica/digitale.
In conformità con le disposizioni normative specificamente vigenti, sono ammesse anche le attività formative riconducibili ad adempimenti cogenti previsti dalla legislazione nazionale (formazione obbligatoria).
I piani formativi devono essere articolati in uno o più progetti formativi, a loro volta declinati in una o più edizioni reiterate e prevedere una serie di attività complementari, armonizzate in una struttura organica, come di seguito specificato:
− preparazione:
o indagini/ricerche/analisi preliminari;
o ideazione/progettazione;
o pubblicizzazione/promozione;
o selezione/orientamento;
− esecuzione:
o docenza/codocenza;
o tutoraggio;
o coordinamento;
o monitoraggio/valutazione;
o bilancio/certificazione delle competenze;
o diffusione/trasferimento dei risultati.
− rendicontazione.
Le modalità ammissibili di erogazione della formazione sono:
− sessioni d’aula, in modalità frontale o interattiva sincrona (videoconferenza);
− a distanza in modalità asincrona (e-learning);
− in autoapprendimento;
− in affiancamento/addestramento (on the job);
− individuale (one to one).
Il piano formativo può, peraltro, prevedere modalità multiple di erogazione della formazione che, tuttavia, non sono consentite a livello di singolo progetto formativo.
In ottemperanza a quanto previsto dal registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA), ad ogni piano formativo ammesso a finanziamento verrà assegnato un codice identificativo univoco (CIPIAF) che dovrà essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili relativi al piano formativo medesimo.
Gli enti attuatori sono tenuti a mettere a disposizione di Fondolavoro, su espressa richiesta, tutto il materiale documentale realizzato, su supporto cartaceo e/o multimediale, nell’ambito dei piani formativi finanziati, significando che detto materiale
potrà essere utilizzato per attività direttamente/indirettamente connesse con le finalità statutarie di Fondolavoro medesimo.
ARTICOLO 2 – REQUISITI E PRIORITÀ
Requisiti degli enti beneficiari:
− risultare formalmente aderenti a Fondolavoro dal momento della
presentazione dell’istanza di finanziamento del piano formativo, sulla base di quanto richiesto dall’avviso ovvero dal momento della loro formale inclusione nel piano formativo, se successiva alla presentazione dell’istanza di finanziamento, sino alla formale approvazione del rendiconto del piano formativo da parte di Fondolavoro, a pena di decurtazione pro quota (monte ore) a consuntivo del finanziamento concesso; trascorsi 90 (novanta) giorni di calendario dall’acquisizione del rendiconto certificato, nella fattispecie di mancata approvazione da parte di Fondolavoro entro detto termine temporale, saranno comunque riconosciuti i costi rendicontati relativi anche ad enti beneficiari che hanno espresso la revoca dell’adesione oltre il suddetto termine. Tali penalizzazioni non si applicano se l’ente beneficiario che, per caso fortuito, abbia revocato l’adesione procede, entro e non oltre un termine di 2 (due) mesi di calendario, ad effettuare una nuova adesione a Fondolavoro. È cura dell’ente attuatore di monitorare il mantenimento dell’adesione degli enti beneficiari inclusi nel piano formativo.
- non aver acceso un conto individuale presso Fondolavoro, fatta eccezione per gli enti beneficiari che rispondono alla classificazione di grandi imprese, ai sensi e per gli effetti della legislazione comunitaria e nazionale specificamente vigente;
- aver conferito formale delega all’ente attuatore preposto alla gestione (elaborazione, presentazione, esecuzione, rendicontazione) del piano formativo;
- essere ammissibili a beneficio, sulla base delle risultanze dell’interrogazione del registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA), effettuata da Fondolavoro in riscontro a quanto da essi stessi espressamente dichiarato.
Nella fase di presentazione del piano formativo l’ente attuatore è tenuto ad individuare ed indicare almeno il 40% degli enti beneficiari previsti quali obiettivo minimo di piano, dai quali dovrà essere formalmente incaricato a mezzo di delega scritta. Inoltre, in fase di esecuzione, all’ente attuatore è concessa la facoltà di: sostituire quota parte degli enti beneficiari indicati in presentazione, nella misura massima del 30%; aggiungere ulteriori enti beneficiari ad libitum, ad integrazione di quelli indicati, quale valore obiettivo minimo, in sede di presentazione del piano formativo. Ai fini del rispetto delle percentuali anzidette, si tiene conto dell’approssimazione all’unità superiore.
Ai fini del presente avviso, gli enti beneficiari sono rilevati esclusivamente per codice fiscale.
Requisiti degli enti attuatori:
− risultare formalmente accreditati all’apposito albo istituito e tenuto da Fondolavoro, senza che sia medio tempore intervenuta revoca, cessazione o sospensione
dell’accreditamento medesimo;
− non trovarsi in nessuna condizione di difficoltà, come definita dalle vigenti disposizioni normative comunitarie e nazionali;
− applicare, nei confronti dei propri lavoratori, la normativa vigente in materia di rapporti di lavoro e le condizioni
retributive/contributive previste dalle leggi in vigore, dai pertinenti contratti collettivi di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi sottoscritti.
Il valore massimo finanziabile a valere sulla dotazione di spesa di ciascuna sessione di candidatura programmata da Fondolavoro
ammonta ad € 200.000,00 per ente attuatore, anche attraverso la presentazione di più piani formativi.
Nel computo delle attività riconducibili ad ogni ente attuatore, sono da ricomprendere eventuali attività espletate in associazione temporanea di scopo (ATS) o partenariato con altri soggetti e attività svolte in qualità di delegato di altro ente attuatore. come specificato al successivo articolo 6.
Requisiti dei piani formativi:
− importo del finanziamento richiesto non inferiore a €
5.000,00(cinquemila/00) e non superiore a € 200.000,00 (duecentomila/00);
− numero delle ore di formazione per singola edizione didattica
non inferiore a 4 (durata dell’ora formativa 60 minuti);
− importo dell’ora formativa allievo (OFA) e unità costo
formativo (UCF) come indicati in tabella, significando che i valori devono essere verificati a livello di singola edizione formativa:
MODALITÀ FORMATIVA | IMPORTO OFA (ORA FORMATIVA ALLIEVO) | IMPORTO UCF * (UNITÀ COSTO FORMATIVO) |
IN AULA (FRONTALE) CON UN NUMERO MINIMO DI 2 ALLIEVI | ≤ 40,00 €/H/ALLIEVO | ≤ €/H 120,00 (2 ALLIEVI) ≤ €/H 120,00 (3 ALLIEVI) ≤ €/H 160,00 (4 ALLIEVI) ≤ €/H 200,00 (5 ALLIEVI) ≤ €/H 240,00 (CON PIÙ DI 5 ALLIEVI) |
IN AFFIANCAMENTO (ON THE JOB) CON UN NUMERO MINIMO DI 2 ALLIEVI | ≤ 40,00 €/H/ALLIEVO | ≤ €/H 120,00 (2 ALLIEVI) ≤ €/H 120,00 (3 ALLIEVI) ≤ €/H 160,00 (4 ALLIEVI) ≤ €/H 200,00 (5 ALLIEVI) |
≤ €/H 240,00 (CON PIÙ DI 5 ALLIEVI) | ||
INDIVIDUALE (ONE TO ONE) | ≤ 120,00 €/H/ALLIEVO | ≤ €/H 120,00 |
A DISTANZA OVVERO IN AUTOAPPRENDIMENTO (E- LEARNING) | ≤ 15,00 €/H/ALLIEVO | ≤ €/H 15,00 |
∗ In deroga al valore di OFA, al fine di compensare le diseconomie causate da classi di minori dimensioni e, nel
contempo, facilitare la formazione delle micro/piccole imprese o di singoli lavoratori, l’importo di UCF per singola ora di una classe o dell’attività di affiancamento a due discenti è assimilato all’importo della formazione individuale e riconosciuto sino a €/H 120,00.
− agio economico massimo complessivo di ciascun ente beneficiario
(quantificato cumulativamente per tutte le sessioni di candidatura del presente avviso):
CATEGORIA DIMENSIONALE ENTE BENEFICIARIO | importo massimo contributo finanziario Fondolavoro |
MICRO IMPRESA | € 50.000,00 |
PICCOLA IMPRESA | € 70.000,00 |
MEDIA IMPRESA | € 100.000,00 |
GRANDE IMPRESA | € 150.000,00 |
L’insussistenza anche di uno solo dei requisiti di accesso sopra evidenziati comporta inderogabilmente la decadenza dell’istanza di finanziamento e l’inammissibilità del piano formativo.
Priorità nella presentazione dei piani formativi:
− rilascio di attestazioni di apprendimento in uscita e/o messa in trasparenza delle competenze, ai sensi del Decreto
Legislativo n. 13/2013 e normativa collegata, per i lavoratori che partecipano al piano formativo (conformemente con le disposizioni normative vigenti);
− importo di OFA (ora formativa allievo) e quindi di UCF (unità
di costo formativo);
− assenza di finanziamenti erogati agli enti beneficiari da parte di Fondolavoro nei 24 (ventiquattro) mesi di calendario
antecedenti la presentazione del piano formativo;
− presenza di accordi di collaborazione/partenariato concernenti la elaborazione e/o esecuzione del piano formativo,
formalizzati tra l’ente attuatore ed enti pubblici e/o enti privati del settore dell’università, istruzione, ricerca;
− ammontare del beneficio medio degli enti beneficiari previsti
quali valore obiettivo minimo del piano formativo;
− presenza di azioni formative finalizzate al ricollocamento dei lavoratori.
ARTICOLO 3 – DURATA DEL PIANO FORMATIVO
Le attività previste nel piano formativo ammesso a finanziamento devono necessariamente essere avviate e concluse entro il termine di 12 (dodici) mesi di calendario, a far data dalla formale notifica della concessione del contributo, a mezzo sistema informatico SOFIA (Software Organizzativo Fondo Interprofessionale Avanzato).
Eventuali proroghe dei termini sopra indicati, comunque non superiori a 60 (sessanta) giorni di calendario potranno essere concesse da Fondolavoro, mediante espressa autorizzazione, previa richiesta scritta dell’ente attuatore, debitamente motivata, da prodursi, a mezzo sistema informatico SOFIA, entro la data di scadenza del termine delle attività previste dal piano formativo.
L’ente attuatore è tenuto a produrre a Fondolavoro entro 90 (novanta) giorni di calendario dalla data di chiusura delle attività del piano formativo, il rendiconto finale certificato dal revisore assegnato da Fondolavoro medesimo.
Eventuali proroghe dei termini sopra indicati, comunque non superiori a 60 (sessanta) giorni di calendario potranno essere concesse da Fondolavoro, mediante espressa autorizzazione, previa richiesta scritta dell’ente attuatore, debitamente motivata, da prodursi, a mezzo sistema informatico SOFIA, entro 15 (quindici) giorni di calendario antecedenti la data di scadenza del termine di presentazione del rendiconto.
In ogni caso, il rendiconto finale certificato dovrà pervenire a Fondolavoro entro il termine ultimo sopra evidenziato, pena l’applicazione delle penali espressamente previste dal “manuale delle procedure delle attività formative riferite al conto sistema” e, se del caso, la revoca del finanziamento concesso.
ARTICOLO 4 – DESTINATARI DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE
Destinatari dei piani formativi sono esclusivamente le lavoratrici e lavoratori degli enti beneficiari evidenziati al precedente articolo 1, per i quali sussiste l’obbligo del versamento del contributo previsto all’art. 25 della Legge n. 845/1978, così come previsto dall’art. 118 della Legge n. 388/2000 e s.m.i. e le lavoratrici e lavoratori con contratto di apprendistato.
Ai fini della rendicontazione e del computo a consuntivo del contributo finanziario di Fondolavoro, saranno considerati formati i destinatari che avranno partecipato almeno al 70% delle attività formative ad essi destinate, ovvero a percentuali diversamente definite se afferenti ad attività formative riconducibili ad adempimenti cogenti previsti dalla legislazione nazionale.
La sostituzione/integrazione/cessazione dei lavoratori che partecipano ai piani formativi è consentita alle condizioni e con
le modalità espressamente stabilite dal “manuale delle procedure delle attività formative riferite al conto sistema”.
Alla chiusura del piano formativo e della relativa rendicontazione, la liquidazione del finanziamento all’ente attuatore operata a consuntivo, fermo restando il limite massimo del contributo accordato in approvazione e l’ammissibilità delle attività e delle spese documentate dallo stesso ente attuatore, sarà inderogabilmente parametrata al monte ore formazione indicato nel piano formativo approvato (somma algebrica del numero effettivo dei discenti moltiplicato per il numero delle ore in ciascuna edizione), al netto delle franchigie stabilite dal “manuale delle procedure delle attività formative riferite al conto sistema”.
Non sono destinatari delle attività contemplate dai piani formativi, ma possono parteciparvi in qualità di uditori, solo qualora riconducibili agli enti beneficiari e comunque non rendicontabili ai fini del computo del contributo finanziario di Fondolavoro:
- lavoratrici e lavoratori con contratto di collaborazione;
- titolari degli enti beneficiari, soci, amministratori e dirigenti;
- consulenti degli enti beneficiari con contratto di prestazione
d’opera a partita IVA;
- lavoratori occasionali di cui all’art. 54 bis della Legge n.
96/2017 e s.m.i.;
- stagisti e tirocinanti;
- lavoratori stagionali anche in assenza di contratto attivo ma con lettera di impegno all’assunzione;
- lavoratori in somministrazione lavoro.
Inoltre, possono partecipare, in qualità di uditori, i dipendenti di enti beneficiari aderenti a Fondolavoro ancorché non inseriti nel piano formativo.
Il numero degli uditori non può eccedere il 50% degli allievi previsti e teoricamente rendicontabili per la singola edizione del progetto formativo. Ai fini del rispetto della percentuale anzidetta, si tiene conto dell’approssimazione all’unità superiore.
ARTICOLO 5 – RISORSE FINANZIARIE E REGIME DI XXXXX
Il conto sistema, di cui le risorse poste a finanziamento del presente avviso sono parte, contempla, di fatto, procedure amministrative di accesso su base mutualistica e selettiva. Pertanto, i finanziamenti concessi da Fondolavoro nel quadro del presente avviso sono assoggettati, senza eccezione alcuna, alla disciplina normativa degli aiuti di Stato e disciplinati dalla legislazione comunitaria specificamente applicabile, sulla base delle scelte effettuate discrezionalmente dal singolo ente beneficiario.
I regolamenti comunitari applicabili ai sensi e per gli effetti del presente avviso sono:
− Regolamento UE n. 1407/2013 e normativa collegata concernente
l’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”; intensità massima di aiuto alla formazione 100%;
− Regolamento UE n. 1408/2013 e normativa collegata concernente
l’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo; intensità massima di aiuto alla formazione 100%;
− Regolamento UE n. 717/2014 e normativa collegata concernente
l’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis” nel settore della pesca e dell’acquacoltura; intensità massima di aiuto alla formazione 100%.
Il regime di aiuti “de minimis” impone che gli enti beneficiari non possano percepire contributi pubblici eccedenti un determinato massimale nei tre esercizi precedenti utilizzati ai fini fiscali, incluso l’esercizio in corso. Gli enti beneficiari sono pienamente responsabili della verifica della sussistenza di tutte le condizioni previste dal regime di aiuti suindicato e, in particolare, della verifica che i contributi richiesti non siano cumulati con altri aiuti di Stato ovvero sussidi comunitari, tali da generare un’intensità dell’aiuto superiore ai limiti d’importo consentiti.
− Regolamento UE n. 651/2014 e normativa collegata che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione agli articoli 107 e 108 del Trattato; intensità massima di aiuto alla formazione 70%.
Il regime degli aiuti esenti dall’obbligo di notifica non è applicabile nella fattispecie di formazione obbligatoria (es. sicurezza nei luoghi di lavoro); altresì, detto regime di aiuti impone espressamente il vincolo del cofinanziamento, in percentuali variabili, a carico dell’ente beneficiario anche con apporto in natura (es. costo del lavoro dei discenti).
ARTICOLO 6 – COSTI AMMISSIBILI
I costi ammissibili a finanziamento e relativi massimali sono espressamente specificati nel “manuale delle procedure delle attività formative riferite al conto sistema”. Essi sono suddivisi, in base alla tipologia, in macrovoci di spesa:
− macrovoce A: preparazione;
− macrovoce B: esecuzione;
− macrovoce C: costi indiretti di gestione e funzionamento.
I costi riconducibili alla macrovoce A non possono, in nessun caso, eccedere, in fase di presentazione e rendicontazione del piano formativo, il 20% (venti%) del valore totale del piano
formativo, rappresentato dalla sommatoria delle tre macrovoci di spesa.
Parimenti, i costi di cui alla macrovoce C (costi indiretti) non possono mai superare, in fase di presentazione e rendicontazione del piano formativo, il 20% (venti%) del valore totale dei costi diretti del piano formativo, rappresentato dalla sommatoria delle macrovoci di spesa A + B.
- macrovoce A ≤ 0,20 x (macrovoce A + macrovoce B + macrovoce C);
- macrovoce C ≤0,20 x (macrovoce A + macrovoce B).
All’interno delle singole macrovoci si segnalano i seguenti limiti
di spesa:
indagini, ricerche e analisi preliminari (A1):
− non sono previsti massimali d’importo;
ideazione e progettazione (A2):
− non sono previsti massimali d’importo;
pubblicizzazione e promozione (A3):
− non sono previsti massimali d’importo;
selezione e orientamento (A4):
− non sono previsti massimali d’importo; docenza e codocenza (B1):
il costo orario della docenza e codocenza non potrà essere inferiore al 15% del valore di UCF calcolato a livello di piano formativo cui si riferisce (esclusa la docenza/codocenza effettuata da lavoratrici e/o lavoratori dipendenti, remunerati secondo il CCNL specificamente applicato); ai fini della determinazione del valore di UCF, non si terrà conto dei costi dei progetti formativi realizzati in modalità a distanza asincrona (e-learning);
tutoraggio (B2):
questa voce di xxxxx non può eccedere il 10% (dieci%) dell’importo
totale della macrovoce B;
coordinamento (B3):
questa voce di xxxxx non può eccedere il 40% (quaranta%)
dell’importo totale della macrovoce B;
monitoraggio e valutazione (B4):
questa voce di xxxxx, sommata alle voci di spesa B5 e B6, non può eccedere il 40% (quaranta%) dell’importo totale della macrovoce B;
bilancio e certificazione delle competenze (B5):
questa voce di xxxxx, sommata alle voci di spesa B4 e B6, non può eccedere il 40% (quaranta%) dell’importo totale della macrovoce B;
diffusione e trasferimento dei risultati (B6):
questa voce di xxxxx, sommata alle voci di spesa B4 e B5, non può eccedere il 40% (quaranta%) dell’importo totale della macrovoce B;
trasferte (B7):
questa voce di xxxxx, che include anche le trasferte dei discenti, non può eccedere l’8% (otto%) dell’importo totale della macrovoce B;
aule, attrezzature didattiche e materiali di consumo (B8):
questa voce di xxxxx non può eccedere il 20% (venti%) dell’importo
totale della macrovoce B;
segreteria amministrativa e/o organizzativa (B9):
questa voce di xxxxx non può eccedere il 20% (venti%) dell’importo
totale della macrovoce B;
costo del lavoro dei discenti (B10):
questa voce di spesa non può eccedere il 25% (venticinque%) dell’importo totale del piano formativo. Tale costo non è finanziabile nella fattispecie di procedure di accesso che prevedono il cofinanziamento;
fidejussioni e/o assicurazioni (B11):
non sono previsti massimali d’importo;
controlli e revisione del piano formativo (B12):
gli importi rendicontabili sono espressamente stabiliti dal “manuale delle procedure delle attività formative riferite al conto sistema” approvato da Fondolavoro.
In fase di rendicontazione, fermo restando i limiti anzidetti, sono ammesse:
- compensazioni tra voci di spesa all’interno della medesima macrovoce, anche per le voci che non sono state valorizzate in sede di presentazione dell’istanza di finanziamento del piano formativo (con imputazione importo € 0,00);
- compensazioni tra macrovoci di spesa nel limite massimo del 5% della macrovoce di spesa più alta tra quelle oggetto di variazione.
È ammesso l’affidamento, da parte dell’ente attuatore, a soggetti terzi delegati/partner allo stesso ente attuatore non collegati ovvero riconducibili, della realizzazione di parte delle attività contemplate dal piano formativo, purché nell’ambito di formali contratti di scambio, per un ammontare massimo del 30% (trenta%) dell’importo totale del piano formativo medesimo.
Il ricorso alla delega, consentito sia in fase di presentazione dell’istanza di finanziamento sia in fase di esecuzione delle attività formative, dovrà essere preventivamente autorizzato da Fondolavoro e dovrà riguardare acquisizioni qualificate di prestazioni che generino un apporto di tipo integrativo e/o specialistico di cui l’ente attuatore non disponga direttamente e che siano costituite da prestazioni e/o servizi aventi una
relazione sostanziale con le attività previste dal piano formativo.
La richiesta di autorizzazione di ricorso alla delega deve essere supportata da valida motivazione e documentazione e deve contenere l’oggetto della prestazione nonché esplicitarne il contenuto integrativo e/o specialistico.
L’affidamento a soggetti partner non prevede espressamente l’acquisizione di prestazioni qualificate o specialistiche ma può genericamente riferirsi a prestazioni o servizi necessari per l’esecuzione del piano formativo.
ARTICOLO 7 – TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI FINANZIAMENTO
Le domande di finanziamento dei piani formativi, a valere sulle risorse stanziate dal presente avviso, dovranno essere presentate dagli enti attuatori, a mezzo sistema informatico SOFIA (Software Organizzativo Fondo Interprofessionale Avanzato), a pena di decadenza, alle seguenti scadenze temporali:
- tra il 14/03/2022 | e | le | ore | 12:00 | del | 15/04/2022 | (1^ | sessione |
di candidatura); | ||||||||
- tra il 01/06/2022 | e | le | ore | 18:00 | del | 30/06/2022 | (2^ | sessione |
di candidatura); | ||||||||
- tra il 01/09/2022 | e | le | ore | 18:00 | del | 30/09/2022 | (3^ | sessione |
di candidatura); | ||||||||
- tra il 21/11/2022 | e | le | ore | 18:00 | del | 22/12/2022 | (4^ | sessione |
di candidatura). |
In particolare, l’istanza di finanziamento del piano formativo, debitamente sottoscritta dal rappresentante legale/titolare dell’ente attuatore, dovrà tassativamente risultare corredata della documentazione in appresso elencata, prodotta su modulistica appositamente predisposta da Fondolavoro:
a) accordo tra le parti sociali per la condivisione del piano formativo, debitamente compilato, sottoscritto dalle
rappresentanze nazionali/territoriali/settoriali/aziendali dei soci di Fondolavoro, ovvero UNSIC – Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori e UGL – Unione Generale del Lavoro;
b) formulario per la presentazione del piano formativo debitamente sottoscritto dal rappresentante legale/titolare dell’ente attuatore;
c) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa dal rappresentante legale/titolare dell’ente attuatore, ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e normativa collegata, attestante:
− che il piano formativo oggetto della domanda di
finanziamento non è stato finanziato da altri fondi interprofessionali né risulta beneficiario di altri finanziamenti pubblici ovvero di altri finanziamenti di Fondolavoro;
− che l’ente attuatore non si trova in nessuna condizione di
difficoltà, come definita dalle vigenti disposizioni normative comunitarie e nazionali;
− che l’ente attuatore applica, nei confronti dei propri
lavoratori, la normativa vigente in materia di rapporti di lavoro e le condizioni retributive/contributive previste dalle leggi in vigore, dai pertinenti contratti collettivi di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi sottoscritti;
− che per gli amministratori/titolari dell’ente attuatore non
sussistono carichi pendenti relativi a sentenze passate in giudicato per reati che influiscono sull’affidabilità morale e professionale;
− che per gli amministratori/titolari dell’ente attuatore e
loro familiari/conviventi, ai fini della concessione del finanziamento da parte di Fondolavoro, non sussistono circostanze impeditive/interdittive ai sensi delle vigenti disposizioni normative antimafia;
− che l’ente attuatore, ai fini dell’esecuzione e
rendicontazione del piano formativo, s’impegna, senza
eccezione alcuna, a rispettare le disposizioni normative vigenti in materia di contratti pubblici nonché le prescrizioni del presente avviso e del “manuale delle procedure delle attività formative riferite al conto sistema” di Fondolavoro;
− che l’ente attuatore, ai fini dell’esecuzione e
rendicontazione del piano formativo, s’impegna, senza eccezione alcuna, a rispettare le disposizioni normative vigenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
− che l’ente attuatore, ai fini dell’esecuzione e
rendicontazione del piano formativo, s’impegna, senza eccezione alcuna, a rispettare le disposizioni normative vigenti in materia di antiriciclaggio;
− che l’ente attuatore acconsente all’utilizzo, da parte di
Fondolavoro, del materiale documentale realizzato su supporto cartaceo e/o multimediale, nell’ambito del piano formativo, per attività direttamente/indirettamente connesse con le finalità statutarie di Fondolavoro medesimo;
− che tutti i documenti afferenti all’istanza di finanziamento
del piano formativo sono conformi con l’originale;
d) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa dal rappresentante legale/titolare di ciascun ente beneficiario, ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e normativa collegata, attestante:
− l’impegno di non revocare l’iscrizione a Fondolavoro per
l’intera durata del piano formativo oggetto di finanziamento, sino alla formale approvazione del rendiconto del piano formativo da parte di Fondolavoro;
− gli incentivi percepiti nell’ambito del regime di aiuti di
Stato prescelto (aiuti de minimis ovvero aiuti esenti
dall’obbligo di notifica);
− l’insussistenza di condizioni ostative ai sensi della
cosiddetta “giurisprudenza Deggendorf”;
e) formali deleghe alla gestione (elaborazione, presentazione, esecuzione, rendicontazione) del piano formativo, conferite da
ciascun ente beneficiario indicato nell’istanza di
finanziamento all’ente attuatore;
f) per ciascun ente beneficiario che non risultasse censito tra gli iscritti a Fondolavoro, copia chiara e leggibile del cassetto previdenziale acquisito da INPS – Istituto Nazionale Previdenza Sociale, in data non antecedente a 10 (dieci) giorni di calendario, attestante l’iscrizione a Fondolavoro;
g) copia chiara e leggibile di un documento di riconoscimento
valido del rappresentante legale/titolare dell’ente attuatore;
h) copia chiara e leggibile di un documento di riconoscimento valido del rappresentante legale/titolare di ogni ente beneficiario indicato nell’istanza di finanziamento.
ARTICOLO 8 – VALUTAZIONE DELLE ISTANZE DI FINANZIAMENTO
L’accesso alle risorse finanziarie del conto sistema pone in essere una procedura concorsuale di evidenza pubblica, in conformità con le disposizioni di cui alla Legge n. 241/1990 e normativa collegata. Essa prevede, pertanto, la preventiva verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi di ammissibilità e la formazione di una graduatoria di merito determinata sulla base dei punteggi conseguiti, a seguito di valutazione delle domande e dell’ordine cronologico di presentazione delle domande stesse. In sede di valutazione delle istanze, a parità di punteggio conseguito, sarà data priorità all’ordine cronologico di acquisizione a mezzo sistema informatico SOFIA (Software Organizzativo Fondo Interprofessionale Avanzato) delle proposte pervenute.
La verifica di ammissibilità delle istanze è effettuata dal Comitato di Valutazione Ammissibilità (CVA) di Fondolavoro in base alla sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi di cui al precedente art. 2, rispettando l’ordine cronologico di presentazione (data/ora).
In fase di verifica, Fondolavoro potrà richiedere all’ente attuatore, a mezzo sistema informatico SOFIA (Software
Organizzativo Fondo Interprofessionale Avanzato), i chiarimenti e/o integrazioni documentali ritenuti opportuni, i quali dovranno pervenire a Fondolavoro, sempre a mezzo sistema informatico SOFIA (Software Organizzativo Fondo Interprofessionale Avanzato), entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni di calendario dalla richiesta, a pena di decadenza dell’istanza di finanziamento e inammissibilità del piano formativo.
Ricorrendo tale fattispecie, l’ordine cronologico di presentazione del piano formativo è stabilito al momento (data/ora) di effettiva acquisizione dei chiarimenti/integrazioni documentali, ove reputati esaustivi.
Le domande di finanziamento giudicate ammissibili saranno esaminate dal comitato di valutazione finanziabilità (CVF) di valutazione ed approvate dal Consiglio di Amministrazione di Fondolavoro entro 30 (trenta) giorni di calendario successivi alle scadenze temporali stabilite per le singole sessioni.
La valutazione verrà effettuata dal Comitato di Valutazione Finanziabilità (CVF), sulla base degli indicatori di seguito elencati, per ciascuno dei quali sarà riconosciuto un punteggio minimo ed un punteggio massimo.
INDICATORE N. 1 (GRADO DI DETTAGLIO DELLA RILEVAZIONE DEI FABBISOGNI FORMATIVI E DELLE MOTIVAZIONI E PRESUPPOSTI PER LA PRESENTAZIONE DEL PIANO) – DISPONIBILITÀ 25 PUNTI | |
APPLICAZIONE DI UN COEFFICIENTE MATEMATICO DI GIUDIZIO QUALITATIVO | PUNTEGGIO MASSIMO = 25 |
Indicatore n. 2 (qualità e coerenza degli obiettivi formativi del piano in RELAZIONE AGLI INDIRIZZI DELL’AVVISO) – DISPONIBILITÀ 25 PUNTI | |
APPLICAZIONE DI UN COEFFICIENTE MATEMATICO DI GIUDIZIO QUALITATIVO | PUNTEGGIO MASSIMO = 25 |
Indicatore n. 3 (grado di dettaglio e articolazione dei progetti formativi; livello qualitativo dei contenuti e metodi della formazione) – disponibilità 25 PUNTI | |
APPLICAZIONE DI UN COEFFICIENTE MATEMATICO DI GIUDIZIO QUALITATIVO | PUNTEGGIO MASSIMO = 25 |
Indicatore n. 4 (qualità delle metodologie e strumenti di monitoraggio e VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI FORMATIVI) – DISPONIBILITÀ 25 PUNTI | |
APPLICAZIONE DI UN COEFFICIENTE MATEMATICO DI GIUDIZIO QUALITATIVO | PUNTEGGIO MASSIMO = 25 |
INDICATORE N. 5 (PRESENZA DI PERCORSI FORMATIVI INNOVATIVI) – DISPONIBILITÀ 5 PUNTI | |
APPLICAZIONE DI UN COEFFICIENTE MATEMATICO DI GIUDIZIO QUALITATIVO | PUNTEGGIO MASSIMO = 5 |
Indicatore n. 6 (presenza di azioni formative finalizzate al ricollocamento DEI LAVORATORI) - DISPONIBILITÀ 5 PUNTI | |
PRESENZA PER ≥ 10% DEI LAVORATORI | PUNTEGGIO = 5 |
PRESENZA PER < 10% DEI LAVORATORI | PUNTEGGIO = 0 |
INDICATORE N. 7 (PRESENZA DI ATTESTATI DI APPRENDIMENTO E/O MESSA IN TRASPARENZA DELLE COMPETENZE IN USCITA DEI LAVORATORI IN FORMAZIONE CONFORME CON LE DISPOSIZIONI DI LEGGE SPECIFICAMENTE VIGENTI) – DISPONIBILITÀ 10 PUNTI | |
PRESENTE PER > 75% DEI LAVORATORI | PUNTEGGIO = 10 |
PRESENTE PER ≥ 25% ≤ 75% DEI LAVORATORI | PUNTEGGIO = 5 |
PRESENTE PER < 25% DEI LAVORATORI | PUNTEGGIO = 0 |
INDICATORE N. 8 (PRESENZA DI ACCORDI DOCUMENTATI DI COLLABORAZIONE O PARTENARIATO CON ENTI PUBBLICI/PRIVATI DEL SETTORE DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA OVVERO ENTI/ORGANISMI PARITETICI BILATERALI LIMITATAMENTE ALLA FORMAZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO) – DISPONIBILITÀ 10 PUNTI | |
PRESENZA DI ACCORDI DI COLLABORAZIONE/PARTENARIATO | PUNTEGGIO = 10 |
ASSENZA DI ACCORDI DI COLLABORAZIONE/PARTENARIATO | PUNTEGGIO = 0 |
INDICATORE N. 9 (IMPORTO DELL’ORA FORMATIVA PER ALLIEVO DEL PIANO FORMATIVO CON ESCLUSIONE MODALITÀ FAD ASINCRONA) – DISPONIBILITÀ 10 PUNTI | |
OFA < €/ORA/ALLIEVO 30,00 | PUNTEGGIO = 10 |
€/ORA/ALLIEVO 30,00 ≤ OFA < €/ORA/ALLIEVO 35,00 | PUNTEGGIO = 5 |
€/ORA/ALLIEVO 35,00 ≥ OFA ≤ €/ORA/ALLIEVO 40,00 | PUNTEGGIO = 0 |
INDICATORE N. 10 (IMPORTO MEDIO BENEFICIO DEI BENEFICIARI PREVISTI IN SEDE DI PRESENTAZIONE DEL PIANO FORMATIVO) – DISPONIBILITÀ 10 PUNTI | |
≥ € 20.000,00 | PUNTEGGIO = 0 |
≥ € 5.000,00 < € 20.000,00 | PUNTEGGIO = 5 |
< € 5.000,00 | PUNTEGGIO = 10 |
Indicatore n. 11 (precedenti finanziamenti erogati da fondolavoro nei 24 MESI ANTECEDENTI AGLI ENTI BENEFICIARI I CUI LAVORATORI PARTECIPANO AL PIANO FORMATIVO) – DISPONIBILITÀ 10 PUNTI | |
ASSENZA DI PRECEDENTI FINANZIAMENTI | PUNTEGGIO = 10 |
PRESENZA DI FINANZIAMENTI EROGATI AD ENTI BENEFICIARI CHE RAPPRESENTANO NON PIÙ DELLA METÀ DEI LAVORATORI IN FORMAZIONE | PUNTEGGIO = 5 |
PRESENZA DI FINANZIAMENTI EROGATI AD ENTI BENEFICIARI CHE RAPPRESENTANO PIÙ DELLA METÀ DEI LAVORATORI IN FORMAZIONE | PUNTEGGIO = 0 |
Il Comitato di Valutazione Finanziabilità (CVF), al fine di migliorare la comprensibilità e la comparazione delle valutazioni, per i criteri qualitativi esprimerà un giudizio sintetico tra quelli predeterminati della tabella sottostante, cui corrisponde
un coefficiente matematico da utilizzarsi quale moltiplicatore del punteggio massimo attribuibile.
I giudizi con i relativi coefficienti sono i seguenti:
- completamente insufficiente o non valutabile 0/5
- insufficiente 1/5
- sufficiente 2/5
- discreto 3/5
- buono 4/5
- ottimo 5/5
Il punteggio più alto che potrà essere conseguito sarà pari a 160 punti.
A parità di punteggio conseguito, la priorità verrà attribuita in base all’ordine cronologico (data/ora) di presentazione delle istanze di finanziamento.
Saranno ritenuti finanziabili esclusivamente i piani formativi valutati con un punteggio minimo di 96/160, nel limite delle risorse effettivamente disponibili a seguito della formazione della graduatoria. I piani formativi giudicati inammissibili ovvero ammissibili ma non finanziabili potranno essere riproposti nelle sessioni successive, nei termini temporali di cui al precedente art. 7.
Le graduatorie dei piani formativi ammessi/non ammessi a finanziamento nell’ambito del presente avviso saranno pubblicate nel sito web di Fondolavoro all’indirizzo xxxxx://xxxxxxxxxxx.xx/ entro 10 (dieci) giorni di calendario successivi all’approvazione delle graduatorie stesse.
Agli enti attuatori, entro le medesime date, a mezzo sistema informatico SOFIA (Software Organizzativo Fondo Interprofessionale Avanzato) sarà notificato l’esito dell’istruttoria delle istanze di contributo e trasmessa la convenzione per affidamento dei piani formativi.
Nella stessa comunicazione, in caso di esito positivo, verranno notificati: la durata dei piani formativi; il codice univoco CIPIAF (Codice Identificativo Piano Formativo); i nominativi dell’ispettore e del revisore assegnati da Fondolavoro, cui l’ente attuatore dovrà conferire formale incarico per l’esecuzione delle verifiche in itinere ed ex post e la certificazione del rendiconto del piano formativo (spese sostenute e procedure applicate).
ARTICOLO 9 – TERMINI E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO
Il finanziamento concesso da Fondolavoro, come meglio specificato nel “manuale delle procedure delle attività formative riferite al conto sistema”, verrà erogato con le seguenti modalità alternative:
− in unica soluzione con rimborso a saldo delle spese sostenute, in assenza di elementi ostativi, entro 30 (trenta) giorni di
calendario successivi alla formale approvazione del rendiconto del piano formativo da parte del Consiglio di Amministrazione di Fondolavoro;
− in un massimo di 2 (due) anticipazioni finanziarie in acconto,
erogate in fase di esecuzione del piano formativo, entro 30 (trenta) giorni di calendario successivi alla richiesta, per un ammontare complessivo massimo pari al 90% dell’importo del finanziamento approvato da Fondolavoro, dietro presentazione di idonea fideiussione bancaria o assicurativa, con rimborso a saldo, in assenza di elementi ostativi, entro 30 (trenta) giorni di calendario successivi alla formale approvazione del rendiconto del piano formativo da parte del Consiglio di Amministrazione di Fondolavoro. Tuttavia, le anticipazioni finanziarie in acconto potranno essere richieste, purché di importo non inferiore a € 4.000,00 (quattromila/00) cadauna.
Il pagamento degli importi spettanti all’ente attuatore sarà eseguito dietro presentazione di nota di debito, con riferimento al saldo e ad eventuali acconti, giuste diposizioni di cui al
“manuale delle procedure delle attività formative riferite al
conto sistema”.
ARTICOLO 10 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL PIANO FORMATIVO
L’esecuzione è la fase che segue l’approvazione del piano formativo. Essa consiste nella materiale realizzazione delle attività indicate nel piano formativo, con riferimento a quanto approvato da Fondolavoro in sede di valutazione dell’istanza di finanziamento.
Gli adempimenti ed obblighi, cui l’ente attuatore dovrà ottemperare in fase di esecuzione del piano formativo, sono espressamente specificati nel pertinente “manuale delle procedure delle attività formative riferite al conto sistema”.
Tutti i documenti afferenti al piano formativo dovranno essere conservati presso il luogo espressamente indicato dall’ente attuatore, in originale ovvero copia conforme con l’originale, per 10 (dieci) anni solari decorrenti dalla data di chiusura dell’esercizio finanziario di riferimento del piano formativo medesimo (anno solare in cui viene approvato il rendiconto del piano formativo) ed esibiti su espressa richiesta di Fondolavoro ovvero delle autorità preposte alla vigilanza.
ARTICOLO 11 – MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE DEL PIANO FORMATIVO
La rendicontazione è la fase che segue la conclusione del piano formativo. Essa riguarda l’attestazione delle attività effettuate e delle spese sostenute per l’esecuzione del piano formativo, con riferimento a quanto approvato da Fondolavoro in sede di valutazione dell’istanza di finanziamento.
Il rendiconto certificato dovrà essere inviato a Fondolavoro, da parte dell’ente attuatore, a mezzo sistema informatico SOFIA (Software Organizzativo Fondo Interprofessionale Avanzato), entro
90 (novanta) giorni di calendario dalla data di effettiva conclusione del piano formativo.
Gli adempimenti ed obblighi, cui l’ente attuatore sarà tenuto ad ottemperare in fase di rendicontazione del piano formativo, sono chiaramente specificati nel “manuale delle procedure delle attività formative riferite al conto sistema”.
In particolare, dovrà necessariamente pervenire, nei termini temporali prescritti, a mezzo sistema informatico SOFIA (Software Organizzativo Fondo Interprofessionale Avanzato), la seguente documentazione:
− comunicazione di presentazione del rendiconto del piano formativo debitamente sottoscritta dal legale
rappresentante/titolare dell’ente attuatore;
− formulario per la rendicontazione del piano formativo debitamente sottoscritto dal legale rappresentante/titolare
dell’ente attuatore, recante, tra l’altro: l’imputazione del finanziamento di Fondolavoro; l’eventuale cofinanziamento privato apportato da ciascun ente beneficiario;
− relazione finale di piano formativo debitamente sottoscritta
dal rappresentante legale/titolare dell’ente attuatore;
− certificazione del rendiconto rilasciato dal revisore incaricato;
− nota di debito di importo pari alla somma richiesta a saldo,
con la seguente dicitura: “fuori campo di applicazione IVA ai sensi dell’art. 2, comma 3 del DPR n. 633/1972 e normativa collegata” (sulla nota di debito deve essere apposta marca da bollo negli importi di legge);
− copia chiara e leggibile di un documento di riconoscimento
valido del rappresentante legale/titolare dell’ente attuatore.
ARTICOLO 12 – MODALITÀ DI CERTIFICAZIONE DEL RENDICONTO DEL PIANO FORMATIVO E CONTROLLI
Il rendiconto del piano formativo deve essere certificato, entro i termini di cui al precedente art. 11 dal revisore selezionato in fase di approvazione dell’istanza di finanziamento da parte di Fondolavoro per la verifica ex post. La certificazione ha inderogabilmente ad oggetto le spese sostenute e procedure applicate.
Il revisore è tenuto ad eseguire la verifica del rendiconto, certificando la totalità dei costi dichiarati per l’esecuzione del piano formativo. L’importo dei compensi che l’ente attuatore è tenuto a corrispondere all’ispettore e al revisore incaricati delle verifiche in itinere ed ex post e la certificazione del rendiconto del piano formativo, è espressamente riportato nel pertinente “manuale delle procedure delle attività formative riferite al conto sistema”.
In fase di verifica, il revisore può richiedere all’ente attuatore chiarimenti e/o integrazioni documentali a mezzo sistema informatico SOFIA (Software Organizzativo Fondo Interprofessionale Avanzato). I chiarimenti/integrazioni documentali devono pervenire al revisore, entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni di calendario dalla richiesta, a mezzo sistema informatico (SOFIA - Software Organizzativo Fondo Interprofessionale Avanzato). Il revisore ha facoltà di non tener conto dei chiarimenti/integrazioni documentali trasmessi oltre detto termine.
Ricorrendo tale fattispecie, i termini temporali per la certificazione del rendiconto e la conseguente erogazione del finanziamento sono sospesi per il tempo accordato per l’acquisizione dei chiarimenti e/o integrazioni documentali.
L’ente attuatore, in quanto titolare del finanziamento, è vincolato ad accettare, senza eccezione alcuna, le verifiche ispettive in itinere ed ex post disposte da Fondolavoro ed eseguite per il tramite di ispettori e revisori all’uopo designati. Al riguardo, si precisa che, per garantire la
necessaria imparzialità e qualità dei controlli, le verifiche in itinere ed ex post sono eseguite da due distinti soggetti, entrambi selezionati da Fondolavoro.
ARTICOLO 13 – APPROVAZIONE DEL RENDICONTO ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Il rendiconto certificato dal revisore incaricato è sottoposto a verifica di conformità da parte dell’area amministrazione e supporto tecnico alla rendicontazione ed approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di Fondolavoro. In assenza di elementi ostativi, entro 30 (trenta) giorni di calendario successivi all’approvazione del rendiconto da parte del Consiglio di Amministrazione, Fondolavoro eroga la somma a saldo, se dovuta, ovvero procede all’eventuale richiesta di restituzione del finanziamento o parte di esso. Il pagamento del saldo o la restituzione delle somme dovute determinano lo svincolo della garanzia fideiussoria (assicurativa/bancaria).
Il pagamento del contributo resta, senza eccezione alcuna, subordinato alla sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi riscontrati in fase di approvazione dell’istanza di finanziamento e verificati in fase di certificazione del rendiconto del piano formativo. In difetto, Fondolavoro si riserva la facoltà di revocare il contributo concesso e recuperare le eventuali anticipazioni finanziarie erogate.
ARTICOLO 14 – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 2016/679 e normativa nazionale collegata, s’informa che:
− il conferimento dei dati è necessario ai fini del perfezionamento dell’istruttoria dell’istanza di finanziamento
da parte di Fondolavoro. L’eventuale rifiuto di fornirli comporta l’impossibilità di valutare e approvare la domanda di finanziamento;
− il trattamento dei dati viene effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici e con procedure manuali e può consistere in qualunque operazione o complesso di operazioni tra quelle
espressamente indicate dal Decreto Legislativo n. 196/2003 e normativa collegata. Il trattamento avviene secondo logiche strettamente correlate con le finalità suddette e comunque in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati; qualora le operazioni di trattamento non si svolgano all’interno della sede di Fondolavoro, esso è comunque responsabile unicamente per l’adozione delle misure minime di sicurezza relative alle attività svolte sotto il proprio esclusivo controllo;
− destinatario dei dati, ferme restando le comunicazioni e
diffusioni effettuate in osservanza di obblighi di legge, può essere il personale di Fondolavoro, secondo le aree di specifica competenza. I dati vengono trattati per l’intera durata dei rapporti amministrativi e anche successivamente per l'espletamento di tutti gli adempimenti di legge. I dati sono, infine, conservati per finalità statistiche e storiche;
− con l’invio dell’istanza di finanziamento, l’ente attuatore
esprime il proprio consenso al trattamento dei dati;
− titolare del trattamento dei dati è Fondolavoro con sede legale
nel comune di Roma (RM) alla Xxx Xxxxxx Xxxxxxx x. 00. Responsabile della protezione dei dati è il sig. Xxxxxx Xxxxx, reperibile all’indirizzo di posta elettronica ordinaria xxx@xxxxxxxxxxx.xx. Gli enti attuatori possono richiedere al titolare del trattamento dei dati tutte le informazioni necessarie all’esercizio dei propri diritti, a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx.
ARTICOLO 15 – RESPONSABILITÀ DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
La struttura amministrativa responsabile dell’adozione del
presente avviso è il Consiglio di Amministrazione di Fondolavoro.
ARTICOLO 16 – NORME DI SALVAGUARDIA
Il presente avviso può essere modificato, sospeso o revocato, per esigenze tecniche e/o amministrative, a insindacabile giudizio di Fondolavoro in ogni momento.
Per tutto quanto non contemplato dal presente avviso, si rimanda alle disposizioni del “regolamento generale di organizzazione, gestione, rendicontazione e controllo” ed al “manuale delle procedure delle attività formative riferite al conto sistema” pubblicati nel sito web di Fondolavoro all’indirizzo xxxxx://xxxxxxxxxxx.xx/.
ARTICOLO 17 – INFORMAZIONI
Il presente avviso ed il “manuale delle procedure delle attività formative riferite al conto sistema” sono pubblicati nel sito web di Fondolavoro all’indirizzo xxxxx://xxxxxxxxxxx.xx/.
ARTICOLO 18 – DISPOSIZIONI FINALI E DI COORDINAMENTO
Le disposizioni del presente avviso costituiscono parte integrante e sostanziale delle procedure del conto sistema declinate dai pertinenti manuali, unitamente alla modulistica (modelli FLAV) messa a disposizione da Fondolavoro sul proprio sistema informatico SOFIA (Software Organizzativo Fondo Interprofessionale Avanzato), all’indirizzo web xxxxx://xxxxx0.xxxxxxxxxxx.xx/.