PROTOCOLLO D’INTESA
REGIONE
ABRUZZO
ALLEGATO
PROTOCOLLO D’INTESA
TRA
REGIONE ABRUZZO
E
COMUNE DI PINETO
Progetto sperimentale per l’utilizzo del Centro di Raccolta ai fini della formazione ed educazione ambientale per la
diffusione di buone pratiche nella gestione integrata dei rifiuti urbani
L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i.
DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE AMBIENTE SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI OSSERVATORIO REGIONALE RIFIUTI
L’anno 2011, il giorno , del mese di , presso la sede della Direzione Protezione Civile Ambiente, Via Passolanciano, n. 75 in Pescara,
TRA
REGIONE ABRUZZO, con sede e domicilio fiscale in L’Aquila, partita IVA 80003170661, che interviene nel presente atto a mezzo del Presidente della Giunta Regionale d’Abruzzo o suo delegato, di seguito denominata “Regione”;
E
COMUNE DI PINETO, con sede legale in Xxx Xxxxxx, x. 0 – X. XXX 00000000000, in persona del Sindaco, Xxxxxxx XXXXXXXXXX, o suo delegato, di seguito denominato “Comune”.
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PREMESSO che la Regione Abruzzo persegue politiche ambientali finalizzate alla realizzazione di una gestione integrata dei rifiuti urbani ed alla promozione delle raccolte differenziate, prioritariamente secondo modelli integrati “porta a porta” e di “prossimità”, nonché dell’effettivo recupero dei rifiuti e della creazione di un mercato dei prodotti riciclati, nell’ambito degli obiettivi fissati dal “Protocollo di Kyoto” e dal “VI° Programma d’Azione per l’Ambiente”, approvato dall’UE;
CONSIDERATO che le attività possano fortemente contribuire alla costruzione di una cultura diversa nei confronti del problema rifiuti, non solo al proprio interno, con i ragazzi, studiando ed approfondendo il problema, ma anche instaurando un dialogo con le istituzioni e gli operatori del settore per diffondere le buone pratiche ambientali e favorendo un ruolo attivo della scuola per la salvaguardia del proprio territorio, con la possibilità e la capacità di offrire proposte, ipotesi di soluzioni, attività di sensibilizzazione anche verso la cittadinanza;
VISTO il Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”, che alla Parte IV, come modificata dal D.Lgs. 3.12.2010, n. 205 “Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”, concernente le norme in materia di gestione dei rifiuti, prevede:
• all’art. 179 “Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti”, comma 5, che: “Le pubbliche amministrazioni perseguono nell’esercizio delle rispettive competenze, iniziative dirette a favorire il rispetto della gerarchia del trattamento dei rifiuti (prevenzione; preparazione per il riutilizzo; riciclaggio; recupero di altro tipo; smaltimento) in particolare mediante:
a) la promozione dello sviluppo di tecnologie pulite, che permettano un uso più razionale e un maggiore risparmio di risorse naturali;
b) la promozione della messa a punto tecnica e dell’immissione sul mercato di prodotti concepiti in modo da non contribuire o da contribuire il meno possibile, per la loro fabbricazione, il loro uso o il loro smaltimento, ad incrementare la quantità o la nocività dei rifiuti e i rischi di inquinamento;
c) la promozione dello sviluppo di tecniche appropriate per l’eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti al fine di favorirne il recupero;
d) la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l’impiego dei materiali recuperati dai rifiuti e di sostanze e oggetti prodotti, anche solo in parte, con materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;
e) l’impiego dei rifiuti per la produzione di combustibili e il successivo utilizzo e, più in generale, l’impiego dei rifiuti come altro mezzo per produrre energia;
• all’art. 180 “Prevenzione della produzione di rifiuti”, che: “al fine di promuovere in via prioritaria la prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti, le iniziative di cui all’art. 179 riguardano in particolare:
a) la promozione di strumenti economici, eco-bilanci, sistemi di certificazione ambientale, utilizzo delle migliori tecniche disponibili, analisi del ciclo di vita dei prodotti, azioni di
informazione e di sensibilizzazione dei consumatori, l’uso di sistemi di qualità, nonché lo sviluppo del sistema di marchio ecologico ai fini della corretta valutazione dell’impatto di uno specifico prodotto sull’ambiente durante l’intero ciclo di vita del prodotto medesimo;
b) la previsione di clausole di bandi di gara o lettere d’invito che valorizzino le capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti;
c) la promozione di accordi e contratti di programma o protocolli d’intesa anche sperimentali finalizzati alla prevenzione ed alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti”;
• all’art. 180 – bis “Riutilizzo di prodotti e preparazioni per il riutilizzo dei rifiuti” che: “le pubbliche amministrazioni promuovono, nell’esercizio delle rispettive competenze, iniziative dirette a favorire il riutilizzo dei prodotti e la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti. Tali iniziative possono consistere anche in:
a) uso di strumenti economici;
b) misure logistiche, come la costituzione ed il sostegno di centri e reti accreditati di riparazione/riutilizzo;
c) adozione, nell’ambito delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, di idonei criteri, ai sensi dell’art. 83, comma1, lett. e), del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163;
d)definizione di obiettivi quantitativi;
e) misure educative;
f) promozione di accordi di programma;
• all’art. 181 “Riciclaggio e recupero dei rifiuti “ che le autorità competenti, ai fini di una corretta gestione dei rifiuti favoriscano la riduzione dello smaltimento ed incentivino il riutilizzo, riciclo e le altre forme di recupero;
• all’art. 206 “Accordi, contratti di programma, incentivi”, comma 1, lett. f), che gli accordi con soggetti pubblici possono riguardare: “la sperimentazione, la promozione e l’attuazione di attività di riutilizzo, riciclaggio e recupero di rifiuti”.
CONSIDERATO che il D.Lgs.152/06 e s.m.i., all’art. 219 “Criteri informatori dell'attività di gestione dei rifiuti di imballaggio”, prevede criteri che devono ispirarsi al rispetto del principio della responsabilità condivisa e della cooperazione tra soggetti istituzionali ed economici, mediante la stipula di accordi volontari tra i soggetti interessati;
VISTA la L.R. 19.12.2007, n. 45 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” e s.m.i., pubblicata sul
B.U.R.A n. 10 Straordinario del 21.12.2007, contenente al capo IV “Azioni per lo sviluppo del recupero e del riciclo” ed in particolare:
• l’art. 22 “Azioni di prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti” che prevede che la Regione Abruzzo attraverso specifici programmi persegua obiettivi di riduzione della produzione dei rifiuti e coerenti con l’obiettivo strategico indicato dal Piano del 5% nel periodo di riferimento 2005-2011 e che, al comma 4, consente la stipula di accordi volontari con soggetti pubblici e privati, con associazioni ambientaliste e dei consumatori al fine di sviluppare azioni di riduzione della produzione dei rifiuti;
• l’art. 23 “Obiettivi di raccolta differenziata e di riciclo”, che dispone la raccolta differenziata su tutto il territorio regionale, fissa obiettivi, strumenti, direttive ed indirizzi per l’esercizio delle funzioni regionali e quelle attribuite agli enti locali;
• l’art. 24 “Promozione del riuso riciclaggio e recupero”, che stabilisce una serie di iniziative per promuovere e sviluppare le attività delle raccolte differenziate e del riciclo, in particolare degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;
• l’art. 28 “Accordi e contratti di programma ,protocolli d’intesa” che consente alla Giunta Regionale di stipulare accordi volontari con soggetti pubblici e privati;
• l’art. 29 “Informazione al cittadino”, che stabilisce che la Giunta Regionale promuove iniziative di comunicazione, informazione e partecipazione al fine di disseminare buoni comportamenti da parte dei cittadini, orientati alla riduzione, riutilizzo, valorizzazione e recupero dei rifiuti.
RICHIAMATA la DGR n. 318 del 29.06.2009 denominata “Regolamento tipo per la gestione di una stazione ecologica e/o Centro di raccolta” con la quale si approva un regolamento tipo che disciplina l’organizzazione e la gestione della stazione ecologica che, in particolare, contiene, agli articoli 8, 9 e 10, precise indicazioni circa la possibilità di offri ire incentivi economici e di diffondere buone pratiche ambientali di coinvolgimento dei cittadini (es. attività di educazione ambientale, disponibilità a visite guidate delle scuole, .. etc.);
RICHIAMATA la DGR n. 275 del 01/06/2009 “Protocollo d'intesa tra la Regione Abruzzo ed il Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) - gestione integrata degli imballaggi e rifiuti di imballaggio”, che prevede, tra l’altro, che si sviluppino attività di promozione e diffusione di efficaci sistemi di gestione integrata dei rifiuti e si possano avviare politiche di riduzione della produzione dei rifiuti;
CONSIDERATO che la prevenzione della produzione dei rifiuti è la soluzione preferibile, dal punto di vista tecnico, economico, ambientale e sociale ed occorre quindi agire a livello nazionale o sovranazionale per incentivare lo sviluppo di tecnologie pulite, per favorire quei prodotti che producono meno rifiuti ed incentivare in tutti quei comportamenti virtuosi che generano meno rifiuti;
RITENUTO che le attività di educazione e sensibilizzazione ambientale siano strategiche per la diffusione di buone pratiche ambientali di gestione dei rifiuti e contribuiscano molto ad ampliare la partecipazione dei cittadini, condizione necessaria per l’implementazione di sistemi di raccolta differenziata e azioni di riduzione della produzione dei rifiuti;
RIBADITO che la Regione Abruzzo intende nel quadro delle linee strategiche di attuazione del nuovo Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), approvato con L.R. 45/07 e s.m.i., incentivare le esperienze significative di riorganizzazione dei servizi di raccolte differenziate secondo modelli “porta a porta” nonché l’attivazione di progetti innovativi riguardanti l’impegno dei giovani nella promozione di buone pratiche ambientali;
RITENUTO di coinvolgere le istituzioni scolastiche regionali e locali al fine di avviare un programma di sensibilizzazione degli alunni sui temi delle buone pratiche ambientali nel settore della gestione integrata dei rifiuti, attraverso la collaborazione dei Consorzi Intercomunali e/o loro Società SpA, delle aziende di igiene urbana, .. etc.;
RITENUTO altresì, essenziale il coinvolgimento delle Associazioni ambientaliste più rappresentative sul piano regionale, al fine di fornire, un supporto operativo per la realizzazione dell’iniziativa, inserendola nell’ambito delle proprie attività, in base alle specifiche competenze rappresentate al proprio interno ed alle esperienze maturate attraverso lo svolgimento di numerose attività di educazione ambientale per la diffusione dei sistemi di raccolta differenziata attuate sul territorio provinciale e/o regionale con le scuole d’Abruzzo e sul territorio nazionale attraverso specifici progetti educativi;
VISTA la legge regionale n. 77/99 “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;
VISTI
il D.Lgs.152/06 e s.m.i.; la L.R. 45/07;
TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO, LE PARTI DEL PRESENTE ACCORDO, COME SOPRA RAPPRESENTATE, SI IMPEGNANO E CONCORDANO QUANTO SEGUE E STIPULANO:
Art. 1
(Scopi e Finalità)
1. Il presente Protocollo d’intesa (di seguito denominato: “accordo”), è redatto ai sensi dell’art. 206, comma 1, lett. f) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e degli articoli 24 e 28 della L.R. 45/07 e s.m.i.
2. I soggetti firmatari del presente accordo, concordano sulla necessità di utilizzare l’impianto della stazione ecologica denominato “Ecocentro”, in particolare la struttura adibita a centro per l’educazione ambientale, per sperimentare attività di formazione ed educazione e forme concrete di riduzione della produzione dei rifiuti, in particolare di imballaggi e rifiuti d’imballaggio; per promuovere la diffusione delle attività di raccolta differenziata/riciclo, prioritariamente secondo sistemi domiciliari “porta a porta”; per elaborare anche in forma sperimentale, sistemi di eco-fiscalità per consentire a cittadini virtuosi che praticano le attività di raccolta differenziata/riciclo, di ottenere incentivi economici.
3. L’accordo è altresì finalizzato a:
a) attuare un progetti sperimentale di “educazione e comunicazione ambientale”, per la sensibilizzazione degli studenti e delle loro famiglie nel settore della gestione integrata dei rifiuti, per incentivare la raccolta differenziata/riciclo e la riduzione della produzione dei rifiuti con l’obiettivo di diffondere, tra le nuove generazioni e le famiglie le buone pratiche ambientali;
b) collaborare con il CONAI, nell’ambito del progetto “ Ecofiscalità” e promuovere iniziative per incrementare la raccolta dei materiali riciclabili da avviare ad effettivo recupero;
c) valorizzare il ruolo degli insegnanti attraverso specifici progetti di formazione nel campo delle attività educative al fine di diffondere una cultura ambientale nel settore della gestione integrato del ciclo dei rifiuti urbani;
d) collaborare con i soggetti preposti alla gestione dei servizi d’igiene urbana per migliorare le attività di raccolta differenziata/riciclo dei rifiuti urbani;
e) collaborare nelle iniziative finalizzate alla promozione della prevenzione e riduzione della quantità di rifiuti da smaltire in discarica, in coerenza con gli obiettivi di realizzare una gestione integrata dei rifiuti e con le finalità del D.Lgs.36/03 “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti” e s.m.i.
Art. 2
(Impegni delle parti)
1. Le parti firmatarie del presente accordo si impegnano a:
REGIONE ABRUZZO
• promuovere ed attuare un progetto sperimentale nel settore della gestione integrata dei rifiuti ed in particolare nelle attività di sensibilizzazione, educazione e responsabilizzazione della cittadinanza sul tema della raccolta differenziata e della riduzione della produzione dei rifiuti , che possa divenire esempio di coinvolgimento e formazione dei cittadini per le altre stazioni ecologiche centri di raccolta , da replicare in caso di risultati positivi, anche negli anni futuri;
• organizzazione di attività di formazione per cittadini, operatori pubblici e privati impegnati nella gestione dei rifiuti;
• promuovere la diffusione delle esperienze realizzate con il progetto sperimentale perché le stesse siano di riferimento per altre realtà;
• offrire attività di formazione per i collaboratori scolastici e gli insegnanti referenti del progetto delle scuole che aderiranno all’iniziativa;
• monitorare e coordinare il progetto attraverso un “Gruppo di Lavoro” di cui al successivo art. 3, tramite l’Osservatorio Regionale Rifiuti (ORR);
• compartecipare all’attuazione del progetto sperimentale con risorse finanziarie, valutabili complessivamente per un massimo di Euro 30.000,00 (compreso I.V.A), da corrispondere al Comune di Pineto nella misura del:
• 40% alla comunicazione di inizio delle attività;
• 60% alla presentazione del rendiconto delle spese sostenute per le iniziative realizzate al Servizio Gestione Rifiuti della Regione.
COMUNE DI PINETO
• contribuire con proprie risorse finanziarie, alla realizzazione dei materiali didattici da distribuire alle scuole aderenti ed utilizzare per l’attività educativa;
• mettere a disposizione di attività di formazione ed educazione le strutture del centro di raccolta (centro educazione all’ambiente);
• coinvolgere, per le competenze individuabili, il soggetto gestore della stazione ecologica;
• provvedere alla massima diffusione, attraverso i proprio sito ed in tutte le occasioni di comunicazione che si potranno creare, delle attività previste nel progetto sperimentale e dei risultati raggiunti;
• partecipare con un proprio rappresentante al “Gruppo di Lavoro” di cui all’art. 3.
• garantire il coinvolgimento della popolazione scolastica di Pineto , la collaborazione del corpo docente e del personale di servizio necessario delle realtà scolastiche aderenti;
• coinvolgere le associazioni ambientaliste presenti sul territorio e le realtà di volontariato locali che potranno offrire un contributo al progetto;
• provvedere ad una puntuale gestione della raccolta dei materiali e loro conferimento ad impianti regolarmente autorizzati;
• elaborare il regolamento del centro di raccolta, secondo gli indirizzi regionali ai sensi della DGR
n. 318 del 29.06.2009 “Regolamento tipo per la gestione di una stazione ecologica e/o Centro di raccolta”.
Art. 3
(Gruppo di lavoro e Rapporto finale)
1. Al fine di attuare le finalità ed i contenuti del presente accordo, é costituito un “Gruppo di lavoro”, formato da:
▪ n. 1 rappresentante del Servizio Gestione Rifiuti - ORR della Regione Abruzzo (con compiti di coordinamento delle attività);
▪ n. 1 rappresentante del Comune di Pineto.
2. Il “Gruppo di lavoro” può essere integrato con altri soggetti in relazione a specifiche competenze ed esigenze di carattere tecnico-operativo e territoriale.
3. Il “Gruppo di lavoro” è insediato, su convocazione del Servizio Gestione Rifiuti - ORR della Regione Abruzzo, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo.
4. Il “Gruppo di lavoro” provvede a definire, entro i successivi 20 giorni, un “Programma operativo”, relativo agli interventi da programmare e realizzare.
5. Il “Gruppo di lavoro” provvede, al termine del programma di interventi, ad approvare un “Rapporto finale”, da inviare alla Direzione Protezione Civile Ambiente- Servizio Gestione Rifiuti - ORR ed a tutti i firmatari dell’accordo.
Art. 4
(Intese integrative)
1. Le parti, se necessario, possono stipulare intese integrative con altri soggetti, previa valutazione del “Gruppo di lavoro”, per favorire la migliore riuscita delle attività programmate, acquisire altre utili collaborazioni e garantire il recupero/riciclo dei materiali raccolti.
Art. 5
(Funzioni di indirizzo e vigilanza)
1. I soggetti firmatari del presente accordo hanno il compito di assicurarne la corretta attuazione.
2. Eventuali modifiche del presente protocollo o nuove adesioni devono essere concordate dai soggetti firmatari.
Art. 6
(Durata)
1. Il presente accordo ha la durata di n. 1 anno a partire dalla data di sottoscrizione dello stesso e può essere rinnovato a seguito di esplicita volontà delle parti.
2. Le parti firmatarie convengono di riunirsi ogni qual volta sia necessario, allo scopo di verificare l’attuazione dell’accordo, nonché per apportare eventuali modifiche e/o integrazioni allo stesso.
Xxxxx, approvato e sottoscritto dalle parti.
REGIONE ABRUZZO …………………………………………
COMUNE DI PINETO ………………..….…………………….