Agenzia di Tutela della Salute di Brescia
Agenzia di Tutela della Salute di Brescia
Sede Legale: viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia
Tel. 000.00000 Fax 000.0000000 - xxx.xxx-xxxxxxx.xx Posta certificata: xxxxxxxxxx@xxx.xxx-xxxxxxx.xx Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980
DECRETO n. 373 del 29/06/2022
Cl.: 1.1.02
OGGETTO: Determinazioni in ordine alla contrattazione anno 2022 per Misure Innovative e Sperimentazioni in attuazione alla D.G.R. n. XI/6387 del 16.05.2022.
Il DIRETTORE GENERALE - Xxxx. Xxxxxxx Xxxx Xxxxx nominato con X.X.X. XX/0000 del 17.12.2018
Acquisiti i pareri del
DIRETTORE SANITARIO Dott.ssa Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx del
DIRETTORE SOCIOSANITARIO Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxxx e del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott.ssa Xxxx Xxxxxxxx
IL DIRETTORE GENERALE
Visti i seguenti documenti di programmazione regionale per l’anno 2022:
- la D.G.R. n. XI/5941 del 07.02.2022 “Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sanitario e sociosanitario per l’esercizio 2022 – quadro economico programmatorio”;
- il Decreto n. 1492 del 11.02.2022 di assegnazione ad ATS delle risorse destinate al finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l’esercizio 2022;
- la D.G.R. n. XI/6387 del 16.05.2022 “Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l’anno 2022”;
- il Decreto DG Welfare n. 7923 del 07.06.2022 “Aggiornamento dei budget alle ATS per l’acquisto di prestazioni sociosanitarie in applicazione della D.G.R. XI/6387/2022 e ulteriori riparti previsti dalla medesima D.G.R.”;
Richiamati i seguenti provvedimenti regionali di regolamentazione delle Misure Innovative e delle Sperimentazioni sociosanitarie:
- la D.G.R. n. IX/3239 del 04.04.2012 ad oggetto: “Linee Guida per l'attivazione di sperimentazioni nell'ambito delle politiche di welfare”;
- la D.G.R. n. X/392 del 12.07.2013 ad oggetto: “Attivazione di interventi a sostegno delle famiglie con la presenza di persone con disabilità, con particolare riguardo ai disturbi pervasivi dello sviluppo e dello spettro autistico”;
- la D.G.R. n. X/4086 del 25.09.2015, ad oggetto: “Determinazioni conseguenti alla
D.G.R. 3363/2015 avente ad oggetto: “Determinazioni conseguenti alle DD.G.R.
n. 2022/2014 e 2989/2014-Allegato C”. Indicazioni per la stabilizzazione delle azioni innovative” con la quale Regione Lombardia ha stabilizzato, tra l’altro, la sperimentazione avviata con D.G.R. n. 3238/12 definendo una nuova Misura denominata “Residenzialità Assistita in Comunità Religiose”, rivolta a religiosi/e anziani fragili, come intervento di sostegno e supporto alla persona e alla sua famiglia-comunità;
- la D.G.R. n. X/7626 del 28.12.2017 che ha ridefinito la regolamentazione del sistema di accesso, di remunerazione, rendicontazione e controllo in merito alla Misura “Comunità per minori vittime di abuso, violenza e grave maltrattamento”;
- la D.G.R. n. X/7769 del 17.01.2018 ad oggetto “Interventi a sostegno della famiglia e dei suoi componenti fragili ai sensi della D.G.R. X/116/2013: terzo provvedimento attuativo – consolidamento del percorso di attivazione e monitoraggio delle misure innovative previste dalla D.G.R. 2942/2014 in funzione della qualificazione dei servizi offerti e della continuità assistenziale”;
- la D.G.R. n. XI/2672 del 16.12.2019 “Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Sanitario e Sociosanitario per l’esercizio 2020”;
- la X.X.X. x. XX/0000 xxx 26.05.2021 “Determinazioni in ordine alla negoziazione 2021 e ulteriori determinazioni in ambito sanitario e sociosanitario”;
Richiamato il Decreto D.G. n. 92 del 08.02.2022 con il quale si è proceduto, in attesa della definizione delle regole per l’esercizio 2022, alla prosecuzione degli accordi contrattuali della rete sociosanitaria territoriale mediante sottoscrizione degli addendum con gli Enti Erogatori/Comunità Religiose e Enti Capofila dei Comuni a contratto e/o in convenzione con ATS Brescia per l’anno 2021 al fine di assicurare la continuità assistenziale dei servizi sociosanitari fino al 30.04.2022, per le seguenti Misure Innovative/Sperimentazioni:
- “Residenzialità Assistita”;
- “Residenzialità Assistita per Religiosi”;
- “RSA Aperta”;
- “Comunità per minori vittime di abuso e grave maltrattamento”;
- Sperimentazioni sociosanitarie “Riabilitazione Minori” e “Case Management”;
Dato atto che con il medesimo provvedimento si è data continuità sino al 30.04.2022 agli addendum contrattuali sottoscritti con gli Enti Erogatori ADI per l’attività vaccinale di cui alla D.G.R. n. XI/4506 del 30.03.2021;
Precisato che la X.X.X. x. XX/0000 xxx 16.05.2022 “Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l’anno 2022”, all’allegato 7, capitolo “Contratti nell’area Sociosanitari a e della salute Mentale” con riferimento alle Misure Innovative e alla Rete Sperimentale ha definito le seguenti indicazioni:
- è confermata per il 2022 la loro prosecuzione secondo le previsioni di cui D.G.R. n. XI/4773/2021;
- per la Misura RSA Aperta e per le Sperimentazioni è autorizzata l’estensione al 30.06.2022 degli effetti degli addendum contrattuali in essere, considerando quindi il relativo budget proporzionalmente ricalcolato in ragione dei 6/12 del budget 2021;
- per le Misure non a budget della “Residenzialità Assistita”, “Residenzialità Assistita per Religiosi” e “Comunità per minori vittime di abuso e grave maltrattamento”, è autorizzata l’estensione al 30.06.2022 degli effetti del contratto/convenzione in essere;
- i contratti definitivi per l’annualità 2022 sono sottoscritti dalle ATS con le stesse tempistiche e la stessa validità temporale previste per le Unità d’offerta consolidate, ovvero entro il 30.06.2022 e per il periodo 01.01.2022-31.12.2022;
- il budget 2022 della Misura RSA Aperta è definito secondo le seguenti determinazioni:
✓ sono destinate nel 2022 ulteriori risorse, di cui
o una quota finalizzata a garantire l’incremento del budget 2022 in relazione all’eventuale iperproduzione 2021 (ante applicazione delle L.R. 24/2020) erogata dalla singola unità di offerta rispetto al budget per la stessa previsto;
o una quota assegnata alle singole ATS in funzione della popolazione >65 anni da destinare a nuove possibili contrattualizzazioni da definire all’esito di specifiche manifestazioni di interesse nel quadro della valutazione della dinamica di fabbisogno a livello territoriale;
✓ il budget, in analogia a quanto disposto per la rete ordinaria, è rimodulabile secondo i criteri che verranno definiti con successivo provvedimento regionale;
- per la Residenzialità Assistita le ATS potranno ammettere nuovi erogatori a contratto previa valutazione della copertura territoriale dell’offerta e nei limiti del budget di riferimento assegnato;
- per le attività sperimentali sono confermati i budget nei tetti previsti per il 2021; Dato atto altresì che la D.G.R. n. XI/6387/2022 prevede che restano confermate sino al 31.12.2022 le determinazioni relative alle vaccinazioni anti Covid a domicilio di cui alla D.G.R. n. XI/4506/2021, nell’ambito dell’assegnazione già disposta alle ATS con il decreto n. 1492 del 11.02.2022;
Preso atto della nota G1.2022.0021929 del 18.05.2022 della Direzione Generale Welfare Rete Territoriale (atti ATS prot. n. 0056369/2022), con la quale è stata comunicata la distribuzione tra le ATS lombarde dei posti riservati all’accoglienza assistita di religiosi e religiose all’interno del proprio ambiente di vita per l’anno 2022, confermando per ATS Brescia n. 49 posti;
Ritenuto di recepire ed approvare, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, gli schemi-tipo degli atti negoziali, ricevuti da Regione Lombardia con mail in data 06.05.2022 (atti ATS prot. n. 0058058/2022) e in data 25.05.2022 (atti ATS prot. n. 0064680/2022), sulla base dei quali verranno redatti i testi dei relativi contratti/convenzioni per le seguenti Misure Innovative/Sperimentazioni:
- “Misura RSA Aperta”, comprensivo della scheda di budget definitivo, come da Allegato “A” (composto da n. 8 pagine);
- “Misura Residenzialità Assistita”, come da Allegato “B” (composto da n. 6 pagine);
- “Misura Residenzialità Assistita per Religiosi” come da Allegato “C” (composto da
n. 6 pagine);
- “Misura Comunità per minori vittime di abuso e grave maltrattamento”, come da Allegato “D” (composto da n. 6 pagine);
- “Sperimentazione Casa Management”, come da Allegato “E” (composto da n. 5 pagine);
- “Sperimentazione Riabilitazione Minori”, come da Allegato “F” (composto da n. 5 pagine);
Ritenuto altresì di approvare il modello di addendum al contratto da stipulare con gli Enti Erogatori ADI al fine di garantire sino al 31.12.2022 l’attività somministrazione in regime domiciliare delle vaccinazioni per la prevenzione delle infezioni da Sars- Cov-2 di cui alla D.G.R. n. XI/4506/2021, come da allegato “G”, composto da n. 1 pagina, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Ritenuto di disporre per la Misura “RSA Aperta” e per le Sperimentazioni “Riabilitazione Minori” e “Case Management” l’estensione al 30.06.2022 degli addendum contrattuali in essere, considerando quindi il relativo budget proporzionalmente ricalcolato in ragione dei 6/12 del budget 2021 e per le Misure non a budget della “Residenzialità Assistita”, “Residenzialità Assistita per Religiosi” e “Comunità per minori vittime di abuso e grave maltrattamento”, l’estensione al 30.06.2022 degli effetti del contratto/convenzione in essere;
Precisato che per la Misura “RSA Aperta” il budget definitivo per l’anno 2022 da attribuire agli Enti Gestori, è calcolato nel rispetto delle indicazioni di cui alla D.G.R.
n. XI/6387/2022, confermando gli importi a budget 2021 incrementati dell’eventuale iperproduzione 2021 (ante applicazione delle L.R. 24/2020) erogata dalla singola unità di offerta rispetto al budget per la stessa previsto, e risulta pari a complessivi
€ 3.963.615,01, eventualmente rimodulabile secondo i criteri che verranno definiti con successivo provvedimento regionale;
Ritenuto pertanto di procedere alla sottoscrizione entro il 30.06.2022:
- dei contratti per la definizione dei rapporti giuridici ed economici per la realizzazione nell’anno 2022 della Misura RSA Aperta con gli Enti Gestori già a contratto per l’anno 2021 e all’approvazione dei relativi budget definitivi per il periodo 01/01/2022-31/12/2022, per un importo complessivo di € 3.963.615,01 come dettagliato per singolo Ente Gestore all’allegato “H”, composto da n. 1 pagina, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- dei contratti/convenzioni per la definizione dei rapporti giuridici ed economici per la realizzazione nell’anno 2022 delle Misure “Residenzialità Assistita”, “Residenzialità Assistita per Religiosi”, “Comunità per minori vittime di abuso e grave maltrattamento”, con gli Enti Gestori/Comunità Religiose/Enti Capofila dei Comuni, entro il tetto massimo delle risorse assegnate per ciascuna Misura, elencati rispettivamente negli allegati “I”, “J”, “k”, composti ciascuno da n. 1 pagina, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
- dei contratti per la realizzazione nell’anno 2022 delle Sperimentazioni “Case Management” e “Riabilitazione Minori”, con gli Enti Gestori già in convenzione con ATS Brescia e all’approvazione dei budget definitivi per il periodo 01/01/2022- 31/12/2022, per un importo complessivo di € 1.169.000,00, come dettagliato per singolo Ente Gestore all’allegato “L”, composto da n. 1 pagina, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- degli addendum contrattuali con gli Enti Erogatori ADI al fine di garantire sino al 31.12.2022 l’attività di somministrazione in regime domiciliare delle vaccinazioni
per la prevenzione delle infezioni da Sars-Cov-2 di cui alla D.G.R. n. XI/4506/2021, per un budget complessivo annuo di € 130.000,00, come dettagliato per singolo Ente Gestore all’allegato “M”, composto da n. 1 pagina, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Ritenuto di rinviare, a successive determinazioni, l’assegnazione della quota delle risorse aggiuntive per la Misura RSA Aperta da destinare a nuove possibili contrattualizzazioni da definire all’esito di specifiche manifestazioni di interesse nel quadro della valutazione della dinamica di fabbisogno a livello territoriale e la possibilità di ammettere nuovi erogatori a contratto per la Misura Residenzialità Assistita previa valutazione della copertura territoriale dell’offerta e nei limiti del budget assegnato;
Dato atto che la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal presente provvedimento è garantita dalle risorse assegnate con il Decreto del Direttore della Direzione Centrale Bilancio e Finanza già disposta con il Decreto n. 1492 del 11.02.2022 ad ATS di Brescia a titolo di budget di produzione per l’acquisto di prestazioni sociosanitarie, come recepito con Decreto ATS n. 100 del 14.02.2022, e aggiornate con Decreto della Direzione Generale Welfare n. 7923 del 07.06.2022; Vista la proposta del Direttore del Dipartimento della Programmazione per l’Integrazione delle Prestazioni Sociosanitarie con quelle Sociali, Ing. Xxxx Xxxxxxxx, che attesta altresì, in qualità di Responsabile del procedimento, la regolarità tecnica del presente provvedimento;
Vista l’attestazione in ordine alla regolarità contabile della Dott.ssa Xxxx Xxxxxxx, Responsabile della U.O. Flussi Finanziari, in sostituzione della Dott.ssa Xxxx Xxxxxx, Direttore del Servizio Risorse Economico-Finanziarie;
Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario, Dott.ssa Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx, del Direttore Sociosanitario Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxxx e del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Xxxx Xxxxxxxx che attesta, altresì, la legittimità del presente atto;
D E C R E T A
a) di disporre per la Misura “RSA Aperta” e per le Sperimentazioni “Riabilitazione Minori” e “Case Management” l’estensione al 30.06.2022 degli addendum contrattuali in essere, considerando quindi il relativo budget proporzionalmente ricalcolato in ragione dei 6/12 del budget 2021 e per le Misure non a budget della “Residenzialità Assistita”, “Residenzialità Assistita per Religiosi” e “Comunità per minori vittime di abuso e grave maltrattamento”, l’estensione al 30.06.2022 degli effetti del contratto/convenzione in essere;
b) di recepire e approvare, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, gli schemi-tipo degli atti negoziali, ricevuti da Regione Lombardia con mail in data 06.05.2022 (atti ATS prot. n. 0058058/2022) e in data 25.05.2022 (atti ATS prot. n.0064680/22), sulla base dei quali verranno redatti i testi dei relativi contratti/convenzioni per le seguenti Misure Innovative/Sperimentazioni:
- “Misura RSA Aperta”, comprensivo della scheda di budget definitivo, come da Allegato “A” (composto da n. 8 pagine);
- “Misura Residenzialità Assistita”, come da Allegato “B” (composto da n. 6 pagine);
- “Misura Residenzialità Assistita per Religiosi” come da Allegato “C” (composto da n. 6 pagine);
- “Misura Comunità per minori vittime di abuso e grave maltrattamento”, come da Allegato “D” (composto da n. 6 pagine);
- “Sperimentazione Casa Management”, come da Allegato “E” (composto da n. 5 pagine);
- “Sperimentazione Riabilitazione Minori”, come da Allegato “F” (composto da n. 5 pagine);
c) di approvare il modello di addendum al contratto da stipulare con gli Enti Erogatori ADI al fine di garantire sino al 31.12.2022 l’attività di somministrazione in regime domiciliare delle vaccinazioni per la prevenzione delle infezioni da Sars- Cov-2 di cui alla D.G.R. n. XI/4506/2021, come da allegato “G”, composto da n. 1 pagina, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
d) di procedere alla sottoscrizione entro il 30.06.2022, in attuazione a quanto disposto dalla D.G.R. n. XI/6387/2022:
- dei contratti per la definizione dei rapporti giuridici ed economici per la realizzazione nell’anno 2022 della Misura RSA Aperta con gli Enti Gestori già a contratto per l’anno 2021 e all’approvazione dei relativi budget definitivi per il periodo 01/01/2022-31/12/2022, per un importo complessivo di
€ 3.963.615,01 come dettagliato per singolo Ente Gestore all’allegato “H”, composto da n. 1 pagina, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- dei contratti/convenzioni per la definizione dei rapporti giuridici ed economici per la realizzazione nell’anno 2022 delle Misure “Residenzialità Assistita”, “Residenzialità Assistita per Religiosi”, “Comunità per minori vittime di abuso e grave maltrattamento”, con gli Enti Gestori/Comunità Religiose/Enti Capofila dei Comuni, entro il tetto massimo delle risorse assegnate per ciascuna Misura, elencati rispettivamente negli allegati “I”, “J”, “k”, composti ciascuno da n. 1 pagina, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
- dei contratti per la realizzazione nell’anno 2022 delle Sperimentazioni “Case Management” e “Riabilitazione Minori”, con gli Enti Gestori già in convenzione con ATS Brescia e all’approvazione dei budget definitivi per il periodo 01/01/2022-31/12/2022, per un importo complessivo di € 1.169.000,00, come dettagliato per singolo Ente Gestore all’allegato “L”, composto da n. 1 pagina, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- degli addendum contrattuali con gli Enti Erogatori ADI al fine di garantire sino al 31.12.2022 l’attività di somministrazione in regime domiciliare delle vaccinazioni per la prevenzione delle infezioni da Sars-Cov-2 di cui alla D.G.R.
n. XI/4506/2021, per un budget complessivo annuo di € 130.000,00, come dettagliato per singolo Ente Gestore all’allegato “M”, composto da n. 1 pagina, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
e) di precisare che i presenti contratti hanno validità annuale coincidente con l’anno solare (1/1 – 31/12) e sono prorogati sino alla stipula del nuovo contratto per l’anno successivo, fermo restando l’importo economico che durante il periodo di proroga (1/1 – 30/4 dell’anno successivo) non può superare i 4/12 del budget dell’anno precedente;
f) di rinviare, a successive determinazioni, l’assegnazione della quota delle risorse aggiuntive per la Misura RSA Aperta da destinare a nuove possibili contrattualizzazioni da definire all’esito di specifiche manifestazioni di interesse nel quadro della valutazione della dinamica di fabbisogno a livello territoriale e la possibilità di ammettere nuovi erogatori a contratto per la Misura Residenzialità Assistita previa valutazione della copertura territoriale dell’offerta e nei limiti del budget assegnato;
g) di dare atto che i costi derivanti dalla realizzazione degli interventi nell’anno 2022 per le Misure Innovative e Sperimentazioni in argomento, trovano riferimento, nel limite dei budget assegnati con Decreto n. 1492 del 11.02.2022, come recepito
con Decreto ATS n. 100 del 14.02.2022, e aggiornati con Decreto n. 7923 del 07.06.2022,, nella contabilità dell’ATS di Brescia – Bilancio Sanitario - Gestione Sociosanitaria 2022 ai rispettivi conti di bilancio e programmi di spesa;
h) di stabilire che il Dipartimento della Programmazione per l’Integrazione delle Prestazioni Sociosanitarie con quelle Sociali (PIPSS) procederà al monitoraggio dei costi derivanti dal presente provvedimento affinché vengano rispettate le disposizioni di cui alla D.G.R. n. XI/6387/2022 nel limite delle risorse complessive assegnate da Regione Lombardia per le suddette Misure e Sperimentazioni;
i) di precisare che gli oneri relativi all’imposta di bollo saranno assolti dall’ATS secondo le modalità di cui al D.M. del 17.06.2014, art. 6;
j) di demandare al Dipartimento della Programmazione per l’Integrazione delle Prestazioni Sociosanitarie con quelle Sociali la comunicazione al Servizio Risorse Economico Finanziarie entro il 31 gennaio 2023, dell’imposta dovuta per i conseguenti adempimenti;
k) di disporre la pubblicazione dei contenuti del presente provvedimento nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web dell’Agenzia, in conformità al D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. nei tempi e con le modalità del PTPC vigente;
l) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell’art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. e dell’art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009;
m) di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo on-line – sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e comunitari in materia di protezione dei dati personali.
Firmato digitalmente dal Direttore Generale Xxxx. Xxxxxxx Xxxx Xxxxx
Allegato A
CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI PER LA REALIZZAZIONE DELLE MISURE DI CUI ALLA D.G.R. N. X/7769/18 E S.M.I “INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DEI SUOI COMPONENTI FRAGILI AI SENSI DELLA D.G.R.116/2013: TERZO PROVVEDIMENTO ATTUATIVO” – MISURA “RSA APERTA”.
Tra
l’Agenzia di Tutela della Salute di Brescia (di seguito ATS), con sede legale nel Comune di Brescia in Xxxxx Xxxx xxxxx Xxxxxxx x. 00, codice fiscale 03775430980 partita IVA 03775430980, nella persona del Direttore Generale, xxxx. Xxxxxxx Xxxx Xxxxx nato a ……… il ……., domiciliato per la carica presso la sede della ATS
e
il soggetto gestore (…) (di seguito soggetto gestore), con sede legale nel Comune di (…) in …..(…)
n. (…), codice fiscale (…) partita IVA (…), nella persona di (…) nato/a a (…) il (…),codice fiscale (…), in qualità di legale rappresentante od altro soggetto munito di potere di rappresentanza legale.
Premesso che Regione Lombardia con la D.G.R. n. X/7769/18 e s.m.i. ha:
▪ revisionato il sistema complessivo delle misure ex D.G.R. n. 856/2013 ed ex D.G.R. n. 2942/14 volte ad assicurare ai soggetti fragili e alle loro famiglie interventi flessibili e integrati;
▪ definito la RSA Aperta come misura caratterizzata per l’offerta di interventi di natura prioritariamente sociosanitaria, finalizzati a supportare la permanenza a domicilio di persone affette da demenza certificata o di anziani di età pari o superiore a 75 anni in condizioni di non autosufficienza;
▪ stabilito specifici criteri di ammissibilità e di incompatibilità per l’accesso e la fruizione alla misura;
▪ previsto la valutazione multidimensionale come prerequisito per l’accesso delle persone alla misura, la stesura del progetto individuale (PI), la predisposizione del piano di assistenza individuale (PAI) e il monitoraggio e il controllo costante delle prestazioni erogate;
Premesso altresì che Regione Lombardia con la X.X.X. XX/0000 del 16.05.2022 ha confermato:
▪ la prosecuzione della RSA Aperta per l’anno 2022;
▪ che l’erogazione della RSA Aperta, fermo restando le regole specifiche di ciascun intervento (eleggibilità/prestazioni erogabili/iter di accesso) è compatibile con la fruizione da parte dell’assistito dell’ADI ordinaria (tutti i profili assistenziali e prestazionali) a condizione che i soggetti responsabili dei rispettivi PAI definiscano una programmazione organica degli interventi al fine di evitare duplicazioni e/o sovrapposizioni;
▪ che il budget massimo di risorse per ciascun beneficiario della misura pari ad euro 4.000, al netto della valutazione multidimensionale, da rapportare al periodo effettivo di ogni presa in carico, nel 2022 non deve essere più considerato a livello di assistito quale vincolo massimo al fine del riconoscimento delle prestazioni.
Premesso inoltre che il soggetto gestore:
per la struttura ------------------ (Denominazione struttura, indirizzo e CUDES), (in caso di Ente unico devono essere inserite le specifiche di tutte le U.d.O) è in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla vigente normativa ed è disponibile ad erogare gli interventi previsti dalla misura RSA Aperta.
TUTTO CIÒ PREMESSO
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Articolo 1.
Oggetto del contratto
Il presente contratto ha per oggetto l’erogazione delle prestazioni previste dalla D.G.R. n. X/7769/18 e s.m.i., con remunerazione a carico del Fondo Sanitario Regionale, a favore dei cittadini residenti in Lombardia che in esito alla valutazione risultino beneficiari.
Il presente contratto definisce i rapporti giuridici ed economici derivanti dall’erogazione delle prestazioni riferibili alla misura RSA APERTA.
🡪 Nel caso di messa a disposizione di posti letto per interventi di “sollievo” a favore di persone affette da demenza, specificare per ogni Udo, il numero dei posti letto.
Ai sensi della D.G.R. n. X/7769/2018 e s.m.i il presente contratto ha valore per l’intero territorio regionale.
Articolo 2.
Obblighi del soggetto gestore
Il Soggetto gestore, a seguito del recepimento della richiesta di attivazione della misura, presentata dal cittadino, nel rispetto di quanto previsto dalla D.G.R. n. X/7769/18, dalla D.G.R.X/125/18 e dalla D.G.R.X/491/18 e dalla D.G.R. XI/ 4773 del 26.05.2021 si impegna ad effettuare:
▪ la verifica dei requisiti di accesso alla valutazione e la rilevazione di eventuali incompatibilità alla misura;
▪ la valutazione multidimensionale, secondo le modalità stabilite, per le persone che risultano ammissibili alla misura;
▪ la stesura del Progetto individuale (PI) e del relativo Piano di Assistenza Individuale (PAI), nei limiti delle risorse previste per la misura;
▪ il monitoraggio del Progetto individuale, provvedendo altresì alle eventuali rivalutazioni del bisogno nei casi in cui si rendessero necessarie.
Il soggetto gestore si impegna altresì a garantire, nel pieno rispetto di quanto disposto dai citati provvedimenti regionali, l’attuazione del Progetto individuale, condiviso con l’interessato o suo Amministratore di sostegno e con il care giver di riferimento, e l’erogazione delle prestazioni stabilite nel PAI.
In particolare, si impegna a:
a. rispettare tutti gli adempimenti e i requisiti previsti dalla normativa vigente, ivi compreso, laddove prevista, la capienza massima strutturale consentita per la misura;
b. erogare le prestazioni previste nell’ambito e nel limite massimo delle risorse stabilite per ogni beneficiario;
c. fornire all’ATS le motivazioni in caso di superamento del limite di cui al punto b);
d. garantire presso la propria sede la presenza di elenco aggiornato del personale impiegato per l’attività oggetto del presente contratto, completo della specifica della professionalità e del rapporto di lavoro dei singoli operatori;
e. aggiornare, sentita la famiglia, il Progetto individuale e il relativo PAI;
f. approntare e mantenere aggiornato il Fasas del beneficiario, secondo le indicazioni delle
D.D. G.R. sopra richiamate;
g. assolvere al debito informativo regionale nei confronti della ATS di ubicazione della struttura con cui è sottoscritto il presente contratto, dando atto che il debito informativo analitico costituisce lo strumento fondamentale anche per le rendicontazioni economiche e che pertanto l’ATS non procederà alla remunerazione di quelle prestazioni non correttamente rendicontate;
h. trasmettere alla ATS di ubicazione della struttura, entro il giorno 10 del mese successivo al periodo di riferimento, la rendicontazione delle prestazioni effettuate e la relativa fattura;
i. non interrompere l’erogazione delle prestazioni a favore dei soggetti beneficiari senza debito preavviso e adeguata motivazione;
j. comunicare la cessazione dell’attività all’ATS di ubicazione della struttura, in caso di rinuncia all’erogazione della misura, provvedendo altresì alla redazione di nota di dimissione per tutti i beneficiari;
x. informare la persona beneficiaria di cui all’art. 4 degli eventi che comportano la rivalutazione/sospensione/conclusione della presa in carico attraverso la misura;
l. garantire la riservatezza delle informazioni riferite alle persone che fruiscono delle prestazioni e applicare la vigente normativa in materia di trattamento dei dati;
m. accettare espressamente il sistema di finanziamento, vigilanza e controllo, in osservanza delle regole di erogazione della misura stabilite da Regione Lombardia;
n. comunicare tempestivamente alla ATS ogni eventuale variazione che dovesse incidere sull’organizzazione.
Articolo 3.
Compiti della ATS
L’ ATS assicura il governo e il monitoraggio del budget per la misura. Al fine di programmare il corretto utilizzo delle risorse economiche, l’ATS definisce il budget per ogni erogatore. Il budget è riferito alla produzione erogata a favore di tutti i cittadini lombardi e non solo alla quota relativa ai consumi dei propri residenti.
L’ATS si impegna a svolgere un costante monitoraggio dell’utilizzo delle risorse, tenendo conto dell’andamento dei livelli di domanda e di consumo di risorse nei diversi ambiti territoriali e da parte dei diversi erogatori nel corso dell’anno, sempre entro il limite massimo delle risorse assegnate alla ATS per la misura. L’eventuale modifica dell’importo indicato nella scheda di budget di cui all’allegato al contratto può essere oggetto di rideterminazione concordata tra ATS e soggetto gestore secondo le modalità e le tempistiche definite con atto della Direzione Generale competente.
L’ATS monitora l’impatto della compatibilità della fruizione da parte dell’assistito della RSA Aperta dell’ADI ordinaria (tutti i profili assistenziali e prestazionali) attraverso l’analisi dei flussi delle due attività
- RSA Aperta e ADI.
L’ATS è responsabile della trasmissione dei flussi informativi a Regione, nel rispetto delle tempistiche previste e avendo cura di verificare la completezza e la qualità dei dati relativi all’intero territorio.
L’ATS provvede, a fronte delle prestazioni effettivamente erogate, al pagamento delle stesse entro sessanta giorni dal ricevimento della fattura, previa verifica del corretto adempimento del debito informativo regionale.
L’ATS assicura le funzioni proprie di vigilanza e controllo di appropriatezza sia sulla presa in carico che sulle prestazioni erogate.
Articolo 4.
Soggetti beneficiari
I soggetti beneficiari delle prestazioni oggetto del presente contratto sono cittadini residenti in Lombardia, ammessi secondo le modalità di valutazione indicate dalla D.G.R. n. X/7769/18 e s.m.i.
La misura si rivolge a:
▪ Persone con demenza: presenza di certificazione rilasciata da medico specialista geriatra/neurologo di strutture accreditate/equipe ex U.V.A. ora CDCD;
▪ Anziani non autosufficienti: età pari o superiore a 75 anni, riconosciuti invalidi civili al 100%.
Per ogni persona beneficiaria è previsto uno specifico “budget” annuale, da rapportare al periodo di presa in carico, definito per il 2021 in euro 4.000, da considerarsi non più quale vincolo massimo al fine del riconoscimento delle prestazioni.
Articolo 5.
Regole di definizione del budget e sistema di remunerazione
L’ATS procede alla sottoscrizione del contratto con l’erogatore che ha aderito alla misura e provvede alla definizione di un budget di produzione riferito alla totalità degli assistiti, compresi quelli residenti in altre ATS lombarde.
Il budget di risorse assegnato all’unità di offerta è indicato nell’allegata Scheda di Budget, parte integrante del presente contratto
Verranno remunerate le prestazioni effettivamente rese entro il limite complessivo del budget assegnato. In assenza di specifica disposizione dell’ATS al superamento del budget non sarà riconosciuta ulteriore remunerazione a carico del FSR.
Articolo 6.
Corrispettivo, modalità e termini di pagamento
L’ATS provvederà al pagamento degli interventi rendicontati dal soggetto gestore, secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. X/7769/18 e s.m.i., a fronte delle prestazioni effettivamente erogate a tutti i beneficiari lombardi, tenuto conto che la misura non è erogabile per persone residenti in altre Regioni.
Il debito informativo analitico costituisce lo strumento fondamentale per le rendicontazioni economiche. La ATS non procede alla remunerazione delle prestazioni non correttamente rendicontate.
Al fine della remunerazione delle prestazioni rese, entro il giorno 10 del mese successivo a quello di consuntivazione, il soggetto gestore deve inviare all’ATS la fattura con dettaglio delle prestazioni erogate.
L’ATS, entro trenta giorni dal ricevimento della fattura, del debito informativo e del rendiconto, può chiedere chiarimenti che il soggetto gestore è tenuto a fornire, insieme alla documentazione eventualmente necessaria, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
Per il pagamento delle fatture oggetto del presente contratto si applica quanto previsto dall’art.31
c.4 e 7 del D.L. 69/2013 convertito con legge n. 98/2013.
Articolo 7
Vigilanza della ATS sugli adempimenti contrattuali
Compete alla ATS la vigilanza sull’applicazione dei contenuti del presente contratto e relativi adempimenti. L’inosservanza delle clausole costituisce motivo di non remunerazione delle prestazioni da parte dell’ATS; nei casi più gravi il contratto può essere risolto, previa formale diffida
Articolo 8.
Durata del contratto
Il presente contratto ha validità annuale coincidente con l’anno solare (1/1 – 31/12)1 ed è prorogato sino alla stipula del nuovo contratto per l’anno successivo.
I rapporti economici intercorrenti durante il periodo di proroga (1/1 – 30/4 dell’anno successivo) sono passibili di rettifica al momento della sottoscrizione del nuovo contratto, secondo le regole sopravvenute, fermo restando l’importo economico massimo delle prestazioni da erogare in tale periodo che non può superare i 4/12 del budget dell’anno precedente.
Articolo 9.
Clausola di salvaguardia
Con la sottoscrizione del contratto il soggetto gestore accetta il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione del sistema di finanziamento, e dei controlli
Le parti sono consapevoli che il presente contratto non può essere oggetto di condizioni o di riserve relative al sistema di finanziamento, dei controlli e delle sanzioni.
Art. 10 Trattamento dei dati personali
Le parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali in relazione ad adempimenti connessi al rapporto contrattuale, nel rispetto dei principi generali di cui all’ art. 5 del Reg. UE n. 679/2016 (Regolamento) applicabili al trattamento di dati personali, per ciascun trattamento di propria competenza, e delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n.196/2003, così come modificato dal Decreto Legislativo n.101/2018.
1 Per il primo anno a partire dalla scadenza dell’addendum con cui era stata data continuità ai servizi
L’ATS e il Soggetto gestore, per le finalità proprie del presente contratto, agiscono entrambi in qualità di titolari del trattamento.
Le parti si impegnano a trattare i dati personali nello svolgimento delle attività definite dal presente contratto osservando le seguenti disposizioni e istruzioni:
a) utilizzare, anche per conto del proprio personale dipendente, i dati personali degli assistiti necessari all’instaurazione dei flussi informativi tra il soggetto gestore e l’Agenzia ovvero di Regione Lombardia, per le sole finalità imposte dal presente contratto e dalla disciplina in materia;
b) assumere, in proprio e anche per il fatto dei propri dipendenti e collaboratori, ogni responsabilità al riguardo, affinché ogni dato personale, informazione o documento di cui dovesse venire a conoscenza o in possesso non vengano, comunque, in alcun modo e in qualsiasi forma, comunicati o divulgati a Xxxxx, né vengano utilizzati per fini diversi da quelli di stretta attinenza alle attività oggetto del presente contratto;
c) osservare rigorosamente la massima riservatezza in ordine all’attività svolta e ai risultati conseguiti nonché in merito a ogni dato personale o informazione di cui dovesse venire a conoscenza;
d) assicurarsi di essere dotata di modelli appropriati per l’identificazione e la revisione delle modalità di trattamento dei dati e per tempestivamente segnalare violazioni di dati personali ai sensi dell’art. 33 e 34 del Regolamento UE;
e) rispettare le prescrizioni di tipo tecnico ed organizzativo in merito alle misure di sicurezza previste nell’art. 32 del Regolamento UE;
f) verificare che le misure di sicurezza adottate possano essere ritenute idonee a prevenire i rischi di distruzione o perdita dei dati, anche accidentale, nonché di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o, comunque, non conforme alle finalità della raccolta.
Il soggetto gestore, inoltre:
a) raccoglie il consenso al trattamento dei dati, laddove previsto dalla vigente normativa e accerta che il consenso al trattamento dei dati sia espresso mediante un atto positivo inequivocabile con il quale l'interessato manifesta l'intenzione libera, specifica, informata e inequivocabile di accettare il trattamento dei dati personali che lo riguardano, assicurandosi che il consenso sia applicabile a tutte le attività di trattamento svolte per la stessa o le stesse finalità; il consenso da parte dell’interessato deve essere prestato per tutte le finalità oggetto del presente contratto, anche per conto di ATS ;
b) prima di effettuare la raccolta dei dati relativamente a tutte le finalità oggetto del presente contratto, anche per conto di ATS, fornisce l’informativa agli interessati, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE;
c) si impegna ad ottemperare ai requisiti di cui al Regolamento UE, in particolare con riferimento alla nomina del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO - art. 37), all’adozione del Registro delle attività di trattamento (art. 30) e agli adempimenti in caso di notifica di violazioni dei dati personali all’Autorità di Controllo (art. 33).
Art. 11.
Recepimento di disposizioni regionali e norme di rinvio
Le parti danno atto che il presente contratto si intende automaticamente modificato o integrato per effetto di sopravvenute normative regionali, il cui contenuto deve essere formalmente reso noto dalla ATS al soggetto gestore, con la chiara indicazione dei termini relativi alle diverse eventuali obbligazioni.
Per ogni aspetto non disciplinato dal presente contratto si fa rinvio al codice civile e alla normativa di settore.
Articolo 12. Controversie
Per ogni controversia che dovesse insorgere sull’interpretazione, applicazione, esecuzione, validità o efficacia del presente contratto è competente il Foro provinciale in cui ha sede legale la ATS che sottoscrive il contratto.
Articolo 13.
Clausola risolutiva espressa
Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente qualora dovessero essere comunicate dalla prefettura o da altro organo certificatore, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui al D.lgs. 159/2011 s.m.i.
Il presente contratto è altresì risolto immediatamente e automaticamente a seguito di provvedimento che dispone la revoca o la decadenza dall’accreditamento.
Letto, confermato, datato e sottoscritto digitalmente
ATS di Brescia
Il Direttore Generale Xxxx. Xxxxxxx Xxxx Xxxxx
Ente Gestore
Il Legale Rappresentante
SCHEDA DI BUDGET DEFINITIVO MISURA RSA APERTA
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI BRESCIA
SCHEDA DI NEGOZIAZIONE E FORMALIZZAZIONE DEL BUDGET
Codice CUDES
Validità dal
Parte integrante e sostanziale del contratto sottoscritto in data
31/12/2022
1/1/2022
si veda data contratto annualità 2022
al
Decreto ATS
Riferimenti provvedimento ATS
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STRUTTURA
Tipologia
Denominazione
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ENTE GESTORE
Denominazione sociale
Comune sede legale
Legale Rappresentante
(od altro soggetto munito di rappresentanza legale)
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BUDGET DI PRODUZIONE
complessivo contrattato
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Letto, confermato, datato e sottoscritto digitalmente
ATS DI BRESCIA ENTE GESTORE
Il Legale Rappresentante (od altro soggetto munito di
Il Direttore Generale
Xxxx. Xxxxxxx Xxxx Xxxxx
rappresentanza legale)
Allegato B
CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI PER LA REALIZZAZIONE DELLE MISURE DI CUI ALLA D.G.R. N. X/7769/2018 E S.M.I. “INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DEI SUOI COMPONENTI FRAGILI AI SENSI DELLA D.G.R. 116/2013: TERZO PROVVEDIMENTO ATTUATIVO” – MISURA RESIDENZIALITÀ ASSISTITA.
Tra
l’Agenzia di Tutela della Salute di Brescia (di seguito ATS), con sede legale nel Comune di Brescia in Xxxxx Xxxx xxxxx Xxxxxxx x. 00, codice fiscale 03775430980 partita IVA 03775430980, nella persona del Direttore Generale, xxxx. Xxxxxxx Xxxx Xxxxx nato a ………… il ………, domiciliato per la carica presso la sede della ATS
e
il soggetto gestore (…) (di seguito soggetto gestore), con sede legale nel Comune di (…) in …..(…)
n. (…), codice fiscale (…) partita IVA (…), nella persona di (…) nato/a a (…) il (…),codice fiscale (…), in qualità di legale rappresentante od altro soggetto munito di potere di rappresentanza legale.
Premesso che Regione Lombardia con la D.G.R. n. X/7769/18 e s.m.i. ha:
▪ revisionato il sistema complessivo delle misure ex D.G.R. n. 856/2013 e ex D.G.R. n. 2942/14 volte ad assicurare ai soggetti fragili e alle loro famiglie interventi flessibili e integrati;
▪ definito la Residenzialità Assistita come misura finalizzata a fornire una risposta assistenziale a persone anziane fragili, con limitazioni parziali delle autonomie, in assenza di una rete di sostegno o con criticità temporanee o persistenti della normale rete di supporto familiare;
▪ stabilito specifici criteri di ammissibilità e di incompatibilità per l’accesso e la fruizione alla misura;
▪ stabilito che la ASST di residenza delle persone effettua:
- la verifica dei requisiti di accesso alla valutazione e la rilevazione di eventuali incompatibilità alla misura;
- la valutazione multidimensionale delle persone che risultano in possesso dei requisiti di accesso alla misura e l’elaborazione del Progetto individuale;
- l’assegnazione del voucher ai soggetti beneficiari, sulla base delle condizioni e delle disposizioni contenute nei provvedimenti regionali citati in premessa;
- il monitoraggio del Progetto individuale, provvedendo altresì alle eventuali rivalutazioni del bisogno nei casi in cui si rendessero necessarie.
Fatto presente che Regione Lombardia con la D.G.R. n. XI/6387 del 16/05/2022 ha:
▪ confermato la prosecuzione della Residenzialità Assistita per l’anno di riferimento e previsto allo scopo uno specifico stanziamento di risorse;
▪ rimandato alle ATS il compito di mantenere costante il monitoraggio delle attività e del relativo utilizzo delle risorse economiche, in funzione sia dell’appropriatezza dei servizi resi, sia dell’equilibrio economico che dovrà essere assicurato entro il limite invalicabile del relativo livello di FSR programmato dalla stessa D.G.R. n. XI/2672 del 16.12.2019.
Premesso inoltre che il soggetto gestore:
per la struttura (Tipologia e denominazione struttura, indirizzo e in caso di Udo sociosanitarie indicare anche CUDES e per APA indicare il codice struttura ), ( in caso di Ente unico devono essere inserite le specifiche di tutte le U.d.O) è in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla
vigente normativa e ha espresso la disponibilità ad erogare la misura Residenzialità assistita secondo le modalità previste, mettendo a disposizione:
n. posti letto
di cui accreditati n. (da compilare solo per RSA)
di cui a contratto n che si impegna a sospendere per tutto il periodo di erogazione della misura (da compilare solo per RSA)
TUTTO CIÒ PREMESSO
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Articolo 1.
Oggetto del contratto
Il presente contratto ha per oggetto l’erogazione delle prestazioni previste dalla D.G.R. X/7769/18 e s.m.i., con remunerazione a carico del Fondo Sanitario Regionale, a favore dei cittadini residenti in Lombardia che in esito alla valutazione risultino beneficiari.
Il presente contratto definisce i rapporti giuridici ed economici derivanti dall’erogazione delle prestazioni riferibili alla misura “Residenzialità assistita” ed in particolare interventi e prestazioni sociosanitarie rivolte a persone che presentano condizioni di fragilità che necessitano di una soluzione abitativa con caratteristiche di protezione sociosanitaria.
Ai sensi della D.G.R. X/7769/18 e s.m.i., il presente contratto ha valore per l’intero territorio regionale.
Articolo 2.
Obblighi del soggetto gestore
Il Soggetto gestore, nel rispetto di quanto previsto dalla D.G.R. n. X/7769/2018 e s.m.i., si impegna a garantire l’accoglienza della persona e l’erogazione delle prestazioni previste dal Progetto individuale, stendendo il PAI, in accordo con la persona interessata.
In particolare, si impegna a:
a. rispettare tutti gli adempimenti e i requisiti previsti, ivi compresa la capienza massima strutturale consentita per la misura oggetto del presente contratto;
b. redigere e aggiornare il Piano di Assistenza Individuale (PAI);
c. erogare le prestazioni previste dalla misura;
d. approntare e mantenere aggiornato il Fasas del beneficiario, secondo le indicazioni della
D.G.R. n. X/7769/2018;
e. certificare il numero, la professionalità ed il rapporto di lavoro del personale impiegato per l’attività, oggetto del presente contratto;
f. assolvere al debito informativo regionale nei confronti della competente ATS/ASST, dando atto che il debito informativo analitico costituisce lo strumento fondamentale anche per le rendicontazioni economiche e che pertanto l’ATS non procederà alla remunerazione di quelle prestazioni non correttamente rendicontate;
g. trasmettere alla ATS competente per territorio, entro il giorno 10 del mese successivo al periodo di riferimento, la rendicontazione delle prestazioni effettuate e la relativa fattura;
h. non interrompere l’erogazione delle prestazioni a favore dei soggetti beneficiari senza debito preavviso e adeguata motivazione;
i. informare la persona beneficiaria di cui all’art. 4 e l’ASST inviante degli eventi che comportano la rivalutazione/sospensione/conclusione del voucher;
j. garantire la riservatezza delle informazioni riferite alle persone che fruiscono delle prestazioni e applicare la vigente normativa in materia di trattamento dei dati;
k. accettare espressamente il sistema di finanziamento, vigilanza e controllo, in osservanza delle regole di erogazione della misura stabilite da Regione Lombardia;
l. comunicare tempestivamente alla ATS ogni eventuale variazione che dovesse incidere sull’organizzazione.
Articolo 3.
Compiti della ATS
L’ATS si impegna a definire i budget, anche per aree territoriali (Distretti/ASST), destinati all’erogazione della misura, oggetto del presente contratto, al fine di programmare il corretto utilizzo delle risorse economiche.
L’ATS garantisce il governo e il costante monitoraggio del budget per la misura, tenendo conto dell’andamento della domanda, del consumo di risorse nei diversi ambiti territoriali nel corso dell’anno, assicurando, se necessario, azioni di riequilibrio.
L’ATS è responsabile della trasmissione dei flussi informativi a Regione, nel rispetto delle tempistiche previste e avendo cura di verificare la completezza e la qualità dei dati.
L’ATS, a fronte delle prestazioni effettivamente erogate, provvede al pagamento delle stesse entro sessanta giorni dal ricevimento della fattura, previa verifica del corretto adempimento del debito informativo regionale.
L’ATS assicura le funzioni proprie di vigilanza e controllo di appropriatezza sia sulla presa in carico che sulle prestazioni erogate.
Articolo 4.
Soggetti beneficiari
I soggetti beneficiari delle prestazioni oggetto del presente contratto sono cittadini residenti in Lombardia, ammessi alla misura secondo i criteri previsti dalla D.G.R. n. X/7769/18 e s.m.i.
La misura si rivolge ad anziani fragili, provenienti prioritariamente dal proprio domicilio, di età di norma pari o superiore ai 65aa, anche con patologie croniche stabilizzate, che si trovano in condizione di difficoltà e/o isolamento per la mancanza di una rete in grado di fornire un adeguato supporto al domicilio e che necessitano di supervisione/care management e di prestazioni sociosanitarie in un ambiente di tipo familiare e/o socializzante.
Articolo 5.
Corrispettivo, modalità e termini di pagamento
L’ATS, a fronte delle prestazioni erogate e rendicontate, provvede al pagamento degli interventi al soggetto gestore, secondo l’entità e le modalità stabilite dalla D.G.R. n. X/7769/18 e s.m.i.
L’utilizzo del voucher, nel limite massimo del valore assegnato, avviene sulla base del Piano di Assistenza Individuale (PAI) e delle prestazioni effettivamente rese dalla struttura alla persona. Il voucher ha comunque validità erogativa entro e non oltre il 31/12 dell’anno di riferimento.
Il debito informativo analitico costituisce lo strumento fondamentale per le rendicontazioni economiche. La ATS non procede alla remunerazione delle prestazioni non correttamente rendicontate.
L’ATS, entro trenta giorni dal ricevimento della fattura, del debito informativo e del rendiconto, può chiedere chiarimenti che il soggetto gestore è tenuto a fornire, insieme alla documentazione eventualmente necessaria, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
Per il pagamento delle fatture oggetto del presente contratto si applica quanto previsto dall’art.31
c.4 e 7 del D.L. 69/2013 convertito con legge n. 98/2013.
Articolo 6.
Vigilanza della ATS sugli adempimenti contrattuali
Compete alla ATS la vigilanza sull’applicazione dei contenuti del presente contratto e relativi adempimenti. L’inosservanza delle clausole costituisce motivo di non remunerazione delle prestazioni da parte dell’ATS; nei casi più gravi il contratto può essere risolto, previa formale diffida
Articolo 7.
Durata del contratto
Il presente contratto ha validità annuale coincidente con l’anno solare (1/1 – 31/12)1 ed è prorogato sino alla stipula del nuovo contratto per l’anno successivo.
I rapporti economici intercorrenti durante il periodo di proroga (1/1 – 30/4 dell’anno successivo) sono passibili di rettifica al momento della sottoscrizione del nuovo contratto, secondo le regole sopravvenute, fermo restando l’importo economico massimo dei voucher emessi da erogare in tale periodo che non può superare i 4/12 del budget dell’anno precedente.
La cessazione anticipata dell’attività da parte del soggetto gestore richiede un preavviso di almeno trenta giorni e comporta l’impegno per lo stesso a garantire la continuità delle prestazioni per il periodo necessario a ricollocare i beneficiari presso altra struttura.
Art. 8.
Trattamento dei dati personali
Le parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali in relazione ad adempimenti connessi al rapporto contrattuale, nel rispetto dei principi generali di cui all’ art. 5 del Reg. UE n. 679/2016 (Regolamento) applicabili al trattamento di dati personali, per ciascun trattamento di propria competenza, e delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n.196/2003, così come modificato dal Decreto Legislativo n.101/2018.
L’ATS e il soggetto gestore d’Unità d’Offerta, per le finalità proprie del presente contratto, agiscono entrambi in qualità di titolari del trattamento.
1 Per il primo anno a partire dalla scadenza dell’addendum con cui era stata data continuità ai servizi
Le parti si impegnano a trattare i dati personali nello svolgimento delle attività definite dal presente contratto osservando le seguenti disposizioni e istruzioni:
a) utilizzare, anche per conto del proprio personale dipendente, i dati personali degli assistiti necessari all’instaurazione dei flussi informativi tra il soggetto gestore di Unità d’Offerta e l’Agenzia ovvero di Regione Lombardia, per le sole finalità imposte dal presente contratto e dalla disciplina in materia;
b) assumere, in proprio e anche per il fatto dei propri dipendenti e collaboratori, ogni responsabilità al riguardo, affinché ogni dato personale, informazione o documento di cui dovesse venire a conoscenza o in possesso non vengano, comunque, in alcun modo e in qualsiasi forma, comunicati o divulgati a Xxxxx, né vengano utilizzati per fini diversi da quelli di stretta attinenza alle attività oggetto del presente contratto;
c) osservare rigorosamente la massima riservatezza in ordine all’attività svolta e ai risultati conseguiti nonché in merito a ogni dato personale o informazione di cui dovesse venire a conoscenza;
d) assicurarsi di essere dotata di modelli appropriati per l’identificazione e la revisione delle modalità di trattamento dei dati e per tempestivamente segnalare violazioni di dati personali ai sensi dell’art. 33 e 34 del Regolamento UE;
e) rispettare le prescrizioni di tipo tecnico ed organizzativo in merito alle misure di sicurezza previste nell’art. 32 del Regolamento UE;
f) verificare che le misure di sicurezza adottate possano essere ritenute idonee a prevenire i rischi di distruzione o perdita dei dati, anche accidentale, nonché di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o, comunque, non conforme alle finalità della raccolta.
Il soggetto gestore di Unità d’Offerta, inoltre:
a) raccoglie il consenso al trattamento dei dati, laddove previsto dalla vigente normativa e accerta che il consenso al trattamento dei dati sia espresso mediante un atto positivo inequivocabile con il quale l'interessato manifesta l'intenzione libera, specifica, informata e inequivocabile di accettare il trattamento dei dati personali che lo riguardano, assicurandosi che il consenso sia applicabile a tutte le attività di trattamento svolte per la stessa o le stesse finalità; il consenso da parte dell’interessato deve essere prestato per tutte le finalità oggetto del presente contratto, anche per conto di ATS ;
b) prima di effettuare la raccolta dei dati relativamente a tutte le finalità oggetto del presente contratto, anche per conto di ATS, fornisce l’informativa agli interessati, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE;
c) si impegna ad ottemperare ai requisiti di cui al Regolamento UE, in particolare con riferimento alla nomina del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO - art. 37), all’adozione del Registro delle attività di trattamento (art. 30) e agli adempimenti in caso di notifica di violazioni dei dati personali all’Autorità di Controllo (art. 33).
Articolo 9.
Recepimento di disposizioni regionali e norme di rinvio
Le parti danno atto che il presente contratto si intende automaticamente modificato o integrato per effetto di sopravvenute normative regionali, il cui contenuto deve essere formalmente reso noto dalla ATS al soggetto gestore, con la chiara indicazione dei termini relativi alle diverse eventuali obbligazioni.
Per ogni aspetto non disciplinato dal presente contratto si fa rinvio al codice civile e alla normativa di settore.
Articolo 10. Controversie
Per ogni controversia che dovesse insorgere sull’interpretazione, applicazione, esecuzione, validità o efficacia del presente contratto è competente il Foro provinciale in cui ha sede legale la ATS che sottoscrive il contratto.
Articolo 11.
Clausola risolutiva espressa
Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura o da altro organo certificatore, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui al D.lgs. 159/2011 s.m.i.
Il presente contratto è altresì risolto immediatamente e automaticamente a seguito di provvedimento che dispone la declaratoria di decadenza dell’abilitazione all’esercizio/accreditamento.
Letto, confermato, datato e sottoscritto digitalmente
ATS di Brescia
Il Direttore Generale Xxxx. Xxxxxxx Xxxx Xxxxx
Ente Gestore
Il Legale Rappresentante
Allegato C
CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISURA RESIDENZIALITÀ ASSISTITA PER RELIGIOSI DI CUI ALLA D.G.R. N. X/4086/2015.
Tra
l’Agenzia di Tutela della Salute di Brescia (di seguito ATS), con sede legale nel Comune di Brescia in Xxxxx Xxxx xxxxx Xxxxxxx x. 00, codice fiscale 03775430980 partita IVA 03775430980, nella persona del Direttore Generale, xxxx. Xxxxxxx Xxxx Xxxxx nato a ……… il ………, domiciliato per la carica presso la sede della ATS
e
il soggetto gestore (…) (di seguito soggetto gestore), con sede legale nel Comune di (…) in …..(…)
n. (…), codice fiscale (…) partita IVA (…), nella persona di (…) nato/a a (…) il (…),codice fiscale (…), in qualità di legale rappresentante od altro soggetto munito di potere di rappresentanza legale.
Premesso che Regione Lombardia con la D.G.R. n. X/4086/2015 ha:
▪ definito la misura come intervento di sostegno e supporto a religiosi e religiose anziane fragili atto a garantire la possibilità di permanenza nel proprio ambiente di vita/comunità, mediante l’erogazione di voucher, graduato in relazione al livello di fabbisogno e alternativo all’Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) e ad altre forme di assistenza sociosanitaria;
▪ stabilito specifici criteri di ammissibilità e di incompatibilità per l’accesso e la fruizione alla misura;
▪ previsto la valutazione multidimensionale come prerequisito per l’accesso alla misura, la stesura del progetto individuale (PI) e del piano di assistenza individuale (PAI), condivisi con il soggetto beneficiario e il famigliare/care giver, nonché il monitoraggio e il controllo costante delle prestazioni erogate;
Premesso che per la misura Residenzialità Assistita per Religiosi la ASST di ubicazione della struttura:
- effettua la valutazione multidimensionale delle persone che risultano in possesso dei requisiti di accesso alla misura ed elabora il Progetto individuale;
- assegna il voucher ai soggetti beneficiari, sulla base delle condizioni e delle disposizioni contenute nei provvedimenti regionali citati in premessa;
- monitora il Progetto individuale, provvedendo altresì alle eventuali rivalutazioni del bisogno nei casi in cui si rendessero necessarie.
Fatto presente che Regione Lombardia con la D.G.R. n. XI/6387 del 16.05.2022 ha confermato la prosecuzione della Residenzialità Assistita per Religiosi per l’anno di riferimento e previsto allo scopo uno specifico stanziamento di risorse;
Premesso inoltre che il soggetto gestore:
- è (abilitato all’esercizio o accreditato o impegnato in progetti sperimentali innovativi autorizzati dalla Regione, inserire gli estremi dell’atto);
- per la struttura (Denominazione struttura, indirizzo) è in possesso di tutti i
requisiti richiesti dalla vigente normativa e ha espresso la disponibilità ad erogare la misura Residenzialità assistita per religiosi per n. posti letto, secondo le modalità previste dalla X.X.X. x. 0000/00.
XXXXX XXX XXXXXXXX
XX PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Articolo 1.
Oggetto del contratto
Il presente contratto ha per oggetto l’erogazione delle prestazioni previste dalla D.G.R. n. X/4086/2015, con remunerazione a carico del Fondo Sanitario Regionale, a favore dei cittadini residenti in Lombardia che, in esito alla valutazione, risultino beneficiari.
Il presente contratto definisce i rapporti giuridici ed economici derivanti dall’erogazione delle prestazioni riferibili alla misura “Residenzialità assistita per religiosi” ed in particolare Interventi e prestazioni sociosanitarie di sostegno e supporto alla persona e alla sua famiglia - comunità per garantire la permanenza dei religiosi e religiose anziani fragili assistiti nel proprio contesto abituale di vita.
Articolo 2.
Obblighi del soggetto gestore
Il Soggetto gestore si impegna al pieno rispetto di quanto disposto per la misura dalla D.G.R. n. 4086/2015 e s.m.i., garantendo l’erogazione delle prestazioni oggetto del presente contratto.
In particolare, si impegna a:
a. rispettare tutti gli adempimenti ed i requisiti minimi sperimentali previsti per la misura del presente contratto;
b. prestare la propria attività su richiesta del soggetto beneficiario del voucher;
c. erogare le prestazioni previste nell’ambito e nel limite massimo dell’importo previsto dal voucher;
d. redigere e aggiornare il Piano di Assistenza Individuale (PAI);
e. mantenere aggiornato il diario (o registro o elenco) delle prestazioni erogate, secondo le indicazioni regionali;
f. certificare il numero, la professionalità ed il rapporto di lavoro del personale impiegato per l’attività, oggetto del presente contratto;
g. assolvere al debito informativo regionale nei confronti della competente ATS, dando atto che il debito informativo analitico costituisce lo strumento fondamentale per le rendicontazioni economiche e che pertanto l’ATS non procederà alla remunerazione di quelle prestazioni non correttamente rendicontate;
h. trasmettere alla ATS, entro il giorno 10 del mese successivo al trimestre di riferimento, la rendicontazione delle prestazioni effettuate e la relativa fattura, ovvero secondo modalità e strumenti definiti dalla medesima ATS;
i. non interrompere l’erogazione delle prestazioni a favore dei soggetti beneficiari senza debito preavviso e adeguata motivazione;
j. informare il soggetto di cui all’art. 4 degli eventi che comportano la rivalutazione/sospensione/conclusione del voucher;
k. garantire la riservatezza delle informazioni riferite alle persone che fruiscono delle prestazioni e applicare la vigente normativa in materia di trattamento dei dati;
l. accettare espressamente il sistema di finanziamento, vigilanza e controllo, in osservanza delle regole di erogazione della misura stabilite da Regione Lombardia;
m. comunicare tempestivamente alla ATS ogni eventuale variazione che dovesse incidere sull’organizzazione.
Articolo 3.
Compiti della ATS
L’ ATS si impegna a definire il budget destinato all’erogazione della misura, oggetto del presente contratto e assicura il corretto utilizzo delle risorse economiche.
L’ ATS garantisce il governo e il costante monitoraggio del budget per la misura.
L’ATS è responsabile della trasmissione dei flussi informativi a Regione, nel rispetto delle tempistiche previste e avendo cura di verificare la completezza e la qualità dei dati.
L’ATS provvede, a fronte delle prestazioni effettivamente erogate, al pagamento delle prestazioni entro sessanta giorni dal ricevimento della fattura, previa verifica del corretto adempimento del debito informativo regionale.
L’ATS assicura le funzioni proprie di vigilanza e controllo di appropriatezza sia sulla presa in carico che sulle prestazioni erogate.
Articolo 4.
Soggetti beneficiari
I soggetti beneficiari delle prestazioni oggetto del presente contratto sono cittadini residenti in Lombardia, ammessi alla misura secondo le modalità di valutazione ed i criteri indicati e previsti dalla
D.G.R. n. X/4086/15.
La misura si rivolge a religiosi e religiose anziani che, in relazione a diverse forme di bisogno, sono assistiti presso le loro dimore abituali, quali conventi e comunità religiose.
Articolo 5.
Corrispettivo, modalità e termini di pagamento
La ATS, a fronte delle prestazioni effettivamente erogate, provvede al pagamento dei voucher rendicontati dal soggetto gestore, secondo l’entità e le modalità stabilite dalla D.G.R. n. 4086/2015, entro sessanta giorni dal ricevimento della fattura, previa verifica del corretto adempimento del debito informativo regionale.
L’utilizzo del voucher, nel limite massimo del valore assegnato, avviene sulla base del Piano di Assistenza Individuale (PAI) e delle prestazioni effettivamente rese dalla struttura all’utente. Il voucher ha comunque validità erogativa entro e non oltre il 31/12 dell’anno di riferimento.
La ATS, entro trenta giorni dal ricevimento della fattura, del debito informativo e del rendiconto, può chiedere chiarimenti che il soggetto gestore è tenuto a fornire, insieme alla documentazione eventualmente necessaria, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
Per il pagamento delle fatture oggetto del presente contratto si applica quanto previsto dall’art.31
c.4 e 7 del D.L. 69/2013 convertito con legge n. 98/2013.
Articolo 6.
Vigilanza della ATS sugli adempimenti contrattuali
Compete alla ATS la vigilanza sull’applicazione dei contenuti del presente contratto e relativi adempimenti. L’inosservanza delle clausole costituisce motivo di non remunerazione delle prestazioni da parte dell’ATS; nei casi più gravi il contratto può essere risolto, previa formale diffida.
Articolo 7.
Durata del contratto
Il presente contratto ha validità annuale coincidente con l’anno solare (1/1 – 31/12)1 ed è prorogato sino alla stipula del nuovo contratto per l’anno successivo.
I rapporti economici intercorrenti durante il periodo di proroga (1/1 – 30/4 dell’anno successivo) sono passibili di rettifica al momento della sottoscrizione del nuovo contratto, secondo le regole sopravvenute, fermo restando l’importo economico massimo dei voucher emessi da erogare in tale periodo che non può superare i 4/12 del budget dell’anno precedente.
La cessazione anticipata dell’attività da parte del soggetto gestore richiede un preavviso di almeno trenta giorni e comporta l’impegno per lo stesso a garantire la continuità delle prestazioni per il periodo necessario a ricollocare i beneficiari presso altra struttura.
Art. 8. Trattamento dei dati personali
Le parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali in relazione ad adempimenti connessi al rapporto contrattuale, nel rispetto dei principi generali di cui all’ art. 5 del Reg. UE n. 679/2016 (Regolamento) applicabili al trattamento di dati personali, per ciascun trattamento di propria competenza, e delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n.196/2003, così come modificato dal Decreto Legislativo n.101/2018.
L’ATS e il soggetto gestore per le finalità proprie del presente contratto, agiscono entrambi in qualità di titolari del trattamento.
Le parti si impegnano a trattare i dati personali nello svolgimento delle attività definite dal presente contratto osservando le seguenti disposizioni e istruzioni:
a) utilizzare, anche per conto del proprio personale dipendente, i dati personali degli assistiti necessari all’instaurazione dei flussi informativi tra il soggetto gestore e l’Agenzia ovvero di Regione Lombardia, per le sole finalità imposte dal presente contratto e dalla disciplina in materia;
b) assumere, in proprio e anche per il fatto dei propri dipendenti e collaboratori, ogni responsabilità al riguardo, affinché ogni dato personale, informazione o documento di cui dovesse venire a
1 Per il primo anno a partire dalla scadenza dell’addendum con cui era stata data continuità ai servizi
conoscenza o in possesso non vengano, comunque, in alcun modo e in qualsiasi forma, comunicati o divulgati a Xxxxx, né vengano utilizzati per fini diversi da quelli di stretta attinenza alle attività oggetto del presente contratto;
c) osservare rigorosamente la massima riservatezza in ordine all’attività svolta e ai risultati conseguiti nonché in merito a ogni dato personale o informazione di cui dovesse venire a conoscenza;
d) assicurarsi di essere dotata di modelli appropriati per l’identificazione e la revisione delle modalità di trattamento dei dati e per tempestivamente segnalare violazioni di dati personali ai sensi dell’art. 33 e 34 del Regolamento UE;
e) rispettare le prescrizioni di tipo tecnico ed organizzativo in merito alle misure di sicurezza previste nell’art. 32 del Regolamento UE;
f) verificare che le misure di sicurezza adottate possano essere ritenute idonee a prevenire i rischi di distruzione o perdita dei dati, anche accidentale, nonché di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o, comunque, non conforme alle finalità della raccolta.
Il soggetto gestore, inoltre:
a) raccoglie il consenso al trattamento dei dati, laddove previsto dalla vigente normativa e accerta che il consenso al trattamento dei dati sia espresso mediante un atto positivo inequivocabile con il quale l'interessato manifesta l'intenzione libera, specifica, informata e inequivocabile di accettare il trattamento dei dati personali che lo riguardano, assicurandosi che il consenso sia applicabile a tutte le attività di trattamento svolte per la stessa o le stesse finalità; il consenso da parte dell’interessato deve essere prestato per tutte le finalità oggetto del presente contratto, anche per conto di ATS ;
b) prima di effettuare la raccolta dei dati relativamente a tutte le finalità oggetto del presente contratto, anche per conto di ATS, fornisce l’informativa agli interessati, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE;
c) si impegna ad ottemperare ai requisiti di cui al Regolamento UE, in particolare con riferimento alla nomina del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO - art. 37), all’adozione del Registro delle attività di trattamento (art. 30) e agli adempimenti in caso di notifica di violazioni dei dati personali all’Autorità di Controllo (art. 33).
Articolo 9.
Recepimento di disposizioni regionali e norme di rinvio
Le parti danno atto che il presente contratto si intende automaticamente modificato o integrato per effetto di sopravvenute normative regionali, il cui contenuto deve essere formalmente reso noto dalla ATS al soggetto gestore, con la chiara indicazione dei termini relativi alle diverse eventuali obbligazioni.
Per ogni aspetto non disciplinato dal presente contratto si fa rinvio al codice civile e alla normativa di settore.
Articolo 10. Controversie
Per ogni controversia che dovesse insorgere sull’interpretazione, applicazione, esecuzione, validità o efficacia del presente contratto è competente il Foro provinciale in cui ha sede legale la ATS che sottoscrive il contratto.
Articolo 11.
Clausola risolutiva espressa
Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura o da altro organo certificatore, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui al D.lgs. 159/2011 s.m.i.
Il presente contratto è altresì risolto immediatamente e automaticamente a seguito di provvedimento che dispone la declaratoria di decadenza dell’abilitazione all’esercizio/accreditamento.
Letto, confermato, datato e sottoscritto digitalmente
ATS di Brescia
Il Direttore Generale Xxxx. Xxxxxxx Xxxx Xxxxx
Ente Gestore
Il Legale Rappresentante
Allegato D
CONVENZIONE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA ATS E COMUNI DERIVANTI DALL’ATTUAZIONE DELL’ INTERVENTO A FAVORE DI MINORI VITTIME DI ABUSI/GRAVI EPISODI DI MALTRATTAMENTO PER I QUALI SIANO STATI ATTIVATI PROCEDIMENTI DI PROTEZIONE A CURA DELL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA
TRA
l’Agenzia di Tutela della Salute di Brescia (di seguito ATS), con sede legale nel Comune di Brescia in Xxxxx Xxxx xxxxx Xxxxxxx x. 00, codice fiscale 03775430980 partita IVA 03775430980, nella persona del Direttore Generale, xxxx. Xxxxxxx Xxxx Xxxxx nato a ………… il ………, domiciliato per la carica presso la sede della ATS
E
l’Ente capofila dell’Accordo di Programma per la realizzazione del piano di zona (…) (di seguito denominato semplicemente Ente) ovvero il Comune di titolare della funzione di tutela del minore (nel caso in cui le obbligazioni derivanti dalla Convenzione siano direttamente assunte dal Comune e non dall’Ente capofila) (di seguito denominato semplicemente Ente) codice fiscale (…) partita IVA (…) nella persona del sig. (…) nato a (…) il (…) residente nel Comune di (…) via (…) n. (…) codice fiscale (…) in qualità di legale rappresentante od altro soggetto munito di potere di rappresentanza
PREMESSO
• che con D.G.R. n. X/7626 del 28/12/2017, nel quadro di quanto previsto nei LEA per la misura comunità per minori vittime di abuso o maltrattamento di cui ai provvedimenti attuativi della D.G.R. n.116/2013
⮚ è stata confermata la misura comunità per minori vittime di abuso o grave maltrattamento, finalizzata a sostenere interventi di protezione, assistenza e recupero dei minori vittime di abusi/gravi episodi di maltrattamento, attuata in regime residenziale presso strutture residenziali per l’accoglienza dei minori autorizzate ai sensi della D.G.R. 16 febbraio 0000 - x. 00000, in possesso di tutti i requisiti di cui alle D.D.G.R. n. 856/2013 e n. 2942/2014 e successive integrazioni, individuandole nelle comunità educative e nelle comunità familiari;
⮚ sono stati aggiornati i criteri di eleggibilità alla misura, indicando eleggibili i minori vittime di abusi/violenza/gravi episodi di maltrattamento per i quali:
1. è stato disposto un decreto di protezione da parte dell’autorità giudiziaria;
2. in tale provvedimento sia presente un riferimento, diretto o indiretto, a valutazioni di rilievo sociosanitario, prodotte o da produrre da parte dei servizi competenti, che consenta di collocare la situazione del minore/i interessato/i nella casistica dei destinatari della misura;
⮚ sono stati introdotti indicatori per l’appropriatezza e la valutazione della qualità dell’inserimento del minore in struttura residenziale;
⮚ è stato ridefinito il contributo economico a carico del FSR;
• che con D.G.R. n. X/7626 del 28/12/2017 è stato approvato il presente schema di convenzione diretto a disciplinare i rapporti giuridici ed economici tra l’ATS e l’Ente in funzione dell’attuazione dell’intervento;
• che la D.G.R. n. XI/6387 del 16/05/2022 ha confermato per l’anno di riferimento la prosecuzione della misura comunità per minori vittime di abuso o grave maltrattamento;
CONSIDERATO
che l’Ente capofila dell’Accordo di Programma per la realizzazione del piano di zona (indicare denominazione Ente capofila) sottoscrive la presente convenzione per conto di tutti i Comuni afferenti all’Ambito territoriale (indicare i Comuni per esteso) al fine di facilitare il raccordo con l’Agenzia di Tutela della Salute (…) (indicare denominazione ATS) e il coordinamento delle attività derivanti dall’attuazione dei sopra citati provvedimenti regionali (capoverso da non inserire nel caso di Convenzione sottoscritta da parte di singolo Comune)
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1
Oggetto della convenzione
1. Oggetto della presente convenzione è la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra l’ATS e l’Ente per il riconoscimento di un importo giornaliero a carico del Fondo Sanitario Regionale non superiore al 50% della retta giornaliera sostenuta dall’Ente e comunque entro l’importo massimo di 70 (settanta)euro/die per inserimenti di durata superiore ai tre mesi e di euro 35 (trentacinque)euro/die per inserimenti di durata uguale o inferiore ai tre mesi, a fronte dell’erogazione delle prestazioni di cui all’art. 3 a favore dei minori che si trovano nelle condizioni di cui all’art. 2 della presente convenzione.
2. La presente convenzione è pertanto finalizzata a garantire un appropriato inserimento in comunità, la qualità della presa in carico del minore vittima di abusi/violenze/gravi episodi di maltrattamento e a ridurre i fattori di rischio, riconoscendo all’Ente un contributo per le prestazioni erogate da professionalità specialistiche, nell’ambito del progetto educativo assistenziale individualizzato in presenza degli indicatori di cui all’Allegato1 della D.G.R. n. X/7626 del 28/12/2017 e rendicontato dall’Ente stesso.
Art. 2
Minori destinatari dell’intervento
1. L’intervento è indirizzato a favore di minori vittime di abusi/violenze/ gravi episodi di maltrattamento per i quali nel provvedimento di allontanamento e protezione da parte dell’autorità giudiziaria siano inseriti riferimenti diretti o indiretti, a valutazioni di rilievo sociosanitario, prodotte o da produrre da parte dei servizi competenti, che consenta di collocare la situazione del minore/i interessato/i dal provvedimento nella casistica dei destinatari della misura.
2. L’intervento di protezione, assistenza e recupero a favore di minori vittime di abusi/violenza/gravi episodi di maltrattamento è attuato in regime residenziale presso strutture residenziali abilitate ai sensi della D.G.R. 16 febbraio 0000 - x. 00000 “Definizione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi per l’autorizzazione al funzionamento dei servizi sociali di accoglienza residenziale per minori” e in possesso di tutti i requisiti di cui alle D.D.G.R. n. 856/2013 e n. 2942/2014 e successive integrazioni, individuate nelle comunità educative e nelle comunità familiari.
3. L’intervento è garantito anche in relazione alle ipotesi di collocamento del minore presso strutture residenziali ubicate sul territorio di altre Regioni, a condizione che le stesse esercitino l’attività in conformità alle disposizioni in vigore nella Regione di ubicazione.
Art. 3
Prestazioni oggetto dell’intervento
Ai minori, secondo quanto previsto dal progetto individualizzato, devono essere garantiti:
a. gli interventi propri dell’unità d’offerta;
b. le prestazioni specialistiche, sanitarie, sociosanitarie e socioeducative (ad esempio trattamenti psicoterapici, sostegno psicologico, accompagnamento dell’educatore, ecc.) indicate nel Progetto Quadro e nel PEI volte a:
- rimuovere le situazioni di pregiudizio della salute psicofisica del minore;
- superare le difficoltà e il disagio affettivo e relazionale ristabilendo le condizioni per il recupero di una crescita armoniosa e serena;
- sostenere il minore in tutte le fasi della presa in carico, ivi compreso l’accompagnamento nelle fasi processuali;
rendicontate con il flusso informativo di Regione Lombardia e valutate da ATS con gli indicatori di appropriatezza e qualità di cui alla D.G.R. n. X/7626 del 28/12/2017.
Art. 4
Impegni e compiti dell’Ente
1. L’Ente garantisce le attività di coordinamento necessarie all’attuazione di quanto disposto dalla presente convenzione per conto di tutti i Comuni afferenti all’Ambito territoriale. (capoverso da non inserire nel caso di Convenzione sottoscritta da parte di singolo Comune)
2. In particolare, l’Ente si impegna a:
• sottoscrivere la presente convenzione per conto dei Comuni afferenti all’Ambito territoriale
(capoverso da non inserire nel caso di Convenzione sottoscritta da parte di singolo Comune);
• trasmettere all’ATS territorialmente competente - entro le scadenze previste al successivo articolo 6 - la rendicontazione completa di tutti i dati richiesti dal flusso informativo definito da Regione Lombardia in relazione alla presa in carico dei minori vittime di abusi/violenza/gravi episodi di maltrattamento che presentano le caratteristiche di eleggibilità di cui al precedente articolo 2;
• mettere a disposizione dell’ATS, ai fini del riconoscimento del contributo, la seguente documentazione comprovante la situazione specifica di ciascun minore rendicontato nel flusso informativo regionale di cui all’art. 6:
⮚ decreto dell’Autorità Giudiziaria Minorile e/o altri documenti in possesso del Comune attestante che il collocamento in struttura residenziale è stato determinato dalle condizioni che costituiscono requisito giuridico necessario per l’eleggibilità all’intervento, come previsto dalla norma dell’art. 2 della presente convenzione;
⮚ il Progetto Quadro (ex Circ. n. 1 del 15/1/2014 ex DG Famiglia Solidarietà Sociale e Volontariato) e il Progetto Educativo Individualizzato (PEI) definito dalla struttura residenziale e condiviso dal Comune all’interno dei quali siano rinvenibili gli indicatori di cui all’Allegato 1 della D.G.R. n. X/7626 del 28/12/2017;
⮚ la documentazione che attesti il possesso degli indicatori di qualità delle prestazioni sociosanitarie previsti nel medesimo Allegato 1.
3. L’Ente è responsabile di quanto dichiarato e della documentazione messa a disposizione dell’ATS.
Art. 5
Impegni e compiti dell’ATS
1. L’ATS si impegna a:
⮚ verificare eventuali anomalie contenute nel flusso regionale di cui all’art. 6;
⮚ verificare la coerenza della rendicontazione e della documentazione a supporto della richiesta di contributo - decreto dell’Autorità Giudiziaria Minorile, relazione dei servizi sociali comunali, altra documentazione - in funzione del rispetto delle condizioni di eleggibilità e degli indicatori di appropriatezza e qualità dell’intervento previsti dalla D.G.R. n. 7626/17;
⮚ verificare le effettive giornate di presenza del minore presso la struttura residenziale, così come dichiarato nella rendicontazione, attraverso l’Ente e/o il Comune;
⮚ chiedere all’Ente eventuale documentazione integrativa ai fini dell’istruttoria.
2. La ATS, per ogni periodo di rendicontazione trimestrale di cui al successivo articolo 6, conclude il procedimento entro 30 giorni dal ricevimento delle relative evidenze istruttorie.
3. La ATS determina il valore del contributo in applicazione dell’art. 7, comma 2, della presente convenzione.
4. La ATS provvede altresì:
⮚ ad effettuare controlli sulla presenza del minore presso la struttura residenziale e sull’attuazione del Piano educativo individualizzato;
⮚ a garantire un’attività specifica di controllo sull’appropriatezza della presa in carico dei minori, tenuto conto dei requisiti di eleggibilità definiti dalla D.G.R. n. 7626/17 e dell’effettiva erogazione delle prestazioni sociosanitarie che ne costituiscono l’oggetto;
⮚ a disporre l’abbattimento della remunerazione nei confronti dell’Ente, in tutte le ipotesi di accertata inappropriatezza;
Art. 6
Modalità di rendicontazione
1. La rendicontazione delle presenze del minore di cui all’art. 2, è effettuata attraverso l’utilizzo del flusso informativo definito dalla DG Welfare denominato “Comunità per minori”.
2. Ciascun Comune direttamente, o attraverso l’Ente, inoltra alla ATS i dati previsti dal flusso “Comunità per Minori” con cadenza trimestrale, ovvero in tempo utile alle scadenze regionali previste per l’assolvimento del medesimo debito informativo.
3. Nel caso in cui due Comuni compartecipino al pagamento della retta di uno stesso minore, il debito informativo relativo al flusso “Comunità per Minori” viene assolto da parte del Comune titolare della tutela, a cui verranno pertanto corrisposti per intero da parte dell’ATS i contributi previsti dalla presente convenzione. Sarà cura ed obbligo di tale Comune raccordarsi con gli altri Comuni interessati per la regolazione diretta di eventuali quote parti spettanti.
Art. 7
Modalità di liquidazione del contributo
1. Le Parti convengono che l’adempimento degli obblighi di cui all’art. 4 e 6 della presente convenzione, costituisce condizione giuridica necessaria per la liquidazione da parte dell’ATS del contributo regionale all’Ente secondo l’importo calcolato in applicazione dell’art. 1, fatto salvo in ogni caso il limite di cui al comma 2 del presente articolo.
2. La ATS determina il valore del contributo di cui all’art. 1 e liquida l’importo spettante all’Ente a conclusione della fase di istruttoria e previo corretto assolvimento del debito informativo regionale. L’assolvimento del debito informativo di cui al precedente art. 6 mediante l’alimentazione dei dati nel flusso regionale denominato “minori in comunità” e l’invio alla ATS della documentazione di cui all’art. 4, costituiscono condizione giuridica necessaria per procedere al riconoscimento del contributo regionale. L’entità complessiva di quanto l’ATS potrà riconoscere all’Ente in attuazione
della presente convenzione rientra in ogni caso nei limiti dell’importo compatibile con il livello di assegnazione definito da Regione per l’ATS in relazione all’attuazione della Misura.
3. L’ATS gestisce il processo di liquidazione del contributo secondo la tempistica di seguito indicata:
• entro 30 giorni dal ricevimento della rendicontazione, completamento della fase di istruttoria, durante la quale l’ATS potrà chiedere chiarimenti o integrazioni documentali;
• entro 60 giorni dal completamento della fase istruttoria, liquidazione del contributo all’Ente, previa emissione di debita fattura o altro documento equivalente.
4. Il pagamento dovrà essere effettuato con le modalità previste dalla vigente normativa sul sistema di tesoreria unica (art. 35, commi 8-13 d. lgs n. 1/2012 e circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 11 del 24.03.2012) per gli Enti che rientrano nel sistema. Per gli Enti che non rientrano nel sistema di tesoreria unica, il pagamento sarà effettuato su c/c bancario comunicato dall’Ente.
Art. 8
Durata della convenzione
Il presente contratto ha validità annuale coincidente con l’anno solare (1/1 – 31/12)1 ed è prorogato sino alla stipula del nuovo contratto per l’anno successivo.
I rapporti economici intercorrenti durante il periodo di proroga (1/1 – 30/4 dell’anno successivo) sono passibili di rettifica al momento della sottoscrizione del nuovo contratto, secondo le regole sopravvenute, fermo restando l’importo economico massimo delle prestazioni da erogare in tale periodo che non può superare i 4/12 del budget dell’anno precedente.
Art. 9
Regime di riservatezza e protezione dei dati sensibili
1. Le parti, e per esse i relativi dipendenti e collaboratori, sono tenute ad osservare la massima riservatezza nei confronti di terzi non autorizzati in ordine a fatti, informazioni, cognizioni, documenti ed oggetti di natura riservata di cui vengano a conoscenza in virtù della presente convenzione.
2. Le parti si impegnano, per quanto di competenza, al rispetto della disciplina normativa in materia di trattamento dei dati personali.
Art. 10 Trattamento dati personali
1. Ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i, l’ATS assume la qualifica di responsabile del trattamento per i dati trattati di titolarità dell’Ente, nella persona del suo Rappresentante legale pro tempore.
2. Il Responsabile del trattamento:
• dichiara di essere consapevole che i dati che tratta nell’espletamento del servizio/incarico ricevuto sono dati personali e quindi, come tali, essi sono soggetti all’applicazione del Codice per la protezione dei dati personali;
• si obbliga ad ottemperare agli obblighi previsti dal D.Lgs.196/2003 e s.m.i anche con riferimento alla disciplina ivi contenuta rispetto ai dati personali sensibili e giudiziari;
• si impegna a nominare, ai sensi dell’art.30 del D.Lgs.196/2003 e s.m.i, i soggetti incaricati del trattamento stesso e di impartire loro specifiche istruzioni relative al trattamento dei dati loro affidato;
• si impegna a comunicare all’Ente ogni eventuale affidamento a soggetti terzi di operazioni di trattamento di dati personali di cui è titolare l’Ente, affinché quest’ultimo ai fini della legittimità del trattamento affidato, possa nominare tali soggetti terzi responsabili del trattamento;
1 Per il primo anno a partire dalla scadenza dell’addendum con cui era stata data continuità ai servizi
• si impegna a nominare ed indicare all’Ente una persona fisica referente per la “protezione dei dati personali”;
• si impegna a relazionare annualmente sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate e si obbliga ad allertare immediatamente l’altra parte in caso di situazioni anomale o di emergenze;
• consente l’accesso dell’altra parte contraente o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alla modalità dei trattamenti ed all’applicazione delle norme di sicurezza adottate.
3. Eventuali specificazioni potranno essere declinate con apposito disciplinare allegato alla convenzione (per trattamento di dati sensibili o giudiziari o tipologie di flussi di dati particolarmente complessi) o lettera/linee guida del titolare.
Art. 11
Recepimento di normative regionali
Le parti danno atto che la presente convenzione si intende automaticamente modificata o integrata per effetto di sopravvenute normative regionali il cui contenuto deve essere formalmente reso noto dalla ATS all’Ente, con la chiara indicazione dei termini relativi alle diverse eventuali obbligazioni.
Art. 12
Risoluzione della convenzione
1. Nel caso di inosservanza delle clausole della presente convenzione, la risoluzione della stessa si intende regolata dalle vigenti norme previste dal Codice Civile in materia di risoluzione del contratto.
2. Le parti possono recedere dalla presente convenzione mediante preavviso di tre mesi, da comunicare con lettera raccomandata con avviso di ricevimento all’altra parte.
Art. 13
Foro competente
Le parti interessate concordano di definire, in modo amichevole, qualunque controversia che possa nascere dall’interpretazione e dall’esecuzione della presente convenzione. Per ogni controversia si elegge competente il Foro provinciale sede dell’ATS che sottoscrive la convenzione.
Art. 14 Norme di rinvio
Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione, si rinvia alle disposizioni del Codice Civile e alla normativa di settore.
Letto, confermato e sottoscritto digitalmente
ATS di Brescia
Il Direttore Generale Xxxx. Xxxxxxx Xxxx Xxxxx
Ente Gestore
Il Legale Rappresentante
Allegato E CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI PER LA REALIZZAZIONE
DELLA SPERIMENTAZIONE “CASE MANAGEMENT” DI CUI ALLA D.G.R. 392/2013 e s.m.i
tra
l’Agenzia di Tutela della Salute di Brescia (di seguito ATS), con sede legale nel Comune di Brescia in Xxxxx Xxxx xxxxx Xxxxxxx x. 00, codice fiscale 03775430980 partita IVA 03775430980, nella persona del Direttore Generale, xxxx. Xxxxxxx Xxxx Xxxxx nato a ………… il ………, domiciliato per la carica presso la sede della ATS
e
L’ Ente Titolare degli interventi per la realizzazione della sperimentazione (…) (di seguito Ente) con sede legale nel Comune di (…) in (…), Codice Fiscale (…)/ Partita Iva (…), nella persona di (…) nato/a a (…) in qualità di legale rappresentante od altro soggetto munito di potere di rappresentanza legale per la sperimentazione denominata …………. con sede nel Comune di
…………in via………n.,
PREMESSO CHE
• la DGR n. X/392 del 12.07.2013 “Attivazione di interventi a sostegno delle famiglie con la presenza di persone con disabilità, con particolare riguardo ai disturbi pervasivi dello sviluppo e dello spettro autistico” ha dato avvio agli interventi di case management a favore delle persone con disturbo dello spettro autistico e delle loro famiglie elencando le attività che costituiscono il nucleo centrale dell’operatività;
• DGR n. X/4086 del 25.09.2015 “Determinazioni conseguenti alla DGR n. 3363/2015 avente ad oggetto: “Determinazioni conseguenti alle XX.XX n. X/2022/2014 e X/2989/2014 – Allegato C”. Indicazioni per la stabilizzazione delle azioni innovative” ha avviato il processo di stabilizzazione delle sperimentazioni;
• i successivi provvedimenti annuali di regolazione del Servizio Sociosanitario Regionale hanno disposto la prosecuzione delle predette attività sperimentali;
• la DGR n. XI/6387 del 16/05/2022 “Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l’ano 2022” ha definito la prosecuzione delle sperimentazioni socio sanitarie in area disabilità per l’anno 2022;
SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1
Oggetto
La presente convenzione è diretta a disciplinare i rapporti giuridici ed economici discendenti in capo all’ATS e all’Ente Titolare degli interventi per la realizzazione delle misure di cui alla DGR n. 392 del 12/07/2013 e successivi provvedimenti attuativi ed estensivi relativamente all’ambito della sperimentazione denominata “Case Management” relativamente al progetto sperimentale denominato “…….” (di seguito progetto), approvato con atto , cui è stato attribuito il codice
progetto………
Art. 2 Obblighi dell’Ente
L’Ente si impegna ad attuare le azioni che costituiscono l’oggetto del progetto di cui all’art 1. L’Ente, ai fini del riconoscimento della remunerazione degli interventi realizzati in attuazione del progetto, si obbliga all’adempimento del debito informativo diretto alla relativa rendicontazione economica e quali/quantitativa in conformità a quanto previsto all’art. 4 della presente convenzione.
L’Ente è tenuto a comunicare all’ATS e alla D.G. Welfare l’eventuale cessazione dell’attività di cui al progetto, con preavviso di almeno n. 60 giorni, garantendo comunque la continuità delle prestazioni per tale periodo.
L’Ente Titolare è inoltre tenuto a:
• garantire la continuità assistenziale fino alla durata del presente contratto per gli utenti, già in carico o valutati idonei all’ingresso nel progetto, compatibilmente con le risorse disponibili nel budget assegnato;
• non interrompere l’erogazione delle prestazioni a favore dei soggetti beneficiari del progetto senza adeguata motivazione e tempestivo preavviso, fatto salvo situazioni di forza maggiore;
• di comunicare tempestivamente all’ATS eventuali rinunce o sospensioni dei progetti autorizzati;
• garantire il possesso e il mantenimento dei requisiti richiesti dalle normative vigenti per la tipologia di unità di offerta all’interno del quale viene erogata l’attività sperimentale di cui al progeto;
• comunicare tempestivamente all’ATS ogni eventuale variazione che dovesse incidere sull’organizzazione.
Art. 3 Obblighi dell’ATS
L’ATS controlla e monitora l’andamento del progetto secondo indirizzi e strumenti indicati dalla D.G. Welfare, ed è responsabile della trasmissione dei flussi informativi a Regione, nel rispetto delle modalità e delle tempistiche previste e avendo cura di verificare la completezza e la qualità dei dati.
L’ATS fornisce all’Ente Titolare, secondo le indicazioni regionali, gli strumenti per la rendicontazione economica e quanti - qualitativa delle attività erogate, verifica le rendicontazioni ricevute e procede ad assolvere al debito informativo con Regione, avvalendosi delle apposite schede di rendicontazione trasmesse dalla Direzione Generale competente.
L’ATS, a seguito della verifica delle prestazioni erogate, provvede a riconoscere all’Ente Titolare la remunerazione prevista per l’attività svolta, entro 30 gg. dal ricevimento della documentazione contabile.
Art. 4 Budget di risorse
Il budget massimo di risorse assegnate per la durata della presente convenzione è di euro (…) e comprende le risorse per remunerare le prestazioni rese a far data dal 1.01.2022 al 31.12.2022.
Al superamento della soglia di budget indicata non sarà riconosciuta alcuna ulteriore remunerazione a carico del Fondo Sanitario Regionale. L’eventuale modifica del budget può essere oggetto di rideterminazione concordata tra ATS e l’Ente secondo le modalità e le tempistiche definite con atto della Direzione Generale competente.
Art. 5 Debito informativo
L’Ente è tenuto alla rendicontazione quantitativa, economica e qualitativa dell’attività effettuata avvalendosi degli strumenti forniti dalla Direzione Generale Welfare per la rendicontazione dei progetti, secondo la cadenza temporale individuata dall’ATS, che deve comunque garantire il rispetto delle scadenze dei flussi informativi nei confronti di Regione Lombardia.
Art. 6
Responsabile dell’attuazione della convenzione
L’ATS individua quale responsabile della corretta attuazione della convenzione il Direttore del Dipartimento della Programmazione per l’Integrazione delle Prestazioni Sociosanitarie con quelle Sociali a cui l’Ente si rivolgerà per eventuali problemi di carattere organizzativo, gestionale e amministrativo.
L’Ente individua quale responsabile dell’attuazione delle attività di progetto il proprio Legale Rappresentante cui l’ATS si rivolgerà per eventuali problemi di carattere organizzativo, gestionale e amministrativo.
Art. 7
Durata della convenzione
Il presente contratto ha validità annuale coincidente con l’anno solare (1/1 – 31/12)1 ed è prorogato sino alla stipula del nuovo contratto per l’anno successivo. I rapporti economici intercorrenti durante
1 Per il primo anno a partire dalla scadenza dell’addendum con cui era stata data continuità ai servizi
il periodo di proroga (1/1 – 30/4 dell’anno successivo) sono passibili di rettifica al momento della sottoscrizione del nuovo contratto, secondo le regole sopravvenute, fermo restando l’importo economico massimo delle prestazioni da erogare in tale periodo che non può superare i 4/12 del budget dell’anno precedente.
La cessazione anticipata dell’attività da parte dell’Ente richiede un preavviso di almeno 60 giorni e comporta l’impegno per lo stesso a garantire la continuità delle prestazioni per il periodo necessario a ricollocare i beneficiari presso altra struttura.
Art. 8 Vigilanza dell’ATS
Compete all’ATS la vigilanza sull’applicazione dei contenuti della presente convenzione e relativi adempimenti. L’inosservanza delle clausole costituisce motivo di non remunerazione delle prestazioni da parte dell’ATS; nei casi più gravi la convezione può essere risolta, previa formale diffida.
Art. 9 Risoluzione
La presente convenzione può essere risolta nei casi di mancato rispetto delle clausole dovuto a grave inadempimento.
L’ATS si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente tale convenzione in caso di inattività dell’Ente Titolare ovvero in caso di gravi inadempienze e violazione degli obblighi contrattuali non risolti a seguito di formale diffida.
La presente convenzione è risolta immediatamente e automaticamente qualora dovessero essere comunicate dalla prefettura o da altro organo certificatore, successivamente alla stipula, informazioni interdittive di cui al D.lgs. 159/2011 s.m.i.
La presente convenzione è altresì risolta immediatamente e automaticamente a seguito di provvedimento che dispone la revoca o la decadenza dall’accreditamento.
Art. 10 Controversie
Per ogni controversia che dovesse insorgere sulla interpretazione e sulla applicazione della presente convenzione è competente il Foro di Brescia.
Art. 11
Trattamento dei dati personali e consenso informato
Ai sensi del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali n. 2016/679 e del D. Lgs. n. 196/2003 novellato dal D. Lgs. n. 101/2018 Titolare del Trattamento dei dati è l’ATS nella persona del suo Rappresentante legale pro tempore. L’ATS in qualità di Titolare del trattamento attribuisce il ruolo di Responsabile esterno all’Ente nella persona del Rappresentante Legale dell’Ente. Nel
trattamento dei dati, compresi quelli relativi ai contraenti, le parti si impegnano ad ottemperare agli obblighi previsti dal Regolamento Europeo n. 2016/679 dal D. Lgs. n. 196/2003 novellato dal D. Lgs. n. 101/2018 e a tutte le altre disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.
Art. 12
Recepimento di disposizioni regionali e norme di rinvio
Le parti danno atto che la presente convenzione si intende automaticamente modificata o integrata, per effetto di sopravvenute indicazioni regionali, il cui contenuto deve essere formalmente reso noto dalla ATS all’Ente con la chiara indicazione dei termini relativi alle diverse eventuali obbligazioni.
Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione, si rinvia alle disposizioni del Codice Civile.
Letto, confermato, datato e sottoscritto digitalmente
ATS di Brescia
Il Direttore Generale Xxxx. Xxxxxxx Xxxx Xxxxx
Ente Gestore
Il Legale Rappresentante
Allegato F CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI PER LA REALIZZAZIONE DELLA SPERIMENTAZIONE AFFERENTE ALL’AREA DELLA RIABILITAZIONE AMBULATORIALE E DIURNA
TERRITORIALE EXTRA OSPEDALIERA PER MINORI DISABILI DI CUI ALLA DGR 3239/2012 e s.m.i.
tra
l’Agenzia di Tutela della Salute di Brescia (di seguito ATS), con sede legale nel Comune di Brescia in Xxxxx Xxxx xxxxx Xxxxxxx x. 00, codice fiscale 03775430980 partita IVA 03775430980, nella persona del Direttore Generale, xxxx. Xxxxxxx Xxxx Xxxxx nato a ……….. il , domiciliato per la carica presso
la sede della ATS
e
L’ Ente Titolare degli interventi per la realizzazione della sperimentazione (…) (di seguito Ente) con sede legale nel Comune di (…) in (…), Codice Fiscale (…)/ Partita Iva (…), nella persona di (…) nato/a a (…) in qualità di legale rappresentante od altro soggetto munito di potere di rappresentanza legale per la sperimentazione denominata …………. con sede nel Comune di
…………in via… n.,
PREMESSO CHE
• con D.G.R. n. IX/3239 del 04/04/2012 sono state approvate le “Linee guida per l’attivazione delle sperimentazioni nell’ambito delle politiche del welfare” e definite le aree di intervento sperimentali sulle quali intervenire in ogni singolo territorio, nonché le modalità per la presentazione delle proposte di sperimentazione;
• con D.G.R. X/499/2013 “Determinazioni in ordine alle sperimentazioni realizzate ai sensi della
D.G.R. 4 aprile 2012, n. 3239 – Linee guida per l’attivazione di sperimentazioni nell’ambito delle politiche di Welfare: indicazioni a conclusione del periodo sperimentale”, sono state:
✓ individuate le azioni migliorative per ogni ambito di attività in cui sono state attivate le sperimentazioni ex D.G.R. n. 3239/2012;
✓ allineate alla D.G.R. 3239/2012, per ogni effetto modificativo o integrativo, le azioni sperimentali attive su territorio in quanto debitamente autorizzate e coerenti con la D.G.R. 3239/2012, volte a garantire risposte a persone non accolte o accolte solo parzialmente dall’attuale rete d’offerta sociosanitaria;
• con DGR N° X /2022 del 01/07/2014 “Determinazioni in ordine all'evoluzione delle attività innovative ai sensi delle DD.G.R.3239/2012 e 499/2013. Fase transitoria” sono stati comunicati gli esiti delle azioni migliorative attuate ed è stato previsto che tale sperimentazione potesse essere stabilizzata solo a conclusione del processo di riordino delle unità di offerta di riabilitazione rivolte all’età evolutiva;
• con DGR n. X/3363 del 1/04/2015 “Determinazioni conseguenti alle DDGR n. 2022/2014 e 2989/2014-allegato c” è stato approvato il proseguimento della sperimentazione;
• con DGR n. X/4086 del 25/09/2015 “Determinazioni conseguenti alla DGR n. 3363/2015 avente ad oggetto: “determinazioni conseguenti alle DDGR n.2022/2014 e n.2989/2014-allegato c”. Indicazioni per la stabilizzazione delle azioni innovative” è stata prevista la stabilizzazione della sperimentazione nell’ambito del II pilastro del welfare;
• i successivi provvedimenti annuali di regolazione del Servizio Sociosanitario Regionale hanno disposto la prosecuzione delle predette attività sperimentali;
• la DGR n. XI/6387 del 16/05/2022 “Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l’ano 2022” ha definito la prosecuzione delle sperimentazioni socio sanitarie in area disabilità per l’anno 2022;
SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 - Oggetto
La presente convenzione è diretta a disciplinare i rapporti giuridici ed economici discendenti in capo all’ATS e all’Ente Titolare relativamente al progetto sperimentale denominato………………………
approvato con DGR n. del… (di seguito progetto) , cui è stato attribuito il codice
progetto………
Art. 2 Obblighi dell’Ente
L’Ente si impegna ad attuare le azioni che costituiscono l’oggetto del progetto di cui all’art 1. L’Ente, ai fini del riconoscimento della remunerazione degli interventi realizzati in attuazione del progetto, si obbliga all’adempimento del debito informativo diretto alla relativa rendicontazione economica e quali/quantitativa in conformità a quanto previsto all’art. 4 della presente convenzione.
L’Ente è tenuto a comunicare all’ATS e alla D.G. Welfare l’eventuale cessazione dell’attività, con preavviso di almeno n. 60 giorni, garantendo comunque la continuità delle prestazioni per tale periodo.
L’Ente Titolare è inoltre tenuto a:
• garantire la continuità assistenziale fino alla durata del presente contratto per gli utenti, già in carico o valutati idonei all’ingresso nel progetto per l’anno di riferimento, compatibilmente con le risorse disponibili nel budget assegnato;
• non interrompere l’erogazione delle prestazioni a favore dei soggetti beneficiari senza adeguata motivazione e tempestivo preavviso, fatto salvo situazioni di forza maggiore;
• di comunicare tempestivamente all’ATS eventuali rinunce o sospensioni dei progetti autorizzati;
• garantire il possesso e il mantenimento dei requisiti richiesti dalle normative vigenti per la tipologia di unità di offerta all’interno del quale viene erogata l’attività sperimentale di cui al progetto;
• comunicare tempestivamente all’ATS ogni eventuale variazione che dovesse incidere sull’organizzazione.
Art. 3 Obblighi dell’ATS
L’ATS controlla e monitora l’andamento del progetto secondo indirizzi e strumenti indicati dalla D.G. Welfare, ed è responsabile della trasmissione dei flussi informativi a Regione, nel rispetto delle modalità e delle tempistiche previste e avendo cura di verificare la completezza e la qualità dei dati.
L’ATS assicura le funzioni proprie di vigilanza e controllo di appropriatezza delle strutture accreditate afferenti nel rispetto di quanto definito nel proprio Piano dei Controlli approvato.
L’ATS fornisce all’Ente Titolare, secondo le indicazioni regionali, gli strumenti per la rendicontazione economica e quanti - qualitativa delle attività erogate, verifica le rendicontazioni ricevute e procede ad assolvere al debito informativo con Regione, avvalendosi delle apposite schede di rendicontazione trasmesse dalla Direzione Generale competente.
L’ATS, a seguito della verifica delle prestazioni erogate, provvede a riconoscere all’Ente Titolare la remunerazione prevista per l’attività svolta, entro 30 gg. dal ricevimento della documentazione contabile.
Art. 4 Budget di risorse
Il budget massimo di risorse assegnate per la durata della presente convenzione è di euro (…) e comprende le risorse per remunerare le prestazioni rese a far data dal 01.01.2022 al 31.12.2022.
Al superamento della soglia di budget indicata non sarà riconosciuta alcuna ulteriore remunerazione a carico del Fondo Sanitario Regionale. L’eventuale modifica del budget può essere oggetto di rideterminazione concordata tra ATS e l’Ente secondo le modalità e le tempistiche definite con atto della Direzione Generale competente.
Art. 5 Debito informativo
L’Ente è tenuto alla rendicontazione quantitativa, economica e qualitativa dell’attività effettuata avvalendosi degli strumenti forniti dalla Direzione Generale Welfare per la rendicontazione dei progetti, secondo la cadenza temporale individuata dall’ATS, che deve comunque garantire il rispetto delle scadenze dei flussi informativi nei confronti di Regione Lombardia.
Art. 6
Responsabile dell’attuazione della convenzione
L’ATS individua quale responsabile della corretta attuazione della convenzione il Direttore del Dipartimento della Programmazione per l’Integrazione delle Prestazioni Sociosanitarie con quelle Sociali a cui l’Ente si rivolgerà per eventuali problemi di carattere organizzativo, gestionale e amministrativo.
L’Ente individua quale responsabile dell’attuazione delle attività di progetto il proprio Legale Rappresentante cui l’ATS si rivolgerà per eventuali problemi di carattere organizzativo, gestionale e amministrativo.
Art. 7
Durata della convenzione
Il presente contratto ha validità annuale coincidente con l’anno solare (1/1 – 31/12)1 ed è prorogato sino alla stipula del nuovo contratto per l’anno successivo. I rapporti economici intercorrenti durante il periodo di proroga (1/1 – 30/4 dell’anno successivo) sono passibili di rettifica al momento della sottoscrizione del nuovo contratto, secondo le regole sopravvenute, fermo restando l’importo economico massimo delle prestazioni da erogare in tale periodo che non può superare i 4/12 del budget dell’anno precedente.
La cessazione anticipata dell’attività da parte dell’Ente richiede un preavviso di almeno 60 giorni e comporta l’impegno per lo stesso a garantire la continuità delle prestazioni per il periodo necessario a ricollocare i beneficiari presso altra struttura.
Art. 8 Vigilanza dell’ATS
Compete all’ATS la vigilanza sull’applicazione dei contenuti della presente convenzione e relativi adempimenti. L’inosservanza delle clausole costituisce motivo di non remunerazione delle prestazioni da parte dell’ATS; nei casi più gravi la convezione può essere risolta, previa formale diffida.
Art. 9 Risoluzione
1 Per il primo anno a partire dalla scadenza dell’addendum con cui era stata data continuità ai servizi
La presente convenzione può essere risolta nei casi di mancato rispetto delle clausole dovuto a grave inadempimento.
L’ATS si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente tale convenzione in caso di inattività dell’Ente ovvero in caso di gravi inadempienze e violazione degli obblighi contrattuali non risolti a seguito di formale diffida.
La presente convenzione è risolta immediatamente e automaticamente qualora dovessero essere comunicate dalla prefettura o da altro organo certificatore, successivamente alla stipula, informazioni interdittive di cui al D.lgs. 159/2011 s.m.i.
La presente convenzione è altresì risolta immediatamente e automaticamente a seguito di provvedimento che dispone la revoca o la decadenza dall’accreditamento.
Art. 10 Controversie
Per ogni controversia che dovesse insorgere sulla interpretazione e sulla applicazione della presente convenzione è competente il Foro di Brescia.
Art. 11
Trattamento dei dati personali e consenso informato
Ai sensi del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali n. 2016/679 e del D. Lgs. n. 196/2003 novellato dal D. Lgs. n. 101/2018 Titolare del Trattamento dei dati è l’ATS nella persona del suo Rappresentante legale pro tempore. L’ATS in qualità di Titolare del trattamento attribuisce il ruolo di Responsabile esterno all’Ente nella persona del Rappresentante Legale dell’Ente. Nel trattamento dei dati, compresi quelli relativi ai contraenti, le parti si impegnano ad ottemperare agli obblighi previsti dal Regolamento Europeo n. 2016/679 dal D. Lgs. n. 196/2003 novellato dal D. Lgs. n. 101/2018 e a tutte le altre disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.
Art. 12
Recepimento di disposizioni regionali e norme di rinvio
Le parti danno atto che la presente convenzione si intende automaticamente modificata o integrata, per effetto di sopravvenute indicazioni regionali, il cui contenuto deve essere formalmente reso noto dalla ATS all’Ente, con la chiara indicazione dei termini relativi alle diverse eventuali obbligazioni.
Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione, si rinvia alle disposizioni del Codice Civile.
Letto, confermato, datato e sottoscritto digitalmente.
ATS di Brescia
Il Direttore Generale Xxxx. Xxxxxxx Xxxx Xxxxx
Ente Gestore
Il Legale Rappresentante
Allegato G
ADDENDUM AL CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA ATS DI BRESCIA E SOGGETTO GESTORE DI ADI PER LA SOMMINISTRAZIONE DELLA VACCINAZIONE PER LA PREVENZIONE DELLE INFEZIONI DA SARS-COV-2 IN REGIME DOMICILIARE IN ATTUAZIONE DEL PIANO VACCINALE DI CUI ALLA DGR N. XI/4506 DEL 30/03/2021
Premesso che:
- in data è stato stipulato il contratto per la somministrazione delle vaccinazioni per la prevenzione da SARS-COV-2 in regime domiciliare ex DGR 4506/2021, con l’attribuzione di un budget di € per il periodo 01/05/2021-31/12/2021 (Rep. n. /2021);
- in data è stato stipulato, nelle more della definizione delle regole per l’anno 2022, l’addendum al contratto in oggetto, con estensione della validità fino al 30.04.2022, intendendosi ricalcolato il relativo valore a budget in ragione dei 4/12 del budget dell’anno precedente (Rep. n. /2022);
Vista la DGR n. XI/6387 del 16.05.2022 “Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l’anno 2021” che conferma fino al 31.12.2022 le determinazioni relative alle vaccinazioni anti covid a domicilio di cui alla DGR n. XI/4506/2021;
tra l’ATS di Brescia e l’Ente
si conviene e si stipula quanto segue
nel rispetto di quanto disposto dalla DGR n. XI/6387/2022, si dà continuità fino al 31.12.2022 al suddetto rapporto contrattuale, fermo restando l’importo economico massimo delle prestazioni da erogare nel limite del budget assegnato l’anno precedente per un importo di € .
La presente scrittura privata è soggetta all’imposta di bollo fin dall’origine, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 – Allegato A – Tariffa parte I – articolo 2, secondo le modalità di cui al Decreto
D.G. n. 559/17. Sono fatte salve le esenzioni di cui all’Allegato B del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.
Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.
ATS di Brescia Ente Erogatore
Il Direttore Generale Il Legale Rappresentante Xxxx. Xxxxxxx Xxxx Xxxxx
ENTI EROGATORI MISURA RSA APERTA - ANNO 2022
Allegato H
ASST | CUDES | DENOMINAZIONE STRUTTURA | ENTE GESTORE | PUBBLICO / PRIVATO | COMUNE SEDE UDO | BUDGET DEFINITIVO ANNO 2022 |
DELLA FRANCIACORTA | 001472 | R.S.A. Fondazione Istituto Xxxxxx Xxxxx onlus | Fondazione Istituto Xxxxxx Xxxxx onlus | privato | Chiari | € 75.714,00 |
DELLA FRANCIACORTA | 001473 | R.S.A. Casa di Riposo Xxx X. Cremona onlus | Casa di Riposo Xxx X.Xxxxxxx onlus | privato | Palazzolo | € 21.111,49 |
DEGLI SPEDALI CIVILI | 001478 | R.S.A. Fondazione Ospedale e Casa di Riposo Nobile Xxxxx Xxxxxxxxx | Fondazione Ospedale e Casa di Riposo Nobile Xxxxx Xxxxxxxxx | privato | Gussago | € 94.600,32 |
DELLA FRANCIACORTA | 001480 | R.S.A. Casa Sorelle Girelli | Cooperativa Sociale Società Dolce Società Cooperativa | privato | Marone | € 59.730,69 |
DEGLI SPEDALI CIVILI | 001482 | R.S.A. Tilde e Xxxxx Xxxxxxx | Genesi Impresa Sociale Società Cooperativa Sociale onlus | privato | Rodengo Saiano | € 31.626,63 |
XXX XXXXX | 000000 | X.X.X. Fondazione S. Xxxxxx Xxxxxx onlus | Fondazione S. Xxxxxx Xxxxxx Onlus | privato | Desenzano | € 236.360,84 |
DEGLI SPEDALI CIVILI | 001490 | R.S.A. Mons. Xxxxxxxx Xxxxxxx | Fondaz. Paola di Rosa onlus | privato | Brescia | € 10.869,00 |
DEGLI SPEDALI CIVILI | 001494 | R.S.A. Xxxxxxxxxx Xxxxxxx | Fondazione Casa di Dio onlus | privato | Brescia | € 168.918,67 |
DELLA FRANCIACORTA | 001534 | Fondazione Xxxxxxxxxx Granata Piantoni onlus | Fondazione Xxxxxxxxxx Granata Piantoni onlus | privato | Cologne | € 14.387,33 |
DELLA FRANCIACORTA | 001536 | R.S.A. Fondazione Lucini Cantù onlus | Fondazione Lucini Cantù onlus | privato | Rovato | € 19.911,00 |
DEGLI SPEDALI CIVILI | 001544 | R.S.A. Fondazione Casa di Industria onlus | Fondazione Casa di Industria onlus | privato | Brescia | € 214.704,00 |
DEGLI SPEDALI CIVILI | 001560 | R.S.A. Le Rondini | Fondazione Le Rondini Città di Lumezzane onlus | privato | Lumezzane | € 122.011,41 |
DELLA FRANCIACORTA | 001563 | Fondazione Serlini R.S.A. onlus | Fondazione Serlini R.S.A. onlus | privato | Ospitaletto | € 20.584,71 |
DEGLI SPEDALI CIVILI | 001564 | Residenza Xxxx Xxxxxxx Rezzato | KOS CARE SRL | privato | Rezzato | € 10.869,00 |
DEL GARDA | 001571 | Casa di Riposo di Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxx | Azienda Speciale Casa di Riposo di Tignale "Xxxxxx Xxxxxxxxxxx" | pubblico | Tignale | € 19.191,40 |
DELLA FRANCIACORTA | 001572 | R.S.A. Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx | Fondazione Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx | privato | Iseo | € 146.384,43 |
DELLA FRANCIACORTA | 001592 | Fondazione Xxxxxx e Xxxxxx Xxxxxxxxx | Fondazione Xxxxxx e Xxxxxx Xxxxxxxxx | privato | Coccaglio | € 10.869,00 |
DEL GARDA | 001593 | Fondazione Giroldi Forcella Ugoni Onlus | Fondazione Giroldi Forcella Ugoni Onlus | privato | Pontevico | € 17.132,00 |
DEGLI SPEDALI CIVILI | 001595 | Fondazione Villa Fiori R.S.A. onlus | Fondazione Villa Fiori R.S.A. onlus | privato | Nave | € 375.141,66 |
DEGLI SPEDALI CIVILI | 001596 | R.S.A. Azienda Speciale Comune di Concesio | Azienda Speciale Comune di Concesio | pubblico | Concesio | € 47.248,00 |
XXXXX XXXXXXX XXXXXX | 000000 | X.XX. Fondazione Xxx Xxxxxx Xxxxxxx onlus | Fondazione Xxx Xxxxxx Xxxxxxx Onlus | privato | Travagliato | € 142.290,00 |
DEGLI SPEDALI CIVILI | 001607 | R.S.A. Casa di Riposo Xxxxxx Xxxxxxx onlus | Casa di Riposo Xxxxxx Xxxxxxx onlus | privato | Mazzano | € 57.706,00 |
DEGLI SPEDALI CIVILI | 001608 | R.S.A. Xxxxxxxx Xxxxxx | Azienda Speciale Xxxxxxxx Xxxxxx | pubblico | Rezzato | € 54.153,63 |
DEGLI SPEDALI CIVILI | 001610 | R.S.A. Pasotti Cottinelli | Fondazione Pasotti Cottinelli onlus | privato | Brescia | € 65.867,17 |
DEL GARDA | 001613 | R.S.A. Casa Albergo per Anziani | Montichiari Multiservizi s.r.l. | privato | Montichiari | € 70.826,38 |
DEL GARDA | 001617 | R.S.A. Fondazione A. Passerini - Casa di Riposo Valsabbina onlus | Fondazione Xxxxxx Xxxxxxxxx - Casa di Riposo Valsabbina Onlus | privato | Vestone | € 45.499,00 |
DEL GARDA | 001618 | Casa soggiorno per anziani onlus | Fondazione Casa di Riposo per Anziani ONLUS | privato | Bedizzole | € 10.869,00 |
DEL GARDA | 001619 | R.S.A. Fondazione G.B. Bianchi onlus | Fondazione G.B. Bianchi onlus | privato | Toscolano M. | € 31.295,82 |
DEL GARDA | 001626 | RSA VILLAGGIO X. XXXXXXXXX | XXX CARE SRL | privato | Villanuova S/C | € 10.869,00 |
DELLA FRANCIACORTA | 001641 | R.S.A. di Via Xxxxxxxx Xxxxxxx n. 20 Orzinuovi | Fondazioni Riunite Onlus della Bassa Bresciana Occidentale | privato | Orzinuovi | € 221.112,00 |
DEGLI SPEDALI CIVILI | 001649 | R.S.A. Fondazione Residenza Xxxxxxx Manzoni onlus | Fondazione Residenza Xxxxxxx Manzoni onlus | privato | Roncadelle | € 340.263,00 |
DEL GARDA | 001667 | R.S.A. Fondazione Ricovero La Memoria onlus | Fondazione Ricovero La Memoria onlus | privato | Gavardo | € 124.801,24 |
DEGLI SPEDALI CIVILI | 001686 | R.S.A. Xxx Xxxxxxxx Inabili al Lavoro | Fondazione Xxx Xxxxxxxx Inabili al Lavoro onlus | privato | Castenedolo | € 322.205,86 |
DEL GARDA | 001693 | R.S.A. Fondazione Madonna del Corlo onlus | Fondazione Madonna del Corlo onlus | privato | Lonato | € 108.392,00 |
DEL GARDA | 001694 | R.S.A. Fondazione Xxxxx Xxxxx Versa Dalumi onlus | Fondazione Xxxxx Xxxxx Versa Dalumi onlus | privato | Bagolino | € 88.257,00 |
DEL GARDA | 001696 | R.S.A. F.lli Beretta - S.Giuseppe | Progetto Salute Onlus Società Cooperativa Sociale | privato | Padenghe d/Garda | € 90.184,67 |
DEL GARDA | 001716 | R.S.A. Fondazione Casa di Riposo di Manerbio onlus | Fondazione Casa di Riposo di Manerbio onlus | privato | Manerbio | € 35.677,00 |
DEGLI SPEDALI CIVILI | 001719 | R.S.A. Fondazione Colturi Villa Dei Pini onlus | Fondazione Colturi Villa dei Pini onlus | privato | Villa Carcina | € 86.091,00 |
DEGLI SPEDALI CIVILI | 001725 | Fondazione Casa di Riposo per Anziani di Botticino ONLUS | Fondazione Casa di Riposo per Anziani di Botticino ONLUS | privato | Botticino | € 10.869,00 |
SPEDALI CIVILI | 001726 | R.S.A. Paola di Rosa | Fondaz. Xxxxx xx Xxxx onlus | privato | Capriano d/c | € 10.869,00 |
DEL GARDA | 001730 | R.S.A. Fondazione Casa di Riposo di Roè Volciano onlus | Fondazione Casa di Riposo di Roè Volciano onlus | privato | Roè Volciano | € 58.173,66 |
DEL GARDA | 001732 | R.S.A. Fondazione Xxxxx Xxxxxx Xxxxx onlus | Fondazione Xxxxx Xxxxxx Xxxxx onlus | privato | Vobarno | € 30.441,00 |
DEGLI SPEDALI CIVILI | 001739 | R.S.A. Arici Sega | Fondazione Brescia Solidale onlus | privato | Brescia | € 126.883,00 |
DEL GARDA | 001745 | Fondazione R.S.A. Casa di Riposo di Salò Residenza Gli Ulivi | Fondazione R.S.A. Casa di Riposo di Salò Residenza Gli Ulivi | privato | Salò | € 102.654,00 |
TOTALE | € 3.963.615,01 | |||||
di cui pubblico | € 120.593,03 | |||||
di cui privato | € 3.843.021,98 |
ENTI EROGATORI MISURA RESIDENZIALITÀ ASSISTITA - ANNO 2022
Allegato I
ASST | CUDES | DENOMINAZIONE STRUTTURA | ENTE GESTORE | PUBBLICO / PRIVATO | COMUNE SEDE UDO |
DEL GARDA | 001693 | Fondazione Madonna del Corlo onlus | Fondazione Madonna del Corlo onlus | privato | Lonato del Garda |
DEL GARDA | 50010SC00171 | Alloggi Protetti per Anziani di Lonato | Fondazione Madonna del Corlo onlus | privato | Lonato del Garda |
DEGLI SPEDALI CIVILI | 30200SC00186 | CASA RELAIS | VITTORIA s.r.l. | privato | Brescia |
DEGLI SPEDALI CIVILI | 30201SC00084 | Alloggi Protetti per Anziani di Roncadelle | Fondazione Residenza Xxxxxxx Xxxxxxx onlus | privato | Xxxxxxxxxx |
XXXXX XXXXXXX XXXXXX | 00000XX00000 | Xxxxxxxx Protetto per Anziani di Botticino | Fondazione Casa di Riposo per Anziani di Botticino onlus | privato | Botticino |
DEL GARDA | 30207SC00150 | Casa di Soggiorno Villa Oceano | Pianeta Assistenza SRLs | privato | Sirmione |
DEL GARDA | 30206SC00060 | Alloggi Protetti per Anziani di Verolanuova | Fondazione Gambara Tavelli onlus | privato | Verolanuova |
ENTI EROGATORI MISURA RESIDENZIALITÀ ASSISTITA PER RELIGIOSI - ANNO 2022
Allegato J
ASST | CODICE FISCALE | DENOMINAZIONE STRUTTURA | ENTE GESTORE | PUBBLICO / PRIVATO | COMUNE SEDE UDO |
DEGLI SPEDALI CIVILI | 00558630174 | Casa Primaria di Brescia | Casa Primaria di Brescia – Ordine Canossiane | privato | Brescia |
DEGLI SPEDALI CIVILI | 00870960176 | Casa Angeli | Istituto Suore di X. Xxxxxxx di Cemmo | privato | Brescia |
DEL GARDA | 01388480582 | Istituto Figlie del S. Cuore di Gesù | Istituto Figlie del S. Cuore di Gesù | privato | X. Xxxxxx del Benaco |
Convenzioni Misura "Comunità minori vittime di abusi, violenze, grave maltrattamento"
(D.G.R. n. X/7626 del 28.12.2017 - D.G.R. n. XI/6387 del 16.05.2022)
Allegato K
Anno 2022 | ||
N. | Ambito di riferimento | Ente Titolare e/o Comune Capofila sottoscrittore |
1 | Ambito n.1 Brescia | Comune di Brescia |
2 | Ambito n. 2 Brescia Ovest | Azienda Speciale Consortile Ovest Solidale |
3 | Ambito n.3 Brescia Est | Azienda Speciale Consortile per i servizi alla persona Ambito 3 Brescia Est |
4 | Ambito n.4 Valle Trompia | Comunità Montana di Valle Trompia |
5 | Ambito n.5 Sebino | Comune di Iseo |
6 | Ambito n.6 Monte Orfano | Comune di Palazzolo sull'Oglio |
7 | Ambito n.7 Oglio Ovest | Comune di Chiari |
8 | Ambito n.8 Bassa Bresciana Occidentale | Comune di Orzinuovi |
9 | Ambito n.9 Bassa Bresciana Centrale | Azienda territoriale per i servizi alla persona Ambito 9 |
10 | Ambito n.10 Bassa Bresciana Orientale | Comune di Montichiari |
11 | Ambito n.11 del Garda | Azienda Speciale Consortile Garda Sociale |
12 | Ambito n. 12 Valle Sabbia | Comunità Montana di Valle Sabbia |
CONVENZIONI SPERIMENTAZIONI SOCIOSANITARIE ANNO 2022 | |||
ENTI GESTORI | AREA | TITOLO | BUDGET GENNAIO/DICEMBRE 2022 |
Fondazione Bresciana Assistenza Psicodisabili | A – Area riabilitazione ambulatoriale e diurna territoriale extraospedaliera per minori disabili | Centro Abilitativo per minori affetti da disturbi generalizzati dello sviluppo | €498.000,00 |
La Nuvola Soc. Coop. Sociale Impresa Sociale Onlus | A – Area riabilitazione ambulatoriale e diurna territoriale extraospedaliera per minori disabili | Progetto Bios | €369.000,00 |
Associazione Comunità Mamrè Onlus | A – Area riabilitazione ambulatoriale e diurna territoriale extraospedaliera per minori disabili | Antenne sintonizzate servizio di valutazione e intervento in comunicazione alternativa aumentativa per persone disabili in età evolutiva, con importanti problemi di comunicazione | €122.000,00 |
RIABILITAZIONE MINORI DISABILI | €989.000,00 | ||
Fondazione Bresciana Assistenza Psicodisabili | E -Case management | Case management | €68.000,00 |
La Nuvola Soc. Coop. Sociale Impresa Sociale Onlus | E -Case management | Case management | €56.000,00 |
La Rondine Società Cooperativa Sociale Onlus | E -Case management | Case management | €56.000,00 |
CASE MANAGEMENT | €180.000,00 | ||
TOTALE COMPLESSIVO | €1.169.000,00 |
Allegato L
Allegato M
ENTI GESTORI ADI ACCREDITATI E A CONTRATTO PER EROGAZIONE VACCINAZIONI DOMICILIARI DI CUI ALLA DGR N. XI/4506 DEL 30/03/2021
ENTE GESTORE | Codice CUDES | BUDGET ANNO 2022 (Decreto n. 1492 del 11.02.2022) | |
1 | ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA | 016225 | 50.000 € |
2 | FONDAZIONE “X. XXXXXX XXXXXX ONLUS” DESENZANO DEL GARDA (BS) | 016197 | 10.000 € |
3 | FONDAZIONE “OSPEDALE E CASA DI RIPOSO NOBILE XXXXX XXXXXXXXX” GUSSAGO | 016196 | 30.000 € |
4 | FONDAZIONE I.R. FALCK ONLUS VOBARNO | 016281 | 10.000 € |
5 | FONDAZIONE BRUNO PARI DI OSTIANO ONLUS | 016112 | 10.000 € |
6 | FONDAZIONE CASA DI INDUSTRIA ONLUS | 016108 | 5.000 € |
7 | FONDAZIONE XXXXX XXXXX VERSA DALUMI ONLUS | 027441 | 5.000 € |
8 | FONDAZIONE LA MEMORIA O.N.L.U.S. | 016195 | 10.000 € |
Totale Budget contrattato | 130.000 € |