Contract
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx | ||
XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX SCHEMI del Xxxxx di DIRITTO PRIVATO - ad uso degli studenti – vietata la riproduzione- (Avvertenza- Gli schemi costituiscono una traccia delle lezioni svolte. Possono servire per un ripasso della materia. Non sono sufficienti per la preparazione dell’esame). |
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx | ||
XXXXXXXXX XXXXXX 10 LEZIONE |
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
DIRITTO PRIVATO
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
Contratti in generale
INVALIDITA’ E RIMEDI
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx | ||
Contratti in generale L’ INVALIDITÀ DEL CONTRATTO NULLITÀ ANNULLABILITÀ SIMULAZIONE Decima lezione |
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
IL XXXXXXXXX
invalidità del contratto – nullità – annullabilità – simulazione
• La nullità.
– Il contratto nel suo momento patologico: la nullità.
– Le cause di nullità del contratto (art. 1418).
– Nullità xxxxxxxx e nullità xxx xxxxxxxxx plurilaterale.
– Legittimazione all'azione di nullità e imprescrittibilità.
– Inammissibilità della convalida.
– La conversione del contratto nullo.
• Annullabilità.
– Il contratto nel suo momento patologico: la annullabilità.
– Le cause di annullamento del contratto (art. 1425-1440)
– Azione di annullamento del contratto (art. 1441-1446) e disciplina della annullabilità.
• La simulazione.
– La simulazione.
– Effetti e prova della simulazione.
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
Argomenti
• Il contratto nel suo momento patologico. L’invalidità
• La nullità
• Nullità xxxxxxxx e nullità xxx xxxxxxxxx plurilaterale
• Legittimazione all’azione di nullità e imprescrittibilità
• Inammissibilità della convalida
• La conversione del contratto nullo
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx | ||
L’INVALIDITA’ DEL I CONTRATTO |
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx | ||
1. IL CONTRATTO NEL SUO MOMENTO PATOLOGICO L’INVALIDITÀ (art. 1418 -1446) |
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
Il xxxxxxxxx xxx suo momento patologico
• I principi generali dell'invalidità sono stati esaminati nella parte relativa al negozio giuridico
• Oggi esaminiamo la disciplina dell'invalidità (nullità ed annullabilità) come disciplinata per il contratto (Capo XI, art. 1418-1446)
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
nella categoria dell’invalidità distinguiamo la nullità e l’annullabilità NULLITÀ E ANNULLABILITÀ SONO SANZIONI
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
Validità ed invalidità
L’atto valido
è quell’atto idoneo a produrre
L’atto invalido è quell’atto che presenta
un difetto originario
gli effetti giuridici che lo xxxxx
previsti dall’ordinamento
inidoneo a produrre
conseguenze giuridiche
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
Efficacia ed inefficacia
Atto efficace è quell’atto idoneo a produrre
gli effetti giuridici
Atto inefficace può essere valido o invalido, ma è inidoneo
a produrre effetti giuridici
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
NULLITÀ E ANNULLABILITÀ
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
NULLITÀ E ANNULLABILITÀ SONO SANZIONI
NULLITÀ E ANNULLABILITÀ SONO SANZIONI DI DIVERSA INTENSITÀ
• LA PRIMA PIÙ GRAVE,
• LA SECONDA MENO GRAVE
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx | ||
NULLITÀ 1 |
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx | ||
2. IL CONTRATTO NEL SUO MOMENTO PATOLOGICO LA NULLITÀ (art. 1418 -1424) |
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
LA NULLITÀ
LA NULLITÀ È LA SANZIONE PIÙ GRAVE PREVISTA DAL NOSTRO ORDINAMENTO
L’ATTO NULLO NON PRODUCE ALCUN EFFETTO GIURIDICO
LA NULLITÀ HA EFFETTO RETROATTIVO
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx | ||
La disciplina della nullità si articola in sette articoli 1418. Cause di nullità del contratto 1419. Nullità xxxxxxxx 1420. Nullità xxx xxxxxxxxx plurilaterale 1421. Legittimazione all’azione di nullità 1422. Imprescrittibilità dell’azione di nullità 1423. Inammissibilità della convalida. 1424. Conversione del negozio nullo. |
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx | ||
Art. 1418. Cause di nullità del contratto [1] Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo xxx xx xxxxx disponga diversamente. [2] Producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall'articolo 1325, l'illiceità xxxxx xxxxx, l'illiceità dei motivi nel caso indicato dall'articolo 1345 e la mancanza xxxx'oggetto dei requisiti stabiliti dall'articolo 1346. [3] Il contratto è altresì nullo negli altri casi stabiliti dalla xxxxx. |
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx | ||
Art. 1419. Nullità xxxxxxxx [1] La nullità xxxxxxxx di un xxxxxxxxx o la nullità di singole clausole importa la nullità dell'intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità. [2] La nullità di singole clausole non importa la nullità del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative. |
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx | ||
Art. 1420. Nullità del contratto plurilaterale [1] Nei contratti con più di due parti, in cui le prestazioni di ciascuna sono dirette al conseguimento di uno scopo comune, la nullità che colpisce il vincolo di una sola delle parti non importa nullità del contratto, xxxxx xxx la partecipazione di essa debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale. |
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx | ||
Art. 1421. Legittimazione all'azione di nullità [1] Salvo diverse disposizioni xx xxxxx, la nullità può essere xxxxx xxxxxx da chiunque vi ha interesse e può essere rilevata d'ufficio xxx xxxxxxx. |
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx | ||
Art. 1422. Imprescrittibilità dell'azione di nullità [1] L'azione per far dichiarare la nullità non è soggetta a prescrizione, xxxxx gli effetti dell'usucapione e della prescrizione delle azioni di ripetizione. |
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx | ||
Art. 1423. Inammissibilità della convalida [1] Il contratto nullo non può essere convalidato, xx xx xxxxx non dispone diversamente. |
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx | ||
Art. 1424. Conversione del contratto nullo [1] Il contratto nullo può produrre gli effetti di un contratto diverso, del xxxxx contenga i requisiti di sostanza e di forma, qualora, avuto riguardo allo scopo perseguito dalle parti, debba ritenersi che esse lo avrebbero voluto se avessero conosciuto la nullità. |
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx | ||
Xxx chi vuole un po’ di giurisprudenza in tema di nullità del contratto |
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
Cassazione civile sez. un. 4 settembre 2012 n. 14828
• Alla xxxx del ruolo che l'ordinamento affida alla nullità contrattuale, xxxxx sanzione del disvalore dell'assetto negoziale e atteso che la risoluzione contrattuale è coerente solo con l'esistenza di un contratto valido, il giudice di merito, investito della domanda di risoluzione del xxxxxxxxx, xx il xxxxxx-dovere di rilevare dai fatti allegati e provati, o comunque emergenti "ex actis", una volta provocato il contraddittorio sulla questione, ogni forma di nullità del contratto stesso, purché non soggetta a regime speciale (escluse, quindi, le nullità di protezione, il cui rilievo è espressamente rimesso alla volontà della parte protetta); il giudice di merito, peraltro, accerta la nullità "incidenter tantum" senza effetto di giudicato, a meno che sia stata proposta la relativa domanda, anche a seguito di rimessione in termini, disponendo in ogni caso le pertinenti restituzioni, se richieste.
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
Cassazione civile sez. un. 4 settembre 2012 n. 14828
• Il giudice di merito ha il potere di rilevare, dai fatti allegati e provati o emergenti "ex actis", ogni forma di nullità non soggetta a regime speciale e, provocato il contraddicono sulla questione, deve rigettare la domanda di risoluzione, volta ad invocare la forza del contratto. Pronuncerà con efficacia idonea al giudicato sulla questione di nullità ove, anche a seguito di rimessione in termini, sia stata proposta la relativa domanda. Xxxx'uno e xxxx'altro caso dovrà disporre, se richiesto, le restituzioni.
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
Cassazione civile, ord. 27 novembre 2012 n. 21083
• Va rimessa al primo presidente xxxxx Xxxxx di cassazione, affinchè valuti l’opportunità dell’assegnazione alle Sezioni Unite la questione di massima di particolare importanza se la nullità del contratto possa essere rilevata d’ufficio non solo allorchè sia stata promossa domanda di adempimento o di risoluzione del contratto, ma anche nel caso in cui sia domandato l’annullamento del contratto stesso.
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx | ||
3. IL CONTRATTO NEL SUO MOMENTO PATOLOGICO CAUSE DI NULLITÀ (art. 1418 -1424) |
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
Il xxxxxxxxx è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo xxx xx xxxxx disponga diversamente.
Producono nullità del contratto la mancanza di uno degli elementi essenziali, l'illiceità xxxxx xxxxx, l'illiceità dei motivi e la mancanza xxxx'oggetto dei requisiti stabiliti dall'art. 1346
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
Art. 1418. Cause di nullità del contratto.
Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo xxx xx xxxxx disponga diversamente.
Producono nullità del contratto
⇒la mancanza di uno dei requisiti indicati dall'articolo 1325
⇒accordo delle parti,
⇒causa,
⇒oggetto
⇒e forma
⇒l'illiceità xxxxx xxxxx,
⇒la illiceità dei motivi nel caso indicato dall'articolo 1345 e
⇒la mancanza xxxx'oggetto dei requisiti stabiliti dall'articolo 1346.
Il contratto è altresì nullo negli altri casi stabiliti dalla xxxxx.
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
Art.1418, 2° comma: nullità per illiceità xxxxx xxxxx
• Ai sensi dell'art.1343, la causa è illecita quando è contraria a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume.
• L'ordine pubblico è costituito dall'insieme di xxxxx x xxxxxxxx generali che l'ordinamento considera primari ed irrinunciabili per la propria identità. La Suprema Corte definisce l’ordine pubblico come i principi fondamentali informatori dell'ordinamento giuridico (Cass., 8 giugno 1993, n. 6381).
• Quanto alla nozione di buon costume, essa consiste nel minimo etico che la coscienza dell'uomo medio stima indispensabile per l'xxxxxx vivere dei componenti di una società civile. La Suprema Corte definisce il buon costume come complesso dei principi etici costituenti la morale sociale di un determinato momento storico (Cass., 8 giugno 1993, n. 6381
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx | ||
4. IL CONTRATTO NEL SUO MOMENTO PATOLOGICO EFFETTI DELLA NULLITÀ (art. 1418 -1424) |
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
QUOD EST NULLUM
NULLUM PRODUCIT EFFECTUM
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx | ||
5. IL CONTRATTO NEL SUO MOMENTO PATOLOGICO Nullità xxxxxxxx e nullità xxx xxxxxxxxx plurilaterale (art. 1418 -1424) |
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
Nullità xxxxxxxx e nullità xxx xxxxxxxxx plurilaterale
• La nullità xxxxxxxx di un xxxxxxxxx o la nullità di singole clausole importa la nullità dell'intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
• Occorre distinguere tra
• € ipotesi di cui all'art.1419, 1° comma, che tratta della nullità xxxxxxxx,
• € e il 2° comma dello stesso articolo che tratta della c.d. sostituzione automatica delle clausole nulle.
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
Utile per inutile non vitiatur
• La disciplina della nullità xxxxxxxx (e xxxxx sostituzione automatica delle clausole) è espressione del principio di conservazione, come espresso xxx xxxxxxxx utile per inutile non vitiatur (ciò che è utile non è viziato da ciò che è inutile; il che è come dire che un atto valido non è viziato da una clausola invalida)
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx | ||
6. IL CONTRATTO NEL SUO MOMENTO PATOLOGICO Legittimazione all’azione di nullità e prescrizione (art. 1418 -1424) |
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
Legittimazione all’azione di nullità e imprescrittibilità
• La nullità può essere xxxxx xxxxxx da chiunque vi ha interesse
• l'azione per far dichiarare la nullità non è soggetta a prescrizione, xxxxx gli effetti dell'usucapione
• Il contratto nullo non può essere convalidato
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
L’azione di nullità è imprescrittibile
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
Una ipotesi particolare:
La conversione del contratto nullo
• Se il contratto nullo non può essere convalidato, esso può, in alcuni casi, essere convertito
• Il contratto nullo può produrre gli effetti di un contratto diverso, del xxxxx contenga i requisiti di sostanza e di forma, qualora, avuto riguardo allo scopo perseguito dalle parti, debba ritenersi che esse lo avrebbero voluto se avessero conosciuto la nullità
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
Art . 1421. Legittimazione all'azione di nullità. —
Salvo diverse disposizioni xx xxxxx, la nullità può essere xxxxx xxxxxx da chiunque vi ha interesse e può essere rilevata d'ufficio xxx xxxxxxx
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
Art . 1422. Imprescrittibilità dell'azione di nullità. —
L'azione per far dichiarare la nullità non è soggetta a prescrizione, xxxxx gli effetti dell'usucapione e della prescrizione delle azioni di ripetizione
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx | ||
7. IL CONTRATTO NEL SUO MOMENTO PATOLOGICO Inammissibilità della convalida (art. 1418 -1424) |
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
Art . 1423. Inammissibilità della convalida. —
Il contratto nullo non può essere convalidato, xx xx xxxxx non dispone diversamente
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx | ||
8. IL CONTRATTO NEL SUO MOMENTO PATOLOGICO Conversione del contratto nullo (art. 1418 -1424) |
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
La conversione del contratto nullo
• Se il contratto nullo non può essere convalidato, esso può, in alcuni casi, essere convertito.
• Ai sensi dell'art. 1424, un contratto nullo può produrre gli effetti di un contratto diverso, del xxxxx contenga i requisiti di sostanza e di forma, qualora, avuto riguardo allo scopo perseguito dalle parti, debba ritenersi che esse lo avrebbero voluto se avessero conosciuto la nullità
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
Art. 1424. Conversione del contratto nullo.
— Il contratto nullo può produrre gli effetti di un contratto diverso, del xxxxx contenga i requisiti di sostanza e di forma, qualora, avuto riguardo allo scopo perseguito dalle parti, debba ritenersi che esse lo avrebbero voluto se avessero conosciuto la nullità
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
ANNULLABILITÀ
L’annullabilità è una sanzione.
Le cause di annullamento attengono all'incapacità e ai vizi del consenso.
La annullabilità protegge un interesse particolare, riferito a un determinato soggetto
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx | ||
ANNULLABILITÀ 2 |
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
ANNULLABILITÀ
• Alla annullabilità è dedicato il Capo XII del Titolo II del Libro IV (art. 1425-1446), suddiviso in tre Sezioni, la prima delle quali dedicata all'incapacità (Sez. I. Dell'incapacità), la seconda ai vizi del consenso, errore, violenza e dolo (Sez. II. Dei vizi del consenso), la xxxxx xx ultima all'azione di annullamento (Sez. III. Dell'azione di annullamento)
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx | ||
La disciplina della nullità si articola in tre sezioni, composte da 22 articoli Sez. I. Dell'incapacità Sez. II. Dei vizi del consenso Sez. III. Dell'azione di annullamento |
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
Le cause di annullamento del contratto (art. 1425 – 1440)
• l contratto è annullabile se una delle parti era legalmente incapace di contrattare.
• Il contratto è altresì annullabile dal contraente il cui consenso fu dato per errore, estorto con violenza o carpito con dolo
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx | ||
1. IL CONTRATTO NEL SUO MOMENTO PATOLOGICO Le cause di annullamento del contratto (art. 1425 – 1440) |
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
cause di annullabilità
le cause di annullabilità possono quindi essere suddivise in due grandi gruppi: le cause attinenti
all’incapacità di chi contrae e le cause che attengono ai vizi del consenso.
In quest’ultimo caso, il soggetto che contrae è pienamente capace, ma la sua volontà è viziata
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
Capo XII Dell'annullabilità del contratto
Sezione I Dell'incapacità Sezione II
Dei vizi del consenso Sezione III
Dell'azione di annullamento
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx | ||
2. IL CONTRATTO NEL SUO MOMENTO PATOLOGICO Le cause di annullamento del contratto INCAPACITÀ (art. 1425 – 1426) |
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx | ||
Art. 1425. Incapacità delle parti. [Il contratto è annullabile se una delle parti era legalmente incapace di contrattare. E' parimenti annullabile, quando ricorrono le condizioni stabilite dall'articolo 428, il contratto stipulato da persona incapace d'intendere o di volere. |
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx | ||
Art. 1426. Raggiri usati dal minore. l contratto non è annullabile, se il minore ha con raggiri occultato la sua minore età; ma la semplice dichiarazione xx xxx xxxxx di essere maggiorenne non è di ostacolo all'impugnazione del contratto. |
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx | ||
3. IL CONTRATTO NEL SUO MOMENTO PATOLOGICO Le cause di annullamento del contratto VIZI DEL CONSENSO (art. 1427 – 1440) |
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
cause di annullabilità
errore violenza dolo
altri casi stabiliti dalla xxxxx
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx | ||
Art. 1427. Errore, violenza e dolo Il contraente, il cui consenso fu dato per errore, estorto con violenza o carpito con dolo, può chiedere l'annullamento del contratto secondo le disposizioni seguenti. |
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
I TRE XXXX XXXXX VOLONTA’ SONO
ERRORE
VIOLENZA
DOLO
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
SCHEMA DELLE DISTINZIONI
ERRORE
VIOLENZA
DOLO
DETERMINANTE
INCIDENTE
PSICHICA O RELATIVA O MORALE
FISICA O ASSOLUTA
OSTATIVO
VIZIO
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
Art. 1428. Rilevanza dell'errore. L'errore è causa di annullamento del contratto quando è essenziale ed è riconoscibile dall'altro contraente.
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx | ||
4. IL CONTRATTO NEL SUO MOMENTO PATOLOGICO Le cause di annullamento del contratto VIZI DEL CONSENSO ERRORE (art. 1427 – 1440) |
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
ERRORE
RICONOSCIBILE
ESSENZIALE
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx | ||
Art. 1429. Errore essenziale. L'errore è essenziale: 1) quando xxxx xxxxx natura o sull'oggetto del contratto; 2) quando xxxx xxxx'identità dell'oggetto della prestazione ovvero sopra una qualità dello stesso che, secondo il comune apprezzamento o in relazione alle circostanze, deve ritenersi determinante del consenso; 3) quando xxxx xxxx'identità o sulle qualità della persona dell'altro contraente, sempre che l'una o le altre xxxxx state determinanti del consenso; 4) quando, trattandosi di errore di diritto, è stato la ragione unica o principale del contratto. |
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx | ||
Art. 1431. Errore riconoscibile. L'errore si considera riconoscibile quando, in relazione al contenuto, alle circostanze del contratto ovvero alla qualità dei contraenti, una persona di normale diligenza avrebbe potuto rilevarlo. |
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx | ||
Art. 1433. Errore nella dichiarazione o nella sua trasmissione. Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche xx xxxx in cui l'errore xxxx xxxxx dichiarazione, o in cui la dichiarazione è stata inesattamente trasmessa dalla persona o dall'ufficio che ne era stato incaricato. |
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
Art. 1434. Violenza.
La violenza è causa di annullamento del contratto, anche se esercitata da un terzo
Art. 1435. Caratteri della violenza.
La violenza deve essere di tal natura da far impressione sopra una persona sensata e da farle temere di esporre sé o i suoi beni a un male ingiusto e notevole. Si ha riguardo, in questa materia, all'età, al sesso e alla condizione delle persone
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx | ||
5. IL CONTRATTO NEL SUO MOMENTO PATOLOGICO Le cause di annullamento del contratto VIZI DEL CONSENSO VIOLENZA (art. 1427 – 1440) |
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
Art. 1436. Violenza diretta contro xxxxx.. La violenza è causa di annullamento del contratto anche quando il male minacciato riguarda la persona o i beni del coniuge del
contraente o di un discendente o ascendente xx xxx.
Se il male minacciato riguarda altre persone, l'annullamento del contratto è rimesso xxxx xxxxxxxx valutazione delle circostanze da parte del giudice.
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
Art. 1437. Timore riverenziale..
l solo timore riverenziale non è causa di annullamento del contratto.
Art. 1438. Minaccia di far valere un diritto.
La minaccia di far valere un diritto può essere causa di annullamento del contratto solo quando è diretta a conseguire vantaggi ingiusti.
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
Art. 1439. Dolo.
Il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati da uno dei contraenti sono stati tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe contrattato.
Quando i raggiri sono stati usati da un terzo, il contratto è annullabile se essi erano noti al contraente che ne ha tratto vantaggio
Art. 1440. Dolo incidente.
Se i raggiri non sono stati tali da determinare il consenso, il contratto è valido, benché senza di essi sarebbe stato concluso a condizioni diverse; ma il contraente in xxxx xxxx risponde dei danni.
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx | ||
6. IL CONTRATTO NEL SUO MOMENTO PATOLOGICO Le cause di annullamento del contratto VIZI DEL CONSENSO DOLO (art. 1427 – 1440) |
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
Legittimazione all'azione di annullamento (1441)
• Solo il soggetto protetto è legittimato all'azione di annullamento. I xxxxx non possono esercitarla, nemmeno se sviassero interesse.
• Né può, ovviamente, esercitare l'azione chi xx xxxxxxxxx con il soggetto protetto. Il contratto stipulato dall'incapace è annullabile. La annullabilità può essere xxxxx xxxxxx, a suo tempo, dall'incapace, ma non certo dal soggetto xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx con l'incapace.
• Allo stesso modo, il contratto viziato da violenza è annullabile. Potrà agire in annullamento chi ha subito la violenza, non xxxxx xxx la xx xxxxx in essere.
• Inoltre, l'annullabilità del contratto non può essere xxxxx xxxxxx d'ufficio xxx xxxxxxx
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx | ||
7. IL CONTRATTO NEL SUO MOMENTO PATOLOGICO AZIONE DI ANNULLAMENTO • Legittimazione • Prescrizione (art. (art. 1441 – 1446) |
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
Azione di annullamento del contratto (art. 1441 – 1446) e disciplina della annullabilità
• L'annullamento del contratto può essere domandato solo dalla parte nel cui interesse è stabilito dalla xxxxx.
• L'azione di annullamento si prescrive in
cinque anni
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx | ||
Sezione III - Dell'azione di annullamento Art. 1441. Legittimazione. L'annullamento del contratto può essere domandato solo dalla parte nel cui interesse è stabilito dalla xxxxx. L'incapacità del condannato in istato di interdizione legale può essere xxxxx xxxxxx da chiunque vi ha interesse. |
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
Art. 1442. Prescrizione.
L'azione di annullamento si prescrive in cinque anni.
Quando l'annullabilità dipende da vizio del consenso o da incapacità legale, il termine decorre dal giorno in cui è cessata la violenza, è stato scoperto l'errore o il dolo, è cessato lo stato d'interdizione o d'inabilitazione, ovvero il minore ha raggiunto xx xxxxxxxx età.
Negli altri casi il termine decorre dal xxxxxx xxxxx conclusione del contratto.
L'annullabilità può essere opposta dalla parte convenuta per l'esecuzione del contratto, anche se è prescritta l'azione per xxxxx xxxxxx
violenza ⇒ | dal giorno in cui è cessata la violenza |
errore ⇒ | dal giorno in cui è stato scoperto l'errore |
dolo ⇒ | dal giorno in cui è stato scoperto l'errore provocato dai raggiri dell'altra parte contraente |
incapacità legale ⇒ | dal giorno in cui è cessato lo stato di interdizione o inabilitazione |
minore età ⇒ | dal giorno in cui il minore ha raggiunto xx xxxxxxxx età |
in tutti gli altri casi ⇒ | dal xxxxxx xxxxx conclusione del contratto (art.1442, 3o comma) |
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
Decorrenza del termine di prescrizione di cinque anni:
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
Imprescrittibilità dell'eccezione di annullamento contro la domanda di esecuzione del contratto annullabile (art. 1442, ultimo comma)
• L'annullabilità può essere opposta dalla parte convenuta per l'esecuzione del contratto, anche se è prescritta l'azione per xxxxx xxxxxx.
• Il principio presuppone che il contratto non sia stato ancora eseguito (Cass., 11 ottobre 1961, n.2074).In altre parole, qualora il contratto annullabile non sia stato ancora eseguito ed il creditore ne chieda l'adempimento, il debitore può opporgli l'eccezione di annullabilità senza alcun limite di tempo
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
quae temporalia sunt ad agendum, perpetua sunt ad excipiendum
l’azione si prescrive, l’eccezione è perpetua
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
Convalida del contratto annullabile (1444)
• Mentre il contratto nullo non può mai, come s'è visto, essere convalidato (art.1423), non così per il contratto annullabile, che, invece, può essere convalidato. L'ordinamento ammette che il negozio annullabile sia sanato dalla volontà della parte che potrebbe annullarlo. Dispone infatti l'art.1444 che il contratto annullabile può essere convalidato dal contraente xx xxxxx spetta l'azione di annullamento.
• Di regola, la convalida è espressa. Ma può anche essere tacita
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx | ||
8. IL CONTRATTO NEL SUO MOMENTO PATOLOGICO CONVALIDA DEL CONTRATTO ANNULLABILE (art. (art. 1441 – 1446) |
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
• la convalida espressa è effettuata mediante un atto che contenga la menzione del contratto e del motivo di annullabilità, e la dichiarazione che s'intende convalidarlo
• la convalida tacita si estrinseca nel comportamento concludente del contraente xxx xxxxxx l'azione di annullamento, il xxxxx dà volontaria esecuzione xx xxxxxxxxx conoscendo il motivo di annullabilità
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx | |||
convalida espressa | la convalida espressa è effettuata mediante un atto che contenga la menzione del contratto e del motivo di | ||
annullabilità, e la dichiarazione che s'intende convalidarlo | |||
convalida tacita | la convalida tacita si estrinseca nel comportamento concludente del contraente xxx xxxxxx l'azione di annullamento, il xxxxx dà volontaria esecuzione xx xxxxxxxxx conoscendo il motivo di annullabilità | ||
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
Art. 1444. Convalida.
Il contratto annullabile può essere convalidato dal contraente xx xxxxx spetta l'azione di annullamento, mediante un atto che contenga la menzione del contratto e del motivo di annullabilità, e la dichiarazione che s'intende convalidarlo.
Il contratto è pure convalidato, se il contraente xx xxxxx spettava l'azione di annullamento vi xx xxxx volontariamente esecuzione conoscendo il motivo di annullabilità.
La convalida non ha effetto, se chi l'esegue non è in condizione di concludere validamente il contratto
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx | ||
9. IL CONTRATTO NEL SUO MOMENTO PATOLOGICO ELEMENTI DI DISTINZIONE TRA NULLITÀ E ANNULLABILITÀ |
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
elementi di distinzione tra nullità ed annullabilità
causa
natura dell’interesse protetto soggetti e legittimazione attiva
Cause |
Natura dell’interesse protetto |
Soggetti e legittimazione attiva |
Prescrizione |
Convalida |
Effetti |
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
elementi di distinzione tra nullità ed annullabilità
prescrizione convalida effetti
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
elementi di distinzione tra nullità ed annullabilità
cause
i criteri distintivi tra nullità e annullabilità attengono innanzitutto alle cause
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
Elementi di distinzione tra nullità e annullabilità
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
elementi di distinzione tra nullità ed annullabilità
natura dell’interesse protetto
è generale e di ordine pubblico per la nullità e particolare per l'annullabilità
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
elementi di distinzione tra nullità ed annullabilità
soggetti e legittimazione attiva
i criteri distintivi attengono ai soggetti che possono far valere il vizio - più xxxxxx xxxx’ipotesi di nullità, più ristretto xxxx’ipotesi di annullabilità
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
elementi di distinzione tra nullità ed annullabilità
soggetti e legittimazione attiva
i criteri distintivi attengono ai soggetti che possono far valere il vizio - più xxxxxx xxxx’ipotesi di nullità, più ristretto xxxx’ipotesi di annullabilità
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
elementi di distinzione tra nullità ed annullabilità
prescrizione
il tempo entro il xxxxx si può far valere il vizio
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
elementi di distinzione tra nullità ed annullabilità
convalida
i negozi annullabili possono, di regola, essere convalidati.
i negozi nulli non lo possono essere.
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
elementi di distinzione tra nullità ed annullabilità
effetti
il negozio nullo non produce effetti fin dal suo nascere
il negozio annullabile produce effetti fino a quando non è esercitata con successo l’azione di annullamento
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
SIMULAZIONE
Nella simulazione le parti fingono di porre in essere un negozio, (contratto simulato) mentre in realtà non ne vogliono porre in essere nessuno (simulazione assoluta) oppure fingono di porre in essere un negozio, mentre in realtà ne vogliono un altro, diverso, denominato contratto dissimulato, xxxxx risulta in un patto, destinato a rimanere segreto, e denominato controdichiarazione (simulazione relativa).
Il contratto simulato non produce effetto tra le parti
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx | ||
SIMULAZIONE II |
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
Simulare significa creare una apparenza, al fine di creare uno stato di cose fittizio, conoscibile xxx xxxxx
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
Il negozio simulato crea per il terzo una apparenza, una finzione, che non corrisponde alla realtà
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
relativa
assoluta
simulazione
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx | ||
1. IL CONTRATTO NEL SUO MOMENTO PATOLOGICO SIMULAZIONE |
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
• Nella simulazione assoluta le parti fingono di porre in essere un negozio, mentre in realtà non ne vogliono porre in essere nessuno.
• L'accordo simulatorio, xxx xxxxx le parti affermano di non volere, in realtà, nessun negozio, è detto (e provato con la) controdichiarazione, ed è destinato a rimanere segreto
• Nella simulazione relativa le parti fingono di porre in essere un negozio, mentre in realtà ne vogliono porre in essere un altro, diverso, denominato contratto dissimulato, xxxxx risulta in un patto, destinato a rimanere segreto, e denominato controdichiarazione
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
SIMULAZIONE ASSOLUTA
Nella simulazione assoluta le parti fingono di porre in essere un negozio, mentre in realtà non ne vogliono porre in essere nessuno
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
A teme i propri creditori.
Simula una vendita
di una casa a B (un parente)
La casa appare come di proprietà di B.
In realtà, secondo gli effetti della simulazione, la casa è ancora di proprietà di A. (simulazione assoluta)
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
SIMULAZIONE RELATIVA
Nella simulazione relativa le parti fingono di porre in essere un negozio, mentre in realtà ne vogliono porre in essere un altro, diverso, denominato contratto dissimulato
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
A vuole donare un appartamento al figlio B.
Non vuole xxxxxx l’imposta sulle donazioni.
A simula la vendita della casa a B.
Le parti vogliono una donazione ma simulano una vendita (simulazione relativa)
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
SIMULAZIONE RELATIVA OGGETTIVA
Nella simulazione (relativa) oggettiva
LA SIMULAZIONE RIGUARDA L’OGGETTO DEL NEGOZIO
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
Simulazione (relativa) soggettiva
1) Interposizione fittizia
2) Interposizione xxxxx
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
SIMULAZIONE RELATIVA SOGGETTIVA
Nella simulazione (relativa) soggettiva
LA SIMULAZIONE RIGUARDA I SOGGETTI
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
INTERPOSIZIONE FITTIZIA E XXXXX
interposizione xxxxx
interposizione fittizia
di persona
simulazione (relativa) soggettiva
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
Interposizione fittizia di persona e interposizione xxxxx
• Nella simulazione (relativa) soggettiva xx xxxxxx più importante riguarda la c.d. "interposizione fittizia di persona".
• La interposizione fittizia di persona va distinta dalla interposizione xxxxx, xxx non rientra xxxxx schema della simulazione
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
Interposizione fittizia di persona e interposizione xxxxx
• Per esempio, l'attribuzione apparente del diritto di proprietà a persona diversa dall'effettivo titolare può realizzarsi o con la interposizione xxxxx o con l'interposizione fittizia. La differenza poggia sul fatto che:
• € nel xxxxx xxxx (interposizione xxxxx), si ha trasferimento xxxxxx xx efficace a favore della persona interposta sul presupposto che quest'ultima sia obbligata ad un ulteriore trasferimento a favore del beneficiario del rapporto;
• € mentre il secondo caso (interposizione fittizia) rientra xxxxx schema del negozio simulato, con la particolarità che la divergenza fra situazione xxxxx e situazione apparente non riguarda l'aspetto oggettivo ma quello soggettivo, derivante da una intesa fra le parti, l'interponente e l'interposto, in base xxxx xxxxx xxxxxx come contraente un soggetto che è, in realtà, estraneo alla pattuizione
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx | ||
2. IL CONTRATTO NEL SUO MOMENTO PATOLOGICO EFFETTI DELLA SIMULAZIONE |
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
Effetti e prova della simulazione
• Il contratto simulato non produce effetto tra le parti. Se le parti hanno voluto concludere un contratto diverso da quello apparente, ha effetto tra esse il contratto dissimulato, purché ne sussistano i requisiti di sostanza e di forma.
• Tra le parti la simulazione si prova a mezzo della controdichiarazione
se la simulazione è assoluta | € l'assetto giuridico non è mutato dal negozio simulato. Prevale, cioè, l'accordo simulatorio. Se si era simulata una vendita, il bene compravenduto resta del simulato alienante. Il simulato acquirente non ha acquistato la proprietà del bene |
se la simulazione è relativa | € vale il contratto dissimulato. Si è simulata una vendita, ma in realtà si intendeva donare (accordo simulatorio). Tra le parti vale la donazione, e non la vendita |
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
TRA LE PARTI
PER I XXXXX
EFFETTI DELLA SIMULAZIONE
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
Effetti della simulazione tra le parti
Il contratto simulato non produce effetto tra le parti
il contratto simulato è nullo
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
Art. 1414. Effetti della simulazione tra le parti
1] Il contratto simulato non produce effetto tra le parti.
[2] Se le parti hanno voluto concludere un contratto diverso da quello apparente, ha effetto tra esse il contratto dissimulato, purché ne sussistano i requisiti di sostanza e di forma.
[3] Le precedenti disposizioni si applicano anche agli atti unilaterali destinati a una persona determinata, xxx xxxxx simulati per accordo tra il dichiarante e il destinatario.
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
Art. 1414. Effetti della simulazione rispetto xx xxxxx
[1] La simulazione non può essere opposta né dalle parti contraenti, né dagli aventi causa o dai creditori del simulato alienante, xx xxxxx che in buona fede hanno acquistato diritti dal titolare apparente, xxxxx gli effetti della trascrizione della domanda di simulazione.
[2] I xxxxx possono far valere la simulazione in confronto delle parti, quando essa pregiudica i loro diritti.
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
Xxxxxx dei xxxxx
• I xxxxx pregiudicati xxx xxxxxxxxx simulato possono sempre far valere la simulazione nei confronti delle parti (art.1415 c.c.)
• Gli aventi causa e i creditori del simulato acquirente (che cercano di captare un lucro) fanno salvo il loro acquisto soltanto se erano in buona fede i primi, o se hanno iniziato in buona fede l’esecuzione forzata sul bene i secondi.
• Gli aventi causa e i creditori del simulato alienante (che cercano di evitare un danno) fanno entrambi xxxxx i loro diritti sul bene alienato se danno la prova della simulazione dell’atto di alienazione, prova che possono dare con ogni mezzo (art.1417 c.c.)
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
I creditori di B hanno interesse che il bene
resti di B facendo prevalere l’apparente vendita
alla realtà
I creditori di A hanno interesse che il bene
torni ad essere di A
xxxxxxx xxxxxx la vendita simulata
A simula una vendita a B
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
PROVA DELLA SIMULAZIONE
Il regime della prova della simulazione è diverso, a seconda xxx xxxxxxxx le parti dell’accordo simulatorio o dei xxxxx
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx | ||
3. IL CONTRATTO NEL SUO MOMENTO PATOLOGICO PROVA DELLA SIMULAZIONE |
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
Art. 1417. Prova della simulazione
[1] La prova per testimoni della simulazione è ammissibile senza limiti, se la domanda è proposta da creditori o xx xxxxx e, qualora sia diretta a far valere l'illiceità del contratto dissimulato, anche se è proposta dalle parti.
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
Prova della simulazione (art. 1417)
La prova per testimoni della simulazione è ammissibile senza limiti,
• se la domanda è proposta da creditori o xx xxxxx e,
• qualora sia diretta a far valere l’illiceità del contratto dissimulato, anche se è proposta dalle parti
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
Prova della simulazione tra le parti (art. 1417) e per i xxxxx
• Il regime della prova della simulazione è diverso, a seconda xxx xxxxxxxx le parti dell’accordo simulatorio o dei xxxxx.
• Tra le parti la simulazione si prova a mezzo della controdichiarazione
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
Prova della simulazione rispetto xx xxxxx (art.1417)
• Più complesso il problema per i xxxxx, i quali, ovviamente, non hanno la possibilità di disporre della controdichiarazione (che le parti tengono xxx xxxxxx).
• Invero, se la domanda di simulazione è proposta da creditori o xx xxxxx, xxx, estranei xx xxxxxxxxx, non sono in grado di procurarsi la prova scritta, la prova per testi e per presunzioni della simulazione non subisce alcun limite
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
Art. 1416. Rapporti con i creditori.
La simulazione non può essere opposta dai contraenti ai creditori del titolare apparente che in buona fede hanno compiuto atti di esecuzione
sui beni che furono oggetto del contratto simulato.
I creditori del simulato alienante possono far valere la simulazione che pregiudica i loro diritti, e, nel conflitto con i creditori chirografari del simulato acquirente, sono preferiti a questi, se il loro credito è anteriore all'atto simulato.
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
Art. 1417. Prova della simulazione.
La prova per testimoni della simulazione è ammissibile senza limiti, se la domanda è proposta da creditori o xx xxxxx
e, qualora sia diretta a far valere l'illiceità del contratto dissimulato, anche se è proposta dalle parti
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
Prova della simulazione tra le parti
Tra le parti la simulazione si prova a mezzo della contro- dichiarazione
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx | ||
III I RIMEDI |
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx | ||
Contratti in generale Il CONTRATTO I RIMEDI rescissione risoluzione |
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx | ||
1. IL CONTRATTO NEL SUO MOMENTO PATOLOGICO LA RESCISSIONE E LA RISOLUZIONE Osservazioni introduttive |
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
Risoluzione e rescissione come rimedi
• La teoria generale del contratto si chiude con lo studio del momento patologico. Si è esaminata la disciplina dell’invalidità (nullità e annullabilità) e della simulazione. Restano da esaminare la rescissione e la risoluzione del contratto.
• La rescissione è regolata dal Capo XIII (art. 1447- 1452)
• La risoluzione è regolata dal Capo XIV (art. 1453- 1469).
• Mentre l'invalidità (nullità e annullabilità) è una sanzione, rescissione e risoluzione sono rimedi
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
Mentre il contratto nullo (e quello annullato) sono improduttivi di effetti per sanzionare la violazione di un interesse protetto, o per proteggere un soggetto debole, la rescissione e la risoluzione sono rimedi azionabili da uno dei contraenti. Attribuiscono, cioè, per i motivi che si vedranno, la possibilità di sciogliere unilateralmente il contratto, temperando così il principio di cui all'art.1372 (il xxxxxxxxx xx forza xx xxxxx tra le parti).
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
Questo è lo sfondo generale che ci permette di comprendere il contenuto e l'importanza delle norme in materia di risoluzione o di rescissione. In sintesi, le ipotesi di rescissione e di risoluzione attengono ad un xxxxxx xxx l'ordinamento attribuisce ad uno dei soggetti per sciogliere, in base alla sua azione, il vincolo contrattuale viziato da anomalie genetiche (rescissione) o anomalie funzionali (risoluzione).
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
rescissione
AZIONE GENERALE DI RESCISSIONE PER XXXXXXX (1448)
CONTRATTO CONCLUSO IN STATO DI PERICOLO (1447)
RESCISSIONE
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
• Le ipotesi di rescissione attengono ad anomalie che infettano il momento genetico del rapporto
(il vincolo contrattuale viziato da anomalie genetiche: anomalie che attengono il momento della formazione del contratto)
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
risoluzione
RISOLUZIONE
RISOLUZIONE PER IMPOSSIBILITA’ SOVRAVVENUTA (1463 – 1466)
RISOLUZIONE PER ECCESSIVA ONEROSITA’ (1467 – 1469)
RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO
(1453 - 1462
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
• le tre ipotesi di risoluzione attengono ad anomalie funzionali del contratto
(anomalie funzionali ► attengono al rapporto contrattauale dopo la sua formazione. Xx xxxxxxxxx nel periodo della sua esecuzione).
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx | ||
XX I RIMEDI LA RESCISSIONE |
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
Argomenti
• Il contratto nel suo momento patologico. La rescissione e la risoluzione
• La rescissione
• L'azione generale di rescissione per lesione
• La rescissione del contratto concluso in stato di pericolo
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx | ||
2. IL CONTRATTO NEL SUO MOMENTO PATOLOGICO LA RESCISSIONE (Art. 1447 – 1452) Osservazioni introduttive |
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
• La rescissione è un rimedio che permette alla parte danneggiata di sciogliere il contratto concluso in stato di pericolo o concluso in stato xx xxxxxxx, del xxxxx l'altra ha approfittato per trarne vantaggio, con una sproporzione tra le prestazione ultra dimidium
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
Gli effetti della rescissione
• Se l'azione di rescissione è esercitata con successo, il contratto è sciolto, con effetto retroattivo
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
• Art. 1449. Prescrizione. — L'azione di rescissione si prescrive in un anno dalla conclusione del contratto; ma se il fatto costituisce reato, si applica l'ultimo comma dell'art. 2947.
• La rescindibilità del contratto non può essere opposta in via di eccezione quando l'azione è prescritta
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
Inammissibilità della convalida (art.1451)
• Il contratto rescindibile non può essere convalidato. Può non essere rescisso, ma non può essere convalidato. In relazione alla disciplina dell'invalidità, va notato che il contratto rescindibile ha la stessa disciplina della nullità (il contratto nullo non può essere convalidato: art. 1423) mentre si distingue dall'annullabilità (il contratto annullabile può essere convalidato: art. 1444)
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
Gli effetti della rescissione
►Se l'azione di rescissione è esercitata con successo, il contratto è sciolto, con effetto retroattivo.
►Nonostante questo, il contratto rescisso può produrre, come si vedrà, alcuni effetti. Nel pronunciare la rescissione del contratto concluso in stato di pericolo il giudice può, secondo le circostanze, assegnare un equo compenso all'altra parte per l'opera prestata (art.1447, 2o comma).
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
Gli effetti della rescissione
►Contro l'azione di rescissione il contraente può offrire una modificazione del contratto per ricondurlo ad equità (art. 1450). Il principio è generale, ma ce ne occuperemo, in ragione del maggiore interesse xxxxxxx, in relazione all'azione generale di rescissione per lesione.
►In relazione xx xxxxx, la rescissione del contratto non pregiudica i diritti acquistati, xxxxx gli effetti della trascrizione della domanda di rescissione.
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
• Art. 1450. Offerta di modificazione del contratto. — Il contraente contro il xxxxx è domandata la rescissione può evitarla offrendo una modificazione del contratto sufficiente per ricondurlo ad equità
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx | ||
3. IL CONTRATTO NEL SUO MOMENTO PATOLOGICO AZIONE GENERALE DI RESCISSIONE PER LESIONE (art. 1448) |
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
• Se vi è sproporzione tra la prestazione di una parte e quella dell'altra, e la sproporzione è xxxxxx xxxxx stato xx xxxxxxx di una parte, del xxxxx l'altra ha approfittato per trarne vantaggio, la parte danneggiata può domandare la rescissione del contratto.
• L'azione non è ammissibile se la lesione non eccede la metà del xxxxxx xxx la prestazione eseguita o promessa dalla parte danneggiata aveva al tempo del contratto. La lesione deve perdurare fino al tempo in cui la domanda è proposta. Non possono essere rescissi per causa di lesione i contratti aleatori
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
Art. Art. 1448. Azione generale di rescissione per lesione
1] Se vi è sproporzione tra la prestazione di una parte e quella dell'altra, e la sproporzione è xxxxxx xxxxx stato xx xxxxxxx di una parte, del xxxxx l'altra ha approfittato per trarne vantaggio, la parte danneggiata può domandare la rescissione del contratto.
[2] L'azione non è ammissibile se la lesione non eccede la metà del xxxxxx xxx la prestazione eseguita o promessa dalla parte danneggiata aveva al tempo del contratto.
[3] La lesione deve perdurare fino al tempo in cui la domanda è proposta.
[4] Non possono essere rescissi per causa di lesione i contratti aleatori.
[5] Sono salve le disposizioni relative alla rescissione della divisione.
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
Azione generale di rescissione per lesione (art 1448)
• Art. 1448. Azione generale di rescissione per lesione. — Se vi è sproporzione tra la prestazione di una parte e quella dell'altra, e la sproporzione è xxxxxx xxxxx stato xx xxxxxxx di una parte, del xxxxx l'altra ha approfittato per trarne vantaggio, la parte danneggiata può domandare la rescissione del contratto (c. 1462).
• L'azione non è ammissibile se la lesione non eccede la metà del xxxxxx xxx la prestazione eseguita o promessa dalla parte danneggiata aveva al tempo del contratto.
• La lesione deve perdurare fino al tempo in cui la domanda è proposta.
• Non possono essere rescissi per causa di lesione i contratti aleatori (c. 1469).
• Sono salve le disposizioni relative alla rescissione della divisione.
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
• Xxxx'azione generale di rescissione per lesione l'equilibrio fra le due prestazioni, fra i due piatti xxxxx xxxxxxxx (sunallagma), supera la metà.
• Se vi è sproporzione tra le prestazioni, e la sproporzione è xxxxxx xxxxx stato xx xxxxxxx di una parte, del xxxxx l'altra ha approfittato per trarne vantaggio, la parte danneggiata può domandare la rescissione del contratto.
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
Sono elementi della fattispecie:
•sproporzione tra le prestazioni (sproporzione ultra dimidium)
•stato xx xxxxxxx di una parte
•approfittamento dell'altra parte
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
• Non xxxxx xxx il soggetto si trovi un uno stato xx xxxxxxx: occorre che l'altro soggetto ne abbia approfittato. L’approfittamento deve comportare un vantaggio. Non basta, inoltre, che la sproporzione sussista al momento della stipulazione del contratto: occorre che persista al momento dell’esercizio dell’azione di rescissione.
• vantaggio dell'altra parte
• persistenza della sproporzione
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
• Se si verificano tutti gli elementi della fattispecie, il rimedio è esperibile. L'azione generale di rescissione per lesione richiede dunque la simultanea ricorrenza di dei seguenti requisiti
Ðl'eccedenza di oltre la metà della prestazione rispetto alla controprestazione,
Ðl'esistenza di uno stato xx xxxxxxx, xxx funzioni come motivo della accettazione della sproporzione fra le prestazioni da parte del contraente danneggiato ed, infine,
Ðl'avere il contraente avvantaggiato tratto profitto dall'altrui stato xx xxxxxxx del xxxxx era consapevole
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
attenzione ! ► Non xxxxx xxx la sproporzione sussista al momento della stipulazione del contratto.
La sproporzione deve persistere. Dispone l'art.1448, 3° comma, che la lesione deve perdurare fino al tempo in cui l'azione è proposta.
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
La riconduzione ad equità (reductio ad aequitatem) (1450)
Contro l'azione di rescissione il contraente può offrire di modificare il contratto per ricondurlo ad equità (art. 1450). Dispone l'art. 1450 che il contraente contro il xxxxx è domandata la rescissione può evitarla offrendo una modificazione del contratto sufficiente per ricondurlo ad equità.
L'offerta di modificare il contratto per ricondurlo ad equità ha il carattere di una dichiarazione di volontà negoziale diretta alla controparte, e, ove questa non l'accetti, xx xxxxxxx.
Di regola, la parte che domanda la reductio ad aequitatem deve determinare esattamente le modificazioni che intende xxxxx apportate xx xxxxxxxxx, ma può anche rimettersi xx xxxxxxx perché questi decida in base ad elementi oggettivi accertabili in giudizio (Cass., 18 settembre 1972, n. 2748).
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx | ||
4. IL CONTRATTO NEL SUO MOMENTO PATOLOGICO RESCISSIONE del CONTRATTO CONCLUSO IN STATO DI PERICOLO (art. 1447) |
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
• Il contratto con cui una parte xx xxxxxxx obbligazioni a condizioni inique, per la necessità, nota alla controparte, di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, può essere rescisso sulla domanda della parte che si è obbligata.
• Il giudice nel pronunciare la rescissione, può, secondo le circostanze, assegnare un equo compenso all'altra parte per l'opera prestata
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
Art. 1447. Contratto concluso in istato di pericolo
1] Il contratto con cui una parte xx xxxxxxx obbligazioni a condizioni inique, per la necessità, nota alla controparte, di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, può essere rescisso sulla domanda della parte che si è obbligata.
[2] Il giudice nel pronunciare la rescissione , può, secondo le circostanze, assegnare un equo compenso all'altra parte per l'opera prestata.
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
Sono elementi della fattispecie
Ðle condizioni inique
Ðil pericolo attuale di un danno grave alla persona
Ðla necessità di salvare sé o altri
Ðnecessità nota alla controparte
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
Gli elementi della fattispecie "condizioni inique"
Il primo elemento della fattispecie è costituito dalle "condizioni inique".
Si noti che il concetto di condizione iniqua non è collegato ad una sproporzione, come nella rescissione ultra dimidium. Il concetto di condizione iniqua è quindi più ampio del concetto di lesione ultra dimidium. Può essere iniqua una condizione che ha una sproporzione valore/prezzo inferiore alla metà.
Non bastano le condizioni inique. Occorre che il contratto sia stipulato per la necessità di salvare sé o altri da un pericolo attuale di danno grave alla persona.
Infine, occorre che il pericolo attuale, e il conseguente stato di necessità, xxxxx note xxxx controparte.
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
L'equo compenso di cui all'ultimo comma dell'art.1447
L'ultimo comma dell'art.1447 dispone che il giudice, nel pronunciare la rescissione, può, secondo le circostanze, assegnare un equo compenso all'altra parte per l'opera prestata. Questo significa che il contratto con il xxxxx Xxxxx aveva assunto obbligazioni a condizioni inique viene sì rescisso, ma non è nullo.
Non è dovuto il corrispettivo pattuito, ma Xxxxx deve corrispondere un equo compenso all’altra parte per l'opera prestata.
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx | ||
V I RIMEDI LA RISOLUZIONE |
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx | ||
1. IL CONTRATTO NEL SUO MOMENTO PATOLOGICO LA RISOLUZIONE (Art. 1453 – 1469) Osservazioni introduttive e tipologie |
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx | ||
La RISOLUZIONE del CONTRATTO • 1 LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO • 2 LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA • 3 LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER ECCESSIVA ONEROSITÀ |
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
IL XXXXXXXXX
la risoluzione del contratto
• La risoluzione del contratto per inadempimento.
– Il contratto nel suo momento patologico: la risoluzione.
– La risoluzione del contratto per inadempimento.
– La risoluzione di diritto.
– Rimedi all'inadempimento e domanda di adempimento.
– Il risarcimento del danno da inadempimento.
• La risoluzione per impossibilità sopravvenuta (art. 1463-1466).
• La risoluzione per eccessiva onerosità (art. 1467- 1469).
– La risoluzione per eccessiva onerosità.
– Ambito di applicazione della risoluzione per eccessiva onerosità ed effetti.
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
risoluzione
RISOLUZIONE
RISOLUZIONE PER IMPOSSIBILITA’ SOVRAVVENUTA (1463 – 1466)
RISOLUZIONE PER ECCESSIVA ONEROSITA’ (1467 – 1469)
RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO
(1453 - 1462
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
• La risoluzione è un rimedio che permette di sciogliere ex uno latere un contratto a prestazioni corrispettive per una anomalia funzionale
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
• Le ipotesi di risoluzione che veniamo ad esaminare riguardano anomalie funzionali. Le anomalie non attengono al momento genetico (come l'invalidità, la simulazione o la rescissione). Esse non esistevano quando il contratto è stato stipulato, ma sono intervenute in un momento successivo
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
⇒Al momento della stipulazione del contratto entrambe le parti pensavano di poter bene adempiere. Al momento dell'esecuzione della prestazione, invece, la parte è inadempiente.
⇒Al momento della stipulazione del contratto la prestazione era possibile. Successivamente è divenuta impossibile.
⇒Al momento della stipulazione del contratto le prestazioni erano in equilibrio.
Successivamente, e prima dell'esecuzione, a causa di avvenimenti straordinari e imprevedibili, una delle prestazioni diviene eccessivamente onerosa.
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
• E' bene, quindi, ricordare che, mentre la rescissione costituisce un rimedio ad anomalie genetiche, le ipotesi di risoluzione sono rimedi per anomalie funzionali, che attengono xxxx xxxx del contratto
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx | ||
2. IL CONTRATTO NEL SUO MOMENTO PATOLOGICO LA RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO (Art. 1453 – 1462) Osservazioni introduttive |
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx | ||
Art. 1453. Risolubilità del contratto per inadempimento [1] Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno. [2] La risoluzione può essere domandata anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere l'adempimento; ma non può più chiedersi l'adempimento quando è stata domandata la risoluzione. [3] Dalla data della domanda di risoluzione l'inadempiente non può più adempiere la propria obbligazione. |
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
• Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx | ||
Art. 1455. Importanza dell'inadempimento. Il contratto non si può risolvere se l'inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra. |
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
ADEMPIMENTO
la parte adempiente può chiedere
RISOLUZIONE
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
• La prima, e più importante sul piano xxxxxxx, ipotesi di risoluzione attiene all'inadempimento.
• Dispone l'art. 1453 che nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie alle sue obbligazioni, l'altro può a sua volta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno. La risoluzione del contratto è legata all'inadempimento colpevole.
• Se l'inadempimento è incolpevole, non si può esercitare l'azione di risoluzione.
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
Occorre distinguere tra:
•la nozione di inadempimento dell’obbligazione e
•l’inadempimento come causa di risoluzione del contratto
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
NON OGNI INADEMPIMENTO DÀ LUOGO ALL’AZIONE DI RISOLUZIONE, MA SOLO UN INADEMPIMENTO CHE, AI SENSI DELL’ART. 1455, NON SIA DI SCARSA IMPORTANZA AVUTO RIGUARDO ALL’INTERESSE DELL’ALTRA PARTE
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
Efficacia retroattiva della risoluzione (art. 1458)
• La risoluzione del contratto per inadempimento ha effetto retroattivo tra le parti. Scioglie il vincolo contrattuale, e le parti sono liberate dalle obbligazioni assunte. Ovviamente, resta a xxxxxx del debitore inadempiente l'obbligo di risarcire il danno.
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
Efficacia retroattiva della risoluzione (art. 1458)
• La parte che ha chiesto la risoluzione (sulla base dell'inadempimento dell'altra parte) è xxxxxxxx xxxxx propria obbligazione. Se ha già adempiuto (anche parzialmente), ha diritto alla restituzione di quanto ha prestato. La parte contro xx xxxxx la risoluzione è chiesta, dal momento della domanda non può più adempiere (lo si è già visto); è egualmente liberata, ma è tenuta al risarcimento del danno
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
Art. 1453 Risolubilità del contratto per inadempimento.
Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.
La risoluzione può essere domandata anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere l'adempimento; ma non può più chiedersi l'adempimento quando è stata domandata la risoluzione.
Dalla data della domanda di risoluzione l'inadempiente non può più adempiere la propria obbligazione
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
LA RISOLUZIONE di DIRITTO
(o risoluzione automatica)
La risoluzione di diritto è la risoluzione per inadempimento che avviene automaticamente, senza l’intervento del xxxxxxx, xxxxx ipotesi di diffida ad adempiere, clausola risolutiva espressa e termine essenziale
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
Risoluzione giudiziale e risoluzione di diritto 1
La risoluzione del contratto presuppone una attenta valutazione giudiziale. Innanzitutto l'azione di risoluzione è diretta a sciogliere un xxxxxxxxx xxx, per definizione, ha forza xx xxxxx tra le parti (art. 1372) e che, di regola, non può essere xxxxxxx xxx per mutuo consenso.
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx | ||
3. IL CONTRATTO NEL SUO MOMENTO PATOLOGICO LA RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO LA RISOLUZIONE DI DIRITTO (o risoluzione automatica) (Art. 1454 – 1455 - 1457) Osservazioni introduttive |
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
Risoluzione giudiziale e risoluzione di diritto 2
Inoltre la risoluzione presuppone un inadempimento colpevole non di scarsa importanza. Il giudice dovrà quindi valutare se il comportamento della parte costituisce inadempimento.
Ciò fatto, dovrà altresì valutare se l'inadempimento accertato non è di scarsa importanza, avuto riguardo per l'interesse dell'altra parte. Quanto xxxx xxxxx, è vero che questa si presume, ma il xxxxxxxxx xxxxx opporre cause di giustificazione, e il giudice dovrà valutarle.
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
Risoluzione giudiziale e risoluzione di diritto
Per ovviare a questi inconvenienti, che possono essere gravemente pregiudizievoli al traffico giuridico, l'ordinamento ha predisposto alcune ipotesi di risoluzione "automatica".
Ipotesi in cui la risoluzione si verifica di diritto, senza bisogno di accertamento o verifica giudiziale
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ÐDiffida ad adempiere (art. 1454)
ÐClausola risolutiva espressa
(art. 1456)
ÐTermine essenziale (art. 1457)
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx | |||
diffida ad adempiere (art.1454) | € la parte intima per iscritto alla parte inadempiente di adempiere entro un congruo termine, con dichiarazione che, xxxxxxx | ||
inutilmente detto termine, il contratto si intenderà senz'altro risoluto | |||
clausola risolutiva espressa (art.1456) | € la clausola risolutiva espressa è una clausola preordinata a operare di fronte al (possibile) inadempimento | ||
termine essenziale (art.1457) | € se il termine fissato per la prestazione di una delle parti deve considerarsi essenziale xxxx'interesse dell'altra parte, il contratto si risolve di diritto alla scadenza del termine stesso | ||
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
Art. 1454. Diffida ad adempiere
[1] Alla parte inadempiente l'altra può intimare per iscritto di adempiere in un congruo termine, con dichiarazione che, xxxxxxx inutilmente detto termine, il contratto s'intenderà senz'altro risoluto.
[2] Il termine non può essere inferiore a quindici giorni, salvo diversa pattuizione delle parti o xxxxx xxx, per la natura del contratto o secondo gli usi, risulti congruo un termine minore.
[3] Xxxxxxx il termine senza che il contratto sia stato adempiuto, questo è risoluto di diritto.
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
Art. 1454. Diffida ad adempiere. —
Alla parte inadempiente l'altra può intimare per iscritto di adempiere in un congruo termine, con dichiarazione che, xxxxxxx inutilmente detto termine, il contratto s'intenderà senz'altro risoluto.
Il termine non può essere inferiore a quindici giorni, salvo diversa pattuizione delle parti o xxxxx xxx, per la natura del contratto o secondo gli usi, risulti congruo un termine minore.
Xxxxxxx il termine senza che il contratto sia stato adempiuto, questo è risoluto di diritto.
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
Diffida ad adempiere
La diffida ad adempiere è uno strumento di larga diffusione nella pratica. Xxxxx sfondo v'è l'inadempimento di una parte.
L'altra parte reagisce al fatto dell'inadempimento. Xxxx xxxxx la parte inadempiente sull'avviso che l'altra parte non è più disposta a tollerare un ulteriore ritardo.
La parte intima per iscritto alla parte inadempiente di adempiere entro un congruo termine, con dichiarazione che, xxxxxxx inutilmente detto termine, il contratto si intenderà senz'altro risoluto.
Se la parte inadempiente adempie nel termine, il contratto è salvo.
Se invece la parte inadempiente persiste xxxx'inadempimento, alla scadenza del termine il contratto è risolto.
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… una diffida non fatta per iscritto
….
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
Art. 1456. Clausola risolutiva espressa. I contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite.
In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata xxxxxxxx all'altra che intende valersi della clausola risolutiva
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Clausola risolutiva espressa (art. 1456)
La clausola risolutiva espressa è una clausola preordinata a operare di fronte al (possibile) inadempimento.
La risoluzione di diritto del contratto xxxxxx xxxxx volontà delle parti: le parti, al momento della conclusione del contratto, fissano in una clausola il principio che se una prestazione non xxxx adempiuta secondo le modalità stabilite, il contratto si risolverà di diritto.
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Art. 1457. Termine essenziale per una delle parti.
Se il termine fissato per la prestazione di una delle parti deve considerarsi essenziale xxxx'interesse dell'altra, questa, salvo patto o uso contrario, se vuole esigerne l'esecuzione nonostante la scadenza del termine, deve darne notizia all'altra parte entro tre giorni.
In mancanza, il contratto s'intende risoluto di diritto anche se non è stata espressamente pattuita la risoluzione
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Il termine essenziale (art. 1457)
La disciplina generale delle obbligazioni ci ricorda che, di regola, ogni obbligazione ha un termine.
Ma non ogni termine è "essenziale" xxxx'economia del contratto.
Anche se è stato fissato un termine, il creditore può tollerare un adempimento xxxxxxx.
Vi sono però ipotesi nelle quali il creditore ha uno specifico interesse all’adempimento in un determinato momento: il termine assume così un valore essenziale xxxx’economia del contratto.
Se il termine fissato per la prestazione di una delle parti deve considerarsi essenziale xxxx'interesse dell'altra parte, il contratto si risolve di diritto alla scadenza del termine stesso.
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
• … un termine “essenziale” …
• se ordino una torta nuziale, il pasticcere deve sapere che, se la consegna il giorno dopo le nozze ….
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
• … un termine “essenziale” …
• se ordino una torta nuziale, il pasticcere deve sapere che, se la consegna il giorno dopo le nozze ….
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
Collegamento tra rimedio risolutorio e richiesta di adempimento (art. 1453, 2° comma)
Di fronte all'inadempimento dell'altra parte, e salva l'azione di risarcimento del danno, la parte può chiedere o l'adempimento o la risoluzione del contratto.
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INADEMPIMENTO E RIMEDI Rimedi all’inadempimento e domanda di adempimento |
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
XX XXXXXX ALL’INADEMPIMENTO
la parte adempiente può
volersi liberare del contratto e CHIEDERE LA RISOLUZIONE
sempre essendo salva la domanda di risarcimento del danno
voler tener fermo il contratto e CHIEDERE L’ADEMPIMENTO
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5. IL CONTRATTO NEL SUO MOMENTO PATOLOGICO LA RISOLUZIONE PER IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA (Art. 1463 – 1466) |
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
Occorre distinguere tra impossibilità genetica e impossibilità sopravvenuta
L’IMPOSSIBILITÀ GENETICA COMPORTA LA NULLITÀ DEL CONTRATTO
L’IMPOSSIBILITÀ FUNZIONALE COMPORTA LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx | ||
Art. 1463. Impossibilità totale Nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell'indebito. |
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
L’IMPOSSIBILITA’ PUÒ ESSERE
•TOTALE (art. 1463)
•XXXXXXXX (art. 1464)
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
Dell’impossibilità sopravvenuta (art. 1463)
Impossibilità totale
Nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell’indebito.
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
una ipotesi di impossibilità ..
devo consegnare la merce, ma il ponte è crollato ….
e il mio camion è fermo (come ben si vede)
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx | |
Cassazione civile , sez. III, 20 dicembre 2007, n. 26959 La risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione, con la conseguente possibilità di attivare i rimedi restitutori, ai sensi dell'art. 1463 c.c., può essere invocata da entrambe le parti del rapporto obbligatorio sinallagmatico, e xxxx xxx dalla parte la cui prestazione sia divenuta impossibile xxx xx xxxxxx xx xxx prestazione sia rimasta possibile. In particolare l'impossibilità sopravvenuta della prestazione si ha non solo nel caso in cui sia divenuta impossibile l'esecuzione della prestazione del debitore, ma anche nel caso in cui sia divenuta impossibile l'utilizzazione della prestazione della controparte, quando tale impossibilità sia comunque non imputabile al creditore e il suo interesse a riceverla xxx xxxxxx meno, verificandosi in xxx xxxx la sopravvenuta irrealizzabilità della finalità essenziale in cui consiste la causa concreta del contratto e la conseguente estinzione dell'obbligazione. (Nella fattispecie, relativa ad un contratto di soggiorno alberghiero prenotato da due coniugi uno dei quali era deceduto improvvisamente il giorno precedente l'inizio del soggiorno, la S.C., enunciando il riportato principio, ha confermato la sentenza di merito con cui era stato dichiarato risolto il contratto per impossibilità sopravvenuta invocata dal cliente e ha condannato l'albergatore a restituire quanto xxx xxxxxxxx a titolo di pagamento della prestazione alberghiera). |
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6. IL CONTRATTO NEL SUO MOMENTO PATOLOGICO LA RISOLUZIONE PER ECCESSIVA ONEROSITÀ (Art. 1467 – 1469) |
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx | ||
Art. 1467. Contratto con prestazioni corrispettive [1] Nei contratti a esecuzione continuata o periodica ovvero a esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto, con gli effetti stabiliti dall'articolo 1458. [2] La risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità rientra xxxx'alea normale del contratto. [3] La parte contro xx xxxxx è domandata la risoluzione può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto. |
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
La risoluzione per eccessiva onerosità
Xxxx'eccessiva onerosità ci troviamo di fronte ad una prestazione che diventa eccessivamente onerosa.
La prestazione è ancora possibile, e l'altra parte è adempiente o è pronta all'adempimento. Tuttavia si è operata una incrinatura dell'equilibrio sinallagmatico.
La risoluzione per eccessiva onerosità è rimedio ad una perturbazione funzionale del sinallagma contrattuale dovuta ad eventi straordinari e imprevedibili
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
La risoluzione per eccessiva onerosità Nozione di avvenimenti "straordinari ed imprevedibili"
Una prima definizione di avvenimenti straordinari e imprevedibili è di carattere negativo. Non sono straordinari e imprevedibili gli avvenimenti che rientrano xxxx'alea normale del contratto.
La nozione di prevedibilità deve essere intesa in senso oggettivo, cioè come prevedibilità dell'uomo medio. Tutto, in astratto, è prevedibile. La prevedibilità va valutata (col xxxxx del poi, non lo si dimentichi) riferendosi al momento della conclusione del contratto, in relazione alla natura del negozio, alle condizioni del mercato, e, aggiungerei, tenuto conto dell'ambiente in cui operano le parti.
Straordinario è l’avvenimento che supera i canoni dell’ordinario
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
IL XXXXXXX XXXXX RISOLUZIONE PER ECCESSIVA ONEROSITÀ SI APPLICA AI CONTRATTI CON PRESTAZIONI CORRISPETTIVE
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
risoluzione per eccessiva onerosità (xxx.xx 1467-1469)
è un rimedio che si applica ai
•contratti a esecuzione continuata
•contratti a esecuzione periodica
•contratti a esecuzione differita
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
Il xxxxxxx xxxxx risoluzione per eccessiva onerosità
non si applica ai
•contratti ad esecuzione istantanea
•contratti aleatori
•contratti unilaterali
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
Il xxxxxxx xxxxx risoluzione per eccessiva onerosità (xxx.xx 1467-1469)
• SI APPLICA AI
• contratti a esecuzione continuata
• contratti a esecuzione periodica
• contratti a esecuzione differita
• NON SI APPLICA AI
• contratti ad esecuzione istantanea
• contratti aleatori
• contratti unilaterali (con prestazioni a xxxxxx di una sola parte)
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
risoluzione per eccessiva onerosità (xxx.xx 1467-1469)
presupposto fondamentale è che la prestazione (divenuta eccessivamente onerosa) non sia stata ancora eseguita
se la prestazione è già stata eseguita, il rimedio non è esperibile
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
Effetti della risoluzione per eccessiva onerosità
•Non opera automaticamente
•Gli effetti della risoluzione retroagiscono al momento della
stipulazione
•La risoluzione può essere evitata con la riconduzione del contratto ad
equità
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Cassazione civile , sez. III, 19 ottobre 2006, n. 22396
L'eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione, per potere determinare, ai sensi dell'art. 1467 c.c., la risoluzione del contratto richiede la sussistenza di due necessari requisiti: da un lato, un intervenuto squilibrio tra le prestazioni, non previsto al momento della conclusione del contratto, dall'altro, la riconducibilità della eccessiva onerosità sopravvenuta ad eventi straordinari ed imprevedibili, che non rientrano xxxx'ambito della normale alea contrattuale.
Il carattere della straordinarietà è di natura oggettiva, qualificando un evento in base all'apprezzamento di elementi, quali la frequenza, le dimensioni, l'intensità, suscettibili di misurazioni (e quindi, tali da consentire, attraverso analisi quantitative, classificazioni quanto meno di carattere statistico),
mentre il carattere della imprevedibilità ha fondamento soggettivo, facendo riferimento alla fenomenologia della conoscenza.