Prot. n. 10898 del 17.02.2020
Prot. n. 10898 del 17.02.2020
Avviso recante le caratteristiche, le modalità e le forme per la presentazione delle domande di accesso ai Distretti del cibo, nonché le modalità di erogazione delle agevolazioni di cui al DM. n. 7775 del 22.07.2019.
1. DEFINIZIONI
1.1. Ai fini del presente Avviso si intende per:
a) “Accordo di distretto”: l’accordo sottoscritto dai diversi soggetti operanti nel territorio del distretto, che individua il Soggetto Proponente, gli obiettivi, le azioni, incluso il Programma, i tempi di realizzazione, i risultati e gli obblighi reciproci dei Soggetti beneficiari;
b) “Commercializzazione di prodotti agricoli”: la detenzione o l’esposizione di un Prodotto agricolo allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, esclusa la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o imprese di trasformazione e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita;
c) “Contratto di distretto”: il contratto tra il Ministero e i Soggetti beneficiari, che hanno sottoscritto un Accordo di distretto, e che, in base alla normativa regionale, rappresentano i distretti di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, finalizzato alla realizzazione di un Programma volto a rafforzare lo sviluppo economico e sociale dei distretti stessi;
d) “Contratto di distretto Xylella”: il contratto di cui alla lettera c, in attuazione delle disposizioni dell’articolo 1 comma 126 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e dell’articolo 1 commi 657 e 660 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Di seguito nel testo ogni riferimento per i Contratti di distretto si applica anche al Contratto di distretto Xylella, salvo specifiche disposizioni richiamate espressamente nel testo;
e) “Contratto di rete”: il contratto di cui all’articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modifiche e integrazioni;
f) “Contributo in conto capitale”: il contributo a fondo perduto, calcolato in percentuale delle spese ammissibili, erogato dal Ministero e/o dalle regioni e province autonome;
g) “Decreto”: il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico del 22 luglio 2019, n. 7775;
h) “Filiera agroalimentare”: l’insieme delle fasi di produzione, di trasformazione, di commercializzazione e di distribuzione dei prodotti agricoli ed agroalimentari;
i) “Filiera agroenergetica”: l’insieme delle fasi di produzione, di trasformazione e di commercializzazione di biomasse di origine agricola e di prodotti energetici;
j) “Ministero”: il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
k) “PMI”: le piccole e medie imprese che soddisfano i criteri di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 702/2014 o all’allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014;
l) “Prodotto agricolo”: i prodotti elencati nell’allegato I del Trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura elencati nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura elencati nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
m) “Progetto”: il programma di interventi proposto dal singolo Soggetto Beneficiario aderente ad un Accordo di distretto;
n) “Programma”: l’insieme dei Progetti proposti dai soggetti del distretto aderenti ad un Accordo di distretto;
o) “Provvedimenti”: i bandi emanati dal Ministero in attuazione del Decreto;
p) “Settore agricolo”: l’insieme delle imprese attive nel settore della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli;
q) “Soggetto Beneficiario”: l’impresa ammessa alle agevolazioni previste da ciascun
Provvedimento;
r) “Soggetti della filiera”: le imprese che concorrono direttamente alla produzione, raccolta, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, agroalimentari e agroenergetici e le imprese che forniscono servizi e mezzi di produzione;
s) “Soggetto gestore”: il Ministero, ovvero il soggetto da questo incaricato, ai sensi dell’articolo 10-ter del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sulla base di quanto indicato nei singoli Provvedimenti;
t) “Soggetto Proponente”: il soggetto, individuato dai Soggetti beneficiari, che assume il ruolo di referente nei confronti del Ministero circa l’esecuzione del Programma, nonché la rappresentanza dei Soggetti beneficiari per tutti i rapporti con il Ministero medesimo, ivi inclusi quelli relativi alle attività di erogazione delle agevolazioni;
u) “Trasformazione di prodotti agricoli”: qualsiasi trattamento di un Prodotto agricolo a seguito del quale il prodotto ottenuto resta pur sempre un Prodotto agricolo, o è trasformato in un prodotto non agricolo per il quale troveranno applicazione le condizioni di cui all’art. 17 del regolamento (UE) n. 651/2014, eccezion fatta per le attività realizzate nell’azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
v) “Regioni meno sviluppate”: i territori localizzati nelle regioni meno sviluppate e in tutte le regioni il cui prodotto interno lordo (PIL) pro capite nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2013 è stato inferiore al 75% della media dell’UE-25 per il periodo di riferimento, ma superiore al 75% della media del PIL dell’UE 27.
2. PREMESSA E CAMPO DI APPLICAZIONE
2.1 Il presente avviso si applica ai Contratti di distretto di cui alla legge 27 dicembre 2017, n. 205.
2.2 Il Decreto disciplina, ai sensi di quanto previsto dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, i criteri, le modalità e le procedure per l’attuazione dei Contratti di distretto e le relative misure agevolative per la realizzazione dei Programmi di intervento.
2.3 L’allegato A del Decreto fissa le spese ammissibili e le intensità massime di aiuto ai sensi dell’art. 7 del
D.M. stesso conformemente: con la Decisione della Commissione europea C(2015) 9742 final del 6 gennaio 2016 relativa all’aiuto di Stato SA42821 – Contratti di filiera e di distretto - così come modificata con Decisione C(2017) 1635 final del 15 marzo 2017; per i progetti di ricerca e sviluppo nel settore agricolo, con l’articolo 31 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014; per gli investimenti concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti agroalimentari non compresi nell’allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, per la partecipazione alle fiere e per gli investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili effettuati da imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, rispettivamente con gli articoli 17, 19 e 41 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.
2.4 Nel rispetto delle procedure e delle modalità fissate dal Decreto, il presente avviso definisce l’ammontare delle risorse disponibili, i requisiti di accesso dei Soggetti beneficiari, le condizioni di ammissibilità dei Programmi e/o dei Progetti, le spese ammissibili, la forma e l’intensità delle agevolazioni, nonché i termini e le modalità per la presentazione delle domande di accesso ai Contratti di distretto e i criteri di valutazione dei Programmi o Progetti.
2.5 Le agevolazioni sono concesse nella forma del Contributo in conto capitale. Le risorse finanziarie disponibili per la concessione delle agevolazioni nella forma del Contributo in conto capitale, previste dal Decreto, sono individuate a valere sulle disponibilità del Ministero, con riferimento a quanto previsto dall’art. 1 comma 499 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché in ulteriore successive disponibilità anche delle regioni e delle province autonome.
2.6 Le agevolazioni sono concesse secondo una procedura di valutazione comparativa delle domande presentate dai Soggetti proponenti, valutate positivamente e approvate a seguito di istruttoria condotta sulla base di priorità, condizioni minime e criteri di valutazione, nonché sulla base delle risorse finanziarie disponibili.
3. SOGGETTI PROPONENTI E BENEFICIARI
3.1 I Soggetti proponenti e i Soggetti beneficiari dei Contratti di distretto sono definiti dall’art. 5 del
Decreto.
3.2 I Soggetti proponenti, di cui all’art. 5, comma 1, del Decreto, sono i soli interlocutori del Ministero per il Contratto di distretto da loro presentato.
3.3 Alla data di presentazione della domanda di agevolazione i Soggetti beneficiari devono possedere i seguenti requisiti previsti dall’art. 5, comma 3 del Decreto:
a) avere una stabile organizzazione in Italia;
b) essere regolarmente costituiti ed iscritti nel Registro delle imprese;
c) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali;
d) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
e) trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente ed essere in regola con gli obblighi contributivi;
f) non essere stati sottoposti alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni;
g) essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
h) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nella Parte I, capitolo 2, paragrafo 2.4, punto 15) degli orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 o dall’articolo 2, punto 18) del regolamento (UE) n. 651/2014 o dall’articolo 2, punto 14) del regolamento (UE) n. 702/2014;
Le imprese non residenti nel territorio italiano devono avere una personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza come risultante dall’omologo registro delle imprese. Per tali Soggetti beneficiari la disponibilità di almeno una sede sul territorio italiano deve essere dimostrata alla data di richiesta della prima erogazione dell’agevolazione, pena la decadenza dalle stesse. Resta fermo il possesso da parte di tali Soggetti beneficiari degli ulteriori requisiti previsti dal presente punto 3.3 alla data di presentazione della domanda di agevolazione”.
4. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ
4.1 Il Contratto di distretto ha lo scopo di promuovere lo sviluppo territoriale, la coesione e l’inclusione sociale, favorire l’integrazione di attività caratterizzate da prossimità territoriale, garantire la sicurezza alimentare, diminuire l’impatto ambientale delle produzioni, ridurre lo spreco alimentare e salvaguardare il territorio e il paesaggio rurale attraverso le attività agricole e agroalimentari. Il contratto di distretto deve quindi anche favorire processi di riorganizzazione delle relazioni tra i differenti soggetti delle filiere operanti nel territorio del distretto del cibo, al fine di promuovere la collaborazione e l’integrazione fra i soggetti delle filiere, stimolare la creazione di migliori relazioni di mercato e garantire prioritariamente ricadute positive sulla produzione agricola.
4.2 L’integrazione di distretto è garantita dalla presenza di un Accordo di distretto. L’Accordo di distretto, sottoscritto da tutti i Soggetti beneficiari e da eventuali altri soggetti coinvolti indirettamente che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di distretto, deve essere allegato alla domanda di accesso del Contratto di distretto.
4.3 L’Accordo deve contenere le seguenti informazioni:
□ indicazione del Soggetto Proponente/capofila;
□ indicazione dei Soggetti beneficiari diretti ed eventualmente di quelli indiretti e specificazione del ruolo di ognuno di essi all’interno del distretto;
□ indicazione del rapporto sussistente tra i soggetti stessi su base associativa e/o contrattuale;
□ durata dell’Accordo sottoscritto;
□ attività e obiettivi che si intendono conseguire e descrizione dei risultati attesi, attraverso appropriati indicatori individuati dal Soggetto Proponente coerenti con gli obiettivi stessi del Programma.
4.4 In funzione della tipologia di intervento proposto, sono ammesse a beneficiare delle agevolazioni previste dal presente provvedimento:
a. per gli investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria di cui alla tabella 1A dell’Allegato A al Decreto, le PMI e le grandi imprese;
b. per gli investimenti per la trasformazione di prodotti agricoli e per la commercializzazione di prodotti agricoli di cui alla tabella 2A dell’Allegato A al Decreto, le PMI e le grandi imprese;
c. per gli investimenti concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti agroalimentari non compresi nell’allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) di cui alla tabella 5A dell’Allegato A al Decreto, solo le PMI;
d. per la partecipazione dei produttori di prodotti agricoli ai regimi di qualità e misure promozionali a favore dei prodotti agricoli di cui alla tabella 3A dell’Allegato A al Decreto, le PMI e le grandi imprese;
e. per l’organizzazione e partecipazione a concorsi, fiere o mostre di cui alla tabella 3A dell’Allegato A al Decreto, solo le PMI;
f. per i progetti di ricerca e sviluppo nel settore agricolo di cui alla tabella 4A dell’Allegato A al
Decreto, le PMI e le grandi imprese;
g. per la partecipazione alle fiere e per gli investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili effettuati da imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli di cui alla tabella 5A dell’Allegato A al Decreto, solo le PMI.
5. INTERVENTI E SPESE AMMISSIBILI
5.1 Le spese ammissibili e le intensità massime di aiuto per l’attuazione dei Contratti di distretto sono definite dall’allegato A del Decreto, riportato integralmente nell’Allegato “Spese ammissibili” al presente avviso.
5.2 Sono ammessi alle agevolazioni i Contratti di distretto il cui importo complessivo degli investimenti ammissibili sia compreso tra 4 e 50 milioni di euro, come stabilito dall’art. 3 del Decreto. L’importo del Progetto di ogni singolo Soggetto beneficiario è fissato a un valore minimo della spesa ammissibile di
200.000 euro. Per investimenti effettuati da PMI esclusivamente in tabella 1 A, dell’Allegato A al Decreto, l’importo del Progetto per Soggetto beneficiario è fissato a un valore minimo della spesa ammissibile di
100.000 euro. Il valore minimo dell’importo del Progetto deve essere rispettato fino al completamento degli interventi. Nei casi in cui vengano superati tali importi minimi, il Soggetto beneficiario può proporre interventi a partire da 5.000 euro esclusivamente per gli aiuti previsti dalla tabella 3 A.
5.3 Gli interventi devono essere realizzati entro quattro anni dalla data di stipula del Contratto di distretto, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate. La richiesta di proroga è inoltrata dal Soggetto Beneficiario, per il tramite del Soggetto Proponente, al Ministero secondo le modalità stabilite al successivo punto 13.5.
5.4 Le spese generali previste nelle tabelle 1A, 2A e 4A dell’Allegato A al Decreto, connesse alla progettazione dell’intervento proposto e funzionali alla presentazione del Progetto, inclusi gli studi di fattibilità, sono eleggibili dalla data di pubblicazione in G.U. del Decreto (23.09.2019). Le spese direttamente connesse all’attuazione del Progetto sono considerate ammissibili dalla data di presentazione della domanda.
5.5 Gli interventi devono essere conformi alla normativa nazionale e dell’Unione in materia di tutela ambientale e alle buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) di cui all’articolo 93 del regolamento (UE) n. 1306/2013. Per gli investimenti che richiedono una valutazione dell’impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE, gli aiuti sono concessi a condizione che il Progetto sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l’autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali. Gli investimenti devono rispettare i requisiti ambientali previsti nei PSR delle regioni nei quali sono realizzati.
5.6 Gli interventi devono riguardare i prodotti compresi nell’Allegato I TFUE. Per i prodotti agroalimentari non compresi nel suddetto Allegato I, sono ammessi aiuti in esenzione ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) n. 651/2014, di cui alla Tabella 5A, dell’allegato A al Decreto.
5.7 Ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutte le cifre utilizzate sono intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.
5.8 L’imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull’IVA. Sono ammissibili esclusivamente le spese i cui pagamenti siano avvenuti con modalità tracciabili ai sensi della legge in vigore. Non sono ammessi pertanto pagamenti regolati per contanti.
5.9 Le spese relative all’acquisto di beni e servizi in valuta diversa dall’euro possono essere ammesse alle agevolazioni per un controvalore in euro determinato sulla base del tasso giornaliero di cambio, pari all’imponibile ai fini IVA riportato sulla “bolletta doganale d’importazione”.
5.10 Per gli investimenti in tab. 4 A (Aiuti alla ricerca e allo sviluppo nel settore agricolo) il progetto di ricerca presentato dal Xxxxxxxx beneficiario dovrà essere di interesse per tutte le imprese attive nello specifico settore o comparto agricolo e gli aiuti saranno concessi dal Ministero direttamente all’organismo di ricerca e diffusione della conoscenza.
5.11 Non sono ammesse spese relative a beni acquistati con il sistema della locazione finanziaria (leasing o noleggio) ad esclusione delle spese di cui alla tabella 3 A purché capitalizzate.
5.12 Ai fini del raggiungimento degli obiettivi del Contratto di distretto, il Soggetto Beneficiario può realizzare interventi con mezzi propri o con altre fonti di finanziamento.
6. AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI
6.1 Le agevolazioni sono concesse nella forma di Contributo in conto capitale secondo i limiti e le condizioni stabilite dall’art. 7 del Decreto.
6.2 Le agevolazioni di cui al presente avviso si intendono concesse con la sottoscrizione del Contratto di distretto.
6.3 Le agevolazioni nella forma del Contributo in conto capitale sono concesse, come indicato nella tabella successiva (Tabella 1), in misura maggiore in base al verificarsi di una o più delle seguenti condizioni:
a) che gli investimenti siano in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria (di cui alla tabella 1A dell’allegato A del Decreto);
b) che la localizzazione degli interventi sia nelle regioni meno sviluppate e in tutte le regioni il cui prodotto interno lordo (PIL) pro capite nel periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 è stato inferiore al 75% della media dell’UE-25 per il periodo di riferimento, ma superiore al 75% della media del PIL dell’UE-27;
c) che il Soggetto Beneficiario sia una PMI.
Agevolazione massima per intervento | Contributo in Conto capitale | ||
Tabella 1 A dell’Allegato A | |||
Investimenti localizzati in Campania, Puglia, Calabria, Basilicata, Sicilia, Sardegna, Abruzzo, Molise | PMI | 40% | |
GRANDI IMPRESE | 20% | ||
Investimenti localizzati nelle altre regioni | PMI | 30% | |
GRANDI IMPRESE | 15% | ||
Tabella 2 A dell’Allegato A | |||
Investimenti localizzati in Campania, Puglia, Calabria, Basilicata, Sicilia, Sardegna, Abruzzo, Molise | PMI | 35% | |
GRANDI IMPRESE | 15% | ||
Investimenti localizzati nelle altre regioni | PMI | 30% | |
GRANDI IMPRESE | 10% | ||
Tabella 3 A dell’Allegato A | |||
Progetti proposti da Soggetti beneficiari per prodotti localizzati nelle regioni Campania, Puglia, Calabria, Basilicata, Sicilia, Sardegna, Abruzzo, Molise | PMI | 35% | |
GRANDI IMPRESE | 30% | ||
Progetti proposti da Soggetti beneficiari per prodotti localizzati nelle altre regioni | PMI | 30% | |
GRANDI IMPRESE | 20% | ||
Tabella 4 A dell’Allegato A | |||
Progetti proposti da Soggetti beneficiari localizzati nelle regioni Campania, Puglia, Calabria, Basilicata, Sicilia, Sardegna, Abruzzo, Molise | Interventi con spesa ammissibile da euro 200.000 a euro 7,5 milioni | PMI | 40% |
GRANDI IMPRESE | 20% | ||
Progetti proposti da Soggetti beneficiari localizzati nelle altre regioni | Interventi con spesa ammissibile da euro 200.000 a euro 7,5 milioni | PMI | 35% |
GRANDI IMPRESE | 15% | ||
Tabella 5 A dell’Allegato A | |||
Articolo 17 | Interventi con spesa ammissibile da euro 200.000 a euro 7,5 milioni | Piccole imprese | 20% |
Medie imprese | 10% | ||
Articolo 19 - Soggetti beneficiari localizzati nelle | Interventi con spesa ammissibile da euro 200.000 a euro 2 milioni | PMI | 25% |
regioni Campania, Puglia, Calabria, Basilicata, Sicilia, Sardegna, Abruzzo, Molise | |||
Articolo 19 - Soggetti beneficiari localizzati nelle altre regioni | PMI | 20% | |
Articolo 41 - Soggetti beneficiari localizzati nelle regioni Campania, Puglia, Calabria, Basilicata, Sicilia, Sardegna, Abruzzo, Molise | Interventi con spesa ammissibile da euro 200.000 a euro 5milioni | PMI | 35% |
Articolo 41 - Soggetti beneficiari localizzati nelle altre regioni | PMI | 25% |
6.4 L’ammontare complessivo del Contributo in conto capitale, non può superare l’importo delle spese ammissibili e le agevolazioni concesse devono comunque rispettare i limiti di intensità massime di aiuto e le soglie previste dall’Allegato A del Decreto.
6.5 Laddove l’ammontare delle risorse di Conto capitale richieste dai Programmi ammessi a investimento ai sensi dell’art. 9 siano superiori alle disponibilità, l’importo del Contributo in conto capitale concedibile per singolo Programma viene definito nel limite massimo di 2.500.000 di euro; pertanto qualora sulla base delle percentuali previste il contributo risultasse maggiore verrà proporzionalmente ridotto.
6.6 La concessione delle agevolazioni per le grandi imprese è subordinata alla verifica preliminare dell'effetto di incentivazione e della credibilità dello scenario contro fattuale; l’intensità dell’aiuto è commisurata alla verifica della proporzionalità dell’aiuto stesso. Le modalità di verifica della proporzionalità e dell’effetto incentivante dell’aiuto, rispetto alla situazione in assenza di aiuti, sarà effettuata dal Ministero in sede di valutazione della domanda di accesso alle agevolazioni, sulla base del modello allegato che ogni Grande Impresa partecipante al presente bando sarà tenuta a compilare.
6.7 Le Regioni e le Province autonome possono disporre il cofinanziamento di specifiche iniziative dei Contratti di distretto nella forma di Contributo in conto capitale. L’eventuale cofinanziamento disposto dalle Regioni e Province autonome, contribuisce al raggiungimento della soglia di intensità massima di aiuto ammissibile per tabella.
7. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI
7.1 La domanda di accesso alle agevolazioni, redatta sulla base dello schema Allegato n. 1 al presente avviso, sottoscritta a norma di legge dal legale rappresentante del Soggetto Proponente e dei Soggetti beneficiari, corredata della documentazione indicata al successivo punto 7.4, è presentata al Ministero – Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica – Ufficio PQAI III (Politiche di filiera).
7.2 La domanda può essere trasmessa dal Xxxxxxxx proponente con due alternative:
- invio a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica – Ufficio Politiche di filiera (PQAI 3), xxx XX Xxxxxxxxx x. 00, 00000 Xxxx;
- consegna in busta chiusa al Ministero previa richiesta di appuntamento. Contestualmente alla consegna sarà rilasciato un protocollo di ricezione da parte dell’Amministrazione.
In entrambi i casi la documentazione dovrà pervenire su supporto informatico (chiavetta USB o supporto similare) e i file ivi contenuti dovranno avere le seguenti caratteristiche: i documenti di tipo testuale dovranno pervenire firmati a mano in formato .pdf o digitalmente con estensione.p7m o .pdf. Oltre a tale file si chiede l’invio dei file sorgente (Word, Excel e simili) al fine di una migliore gestione interna dei dati. Gli elaborati grafici (eventuali mappe, cartografie, immagini, ecc.) dovranno pervenire in formato .pdf.
La domanda presentata con modalità diverse da quelle indicate non sarà considerata valida.
7.3 Le domande di accesso ai Contratti di distretto possono essere presentate a partire dalla pubblicazione del presente avviso fino al 17 aprile 2020 ore 16.00. Le domande presentate dopo l’ora e la data indicata non sono ritenute ricevibili.
7.4 Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
a) Programma del Contratto di distretto di cui all’Allegato n. 2, sottoscritto dal legale rappresentante del Soggetto Proponente, predisposto a cura del Proponente e contenente gli elementi e le informazioni relativi all’intero Programma del Contratto di distretto ed alla totalità dei Soggetti beneficiari in esso coinvolti. Il Programma deve evidenziare compiutamente e chiaramente:
- i presupposti e gli obiettivi del Contratto di distretto proposto sotto il profilo economico, di mercato e finanziario;
- il Soggetto Proponente e i Soggetti beneficiari realizzatori degli interventi;
- l’Accordo di distretto;
- gli investimenti e le spese ammissibili relative ai singoli interventi previsti;
- il piano finanziario di copertura delle spese ammissibili e le relative previsioni economiche, patrimoniali e finanziarie.
b) scheda sintetica del Progetto, predisposta da ciascun Soggetto beneficiario secondo lo schema di cui all’Allegato n. 3, pena l’automatica estromissione dello stesso dal Programma del Contratto di distretto e dai relativi benefici con contestuale rideterminazione della spesa ammissibile associata al Programma. Il Soggetto Beneficiario per il tramite del Soggetto Proponente è tenuto a comunicare tutte le variazioni riguardanti i dati esposti nella scheda Progetto che dovessero intervenire successivamente alla sua presentazione;
c) dichiarazione del Soggetto Beneficiario, predisposta da ciascun Soggetto Beneficiario secondo lo schema di cui all’Allegato n. 4, relativa alla disponibilità degli immobili (suolo e fabbricati) ove sarà realizzato il Progetto, rilevabile da idonei titoli di proprietà, diritto reale di godimento, locazione, affitto, da opzioni di acquisto, da concessioni demaniali, da atto formale di assegnazione, nel caso di aree rientranti in agglomerati industriali ovvero di aree comunali attrezzate;
d) attestazione, secondo lo schema di cui all’Allegato n. 5, rilasciata da un tecnico abilitato, non legato da rapporto di dipendenza o assimilato al Soggetto Beneficiario, iscritto ad albo professionale, con la quale si dichiara che il suolo e gli immobili interessati dal Progetto sono
rispondenti, in relazione all’attività da svolgere, ai vigenti specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d’uso e, nel caso in cui il Progetto preveda la realizzazione di interventi che necessitano di concessioni e/o autorizzazioni, l’inesistenza di motivi ostativi al loro rilascio ovvero che le opere previste rispettano la normativa urbanistica ed edilizia. Inoltre, l’attestazione deve indicare, ove i procedimenti autorizzatori lo richiedano, tutti gli eventuali pareri e/o nulla osta da parte di altre amministrazioni o enti che dovessero essere necessari ai fini della realizzazione degli interventi;
e) ove esistenti, copia delle certificazioni e/o copia della domanda per il rilascio delle concessioni/autorizzazioni previste dalla normativa vigente per la realizzazione delle opere e degli interventi progettuali e copia del certificato di agibilità per immobili già esistenti, solo per gli interventi relativi a opere edili e impianti;
f) atto costitutivo e statuto, ove esistenti, relativi a ciascun Soggetto Beneficiario;
g) dichiarazione, resa ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 da parte del Proponente e di ciascun Soggetto Beneficiario, secondo lo schema di cui all’Allegato n. 6;
h) copia della delibera del Consiglio di Amministrazione, ove presente, contenente una esplicita autorizzazione a presentare il Progetto;
i) provvedimento di riconoscimento del distretto;
8. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE
8.1 Il Ministero entro 60 giorni dalla chiusura del bando accerta la regolarità e la completezza della documentazione presentata. In tutti i casi di irregolarità e/o di incompletezza della documentazione, fermo restando quanto previsto dall’art. 6, comma 1, lettera b) della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, in merito alle richieste di rettifica dei soli errori e irregolarità formali, le domande sono considerate irricevibili e ne viene data comunicazione al Soggetto Proponente. Il Ministero richiede ai Soggetti Beneficiari, per il tramite del Soggetto Proponente, la documentazione o i chiarimenti utili alla fase istruttoria, che dovranno pervenire entro il termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate.
8.2 Il Ministero provvede a trasmettere la domanda di accesso alle agevolazioni alle Regioni o alle Province autonome dove sono localizzati i Progetti, al fine di acquisire l’eventuale disponibilità al cofinanziamento, nella forma di Contributo in conto capitale, stabilendone l’ammontare massimo e le fonti di copertura. Nel caso in cui le Regioni o le Province autonome non trasmettano entro il termine di 30 giorni le proprie osservazioni ed il proprio parere di coerenza con la programmazione regionale, quest’ultimo si considera come accolto. Qualora invece il parere dovesse essere negativo, il Ministero ne darà comunicazione motivata al Soggetto Proponente, nel rispetto dei termini stabiliti dall’art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni.
8.3 Terminata la fase inerente all’accertamento della regolarità e della completezza della documentazione presentata, il Ministero provvede a comunicare al Soggetto Proponente l’ammissibilità della domanda di accesso o i motivi che ostano all’accoglimento della stessa, assegnando in quest’ultimo caso al Soggetto
Proponente, il termine di 10 giorni per la presentazione di osservazioni o documenti, ai sensi dell’art. 10
bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.
8.4 Per le domande ammissibili, il Ministero procede ad effettuare, nel termine di 90 giorni dalla comunicazione di cui al punto 8.3, la valutazione della fattibilità tecnico-economica dei Programmi e dei Progetti sulla base dei criteri di cui all’articolo 9, comma 7 del Decreto, con le modalità specificate al paragrafo 9.
8.5 Per la valutazione di fattibilità tecnico-economica il Ministero si avvale di una Commissione da nominarsi con provvedimento del Ministero stesso.
8.6 Nell’ambito delle attività di valutazione della fattibilità tecnico-economica, il Ministero determina l’ammontare massimo delle agevolazioni concedibili nelle forme e nelle misure ritenute idonee alla realizzazione del Programma.
9. PROCEDURA DI VALUTAZIONE DEL PROGRAMMA E DEI PROGETTI
9.1 La valutazione tecnico-economica del Programma e dei Progetti è effettuata dalla Commissione di cui al punto 8.5, sulla base di un sistema di punteggi attribuito a ciascun dei seguenti ambiti di valutazione:
1) Fattibilità tecnico-economica del Programma: punteggio massimo 60;
2) Idoneità del Programma a conseguire gli obiettivi produttivi ed economici prefissati e a realizzare/consolidare sistemi di distretto: punteggio massimo 30;
3) Competenze specifiche possedute dai Soggetti beneficiari in relazione al Programma: punteggio massimo 10. Al Soggetto beneficiario che dimostrerà, fin dalla presentazione del Progetto iniziale, l’immediata cantierabilità dell’iniziativa proposta sarà attribuito un punteggio fino a un massimo di 5 punti.
Ambito di valutazione | Punteggio massimo | Punteggio ammissibilità | |
1 | Fattibilità tecnico-economica del Programma | 60 | 39 |
2 | Idoneità del Programma a conseguire gli obiettivi produttivi ed economici prefissati e a realizzare/consolidare sistemi di distretto | 30 | 18 |
3 | Competenze specifiche possedute dai Soggetti beneficiari in relazione al Programma | 5 | 3 |
4 | Cantierabilità immediata dell’iniziativa proposta dai Soggetti beneficiari | 5 | |
Totale | 100 | 60 |
9.2 Nei seguenti prospetti sono riportati, per ciascun ambito di valutazione, i criteri e i parametri di valutazione, la scala di valutazione per l’attribuzione del punteggio e il punteggio massimo per ciascun parametro:
Ambito di valutazione | Criteri di valutazione | Parametri | Punteggio max |
1. Fattibilità tecnico- economica del Programma | Qualità della proposta e incidenza del Programma per il distretto di riferimento | Impatto previsto sul mercato di riferimento e nello scenario competitivo | 15 |
Adeguatezza dell’Accordo rispetto alle specificità del distretto, dimensione del valore degli investimenti e coerenza delle strategie progettuali | 15 | ||
Fattibilità tecnica in rapporto alla completezza e coerenza dell’assetto produttivo e della struttura organizzativa | 5 | ||
Convenienza economica del Programma di investimenti | Ricadute sui produttori agricoli di base (produzione agricola coinvolta in valore) | 10 | |
Miglioramento dell’efficienza dei sistemi di gestione, logistica e coordinamento di distretto | 5 | ||
Miglioramento della sostenibilità ambientale, della sicurezza, della qualità dei processi e dei prodotti lungo il distretto | 5 | ||
Miglioramento delle relazioni commerciali sul mercato interno e dei paesi terzi | 5 |
Ambito di valutazione | Criteri di valutazione | Parametri | Punteggio max |
2. Idoneità del Programma a conseguire gli obiettivi produttivi ed economici prefissati e a realizzare/ consolidare sistemi di distretto | Coerenza del Programma con gli obiettivi del Contratto di distretto | Chiarezza e concretezza degli obiettivi e attendibilità dei risultati attesi | 20 |
Diversificazione degli investimenti nel territorio del distretto e numero di beneficiari diretti e indiretti | 10 |
Ambito di valutazione | Criteri di valutazione | Parametri | Punteggio max |
3. Competenze specifiche possedute dai Soggetti beneficiari in relazione al Programma | Adeguatezza e coerenza delle competenze possedute dal Soggetto beneficiario, sulla base della pregressa esperienza rispetto alla specifica attività prevista | Coerenza tra competenze e ruoli attribuiti ai Soggetti beneficiari dall’Accordo di distretto | 5 |
4. Cantierabilità immediata dell’iniziativa proposta | Possesso di tutti gli atti necessari per l’immediata cantierabilità dell’iniziativa proposta | Dimostrazione dell’immediata cantierabilità | 5 |
9.3 Per gli interventi in tabella 1 A e 2 A dell’Allegato A al Decreto, la Commissione di valutazione verifica la conformità con la normativa nazionale e dell’Unione europea in materia di tutela ambientale e con le buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) di cui all’articolo 93 del regolamento (UE) n. 1306/20135. Per gli investimenti che richiedono una valutazione dell’impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE, gli aiuti sono concessi a condizione che il Progetto sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l’autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali. La Commissione verifica, inoltre, che gli investimenti rispettino i requisiti ambientali previsti nei PSR delle regioni nei quali sono realizzati.
9.4 Per i Programmi per i quali la valutazione dell’ammissibilità tecnico-economica si conclude con esito positivo, il Ministero approva il Programma, così come definito nell’ambito dell’attività di valutazione, con l’indicazione delle spese ammesse e delle agevolazioni massime spettanti a ciascun Soggetto beneficiario, dandone comunicazione al Soggetto proponente e alle regioni o province autonome dove sono localizzati i Progetti.
9.5. Per i Programmi per i quali la valutazione dell’ammissibilità tecnico-economica si conclude con esito negativo, il Ministero ne dà motivata comunicazione al Soggetto proponente, anche al fine di consentire l’eventuale presentazione, nel termine di 10 giorni, di osservazioni o documenti, ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
9.6. Per il computo dei termini di cui al presente articolo non si considera il mese di agosto.
10. PROPOSTA DEFINITIVA DI CONTRATTO DI DISTRETTO
10.1 Il Soggetto Proponente, entro e non oltre 90 giorni dalla comunicazione di approvazione del Programma, presenta la proposta definitiva al Ministero e, nel caso di cofinanziamento regionale, alle regioni o province autonome interessate. La proposta definitiva di Contratto di distretto deve corrispondere a quanto riportato nella decisione di approvazione del Programma.
10.2 In caso di ragioni debitamente motivate il Soggetto Proponente può chiedere una proroga al termine di 90 giorni di cui al punto 10.1, trascorso il quale la documentazione prevista non è più ricevibile e la relativa decisione di approvazione del Programma è da ritenersi decaduta. La proroga deve essere richiesta prima del termine ultimo di presentazione del Programma.
10.3 La Proposta definitiva deve essere presentata al Ministero – Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica – Ufficio PQAI III (Politiche di filiera), con le modalità stabilite sul sito del Ministero.
10.4 La Proposta definitiva deve corrispondere a quanto riportato nella decisione di approvazione del Programma, ad eccezione dell’ammontare delle agevolazioni che, in sede di Proposta definitiva, possono essere richieste in misura inferiore rispetto all’importo indicato nel Programma approvato. In nessun caso, l’ammontare delle agevolazioni concesse al Contratto di distretto può essere superiore a quello indicato nella comunicazione di approvazione del Programma di cui al punto 10.1.
10.5 La Proposta definitiva del Contratto di distretto, sottoscritta dal legale rappresentante del Soggetto Proponente e dagli altri Soggetti beneficiari, deve descrivere compiutamente e chiaramente i contenuti del Programma approvato, con particolare riguardo ai seguenti elementi:
a) Xxxxxxxx proponente e Xxxxxxxx beneficiari;
b) Progetti previsti;
c) piano finanziario di copertura del Programma, con indicazione dell’ammontare e della forma delle agevolazioni e delle relative previsioni economiche, patrimoniali e finanziarie.
10.6 Per ciascun Soggetto beneficiario, alla proposta definitiva devono essere allegati i seguenti documenti:
a) scheda sintetica, contenente i principali dati e informazioni relativi a ciascun Soggetto beneficiario
e relativo Progetto definitivo comprendente:
- copia degli atti e/o contratti, registrati e, ove previsto, trascritti, attestanti la piena disponibilità dell'immobile nell'ambito del quale viene realizzato il Progetto e copia della domanda per il rilascio delle concessioni/autorizzazioni e nulla osta necessari per la realizzazione dell'intervento;
- dettaglio degli interventi previsti, suddivisi per tipologia di spesa e cronogramma di realizzazione degli interventi;
- per le opere edili a misura (scavi, fondazioni, strutture in elevazione, ecc.), relazione tecnica descrittiva delle opere da eseguire, computi metrici analitici, corredati da disegni e planimetrie redatti sulla base delle voci di spesa contenute nei prezzari di riferimento adottati a livello di singola regione e provincia autonoma oppure, nel caso di affidamento dei lavori tramite gara, sulla base dei prezzi contrattuali, ove questi siano complessivamente più favorevoli del prezzario regionale/provinciale di riferimento;
- preventivi-offerta per macchinari, impianti e attrezzature e componenti edili non a misura o non comprese nelle voci del prezzario utilizzato a livello regionale/provinciale (es. strutture prefabbricate ed infissi). Devono essere presentati almeno tre preventivi di spesa forniti da ditte in concorrenza, con la scelta di quello ritenuto più idoneo, per parametri tecnico-economici. Nel caso di beni altamente specializzati o di interventi a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia
possibile reperire o utilizzare più fornitori, un tecnico qualificato deve predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l’impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto dell’agevolazione, allegando una specifica relazione tecnica giustificativa;
- certificazioni e autorizzazioni previste dalla normativa vigente o, nelle more del rilascio, copia dell’avvenuta richiesta, oppure dichiarazione asseverata da parte di tecnico abilitato attestante che non sussistono impedimenti di alcun tipo alla realizzazione delle opere e degli interventi progettuali;
- copia del certificato di agibilità per immobili già esistenti;
- per gli interventi immateriali, relazione descrittiva degli interventi da realizzare corredata da tre offerte di preventivo in concorrenza, contenenti, ove pertinenti, informazioni puntuali sul fornitore, sulla modalità di esecuzione del Progetto (piano di lavoro, figure professionali da utilizzare, tempi di realizzazione) e sui costi di realizzazione. Nel caso in cui non sia possibile disporre di tre offerte di preventivo, deve essere presentata la dichiarazione di un esperto qualificato nella quale si attesti l’impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi oggetto dell’agevolazione;
b) dimostrazione della totale copertura finanziaria della spesa ammessa del Progetto, come prevista dal piano finanziario.
10.7 Per il computo dei termini di cui al presente articolo non si considera il mese di agosto.
11. ISTRUTTORIA DELLA PROPOSTA DEFINITIVA
11.1 Il Ministero effettua l'attività istruttoria entro 60 giorni dalla presentazione della proposta definitiva. Nel caso in cui il Ministero ne ravvisi la necessità, assegna il termine di 15 giorni entro il quale il Soggetto Proponente deve fornire gli eventuali chiarimenti/integrazioni richiesti. La mancata risposta entro i termini previsti implica l’automatica esclusione del Progetto, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate.
11.2 Il Ministero per lo svolgimento dell’attività istruttoria può avvalersi di Ismea ai sensi dell’art. 17 del
Decreto secondo le modalità definite sul sito del Ministero.
11.3 Per le proposte definitive per le quali l'attività istruttoria dei Progetti si conclude con esito positivo, il Ministero approva la proposta definitiva di Contratto di distretto, e trasmette le risultanze entro 10 giorni lavorativi ai Soggetti proponenti, alle regioni/province autonome interessate, specificando, per ciascuno dei Progetti, l’ammontare delle spese ammesse e le relative agevolazioni.
11.4 Il Ministero comunica al Soggetto Proponente, alle regioni/province autonome interessate, le motivazioni per le quali l’istruttoria si conclude con un esito negativo, assegnando un termine di 10 giorni per la presentazione di osservazioni o documenti, ai sensi dell’art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.
12. SOTTOSCRIZIONE ED EFFICACIA DEL CONTRATTO DI DISTRETTO
12.1 Il Ministero trasmette al Soggetto Proponente la proposta di Contratto di distretto, redatta sulla base dello schema di contratto da pubblicare sul sito internet del Ministero, opportunamente predisposta in relazione allo specifico Contratto di distretto, fissando un termine perentorio per la sua sottoscrizione che non può superare, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate, il termine di 60 giorni dall’approvazione della proposta definitiva di Contratto di distretto.
12.2 L’efficacia del contratto di distretto è condizionata alla effettiva esibizione al Ministero, entro il termine di 120 giorni dalla sottoscrizione, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate, della documentazione comprovante il rilascio delle concessioni, autorizzazioni, licenze e nulla osta delle competenti pubbliche amministrazioni necessarie alla realizzazione dei Progetti ammessi alle agevolazioni.
12.3 L’intervenuta efficacia del contratto di filiera è comunicata dal Ministero al Soggetto Proponente e alle Regioni o province autonome che cofinanziano il Programma.
12.5 Per il computo dei termini di cui al presente articolo non si considera il mese di agosto.
13. AVVIO, AVANZAMENTO E ULTIMAZIONE DEGLI INTERVENTI
13.1 Fermo restando quanto indicato al precedente paragrafo 5 in merito all’ammissibilità delle spese, la data di avvio degli interventi da parte del Soggetto Beneficiario è rappresentata da:
a. la data del primo titolo di spesa ammissibile, se il programma degli investimenti è stato avviato con attività affidate a soggetti esterni;
b. la data dichiarata dal Beneficiario, se il programma degli investimenti è stato avviato con attività svolte direttamente dal Beneficiario stesso, per gli investimenti di cui alle Tabelle 3A, 4A e 5A .
13.2 Per lo stato di avanzamento degli interventi si tiene conto, indipendentemente dall’avvenuto pagamento delle forniture, della data delle fatture e degli altri titoli di spesa.
13.3 Fermo restando che gli interventi devono essere ultimati entro 4 (quattro) anni dalla data di sottoscrizione del Contratto di distretto, fatte salve eventuali proroghe, la data di ultimazione degli interventi è rappresentata dalla data dell’ultimo titolo di spesa ammissibile, se il programma di investimento è stato ultimato con attività affidate a soggetti esterni o la data dichiarata dal Beneficiario, se il programma è ultimato con attività svolte direttamente, per gli investimenti di cui alle Tabelle 3A, 4A e 5A.
13.4 Il Soggetto Beneficiario comunica al Ministero, per il tramite del Soggetto Proponente, con dichiarazione resa dal legale rappresentante o dal suo procuratore speciale, la data di ultimazione degli interventi e la data di entrata in funzione degli impianti, considerato che da quest’ultima decorre il periodo di 5 anni di cui all’art. 15 comma 1, lettera b) del Decreto durante il quale i beni agevolati non possono essere distolti dall’uso previsto, pena la revoca parziale o totale delle agevolazioni. Tale data coincide, convenzionalmente, con la data di ultimazione.
13.5 Il Soggetto Beneficiario può chiedere, per il tramite del Soggetto Proponente, una proroga per l’ultimazione degli interventi. La richiesta di proroga deve essere formulata almeno 3 mesi prima del termine previsto per il completamento degli interventi.
13.6 Il Ministero istruisce la richiesta di proroga del termine per l’ultimazione degli interventi di cui al punto precedente, entro 30 giorni dal ricevimento. L’eventuale integrazione della documentazione richiesta dal Ministero deve avvenire entro 15 giorni dalla richiesta stessa; quest’ultima interrompe il termine dell’attività istruttoria.
13.7 Nel caso in cui il Soggetto Beneficiario non richieda al Ministero alcuna proroga del termine di ultimazione degli investimenti, ovvero, se la richiesta non è autorizzata dal Ministero, le agevolazioni afferenti alle spese effettuate successivamente al termine di ultimazione degli interventi sono revocate, fatta salva la verifica dell’organicità e funzionalità dell’intervento ammissibile realizzato.
14. EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI
14.1 L’erogazione del Contributo in conto capitale avviene per stato di avanzamento, subordinatamente all’effettiva realizzazione della corrispondente parte degli interventi ritenuti ammissibili
14.2 I Soggetti beneficiari delle agevolazioni, per il tramite del Soggetto proponente, possono richiedere al Ministero una quota, fino al 30% del Contributo in conto capitale, a titolo di anticipazione, previa presentazione di fidejussione irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, di importo pari alla somma da erogare e di durata adeguata. Il Soggetto proponente può presentare, per conto dei Soggetti beneficiari, al massimo, 5 (cinque) Domande di erogazione, di cui l’ultima a saldo; tra una Domanda di erogazione e l’altra devono intercorrere almeno sei mesi”.
14.3 Ai fini di ciascuna erogazione a SAL, i Soggetti beneficiari delle agevolazioni trasmettono, per il tramite del Soggetto proponente, al Ministero la documentazione di spesa necessaria per i riscontri e le verifiche sugli interventi realizzati, secondo le modalità previste dal Contratto di distretto sottoscritto. Gli originali dei documenti allegati alle Domande di Erogazione devono essere tenuti a disposizione dal Beneficiario per gli accertamenti, i controlli e le ispezioni per almeno 5 (cinque) anni successivi alla data di ultimazione della Proposta definitiva.
14.4 Alla Domanda di Erogazione deve essere allegata la seguente documentazione:
a. un analitico riepilogo delle spese sostenute, redatto secondo il modello che sarà pubblicato sul sito del Ministero corredato dalla copia conforme all’originale delle fatture di acquisto dei beni e servizi riportanti in modo indelebile sull’originale delle forniture stesse la dicitura “Spesa di €
……………………………… dichiarata per la (prima,
seconda, terza, ………………) erogazione di cui al Contratto di Distretto “… ”;
b. copia della documentazione contabile e bancaria attestante la tracciabilità del pagamento (copia dei libri contabili, copia degli estratti conto, copia degli assegni/bonifici);
c. originali delle dichiarazioni rilasciate dai fornitori sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 attestanti il requisito di “nuovo di fabbrica” dei beni forniti;
d. originali delle quietanze sottoscritte dai fornitori relativamente ai pagamenti ricevuti;
e. dichiarazione resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, dal legale rappresentante del Beneficiario mediante la quale, con riferimento all’analitico riepilogo delle spese sostenute, sia attestato:
1. che le fatture ivi indicate si riferiscono a spese sostenute per gli investimenti previsti dalla
Proposta definitiva;
2. che, in caso di richiesta dell’ultima quota delle agevolazioni, le fatture ivi indicate sono state pagate a saldo e che sulle stesse non sono stati praticati sconti o abbuoni al di fuori di quelli già evidenziati;
3. che i beni rendicontati sono stati capitalizzati, ovvero non costituiscono materiale di consumo;
4. che tutti i documenti allegati in copia alla Domanda di erogazione sono conformi agli originali;
5. che non sono intervenute varianti alla Proposta definitiva non segnalate al Ministero e/o che sono intervenute le seguenti varianti non sostanziali: ;
6. che le spese generali sono state rendicontate sulla base dei costi effettivamente sostenuti;
7. ove siano stati rendicontati costi relativi a strumenti ed attrezzature, che la misura del periodo del loro impiego corrisponde alla relativa percentuale di quota di utilizzo indicata;
8. che il Beneficiario non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, di amministrazione straordinaria, né è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
9. che nei confronti del Beneficiario non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 6 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di una delle cause ostative previste all’art. 67 dello stesso. L’esclusione all’erogazione delle agevolazioni opera se la pendenza del procedimento riguarda:
a. il titolare o il direttore tecnico, per le imprese individuali;
b. i soci o il direttore tecnico, per le società in nome collettivo;
c. i soci accomandatari o il direttore tecnico, per le società in accomandita semplice;
10. che nei confronti del Beneficiario non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, né è stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, né di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per reati che comportano la pena accessoria del divieto di contrarre con la pubblica amministrazione. L’esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti di:
a. il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di imprese individuali;
b. i soci o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
c. i soci accomandatari o il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
d. gli amministratori muniti di potere di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.
In ogni caso, l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione della sentenza o del decreto di cui sopra, qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata. L’esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;
11. che il Beneficiario non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
12. che il Beneficiario non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana;
13. che il Beneficiario non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana;
14. che il Beneficiario non ha ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti che le Autorità Italiane sono tenute a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi dell’art. 14 del Regolamento (CE) n. 659/1999, del Consiglio del 22 marzo 1999;
15. che il Beneficiario non si trova in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà;
16. che non esistono procedure giudiziarie interdittive, esecutive o cautelari civili o penali nei confronti del Beneficiario e che non sussistono a carico della stessa imputazioni ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
14.5 I beni relativi alla Domanda di Erogazione a SAL devono essere fisicamente individuabili e presenti presso la sede operativa interessata dal progetto di investimenti alla data della richiesta, ad eccezione di quelli per i quali il titolo di spesa presentato costituisce un acconto di una successiva consegna/fornitura. In quest’ultima circostanza, qualora ad una fattura di acconto non segua la relativa consegna/fornitura, la spesa non viene considerata ammissibile, anche se precedentemente agevolata. Inoltre, per le nuove opere murarie realizzate occorre documentare che le stesse siano state realizzate in conformità alle autorizzazioni edilizie rilasciate dall’autorità competente.
14.6 Il Ministero, entro 30 giorni dalla presentazione della documentazione di spesa, provvede ad istruire le richieste di erogazione. Per lo svolgimento dell’attività istruttoria delle richieste di erogazione il Ministero può avvalersi del supporto di Ismea.
14.7 Completate le attività istruttorie, il Ministero e le regioni o province autonome provvedono ad erogare il Contributo in conto capitale per le quote di rispettiva competenza.
14.8 Il Ministero può richiedere al Beneficiario integrazioni documentali e chiarimenti in ordine alla documentazione presentata, purché pertinenti al procedimento, con specifico riferimento allo Stato di Avanzamento Lavori e alla relazione finale di spesa.
14.9 Ai fini dell’erogazione dell’ultima quota del Contributo in conto capitale e qualora non sia stato ancora effettuato il calcolo definitivo delle agevolazioni, dal Contributo in conto capitale viene trattenuto il 10% dell’importo totale, da conguagliare successivamente al calcolo definitivo medesimo.
15. VARIAZIONI DEI PROGRAMMI
15.1 Gli interventi previsti nel Progetto possono subire variazioni in qualsiasi momento della procedura a condizione che le variazioni stesse non siano tali da determinare, secondo le valutazioni del Ministero, uno scostamento sostanziale del Programma approvato per natura, obiettivi e funzionalità.
15.2 Sono considerate varianti del Progetto tutti i cambiamenti tali da comportare modifiche agli obiettivi e ai parametri che hanno reso gli interventi finanziabili, quali, in particolare:
a) le modifiche della denominazione sociale e della ragione sociale del Soggetto beneficiario, nonché le modifiche conseguenti ad operazioni aziendali straordinarie quali fusioni, scorpori, conferimento o cessione di azienda o di ramo di azienda;
b) le variazioni nella localizzazione territoriale degli investimenti;
c) la modifica della tipologia di aiuto;
d) le variazioni tecniche sostanziali delle opere/investimenti approvati.
15.3 Il Proponente può presentare, al massimo, 6 richieste di variante relative ad uno o più Soggetti beneficiari. L’eleggibilità degli investimenti alle agevolazioni decorre dalla data di presentazione al Ministero della richiesta di variante, relativa a modifiche tecniche sostanziali del Progetto.
15.4 Le varianti del Progetto sono richieste dal Soggetto Beneficiario per il tramite del Soggetto Proponente e approvate dal Ministero a seconda della fattispecie della variante, alla verifica della congruità tecnico economica degli interventi con la seguente procedura:
a) il Proponente presenta al Ministero una relazione descrittiva delle varianti richieste, allegando alla stessa la necessaria documentazione tecnica e gli atti giustificativi;
b) il Ministero, avvalendosi eventualmente del supporto di Ismea valuta la relazione di cui al punto precedente entro 30 giorni dal suo ricevimento; a conclusione dell’attività istruttoria, redige una relazione tecnica in ordine, a seconda delle diverse fattispecie di variante, all’eventuale permanenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti per la concessione delle agevolazioni e/o alla congruità tecnico-economica e al mantenimento degli obiettivi previsti dal Contratto di distretto, da rilasciare entro lo stesso termine al Proponente. L’eventuale integrazione, da parte del Proponente, della documentazione richiesta dal Ministero deve avvenire entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta stessa; quest’ultima sospende la decorrenza del termine per lo svolgimento dell’attività istruttoria;
c) il Ministero effettuata l’attività istruttoria della richiesta di variante, ne comunica l’esito al
Soggetto beneficiario, per il tramite del Proponente.
15.5 Non sono considerate ammissibili varianti che prevedono una diminuzione della spesa ammessa del Progetto in misura superiore al 50%, fermo restando l’ammontare minimo degli interventi per Soggetto Beneficiario di cui al punto 5.2. Le spese oggetto di variante sono eleggibili dalla data di presentazione al Ministero della richiesta di variante.
15.6 In caso di mancata approvazione della variante, qualora le spese siano già state sostenute o siano sostenute successivamente alla comunicazione del Ministero di mancata approvazione, le relative agevolazioni sono revocate.
15.7 Nelle more dell’approvazione della variante da parte del Ministero non si può procedere all’erogazione delle agevolazioni relative all’intervento oggetto della variante stessa.
15.8 Non sono considerate, di norma, varianti del Progetto, e quindi non sono soggette alla preventiva comunicazione e autorizzazione del Ministero, le modifiche tecniche di dettaglio, le soluzioni migliorative e i cambi di preventivo decisi in corso d’opera e per i quali il Soggetto beneficiario possa dare evidenza in sede di stato di avanzamento/rendicontazione, a condizione che:
a) sia garantita la possibilità di identificare il bene cui le modifiche si riferiscono;
b) il Beneficiario dimostri che gli investimenti realizzati confermino le finalità del Progetto e /o siano coerenti con gli obiettivi del Contratto di distretto e il termine per la realizzazione degli investimenti.
15.9 Le modifiche tecniche di dettaglio, le soluzioni migliorative e i cambi di preventivo decisi in corso d’opera di cui al precedente punto 15.8 sono comunicati direttamente dal Soggetto beneficiario, per il tramite del Proponente, al Ministero, congiuntamente alla presentazione della domanda di erogazione dell’agevolazione.
15.10 In ogni caso, il Soggetto beneficiario può chiedere al Ministero, per il tramite del Proponente, preliminare conferma dell’ammissibilità delle variazioni al Progetto. In questo caso, il Ministero effettua l’attività istruttoria secondo le modalità e nei termini di cui al precedente punto 16.4.
15.11 Ferma restando la congruità della spesa, nel caso in cui le modifiche tecniche di dettaglio, le soluzioni migliorative o i cambi di preventivo comportino una riduzione della spesa rispetto al Progetto approvato, le agevolazioni sono ridotte in proporzione.
15.12 Rientrano nella fattispecie delle varianti “cambio di Beneficiario” tutte le modifiche societarie che intervengono successivamente alla stipula del Contratto di distretto e che riguardino modifiche della ragione sociale e della denominazione sociale del Soggetto Beneficiario o che siano conseguenti a operazioni di fusione, scissione, conferimento o cessione di azienda o di ramo di azienda. Ogni variazione deve essere sottoposta alla preventiva approvazione del Ministero.
15.13 Il Soggetto proponente può richiedere al Ministero, a seguito dell’intervenuto recesso di uno o più Soggetti beneficiari, l’autorizzazione al subentro di nuovi Soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui al presente avviso. Il subentro è consentito esclusivamente per un rapporto di 1 a 1, quindi per ogni Soggetto beneficiario che recede, potrà essere consentito il subentro di un solo nuovo soggetto beneficiario.
15.14 Il Ministero effettua l’istruttoria della richiesta e in caso di esito positivo, approva la variazione del
Programma dandone comunicazione agli attori interessati.
15.15 Ottenuta l’approvazione al subentro, il Soggetto beneficiario può legittimamente sottoscrivere, con le medesime modalità, le dichiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni e gli obblighi del Contratto di distretto.
15.16 Le agevolazioni sono calcolate sulla base dei requisiti soggettivi e oggettivi del Soggetto Beneficiario
subentrante, nel limite delle agevolazioni concesse al Contratto di distretto.
15.17 Ai fini della approvazione della variante relativa alla localizzazione territoriale degli investimenti, il Soggetto beneficiario presenta al Ministero una relazione illustrativa delle motivazioni alla base della richiesta. Alla relazione deve essere allegata la documentazione attestante la disponibilità dell’immobile, nonché la documentazione tecnica ed urbanistica necessaria per l’analisi istruttoria.
15.18 Variazioni dei singoli interventi ammessi e indicate nel Contratto di distretto sottoscritto, ivi comprese quelle dovute a incrementi dei costi rispetto a quelli ammessi e/o a nuovi interventi, non possono comportare, in nessun caso, aumento delle agevolazioni concesse in relazione a ciascun Contratto di distretto.
15.19 In caso di revoca parziale o totale delle agevolazioni, di uno o più Progetti, il Ministero verifica che permanga comunque la validità tecnico-economica del Programma oggetto del Contratto di distretto. Detta verifica è effettuata anche nel caso in cui l’ammontare delle spese complessivamente realizzate e ritenute ammissibili del Programma risulti significativamente inferiore all’ammontare delle spese ammesse.
16. DOCUMENTAZIONE FINALE DI SPESA E CONCESSIONE DEFINITIVA DELLE AGEVOLAZIONI
16.1 Il Proponente trasmette, per conto del Soggetto beneficiario, la domanda di erogazione relativa allo stato finale degli interventi del Progetto al Ministero entro e non oltre 3 mesi dalla loro ultimazione. La mancata presentazione nei termini della documentazione finale di spesa, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate, determina la revoca delle agevolazioni da parte del Ministero ai sensi del successivo paragrafo 17.
16.2 Il Ministero, dispone ogni opportuno accertamento sull’avvenuta realizzazione Programma e dei Progetti del Contratto di distretto e provvede al ricalcolo delle agevolazioni spettanti al Soggetto beneficiario adottando il provvedimento di concessione definitiva o dispone la revoca delle agevolazioni entro 6 mesi dal ricevimento della documentazione finale sul Progetto realizzato.
16.3 L’eventuale integrazione della documentazione da parte del Proponente, richiesta dal Ministero in quanto ritenuta necessaria per gli accertamenti previsti dal Decreto, deve avvenire entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.
16.4 A seguito della concessione definitiva, il Ministero e la regione o provincia autonoma, ove applicabile, provvede ad erogare, relativamente al Contributo in conto capitale, quanto eventualmente ancora dovuto ai Soggetti beneficiari, ovvero a richiedere agli stessi le somme da questi dovute, maggiorate di un interesse calcolato al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data di erogazione.
17. REVOCA DELLE AGEVOLAZIONI
17.1 Le condizioni e i casi di revoca delle agevolazioni concesse sono definiti dall’articolo 15 del Decreto.
17.2 Il Ministero può procedere alla revoca parziale o totale delle agevolazioni nei confronti dei Soggetti beneficiari nei seguenti ulteriori casi:
a) mancato raggiungimento degli obiettivi, del Progetto anche a causa della mancata realizzazione degli interventi previsti;
b) variazioni sostanziali del Progetto senza la preventiva approvazione del Ministero;
d) qualora non sia trasmessa la documentazione finale di spesa entro 3 mesi dalla data di ultimazione degli interventi del Progetto, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate;
e) qualora il Soggetto beneficiario modifichi l’oggetto della propria attività con la conseguenza che essa sia diversa da quella indicata nel Progetto;
f) falsità o mendacità delle dichiarazioni rese per l’ottenimento delle agevolazioni;
g) qualora il Soggetto beneficiario non consenta, nei modi e termini previsti dal Contratto di distretto, i controlli e le ispezioni sulla realizzazione degli interventi;
h) previa contestazione dell’inadempienza, con l’assegnazione di un termine entro il quale provvedere, qualora il Proponente non invii, per conto del Soggetto beneficiario, la dichiarazione di monitoraggio annuale o, se comunque inviata, i dati ivi inseriti siano incompleti o inesatti;
i) cessione, anche parziale, a terzi, a qualsiasi titolo, del Contratto di distretto;
j) sentenza passata in giudicato per un reato di cui al D.Lgs. n. 231/2001 e successive modificazioni e integrazioni, contenente una sanzione di cui all’articolo 9 dello stesso decreto legislativo;
k) condanna definitiva a carico dei legali rappresentanti e/o dei componenti del Consiglio di Amministrazione e/o dei direttori tecnici per reati relativi a frodi comunitarie, illecita percezione di aiuti di stato, delitti contro la pubblica amministrazione, corruzione, concussione, reati ambientali, reati edilizi, violazione delle norme riguardanti la legislazione alimentare incluso la frode commerciale che non vengano senza indugio sostituiti;
l) applicazione di una misura ovvero accertamento di un tentativo d’infiltrazione mafiosa o mancato rilascio da parte della competente Prefettura della relativa Informativa Antimafia ai sensi del D.Lgs.
n. 159/2011 anche per uno soltanto dei soggetti sottoposti a controllo antimafia;
m) qualora sia riscontrato il mancato rispetto di specifiche condizioni eventualmente previste nel provvedimento di approvazione del Programma;
n) qualora il Soggetto beneficiario rinunci in tutto o in parte alle agevolazioni.
17.3 L’avvio del procedimento di revoca delle agevolazioni è comunicato dal Ministero al Proponente; quest’ultimo può produrre, per conto dei Soggetti beneficiari, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, ogni elemento informativo ritenuto utile per chiarire le situazioni suscettibili di determinare la revoca delle agevolazioni. L’eventuale integrazione, da parte del Proponente, della documentazione richiesta dal Ministero deve avvenire entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta stessa; quest’ultima sospende la decorrenza del termine per lo svolgimento dell’attività istruttoria.
17.4 Il Ministero, valutati gli eventuali elementi informativi di cui al punto precedente, adotta, entro 30 giorni, il provvedimento di chiusura del procedimento di revoca, ovvero il provvedimento di revoca totale o parziale.
17.5 La revoca delle agevolazioni comporta l’obbligo di restituire l’importo erogato a titolo di Contributo in conto capitale. In caso di revoca parziale delle agevolazioni si procede alla riliquidazione delle stesse e alla rideterminazione delle quote erogabili del Contributo in conto capitale. Le maggiori agevolazioni già erogate vengono recuperate anche mediante detrazione dalle successive erogazioni. In caso di recupero delle somme erogate, ovvero di detrazione di parte delle stesse dalle erogazioni successive a seguito di provvedimenti di revoca di cui al presente punto o a seguito di altre inadempienze del Soggetto beneficiario di cui al presente avviso, le medesime vengono maggiorate di un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data di erogazione, fatti salvi i casi in cui sono applicabili le maggiorazioni di tasso e le sanzioni di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
17.6 La restituzione, da parte del Soggetto beneficiario, delle somme dovute e il pagamento degli interessi deve avvenire entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione della revoca delle agevolazioni di cui al punto 17.5 o dalla effettiva comunicazione dell’importo da restituire, se successiva e non contestuale al provvedimento di revoca. In difetto, sulla somma complessivamente dovuta maturano interessi di mora.
18. MONITORAGGIO, CONTROLLI E ISPEZIONI
18.1 Ai fini del monitoraggio del Programma agevolato, il Soggetto proponente, a partire dalla data di sottoscrizione del Contratto di distretto, si fa carico di inviare periodicamente al Ministero le dichiarazioni, rese dai legali rappresentanti o procuratori speciali dei Soggetti beneficiari, ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti lo stato d’avanzamento dei Progetti. La mancata, incompleta o inesatta dichiarazione dei dati richiesti può determinare, previa contestazione al Soggetto beneficiario inadempiente, la revoca totale delle agevolazioni concesse.
18.2 In ogni fase e stadio del procedimento il Ministero può disporre controlli e ispezioni sui Soggetti beneficiari. A tal fine può svolgere gli opportuni controlli e accertamenti sulla progressiva ed effettiva realizzazione della Progetto con facoltà di ispezionare i libri e la documentazione contabile e fiscale, eseguendo sopralluoghi sia presso la sede dove è realizzato l’investimento, sia presso i locali in cui è conservata la predetta documentazione.
18.3 Il Soggetto beneficiario ha l’obbligo di conservare per un periodo di 5 anni dalla data di ultimazione degli interventi i titoli di spesa ovvero ogni altro documento originale utilizzato per il rendiconto dei costi e delle spese relative alla realizzazione del Progetto.
18.4 A seguito del completamento degli investimenti devono essere redatte due relazioni differenti:
- Relazione finale, predisposta dal Proponente che comprende quella dei singoli Beneficiari;
- Relazione di saldo finale, predisposta dal Ministero.
La relazione del Proponente consiste nella produzione di elementi che attestino l’evoluzione del contratto di distretto e il raggiungimento degli obiettivi dichiarati in fase di domanda, o rettificati nel corso del tempo con varianti, e nella certificazione delle dichiarazioni in essa contenute riguardo il Progetto presentato/Contratto di distretto.
18.5 Il Soggetto Proponente di ciascun Contratto di distretto dovrà trasmettere in formato PDF e Excel la relazione finale al Ministero, utilizzando il modello disponibile sul sito del Ministero, da redigersi a seguito del completamento degli investimenti di tutti i beneficiari afferenti il Contratto stesso nella quale, per quanto attiene gli obiettivi, dovrà indicare quelli generici ovvero specifici per ciascun beneficiario e quelli di impatto/distretto che siano stati conseguiti/attualizzati.
Si specifica altresì che la descrizione del programma di azioni e degli obiettivi perseguiti da ciascun Beneficiario con il proprio progetto sono stati dichiarati al punto 2.1 dell’Allegato 3, mentre quelli relativi al Piano progettuale sono stati dichiarati dal Proponente al punto 2 dell’Allegato 2, di cui alla modulistica relativa alla proposta preliminare. Nell’Accordo di distretto, sulla base degli obiettivi generali, sono riportati quelli di impatto, ovvero gli obiettivi di distretto, i risultati che si intendevano conseguire e che sono stati quantificati attraverso appropriati indicatori individuati da ciascun Proponente. Tutti gli obiettivi possono essere stati confermati o eventualmente modificati nella Progettazione esecutiva o ancora in sede di variante.
IL CAPO DIPARTIMENTO
Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx (Firmato digitalmente ai sensi del CAD)
Allegato Spese ammissibili
All. 1 Schema domanda di accesso al Contratto di distretto
All. 2 Scheda Programma del Contratto di distretto
All. 3 Scheda Progetto del Soggetto beneficiario
All. 4 Dichiarazione del Soggetto beneficiario relativa alla disponibilità degli immobili (suolo e fabbricati) ove sarà realizzato il Progetto
All. 5
All. 6
All. 7
Dichiarazione tecnico in merito alla cantierabilità Ulteriori dichiarazioni del Soggetto Beneficiario Modello scenario contro fattuale per Grandi Imprese