Compagnia: AIG Europe S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia
Assicurazione a copertura dei rischi informatici Documento Informativo relativo al prodotto assicurativo
Prodotto: ProfessionalEdge 2016-Convenzione Cyber Notai
Compagnia: AIG Europe S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia
Stato membro di registrazione: Lussemburgo. Compagnia operante in Italia in regime di stabilimento .
Iscrizione all’elenco delle imprese EU abilitate ad operare in regime di stabilimento n. I00146
Data ultimo aggiornamento: aprile 2024
ll presente documento è predisposto a mero titolo informativo al fine di fornire una breve panoramica dei contenuti principali della sua polizza assicurativa. La preghiamo di leggere attentamente le informazioni riportate qui di seguito. Può trovare informazioni complete sulla polizza leggendo l’intero set informativo di polizza.
Che tipo di assicurazione è?
Professional Edge 2016- Convenzione Cyber Notai è una polizza assicurativa collettiva stipulata dal Consiglio Nazionale del Notariato e rivolta agli studi notarili/notai aderenti. La polizza si compone di più coperture opzionali che operano solo ove richiamate dal Frontespizio ed include, tra le altre, la Copertura per Protezione dei dati e responsabilità per gli incidenti informatici, Copertura per Interruzione della rete, Copertura per Xxxxxxxx informatici a fini estorsivi, la Copertura per la gestione di Eventi, come definiti in polizza. D
Che cosa è assicurato? ✓ Copertura per Protezione dei dati e responsabilità per gli incidenti informatici, nella quale sono ricompresi (i) le indagini per violazioni della normativa in materia di protezione dei dati e (ii) la responsabilità per gli incidenti informatici; ✓ Copertura per Interruzione della rete: L’Assicuratore rimborsa alla Società eventuali Perdite Dovute a Interruzione della Rete, nonché i costi di interruzione e attenuazione; ✓ Copertura per Gestione di Eventi: L’Assicuratore indennizza la Società per tutte le Perdite Pecuniarie in relazione a (i) Servizi di Assistenza Legale; (ii) Servizi Informatici; (iii) Ripristino Dati; (iv) Servizi per la Tutela della Reputazione (v) Costi di Notifica, (vi) Credit Monitoring e ID Monitoring sopportate in conseguenza di un Evento Assicurato; ✓ Copertura per Attacchi informatici a fini estorsivi: L’Assicuratore indennizza la Società per tutte le Perdite Pecuniarie subite da un Assicurato unicamente in conseguenza di una Minaccia a Scopo Estorsivo. Si precisa che tali coperture principali sono operanti nel rispetto dei limiti e delle condizioni di polizza, in relazione alle quali si rimanda al DIP aggiuntivo e alla polizza. | Che cosa non è assicurato? 🗶 Qualsiasi condotta intenzionale commessa dalla Società; 🗶 Qualsiasi condotta relativa alla dispersione di Agenti inquinanti; 🗶 Qualsiasi Richiesta di Risarcimento o circostanza pregressa,. 🗶 Il pagamento delle imposte dovute a qualsiasi titolo dalla Società (esclusa IVA o tassa equivalente) in relazioni alle coperture richiamate in polizza; 🗶 Le Perdite non assicurabili, intese come le Fattispecie di danno non indennizzabili dall’Assicuratore in base alle leggi che regolano la presente Polizza o nella giurisdizione in cui è presentata una Richiesta di Risarcimento o si verifica per la prima volta un Evento Assicurato. Sono qui riportate le principali esclusioni; per la lista completa si rimanda al DIP Aggiuntivo e alla Scheda di Polizza |
Ci sono limiti di copertura?
Principali esclusioni:
Con riferimento alla Copertura per Protezione dei dati e responsabilità per gli incidenti informatici:
! Qualsiasi violazione di brevetti,
! Il sequestro, confisca, nazionalizzazione o distruzione del Sistema Informatico dell’Azienda su ordine di qualsiasi autorità
pubblica o governativa.
Con riferimento alla Copertura per Interruzione della rete:
! Qualsiasi perdita del diritto di ottenere la registrazione di brevetti e/o appropriazione indebita di segreti commerciali dovuta ad una divulgazione non autorizzata di informazioni da parte della Società.
Con riferimento alla Copertura per Gestione di eventi:
! Qualsiasi lesione personale, infermità, malattia o decesso e qualsiasi danneggiamento, perdita o distruzione di beni materiali diversi dai Dati, come meglio specificati nel DIP aggiuntivo e nella polizza;
! Qualsiasi violazione di brevetti.
Con riferimento alla Copertura per Xxxxxxxx informatici a fini estorsivi:
! Qualsiasi lesione personale, infermità, malattia o decesso e qualsiasi perdita o distruzione di beni materiali diversi dai Dati, fermo restando quanto previsto in polizza;
! Qualsiasi violazione di brevetti
Per ulteriori limiti di copertura si prega di fare riferimento al DIP aggiuntivo e alle condizioni di Polizza
Dove vale la copertura?
L’Assicurazione vale per le Richieste di Risarcimento notificate all’Assicurato nell’ambito della sola Unione Europea.
Che obblighi ho?
- Obbligo di fornire informazioni vere, esatte e complete sul rischio da assicurare;
- Obbligo di comunicare all’Assicuratore ogni circostanza sopravvenuta o mutamento che possa comportare un
aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato;
- Obbligo di pagare il premio assicurativo con le modalità e le tempistiche indicate dall’Intermediario;
- Obbligo di dare avviso all’Assicuratore circa l’esistenza di un diverso contratto assicurativo a copertura del medesimo
rischio;
- Obbligo in capo all’Assicurato di trasmettere non appena possibile una comunicazione scritta all’Assicuratore al fine di informarlo di qualsiasi Richiesta di Risarcimento o circostanza presentata contro l’Assicurato;
- Obbligo in capo all’Assicurato di difendersi da ogni Richiesta di Risarcimento e di contestarla;
- Obbligo di fornire all’Assicuratore ogni ragionevole assistenza e collaborazione nelle fasi di indagine, difesa, transazione o appello connesse a qualsiasi Richiesta di Risarcimento;
- Obbligo di non ammettere, non assumere alcuna responsabilità, non stipulare alcun accordo con la controparte, non aderire ad alcuna Richiesta di Xxxxxxxxxxxx e non accollarsi alcun Costo di Difesa senza la preventiva autorizzazione scritta dell’Assicuratore;
- Obbligo in capo all’Assicurato, in caso di Xxxxxxxxx di Xxxxxxxxxxxx, di assumere ragionevoli iniziative per ridurre o diminuire il danno;
- Obbligo di non cedere la presente Assicurazione e qualunque diritto da essa derivante senza il preventivo consenso scritto dell’Assicuratore.
Quando e come devo pagare?
Il premio è stabilito per singolo Notaio/Studio Notarile assicurato secondo quanto previsto nelle “opzioni acquistabili” di cui alla presente polizza e dovuto da ciascuno assicurato alla data di sottoscrizione della stessa. Tuttavia nel caso in cui il singolo Notaio/Studio Notarile aderisca alla polizza in corso d’anno dovrà corrispondere il premio annuale; qualora l’adesione avvenga successivamente al 1° novembre il premio da pagare sarà pari al 50%. L’effetto della copertura sarà, comunque, alla data di adesione. Il pagamento del premio deve essere effettuato esclusivamente tramite un intermediario iscritto al RUI a mezzo bonifico bancario con valuta compensata o carta di credito.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel Frontespizio se il Premio è stato pagato entro tale data,
altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
L’Assicurazione termina una volta raggiunta la data di scadenza indicata nel Frontespizio, fermo restando la possibilità delle parti di concordare il rinnovo per un’ulteriore annualità ai termini e alle condizioni da pattuirsi e fermo restando l’eventuale Periodo di Osservazione applicabile.
Come posso disdire la polizza?
La polizza non prevede il tacito rinnovo.
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Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo Danni)
Compagnia: AIG Europe S.A. – Rappresentanza generale per l’Italia Prodotto: “ProfessionalEdge2016 - Convenzione Cyber Notai”
Data di ultimo aggiornamento: aprile 2024
Il DIP aggiuntivo danni pubblicato è l’ultimo disponibile
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
AIG Europe SA - Rappresentanza Generale per l'Italia • Filiale italiana della società lussemburghese AIG Europe S.A. avente la sede legale in 00 X Xxxxxx X.X. Xxxxxxx, X- 0000, Xxxxxxxxxxx ed appartenente al gruppo AIG. • Numero di iscrizione nell’Albo delle Imprese di assicurazione: I.00146 iscrizione del 16.3.2018 • Codice ISVAP impresa D947R • Regime di operatività in Italia: libertà di stabilimento • Autorità di vigilanza competente: autorità di vigilanza per il mercato assicurativo lussemburghese Commissariat Aux Assurances. |
Quanto alla situazione patrimoniale di AIG Europe S.A. (AESA), si osserva quanto segue. Con effetto dal 1° dicembre 2018 AIG Europe Limited (AEL) ha dapprima trasferito le attività britanniche ad altra società del gruppo AIG avente sede nel Regno Unito. Successivamente, nello stesso giorno, AEL si è fusa per incorporazione in AESA. Di seguito è riportata la situazione patrimoniale AESA: i dati sono relativi all’ultimo bilancio approvato, relativo al periodo: 1° dicembre 2022 - 31 dicembre 2023. L’ammontare del patrimonio netto di AIG Europe SA è pari a € 2.124,9 milioni , di cui la parte relativa al capitale sociale è pari a€ 47,2 milioni e la parte relativa alle riserve patrimoniali ammonta a €2.077,7 milioni • Requisito Patrimoniale Minimo (MCR)€ 564,7 milioni • Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR)€ 1.254,9 milioni; • Fondi propri ammissibili alla loro copertura € 2.124,9 milioni (per MCR) e € 2.464,9 milioni (per SCR); |
Al contratto di applica la legge italiana |
Che cosa è assicurato? | |
Copertura per la protezione dei dati e responsabilità per gli incidenti informatici | Indagini per violazione della normativa in materia di protezione dei dati L’Assicuratore indennizza tutti i Costi di Difesa sostenuti dalla società in relazione a un'Indagine da Parte di un'Autorità di Vigilanza che la Società è tenuta a versare in relazione a un'Indagine da Parte di un'Autorità di Xxxxxxxxx. |
Responsabilità per gli Incidenti Informatici L’Assicuratore indennizza tutte le Perdite Pecuniarie derivanti da qualsiasi Richiesta di Risarcimento avanzata nei confronti dell'Assicurato in relazione a: (i) una effettiva o asserita Violazione di Informazioni Riservate da parte di un Assicurato o di un Detentore di Informazioni; (ii) un reale o presunta Falla nella Sicurezza; (iii) omessa segnalazione, da parte della Società a un Interessato e/o a qualsiasi Autorità di Xxxxxxxxx, di una divulgazione o trasmissione non autorizzata di Dati Personali per le quali la Società e responsabile secondo il disposto di qualsiasi Normativa in Materia di Protezione dei Dati. | |
Copertura per interruzione della rete | Perdite Dovute a Interruzione della Rete L’Assicuratore rimborsa alla Società: Perdite dovute a Interruzione della Rete subite dalla Società e derivanti da un Blocco del Sistema Informatico della Società, a condizione che il danno sia sofferto: (i) dopo la scadenza della Franchigia Temporale e durante il Blocco, per un periodo non superiore a 120 giorni a decorrere dello scadere della Franchigia Temporale; e/o (ii) per un periodo di 90 giorni che decorre dalla data di risoluzione del Blocco. |
Costi di Interruzione e Attenuazione L’Assicuratore rimborsa alla Società: Costi di Interruzione della Rete sostenuti dopo lo scadere della Franchigia Temporale al fine di attenuare le conseguenze di un Blocco del Sistema Informatico della Società. Detti Costi di Interruzione della Rete possono essere sostenuti soltanto durante il Blocco ma per un periodo non superiore a 120 giorni a decorrere dello scadere della Franchigia Temporale. | |
Gestione di eventi | Si specifica che tra le perdite pecuniarie indennizzate ai sensi della presente copertura, e relative agli eventi indicati nel DIP e nella scheda di polizza, rientrano esclusivamente quelle subite unicamente in conseguenza di un Evento Assicurato che si è verificato o che, sulla base di validi motivi, la Società e l'Assicuratore ritengono si sia verificato. Tali onorari, costi e spese saranno risarciti dall'Assicuratore soltanto se gli esborsi sono sostenuti entro un anno della data nella quale l'Evento Assicurato è notificato all'Assicuratore. |
Attacchi informatici a fini estorsivi | Perdite pecuniarie subite da un Assicurato unicamente in conseguenza di una minaccia a scopo estorsivo. |
Periodo di osservazione automatico | La Contraente ha diritto a un Periodo di Osservazione automatico di sessanta (60) giorni in caso di mancato rinnovo o di mancata sostituzione della presente polizza ("Periodo di Osservazione Automatico"). |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
Pronto intervento | La copertura prestata è disponibile soltanto in relazione a Eventi Assicurati verificatisi per la prima volta durante il Periodo di Validità della Polizza; l'Assicurato si obbliga, quale condizione per l'insorgere degli obblighi dell'Assicuratore, a denunciare all'Assicuratore l'Evento Assicurato, non appena ragionevolmente possibile, contattando il Numero d'Emergenza al numero x00 (0) 0000 000000. Restano invariati tutti gli altri termini e le altre condizioni ed esclusioni di polizza. |
Responsabilità civile Multimediale | L'Assicuratore indennizzerà o pagherà per conto della Società qualsiasi perdita che sia la conseguenza di una Richiesta di Risarcimento avanzata da un terzo e concernente Attività Multimediali. |
Periodo di osservazione facoltativo | Solo con riferimento alle garanzie Copertura per Protezione dei dati e Responsabilità per gli Incidenti Informatici, la Contraente ha diritto ad acquistare un Periodo di Osservazione di durata non superiore a tre (3) anni in caso di mancato rinnovo o sostituzione della Polizza ("Periodo di Osservazione Facoltativo"), a condizione che la Contraente ne faccia richiesta e versi il relativo premio addizionale, di importo pari: 3.1 al cento per cento (100%) del Premio Annuale Interno, per un periodo di un (1) anno; 4.1 al centosettantacinque per cento (175%) del Premio Annuale Interno, per un periodo di due (2) anni; oppure 5.1 al duecento per cento (200%) del Premio Annuale Interno, per un periodo di tre (3) anni. |
Che cosa NON è assicurato? | |
Esclusioni operanti per tutte le coperture | • Condotta intenzionale Tra le condotte intenzionali non oggetto di copertura si annoverano, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: - Inosservanza o mancata esecuzione intenzionale di una decisione, un’ingiunzione o un ordine da parte di un giudice, tribunale, arbitro o di un’Autorità di vigilanza nella giurisdizione pertinente; - qualsiasi atto criminale, disonesto o fraudolento, fermo restando tuttavia che la presente esclusione non si applica alle Perdite Pecuniarie assicurate in base alla copertura– Condotta dolosa di un Dipendente delle sezioni di polizza relative alle seguenti garanzie: Copertura per Rischi professionali, Copertura per Servizi tecnologici e Prodotti Tecnologici e Copertura per Responsabilità per Servizi Multimediali; oppure - qualunque atto deliberato, intenzionale o imprudente commesso: o da amministratori, funzionari, soci o dal Dirigente Competente della Società, che abbiano agito da soli o in collusione con altri; oppure o da dipendenti della Società che abbiano agito in collusione con qualunque amministratore, dirigente, socio o Dirigente Competente della società. • Inquinamento La polizza non copre: (i) Reale, asserita o minacciata discarica, dispersione, infiltrazione, liberazione, migrazione o fuga di Agenti Inquinanti; oppure (ii) qualsiasi direttiva, richiesta o intervento volto a ottenere l’esame, il controllo, la rimozione di agenti inquinanti, ovvero a pulire, contenere, trattare, decontaminare o neutralizzare Agenti Inquinanti o a contrastare o valutare gli effetti di tali sostanze. • Richieste di risarcimento o circostanze pregresse L’Assicuratore non indennizzerà: (i) Qualsiasi circostanza che, nella data di decorrenza della presente Polizza, un Dirigente competente della Società avrebbe ragionevolmente potuto ritenere suscettibile di dare origine a una Richiesta di Risarcimento; ovvero qualsiasi circostanza, Richiesta di Risarcimento o Evento Assicurato denunciati in base a qualsiasi polizza di cui la presente Polizza costituisca rinnovo o sostituzione o a cui la presente polizza possa far seguito; oppure (ii) qualsiasi procedimento civile, penale, amministrativo o regolamentatore, qualsiasi indagine, arbitrato mediazione o altra modalità di risoluzione delle controversie, siano essi pregressi o in corso, di cui il Dirigente competente della Società sia stato a conoscenza nella Data di Continuità, o che derivi dagli stessi fatti o da fatti sostanzialmente identici a quelli che sono oggetto di tali procedimenti o azioni; oppure (iii) qualsiasi Richiesta di Risarcimento o Evento Assicurato che costituirebbe altrimenti una Singola Richiesta di Risarcimento insieme ad una qualsiasi richiesta di risarcimento o altra circostanza denunciata ai sensi di una polizza di cui la presente Polizza costituisca rinnovo o sostituzione o a cui la presente polizza possa far seguito. |
• Sanzioni L’Assicuratore non è tenuto a fornire copertura e a indennizzare alcuna Richiesta di Risarcimento o a erogare alcuna prestazione qualora l’Assicuratore, la sua capogruppo o la sua controllata, nel far ciò, incorrano in qualsiasi sanzione, divieto o restrizione previsti da risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero in sanzioni economiche o commerciali o nella violazione di norme o regolamenti italiani, dell’Unione europea, del Granducato di Lussemburgo, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America • Perdite non assicurabili Fattispecie di danno non indennizzabili dall’Assicuratore in base alle leggi che regolano la presente Polizza o nella giurisdizione in cui è presentata una Richiesta di Risarcimento o si verifica per la prima volta un Evento Assicurato. • Perdite causate da mancanza di protezione crittografica Sono indennizzate le perdite in relazione ad un a richiesta di risarcimento derivante, basata e/o comunque riferibile alla mancata installazione e/o implementazione da parte di un Assicurato di adeguati sistemi di crittografia con riferimento a Dati informatici, inclusi i segreti industriali e le informazioni professionali, con uno scoperto, a carico del contraente/assicurato, pari al 10% della perdita sopportata con un minimo pari alla franchigia generale di polizza. • Restrizione dell’ambito di applicazione territoriale Non sarà prestata alcuna garanzia dalla polizza per qualsiasi: i. ente o persona giuridica organizzata, disciplinata o costituita ai sensi della legge applicabile dell’Area Specifica o registrata o avente sede in un’Area Specifica; ii. persona fisica durante il periodo in cui la stessa si trovi in un’Area Specifica; iii. parte di una pretesa, azione, causa o procedimento promossi, incardinati o perseguiti in un’Area Specifica; o iv. perdita di, furto di, danno a, perdita d’uso, criptaggio di, interruzione delle attività o della disponibilità di, o distruzione di qualsiasi proprietà o bene (materiale o immateriale) situato in un’Area Specifica, ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, qualsiasi sistema informatico, dato, asset digitale, denaro o titoli situato in un’Area Specifica. Ai fini della presente sezione, per “Area Specifica” si intende: (i) la Repubblica di Bielorussia e/o (ii) la Federazione Russa (come riconosciuta dalle Nazioni Unite), o i suoi territori, comprese le acque territoriali o i protettorati in cui ha il controllo legale (per controllo legale si intende quello riconosciuto dalle Nazioni Unite). Per le altre esclusioni generali si prega di far riferimento al DIP e alle condizioni di polizza. | |
Le seguenti esclusioni si applicano specificamente per le coperture di riferimento e sono sempre in aggiunta alle esclusioni valide per tutte le coperture | |
Esclusioni Protezione dei dati e responsabilità per gli incidenti informatici | L’Assicuratore non è tenuto a indennizzare le Perdite Pecuniarie traenti origine da, basate su, o attribuibili a: • Antitrust Qualsiasi violazione di norme antitrust, accordo restrittivo della concorrenza o atto di concorrenza sleale, siano essi effettivi o assenti. Tuttavia la presente esclusione non riguarda le Richieste di Risarcimento per concorrenza sleale derivanti da un'Indagine da Parte di un'Autorita di Vigilanza. • Responsabilità Specificamente Assunta, Garanzie Contrattuali Qualsiasi garanzia, clausola contrattuale o responsabilita assunta o accettata da un Assicurato in virtù di un contratto o accordo, tranne nella misura in cui tale responsabilità sarebbe sorta in capo all'Assicurato anche in assenza di detto contratto o accordo. Si specifica che tale esclusione non si applica: (i) all’obbligo di prevenire una Falla nella Sicurezza ovvero una Violazione di Informazioni Riservate in virtù di un contratto; (ii) a qualsiasi responsabilità o obbligo, previsto da un accordo di riservatezza o di non divulgazione nell’ambito di contratti stipulati con un soggetto terzo, in relazione a qualsiasi Violazione di Informazioni Riservate; oppure (iii) all’obbligo di conformarsi agli standard PCI-DSS. |
• Lesioni Personali e Danni a Cose Qualsiasi: 1. lesione fisica, infermità, malattia o decesso; tuttavia la presente esclusione non si applica in caso di trauma psichico, sofferenza mentale o psicologica o lesione della salute psichica non traenti origine dalle suddette condizioni; 2. perdita o distruzione di beni materiali diversi dai dati. • Responsabilità Datoriale Qualsiasi atto illecito inerente al rapporto di lavoro subordinato (tra cui licenziamento illegittimo, o comunque illegittima estinzione del rapporto di lavoro, discriminazione, molestia, ritorsione o altro illecito analogo) posto in essere dalla Società. Si precisa che la presente esclusione non si applica a una Richiesta di Risarcimento avanzata da una persona fisica nella misura in cui quest’ultima adduca: (i) una Violazione di Informazioni Riservate nell’ambito del rapporto di lavoro o della domanda di assunzione presentata da tale persona presso una Società; oppure (ii) la mancata segnalazione di una Falla nella Sicurezza o di una Violazione di Informazioni Riservate. • Infrastruttura Qualsiasi 1. guasto elettrico o meccanico di infrastrutture che non si trovano sotto it controllo dell'Assicurato, compresa qualsiasi interruzione nella fornitura di energia, sovraccarico energetico, calo di tensione o blackout. Tuttavia la presente copertura non si applica al Sistema Informatico di una Società; 2. guasto alle linee telefoniche, alle linee di trasmissione di dati o ad altre infrastrutture di rete o di telecomunicazione che non si trovano sotto il controllo di un Assicurato; 3. guasto di satelliti. • Azioni di Pubbliche Autorità Sequestro, confisca, nazionalizzazione o distruzione del Sistema Informatico dell'Azienda su ordine di qualsiasi autorità pubblica o governativa. • Assicurato contro Assicurato Qualsiasi Richiesta di Risarcimento avanzata da o per conto di qualsiasi Assicurato ovvero da e per conto del Contraente nei confronti di un Assicurato o della Società. Tuttavia la presente esclusione non si applica a una violazione, effettiva o asserita, dei Dati Personali di qualsiasi dipendente, amministratore, socio o dirigente. • Brevetti Qualsiasi violazione di brevetti. La presente esclusione non si applica alle Perdite Xxxxxxxxxx traenti origine da una Richiesta di Risarcimento nei confronti di un Assicurato relative a una violazione di dati societari. • Accertamento PCI-DSS Qualsiasi Accertamento PCI-DSS a meno che lo specifico assicurato che sia soggetto all'Accertamento PCI-DSS sia stato omologato come in linea con le norme in materia di sicurezza dei dati cornunemente accettate e pubblicate nel settore delle carte di pagamento prima del, o alla data della Violazione dei Dati Confidenziali che ha determinato tale Accertamento PCI-DSS. • Segreto Commerciale Qualsiasi: (i) perdita del diritto di ottenere la registrazione di brevetti; (ii) appropriazione indebita di segreti commerciali dovuta a una divulgazione non autorizzata di infonnazioni da parte di un Assicurato. La presente esclusione non si applica alle Perdite Pecuniarie traenti origine da una Richiesta di Risarcimento nei confronti di un Assicurato relative a una violazione di Dati Societari. • Valore Monetario 1. Furto di denaro o titoli a danno di un Assicurato; oppure 2. trasferimento o perdita di denaro o titoli da o verso i conti di un Assicurato x xxxxx posti sotto il contratto di un Assicurato, compresi i conti dei clienti. I conti comprendono ccnti di deposito, di credito, di debito, prepagati e conti di intermediazione. |
• Richieste di Risarcimento relative a Strumenti Finanziari Qualsiasi violazione, effettiva o asserita, di qualsiasi legge, regolamento o disposizione di legge (scritta o di common law) relative al possesso, all'acquisto, alla vendita o all'offerta, ovvero alla sollecitazione di acquisto o vendita, di strumenti finanziari. Si specifica che la presente esclusione non si a applica a una Richiesta di Risarcimento relativa alla mancata segnalazione, effettiva o presunta, di una Violazione di Informazioni Riservate a unAutorita di Xxxxxxxxx. • USA/Canada Qualsiasi evento occorso negli Stati Uniti d'America, Canada o in uno qualsiasi dei loro territori o possedimenti e/o qualsiasi Richiesta di Risarcimento presentata o pendente, o qualsiasi giudizio ottenuto, negli Stati Uniti d'America, Canada o uno qualsiasi dei loro territori o possedimenti, inclusi qualsiasi: (i) inquinamento da infiltrazione o contaminazione di qualsiasi tipo; (ii) qualsiasi violazione effettiva o asserita di eventuali responsabilità, obblighi o doveri imposti della Employee Retirement Income Security Act del 1974 degli Stati Uniti d'America cosi come successivamente modificato e/o emendato; (iii) qualsiasi violazione effettiva o presunta di qualsiasi disposizione del Securities Act del 1933 degli Stati Uniti d'America, del Securities Exchange Act del 1934 degli Stati Uniti d'America o di qualsiasi legge federale o statale simile o qualsiasi principio giurisprudenziale ad essi relativi: (iv) qualsiasi violazione effettiva o presunta della Sezione 1961 del Racketeer Influenced and Corrupt Organisation Act 18 USC degli Stati Uniti d'America come di volta in volta modificato o qualsiasi norma o regolamento promulgato ai sensi dello stesso; o (v) danni punitivi ed esemplari; derivanti da qualsiasi Richiesta di Risarcimento presentata o pendente, o qualsiasi decisione giudiziale ottenuta, negli Stati Uniti d'America, Canada o uno qualsiasi dei loro territori o possedimenti. • Guerra e Terrorismo Qualsiasi guerra (dichiarata e non), terrorismo (ad eccezione del Terrorismo Informatico), invasione, impiego di forza militare, guerra civile, insurrezione popolare o militare, rivolta o rivoluzione, o qualsiasi azione intrapresa per contrastare o difendersi da qualsivoglia di tali eventi. | |
Esclusioni Copertura per interruzione della rete | L’Assicuratore non è tenuto a indennizzare le Perdite Pecuniarie traenti origine da, basate su, o attribuibili a: • Antitrust Qualsiasi violazione di norme antitrust, accordo restrittivo della concorrenza o atto di concorrenza sleale, siano essi effettivi o assenti. • Migliorie 1. Aggiomamento, upgrade, potenziamento o sostituzione del Sistema Informatico della Società affinchè tale sistema sia di livello superiore rispetto a quello preesistente al verificarsi di un Blocco; oppure 2. eliminazione di errori o vulnerabilità rilevati nei programmi software. • Lesioni Personali e Danni a Cose Qualsiasi: 1. lesione fisica, infermità, malattia o decesso; 2. perdita o distruzione di beni materiali diversi dai Dati; • Condizioni Commerciali. Le conseguenze di condizioni commerciali sfavorevoli. • Calamità Naturale Incendio, fumo esplosione, fulmine, vento, acqua, inondazione, alluvione, terremoto, eruzione vulcanica, mareggiata, smottamento, grandine, cause di forza maggiore e ogni altro evento naturale qualunque ne sia la causa. • Brevetti Qualsiasi violazione di brevetti. |
• Segreto Commerciale Qualsiasi: 1. perdita del diritto di ottenere la registrazione di brevetti; 2. appropriazione indebita di segreti commerciali dovuta a una divulgazione non autorizzata di informazioni da parte di una Società. • Infrastruttura Qualsiasi 1. guasto elettrico o meccanico di infrastrutture che non si trovano sotto il controllo della Società, compresa qualsiasi interruzione nella fornitura di energia, sovraccarico energetico, calo di tensione o blackout, Tuttavia la presente esclusione non si applica al Sistema Informatico di una Società; 2. guasto alle linee telefoniche, alle linee di trasmissione di dati o ad altre infrastrutture di rete o di telecomunicazione che non si trovano sotto il controllo di una Società; 3. guasto di satelliti. • Xxxxx Xxxxxxxxx di Risarcimento avanzate da terzi o penali versate a terzi. • Guerra e Terrorismo Guerra, terrorismo (ad eccezione del Terrorismo Informatico), invasione, azione militare (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ammutinamento, rivolta popolare o militare, insurrezione, ribellione o rivoluzione, potere militare o usurpazione di potere o qualsiasi azione intrapresa per ostacolare o difendersi da qualsiasi di tali eventi. | |
Esclusioni della Copertura per Gestione di eventi | L’Assicuratore non è tenuto a indennizzare le Perdite Pecuniarie traenti origine da, basate su, o attribuibili a: • Antitrust Qualsiasi violazione di norme antitrust, accordo restrittivo della concorrenza o alto di concorrenza sleale, siano essi effettivi o assenti. • Migliorie 1. Aggiomamento, upgrade, potenziamento o sostituzione del Sistema Informatico della Societe affinche tale sistema sea di livello superiore rispetto a quello preesistente al veriticarsi di un Fella nella Sicurezza o di una Disfunzione Operative, oppure 2. eliminazione di errori o vulnerabilità rilevati nei programmi software. • Lesioni personali e danni a cose Qualsiasi: 1. lesione fisica, infermità malattia o decesso; 2. perdita o distruzione di beni materiali diversi dai Dati. • Infrastruttura Qualsiasi: 1. guasto elettrico o meccanico di infrastrutture che non si trovano sotto it controllo del/Assicurato, compresa qualsiasi interruzione nella fornitura di energia, sovraccarico energetico, calo di tensione o blackout. Tuttavia la presente esclusione non si applica al Sistema Informatico di una Società guasto alle linee telefoniche, alle linee di trasmissione di dati o ad altre infrastrutture di rete o di telecomunicazione che non si trovano sotto it controllo di un Assicurato; 2. guasto di satelliti. • Brevetti Qualsiasi violazione di brevetti. • Segreto Commerciale Qualsiasi 1. perdita del diritto di ottenere la registrazione di brevetti; 2. appropriazione indebita di segreti commerciali dovuta a una divulgazione non autorizzata di informazioni da parte di un Assicurato. • Guerra a terrorismo Guerra, terrorismo (ad eccezione del Terrorismo Informatico), invasione, azione militare (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ammutinamento, rivolta popolare o militare, insurrezione, ribellione o rivoluzione, potere militare o usurpazione di potere o qualsiasi azione intrapresa per ostacolare o difendersi da qualsiasi di tali eventi. |
Esclusioni della Copertura Attacchi informatici a fini estorsivi | L’Assicuratore non è tenuto a indennizzare le Perdite Pecuniarie traenti origine da, basate su, o attribuibili a: • Antitrust Qualsiasi violazione di norme antitrust, accordo restrittivo della concorrenza o atto di concorrenza s/ea/e, siano essi effettivi o asseriti. • Lesioni personali e danni a cose Qualsiasi. 1. lesione fisica, infermità, malattia o decesso. Tuttavia la presente esclusione non si applica in caso di trauma psichico, sofferenza mentale o psicologica o lesione della salute psichica non traenti angina dalle condizioni di cui copra; oppure 2. perdita o distruzione di beni materiali, diversi dai dati; • Ente governativo o pubblica autorità Qualsiasi minaccia a scopo estorsivo da parte di qualsiasi ente governativo o pubblica autorità. • Infrastruttura Qualsiasi: 1. guasto elettrico o meccanico di infrastrutture che non si trovano sotto il controllo dell'Assicurato, compresa qualsiasi interruzione nella fornitura di energia, sovraccarico energetico, calo di tensione o blackout. Tuttavia la presente esclusione non si applica al sistema informatico di una società; 2. guasto alle linee telefoniche, alle linee di trasmissione di dati o ad altre infrastrutture di rete o di telecomunicazione che non si trovano sotto il controllo di un assicurato; 3. guasto di satelliti. • Brevetti Qualsiasi violazione di brevetti. • Segreto commerciale Qualsiasi: 1. perdita del diritto di ottenere la registrazione di brevetti; 2. appropriazione indebita di segreti commerciali dovuta a una divulgazione non autorizzata di informazioni da parte di un Assicurato. • Guerra e terrorismo Qualsiasi guerra (dichiarata e non), terrorismo (ad eccezione del Terrorismo Informatico), invasione, impiego di forza militare, guerra civile, insurrezione popolare o militare, rivolta o rivoluzione, o qualsiasi azione intrapresa per contrastare o difendersi da qualsivoglia di tali eventi. |
Esclusioni Responsabilità Civile Multimediale | L’Assicuratore non è tenuto a indennizzare le Perdite Pecuniarie traenti origine da, basate su, o attribuibili a: • Anti-Trust Qualsiasi attuale o affermata violazione della normative in materia antitrust, di restrizione del commercio o di concorrenza sieale. • Responsabilita assunta, promessa o garanzia legate Xxxxxxxxx (i) promesssa o espressa garanzia fatta dall'Assicurato; o (ii) Responsabilità contrattuale o altre obbligazioni contrattuali assunte o accettate da un Assicurato a meno che tale responsabilità gli sarebbe stata attribuita anche in assenza di contratto. • Danni alle persone/danni alle cose Qualasiasi (i) danno Fisico, la malattia, invalidità o morte; tuttavia la presente Esclusione non si applica nei confronti di shock nervoso, stress emotivo, angoscia mentale o follia, a meno che non derivanti da quanto sopra; (ii) Danno o perdita o distruzione di beni tangibili o impossibilità d'uso degli stessi |
• Diritti digitali Qualsiasi Richiesta di Risarcimento nei confronti della Società avanzata da o in nome di qualsiasi imprenditore indipendente, distributore di terze parti, licenziatario, sub-concessionario, joint venture, venture partner, qualsiasi dipendente delle società precedentemente citate, o qualsiasi dipendente o agente della Società derivante da, basato su, o attribuibile a contenziosi per il possesso o l'esercizio di diritti su Contenuto Multimediale. • Responsabilità civile datoriale Qualsiasi responsabilità civile della Società nei confronti del proprio personale (incluso il licenziamento illegittimo, congedo o cessazione, discriminazione, molestie, ritorsioni o altra richiesta di risarcimento relativa a motivi di impiego). • Dati finanziari Errori commessi nella predisposizione dei dati finanziari che la Società pubblica, incluso il bilancio annuale della Società e qualsiasi comunicazione al mercato azionario. • Frode/Infedeltà Qualsiasi atto fraudolento o disonesto o omissione dell'Assicurato • Azione governativa/azione dell'autorità di controllo Qualsiasi azione governativa, dell'autorità di controllo, di licenza o commissione o investigativa. • Infrastruttura Qualsiasi (i) guasto meccanico (ii) guasto eleltrico, incluse l'interruzione della corrente elettrica, aumento, calo di tensione x xxxxx-out, (iii) guasto della telecomunicazioni o del satelliti, a meno che tale malfunzionamento derivi esclusivamente da un atto, errore o omissione commessa da un Assicurato nello svolgimento di Attività Multimediali. • Assicurato contro assicurato Qualsiasi Rchiesta di Risarcimento avanzata da o per conto di un Assicurato o il Contraente nei confronti di on altro Assicurato o la Societa. • Servizi di messaggistica interna Qualsiasi pubblicazione o trasmissione di Contenuto Multimediale che sia fatta su uno qualsiasi dei sistemi di messaggistica interna della Società, bacheca, o chat room. • Sopra-remunerazione Qualsiasi sconto sul prezzo, premio, riconoscimento o altro beneficio pagato in eccesso all'ammontare pattuito o aspettato. • Brevetti/segreti commerciali Qualsiasi (i) violazicne di un brevetto; (ii) perdita del diritto di registrare un brevetto; o (iii) Appropriazione indebita di segreti commerciali. • Richiesta di risarcimento relativa a strumenti finanziari Qualsiasi attuale o presunta violazione di una legge, regolamento o regola (legislativa o, ove applicabile, di c.d. common law) relativa alla proprietà, acquisto, vendita o offerta di, o sollecitazione di, o offerta di acquisto o vendita di, strumenti finanziari. • Violazione del diritto d'autore (copyright) del software Qualsiasi violazione del diritto d'autore (copyright) relativa ad un software, codice sorgente, o licenza software salvo che la stessa derivi da una Richiesta di Risarcimento che lamenti una violazione del diritto d'autore (copyright), marchio o brand relativa ad Attività Multimediali generate o visulizzate in una pubblicazione o emissione televisiva attraverso l'uso del software. |
• Debiti Commerciali Qualsiasi (i) debito commerciale in cui sia incorso l'Assicurato, o (ii) Garanzia data da un Assicurato per un debito. • Marchi Qualsiasi violazione di marchi da parte di qualsiasi bene, prodotto o servizio visualizzato o incluso in un contenuto Multimediale • USA/Canada Qualsiasi: (i) inquinamento da infiltrazione o contaminazione di qualsiasi tipo; (ii) qualsiasi violazione effettiva o presunta di eventuali responsabilità, obblighi o doveri imposti dalla legge Retirement Income Security del 1974 o di eventuali modifiche; (iii) qualsiasi violazione effettiva o presunta di qualsiasi disposizione del Securities Act del 1933, del Securities Exchange Act del 1934 o di qualsiasi legge federale o statale simile o qualsiasi legge comune ad essi relativi; (iv) qualsiasi violazione effettiva a presunta della Sezione 1961 del Racketeer Influenced and Corrupt Organisation Act 18 USC e seguenti e le relative modifiche o qualsiasi norma o regolamento promulgate sensi dello stesso; (v) danni punitivi ed esemplari, derivanti da qualsiasi Richiesta di Risarcimento presentata o pendente, o qualsiasi giudizio ottenuto negli Stati Uniti d'America, Canada o una qualsiasi der lora territori o possedimenti. • Guerra e Terrorismo Qualsiasi guerra (dichiarata e non), terrorismo, invasione, impiego di forza militare, guerra civile, insurrezione popolare o militare, rivolta o rivoluzione, o qualsiasi azione intrapresa per contrastare o difendersi da qualsivoglia di tali eventi. | |
Per ulteriori limitazioni o esclusioni, si rimanda alle Condizioni di Polizza e alle definizioni in esse contenute. |
Ci sono limiti di copertura? |
L'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente. Per talune coperture sono previsti dei sotto limiti come da Condizioni di Polizza. L’assicurazione prevede limiti di indennizzo, sotto-limiti e franchigie come indicati nel certificato: Per ulteriori limitazioni o esclusioni, si rimanda alle Condizioni di Polizza ed alle definizioni in esse contenute. |
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | L'Assicurato deve, come condizione essenziale per l'insorgere degli obblighi dell'Assicuratore in base alla presente polizza, trasmettere non appena ne sia venuto a conoscenza e durante il Periodo di validità della polizza o durante il Periodo di osservazione una comunicazione scritta all'Assicuratore – mediante lettera raccomandata al seguente indirizzo: AIG Europe SA, Rappresentanza Generale per l’Italia Xxxxxx Xxxxx, 00 00000 Xxxxxx Xxxxxx oppure all’indirizzo di posta elettronica xxxxxx.xxxxxxxx@xxx.xxx, informandolo di qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per la prima volta nei suoi confronti. Ai sensi dell'art. 2952 c.c., il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione. La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto. Assistenza diretta/in convenzione: non prevista. Gestione da parte di altre Imprese: non prevista. |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché lo stesso annullamento dell'assicurazione ai sensi dell’Art.1892 c.c., o il recesso della Società ai sensi dell’Art.1893 c.c.; in caso di assicurazione in nome o per conto di terzi si applica la disposizione di cui all’Art.1894 c.c. |
Obblighi dell’impresa | Il pagamento dell’indennizzo è eseguito entro 30 giorni dalla data in cui la Compagnia, ricevuta ogni informazione, documento o perizia necessaria per verificare l’operatività della garanzia, riceve quietanza firmata. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Rimborso | Nella polizza non è previsto un rimborso a favore dell’Assicurato diverso da quello previsto dalle singole coperture. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | L’assicurazione ha la durata di un anno: inizia e termine nelle date indicati nel frontespizio di Polizza. Non sono previste ipotesi di tacito rinnovo. |
Sospensione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Non sono previste ipotesi di recesso ulteriori rispetto a quanto statuito dalla legge circa la possibilità di recedere 14 (quattordici) giorni dopo la conclusione del contratto in caso in cui il negozio si sia perfezionato a distanza. |
Risoluzione | Non sono previste ipotesi di risoluzione del contratto da parte del contraente. |
A chi è rivolto questo prodotto? |
Xxxxxxxx (notai/studi notarili) che intendono assicurarsi contro i rischi informatici e pagano il relativo premio di adesione. |
Quali costi devo sostenere? |
I costi di intermediazione. La quota parte del premio (al netto delle imposte) percepita in media dagli intermediari è pari al 13,7%; il dato è calcolato sulla base delle rilevazioni contabili relative all’ultimo esercizio dell’impresa di assicurazione per il quale è stato approvato il bilancio. |
COME PRESENTARE I RECLAMI | |
All’impresa assicuratrice | È possibile sporgere reclami direttamente alla compagnia utilizzando i seguenti indirizzi: AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia Servizio Reclami Piazza Vetra n.17 – 00000 Xxxxxx Fax 00 00 00 000; e-mail: xxxxxxxx.xxxxxxx@xxx.xxx Sarà cura della Compagnia riscontrare il reclamante informandolo del fatto che il reclamo è stato preso in carico entro 10 giorni dalla ricezione del reclamo medesimo. Inoltre, la Compagnia comunicherà gli esiti del reclamo entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso. Se il reclamo è sporto nell’interesse di un consumatore (una persona fisica che agisce per scopi diversi da quelli professionali), e se il reclamante non è soddisfatto della risposta ricevuta, o non ne ha ricevuta alcuna, è possibile richiedere che il reclamo sia esaminato dall’Executive Manager, basato presso la sede legale lussemburghese della Compagnia. A tale fine è sufficiente scrivere ai recapiti sopra indicati facendone richiesta: il servizio reclami inoltrerà il reclamo all’Executive Manager. Alternativamente, sarà possibile scrivere a AIG Europe SA “Service Reclamations Niveau Direction” (Servizio reclami a livello direzione): 00X Xxxxxx XX Xxxxxxx X- 0000 Xxxxxxxxxx – Gran Ducato del Lussemburgo o tramite mail a: xxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx@xxx.xxx |
All’IVASS | Possono essere inviati all’IVASS reclami aventi ad oggetto la violazione delle norme del Codice delle assicurazioni (d.lgs. 209/2005 s.m.i.), delle relative norme attuative e delle norme previste dal Codice del Consumatore (d.lgs. 206/2005 s.m.i.) attinenti alla commercializzazione dei servizi finanziari. Possono inoltre essere inoltrati all’IVASS reclami già rivolti alla Compagnia, in caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva. A questo proposito, i reclami riguardanti il rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità, dell’effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto o della gestione dei sinistri dovranno essere formulati in primo luogo all’Assicuratore affinché possano essere sottoposti all’IVASS. |
Inoltre, se il reclamante ha il domicilio in Italia, è in ogni caso possibile rivolgere reclami all’IVASS richiedendo l’apertura della procedura FIN-NET per le liti transfrontaliere. L’IVASS interesserà l’autorità aderente al Sistema FIN-NET dello Stato membro dove la Compagnia ha la sua sede legale (Lussemburgo), ove esistente. Di seguito i recapiti dell’IVASS: Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 00000 Xxxx fax 00.00000000, pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx . Info su: xxx.xxxxx.xx Il nuovo reclamo dovrà contenere: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; c) breve descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato all’Assicuratore all’intermediario assicurativo o all’intermediario assicurativo iscritto nell’elenco annesso e dell’eventuale riscontro degli stessi; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze. In mancanza delle predette informazioni, l’IVASS potrà richiedere integrazioni al reclamante. | |
Al Commissariat aux assurances (CAA) | Se il reclamo è sporto nell’interesse di un consumatore (persona fisica che agisce per scopi diversi da quelli professionali), si può rivolgere il reclamo al Commissariat aux Assurances (CAA), autorità competente del Granducato del Lussemburgo, competente in quanto AIG Europe S.A. ha sede legale in tale Stato. Presso quest’ultima autorità sarà aperta una procedura di risoluzione stragiudiziale delle controversie. La CAA potrà non prendere in carico il reclamo qualora esso sia attualmente, o sia stato in passato, oggetto di giudizio o arbitrato. La procedura è attivabile solo dopo che un reclamo è stato rivolto alla Compagnia e non oltre un anno dopo tale momento se la risposta non è ritenuta soddisfacente o non ha avuto risposta. I riferimenti della CAA sono i seguenti: The Commissariat aux Assurances 00 xxx Xxxxxx Xxxxxxx, X-0000 Xxxxxxxxxx Xxxxx-Xxxxx xx Xxxxxxxxxx, Tel.: (+352) 22 69 11 - 1, xxx@xxx.xx Si vedano le indicazioni di cui alla seguente pagina internet: xxxx://xxx.xxx.xx/xx/xxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxxx-xxx-xxxxxxx . Tutte le richieste alla CAA devono essere rivolte in lussemburghese, tedesco, francese o inglese. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Arbitrato | Tutte le controversie relative al presente contratto di assicurazione e ad esso connesse, ivi incluse a titolo esemplificativo quelle concernenti la sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, verranno definite mediante arbitrato rituale o irrituale qualora ciò sia previsto dalle condizioni di assicurazione oppure se, a seguito dell’insorgere della controversia, le parti sottoscrivano una convenzione di arbitrato. |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n. 98). Ai sensi dell'art. 5, comma 1 e comma 1-bis, D.Lgs. 28/2010 in materia di contratti assicurativi la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Se il reclamo è sporto nell’interesse di un consumatore (persona fisica che agisce per scopi diversi da quelli professionali), in caso di insoddisfazione rispetto all’esito del reclamo inoltrato dalla compagnia, è possibile altresì rivolgersi agli organi lussemburghesi i cui riferimenti sono disponibili sul sito di AIG Europe S.A.: xxxx://xxx.xxx.xx/ . Tutte le richieste agli organi di mediazione devono essere rivolte in lussemburghese, tedesco, francese o inglese. |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa. Tale procedura è condizione di procedibilità della domanda giudiziale per le controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare direttamente il reclamo al sistema estero competente, ossia quello del Paese in cui ha sede l’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accendendo al sito: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxx/xxx- net/members_en.htm), o all’IVASS, chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. L’IVASS provvederà all’inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante. che il consumatore può indicare nella Piattaforma ODR è xxxxxxxx.xxxxxxx@xxx.xxx. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. |
Professional Edge 2016
Convenzione Cyber Notai – polizza n. IFL0011464
Opzioni acquistabili*, **:
Massimale (per sinistro ed in aggregato) per singolo contraente che aderisca alla convenzione | Premio LORDO (precisando che le imposte sono state calcolate applicando il seguente schema di ripartizione: - per tutte le garanzie (ad eccezione di quella sotto precisata): 22.25% - per la garanzia pronto intervento (cui è allocato il 20% del premio): 10,00% | |
Opz. 1 | EUR 100.000,00 | € 350,00 |
Opz. 2 | EUR 250.000,00 | € 450,00 |
Opz. 3 | EUR 250.000,00 per sinistro EUR 500.000,00 in aggregato | € 537,50 |
Coperture sempre incluse:
Sottolimite | Franchigia/Periodo di carenza | |
Copertura per Protezione dei dati e responsabilità per gli incidenti informatici | 100% dell’opzione prescelta | € 2.500,00 |
Copertura per Interruzione della rete (per violazione della sicurezza) | 100% dell’opzione prescelta | 12 ore |
Copertura per Gestione di eventi | 10% dell’opzione prescelta | € 2.500,00 |
Copertura per Xxxxxxxx informatici a fini estorsivi | 10% dell’opzione prescelta | € 2.500,00 |
Penalità PCI-DSS | Non assicurate | - |
Pronto Intervento | 48 ore | senza franchigia |
Responsabilità civile multimediale | 100% dell’opzione prescelta | € 2.500,00 |
*L’adesione alla presente convenzione da parte del singolo Notaio/Studio Notarile presuppone la sottoscrizione della scheda allegata alla presente polizza in facsimile contenente i requisiti minimi
** Si specifica che nel caso in cui il singolo Notaio/Studio Notarile aderisca alla polizza in corso d’anno dovrà corrispondere il premio annuale; qualora l’adesione avvenga successivamente al 1° novembre il premio da pagare sarà pari al 50%. L’effetto della copertura sarà, comunque, alla data di adesione.
ProfessionalEdge 2016: Frontespizio
Polizza n. | IFL0011464 | |
Contraente | CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO in nome e per conto degli iscritti all’ordine che aderiranno alla presente convenzione corrispondendo il rispettivo premio previsto dall’opzione prescelta - – vedi tabella opzioni a pag. 1 | |
Indirizzo X. XXX / X.X. | XXX XXXXXXXX 000 00000 XXXX CF. 80052310580 | |
Assicuratore | AIG Europe SA – Rappresentanza generale per l’Italia | |
Sede dell’Assicuratore | Xxxxxx Xxxxx, 00 00000 XXXXXX (XX) | |
Premio annuo imponibile | Non applicabile in quanto polizza convenzione ad adesione – vedi tabella opzioni a pag. 1 | |
Massimale aggregato di polizza | EUR 5.000.000 – fermo per ciascun aderente alla convenzione il sottolimite dell’opzione prescelta - vedi tabella opzioni a pag. 1 | |
Franchigia Generale | Non applicabile in quanto polizza convenzione ad adesione – vedi tabella opzioni a pag. 1 | |
Data di decorrenza | (01/05/2023) | ore 24.00 all’Indirizzo della Sede della Contraente |
Data di scadenza | (01/05/2024) | ore 24.00 all’Indirizzo della Sede della Contraente |
Territorialità | Unione Europea |
Riepilogo delle garanzie
Garanzia: | Attivata / Non attivata: | Massimale della garanzia (sottolimite): | Franchigia (precisata solo in quanto in differenza rispetto alla franchigia generale) / Franchigia temporale (per sinistro) | Data di retroattività/ Data di continuità: |
Copertura per Protezione dei dati e responsabilità per gli incidenti informatici | Attivata | 100% dell’opzione prescelta | € 2.500,00 | 01/10/2018 o Data di prima adesione per coloro che aderiscano per la prima volta nelle successive annualità di rinnovo |
Copertura per Interruzione della rete | Attivata | 100% dell’opzione prescelta | 12 ore | 01/10/2018 o Data di prima adesione per coloro che aderiscano per la prima volta nelle successive annualità di rinnovo |
Copertura per Gestione di eventi | Attivata | 10% dell’opzione prescelta | € 2.500,00 | 01/10/2018 o Data di prima adesione per coloro che aderiscano per la prima volta nelle successive annualità di rinnovo |
Copertura per Attacchi informatici a fini estorsivi | Attivata | 10% dell’opzione prescelta | € 2.500,00 | 01/10/2018 o Data di prima adesione per coloro che aderiscano per la prima volta nelle successive annualità di rinnovo |
Estensioni di polizza
Estensione: | Attivata / Non attivata: | Sottolimite: | Franchigia / Franchigia temporale | Data di continuità: |
Perdite Pecuniarie traenti origine da una Accertamento PCI-DSS | Non Attivata | - | - | - |
Pronto Intervento | Attivata | 48 ore | Nessuna | 01/10/2018 o Data di prima adesione per coloro che aderiscano per la prima volta nelle successive annualità di rinnovo |
Responsabilità civile multimediale | Attivata | 100% dell’opzione prescelta | € 2.500,00 | 01/10/2018 o Data di prima adesione per coloro che aderiscano per la prima volta nelle successive annualità di rinnovo |
Appendici/allegati/Estensioni di polizza
1. | Pronto Intervento |
2. | Responsabilità civile multimediale |
3. | Restrizione dell’ambito di applicazione territoriale |
4. | Facsimile Contenente i requisiti minimi per adesione alla polizza |
Il Contraente e gli Assicurati prendono atto che - i termini e condizioni, premi, massimali e franchigie di cui alla presente polizza sono garantiti dall’Assicuratore sulla base di una convenzione: si prega di prendere espressa visione delle condizioni generali ed in particolare dell’art. 1.1 bis Massimali per perdite causate da Notartel. - L’adesione alla presente convenzione è consentita a condizione che l’assicurato non abbia uffici e/o generi una percentuale del fatturato annuo superiore al 5% nei territori e/o dalla giurisdizione degli Stati Uniti d’America (USA) e/o Canada. L’Assicuratore alla ricezione delle soggettività potrà, a sua totale discrezione, modificare i termini e le condizioni della presente polizza. E’ condizione sospensiva della responsabilità dell’Assicuratore che il contraente/assicurati forniscano /evadano tutte le soggettività all’assicuratore entro il termine stabilito dallo stesso. Si stipula e conviene fra le parti che la condizione sospensiva che precede attiene al rischio nel suo complesso e che |
ogni violazione di tale condizione farà venir meno qualsiasi responsabilità dell'assicuratore ai sensi della presente Xxxxxxx. In caso di recesso, la Contraente ha diritto al rimborso del premio non goduto, salvo che in presenza di richieste di risarcimento, o di circostanze che potrebbero determinare una richiesta di risarcimento, presentate all’Assicuratore prima del recesso; in tal caso il premio di polizza si intenderà pienamente goduto.
Milano, 03.04.2023
L’Assicuratore La Contraente
AIG EUROPE SA
Rappresentanza Generale per l’Italia
INDICE
Opzioni acquistabili*: 1
ProfessionalEdge 2016: Frontespizio 2
Copertura per Protezione dei dati e responsabilità per gli incidenti informatici 6
1. Coperture 7
2. Definizioni 7
3. Esclusioni 11
Copertura per Interruzione della rete 13
1. Coperture 15
2. Definizioni 15
3. Esclusioni 16
4. Condizioni 18
Copertura per Gestione di eventi 20
1. Coperture 21
2. Definizioni 21
3. Esclusioni 25
Copertura per Xxxxxxxx informatici a fini estorsivi 27
1. Coperture 28
2. Definizioni 28
3. Esclusioni 29
4. Condizioni 30
Condizioni generali 32
1. Massimali e franchigie 33
2. Richieste di risarcimento 35
3. Disposizioni generali 37
4. Definizioni 39
5. Esclusioni 41
6. Reclami e privacy 43
Allegati/Estensioni 45
Pronto Intervento 46
Responsabilità civile multimediale 48
1. Copertura 49
2. Definizioni 49
3. Esclusioni 51
4. Condizioni 53
Restrizione dell’ambito di applicazione territoriale 54
Facsimile contenente i requisiti minimi per adesione alla polizza 57
ProfessionalEdge 2016 - Xxxxxx informatici
Copertura per Protezione dei dati e responsabilità per gli incidenti informatici
Ai sensi dell’articolo 166 del Codice delle Assicurazioni, sono indicate in corsivo le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato.
La presente garanzia Copertura per Protezione dei Dati e Responsabilità per gli Incidenti Informatici è operante solo se richiamata nel Frontespizio.
A condizione che sia pagato il relativo Premio, la Contraente e l’Assicuratore convengono quanto segue:
Le Condizioni Generali si intendono incorporate nella presente sezione relativa alla garanzia Copertura per Protezione dei Dati e Responsabilità per gli Incidenti Informatici, di cui costituiscono parte integrante e a cui sono espressamente applicabili.
Tutte le coperture che rientrano nella presente garanzia Copertura per Protezione dei Dati e Responsabilità per gli Incidenti Informatici sono prestate unicamente in relazione a i) Richieste di Risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti della Società e ii) Eventi Assicurati scoperti per la prima volta durante il Periodo di Validità della Polizza e denunciati all’Assicuratore in conformità delle Condizioni Generali.
La copertura di cui alla sottostante Sezione di Garanzia Copertura per Protezione dei Dati e Responsabilità per gli Incidenti Informatici è prestata nei limiti del Massimale della Garanzia e di qualsiasi sottolimite precisato nel Frontespizio.
1. Coperture
1.1. Indagini per violazione della normativa in materia di protezione dei dati
L’Assicuratore indennizza qualsiasi Società per:
1.1 tutti i Costi di Difesa sostenuti dalla società in relazione a un’Indagine da Parte di un’Autorità di Vigilanza che la Società è tenuta a versare in relazione a un’Indagine da Parte di un’Autorità di Xxxxxxxxx; e
2.1 Perdite Pecuniarie traenti origine da una Accertamento PCI-DSS [GARANZIA NON PRESTATA].
1.2. Responsabilità per gli Incidenti Informatici
L’Assicuratore indennizza qualsiasi Assicurato o paga per conto dell’Assicurato tutte le Perdite Pecuniarie derivanti da qualsiasi Richiesta di Risarcimento avanzata nei confronti dell’Assicurato in relazione a;
1.1 una effettiva o asserita Violazione di Informazioni Riservate da parte di un Assicurato o di un Detentore di Informazioni;
2.1 un reale o presunta Xxxxx nella Sicurezza;
3.1 omessa segnalazione, da parte della Società a un Interessato e/o a qualsiasi Autorità di Xxxxxxxxx, di una divulgazione o trasmissione non autorizzata di Dati Personali per le quali la Società è responsabile secondo il disposto di qualsiasi Normativa in Materia di Protezione dei Dati.
2. Definizioni
Le seguenti definizioni si riferiscono specificamente alla presente garanzia Copertura per Protezione dei Dati e Responsabilità per gli Incidenti Informatici. Valgono altresì tutte le altre definizioni di cui al punto 4.2 - Definizioni generali delle Condizioni Generali ove non specificamente derogate qui di seguito.
2.1. Accertamento PCI-DSS (Payment Card Industry Data Security Standard)
Qualunque domanda rivolta all’Assicurato per iscritto da un’associazione di emittenti di carte di pagamento o un istituto bancario che elabori operazioni di pagamento tramite carta, nella quale si chieda il versamento di un importo in denaro (comprese penali o sanzioni contrattuali) in ragione della mancata osservanza delle norme in materia di sicurezza dei dati comunemente accettate e pubblicate nel settore delle carte di pagamento, quando tale inosservanza abbia determinato una Violazione di Informazioni Riservate.
2.2. Assicurato
1.1 la società;
2.1 qualsiasi persona fisica che ricopra o abbia ricoperto il ruolo di amministratore, dirigente o socio (compreso qualsiasi Dirigente Competente) della Società, nella misura in cui detta persona fisica agisce o agiva in tale veste;
3.1 qualsiasi persona fisica che sia o sia stata un dipendente della Società;
4.1 qualsiasi operatore indipendente che operi sotto la direzione e la supervisione diretta della Contraente, ma soltanto in relazione ai servizi forniti da tale operatore indipendente alla Contraente;
5.1 qualsiasi erede o qualunque rappresentante legale di qualsiasi assicurato rispondente alla descrizione di cui ai punti 2.1, 3.1, 4.1 della presente definizione nella misura in cui è presentata nei loro confronti una
Richiesta di Risarcimento in relazione a un atto, a un errore o a un'omissione posti in essere
dall’assicurato.
2.3. Autorità di Vigilanza
Un Garante Privacy o altro ente istituito ai sensi della Normativa in Materia di Protezione dei Dati in qualsiasi giurisdizione e autorizzato a fare rispettare gli obblighi di legge in relazione alla raccolta, alla conservazione, al trattamento e al controllo di Informazioni Riservate. Per Autorità di Xxxxxxxxx si intende inoltre qualunque ente di vigilanza che imponga all’Assicurato l’assolvimento di un obbligo in relazione alla Normativa in Materia di Protezione dei Dati.
2.4. Costi di Difesa
Gli onorari, i costi e le spese sostenuti in misura ragionevole e necessaria dall’Assicurato, con la previa autorizzazione scritta dell’Assicuratore, in relazione ad indagini, difesa, resistenza in giudizio, impugnazioni e/o transazioni, per una Richiesta di Risarcimento o un’indagine da parte di un’Autorità di Xxxxxxxxx nei confronti dell’Assicurato.
I Costi di Difesa non comprendono la remunerazione di qualsiasi Assicurato, fornitore terzo di servizi o Detentore di Informazioni, il costo del suo tempo o altri costi o spese fisse sostenuti dall’Assicurato, dal fornitore terzo di servizi o dal Detentore di Informazioni.
2.5. Danni
1.1 Danni che l’Assicurato è tenuto a pagare quale civilmente responsabile derivanti da una sentenza di condanna o da una decisione arbitrale emessa nei confronti dell’Assicurato;
2.1 risarcimenti a carattere punitivo o esemplare (punitive/exemplary damages), ove assicurabili per legge;
3.1 somme di denaro dovute da un Assicurato in base a un accordo stragiudiziale negoziato dalla società e
approvato dall’Assicuratore, oppure
4.1 importi monetari che un Assicurato ha l’obbligo, o ha concordato in via transattiva, di depositare in un fondo
di garanzia ove previsto dalla normativa applicabile;
e che l’Assicurato è tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, in relazione a una Richiesta di Risarcimento.
2.6. Dati
Informazioni o supporti digitali o digitalizzati, dati memorizzati elettronicamente e mezzi di archiviazione elettronica.
2.7. Dati personali
Qualsiasi informazione concernente una persona fisica,, purché non di dominio pubblico e tale da consentire l’identificazione della persona in questione. Per Dati Personali si intendono nomi, indirizzi di posta elettronica, recapiti telefonici, numeri di carte di credito o di debito, informazioni contabili o di natura bancaria, informazioni mediche riferite a una persona fisica, o qualunque altra informazione protetta da qualsiasi normativa o regolamento in materia di riservatezza dei dati.
2.8. Dati societari
informazioni di qualsiasi soggetto terzo che non sono a disposizione del pubblico e/o segreti commerciali, dati, proget ti, previsioni, formule, prassi, processi, registri, relazioni, documenti soggetti a tutela legale o contrattuale.
2.9. Detentore di informazioni
Un soggetto terzo i) al quale una Società abbia fornito Informazioni Riservate, oppure ii) che abbia ricevuto Informazioni Riservate per conto di una Società.
2.10. Evento assicurato
Qualunque circostanza o evento che determini l’attivazione della copertura prevista dalla presente garanzia Copertura per Protezione dei Dati e Responsabilità per gli Incidenti Informatici.
2.11. Falla nella Sicurezza
1.1 Intrusione, accesso non autorizzato (compreso l’utilizzo di credenziali autorizzate da parte di un soggetto non autorizzato) o utilizzo non autorizzato (anche da parte di un soggetto con autorizzazione all’accesso) del Sistema Informatico della Società, anche quando tale intrusione, accesso non autorizzato o utilizzo non autorizzato determini o impedisca di attenuare:
a. qualsiasi attacco di tipo denial of service (interruzione del servizio) o denial of access (interruzione
dell’accesso); oppure
b. qualsiasi ricezione o trasmissione di un codice maligno, software maligno o virus; e
2.1 la perdita di Dati derivante dal furto o dalla perdita materiale di hardware posto sotto il controllo della Società.
2.12. Garante Privacy
Un funzionario dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali o carica sostitutiva istituita in base alle leggi e ai regolamenti in materia di protezione e riservatezza dei dati in Italia e qualsiasi carica equivalente in qualunque altra giurisdizione.
2.13. Indagine da parte di un’Autorità di Vigilanza
Qualsiasi azione, indagine, richiesta di informazioni o audit formale o ufficiale da parte di un’Autorità di Xxxxxxxxx nei confronti di un Assicurato non appena questi sia identificato per iscritto da tale autorità, traente origine dall’utilizzo o dal presunto uso improprio di Dati Personali o da qualunque aspetto inerente al controllo, alla raccolta, alla conservazione o al trattamento di Dati Personali o alla delega del trattamento di dati a un Detentore di Informazioni secondo le prescrizioni della Normativa in Materia di Protezione dei Dati; non rientrano nella presente definizione le richieste di informazioni o le azioni che interessano un intero settore di attività in generale e non una specifica impresa.
2.14. Informazioni Riservate
Dati Societari e Dati Personali che una Società o un Detentore di Informazioni ha in consegna, in custodia o sotto controllo, o per le quali una Società o un Detentore di Informazioni è responsabile per legge.
2.15. Interessato
Qualsiasi persona fisica i cui dati personali siano stati raccolti, conservati o trattati dalla Società o per conto di quest’ultima.
2.16. Massimale della Garanzia
La somma che rappresenta la massima responsabilità dell’Assicuratore in relazione alla presente Sezione di Garanzia come specificata nel Riepilogo delle Garanzie del Frontespizio
2.17. Normativa in Materia di Protezione dei Dati
Il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e ogni atto legislativo successivo che lo modifichi, lo abroghi o lo sostituisca, nonché tutte le altre leggi e gli altri regolamenti equivalenti relativi alla regolamentazione e all’attuazione delle norme in materia di protezione e riservatezza dei dati in qualsiasi paese.
2.18. Perdite Pecuniarie
1.1 Risarcimento di Danni e Costi di Difesa;
2.1 qualsiasi somma pagabile in relazione a una Accertamento PCI-DSS; e
3.1 ogni altro importo coperto e risarcibile in base all’articolo “Coperture”, ma soltanto nei limiti ivi stabiliti.
Non rientrano nella definizione di Perdite Pecuniarie:
a. importi non aventi natura risarcitoria o danni multipli (tranne nella misura in cui sono coperti come
Risarcimenti di Danni), odanni predeterminati contrattualmente;
b. sanzioni o ammende;
c. costi o spese sostenuti per ottemperare a qualsiasi ordine, decisione o accordo che disponga un provvedimento inibitorio o altro rimedio di natura non pecuniaria; oppure
d. costi o altri importi per i quali l’Assicurato sia responsabile in base a un merchant services agreement
(contratto di prestazione di servizi), salvo nei casi in cui l’assicurato sia tenuto a pagare tali importi in assenza di tale contratto con esclusivo riferimento agli Eventi Assicurati scoperti per la prima volta durante il Periodo di Copertura;
e. sconti, crediti , ristorni, riduzioni di prezzo, buoni, premi, riconoscimenti o altri incentivi di natura contrattuale o
non contrattuale, promozioni o altre forme di incentivo offerte ai clienti dell’Assicurato; oppure
f. la remunerazione di qualsiasi Assicurato, fornitore terzo di servizi o Detentore di Informazioni, il costo del suo tempo o altri costi o spese fisse sostenuti dall’Assicurato, dal fornitore terzo di servizi o dal detentore di informazioni.
2.19. Richiesta di Risarcimento
1.1 Pretesa avanzata in forma scritta nei confronti di un Assicurato; oppure
2.1 procedimento civile, amministrativo o arbitrale intentato nei confronti di un Assicurato
finalizzato ad ottenere un Risarcimento di Xxxxx o altro rimedio giuridico.
2.20. Sistema Informatico della Società
1.1 qualsiasi hardware, software e relativi componenti collegati tra loro attraverso una rete di due o più dispositivi accessibili tramite Internet o una rete interna o collegati attraverso dispositivi di memorizzazione di dati o altri dispositivi periferici di proprietà di ovvero gestiti, controllati o noleggiati dalla Società;
2.1 qualsiasi dispositivo utilizzato dai dipendenti secondo lo schema “Bring Your Own Device” per accedere al
Sistema Informatico della Società o ai Dati ivi contenuti; e
3.1 qualsiasi servizio cloud o altro servizio di hosting di risorse informatiche, utilizzato dalla Società e gestito da un fornitore terzo di servizi in virtù di un contratto scritto tra quest’ultimo e la Società.
2.21. Terrorismo Informatico
Il ricorso premeditato ad attività volte a compromettere la rete o il Sistema Informatico della Società, ovvero la minaccia esplicita di ricorso a tali attività, nell’intento di provocare danni e perseguire obiettivi sociali, ideologici, religiosi, politici o obiettivi analoghi, o di intimidire una o più persone nel perseguimento di tali obiettivi. In nessuna circostanza costituiscono Terrorismo Informatico le attività che fanno parte o sono condotte a sostegno di qualsiasi azione militare, guerra o operazione bellica.
2.22. Violazione di Informazioni Riservate
La divulgazione o la trasmissione non autorizzata di Informazioni Riservate per le quali la Società è responsabile.
3. Esclusioni
Le seguenti esclusioni si applicano specificamente alla presente garanzia Copertura per Protezione dei Dati e Responsabilità per gli Incidenti Informatici e integrano le esclusioni di cui all’articolo 5 delle Condizioni Generali.
L’Assicuratore non è tenuto a indennizzare le Perdite Pecuniarie traenti origine da, basate su o attribuibili a:
3.1. Antitrust
Qualsiasi violazione di norme antitrust, accordo restrittivo della concorrenza o atto di concorrenza sleale, siano essi effettivi o asseriti.
Tuttavia la presente esclusione 3.1 non riguarda le Richieste di Risarcimento per concorrenza sleale derivanti da
un’Indagine da Parte di un’Autorità di Vigilanza.
3.2. Responsabilità Specificamente Assunta, Garanzie Contrattuali
Qualsiasi garanzia, clausola contrattuale o responsabilità assunta o accettata da un Assicurato in virtù di un contratto o accordo, tranne nella misura in cui tale responsabilità sarebbe sorta in capo all’Assicurato anche in assenza di detto contratto o accordo. Tuttavia la presente esclusione 3.2 non si applica:
1.1 all’obbligo di prevenire una Falla nella Sicurezza ovvero una Violazione di Informazioni Riservate in virtù di un contratto;
2.1 a qualsiasi responsabilità o obbligo, previsto da un accordo di riservatezza o di non divulgazione nell’ambito di contratti stipulati con un soggetto terzo, in relazione a qualsiasi Violazione di Informazioni Riservate; oppure
3.1 all’obbligo di conformarsi agli standard PCI-DSS.
3.3. Lesioni Personali e Danni a Cose
Qualsiasi:
1.1 lesione fisica, infermità, malattia o decesso; tuttavia la presente esclusione 3.3 non si applica in caso di trauma psichico, sofferenza mentale o psicologica o lesione della salute psichica non traenti origine dalle suddette condizioni;
2.1 perdita o distruzione di beni materiali diversi dai dati.
3.4. Responsabilità Datoriale
Qualsiasi atto illecito inerente al rapporto di lavoro subordinato (tra cui licenziamento illegittimo, o comunque illegittima estinzione del rapporto di lavoro, discriminazione, molestia, ritorsione o altro illecito analogo) posto in essere dalla Società.
Tuttavia la presente esclusione 3.4 non si applica a una Richiesta di Risarcimento avanzata da una persona fisica nella
misura in cui quest’ultima adduca:
1.1 una Violazione di Informazioni Riservate nell’ambito del rapporto di lavoro o della domanda di assunzione presentata da tale persona presso una Società; oppure
2.1 la mancata segnalazione di una Falla nella Sicurezza o di una Violazione di Informazioni Riservate.
3.5. Infrastruttura
Qualsiasi
1.1 guasto elettrico o meccanico di infrastrutture che non si trovano sotto il controllo dell’Assicurato, compresa qualsiasi interruzione nella fornitura di energia, sovraccarico energetico, calo di tensione o blackout. Tuttavia la presente clausola non si applica al Sistema Informatico di una Società;
2.1 guasto alle linee telefoniche, alle linee di trasmissione di dati o ad altre infrastrutture di rete o di telecomunicazione che non si trovano sotto il controllo di un Assicurato;
3.1 guasto di satelliti.
3.6. Azioni di Pubbliche Autorità
Sequestro, confisca, nazionalizzazione o distruzione del Sistema Informatico dell’Azienda su ordine di qualsiasi autorità pubblica o governativa.
3.7. Assicurato contro Assicurato
Qualsiasi Richiesta di Risarcimento avanzata da o per conto di qualsiasi Assicurato ovvero da e per conto della Contraente nei confronti di un Assicurato o della Società. Tuttavia la presente esclusione 3.7 non si applica a una violazione, effettiva o asserita, delle Dati Personali di qualsiasi dipendente, amministratore, socio o dirigente.
3.8. Brevetti
Qualsiasi violazione di brevetti. La presente esclusione 3.8 non si applica alle Perdite Pecuniarie traenti origine da una
Richiesta di Risarcimento nei confronti di un Assicurato relativa a una violazione di dati societari.
3.9. Accertamento PCI-DSS
Qualsiasi Accertamento PCI-DSS a meno che lo specifico assicurato che sia soggetto alla Accertamento PCI-DSS sia stato omologato come in linea con le norme in materia di sicurezza dei dati comunemente accettate e pubblicate nel settore delle carte di pagamento prima del, o alla data della Violazione dei Dati Confidenziali che ha determinato tale Accertamento PCI-DSS.
3.10. Segreto Commerciale
Qualsiasi:
1.1 perdita del diritto di ottenere la registrazione di brevetti;
2.1 appropriazione indebita di segreti commerciali
dovuta a una divulgazione non autorizzata di informazioni da parte di un Assicurato. La presente esclusione 3.9 non si applica alle Perdite Xxxxxxxxxx traenti origine da una Richiesta di Risarcimento nei confronti di un Assicurato relativa a una violazione di Dati Societari.
3.11. Valore Monetario
1.1 Furto di denaro o titoli a danno di un Assicurato; oppure
2.1 trasferimento o perdita di denaro o titoli da o verso i conti di un Assicurato o i conti posti sotto il controllo di un Assicurato, compresi i conti dei clienti. I conti comprendono conti di deposito, di credito, di debito, prepagati e conti di intermediazione titoli.
3.12. Richieste di Risarcimento relative a Strumenti Finanziari
Qualsiasi violazione, effettiva o asserita, di qualsiasi legge, regolamento o disposizione di legge (scritta o di common law) relativa al possesso, all’acquisto, alla vendita o all’offerta, ovvero alla sollecitazione di acquisto o vendita, di strumenti finanziari.
Tuttavia la presente esclusione 3.11 non si a applica a una Richiesta di Risarcimento relativa alla mancata segnalazione, effettiva o presunta, di una Violazione di Informazioni Riservate a un’Autorità di Xxxxxxxxx.
3.13. USA/Canada
Qualsiasi evento occorso negli Stati Uniti d'America, Canada o in uno qualsiasi dei loro territori o possedimenti e/o qualsiasi Richiesta di Risarcimento presentata o pendente, o qualsiasi giudizio ottenuto, negli Stati Uniti d'America, Canada o uno qualsiasi dei loro territori o possedimenti, inclusi qualsiasi:
1.1 inquinamento da infiltrazione o contaminazione di qualsiasi tipo;
2.1 qualsiasi violazione effettiva o asserita di eventuali responsabilità, obblighi o doveri imposti dalla Employee Retirement Income Security Act del 1974 degli Stati Uniti d’America così come successivamente modificato e/o emendato;
3.1 qualsiasi violazione effettiva o presunta di qualsiasi disposizione del Securities Act del 1933 degli Stati Uniti
d’America, del Securities Exchange Act del 1934 degli Stati Uniti d’America o di qualsiasi legge federale o statale simile o qualsiasi principio giurisprudenziale ad essi relativi;
4.1 qualsiasi violazione effettiva o presunta della Sezione 1961 del Racketeer Influenced and Corrupt Organisation Act 18 USC degli Stati Uniti d’America come di volta in volta modificato o qualsiasi norma o regolamento promulgato ai sensi dello stesso; o
5.1 danni punitivi ed esemplari;
derivanti da qualsiasi Richiesta di Risarcimento presentata o pendente, o qualsiasi decisione giudiziale ottenuta, negli Stati Uniti d'America, Canada o uno qualsiasi dei loro territori o possedimenti.
3.14. Guerra e Terrorismo
Qualsiasi guerra (dichiarata e non), terrorismo (ad eccezione del Terrorismo Informatico), invasione, impiego di forza militare, guerra civile, insurrezione popolare o militare, rivolta o rivoluzione, o qualsiasi azione intrapresa per contrastare o difendersi da qualsivoglia di tali eventi.
L’Assicuratore La Contraente
Rappresentanza Generale per l’Italia
AIG EUROPE S.A.
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Copertura per Interruzione della rete
Ai sensi dell’articolo 166 del Codice delle Assicurazioni, sono indicate in corsivo le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato.
La presente garanzia Copertura per Interruzione della Rete è operante solo se richiamata nel Frontespizio. A condizione che sia pagato il relativo Premio, l’Assicuratore e la Contraente convengono quanto segue:
Le Condizioni Generali si intendono richiamate nella presente sezione relativa alla garanzia Copertura per Interruzione della Rete, di cui costituiscono parte integrante e a cui sono espressamente applicabili.
Tutte le coperture che rientrano nella presente garanzia Copertura per Interruzione della Rete sono prestate a primo rischio e soltanto in relazione agli Eventi Assicurati scoperti per la prima volta durante il Periodo di Validità della Polizza e denunciati all’Assicuratore in conformità delle Condizioni Generali e della presente sezione relativa alla garanzia Copertura per Interruzione della Rete.
La copertura di cui alla sottostante Sezione di Garanzia Copertura per Interruzione della Rete è prestata nei limiti del
Massimale della Garanzia e di qualsiasi sottolimite precisato nel Frontespizio.
1. Coperture
1.1. Perdite Dovute a Interruzione della Rete
L’Assicuratore rimborsa alla Società eventuali Perdite Dovute a Interruzione della Rete subite dalla Società e derivanti da un Blocco del Sistema Informatico della Società, a condizione che il danno sia sofferto:
1.1 dopo la scadenza della Franchigia Temporale e durante il Blocco, per un periodo non superiore a 120 giorni a decorrere dallo scadere della Franchigia Temporale; e/o
2.1 per un periodo di 90 giorni che decorre dalla data di risoluzione del Blocco.
1.2. Costi di Interruzione e Attenuazione
L’Assicuratore rimborsa alla Società o prende in carico per conto di quest’ultima eventuali Costi di Interruzione della Rete sostenuti dopo lo scadere della Franchigia Temporale al fine di attenuare le conseguenze di un Blocco del Sistema Informatico della Società.
Detti Costi di Interruzione della Rete possono essere sostenuti soltanto durante il Blocco ma per un periodo non superiore a 120 giorni a decorrere dallo scadere della Franchigia Temporale.
2. Definizioni
Le seguenti definizioni si riferiscono specificamente alla presente garanzia Copertura per Interruzione della Rete. Valgono altresì tutte le altre definizioni di cui al punto 4.2 - Definizioni generali delle Condizioni Generali ove non specificamente derogate qui di seguito.
2.1. Blocco
1.1 Sospensione o deterioramento del servizio fornito dal Sistema Informatico della Società unicamente dovuto a una Falla nella Sicurezza;
2.1 impossibilità per la Società di accedere ai Dati per via della cancellazione, del danneggiamento, del deterioramento, dell’alterazione o della perdita di tali Dati ma soltanto se tali eventi sono causati da una Falla nella Sicurezza.
2.2. Costi di Interruzione della Rete
Costi e spese ragionevoli e necessari sostenuti dalla Società per ridurre al minimo le Perdite Dovute a Interruzione della Rete e/o ridurre le conseguenze di un Blocco del servizio erogato dal Sistema Informatico della Società, ad esclusione dei costi sostenuti per esperti forensi o consulenti informatici.
2.3. Dati
Informazioni o supporti digitali o digitalizzati, dati memorizzati elettronicamente e mezzi di archiviazione elettronica.
2.4. Evento assicurato
Qualunque circostanza o evento che determini l’attivazione della copertura assicurativa in base all’articolo 1 - Coperture della presente sezione relativa alla garanzia Copertura per Interruzione della Rete.
2.5. Falla nella Sicurezza
1.1 Qualsiasi intrusione, accesso non autorizzato (compreso l’utilizzo di credenziali autorizzate da parte di un soggetto non autorizzato) o utilizzo non autorizzato (anche da parte di un soggetto con autorizzazione all’accesso) del Sistema Informatico della Società, anche quando tale intrusione, accesso non autorizzato o utilizzo non autorizzato determini o impedisca di attenuare:
a. qualsiasi attacco di tipo denial of service (interruzione del servizio) o denial of access; (interruzione
dell’accesso) oppure
b. qualsiasi ricezione o trasmissione di un codice maligno, software maligno o virus; e
2.1 la perdita di Dati derivante dal furto o dalla perdita materiale di hardware posto sotto il controllo della
Società.
2.6. Franchigia Temporale
Lasso di tempo orario, precisato nel Frontespizio, che decorre dall’inizio di un Blocco.
2.7. Massimale della Garanzia
La somma che rappresenta la massima responsabilità dell’Assicuratore in relazione alla presente Sezione di Garanzia come specificata nel Riepilogo delle Garanzie del Frontespizio
2.8. Perdite Dovute a Interruzione della rete
1.1 Diminuzione dell’utile netto (sia esso derivante o non derivante da un calo della clientela); e
2.1 spese, comprese le spese per il personale, sostenute al fine di garantire la prosecuzione della normale attività operativa della Società.
2.9. Perdite Pecuniarie
Qualunque importo coperto e risarcibile in base all’articolo 1 - Coperture della presente sezione relativa alla garanzia
Copertura per Interruzione della rete ma soltanto nei limiti ivi stabiliti.
2.10. Sistema informatico della società
1.1 qualsiasi hardware, software o relativi componenti collegati tra loro attraverso una rete di due o più dispositivi accessibili tramite Internet o una rete interna o collegati attraverso dispositivi di memorizzazione di dati o altri dispositivi periferici di proprietà della Società o da questa gestiti, controllati o noleggiati;
2.1 qualsiasi dispositivo utilizzato dai dipendenti secondo lo schema “Bring Your Own Device” per accedere al
Sistema Informatico della Società o ai Dati ivi contenuti.
2.11. Terrorismo Informatico
Il ricorso premeditato ad attività volte a compromettere la rete o il Sistema Informatico della Società, ovvero la minaccia esplicita di ricorso a tali attività, nell’intento di provocare danni e perseguire obiettivi sociali, ideologici, religiosi, politici o obiettivi analoghi, o di intimidire una o più persone nel perseguimento di tali obiettivi. In nessuna circostanza costituiscono Terrorismo Informatico le attività che fanno parte o sono condotte a sostegno di qualsiasi azione militare, guerra o operazione bellica.
3. Esclusioni
Le seguenti esclusioni si applicano specificamente alla presente garanzia Copertura per Interruzione della Rete e integrano le esclusioni di cui all’articolo 5 delle Condizioni Generali.
L’Assicuratore non è tenuto a indennizzare le Perdite Pecuniarie traenti origine da, basate su o attribuibili a:
3.1. Antitrust
Qualsiasi violazione di norme antitrust, accordo restrittivo della concorrenza o atto di concorrenza sleale, siano essi effettivi o asseriti.
3.2. Migliorie
1.1 Aggiornamento, upgrade, potenziamento o sostituzione del Sistema Informatico della Società affinché tale sistema sia di livello superiore rispetto a quello preesistente al verificarsi di un Blocco; oppure
2.1 eliminazione di errori o vulnerabilità rilevati nei programmi software.
3.3. Lesioni Personali e Danni a Cose
Qualsiasi:
1.1 lesione fisica, infermità, malattia o decesso;
2.1 perdita o distruzione di beni materiali diversi dai Dati.
3.4. Condizioni Commerciali
Le conseguenze di condizioni commerciali sfavorevoli.
3.5. Calamità Naturale
Incendio, fumo, esplosione, fulmine, vento, acqua, inondazione, alluvione, terremoto, eruzione vulcanica, mareggiata, smottamento, grandine, cause di forza maggiore e ogni altro evento naturale qualunque ne sia la causa.
3.6. Brevetti
Qualsiasi violazione di brevetti.
3.7. Segreto Commerciale
Qualsiasi:
1.1 perdita del diritto di ottenere la registrazione di brevetti;
2.1 appropriazione indebita di segreti commerciali.
dovuta a una divulgazione non autorizzata di informazioni da parte di una Società.
3.8. Infrastruttura
Qualsiasi
1.1 guasto elettrico o meccanico di infrastrutture che non si trovano sotto il controllo della Società, compresa qualsiasi interruzione nella fornitura di energia, sovraccarico energetico, calo di tensione o blackout. Tuttavia la presente esclusione non si applica al Sistema Informatico di una Società;
2.1 guasto alle linee telefoniche, alle linee di trasmissione di dati o ad altre infrastrutture di rete o di telecomunicazione che non si trovano sotto il controllo di una Società;
3.1 guasto di satelliti.
3.9. Terzi
Richieste di Risarcimento avanzate da terzi o penali versate a terzi.
3.10. Guerra e Terrorismo
Qualsiasi guerra (dichiarata e non), terrorismo (ad eccezione del Terrorismo Informatico), invasione, impiego di forza militare, guerra civile, insurrezione popolare o militare, rivolta o rivoluzione, o qualsiasi azione intrapresa per contrastare o difendersi da qualsivoglia di tali eventi.
4. Condizioni
Le seguenti condizioni si riferiscono specificamente alla presente garanzia Copertura per Interruzione della Rete e sono operanti in aggiunta alle Condizioni Generali.
4.1. Denuncia di sinistro
Oltre all’obbligo di notifica nei confronti dell’Assicuratore previsto al punto 3.1 - Comunicazioni e notifica di una richiesta di risarcimento delle Condizioni Generali, e come condizione per l’operatività della copertura prevista dalla presente garanzia Copertura per Interruzione della Rete, la Società è inoltre tenuta a:
1.1 compilare e firmare una denuncia formale di sinistro dettagliata entro centottanta (180) giorni dalla risoluzione del Blocco (salvo qualora tale periodo sia prorogato per iscritto dall’Assicuratore); la denuncia di sinistro deve riportare:
a. una descrizione esaustiva dei Costi di Interruzione della Rete o delle Perdite Dovute a Interruzione della Rete e delle circostanze che li hanno determinati;
b. un calcolo dettagliato delle eventuali Perdite Dovute a Interruzione della Rete; e
c. tutti i documenti e gli elementi ragionevolmente correlati ai Costi di Interruzione della Rete o alle Perdite Dovute a Interruzione della Rete o che concorrono a giustificare tali importi.
2.1 rispondere prontamente alle richieste di informazioni dell’Assicuratore.
Tutte le Richieste di risarcimento liquidate daranno luogo a pagamento quarantacinque (45) giorni dopo:
a. la presentazione di giustificativi comprovanti le Perdite dovute a Interruzione della Rete e i Costi di Interruzione della Rete secondo quanto previsto ai suddetti punti a. e b.; e
b. la successiva accettazione scritta degli stessi da parte dell’Assicuratore.
I costi e le spese sostenuti per accertare o comprovare le Perdite Dovute a Interruzione della Rete e/o i Costi di Interruzione della Rete in base alla presente garanzia Copertura per Interruzione della Rete, compresi quelli associati alla preparazione della denuncia di sinistro, sono a carico della Società e non sono coperti dalla presente Polizza. Tuttavia l’Assicuratore sopporta i costi sostenuti in misura ragionevole dai revisori della Società o da contabili esterni per partecipare a riunioni e colloqui e per fornire le informazioni che l’Assicuratore potrà richiedere al fine di accertare e liquidare la richiesta di risarcimento delle Perdite Dovute a Interruzione della Rete e/o dei Costi di Interruzione della Rete (ove pertinente).
4.2. Perizia
In caso di disaccordo tra la Società e l’Assicuratore in merito all’entità delle Perdite Dovute a Interruzione della rete o dei Costi di Interruzione della Rete, la Società o l’Assicuratore potranno richiedere per iscritto una perizia volta ad appurare l’entità delle Perdite Dovute a Interruzione della Rete o dei Costi di Interruzione della Rete. In tal caso, ognuna delle parti nominerà un perito competente e imparziale. I periti provvederanno quindi a scegliere di comune accordo un arbitro che eserciti la professione da almeno dieci (10) anni e che collabori con un’importante società internazionale di consulenza contabile con esperienza nella valutazione della tipologia di sinistri in questione. Ciascun perito procederà singolarmente a stimare l’entità delle Perdite Dovute a Interruzione della Rete o dei Costi di Interruzione della Rete. In caso di mancato accordo, i due periti sottoporranno la questione all’arbitro. La decisione dell’arbitro ha carattere definitivo e vincolante.
La Società e l’Assicuratore i) sopporteranno i propri costi, compresi i costi del rispettivo perito e ii) sosterranno in ugual
misura le spese dell’arbitro.
L’Assicuratore La Contraente
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Rappresentanza Generale per l’Italia
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Copertura per Gestione di eventi
Ai sensi dell’articolo 166 del Codice delle Assicurazioni, sono indicate in corsivo le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato.
La presente garanzia Copertura per Gestione di Eventi è operante solo se richiamata nel Frontespizio. . A condizione che sia pagato il relativo Premio, l’Assicuratore e la Contraente convengono quanto segue:
Le Condizioni Generali si intendono richiamate nella presente sezione relativa alla garanzia Copertura per Gestione di Eventi, di cui costituiscono parte integrante e a cui sono espressamente applicabili.
Tutte le coperture che rientrano nella presente garanzia Copertura per Gestione di Eventi sono prestate a primo rischio e soltanto in relazione agli Eventi Assicurati scoperti per la prima volta durante il Periodo di Validità della Polizza e denunciati all’Assicuratore in conformità delle Condizioni Generali.
La copertura di cui alla sottostante Sezione di Garanzia Copertura per Gestione di Eventi è prestata nei limiti del
Massimale della Garanzia e di qualsiasi sottolimite precisato nel Frontespizio.
1. Coperture
1.1. Gestione di eventi
L’Assicuratore indennizza la Società per tutte le Perdite Pecuniarie in relazione a:
1.1 Servizi di Assistenza Legale;
2.1 Servizi Informatici;
3.1 Ripristino Dati;
4.1 Servizi per la Tutela della Reputazione;
5.1 Costi di Notifica; e,
6.1 Credit Monitoring e ID Monitoring;
subite unicamente in conseguenza di un Evento Assicurato che si è verificato o che, sulla base di validi motivi, la Società
e l’Assicuratore ritengono si sia verificato.
Tali onorari, costi e spese saranno risarciti dall’Assicuratore soltanto se gli esborsi sono sostenuti entro un anno dalla
data nella quale l’Evento Assicurato è notificato all’Assicuratore in conformità delle Condizioni Generali.
2. Definizioni
Le seguenti definizioni si riferiscono specificamente alla presente garanzia Copertura per Gestione di Eventi. Valgono altresì tutte le altre definizioni di cui al punto 4.2 - Definizioni generali delle Condizioni Generali ove non specificamente derogate qui di seguito.
2.1. Autorità di vigilanza
Un Garante Privacy o altro ente istituito ai sensi della Normativa in Materia di Protezione dei Dati in qualsiasi giurisdizione e autorizzato a fare rispettare gli obblighi di legge in relazione alla raccolta, alla conservazione, al trattamento e al controllo di Informazioni Riservate. Per Autorità di Xxxxxxxxx si intende inoltre ogni altro ente di vigilanza che imponga all’Assicurato l’assolvimento di un obbligo in relazione alla Normativa in Materia di Protezione dei Dati.
2.2. Assicurato
1.1 la Società;
2.1 qualsiasi persona fisica che ricopra o abbia ricoperto il ruolo di amministratore, dirigente o socio (compreso qualsiasi Dirigente Competente) della Società, nella misura in cui detta persona fisica agisce o agiva in tale veste;
3.1 qualsiasi persona fisica che sia o sia stata un dipendente della Società;
4.1 qualsiasi operatore indipendente che operi sotto la direzione e la supervisione diretta della Contraente, ma
soltanto in relazione ai servizi forniti a quest’ultima; e
5.1 qualsiasi erede o qualunque rappresentante legale di qualsiasi assicurato rispondente alla descrizione di cui ai punti i), ii) e iii) della presente definizione nella misura in cui è presentata nei loro confronti una rivendicazione o una richiesta di risarcimento in relazione a un atto, a un errore o a un'omissione posti in essere dall’Assicurato.
2.3. Consulente in materia di crisi
Qualsiasi consulente designato dall’Assicuratore oppure il Response Advisor, o qualunque altro consulente designato dalla Società, e approvato dall’Assicuratore prima del conferimento dell’incarico, allo scopo di fornire Servizi di Tutela della Reputazione.
2.4. Costi di Notifica
Costi associati:
1.1 alla creazione e alla gestione di call center;
2.1 alla preparazione e alla notifica agli Interessati e/o a qualsiasi Autorità di Xxxxxxxxx; e
3.1 ad attività di indagine e di raccolta di informazioni;
sostenuti a seguito di una reale o sospetta Violazione di Informazioni Riservate.
2.5. Credit Monitoring e ID Monitoring
A seguito della comunicazione data agli Interessati in base al paragrafo Costi di Notifica, i corrispettivi, i costi e le spese sostenute in misura ragionevole e necessaria dall’Assicurato, con la previa autorizzazione scritta dell’Assicuratore, per servizi di credit monitoring o di ID monitoring al fine di individuare un eventuale uso improprio di Dati Personali in conseguenza di una effettiva o asserita Violazione di Informazioni Riservate, compreso il premio ragionevole e necessario versato per qualsiasi assicurazione contro il furto di identità.
2.6. Dati
Informazioni o supporti digitali o digitalizzati, dati memorizzati elettronicamente e mezzi di archiviazione elettronica.
2.7. Dati personali
Qualsiasi informazione concernente una persona fisica, purché non di pubblico dominio e tale da identificare la persona in questione. Per Dati Personali si intendono nomi, indirizzi di posta elettronica, recapiti telefonici, numeri di carte di credito o di debito, informazioni contabili o di natura bancaria, informazioni mediche riferite a una persona fisica, o qualunque altra informazione protetta da qualsiasi normativa o regolamento in materia di protezione dei dati personali.
2.8. Dati Societari
informazioni relative a qualsiasi soggetto terzo che non sono a disposizione del pubblico e/o segreti commerciali, dati, progetti, previsioni, formule, prassi, processi, registri, relazioni, documenti soggetti a tutela legale o contrattuale.
2.9. Detentore di Informazioni
Un soggetto terzo
(i) al quale la Società abbia fornito Informazioni Riservate, oppure
(ii) (ii) che abbia ricevuto Informazioni Riservate per conto di una Società.
2.10. Disfunzione operativa
Qualsiasi azione accidentale, negligente o non intenzionale o omissione da parte di un dipendente della Società o di un dipendente di un fornitore terzo di servizi nelle operazioni di gestione, manutenzione o potenziamento del Sistema Informatico della Società.
2.11. Esperti informatici
Società di servizi informatici designata dalla società e approvata dall’Assicuratore prima del conferimento dell’incarico.
2.12. Evento Assicurato
Qualsiasi:
1.1 Violazione di Informazioni Riservate
2.1 Falla nella Sicurezza, oppure;
3.1 Disfunzione Operativa.
2.13. Evento di Rilievo
La reale o minacciata comunicazione o divulgazione di informazioni al pubblico su un qualsiasi mezzo di informazione che derivi direttamente da un Evento Assicurato reale, potenziale o sospetto che potrebbe gettare discredito sulla Società o su qualsiasi Assicurato o danneggiare la loro reputazione e/o compromettere la fiducia del pubblico nella Società.
2.14. Falla nella Sicurezza
1.1 Intrusione, accesso non autorizzato (compreso l’utilizzo di credenziali autorizzate da parte di un soggetto non autorizzato) o utilizzo non autorizzato (anche da parte di un soggetto con autorizzazione all’accesso) del Sistema Informatico della Società, anche quando tale intrusione, accesso non autorizzato o utilizzo non autorizzato determini o impedisca di attenuare:
a. qualsiasi attacco di tipo denial of service (interruzione del servizio) o denial of access (interruzione
dell’accesso); oppure
b. qualsiasi ricezione o trasmissione di un codice maligno, software maligno o virus; e
2.1 la perdita di Dati derivante dal furto o dalla perdita materiale di hardware posto sotto il controllo della
Società.
2.15. Garante Privacy
Un funzionario dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali o carica sostitutiva istituita in base alle leggi e ai regolamenti in materia di protezione e riservatezza dei dati in Italia e qualsiasi carica equivalente in qualunque altra giurisdizione.
2.16. Informazioni Riservate
Dati Societari e Dati Personali che una Società o un Detentore di Informazioni ha in consegna, in custodia o sotto controllo, o per le quali una Società o un Detentore di informazioni è responsabile per legge.
2.17. Interessato
Qualsiasi persona fisica i cui dati personali siano stati raccolti, conservati o trattati dalla società o per conto di
quest’ultima.
2.18. Massimale della Garanzia
La somma che rappresenta la massima responsabilità dell’Assicuratore in relazione alla presente Sezione di Garanzia come specificata nel Riepilogo delle Garanzie del Frontespizio
2.19. Normativa in Materia di Protezione dei Dati
Il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e ogni atto legislativo successivo che lo modifichi, lo abroghi o lo sostituisca, nonché tutte le altre leggi e gli altri regolamenti equivalenti relativi alla regolamentazione e all’attuazione delle norme in materia di protezione e riservatezza dei dati in qualsiasi paese.
2.20. Perdite Pecuniarie
Gli onorari, i costi e le spese ragionevoli e necessari per i quali è operante la copertura 1.1 – Gestione di eventi di cui alla presente sezione relativa alla garanzia Copertura per Gestione di Eventi, ma soltanto entro i limiti della copertura 1.1. Gestione di Eventi.
2.21.Response Advisor (Consulente in Materia di Risposta alle Crisi)
Qualsiasi studio legale al quale l’Assicuratore abbia conferito l’incarico di fornire Servizi di Assistenza Legale, oppure qualunque altro studio legale designato dalla Società e approvato dall’Assicuratore prima del conferimento dell’incarico.
2.22. Ripristino Dati
Interventi intrapresi dalla Società o per conto di essa al fine di:
1.1 stabilire se sia possibile ripristinare o ricreare i Dati di cui la Società dispone;
2.1 ripristinare o ricreare i Dati di cui la Società dispone, laddove tali Dati risultino non leggibili da computer o corrotti; oppure;
3.1 ricaricare e personalizzare nuovamente il software su licenza gestito dalla Società se tale software non è leggibile da computer.
2.23. Servizi di Assistenza Legale
Servizi erogati da un Response Advisor al fine di:
1.1 coordinare l’intervento degli Esperti Informatici o dei Consulenti in Materia di Crisi, fornire consulenza e assistenza nell’adempimento degli obblighi di notifica nei confronti di qualsiasi Autorità di Vigilanza pertinente; oppure,
2.1 monitorare i reclami presentati dagli Interessati e fornire consulenza all’Assicurato per quanto riguarda le misure da adottare in risposta a un Evento Assicurato al fine di ridurre al minimo i danni cagionati alla Società, compresi gli interventi adottati per mantenere e ripristinare la fiducia del pubblico nella Società.
2.24. Sistema Informatico della Società
1.1 Qualsiasi hardware, software e relativi componenti collegati tra loro attraverso una rete di due o più dispositivi accessibili tramite Internet o una rete interna o collegati attraverso dispositivi di memorizzazione di dati o altri dispositivi periferici di proprietà della Società o da questa gestiti, controllati o noleggiati;
2.1 qualsiasi dispositivo utilizzato dai dipendenti secondo lo schema “Bring Your Own Device” per accedere al
Sistema Informatica della Società o ai Dati ivi contenuti; e
3.1 qualsiasi servizio cloud o altro servizio di hosting di risorse informatiche, utilizzato dalla Società e gestito da
un fornitore terzo di servizi in virtù di un contratto scritto tra quest’ultimo e la Società.
2.25. Servizi informatici
Intervento di un Esperto Informatico finalizzato a:
1.1 appurare se si sia verificato una Falla nella Sicurezza o una Disfunzione Operativa, verificando le modalità di insorgenza e l'eventuale persistenza del problema rilevato;
2.1 individuare se tale Falla nella Sicurezza o Disfunzione Operativa abbia determinato una Violazione di Informazioni Riservate e se vi sia stata compromissione dei Dati;
3.1 stabilire in che misura le Informazioni Riservate potrebbero essere state compromesse; e
4.1 contenere e risolvere un Evento Assicurato e formulare raccomandazioni a scopo di prevenzione o attenuazione del danno.
2.26. Servizi per la Tutela della Reputazione
Consulenza e supporto da parte di un Consulente in Materia di Gestione delle Crisi (compresa la consulenza sulle strategie in materia di media e i servizi resi da agenzie indipendenti di pubbliche relazioni) al fine di attenuare o prevenire il potenziale effetto negativo, ovvero il danno alla reputazione, causato da un Evento di Rilievo, compresa la progettazione e la gestione di una strategia di comunicazione.
2.27. Terrorismo Informatico
Il ricorso premeditato ad attività volte a compromettere la rete o il Sistema Informatico della Società, ovvero la minaccia
esplicita di ricorso a tali attività, nell’intento di provocare danni e perseguire obiettivi sociali, ideologici, religiosi, politici o
obiettivi analoghi, o di intimidire una o più persone nel perseguimento di tali obiettivi. In nessuna circostanza costituiscono Terrorismo Informatico le attività che fanno parte o sono condotte a sostegno di qualsiasi azione militare, guerra o operazione bellica.
2.28. Violazione di Informazioni Riservate
Divulgazione o trasmissione non autorizzata di qualsiasi Informazione Riservata per la quale la Società è responsabile.
3. Esclusioni
Le seguenti esclusioni si applicano specificamente alla presente garanzia Copertura per Gestione di Eventi e integrano
le esclusioni di cui all’articolo 5 delle Condizioni Generali.
L’Assicuratore non è tenuto a indennizzare le Perdite Pecuniarie traenti origine da, basate su o attribuibili a:
3.1. Antitrust
Qualsiasi violazione di norme antitrust, accordo restrittivo della concorrenza o atto di concorrenza sleale, siano essi effettivi o asseriti.
3.2. Migliorie
1.1 Aggiornamento, upgrade, potenziamento o sostituzione del Sistema Informatico della Società affinché tale sistema sia di livello superiore rispetto a quello preesistente al verificarsi di un Falla nella Sicurezza o di una Disfunzione Operativa; oppure
2.1 eliminazione di errori o vulnerabilità rilevati nei programmi software.
3.3. Lesioni personali e danni a cose
Qualsiasi:
1.1 lesione fisica, infermità, malattia o decesso;
2.1 perdita o distruzione di beni materiali diversi dai Dati.
3.4. Infrastruttura
Qualsiasi:
1.1 guasto elettrico o meccanico di infrastrutture che non si trovano sotto il controllo dell’Assicurato, compresa qualsiasi interruzione nella fornitura di energia, sovraccarico energetico, calo di tensione o blackout. Tuttavia la presente esclusione non si applica al Sistema Informatico di una Società;guasto alle linee telefoniche, alle linee di trasmissione di dati o ad altre infrastrutture di rete o di telecomunicazione che non si trovano sotto il controllo di un Assicurato;
ii) guasto di satelliti.
3.5. Brevetti
Qualsiasi violazione di brevetti.
3.6. Segreto Commerciale
Qualsiasi
1.1 perdita del diritto di ottenere la registrazione di brevetti;
2.1 appropriazione indebita di segreti commerciali
dovuta a una divulgazione non autorizzata di informazioni da parte di un Assicurato.
3.7. Guerra e terrorismo
Qualsiasi guerra (dichiarata e non), terrorismo (ad eccezione del Terrorismo Informatico), invasione, impiego di forza militare, guerra civile, insurrezione popolare o militare, rivolta o rivoluzione, o qualsiasi azione intrapresa per contrastare o difendersi da qualsivoglia di tali eventi.
L’Assicuratore La Contraente
Rappresentanza Generale per l’Italia
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Copertura per Xxxxxxxx informatici a fini estorsivi
Ai sensi dell’articolo 166 del Codice delle Assicurazioni, sono indicate in corsivo le clausole che indicano decadenze, nullità
o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato.
La presente garanzia Copertura per Xxxxxxxx informatici a fini estorsivi è operante solo se richiamata nel Frontespizio.
A condizione che sia pagato il relativo premio, l’Assicuratore e la Contraente convengono quanto segue:
Le Condizioni generali si intendono richiamate nella presente sezione relativa alla garanzia Copertura per Attacchi informatici a fini estorsivi, di cui costituiscono parte integrante e a cui sono espressamente applicabili.
Tutte le coperture che rientrano nella presente garanzia Copertura per Xxxxxxxx informatici a fini estorsivi sono prestate soltanto in relazione agli eventi assicurati scoperti per la prima volta durante il periodo di validità della polizza e denunciati all’Assicuratore in conformità delle Condizioni generali e della presente sezione relativa alla garanzia Copertura per Xxxxxxxx informatici a fini estorsivi.
La copertura di cui alla sottostante Sezione di garanzia Copertura per Attacchi informatici a fini estorsivi è prestata nei limiti del Massimale della Garanzia e di qualsiasi sottolimite precisato nel Frontespizio.
Frontespizio Copertura per Attacchi informatici a fini estorsivi
Consulente per gli Attacchi informatici a fini estorsivi Numero di emergenza | La società nominata dall’Assicuratore + 00(0) 0000 000000 |
1. Coperture
1.1. Attacchi informatici a fini estorsivi
L’Assicuratore indennizza la Società per tutte le perdite pecuniarie subite da un Assicurato unicamente in conseguenza di una minaccia a scopo estorsivo.
2. Definizioni
Le seguenti definizioni si riferiscono specificamente alla presente garanzia Copertura per Xxxxxxxx informatici a fini estorsivi. Valgono altresì tutte le altre definizioni di cui al punto 4.2 - Definizioni generali delle Condizioni generali ove non specificamente derogate qui di seguito.
2.1. Assicurato
1.1 la società;
2.1 qualsiasi persona fisica che ricopra o abbia ricoperto il ruolo di amministratore, dirigente o socio (compreso qualsiasi Dirigente competente) della società, nella misura in cui detta persona fisica agisce o agiva in tale veste;
3.1 qualsiasi persona fisica che sia o sia stata un dipendente della società;
4.1 qualsiasi operatore indipendente che operi sotto la direzione e la supervisione diretta della Contraente, ma soltanto in relazione ai servizi forniti a quest’ultima; e
5.1 qualsiasi erede o qualunque rappresentante legale di qualsiasi assicurato rispondente alla descrizione di cui ai punti i), ii) e iii) della presente definizione nella misura in cui è presentata nei loro confronti una rivendicazione o una richiesta di risarcimento in relazione a un atto, a un errore o a un'omissione posti in essere dall’Assicurato.
2.2. Consulente in materia di attacchi informatici a scopo estorsivo
L’impresa indicata nel Frontespizio Copertura per Xxxxxxxx informatici a fini estorsivi.
2.3. Dati
Informazioni o supporti digitali o digitalizzati, dati memorizzati elettronicamente e mezzi di archiviazione elettronica.
2.4. Evento assicurato
Qualunque circostanza o evento che determini l’attivazione della copertura assicurativa in base all’articolo 1 - Coperture della presente garanzia Copertura per Attacchi informatici a fini estorsivi.
2.5. Massimale della Garanzia
La somma che rappresenta la massima responsabilità dell’Assicuratore in relazione alla presente Sezione di Garanzia come specificata nel Riepilogo delle Garanzie del Frontespizio
2.6. Minaccia di estorsione
Qualsiasi minaccia al sistema informatico della società, compresa la minaccia di:
1.1 rilascio, divulgazione, diffusione, distruzione o utilizzo di dati acquisiti attraverso l’accesso non autorizzato al
sistema informatico della società o l’utilizzo non autorizzato dello stesso;
2.1 introduzione di un codice maligno nel sistema informatico della società o utilizzo del sistema informatico della società come veicolo di trasmissione di un codice maligno;
3.1 corruzione, danneggiamento o distruzione del sistema informatico della società;
a. contatto per via elettronica con i clienti della società da parte di un soggetto che assuma l’identità dell’Assicurato o sostenga di agire su istruzione dell’Assicurato al fine di ottenere con l’inganno informazioni personali dei clienti della società (con la modalità del cosiddetto “pharming”, “phishing” o altri tipi di comunicazioni false);
b. limitazione o impedimento dell’accesso al sistema informatico della società; oppure
c. rivelazione di informazioni riservate di tipo digitale o non digitale,
iv) esecuzione di un attacco di tipo denial of service a danno del sistema informatico della società.
laddove tale minaccia comporti l’accesso non autorizzato, reale o minacciato, da parte di un soggetto terzo al sistema informatico della società con conseguente danno economico o reputazionale per la società.
Per minaccia a scopo estorsivo si intende inoltre una qualsiasi serie di minacce fra loro correlate rivolte
all’Assicurato.
2.7. Perdite pecuniarie
Qualsiasi:
1.1 somma di denaro in contanti, strumento monetario o il valore equo di mercato di qualsiasi bene o servizio pagato dall’Assicurato previa autorizzazione dell’Assicuratore al fine di prevenire o porre fine a una minaccia a scopo estorsivo;
2.1 onorari, costi e spese ragionevoli e necessari del consulente in materia di attacchi informatici a scopo estorsivo nell'ambito di un’indagine volta a stabilire la causa di una minaccia a scopo estorsivo o a porre fine alla stessa.
2.8. Sistema informatico della società
1.1 Hardware, software e relativi componenti collegati tra loro attraverso una rete di due o più dispositivi accessibili tramite Internet o una rete interna o collegati attraverso dispositivi di memorizzazione di dati o altri dispositivi periferici di proprietà di ovvero gestiti, controllati o noleggiati dalla società;
2.1 qualsiasi dispositivo utilizzato dai dipendenti secondo il principio “Bring Your Own Device” per accedere al
sistema informatico della società o ai dati ivi contenuti; e
3.1 qualsiasi servizio cloud o altro servizio di hosting di risorse informatiche, utilizzato dalla società e gestito da
un fornitore terzo di servizi in virtù di un contratto scritto tra quest’ultimo e la società.
2.9. Terrorismo informatico
Il ricorso premeditato ad attività volte a compromettere la rete o il sistema informatico della società, ovvero la minaccia esplicita di ricorso a tali attività, nell’intento di provocare danni e perseguire obiettivi sociali, ideologici, religiosi, politici o obiettivi analoghi, o di intimidire una o più persone nel perseguimento di tali obiettivi. In nessuna circostanza costituiscono terrorismo informatico le attività che fanno parte o sono condotte a sostegno di qualsiasi azione militare, guerra o operazione bellica.
3. Esclusioni
Le seguenti esclusioni si applicano specificamente alla presente garanzia Copertura per Xxxxxxxx informatici a fini estorsivi e integrano le esclusioni di cui all’articolo 5 delle Condizioni generali.
L’Assicuratore non è tenuto a indennizzare le perdite pecuniarie traenti origine da, basate su o attribuibili a:
3.1. Antitrust
Qualsiasi violazione di norme antitrust, accordo restrittivo della concorrenza o atto di concorrenza sleale, siano essi effettivi o asseriti.
3.2. Lesioni personali e danni a cose
Qualsiasi:
1.1 lesione fisica, infermità, malattia o decesso. Tuttavia la presente esclusione 3.2 non si applica in caso di trauma psichico, sofferenza mentale o psicologica o lesione della salute psichica non traenti origine dalle condizioni di cui sopra; oppure
2.1 perdita o distruzione di beni materiali diversi dai dati.
3.3. Ente governativo o pubblica autorità
Qualsiasi minaccia a scopo estorsivo da parte di qualsiasi ente governativo o pubblica autorità.
3.4. Infrastruttura
Qualsiasi:
1.1 guasto elettrico o meccanico di infrastrutture che non si trovano sotto il controllo dell’Assicurato, compresa qualsiasi interruzione nella fornitura di energia, sovraccarico energetico, calo di tensione o blackout. Tuttavia la presente esclusione non si applica al sistema informatico di una società;
2.1 guasto alle linee telefoniche, alle linee di trasmissione di dati o ad altre infrastrutture di rete o di telecomunicazione che non si trovano sotto il controllo di un assicurato;
3.1 guasto di satelliti.
3.5. Brevetti
Qualsiasi violazione di brevetti.
3.6. Segreto commerciale
Qualsiasi:
1.1 perdita del diritto di ottenere la registrazione di brevetti;
2.1 appropriazione indebita di segreti commerciali
dovuta a una divulgazione non autorizzata di informazioni da parte di un Assicurato.
3.7. Guerra e terrorismo
Qualsiasi guerra (dichiarata e non), terrorismo (ad eccezione del Terrorismo Informatico), invasione, impiego di forza militare, guerra civile, insurrezione popolare o militare, rivolta o rivoluzione, o qualsiasi azione intrapresa per contrastare o difendersi da qualsivoglia di tali eventi.
4. Condizioni
Le seguenti condizioni si riferiscono specificamente alla presente garanzia Copertura per Attacchi informatici a fini estorsivi e sono operanti in aggiunta alle Condizioni generali. La copertura in base alla presente garanzia Copertura per Xxxxxxxx informatici a fini estorsivi è subordinata al rispetto da parte dell’Assicurato delle condizioni seguenti.
4.1. Notifica
Oltre alle prescrizioni di cui al punto 3.1 – Comunicazioni e denuncia di una richiesta di risarcimento delle Condizioni generali, pena la decadenza dal diritto alla prestazione prevista in base alla presente garanzia Copertura per Attacchi informatici a fini estorsivi, in caso di minaccia a scopo estorsivo l’Assicurato ha l’obbligo di informare immediatamente il consulente in materia di attacchi informatici a scopo estorsivo contattandolo al recapito precisato nel Frontespizio e di fornirgli tutte le informazioni pertinenti nel più breve tempo possibile.
4.2. Riservatezza
La Contraente e l’Assicurato non potranno rivelare l’esistenza della presente polizza.
4.3. Denuncia alle autorità
L’Assicurato acconsente a che l’Assicuratore (o i rappresentanti da questi designati) denunci alle autorità di polizia o ad altre autorità di contrasto competenti qualunque Minaccia a Scopo Estorsivo.
L’Assicuratore La Contraente
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Rappresentanza Generale per l’Italia
ProfessionalEdge 2016
Condizioni generali
Ai sensi dell’articolo 166 del Codice delle Assicurazioni, sono indicate in corsivo le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del contraente o dell'assicurato.
A condizione che sia pagato il relativo premio, l’Assicuratore e la Contraente convengono quanto segue:
Le presenti Condizioni Generali si applicano a tutte le Garanzie, salvo qualora una data Garanzia stabilisca specificamente la non applicabilità delle Condizioni Generali nel loro complesso o di una loro parte. I termini, le condizioni e le limitazioni precisati in ciascuna delle sezioni di polizza corrispondenti alle diverse garanzie si applicano esclusivamente alla sezione in questione. I termini di cui è fornita una definizione hanno il significato loro attribuito al punto 4.1 delle presenti Condizioni generali o nella sezione di polizza nella quale sono utilizzati.
1. Massimali e franchigie
1.1. Massimali
L’importo totale aggregato risarcibile dall’Assicuratore in forza della presente polizza per tutte le Richieste di risarcimento, per tutti gli Eventi Assicurati durante il Periodo di Validità della Polizza o il Periodo di Osservazione Facoltativo non può superare il Massimale Aggregato di Polizza. I Massimali della Garanzia, qualsiasi sottolimite, le Estensioni (ove applicabili) e i costi di difesa (fermo restando quanto previsto dall’articolo 1917, 3° comma del Codice Civile) sono compresi in tale importo e non sono da intendersi in aggiunta al Massimale Aggregato di Polizza. Eventuali pagamenti effettuati a fronte di perdite pecuniarie in base a una qualsiasi Garanzia riducono il Massimale Aggregato di Polizza. L’inclusione di più Società nella Copertura di cui alla presente Polizza non ha l’effetto di aumentare l’esposizione totale dell’Assicuratore in base alla Polizza.
Qualora nel Frontespizio figuri un sottolimite di esposizione in corrispondenza delle garanzie o delle estensioni di copertura, tale sottolimite costituirà la massima esposizione dell’Assicuratore per tutte le perdite pecuniarie o per gli altri importi indennizzabili traenti origine da tutte le Richieste di risarcimento e da tutti gli Eventi Assicurati durante il Periodo di Validità della Polizza in relazione alla garanzia o all’estensione di copertura nell’ambito della sezione o delle Coperture cui si applica il sottolimite.
1.1 Bis – Massimali per perdite causate da Notartel
L’Assicurato prende atto che, nel caso di perdite pecuniarie e/o richieste di risarcimento causate da uno o più eventi che abbiano determinato la violazione della sicurezza o dei sistemi del fornitore Notartel, l’Assicuratore sarà obbligato fino alla concorrenza della somma massima di € 5.000.000 in aggregato per il periodo assicurativo 01/05/2023 – 01/05/2024 per tutti gli Assicurati che abbiano aderito alla presente polizza convenzione indipendentemente dal numero di essi coinvolti nello stesso evento e indipendentemente dal numero degli eventi occorsi fermo, in ogni caso, il Massimale Aggregato di Polizza acquistato da ciascun Assicurato.
Nell’eventualità che le perdite pecuniarie e/o le richieste di risarcimento complessivamente indennizzabili dall’Assicuratore ai termini di polizza per tutti gli Assicurati aderenti alla presente convenzione esauriscano o eccedano la somma di € 5.000.000 per il periodo assicurativo 01/05/2023 – 01/05/2024, le indennità e/o i risarcimenti pagabili sotto ciascuna polizza degli Assicurati coinvolti si intenderanno proporzionalmente ridotti in misura uguale fra tutti gli Assicurati.
1.2. Franchigie
L’Assicuratore indennizza la Contraente dalle Perdite Xxxxxxxxxx subite soltanto per la parte eccedente la Franchigia. Per maggior chiarezza, si precisa che la Franchigia si applica anche ai Costi di Difesa. L’Assicuratore può, a sua totale discrezione, anticipare l’importo della franchigia, interamente o in parte; in tal caso la società rimborsa immediatamente all’Assicuratore gli importi da questi anticipati.
La Franchigia è a carico di ciascun Assicurato e deve rimanere non assicurata. Nel caso in cui una Singola Richiesta di Risarcimento determini l'applicazione di più franchigie (compreso un’eventuale Franchigia Temporale), allora con riferimento a detta Richiesta di Risarcimento la Franchigia applicabile alle Perdite Pecuniarie sarà quella di importo più elevato.
1.3. Surrogazione
Nel caso di un qualsiasi pagamento effettuato in base alla presente Polizza in relazione a una Richiesta di Risarcimento o a un Evento Assicurato, l’Assicuratore subentrerà in tutti i diritti di regresso di cui è titolare ciascun Assicurato (indipendentemente dal fatto che questa sia stata o non sia stata pienamente risarcita del danno effettivamente subito). L’Assicuratore avrà il diritto di far valere ed esercitare tali diritti in nome dell’Assicurato; a tal proposito l’Assicurato fornirà all’Assicuratore tutta l’assistenza e la collaborazione ragionevole, inclusa la sottoscrizione di tutti i documenti che si riterranno di volta in volta necessari. La Società si asterrà da qualsiasi
condotta che possa pregiudicare i diritti di recupero dell’Assicuratore. Qualsiasi somma recuperata in eccesso all’importo totale pagato dall’Assicuratore in base alla presente polizza (al netto di eventuali costi di recupero) sarà restituita all’Assicurato. L’Assicuratore può, a sua totale discrezione, rinunciare per iscritto a qualsiasi dei diritti di surrogazione di cui al presente punto 1.3 -- Surrogazione.
1.4. Reintegro dei massimali
Qualora effettui il recupero di importi corrisposti in base alla presente Polizza, l’Assicuratore provvederà al reintegro dei Massimali di polizza nei limiti di tale recupero, dedotti i costi sostenuti nella gestione e nell’esecuzione del recupero. L’Assicuratore non si assume l’obbligo di provvedere al recupero di eventuali importi corrisposti in base alla presente Polizza.
1.5. Periodo di osservazione automatico
La Contraente ha diritto a un Periodo di Osservazione automatico di sessanta (60) giorni in caso di mancato rinnovo o di mancata sostituzione della presente polizza (“Periodo di Osservazione Automatico”). L’Assicuratore non può recedere nel periodo di osservazione automatico, salvo nei casi previsti dalla legge. Il periodo di osservazione automatico non si applica se il contratto si estingue per annullamento, nullità, risoluzione del presente contratto o recesso. Il Periodo di Osservazione Automatico non è operante qualora sia attivato un Periodo di Osservazione Facoltativo, né si applica a qualsiasi Richiesta di Risarcimento o Evento Assicurato coperto ai sensi di una polizza di rinnovo o sostitutiva della presente Polizza (o qualsiasi polizza che offra una copertura analoga) o qualsiasi Richiesta di Risarcimento o Evento Assicurato che sarebbe stato coperto dalla garanzia assicurativa ma che non lo è stato a causa dell’esaurimento del massimale disponibile o perché sotto Franchigia.
1.6. Periodo di osservazione facoltativo [XXX.XX: NON ACQUISTABILE]
Solo con riferimento alle garanzie Copertura per Rischi Professionali, Copertura per Responsabilità per servizi multimediali, Copertura per Servizi e prodotti tecnologici e Copertura per Protezione dei dati e Responsabilità per gli Incidenti Informatici, la Contraente ha diritto ad acquistare un Periodo di Osservazione di durata non superiore a tre (3) anni in caso di mancato rinnovo o sostituzione della presente Polizza (“Periodo di Osservazione Facoltativo”), a condizione che la Contraente ne faccia richiesta e versi il relativo premio addizionale, di importo pari:
1.1 al cento per cento (100%) del Premio Annuale Intero, per un periodo di un (1) anno;
2.1 al centosettantacinque per cento (175%) del Premio Annuale Intero, per un periodo di due (2) anni; oppure
3.1 al duecento per cento (200%) del Premio Annuale Intero, per un periodo di tre (3) anni.
Qualora la Contraente eserciti il diritto di attivare un Periodo di Osservazione Facoltativo, tale periodo decorrerà dalla fine del Periodo di Validità della Polizza e non sarà disponibile alcun Periodo di Osservazione Automatico. Il diritto di attivare un Periodo di Osservazione Facoltativo decade qualora non ne sia fatta richiesta scritta all’Assicuratore, e non sia versato il relativo premio addizionale, entro trenta (30) giorni dalla data di effetto del recesso o del mancato rinnovo. Il Periodo di Osservazione Facoltativo non si applica a qualsiasi Richiesta di Risarcimento o Evento Assicurato per cui è fornita copertura in base a una qualsiasi polizza di rinnovo o sostitutiva della presente Polizza o qualsiasi polizza che offra una copertura analoga, né a qualsiasi Richiesta di Risarcimento
o Evento Assicurato che sarebbe stato coperto ma non lo è stato a causa dell’esaurimento del massimale disponibile
o perché sotto franchigia.
Ai fini del presente punto 1.6 – Periodo di osservazione facoltativo, per “Premio Annuale Intero” si intende la somma del Premio e di qualsiasi premio addizionale dovuto in relazione a eventuali Appendici emesse durante il Periodo di Validità della Polizza.
Le parti non possono recedere nel Periodo di Osservazione, salvo nei casi previsti dalla legge e l’eventuale premio addizionale richiesto in relazione a un Periodo di Osservazione facoltativo si intenderà interamente acquisito alla data di decorrenza del Periodo di Osservazione Facoltativo.
2. Richieste di risarcimento
2.1. Comunicazioni e notifica di una richiesta di risarcimento
La copertura in base alla presente polizza è prestata limitatamente i) alle Richieste di Risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti della Società, e ii) agli Eventi Assicurati verificatisi per la prima volta durante il Periodo di Validità della Polizza, o qualunque Periodo di Osservazione Automatico o Periodo di Osservazione Facoltativo, ovvero alle Richieste di Risarcimento considerate come se fossero state avanzate per la prima volta, o agli Eventi Assicurati considerati come se fossero avvenuti per la prima volta durante uno dei suddetti periodi, come disposto al punto Errore. L'origine riferimento non è stata trovata..
La Società provvederà, non appena possibile, a comunicare per iscritto all’Assicuratore:
1.1 qualsiasi Richiesta di Risarcimento presentata per la prima volta nei confronti della Società o qualsiasi Evento Assicurato; la comunicazione sarà data il prima possibile dopo che il Dirigente Ccompetente della Società sia venuto a conoscenza per la prima volta di tale Richiesta di Risarcimento o Evento Assicurato;
2.1 qualsiasi circostanza di cui il Dirigente Competente della Società venga a conoscenza e che abbia ragionevole probabilità di dare luogo a una Richiesta di Risarcimento o a un Evento Assicurato.
In tutti i casi, la comunicazione va data entro e non oltre:
1.1 sessanta (60) giorni dalla fine del Periodo di Validità della Polizza; oppure
2.1 prima dello scadere del Periodo di Osservazione Automatico o del Periodo di Osservazione Facoltativo,
se attivato.
Tutte le comunicazioni devono essere inviate per iscritto al seguente recapito:
Ufficio Sinistri - Financial Lines AIG Europe S.A.
Rappresentanza generale per l’Italia
Xxxxxx Xxxxx, 00
00000 XXXXXX (XX)
oppure all’indirizzo di posta elettronica xxxxxxx.xxxxxxxx@xxx.xxx; oppure
la data di spedizione postale sarà considerata come data di comunicazione e ne costituirà prova.
La violazione o il ritardo nella comunicazione di cui sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni previste dalla presente Polizza ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.
2.2. Richieste di risarcimento, eventi assicurati o circostanze correlate
Qualora venga dato avviso di una richiesta di risarcimento, di un evento assicurato o di una circostanza conformemente ai termini della presente polizza, qualunque richiesta di risarcimento, evento assicurato o circostanza successiva che insieme a tale richiesta di risarcimento, evento assicurato o circostanza costituisca una singola richiesta di risarcimento si riterrà presentata per la prima volta nella data in cui è stata presentata per la prima volta la Richiesta di Risarcimento, in cui si è verificato per la prima volta l’Evento Assicurato o in cui è stata comunicata per la prima volta la circostanza, e si riterrà denunciata all’Assicuratore nella data in cui ne è stato dato avviso per la prima volta.
2.3. Difesa/Transazione
L’Assicuratore ha il diritto ma non l’obbligo di partecipare alla difesa e l’‘Assicurati ha l’obbligo di difendersi contro qualsiasi Richiesta di Risarcimento avanzata nei suoi confronti e di contestarla, salvo che l’Assicuratore, a sua totale discrezione, decida per iscritto di assumere direttamente la conduzione della difesa e della composizione stragiudiziale di qualsiasi Richiesta di Risarcimento. Xxxxxxx decidesse di non procedere in tal senso, l’Assicuratore avrà il diritto, ma non l’obbligo, di partecipare pienamente alla difesa e alla negoziazione di qualsiasi transazione che coinvolga o che abbia ragionevoli probabilità di coinvolgere l’Assicuratore che effettui un pagamento in forza della Polizza.
Nel caso in cui decida, a sua totale discrezione, che è necessario l’intervento di un avvocato in relazione a qualsiasi Richiesta di Risarcimento o Evento Assicurato, l’Assicuratore provvederà a scegliere tale avvocato all’interno dell’elenco dei propri consulenti legali. L’Assicuratore ha il diritto, in qualsiasi momento dopo la notifica di una richiesta di risarcimento o di un evento assicurato, di versare alla Società la parte residua del massimale. Una volta effettuato tale versamento, cesseranno tutti gli obblighi dell’Assicuratore nei confronti dell’Assicurato in base alla presente Polizza, compresi eventuali obblighi inerenti alla difesa connessa alla Richiesta di Risarcimento o all’Evento Assicurato in questione.
2.4. Consenso dell’Assicurato
L’Assicurato non deve ammettere né assumersi alcuna responsabilità, stipulare alcun accordo per una composizione stragiudiziale, fare acquiescenza alcuna decisione di condanna al risarcimento dei danni, accollarsi Xxxxx di Difesa o sostenere altri esborsi soggetti ad approvazione in base a una qualsiasi Garanzia senza la preventiva autorizzazione scritta dell’Assicuratore (che non potrà essere negata senza ragione, purché all’Assicuratore sia concesso di esercitare tutti i diritti derivanti dalla Polizza). Saranno indennizzabili a titolo di Perdite Pecuniarie in base alla presente Polizza soltanto le passività, gli importi riconosciuti in via transattiva, i risarcimenti riconosciuti da sentenze di condanna e i Xxxxx di Difesa che siano stati accettati dall’Assicuratore, nonché i danni riconosciuti da sentenze di condanna derivanti da Richieste di risarcimento contro le quali è stata predisposta la difesa in conformità della presente Polizza o da altri Eventi Assicurati gestiti in conformità della presente Polizza.
L’assolvimento dell’eventuale obbligo giuridico di denunciare una violazione effettiva o potenziale della Normativa in Materia di Protezione dei Dati non costituisce un’ammissione di responsabilità ai fini del presente punto 2.4 – Consenso dell’Assicuratore.
2.5. Consenso dell’assicuratore
L’Assicuratore potrà concordare la transazione stragiudiziale di qualsiasi Richiesta di Risarcimento o Evento Assicurato qualora la ritenga vantaggiosa per qualsiasi Assicurato, previa autorizzazione scritta dell’ Assicurato in questione (che non potrà essere negata senza ragione). Qualora un qualsiasi Assicurato non fornisca o neghi il proprio consenso per tale transazione, la responsabilità dell’Assicuratore per tutte le Perdite Pecuniarie riferibili a tale Richiesta di Risarcimento o Evento Assicurato sarà limitata all’importo per il quale l’Assicuratore avrebbe potuto definire in via transattiva la Richiesta di Risarcimento o l’Evento Assicurato, sommato ai Costi di Difesa sostenuti fino alla data in cui l’Assicuratore ha formulato per iscritto la proposta di transazione, al netto di un’eventuale coassicurazione e della Franchigia applicabile.
2.6. Cooperazione
L’Assicurato provvederà a sue spese: i) a fornire all’Assicuratore ogni ragionevole assistenza e a collaborare nelle fasi di indagine, difesa, transazione o appello connesse a qualsiasi Richiesta di Risarcimento o Evento Assicurato e nell’esercizio del diritto all’indennizzo ii) a usare la normale diligenza e compiere e contribuire a ogni ragionevole sforzo per evitare o diminuire le Perdite Pecuniarie ai sensi della presente Polizza; iii) a fornire all’Assicuratore le informazioni e l’assistenza che questi potrà ragionevolmente richiedere per lo svolgimento di indagini riguardo ad eventuali Perdite Xxxxxxxxxx o per la definizione della responsabilità dell’Assicuratore in base alla presente Polizza.
2.7. Altra assicurazione
Ad eccezione delle Garanzie specificamente prestate a primo rischio, tutte le altre Garanzie prestate ai sensi della presente Polizza opereranno sempre in eccesso rispetto ad ogni altra assicurazione valida ed esigibile, salvo qualora l’altra assicurazione si applichi specificamente a secondo rischio rispetto al Massimale previsto dalla presente Polizza.
2.8. Ripartizione del danno
Nel caso in cui una qualsiasi Richiesta di Risarcimento o un qualsiasi Evento Assicurato coinvolga sia fattispecie coperte dalla presente Polizza sia fattispecie non coperte, i costi di difesa, i risarcimenti di danni e i costi e le spese connessi a pronunce di condanna e/o ad accordi di transazione saranno ripartiti in modo equo e corretto fra ciascuna Società e l’Assicuratore in proporzione ai rispettivi interessi.
3. Disposizioni generali
3.1. Recesso da parte della Contraente e/o dell’Assicuratore
omissis.
3.2. Mancato pagamento del Premio
In caso di mancato pagamento del Premio da parte di un Assicurato, la Polizza resta sospesa con esclusivo riferimento a quest’ultimo fino alle ore 24 del giorno in cui tale Assicurato paga il Premio dovuto. Se l’Assicurato non paga i Premi successivi o le rate di Premio successive alla prima, la Polizza rimane sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo la scadenza di pagamento prevista.
3.3. Insolvenza
In caso di insolvenza, fallimento o amministrazione controllata di qualsiasi Assicurato, l’Assicuratore non si intenderà sollevato da nessuno degli obblighi derivanti dal presente contratto, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1898 del Codice Civile qualora tali situazioni comportino un aggravamento del rischio.
3.4. Gestione della polizza
La Contraente agirà per conto di ogni singolo Assicurato per quanto riguarda: 1) la negoziazione dei termini e delle condizioni di copertura e la sottoscrizione delle garanzie; 2) l’esercizio di tutti i diritti della Società in base alla presente Polizza; 3) tutte le comunicazioni; 4) il pagamento dei Premi; 5) le Appendici di polizza; 6) la nomina di un consulente legale per la difesa contro una Richiesta di Risarcimento o in relazione a un Evento Assicurato; 7) la risoluzione delle controversie; e 8) il ricevimento di tutti gli importi che l’Assicuratore è tenuto a corrispondere a una Società in base alla presente Polizza.
La Contraente dichiara di essere autorizzata da ciascuna Assicurato ad agire per suo conto in base a quanto sopra.
3.5. Cessione
La presente Polizza e qualsiasi diritto in essa dedotto o da essa derivante non possono essere ceduti senza il previo
consenso scritto dell’Assicuratore.
3.6. Scelta della legge applicabile
La presente Xxxxxxx e qualsiasi controversia o pretesa traente origine dalla polizza, dal suo oggetto o dalla sua formulazione ovvero emersa in relazione ad essi (comprese controversie o pretese non contrattuali) saranno regolate e interpretate in conformità della legge italiana.
3.7. Diritti di Terzi
La presente Xxxxxxx non conferisce alcun beneficio a terzi
3.8. Interpretazione
Le descrizioni nelle intestazioni e nei titoli dei paragrafi della presente Xxxxxxx sono fornite unicamente per praticità e come riferimento e non incidono nel significato del presente contratto. I termini e le espressioni utilizzati al singolare comprendono anche il plurale e viceversa. Le parole che seguono le espressioni “tra cui”, “compreso” o altre espressioni analoghe hanno funzione di esempio. Tutti i riferimenti a uno specifico atto normativo comprendono le modifiche e le riformulazioni dell’atto normativo in questione e di atti normativi analoghi in qualsiasi giurisdizione nella quale sia avanzata una Richiesta di Risarcimento o si verifichi un Evento Assicurato. I riferimenti a cariche, funzioni o titoli comprendono le cariche, le funzioni o i titoli omologhi in qualsiasi giurisdizione nella quale è avanzata una Richiesta di Risarcimento o si verifica un Evento Assicurato. I termini in grassetto rivestono specifici significati; di tali termini è fornita una definizione nelle presenti Condizioni Generali o nella sezione di polizza corrispondente alla Garanzia applicabile. I termini cui non corrisponde una specifica definizione nella presente Polizza rivestono il significato ad essi normalmente attribuito.
3.9. Risoluzione delle controversie
Salvo diverse disposizioni specifiche della Polizza, qualsiasi controversia traente origine dal presente contratto, dal suo oggetto o dalla sua formulazione ovvero emersa in relazione ad essi (comprese controversie o pretese non contrattuali) che non possa essere risolta di comune accordo entro sessanta (60) giorni può essere sottoposta da una o dall’altra parte ad arbitrato, con preavviso di (7) giorni all’altra parte, dinanzi [alla Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale della Camera di Commercio di Milano (“Camera Arbitrale”)], le cui norme si intendono richiamate nel presente articolo; i relativi costi saranno ripartiti in ugual misura tra la Società e l’Assicuratore. La Società e l’Assicuratore provvederanno a nominare ciascuno un arbitro, mentre il terzo sarà designato secondo le regole della Camera Arbitrale. La lingua utilizzata nel procedimento arbitrale sarà l’italiano. L’arbitrato sarà condotto da un collegio di tre (3) arbitri che dovranno essere a conoscenza degli aspetti giuridici e assicurativi pertinenti alle questioni oggetto di controversia. La decisione degli arbitri avrà carattere definitivo e vincolante e sarà trasmessa a entrambe le parti. Gli arbitri non riconosceranno né riceveranno richiesta di liquidare onorari o altre spese legali.
3.10.Obbligo di Corretta Rappresentanza
3.10.1 Corretta Rappresentazione
Prima della data di decorrenza, e/o di una richiesta di variazione alla presente Polizza, la Società dovrà predisporre una corretta rappresentazione del rischio da assicurare ai sensi della presente Polizza.
La rappresentazione del rischio è corretta se:
(I) rivela ogni circostanza materiale che i Titolari di Informazioni sanno o dovrebbero sapere;
Ai fini di questa clausola i Xxxxxxxx di Informazioni dovrebbero conoscere qualsiasi elemento che possa ragionevolmente essere rivelato da una ragionevole ricerca di informazioni a disposizione della Società, incluse le informazioni in possesso dei rappresentanti della Società o di coloro per i quali la copertura è fornita da tale polizza; ed un Titolare di Informazioni si ritiene debba conoscere ogni circostanza che egli abbia sospettato, e/o avrebbe potuto sapere, ma che deliberatamente si è astenuto dal confermare/verificare o indagare; o
(II) in mancanza, fornisca all'Assicuratore informazioni sufficienti a mettere sull'avviso un prudente
Assicuratore sulla necessità di fare ulteriori indagini al fine di rilevare tali circostanze materiali.
(III) che comunichi le informazioni in un modo che sia ragionevolmente chiaro e comprensibile a un
Assicuratore prudente; e
(IV) in cui ogni raffigurazione rilevante:
a. fornisca un dato di fatto, che sia sostanzialmente corretto;
b. fornisca un’aspettativa o convinzione, che è fatta in buona fede.
Ai fini di questa clausola i "Titolari di Informazioni" sono coloro che partecipano in nome e per per conto della
Società al processo di acquisto dell'assicurazione dell'Assicurato insieme con:
(I) la Società;
(II) (in tutti gli altri casi) le persone che svolgono un ruolo significativo nel prendere decisioni su come le attività della Società devono essere gestite o supervisionate.
3.10.2. Rimedi
Qualora la clausola 3.10.1 di cui sopra non sia rispettata, e, in conseguenza della violazione, l'assicuratore:
(I) non avrebbe sottoscritto la polizza; o
(ii) avrebbe sottoscritta solo a condizioni diverse,
l'Assicuratore avrà nei confronti della Società i seguenti rimedi:
a. L'Assicuratore potrà annullare la polizza e rifiutare tutte le Richieste di risarcimento se:
a) la violazione sia intenzionale o frutto di colpa grave, nel qual caso l'Assicuratore potrà trattenere il premio pagato; o
b) L’Assicuratore potrà recedere dalla polizza nei termini di cui all’art. 1892, Codice Civile se, in conseguenza della violazione, il sottoscrittore dell’Assicuratore non avrebbe sottoscritto la polizza a qualunque condizione, nel qual caso l'Assicuratore dovrà restituire il premio relativo al periodo non goduto.
c) In tutti gli altri casi in cui l’Assicuratore avrebbe richiesto un premio maggiore, eventuali somme dovute dall'assicuratore verranno proporzionalmente ridotte in ragione del rapporto fra il premio effettivamente addebitato (il "premio effettivo") ed il premio che sarebbe stato applicato (dal sottoscrittore) per assumere questo rischio (il "Premio di riferimento"); e in aggiunta
4. Definizioni
4.1. Definizioni
I termini che figurano in grassetto nelle presenti Condizioni generali e di cui non è fornita una definizione al punto
4.2 – Definizioni generali rivestono il significato loro conferito nella sezione corrispondente alla Garanzia applicabile ai fini della copertura assicurativa in essa contemplata.
Taluni termini possono rivestire significati diversi che dipendono dalla specifica Garanzia. Laddove per un dato termine è fornita una definizione nell’ambito di più Garanzie, il termine riveste il significato ad esso conferito nella sezione di polizza in cui esso compare ma tale significato si applica soltanto ai fini della copertura prestata in base alla Garanzia in questione.
4.2. Definizioni generali
I seguenti termini si applicano a tutte le Garanzie e rivestono i significati di cui in appresso:
4.2.1 Agenti inquinanti
Qualsiasi sostanza solida, liquida, biologica, radiologica, gassosa o proprietà termica, irritante o contaminante, presente o meno in natura, compresi amianto, fumo, vapore, fuliggine, fibre, muffe, spore, funghi, germi, sostanze acide o alcaline, acidi, materiale nucleare o radioattivo di qualsiasi tipo, sostanze chimiche e rifiuti. Per rifiuti si intendono i materiali da riciclare, ricondizionare o recuperare.
4.2.2 Appendice
Documento allegato alla presente Polizza, di cui costituisce parte integrante, approvato per iscritto dall’Assicuratore
e inteso a modificare le condizioni della Polizza.
4.2.3 Assicuratore
AIG Europe S.A.. – Rappresentanza Generale per l’Italia
4.2.4 Condizioni generali
Il presente documento che costituisce parte integrante della presente Polizza.
4.2.5 Contraente
La persona giuridica indicata nel Frontespizio alla voce “Contraente”.
4.2.6 Controllata
Qualsiasi entità di cui la Contraente, direttamente o indirettamente tramite una o più delle sue Controllate, abbia o abbia avuto il Controllo alla data di decorrenza della presente Polizza o in una data anteriore.
Per Controllata si intende inoltre qualsiasi entità della quale la Contraente, direttamente o indirettamente tramite una o più Controllate acquisisca il Controllo durante il Periodo di Validità della Polizza, fermo restando che tale entità acquisita:
1.1 ottenga un fatturato consolidato inferiore al 15% del fatturato consolidato della Contraente; e
2.1 non abbia fatturato negli Stati Uniti d’America.
Ai fini della presente definizione, per “controllo” si intende la circostanza nella quale la Contraente:a. controlla l’elezione della maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione di tale entità; b. ha il controllo di più della metà dei diritti di voto di tale entità; oppurec. detiene più del cinquanta per cento (50%) delle azioni o quote emesse.
4.2.7 Copertura
Qualsiasi copertura attivata dalla Contraente, indicata nella tabella delle garanzie nel Frontespizio e incorporata nella presente Polizza.
4.2.8 Data di continuità
La data pertinente indicata nel Frontespizio in corrispondenza del “Riepilogo delle garanzie” e delle “Estensioni di polizza”
4.2.9 Data di retroattività
La data di retroattività indicata nel Frontespizio.
4.2.10 Dirigente competente
Qualsiasi Chief Executive Officer (Amministratore Delegato), Chief Financial Officer (Direttore Finanziario), Chief Compliance Officer (Responsabile della Compliance), Chief Information Officer (responsabile della Comunicazione), Data Protection Officer (Responsabile del Trattamento dei Dati Personali), Risk Manager (Responsabile dei Rischi) o General Counsel (Responsabile dell’Ufficio Legale o responsabile con carica equivalente).
4.2.11 Franchigia
Gli importi applicabili indicati nel Frontespizio.
4.2.12 Massimale aggregato di Polizza
La somma che rappresenta la massima responsabilità dell’Assicuratore in relazione alla presente Sezione di Garanzia come specificata nel Riepilogo delle Garanzie del Frontespizio
4.2.13 Massimale di Polizza
La somma che rappresenta la massima responsabilità dell’Assicuratore in relazione alla presente Sezione di Garanziacome specificata nel Riepilogo delle Garanzie del Frontespizio.
4.2.14 Periodo di osservazione
Periodo immediatamente successivo allo scadere del Periodo di Validità della Polizza durante il quale potrà essere notificata per iscritto all’Assicuratore una Richiesta di Risarcimento presentata per la prima volta nei confronti della Società durante il Periodo di Validità della Polizza e coperta dalla presente Polizza o qualunque altro Evento Assicurato insorto per la prima volta anteriormente allo scadere del Periodo di Validità della Polizza e coperto dalla presente Polizza.
4.2.15 Periodo di validità della polizza
Il periodo compreso tra la data di decorrenza e la data di scadenza precisata nel Frontespizio.
4.2.16 Polizza
Le presenti Condizioni generali, il Frontespizio, qualunque Garanzia attivata e le eventuali Appendici di polizza.
4.2.17 Premio
L’importo indicato come premio nel Frontespizio.
4.2.18 Singola Richiesta di Risarcimento
Una o più Richieste di Risarcimento ovvero uno o più eventi assicurati nella misura in cui tali Richieste di Risarcimento o Eventi Assicurati traggono origine da, sono basati su, sono correlati a o sono altrimenti attribuibili a una stessa causa o origine. Tali Richieste di Risarcimento o Eventi Assicurati saranno considerati una Singola Richiesta di Risarcimento indipendentemente dal fatto che tali Richieste di Risarcimento o Eventi Assicurati coinvolgano o non coinvolgano gli stessi ricorrenti o Assicurati o che abbiano o non abbiano lo stesso titolo.
4.2.19 Società
La Contraente e qualsiasiAssicurato.
4.2.20 Assicurato
Ciascun Notaio/Studio Notarile che abbia aderito alla presente Convenzione assicurativa pagandone il relativo premio
5. Esclusioni
Le seguenti esclusioni si applicano a tutte le Garanzie in aggiunta alle esclusioni riferite a ciascuna Garanzia.
L’Assicuratore non risponde dalle Perdite Pecuniarie traenti origine da, basate su o attribuibili a:
5.1 Condotta Intenzionale
3.1 Inosservanza o mancata esecuzione intenzionale di una decisione, un’ingiunzione o un ordine da parte di un giudice, tribunale, arbitro o di un’Autorità di vigilanza nella giurisdizione pertinente;
4.1 qualsiasi atto criminale, disonesto o fraudolento, fermo restando tuttavia che la presente esclusione 5.1 ii) non si applica alle Perdite Pecuniarie assicurate in base alla copertura di cui al punto 1.2 – Condotta dolosa di un Dipendente delle sezioni di polizza relative alle seguenti garanzie: Copertura per Rischi professionali, Copertura per Servizi tecnologici e Prodotti Tecnologici e Copertura per Responsabilità per Servizi Multimediali; oppure
5.1 qualunque atto deliberato, intenzionale o imprudente commesso:
d. da amministratori, funzionari, soci o dal Dirigente Competente della Società, che abbiano agito da soli o in collusione con altri; oppure
e. da dipendenti della Società che abbiano agito in collusione con qualunque amministratore, dirigente, socio o Dirigente Competente della società.
L’Assicuratore continuerà a tenere indenne la Società dei Costi di Difesa ai sensi della presente Polizza fino al momento in cui un giudice, tribunale, arbitro o un’Autorità di vigilanza avrà stabilito che uno qualsiasi degli atti di cui ai suddetti punti da i) a iii) è stato commesso dalla Società. Una volta accertata tale responsabilità, l’Assicuratore avrà diritto alla restituzione di qualsiasi importo corrisposto alla Società in forza della presente Polizza.
5.2 Inquinamento
6.1 Reale, asserita o minacciata discarica, dispersione, infiltrazione, liberazione, migrazione o fuga di Agenti Inquinanti; oppure
7.1 qualsiasi direttiva, richiesta o intervento volto a ottenere l’esame, il controllo, la rimozione di agenti inquinanti, ovvero a pulire, contenere, trattare, decontaminare o neutralizzare Agenti Inquinanti o a contrastare o valutare gli effetti di tali sostanze.
5.3 Richieste di risarcimento o circostanze pregresse
8.1 Qualsiasi circostanza che, nella data di decorrenza della presente Polizza, un Dirigente competente della Società avrebbe ragionevolmente potuto ritenere suscettibile di dare origine a una Richiesta di Risarcimento; ovvero qualsiasi circostanza, Richiesta di Risarcimento o Evento Assicurato denunciati in base a qualsiasi polizza di cui la presente Polizza costituisca rinnovo o sostituzione o a cui la presente polizza possa far seguito; oppure
9.1 qualsiasi procedimento civile, penale, amministrativo o regolamentatore, qualsiasi indagine, arbitrato mediazione o altra modalità di risoluzione delle controversie, siano essi pregressi o in corso, di cui il Dirigente competente della Società sia stato a conoscenza nella Data di Continuità, o che derivi dagli stessi fatti o da fatti sostanzialmente identici a quelli che sono oggetto di tali procedimenti o azioni; oppure
10.1 qualsiasi Richiesta di Risarcimento o Evento Assicurato che costituirebbe altrimenti una Singola Richiesta di Risarcimento insieme ad una qualsiasi richiesta di risarcimento o altra circostanza denunciata ai sensi di una polizza di cui la presente Polizza costituisca rinnovo o sostituzione o a cui la presente polizza possa far seguito.
5.4 Sanzioni
L’Assicuratore non è tenuto a fornire copertura e a indennizzare alcuna Richiesta di Risarcimento o a erogare alcuna prestazione in virtù del presente contratto qualora l’Assicuratore, la sua capogruppo o la sua controllata, nel far ciò, incorrano in qualsiasi sanzione, divieto o restrizione previsti da risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero in sanzioni economiche o commerciali o nella violazione di norme o regolamenti italiani, del Granducato di Lussemburgo, dell’Unione europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America.
5.5 Imposte
Imposte dovute a qualunque titolo dalla Società (esclusa l’IVA o tasse equivalenti) pagabili in relazione alle coperture Servizi Informatici, Servizi di assistenza Legale, Servizi per la tutela della Reputazione, Costi di Notifica e/o Credit Monitoring e ID Monitoring.
5.6 Perdite non assicurabili
Fattispecie di danno non indennizzabili dall’Assicuratore in base alle leggi che regolano la presente Polizza o nella giurisdizione in cui è presentata una Richiesta di Risarcimento o si verifica per la prima volta un Evento Assicurato.
5.7 Perdite causate da mancanza di protezione crittografica
Questa polizza coprirà le perdite in relazione ad un a richiesta di risarcimento derivante, basata e/o comunque riferibile alla mancata installazione e/o implementazione da parte di un Assicurato di adeguati sistemi di crittografia con riferimento a Dati informatici, inclusi i segreti industriali e le informazioni professionali, con uno scoperto, a carico del contraente/assicurato, pari al 10% della perdita sopportata con un minimo pari alla franchigia generale di polizza.
6. Reclami e privacy
6.1. Reclami
Siamo convinti che ogni cliente meriti un servizio tempestivo, cortese ed efficiente. Nel caso in cui il nostro servizio non soddisfi le vostre aspettative potete contattarci agli indirizzi e secondo le modalità qui di seguito indicate.
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri dovranno essere formulati per iscritto
all’Assicuratore ed indirizzati a:
AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia
Servizio Reclami
Piazza Vetra, n.17– 00000 Xxxxxx Fax 00 00 00 000
e-mail: xxxxxxxx.xxxxxxx@xxx.xxx
Sarà cura dell’Assicuratore informare il reclamante dell’avvenuta ricezione e della presa in carico del reclamo, entro 5 giorni dalla ricezione dello stesso. L’Assicuratore comunicherà gli esiti del reclamo al reclamante il prima possibile, e comunque entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso.
In conformità al disposto del Regolamento IVASS n. 24 del 19 maggio 2008, potranno essere presentati direttamente a:
IVASS
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Servizio Tutela degli Utenti
Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx,
contestualmente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET,
• eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione dei sinistri, ma relativi alla mancata osservanza di altre disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione, nonchè delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi;
• i reclami già presentati direttamente all’Assicuratore e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento da parte della compagnia stessa o che abbiano ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente.
Il nuovo reclamo dovrà contenere:
a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
c) breve descrizione del motivo di lamentela;
d) copia del reclamo presentato all’Assicuratore e dell’eventuale riscontro della stessa;
e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze.
In mancanza di alcuna delle indicazioni previste ai punti a), b) e c) l’IVASS, ai fini dell’avvio dell’istruttoria, entro il termine di novanta giorni dalla ricezione del reclamo chiede al reclamante, ove individuabile in base agli elementi di cui alla lettera a), l’integrazione dello stesso con gli elementi mancanti.
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
Non rientrano nella competenza dell’IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l’Autorità Giudiziaria.
Oppure tali reclami possono essere indirizzati direttamente al Financial Ombudsman Service, che può essere contattato ai seguenti recapiti:
Recapito postale: | Financial Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx, X00 0XX |
Telefono: | 0000 000 0000 oppure 0300 123 9 123 |
E-mail: | |
Per i reclami on-line: |
La presentazione di un reclamo con la modalità suddetta non pregiudica il diritto di adire le vie legali. Ogni controversia tra Assicuratore e Assicurato/Contraente derivante da, relativa e/o connessa alla presente Polizza sarà sottoposta al procedimento di mediazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 del D.Lgs. 28/2010 e successive modifiche e integrazioni, che costituisce condizione di procedibilità della domanda in materia, tra l’altro, di contratti di assicurazione.
6.2. Politica in materia di privacy
L’informativa dell’Assicuratore in materia di trattamento dei dati personali viene consegnata alla Contraente prima
della sottoscrizione della Polizza ed è consultabile all’indirizzo xxx.xxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxx.
Fornendo all’Assicuratore i dati identificativi di una determinata persona fisica, la Società dichiara di essere autorizzato a fornire tali informazioni all’Assicuratore. In relazione a qualunque persona fisica di cui fornisca dati personali all’Assicuratore, la Società si impegna a: a) informare la persona in merito ai contenuti della politica in materia di privacy e b) ottenere, ove previsto dalla legge, il consenso per la raccolta, l’utilizzo, la divulgazione e il trasferimento (anche transfrontaliero) di dati di carattere personale che riguardano l’interessato in conformità della politica in materia di privacy.
Milano, 03.04.2023
L’Assicuratore La Contraente
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Rappresentanza Generale per l’Italia
ProfessionalEdge 2016
Allegati/Estensioni
ProfessionalEdge 2016 - Appendice
Pronto Intervento
Ai sensi dell’articolo 166 del Codice delle Assicurazioni, sono indicate in corsivo le clausole che indicano decadenze,
nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato.
A condizione che sia pagato il relativo Premio addizionale l’Assicuratore e la Contraente convengono di modificare come segue la sezione di polizza relativa alla garanzia Gestione di Eventi:
Le Condizioni Generali si intendono richiamate nella presente appendice Pronto Intervento, di cui costituiscono parte integrante e a cui sono espressamente applicabili.
La copertura di cui alla presente appendice Pronto Intervento è prestata unicamente in relazione a Eventi Assicurati verificatisi per la prima volta durante il Periodo di Validità della Polizza e denunciati all’Assicuratore in conformità delle Condizioni Generali.
Frontespizio relativo all’appendice “Pronto Intervento”
Consulente di reazione | CMS Xxxxxxx XxXxxxx |
1. La copertura “Gestione di eventi” è modificata mediante l’inserimento del seguente paragrafo:
Ai fini della presente appendice Pronto Intervento, non si applica la Franchigia.
2. Le seguenti definizioni di cui all’articolo 2 della sezione relativa alla garanzia Gestione di Eventi sono interamente cancellate e sostituite dalle definizioni che seguono:
2.16 Esperti Informatici
L’impresa indicata come tale nel Frontespizio.
2.25 Consulente di Reazione (Response advisor)
Lo studio legale indicato nel frontespizio relativo alla presente appendice, o gli studi legali che agiscono su istruzione di detto studio legale, o qualsiasi studio sostitutivo designato dall’Assicuratore in caso di conflitto, in relazione al quale o ai quali la Contraente sottoscrive un Incarico Pertinente.
3. Le seguenti definizioni si intendono aggiunte alla presente appendice Pronto Intervento:
2.27 Numero di Emergenza
2.28 Incarico Pertinente
x00 (0) 0000 000000
Accordo tra il Consulente di Reazione e la Società che disciplina la fornitura di consulenza legale e supporto alla Società.
4. La seguente condizione, che si intende aggiunta alle disposizioni di cui alle Condizioni Generali, si applica alla presente appendice Pronto Intervento:
La copertura prestata in base alla presente appendice Pronto Intervento è disponibile soltanto in relazione a Eventi Assicurati verificatisi per la prima volta durante il Periodo di Validità della Polizza; l’Assicurato si obbliga, quale condizione per l’insorgere degli obblighi dell’Assicuratore in virtù della presente appendice, a denunciare all’Assicuratore l’Evento Assicurato, non appena ragionevolmente possibile, contattando il Numero d’Emergenza indicato nella presente appendice.
Restano invariati tutti gli altri termini e le altre condizioni ed esclusioni di polizza.
Milano, 03.04.2023
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L’Assicuratore La Contraente
ProfessionalEdge 2016 - Allegati |
Responsabilità civile multimediale |
Ai sensi dell’articolo 166 del Codice delle Assicurazioni, sono indicate in corsivo le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato. A condizione che sia pagato il relativo Premio addizionale, l’Assicuratore e la Contraente convengono di modificare la Polizza nel modo seguente: |
Le Condizioni Generali si intendono richiamate nella presente appendice Trasferimento Fraudolento di Fondi, di cui costituiscono parte integrante e a cui sono espressamente applicabili. |
La copertura di cui alla presente appendice Responsabilità Civile Multimediale è prestata unicamente in relazione a Eventi Assicurati verificatisi per la prima volta durante il Periodo di Validità della Polizza e denunciati all’Assicuratore in conformità delle Condizioni Generali. |
1. Copertura
Si conviene di inserire in Polizza la seguente copertura aggiuntiva:
1.1. Copertura Responsabilità civile Multimediale
L’Assicuratore indennizzerà o pagherà per conto della Società qualsiasi perdita che sia la conseguenza di una
Richiesta di Risarcimento avanzata da un terzo e concernente Attività Multimediali
2. Definizioni
Ai fini del presente allegato per la copertura della Responsabilità Civile Multimediale le seguenti definizioni sono aggiunte a quelle di polizza:
2.1. Richiesta di risarcimento
(i) richiesta scritta nei confronti di un Assicurato; o
(ii) procedimento civile, amministrativo o arbitrale avanzato nei confronti di un Assicurato,
Nella quale si contestino Xxxxx o si richieda altro rimedio come conseguenza di un Atto Illecito.
2.2. Danni
Danni che l’Assicurato sia legalmente tenuto a pagare come conseguenza di una Richiesta di Risarcimento come definita da:
(i) giudizio o lodo arbitrale reso nei confronti dell’Assicurato;
(ii) Obbligazione pecuniaria pagabile dall’Assicurato come conseguenza di una transazione negoziata dalla Società e che sia
stata approvata dall’Assicuratore.
La definizione di Danni include I danni esemplari e punitivi dove assicurabili ai sensi della legge applicabile al contratto e qualsiasi somma che l’Assicurato sia tenuto a pagare per legge o abbia accettato di pagare a titolo di transazione o fondo per il risarcimento dei consumatori ove previsto dalla normativa applicabile.
2.3. Costi di difesa
Tutti gli onorari i costi e le spese ragionevoli e necessarie,in cui sia incorso l’Assicurato con il preventivo consenso dell'assicuratore, in relazione alle indagini, alla necessità di riscontro, difesa, appello e/o transazione di qualsiasi Richiesta di Risarcimento, tra cui i costi di partecipazione al giudizio sostenuti da o per conto dell'Assicurato.
La definzione di Costi di Difesa non include la remunerazione dell’Assicurato, il costo del suo tempo o altro costo
sopportato dall’Assicurato.
2.4. Attività multimediali
La pubblicazione o trasmissione sul sito della Società, o spazio/pagina su Social media di un contenuto multimediale
2.5. Contenuto Multimediale
Qualsiasi contenuto mutimediale, incluso testo, grafica, audio e video che possano essere trasmesse su internet o una rete di computer (web)
2.6. Assicurato
(i) la Società
(ii) qualsiasi persona fisica, che sia o sia stato socio, partner, samministratore o dirigente della Società
(iii) qualsiasi Dipendente
(iv) qualsiasi imprenditore indipendente, contratto di lavoro temporaneo, soggetto autoimpegato, lavoratore somministrato, sotto la dirizione e la diretta supervisione della Società, ma solo in relazione a i servizi che la Società fornisce.
(v) Qualsiasi joint venture dove la Società mantenga il controllo operazionale, ma solo nei limiti della’interesse
della Società in tale Joint venture; e
(vi) Qualsisi persona fisica o entità giridica che l’Assicurato è tenutp per contratto ad aggiungere come assicurato addzionale sotto la presente Polizza, ma solo quando e nei limiti in cui tale persona fisica o entuità giridica agisca in nme per per conto del Contraente.
E solo quando siano svolte Attività Multimediali sulla base dei ruoli sopra menzionati.
la definzione di Assicurato include altresì qualsiasi ufficio o rappresentaza legale di un Assicurato descritta nei punti (ii) e
(iii) di cui sopra per le Perdite derivanti da una Richiesta di Risarcimento avanzata nei confronti di un Assicurato per un
atto illecito commesso nello svolgimento di Attività Multimediali in nome e per conto del Contraente.
2.7. Perdita
Danni e Costi di Difesa
La definzione di Perdita non include:
f. danni non compensatori o multipli (eccetto quelli coperti ai sensio della definzione di Danni) o danni liquidati;
b. multe e ammende
c. i costi e le spese sostentuti per ottemperare ad un ordine ingiuntivo, una concessione o un contratto di forntitura o altro provvedimento di natura non monetaria.
d. La remunerazione di un Assicurato, il costo del suo tempo, o altro costo sopprtato dall’Assicurato.
2.15. Atto illecito
Qualsiasi
(i) Diffamazione sia in forma orale che scritta, lesione della reputazione commerciale o azione volta a danneggiare il personaggio o la reputazione di qualsiasi persona od organizzazione, e la sofferenza mentale o psicologica connesse a tali condotte;
(i) violazione non intenzionale del diritto d'autore (copyright), titolo, slogan, marchio, nome commerciale, trade dress, brand, marchio di servizio, nome del servizio, nome di dominio o un accordo di licenza;
(ii) plagio, pirateria o appropriazione indebita o furto di idee o informazioni;
(iii) invasione, violazione o interferenza con il diritto alla privacy ed alla divulgazione, atto contrario a principi morali/etici, azione per mettere in cattiva luce, divulgazione pubblica di fatti privati, intrusione e appropriazione del nome commerciale, dell’immagine pubblica o somiglianza;
(iv) Abuso di marchi non registrati (passing-off), ma solo se sostenuto in concomitanza con uno degli atti elencati al punto (i) - (iv) di cui sopra.
Che si verificano a partire dalla Data di Continuità e prima della fine del Periodo di Polizza, ma solo nella misura in cui tali atti riguardano Attività Multimediali.
3. Esclusioni
Le seguenti esclusioni si applicano specificamente al presente allegato Responsabilità Civile Multimediale in aggiunta a qualisiasi altra esclusione prevista dalla sezione 5 – Esclusioni delle Condizioni Generali
L’Assicuratore non risponde delle Perdite Pecuniarie originate da, basate su o attribuibili a:
3.1. Anti-Trust
Qualsiasi attuale o affermata violazione della normative in materia antitrust, di restrizione del commercio o di concorrenza sleale.
3.2. Responsabilità assunta, promessa o garanzia legale
Qualsiasi
(i) promesssa o espressa garanzia fatta dall’Assicurato; o
(ii) Responsabilità contrattuale o altre obbligazioni contrattuali assunte o accettate da un Assicurato a meno che tale responsabilità gli sarebbe stata attribuita anche in assenza di contratto.
3.3. Danni alle persone/danni alle cose
Qualasiasi
(i) danno fisico, la malattia, invalidità o morte; Tuttavia la presente Esclusione 3.3 non si applica nei confronti di shock nervoso, stress emotivo, angoscia mentale o follia, a meno che non derivanti da quanto sopra;
(ii) Danno a o perdita o distruzione di beni tangibili o impossibilità d’uso degli stessi
3.4. Diritti digitali
Qualsiasi Richiesta di Risarcimento nei confronti della Società avanzata da o in nome di qualsiasi imprenditore indipendente, distributore di terze parti, licenziatario, sub-concessionario, joint venture, venture partner, qualsiasi dipendente delle società precedentemente citate, o qualsiasi dipendente o agente della Società derivante da, basato su, o attribuibile a contenziosi per il possesso o l'esercizio di diritti su Contenuto Multimediale.
3.5. Responsabilità civile datoriale
Qualsiasi responsabilità civile della Società nei confronti del proprio personale (incluso il licenziamento illegittimo, congedo o cessazione, discriminazione, molestie, ritorsioni o altra richiesta di risarcimento relativa a motivi di impiego).
3.6. Dati finanziari
Errori commessi nella predisposizione dei dati finanziari che la Società pubblica, incluso il bilancio annuale della Società
e qualsiasi comunicazione al mercato azionario.
3.7. Frode/Infedeltà
11.1 Qualsiasi atto fraudolento o disonesto o omissione dell’Assicurato
3.8. Azione governativa/azione dell’autorità di controllo
Qualsiasi azione governativa, dell’autorità di controllo, di licenza o commissione o investigativa.
3.9. Infrastruttura
Qualsiasi
(i) guasto meccanico
(ii) guasto elettrico, inclusa l’interruzione della corrente elettrica, aumento, calo di tensione x xxxxx-out
(iii) guasto delle telecomunicazioni o dei satelliti
A meno che tale malfunzionamento derivi esclusivamente da un atto, errore o omissione commessa da un Assicurato
nello svolgimento di Attività Multimediali.
3.10. Assicurato contro assicurato
Qualsiasi Rchiesta di Risarcimento avanzata da o per conto di un Assicurato o il Contraente nei confronti di un altro
Assicurato o la Società.
3.11. Servizi di messaggistica interna
Qualsiasi pubblicazione o trasmissione di Contenuto Multimediale che sia fatta su uno qualsiasi dei sistemi di messaggistica interna della Società, bacheca, o chat room.
3.12. Sopra-remunerazione
Qualsiasi sconto sul prezzo, premio, riconoscimento o altro beneficio pagato in eccesso all’ammontare pattuito o
aspettato.
3.13. Brevetti/segreti commerciali
Qualsiasi
(i) violazione di un brevetto;
(ii) perdita del diritto di registrare un brevetto; o
(iii) Appropriazione indebita di segreti commerciali
3.14. Richiesta di risarcimento relativa a strumenti finanziari
Qualsiasi attuale o presunta violazione di una legge, regolamento o regola (legislativa o, ove applicabile, di c.d. common law) relativa alla prorietà, acquisto, vendita o offerta di, o sollecitazione di, o fferta di acquisto o vendita di, strumenti finanziari.
3.15. Violazione del diritto d’autore (copyright) del software
Qualsiasi violazione del diritto d’autore (copyright) relativa ad un software, codice sorgente, o licenza software salvo che
la stessa derivi da una Richiesta di Risarcimento che lamenti una violazione del diritto d’autore (copyright), marchio o
brand relativa ad Attività Multimediali generate o visulizzate in una pubblicazione o emissione televisiva attraverso l’uso
del software.
3.16. Debiti Commerciali
Qualsisi
(i) debuito commerciale in cui sia incorso l’Assicurato, o
(ii) Garanzia data da un Assicurato per un debito.
3.17. Marchi
Qualsiasi violazione di marchi da parte di qualsiasi bene, prodotto o servizio visualizzato o incluso in un contenuto
Multimediale
3.18. USA/Canada
Qualsiasi evento occorso negli Stati Uniti d'America, Canada o in uno qualsiasi dei loro territori o possedimenti e/o qualsiasi Richiesta di Risarcimento presentata o pendente, o qualsiasi giudizio ottenuto, negli Stati Uniti d'America, Canada o uno qualsiasi dei loro territori o possedimenti, inclusi qualsiasi:
1.1 inquinamento da infiltrazione o contaminazione di qualsiasi tipo;
1.2 qualsiasi violazione effettiva o presunta di eventuali responsabilità, obblighi o doveri imposti dalla legge Retirement Income Security del 1974 o di eventuali modifiche
1.3 qualsiasi violazione effettiva o presunta di qualsiasi disposizione del Securities Act del 1933, del Securities Exchange Act del 1934 o di qualsiasi legge federale o statale simile o qualsiasi legge comune ad essi relativi
1.4 qualsiasi violazione effettiva o presunta della Sezione 1961 del Racketeer Influenced and Corrupt Organisation Act 18 USC e seguenti e le relative modifiche o qualsiasi norma o regolamento promulgato sensi dello stesso; o
1.5 danni punitivi ed esemplari;
derivanti da qualsiasi Richiesta di Risarcimento presentata o pendente, o qualsiasi giudizio ottenuto, negli Stati Uniti d'America, Canada o uno qualsiasi dei loro territori o possedimenti.
3.19. Guerra e Terrorismo
Qualsiasi guerra (dichiarata e non), terrorismo, invasione, impiego di forza militare, guerra civile, insurrezione popolare o militare, rivolta o rivoluzione, o qualsiasi azione intrapresa per contrastare o difendersi da qualsivoglia di tali eventi.
SPAZIO LASCIATO VOLUTAMENTE IN BIANCO
4. Condizioni
4.1. Altra assicurazione
La presente Sezione di Garanzia si applicherà esclusivamente in eccesso a qualsiasi altra polizza valida ed esigibile di responsabilità civile sottoscritta dall’assicurato.
Milano, 03.04.2023
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Restrizione dell’ambito di applicazione territoriale |
Ai sensi dell’articolo 166 del Codice delle Assicurazioni, sono indicate in corsivo le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato. A condizione che sia pagato il relativo Premio addizionale, l’Assicuratore e la Contraente convengono di modificare la Polizza come segue: Indipendentemente da qualsiasi disposizione contraria contenuta nella presente polizza, o in qualsiasi appendice o estensione aggiunta alla presente polizza, non sarà prestata alcuna garanzia dalla polizza per qualsiasi: i. ente o persona giuridica organizzata, disciplinata o costituita ai sensi della legge applicabile dell’Area Specifica o registrata o avente sede in un’Area Specifica; ii. persona fisica durante il periodo in cui la stessa si trovi in un’Area Specifica; iii. parte di una pretesa, azione, causa o procedimento promossi, incardinati o perseguiti in un’Area Specifica; o iv. perdita di, furto di, danno a, perdita d’uso, criptaggio di, interruzione delle attività o della disponibilità di, o distruzione di qualsiasi proprietà o bene (materiale o immateriale) situato in un’Area Specifica, ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, qualsiasi sistema informatico, dato, asset digitale, denaro o titoli situato in un’Area Specifica. Ai fini della presente appendice, per “Area Specifica” si intende: (i) la Repubblica di Bielorussia e/o (ii) la Federazione Russa (come riconosciuta dalle Nazioni Unite), o i suoi territori, comprese le acque territoriali o i protettorati in cui ha il controllo legale (per controllo legale si intende quello riconosciuto dalle Nazioni Unite). |
Laddove vi fosse un conflitto tra i termini di questa appendice e la polizza, prevarrà il contenuto della presente
appendice, salva in ogni caso l’applicazione di ogni clausola in materia di Sanzioni/misure restrittive.
Se una qualsiasi disposizione di questa appendice sia, o in qualsiasi momento diventi, in qualsiasi misura, non valida, illegale o inapplicabile ai sensi di qualsiasi provvedimento o norma di legge, tale disposizione sarà, in tale misura, considerata non far parte di questa appendice, ma la validità, legalità e applicabilità del resto di questa appendice non saranno influenzate.
Xxxxx ed invariati tutti gli altri termini, condizioni, esclusioni di polizza
Milano, 03.04.2023
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Facsimile contenente i requisiti minimi per adesione alla polizza
Opzioni acquistabili*: 1
ProfessionalEdge 2016: Frontespizio 2
Copertura per Protezione dei dati e responsabilità per gli incidenti informatici 6
3. Esclusioni 11
Copertura per Interruzione della rete 13
3. Esclusioni 16
4. Condizioni 18
Copertura per Gestione di eventi 20
3. Esclusioni 25
Copertura per Xxxxxxxx informatici a fini estorsivi 27
3. Esclusioni 29
4. Condizioni 30
Condizioni generali 32
1. Massimali e franchigie 33
2. Richieste di risarcimento 35
3. Disposizioni generali 37
4. Definizioni 39
5. Esclusioni 41
6. Reclami e privacy 43
Allegati/Estensioni 45
Pronto Intervento 46
Responsabilità civile multimediale 48
3. Esclusioni 51
4. Condizioni 53
Restrizione dell’ambito di applicazione territoriale 54
La Contraente
APPENDICE N.1 ALLA POLIZZA N. IFL0011464 “POLIZZA CYBER”
Con riferimento alla durata del contratto riportata nel frontespizio di polizza, nel DIP e nel DIPA,
di comune accordo tra le Parti si comunica che il periodo di copertura della Polizza sarà dalle ore 24:00 del 01.05.2024 fino alle 24:00 del giorno 1° novembre 2024 e che i premi da corrispondere saranno calcolati sulla durata semestrale della copertura.
Di seguito il dettaglio:
Fermo il resto. Milano 29/04/2024
AIG EUROPE SA IL CONTRAENTE
Rappresentanza Generale per l’Italia
AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia - Xxxxxx Xxxxx 00 - 00000 Xxxxxx
Tel: x00 00 00000, Fax: x00 00 0000000, xxx.xxx.xx.xx - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954